N° 352
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(Provincia di Olbia - Tempio)
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE per il collaudo dei
Lavori di Realizzazione della strada collegamento Tempio con la strada
provinciale per Aglientu – P.I.A. SS 17/19 “Alta Gallura”.
L´anno duemilanove, il giorno 29 (ventinove) del mese di Ottobre, presso la
sede dell´Ente, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di
legge a norma dell´art. 1372 del Codice Civile,
TRA
Il Comune di Tempio Pausania (Cod. Fisc. e Partita IVA 002532250906) in
persona del Dirigente del Settore Tecnico Dott. Arch. Giancarmelo Serra,
nella sua qualità di rappresentante dell´Ente, di seguito denominato Ente
Committente, il quale sottoscrive ed agisce in virtù dei poteri conferitigli
dalla Legge;
ED IL PROFESSIONISTA
-
Ing. SALVATORE BIANCO, di seguito denominato Collaudatore, nato
ad Aggius (OT) il 19/09/1957 (Cod. Fisc. BNC SVT 57P19 A069I - Part.
IVA 01117560902) residente in Aggius, via Monti di Bò, snc, iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari al n° 422 dal
29/06/1983;
I QUALI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO): Il Comune di Tempio Pausania,
come sopra rappresentato ed in esecuzione della Determinazione del
Dirigente del Settore Tecnico n° 862 del 07/10/2009, affida al suddetto
Collaudatore l'incarico per la “predisposizione dei collaudi tecnicoamministrativo e statico-strutturale in corso d’opera, per le opere
strutturali” ai sensi del D.Lgs. n° 163/2006 e del D.P.R. n° 554 del
21.12.1999, relativo all’intervento di Realizzazione strada collegamento
Tempio con strada provinciale per Aglientu – P.I.A. SS 17/19 “Alta
Gallura”, per un importo di lavori a base d’asta pari ad € 3.822.418,23,
comprensivo di oneri di sicurezza.
ART. 2 (OBBLIGHI LEGALI): Il Collaudatore è obbligato all'osservanza
delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e,
limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione
di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza
della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni
altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
L’attività di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica ha lo
scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a
regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al
contratto, alle varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi
debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra
loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma
anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le
eventuali procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende anche
l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.
554/99 (Titolo XII Collaudo dei lavori).
L’attività di collaudo statico-strutturale di un’opera pubblica riguarda il
giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che
svolgono funzione portante e si configura come attività di verifica tecnica
ricompresa
fra
gli
accertamenti
oggetto
del
collaudo,
anche
se
specificatamente disciplinato sia dalla Legge n. 1086/1971 che dal testo unico
dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981, nonché dal DM 14/09/2005 (Testo
unico - Norme tecniche per le costruzioni) e ss.mm.;
Resta a carico del Collaudatore ogni onere strumentale e organizzativo
necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente
esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è
obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e
il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite
dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con
il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le
procedure che competono a questi ultimi.
L’incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con gli uffici
del Responsabile Unico del Procedimento.
Su espressa richiesta del Responsabile Unico del Procedimento il
Collaudatore, alla presenza dell’Impresa esecutrice, del Direttore dei Lavori e
dello stesso RUP dovrà eseguire, due mesi prima della scadenza dei due anni
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, un ulteriore
sopralluogo per accertare il permanere delle condizioni di collaudabilità
definitiva o l’eventuale presenza di vizi o mancanze che si siano resi evidenti
e/o riconoscibili dopo l’emissione del collaudo sopraccitato, ai sensi dell’art.
141, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 199 comma 3 del D.P.R. n.
554/1999. Il Collaudatore dovrà pertanto, trasmettere i risultati della visita di
sopralluogo effettuata, entro quattro mesi dalla stessa, redigendo una
relazione nella quale accerterà le carenze riscontrate o confermerà la
collaudabilità dell’opera o del lavoro già precedentemente attestata.
