RISCHIO CHIMICO
Corso per ASPP RSPP modulo A
COSA E’ IL RISCHIO CHIMICO
Nella definizione di agente chimico si intende qualsiasi
cosa sia esso sostanza o preparato di natura chimica
che rappresenta un pericolo per il lavoratore
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IL RISCHIO CHIMICO
rientrano all'interno del campo di applicazione di questo decreto
sostanze già prese in considerazione come il piombo e le sostanze
cancerogene in generale
Il D.Lgs 25/02 attua la direttiva europea
aggiungendo al decreto legislativo 626/94 un
nuovo Titolo: VII bis - Protezione da agenti
chimici - il cui articolato si sviluppa attraverso
dodici articoli (da 70-bis a 70-ter-decies
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IL RISCHIO CHIMICO
La produzione, la manipolazione e lo stoccaggio di sostanze chimiche
comporta una serie di rischi potenziali da esposizione che possiamo definire
Rischio chimico. Possiamo distinguerli in due grandi campi, che spesso sono
contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro:
rischi per la sicurezza e rischi acuti:
esplosione, incendio, ustioni chimiche,
lesioni oculari da contatto, avvelenamento,
asfissia;
rischi per la salute dovuti
all'esposizione cronica a sostanze
tossiche o nocive: malattie
professionali quali per esempio
silicosi, bronchite cronica, tumori.
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DOVE SI INCORRE NEL RISCHIO CHIMICO
Processo produttivo
Trasporto
Manutenzione
produzione di scarti di lavorazione
molte aziende, pur non essendo per definizione aziende chimiche,
rientrano comunque all'interno del campo di applicazione del presente
decreto, come ad esempio le piccole e medio imprese che adoperano
determinati agenti chimici per la pulizia dei locali e delle attrezzature di
lavoro o come officine meccaniche, in cui i lavoratori sono esposti a
fumi di saldatura o a contatto con solventi per effetto dell'attività svolta.
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Il datore di lavoro
• prima di iniziare una qualsiasi attività produttiva
• quando sono avvenuti notevoli cambiamenti tali da modificare
l'esposizione dei lavoratori
Effettua una valutazione del rischio a cui possono essere esposti i
dipendenti tenendo in considerazione ed in ordine di priorità i
seguenti parametri:
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
GLI ELEMENTI DA VALUTARE:
•
•
•
•
•
•
•
LE PROPRIETA’ PERICOLOSE DELL’AGENTE CHIMICO
LE INFORMAZIONI SULLA SALUTE
L’ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE
LE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO
I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
GLI EFFETTI DELLE MISURE PREVENTIVE
CONFRONTARE LE ESPERIENZE
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IL CAMPIONAMENTO AMBIENTALE
prevede di monitorare specificatamente
alcune fasi lavorative per determinare la
concentrazione delle sostanze che si
diffondono nell'ambiente…….
e' piu' adatto a mettere a fuoco quali sono
le fasi critiche di un processo lavorativo.
si effettua prelevando l'aria vicino ai punti
critici dell'impianto e durante i momenti
critici
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IL CAMPIONAMENTO PERSONALE
piu' adatto quindi a misurare l'esposizione media del
lavoratore alle diverse sostanze
si effettua prelevando l'aria attraverso un campionatore
personale, indossato dall'operatore mentre svolge le sue
mansioni
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
il datore di lavoro deve giungere alla
conclusione se l'esposizione a cui sono soggetti
i lavoratori comporta un rischio moderato o non
moderato per la loro sicurezza
fatta eccezione per il piombo per cui viene definita
un'esposizione limite espressa come media
ponderata nell'arco di una settimana lavorativa di
40 ore di 8 ore per giornata lavorativa pari a
0,075mg/m3 al di sotto della quale si può
considerare il rischio moderato
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
per tutti gli altri agenti chimici non esistono valori definiti dalla Legge
italiana
Ne deriva perciò, un'estrema soggettività nell'interpretazione del rischio da
parte del datore di lavoro che, per affrontare correttamente la valutazione del
rischio dovrebbe ricorrere a misurazioni specifiche per ciascun agente
chimico o ricorrere a software specifici.
