Mensile di aggiornamento e approfondimento in
materia di sicurezza sul lavoro
Numero 7 – Luglio 2015
Sommario
APPROFONDIMENTI
Antincendio
LA PREVENZIONE INCENDI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA
Con la circolare 26 maggio 2015, n. 5178, i Vigili del Fuoco hanno specificato la normativa
tecnica di prevenzione incendi applicabile ai centri di accoglienza per immigrati. Tenendo
presente che tali strutture hanno da un punto di vista logistico un’organizzazione molto
variabile e che spesso pongo problemi di ordine pubblico, non è possibile ricondurre i centri
di accoglienza a nessuna delle attività previste dal D.P.R. 151/2011.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 giugno 2015)
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Sicurezza futura
LA SEMPLIFICAZIONE NELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Il decreto legislativo, approvato nella seduta dell’11 giugno 2015, recante disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di
cittadine e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità
dovrà ora ricevere i pareri delle competenti Commissioni Parlamentari.
(Pierpaolo Masciocchi, Sicurezza24, 25 giugno 2015)
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Documento Valutazione Rischi
LA REDAZIONE DEL DVR IN CASO DI UTILIZZO DA PIÙ DATORI DI LAVORO DEL LUOGO DI LAVORO
Una delle fattispecie più diffuse, specie nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è
l'utilizzo in comune di uno stesso luogo di lavoro, ossia di locali facenti parte di uno stesso
immobile all'interno dei quali si trovano ad operare lavoratori dipendenti di diversi datori di
lavoro; si tratta, invero, di un caso che non deve essere confuso con il contratto d'appalto
in cui, com'è noto, l'appaltatore assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo
in danaro (art. 1655 c.c.).
(Mario Gallo, Sicurezza24, 25 giugno 2015)
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Sicurezza
IL RISCHIO DI ESPLOSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Il D.Lgs. 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano considerati i rischi connessi alla
presenza di atmosfere esplosive. La problematica è regolamentata al titolo XI (protezione
da atmosfere esplosive), comprendente gli articoli dal 287 al 297 nonché negli allegati XLIX
(Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive), L (prescrizioni
minime per il miglioramento della protezione della sicurezza della salute dei lavoratori che
possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive), LI (segnale di avvertimento).
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 11 giugno 2015)
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Sicurezza e appalti
APPALTI, COSTI PER LA SICUREZZA NELL’OFFERTA
Gli operatori economici che concorrono in una gara di appalto per lavori pubblici devono
specificare nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, mentre le stazioni appaltanti devono
specificare questo elemento nel disciplinare.
(Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 giugno 2015)
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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
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L’ESPERTO RISPONDE
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RASSEGNA DI NORMATIVA
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Chiusa in redazione il 1 luglio 2015
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Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
Antincendio
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La prevenzione incendi dei centri di accoglienza
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 16 giugno 2015)
Con la circolare 26 maggio 2015, n. 5178, i Vigili del Fuoco hanno specificato la normativa tecnica
di prevenzione incendi applicabile ai centri di accoglienza per immigrati.
Tenendo presente che tali strutture hanno da un punto di vista logistico un’organizzazione molto
variabile e che spesso pongo problemi di ordine pubblico, non è possibile ricondurre i centri di
accoglienza a nessuna delle attività previste dal D.P.R. 151/2011.
Pertanto le norme tecniche di prevenzione incendi applicabili sono innanzitutto quelle specifiche per
aree e/o impianti posti al servizio degli edifici (impianti di produzione di calore, impianti elettrici,
impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas ecc.) e poi devono essere valutate le strutture
in cui sono ospitati gli immigrati.
Pertanto:
- Nel caso di strutture ricettive turistico-alberghiere, la norme di riferimento è il d.m. 19 aprile
1994;
- Nel caso le strutture siano di altra natura (scuole, caserme ecc.), “gli stessi centri possono
ritenersi assimilabili a dormitori per i quali si applicano i criteri tecnici generali di prevenzione
incendi, così come indicato nell’Allegato I al d.m. 7 agosto 2012, tenendo presenti, quale
riferimento, le misure riportate nell’Allegato al citato d.m. 9 aprile 1994”;
- Nel caso di edifici di civile abitazione, la norma di riferimento è l’allegato al d.m. 246/1987.
Per coloro che lavorino nei centri di accoglienza, inoltre, sono in vigore le disposizioni contenute nel
d.lgs. 81/2008 e il d.m. 10 marzo 1998.
La circolare ricorda che tali disposizioni, insieme alle “Linee guida antincendio ed altri rischi per i
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centri polifunzionali per gli immigrati” emanate con direttiva del Ministero dell’interno l’11 maggio
2005, “sono richiamate nello schema di capitolato di gara d’appalto, approvato con decreto del
Ministro dell’interno del 21 novembre 2008 e utilizzato negli specifici bandi di gara per il
funzionamento e la gestione dei centri di accoglienza in parola”.
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Sicurezza
futura
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La semplificazione nella sicurezza sul lavoro
(Pierpaolo Masciocchi, Sicurezza24, 25 giugno 2015)
Il decreto legislativo, approvato nella seduta dell’11 giugno 2015, recante disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadine e 6
imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità dovrà ora ricevere i
pareri delle competenti Commissioni Parlamentari.
Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale, allo scopo di conseguire
obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei
rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ha delegato il Governo ad
adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e
razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Il Governo, nell'esercizio della delega, si è attenuto ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante
abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con
l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere
amministrativo;
b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme
interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo
delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in
possesso;
e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione
della tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione,
in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché
valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
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g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della
manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la
certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della
lavoratrice o del lavoratore;
h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente
in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la
gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;
i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di 7
integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decretolegge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche
con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;
j) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il
lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9
ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio
2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in
Europa (2013/2112(INI)).
Sul tema della salute e sicurezza sul lavoro rilevano, in particolare, il Capo III, che si compone
degli articoli 20 e 21, concernenti la razionalizzazione e la semplificazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, e il Capo IV, relativo alla revisione del regime delle sanzioni, composto di un
unico articolo, il 22.
Le disposizioni in esame sono il risultato dell'iniziativa istituzionale e dell'analisi critica delle
osservazioni e idee delle Parti sociali.
Più nello specifico, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'esigenza di semplificare
alcuni aspetti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sentita da più parti, ha
determinato, tra gli altri, i seguenti interventi:
– la messa a disposizione da parte dell’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali
per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, al datore di lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
– l'emanazione di un decreto ministeriale per individuare strumenti di supporto per la valutazione
dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra i quali gli strumenti informatizzati secondo
il prototipo europeo OiRA (Online Interactive Risk Assessment)".
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Con riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'intento è
mirato a ridurre gli adempimenti formali e a potenziare gli strumenti già a disposizione dell'INAIL,
alleggerendo dì conseguenza gli oneri a carico delle imprese. In particolare si è previsto che;
- al fine di velocizzare e migliorare il processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il
calcolo del premio assicurativo, le informazioni sono più agevolmente e direttamente usufruibili, da
parte del datore di lavoro, tramite il portale dell'INAIL, attraverso la realizzazione di un apposito
servizio;
- il medico certificatore provvede alla trasmissione all'INAIL del certificato di infortunio e di malattia
professionale esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura 8
sanitaria competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
- si pone a carico dell'INAIL, esonerando il datore di lavoro, l'obbligo di trasmissione all'autorità di
pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio e si stabilisce, altresì, che
tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (attualmente,
invece, il datore di lavoro deve comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che
abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni);
- si prevede l’abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni come richiesto da più ti. Viene
pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, connessa, nelle
intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo dei Sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
Con riferimento alle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale si è intervenuti chiarendo il
quadro regolatorio e definendo alcuni concetti di dubbia interpretazione. Si è, inoltre, prevista la
graduazione delle sanzioni, favorendo gli istituti di carattere premiale.
