LEZIONE: “CASISTICA CLINICA” PROF. GIANLUIGI FERRIGNO Casistica clinica Indice 1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 PERCHÈ L’AZIONE PENALE SPESSO ANTICIPA QUELLA CIVILE ---------------------------------------- 19 3 LA DENUNCIA: LA CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE DI PARTE (LESA) ------------------ 20 4 CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALEDI PARTE IN TEMA DI “COLPA PROFESSIONALE” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5 INDAGINI DELLA MAGISTRATURA: C.T.U. RICHIESTA DAL P.M. ---------------------------------------- 33 6 VALUTAZIONE DELLE CONDOTTE GIUDIZIARIE DEGLI INFERMIERI -------------------------------- 49 7 ULTERIORI QUESITI RICHIESTI DAL G.U.P. IN FASE DIBATTIMENTALE ----------------------------- 51 8 LA PERIZIA: CARATTERISTICHE E PROCEDURE -------------------------------------------------------------- 52 BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 59 Casistica clinica 1 Introduzione 1.- La Medicina Legale può idealmente intendersi come un ponte che unisce due sponde distanti tra loro da sempre, nella cultura scientifica e nei concetti anche pratici del sapere comune: quali sono la Medicina Clinica ed il Diritto Positivo. La Medicina Legale quindi è ponte tra la Clinica ed il Diritto, ricordando poi che questo ponte si regge su due fondamentali pilastri: il “rigorismo obiettivo del metodo” ed la “dominante conoscenza del rapporto giuridico ai cui il fatto si riferisce”. Queste sono due regole fondamentali alle quali sempre attenersi nella prestazione medicolegale. E’ tuttavia bene fare una precisazione iniziale: prestazione medico-legale vuole significare anche qualsivoglia generica prestazione intesa a “”fini medico-legali””, cioè con finalità non cliniche (=diagnostiche, terapeutiche, preventive, riabilitative,ecc.) ma di sola valutazione o certificazione civile, penale, amministrativa, previdenziale, assistenziale, ecc.; e non solo una specifica prestazione prodotta da un medico specialista nella branca. Alcuni esempi di valutazione/certificazione a fini medico-legali, in ambito: a) Civile= Relazione di valutazione del danno biologico in R.C.A. (Responsabilità Civile Auto), b) Penale= Consulenza Tecnica di Colpa Professionale, c) Amministrativa= Certificato Necroscopico per l’Ufficiale di Stato Civile, d) Previdenziale= Verbale INAIL di valutazione danno biologico da Infortunio Lavorativo, e) Assistenziale= Verbale di Invalidità Civile. 2.- Tornando alle due regole fondamentali della disciplina medico-legale: Il Rigorismo obiettivo del metodo impone di essere rigorosamente aderenti alla realtà fattuale; inoltre – diversamente dalla clinica- impone sempre di basarsi esclusivamente su “”prove””. Diversamente dalla clinica dove anche l’intuizione ad es. diagnostica può essere risolutiva, nella prestazione a fini medico-legali mai il possibile può divenire probabile, mai il probabile può essere spacciato per certo. Sempre dunque tener conto dei reperti, dei segni e di tutti i dati obiettivi riscontrati. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 59 Casistica clinica Per quanto attiene poi la seconda regola fondamentale della disciplina medico-legale: La Dominante conoscenza del rapporto giuridico ai cui il fatto si riferisce impone sempre e prioritariamente di conoscere e saper incasellare quel dato fatto reale già avvenuto, in quale specifico contesto giuridico deve essere valutato. Infine occorre accennare al “cemento” che costituisce questi due pilastri e da consistenza all’intero ponte medico-legale: il nesso di causalità materiale. 3.- Perché prima di poter affermare la sussistenza di una qualche responsabilità penale, è tuttavia necessario preliminarmente accertare l’esistenza degli elementi soggettivi del dolo e della colpa e fondamentalmente il nesso di causalità tra il fatto “storico” antecedente e l’evento dannoso prodottosi in concreto. La Medicina Legale è infatti essenzialmente la medicina del “dopo”, interviene cioè non a prevenire o curare, bensì è chiamata ad indagare e/o valutare ed infine certificare (o meglio ad “acclarare”) un “fatto biologico già accaduto” ai fini giuridici, siano essi di interesse penale e siano essi di interesse della collettività sociale (ordinamento dello stato civile). Da cui l’antico brocardo: De rebus medicis sub specie juris1.Oppure più recentemente, riportandoci al Documento di Erice (18-21/02/1991):”… La Medicina Legale è per sua natura una scienza interdisciplinare la quale studia -con metodologia specifica- i contenuti biologici e medici delle norme giuridiche al fine di consentire la migliore interpretazione, l’applicazione e lo sviluppo, e che collabora con la Giustizia e con i privati alla soluzione di casi che richiedono indagini e valutazioni di ordine biologico e/o medico…”. A mente dell’Art. 40 c.p., infatti, nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso da cui discende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione ed altresì non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Ed ai sensi dell’Art. 41 c.p., il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione e danno. Salvo che le cause sopravvenute non siano state da sole sufficienti a determinare l’evento.2 1 Delle cose della medicina sotto l’aspetto del diritto vivente.- Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 59 Casistica clinica 4.- La CRITERIOLOGIA del NESSO CAUSALE. Sul piano metodologico qualunque indagine valutativa medico-legale si dispiega attraverso la verifica di criteri, che se soddisfatti o meno, per ognuna delle fasi che costruiscono la sequenza, cioè quella che viene definita la catena causale, induce rispettivamente alla dimostrazione o alla negazione del nesso di causalità. Questi criteri medici-legali sono: 1) Criterio Topografico: secondo cui deve potersi dimostrare una compatibilità fra la sede di applicazione della presunta causa e quella ove si manifesta l’effetto; 2) Criterio Cronologico: che riguarda la compatibilità temporale tra il momento in cui si applichi la presunta causa e quello in cui si manifesti l’effetto; 3) Criterio di Efficienza Lesiva: che si considera soddisfatto, allorché possa dimostrarsi che la presunta causa era teoricamente idonea a cagionare l’effetto; 4) Criterio della Continuità Fenomenica: che considera la sequenza dei fenomeni che caratterizzano il periodo intercorrente fra l’effetto e l’applicazione della presunta causa. 5) Criterio di Esclusione di Altre Cause: criterio soddisfatto se l’antecedente è l’unico dotato di una potenzialità sufficiente alla produzione dell’effetto, né possano ipotizzarsi altre ipotesi; 6) Criterio di attendibilità Statistica: criterio questo molto utile nello studio del nesso causale da patologia professionale; significandosi che l’evento in causa è quanto normalmente e statisticamente ci si attenderebbe dopo l’applicazione dell’antecedente. 5.- Questa lezione si propone quindi di descrivere un caso clinico di “colpa professionale” di morte nel post-operatorio, evidenziando da un lato le condotte giudiziarie del personale infermieristico; dall’altro le modalità di redazione sia di una Consulenza Tecnica di Parte (lesa), e di poi delle modalità di redazione di una Consulenza Tecnica di Ufficio (cosiddetta C.T.U.) richiesta dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica (cosiddetto P.M.). Inoltre verificare come in fase dibattimentale (=in aula) ulteriori quesiti potranno essere richiesti dal GUP (=Giudice dell’Udienza Preliminare). Infine descriveremo tutti i riferimenti normativi in tema di perizie. Il caso clinico in esame, nella sua precipua dimensione pratica, potrà fornire un valido orientamento nell’applicazione forense dell’attività infermieristica. 2 Riportiamo brevemente queste nozioni perché le ritroveremo applicate nel corso del caso clinico. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 59 Casistica clinica Orientarsi nell’ambito dei procedimenti penali (e civili) che sempre più coinvolgono anche personale infermieristico, rende ragione della novità e specificità del Master. L’evoluzione dello status giuridico del personale infermieristico (ma generalmente di tutto il personale sanitario non-medico) dalle mansioni di semplice esecutore di ordini medici a fini prevalentemente terapeutici, alla professione con laurea ed alla dirigenza nel Servizio Sanitario Nazionale: ha fatto però nascere nuovi diritti-doveri di “”autonomia”” e di “”responsabilità””. Perché necessariamente, la crescita in autonomia professionale va di pari passo con la nascita e/o l’incremento di responsabilità professionale nei confronti dell’Utenza. La stessa redazione della Cartella Infermieristica eleva gli Infermieri al rango penale di Pubblici Ufficiali (ex art. 357 c.p.) e non più solo di Incaricati di pubblico servizio (ex art. 358 c.p.), nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Anche se, lo ricordiamo, in molti casi di rilevanza penale, il reato e la pena edittale prevista sono gli stessi sia in caso che il colpevole rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale, tanto quanto rivesta la qualifica “minore” di Incaricato di Pubblico Servizio. Ad esempio: L’Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio) così novella:”Il Pubblico Ufficiale o L’Incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni”. La Cartella Infermieristica è lo strumento cartaceo su cui l’infermiere documenta la pianificazione dell’assistenza e la sua pratica attuazione. Questa documentazione segue – ovviamente- un ordine cronologico, per data ed ora, di tutte le attività predisposte e eseguite. Deve essere contemporaneamente assicurata la rintracciabilità dell’operatore per ciascuna registrazione. I principali obiettivi devono esservi indicati entro le 24 ore. La struttura della Cartella Infermieristica prevede: • dati di identificazione della stessa o codice RI • dati di identificazione della persona assistita • raccolta dati per la valutazione iniziale all’ammissione • identificazione dei bisogni assistenziali • identificazione degli obiettivi • identificazione degli interventi • diario assistenziale Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 59 Casistica clinica • valutazione dei risultati.- L’identificazione dei bisogni assistenziali “…costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a conseguire gli esiti di cui infermiere è responsabile…” (North American Nursing Diagnosis Association, 1990). Tra l’altro nel diario assistenziale vanno segnalate opportunamente tutte le modificazioni intervenute nello stato clinico (soggettivo ed obiettivo) dell’Utente. Infine la Cartella Infermieristica [o la sorella minore la c.d. “Scheda Infermieristica”] deve essere archiviata insieme alla Cartella Clinica. E’ stata altresì proposta – al fine di evitare errori ed inutili duplicazioni cartacee- la CARTELLA CLINICA INTEGRATA. Questa è di solito strumento informatizzato, che sostituisce in pieno sia la Cartella clinica e sia quella Infermieristica. Anzi in questa piattaforma digitale si integrano ed interagiscono tutte le figure intervenute: dal Medico all’Infermiere, ma pure il Dietista e altrettanto il Fisioterapista ecc. L’utilizzo di questa Cartella Integrata richiede tuttavia contesti organizzativi di grosso spessore, ed una integrazione di equipe di livello elevato. Per tutte le due forme di Cartella valgono i principi di redazione, responsabilità, conservazione, privacy, segreto d’ufficio ed archiviazione, da sempre in uso per la Cartella Clinica cartacea. 6.- Ma non solo, lo status di Dirigenza Infermieristica comporta altresì ulteriori responsabilità di “culpa in eligendo” e di “culpa in vigilando”3 verso gli Operatori di Supporto che collaborano quotidianamente nell’Unità Operativa: quali gli Operatori Socio-Sanitari e Operatori Socio-Sanitari Specializzati (DPR 348/83), e gli Operatori Tecnici addetti all’Assistenza – OTA (DPR 384/90). In realtà, nel trasferire a questi collaboratori alcune funzioni o compiti semplici da parte del Dirigente Infermiere, non si tratterà mai di una vera e propria delega di funzioni. Perché questo strumento operativo tendente a regolare i rapporti immediati e diretti tra infermiere ed operatore di supporto di unità operativa, risulta inadeguata poichè: • La delega deve essere in forma scritta Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 59 Casistica clinica • La delega deve essere effettiva • La delega deve comportare il trasferimento di pieni poteri decisionali al delegato (Operatore di supporto) • La delega del delegante (l’Infermiere) deve poter prevedere una vigilanza ed un controllo4 senza tuttavia ingerirsi nella attività del delegato(sic). E’ dunque improponibile un controllo senza riscontro, come è altresì realmente improponibile che ogni attività delegabile sia formalizzata per iscritto. Oltre che ci si deve rapportare con la rilevanza penale dell’istituto della delega: per cui dovrebbe correttamente esservi completa esenzione di responsabilità del delegante, a fronte di una piena assunzione di responsabilità del delegato. La soluzione è diversa e viene correttamente percorsa attraverso i Piani di Lavoro. Questi prevedono l’individuazione viceversa di “”attribuzione di attività”” –termine il più generico possibile – significante le attività attribuibili in concreto all’O.S.S. sulla base della bassa discrezionalità e della alta riproducibilità della tecnica da espletare a favore dell’Utenza.5 Dunque l’Infermiere Dirigente del S.S.N. deve porsi i seguenti quesiti, prima di attribuire agli Operatori di supporto una data attività di servizio: • CHE COSA ? Quali compiti possono essere trasferiti ai collaboratori • PER CHI ? Per quale paziente, intendendosi la conoscenza dello stato clinico • PERCHE’ ? Lo scopo del compito, differenziando la routine dall’emergenza • DOVE ? In quale contesto: lo stesso compito in Reparti diversi avrà pesi diversi • A CHI ? Quale degli Operatori a competenza migliore per quella data mansione • QUALE OUTCOME ? Quale risultato dall’attribuzione mi attendo di ottenere a favore dell’Utente. 3 Colpa nella scelta errata del collaboratore cui affidare una determinata mansione o compito, colpa nel non aver vigilato sull’operato dello stesso. 4 Vigilare significa una verifica work in progress, quindi con possibilità di modificarne il risultato; controllare significa verificare gli outcomes finali, senza più nessuna possibilità di correzioni di errori in corso d’opera. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 59 Casistica clinica Tuttavia esistono percorsi attivi e/o decisionali che NON possono mai essere né delegati e neppure attribuibili nei Piani di Lavoro: 1. La pianificazione e personalizzazione del processo di assistenza infermieristica 2. L’identificazione critica dei bisogni 3. La valutazione dell’intera componente psichica, sociale e clinica dell’Utente 4. Le svariate attività assistenziali dirette ed indirette che richiedono conoscenze specialistiche o abilità professionali 5. Le attività decisionali di coordinamento infermieristico. 