Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014
RG n. 13559/2013
Repert. n. 9877/2014 del 03/10/2014
N. R.G. 13559/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena Maria Riva Crugnola
Presidente
dott. Alessandra Dal Moro
Giudice Relatore
dott. Marianna Galioto
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13559/2013 promossa da:
MARILENA SCATTOLIN (C.F.SCTMLN57H48L763H), con il patrocinio dell‟avv. CAVALIERE
CRISTIAN e dell‟avv. MINNITI MARIA TERESA (MNNMTR77A56F112U) PIAZZA VITTORIA,
10 27100 PAVIA; elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 27100 PAVIA
attore
contro
MATTEO VALCELLI (C.F. VLCMTT57C12A944G), con il patrocinio dell‟avv. MURRU
GIOVANNI LUCA , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 1 20122 MILANO
convenuto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni.
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
REPUBBLICA ITALIANA
La signora Marilena Scattolin ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo nr. 41770/12
emesso dal Tribunale di Milano il 14.11.2012 con cui, su ricorso di Matteo Valcelli, le veniva ingiunto
di pagare la somma di euro 5.000,00 oltre accessori in ragione di una assegno di pari importo tratto
dalla stessa.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva del signor Valcelli a pretendere la somma portata dall‟assegno,
in quanto, a suo dire, in sede di cessione delle quote della società Brera 21 s.r.l., quest'ultima si era
impegnata ad emettere tale assegno in favore del Valcelli affinchè questi provvedesse a saldare il
debito della Brera 21 srl nei confronti della sua fornitrice Panaset s.r.l.; a dire della Scattolin, se la
stessa non avesse provveduto a fornire la provvista per l'adempimento del credito verso la società
fornitrice, il Valcelli non avrebbe acconsentito alla cessione delle quote, e avrebbe deciso per la
liquidazione della società; ne conseguirebbe che alla data di emissione dell‟assegno nessun
rapporto obbligatorio sarebbe sussistito tra Valcelli e Scattolin, perchè tale somma avrebbe dovuto
essere impiegata dal Valcelli per pagare un debito sociale; poichè Valcelli non avrebbe mai
fornito prova di aver pagato in proprio il debito verso Panaset, quest'ultimo non avrebbe alcun titolo
per incassare l'assegno emesso dalla Scattolin nell'interesse della società, rispetto alla quale il
Valcelli dovrebbe considerarsi un semplice mandatario del pagamento;
- l’inesistenza del credito di euro 5.000,00 vantato dal signor Valcelli, in quanto fondato su un
assegno contraffatto nella data; invero l‟assegno sarebbe stato rifiutato dalla banca poiché avrebbe
presentato evidenti segni di contraffazione;
- in via riconvenzionale ha domandato, qualora parte opposta dimostrasse di avere saldato il debito
della società Brera 21 con l‟assegno in parola, di accertare che il Valcelli sarebbe, comunque,
tenuto a sopportare l'onere del pagamento nella misura del 33% "a titolo di „spese di coda‟",
ovvero in quanto contrattualmente tenuto a tenere indenne la cessionaria delle sopravvenienze
passive pro quota: infatti il credito vantato dalla Panaset nei confronti della Brera 21 sarebbe sorto
prima dello scioglimento della società.
