Convegno
“Il lavoro integrato tra psicologo e avvocato nella crisi dei legami familiari.
Buone prassi a tutela dei minori”
Fulvio Frati
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI
E LE RELATIVE LINEE GUIDA APPLICATIVE
PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE CON I MINORI
Sala “Aurea” Camera di Commercio di Parma
Mercoledì 5 Dicembre 2012
La Deontologia Professionale, in senso generale,
consiste nell‘insieme delle regole
comportamentali che si riferiscono ad una
determinata categoria Professionale.
Talune attività o Professioni, a causa delle loro
peculiari caratteristiche sociali (si pensi ad
esempio ai Medici, agli Psicologi o agli Avvocati),
devono infatti rispettare un determinato Codice
etico e comportamentale, che nella sua forma
scritta viene denominato “Codice Deontologico”,
il cui scopo è quello di impedire di ledere la
dignità o la salute delle persone alle quali
professionalmente
viene erogata
la loro
prestazione.
Ma da dove viene,
su cosa si fonda,
come si attua nel concreto
la Deontologia di ciascuna
Professione?
In altri termini,:
che cos’è, esattamente,
la DEONTOLOGIA?
Innanzitutto, non si può a mio avviso
rispondere adeguatamente alla domanda
 Che cos’è, esattamente, la DEONTOLOGIA?
senza prima aver definito bene i due concetti
che della DEONTOLOGIA costituiscono i due
presupposti fondamentali: quello di
 MORALE
e quello di
 ETICA .
MORALE, ETICA, DEONTOLOGIA, CODICE DEONTOLOGICO
- MORALE : La parola “Morale” descrive e definisce i costumi, gli stili di
vita, i comportamenti ed i pensieri umani, con particolare riferimento
rispetto a ciò che è considerato “bene” ed a ciò che invece è considerato
“male”. Essa non è perciò statica e definibile una volta per tutte, ma
“segue i tempi” per soddisfare le esigenze degli individui e delle comunità
che essi costituiscono.
- ETICA : L’ “Etica” è quella parte della filosofia che studia la Morale, cioè
i costumi ed i comportamenti umani, cercando di comprendere e definire i
criteri in base ai quali è possibile valutare le scelte e le condotte degli
individui e dei gruppi.
- DEONTOLOGIA : La “Deontologia” è l'insieme dei valori, dei principi,
delle regole e delle consuetudini che ogni gruppo professionale si dà e
deve osservare, ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della sua
professione.
- CODICE DEONTOLOGICO : Il “Codice Deontologico” è lo strumento,
scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce le concrete regole di
condotta che devono necessariamente essere rispettate nell'esercizio di
una specifica attività professionale.
DEONTOLOGIA
È l'insieme dei principi,
delle regole e delle consuetudini
che ogni gruppo professionale si dà
e deve osservare,
ed alle quali deve ispirarsi
nell'esercizio della sua professione.
(dal Codice Deontologico del Collegio Nazionale dei Ragionieri
e dei Periti Commerciali
approvato dal Consiglio Nazionale il 15 ottobre 1983,
tratto dal sito Internet del Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali
del Circondario di Busto Arsizio
all’indirizzo Web
http://www.italynk.it/ragbusto/htm/deontologia.htm)
La Deontologia, che trova quindi i
propri fondamenti e la propria
ragion d’essere nella Morale e
nell’Etica, racchiude l’insieme dei
principi, delle regole e delle
consuetudini alle quali ogni gruppo
professionale si ispira per
l’esercizio della Professione stessa,
e che pertanto esplicitamente si dà
e deve osservare.
Ogni qualvolta si parla di
Deontologia non si può inoltre
prescindere dall’utilizzo di termini
di provenienza strettamente
giuridica, sia civile che penale,
quali ad esempio quelli di “legge”,
di “norma giuridica”, di “norma
deontologica” e di “Codice
Deontologico”.
La “legge” comprende, per definizione
generale, norme ferme e costanti che
si avverano nei fatti, o che sono
imposte dall’Autorità, per determinare
i diritti e i doveri dei singoli
appartenenti ad uno specifico gruppo
Sociale, mentre le “norme giuridiche”
sono, più in particolare, leggi scritte
che sono stabilite dall’Autorità per
determinare i diritti e doveri dei
singoli appartenenti ai diversi gruppi
sociali.
Le “norme deontologiche” sono ancor
più specifiche leggi scritte alle quali
un gruppo Professionale affida la
tutela del proprio sistema etico
complessivo, mentre il “Codice
Deontologico”, infine, è lo strumento,
scritto e reso pubblico, che stabilisce
e definisce le concrete regole di
condotta che devono necessariamente
essere rispettate nell’esercizio di una
specifica attività professionale.
