La partnership con gli enti pubblici:
buone prassi in Toscana
ROMA
20 gennaio 2011
L’ azione di lobbying regionale
Affidamenti diretti dei servizi, clausole sociali e condizioni di esecuzione sociale.
Assiduo e pressante è stato l’impegno della Federazione toscana, in questi anni, per la messa in atto di azioni di sostegno e
promozione, concrete e di lungo respiro, aldilà di interventi estemporanei e di enunciazioni di principio.
Costante è stato l’impegno sull’intero territorio regionale per:

promuovere gli affidamenti diretti dei servizi ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.381/1991;
 inserire
appalti):
nei capitolati di appalto
pubblicati ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 (nuovo Codice degli
le cosiddette clausole sociali [tra i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici è previsto che il criterio di
economicità è derogabile rispetto a criteri, previsti dal bando, ispirati ad esigenze (art. 2, comma 2): sociali, ambientali, di tutela della salute,
dello sviluppo sostenibile].
le condizioni di esecuzione sociale (l’art. 5, comma 4, della Legge 381/1991 prevede la possibilità di una gara
con
l’obbligo di inserire persone svantaggiate per la forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al
netto dell’Iva sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Gli enti pubblici, compresi quelli
economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le
condizioni di esecuzione di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della L.381/1991 e con
l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo).
La normativa regionale
Nel caso la P.A. scelga di non avvalersi della facoltà di effettuare un
affidamento diretto può indire gare riservate alle Cooperative sociali, ai
sensi della Legge Regionale Toscana 24 novembre 1997 n. 87 (recante
“Disciplina dei rapporti tra le Cooperative sociali e gli Enti Pubblici che
operano nell’ambito regionale”).
Il sistema della L.R.T. n. 87/97 mantiene una sua validità, pur necessitando,
alla luce della Determinazione n. 2/2008 del 23 gennaio 2008 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante
“Indicazioni operative sugli appalti riservati – art. 52 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163 e s.m. e i.” di una revisione.
La L.R. 87/97 definisce i criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei
loro consorzi e le modalità per la valutazione delle offerte (art. 12).
La normativa regionale
LEGGE REGIONALE 24 NOVEMBRE 1997, N. 87 – “Disciplina dei
rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano
nell’ambito regionale”. La L.R. 87/97 reca:
 all’art. 11 (Contenuti delle convenzioni) – “(…) il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, ha adottato schemi di
convenzione-tipo”.
 all’art. 12 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei
loro consorzi. Modalità per la valutazione delle offerte) - ”Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, ha adottato una direttiva con la
quale sono definiti gli standard di qualità dei servizi (…) ed il punteggio
da attribuire a ciascuno degli elementi di valutazione”.
La normativa regionale
DELIBERAZIONE C.R.T. n. 335 del 10.11.1998 (BURT n. 49 del 9.12.1998,
parte Seconda , SEZIONE I )
Il Consiglio Regionale con Delibera 335/98 ha approvato e adottato, in
ossequio alla L.R.T. 87/97 (artt. 11 e 12), le direttive riferite al punteggio
per le selezioni e gli schemi tipo di convenzione per i rapporti fra enti
pubblici e cooperative sociali di tipo A e B (la Delibera è tuttora in vigore per
quanto riguarda l'allegato “B” nella parte denominata “Cooperative di tipo
B”).
La normativa regionale
LEGGE REGIONALE 8 MARZO 2000, N. 22 – Riordino delle norme per
l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale.
All’art. 130 (Normativa applicabile) – comma 3, stabilisce che per quanto
riguarda ”la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi,
nonché per la fornitura di beni e servizi, le Aziende sanitarie possono
avvalersi delle cooperative sociali ai sensi della legge 381/91 e della
L.R.T. 87/97“ (e, conseguentemente, della Deliberazione C.R.T. 335/98).
Modalità di rapporto
tra cooperative sociali di tipo B
ed Enti pubblici locali
 Affidamento diretto
 Gara riservata (se rispondente ai criteri Det. 2/2008 dell’AVCP)
 Inserimento nei capitolati di appalto di:
- clausole sociali
- condizioni di esecuzione sociale
Le modalità di affidamento
da parte degli Enti pubblici locali
a tutto il 2005
(dato medio regionale)
Gara con offerta al
max ribasso
6%
Gara con offerta
economicamente
vantaggiosa
2%
Selezione ai sensi
della L.R. 87/97
11%
Non rilevato
17%
Affidamento diretto
(art.5 L.381/91)
63%
La situazione regionale oggi e’ caratterizzata da un forte calo di
“affidamenti diretti” dovuto a:
1) Ricorso sempre maggiore a strumenti che consentano il maggiore
risparmio cavalcando la logica del massimo ribasso anche a scapito
delle potenzialità di risparmio rappresentate dal valore sociale aggiunto
dei percorsi di inserimento lavorativo.
2) Limitato riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale di tipo
B nel campo dell’integrazione umana attraverso il lavoro.
3) EE.PP.LL. impegnati in una quantomeno equivoca azione di “messa
a pulito” delle procedure di “affidamento diretto”, come se queste
fossero automaticamente foriere di scarsa trasparenza, collusioni e
favoritismi con il rischio di “gettare - il classico - bambino con l’acqua
sporca”.
4) Tendenza degli EE.PP.LL. a procedere all’acquisto di beni e servizi
attraverso centrali di acquisto di “area vasta”.