- sempre in via riconvenzionale parte attrice ha chiesto la condanna dell‟opposto al pagamento pro
quota del credito dalla stessa vantato nei confronti degli ex soci, per tutte „le spese di coda‟ pari per
l‟intero ad euro 35.624,17, cioè quelle specifiche sopravvenienze passive riferite a fatti antecedenti
la cessione avvenuta il 31.1.2012, che le parti avrebbero concordato di porre anche a carico dei
cedenti le quote, e dunque di tutti i soci originari, in misura proporzionale alle loro partecipazioni
societarie:
- 9.426,68 euro, oltre interessi, nei confronti dell‟ex socio Valcelli, titolare di una quota pari
al 33% prima della cessione delle quote a parte attrice;
- 9.141,03 euro, oltre interessi, nei confronti dell‟ex socio De Pellegrini, ex titolare del 32%
delle quote, che ha chiesto di chiamare in causa ( chiamata non autorizzata come da
ordinanza a verbale dell'udienza di trattazione);
- la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria da parte del signor Valcelli per aver lo
stesso agito in mala fede
Il signor Matteo Valcelli si è costituito in giudizio ed ha domandato:
1. In via principale e nel merito: il rigetto dell‟opposizione e la conferma della condanna al
pagamento a suo favore della somma di 5.000, 00 euro oltre interessi legali dal 1° agosto 2012
al saldo.
In proposito ha precisato che:
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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egli sarebbe stato legittimato
controparte uno specifico rapporto debito-credito sottostante l‟emissione dell‟assegno
diverso dalla mera consegna all‟odierno convenuto della provvista necessaria per
estinguere un debito della società: il Valcelli, infatti, avrebbe condizionato la cessione
delle sue quote (avvenuta il 31.1.2012) al pagamento da parte della Scattolin della somma di
euro 5000,00 dovuti per aver il Valcelli pagato con mezzi propri – previa autorizzazione
dell‟allora AD Scattolin - il debito della Brera 21 verso un collaboratore della società
Panaste s.r.l.;
invero Valcelli, per non interrompere un vantaggioso rapporto commerciale, si sarebbe fatto
carico dell’estinzione del debito predetto personalmente per ovviare ad una vertenza
insorta tra un collaboratore della Panaset e la Brera 21 nel settembre del 2011;
la Scattolin avrebbe accettato detta condizione e consegnato, a garanzia della propria
obbligazione di pagamento, un assegno “postdatato”; peraltro l‟assegno non sarebbe stato
contraffatto, ma al momento della sua emissione sarebbe stato corretto da parte della stessa
attrice che, dopo la sua emissione avrebbe chiesto ed ottenuto una dilazione del pagamento
in 5 tranche mensili, e, quindi, cancellato il numero "1", rappresentante il mese di gennaio,
con il numero “7”, rappresentante il mese di luglio, al fine di garantire, così, la propria
obbligazione, pari ad euro 5.000,00 sino alla sua integrale estinzione; non ci sarebbe,
perciò, stata alcuna alterazione dell‟assegno, ma una correzione di pugno di parte attrice,
resasi necessaria poiché la stessa non aveva con sé altri assegni con cui sostituire quello
erroneamente compilato;
non avendo la Scattolin, poi, provveduto a pagare le rate, il Valcelli avrebbe portato
l‟assegno all‟incasso il 31.7.2012; ma avendo la Banca rifiutato di negoziare l‟assegno in
quanto corretto, si sarebbe avvalso della funzione di garanzia in sede monitoria (ha
richiamato l‟orientamento giurisprudenziale, per cui, nei rapporti diretti tra traente e
prenditore, l‟assegno, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato una
promessa di pagamento e pertanto, secondo l‟art 1988, comporterebbe la presunzione
dell‟esistenza del rapporto sottostante).