I principali interventi riguardano:
- la modifica alla c.d. maxisanzione per il lavoro "nero" con l'introduzione degli importi sanzionatori
"per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare. Importante novità consiste
nella reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni
accertate. La regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del personale "in nero" per
un determinato periodo di tempo. Al fine di chiarire il complessivo quadro sanzionatorio, la
disposizione prevede che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovano applicazione le
sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione, di consegna detta tetterà di
assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro.
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- la modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche in tal caso
favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti
di tipo premiale";
- si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro
e si modifica il regime delle sanzioni e il quadro sanzionatorio con riferimento alle sanzioni in
materia consegna del prospetto paga;
- l'eliminazione dell'obbligo, nell'ambito dei cantieri edili, di munire "il personale occupato di
apposita tessera dì riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro". L'obbligo in questione non ha mai avuto una effettiva utilità in 9
sede di accertamento ispettivo in quanto sovrapponibile all'analogo obbligo previsto dall'articolo 18,
comma 1 lett. u) e dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare si evidenziano, in seguito, le principali modifiche apportate alla vigente legislazione
prevenzionale:
Articolo 20 (modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
Campo di applicazione (lavoro accessorio e volontariato)
Il comma 1, lett. a) modifica l'articolo 3 del T.U. Si prevede (comma 8) che, in caso di lavoratori
che prestano lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti,
si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 in materia di sicurezza per i lavoratori autonomi.
Si riformula (comma 12-bis), inoltre, la norma che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 21 ai volontari, ricomprendendovi i volontari delle associazioni religiose e gli accolti
nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
Si ricorda, in proposito, che il predetto articolo 21 del D.Lgs. 81/08 prevede che i componenti
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c., i lavoratori autonomi che compiono opere o
servizi ai sensi dell'articolo 2222 c.c., i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui
al titolo III del D.Lgs. 81/08;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività
in regime di appalto o subappalto.
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Tali soggetti inoltre, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08,
fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento
nazionale delle attività di vigilanza
Il comma 1, lett. b) modifica l'articolo 5 del T.U. relativo al Comitato per l'indirizzo e la valutazione
delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
Si prevede una revisione nella composizione del Comitato, al fine di semplificare e snellire le
procedure di designazione dei membri, consentendo l'individuazione automatica dei componenti
istituzionali per funzione e non in virtù di designazione nominativa individuale, eliminando così
possibili ritardi ed interruzioni per l'attività deliberativa del Comitato nei casi di trasferimento ad
altro incarico, pensionamento o altro.
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Il comma 1, lett. c) modifica l'articolo 6 del T.U. relativo alla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale norma disciplina la composizione, la procedura di
ricostituzione, le modalità di funzionamento e i compiti della Commissione medesima. Infatti, sin
dal suo insediamento, il predetto organismo ha dimostrato di non riuscire, a causa della sua
composizione pletorica, ad assicurare il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita.
Pertanto, è stata prevista una riduzione dei suoi componenti, una nuova procedura di ricostituzione
ed un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite.
Interpello
Il comma 1, lett. d) modifica l'articolo 12 del T.U. Si prevede che i quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere
presentati alla Commissione per gli interpelli anche dalle Regioni e dalle Province autonome.
Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
Il comma 1, lett. e) modifica l’articolo 28 del D.Lgs. 81/08. Si prevede che, ai fini della valutazione
dei rischi, l’INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del
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Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera ee) del
D.Lgs. 81/08, rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione
dei livelli di rischio. L'INAIL svolge la predetta attività con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il comma 1, lett. f) modifica l'articolo 29 del T.U. Si è ritenuto opportuno introdurre una modifica
dell'articolo 29, comma 5, al fine di prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di
supporto alla valutazione dei rischi - compresi gli strumenti informatizzati, sulla base del prototipo
OIRA - da adottarsi con decreto ministeriale. Ciò al fine di agevolare il datore di lavoro nella
valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di
valutazione dei rischi.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi
Il comma 1, lett. g) modifica l'articolo 34 del T.U. Si prevede che lo svolgimento diretto da parte
del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione viene consentita anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque
lavoratori. La formazione specifica per svolgere tali compiti viene comunque assicurata al comma
2-bis del D.Lgs. 81/08.
Sorveglianza sanitaria
Il comma 1, lett. h) modifica l'articolo 41 del T.U. in materia di sorveglianza sanitaria. Si prevede
l'abrogazione del comma 2, lettera e-bis, atteso che è già prevista nel T.U. una visita medica
preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni ad una specifica mansione.
Registro infortuni
Il comma 1, lett. i) modifica l’articolo 53 del T.U. Si prevede la soppressione del riferimento al
registro infortuni. La disposizione in esame è da leggersi in coordinamento con quanto previsto
all’articolo 20, comma 4 del provvedimento in commento, che abolisce l'obbligo di tenuta del
registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del medesimo.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Il comma 1, lett. l) modifica l'articolo 55 del T.U. La prima modifica garantisce omogeneità di
comportamenti da parte degli organi di vigilanza su aspetti sanzionatori non interpretati in maniera
omogenea. Il contravventore che con una sola azione od omissione commette più violazioni della
medesima disposizione di legge, per potere essere punito con la pena prevista per la violazione più
grave, aumentata al massimo fino al triplo, deve proseguire l'iter giudiziario. La modifica prevede
una sanzione progressiva in relazione al numero di lavoratori coinvolti. Infatti, in caso di violazione
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
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delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, previste dall'articolo 18, comma l, lettera g), e
quelle relative alla formazione previste dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, se la violazione si riferisce
a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a
più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.
La seconda modifica prevede che, in caso di violazione di più disposizioni inerenti la valutazione dei
rischi, contenute nei titoli diversi dal Titolo I, l'importo derivante dall'applicazione di più sanzioni
non può superare l'importo di cui al comma l che è l'importo per la violazione più grave in materia
di valutazione dei rischi.
Uso delle attrezzature di lavoro
Il comma 1, lett. m) modifica l'articolo 69 del T.U. Ai fini della definizione di "operatore'" incaricato
dell'uso di una attrezzatura di lavoro si introduce il riferimento al datore di lavoro che ne fa uso.
Tale modifica trova fondamento nella necessità di colmare una lacuna legislativa già superata
dall'interpretazione comune dello spirito sotteso al T.U. continuamente oggetto di richiesta di
pareri.
Generatori di vapore
Il comma 1, lett n) inserisce un nuovo articolo 73-bis al T.U. in tema di generatori di vapore, al fine
di legittimare ancora oggi l’attività di conduzione di generatori di vapore ed il rilascio delle relative
abilitazioni, essendosi verificato in materia un vuoto normativo.
Sanzioni a carico del datore di lavoro, del noleggiatore e del concedente in uso
Il comma 1, lett. o) modifica l'articolo 87 del T.U. al fine di correggere alcune disposizioni
sanzionatorie
Misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
Il comma 1, lett. p) modifica l'articolo 88 del T.U. Si prevede che le disposizioni del D.Lgs 81/08
relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applicano ai lavori relativi a
impianti elettrici, reti informatiche gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non
comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del predetto decreto. La modifica è
volta ad evitare una procedura di infrazione.