5 Usiamo sempre il termine Utenza (e non paziente o malato) poiché le responsabilità infermieristiche descritte sono univoche in qualsivoglia unità operativa del Servizio Sanitario Nazionale, ed indipendenti dalla tipologia di richiesta di salute dell’individuo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 59 Casistica clinica 7.- APPENDICE: COLPA Il Malato disse, non sono guarito, eppur trattato dall’Infermiere, ho molto patito, questa è dei fatti la realtà.L’Avvocato perorò l’ipotesi di evidente inequità.Il Consulente confermò dell’errore la possibilità.Il Giudice desunse la colpa per probabile responsabilità.La realtà era interpretata in parziale verità, che il verbale mutava in dubbia meta-verità, che la sentenza fissava in sicura meta-meta-verità.La condanna dell’ INFERMIERE fu la spiacevole novità, giudizio sibillino, forse ingiusto, ma all’unanimità.Da “Diario di una ricerca” Dott. Fabrizio Montagna 2003 MODIFICATA Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 59 Casistica clinica Quali potrebbero essere le conseguenze del mio operato? REATO « Ogni comportamento antigiuridico, libero e volontario, produttivo di un evento contrario ad un interesse protetto dalla norma penale, e pertanto punibile» a) DELITTI= 1. l’Ergastolo; 2. la Reclusione [15gg. 3. la Multa [€ 5,00 b) CONTRAVVENZIONI= 1. l’Arresto [5gg. 2. l’Ammenda [€ 2,00 24 anni] € 5.164,00] 3 anni] € 1.032,00] Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 59 Casistica clinica Articolo 589 Codice penale Omicidio colposo: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni”.- Articolo 590 Codice Penale Lesioni personali colpose: “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro”.- Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 59 Casistica clinica Articolo 591 Codice Penale Abbandono di persone minori o incapaci: “Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione da 1 a 6 anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da 3 a 8 anni se ne deriva la morte”.- Articolo 610 Codice Penale Violenza privata: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni”.- Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 59 Casistica clinica Articolo 613 Codice Penale Stato di incapacità procurato mediante violenza: “Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato di incapacità di intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a 1 anno”.- Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 59 Casistica clinica IMPERIZIA Non è imperito chi non sa, ma chi non sa quello che un Operatore Sanitario ordinario avrebbe dovuto sapere IMPRUDENZA non è imprudente chi usa tentativi terapeutici pericolosi, ma chi li usa senza necessità NEGLIGENZA Non è negligente chi trascura alcune norme tecniche, ma chi trascura quelle norme che gli altri osservano INOSSERVANZA non è inosservante dei regolamenti chi ne prescinde, ma chi fa ciò nonostante dalla pratica degli altri Operatori Sanitari risulti che quelle norme sono note e non sono cadute in disuso (Ceci, 1989) Esiste una soluzione ? Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 59 Casistica clinica Capacità di SAPERE ÆSAPER FARE ÆSAPER ESSERE: “…Elevate dosi di: buon senso, intelligenza, preparazione professionale, umanità e buona fede…” E poi … sempre: …Cum grano salis… Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 59 Casistica clinica UN CASO CLINICO: MORTE NEL POST-OPERATORIO (ART. 589 C.P.) SINTESI CRONOLOGICA La Sig.ra R.C.: • ORE 18,38 del 16/10/06: si ricovera d’elezione perchè affetta da:“Calcolosi renale bilaterale, più grave a destra”, al fine di sottoporsi ad intervento di: “LITOTRISSIA PERCUTANEA (PCN)”; • ORE 12,15 del 18/10/06: inizia operazione di PCNL: (=dopo 4-5 ore dall’uscita dalla Sala Operatoria) inizia a sentirsi molto male; • ORE 00,10 del 19/10/06: viene riconosciuto uno stato di grave sofferenza (emorragica) e poco dopo inizia terapia emotrasfusionale; • ORE 02,15: Le condizioni si aggravano in franco shock emorragico, con trasferimento in Terapia Intensiva (=dopo ca. 12 ore dal fine intervento); • ORE 09,00: Le condizioni segnano un miglioramento, si richiede consulenza Urologia e TAC Addome; • ORE 12,00: si conosce la refertazione TAC, che tra l’altro mostra emo-retroperitoneo; e risultano stampati i dati di Laboratorio (11:41); • ORE 12,50: Consulenza Urologia; • ORE 15,00: Ulteriore consulenza Urologia; • ORE 17,00: Le condizioni ritornano a peggiorare (=dopo ca. 27 ore dal fine intervento); • ORE 18,30: Entra in coma, intubazione e ventilazione assistita; • ORE 20,20: Arresto Cardio-circolatorio; • ORE 21,00: Si constata il decesso (=dopo 30 ore ca. dal fine intervento).- Il reato qui contestato è quello di Omicidio Colposo ex art. 589 c.p. [vedi pag. 9, infra] Si tratta di un delitto, poiché prevede la reclusione. Generalmente il procedimento penale nei casi di Colpa Professionale (Malpractice) insorge proprio per iniziativa del soggetto privato (persona offesa dal reato) mediante proposizione di atto di querela (art. 120 c.p.p.) oppure per iniziativa del Pubblico Ministero (art. 330 c.p.p.), questi allertato solitamente da una idonea refertazione dei Sanitari. L’atto di querela non può essere presentato decorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto costituente reato (art. 124 c.p.). Nella pratica, ben può ritenersi che la parte offesa possa avere Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 59 Casistica clinica contezza delle eventuali ipotesi di reato solo dopo aver ricevuto la Consulenza Medico-Legale di Parte, in cui saranno stati esplicitati profili di colpa professionale. Appare utile indicare nell’atto di querela le eventuali ipotesi di reato facendo espressamente menzione degli articoli del Codice Penale presuntivamente violati. Non sono invece richieste forme particolari nell’esposizione dei fatti alle autorità competenti. Inoltre il dato comune in tutte le ipotesi colpose è quindi rappresentato dalla inosservanza di precauzioni doverose: che si configureranno più specificatamente nella imperizia, oppure nella negligenza, oppure nella negligenza od infine nell’inosservanza di leggi, regolamenti norme ecc. Ma a monte di questi momenti commissivi od omissivi, vi sono da ricordare i requisiti essenziali che rendono legittima l’attività sanitaria stessa: a) Abilitazione alla professione ed iscrizione ad apposito Albo professionale; b) Pre-esistenza del Consenso informato dell’Utente; c) Il rispetto delle “legis artis”; d) Infine deve sussistere la necessità terapeutica, vale a dire un positivo rapporto costi-benefici [inteso come rapporto rischio quoad valetudinem o quoad vitam-guarigione]. Così la Cassazione Penale, 28.04.94:”La colpa del medico, che è una delle c.d. colpe speciali o professionali, propria delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le “legis artis” che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 59 Casistica clinica 2 Perchè l’azione penale spesso anticipa quella civile Premesso che la parte offesa dall’atto illecito del Sanitario può esercitare il proprio diritto – indistintamente- in sede civile ovvero in sede penale, è utile delineare i motivi che spesso purtroppo fanno propendere per la sede penale. Un primo motivo può essere ascritto alla elevata importanza che alcuni avvocati attribuiscono al presunto valore degli elaborati redatti dal Consulente medico-legale del Pubblico Ministero, giusta la fonte pubblicistica di provenienza. Secondo motivo è certo l’assenza di costi per la parte lesa, almeno in fase iniziale: la Procura della Repubblica dispone infatti il sequestro delle cartelle cliniche, dispone a proprie spese le consulenze tecniche e svolge atti di indagine di costi e tempi elevati. Altro motivo, certo non secondario, in assenza di testimoni dell’accaduto, la stessa parte lesa può essere escussa come teste (disposizione inammissibile in rito civile, art. 246 c.p.c.). Tuttavia vi è anche il rovescio della medaglia: la dimostrazione di responsabilità penale deve essere certa, e la prova insufficiente o contraddittoria comporterà l’assoluzione del Sanitario imputato, con il venir meno dell’assunto risarcitorio; i periti d’ufficio saranno più cauti nell’esprimere pareri sfavorevoli all’imputato medico, giusta la possibile condanna penale; lo stesso Magistrato penale –a buon diritto- giudicherà applicando il principio del “favor rei”. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 59 Casistica clinica 3 La denuncia: la consulenza tecnica medico-legale di parte (lesa) Verbale di sommarie informazioni assunte da P.M., da cui si riporta:”...... A.D.R.: Confermo di essere il marito di R.C., deceduta il 19.10.06. A.D.R.: Mia moglie in vita non ha mai sofferto di nulla, era sana come un pesce. Soltanto di tanto in tanto accusava dolori dovuti a calcoli renali. A.D.R.: Il giorno 15 ottobre 2006 mia moglie ebbe una colica renale, erano mesi che non ne aveva più una. Il … lunedì mattina telefonò il dott. U. di…… il quale comunicava a mia moglie che si poteva ricoverare presso l’ospedale M….. al fine di subire un intervento per i calcoli. Mia moglie aveva già prenotato da tempo e si era liberato un posto per quello stesso giorno. Così la stessa sera, alle ore 18.30 mia moglie si ricoverò presso l’ospedale “M.” di N…… ed io ero con lei perché l’accompagnai. Sul posto gli infermieri ci stavano aspettando. Quella sera stessa fecero i primi accertamenti ovvero misurare la pressione ed elettrocardiogramma. Il martedì le fecero tutti gli esami ed i controlli necessari. Il mercoledì alle ore 11.15 precise fu portata in sala operatoria ove per subire l’intervento. Alle ore 15.10 mia moglie uscì dalla sala operatoria ed era quasi sveglia, non ancora del tutto cosciente ma sofferente. A.D.R.: Alle ore 16.30 gli infermieri mi hanno fatto uscire, in pratica hanno fatto uscire tutti dall’ospedale perché era finito l’orario di visita e all’interno dell’ospedale è rimasto, per assistere ancora per un paio d’ore mia moglie il signor F. che è un sacerdote amico di famiglia. Da qui in poi io non sono in grado di riferire altro per la giornata di mercoledì. A.D.R.: Il giovedì mi sono recato all’ospedale verso le ore 12.00 e ho trovato mia moglie che era stata portata in sala di “terapia intensiva” ma nessuno mi ha detto il motivo. Alle ore 15.00 abbiamo avuto il primo colloquio con la dott.ssa M. che ci ha spiegato che mia moglie aveva avuto una emorragia e stava in reparto di terapia intensiva in quanto a causa di questa emorragia tutti gli organi vitali ne avevano risentito e pertanto in quel momento le stavano facendo trasfusioni di sangue e di plasma. La stessa ci disse che comunque non ci dovevamo preoccupare, che assolutamente mia moglie non era in pericolo di vita e che a giorni si sarebbe rimessa in sesto. Alle 16.00 mi hanno permesso di entrare trovai mia moglie cosciente che mi disse che la dovevano operare nuovamente, in quanto lo aveva sentito da qualche medico. Ma io la rassicurai dicendo che io avevo parlato ma nessuno mi aveva detto che l’avrebbero dovuta operare di nuovo. Quindi la tranquillizzai e… Dall’ospedale io andai via verso le ore 16.25, quindi con mia moglie sono stato Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 59 Casistica clinica 20/25 minuti. Ricordo che mia moglie mi chiese anche da bere, mi disse che aveva le labbra asciutte, ma addirittura in quella sala non avevano neanche acqua e quando la chiesi ad un infermiere questi con tono sufficiente disse che appena sarebbe arrivata l’acqua le avrebbero dato da bere. A.D.R.: La stessa giornata di giovedì sono tornato ad …- Alle 22.00 circa me ne sono andato a letto. Alle ore 23.00 sono arrivate a casa le mie figlie Maria e Teresa le quali mi hanno comunicato che mia moglie era deceduta. A.D.R.: Siamo partiti tutti subito …ma giunti a …. abbiamo trovato mia moglie già nella camera mortuaria dell’ospedale. A.D.R.: Alle ore 09.00 circa scendeva sotto in camera mortuaria il dott. U. che ha operato mia moglie. Lo stesso forse si voleva scusare e comunque diceva che non si spiegava quanto accaduto e che l’intervento era andato bene, ma io non l’ho nemmeno voluto sentir parlare e perciò ho deciso di interessare la Magistratura. A.D.R.: Al fine di risalire alla verità sono sin d’ora disposto ad acconsentire affinché il corpo di mia moglie venga riesumato per effettuare una autopsia che chiarisca le cause del decesso. Verbale di sommarie informazioni assunte da Maria M. da cui si riporta : “…….A.D.R.: Confermo di essere la figlia di R. C. deceduta il 19.10.06. A.D.R.: ……Poi alle ore 16.30 ci mandarono via perché era terminato l’orario delle visite e lasciai mia madre che aveva ancora gli occhi chiusi, aveva freddo e non era ancora del tutto cosciente. Gli infermieri ci dissero che era normale, che era a causa dell’anestesia. Ricordo che però era dolorante, si lamentava ed aveva molto freddo. A.D.R.: Sono poi tornata a N…i il giovedì mattina e mia madre si trovava nel reparto di “terapia intensiva”. Non ci spiegammo il motivo di quel trasferimento e nessuno ci disse nulla fino alle ore 15.00 quando parlammo con la dott.ssa M. la quale ci spiegò che il trasferimento in quel reparto si era reso necessario in quanto mia madre aveva subito una forte emorragia e che alcuni organi ne avrebbero potuto risentire. Però la dottoressa ci assicurò che non c’era nulla di preoccupante e che comunque tutto si sarebbe risolto in un paio di giorni. Non parlò di dimissioni ma disse che comunque non c’era assolutamente nulla di preoccupante. A.D.R.: Dopo quel colloquio fu mio padre che andò da mia madre perché poteva entrare una sola persona. A me la fecero vedere solo attraverso un monitor. Comunque alle ore 16.30 andammo via e quella stessa Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 59 Casistica clinica sera, verso le ore 22.15/22.30 circa a casa mia telefonarono dall’ospedale dicendo che mia madre era deceduta. A.D.R.: Non si qualificò colui che telefonò, ricordo che mi chiamarono e chiesero se io ero la figlia della signora C. Rosaria. Risposi proprio io al telefono e confermai di essere la figlia. L’interlocutore, che era di sesso maschile, mi comunicò che purtroppo mia madre era deceduta. Io rimasi di stucco e dissi che probabilmente c’era un errore in quanto avevamo lasciato mia madre che stava bene, ma questo di tutta risposta mi disse testualmente”no, signora. Voi sapevate che vostra madre aveva dei gravi problemi di coagulazione!” A.D.R.: Dopo circa un mese dalla morte di mia madre io, mia sorella Teresa, mia cugina Anna Maria A. ed il sacerdote M. siamo andati a parlare con il dott. U.