L’approccio preventivo per gli agenti chimici deve
rientrare in quello generale che comprende tutti i
“pericoli” per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Si prevede per gli agenti chimici un
approccio preventivo fondato su procedure
tecniche specifiche ed armonizzate
L’approccio per gli agenti chimici non può non
coinvolgere le figure e gli strumenti previsti nei luoghi
di lavoro per la tutela dei lavoratori
L’approccio preventivo per gli agenti chimici diventa
un buon indicatore per descrivere la cultura e le
realizzazioni preventive nei luoghi di lavoro
La trasposizione della direttiva europea in norma
italiana è avvenuta in una maniera che si potrebbe
definire “creativa ”
L’Italia è l’unico paese che ha dovuto assistere alla
rappresentazione di vere e proprie “tenzoni” di
ermeneutica ed a recitazioni di “esegesi” intra- ed
iper-testuali della norma
Ad essere “esorcizzati” nella rincorsa alla definizione del così
detto “rischio moderato” sono risultati la sorveglianza sanitaria
il monitoraggio biologico le misurazioni ambientali i così detti
“algoritmi” i “livelli d’azione” i valori limite professionali cioè
tutto l’impianto tecnico proposto dalla norma
Nessuno apertamente ha sostenuto che grazie alla nuova norma
possono essere allentate le misure di prevenzione o equivocato
la gerarchia degli interventi e gli obiettivi da raggiungere
“Se i risultati della valutazione
dei rischi dimostrano che in
relazione al tipo e alle quantità
di un agente chimico pericoloso e
alle modalità
e frequenza
di esposizione a tale agente
presente sul luogo di lavoro vi è
solo un rischio moderato per
la sicurezza e la salute dei
lavoratori e che le misure di cui al
comma 1 sono sufficienti a ridurre
il rischio, non si applicano le
disposizioni degli articoli 72
sexies, 72 septies, 72 decies, 72
undecies”
Art. 72 quinquies D. Lgs. 626/94
“Se i risultati della valutazione
dei rischi a norma dell’articolo
4, paragrafo 1, dimostrano che,
in relazione alle quantità di
un agente chimico pericoloso
presenti sul luogo di lavoro, per
la sicurezza e la salute dei
lavoratori vi è solo un rischio
moderato e che le misure
adottate a norma dei paragrafi 1
e 2 del presente articolo sono
sufficienti a ridurre il rischio,
non si applicano le disposizioni
degli articoli 6, 7 e 10 della
presente direttiva”
Art. 5 Direttiva 98/24/CE
Micrò kinduno
O risco baixo
Un rique faible Kyseinsen riskin
Un riesgo leve
Ringa risk
Een gering risico
Er ringe risiko
Ein geringfugiges Risiko
A slight risk [*]
Un rischio moderato [**]
[*] “lacking signicance” (The Chambers Dictionary)
[**] “contenuto o ridotto entro i limiti imposti o
dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla
tollerabilità” (Il Grande Dizionario della Lingua Italiana di
S. Battaglia )
Nelle traduzioni della
Direttiva 98/24CE degli
altri Paesi UE il nostro
“MODERATO” è stato
tradotto rischio
“BASSO” e in alcuni
casi “IRRILEVANTE”
SONO
IDENTIFICATI
GLI AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI
SONO
ADOTTATE
LE MISURE
PREVENTIVE
DEL CASO
VIENE
SVOLTA
LA
VALUTAZIONE
IN RELAZIONE ALLA QUANTITA’
DELL’AGENTE CHIMICO
GIUSTIFICAZIONE
Valutazione
preliminare
RISCHIO MODERATO
NON SI APPLICANO
LE MISURE SPECIFICHE
LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
LA NATURA E L’ENTITA’
DEI RISCHI
NON RENDONO
NECESSARIA
UNA ULTERIORE
VALUTAZIONE
DIRETTIVA 98/24/CE
SONO
IDENTIFICATI
GLI AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI
SONO
ADOTTATE
LE MISURE
PREVENTIVE
DEL CASO
VIENE
SVOLTA
LA
VALUTAZIONE
IN RELAZIONE AL TIPO
E ALLA QUANTITA’
DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO
E ALLE MODALITA’
E FREQUENZA
DI ESPOSIZIONE
RISCHIO MODERATO
GIUSTIFICAZIONE
Valutazione
approfondita
NON SI APPLICANO
LE MISURE SPECIFICHE
LE DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
LA NATURA E L’ENTITA’
DEI RISCHI
NON RENDONO
NECESSARIA
UNA ULTERIORE
VALUTAZIONE
D. LGS 25/02
“Gent.mo dott. Carnevale, mi pare che il suo quesito chiami in causa la questione dell'uso e della
trasparenza della lingua legislativa e burocratica. Nel caso della locuzione "rischio moderato" è