LEGGI, CODICI, E CODICI DEONTOLOGICI
LEGGI:
Norme ferme e costanti che si avverano nei fatti, o che sono imposte dall’Autorità,
per determinare i diritti ed i doveri dei singoli appartenenti ad uno specifico gruppo sociale
PRINCIPIO DI LEGALITA’ :
“Nullum crimen nulla poèna sine lege scripta”
NORME GIURIDICHE:
Leggi scritte che sono stabilite dall’Autorità per determinare i diritti ed i doveri
dei singoli appartenenti ad uno specifico gruppo sociale
CODICI:
Raccolte organiche di norme giuridiche ai quali un gruppo sociale affida la tutela
del proprio sistema etico complessivo
NORME DEONTOLOGICHE:
Leggi scritte alle quali un gruppo professionale affida la tutela
del proprio sistema etico complessivo
CODICI DEONTOLOGICI:
Raccolte organiche di norme deontologiche alle quali un gruppo professionale
affida la tutela del proprio sistema etico complessivo
NORME GIURIDICHE
“PRECETTIVE” E “D’ INDIRIZZO”
NORME GIURIDICHE PRECETTIVE (o primarie)
Norme che regolamentano i COMPORTAMENTI SPECIFICI degli individui
(es. Codice Penale, Codice Civile, Codice Deontologico ecc.)
NORME GIURIDICHE D’INDIRIZZO (o di secondo grado)
Norme che prevedono e regolano il QUADRO COMPLESSIVO all’interno
del quale trovano il loro FONDAMENTO GIURIDICO le norme che
regolamentano i comportamento specifici (Es.: Costituzione della
Repubblica Italiana,
Codice Civile, “Leggi-Quadro” ecc).
NORME GIURIDICHE
DI INDIRIZZO (o di secondo grado)
NORME GIURIDICHE
PRECETTIVE (o primarie)
NORME DI INDIRIZZO: Norme che prevedono e regolano
il QUADRO COMPLESSIVO
all’interno del quale trovano il loro FONDAMENTO GIURIDICO
le norme che regolamentano i comportamento specifici
(“Norme precettive” o primarie)
DIVIETI
NORME
PRECETTIVE :
NORME “IMPERATIVE”
OBBLIGATORIETA’
(o primarie)
NON- OBBLIGATORIETA’
NORME “PERMISSIVE”
I DUE FONDAMENTALI DOCUMENTI CHE
DEFINISCONO I PRESUPPOSTI ETICI
SUI QUALI SI FONDA LA DEONTOLOGIA
DEGLI OPERATORI PSICOSOCIALI,
SOCIO-SANITARI E SANITARI DEL
NOSTRO PAESE SONO LA
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO.
Nel momento in cui si sta, come ora,
cercando di definire il concetto di
Deontologia è inoltre importante operare
un’ulteriore distinzione, allo specifico
livello
dell’esercizio
dell’attività
Professionale, tra Etica e Deontologia: la
prima fondata essenzialmente su una
visione della Morale che tiene decisamente
conto dei suoi aspetti più soggettivi, e la
seconda fondata invece su quanto della
Morale appare, se non più “oggettivo”,
almeno come più “oggettivabile”.
L’ “Etica” a livello Professionale,
essendo costituita da norme non sempre
precisamente scritte, rappresenta infatti
“il bene” nella sua dimensione
“soggettiva”, mentre la “Deontologia”,
essendo costituita da norme giuridiche
precisamente scritte, rappresenta per
ogni categoria professionale il “bene”
nella sua dimensione più “oggettiva” o
comunque, come si è detto, più
oggettivabile.
Se, quindi, il “Codice Deontologico” di qualunque
Professione che se ne sia dotata è propriamente
definibile come “il testo, scritto e reso pubblico, che
contiene le norme esplicite che ogni Professionista deve
necessariamente rispettare nel momento in cui esercita la
propria specifica attività, nonché i principi etici
fondamentali ai quali esse si ispirano”, il cosiddetto
“Codice etico” è invece più propriamente rinvenibile
nell'insieme delle regole comportamentali, scritte e non
scritte, che consentono ad ogni singolo Professionista
esercitante una specifica attività di applicare le norme del
Codice Deontologico utilizzandole nel loro corretto
significato, eventualmente anche in relazione a tutte le
altre norme giuridiche (civili, penali, minorili ecc.) e
sociali esistenti in materia ed al fine di ottemperare al
meglio alla “mission” che la Società complessivamente
intesa ha affidato alla Professione che egli esercita.