Il collaudatore s’impegna, inoltre, ad effettuare eventuali ulteriori visite di
collaudo che si rendessero necessarie anche a seguito dell’emissione del
certificato di collaudo provvisorio, anche qualora approvato dalla stazione
appaltante, e a redigere le relative relazioni contenenti i risultati delle stesse.
ART. 3 (PRESTAZIONI PROFESSIONALI): Lo svolgimento dell'incarico
prevede la predisposizione del:
1) collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, in conformità a quanto
previsto dall’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dal Titolo XII
(Collaudo dei lavori) del D.P.R. del 21/12/1999 n. 554;
2) collaudo statico-strutturale in corso d’opera, per le opere strutturali in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 della Legge n. 1086/1971, dal
testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/1981, nonché dal DM
14/09/2005 (Testo unico - Norme tecniche per le costruzioni) e ss.mm.;
secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto (Norme
Generali e Norme Tecniche) allegato al progetto e/o le richieste del
Responsabile del Procedimento.
Il Collaudatore dovrà effettuare una visita in cantiere almeno ogni quindici
giorni (pari a n° 2 visite mensili), redigendo la relativa relazione che dovrà
essere trasmessa al Responsabile del Procedimento, entro i successivi dieci
giorni. È obbligo del Collaudatore comunicare il giorno delle visite di
collaudo.
Ai sensi dell’art. 141 co. 1 del D.Lgs n° 163/06, entro 6 (sei) mesi dalla data
di ultimazione dei lavori, dovranno essere concluse tutte le procedure di
collaudo finale di tutte le opere.
ART. 4 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI): I compensi professionali
sono riferiti alla Legge n° 248/06 (art. 2), al Decreto del Ministro della
Giustizia 4 Aprile 2001, alla Legge n° 143/49 (Tariffa Nazionale per
Ingegneri ed Architetti), al D.P.R. n° 554/99 ed alla tariffa per prestazioni
professionali per collaudi strutturali approvata dall’Ordine degli Architetti ed
Ingegneri della Provincia di Sassari-Olbia-Tempio (seduta del 10/03/2008).
I corrispettivi saranno comprensivi della maggiorazione del 20 % per
collaudo in corso d’opera (art. 210 co. 5 D.P.R. 554/99) e di tutte le
spese/compensi accessori (art. 13 L. 143/49), nella misura del 30 % (art. 210
co. 6 D.P.R. 554/99), con l’applicazione della riduzione della percentuale di
ribasso offerta dal Collaudatore in sede di gara pari al 36,010 %.
Le percentuali e le aliquote, previste dalla tariffa professionale succitata ed
applicate per la determinazione dell’onorario, non potranno subire alcun
aumento.
Gli onorari e compensi professionali saranno puntualmente determinati a
consuntivo finale, in base alle singole categorie e importi delle opere.
L’onorario complessivo, per tutte le attività di collaudo, ammonta a netti
€ 13.831,35 (diconsi euro tredicimilaottocentotrentuno/35), corrispondente
all’applicazione della riduzione della percentuale di ribasso offerta dal
Collaudatore in sede di gara pari al 36,010 % sull’importo a base d’asta
soggetto a ribasso pari a € 21.614,87, oltre oneri previdenziali (CNPAIA),
l’I.V.A. nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione ed
eventuali
spese
per
la
vidimazione
parcella,
se
richiesta
dall’Amministrazione.
Tale corrispettivo è così suddiviso:
-
onorario per il collaudo tecnico-amministrativo pari a netti € 5.437,01
(diconsi euro cinquemilaquattrocentotrentasette/01).
-
onorario per il collaudo statico-strutturale pari a netti € 8.394,34 (diconsi
euro ottomilatrecentonovantaquattro/34).