Formazione dei coordinatori
Il comma 1, lett, q) modifica l'articolo 98 del T.U. Si prevede una semplificazione in materia di
formazione dei coordinatori. Ai momento la formazione dei coordinatori è l'unica non demandata
agli accordi Stato-Regioni.
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Potere di disposizione
Il comma 1, lett. r) modifica l'articolo 302-bis del T.U. Si prevede una riformulazione dell’articolo al
fine di consentire un più agevole utilizzo del potere di disposizione.
In particolare viene disposto che gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini
dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove il decreto in commento non
contenga disposizioni tecniche specifiche. Nel provvedimento di disposizione deve essere indicato il
termine per la regolarizzazione. Avverso le disposizioni di cui sopra è ammesso ricorso, entro
quindici giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti,
all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il 13
ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, l'autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente. Le inosservanze delle disposizioni
legittimamente impartite dagli organi di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con
la pena dell'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro.
Consumazione dei pasti
Il comma 1, lett. s) modifica l'allegato IV del T.U. Si prevede l'obbligo di dotarsi di uno o più
ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti solo qualora non sia istituito un servizio mensa
o un servizio sostitutivo di mensa (quale, ad esempio, il buono pasto da utilizzare in un esercizio
convenzionato in prossimità del luogo di lavoro).
Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva
II comma 2 introduce una disposizione transitoria, al fine di salvaguardare l'operatività degli
organismi di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Commissione consultiva permanente per la
sicurezza sul lavoro) la cui composizione è stata modificata dalle lettere b) e c) del comma 1 del
provvedimento in commento. Essi continuano ad operare nell'attuale composizione fino alla loro
naturale scadenza.
Articolo 21 (semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali)
L'articolo 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro.
A tal fine, vengono apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 (Testo unico delle
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie
professionali).
Premio di regolazione e di rata
Nello specifico, la disposizione di cui al comma 1, lettera a), è volta a modificare l'art. 28 del D.P.R.
n. 1124 del 1965. Tale articolo prevede, attualmente, l'obbligo per l'INAIL di comunicare al datore
di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio di regolazione e di rata e di eventuali
contributi associativi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione.
Ciò posto, la modifica all'articolo 28 è finalizzata a velocizzare e migliorare il processo di
acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo, evitando i ritardi e
le disfunzioni dovute all'utilizzo dei canali di trasmissione tradizionali, anche in considerazione
dell'utilizzo esclusivo dei canale telematico da parte delle aziende. Le predette informazioni,
pertanto, in base alla modifica normativa, saranno più agevolmente e direttamente usufruibili, da
parte del datore di lavoro, tramite il portale dell'INAIL attraverso la realizzazione di un apposito
servizio.
Denuncia di infortunio o delle malattie professionali
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano l'art. 53 del D.P.R. n, 1124 del 1965, il
quale disciplina la denuncia di infortunio o delle malattie professionali che il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare all'INAIL. Attualmente è previsto a carico del datore di lavoro, quando effettua
la denuncia di infortunio o di malattia professionale per via telematica, l'obbligo di inviare all’INAIL
il certificato medico qualora l'Istituto non lo abbia già ricevuto dall'infortunato o dal medico
certificatore. Ciò posto, le modifiche all'art. 53 citato sono volte a prevedere che il medico
certificatore provveda alla trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale
esclusivamente per via telematica, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria
competente al rilascio, con conseguente esonero per il datore di lavoro. In tal modo viene attuata
una razionalizzazione e omogeneizzazione degli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro e
dei medici certificatori in materia di invio delle certificazioni all'Istituto. Viene previsto, altresì, che
la trasmissione del certificato di infortunio e di malattia professionale avvengano utilizzando i
servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto assicuratore. Viene precisato, infine, che i dati
delle certificazioni, utili ai fini della denuncia di infortunio e di malattia professionale, sono resi
disponibili telematicamente dall'Istituto ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia stessa.
Trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza
La disposizione di cui al comma 1, lettera c), modificando l'art. 54 del D.P.R. n. 1124 del 1965,
pone a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro, l'obbligo di trasmissione all'autorità di
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pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio e stabilisce, altresì, che tale
obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni (attualmente,
invece, il datore di lavoro deve comunicare alla predetta autorità ogni infortunio sul lavoro che
abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni). Nello specifico, viene
previsto che l’INAIL metta a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, mediante la
cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati
relativi alle predette denunce.
Dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni
La disposizione di cui al comma 1, lettera d), modificando l'art. 56 del D.P.R. n. 1124 del 1965, 15
prevede che l'Istituto metta a disposizione mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo
72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali
o con prognosi superiore a trenta giorni, al fine di consentire alle direzioni territoriali del lavoro o ai
corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Tremo e Balzano di poter
procedere alle inchieste sugli infortuni previste dal medesimo articolo 56.
Certificato medico in agricoltura
La disposizione di cui al comma 1, lettera e), modifica l'art. 238 del D.P.R. n. 1124 del 1965, il
quale disciplina per l'agricoltura la fattispecie del certificato medico che vale anche come denuncia
di infortunio, nel caso in cui sia redatto dal medico che presti la prima assistenza ad un infortunato.
Le modifiche sono volte a introdurre, anche in questa fattispecie, l'obbligo in capo al medico di
trasmettere il certificato medico di infortunio per via telematica all'INAIL, direttamente o per il
tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
La disposizione di cui al comma 1, lettera f), modifica l'art. 251 dei D.P.R. n. 1124 del 1965, il
quale disciplina per l'agricoltura la fattispecie del certificato medico che vale anche come denuncia
di malattia professionale, nel caso in cui sia redatto dal medico che abbia prestato assistenza ad un
lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale. Anche in questa fattispecie, viene introdotto
l'obbligo in capo al medico di trasmettere il certificato medico di malattia professionale per via
telematica all'INAIL, direttamente o per il tramite della struttura sanitaria competente al rilascio.
Ed infatti, l'art. 251 citato prevede che il medico trasmetta il certificato di malattia professionale
all'INAIL con le modalità previste dall'art. 238, articolo che, come si è detto, viene modificato dalla
disposizione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 21 del decreto in commento.
Efficacia
La disposizione di cui al comma 2 prevede che le modifiche sopra indicate, apportate dal comma 1,
lettere b), c), d), e), ed f), dell'articolo in esame al D.P.R. n. 1124 del 1965, abbiano efficacia a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
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in commento e che, contestualmente, siano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98.
Trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale
La disposizione di cui al comma 3 prevede, in chiave di semplificazione, che a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in
commento, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi
degli articoli 53 e 251 del D.P.R. n. 1124 del 1965 - come modificati dal medesimo decreto
legislativo - si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco di cui all'articolo 139
del citato D.P.R., l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139 ai fini 16
dell'alimentazione del Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlale,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 38 del 2000.