Tutto ciò ci porta a dover
evidenziare e chiarire la
necessaria e fondamentale
distinzione tra
 ETICA “PASSIVA”
ed
 ETICA “ATTIVA”.
ETICA PASSIVA ED ATTIVA
“Passiva”
ETICA
“Attiva”
ETICA PASSIVA :
Semplice attenzione alla “non-violazione”
delle norme deontologiche
ETICA ATTIVA : “Contribuire
al bene” qualunque sia il proprio
quadro di riferimento teorico. L’etica, quindi, in tale concezione non si
definisce più soltanto come un “non-fare” cose contrarie alle norme o ai
principi deontologici, ma “si trasforma in attività, fatta di azioni e parole”,
finalizzate alla PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE E
COLLETTIVO (Maria Teresa Desiderio, “Etica e promozione della salute”, in C.
Parmentola, Il soggetto psicologo e l’oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli
psicologi italiani, Milano, Giuffrè, 2000)
“ETICA ATTIVA” =
ATTEGGIAMENTO ATTIVO

COGLIERE LA “RATIO”
DELLE NORME DEONTOLOGICHE
E DEI PRINCIPI ETICI
CHE NE SONO ALLA BASE
ETICA “ATTIVA”:
TRE VANTAGGI FONDAMENTALI
1) TUTELA DELL’ UTENTE E DEL
COMMITTENTE
2) TUTELA DEL SINGOLO
PROFESSIONISTA
3) TUTELA DEL GRUPPO
PROFESSIONALE
Ora è possibile, dopo aver cercato
di esplicitare il concetto di
Deontologia oltre a quelli di Etica
e di Morale che ne sono alla base,
rispondere ad una domanda alla
quale il titolo di questo lavoro
inevitabilmente rimanda, e cioè la
seguente: “Quali sono i principi
fondamentali della Deontologia
degli Psicologi”?
La Deontologia di ogni gruppo
professionale trova fondamento sia
nelle leggi istitutive di tale
professione, se si tratta di una
“professione regolamentata”, sia
nelle prassi concrete condivise dai
professionisti stessi. Tale principio,
nel nostro Paese, è sostanzialmente
affermato dall’ art. 2229 del Codice
Civile.
CODICE CIVILE
LIBRO V : Del lavoro
TITOLO III : Del lavoro autonomo
CAPO II : Delle professioni intellettuali
Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi,
la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati
alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la
legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi,
e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la
sospensione del diritto all’esercizio della professione é ammesso ricorso
in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
L’ordinamento professionale degli Psicologi è
disciplinato dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56
che ha definito i contenuti della professione, ha
istituito l’Albo e l’Ordine professionale, ha
disposto l’esercizio della professione previa
abilitazione mediante superamento di esame di
Stato e iscrizione nell’Albo. Per l’ammissione
all’esame di Stato occorre il possesso di laurea
in Psicologia ed effettuazione di un periodo di
tirocinio. Con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica 13
gennaio 1992, n. 240 è stato disciplinato l’esame
di Stato e con il decreto n. 239 del medesimo
Ministro è stato disciplinato il tirocinio (un anno
post-lauream).
Una prima importante modifica a tale disciplina è
stata apportata dal D.P.R. 328 del 5 Giugno 2001,
che ha suddiviso l’Albo degli psicologi in due
distinte sezioni: la sezione A, riservata a laureati
quinquennali e ai laureati con Laurea Specialistica
che dopo il superamento dell’esame di stato,
possono svolgere a pieno titolo le attività
professionali riservate dalla legge allo psicologo e
la sezione B, che comprende laureati triennali che
hanno superato il relativo esame di stato.
Un’ulteriore modifica alla normativa professionale
dello Psicologo è poi derivata dall’approvazione,
in data 11 Luglio 2003, della Legge n.170, che
declina in particolare le specificità degli Iscritti
alla Sezione B dell’Albo.