stato infatti scelto in italiano un aggettivo meno comune (cioè meno utilizzato nella
comunicazione corrente) rispetto agli aggettivi scelti nelle altre lingue europee, ma forse per
questo con un significato più preciso e maggiormente tecnico. Si tratta però di rendere questa
scelta chiara e comprensibile per tutti, in modo che, come lei fa notare, siano esplicitati i criteri
per poter valutare se un rischio sia effettivamente moderato o no. Ritengo infatti che nel caso
specifico, l'aggettivo "moderato" sia stato utilizzato nell'accezione di "contenuto o ridotto entro i
limiti imposti o dettati dalla convenienza dall'opportunità o dalla tollerabilità" (definizione che
trovo nel Grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Battaglia): perché la
locuzione risulti chiara devono essere fissati e resi noti i limiti appunto di tollerabilità nel caso
specifico degli agenti chimici con cui persone che svolgono determinate funzioni possono venire
a contatto. Può
comunque nascere il legittimo sospetto che
dietro la scelta di un aggettivo più tecnico e quindi meno
accessibile per la massa, si nasconda comunque una non
sufficiente chiarezza e precisione nella legislazione. Sperando
di aver fornito qualche elemento utile alla sua ricerca, la saluto cordialmente.”
Raffaella Setti - Accademia della Crusca
Direttiva 98/24/CE
“Considerando” (1-24)
(4) “che il rispetto di requisiti minimi in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici mirano non solo a garantire la protezione della salute e della sicurezza dei singoli
un livello minimo di protezione di tutti i lavoratori nella
Comunità che evita ogni possibile distorsione nell’area della concorrenza”
lavoratori ma anche a fornire
(14) “che il datore di lavoro dovrebbe valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, al fine di prendere tutte le necessarie
precauzioni di prevenzione e di protezione stabilite dalla presente normativa”
(17) “che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali dalla suddetta valutazione è emerso un
rischio sanitario può contribuire alle misure di prevenzione e di protezione che il datore
di lavoro deve porre in essere”
(18) “che il datore di lavoro deve effettuare valutazioni e misurazioni periodiche e tenersi
al corrente dei nuovi sviluppi della tecnologia al fine di migliorare la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori”
(21) “che nelle direttive 91/322/CEE e 96/94/CE la Commissione fissa valori limiti indicativi,
come previsto dalla direttiva 80/1107/CEE, e che dette direttive dovrebbero essere mantenute in vigore
quale parte dell’attuale quadro normativo”
(23) “considerando che l’abrogazione della direttiva 80/1107/CEE non deve provocare
un’attenuazione delle attuali norme sulla protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, fisici e
biologici …”
(24) “che la presente direttiva costituisce un contributo pratico alla creazione della dimensione sociale del
mercato interno”
Direttiva 98/24/CE
Articolo 10
“… gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’appropriata
sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali i risultati della valutazione di cui
all’articolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute …”
“La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto
nell’applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo
di lavoro è appropriata quando
- è possibile stabilire un nesso tra l’esposizione del lavoratore a un
agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti
pregiudizievoli sulla salute; e
- esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi
nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e
- la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori”
“Nel caso sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato
nell’allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con
l’agente in questione, secondo le procedure previste dall’allegato”
S
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L
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A
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A