- per chiedergli spiegazioni, recandoci in ospedale. In effetti il dott. U. ci riferì che mia madre aveva avuto una perdita di sangue ed era sopravvenuta la sindrome della “CID” che è un problema di coagulazione del sangue e quindi porta a morire dissanguati. Verbale di sommarie informazioni assunte da Teresa M. da cui si riporta: A.D.R.: Confermo di essere la figlia di R. C., deceduta il 19.10.06. (……) A.D.R.: … e ritornai il giorno dopo verso le ore 18.30/19.00 ovvero dopo l’operazione (……). A.D.R.: Appena arrivai vidi subito che mia mamma non stava bene. Io chiesi come stava ed il sacerdote mi disse che erano da poco venuti gli infermieri a cambiare la medicazione ed avevano trovato il letto pieno di sangue. Il sacerdote riferì di essersi impressionato e chiese agli infermieri cosa stesse avvenendo, ma questi lo tranquillizzarono dicendo che era normale che avesse perso tutto quel sangue. … Mia mamma lamentava forti dolori di stomaco ed io chiesi l’intervento del medio di turno che ricordo chiamarsi dott. M. il quale venne dopo circa 5/10 minuti dal momento che l’avevo chiamato. Visitò in maniera fugace mia madre, ricordo che non accese nemmeno la luce nella stanza e le fece somministrare una flebo per il dolore di stomaco, ma non ricordo che medicinale era anche perché il dottore non me lo disse, lo somministrò e mi riferì che era contro il mal di stomaco. Mia cugina ad un certo punto andò via ed io rimasi sola con mia madre che comunque continuava a lamentarsi e voglio aggiungere che comunque non era lucida. Io le chiedevo cosa sentiva, dove aveva dolore e mia madre mi rispondeva solo che stava male ma non mi sapeva dire dove. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 59 Casistica clinica A.D.R.: Altro particolare che ricordo è che mia madre alternava fasi di stasi con fasi di agitazione. Mia madre si sbatteva, si contorceva, voleva sedersi ma non riuscivo a capire da dove arrivava il dolore. Questo è durato dalle ore 19.30 fino alle 24.00. A.D.R.: Come riferitomi dal dott. T., primario di Urologia, ho appreso che di notte a quel reparto non c’è il medico di turno. Quel reparto funziona nelle ore notturne solo con i medici in servizio di reperibilità ma questi possono essere allertati solo da personale in servizio specializzato. A.D.R.: Dalle ore 19.30 alle 24.00 ho ripetutamente chiamato gli infermieri per le condizioni di mia madre ma questi mi tranquillizzavano sempre dicendo che era normale e talvolta non venivano proprio. Un infermiere mi disse che si era bloccata la somministrazione dell’antidolorifico tramite flebo e perciò secondo lui mia madre soffriva, così lui gliela sbloccò ma mia madre non ne ha tratto comunque giovamento. A.D.R.: Alle ore 24.00 si trovava per caso il dott. T., primario, il quale si accorgeva, ripeto per puro caso, che qualcosa non andava e che probabilmente a mia madre era in atto una emorragia. Così il dott. T. faceva subito misurare la pressione a mia madre, le fece prelevare un campione di sangue per misurare l’emoglobina ed urgentemente chiese una sacca di sangue per effettuare una trasfusione. Ad un certo punto le fece anche un tracciato cardiaco, in quanto chiamò il cardiologo e le fece fare un tracciato. Ricordo che la pressione arteriosa di mia madre era bassissima, la massima arrivava a 60 unità, poi a mia madre saltò l’ago della flebo dalla vena e gli infermieri non riuscivano più a prendere la vena. Così chiamarono urgentemente gli infermieri della terapia intensiva affinché venissero ad intubarla e la flebo l’attaccarono alla vena che è sul collo. Soltanto alle ore 02.00/02.15 di notte trasferirono mia madre nel reparto “terapia intensiva” e qui, ovviamente, non mi fecero entrare. A.D.R.: Il dott. T. mi spiegava che mia mamma era in emorragia o che comunque era stata in emorragia e che comunque l’avevano portata giù per tenerla sotto più stretto controllo. A.D.R.: Il dott. T. mi ha tranquillizzata la notte stessa, dicendo che mia madre non era in pericolo di vita anzi, mi disse che la trasferivano sotto solo al fine di monitorarla meglio. A.D.R.: Il dott. T. si è trovato per caso in ospedale…… probabilmente fu chiamato da qualche infermiere per far visitare mia mamma e così si accorse della situazione che probabilmente era in atto da tempo. A.D.R.: Alle ore 07.15 della mattina successiva io stessa parlai di nuovo con il dott. T. il quale mi tranquillizzò dicendo che i valori si stavano ristabilendo e che comunque a breve Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 59 Casistica clinica probabilmente mia mamma sarebbe tornata in sala degenza. Comunque non mi prospettò nulla di preoccupante. Anche successivamente, nella stessa mattina, parlai con il dott. U. il quale mi parlò di analisi del sangue un po’ sballate e mi disse pure dell’emorragia ma comunque, pur se non sapeva spiegarsi quanto accaduto mi confermava di stare tranquilla e che comunque mia madre era in terapia intensiva solo per farla sottostare ad un maggiore controllo. A.D.R.: Alle ore 15.00 circa parlammo con la dott.ssa M., medico della “terapia intensiva” la quale ci riferì che questa emorragia aveva causato una sofferenza degli organi, che il cuore in quel momento stava bene e che nei giorni successivi bisognava vedere le cose come si evolvevano e che comunque l’emorragia poteva essere stata causata dall’operazione e comunque anche lei ci tranquillizzò. Addirittura lei ci chiese di nuovo i nostri numeri telefonici, noi ci impressionammo e le chiedemmo nuovamente se c’era qualcosa di cui preoccuparci ma anche in questa sede la dott.ssa disse che non c’era assolutamente nulla di cui doversi preoccupare e che i numeri di telefono li chiedeva solo per un fatto di routine. A.D.R.: Anche io in quella circostanza ho visto mia madre solo dal monitor in quanto è entrato mio padre. ……………………………………… Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 59 Casistica clinica 4 Consulenza tecnica medico-legaleDi parte in tema di “colpa professionale” Redatta in favore degli Eredi di: Sig.ra C. R. Nata ad … l’08/10/1939 Ivi residente alla Via … Casalinga, coniugata.DECEDUTA in … (presso l’A.O. …) in data: 19/10/2006 FATTO § In data 16/ottobre/2006 alle ore 18.38 la Sig.ra C. R., da …, di anni 67, coniugata e casalinga, ed in buona salute generale [=vedi Certificato postumo del Medico Curante del 14/12/06], poiché affetta da “Calcolosi renale bilaterale, più grave a destra” [=vedi Ecografia renale dell’08/05/06] si ricoverava in regime ordinario presso l’U.O. di UROLOGIA della A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione… [=vedi Cartella clinica n. … del 16/10/06].§ Dalla medesima Cartella clinica= L’anamnesi patologica remota all’entrata descrive esclusivamente:“…bronchite cronica…” e “…calcolosi renale…”; quella recente:“…coliche renali recidivanti ed episodi febbrili settici.- Ha effettuato esame urografico che ha evidenziato la presenza di una calcolosi caliciale inferiore in idrocalice.- Si ricovera per essere sottoposta a PCN…”.L’es. obiettivo clinico, sempre all’entrata, fu altresì assolutamente negativo.Così furono negativi per patologie gli accertamenti ematochimici di laboratorio e la consulenza cardiologia (=solo ecograficamente una insuff. mitralica lieve): talchè l’Anestesista assegnava un tranquillo punteggio ASA:“2”.§ In data 17/10/2006 venne fatto firmare alla stessa il Consenso Informato, ove veniva descritto il tipo di intervento “LITOTRISSIA PERCUTANEA (PCN)”, che poteva subire varianti di tecnica a seguito dello scenario operatorio del momento, ed altresì erano ivi elencate le numerose complicanze che potevano intervenire.- Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 59 Casistica clinica § L’indomani 18/10/2006 era sottoposta all’intervento programmato di Litotrissia percutanea in narcosi, da parte del Dott. U.; con inizio alle ore 12,15.L’intervento terminava con notazione in Cartellina Anestesiologica alle ore 14,45 [= ca. 2ore e 30min. dall’inizio] dell’Anestesista, il quale descrive:”…risveglio pronto e completo sul tavolo operatorio, pz. vigile ben orientata nel tempo e nello spazio(*), buon compenso emodinamico e respiratorio…”.La descrizione della tecnica operatoria urologica (registro Operatorio Sala C3- Intervento 680/2006):”…previa visualizzazione della via escretrice, puntura del calice inferiore, dilatazione con dilatatori metallici ed apposizione di cannula di Amplatz 30Ch.- Si visualizza un grosso calcolo e coaguli di pus.- Estrazione ed aspirazione del pus.- Litotrissia ad ultrasuoni del calcolo ed estrazione di gran parte dei frammenti con pinze Foley 18Ch per nefrostomia…”.§ L’immediato post-operatorio= Ai familiari presenti viceversa(*) la Sig.ra C. appare sin dal ritorno dalla Sala Operatoria semi-addormentata e molto fredda al tatto; inoltre verso le ore 18,00 lamenta dolore e si provvede [su chiamata dei familiari stessi] solo al cambio di lenzuola intrise di sangue e alla ri-medicazione.Il primo intervento medico di controllo post-operatorio [sempre e solo su pressanti richieste dei familiari, ci si riferisce] avviene solo alle ore 19,30 (Dott. M.) che –in cartella- segnala dolore riferito epigastrico, addome alti quadranti trattabili non dolenti, urine lievemente ematiche da catetere, e pochi cc. di urine ematiche da tubo nefrostomico.- Assegnata solo terapia anti-ulcera.Viceversa la Sig.ra C. –seppure sotto analgesici e.v.- alterna momenti di calma a momenti di agitazione psicomotoria.Verso le ore 24,00 vi è un secondo intervento medico, questa volta in persona dello stesso Direttore dell’U.O. di Urologia Prof. T.: il quale –in cartella- segnala alle ore 00,10 del giorno 19/10/2006 cute e mucose pallide, una P.A. di 70/40 e polso 100/m.; l’addome sebbene trattabile è dolente nei quadranti di destra [=lato operato] e richiede ulteriori accertamenti ematochimici (= i risultati dallo stesso trascritti= GR 2.670.000 Hb 7,6 e Piastrine 64.000 !!!) e sangue da trasfondere immediatamente.Tuttavia seppure con iniziata terapia trasfusionale, le condizioni generali non migliorano affatto, anzi peggiorano ulteriormente e la Sig.ra C. viene trasferita -con urgenza- in TERAPIA INTENSIVA alle ore 02,15 dello stesso 19/10/2006.§ Quivi [in Terapia Intensiva] giunge[ore 02,15 del 19/10/2006] in evidente grave stato di shock (emorragico!)=”…subcianotica …pallida e sudata…P.A. 60/30 polso 129/m. …acidosi metabolica Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 59 Casistica clinica all’EGA [=ipoperfusione tissutale]… GR 2.410.000 ed Hb 6,9 … Ht 20,8 ... e tutti gli altri parametri gravemente alterati.Trattata in modo intensivo e con una gran mole di trasfusioni e altri farmaci del caso, mostra solo un lieve miglioramento del quadro clinico verso tra le ore 09,00 e le ore 16,00 ; talché il marito può brevemente colloquiare con la Sig.ra C. proprio a quest’ultima ora.Importante segnalare che alle ore 09,30 viene richiesta TAC ADDOME SMDC d’urgenza, che effettuata- viene fatta conoscere nel referto verso prima delle ore 12,00:”…Nelle scansioni al passaggio toraco-addominale si apprezza versamento pleurico parietobasale bilaterale, in quantità superiore a dx. con parziale con parziale atelectasia da compressione dei lobi inferiori.Nefrotomia a destra con estremo localizzato a sede ampollare; il rene destro presenta aumento volumetrico rispetto al controlaterale e densitometria a causa di area ipodensa del labbro anteriore; si associa una raccolta perirenale di media entità ad elevata densità estesa lungo la loggia renale fino nell’emipelvi destra, sempre a sede retro e extraperitoneale, compatibile con emoretroperitoneo; coesiste ispessimento dei foglietti della loggia renale destra e di quello anteriore del controllato, nonché del peritoneo parietale posteriore.- Rene sinistro nei limiti tomodensitometrici, senza estasia delle vie escretrici.- Vescica cateterizzata, depleta.- Minima falda fluida nella tasca del Duoglas.- Calcificazioni del V segmento epatico.- Non si apprezzano ulteriori reperto TC da porre in relazione al quesito clinico di urgenza.- Utile controllo a distanza…”.Di fronte a questo quadro “fotografico” così grave e così chiaro diagnosticamente!, per una emorragia interna post-operatoria [=siano a 24 ore dall’intervento] viene richiesta dai Medici della Terapia Intensiva una Consulenza Urologia.Questa viene effettuata alle ore 12,50 –in Cartella- che, non cita la refertazione TAC e risulta vuota di contenuti diagnostico-terapeutici e solo vaga [tra l’altro manca la firma dell’Urologo intervenuto].Alle ore 15,00 una seconda Consulenza Urologia – in Cartella- per:”… Addome trattabile. Cute e mucose abbastanza rosee. Lucida. Urine chiare da nefrotomia e catetere vescicole…” [sembrerebbe dalla firma: Dott. U., l’operatore chirurgico del giorno prima].- Per la seconda volta non si riporta la citata refertazione TAC !!!§ Poco dopo le 17,00 le condizioni cliniche precipitano di nuovo verso la più assoluta gravità.Alle ore 18,30 la paz. è saporosa (COMA I°) e si deve provvedere ad INTUBAZIONE OROTRACHEALE con Ventilazione M.Alle ore 20,20 interviene ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 27 di 59 Casistica clinica Immediatamente sottoposta a RCP questa fallisce, con ASISTOLIA alle ore 20,35 e constatazione di decesso alle ore 21,00.- § Nella stessa giornata del 19/10/2006, nell’intervallo di tempo tra le ore 07,30 e le 16,00, i familiari chiedono ripetutamente e a più medici notizie sullo stato di salute della Sig.ra COSTA.Ricevono –secondo le dichiarazioni raccolte- notizie blandamente tranquillizzanti alle 07,30 dal Direttore Prof. Testa ed altresì alle ore 11,00 ed alle ore 12,30 dall’Operatore, Dott. Uricchio: entrambi minimizzano l’accaduto (=complicanza emorragica).Ricevono invece –secondo le dichiarazioni raccolte- verso le ore 15,30 dal medico di guardia della Terapia Intensiva, Dott.ssa M…… notizie più dettagliate; ovvero che una importante emorragia quasi certamente intervenuta al momento operatorio, ha causato sofferenza di organi (=fegato, rene e pancreas) per mancanza di ossigeno.§ Occorre segnalare – dalle medesime testimonianze- che il Direttore dell’U.O. di Urologia, Prof. Testa, intervenendo alla mezzanotte del 18/10/2006 avrebbe dichiarato non vi era Medico di Guardia Urologia per seguire il post-operatorio, bensì solo un Medico Urologo Reperibile che poteva essere allertato però solo da personale specializzato (sic!).SINTESI CRONOLOGICA (vedi cap. 4) CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI PARTE GENERALE Premettiamo che nell’esame comparativo tra le regole generali e specifiche di condotta ed il comportamento «commissivo/omissivo» dei medici nel caso in esame, ai fini specifici della dimostrazione della «colpa professionale», si segue prevalentemente un ordine metodologico che riproduce in sostanza quello dell’approccio clinico.Pertanto si deve verificare progressivamente: 1.