LEGGE N. 56 DEL 18 - 2 - 1989
(Ordinamento della professione di Psicologo)
Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti
conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla
persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende
altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito
l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto
nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in psicologia che siano in
possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un
tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
LEGGE N. 56 DEL 18 - 2 - 1989
(Ordinamento della professione di Psicologo)
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine
(omissis)
Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni:
(omissis)
c) predispone ed aggiorna il codice deontologico,
vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
all'approvazione per referendum agli stessi;
(omissis)
CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
 Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del
27-28 giugno 1997
 Approvato con referendum
dagli iscritti all’Ordine
degli Psicologi in data 17 gennaio 1998
 In vigore dal 16 febbraio 1998
 Modificato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28,
comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre
2006 e in data 30 Luglio 2009
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
È COSTITUITO DA 42 ARTICOLI,
SUDDIVISI IN CINQUE GRUPPI TRA LORO OMOGENEI
E RIUNITI QUINDI NEI CINQUE SEGUENTI “CAPI”:
CAPO I
“PRINCIPI GENERALI”
RAGGRUPPA 21 ARTICOLI (DALL’1 AL 21 COMPRESI)
CAPO II
“RAPPORTI CON L’UTENZA E CON LA COMMITTENZA”
RAGGRUPPA 11 ARTICOLI (DAL 22 AL 32 COMPRESI)
CAPO III
“RAPPORTI CON I COLLEGHI”
RAGGRUPPA 6 ARTICOLI (DAL 33 AL 38 COMPRESI)
CAPO IV
“RAPPORTI CON LA SOCIETÀ”
RAGGRUPPA 2 ARTICOLI (IL 39 ED IL 40)
CAPO V
“NORME DI ATTUAZIONE”
RAGGRUPPA 2 ARTICOLI (IL 41 ED IL 42)
I PRINCIPI DEONTOLOGICI FONDAMENTALI
DELLO PSICOLOGO IN EUROPA
ALLA FINE DEL SECONDO MILLENNIO
Complessivamente, i Codici Deontologici attualmente vigenti
degli Ordini e delle Associazioni degli Psicologi nei vari Paesi Europei
(Codici tutti approvati nei due decenni compresi tra il 1980 ed il 2000)
appaiono come portatori dei seguenti PRINCIPI FONDAMENTALI:
 RISPETTO DELLA PERSONA UMANA
 RESPONSABILITA’
 INTEGRITA’
 AUTONOMIA PROFESSIONALE
 COMPETENZA
PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE E
SOCIALE
VEDIAMOLI AD UNO AD UNO …
RISPETTO DELLA PERSONA
UMANA =
ASCOLTO,
COLLABORAZIONE,
“SERVIZIO” =
RISPETTO DELL’ALTRO
“Le respect de la personne
dans sa dimension psychique
est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance
fonde l’action des
psychologues”
(dal “Code de Déontologie des
Psychologues”)
RESPONSABILITA’ =
INDIVIDUALE,
PROFESSIONALE,
SOCIALE.
INTEGRITÀ =
ONESTÀ, PROBITÀ =
CHIAREZZA, FRANCHEZZA,
LEALTA’
PROFESSIONALE E PERSONALE
AUTONOMIA PROFESSIONALE =
COSTRUZIONE DI UN PROPRIO
SISTEMA DI RIFERIMENTO ,
INTERDIPENDENZA ,
COLLABORAZIONE =
IDENTITÀ
COMPETENZA =
POSSESSO DI CONOSCENZE ,
IMPEGNO ,
FLESSIBILITÀ ,
CONOSCENZA DI SÉ =
CONSAPEVOLEZZA ED
AUTOCONSAPEVOLEZZA,
insieme.
PROMOZIONE DEL
BENESSERE INDIVIDUALE E
SOCIALE =
TUTELA DELL’ALTRO
In ogni contesto, quindi, la “mission” fondamentale
di ogni Psicologo è e rimane quella esplicitata
dal primo comma (ed ulteriormente chiarita
nel secondo comma) dell’Articolo 3 del vigente
Codice deontologico degli Psicologi italiani, che
testualmente affermano:
“Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle
per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la
capacità delle persone di comprendere se stessi e
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole,
congrua ed efficace”.
In tutti gli ambiti di intervento psicologico, comunque,
ciò su cui tutta la normativa e la letteratura
concordano è che una particolare attenzione da
parte di ogni Psicologo deve sempre essere posta
alle proprie attività che hanno come oggetto
persone minorenni (o comunque non in grado di
decidere in modo autonomo): e questo sin dal
primo momento del loro avvio, vale a dire quello
della

ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
(sia che quest’ultimo sia stato proposto dai genitori,
dal Giudice, dal Pubblico Ministero o da altra Parte o
Servizio).
Al riguardo, nello specifico ambito minorile va tenuto ben
presente l’Articolo 31 del vigente Codice Deontologico
degli Psicologi Italiani, che stabilisce che:
“Le prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di
chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la
tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è
tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della
relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte”.