Abolizione obbligo di tenuta del registro infortuni
La disposizione di al comma 4 stabilisce che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, è abolito l'obbligo di tenuta del registro
infortuni previsto dall'articolo 403 del D.P.R. n. 547 del 1955. A tale riguardo, si specifica che tutte
le informazioni contenute nel registro infortuni, nella sua attuale configurazione, possono essere
acquisite dagli organi preposti all'attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il
conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall'INAIL, con particolare riferimento
ai "Flussi informativi per la prevenzione". Il predetto applicativo, frutto del Protocollo d'Intesa
stipulato nel 2002, e successivamente rinnovato, tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero della salute, l’INAIL, l’ex ISPESL, l’ex IPSEMA, le Regioni e le Province Autonome,
costituisce, nella sua più recente evoluzione, uno strumento gestionale essenzialmente alimentato
dalle banche dati dell'Istituto, divenuto nel tempo base informativa per i Piani sanitari nazionali e
per la definizione e la gestione regionali per la prevenzione. Con l'introduzione della disposizione in
argomento verrebbe pertanto anticipata la soppressione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni,
già stabilita dall'articolo 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008 e connessa, nelle intenzioni del
legislatore, alla emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del
citato d.lgs. n. 81 del 2008, istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro (SINP).
Clausola di invarianza finanziaria
La disposizione di cui al comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria dell'articolo in esame,
stabilendo che agli adempimenti derivanti dal medesimo articolo le amministrazioni competenti
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziane disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Articolo 22 (modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione
sociale)
II Capo IV, si compone di un solo articolo, il 22, e concerne la revisione delle sanzioni in materia di
lavoro e legislazione sociale.
L'articolo 22 introduce una serie di modifiche alla disciplina delle sanzioni più ricorrenti in materia
lavoristica, in adempimento al principio di delega che richiede una "revisione del regime delle
sanzioni che tenga conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire
l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale.
Maxi sanzione per il lavoro nero
II comma 1 prevede anzitutto una modifica alla c.d. maxi sanzione per il lavoro "nero"
introducendo degli importi sanzionatori "per fasce", anziché legati alla singola giornata di lavoro
irregolare. In particolare si prevede che, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza
preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione
amministrativa pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18,000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore
oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Importante novità consiste nella reintroduzione della procedura di diffida, già disciplinata dall'art.
13 del D.Lgs. 124/04, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate. In tal caso, come
evidenziato successivamente, la regolarizzazione è subordinata al mantenimento al lavoro del
personale "in nero" per un determinato periodo di tempo. La procedura della diffida non sarà
invece applicabile in relazione all'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
(art. 22. comma 12, D.Lgs. 286/98) e di minori in età non lavorativa. Rispetto a tali categorie di
soggetti è anzi prevista una maggiorazione delle sanzioni amministrative per lavoro "nero", ferma
restando l'applicazione delle sanzioni penali già previste dall'ordinamento.
Come anticipato, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il
datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un'periodo
lavorativo successivo:
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–
la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario pieno;
–
o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
–
nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi.
La verifica del completo adempimento alla diffida avverrà evidentemente al termine del periodo
minimo di mantenimento in servizio del lavoratore e quindi al termine di un periodo di 120 giorni.
Al fine di chiarire il complessivo quadro sanzionatorio ed in linea con la prassi amministrativa già
seguita, la disposizione prevede che, in caso di irrogazione della maxisanzione, non trovano
applicazione le sanzioni in materia di omessa comunicazione di assunzione, di consegna della
lettera di assunzione e di omesse registrazioni sul libro unico del lavoro,
Vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale
Il comma 2 introduce delle modifiche all'articolo 14, comma 1, del D.L. 145/13 (convertito dalla
legge 9/14) al fine di mantenere inalterato l'attuale sistema incentivante della vigilanza in materia
di lavoro e legislazione sociale che attualmente è finanziato, in quota parte, con gli introiti derivanti
dalla applicazione della c.d. maxi sanzione, delle sanzioni in materia di orario di lavoro e delle
somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale.
Introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
Ai sensi del comma 3, i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative e
delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del
2013, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto in commento, con
riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data, continuano ad essere versati ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo decreto-legge.
Sospensione dell'attività imprenditoriale
Il comma 4 introduce modifiche al c.d. provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale,
anche in tal caso favorendo una "immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,
valorizzando gli istituti di tipo premiale", così come richiesto dalla legge delega.
La disposizione prevede anzitutto un "arrotondamento'' delle somme da versare ai fini della revoca
del provvedimento.
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Al fine di consentire una più immediata ripresa dell'attività imprenditoriale si prevede altresì che,
su istanza di parte, fermo restando il rispetto dette altre condizioni di legge, la revoca è concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L'importo residuo, maggiorato dei cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di
presentazione dell'istanza di revoca.
Al fine di un immediato recupero delle somme non versate si prevede che, in caso di mancato
versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di
accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.
Sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati da riportare sul libro unico del
lavoro
Il comma 5 apporta una modifica all'art. 39 del D.L 112/08 sostituendo il comma 7, che disciplina
le sanzioni per omessa o infedele registrazione dei dati da riportare sul libro unico del lavoro. In
particolare si prevede che, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se
la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la
sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. La disposizione, a fini chiarificatori e in linea con il previgente
testo normativo, stabilisce altresì che "la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture
complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione
di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati diverse rispetto alla qualità o quantità
della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate".
In materia di libro unico del lavoro il comma prevede altresì che la mancata conservazione del libro
per il termine già previsto è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro e
che alla contestazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza, fermo restando che l'autorità
competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è
la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.
Mancata corresponsione degli assegni familiari
Il comma 6 sostituisce il comma 2 all’art. 82 del D.P.R. 797/55 che sanziona la mancata
corresponsione degli assegni familiari. Si prevede in particolare che il datore di lavoro che non
provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più
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di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000
euro.
Sanzioni in materia di consegna del prospetto paga
Il comma 7 introduce alcune modifiche all'art. 5 della legge 4/53, con riferimento alle sanzioni in
materia di consegna del prospetto paga. Si prevede infatti che, salvo che il tatto costituisca reato,
in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o
inesattezza
nelle
registrazioni
apposte
su
detto
prospetto
paga,
si
applica
la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori
ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si 20
riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da
1.200 a 7.200 euro. A fini chiarificatori si prevede altresì che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro
adempia agli obblighi di consegna del prospetto paga attraverso la consegna al lavoratore di copia
delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano le sanzioni citate, bensì
esclusivamente quelle previste dall'art. 39, comma 7, del D.L. 112/08.
Tessera di riconoscimento
Il comma 8 elimina, invece, il precetto e la relativa sanzione contenuti nell'articolo 36-bis, commi
3, 4 e 5, del D.L. 223/06. Trattasi dell'obbligo, nell'ambito dei cantieri edili, di munire "il personale
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro". L'obbligo in questione non ha mai avuto una
effettiva utilità in sede di accertamento ispettivo in quanto sovrapponibile all'analogo obbligo
previsto dall'articolo 18, comma 1 lett. u) e dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08, ai sensi del
quale “nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, [il datore di
lavoro deve] munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".
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Documento
Valutazione
Rischi
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
La redazione del dvr in caso di utilizzo da più datori di lavoro
del luogo di lavoro
(Mario Gallo, Sicurezza24, 25 giugno 2015)
Una delle fattispecie più diffuse, specie nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è l'utilizzo in
comune di uno stesso luogo di lavoro, ossia di locali facenti parte di uno stesso immobile all'interno
dei quali si trovano ad operare lavoratori dipendenti di diversi datori di lavoro; si tratta, invero, di
un caso che non deve essere confuso con il contratto d'appalto in cui, com'è noto, l'appaltatore
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 c.c.).
Nell'utilizzo in comune di un luogo di lavoro, invece, ciascun datore di lavoro svolge la propria
attività, d'impresa o istituzionale, in modo del tutto autonomo e senza che tra gli stessi intercorra
un rapporto contrattuale; proprio su questa modalità di utilizzo dei luoghi di lavoro ha puntato i
riflettori la Suprema Corte di Cassazione Panale, sezione III, che con la sentenza 24 aprile 2015, n.
