Sorveglianza sanitaria
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Il medico competente della ASL
A cura della Dott.ssa Laura Bianchi Martini - ASL 2
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 626/1994 è stato istituito
il ruolo del medico competente anche nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.
In Toscana , si è subito sentita l’esigenza di organizzare
un coordinamento di medici incaricati della sorveglianza
sanitaria delle AUSL e A. Ospedaliere, per affrontare il problema dell’omogeneizzazione delle attività di
prevenzione e tutela della salute del
personale del Servizio Sanitario Regionale.
Il Coordinamento, inizialmente su
base volontaristica , successivamente
riconosciuto a livello Regionale,oltre
ad aver organizzato vari eventi formativi ha permesso , e permette un
continuo confronto tra i medici competenti delle ASL e A. Ospedaliere.
Le patologie del rachide lombare rappresentano la prima causa di limitazioni all’idoneità dei lavoratori della sanità, ciò e
legato sia alla movimentazione dei pazienti che specie in passato veniva effettuata senza alcuna accortezza né ausilio, sia
al fatto che gran parte del personale infermieristico ed OSS è
di sesso femminile, sia a causa dell’invecchiamento della popolazione lavorativa.
Si può sicuramente affermare che l’ammodernamento delle attrezzature, quali letti
ed ausili per la movimentazione dei pazienti, deve portare ad una sensibile riduzione del rischio movimentazione pazienti,
purché il personale venga opportunamente formato e le caratteristiche delle stanze
di degenza siano adeguate ad una corretta
movimentazione delle attrezzature .
Non indifferente è anche il numero dei lavoratori per i quali si debba esprimere idoneità con limitazioni alla turnazione e/o la
reperibilità notturna. Anche in questo caso
l’invecchiamento della popolazione lavorativa determina un inevitabile aumento
di lavoratori che presentano patologie
croniche quali diabete non rispondente
alla terapia, grave ipertensione non controllata farmacologicamente, infarto del
miocardio,insufficienza renale, neoplasie
maligne ,ecc, che, insieme a patologie psichiatriche, possono essere motivo di esonero dal lavoro notturno.
I Medici Competenti in Toscana effettuano la sorveglianza sanitaria su circa 50.000 lavoratori del S.S.R..
Nella quasi totalità delle aziende la
struttura organizzativa del medico
competente è inserita all’interno degli Staff o della Direzione Sanitaria o
Generale con strutture complesse o
semplici.
Nell’anno 2012 sono stati visitati 23.648 lavoratori, dei
quali 19.332 (81,7%) sono risultati idonei, 2.568 (10,9%)
parzialmente idonei e 86 (0,4%) non idonei.
Anno 2013 - N° 4
Idoneita’ con limitazioni nel personale sanitario
I dati relativi alla sorveglianza sanitaria sono tratti dalla relazione redatta
dal Dott. P. Boccalon e presentata, dal coordinamento dei medici competenti delle Aziende sanitarie de Ospedaliere, alla Responsabile del
settore prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana Dott.ssa E. Balocchini.
LA VOCE DELLA PREVENZIONE
Autorizzazione del Tribunale di Lucca n° 790 del 10/11/2003
Direttore Responsabile: Sirio Del Grande
Capo Redattore: Franco Picone
Comitato di redazione:
Enrico Galileo Catelani, Alessia Pera, Riccardo Giusti, Luigi Benedetto Lo Faro,
MariaGrazia Roselli, Andrea Gemma, Marco Cannata.
Illustrazioni di Antonio Tregnaghi
Stampa: Tipografia Francesconi - Lucca
www.usl2.toscana.it/sup - Piazza Aldo Moro, Capannori (LU)
in collaborazione con L’Organismo Paritetico Provinciale di Lucca
Sorveglianza sanitaria. Inidoneità...che fare?
Visite mediche: periodicità, giudizi e ricorsi
A cura del Dott. Dino Ausilio Parducci - ASL 2
Il medico competente, sulla base della Valutazione dei
Rischi (VdR), in particolar modo, redige un programma di
sorveglianza sanitaria, visite mediche ed esami, nel quale sono riportate le motivazioni per cui vengono eseguiti
alcuni accertamenti sanitari, ritenuti utili dallo stesso sanitario.