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Sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria i lavoratori esposti agli
agenti chimici pericolosi per la
salute che rispondono ai criteri
per la classificazione come
•molto tossici
•tossici
•nocivi
•sensibilizzanti
•irritanti
•tossici per il ciclo riproduttivo
Le variabili
da prendere
in esame
le proprietà pericolose
dell’agente;
le informazioni
contenute nella scheda
informativa in materia
di sicurezza
(obbligatoria);
il livello, il tipo e la
durata dell’esposizione
Sono sempre da prendere in esame almeno
quattro variabili
tipo di sostanza
sua quantità
modalità di esposizione
frequenza di esposizione
N.B. indicando le misure di prevenzione e
protezione adottate e tenendo conto del loro effetti
sui rischi
N.B. Due variabili su quattro hanno a che vedere
con la valutazione quali-quantitativa della
esposizione di singoli lavoratori
il datore di lavoro deve
applicare le misure e i principi
generali di prevenzione
il datore di lavoro può essere sollevato
dall’applicazione di specifiche misure
di tutela
la sorveglianza sanitaria e di
rischio
le misure specifiche di protezione
e prevenzione
le disposizioni in caso di incidenti
o di emergenze
Nella valutazione dei
rischi effettuata
attraverso gli idonei
criteri è possibile
includere la “…
GIUSTIFICAZIONE
che la natura e l’entità
dei rischi …” “…
rendono non
necessaria una
ulteriore valutazione
maggiormente
dettagliata dei rischi”
N.B.
La
GIUSTIFICAZ
IONE consente
di classificarsi
al di sotto della
soglia del
RISCHIO
MODERATO
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I
a) La progettazione e l’organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro
b) La fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e
le relative procedure di manutenzione adeguate
c) La riduzione al minimo di lavoratori che sono o
potrebbero essere esposti
d) La riduzione al minimo della durata e dell’intensità
dell’esposizione
e) Le misure igieniche adeguate
f) La riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della
lavorazione
g) I metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni
che garantiscono la sicurezza nella manipolazione
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di
agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici
PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
M
I
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H
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mediante la sostituzione
mediante
progettazione di appropriati processi
lavorativi e controlli tecnici nonchè uso di
attrezzature e materiali adeguati
appropriate misure organizzative e di
protezione collettive alla fonte del rischio
misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali qualora
non si riesca a prevenire con altri mezzi
l’esposizione
sorveglianza sanitaria
DI PROTEZIONE E DI PREVENZIONE
D
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Nel D.M. 10 marzo 1998 vengono
definiti come luoghi di lavoro a
rischio di incendio BASSO quei
luoghi o parte di essi in cui vi
sono scarse possibilità di
sviluppo d’incendio in presenza
di sostanze a BASSO tasso
d’infiammabilità e la susseguente
probabilità di propagazione è
bassa
DI INCENDIO ED EMERGENZA
RISCHIO DI
INCENDIO
E/O
ESPLOSIZIONE
Per la classificazione del rischio di
incendio è pensabile una
classificare al di sotto della soglia
del così detto RISCHIO
MODERATO identificando le
seguenti condizioni
1. sostanze a basso tasso di
infiammabilità
2. condizioni locali e di esercizio
con scarsa possibilità di sviluppo di
principi d’incendio
3. probabilità di propagazione
limitata in caso di eventuale
incendio
Perché possa essere documentata una
condizione di “RISCHIO Chimico
controllato” debbono essere preliminarmente
determinate (e documentate)
La presenza eventuale di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di
tali agenti con misurazioni ambientali
(esposizione cutanea e/o inalatoria) o modelli
per classificazioni basati su indici
In presenza di rischio
chimico per la salute
e la sicurezza, le
misure generali di
tutela dei lavoratori
debbono in ogni caso
sempre essere
rigorosamente