17119 (Pres. Squassoni - Rel. Aceto) ha magistralmente focalizzato i tratti distintivi fondamentali
della posizione di garanzia del datore di lavoro in questa particolare fattispecie e la natura del reato
di mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR).
La vicenda processuale.
Il caso affrontato dalla S.C. trae origine, questa volta, da un'ispezione effettuata dagli organi di
vigilanza presso l'obitorio in cui era stata trasferita l'attività obitoriale del Policlinico, nel corso della
quale era emerso che vi erano addetti i dipendenti del Policlinico e che non era stato redatto il VR.
Da quanto è emerso nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Roma i locali erano stati
assegnati all'Università degli Studi che, in base ad una convenzione sottoscritta nel 2005 dal
Rettore dell'Università, dal Direttore del dipartimento di medicina legale dell'Università stessa e
dalla società "(omissis) S.p.a.", subentrata al Comune (omissis) nella gestione dei servizi pubblici e
cimiteriali, che si era assunta, dietro pagamento di corrispettivo a titolo di contributo alle spese di
funzionamento del servizio, la complessiva gestione e responsabilità del funzionamento dell'obitorio
comunale.
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21
Per tale violazione il Tribunale di Roma ha, quindi, condannato nel 2013 il Direttore generale del
Policlinico alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs.
n.626/1994, ora art. 28 del D.Lgs. n.81/2008, in quanto in qualità di datore di lavoro "aveva
omesso di rielaborare il documento di valutazione dei rischi presenti nei locali della struttura
obitoriale di pertinenza e degli spazi comuni utilizzati dal personale che vi opera per le attività di
sala settoria e camera mortuaria del Policlinico (omissis), trasferita nell'(omissis). Il fatto risulta
accertato il (omissis), con permanenza dell'omissione".
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando l'operato dei
giudici di merito sotto diversi profili; in particolare, ha lamentato l'erronea applicazione dell'art. 4,
c. 2, del D. Lgs. n. 626/1994 e omessa motivazione sul punto facendo rilevare, in particolare, che 22
lo stesso non ha assunto la pozione di datore di lavoro dei dipendenti che frequentano gli ambienti
di lavoro di altrui titolarità o comunque gestiti da altri (nel caso di specie l'Università degli Studi).
Secondo l'imputato, infatti, la titolarità datoriale andava imputata all'Università per effetto dalla
convenzione stipulata con la "(omissis) S.p.a." in forza della quale, in corrispettivo dell'utilizzo dei
locali messi a disposizione, l'(omissis) si era impegnata a pagare la somma annuale di Euro
516.000,00, e l'Università si era assunta precisi obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei locali e delle attrezzature ivi presenti.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in punto di
riconoscimento della colpa dell'imputato che, invece, aveva "comunque provveduto, per la parte di
propria competenza, ad effettuare, in collaborazione con il responsabile per la sicurezza del
Policlinico, le valutazioni poi trasmesse all'Università per la redazione finale del documento"; infine,
con il terzo motivo ha eccepito la maturata prescrizione del reato che a suo avviso non ha natura
permanente.
Utilizzo di luoghi di lavoro comuni e differenze con l'appalto.
La S.C. non ha condiviso i rilievi mossi dall'imputato ed ha, così, ritenuto come infondato il ricorso;
per gli Ermellini, infatti, occorre partire dal principio fondamentale, contenuto nel già citato art. 4,
c. 2, del D.Lgs. n. 626/1994 e riprodotto ora sostanzialmente nell'art. 28, c. 1, del D.Lgs. n.
81/2008, in base al quale sul datore di lavoro grava l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e
la sicurezza sul lavoro.
Nel sottolineare che sussiste continuità normativa tra i due decreti (1), secondo i giudici di
legittimità il caso de quo non rientra nell'ipotesi dell'appalto con la conseguente applicabilità del
regime previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, anch'esso riprodotto ora nell'art. 26 del D.Lgs.
n. 81/2008.
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Infatti, risulta pacifico che all'interno dei locali obitoriali operasse anche il personale dipendente del
Policlinico che, secondo quanto testimoniato dal RSPP del Policlinico, vi svolgeva le medesime
attività precedentemente disimpegnate in altri e diversi locali di pertinenza del Policlinico stesso
risultati inadeguati a seguito della redazione del DVR.
Inoltre, rileva ancora la S.C. "Non v'è dubbio, pertanto, che i locali obitoriali del (…), che
l'Università aveva concesso in uso al Policlinico, fossero adibiti a luogo di lavoro anche del
personale dipendente del Policlinico stesso"; si tratta, pertanto, di un'ipotesi del tutto diversa da
quella in cui, nel medesimo luogo di lavoro, operano i dipendenti anche dell'impresa appaltatrice o
lavoratori autonomi ai quali il datore di lavoro dell'impresa committente abbia affidato lavori,
servizi o forniture.
Nel caso di specie, infatti, il medesimo ambiente funge da luogo di lavoro per diversi dipendenti i
quali operano in modo del tutto autonomo ed al di fuori di un rapporto giuridicamente rilevante con
l'altrui datore di lavoro; di conseguenza il fatto che fosse stata stipulata una convenzione che
prevedeva l'obbligo per uno dei datori di lavoro di effettuare la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'obitorio "non ha rilevanza ai fini della sussistenza dell'obbligo di redazione del
documento poiché il suo adempimento assolve ad un onere conoscitivo necessariamente
preliminare all'esecuzione degli interventi eventualmente necessari".
Obbligo di redigere il DVR e di sospensione delle attività in caso di pericolo.
Il ragionamento fatto fin qui dai giudici della S.C. è pienamente condivisibile e fonda le sue radici
sulla distinta responsabilità di ciascun datore di lavoro nei confronti dei propri lavoratori che si
trovino ad utilizzare spazi di lavoro da condividere con altri datori di lavoro; e alla luce di tale
principio secondo gli Ermellini ne consegue che quando in un medesimo ambiente di lavoro
operano stabilmente più lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi e non legati tra loro da
alcun rapporto di appalto, di somministrazione o comunque da altro rapporto giuridicamente
rilevante, ciascun datore di lavoro è tenuto alla elaborazione del DVR e qualora all'esito
dell'elaborazione del documento dovessero risultare situazioni di pericolo, al datore di lavoro che
non possa in altro modo intervenire per eliminarle non resta che impedire che in quei luoghi
prosegua l'attività lavorativa dei propri dipendenti.
Si osservi che, quindi, in tale fattispecie è irrilevante l'elemento della disponibilità giuridica dei
luoghi di lavoro essenziale, invece, per l'applicazione del complicato regime della sicurezza negli
appalti; al tempo stesso, è centrale il dovere di sospendere le attività lavorative per effetto della
norma che impone al datore di lavoro di astenersi dal chiedere ai propri dipendenti di lavorare in
una situazione in cui persiste un pericolo grave e immediato (art. 4, c. 5, lett. I, D.Lgs. n.
626/1994, ora art. 18, c. 1, lett. m, D.Lgs. n. 81/2008).
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23
Natura permanente del reato di omessa redazione del DVR.
Resta, infine, da sottolineare che secondo i giudici di legittimità nel caso de quo non è nemmeno
maturata la prescrizione del reato di omessa redazione del DVR; infatti, premesso che trattasi di
un'ipotesi di illecito penale di natura contravvenzionale sanabile, per altro, attraverso l'istituto della
prescrizione obbligatoria regolato dal D.Lgs. n. 758/1994 (2), il reato, di natura propria ed
omissiva, permane per tutto il periodo in cui gli ambienti siano adibiti a luogo di lavoro e il datore
di lavoro non ottemperi all'obbligo di elaborare il relativo DVR.