- se vi è la validità del consenso dell’avente diritto; 2.- se la “diagnostica d’ingresso” è stata sufficiente; 3.- se la terapia (=chirurgica) sia stata adeguata e modulata sul paziente e poi correttamente eseguita nella tecnica; 4.- se non esistessero piuttosto controindicazioni alla terapia praticata; 5.- se la terapia stessa fosse d’elezione o veramente d’urgenza; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 28 di 59 Casistica clinica 6.- se infine l’assistenza sia stata tempestiva, costante ed adeguata in tutte le fasi (= anche post-operatorie), comprese le eventuali complicanze del trattamento chirurgico (con la loro presa in carico e risoluzione); 7.- se – a contorno dell’operare dei medici urologi - la Struttura organizzativa ospedaliera permetteva la presa in carico di quella specifica patologia ed il suo trattamento completo.PARTE SPECIALE Pertanto nella presente fattispecie inerente l’exitus intraospedaliero della Sig.ra C., seguendo il metodo dell’approccio clinico di cui poco sopra, evidenzieremo, riportandoci agli stessi punti della pagina precedente: 1.- Il Modello utilizzato, sebbene stringato ed essenziale, appare chiaro (nello scritto) delle possibili complicanze che potevano intervenire.- Se poi la paziente è stata veramente messa in grado di “”decidere””, in base ad una spiegazione veramente chiara e comprensibile, non è dato sapere agli Atti.- Infatti:“”…Il contenuto del consenso deve essere necessariamente arricchito della previa corretta informazione sulla qualità e sicurezza del servizio sanitario e sull’adeguata previa informazione sui rischi operatori e postoperatori, anche in relazione all’efficienza della struttura ospitante…”” [dalla recentissima Sentenza Cassazione Civile III^ Sez. nr. 22390 del 19/10/2006] 2.- Per quanto attiene la “diagnostica d’ingresso” questa è certamente chiara e la terapia prospettata, una possibile scelta tra varie, ma certo corretta nell’approccio: si trattava infatti di una calcolosi settica.3.- La tecnica operatoria come trascritta in Cartella appare, prima facie, congruamente eseguita, tuttavia non risulta la descrizione della fase conclusiva ed altresì dell’orario di fine intervento.Se non si dimostreranno verità differenti, dobbiamo quindi ritenere che l’intervento venne eseguito in tempi tecnici medi e non risultarono “problemi tecnici di speciale difficoltà” che il prestatore d’opera fosse chiamato a risolvere (ai sensi dell’Art. 2.236 cc).D’altronde, mutatis mutandis, se l’intervento fosse stato gravato da particolari difficoltà tecnichefosse per le condizioni generali e/o locoregionali della paziente ovvero fosse per la incongruenza organizzativa ospedaliera- perché non avvertirLa, ovvero non procedere, ovvero procedere con ulteriori o più probanti tecniche?.Ma tuttavia –a posteriori- emerge un dato clinico incontestabile: da questo intervento endourologico è derivata una emorragia sufficientemente grave.Attenzione! 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Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 29 di 59 Casistica clinica Potrà essere imputata o meno una non diligente esecuzione, un mero errore di tecnica, o persino una imperizia.- Comunque sia, l’intervento ha prodotto una qualche lesione di vasi, da cui una emorragia interna.Brevemente precisiamo i termini tecnici del problema: La chirurgia renale percutanea è divenuta sempre più frequente e con alte percentuali di successi (90%).Indipendentemente dalla procedura, le complicanze possibili sono sostanzialmente le stesse e costituisco spesso una emergenza che impone di trasformare rapidamente un intervento endourologico in una chirurgia a cielo aperto.Le complicanze si possono verificare sia durante la creazione dell’accesso percutaneo o sia durante il tempo chirurgico in senso stretto.Nel primo caso un accesso troppo laterale o troppo mediale produce una lacerazione del parenchima o la lesione di un vaso maggiore con conseguente emorragia, oppure [a destra] lesione del fegato.Nel secondo tempo (chirurgico in senso stretto) è sempre l’emorragia la complicanza maggiore.- Ed il sanguinamento può essere aggravato dal movimento laterale o verticale del nefoscopio.- Talora il sanguinamento dipende da una fistola artero-venosa.Il trattamento dell’emorragia è ben codificato, si deve procedere ad arteriografia ed embolizzazione risparmiando al max. il tessuto renale; mentre in chirurgia a cielo aperto la scelta è la nefrectomia totale o parziale.Molte emorragie possono verificarsi persino dopo la rimozione del drenaggio nefrostomico, anche a distanza di molti giorni.4.- Agli atti quindi non risulterebbero controindicazioni all’intervento.5.- E’ inoltre bene precisare che l’intervento era assolutamente di elezione.- Quindi i tempi tecnici a disposizione dell’Operatore chirurgico erano assolutamente apprezzabili e certamente non forieri di “urgenze tecniche” che avrebbero potuto complicare –questa volta senza colpa- la tecnica operatoria messa in atto.6.- L’assistenza medica prestata alla Sig.ra C. è stata purtroppo connotata da imperizia, imprudenza e particolarmente da grave negligenza.- Possiamo infatti classificare quanto patito (fino alla morte intervenuta nel giro di 30 ore circa!) dalla Sig.ra C. come una delle «complicanze da trattamenti endoscopici ed endourologici».Abbiamo visto poco sopra quindi, che l’emorragia è la più importante delle complicanze (con una percentuali di accadimento del 9%): è quindi la prima cosa da ipotizzare in una paziente che Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 30 di 59 Casistica clinica lamenta dolore post-operatorio e poi –via via- agitazione psicomotoria, ipotensione, tachicardia, sudorazione ecc.Vogliamo affermare che l’emorragia – anche senza un errore di tecnica chirurgica, anche senza una imperizia- potrebbe comunque presentarsi.Ma una volta instauratasi una tale notoria complicanza, è nel dovere del Medico operatore riuscirne a diagnosticare la realtà e provvedervi in modo tale che la paziente non debba subire ulteriore danno quoad valetudinem o peggio quoad vitam.Viceversa tutto il periodo post-operatorio è stato connotato da fatti commissivi//omissivi di imperizia, imprudenza e di grave negligenza.Ripercorrendo –sinteticamente- di nuovo i tempi scanditi dei giorni 18 e 19 ottobre 2006: ricordiamo la visita urologica delle ore 19,30 del 18/10/06 ove si scambia il dolore addominale per gastralgia e si somministra una terapia inadeguata/inutile; ricordiamo anche la seconda visita alle ore 00,10 del 19/10/06 (=da parte del Direttore), ove questi formula la giusta diagnosi, inizia una giusta terapia sostitutiva dei volumi persi, ma…non riporta in Sala Operatoria –con urgenza- la Sig.ra C. per frenare l’emorragia e bloccare il micidiale meccanismo di insufficienza d’organo già ormai in atto, e così salvarle la vita.L’emorragia invece continua (blandamente tamponata dai rimpiazzi di volume a monte) ed inizia a produrre devastanti effetti metabolici, emocoagulativi e di ipossia tissutale plurima; talché alle ore 02,15 la paziente è in franco shock emorragico, tanto da obbligare il trasferimento in Terapia Intensiva.Il successivo miglioramento temporaneo delle condizioni cliniche –testimoniato in Cartella – tra le ore 09,00 e le ore 16,00 sempre del 19/10/06 ha costituito forse per gli Urologi una seconda ed ultima possibilità di rientrare in Sala Operatoria per una giusta correzione della complicanza [anche alla luce dei risultati della TAC Addome ].Eppure sono seguite due ulteriori consulenze Urologiche (=ore 12.50 ed ore 15.00) praticamente inutili, in quanto neppure in questo momento si è saputo o voluta fare un estremo tentativo di riparare chirurgicamente il malfatto.Le condotte professionali degli Urologi, coinvolti a vario titolo nel percorso di morte della Sig.ra C., sono connotate da gravi profili di responsabilità professionale per colpa (=imperizia, imprudenza e negligenza) come motivato nei vari passaggi descrittivi del presente Elaborato.La prestazione professionale medica si misura ormai sempre più in termini di “doppia obbligazione”: la vecchia obbligazione di “mezzi” (=cioè di diligenza ovvero di non-negligenza), e Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 31 di 59 Casistica clinica la nuova obbligazione di “risultati” (= cioè intesa quale perizia: sapere applicare –caso per casotutte le norme tecniche e le migliori tecnologie sufficientemente testate).E a questo proposito evidenziamo che non solo trattasi di Specialisti della materia, bensì pure che sono incardinati nell’organico di una Unità Operativa in una Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione.7.- Infine una breve riflessione proprio sull’organizzazione del servizio Urologico dell’A.O. …, che ha mostrato una incredibile fragilità operativa di base con l’assenza di Medico Urologo di guardia, bensì solo reperibile; e per di più attivabile solo in casi eccezionali, non si sa bene “valutati” come tali da chi ?.CONCLUSIONI La morte della Sig.ra C. R., avvenuta presso l’A.O. …. in data 19/10/2006, appare essere stata causata da colpa professionale dei Sanitari intervenuti per loro imperizia, imprudenza e negligenza oltre che per disorganizzazione strutturale della Azienda.Quell’obbligo etico-professionale, penalmente rilevante. di “cura diligente” non vi è stato: sia nella fase chirurgica propriamente detta e sia –maggiormente- nella fase immediata del post-operatorio ed in special modo nel corretto trattamento delle complicanze sopraggiunte.Ove fossero stati approntati -in tempo utile- almeno i giusti trattamenti delle complicanze, non vi sarebbe stato l’exitus della Sig.ra C. E’ stata ottenuta autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili della defunta.Fattura ASL “……” Nr. … Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 32 di 59 Casistica clinica 5 Indagini della magistratura: C.T.U. richiesta dal P.M. RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA MEDICO-LEGALE NECROSCOPICA SULLA CAUSA DI MORTE DI R.C. Ill. dott. ………………….. Procura della Repubblica presso il Tribunale di………. Aderendo all’invito rivoltoci, noi sottoscritti prof. P., primario di Anatomia ed Istologia Patologica, prof. L., Primario di Chirurgia d’urgenza e dott. L., specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in data 19.4.07 convenimmo presso l’Ufficio della S.V. dove ci fu conferito l’incarico di procedere ad esame necroscopico esterno ed autopsia sul cadavere di R.C.. Accettato l’incarico la S,V. ebbe a formularci i seguenti quesiti : “accertino i consulenti tecnici, previo esame degli atti e riesumazione della salma di R.C., causa, epoca e mezzi del decesso. Dicano i consulenti tecnici se siano ravvisabili profili di negligenza, imprudenza ed imperizia nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la C., sotto il profilo commissivo ovvero omissivo. Accertino i consulenti tecnici quant’altro utile ai fini di giustizia”. * * * * * * Accettato l’incarico chiedemmo di estrarre copia degli atti, di essere autorizzati ad eseguire rilievi fotografici e prelievi di frammenti di organi per indagini anatomo-isto-patologiche. La S.V.I. autorizzò quanto richiesto ed a procedere fuori della presenza dell’Ufficio. I sottoscritti CC.TT. ebbero a dichiarare che gli accertamenti medico-legali avrebbero avuto inizio alle ore 12.00 del 4.5.07, presso l’Obitorio Comunale ubicato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria…... Il dato necroscopico Le operazioni di esame necroscopico esterno e di autopsia hanno avuto inizio nei luoghi e nei tempi stabiliti all’atto del conferimento dell’incarico, alla presenza dei consulenti di parte nominati in occasione del conferimento dell’incarico de quo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 33 di 59 Casistica clinica Le operazioni di estumulazione del feretro e quelle di identificazione delle spoglie della sig.ra C. sono state eseguite dal personale dell’impresa di pompe funebri preposta in presenza del personale dell’ASL/….. e dei consulenti tecnici di parte. Dette sono consistite in: Esame esterno: All’apertura del feretro ed alla rimozione del coperchio della cassa metallica si constata che la salma giace all’interno della stessa in posizione supina ricoperta da muffe di colore bianco a livello del viso e delle mani e veste i seguenti indumenti: velo funebre di colore bianco, giacca di colore verde; gonna di colore verde; calze di nylon; sandali di colore nero. Prelevata la salma dal feretro e posta sul tavolo anatomico della sala mortuaria dell’obitorio comunale si asportano tutti gli indumenti e che non vengono repertati in quanto irrilevanti ai fini del caso di specie. Il cadavere presenta, altresì, un pannolone per la raccolta di urine e feci. Nonostante le rilevanti alterazioni putrefattive tipiche della sovrapposizione delle fasi cromaticoenfisematosa, è possibile constatare che trattasi di cadavere di sesso femminile, la cui età apparente, non è determinabile, avuto riguardo ai rilevanti fenomeni post-mortali che hanno alterato profondamente le caratteristiche fisionomiche del cadavere. I bulbi oculari risultano alterati nel loro aspetto morfostrutturale, prominenti per fenomeni di putrefazione dell’adipe retrobulbare, cornee non visibili. Masse muscolari di consistenza diminuita; adipe sottocutaneo ben rappresentato ed uniformemente distribuito; costituzione scheletrica regolare e conforme all’età ed al sesso. macchie ipostatiche normali, di colorito rosso-violaceo, a sede posteriore così come da giacitura supina, non più improntabili alla digitopressione. Cute fredda al termotatto. Rigidità cadaverica risolta. Su tutta la superficie cutanea si rilevano diffusi fatti di macerazione derivanti dalla rottura di “flittene putrefattive” che a livello del capo determinano il facile allontanamento dei capelli; a livello dell’estremità distale degli arti superiori ed in corrispondenza della superficie plantare degli arti inferiori i fatti macerativi determinano una iniziale formazione di “guanto” e di “calza” a livello cutaneo. A livello della regione costo-iliaca destra si rileva una piccola ferita chirurgica suturata con un punto. Null’altro di rilevante all’esame esterno del cadavere. Autopsia: Testa: assenza di lesività a livello della superficie esterna dei tessuti molli pericranici. Incisi e scollati i lembi cutaneo-aponevrotici a partire dalla linea di incisione bimastoidea, si rilevano, a livello subgaleale e subperiosteo, aree irregolarmente rotondeggianti di colorito biancastro ed altre di forma irregolare di colore marrone di non significato patologico. Asportata la calotta cranica, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 34 di 59 Casistica clinica peraltro integra, nulla