2. In via subordinata:
a. in caso di accoglimento dell‟opposizione la condanna dell‟opponente al pagamento
della minor somma di euro 1.750,00, pari al 35% del credito azionato in via monitoria e
corrispondente alla quota del debito gravante sulla socia odierna parte attrice, oltre gli
interessi legali dalla domanda al saldo;
b. sulla domanda riconvenzionale dell‟opponente ha osservato:
i. che le sopravvenienze passive oggetto della domanda avversa sarebbero
semplici costi relativi ad utenze e servizi inerenti al periodo in cui sia Valcelli sia
De Pellegrini erano ancora soci e non già sopravvenienze passive, quali
dovrebbero considerarsi solo le “nuove passività che sorgono con riferimento ad
operazioni, estranee all‟ordinaria gestione dell‟impresa, che si manifestano in
modo accidentale ed imprevisto”;
ii. tali costi non sarebbero stati scoperti solamente in data successiva alla cessione
delle quote, essendo gli stessi perfettamente conosciuti dalla Scattolin stessa, in
quanto AD della Brera 21 srl, che, comunque, essendo interessata a rilevare le
quote degli altri soci, aveva prestato particolare attenzione ai costi, preventivati
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all‟incasso dell‟assegno,
sussistendo
tra il medesimo
e la
corrispondenza scambiata nel gennaio 2012 tra le parti) ;
peraltro per le ‘code di gestione’ relative all‟anno 2011, in previsione della
cessione delle quote alla Scattolin, i soci avevano provveduto ad accantonare le
somme necessarie per fare fronte alle spese ordinarie del mese di gennaio per
pagare affitto, retribuzioni dipendenti utenze, relative all‟esercizio precedente;
stante, tuttavia, la presenza di costi che la Scattolin- contraria alla liquidazione
della società - aveva assunto in vista della prosecuzione dell‟attività sociale in
disaccordo con gli altri soci, in sede di cessione venne pattuito che la Scattolin si
sarebbe fatta carico di tutte le spese sostenute e da sostenersi nel gennaio 2012, a
copertura delle quali, in parte, era già stato creato un accantonamento, e di tutte
le sopravvenienze passive fatta eccezione per quelle meramente fiscali; nella
clausola contrattuale, invero, era specificato che i cedenti si sarebbero fatti carico
pro quota delle sole sopravvenienze passive di natura commerciale;
iii. in ogni caso, tra le spese contestate Scattolin avrebbe indicato costi già sostenuti
dalla società con evidente mala fede ( utenze telefoniche già saldate relative al
periodo novembre-dicembre-gennaio 2011-2012);
c. in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte attrice, Valcelli ha
chiesto di compensare il credito preteso dalla signora Scattolin con il credito vantato
dal signor Valcelli per gli cosiddetti „utili di coda‟, ovvero per rapporti attivi inerenti la
partecipazione ceduta, fonti di ricavi incassati dalla società in epoca succesiva alla
cessione ;
3. infine ha domandato la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria.
Ciò premesso si osserva che l’opposizione è infondata e va respinta:
1. la ricostruzione in fatto della fattispecie effettuata in sede di comparsa di costituzione dal
Valcelli non è stata contestata dall‟opponente, che si è limitata a rilevare che “ la genericità
della ricostruzione dei fatti dedotti da controparte non consente alla Scattolin di dare prova
agevole della inesistenza o invalidità della prova del rapporto sottostante” l‟emissione
dell‟assegno; in realtà essendo la ricostruzione in fatto dell‟opposto estremamente puntuale ed
analitica non può che ritenersi ai sensi dell‟art. 115 c.p.c. che la generica ( questa sì) replica
dell‟opponente la renda sostanzialmente incontestata;
peraltro la sig. Scattolin si duole di non poter provare un fatto “inesistente” ovvero “la mancata
certezza circa l‟esistenza di un originario debito a carico della Scattolin nei confronti di
Panaset” che nulla c‟entra con la difesa del convenuto, che non ha dedotto un accordo inter
partes circa il pagamento di un debito della Scattolin verso Panaset, bensì un accordo inter
partes - condizionante l‟assenso del Valcelli alla cessione della propria quota - circa l‟accollo
da parte della Scattolin del debito di Brera 21 verso Panaset, già pagato dal Valcelli con denaro
proprio; dunque un accordo generante l‟obbligo di Scattolin di restituire al Valcelli quanto
pagato, garantito dall‟emissione di un assegno postdatato
2. si può dire dunque accertato che:
a. il 31.12.2012 le parti convennero la cessione delle quote della società Brera 21 al valore
nominale;
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ma non ancora esigibili, che si sarebbeRepert.
accollata n.
con9877/2014
l‟acquisto (hadel
invocato
la
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Repert.