In definitiva, anche se questo passaggio finale, invero, non è del tutto chiaro la conclusione a cui
arrivano gli Ermellini è che "la mancata ottemperanza alle prescrizioni, imposte proprio per 24
sollecitare l'adempimento all'obbligo violato, non può contraddittoriamente comportare la
cessazione della permanenza che solo l'ottemperanza ad esse può produrre" e, quindi, oltre alle
considerazioni legate alla natura del bene tutelato (la vita e l'incolumità individuale dei singoli
lavoratori per tutto il tempo in cui operano negli ambienti di lavoro), militano, a favore della natura
permanente del reato, anche tali considerazioni di ordine logico.
Si tratta, quindi, di un principio di notevole rilevanza che deve essere attentamente preso in
considerazione qualora di fronte ad un verbale ispettivo di prescrizione si ritiene di non dover
adempiere per eliminare la violazione contestata e difendersi in sede giudiziaria.
1) Cfr. anche Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2011, n. 42018.
2) Adempiendo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e pagando entro il termine
perentorio di trenta giorni una somma pari ad un quarto del massimo previsto per l'ammenda.
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Sicurezza
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Il rischio di esplosione nei luoghi di lavoro
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Sicurezza24, 11 giugno 2015)
Il D.Lgs. 81/08 prevede che nei luoghi di lavoro siano considerati i rischi connessi alla presenza di
atmosfere esplosive.
La problematica è regolamentata al titolo XI (protezione da atmosfere esplosive), comprendente gli
articoli dal 287 al 297 nonché negli allegati XLIX (Ripartizione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive), L (prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive), LI (segnale
di avvertimento).
Le definizioni
Si intende per atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche (pressione
101325 Pa, temperatura 293 K, concentrazione ossigeno in aria del 21%), di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga
nell'insieme della miscela incombusta.
Altre tipologie di reazioni esplosive, di tipo chimico, meccanico e/o esito di processi tecnologici non
sono ricompresi nel titolo XI ma rientrano nella generalità dei altri rischi presenti nel luoghi di
lavoro (es. apparecchi a pressione, rischio chimico ecc.).
Si tratta di fenomeni molto importanti e dannosi, che provocano la propagazione di onde di
pressione tali da determinare sollecitazioni meccaniche e gravi danni alle persone ed impianti
tecnologici.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
25
26
Foto n. 1 - Stazione filtraggio soggetta a danno da esplosione
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
27
Foto n. 2 - Deformazione silos contenente polveri di legno a seguito di propagazione di onda
esplosiva
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro dovrà perseguire sicurezza mediante processo di valutazione dei rischi e
conseguenti misure di prevenzione e protezione, con i seguenti obbiettivi:
- prevenire la formazione di atmosfere esplosive.
- evitare l'innesco di atmosfere esplosive;
- attenuare gli effetti dannosi di un'esplosione garantendo salute e la sicurezza dei lavoratori
In tal senso dovrà essere redatto un Documento sulla Protezione Contro le Esplosioni, che è parte
integrante del documento generale di Valutazione dei Rischi, in cui si esplicita che sono stati
individuati e valutati i rischi di esplosione ed adottate adeguate misure per la corretta gestione di
tali rischi entro limiti accettabili.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
Il documento in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone pericolose;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime previste in allegato L.
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati
e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
La valutazione dei rischi
L'analisi del rischio d'esplosione comprende i seguenti elementi:
a) individuazione delle sostanze infiammabili presenti e delle loro caratteristiche di esplosività;
b) determinazione della probabilità che si formi un'atmosfera esplosiva pericolosa;
c) determinazione della presenza e della probabilità di sorgenti d'accensione efficaci;
d) determinazione dei possibili effetti di un'esplosione;
e) stima e valutazione del rischio.
Se il rischio non è accettabile, occorre individuare delle misure di eliminazione o riduzione al
minimo danno.
Individuazione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva, in quantità tali da richiedere particolari
provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati, è
considerata area esposta a rischio di esplosione.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare
atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse,
in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
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Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della
presenza di atmosfere esplosive e vengono classificate in:
- Zona 0 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di
gas, vapore o nebbia.
- Zona 1 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e
di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attività.
- Zona 2 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o
nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
- Zona 20 - Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente
un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
- Zona 21 - Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere
combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
- Zona 22 - Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di
breve durata.
Per la determinazione si utilizzano norme tecniche armonizzate, tra le quali:
- EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
- EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili;
e le relative guide CEI 31-35 e CEI 31-56 e, per l'analisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure
di
prevenzione
e
protezione,
alla
norma
EN
1127-1
"Atmosfere
esplosive.
Prevenzione
dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia".
Individuazione degli inneschi efficaci
Dovrà essere valuta la presenza di eventuali sorgenti di innesco, in accordo alla norma UNI EN
1127-1, ed in particolare:
- superfici calde;
- fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde);
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
29
- scintille di origine meccanica;
- materiale elettrico;
- correnti elettriche vaganti, protezione contro la connessione catodica;
- elettricità statica (scintille, scariche a fiocco, scariche propagantesi a fiocco, scariche a cono,
ecc.);
- fulmini;
- onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 104 Hz a 3x1012 Hz;
- onde elettromagnetiche da 3x1011 Hz a 3x1015 Hz;
- radiazioni ionizzanti;
- ultrasuoni;
- compressione adiabatica e onde d'urto;
- reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri.
Una volta che viene individuata la presenza o meno di potenziali sorgenti di innesco, va valutatala
relativa efficacia. Per ciascuna sorgente di innesco considerata efficace, si determina la probabilità
di innesco, in base al seguente schema:
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
30
CONTINUA
L'attivazione
della
sorgente
avviene
continuamente
nel
normale
funzionamento
OCCASIONALE
L'attivazione della sorgente può avvenire a seguito di disfunzione/guasto
prevedibile o non rispetto di procedure (guasto singolo)
RARA
L'attivazione della sorgente può avvenire in circostanze rare a seguito di
disfunzioni non prevedibili o doppi guasti
ESTRAMAMENTE
L'attivazione della sorgente non può avvenire neanche a seguito di disfunzioni
RARA
non prevedibili o doppi guasti
La valutazione dei rischi
Il rischio d'esplosione deriva dalla combinazione della probabilità che si verifichi un danno o una
lesione ai lavoratori esposti a un'esplosione e dalla gravità di tale danno. Sono disponibili in
letteratura numerosi metodi per l'analisi sistematica di questi elementi. Tuttavia le metodiche più
utilizzate e riconosciute sono le guide CEI 31-35 e CEI 31-56 a cui si rimanda per
l'approfondimento della tematica.
In generale, si può classificare l'indice E di esplosione
E=3 ALTO
E=2 MEDIO
E=1 BASSO
E=0 TRASCURABILE
dalla combinazione della frequenza di esplosione (quindi dal tipo di ZONA) e dalla probabilità di
innesco, di cui si riporta una tabella per apparecchiatura NON certificata Atex.
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
31
Probabilità di Innesco
Frequenza
presenza
miscela
esplosiva
CONTINUA
OCCASIONALE
RARA
MOLTO RARA
ZONA 0
3
3
3
2
ZONA 1
3
2
1
0
ZONA 2
2
0
0
0
0
0
0
0
ZONA
SICURE (*)
RESA
(*) Zona in cui è impossibile il formarsi di un'atmosfera esplosiva.