Il corrispettivo complessivo sopra indicato, comprensivo delle spese, è quello
stabilito dal Collaudatore in fase di presentazione dell'offerta economica,
compreso l’onere per l’attività svolta in relazione ad eventuali prove
funzionali/preliminari, anche se più volte ripetute. L’eventuale ricalcolo verrà
determinato sulla base dell’importo risultante dallo stato finale dei lavori (sia
in aumento che in diminuzione rispetto all’importo dei lavori utilizzato in
fase di affidamento del predetto incarico) al lordo di eventuali ribassi e
maggiorato
dell’importo
delle
eventuali
riserve
dell’appaltatore,
in
conformità a quanto stabilito dall’art. 210 comma 3 del D.P.R. n° 554/99.
Il corrispettivo complessivo comprende altresì, il compenso per tutta la
strumentazione tecnica necessaria all’espletamento delle varie operazioni di
collaudo, per l’assistenza alle eventuali prove di carico specialistiche eseguite
da ditte specializzate, per la verifica tecnico-contabile dei dati risultanti dalla
contabilità, per le tutte le visite di sopralluogo effettuate e la redazione della
relazione finale su espressa richiesta dell’Amministrazione da effettuarsi due
mesi prima della scadenza dei due anni dall’emissione del certificato di
collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. n° 163/2006 e
dell’art. 199 comma 3 del D.P.R. n. 554/1999.
Saranno ancora a carico del Collaudatore le spese di bollo ed eventuale
registrazione in caso d’uso.
ART. 5 (MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI): La
corresponsione degli onorari relativi alle attività di collaudo avverrà nella
misura e con le modalità seguenti:
-
il 20 % entro 30 giorni dall’inizio delle attività di collaudo e dalla
effettuazione di almeno n° 2 (due) visite durante il collaudo in corso
d’opera, ovvero, dalla trasmissione dei relativi verbali;
-
il saldo dell’80 % entro 30 giorni dalla consegna del certificato di
collaudo provvisorio.
La liquidazione dei compensi ed il pagamento da parte del tesoriere è
comunque subordinato alla presentazione della fattura (indicante le modalità
di riscossione) e non potrà essere effettuato prima di 30 (trenta) giorni,
decorrenti dalla data di arrivo al protocollo generale della fattura debitamente
inviata da parte del Collaudatore.
Per la sola rata di saldo, la non ammissibilità del certificato di collaudo
provvisorio dell’opera e la conseguente mancata approvazione, per cause
imputabili al Collaudatore, comporta la sospensione dei termini per la
liquidazione.
ART. 6 (ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO): Il
Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso
spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente
convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità della
convenzione.
L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, e comunque prima dell’inizio dell’incarico, una copia di tutto
quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi
atti.
Sarà cura del Collaudatore, qualora si renda necessario, provvedere alle
ulteriori copie della suddetta documentazione.
ART. 7 (PENALI): Il ritardo nell'adempimento di uno qualsiasi degli obblighi
stabiliti dalla presente convenzione (inclusi anche i ritardi negli adempimenti
eventualmente stabiliti dal Responsabile del Procedimento anche in relazione
agli adempimenti legati alla trasmissione dei dati all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici), comporta una penale pari allo zerovirgolacinque per cento (0,5 %)
dell’importo complessivo dei compensi, al netto dell’IVA di legge, per ogni
giorno oltre i termini stabiliti.
Relativamente alla presenza in cantiere ed ai relativi adempimenti, si
applicherà la stessa suddetta penale (zerovirgolacinque per cento dell’importo
complessivo dei compensi), per ogni giorno di ritardo per ciascuna
inadempienza (mancata visita e/o adempimenti richiesti).
Eventuali modifiche ai precedenti termini dovranno essere preventivamente
concordate con il RUP, con comunicazione scritta.
Le
penali
sono
dell’Amministrazione
cumulabili
comunale
e
la
non
loro
esclude
applicazione
la
da
responsabilità
parte
del
collaudatore per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione né la
facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal successivo articolo.
Le penali non possono superare il 20 % dell’importo complessivo dei
corrispettivi contrattuali.