di rilevante a livello epidurale. La dura madre si presenta di colore madreperlaceo ed pacata per alterazioni putrefattive. Dilatazione congestizia dei vasi piali. Asportata la dura madre, l’encefalo, di colorito grigio-verdognolo e non più distinguibile nelle sue circonvoluzioni, comincia a scolare per gravità sul tavolo settorio, rendendo pertanto impossibile l’esame “a fresco” del parenchima; all’interno della poltiglia cerebrale non si rilevano aree discromiche riferibili a stravasi ematici. Asportata la dura madre dalla base cranica non si rilevano linee di frattura a carico della stessa. Null’atro da segnalare a livello eso/endocranico. Collo e torace: all’incisione ed allo scollamento dei tessuti molli della regione del collo e della parete toracica la muscolatura intercostale appare anteriormente di colore giallastro. Si esegue quindi la resezione delle coste e si asporta il piastrone sterno-costale, peraltro integro. Ispezione interna del collo Gli organi del collo mostrano disposizione secondo norma con rispetto dei rapporti anatomici. L’isolamento dei fasci vascolari del collo evidenzia normale disposizione degli stessi. Previa sezione del pavimento della bocca, del palato molle e dei pilastri del palato, si procede all’eviscerazione in blocco degli organi del cavo orale, del collo e del torace superiore e si rilevano a carico della lingua e dell’ipofaringe diffuse aree di colorito rossastro. Tiroide lobulata di colorito rosso bruno, in sede tipica e di volume adeguato all’età che, al taglio, si presenta in fase di colliquazione. Nella norma e prive di alterazioni traumatiche appaiono l’osso ioide, la cartilagine tiroidea e cricoidea. Al taglio dell’esofago, che conserva sempre la sua continuità, si osserva una mucosa rossastra per diffusione emoglobinica post-mortale, in iniziale sfaldamento da fenomeni putrefattivi. Al taglio dell’apparecchio laringeo, della trachea e dei grossi bronchi, la mucosa si mostra di colorito rosso vinoso; non si rilevano, invece, alterazioni della mucosa di tipo traumatico o la presenza di corpi estranei. Null’altro di rilevante a carico degli organi del collo. Ispezione interna del torace: Asportato il piastrone sterno-costale, come precedentemente indicato, i polmoni occupano la sede anatomica tipica e risultano acquattati nelle relative docce costali; le porzioni epistatiche appaiono di colorito violaceo. Alla mobilizzazione dei polmoni si mettono in evidenza 300 cc circa di liquido rossastro in entrambi i cavi pleurici che si provvede a drenare. Si pratica, quindi, un occhiello con forbicine smusse a livello del sacco pericardio e si procede prolungando la precedente apertura in alto sino alla riflessione sui grossi vasi, poi a sinistra verso la punta e a destra lungo il margine acuto; si mettono quindi in evidenza pochi cc di liquido giallo-rossastro a livello della loggia cardiaca. Il cuore occupa l’area anatomica tipica ed appare volumetricamente nei limiti; alla Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 35 di 59 Casistica clinica palpazione, la normale consistenza sodo-elastica dell’organo risulta decisamente diminuita, con “collassamento” delle pareti. All’apertura in situ l’arteria polmonare appare libera da trombi. Identico quadro macroscopico si rileva alla recisione dei grossi vasi realizzata al fine di poter procedere all’estrazione del cuore. Al taglio dell’organo, le cavità cardiache si presentano vuote, mentre le rispettive pareti appaiono di colorito marrone per fenomeni post-mortali; tutte le valvole presentano lembi rossastri, molli e sottili; gli osti coronarici sono pervi anche se lievemente ridotti di calibro così come i rami coronarici sub-epicardici che si presentano, a tratti, di calibro lievemente ridotto per fatti ateromasici (riduzione del calibro vasale fino ad un massimo del 30%). I polmoni appaiono di forma regolare, presentano una pleura viscerale priva di soluzioni di continuo e risultano imbibiti di liquame in sede ipostatica; alla palpazione si rilevano di consistenza diminuita. Sulla superficie di taglio il parenchima polmonare si presenta umido e di colore grigio-nerastro a livello epistatica e di colore rosso bruno a livello ipostatico, bilateralmente; alla premitura fuoriesce liquido di colorito rosso bruno. Arco aortico ed aorta toracica di regolare calibro e, al taglio, non presentano significative alterazioni macroscopiche endoluminali. All’esame ispettivo della regione cervicale e della cavità toracica, previa asportazione dei polmoni e degli organi mediastinici dalle relative logge, non si rilevano fratture vertebrali e/o costali. Null’altro di rilevante a carico degli organi interni toracici. Addome e pelvi: all’incisione ed all’allontanamento dei lembi della parete addominale si osserva la fuoriuscita di liquido di colorito giallo-rossastro che, all’apertura completa della cavità addominale, si asporta nella misura di circa 100 cc; all’ispezione degli organi endoaddominali, si rileva il rispetto dei normali rapporti anatomici. Il peritoneo appare tinto di rosso. Stomaco integro e vuoto al taglio; la mucosa si presenta interessata da iniziali alterazioni di natura putrefattiva. Normale disposizione e conformazione del cardias e del canale pilorico. Intestino tenue e grosso intestino normale per calibro e decorso e privo di invaginazioni e volvoli. Il fegato appare di forma e volume regolare, di colorito giallo-ocra e di consistenza diffusamente ridotta; al taglio dell’organo si rileva una diffusa alterazione della struttura parenchimale da fatti putrefattivi. Vena cava inferiore integra e libera da trombi, così come le vene sovraepatiche ed il ramo destro e sinistro della vena porta. Colecisti in sede tipica, integra e repleta di bile che, al taglio dell’organo, appare densa e brunastra. Milza morfo-volumetricamente nei limiti; alla palpazione l’organo risulta di consistenza diminuita e sulla superficie di taglio presenta una polpa colliquata. Presenza di abbondante infiltrato ematico a livello del tessuto connettivo retroperitoneale di destra che raggiunge il muscolo ileo-psoas omolaterale. Reni di forma regolare, il rene di destra risulta di volume aumentato rispetto al viscere Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 36 di 59 Casistica clinica di sinistra, entrambi ben scapsulabili e con superficie corticale finemente granulosa; la normale consistenza sodo-elastica del parenchima risulta diminuita. Il rene di destra presenta una lacerazione crateriforme circoscritta a livello della faccia postero-laterale del polo inferiore; il rene di sinistra presenta, invece, l’integrità anatomica del parenchima. Non distinguibile la demarcazione tra sostanza corticale e midollare sulla superficie di sezione, bilateralmente; non si rilevano, inoltre, aree emorragiche intraparenchimali in corrispondenza della regione midollare, bilateralmente. Pancreas di forma regolare, di consistenza diminuita alla palpazione; al taglio dell’organo il parenchima appare in fase di colliquazione. Asportati gli organi addominali retroperitoneale, si procede all’esame dei grossi vasi (aorta addominale, vena cava inferiore e vasi iliaci) che risultano integri e, al taglio, non presentano significative alterazioni macroscopiche endoluminali. L’alterazione putrefattiva dei relativi visceri non consente lo studio dei vasi loco-regionali di piccolo e medio calibro. La vescica è in sede tipica e conserva i normali rapporti anatomici con gli organi pelvici; all’apertura non presenta urine nel suo lume e la mucosa appare tinta di rosso per diffusione emoglobinica post-mortale e sollevata in fini plicature. Non si rilevano, infine, fratture a carico dei corpi vertebrali. Null’altro di rilevante a carico degli organi addominali e pelvici. Le operazioni di autopsia, previa ricomposizione del cadavere, hanno termine alle ore 14.00. Si dà atto che nel corso delle indagini necroscopiche si è fruita della collaborazione di personale tecnico ausiliario di fiducia; si dà altresì atto di avere eseguito rilievi fotografici e prelievi di frammenti di organi e liquidi biologici per le indagini anatomo-patologiche. Documentazione fotografica Cfr CD allegato alla presente relazione. Il dato anatomo-isto-patologico Giova preliminarmente precisare che tutti gli organi esaminati presentano diffuse alterazioni da fenomeni necrotico-putrefattivi, che tuttavia ne consentono il riconoscimento morfo-strutturale. Sui frammenti di organi prelevati nel corso dell’autopsia sono state eseguite le relative indagini anatomo-isto-patologiche che hanno consentito di rilevare quanto segue: Polmone: Parenchima polmonare con circoscritti aspetti di ispessimento fibrotico dell’interstizio settale. Trachea e grossi bronchi con pareti disepitelizzate e con edema ed alcuni vasi con dilatazione congestizia del lume nel corion. Cuore: Miocardio senza apprezzabili alterazioni morfo-strutturali, pur nei limiti valutativi imposti dagli estesi fenomeni necrotico-putrefattivi. Rami coronarici sub-epicardici normotipici. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 37 di 59 Casistica clinica Aorta: parete aortica con placche ateromasiche a sede medio-intimale. Milza: Parenchima splenico sede di diffusi fenomeni necrotico-colliquativi. Pancreas: Parenchima pancreatico con struttura dissociata da intensi fenomeni necroticoputrefattivi. Rene: Parenchima renale con numerose strutture glomerulari in varie fasi di sclerosi: da scleroialinosi totale a quadri di vario ispessimento della capsula di Bowmann e conseguente atrofia glomerulare. In sede interstiziale si rinvengono estese aree di sclerosi, infiltrati flogistici linfomonocitari cumuliformi e numerosi microcalcoli sia a sede endotubulare, sia liberi nell’interstizio. Diagnosi anatomo-patologica: Nefrolitiasi, nefrite interstiziale ed esiti sclero-ialini di glomerulonefrite cronica. Fibrosi polmonare interstiziale circoscritta. Ateromasia aortica di grado lieve-moderato. Alla relazione anatomo-isto-patologica sono allegati i rilievi fotografici inerenti i principali reperti istologici riscontrati e precedentemente riportati. Detta relazione, con i relativi elementi iconografici, viene allegata al termine della presente relazione medico-legale. CARTELLA CLINICA =da cui si riporta: “……..C. Rosaria (……) Anamnesi patologica prossima: Pz. con coliche renali recidivanti ed episodi febbrili settici. Ha effettuato esame urologico che ha evidenziato la presenza di una calcolosi caliceale inferiore in idrocalice. Si ricovera per essere sottoposta a PCN (……) Diario clinico (16.10.06 – h. 17.00): Si ricovera. Preparazione (…..)….. (h 20.20) Improvviso arresto cardiocircolatorio con imponente emottisi. Inizia prontamente RPC con MCE e ventilazione manuale mediante va e vieni in O2 100%. Pratica: Adrenalina 2 fl diluite a 5 ml con Soluzione Fisiologica nel tubo endotracheale ogni tre minuti – NaHCO3 70 mEq e.v. + 40 mEq – Voluven 500 ml e.v. Si richiedono due unità di EC urgentissime e sei unità di PFC (dott. Salvatore B.) (…..) (h 20.35) Asistolia. Continua RPC e somministrazione di isotropi e bicarbonato (dott. Salvatore B.) (h 21.00) Per il persistere del silenzio elettrico al monitor ECG e vista l’inefficacia delle manovre RCP si sospendono le stesse e si constata il decesso (dott. Salvatore B.) (….) Diagnosi di dimissione: Arresto cardio-circolatorio in paziente con CID…….” Considerazioni clinico-chirurgiche e medico-legali Ai fini di un corretto inquadramento clinico-chirurgico e medico-legale del caso di specie giova preliminarmente riportare l’iter clinico percorso dalla signora R.C. nel corso della degenza presso Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 38 di 59 Casistica clinica l’U.O.C. di Urologia dell’Azienda Ospedaliera di …. (dal 16.10.06 al 19.10.06) e successivamente, presso la Terapia Intensiva del medesimo nosocomio (dalle ore 02.15 del 19.10.06). In data 16.10.06 la signora R.C., affetta da calcolosi caliceale inferiore in idrocalice, diagnosi formulata previa urografia, ebbe a ricoverarsi presso l’U.O.C. di Urologia…, ove, in data 18.10.06, fu sottoposta a litotrissia percutanea in narcosi. Dal relativo resort operatorio si richiama testualmente “Previa visualizzazione della via escretrice, puntura del calice inferiore, dilatazione con dilatatori metallici ed apposizione di cannula di Amplatz 30 ch. Si visualizza un grosso calcolo e coaguli di pus. Estrazione ed aspirazione del pus. Litotrissia ad ultrasuoni del calcolo ed estrazione di gran parte dei frammenti con pinze Foley 18 ch per nefrotomia” Il risveglio della C. fu pronto e completo sul tavolo operatorio, con paziente vigile, ben orientata nel tempo e nello spazio e con buon compenso emodinamici e respiratorio. Alle ore 19.30 dello stesso giorno la paziente cominciò ad avvertire dolenza in regione epigastrica, con presenza di urine da catetere lievemente ematiche e fuoriuscita di pochi cc di urine ematiche dalla nefrotomia. Gli esami praticati in pari data evidenziarono, in particolare, “Globuli rossi (RBC) 2.67 10^6/uL (v.r. 3.50-5.50), HGB 7,6 g/dL (v.r. 12.0-16.0), HCT 23.6% (v.r. 37.0-47.0) e PLT 64 10^3/uL (v.r. 150-400). Alle ore 00.10 del 19.10.06 le condizioni generali della paziente vennero considerate discrete, con cute e mucose pallide; la pressione arteriosa era di 70/40 mmHg e vi era anche contrazione della diuresi. Alle ore 00.30 fu pertanto trasfusa sacca gruppo 0 Rh +. La consulenza cardiologia realizzata alle ore 00.55 evidenziò “toni cardiaci in successione ritmica ed in atteggiamento tachicardico”. La paziente, pertanto, alle ore 02.15 fu trasferita in terapia intensiva ove giunse “dispnoica, subcianotica, francamente pallida e sudata”. venne quindi iniziata ossigeno terapia, trasfusa una seconda sacca di emazia concentrate e somministrata dobutamina. Gli specialisti di turno provvidero, di seguito, ad uno stretto monitoraggio clinico e strumentale, considerato che il medico di guardia presente in reparto escluse la necessità di terapia chirurgica, nonostante la marcata alterazione dei parametri ematochimici e dell’emogasanalisi, accertamento, quest’ultimo, orientativo per una ipoperfusione tissutale. Alla luce delle risultanze degli esami di laboratorio, alle ore 03.30 furono trasfuse emazia concentrate e plasma fresco concentrato. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 39 di 59 Casistica clinica Alle ore 09.00 la paziente era sveglia e cosciente in respiro spontaneo con O2 in maschera di Venturi. Alle ore 09.30 la signora C. fu quindi sottoposta, in urgenza, a T.C. addome e pelvi s.m.d.c., così relazionata: “Nelle scansioni al passaggio toraco-addominale si apprezza versamento pleurico parietobasale, in quantità superiore a dx, con parziale atelettasia da compressione dei lobi inferiori. Nefrotomia a destra con estremo localizzato a sede ampollare; il rene destro presenta aumento volumetrico rispetto al controlaterale e densitometria disomogenea a causa di area ipodensa del labbro anteriore; si associa una raccolta peritoneale di media entità ad elevata densità estesa lungo la loggia renale fino all’emipelvi destra, sempre a sede retro ed extraperitoneale, compatibile con emoretroperitoneo; coesiste ispessimento dei foglietti della loggia renale destra e di quello anteriore del controllato, nonché del peritoneo parietale posteriore. Rene sinistro nei limiti tomodensitometrici, senza estasia delle vie escretrice. Vescica cateterizzata, depleta. Minima falda fluida nella tasca del Douglas. Calcificazioni del V segmento epatico. Non si apprezzano ulteriori reperto TC da porre in relazione al quesito clinico di urgenza. Utile controllo a distanza”. Nonostante l’indagine strumentale deponesse per un “emoretroperitoneo” ed il dato laboratoristico evidenziasse una marcata anemizzazione della paziente, alle ore 12.00 del 19.10.06 fu richiesta dai rianimatori una nuova consulenza urologica, consulenza espletata alle ore 12.50, con riscontro di “nefrotomia normoposizionata. Diuresi dal catetere 200 cc, dalla nefrotomia 100 cc”. Alla luce di tale obiettività clinica lo specialista di turno consigliò unicamente il controllo della pervietà della nefrotomia. Alle ore 15.00 la paziente fu quindi nuovamente sottoposta a consulenza urologica che evidenziò un addome trattabile, con cute e mucose abbastanza rosee ed urine chiare da nefrotomia e catetere vescicale. Alle ore 16.00 furono trasfuse 6 unità di piastrine gruppo 0 Rh positivo, plasma safe 4 unità ed emazia concentrate 1 unità gruppo 0 Rh positivo. Alle ore 17.00 le condizioni cliniche della paziente erano invariate nella loro gravità. Alle ore 18.30 la C. era saporosa ma risvegliabile, con una saturazione di ossigeno dell’88%. Venne quindi trasfusa un’ulteriore unità di emazia concentrate. La paziente fu di seguito sottoposta ad ulteriori trasfusioni fino alle ore 20.20, quando ebbe a verificarsi un improvviso arresto cardiocircolatorio con imponente emottisi. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 40 di 59 Casistica clinica Alle ore 21.00, per il persistere del silenzio elettrico al monitor ECG e considerata l’inefficacia delle manovre di rianimazione cardio-polmonare, furono sospese le stesse e constatato il decesso della paziente. La storia clinica sin qui riassunta appare dunque caratterizzata per un intervento di litotrissia percutanea in narcosi –per una calcolosi caliceale inferiore in idrocalice- complicato dall’insorgere nel post-operatorio di una emorragia retroperitoneale. Giova preliminarmente precisare come attualmente la nefrolitotrissia percutanea (PCNL) è riconosciuta metodica di elezione nella terapia della litiasi renale, sia da sola sia come complemento alla litotrissia extracorporea. E’ ormai un atecnica ampiamente sperimentata e tuttavia, come qualsiasi procedura chirurgica, non è esente da complicanze, a volte anche gravi. La litotrissia percutanea rappresenta in monoterapia o in associazione alla litotrissia extracorporea (ESWL) l’operazione principe per il trattamento di calcoli renali di grosse dimensioni (> 20 mm), sia semplici che a stampo oppure in caso di litiasi associata ad anomalie del rene o dell’alta via escretrice quali il rene a ferro di cavallo od ectopico, i diverticoli caliceali, le ostruzioni infundibolari od uretrali. La PCNL è inoltre indicata in caso di insuccesso di ESWL, in pazienti con deformità muscoloscheletriche che impediscono l’utilizzo della litotrissia extracorporea e nel rene trapiantato. L’unica controindicazione assoluta alla litotrissia percutanea è rappresentata dalle coagulopatie. Tra le controindicazioni relative sono annoverate anomalie anatomiche quali la notevole obesità, la splenomegalia o il megacolon, che rendono impraticabile o quantomeno rischioso l’accesso percutaneo, le infezioni urinarie acute e le broncopneumopatie ostruttive gravi. La litotrissia percutanea deve essere esclusivamente eseguita in pazienti privi di infezioni urinarie che, qualora presenti, devono essere risolte prima del trattamento. La bonifica completa della calcolosi dopo litotrissia percutanea si ottiene in circa l’85-99% dei casi a seconda della localizzazione del calcolo. Le cause di mancata clearance sono da attribuirsi soprattutto alla complessità del calcolo da trattare (calcolo a stampo), alla morfologia della via escretrice e alla metodica di frantumazione utilizzata. La degenza ospedaliera post-operatoria prevista per tale trattamento varia generalmente da 3 a 5 giorni, salvo complicanze. Alla luce di tali assunti, è possibile pertanto asserire che in questa prima fase della storia clinica, alcuna “censura tecnica” può essere avanzata nei confronti dei sanitari che ebbero in cura la signora R.C. presso l’U.O.C. di Urologia del…..: la “condotta professionale” dei predetti sanitari, Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 41 di 59 Casistica clinica relativamente alla scelta del trattamento chirurgico, fu del tutto “corretta ed adeguata” al caso clinico che pervenne alla loro osservazione –avuto riguardo alle condizioni cliniche e laboratoristiche della paziente all’ingresso- e l’intervento chirurgico stesso di litotrissia percutanea in narcosi era, pertanto, del tutto indicato. Si precisa, altresì, che la litotrissia percutanea è una manovra chirurgica mini-invasiva che viene eseguita in anestesia generale con il paziente generalmente collocato in posizione prona su un tavolo operatorio radiourologico dotato di dispositivo radioscopico con braccio a C. Essa si svolge in due distinte fasi: in un primo tempo, con il paziente in decubito supino, previa introduzione di una giuda metallica nell’uretere dal lato del calcolo, si posizionano uno stent ureterale ed un catetere vescicale. Successivamente, girato il paziente in posizione prona ed opacizzata la via escretrice attraversalo stent ureterale precedentemente introdotto, sotto guida radiologica od ecografica si punge usualmente il calice inferiore del rene, si posiziona una guida metallica di lavoro ed una di sicurezza e si procede alla dilatazione del tramite nefrostomico. Tale dilatazione può essere effettuata utilizzando dilatatori metallici, teflonati o mediante l’uso di un dilatatore a palloncino. Al termine della dilatazione viene posizionato un canale operativo (camicia di Amplatz) attraverso il quale viene fatto scorrere il nefoscopio. Visualizzato il calcolo, qualora questo sia di modeste dimensioni, si può procedere alla sua rimozione mediante cestellamento; nel caso invece in cui il suo volume ne impedisca l’asportazione diretta, si procede alla sua frammentazione mediante sonda ultrasonica, laser o balistica ed all’estrazione dei frammenti creatisi. Al termine della procedura vengono posizionati uno stent per via anterograda in uretere ed un catetere nefrostomico di vario calibro in pelvi renale. Le più frequenti complicanze della litotrissia percutanea sono rappresentate dalla perforazione della via escretrice durante la creazione del tramite nefrostomico (5-25% dei casi), dalla comparsa di emorragie arteriose o venose, intra o post-operatorie (4-8%) e dalla formazione di ematomi perirenali (2-7%). La principale causa di sanguinamento arterioso intraoperatorio è rappresentata dalla lesione accidentale diretta di un vaso arterioso durante l’accesso chirurgico o la litotrissia stessa, mentre più frequenti responsabili di emorragie arteriose nel post-operatorio sono le rotture spontanee di fistole artero-venose o di pseudoaneurismi. I sanguinamento di modesta entità non richiedono generalmente alcuna manovra accessoria e tendono a risolversi spontaneamente in pochi giorni; in caso di emorragie di maggior intensità o persistenti, potrebbe tuttavia rendersi necessaria una Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 42 di 59 Casistica clinica arteriografia per la visualizzazione della sede di emorragia e l’eventuale embolizzazione selettiva del vaso leso. La nefrectomia parziale o totale rappresenta il trattamento di ultima scelta in caso di sanguinamento importanti, non controllabili mediante altri approcci terapeutici. Trasfusioni di sangue, emocomponenti ed emoderivati sono richieste complessivamente nel 5% dei casi di calcolosi renale semplice e nel 12% dei casi in presenza di calcoli a stampo. Altre complicanze, di più raro riscontro, sono rappresentate dall’ostruzione ureterale e dall’infezione delle vie urinarie, presenti nel 1-3% dei casi e dalla perforazione di organi adiacenti quali pleura, colon, duodeno, milza, fegato, riscontabili complessivamente in meno dell’1% dei casi. A tale proposito, giova ricordare che il rischio di perforazione pleurica con conseguente idro, pneumo o emotorace è particolarmente elevato in caso di accesso renale attraverso il calice superiore ed in particolare mediante un approccio sopracostale. Nel caso in specie, la descrizione dell’intervento chirurgico riportata in cartella mostra un intervento correttamente svolto. L’anestesista annota “risveglio pronto e completo sul tavolo operatorio, pz. vigile ben orientato nel tempo e nello spazio”; diversa, invece, è la valutazione dei familiari che la descrivono abbastanza assopita, a tratti agitata e con cute fredda. Pur essendo questi elementi riconducibili, sulla base di u ragionamento “ex post”, ad una perdita di sangue, essi non possono essere considerati patognomici, in quanto molto frequenti in pazienti operati in anestesia generale, anche in assenza di fenomeni emorragici, in quanto legati all’azione dei farmaci anestetici sul Sistema Nervoso Centrale e sul Sistema Nervoso Vegetativo in presenza di una variabile responsività individuale anche conseguente ai dosaggi impiegati ed al tipo di farmaco utilizzato. Chiarito ciò, necessita a questo punto esaminare il decorso post-operatorio onde indagare se furono attentamente e correttamente seguite le condizioni cliniche della paziente. Dagli atti documentali (verbale di sommarie informazioni assunte in data da Teresa M.) si evince che alle ore 18.00 circa del 18.10.96 la paziente venne medicata e si procedette, quindi, al cambio delle lenzuola intrise di sangue. Al riguardo, si precisa che una certa perdita di sangue nel catetere vescicale, nel catetere nefrostomico ed attorno al catetere nefrostomico (medicazione e lenzuola) deve considerarsi connaturato con la tecnica impiegata e quindi il discorso si sposta non alla diagnosi, in quanto essa era evidente anche agli astanti (emorragia), ma alla quantità del sangue perduto. Sola una esatta valutazione del sangue perduto consente di classificare l’emorragia in atto come A) perdita nei limiti prevedibili della tecnica, B) perdita maggiore da trattare con trasfusione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 43 di 59 Casistica clinica di sangue in attesa di una cessazione spontanea per intervenuti meccanismi coagulativi fisiologici, C) perdita maggiore che non mostra tendenza alla cessazione spontanea e che quindi oltre alle trasfusioni di sangue va trattata con emostasi operatoria a mezzo di intervento chirurgico; questo può richiedere tecniche diverse di emostasi fino ad arrivare alla nefrectomia (asportazione del rene). L’esatta quantità di sangue perduto può essere difficile da calcolare in quanto esso è misto alle urine (catetere vescicale e catetere nefrostomico) e diffuso nelle garze e nelle lenzuola. Allora ci si basa (oltre all’intuito clinico che deriva dall’esperienza individuale) sui segni clinici di ripercussione su altri organi e sistemi che la perdita di sangue determina (sonnolenza alternata ad agitazione, ipotensione, tachicardia, segni laboratoristici), perché nessuna perdita di sangue post-operatoria che determini modificazioni sistemiche può essere considerata connaturata ad una determinata tecnica (tranne se intra-operatoria ed allora si deve comunque subito correggere con trasfusioni). Ora è chiaro che questa delicate valutazioni e le conseguenti decisioni terapeutiche (trasfusioni – intervento chirurgico) non possono essere effettuate dagli infermieri di reparto che devono viceversa allertare il medico di guardia, il quale deve decidere quando trasfondere e quando intervenire chirurgicamente. Poco importa che il medico sia specialista o non nella materia, perché l’iniziale soccorso farmacologico e trasfusionale è di competenza di qualsiasi medico, mentre lo specialista meglio di altri può decidere successivamente per il reintervento. Nel caso de quo lo specialista di turno presso l’U.O.C. di Urologia (dottor A.) intervenne alle ore 19.30 su chiamata dei familiari e, con ogni verosimiglianza, valutata l’emorragia in atto ancora nei limiti accettabili per una cessazione spontanea e, quindi, non meritevole di un intervento d’urgenza, si limitò a prescrivere una fiala endovena di Antra, avuto riguardo alla dolenza in regione epigastrica lamentata dalla C.. Tale comportamento, alla luce degli elementi tecnici evinti dalla cartella clinica, appare agli scriventi non censurabile poiché seguito da adeguata terapia farmacologica e da monitoraggio delle condizioni cliniche e laboratoristiche della paziente. Un atteggiamento per nulla condivisibile, anzi francamente censurabile, è, invece, quello assunto dal Primario dell’U.O.C. di Urologia, il quale alle ore 24.00 circa, previo controllo della paziente e nonostante le condizioni cliniche della signora C. orientassero per uno stato di shock ipovolemico, si limitò a richiedere una consulenza cardiologia e la trasfusione di ulteriori 2 flaconi di sangue, senza però disporre il trattamento chirurgico d’urgenza finalizzato all’individuazione ed alla risoluzione delle complicanze peri e post-operatorie (visualizzazione della sede dell’emorragia ed Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 44 di 59 Casistica clinica embolizzazione selettiva del vaso leso o, in caso di sanguinamento importante non controllabile mediante altri approcci terapeutici, nefrectomia parziale o totale). Tale ultima evenienza non può che essere inquadrata, pertanto, nell’ambito di una “condotta omissiva” da parte del predetto sanitario sul quale, si precisa, incombono una serie di obblighi che delineano, nel loro complesso, una posizione di garanzia nei confronti dell’assistito. Alcuni Autori parlano in proposito di un obbligo di garanzia che si concreta nell’impedire eventi lesivi degli altrui beni, al cui tutela è affidata a un garante a causa dell’incapacità dei titolari di salvaguardare appieno la propria sfera giuridica. Alle ore 02.15 del 19.10.06 la signora C. fu quindi trasferita in terapia intensiva, quando il quadro clinico era assolutamente chiaro in tutta la sua drammaticità: shock emorragico. Gli anestesisti di turno, pur constatando