Tabella 4: apparecchiature NON certificate Atex. Definizione indice di esplosione (0-1-2-3)
Le misure di prevenzione e protezione
Sulla base della valutazione del rischi, gli obiettivi di riduzione o mitigazione si possono considerare
raggiunti qualora si possa ragionevolmente escludere il verificarsi di un'esplosione che arrechi un
qualunque danno o lesione ai lavoratori interessati.
In caso contrario sono individuati gli interventi di protezione, ed in particolare:
Provvedimenti riguardanti gli addetti e la organizzazione del lavoro
- formazione, informazione addestramento degli addetti;
- procedure di lavoro finalizzate alla riduzione dei rischi di esplosione (es: lavorazioni a caldo ecc.);
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
32
- procedure di gestione e/o manutenzione (Es. pulizia delle polveri).
Misure di protezione contro le esplosioni
Si tratta di misure finalizzate alla precoce rilevazione e/o alla riduzione del danno quali:
- sistemi di monitoraggio e/o rilevazione precoce, che intervengono al crearsi di situazione di
pericolo (es. raggiungimento di concentrazioni pericolose) con sistemi di allarme e di evacuazione
- sistemi di contrasto e/o rilascio sovrapressioni da esplosione in atmosfera e/o deviazione degli
effetti
33
Si tratta di sistemi ed impianti che dovranno essere progettati e realizzati secondo normative di
buona tecnica e specifiche tecniche del produttore.
Foto n. 3 - Pannelli rilascio sovrapressione da esplosione (venting)
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Sicurezza e appalti


Appalti, costi per la sicurezza nell’offerta
(Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 23 giugno 2015)
Gli operatori economici che concorrono in una gara di appalto per lavori pubblici devono specificare
nell’offerta i costi della sicurezza aziendali, mentre le stazioni appaltanti devono specificare questo
elemento nel disciplinare. L’Autorità nazionale anticorruzione, con un comunicato del presidente ha
fornito alcune importanti precisazioni alle stazioni appaltanti in ordine al bando-tipo numero
2/2014, che le amministrazioni devono obbligatoriamente utilizzare per le gare per appalti di lavori
pubblici di valore superiore ai 150mila euro, indette con il criterio del prezzo più basso.
L’Anac ha chiarito che anche nelle procedure per l’affidamento di lavori pubblici i concorrenti
devono specificare nell’offerta economica i costi della sicurezza aziendali, analogamente a quanto
previsto per gli appalti di beni e servizi, con estensione applicativa di quanto stabilito dall’articolo
87, comma 4, Dlgs. 163/2006, aderendo all’interpretazione del Consiglio di Stato, che nella
decisione dell’adunanza plenaria n. 3 del 20 marzo 2015 ha ritenuto che l’obbligo di procedere a
tale indicazione, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da
un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date sia nel Codice dei contratti
che nel Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Dato che nel bando-tipo tale aspetto non era stato
regolamentato, l’Anac specifica che al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso
ed evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo, le
stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di
indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali.
L’Anac precisa che deve essere inserita una specifica frase al punto 1 del paragrafo 17.1 del bandotipo n. 2/2014 e che analoga formulazione deve essere contenuta nel modello di dichiarazione di
offerta economica allegato al bando. Per le procedure in corso l’Anac suggerisce alle stazioni
appaltanti di inserire un chiarimento al bando nel profilo del committente, in cui specificare ai
concorrente l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendali. Il bando-tipo per gli appalti di
lavori presentava anche un altro problema, essendo stato definito prima dell’assestamento del
quadro normativo e interpretativo in materia di nuovo soccorso istruttorio.
L’Anac evidenzia come le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n.
2/2014 siano regolarizzabili nei modi e nei limiti chiariti nella determinazione n. 1/2015, con
conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta
di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Per le clausole del bando relative all’esercizio
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
34
del potere di soccorso istruttorio, il bando per i lavori pubblici può essere integrato con le
formulazioni proposte dall’Autorità nello schema per i beni e servizi sottoposto a consultazione il 18
maggio
35
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
 Sicurezza

GLI OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE
D. Nel condominio che amministro c'è la necessità di sostituire la colonna montante di adduzione di
acqua. Per una deliberazione della giunta municipale, in qualità di amministratore di condominio,
pur sostenendo l'onere della spesa, sono obbligato a scegliere una società partecipata del Comune
medesimo. Come committente dei lavori, non avendo avuto la possibilità di scegliere una ditta di
mia fiducia, come posso essere esentato da tutte le responsabilità connesse con le attività
lavorative in ordine alla sicurezza dei lavori? Avevo pensato a una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, da far sottoscrivere alla società, con la quale si attestasse tutto quanto previsto a
livello normativo (in ordine alla formazione dei lavoratori, ai piani di sicurezza eccetera). È
sufficiente per sollevarmi dalle responsabilità?
---R. Nel caso presentato dal lettore, trattandosi di lavori edili o d’ingegneria civile ed eseguiti da
un’unica impresa, la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale è un obbligo a carico del
committente, come previsto dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008, e con le modalità
individuate dall’allegato XVII al decreto. Pertanto, anche se l’impresa è una società partecipata dal
Comune, essa deve presentare al committente (ex articolo 90, comma 9, lettera a):1) iscrizione
alla Camera di commercio;2) documento di valutazione dei rischi;3) documento unico di regolarità
contributiva (Durc); 4) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi ex articolo 14 del Dlgs 81/2008.Se l’entità presunta dei lavori è inferiore a 200 uomini
giorno (entità presunta lavori uguale a numero lavoratori presenti in cantiere moltiplicato per i
giorni di lavoro) e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato XI al decreto citato,
sarà sufficiente che l’impresa presenti al committente:1) il certificato d’iscrizione alla Camera di
commercio;2) il Durc;3) un’autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall’allegato XVII. L’impresa partecipata dal Comune deve anche presentare al committente (ex
articolo 90, comma 9, lettera b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Inps, all'Inail e alle Casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i lavori non comportano i rischi particolari di cui
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
36
all’allegato XI, il requisito di cui prima si considererà soddisfatto mediante presentazione, da parte
delle imprese, del Durc. Per quanto riguarda gli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori
dipendenti, alla sorveglianza sanitaria, alla redazione del piano operativo di sicurezza eccetera, essi
sono obblighi propri del datore di lavoro dell’impresa partecipata dal Comune. Pertanto, il lettore
amministratore di condominio, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, è
tenuto ad acquisire solo quanto previsto dall’articolo 90, comma 9, del Dlgs 81/2008.
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 22 giugno 2015)
 IL PSC NON FA RIFERIMENTO AD AREE EXTRA CANTIERE
37
D. Ho alcuni dubbi di tipo tecnico concernenti l'area logistica di cantiere e la sua gestione all'interno
del Psc (piano di sicurezza e coordinamento). Vorrei sapere se è obbligatorio che nel Psc siano
presenti riferimenti all'area logistica anche nel caso in cui quest'ultima sia situata al di fuori
dell'area di cantiere e/o coincida con una sede operativa dell'impresa appaltatrice. In quest'ultimo
caso, dal punto di vista dei costi della sicurezza, questi dovrebbero essere scorporati in sede di
liquidazione del Sal (stato avanzamento lavori), in quanto non dovuti? Infine, nel caso in cui l'area
non fosse nota al momento della redazione del Psc da parte del Csp (coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione), in quanto individuata in un momento successivo da parte dell'impresa, in
ogni caso il Psc dovrebbe riportare indicazioni relative a un'area logistica "tipo" in relazione al
numero di imprese e uomini-giorno stimato?
