N° 352 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (Provincia di Olbia - Tempio) DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE per il collaudo dei Lavori di Realizzazione della strada collegamento Tempio con la strada provinciale per Aglientu – P.I.A. SS 17/19 “Alta Gallura”. L´anno duemilanove, il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre, presso la sede dell´Ente, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell´art. 1372 del Codice Civile, TRA Il Comune di Tempio Pausania (Cod. Fisc. e Partita IVA 002532250906) in persona del Dirigente del Settore Tecnico Dott. Arch. Giancarmelo Serra, nella sua qualità di rappresentante dell´Ente, di seguito denominato Ente Committente, il quale sottoscrive ed agisce in virtù dei poteri conferitigli dalla Legge; ED IL PROFESSIONISTA - Ing. SALVATORE BIANCO, di seguito denominato Collaudatore, nato ad Aggius (OT) il 19/09/1957 (Cod. Fisc. BNC SVT 57P19 A069I - Part. IVA 01117560902) residente in Aggius, via Monti di Bò, snc, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 422 dal 29/06/1983; I QUALI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO): Il Comune di Tempio Pausania, come sopra rappresentato ed in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n° 862 del 07/10/2009, affida al suddetto Collaudatore l'incarico per la “predisposizione dei collaudi tecnicoamministrativo e statico-strutturale in corso d’opera, per le opere strutturali” ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e del D.P.R. n° 554 del 21.12.1999, relativo all’intervento di Realizzazione strada collegamento Tempio con strada provinciale per Aglientu – P.I.A. SS 17/19 “Alta Gallura”, per un importo di lavori a base d’asta pari ad € 3.822.418,23, comprensivo di oneri di sicurezza. ART. 2 (OBBLIGHI LEGALI): Il Collaudatore è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. L’attività di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le eventuali procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 554/99 (Titolo XII Collaudo dei lavori). L’attività di collaudo statico-strutturale di un’opera pubblica riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante e si configura come attività di verifica tecnica ricompresa fra gli accertamenti oggetto del collaudo, anche se specificatamente disciplinato sia dalla Legge n. 1086/1971 che dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981, nonché dal DM 14/09/2005 (Testo unico - Norme tecniche per le costruzioni) e ss.mm.; Resta a carico del Collaudatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con gli uffici del Responsabile Unico del Procedimento. Su espressa richiesta del Responsabile Unico del Procedimento il Collaudatore, alla presenza dell’Impresa esecutrice, del Direttore dei Lavori e dello stesso RUP dovrà eseguire, due mesi prima della scadenza dei due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, un ulteriore sopralluogo per accertare il permanere delle condizioni di collaudabilità definitiva o l’eventuale presenza di vizi o mancanze che si siano resi evidenti e/o riconoscibili dopo l’emissione del collaudo sopraccitato, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 199 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999. Il Collaudatore dovrà pertanto, trasmettere i risultati della visita di sopralluogo effettuata, entro quattro mesi dalla stessa, redigendo una relazione nella quale accerterà le carenze riscontrate o confermerà la collaudabilità dell’opera o del lavoro già precedentemente attestata. Il collaudatore s’impegna, inoltre, ad effettuare eventuali ulteriori visite di collaudo che si rendessero necessarie anche a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, anche qualora approvato dalla stazione appaltante, e a redigere le relative relazioni contenenti i risultati delle stesse. ART. 3 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI): Lo svolgimento dell'incarico prevede la predisposizione del: 1) collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, in conformità a quanto previsto dall’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dal Titolo XII (Collaudo dei lavori) del D.P.R. del 21/12/1999 n. 554; 2) collaudo statico-strutturale in corso d’opera, per le opere strutturali in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 1086/1971, dal testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981, nonché dal DM 14/09/2005 (Testo unico - Norme tecniche per le costruzioni) e ss.mm.; secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali e Norme Tecniche) allegato al progetto e/o le richieste del Responsabile del Procedimento. Il Collaudatore dovrà effettuare una visita in cantiere almeno ogni quindici giorni (pari a n° 2 visite mensili), redigendo la relativa relazione che dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento, entro i successivi dieci giorni. È obbligo del Collaudatore comunicare il giorno delle visite di collaudo. Ai sensi dell’art. 141 co. 1 del D.Lgs n° 