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RISCHIO MODERATO O RISCHIO NON MODERATO
Le misurazioni non sono sufficienti a definire la reale modestia del
rischio chimico
i valori limite di TLV (Threshold Limit Value ovvero Valore Limite di
Soglia) esprimono la soglia oltre la quale esiste un rischio concreto
per il lavoratore e perciò ben al di sopra di quello che è il concetto di
moderato.
Per un giudizio moderato, il datore di lavoro non è tenuto ad
intraprendere ulteriori misure di prevenzione e protezione;
…. è tenuto a formare ed informare i lavoratori sul corretto uso degli
agenti chimici, anche rendendo disponibili a loro e ai loro
rappresentanti i dati ottenuti dalla valutazione dei rischi; le
informazioni e le precauzioni sugli agenti chimici tramite le schede di
sicurezza; eventuali risultati di misurazioni ambientali, ecc
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
il D.Lgs. 25/2002 al comma 2 dell'art.72 sexies cita:
….salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di
un adeguato livello di prevenzione e protezione, il datore di lavoro,
periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che
possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione
degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con
metodiche standardizzate…..con metodiche appropriate o con
particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per
periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.
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SE IL RISCHIO NON E’ MODERATO
Al termine della valutazione del rischio, il datore di lavoro giunto alla
conclusione che i lavoratori:
per tipo di sostanza,
livello e durata di esposizione
per la tipologia di attività svolta
e per tutti gli altri parametri sopra indicati sono soggetti ad un rischio
non moderato, allora deve intraprendere delle misure specifiche di
prevenzione e protezione, come
…la progettazione di appropriati processi lavorativi e tecnici;
appropriate misure organizzative e di protezione collettive; misure di
protezione individuale come i dispositivi di protezione individuali e la
sorveglianza sanitaria
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Valutazione del rischio
- ricostruzione del processo produttivo, delle fasi di lavorazione e
delle singole operazioni lavorative che vengono svolte;
- analisi delle condizioni operative in cui si svolge il processo
chimico (temperature, pressioni, ecc.);
- identificazione delle fasi che comportano una esposizione a
sostanze chimiche (definire quali e le loro caratteristiche);
- descrizione dell'ambiente (volumetria, configurazione degli spazi,
ecc.);
- identificazione delle persone esposte o potenzialmente esposte;
- identificazione delle zone in cui si opera e del tempo di
permanenza nelle singole posizioni di lavoro;
- monitoraggio dell'esposizione alle sostanze;
- giudizio e stima soggettiva dei lavoratori esposti al rischio.
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LE SOSTANZE E I PREPARATI
Per le sostanze (prodotti chimici ben definiti) e
preparati (miscele fisiche di piu' sostanze), una guida
alla valutazione del rischio e' determinata dal livello
di conoscenze e informazioni conosciute.
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L‘ETICHETTATURA
L’etichetta che deve riportare ben chiare le seguenti
informazioni:
- denominazione della sostanza o del preparato nome chimico delle sostanze presenti nel preparato
- la lettera 'R' indicante i rischi specifici e la lettera 'S'
indicante i consigli di prudenza
- il quantitativo del contenuto
- nome e indirizzo del responsabile dell'immissione
sul mercato
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LA SCHEDA DI SICUREZZA
Contiene:
- identificazione della sostanza o del preparato e della societa'/impresa; composizione/informazioni sugli ingredienti; - identificazione dei pericoli; - misure di
primo soccorso;
- misure antincendio;
- misure in caso di fuoruscita accidentale;
- manipolazione e stoccaggio;
- controllo dell'esposizione/protezione individuale;
- proprieta' fisiche e chimiche;
- stabilita' e reattivita';
- informazioni tossicologiche;
- informazioni ecologiche;
- considerazioni sullo smaltimento;
- informazioni sul trasporto;
- informazioni sulla regolamentazione;
- altre informazioni.
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L‘INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO
Per ogni sostanza chimica deve sempre valere il
principio di ridurre al minimo possibile l'esposizione.
Premesso cio', la lettura delle schede, se costruite con
dati tecnici aggiornati, permette di individuare le
priorita' cui deve essere data una risposta in termini di
prevenzione.
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