Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 Repert. n. 9877/2014 del 03/10/2014 N. R.G. 13559/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Maria Riva Crugnola Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice Relatore dott. Marianna Galioto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13559/2013 promossa da: MARILENA SCATTOLIN (C.F.SCTMLN57H48L763H), con il patrocinio dell‟avv. CAVALIERE CRISTIAN e dell‟avv. MINNITI MARIA TERESA (MNNMTR77A56F112U) PIAZZA VITTORIA, 10 27100 PAVIA; elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 10 27100 PAVIA attore contro MATTEO VALCELLI (C.F. VLCMTT57C12A944G), con il patrocinio dell‟avv. MURRU GIOVANNI LUCA , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO 1 20122 MILANO convenuto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d‟udienza di precisazione delle conclusioni. pagina http://bit.ly/1GcLYmF 1 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce REPUBBLICA ITALIANA La signora Marilena Scattolin ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo nr. 41770/12 emesso dal Tribunale di Milano il 14.11.2012 con cui, su ricorso di Matteo Valcelli, le veniva ingiunto di pagare la somma di euro 5.000,00 oltre accessori in ragione di una assegno di pari importo tratto dalla stessa. A fondamento dell'opposizione ha dedotto: - il difetto di legittimazione attiva del signor Valcelli a pretendere la somma portata dall‟assegno, in quanto, a suo dire, in sede di cessione delle quote della società Brera 21 s.r.l., quest'ultima si era impegnata ad emettere tale assegno in favore del Valcelli affinchè questi provvedesse a saldare il debito della Brera 21 srl nei confronti della sua fornitrice Panaset s.r.l.; a dire della Scattolin, se la stessa non avesse provveduto a fornire la provvista per l'adempimento del credito verso la società fornitrice, il Valcelli non avrebbe acconsentito alla cessione delle quote, e avrebbe deciso per la liquidazione della società; ne conseguirebbe che alla data di emissione dell‟assegno nessun rapporto obbligatorio sarebbe sussistito tra Valcelli e Scattolin, perchè tale somma avrebbe dovuto essere impiegata dal Valcelli per pagare un debito sociale; poichè Valcelli non avrebbe mai fornito prova di aver pagato in proprio il debito verso Panaset, quest'ultimo non avrebbe alcun titolo per incassare l'assegno emesso dalla Scattolin nell'interesse della società, rispetto alla quale il Valcelli dovrebbe considerarsi un semplice mandatario del pagamento; - l’inesistenza del credito di euro 5.000,00 vantato dal signor Valcelli, in quanto fondato su un assegno contraffatto nella data; invero l‟assegno sarebbe stato rifiutato dalla banca poiché avrebbe presentato evidenti segni di contraffazione; - in via riconvenzionale ha domandato, qualora parte opposta dimostrasse di avere saldato il debito della società Brera 21 con l‟assegno in parola, di accertare che il Valcelli sarebbe, comunque, tenuto a sopportare l'onere del pagamento nella misura del 33% "a titolo di „spese di coda‟", ovvero in quanto contrattualmente tenuto a tenere indenne la cessionaria delle sopravvenienze passive pro quota: infatti il credito vantato dalla Panaset nei confronti della Brera 21 sarebbe sorto prima dello scioglimento della società. - sempre in via riconvenzionale parte attrice ha chiesto la condanna dell‟opposto al pagamento pro quota del credito dalla stessa vantato nei confronti degli ex soci, per tutte „le spese di coda‟ pari per l‟intero ad euro 35.624,17, cioè quelle specifiche sopravvenienze passive riferite a fatti antecedenti la cessione avvenuta il 31.1.2012, che le parti avrebbero concordato di porre anche a carico dei cedenti le quote, e dunque di tutti i soci originari, in misura proporzionale alle loro partecipazioni societarie: - 9.426,68 euro, oltre interessi, nei confronti dell‟ex socio Valcelli, titolare di una quota pari al 33% prima della cessione delle quote a parte attrice; - 9.141,03 euro, oltre interessi, nei confronti dell‟ex socio De Pellegrini, ex titolare del 32% delle quote, che ha chiesto di chiamare in causa ( chiamata non autorizzata come da ordinanza a verbale dell'udienza di trattazione); - la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria da parte del signor Valcelli per aver lo stesso agito in mala fede Il signor Matteo Valcelli si è costituito in giudizio ed ha domandato: 1. In via principale e nel merito: il rigetto dell‟opposizione e la conferma della condanna al pagamento a suo favore della somma di 5.000, 00 euro oltre interessi legali dal 1° agosto 2012 al saldo. In proposito ha precisato che: pagina http://bit.ly/1GcLYmF 2 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 Repert. n. 9877/2014 del 03/10/2014 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione - - - egli sarebbe stato legittimato controparte uno specifico rapporto debito-credito sottostante l‟emissione dell‟assegno diverso dalla mera consegna all‟odierno convenuto della provvista necessaria