Occorre comunque rilevare, al riguardo, che l’art.
31 può presentare difficoltà di interpretazione,
soprattutto se calato in contesti altamente
complessi nei quali è necessario considerare
molteplici variabili in correlazione tra di loro. In
particolare, poiché il tema di chi eserciti la
potestà genitoriale è fondamentale per
l’applicazione dell’art. 31 del C.D., è necessario
svolgere alcune precisazioni.
Al riguardo, la regola generale è dettata dall’art.
316 del Codice Civile, secondo cui la potestà sul
figlio minore d’età è esercitata di comune
accordo da entrambi i genitori (a prescindere
dalla circostanza che siano o meno uniti in
matrimonio) salva la possibilità, nel caso di
contrasto su questioni di particolare importanza,
di ricorrere senza formalità al Giudice, il quale,
sentiti i genitori e il figlio se ultradodicenne,
suggerirà la soluzione ritenuta più utile
nell’interesse preminente del figlio o dell’unità
familiare.
Il successivo art. 317 del Codice Civile
aggiunge che nell’ipotesi di lontananza,
incapacità o altro impedimento di uno dei
genitori questi non perde la titolarità della
potestà, la quale però è esercitata in
modo esclusivo dall’altro genitore.
Nel caso di genitori uniti in matrimonio tra
i quali intervenga separazione personale
o divorzio, occorre distinguere il tema
dell’affidamento dei minori da quello
dell’esercizio della potestà genitoriale
sugli stessi.
Quanto al primo di questi due aspetti, vale a dire
l’affidamento dei figli, il nuovo testo dell’art. 155
c.c., applicabile anche alle unioni di fatto in forza
della L. 54/2006 (“Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli”), prevede che il Giudice valuti
prioritariamente la possibilità che i figli minori
restino affidati ad entrambi i genitori
(affidamento condiviso), mentre l’affidamento
esclusivo ad uno solo dei genitori è limitato
all’ipotesi in cui l’affidamento all’altro risulti
contrario all’interesse del minore (artt. 155 co. 2
e 155 bis c.c.).
A prescindere dalle modalità di affidamento, la
potestà è invece esercitata di norma da entrambi i
genitori, salvo il caso in cui il Tribunale per i
Minorenni sia intervenuto con un provvedimento
limitativo o ablativo (in quest’ultmo caso occoirre
peraltro distinguere tra “sospensione” e “revoca”).
“Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono
assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle
aspirazioni dei figli” (art. 155, 3° co. c.c.). In caso di
disaccordo (o di ostinata inerzia da parte di uno dei
genitori) la decisione è rimessa al Giudice, che deve
avere esclusivo riguardo all’interesse morale e
materiale del minore.
Come regola generale, quindi,
PRIMA DI FARE UNA CONSULENZA AD UN
MINORE DA PARTE DI UNO PSICOLOGO,
OCCORRE AVERE IL CONSENSO DI TUTTI
E DUE GLI ESERCENTI LA POTESTÀ
GENITORIALE,
anche nel caso di un "affido disgiunto
esclusivo" e CON LA SOLA ECCEZIONE di
una perizia o una consulenza per la quale il
Perito o il Consulente Psicologo è stato
nominato dal GIUDICE (o comunque
investito da un Tribunale).
Una consulenza psicologica non è infatti da
considerarsi in alcun modo come un’attività
routinaria o priva di particolari implicazioni, ma
è un atto professionale estremamente
complesso e di particolare importanza e
significatività per la vita interiore di chi ne è
oggetto. Pertanto essa necessita DI REGOLA
del PREVENTIVO CONSENSO DI ENTRAMBI
GLI ESERCENTI LA POTESTÀ
GENITORIALE, anche nel caso di un affido
disgiunto esclusivo ad uno solo di essi:
soltanto la decisione di un Giudice o di un
Tribunale può costituire un'accettabile
eccezione a tale norma.
Come deve quindi comportarsi lo
Psicologo al quale viene richiesta una
prestazione psicologica su un minore
da parte di uno solo degli esercenti la
potestà genitoriale, fatto tutt’altro che
infrequente soprattutto nei casi di
elevata conflittualità tra i due esercenti
la medesima?
Per prima cosa, il professionista deve cercare
innanzitutto di procurarsi il consenso all’attività
psicologica con il minore anche da parte
dell’altro genitore esercente la potestà
genitoriale, contattandolo direttamente prima di
aver effettuato sul minore qualunque
prestazione.