La copia di questo programma diventa parte integrante
del documento di valutazione dei rischi e solitamente viene presentato nella prima riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi successiva alla sua stesura
o successiva modificazione.
B) VISITE PER CAMBIO MANSIONE
Il medico competente, informato dal datore di lavoro,
esegue una visita medica periodica “in occasione del
cambio mansione” qualora nella nuova mansione, dall’analisi del DVR, siano presenti rischi per i quali il lavoratore
non era precedentemente sottoposto a sorveglianza sanitaria. Qualora i rischi siano sovrapponibili si procederà
al controllo sanitario a scadenza dell’idoneità in essere.
C) VISITE PER MODIFICA DELL’ESPOSIZIONE A
FATTORI RISCHIO
Per quanto attiene la periodicità, annuale se non diversamente indicata dalla normativa, si deve ritenere che la
stessa si riferisca al lavoratore sano e che il medico possa in motivate situazioni, riportate nella cartella sanitaria
e di rischio, eseguire i controlli con periodicità magari anche più ravvicinate.
A) VISITE MEDICHE A RICHIESTA DEL LAVORATORE
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Il medico competente valuta la richiesta del lavoratore ed
effettua la visita quando tale richiesta è correlata ai rischi
presenti nello specifico ambito lavorativo. A seguito della
visita è prevista l’emissione di un giudizio di idoneità alla
mansione.
Qualora il medico ritenga che il problema non sia imputabile ai rischi professionali, o da questi aggravato, dovrà
comunicare formalmente la sua decisione al lavoratore.
E’ auspicabile che questa tipologia di visita vada garantita
al lavoratore nel più breve tempo possibile dal ricevimento da parte del medico competente della stessa richiesta.
I lavoratori vanno informati sulla possibilità di ricorrere a
questa tipologia di controllo sanitario previsto dalla stessa normativa, D.lgs 81 del 2008 art. 41, comma 1 lett. b.
E’ un caso sovrapponibile alle visite per cambio mansione. Il datore di lavoro deve segnalare al medico competente l’introduzione di un nuovo fattore di rischio. Il
medico competente, se necessario, provvederà quindi
alla esecuzione degli accertamenti sanitari utili per l’espressione del giudizio di idoneità nei lavoratori esposti.
Qualora cessi l’esposizione ad un agente con “effetti a
lungo termine”, invece, la sorveglianza sanitaria dovrà
essere proseguita fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
SEGUE
Sorveglianza sanitaria
VISITE MEDICHE PRECEDENTI ALLA RIPRESA DEL
LAVORO A SEGUITO DI ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE (assenza maggiore di 60 GIORNI CONTINUATIVI)
Questa tipologia di visita è stata inserita nel novero delle visite affidate al medico competente dal D.Lgs. 106/09,
decreto di modifica del Testo Unico e riguarda le visite che
possono essere effettuate dal medico competente dopo
che il lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, sia rientrato o abbia ricevuto l’assenso per il rientro al lavoro (es.
il curante ha già chiuso il periodo di convalescenza, oppure
l’INAIL ha chiuso l’evento infortunistico che aveva causato
l’assenza) dopo un’assenza continuata di almeno 60 giorni.
VISITE MEDICHE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Sono attualmente
previste solo in alcuni casi quali l’esposizione ad agenti chimici (art. 229
D.Lgs. 81/08), all’amianto (art. 259),
e/o alle radiazioni
ionizzanti
(D.Lgs.
230/95 e s.m.i.). Ricordiamo che nel
caso di esposizione
ad agenti chimici,
ma anche cancerogeni e/o mutageni
ed agenti biologici del gruppo III e
IV, dove tale tipologia di visita non è obbligatoria, risulta
necessario che il medico competente informi il lavoratore
sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche successivamente alla cessazione di rapporto di lavoro.
VISITE MEDICHE STRAORDINARIE
Il controllo sanitario deve essere mirato esclusivamente ai
motivi di salute che hanno causato l’assenza dal lavoro e
la visita deve essere correlata ai rischi professionali. Anche
a conclusione delle visite mediche precedenti alla ripresa
dell’attività lavorativa deve essere espresso un giudizio di
idoneità.