---R. Il piano di sicurezza e coordinamento, previsto dall’articolo 100 (e i cui contenuti minimi sono
indicati all’allegato XV) del Dlgs 81/2008, in riferimento all’organizzazione del cantiere (punto 2.2.2
dell’allegato XV), deve contenere, in relazione al tipo di cantiere, l’analisi di una serie di elementi
tra cui quelli tipicamente legati alla logistica di cantiere (servizi igienico-assistenziali, dislocazione
delle zone di carico e scarico, deposito materiali eccetera).L’allegato XIII allo stesso Dlgs,
riguardante le "prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere", individua i requisiti
per i servizi igienico-assistenziali che devono essere messi a disposizione dei lavoratori nei cantieri.
Pertanto, in funzione delle particolarità del cantiere, il Psc deve prevedere quanto necessario anche
in riferimento alla logistica. Queste previsioni devono riguardare le aree logistiche realizzate sia
nell’area dove vengono eseguiti i lavori sia in un campo base. Se però le attività logistiche non
sono ubicate nell’area di cantiere, e neanche in un campo base appositamente realizzato (tipico per
i cantieri su strada), ma vengono espletate all’interno di una sede aziendale nelle vicinanze
dell'area dei lavori (ad esempio, se per gli spogliatoi e per il deposito materiali si utilizzano quelli
della sede dell’impresa), in questo caso, non essendo queste attività svolte all’interno del cantiere
(così come definito dall’articolo 89, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008), il Psc, evidenziando che
tali attività vengono svolte presso la sede dell’impresa affidataria, non potrà contenere alcuna
previsione in merito se non quella, tipica per i cantieri stradali, dei servizi igienici collocati
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
progressivamente nelle aree in cui sono in atto le lavorazioni. Essendo il Psc realizzato nella fase di
progettazione dell’opera, il Csp, in funzione della tipicità dei lavori (tipologia, numero d’imprese
presunto, entità in uomini-giorno eccetera), dovrà prevedere un’area logistica "tipo", ubicata in
un’area baricentrica rispetto alle zone progressive interessate dai lavori, individuando i relativi costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso (punto 4.1.1 dell’allegato XV al Dlgs 81/2008).Se
poi, in fase di esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria, magari avendo la propria sede nelle
vicinanze dell’area di cantiere, proponesse di avvalersi - per la logistica e per i servizi igienicoassistenziali (esclusi i servizi igienici, di cui s’è detto prima) - di quelli presenti all’interno della
propria sede, invece di realizzarli nell’area di cantiere, il direttore dei lavori per il committente e il
Cse (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), prima dell’inizio dei lavori, potranno
avallare o meno tale scelta e decideranno, di conseguenza, in merito ai relativi costi della 38
sicurezza, come previsto dal punto 4.1.6 dell’allegato XV citato.
(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 22 giugno 2015)
 CORSO COORDINATORI
D. Se un coordinatore ha effettuato 32 ore nel quinquennio precedente, ora cosa fare? deve farne
8 per quello prima e può già operare o deve farne 40 per il nuovo quinquennio subito e poi può
operare? vorrei capire cosa accade a chi ha saltato l'aggiornamento. E' importante perché devo
fare corso ai coll. Geometri.
---R. Sulla questione si è espressa la Commissione per gli Interpelli, con parere 17/13, rispondendo
ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal Consiglio Nazionale degli Architetti. La Commissione fa
in primo luogo riferimento all'art. 98, comma 2, del D.Lgs 81/08 che prevede per il coordinatore
per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di
aggiornamento (con le modalità di cui all'allegato XIV). L'aggiornamento deve avvenire a cadenza
quinquennale e avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.
Vengono poi richiamate le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012, per la
parte relativa agli aggiornamenti in linea generale dei RSPP/ASPP in cui viene stabilito che l'RSPP o
l'ASPP che non adempia all'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perde la propria
operatività. Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità da parte del
RSPP/ASPP di poter esercitare i propri compiti fino a che non completi l'aggiornamento, riferito al
quinquennio appena concluso. La Commissione ritiene che quanto previsto per l'ASPP/RSPP possa
trovare applicazione anche nel caso dei coordinatori. Per tale motivo, conclude la Commissione,
coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno
esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi del richiamato art. 98, fino a che non avranno
completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante. Alla luce di quanto sopra si ritiene
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
pertanto che il coordinatore che abbia effettuato 32 ore di aggiornamento nel quinquennio
precedente, per riacquistare la propria operatività, dovrà completare il suo percorso di
aggiornamento con le 8 ore mancanti.
(Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 22 giugno 2015)
 RICONOSCIMENTO RSPP MODULO A
D. Una persona, che nel 2009 ha fatto il corso per RSPP Datore di Lavoro, durata 16 ore, secondo il
DM 16/01/1997, per poter svolgere il ruolo di RSPP in un'azienda di cui non è Datore di Lavoro, ha
l'esonero dal corso RSPP modulo A, o se è tenuto a frequentare anche quello.
---R. Le condizioni per l'esonero dalla frequenza ai moduli formativi contenuti nell'Accordo Stato
Regioni per la formazione di RSPP/ASPP del 26 gennaio 2006, sono specificatamente indicate
dall'art. 32 al comma 5 (possesso di specifici titoli di laurea) e non contemplano il caso indicato.
Pertanto si ritiene che il soggetto che aveva nel 2009 frequentato il corso per datore di lavoro
Rspp, per svolgere il ruolo di Responsabile per la sicurezza in una azienda esterna dovrà
frequentare tutti i moduli previsti dall'Accordo soprarichiamato, in quanto si tratta di fattispecie
diverse regolamentate da differenti disposizioni normative e da differenti Accordi.
(Pierpaolo Masciocchi, Tecnici24 Risponde, 10 giugno 2015)
Rubes Triva – Il Sole 24 Ore, Mensile di aggiornamento, Luglio 2015, n. 7
39
(G.U. 30 giugno 2015, n. 149)
 Sicurezza
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi
conseguenti.
(G.U. 15 giugno 2015, n 136)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 16 giugno 2015, n 137)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 16 giugno 2015, n 137)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 16 giugno 2015, n 137)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 16 giugno 2015, n 137)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Classificazione di alcuni manufatti esplosivi
(G.U. 16 giugno 2015, n 137)
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40
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 10 aprile 2015
Assegnazione di risorse ai sensi del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, articolo 3, comma
2, lettera c), ultimo capoverso (Cantieri in comune). (Delibera n. 38/2015). (15A04634)
(G.U. 18 giugno 2015, n 139)
DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(G.U. 19 giugno 2015, n 140, S.O. n. 32)
41
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 11 maggio 2015, n. 82
Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini
dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177. (15G00096)
(G.U. 26 giugno 2015, n 146)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 giugno 2015
Disposizioni integrative al decreto 6 agosto 2014 in materia di «Disposizioni sul servizio di
salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli
aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici». (15A04887)
(G.U. 26 giugno 2015, n 146)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2015
Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(GU 30 giugno 2015, n. 149)
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
DEI
MINISTRI
DIPARTIMENTO
DELLA
FUNZIONE
PUBBLICA
DECRETO 8 maggio 2015
Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA.
(GU 30 giugno 2015, n. 149, S.O. n. 35)
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42
Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.
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Newsletter 7/2015 - Fondazione Rubes Triva