ART.
8
(RISOLUZIONE
DEL
CONTRATTO):
È
facoltà
dell’Amministrazione risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni
momento quando il collaudatore contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui alla presente convenzione, ovvero a norme di legge o aventi
forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal
Responsabile del Procedimento, ovvero non adempia all'incarico richiestogli.
Costituiscono grave inadempimento e comportano la risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art.1456 del Cod. Civ. a danno e spese del collaudatore
i seguenti inadempimenti:
-
mancata effettuazione di almeno n° 2 (due) visite mensili durante il
collaudo in corso d’opera, ovvero, trasmissione dei relativi verbali con
più di 5 (cinque) giorni di ritardo rispetto al termine di consegna fissato di
10 (dieci) giorni;
-
redazione del verbale della visita di collaudo priva di una delle
indicazioni stabilite;
-
omessa comunicazione del giorno della visita di collaudo;
-
supero dei termini di completamento delle operazioni di collaudo
concessi dal Responsabile del Procedimento;
La risoluzione di cui sopra avviene con semplice comunicazione scritta
indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per
ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
ART. 9 (ACCETTAZIONE): L'incarico, subordinato alle condizioni della
presente convenzione, è dall’Ente Committente affidato e dal Collaudatore
accettato. Nello svolgimento dell'incarico il Collaudatore collabora
fattivamente ed in sincronia con l'ufficio del Responsabile del Procedimento
per lo scopo nominato.
Con l'accettazione di quanto contenuto nella presente convenzione resta
confermato l'impegno e la completa responsabilità del Collaudatore, nei
confronti dell’Ente Committente.
ART. 10 (CONFERIMENTI VERBALI): Il Collaudatore è obbligato, senza
ulteriori compensi, a relazionare per iscritto periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione
comunale.
È inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o
emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni
definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento
o razionalizzazione.
Il Collaudatore è altresì invitato, senza ulteriori compensi, a partecipare a
riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari
serali, per problematiche inerenti ai lavori in oggetto, a semplice richiesta
dell'Amministrazione.
ART. 11 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE): Le controversie
relative all´interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare saranno
obbligatoriamente devolute alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro
territorialmente competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania.
Si seguiranno comunque i dettami degli artt. 806 e ss. del c.p.c..
ART. 12 (SPESE CONTRATTUALI): Ogni spesa relativa a bolli,
registrazione, imposte e quant’altro relativa alla presente convenzione di
incarico, ad eccezione dell’IVA, sarà a carico del Collaudatore.
Il presente disciplinare sarà registrato in caso d´uso.
ART. 13 (RIFERIMENTI NORMATIVI): Per quanto non esplicitamente
detto nella presente convenzione d’incarico e per quanto non in contrasto con
lo spirito dello stesso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia, tra le
quali:
-
Decreto Legislativo N° 163 del 12.04.2006;
-
Legge Regionale N° 5 del 07.08.2007;
-
D.P.R. 554/99 (Regolamento di attuazione della Legge Quadro);
-
Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008;
-
artt. 2229 e ss. del Codice Civile;
Il Collaudatore: Ing. Salvatore Bianco
_____________________________
Per l’Ente Committente: Arch. Giancarmelo Serra
(Dirigente Settore Tecnico – Comune di Tempio Pausania)
_____________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Cod. Civ. dichiaro di aver preso
conoscenza e di approvare specificatamente la seguente clausola:
ART. 6 (ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO): Il
Collaudatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso
spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente
convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per
interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti
tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità della
convenzione.
L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’atto dell’accettazione
dell’incarico, e comunque prima dell’inizio dell’incarico, una copia di tutto
quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi
atti.
Sarà cura del Collaudatore, qualora si renda necessario, provvedere alle
ulteriori copie della suddetta documentazione.
Tempio Pausania lì, ________________
Il Collaudatore
(Ing. Salvatore Bianco)
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