Ben diversa è la circostanza in cui un lavoratore riprenda
l’attività lavorativa dopo un’assenza di qualsivoglia durata durante la quale sia scaduta l’idoneità precedentemente
espressa dal medico competente, situazione che comporta
l’effettuazione della visita medica periodica anche se il periodo di assenza era inferiore a 60 giorni.
Sono attualmente previste solo in caso di esposizione ad
agenti chimici (art. 224 c. 7 lettera d): nel caso in cui l’esito
di un accertamento sanitario svolto in un lavoratore abbia
dimostrato l’esistenza di effetti pregiudizievoli, prevede
l’estensione del controllo a tutti i lavoratori che risultassero
esposti in maniera analoga.
GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
Il giudizio emesso dal medico competente al termine di
ogni visita deve far riferimento alla mansione svolta dal lavoratore ed ai rischi a cui lo stesso è esposto in tale attività.
La consegna del giudizio di idoneità al lavoratore ed al datore di lavoro potrà essere:
- individuale per ogni lavoratore ed identica copia al
datore di lavoro;
- individuale per ogni lavoratore mentre al datore di
lavoro può essere inviato un elenco di più lavoratori indicando, anche per singolo gruppo, la data
prevista per prossima visita (periodicità) ed eventuali accertamenti sanitari che devono essere eseguiti antecedentemente il controllo periodico (es.
esami ematochimici)
Inidoneità...che fare?
Il giudizio di idoneità, come da allegato 3A D.Lgs. 81/08,
deve sempre riportare l’indicazione formale che avverso lo
stesso è ammesso ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza territorialmente competente.
RICORSO AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE
Il lavoratore può fare ricorso avverso il giudizio del Medico
competente, seguendo queste procedure:
-
il ricorso può essere presentato entro 30 gg dalla data di comunicazione del giudizio espresso dal
Medico Competente
-
inoltrare una richiesta alla Unità Funzionale di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro competente per territorio (con riferimento alla sede della
ditta), specificando i motivi per cui intende effettuare ricorso contro il giudizio espresso dal medico competente dell’azienda in cui presta la propria
opera ed i suoi recapiti (è possibile scaricare il relativo modulo dal sito web della USL 2)
-
il lavoratore viene contattato per fissare l’appuntamento per la visita
-
Il giorno dell’appuntamento, l’utente dovrà presentarsi presso l’ambulatorio della UF munito di:
1. Documentazione sanitaria posseduta (relazioni
sanitarie, esami, copia cartella sanitaria e di rischio
in possesso del medico competente di azienda)
2. Documentazione che evidenzi il tipo di rischio
lavorativo avvalendosi della collaborazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
3. Documento di riconoscimento
-
I medici della Unità Funzionale potranno, se necessario, prescrivere ulteriori accertamenti ed eseguire un sopralluogo nei locali di lavoro.
-
Al termine di tutti gli accertamenti il giudizio di idoneità alla mansione sarà comunicato all’interessato e al datore di lavoro. Tale giudizio sostituirà
quello espresso dal Medico competente fino alla
successiva scadenza della visita.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
Il giudizio di idoneità espresso dal Medico Competente è vincolante per Datore di Lavoro e lavoratore. In
particolare, in caso di limitazioni dell’idoneità per motivi di salute il Datore di Lavoro è tenuto ad impiegare il lavoratore rispettando le limitazioni espresse dal
Medico Competente, ma può licenziare il lavoratore
se nell’azienda non esiste tale possibilità. Questo è
un ulteriore motivo per ritenere fondamentale la tutela
della salute dei lavoratori, ed a questo proposito è importante che il Medico Competente non sia impiegato
solo per effettuare le visite ed esprimere i giudizi di
idoneità. Va infatti valorizzato il suo compito di collaborazione alla valutazione dei rischi ed all’individuazione delle soluzioni, in quanto è un attore fondamentale della prevenzione delle malattie da lavoro.
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(rls) n.4 del 2014 - Azienda USL 2 Lucca