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dette condizioni
purchè n.
la cessionaria
si accollasse
il
b. il Valcelli accettò di cedere a
debito che la Brera 21 aveva verso il Valcelli che aveva pagato in proprio un debito
della società stessa verso un collaboratore di Panaset (la stessa attrice peraltro afferma di
essere stata costretta ad accettare questa condizione);
d. correttamente quindi il Valcelli ha agito in sede monitoria per far valere, attraverso
l‟assegno invalido come titolo cartolare, la promessa di pagamento dallo stesso
rappresentata;
e. né rileva il fatto che Valcelli non abbia provato di aver estinto quell‟obbligazione poiché
come affermato dal Valcelli senza che in punto vi sia stata una specifica e tempestiva
replica, le parti non si accordarono per un mandato di pagamento in favore della società
in cui la somma portata dall‟assegno ( che non si comprende perché, in questa
prospettiva, avrebbe dovuto essere postdatato di cinque mesi) avrebbe costituito la
provvista consegnata al mandatario, bensì per l‟accollo da parte della Scattolin del
debito sociale estinto dal Valcelli;
f. nessun fondamento ha la domanda subordinata dell’opposta di ottenere la condanna
del Valcelli al pagamento del 33% della somma portata dall'assegno , "a titolo di
„spese di coda‟"(ovvero in quanto contrattualmente tenuto a tenere indenne la
cessionaria delle sopravvenienze passive pro quota) perché indipendentemente dagli
accordi circa le “sopravvenienze passive” (tra le quali detto debito estinto nel settembre
2011 non poteva certo essere, comunque, considerato) l‟accordo tra le parti fu nel senso
dell’accollo del debito sociale per intero da parte della Scattolin
*
3. venendo alla domanda riconvenzionale svolta dall‟opponente e volta alla condanna
dell‟opposto al pagamento pro quota del credito dalla stessa vantato nei confronti degli ex soci,
per tutte „le spese di coda‟ pari per l‟intero ad euro 35.624,17, si osserva che:
a. secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale in
materia (cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc.,
2002, 568, sulla linea di Cass., Sez.I, 21.6.1996 n.5773), il contratto di compravendita
di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione
sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di
natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale
oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta;
sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all‟oggetto del contratto, ma
alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti;
b. il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per
essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da
quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può
far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l‟ipotesi in cui le
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
c. a garanzia dell‟adempimento dell‟obbligazione assunta verso Valcelli la Scattolin
emise un assegno che posdatò (correggendo di propria mano la data, fatto
incontestato) in quanto ottenne di dilazionare il pagamento in cinque tranche;
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parti abbiano espressamente previsto garanzieRepert.
in ordinen.