osservate
La valutazione non
può prescindere
dall’attuazione
preliminare e
prioritaria dei
principi e delle
misure generali di
tutela dei lavoratori
stime
qualitative che
identificano, in
termini
semplici
alcune variabili
e permettono
una
conoscenza
preliminare del
livello di
esposizione
le circostanze di svolgimento del
lavoro e le quantità in uso della
sostanza o del preparato
i valori limite d’esposizione
professionale c/o biologici
dell’agente se esistenti
gli effetti delle misure preventive
e protettive adottate
le conclusioni se disponibili
delle azioni di Sorveglianza
Sanitaria
Modalità per
identificare
le variabili
1. misurazioni o valutazioni già eseguite in
precedenza
2. misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc
3. stime qualitative che identificano in termini
semplici le variabili
Valutazione
attraverso l’uso
dei valori limite
occupazionali
le norme UNI-EN forniscono una
procedura formale per la valutazione
della esposizione di addetti
il valore di esposizione deve
risultare inferiore ad 1/10 del
valore limite
Si può
evitare la
misurazione
periodica
dell’agente e
terminare il
processo di
miglioramen
to quando
su rilevazioni effettuate in tre
diversi turni di lavoro e nella
medesima postazione di lavoro il
valore di esposizione deve
risultare inferiore ad ¼ del valore
limite
NORMA
UNI EN
689 - 1997
Tre zone di riferimento in
funzione delle percentuali di
superamento del valore limite
situazione rossa
probabilità di
superamento del valore
limite maggiore del 5%
situazione arancio
probabilità di superamento del
valore limite fra lo 0,1% e il 5%
situazione verde
probabilità di superamento del
valore limite inferiore allo 0,1 %
Valutazioni
senza
l’ausilio di
valori limite
I modelli o algoritmi per la
valutazione del rischio permettono,
attraverso un giudizio sintetico finale
di inserire il risultato delle valutazioni
in classi
Nel caso delle piccole e medie imprese che si
distinguono anche per una elevata variabilità
delle mansioni lavorative degli addetti e dei
relativi tempi di esposizione nonché delle
modalità d’uso degli agenti chimici gli
algoritmi o i modelli possono rappresentare
uno strumento di particolare utilità
N.B. Risulta comunque consigliabile nei casi dubbi confermare il
risultato dei modelli con una o alcune misurazioni dell’esposizione
Coordinamento tecnico
delle Regioni e della
Province Autonome
A
B
C
?
La definizione quantitativa ovvero
quali-quantitativa del rischio
(moderato) non può ridursi alla
stima della sola esposizione (dose
o concentrazione) ma deve tenere
conto anche di altre variabili
“Quando la sorveglianza sanitaria e
le altre azioni ad essa collegate (in
particolare il monitoraggio
biologico) possono essere tralasciate
senza che questo possa costituire
pregiudizio alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori ?
Documento
SIMLII - AIDII
PERCORSO LOGICO
PER LA
QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione deve essere
fatta sia per la salute che
per la sicurezza dei
lavoratori
In riferimento alla definizione di
“agente chimico pericoloso” deve
essere effettuata una vera e propria
analisi del rischio preliminare
Deve essere adottata l’analisi del rischio che si compone di
un’analisi e valutazione iniziale basata su metodi
non quantitativi
un’analisi di dettaglio basata su misure effettuate
sul campo
Documento SIMLII - AIDII
RISCHIO
probabilità che in un dato individuo, o gruppi di individui, si
verifichi un effetto avverso per la salute a seguito dell’esposizione
ad uno o più agenti chimici
R= f (H,E,S)
H, Hazard
E, Esposizione
S, Suscettibilità individuale
E’ necessario evidenziare la corretta
conduzione tecnica degli impianti ed
integrare tale valutazione con una di natura
medica, non potendo la sola misurazione
degli inquinanti aerodispersi tenere conto di
tutte le possibili vie di penetrazione e del fatto
che il limite viene definito per la persona
media e non per tutti i lavoratori
Quale è il valore
che garantisce con
una ragionevole
certezza (limite di
fiducia) che non
più di una certa
percentuale delle
possibili
esposizioni
eccedano il valore
limite ?