Lo Psicologo – ma a mio avviso tale norma etica
vale, sul piano generale, per qualunque altro
professionista chiamato a svolgere la propria
attività con soggetti minori – deve cercare quindi
preliminarmente di costruire tra gli esercenti la
potestà genitoriale un accordo completo
riguardo al proprio intervento professionale.
Tra l'altro, tale necessità di un accordo COMPLETO DI
TUTTI E DUE I GENITORI non nasce solo da esigenze
LEGALI o DEONTOLOGICHE, ma soprattutto per quanto
riguarda l’attività psicologica scaturisce sicuramente
anche da esigenze squisitamente TECNICHE.
NON APPARE INFATTI POSSIBILE FARSI UN'IDEA
PRECISA DELLA REALTA' PSICHICA DI UN MINORE SE
NON LO SI INQUADRA NEL SUO CONTESTO AFFETTIVO
COMPLESSIVO, e se non vi è il consenso di entrambi i
genitori non è poi di conseguenza possibile capire come
stiano veramente le cose per quanto riguarda ambedue le
singole situazioni dei due genitori.
E' già di norma difficile capirlo adeguatamente quando
entrambi i genitori forniscono al riguardo la massima
disponibilità, se invece essa non c'è diventa praticamente
impossibile capire come realmente stiano le cose.
Se invece non è possibile raggiungere tale
accordo nonostante gli adeguati tentativi, lo
stesso articolo comma 2 dell’art. 31 del
Codice Deontologico dello Psicologo prevede
che: “Lo psicologo che, in assenza del
consenso di cui al precedente comma,
giudichi necessario l'intervento professionale
nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è
tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell'instaurarsi della relazione professionale”.
Per quanto concerne una corretta applicazione di
quanto complessivamente previsto dall’art. 31,
pertanto:
1. Il professionista che si prepara ad incontrare un
minore è tenuto ad informarsi preventivamente
ed approfonditamente sulla situazione giuridica
parentale, eventualmente richiedendo anche
certificati o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
in merito a eventuali separazioni personali, divorzi
o decadenze/limitazioni della potestà genitoriale.
Solo in tale caso egli, infatti, sarà in grado di
comprendere il contesto relazionale entro il quale
dovrà operare, oltre alle potenzialità e ai limiti
del proprio intervento.
È opportuno precisare che un foglio di consenso
informato sottoscritto a domicilio da uno dei genitori
può trasformarsi, talvolta, in un problema, posto che
non è possibile per il professionista avere la
necessaria garanzia sull’identità di chi abbia
realmente apposto la firma, su quali informazioni
siano state effettivamente fornite, su quanto sia stato
compreso e sulle condizioni di libertà e autonomia
della decisione: è evidente come in questo caso
manchino le condizioni necessarie perché vi sia
la garanzia di validità del consenso, e come sia
preferibile la firma di entrambi i genitori alla
presenza dello Psicologo.
2. L’interesse del minore (destinatario
dell’intervento) deve sempre prevalere su quello
del genitore (committente) che ha richiesto
l’intervento professionale.
Nel caso in cui uno dei genitori richieda
un’osservazione/intervento per un figlio, si precisa
che l’osservazione dello stesso, in assenza del
consenso di entrambi i genitori,e – ancor più l’eventuale consegna ad uno di essi della relazione
finale da utilizzare giudizio, costituisce violazione
deontologica. In tal senso si è ad esempio già più
volte orientato, in sede disciplinare, il Consiglio dell’
Ordine degli Psicologi dell’ Emilia–Romagna.
3. L’intervento psicologico, di qualunque natura, anche se
configurato come “consulenza” e non come intervento
psicoterapeutico (vedere, al riguardo, la lettera dell’art. 31
che parla in generale di “prestazioni professionali”, senza
alcuna ulteriore specifica) non può rientrare nell’ordinaria
amministrazione cui un solo genitore può provvedere in
assenza del consenso dell’altro; questo in quanto non
solo è lo stesso CD che espressamente riconosce che lo
Psicologo “nell’esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri”, ma anche perché
le consultazioni psicologiche, rientrando nell’ambito della
tutela della salute (intesa secondo l’ampia definizione
corrente, data dall’O.M.S.), devono essere equiparate alle
visite mediche specialistiche (alle quali sfuggono
completamente, è il caso di sottolinearlo, tutte le
prestazioni mediche di routine, quali, ad esempio,
un semplice controllo pediatrico o ortodontico),
richiedendo pertanto il consenso di entrambi i genitori.
Né vale il criterio dell’urgenza dell’intervento,
a volte utilizzabile in campo medico, posto che
la valutazione della reale urgenza psicologica
lascia ampi spazi di dubbio e si può configurare
soltanto in rarissimi casi.