alla9877/2014
consistenza patrimoniale
della società, ovvero si verta in materia di dolo;
d. nel contratto di cessione delle quote (doc.n.3) è stabilito che “le parti convengono che le
sopravvenienze passive riferite a fatti antecedenti la data della presente cessione
rimangono anche a carico della parte cedente ad eccezione di quelle riferibili ad
attività commerciali ( ad esempio il mancato incasso da un cliente ) che restano soltanto
a carico della parte cessionaria)”;
per sopravvenienze passive che avrebbero dovuto restare anche a carico dei
cedenti devono ragionevolmente intendersi nuove passività che si aggiungono alle
precedenti che sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale attività di
gestione svolta dall'impresa; nuove passività, in altre parole, che derivano da eventi
imprevedibili, occasionali o accidentali (quali risarcimenti a terzi per danni provocati
dalla propria attività e non coperti da assicurazione, accertamenti di debiti relativi ad
esercizi precedenti, multe, correzione di errori contabili relativi esercizi ormai chiusi);
ciò premesso, ed andando ad esaminare le sopravvenienze che la sig. Scattolin pretende,
dunque, di ripartire pro quota, si osserva che nessuna di esse può essere considerata alla
stregua di una"sopravvenienza passiva" oggetto della predetta clausola del contratto di
cessione delle quote:
i. euro 1.875,00 per prestazioni occasionali “gennaio 2012” fornitore Pienti
Elisabetta, riguardano, come si evince che la fattura ( in data 25.1.2012 ) di
Pienti Elisabetta, attività “ di supporto operativo alla gestione degli eventi in
corso e di programmazione per l‟attività del 2012”;
ii. euro 907,50 per software Atlante fornitore Siap, riguardano costi del canone di
un servizio software relativo al 1° trimestre 2011 la cui fattura, tuttavia, è stata
emessa il 20.1.2012,che risulta, peraltro, già saldata dal bilancio di verifica al
31.12.2011 redatto i 2.2.2012, quindi già nel periodo antecedente la cessione;
iii. euro 4.682,70 ed euro 4.840,00 per consulenze fiscali fornitore Idecon s.r.l.
riguardano prestazioni del tutto ordinarie riferite all‟esercizio 2012;
iv. euro 2.019,40 riguardano la retribuzione di un dipendente nel gennaio 2012;
v. euro 14.551,00 riguardano una appendice di regolazione di polizza assicurativa
della società, emessa il 16.4.2012 relativamente al periodo 18.2.2011 18.2.2012;
vi. euro 3204,15 riguardano una fattura emessa da Vodafone il 12.1.2012
relativamente al periodo 10.11.2011- 9.1.2012, che è, peraltro, incontestato sia
stata pagata nel periodo antecedente la cessione ( cfr anche bilancio di verifica);
vii. euro 3544,42 riguardano la fattura emessa da Vodafone il 10.3.2012 con
riguardo al periodo 10.1.2012 - 9.3.2012;
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Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce
c. alla luce di tale orientamento nella specie si tratta di verificare se le parti hanno
espressamente introdotto nel contratto di cessione di quote del 31.12.2012 delle garanzie
- dai venditori all'acquirente - agli effetti della responsabilità contrattuale invocata dalla
Scattolin;
e.
Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014
RG n. 13559/2013
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ne deriva che la sig. Scattolin nulla può pretendere
in ragione
del contratto di
cessione
a
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione della natura della causa e
dell‟impegno difensivo in concreto profuso nella specie in euro 2.500,00 oltre spese forfettarie nella
misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Va accolta anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opposto ex art. 96 c.p.c. poichè la lite
promossa dalla sig. Scattolin si è dimostrata del tutto infondata alla luce di elementi di fatto che erano
tutti ben noti alla stessa sin dalla proposizione della citazione in opposizione.
Il danno conseguente alla temerarietà della lite intentata va liquidato, in via equitativa, in misura
corrispondente al compenso professionale liquidato nelle spese di lite, dunque in euro 2.500,00; su
detta somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, così decide:
a) respinge l’opposizione proposta da Marilena Scattolin e per l’effetto conferma il decreto
ingiuntivo n. 14770/2012 emesso il 14.11.2012 dal Tribunale di Milano;
b) respinge la domanda svolta in via riconvenzionale da Marilena Scattolin contro Matteo
Valcelli;
c) condanna Marilena Scattolin a rifondere a Matteo Valcelli a titolo di danno ex art.96 c.p.c. la
somma di euro 2.500,00 oltre interessi di mora nella misura legale dalla pronuncia al saldo;
d) condanna Marilena Scattolin a rifondere a Matteo Valcelli le spese di lite liquidate in euro
2500,00 oltre CPA e IVA come per legge.
Milano così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2014
Il Giudice Relatore
dott.ssa Alessandra Dal Moro
Il Presidente
dott.ssa Elena Maria Riva Crugnola
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titolo di sopravvenienze passive.
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