Documento SIMLII - AIDII
A chi si rivolgono?
Come sono state
concepite?
Come migliorano e
rendono più esplicita la
norma?
Quali reazioni hanno
provocato?
Quale ruolo assegnano
alle istituzioni (centrali e
periferiche)?
LE LINEE GUIDA
La nuova normativa non deve
provocare un’attenuazione delle
attuali norme sulla protezione dei
lavoratori
La nuova normativa deve potere
portare alla “semplificazione” di
alcune procedure di prevenzione
La nuova normativa deve potere
produrre maggiore efficienza delle
azioni preventive
La nuova normativa pretende il
ricorso a risorse strumentali e
tecniche per indirizzare e verificare
l’efficacia delle misure di
prevenzione
PUNTI CRITICI
REACH (Regulation concerning the Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
•Sottopone ad un unico Sistema di Registrazione/Autorizzazione
tutte le sostanze prodotte e/o importate in Europa, sia quelle già
presenti sul mercato sia quelle nuove
•A fondamento del nuovo sistema di registrazione vengono posti i
volumi (1 ton/anno) di sostanza prodotta o importata o utilizzata
•Tutte le sostanze, sia quelle esistenti e registrate in EINECS (30.000
su 100.106) sia quelle nuove (3.000), dovranno essere nuovamente
registrate entro il 2012
•Oltre che i produttori e gli importatori sono interessati al
processo anche gli utilizzatori, i trasformatori ed i clienti finali
•Le associazioni ambientaliste si mostrano molte preoccupate per
le modifiche introdotte più di recente
•Le associazioni dei datori di lavoro hanno previsto un impatto
economico molto rilevante
(REACH) as of 29 October 2003
Improvements compared to revised Commission Draft of 17
September 2003
·
The "duty of care" concept has been deleted.
·
Substances for medical R&D can now be exempted from
registration for 15 years.
·
The Central Agency is asked to set up criteria for
prioritisation of "substance evaluation" to ensure a uniform
procedure by member state authorities.
·
The right to appeal is now also possible during evaluation.
·
Phase-in status applies to substances that have been
produced within the last 15 years prior to the coming into force of
this regulation (previously 10 years).
(REACH) as of 29 October 2003
The proposal still has the following serious shortcomings, which we will
try to have corrected in the forthcoming legislative process.
·
In terms of its structure and scope, there has been no
fundamental review. The requirements of the Regulation are still
extremely extensive, complex, bureaucratic and elaborate.
·
The data requirements are still principally based on the volumes
produced/imported without taking the actual exposure into account.
·
The Central Agency can make all animal testing data available to
other registrants free of charge after ten years.
·
The evaluation procedure still is decentralized and carried out by
member states.
·
Additional substances and groups of substances can be
included in the authorisation procedure without providing sound
scientific criteria.
(REACH) as of 29 October 2003
Improvements of the Commission Proposal compared to the Internet
Consultation Document of 16 May 2003
·
The obligation to draw up Chemical Safety Reports now only exists for
substances of more than 10 tons/year that are subject to registration. Extended Safety
Data Sheets are sufficient for the information flow along the supply chain
·
Only the Central Agency is responsible for the registration process.
·
The requirement for test data has been reduced in the range from 1 - 10
tons/year but extended in the range above 10 tons/year.
·
Reduced data requirements for intermediates now apply regardless of the
number of sites to which they are transported.
·
Polymers have been exempted from mandatory registration (for the time
being).
·
The Central Agency now has decision competence in the case of registration.
Rights to appeal and to file an action against these decisions are explicitly provided
for.
·
The Central Agency is also responsible for authorisation. The national
authorisation process has been dropped.
·
The Agency’s obligation to actively publish certain information has been
restricted. Protection of confidential business information has been improved.
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