In relazione all’urgenza si sottolinea che, ex artt.
361 e 362 c.p.,
tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico
servizio (quindi Psicologi dipendenti A.U.S.L.,
C.T.U., ecc.) sono tenuti a denunciare all’Autorità
Giudiziaria, o comunque a chi abbia l’obbligo di
riferirne, le situazioni di grave pregiudizio per un
minore, configuranti ipotesi di reato perseguibile
d’ufficio, di cui vengano a conoscenza a causa o
nell’esercizio delle loro funzioni.
4. In sede di intese preliminari con uno o entrambi
i genitori lo psicologo è tenuto a concordare
in modo completo gli obiettivi perseguibili e,
qualora vi siano richieste o aspettative che ritiene
in scienza e coscienza di non poter accogliere,
deve esplicitarlo. In particolare, lo psicologo è
tenuto a chiarire che non è consentito sottoporre
il minore a valutazione psicologica in assenza
del coinvolgimento/consenso di un genitore
allo scopo di fornire poi una relazione tecnica
da produrre in giudizio. É ovviamente corretto,
invece, svolgere un’attività che coinvolga un solo
genitore allo scopo di aiutarlo o sostenerlo nel
rapporto con il figlio.
5. Costituisce violazione deontologica anche la
stesura di relazioni tecniche, su richiesta di un
solo genitore, relative a situazioni pregresse
(seguite in passato) per la quali non ci sia un
consenso informato attuale di entrambi i
genitori; al contrario, deve ritenersi consentito
l’utilizzo in giudizio, da parte di un genitore, di una
relazione redatta in passato con consenso
informato di entrambi i genitori.
6. Lo Psicologo che ritenga necessarie prestazioni a
favore del minore, ma non abbia il consenso informato
di entrambi i genitori, può formulare regolare istanza
all’Autorità Tutoria (solitamente alla Procura del
Tribunale per i Minorenni competente per territorio,
attraverso il Servizio Sociale del Comune di residenza
del minore) nei casi in cui ci sia grave nocumento per il
minore stesso.
Regolare istanza nel senso che, in base alla normativa
vigente, le modalità attraverso le quali un cittadino si
può rivolgere ad un Giudice non sono certamente quelle
di redigere ed inviare una “semplice” lettera. Negli altri
casi, cioè quando non c’è grave nocumento per il minore
ed i genitori sono separati, si suggerisce di sollecitare il
genitore a chiedere l’intermediazione del proprio Legale,
che provvederà nelle forme di rito.
Si potrebbe infatti configurare
come violazione deontologica
l’informare l’Autorità Tutoria
senza aver utilizzato le corrette
procedure, nonchè lo svolgere
prestazioni professionali per un
minore prima di aver ricevuto
risposta dal Giudice stesso.
7. Lo Psicologo, essendo tenuto alla piena
conoscenza ed al rispetto delle norme
deontologiche, non può ritenersi esonerato dal
rispetto delle stesse anche nel caso in cui abbia
effettuato consulenza per un minore - in assenza
di consenso informato di entrambi i genitori - in
base a richiesta, o su sollecitazione di un
avvocato.
Basti al riguardo rilevare che, poiché tale
richiesta proviene da professionista iscritto ad
altro Ordine, non può certo ingenerare in uno
Psicologo alcun ragionevole affidamento che lo
induca a superare il significato chiaro ed
inequivoco della propria norma deontologica.
8. Lo Psicologo che opera in sportelli
psicologici attivati presso Istituti
Scolastici, anche se l’Istituto
ha provveduto ad inviare ai genitori (e
ritirare) i moduli per il consenso, è tenuto
ad accertarsi che entrambi i genitori del
minore abbiano firmato il consenso
informato prima di svolgere qualsivoglia
attività professionale che riguardi il
minore stesso.
Nel caso di una C.T.P., infine, in ambito sia civile sia penale,
ognuno dei due genitori è ovviamente libero di scegliersi il proprio
Consulente Psicologo, ma ognuno di questi Consulenti di Parte
non può visitare direttamente il bambino: IL MINORE
LO INCONTRA SOLO IL PERITO O IL C.T.U. NOMINATO DAL
GIUDICE, e non i C.T.P., perchè “tre esperti in una volta”, sia
insieme sia separatamente, possono costituire PER IL
BAMBINO UNA SITUAZIONE STRESSANTE, per non dire a
volte anche TRAUMATICA.