Azioni di sviluppo
1) Rilanciare il valore sociale e l’identità della cooperazione sociale di tipo B.
2) Attuare forti azioni di promozione sui territori per il recupero del ruolo di
attori di politiche attive del lavoro e di welfare senza arrendersi all’idea che
questo sia un portato ormai superato.
3) Rendere più attuale e cogente la capacità di competizione sul mercato pur
preservando il primato della persona sull’organizzazione (Qualità, Dialogo
con soggetti economici diversi, Innovazione).
4) Individuare procedure che consentano di superare “resistenze” e timori da
parte degli EE.PP.LL. riguardo alla limitazione della libera concorrenza.
5) Individuare soluzioni che consentano alle cooperative di competere nelle
procedure sopra soglia con il giusto riconoscimento del valore sociale
aggiunto.
6) Accedere tramite nuove e più vaste collaborazioni con altre tipologie di
imprese (a partire dalle cooperative di altri settori di CCI) a nuovi mercati
dimostrandosi partner affidabili sia nella qualità del lavoro che nella mediazione
tra la disabilità ed il lavoro.
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
Gli attori:






Regione Toscana
Aziende Sanitarie Locali
Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV)
Federsolidarietà - Confcooperative Toscana
Legacoopsociali Toscana
A.G.C.I. Toscana
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
Come è nato:
Per quasi tutto il 2009 la Federazione è stata impegnata nel Progetto di ISFOL “PRO.P - Programma per
il sostegno e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio lavorativo dei soggetti con disturbo
psichico” attuato, oltre che in Toscana, anche in Lazio, Piemonte, Puglia e Umbria.
Realizzazione di:
-
Indagine sui centri diurni nell’ambito salute mentale del territorio.
Gruppo di lavoro su schema di convenzione tipo per inserimenti di casi psichiatrici.
Gruppo di lavoro sulle competenze della figura di tutor aziendale e pubblico.
Ricerca sull’inserimento lavorativo in coop B e associazioni di familiari e utenti.
Coinvolgimento di Regione (tramite il Dipartimento diritto alla salute e politiche di solidarietà), Province,
ASL, SdS Firenze, OO.SS. e Associazioni di Categoria.
Convegno finale a Firenze il 19 gennaio 2010
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
All’interno del Gruppo di lavoro sulle competenze della figura di tutor è maturata l’idea di creare un
Protocollo di Intesa per lo sviluppo di opportunità di inserimento lavorativo per persone svantaggiate con
particolare riguardo a soggetti del disagio psichico grazie all’impegno degli Assessorati Regionali al Diritto
alla Salute e alle Politiche Sociali cui corrisponde un’unica Direzione Generale.
Sono stati presi ad esempio alcuni Atti e Protocolli d’Intesa siglati localmente quali quelli del Comune di
Pistoia, Comune di Prato e Comune di Firenze, Provincia di Lucca, Provincia di Pisa.
Il Protocollo si è realizzato, poi, grazie all’impegno profuso dalla Regione e dalle Centrali Cooperative, con
l’ausilio di EE.PP. e OO.SS..
Il “Protocollo di intesa tra la Regione Toscana (e il sistema delle Aziende Sanitarie Locali e gli ESTAV) e
la Cooperazione Sociale di tipo B per promuovere i rapporti tra le Società della Salute e le AA.SS.LL. e la
Cooperazione sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate" viene disposto con
Delibera di G.R.T. n. 204 del 23.02.2010 e firmato il 18 marzo 2010 dall’Assessore alla Salute, Enrico
Rossi, attuale Governatore della Regione.
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
Principali caratteristiche:
- Validità di 5 anni, rinnovabile per altri cinque.
- Riconoscimento del ruolo delle Centrali Cooperative più rappresentative.
- Collegamento e asseveramento della legislazione in materia di cooperazione sociale e di inserimento
lavorativo, dalla L.381/91 in poi.
- Riconoscimento del ruolo della cooperazione sociale di tipo B quale soggetto “in grado di favorire uno
sviluppo economico e sociale centrato sui valori dell’integrazione, dell’inclusione sociale e delle pari
opportunità” e delle “convenzioni” come strumento finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro per
persone svantaggiate.
- Valorizzazione dello strumento degli affidamenti diretti e delle clausole di esecuzione sociale.
- Potenziamento della collaborazione tra i firmatari e condivisione di un modello di sviluppo
economico e sociale che mette al centro le politiche attive del lavoro.
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
Per il funzionamento viene costituito un gruppo tecnico composto
dai rappresentanti delle parti sottoscriventi con funzione di elaborare
proposte e procedure specifiche, promuovere vigilare e
monitorare l’attività in atto nonché l’entità degli affidamenti
annuali di beni e servizi e l’efficacia degli interventi programmati.
Protocollo di intesa
tra Regione Toscana (AA.SS.LL./ESTAV)
e Centrali Cooperative
del 18 marzo 2010
I contenuti:
Le ASL e gli ESTAV concordano di promuovere per una quota dell’8% dell’importo delle
forniture di beni e servizi, da acquisire esternamente, l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1) Convenzioni di cui all’art.5, comma 1, della L.381/91 (importi sotto soglia);
2) Adozione di clausole sociali fra le condizioni di esecuzione nelle gare di appalto sopra soglia.
Le Coop. sociali di tipo B garantiscono progetti individuali per ogni soggetto inserito, piena
collaborazione con i Servizi invianti per il monitoraggio ed una particolare attenzione per i
soggetti con disagio mentale.
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