per estinguere un debito della società: il Valcelli, infatti, avrebbe condizionato la cessione delle sue quote (avvenuta il 31.1.2012) al pagamento da parte della Scattolin della somma di euro 5000,00 dovuti per aver il Valcelli pagato con mezzi propri – previa autorizzazione dell‟allora AD Scattolin - il debito della Brera 21 verso un collaboratore della società Panaste s.r.l.; invero Valcelli, per non interrompere un vantaggioso rapporto commerciale, si sarebbe fatto carico dell’estinzione del debito predetto personalmente per ovviare ad una vertenza insorta tra un collaboratore della Panaset e la Brera 21 nel settembre del 2011; la Scattolin avrebbe accettato detta condizione e consegnato, a garanzia della propria obbligazione di pagamento, un assegno “postdatato”; peraltro l‟assegno non sarebbe stato contraffatto, ma al momento della sua emissione sarebbe stato corretto da parte della stessa attrice che, dopo la sua emissione avrebbe chiesto ed ottenuto una dilazione del pagamento in 5 tranche mensili, e, quindi, cancellato il numero "1", rappresentante il mese di gennaio, con il numero “7”, rappresentante il mese di luglio, al fine di garantire, così, la propria obbligazione, pari ad euro 5.000,00 sino alla sua integrale estinzione; non ci sarebbe, perciò, stata alcuna alterazione dell‟assegno, ma una correzione di pugno di parte attrice, resasi necessaria poiché la stessa non aveva con sé altri assegni con cui sostituire quello erroneamente compilato; non avendo la Scattolin, poi, provveduto a pagare le rate, il Valcelli avrebbe portato l‟assegno all‟incasso il 31.7.2012; ma avendo la Banca rifiutato di negoziare l‟assegno in quanto corretto, si sarebbe avvalso della funzione di garanzia in sede monitoria (ha richiamato l‟orientamento giurisprudenziale, per cui, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l‟assegno, anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato una promessa di pagamento e pertanto, secondo l‟art 1988, comporterebbe la presunzione dell‟esistenza del rapporto sottostante). 2. In via subordinata: a. in caso di accoglimento dell‟opposizione la condanna dell‟opponente al pagamento della minor somma di euro 1.750,00, pari al 35% del credito azionato in via monitoria e corrispondente alla quota del debito gravante sulla socia odierna parte attrice, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo; b. sulla domanda riconvenzionale dell‟opponente ha osservato: i. che le sopravvenienze passive oggetto della domanda avversa sarebbero semplici costi relativi ad utenze e servizi inerenti al periodo in cui sia Valcelli sia De Pellegrini erano ancora soci e non già sopravvenienze passive, quali dovrebbero considerarsi solo le “nuove passività che sorgono con riferimento ad operazioni, estranee all‟ordinaria gestione dell‟impresa, che si manifestano in modo accidentale ed imprevisto”; ii. tali costi non sarebbero stati scoperti solamente in data successiva alla cessione delle quote, essendo gli stessi perfettamente conosciuti dalla Scattolin stessa, in quanto AD della Brera 21 srl, che, comunque, essendo interessata a rilevare le quote degli altri soci, aveva prestato particolare attenzione ai costi, preventivati pagina http://bit.ly/1GcLYmF 3 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 Repert. n. 9877/2014 del 03/10/2014 all‟incasso dell‟assegno, sussistendo tra il medesimo e la corrispondenza scambiata nel gennaio 2012 tra le parti) ; peraltro per le ‘code di gestione’ relative all‟anno 2011, in previsione della cessione delle quote alla Scattolin, i soci avevano provveduto ad accantonare le somme necessarie per fare fronte alle spese ordinarie del mese di gennaio per pagare affitto, retribuzioni dipendenti utenze, relative all‟esercizio precedente; stante, tuttavia, la presenza di costi che la Scattolin- contraria alla liquidazione della società - aveva assunto in vista della prosecuzione dell‟attività sociale in disaccordo con gli altri soci, in sede di cessione venne pattuito che la Scattolin si sarebbe fatta carico di tutte le spese sostenute e da sostenersi nel gennaio 2012, a copertura delle quali, in parte, era già stato creato un accantonamento, e di tutte le sopravvenienze passive fatta eccezione per quelle meramente fiscali; nella clausola contrattuale, invero, era specificato che i cedenti si sarebbero fatti carico pro quota delle sole sopravvenienze passive di natura commerciale; iii. in ogni caso, tra le spese contestate Scattolin avrebbe indicato costi già sostenuti dalla società con evidente mala fede ( utenze telefoniche già saldate relative al periodo novembre-dicembre-gennaio 2011-2012); c. in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale di parte attrice, Valcelli ha chiesto di compensare il credito preteso dalla signora Scattolin con il credito vantato dal signor Valcelli per gli cosiddetti „utili di coda‟, ovvero per rapporti attivi inerenti la partecipazione ceduta, fonti di ricavi incassati dalla società in epoca