Ovviamente i C.T.P. ed il Perito (o il C.T.U.) si mettono poi
d'accordo sugli aspetti specifici, caso per caso, nell'ambito di
una reciproca relazione professionale deontologicamente
corretta ai sensi, per gli Psicologi, del Capo III (artt. dal 33 al
38 inclusi) del proprio C.D.: ma l'interesse del minore è,
anche in questo caso, un "bene superiore" che va
tutelato esponendo il bambino al numero minore di
situazioni stressanti possibili.
L’ATTIVITÀ DELLO PSICOLOGO
NELLE SITUAZIONI DI
“MINORI CONTESI”
Una particolare serie di considerazioni
metodologiche e deontologiche che vale
la pena esprimere in questo contesto
riguarda infine la diretta attività dello
Psicologo come valutatore, per conto
della Magistratura minorile o di una delle
parti, della migliore collocazione di un
minore qualora sussita al riguardo una
forte contrapposizione tra i due genitori.
Si tratta questo, sicuramente, di
uno dei settori in assoluto più
complessi ed eticamente
delicati nel quale può operare
lo Psicologo minorile, che
quindi deve al riguardo fornirsi
di una preparazione tecnica,
metodologica e deontologica
assolutamente particolari.
La prima necessaria indicazione che occorre
esprimere riguardo a queste tema è, a mio
avviso, quella di entrare dentro quelle situazioni
con tutti noi stessi, di penetrarle con l’animo
laico ed aperto del clinico che cerca di capirle
mettendosi in gioco sino in fondo, con tutto il
suo bagaglio di emozioni e di vissuti soggettivi
che, proprio in quanto riescono a “non
mescolarsi” con la realtà oggettiva ma la
riconducono invece a più ampie e profonde
chiavi interpretative, diventano uno strumento
importante ai fini della sua possibile decifrazione
e comprensione.
“Metterci in gioco” ed affrontare con
spirito clinico le specifiche situazioni
senza dover ricorrere a rigidi
protocolli predefiniti è il primo passo
essenziale per poter sperare di
arrivare agli obiettivi che anche in
quest’ambito il nostro ruolo
professionale ci impone, ma di per sé
non è ancora sufficiente per darci
alcuna minima certezza di poter
veramente arrivare a tali risultati.
Anche percorrendo questa strada, a
mio avviso, non abbiamo però
sicuramente ancora nessuna certezza
di poter arrivare veramente alla meta
che vogliamo raggiungere, meta che
se poi vogliamo chiamare col suo
nome non possiamo che definire con
il termine di “Verità” pur con tutti i
limiti evidenti ed inevitabili che esso
comporta.
Il secondo passo altrettanto
imprescindibile è costituito a mio
avviso dalla necessità di non
percorrere mai questi sentieri da
soli, senza il supporto e la
supervisione di una Èquipe
composta da più operatori
appartenenti a discipline diverse
che si integrano reciprocamente tra
di loro.
Ma anche questo secondo indispensabile
accorgimento operativo, e cioè quello di un
approccio “multidisciplinare integrato”,
appare come un elemento assolutamente
“necessario ma non sufficiente”. Senza il suo
apporto, infatti, i margini di errore del singolo
operatore si moltiplicano rapidamente, ma
non si può negare la frequente esistenza,
accanto a gruppi di lavoro in grado di
svolgere adeguatamente il proprio compito,
anche di complesse dinamiche emotive
sottostanti che li possono a volte rendere
assolutamente disfunzionali.
Tutto ciò ci porta pertanto a
concludere che l’affrontare le
situazioni in cui si incontrano i casi di
“minori contesi” soltanto attraverso
un compito svolto in Èquipe è per
ogni operatore un vero e proprio
“dovere morale” , che però non lo
mette ancora completamente al riparo
da residui e permanenti rischi di errori
anche estremamente gravi.
Ed allora ecco che appare doveroso citare
ancora almeno un ulteriore elemento, quello
del rigore che solo un sapere tecnicoprofessionale sufficientemente specifico e
completo può fornire, quale imprescindibile
condizione che, unita alle altre due
precedentemente evidenziate, può
effettivamente consentire, alla fine di un
lungo percorso formativo ed autoformativo,
di raggiungere finalmente il livello di
correttezza deontologica adeguato per
operare in situazioni umane così delicate.
LA SPERANZA
La speranza non è ottimismo e non è
convinzione che ciò che si sta facendo
avrà successo: la speranza è la certezza
che quello che si sta facendo ha un
senso, che abbia successo o meno.
Vàclav Havel
Grazie dell’attenzione
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