Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 7 – Luglio 2015 Sommario APPROFONDIMENTI Antincendio LA PREVENZIONE INCENDI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA Con la circolare 26 maggio 2015, n. 5178, i Vigili del Fuoco hanno specificato la normativa tecnica di prevenzione incendi applicabile ai centri di accoglienza per immigrati. Tenendo presente che tali strutture hanno da un punto di vista logistico un’organizzazione molto variabile e che spesso pongo problemi di ordine pubblico, non è possibile ricondurre i centri di accoglienza a nessuna delle attività previste dal D.P.R. 151/2011. (Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 giugno 2015) 4 Sicurezza futura LA SEMPLIFICAZIONE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO Il decreto legislativo, approvato nella seduta dell’11 giugno 2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadine e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità dovrà ora ricevere i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari. (Pierpaolo Masciocchi, Sicurezza24, 25 giugno 2015) 6 Documento Valutazione Rischi LA REDAZIONE DEL DVR IN CASO DI UTILIZZO DA PIÙ DATORI DI LAVORO DEL LUOGO DI LAVORO Una delle fattispecie più diffuse, specie nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è l'utilizzo in comune di uno stesso luogo di lavoro, ossia di locali facenti parte di uno stesso immobile all'interno dei quali si trovano ad operare lavoratori dipendenti di diversi datori di lavoro; si tratta, invero, di un caso che non deve essere confuso con il contratto d'appalto in cui, com'è noto, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). (Mario Gallo, Sicurezza24, 25 giugno 2015) 21 Sicurezza IL RISCHIO DI ESPLOSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Il D.Lgs. 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano considerati i rischi connessi alla presenza di atmosfere esplosive. La problematica è regolamentata al titolo XI (protezione da atmosfere esplosive), comprendente gli articoli dal 287 al 297 nonché negli allegati XLIX (Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), L (prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive), LI (segnale di avvertimento). (Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 11 giugno 2015) 25 Sicurezza e appalti APPALTI, COSTI PER LA SICUREZZA NELL’OFFERTA Gli operatori economici che concorrono in una gara di appalto per lavori pubblici devono specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, mentre le stazioni appaltanti devono specificare questo elemento nel disciplinare. (Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 giugno 2015) 34 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 2 L’ESPERTO RISPONDE 36 RASSEGNA DI NORMATIVA 40 Chiusa in redazione il 1 luglio 2015 3 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Antincendio La prevenzione incendi dei centri di accoglienza (Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 giugno 2015) Con la circolare 26 maggio 2015, n. 5178, i Vigili del Fuoco hanno specificato la normativa tecnica di prevenzione incendi applicabile ai centri di accoglienza per immigrati. Tenendo presente che tali strutture hanno da un punto di vista logistico un’organizzazione molto variabile e che spesso pongo problemi di ordine pubblico, non è possibile ricondurre i centri di accoglienza a nessuna delle attività previste dal D.P.R. 151/2011. Pertanto le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili sono innanzitutto quelle specifiche per aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione di calore, impianti elettrici, impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas ecc.) e poi devono essere valutate le strutture in cui sono ospitati gli immigrati. Pertanto: - Nel caso di strutture ricettive turistico-alberghiere, la norme di riferimento è il d.m. 19 aprile 1994; - Nel caso le strutture siano di altra natura (scuole, caserme ecc.), “gli stessi centri possono ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione incendi, così come indicato nell’Allegato I al d.m. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale riferimento, le misure riportate nell’Allegato al citato d.m. 9 aprile 1994”; - Nel caso di edifici di civile abitazione, la norma di riferimento è l’allegato al d.m. 246/1987. Per coloro che lavorino nei centri di accoglienza, inoltre, sono in vigore le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e il d.m. 10 marzo 1998. La circolare ricorda che tali disposizioni, insieme alle “Linee guida antincendio ed altri rischi per i Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 4 centri polifunzionali per gli immigrati” emanate con direttiva del Ministero dell’interno l’11 maggio 2005, “sono richiamate nello schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con decreto del Ministro dell’interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola”. 5 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Sicurezza futura La semplificazione nella sicurezza sul lavoro (Pierpaolo Masciocchi, Sicurezza24, 25 giugno 2015) Il decreto legislativo, approvato nella seduta dell’11 giugno 2015, recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadine e 6 imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità dovrà ora ricevere i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari. Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ha delegato il Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Il Governo, nell'esercizio della delega, si è attenuto ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo; b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso; e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale; Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore; h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di 7 integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; j) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)). Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro rilevano, in particolare, il Capo III, che si compone degli articoli 20 e 21, concernenti la razionalizzazione e la semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e il Capo IV, relativo alla revisione del regime delle sanzioni, composto di un unico articolo, il 22. Le disposizioni in esame sono il risultato dell'iniziativa istituzionale e dell'analisi critica delle osservazioni e idee delle Parti sociali. Più nello specifico, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'esigenza di semplificare alcuni aspetti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sentita da più parti, ha determinato, tra gli altri, i seguenti interventi: – la messa a disposizione da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio; – l'emanazione di un decreto ministeriale per individuare strumenti di supporto per la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OiRA (Online Interactive Risk Assessment)". Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Con riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'intento è mirato a ridurre gli adempimenti formali e a potenziare gli strumenti già a disposizione dell'INAIL, alleggerendo dì conseguenza gli oneri a carico delle imprese. In particolare si è previsto che; - al fine di velocizzare e migliorare il processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo, le informazioni sono più agevolmente e direttamente usufruibili, da parte del datore di lavoro, tramite il portale dell'INAIL, attraverso la realizzazione di un apposito servizio; - il medico certificatore provvede alla trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura 8 sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro; - si pone a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro, l'obbligo di trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio e si stabilisce, altresì, che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (attualmente, invece, il datore di lavoro deve comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni); - si prevede l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni come richiesto da più ti. Viene pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo dei Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Con riferimento alle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale si è intervenuti chiarendo il quadro regolatorio e definendo alcuni concetti di dubbia interpretazione. Si è, inoltre, prevista la graduazione delle sanzioni, favorendo gli istituti di carattere premiale. I principali interventi riguardano: - la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" con l'introduzione degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Importante novità consiste nella reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo. Al fine di chiarire il complessivo quadro sanzionatorio, la disposizione prevede che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovano applicazione le sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione, di consegna detta tetterà di assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 - la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche in tal caso favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale"; - si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni e il quadro sanzionatorio con riferimento alle sanzioni in materia consegna del prospetto paga; - l'eliminazione dell'obbligo, nell'ambito dei cantieri edili, di munire "il personale occupato di apposita tessera dì riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". L'obbligo in questione non ha mai avuto una effettiva utilità in 9 sede di accertamento ispettivo in quanto sovrapponibile all'analogo obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 lett. u) e dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare si evidenziano, in seguito, le principali modifiche apportate alla vigente legislazione prevenzionale: Articolo 20 (modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) Campo di applicazione (lavoro accessorio e volontariato) Il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 del T.U. Si prevede (comma 8) che, in caso di lavoratori che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti, si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi. Si riformula (comma 12-bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e gli accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale. Si ricorda, in proposito, che il predetto articolo 21 del D.Lgs. 81/08 prevede che i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Tali soggetti inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali. Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza Il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del T.U. relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando così possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad altro incarico, pensionamento o altro. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro Il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del T.U. relativo alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale norma disciplina la composizione, la procedura di ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima. Infatti, sin dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua composizione pletorica, ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita. Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite. Interpello Il comma 1, lett. d) modifica l'articolo 12 del T.U. Si prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome. Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio Il comma 1, lett. e) modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/08. Si prevede che, ai fini della valutazione dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 10 Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera ee) del D.Lgs. 81/08, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'INAIL svolge la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 1, lett. f) modifica l'articolo 29 del T.U. Si è ritenuto opportuno introdurre una modifica dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo OIRA - da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi Il comma 1, lett. g) modifica l'articolo 34 del T.U. Si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma 2-bis del D.Lgs. 81/08. Sorveglianza sanitaria Il comma 1, lett. h) modifica l'articolo 41 del T.U. in materia di sorveglianza sanitaria. Si prevede l'abrogazione del comma 2, lettera e-bis, atteso che è già prevista nel T.U. una visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni ad una specifica mansione. Registro infortuni Il comma 1, lett. i) modifica l’articolo 53 del T.U. Si prevede la soppressione del riferimento al registro infortuni. La disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con quanto previsto all’articolo 20, comma 4 del provvedimento in commento, che abolisce l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente Il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 del T.U. La prima modifica garantisce omogeneità di comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera omogenea. Il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l'iter giudiziario. La modifica prevede una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti. Infatti, in caso di violazione Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 11 delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall'articolo 18, comma l, lettera g), e quelle relative alla formazione previste dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. La seconda modifica prevede che, in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l'importo derivante dall'applicazione di più sanzioni non può superare l'importo di cui al comma l che è l'importo per la violazione più grave in materia di valutazione dei rischi. Uso delle attrezzature di lavoro Il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 del T.U. Ai fini della definizione di "operatore'" incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso. Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata dall'interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di pareri. Generatori di vapore Il comma 1, lett n) inserisce un nuovo articolo 73-bis al T.U. in tema di generatori di vapore, al fine di legittimare ancora oggi l’attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo. Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso Il comma 1, lett. o) modifica l'articolo 87 del T.U. al fine di correggere alcune disposizioni sanzionatorie Misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 88 del T.U. Si prevede che le disposizioni del D.Lgs 81/08 relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto decreto. La modifica è volta ad evitare una procedura di infrazione. Formazione dei coordinatori Il comma 1, lett, q) modifica l'articolo 98 del T.U. Si prevede una semplificazione in materia di formazione dei coordinatori. Ai momento la formazione dei coordinatori è l'unica non demandata agli accordi Stato-Regioni. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 12 Potere di disposizione Il comma 1, lett. r) modifica l'articolo 302-bis del T.U. Si prevede una riformulazione dell’articolo al fine di consentire un più agevole utilizzo del potere di disposizione. In particolare viene disposto che gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il decreto in commento non contenga disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di disposizione deve essere indicato il termine per la regolarizzazione. Avverso le disposizioni di cui sopra è ammesso ricorso, entro quindici giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il 13 ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli organi di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro. Consumazione dei pasti Il comma 1, lett. s) modifica l'allegato IV del T.U. Si prevede l'obbligo di dotarsi di uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa o un servizio sostitutivo di mensa (quale, ad esempio, il buono pasto da utilizzare in un esercizio convenzionato in prossimità del luogo di lavoro). Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva II comma 2 introduce una disposizione transitoria, al fine di salvaguardare l'operatività degli organismi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro) la cui composizione è stata modificata dalle lettere b) e c) del comma 1 del provvedimento in commento. Essi continuano ad operare nell'attuale composizione fino alla loro naturale scadenza. Articolo 21 (semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) L'articolo 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro. A tal fine, vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Premio di regolazione e di rata Nello specifico, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), è volta a modificare l'art. 28 del D.P.R. n. 1124 del 1965. Tale articolo prevede, attualmente, l'obbligo per l'INAIL di comunicare al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio di regolazione e di rata e di eventuali contributi associativi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione. Ciò posto, la modifica all'articolo 28 è finalizzata a velocizzare e migliorare il processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo, evitando i ritardi e le disfunzioni dovute all'utilizzo dei canali di trasmissione tradizionali, anche in considerazione dell'utilizzo esclusivo dei canale telematico da parte delle aziende. Le predette informazioni, pertanto, in base alla modifica normativa, saranno più agevolmente e direttamente usufruibili, da parte del datore di lavoro, tramite il portale dell'INAIL attraverso la realizzazione di un apposito servizio. Denuncia di infortunio o delle malattie professionali Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano l'art. 53 del D.P.R. n, 1124 del 1965, il quale disciplina la denuncia di infortunio o delle malattie professionali che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare all'INAIL. Attualmente è previsto a carico del datore di lavoro, quando effettua la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica, l'obbligo di inviare all’INAIL il certificato medico qualora l'Istituto non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico certificatore. Ciò posto, le modifiche all'art. 53 citato sono volte a prevedere che il medico certificatore provveda alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro. In tal modo viene attuata una razionalizzazione e omogeneizzazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e dei medici certificatori in materia di invio delle certificazioni all'Istituto. Viene previsto, altresì, che la trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale avvengano utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. Viene precisato, infine, che i dati delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio e di malattia professionale, sono resi disponibili telematicamente dall'Istituto ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia stessa. Trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza La disposizione di cui al comma 1, lettera c), modificando l'art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 1965, pone a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro, l'obbligo di trasmissione all'autorità di Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 14 pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio e stabilisce, altresì, che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (attualmente, invece, il datore di lavoro deve comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni). Nello specifico, viene previsto che l’INAIL metta a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle predette denunce. Dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni La disposizione di cui al comma 1, lettera d), modificando l'art. 56 del D.P.R. n. 1124 del 1965, 15 prevede che l'Istituto metta a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Tremo e Balzano di poter procedere alle inchieste sugli infortuni previste dal medesimo articolo 56. Certificato medico in agricoltura La disposizione di cui al comma 1, lettera e), modifica l'art. 238 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il quale disciplina per l'agricoltura la fattispecie del certificato medico che vale anche come denuncia di infortunio, nel caso in cui sia redatto dal medico che presti la prima assistenza ad un infortunato. Le modifiche sono volte a introdurre, anche in questa fattispecie, l'obbligo in capo al medico di trasmettere il certificato medico di infortunio per via telematica all'INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. La disposizione di cui al comma 1, lettera f), modifica l'art. 251 dei D.P.R. n. 1124 del 1965, il quale disciplina per l'agricoltura la fattispecie del certificato medico che vale anche come denuncia di malattia professionale, nel caso in cui sia redatto dal medico che abbia prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale. Anche in questa fattispecie, viene introdotto l'obbligo in capo al medico di trasmettere il certificato medico di malattia professionale per via telematica all'INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio. Ed infatti, l'art. 251 citato prevede che il medico trasmetta il certificato di malattia professionale all'INAIL con le modalità previste dall'art. 238, articolo che, come si è detto, viene modificato dalla disposizione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 21 del decreto in commento. Efficacia La disposizione di cui al comma 2 prevede che le modifiche sopra indicate, apportate dal comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), dell'articolo in esame al D.P.R. n. 1124 del 1965, abbiano efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 in commento e che, contestualmente, siano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98. Trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale La disposizione di cui al comma 3 prevede, in chiave di semplificazione, che a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in commento, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli articoli 53 e 251 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - come modificati dal medesimo decreto legislativo - si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139 del citato D.P.R., l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini 16 dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlale, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000. Abolizione obbligo di tenuta del registro infortuni La disposizione di al comma 4 stabilisce che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni previsto dall'articolo 403 del D.P.R. n. 547 del 1955. A tale riguardo, si specifica che tutte le informazioni contenute nel registro infortuni, nella sua attuale configurazione, possono essere acquisite dagli organi preposti all'attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall'INAIL, con particolare riferimento ai "Flussi informativi per la prevenzione". Il predetto applicativo, frutto del Protocollo d'Intesa stipulato nel 2002, e successivamente rinnovato, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, l’INAIL, l’ex ISPESL, l’ex IPSEMA, le Regioni e le Province Autonome, costituisce, nella sua più recente evoluzione, uno strumento gestionale essenzialmente alimentato dalle banche dati dell'Istituto, divenuto nel tempo base informativa per i Piani sanitari nazionali e per la definizione e la gestione regionali per la prevenzione. Con l'introduzione della disposizione in argomento verrebbe pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dall'articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del citato d.lgs. n. 81 del 