succesiva alla cessione ; 3. infine ha domandato la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria. Ciò premesso si osserva che l’opposizione è infondata e va respinta: 1. la ricostruzione in fatto della fattispecie effettuata in sede di comparsa di costituzione dal Valcelli non è stata contestata dall‟opponente, che si è limitata a rilevare che “ la genericità della ricostruzione dei fatti dedotti da controparte non consente alla Scattolin di dare prova agevole della inesistenza o invalidità della prova del rapporto sottostante” l‟emissione dell‟assegno; in realtà essendo la ricostruzione in fatto dell‟opposto estremamente puntuale ed analitica non può che ritenersi ai sensi dell‟art. 115 c.p.c. che la generica ( questa sì) replica dell‟opponente la renda sostanzialmente incontestata; peraltro la sig. Scattolin si duole di non poter provare un fatto “inesistente” ovvero “la mancata certezza circa l‟esistenza di un originario debito a carico della Scattolin nei confronti di Panaset” che nulla c‟entra con la difesa del convenuto, che non ha dedotto un accordo inter partes circa il pagamento di un debito della Scattolin verso Panaset, bensì un accordo inter partes - condizionante l‟assenso del Valcelli alla cessione della propria quota - circa l‟accollo da parte della Scattolin del debito di Brera 21 verso Panaset, già pagato dal Valcelli con denaro proprio; dunque un accordo generante l‟obbligo di Scattolin di restituire al Valcelli quanto pagato, garantito dall‟emissione di un assegno postdatato 2. si può dire dunque accertato che: a. il 31.12.2012 le parti convennero la cessione delle quote della società Brera 21 al valore nominale; pagina http://bit.ly/1GcLYmF 4 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 03/10/2014 ma non ancora esigibili, che si sarebbeRepert. accollata n. con9877/2014 l‟acquisto (hadel invocato la Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 Repert. 9877/2014 del 03/10/2014 dette condizioni purchè n. la cessionaria si accollasse il b. il Valcelli accettò di cedere a debito che la Brera 21 aveva verso il Valcelli che aveva pagato in proprio un debito della società stessa verso un collaboratore di Panaset (la stessa attrice peraltro afferma di essere stata costretta ad accettare questa condizione); d. correttamente quindi il Valcelli ha agito in sede monitoria per far valere, attraverso l‟assegno invalido come titolo cartolare, la promessa di pagamento dallo stesso rappresentata; e. né rileva il fatto che Valcelli non abbia provato di aver estinto quell‟obbligazione poiché come affermato dal Valcelli senza che in punto vi sia stata una specifica e tempestiva replica, le parti non si accordarono per un mandato di pagamento in favore della società in cui la somma portata dall‟assegno ( che non si comprende perché, in questa prospettiva, avrebbe dovuto essere postdatato di cinque mesi) avrebbe costituito la provvista consegnata al mandatario, bensì per l‟accollo da parte della Scattolin del debito sociale estinto dal Valcelli; f. nessun fondamento ha la domanda subordinata dell’opposta di ottenere la condanna del Valcelli al pagamento del 33% della somma portata dall'assegno , "a titolo di „spese di coda‟"(ovvero in quanto contrattualmente tenuto a tenere indenne la cessionaria delle sopravvenienze passive pro quota) perché indipendentemente dagli accordi circa le “sopravvenienze passive” (tra le quali detto debito estinto nel settembre 2011 non poteva certo essere, comunque, considerato) l‟accordo tra le parti fu nel senso dell’accollo del debito sociale per intero da parte della Scattolin * 3. venendo alla domanda riconvenzionale svolta dall‟opponente e volta alla condanna dell‟opposto al pagamento pro quota del credito dalla stessa vantato nei confronti degli ex soci, per tutte „le spese di coda‟ pari per l‟intero ad euro 35.624,17, si osserva che: a. secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale in materia (cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc., 2002, 568, sulla linea di Cass., Sez.I, 21.6.1996 n.5773), il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; sicchè il valore economico della quota non attiene di per sé all‟oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti; b. il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l‟ipotesi in cui le pagina http://bit.ly/1GcLYmF 5 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce c. a garanzia dell‟adempimento dell‟obbligazione assunta verso Valcelli la Scattolin emise un assegno che posdatò (correggendo di propria mano la data, fatto incontestato) in quanto ottenne di dilazionare il pagamento in cinque tranche; Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 del 03/10/2014 parti abbiano espressamente previsto garanzieRepert. in ordinen. alla9877/2014 consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo; d. nel contratto di cessione delle quote (doc.n.3) è stabilito che “le parti convengono che le sopravvenienze passive riferite a fatti antecedenti