che la paziente era “disponica, subcianotica, francamente pallida e sudata” e con una pressione arteriosa sistolica di 69 mmHg ed una pressione arteriosa diastolica di 39 mmHg (chiari segni di shock ipovolemico), si limitarono a mettere in campo tutte le risorse della loro arte rianimatoria, ignorando, però, che la condizione di medici responsabili della salute della paziente imponeva loro di non “accettare passivamente” le indicazioni impartite dal “chirurgo presente in reparto”, bensì di disporre personalmente quei trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi alla paziente ovvero, considerata la gravità e l’urgenza del caso, di adoperarsi per una consulenza del chirurgo generale e/o del radiologo per gli immediati approfondimenti diagnostici. Una indagine diagnostica strumentale (T.C. addome e pelvi s.m.d.c. urgente), invece, fu realizzata, con ingiustificabile ritardo, soltanto alle ore 09.30 del 19.10.06, con riscontro di una “raccolta perirenale di media entità ad elevata densità estesa lungo la loggia renale fino all’emipelvi destra, sempre a sede retro ed extraperitoneale, compatibile con emoretroperitoneo”. Al di là del quadro topografico di per sé evidente, chiaramente indicativo della necessità di un atto chirurgico immediato, deponevano in tal senso il progressivo scadimento delle condizioni cliniche della paziente ed una significativa alterazione dei parametri emato-chimici. Tali reperti, con deplorevole negligenza ed imprudenza, non vennero tenuti in alcuna considerazione né dall’urologo chiamato a consulto alle ore 12.50 (consulenza non firmata in cartella) ed alle ore 15.00 (dott. O.V.), né dagli anestesisti di turno. Detto atteggiamento, gravemente negligente ed imprudente, lo si ribadisce, alla luce del decorso clinico della paziente testimoniato dagli atti documentali appare francamente ingiustificabile, in quanto ebbe a favorire il diffondersi del processo emorragico che rese sempre più precarie le Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 45 di 59 Casistica clinica condizioni cliniche della paziente, minando in maniera consistente la possibilità di ripresa dell’equilibrio clinico della C.. L’evoluzione in pejus del predetto quadro morboso ebbe a realizzarsi nonostante l’idonea terapia emodinamici, respiratoria, metabolica e farmacologica praticata dai medici del reparto di Rianimazione, con condizioni cliniche della paziente, evincibili dalla documentazione sanitaria ostensibile, che non hanno mai presentato fasi di miglioramento, anzi, peggiorarono ulteriormente, tant’è che in pari data (ore 21.00) la signora C. decedette per arresto cardio-circolatorio irreversibile. Pertanto, avuto riguardo degli elementi tecnici evinti dalla documentazione clinica a nostra disposizione, in uno con quelli emersi all’esame autoptico, è possibile sostenere che NEL CASO IN DISCUSSIONE SONO STATI RISCONTRATI ELEMENTI CLINICO-CHIRURGICI E MEDICO-LEGALI CHE RICONDUCONO I SANITARI CHE ATTIVAMENTE SEGUIRONO IL DECORSO POST-OPERATORIO DELLA SIGNORA ROSARIA C. PRESSO L’U.O.C. DI UROLOGIA E PRESSO LA RIANIMAZIONE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA “V. MONALDI” DI NAPOLI AD UNA RESPONSABILITA’ SUGLI EVENTI CHE CONDUSSERO ALL’EXITUS DELLA PREDETTA PAZIENTE. Il decesso della C. è da correlare, quindi, ad una “insufficienza multiorgano”, determinata da gravi turbe dell’equilibrio idroelettrolitico/acido-base e dei parametri coagulativi, quest’ultime legate all’instaurarsi di una “coagulopatie post-emorragica”, con terminale arresto cardiaco, ultimo anello della catena fenomenica causale che nel caso di specie trova il suo inizio nella “complicanza” della nefrolitotrissia percutanea (PCNL) eseguita in narcosi in data 18.10.06 presso l’U.O.C. di Urologia, in soggetto affetto da calcolosi caliceale inferiore in idrocalice. In ultimo, per quanto concerne l’epoca della morte –avuto riguardo a fenomeni tanatologici obiettivati dal sottoscritto in sede di esame esterno del cadavere, dei fattori intrinseci (tipo di morte, sesso, età, ecc.) e dei fattori estrinseci (periodo stagionale, luogo in cui la salma ebbe a soggiornare, ecc.) nella fattispecie ricorrenti- è possibile affermare che la morte di R.C. è del tutto compatibile con il decesso constatato alle ore 21.00 del 19.10.06 presso la Rianimazione. Tutto quanto precedentemente enunciato consente pertanto ai sottoscritti consulenti tecnici di rassegnare alla S.V.I. la seguente: Risposta ai quesiti ˇ La morte di R.C., avuto riguardo alle considerazioni medico-legali precedentemente formulate, è del tutto compatibile con il decesso constatato alle ore 21.00 del 19.10.06 presso la Rianimazione… Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 46 di 59 Casistica clinica ˇ Tale decesso è da correlare ad una “insufficienza multiorgano”, determinata da gravi turbe dell’equilibrio idroelettrolitico/acido-base e dei parametri coagulativi, quest’ultime legate all’instaurarsi di una “coagulopatie post-emorragica”, con terminale arresto cardiaco, ultimo anello della catena fenomenica causale che nel caso di specie trova il suo inizio nella “complicanza” della nefrolitotrissia percutanea (PCNL) eseguita in narcosi in data 18.10.06 presso l’U.O.C. di Urologia …, in soggetto affetto da calcolosi caliceale inferiore in idrocalice. Al riguardo, si precisa che la “condotta professionale” dei predetti sanitari, relativamente alla scelta del trattamento chirurgico, fu del tutto “corretta ed adeguata” al caso clinico che pervenne alla loro osservazione –avuto riguardo alle condizioni cliniche e laboratoristiche della paziente all’ingressoe l’intervento chirurgico stesso di nefrolitotrissia percutanea in narcosi era, peraltro, del tutto indicato. ˇ Nella fattispecie in esame sono stati riscontrati elementi clinico-chirurgici e medico-legali che riconducono ai sanitari che attivamente seguirono il decorso post-operatorio della signora Rosaria C. la responsabilità degli eventi che condussero all’exitus la predetta paziente. La valutazione clinico-chirurgica e medico-legale del caso di specie porta dunque ad affermare l’errare condotta dei sanitari dell’U.O.C. di Urologia…, non per la lesione vascolare prodottasi nel corso dell’intervento di litotrissia percutanea, trattandosi di mera “complicanza” peri o postchirurgica della tecnica utilizzata, bensì per la sua mancata individuazione durante il decorso postoperatorio e per il suo mancato trattamento che doveva essere immediatamente attuato in presenza di chiari segni clinico/laboratoristici e strumentali. Altresì meritevole di “censura tecnica” appare agli scriventi la condotta professionale del Primario dell’U.O.C. di Urologia, il quale alle ore 24.00 circa del 18.10.06, previo controllo della paziente e nonostante le condizioni cliniche della signora C. orientassero per uno stato di shock ipovolemico, si limitò a richiedere una consulenza cardiologia e la trasfusione di ulteriori 2 flaconi di sangue, senza però disporre il trattamento chirurgico d’urgenza finalizzato all’individuazione ed alla risoluzione della complicanza peri o post-operatoria (visualizzazione della sede dell’emorragia ed embolizzazione selettiva del vaso leso o, in caso di sanguinamento importante non controllabile mediante altri approcci terapeutici, nefrectomia parziale o totale). Tale ultima evenienza non può che essere inquadrata nell’ambito di una “condotta omissiva” da parte del predetto professionista sul quale, lo si ribadisce, incombono una serie di obblighi che delineano, nel loro complesso, una posizione di garanzia nei confronti dell’assistito. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 47 di 59 Casistica clinica Tenuto conto delle considerazioni clinico-chirurgiche e medico-legali in precedenza esplicitate, altresì “censurabile” è il “comportamento professionale” dei medici del reparto di rianimazione i quali, pur constatando che la paziente era “dispnoica, subcianotica, francamente pallida e sudata” e con una pressione arteriosa sistolica di 69 mmHg ed una pressione arteriosa diastolica di 39 mmHg (chiari segni di shock ipovolemico), si limitarono a mettere in campo tutte le risorse della loro arte rianimatoria, ignorando, però, che la condizione di medici responsabili della salute della paziente imponeva loro di non “accettare passivamente” le indicazioni impartite dal “chirurgo presente in reparto” , bensì di disporre personalmente quei trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi alla paziente ovvero, considerata la gravità e l’urgenza del caso, di adoperarsi per una consulenza del chirurgo generale e/o del radiologo per gli immediati approfondimenti diagnostici. Non esente da “censure” appare agli scriventi la condotta professionale assunta dall’urologo chiamato a consulto alle ore 12.50 (consulenza non firmata in cartella) ed alle ore 15.00 del 19.10.06 (dott. O.V.), il quale, alla luce delle risultanze del quadro topografico rivelatore di un emoretroperitoneo, di una significativa alterazione dei parametri emato-chimici e del progressivo scadimento delle condizioni cliniche della paziente, non si attivò per l’atto chirurgico immediato. Detto atteggiamento, gravemente negligente ed imprudente, alla luce del decorso clinico della paziente testimoniato dagli atti documentali appare francamente ingiustificabile, in quanto ebbe a favorire il diffondersi del processo emorragico che rese sempre più precarie le condizioni cliniche della paziente, minando in maniera determinante la possibilità di ripresa dell’equilibrio clinico della C.. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 48 di 59 Casistica clinica 6 Valutazione delle condotte giudiziarie degli infermieri Verbale di sommarie informazioni assunte da Antonio M. da cui si riporta : “…………..Premetto di svolgere le funzioni di Caposala presso l’Ospedale M. Reparto Urologia (…..). La mattina del 16 ottobre 2006 alle ore 07.00 nell’intraprendere servizio ho accertato visionando la lista di eventuali ricoveri che lo stesso giorno doveva essere ricoverata presso il reparto la signora R.C. per intervento chirurgico del tipo calcolosi renale, pertanto predisposi un posto letto nel reparto, tale ricovero non avvenne durante il mio turno di servizio ma verso le ore 18.00/18.30, cosa che appresi l’indomani (…..). Sì, nel reparto Urologia dove io lavoro esercita il dottor Aldo M. con funzioni di Dirigente- primo livello (…..) Nei giorni in cui io ero di servizio dal giorno 16.10.2006 al 19.10.2006, il dottor M. non ricordo che abbia avuto contatti con la signora C. (…..) L’intervento chirurgico nei confronti della signora C. avvenne il giorno 18 ottobre 2006, quindi tutte le incombenze post-operatorie furono seguite dal dott. Aldo M. (….) No, solo che gli infermieri, che effettuarono turno pomeridiano del giorno 18.10.06, trascrissero sul registro delle consegne che nel tardo pomeriggio chiamarono il dott. Aldo M. di turno di guardia pomeridiana, non ricordo per quale motivo, cosa che io ho accertato in data 19.10.06 oltre che ad accertarmi che gli infermieri di servizio con turno 20.00/08.00 del 19.10.06 durante la notte trasferirono la signora C. al reparto di terapia intensiva, ove lì purtroppo era deceduta. Non ho altro da aggiungere o modificare……” Verbale di sommarie informazioni assunte da Filippo D’A. da cui si riporta : “…….Premetto di svolgere funzioni di Infermiere Professionale presso l’Ospedale M. – Reparto Urologia (….) Io personalmente intrapresi servizio in data 17 ottobre 2006 con turno di servizio 07.00/13.45 unitamente al mio collega F. R. (….) durante il mio turno sia io che R. non facemmo nulla alla signora C. perché la preparazione pre-operatoria per intervento di Per cutanea (P.C.N.) viene effettuata nel pomeriggio, né tantomeno la signora C. ci segnalò nulla di anomalo, benché eravamo presenti nel reparto. Il giorno 18 ottobre 2006 effettuai con il collega R. il turno di servizio 13.30/20.22 (….) nelle more la signora C. non era in reparto ma in sala operatoria, da dove fece rientro nel tardo pomeriggio, non ricordo l’ora esatta. Appena giunta rientrò nella sua stanza già allettata accompagnata da altri infermieri e dopo aver visionato la terapia prescritta dai medici, la trascrissi nel registro delle terapie, in tale circostanza iniziai a mettere nella flebo, già Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 49 di 59 Casistica clinica inserita nella vena alla signora C., il medicinale prescritto, ho avuto modo di vedere la signora C. abbastanza tranquilla. Solamente verso le ore 18.00/18.30 (….) la stessa mi segnalò un leggero indolenzimento alla bocca dello stomaco per cui chiamai immediatamente il medico di guardia dottor Aldo M. che si trovava a fianco della stanza della degente. Insieme ad esso, entrai nella stanza ed assistetti alla visita del dottor M. il quale nella circostanza oltre ad averla visitata, disse che il dolore era del tutto normale, dovuto al subito intervento e comunque mi fece iniettare una fiala di “Antra” in soluzione fisiologica, tale farmaco è una copertura per dolori di stomaco (…..) Sì, il dottor M. dopo aver scoperto la signora C. ha visto la ferita coperta dalla medicazione che era leggermente macchiata di sangue, a mio avviso cosa normalissima in questi tipi di interventi, non riscontrando alcuna emorragia, accertando altresì la presenza nella sacca delle urine di una leggera e normale traccia di ematica. Il dottor M. ha trovato nel complesso la paziente in un normale decorso post-operatorio. Tutta la visita è durata qualche minuto (…) Io e R. abbiamo regolarmente smontato alle ore 20.20 (….) non avendo avuto nessuna segnalazione di allarme, per cui dalla visita del dr. M. alla signora C. non sono più rientrato nella stanza. Preciso che ho annotato sul registro delle consegne l’intervento del dr. M. (….). Nel reparto Urologia dove io lavoro, il dottor Aldo M. esercita funzioni di Dirigente -primo livello- ed il giorno del suo intervento era in servizio di medico di guardia con turno sino alle ore 20.00. Non ho altro da aggiungere o modificare…..” Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 50 di 59 Casistica clinica 7 Ulteriori quesiti richiesti dal G.U.P. in fase dibattimentale « Chiariscano i periti sulla base della documentazione sanitaria allegata al fascicolo, quali siano state le cause o le concause del decesso della signora R.C. e se le stesse erano prevedibili e prevenibili; precisino altresì articolando ove necessario i propri rilievi critici sulle relazioni di consulenza versate in atti – se ci sia stata una condotta omissiva e/o negligente, imprudente o imperita, specificando in caso positivo e per ciascuno degli imputati A) quale sarebbe dovuto essere il modello alternativo di comportamento ..., specifico ed imposto dall’ordinamento; B) se e di che tenore (ovvero con quale grado di possibilità) con il comportamento dovuto ed omesso l’evento sarebbe stato impedito C) se ed in che modo la mancata conoscenza … della complicanza insorta dopo l’intervento di litotrissia percutanea, abbia influito sul decesso della paziente; D) se le omissioni, dettagliatamente descritte nel capo di imputazione per ciascun imputato, abbiano (quantomeno) accelerato tale decesso, impedendo d’individuare la terapia o il trattamento terapeutico più efficace in relazione alla patologia effettivamente riscontrata; E) se sia compatibile una colpa professionale dei medici che ebbero in cura la signora Rosaria C. specie in seguito al suddetto intervento.» Questi ulteriori Quesiti sono stati conferiti dal cosiddetto Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.), su sollecitazione dei difensori degli imputati. La ratio della richiesta dei difensori è ben chiara se rileggiamo i concetti alla base delle differenze giuridiche in capo alla C.T.U. del P.M. rispetto alla Perizia del Giudice delle indagini preliminari o dell’Udienza Preliminare. Privilegiando il nuovo rito l’assunzione dei mezzi di prova in dibattimento, i periti nominati dal G.U.P. risulteranno “”terzi”” rispetto alle due pregresse Consulenze tecniche di parte (=Ct del Pubblico Ministero e della Parte Lesa –Eredi). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 51 di 59 Casistica clinica 8 La perizia: caratteristiche e procedure La perizia può considerarsi come una delle espressioni dell’esercizio pratico della Medicina Legale, e consiste nell’esposizione d’un parere motivato su una o più questioni d’indole tecnica. Questo parere può essere richiesto al medico dalla Magistratura competente (perizia giudiziaria), ovvero dalla parte che vi abbia interesse (perizia extragiudiziaria, o “privata”). Le perizie giudiziarie vengono disposte con diversa procedura a seconda che la questione verta su materia penale o civile, ma conservano in ogni caso le stesse caratteristiche strutturali. Esse vengono, infatti, consuetamente redatte sotto forma di relazione diretta al Magistrato che l’ha commessa. Dopo un preambolo introduttivo, si riportano i quesiti che sono stati proposti. La formulazione dei quesiti è un elemento importante degli atti preliminari della perizia, e talora rappresenta una condizione essenziale perché l’indagine dia tutto il rendimento utile ai fini giudiziari. Quando i quesiti sono molteplici, precedono quelli di carattere generale (es. causa della morte), seguono quelli di carattere speciale (es. mezzo omicida), ed infine quelli relativi ad eventuali questioni complementari (es. posizione reciproca della vittima e dell’aggressore, distanza da cui è stato esploso il colpo, ecc.). Segue l’ordinata esposizione delle operazioni tecniche eseguite, e dei risultati a cui hanno condotto. Si inserisce, poi, normalmente, un breve ricordo dei fatti che hanno dato luogo alla perizia, in quanto abbiano fornito elementi di giudizio. Si affrontano, infine, i dati tecnici rilevati ai fatti stessi: tale raffronto dà origine ad una discussione e conseguente valutazione critica di tutto il materiale acquisito; da questo processo d’elaborazione medico-legale emergono le conclusioni, le quali sono enunciate in forma di separata risposta ad ogni singolo quesito proposto. La relazione peritale, di norma, consta di cinque parti: 1. incarico (preambolo); 2. fatto e verbali tecnici agli atti (referti, certificati, cartelle cliniche, perizie precedenti, ecc.); 3. accertamenti peritali (anamnesi, esame obiettivo, indagini strumentali e di laboratorio, ecc. se trattasi di vivente; se cadavere, reperti anatomo-patologici, esami istologici e di laboratorio, ecc.; se trattasi di materiale biologico, esami di laboratorio medico-legale, ecc.); 4. considerazioni medico-legali sul caso di specie e valutazione critica del medesimo; Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 52 di 59 Casistica clinica 5. conclusioni. Ricorderemo, infine, come in nessun procedimento penale o civile l’Autorità committente debba ritenersi tassativamente vincolata a seguire le conclusioni dei periti. Tale considerazione è ovvia, ove si rifletta che –pur tendendo a divenire sempre più intima la collaborazione tra perito e giudice- la perizia rappresenta sostanzialmente un mezzo di prova, e che al magistrato cui spetta la responsabilità di redigere la sentenza, deve essere lasciata ragionevole facoltà di dare a ciascun elemento, di cui l’istruttoria stessa lo ha messo a conoscenza, un valore relativo al complesso di tutti gli altri, dalla cui meditata sintesi emerge il proprio convincimento. Questa facoltà era sancita espressamente dall’art. 270 del C.P.C. del 1865; essa ha dato origine al noto brocardo:«Judex peritus peritorum». E’ del pari evidente, tuttavia, che di tale facoltà il giudice debba e possa fare soltanto un uso legittimo, motivando comunque nel testo della sentenza il proprio discostarsi dalle conclusioni peritali. La perizia nella procedura penale Il codice di procedura penale contempla direttamente o indirettamente, in numerose sue disposizioni l’opera del perito o del consulente tecnico, e quindi implicitamente l’attività del medico in quanto perito o consulente tecnico. L’art. 70 prevede la perizia al fine di accertare la capacità penale dell’imputato; il successivo art. 72 prevede ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato, da farsi allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento per l’incapacità alla cosciente partecipazione a questo dell’imputato, ovvero anche prima in casi di urgenza e, analogamente, ad ogni successiva scadenza semestrale. L’intero Capo VI C.P.P. (artt. 220-233) del Libro III –Prove- è dedicato alla disciplina della perizia. L’art. 220 determina l’oggetto della perizia; «1. Questa è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. salvo quando previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.» L’art. 221, che disciplina la nomina del perito, dispone che: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 53 di 59 Casistica clinica «1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36». L’art. 222 fissa la casistica d’incapacità e d’incompatibilità del perito; l’art. 223 regola l’astensione e la ricusazione del perito; l’art. 224 prevede i provvedimenti con cui il giudice nomina il perito, enuncia sommariamente l’oggetto delle indagini, indica il giorno, l’ora ed il luogo fissati per la comparizione del perito, ne dispone la citazione, la comparizione delle persone periziande e le misure necessarie per l’esecuzione delle operazioni peritali; l’art. 225 statuisce circa la nomina del consulente tecnico da parte del Pubblico Ministero e delle parti private. Ai sensi dell’art. 148 C.P.P. il perito viene citato a mezzo di ufficiale giudiziario; nei casi di urgenza, il perito può essere citato a mezzo telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria (art. 149 C.P.P.). A mente dell’art. 226, che attiene al conferimento dell’incarico: «1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione:«Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell’incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali». 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti». La relazione peritale è disciplinata dall’art. 227: «1. Concluse le formalità di conferimento dell’incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. 2.Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 54 di 59 Casistica clinica 3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. 4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. 5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4 , relazione scritta». A norma dell’art. 228 relativo all’attività del perito: «1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento. 2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni». In ottemperanza all’art. 229: «1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti». L’attività dei consulenti tecnici è contemplata dall’art. 230: «1. I consulenti tecnici possono assistere al conferimento dell’incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve,delle quali è fatta menzione sul verbale. 2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. 3. Se sono nominati dopo l’esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia. 4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non deve ritardare l’esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali». Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 55 di 59 Casistica clinica A norma dell’art. 231, può aversi la sostituzione del perito: «1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligentemente l’incarico affidatogli. 2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l’inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell’ordinanza è trasmessa all’ordine o al collegio a cui appartiene il perito. 3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di lire trecentomila a lire tre milioni. 4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. 5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute». La liquidazione del compenso al perito e la consulenza tecnica fuori dei casi di perizia sono, rispettivamente, disciplinate dall’art. 232 e dall’art. 233; a norma di quest’ultimo: «1. Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’articolo 121. 2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall’articolo 230, salvo il limite previsto dall’articolo 225, comma 1. 3. Si applica a disposizione dell’articolo 225, comma 3». La scelta dei periti E’ evidentemente opportuno che il magistrato abbia la libertà di scegliersi un collaboratore tecnico di propria fiducia; occorre però avvertire chiaramente che la stessa qualifica di «specialista» (o magari di libero docente) in una branca delle discipline mediche che abbia attinenza con l’oggetto della perizia non costituisce sempre una garanzia (come molti ritengono), poiché altra cosa è la valentia clinica, altra la valentia peritale, intorno allo stesso argomento. Abbiamo già avuto occasione di dire, a proposito del metodo, che non tutti i clinici dimostrano eguale capacità di proiettare lo stato morboso rilevato nel quadro delle esigenze giudiziarie, in altri termini posseggono quella mentalità medico-legale, il conferire la quale costituisce in definitiva l’obiettivo principale del nostro insegnamento (PALMIERI). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 56 di 59 Casistica clinica Consulenza tecnica di parte In materia penale, la vigente procedura, ha creato la cosiddetta «consulenza tecnica di parte». La materia è stata profondamente rimaneggiata con D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447, conferendo maggiori facoltà al consulente tecnico, tra cui ha particolare importanza quella di presenziare a tutte le operazioni del perito. Consulenti tecnici di parte sono ammessi anche nel procedimento civile, ed infatti, il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente d’ufficio, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico (art. 201 C.P.C.). Il consulente della parte, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza ed alla camera di consiglio ogni qualvolta vi interviene il consulente d’ufficio, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche. Il consulente tecnico di parte (sia in penale che in civile), equiparato giuridicamente all’avvocato, non presta giuramento e non è tenuto a manifestare verità sfavorevoli all’imputato: esso può considerarsi il difensore tecnico di chi l’ha nominato. Il perito extragiudiziale, investito o meno delle funzioni di consulente tecnico, assume evidentemente l’impegno di mettere in rilievo tutti gli elementi obiettivi e le possibilità interpretative favorevoli alla «parte» che lo ha designato. Se esistono per l’avvocato dei limiti alla difesa degli interessi del proprio cliente, limiti ancor più rigidi debbono esistere per il perito «di parte»; l’uno e l’altro hanno una funzione preziosissima, ma che può essere valorizzata solo se esercitata con alto senso di concretezza e di responsabilità. E quando la tesi non sembri tecnicamente difendibile, è dovere del medico, invitato a redigere una consulenza tecnica di parte, il rinunziare al mandato, piuttosto che venire a patti con la scienza e con la coscienza! I limiti dell’indagine peritale In proposito, ci limitiamo a sottolineare che, in sede peritale, vanno tassativamente omessi tutti quegli accorgimenti non privi di rischi e pericoli, fatta salva l’evenienza dell’esplicito e responsabile consenso del periziando, meglio se per iscritto, e del suo consulente tecnico. Necessaria, altresì, la preventiva autorizzazione del magistrato, anche perché accertamenti del genere possano essere eventualmente espletati in regime di ricovero ospedaliero. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 57 di 59 Casistica clinica Come opportunamente rileva il GERIN, «quando si tratta di indagini che possono rappresentare un pericolo, per la salute del soggetto –anche latissimo- oppure siano suscitatrici di dolore, dovrà essere richiesto l’esplicito consenso dell’esaminando: in questo caso l’astenersi dalle indagini per il rifiuto del soggetto è norma inderogabile, dato anche che il fine giudiziario o amministrativo e non terapeutico dell’indagine. Soltanto le esigenze terapeutiche possono giustificare –ottenuto sempre il valido consenso dell’avente diritto- indagini cliniche anche ardite e fuori dell’ordinario; il fine, allora, può rendere ragione dell’uso d’un mezzo pericoloso ricorrendo quello stato di necessità che nel campo medico-legale non sussiste». Va detto, per altro, che nella pratica evenienze del genere risultano piuttosto rare: infatti, qualora l’indagine si appalesi indispensabile per la soluzione d’un complesso dubbio diagnostico- terapeutico, ad essa di norma si è già fatto ricorso in sede clinica, cioè assai prima che il caso sia oggetto d’esame nell’ambito giudiziario; per cui, è sufficiente acquisire al fascicolo processuale la documentazione originale, onde consentire al perito la visione diretta della medesima (sempre che sia autorevole ed affidante, cioè relativa ad accertamenti effettuati presso strutture tecnicamente qualificate e deontologicamente ineccepibili). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 58 di 59 Casistica clinica Bibliografia • Del Vecchio M. ed AA. - “Il Risk management nelle aziende sanitarie” – McGraw-Hill, Milano 2003 • Ferrigno G. - “Progetto ME.NE.LA.O. per la gestione globale della Medicina Necroscopica in ambito Ospedaliero e Territoriale” – in corso di stampa • Fiori A. - “Medicina Legale della responsabilità medica” – I° Vol. – Giuffrè Ed., Milano 1999 • Macchiarelli L. ed AA. – Compendio di Medicina Legale – II Ed- Ed. Minerva Medica, Torino 2002 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 59 di 59