163/06, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovranno essere concluse tutte le procedure di collaudo finale di tutte le opere. ART. 4 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI): I compensi professionali sono riferiti alla Legge n° 248/06 (art. 2), al Decreto del Ministro della Giustizia 4 Aprile 2001, alla Legge n° 143/49 (Tariffa Nazionale per Ingegneri ed Architetti), al D.P.R. n° 554/99 ed alla tariffa per prestazioni professionali per collaudi strutturali approvata dall’Ordine degli Architetti ed Ingegneri della Provincia di Sassari-Olbia-Tempio (seduta del 10/03/2008). I corrispettivi saranno comprensivi della maggiorazione del 20 % per collaudo in corso d’opera (art. 210 co. 5 D.P.R. 554/99) e di tutte le spese/compensi accessori (art. 13 L. 143/49), nella misura del 30 % (art. 210 co. 6 D.P.R. 554/99), con l’applicazione della riduzione della percentuale di ribasso offerta dal Collaudatore in sede di gara pari al 36,010 %. Le percentuali e le aliquote, previste dalla tariffa professionale succitata ed applicate per la determinazione dell’onorario, non potranno subire alcun aumento. Gli onorari e compensi professionali saranno puntualmente determinati a consuntivo finale, in base alle singole categorie e importi delle opere. L’onorario complessivo, per tutte le attività di collaudo, ammonta a netti € 13.831,35 (diconsi euro tredicimilaottocentotrentuno/35), corrispondente all’applicazione della riduzione della percentuale di ribasso offerta dal Collaudatore in sede di gara pari al 36,010 % sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso pari a € 21.614,87, oltre oneri previdenziali (CNPAIA), l’I.V.A. nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione ed eventuali spese per la vidimazione parcella, se richiesta dall’Amministrazione. Tale corrispettivo è così suddiviso: - onorario per il collaudo tecnico-amministrativo pari a netti € 5.437,01 (diconsi euro cinquemilaquattrocentotrentasette/01). - onorario per il collaudo statico-strutturale pari a netti € 8.394,34 (diconsi euro ottomilatrecentonovantaquattro/34). Il corrispettivo complessivo sopra indicato, comprensivo delle spese, è quello stabilito dal Collaudatore in fase di presentazione dell'offerta economica, compreso l’onere per l’attività svolta in relazione ad eventuali prove funzionali/preliminari, anche se più volte ripetute. L’eventuale ricalcolo verrà determinato sulla base dell’importo risultante dallo stato finale dei lavori (sia in aumento che in diminuzione rispetto all’importo dei lavori utilizzato in fase di affidamento del predetto incarico) al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’appaltatore, in conformità a quanto stabilito dall’art. 210 comma 3 del D.P.R. n° 554/99. Il corrispettivo complessivo comprende altresì, il compenso per tutta la strumentazione tecnica necessaria all’espletamento delle varie operazioni di collaudo, per l’assistenza alle eventuali prove di carico specialistiche eseguite da ditte specializzate, per la verifica tecnico-contabile dei dati risultanti dalla contabilità, per le tutte le visite di sopralluogo effettuate e la redazione della relazione finale su espressa richiesta dell’Amministrazione da effettuarsi due mesi prima della scadenza dei due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art. 199 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999. Saranno ancora a carico del Collaudatore le spese di bollo ed eventuale registrazione in caso d’uso. ART. 5 (MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI): La corresponsione degli onorari relativi alle attività di collaudo avverrà nella misura e con le modalità seguenti: - il 20 % entro 30 giorni dall’inizio delle attività di collaudo e dalla effettuazione di almeno n° 2 (due) visite durante il collaudo in corso d’opera, ovvero, dalla trasmissione dei relativi verbali; - il saldo dell’80 % entro 30 giorni dalla consegna del certificato di collaudo provvisorio. La liquidazione dei compensi ed il pagamento da parte del tesoriere è comunque subordinato alla presentazione della fattura (indicante le modalità di riscossione) e non potrà essere effettuato prima di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di arrivo al protocollo generale della fattura debitamente inviata da parte del Collaudatore. Per la sola rata di saldo, la non ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio dell’opera e la conseguente mancata approvazione, per cause imputabili al Collaudatore, comporta la sospensione dei termini per la liquidazione. ART. 6 (ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO): Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità della convenzione. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’atto dell’accettazione dell’incarico, e comunque prima dell’inizio dell’incarico, una copia di tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. Sarà cura del Collaudatore, qualora si renda necessario, provvedere alle ulteriori copie della suddetta documentazione. ART. 7 (PENALI): Il ritardo nell'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione (inclusi anche i ritardi negli adempimenti eventualmente stabiliti dal Responsabile del Procedimento anche in relazione agli adempimenti legati alla trasmissione dei dati all’Osservatorio dei Lavori Pubblici), comporta una penale pari allo zerovirgolacinque per cento (0,5 %) dell’importo complessivo dei compensi, al netto dell’IVA di legge, per ogni giorno oltre i termini stabiliti. Relativamente alla presenza in cantiere ed ai relativi adempimenti, si applicherà la stessa suddetta penale (zerovirgolacinque per cento dell’importo complessivo dei compensi), per ogni giorno di ritardo per ciascuna inadempienza (mancata visita e/o adempimenti richiesti). Eventuali modifiche ai precedenti termini dovranno essere preventivamente concordate con il RUP, con comunicazione scritta. Le penali sono dell’Amministrazione cumulabili comunale e la non loro esclude applicazione la da responsabilità parte del collaudatore per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione né la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal successivo articolo. Le penali non possono superare il 20 % dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. ART. 8 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO): È facoltà dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il collaudatore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente convenzione, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non adempia all'incarico richiestogli. Costituiscono grave inadempimento e comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.1456 del Cod. Civ. a danno e spese del collaudatore i seguenti inadempimenti: - mancata effettuazione di almeno n° 2 (due) visite mensili durante il collaudo in corso d’opera, ovvero, trasmissione dei relativi verbali con più di 5 (cinque) giorni di ritardo rispetto al termine di consegna fissato di 10 (dieci) giorni; - redazione del verbale della visita di collaudo priva di una delle indicazioni stabilite; - omessa comunicazione del giorno della visita di collaudo; - supero dei termini di completamento delle operazioni di collaudo concessi dal Responsabile del Procedimento; La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. ART. 9 (ACCETTAZIONE): L'incarico, subordinato alle condizioni della presente convenzione, è dall’Ente Committente affidato e dal Collaudatore accettato. Nello svolgimento dell'incarico il Collaudatore collabora fattivamente ed in sincronia con l'ufficio del Responsabile del Procedimento per lo scopo nominato. Con l'accettazione di quanto contenuto nella presente convenzione resta confermato l'impegno e la completa responsabilità del Collaudatore, nei confronti dell’Ente Committente. ART. 10 (CONFERIMENTI VERBALI): Il Collaudatore è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare per iscritto periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. Il Collaudatore è altresì invitato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per problematiche inerenti ai lavori in oggetto, a semplice richiesta dell'Amministrazione. ART. 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE): Le controversie relative all´interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno obbligatoriamente devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania. Si seguiranno comunque i dettami degli artt. 806 e ss. del c.p.c.. ART. 12 (SPESE CONTRATTUALI): Ogni spesa relativa a bolli, registrazione, imposte e quant’altro relativa alla presente convenzione di incarico, ad eccezione dell’IVA, sarà a carico del Collaudatore. Il presente disciplinare sarà registrato in caso d´uso. ART. 13 (RIFERIMENTI NORMATIVI): Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione d’incarico e per quanto non in contrasto con lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, tra le quali: - Decreto Legislativo N° 163 del 12.04.2006; - Legge Regionale N° 5 del 07.08.2007; - D.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro); - Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008; - artt. 2229 e ss. del Codice Civile; Il Collaudatore: Ing. Salvatore Bianco _____________________________ Per l’Ente Committente: Arch. Giancarmelo Serra (Dirigente Settore Tecnico – Comune di Tempio Pausania) _____________________________ Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ. dichiaro di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente la seguente clausola: ART. 6 (ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO): Il Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità della convenzione. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’atto dell’accettazione dell’incarico, e comunque prima dell’inizio dell’incarico, una copia di tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. Sarà cura del Collaudatore, qualora si renda necessario, provvedere alle ulteriori copie della suddetta documentazione. Tempio Pausania lì, ________________ Il Collaudatore (Ing. Salvatore Bianco)