la data della presente cessione rimangono anche a carico della parte cedente ad eccezione di quelle riferibili ad attività commerciali ( ad esempio il mancato incasso da un cliente ) che restano soltanto a carico della parte cessionaria)”; per sopravvenienze passive che avrebbero dovuto restare anche a carico dei cedenti devono ragionevolmente intendersi nuove passività che si aggiungono alle precedenti che sorgono con riferimento ad operazioni estranee alla normale attività di gestione svolta dall'impresa; nuove passività, in altre parole, che derivano da eventi imprevedibili, occasionali o accidentali (quali risarcimenti a terzi per danni provocati dalla propria attività e non coperti da assicurazione, accertamenti di debiti relativi ad esercizi precedenti, multe, correzione di errori contabili relativi esercizi ormai chiusi); ciò premesso, ed andando ad esaminare le sopravvenienze che la sig. Scattolin pretende, dunque, di ripartire pro quota, si osserva che nessuna di esse può essere considerata alla stregua di una"sopravvenienza passiva" oggetto della predetta clausola del contratto di cessione delle quote: i. euro 1.875,00 per prestazioni occasionali “gennaio 2012” fornitore Pienti Elisabetta, riguardano, come si evince che la fattura ( in data 25.1.2012 ) di Pienti Elisabetta, attività “ di supporto operativo alla gestione degli eventi in corso e di programmazione per l‟attività del 2012”; ii. euro 907,50 per software Atlante fornitore Siap, riguardano costi del canone di un servizio software relativo al 1° trimestre 2011 la cui fattura, tuttavia, è stata emessa il 20.1.2012,che risulta, peraltro, già saldata dal bilancio di verifica al 31.12.2011 redatto i 2.2.2012, quindi già nel periodo antecedente la cessione; iii. euro 4.682,70 ed euro 4.840,00 per consulenze fiscali fornitore Idecon s.r.l. riguardano prestazioni del tutto ordinarie riferite all‟esercizio 2012; iv. euro 2.019,40 riguardano la retribuzione di un dipendente nel gennaio 2012; v. euro 14.551,00 riguardano una appendice di regolazione di polizza assicurativa della società, emessa il 16.4.2012 relativamente al periodo 18.2.2011 18.2.2012; vi. euro 3204,15 riguardano una fattura emessa da Vodafone il 12.1.2012 relativamente al periodo 10.11.2011- 9.1.2012, che è, peraltro, incontestato sia stata pagata nel periodo antecedente la cessione ( cfr anche bilancio di verifica); vii. euro 3544,42 riguardano la fattura emessa da Vodafone il 10.3.2012 con riguardo al periodo 10.1.2012 - 9.3.2012; pagina http://bit.ly/1GcLYmF 6 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce c. alla luce di tale orientamento nella specie si tratta di verificare se le parti hanno espressamente introdotto nel contratto di cessione di quote del 31.12.2012 delle garanzie - dai venditori all'acquirente - agli effetti della responsabilità contrattuale invocata dalla Scattolin; e. Sentenza n. 11657/2014 pubbl. il 03/10/2014 RG n. 13559/2013 Repert. n. 9877/2014 del 03/10/2014 ne deriva che la sig. Scattolin nulla può pretendere in ragione del contratto di cessione a Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione della natura della causa e dell‟impegno difensivo in concreto profuso nella specie in euro 2.500,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge. Va accolta anche la domanda riconvenzionale svolta dall'opposto ex art. 96 c.p.c. poichè la lite promossa dalla sig. Scattolin si è dimostrata del tutto infondata alla luce di elementi di fatto che erano tutti ben noti alla stessa sin dalla proposizione della citazione in opposizione. Il danno conseguente alla temerarietà della lite intentata va liquidato, in via equitativa, in misura corrispondente al compenso professionale liquidato nelle spese di lite, dunque in euro 2.500,00; su detta somma sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalla pronuncia al saldo. P.Q.M. Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, così decide: a) respinge l’opposizione proposta da Marilena Scattolin e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 14770/2012 emesso il 14.11.2012 dal Tribunale di Milano; b) respinge la domanda svolta in via riconvenzionale da Marilena Scattolin contro Matteo Valcelli; c) condanna Marilena Scattolin a rifondere a Matteo Valcelli a titolo di danno ex art.96 c.p.c. la somma di euro 2.500,00 oltre interessi di mora nella misura legale dalla pronuncia al saldo; d) condanna Marilena Scattolin a rifondere a Matteo Valcelli le spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre CPA e IVA come per legge. Milano così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2014 Il Giudice Relatore dott.ssa Alessandra Dal Moro Il Presidente dott.ssa Elena Maria Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1GcLYmF 7 di 7 Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: ALESSANDRA DAL MORO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2c0c64 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce titolo di sopravvenienze passive.