2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). Clausola di invarianza finanziaria La disposizione di cui al comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'articolo in esame, stabilendo che agli adempimenti derivanti dal medesimo articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale) II Capo IV, si compone di un solo articolo, il 22, e concerne la revisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. L'articolo 22 introduce una serie di modifiche alla disciplina delle sanzioni più ricorrenti in materia lavoristica, in adempimento al principio di delega che richiede una "revisione del regime delle sanzioni che tenga conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale. Maxi sanzione per il lavoro nero II comma 1 prevede anzitutto una modifica alla c.d. maxi sanzione per il lavoro "nero" introducendo degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. In particolare si prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro 3.000 a euro 18,000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Importante novità consiste nella reintroduzione della procedura di diffida, già disciplinata dall'art. 13 del D.Lgs. 124/04, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. In tal caso, come evidenziato successivamente, la regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per un determinato periodo di tempo. La procedura della diffida non sarà invece applicabile in relazione all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22. comma 12, D.Lgs. 286/98) e di minori in età non lavorativa. Rispetto a tali categorie di soggetti è anzi prevista una maggiorazione delle sanzioni amministrative per lavoro "nero", ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali già previste dall'ordinamento. Come anticipato, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un'periodo lavorativo successivo: Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 17 – la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario pieno; – o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi; – nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. La verifica del completo adempimento alla diffida avverrà evidentemente al termine del periodo minimo di mantenimento in servizio del lavoratore e quindi al termine di un periodo di 120 giorni. Al fine di chiarire il complessivo quadro sanzionatorio ed in linea con la prassi amministrativa già seguita, la disposizione prevede che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovano applicazione le sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione, di consegna della lettera di assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro, Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale Il comma 2 introduce delle modifiche all'articolo 14, comma 1, del D.L. 145/13 (convertito dalla legge 9/14) al fine di mantenere inalterato l'attuale sistema incentivante della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale che attualmente è finanziato, in quota parte, con gli introiti derivanti dalla applicazione della c.d. maxi sanzione, delle sanzioni in materia di orario di lavoro e delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni Ai sensi del comma 3, i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge. Sospensione dell'attività imprenditoriale Il comma 4 introduce modifiche al c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, anche in tal caso favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale", così come richiesto dalla legge delega. La disposizione prevede anzitutto un "arrotondamento'' delle somme da versare ai fini della revoca del provvedimento. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 18 Al fine di consentire una più immediata ripresa dell'attività imprenditoriale si prevede altresì che, su istanza di parte, fermo restando il rispetto dette altre condizioni di legge, la revoca è concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato dei cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. Al fine di un immediato recupero delle somme non versate si prevede che, in caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato. Sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati da riportare sul libro unico del lavoro Il comma 5 apporta una modifica all'art. 39 del D.L 112/08 sostituendo il comma 7, che disciplina le sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati da riportare sul libro unico del lavoro. In particolare si prevede che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. La disposizione, a fini chiarificatori e in linea con il previgente testo normativo, stabilisce altresì che "la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate". In materia di libro unico del lavoro il comma prevede altresì che la mancata conservazione del libro per il termine già previsto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro e che alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza, fermo restando che l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. Mancata corresponsione degli assegni familiari Il comma 6 sostituisce il comma 2 all’art. 82 del D.P.R. 797/55 che sanziona la mancata corresponsione degli assegni familiari. Si prevede in particolare che il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 19 di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro. Sanzioni in materia di consegna del prospetto paga Il comma 7 introduce alcune modifiche all'art. 5 della legge 4/53, con riferimento alle sanzioni in materia di consegna del prospetto paga. Si prevede infatti che, salvo che il tatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si 20 riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. A fini chiarificatori si prevede altresì che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia agli obblighi di consegna del prospetto paga attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni citate, bensì esclusivamente quelle previste dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/08. Tessera di riconoscimento Il comma 8 elimina, invece, il precetto e la relativa sanzione contenuti nell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del D.L. 223/06. Trattasi dell'obbligo, nell'ambito dei cantieri edili, di munire "il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". L'obbligo in questione non ha mai avuto una effettiva utilità in sede di accertamento ispettivo in quanto sovrapponibile all'analogo obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 lett. u) e dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08, ai sensi del quale “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, [il datore di lavoro deve] munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Documento Valutazione Rischi La redazione del dvr in caso di utilizzo da più datori di lavoro del luogo di lavoro (Mario Gallo, Sicurezza24, 25 giugno 2015) Una delle fattispecie più diffuse, specie nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è l'utilizzo in comune di uno stesso luogo di lavoro, ossia di locali facenti parte di uno stesso immobile all'interno dei quali si trovano ad operare lavoratori dipendenti di diversi datori di lavoro; si tratta, invero, di un caso che non deve essere confuso con il contratto d'appalto in cui, com'è noto, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.). Nell'utilizzo in comune di un luogo di lavoro, invece, ciascun datore di lavoro svolge la propria attività, d'impresa o istituzionale, in modo del tutto autonomo e senza che tra gli stessi intercorra un rapporto contrattuale; proprio su questa modalità di utilizzo dei luoghi di lavoro ha puntato i riflettori la Suprema Corte di Cassazione Panale, sezione III, che con la sentenza 24 aprile 2015, n. 17119 (Pres. Squassoni - Rel. Aceto) ha magistralmente focalizzato i tratti distintivi fondamentali della posizione di garanzia del datore di lavoro in questa particolare fattispecie e la natura del reato di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). La vicenda processuale. Il caso affrontato dalla S.C. trae origine, questa volta, da un'ispezione effettuata dagli organi di vigilanza presso l'obitorio in cui era stata trasferita l'attività obitoriale del Policlinico, nel corso della quale era emerso che vi erano addetti i dipendenti del Policlinico e che non era stato redatto il VR. Da quanto è emerso nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Roma i locali erano stati assegnati all'Università degli Studi che, in base ad una convenzione sottoscritta nel 2005 dal Rettore dell'Università, dal Direttore del dipartimento di medicina legale dell'Università stessa e dalla società "(omissis) S.p.a.", subentrata al Comune (omissis) nella gestione dei servizi pubblici e cimiteriali, che si era assunta, dietro pagamento di corrispettivo a titolo di contributo alle spese di funzionamento del servizio, la complessiva gestione e responsabilità del funzionamento dell'obitorio comunale. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 21 Per tale violazione il Tribunale di Roma ha, quindi, condannato nel 2013 il Direttore generale del Policlinico alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n.626/1994, ora art. 28 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto in qualità di datore di lavoro "aveva omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi presenti nei locali della struttura obitoriale di pertinenza e degli spazi comuni utilizzati dal personale che vi opera per le attività di sala settoria e camera mortuaria del Policlinico (omissis), trasferita nell'(omissis). Il fatto risulta accertato il (omissis), con permanenza dell'omissione". Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 4, c. 2, del D. Lgs. n. 626/1994 e omessa motivazione sul punto facendo rilevare, in particolare, che 22 lo stesso non ha assunto la pozione di datore di lavoro dei dipendenti che frequentano gli ambienti di lavoro di altrui titolarità o comunque gestiti da altri (nel caso di specie l'Università degli Studi). Secondo l'imputato, infatti, la titolarità datoriale andava imputata all'Università per effetto dalla convenzione stipulata con la "(omissis) S.p.a." in forza della quale, in corrispettivo dell'utilizzo dei locali messi a disposizione, l'(omissis) si era impegnata a pagare la somma annuale di Euro 516.000,00, e l'Università si era assunta precisi obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature ivi presenti. Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della colpa dell'imputato che, invece, aveva "comunque provveduto, per la parte di propria competenza, ad effettuare, in collaborazione con il responsabile per la sicurezza del Policlinico, le valutazioni poi trasmesse all'Università per la redazione finale del documento"; infine, con il terzo motivo ha eccepito la maturata prescrizione del reato che a suo avviso non ha natura permanente. Utilizzo di luoghi di lavoro comuni e differenze con l'appalto. La S.C. non ha condiviso i rilievi mossi dall'imputato ed ha, così, ritenuto come infondato il ricorso; per gli Ermellini, infatti, occorre partire dal principio fondamentale, contenuto nel già citato art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 626/1994 e riprodotto ora sostanzialmente nell'art. 28, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale sul datore di lavoro grava l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel sottolineare che sussiste continuità normativa tra i due decreti (1), secondo i giudici di legittimità il caso de quo non rientra nell'ipotesi dell'appalto con la conseguente applicabilità del regime previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, anch'esso riprodotto ora nell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Infatti, risulta pacifico che all'interno dei locali obitoriali operasse anche il personale dipendente del Policlinico che, secondo quanto testimoniato dal RSPP del Policlinico, vi svolgeva le medesime attività precedentemente disimpegnate in altri e diversi locali di pertinenza del Policlinico stesso risultati inadeguati a seguito della redazione del DVR. Inoltre, rileva ancora la S.C. "Non v'è dubbio, pertanto, che i locali obitoriali del (…), che l'Università aveva concesso in uso al Policlinico, fossero adibiti a luogo di lavoro anche del personale dipendente del Policlinico stesso"; si tratta, pertanto, di un'ipotesi del tutto diversa da quella in cui, nel medesimo luogo di lavoro, operano i dipendenti anche dell'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi ai quali il datore di lavoro dell'impresa committente abbia affidato lavori, servizi o forniture. Nel caso di specie, infatti, il medesimo ambiente funge da luogo di lavoro per diversi dipendenti i quali operano in modo del tutto autonomo ed al di fuori di un rapporto giuridicamente rilevante con l'altrui datore di lavoro; di conseguenza il fatto che fosse stata stipulata una convenzione che prevedeva l'obbligo per uno dei datori di lavoro di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'obitorio "non ha rilevanza ai fini della sussistenza dell'obbligo di redazione del documento poiché il suo adempimento assolve ad un onere conoscitivo necessariamente preliminare all'esecuzione degli interventi eventualmente necessari". Obbligo di redigere il DVR e di sospensione delle attività in caso di pericolo. Il ragionamento fatto fin qui dai giudici della S.C. è pienamente condivisibile e fonda le sue radici sulla distinta responsabilità di ciascun datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori che si trovino ad utilizzare spazi di lavoro da condividere con altri datori di lavoro; e alla luce di tale principio secondo gli Ermellini ne consegue che quando in un medesimo ambiente di lavoro operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da alcun rapporto di appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del DVR e qualora all'esito dell'elaborazione del documento dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi prosegua l'attività lavorativa dei propri dipendenti. Si osservi che, quindi, in tale fattispecie è irrilevante l'elemento della disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro essenziale, invece, per l'applicazione del complicato regime della sicurezza negli appalti; al tempo stesso, è centrale il dovere di sospendere le attività lavorative per effetto della norma che impone al datore di lavoro di astenersi dal chiedere ai propri dipendenti di lavorare in una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato (art. 4, c. 5, lett. I, D.Lgs. n. 626/1994, ora art. 18, c. 1, lett. m, D.Lgs. n. 81/2008). Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 23 Natura permanente del reato di omessa redazione del DVR. Resta, infine, da sottolineare che secondo i giudici di legittimità nel caso de quo non è nemmeno maturata la prescrizione del reato di omessa redazione del DVR; infatti, premesso che trattasi di un'ipotesi di illecito penale di natura contravvenzionale sanabile, per altro, attraverso l'istituto della prescrizione obbligatoria regolato dal D.Lgs. n. 758/1994 (2), il reato, di natura propria ed omissiva, permane per tutto il periodo in cui gli ambienti siano adibiti a luogo di lavoro e il datore di lavoro non ottemperi all'obbligo di elaborare il relativo DVR. In definitiva, anche se questo passaggio finale, invero, non è del tutto chiaro la conclusione a cui arrivano gli Ermellini è che "la mancata ottemperanza alle prescrizioni, imposte proprio per 24 sollecitare l'adempimento all'obbligo violato, non può contraddittoriamente comportare la cessazione della permanenza che solo l'ottemperanza ad esse può produrre" e, quindi, oltre alle considerazioni legate alla natura del bene tutelato (la vita e l'incolumità individuale dei singoli lavoratori per tutto il tempo in cui operano negli ambienti di lavoro), militano, a favore della natura permanente del reato, anche tali considerazioni di ordine logico. Si tratta, quindi, di un principio di notevole rilevanza che deve essere attentamente preso in considerazione qualora di fronte ad un verbale ispettivo di prescrizione si ritiene di non dover adempiere per eliminare la violazione contestata e difendersi in sede giudiziaria. 1) Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 42018. 2) Adempiendo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e pagando entro il termine perentorio di trenta giorni una somma pari ad un quarto del massimo previsto per l'ammenda. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Sicurezza Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro (Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 11 giugno 2015) Il D.Lgs. 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano considerati i rischi connessi alla presenza di atmosfere esplosive. La problematica è regolamentata al titolo XI (protezione da atmosfere esplosive), comprendente gli articoli dal 287 al 297 nonché negli allegati XLIX (Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), L (prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive), LI (segnale di avvertimento). Le definizioni Si intende per atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche (pressione 101325 Pa, temperatura 293 K, concentrazione ossigeno in aria del 21%), di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta. Altre tipologie di reazioni esplosive, di tipo chimico, meccanico e/o esito di processi tecnologici non sono ricompresi nel titolo XI ma rientrano nella generalità dei altri rischi presenti nel luoghi di lavoro (es. apparecchi a pressione, rischio chimico ecc.). Si tratta di fenomeni molto importanti e dannosi, che provocano la propagazione di onde di pressione tali da determinare sollecitazioni meccaniche e gravi danni alle persone ed impianti tecnologici. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 25 26 Foto n. 1 - Stazione filtraggio soggetta a danno da esplosione Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 27 Foto n. 2 - Deformazione silos contenente polveri di legno a seguito di propagazione di onda esplosiva Gli obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro dovrà perseguire sicurezza mediante processo di valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione, con i seguenti obbiettivi: - prevenire la formazione di atmosfere esplosive. - evitare l'innesco di atmosfere esplosive; - attenuare gli effetti dannosi di un'esplosione garantendo salute e la sicurezza dei lavoratori In tal senso dovrà essere redatto un Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni, che è parte integrante del documento generale di Valutazione dei Rischi, in cui si esplicita che sono stati individuati e valutati i rischi di esplosione ed adottate adeguate misure per la corretta gestione di tali rischi entro limiti accettabili. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Il documento in particolare, deve precisare: a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone pericolose; d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime previste in allegato L. e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; f) che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. La valutazione dei rischi L'analisi del rischio d'esplosione comprende i seguenti elementi: a) individuazione delle sostanze infiammabili presenti e delle loro caratteristiche di esplosività; b) determinazione della probabilità che si formi un'atmosfera esplosiva pericolosa; c) determinazione della presenza e della probabilità di sorgenti d'accensione efficaci; d) determinazione dei possibili effetti di un'esplosione; e) stima e valutazione del rischio. Se il rischio non è accettabile, occorre individuare delle misure di eliminazione o riduzione al minimo danno. Individuazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva, in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati, è considerata area esposta a rischio di esplosione. Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 28 Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive e vengono classificate in: - Zona 0 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia. - Zona 1 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. - Zona 2 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. - Zona 20 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. - Zona 21 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. - Zona 22 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Per la determinazione si utilizzano norme tecniche armonizzate, tra le quali: - EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; - EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili; e le relative guide CEI 31-35 e CEI 31-56 e, per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma EN 1127-1 "Atmosfere esplosive. Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia". Individuazione degli inneschi efficaci Dovrà essere valuta la presenza di eventuali sorgenti di innesco, in accordo alla norma UNI EN 1127-1, ed in particolare: - superfici calde; - fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde); Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 29 - scintille di origine meccanica; - materiale elettrico; - correnti elettriche vaganti, protezione contro la connessione catodica; - elettricità statica (scintille, scariche a fiocco, scariche propagantesi a fiocco, scariche a cono, ecc.); - fulmini; - onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3x1012 Hz; - onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz; - radiazioni ionizzanti; - ultrasuoni; - compressione adiabatica e onde d'urto; - reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri. Una volta che viene individuata la presenza o meno di potenziali sorgenti di innesco, va valutatala relativa efficacia. Per ciascuna sorgente di innesco considerata efficace, si determina la probabilità di innesco, in base al seguente schema: Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 30 CONTINUA L'attivazione della sorgente avviene continuamente nel normale funzionamento OCCASIONALE L'attivazione della sorgente può avvenire a seguito di disfunzione/guasto prevedibile o non rispetto di procedure (guasto singolo) RARA L'attivazione della sorgente può avvenire in circostanze rare a seguito di disfunzioni non prevedibili o doppi guasti ESTRAMAMENTE L'attivazione della sorgente non può avvenire neanche a seguito di disfunzioni RARA non prevedibili o doppi guasti La valutazione dei rischi Il rischio d'esplosione deriva dalla combinazione della probabilità che si verifichi un danno o una lesione ai lavoratori esposti a un'esplosione e dalla gravità di tale danno. Sono disponibili in letteratura numerosi metodi per l'analisi sistematica di questi elementi. Tuttavia le metodiche più utilizzate e riconosciute sono le guide CEI 31-35 e CEI 31-56 a cui si rimanda per l'approfondimento della tematica. In generale, si può classificare l'indice E di esplosione E=3 ALTO E=2 MEDIO E=1 BASSO E=0 TRASCURABILE dalla combinazione della frequenza di esplosione (quindi dal tipo di ZONA) e dalla probabilità di innesco, di cui si riporta una tabella per apparecchiatura NON certificata Atex. Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 31 Probabilità di Innesco Frequenza presenza miscela esplosiva CONTINUA OCCASIONALE RARA MOLTO RARA ZONA 0 3 3 3 2 ZONA 1 3 2 1 0 ZONA 2 2 0 0 0 0 0 0 0 ZONA SICURE (*) RESA (*) Zona in cui è impossibile il formarsi di un'atmosfera esplosiva. Tabella 4: apparecchiature NON certificate Atex. Definizione indice di esplosione (0-1-2-3) Le misure di prevenzione e protezione Sulla base della valutazione del rischi, gli obiettivi di riduzione o mitigazione si possono considerare raggiunti qualora si possa ragionevolmente escludere il verificarsi di un'esplosione che arrechi un qualunque danno o lesione ai lavoratori interessati. In caso contrario sono individuati gli interventi di protezione, ed in particolare: Provvedimenti riguardanti gli addetti e la organizzazione del lavoro - formazione, informazione addestramento degli addetti; - procedure di lavoro finalizzate alla riduzione dei rischi di esplosione (es: lavorazioni a caldo ecc.); Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 32 - procedure di gestione e/o manutenzione (Es. pulizia delle polveri). Misure di protezione contro le esplosioni Si tratta di misure finalizzate alla precoce rilevazione e/o alla riduzione del danno quali: - sistemi di monitoraggio e/o rilevazione precoce, che intervengono al crearsi di situazione di pericolo (es. raggiungimento di concentrazioni pericolose) con sistemi di allarme e di evacuazione - sistemi di contrasto e/o rilascio sovrapressioni da esplosione in atmosfera e/o deviazione degli effetti 33 Si tratta di sistemi ed impianti che dovranno essere progettati e realizzati secondo normative di buona tecnica e specifiche tecniche del produttore. Foto n. 3 - Pannelli rilascio sovrapressione da esplosione (venting) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Sicurezza e appalti Appalti, costi per la sicurezza nell’offerta (Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 giugno 2015) Gli operatori economici che concorrono in una gara di appalto per lavori pubblici devono specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, mentre le stazioni appaltanti devono specificare questo elemento nel disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione, con un comunicato del presidente ha fornito alcune importanti precisazioni alle stazioni appaltanti in ordine al bando-tipo numero 2/2014, che le amministrazioni devono obbligatoriamente utilizzare per le gare per appalti di lavori pubblici di valore superiore ai 150mila euro, indette con il criterio del prezzo più basso. L’Anac ha chiarito che anche nelle procedure per l’affidamento di lavori pubblici i concorrenti devono specificare nell’offerta economica i costi della sicurezza aziendali, analogamente a quanto previsto per gli appalti di beni e servizi, con estensione applicativa di quanto stabilito dall’articolo 87, comma 4, Dlgs. 163/2006, aderendo all’interpretazione del Consiglio di Stato, che nella decisione dell’adunanza plenaria n. 3 del 20 marzo 2015 ha ritenuto che l’obbligo di procedere a tale indicazione, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date sia nel Codice dei contratti che nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Dato che nel bando-tipo tale aspetto non era stato regolamentato, l’Anac specifica che al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso ed evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. L’Anac precisa che deve essere inserita una specifica frase al punto 1 del paragrafo 17.1 del bandotipo n. 2/2014 e che analoga formulazione deve essere contenuta nel modello di dichiarazione di offerta economica allegato al bando. Per le procedure in corso l’Anac suggerisce alle stazioni appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare ai concorrente l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendali. Il bando-tipo per gli appalti di lavori presentava anche un altro problema, essendo stato definito prima dell’assestamento del quadro normativo e interpretativo in materia di nuovo soccorso istruttorio. L’Anac evidenzia come le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2/2014 siano regolarizzabili nei modi e nei limiti chiariti nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Per le clausole del bando relative all’esercizio Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 34 del potere di soccorso istruttorio, il bando per i lavori pubblici può essere integrato con le formulazioni proposte dall’Autorità nello schema per i beni e servizi sottoposto a consultazione il 18 maggio 35 Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 Sicurezza GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE D. Nel condominio che amministro c'è la necessità di sostituire la colonna montante di adduzione di acqua. Per una deliberazione della giunta municipale, in qualità di amministratore di condominio, pur sostenendo l'onere della spesa, sono obbligato a scegliere una società partecipata del Comune medesimo. Come committente dei lavori, non avendo avuto la possibilità di scegliere una ditta di mia fiducia, come posso essere esentato da tutte le responsabilità connesse con le attività lavorative in ordine alla sicurezza dei lavori? Avevo pensato a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da far sottoscrivere alla società, con la quale si attestasse tutto quanto previsto a livello normativo (in ordine alla formazione dei lavoratori, ai piani di sicurezza eccetera). È sufficiente per sollevarmi dalle responsabilità? ---R. Nel caso presentato dal lettore, trattandosi di lavori edili o d’ingegneria civile ed eseguiti da un’unica impresa, la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale è un obbligo a carico del committente, come previsto dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, e con le modalità individuate dall’allegato XVII al decreto. Pertanto, anche se l’impresa è una società partecipata dal Comune, essa deve presentare al committente (ex articolo 90, comma 9, lettera a):1) iscrizione alla Camera di commercio;2) documento di valutazione dei rischi;3) documento unico di regolarità contributiva (Durc); 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex articolo 14 del Dlgs 81/2008.Se l’entità presunta dei lavori è inferiore a 200 uomini giorno (entità presunta lavori uguale a numero lavoratori presenti in cantiere moltiplicato per i giorni di lavoro) e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI al decreto citato, sarà sufficiente che l’impresa presenti al committente:1) il certificato d’iscrizione alla Camera di commercio;2) il Durc;3) un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII. L’impresa partecipata dal Comune deve anche presentare al committente (ex articolo 90, comma 9, lettera b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i lavori non comportano i rischi particolari di cui Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 36 all’allegato XI, il requisito di cui prima si considererà soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese, del Durc. Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori dipendenti, alla sorveglianza sanitaria, alla redazione del piano operativo di sicurezza eccetera, essi sono obblighi propri del datore di lavoro dell’impresa partecipata dal Comune. Pertanto, il lettore amministratore di condominio, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, è tenuto ad acquisire solo quanto previsto dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008. (Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 22 giugno 2015) IL PSC NON FA RIFERIMENTO AD AREE EXTRA CANTIERE 37 D. Ho alcuni dubbi di tipo tecnico concernenti l'area logistica di cantiere e la sua gestione all'interno del Psc (piano di sicurezza e coordinamento). Vorrei sapere se è obbligatorio che nel Psc siano presenti riferimenti all'area logistica anche nel caso in cui quest'ultima sia situata al di fuori dell'area di cantiere e/o coincida con una sede operativa dell'impresa appaltatrice. In quest'ultimo caso, dal punto di vista dei costi della sicurezza, questi dovrebbero essere scorporati in sede di liquidazione del Sal (stato avanzamento lavori), in quanto non dovuti? Infine, nel caso in cui l'area non fosse nota al momento della redazione del Psc da parte del Csp (coordinatore della sicurezza in fase di progettazione), in quanto individuata in un momento successivo da parte dell'impresa, in ogni caso il Psc dovrebbe riportare indicazioni relative a un'area logistica "tipo" in relazione al numero di imprese e uomini-giorno stimato? ---R. Il piano di sicurezza e coordinamento, previsto dall’articolo 100 (e i cui contenuti minimi sono indicati all’allegato XV) del Dlgs 81/2008, in riferimento all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2 dell’allegato XV), deve contenere, in relazione al tipo di cantiere, l’analisi di una serie di elementi tra cui quelli tipicamente legati alla logistica di cantiere (servizi igienico-assistenziali, dislocazione delle zone di carico e scarico, deposito materiali eccetera).L’allegato XIII allo stesso Dlgs, riguardante le "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere", individua i requisiti per i servizi igienico-assistenziali che devono essere messi a disposizione dei lavoratori nei cantieri. Pertanto, in funzione delle particolarità del cantiere, il Psc deve prevedere quanto necessario anche in riferimento alla logistica. Queste previsioni devono riguardare le aree logistiche realizzate sia nell’area dove vengono eseguiti i lavori sia in un campo base. Se però le attività logistiche non sono ubicate nell’area di cantiere, e neanche in un campo base appositamente realizzato (tipico per i cantieri su strada), ma vengono espletate all’interno di una sede aziendale nelle vicinanze dell'area dei lavori (ad esempio, se per gli spogliatoi e per il deposito materiali si utilizzano quelli della sede dell’impresa), in questo caso, non essendo queste attività svolte all’interno del cantiere (così come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008), il Psc, evidenziando che tali attività vengono svolte presso la sede dell’impresa affidataria, non potrà contenere alcuna previsione in merito se non quella, tipica per i cantieri stradali, dei servizi igienici collocati Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 progressivamente nelle aree in cui sono in atto le lavorazioni. Essendo il Psc realizzato nella fase di progettazione dell’opera, il Csp, in funzione della tipicità dei lavori (tipologia, numero d’imprese presunto, entità in uomini-giorno eccetera), dovrà prevedere un’area logistica "tipo", ubicata in un’area baricentrica rispetto alle zone progressive interessate dai lavori, individuando i relativi costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso (punto 4.1.1 dell’allegato XV al Dlgs 81/2008).Se poi, in fase di esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria, magari avendo la propria sede nelle vicinanze dell’area di cantiere, proponesse di avvalersi - per la logistica e per i servizi igienicoassistenziali (esclusi i servizi igienici, di cui s’è detto prima) - di quelli presenti all’interno della propria sede, invece di realizzarli nell’area di cantiere, il direttore dei lavori per il committente e il Cse (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), prima dell’inizio dei lavori, potranno avallare o meno tale scelta e decideranno, di conseguenza, in merito ai relativi costi della 38 sicurezza, come previsto dal punto 4.1.6 dell’allegato XV citato. (Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 22 giugno 2015) CORSO COORDINATORI D. Se un coordinatore ha effettuato 32 ore nel quinquennio precedente, ora cosa fare? deve farne 8 per quello prima e può già operare o deve farne 40 per il nuovo quinquennio subito e poi può operare? vorrei capire cosa accade a chi ha saltato l'aggiornamento. E' importante perché devo fare corso ai coll. Geometri. ---R. Sulla questione si è espressa la Commissione per gli Interpelli, con parere 17/13, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti. La Commissione fa in primo luogo riferimento all'art. 98, comma 2, del D.Lgs 81/08 che prevede per il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento (con le modalità di cui all'allegato XIV). L'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale e avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio. Vengono poi richiamate le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012, per la parte relativa agli aggiornamenti in linea generale dei RSPP/ASPP in cui viene stabilito che l'RSPP o l'ASPP che non adempia all'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria operatività. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità da parte del RSPP/ASPP di poter esercitare i propri compiti fino a che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso. La Commissione ritiene che quanto previsto per l'ASPP/RSPP possa trovare applicazione anche nel caso dei coordinatori. Per tale motivo, conclude la Commissione, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi del richiamato art. 98, fino a che non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante. Alla luce di quanto sopra si ritiene Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 pertanto che il coordinatore che abbia effettuato 32 ore di aggiornamento nel quinquennio precedente, per riacquistare la propria operatività, dovrà completare il suo percorso di aggiornamento con le 8 ore mancanti. (Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 22 giugno 2015) RICONOSCIMENTO RSPP MODULO A D. Una persona, che nel 2009 ha fatto il corso per RSPP Datore di Lavoro, durata 16 ore, secondo il DM 16/01/1997, per poter svolgere il ruolo di RSPP in un'azienda di cui non è Datore di Lavoro, ha l'esonero dal corso RSPP modulo A, o se è tenuto a frequentare anche quello. ---R. Le condizioni per l'esonero dalla frequenza ai moduli formativi contenuti nell'Accordo Stato Regioni per la formazione di RSPP/ASPP del 26 gennaio 2006, sono specificatamente indicate dall'art. 32 al comma 5 (possesso di specifici titoli di laurea) e non contemplano il caso indicato. Pertanto si ritiene che il soggetto che aveva nel 2009 frequentato il corso per datore di lavoro Rspp, per svolgere il ruolo di Responsabile per la sicurezza in una azienda esterna dovrà frequentare tutti i moduli previsti dall'Accordo soprarichiamato, in quanto si tratta di fattispecie diverse regolamentate da differenti disposizioni normative e da differenti Accordi. (Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 10 giugno 2015) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 39 (G.U. 30 giugno 2015, n. 149) Sicurezza PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMUNICATO Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti. (G.U. 15 giugno 2015, n 136) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi (G.U. 16 giugno 2015, n 137) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi (G.U. 16 giugno 2015, n 137) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Classificazione di alcuni manufatti esplosivi (G.U. 16 giugno 2015, n 137) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Classificazione di alcuni manufatti esplosivi (G.U. 16 giugno 2015, n 137) MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO Classificazione di alcuni manufatti esplosivi (G.U. 16 giugno 2015, n 137) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 40 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 10 aprile 2015 Assegnazione di risorse ai sensi del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in comune). (Delibera n. 38/2015). (15A04634) (G.U. 18 giugno 2015, n 139) DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (G.U. 19 giugno 2015, n 140, S.O. n. 32) 41 MINISTERO DELLA DIFESA DECRETO 11 maggio 2015, n. 82 Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. (15G00096) (G.U. 26 giugno 2015, n 146) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 15 giugno 2015 Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici». (15A04887) (G.U. 26 giugno 2015, n 146) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 20 maggio 2015 Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU 30 giugno 2015, n. 149) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA. (GU 30 giugno 2015, n. 149, S.O. n. 35) Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7 42 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma © 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. 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