DELIBERAZIONE N. 1765/2015 ADOTTATA IN DATA 19/11/2015
OGGETTO: Convenzione con il Centro Oculistico Vittorio Veneto s.r.l. di Milano per
l’esecuzione di attività di consulenza del dott. Miroslav Kacerik
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario f.f. e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;
Premesso che il Centro Oculistico Vittorio Veneto s.r.l. di Milano ha comunicato
con lettera prot. A.O. n. 36829 del 21/10/2015 che intende avvalersi della consulenza del
dott. Miroslav Kacerik, dirigente a rapporto esclusivo presso l’USC Oculistica;
Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in
data 17/10/2013 e integrata con deliberazione n. 1532 del 09/10/2015, a disciplinare
nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI)
erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione
delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;
Acquisito il parere favorevole del direttore del Dipartimento chirurgico in ordine
all’attinenza delle attività richieste al dott. Miroslav Kacerik con l’incarico ricoperto in
azienda, alla compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali e alla condizione
di assenza di conflitto di interessi;
Ritenuto di dover precisare che:
-
l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Miroslav Kacerik con un
impegno quantificabile in 1 accesso settimanale per 4-5 ore, al di fuori dell’orario di
lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito della libera professione /
consulenza saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente
regolamento aziendale;
-
gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi
delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a
carico dell’azienda ospedaliera ove dovute;
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;
DELIBERA
1.
di approvare le premesse e di stipulare con il Centro Oculistico Vittorio Veneto s.r.l.
di Milano specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo
allegato (allegato A) al presente provvedimento;
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
2.
di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della
convenzione siano contabilizzati nel conto 406520010 “Ricavi attività consulenza
sanitaria L.P., art. 55, c. 1, lett. c – d, artt. 57 - 58 CCNL”, che identifica proventi in
regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in
premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle
attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito
orario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la
contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Fabio Pezzoli
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario f.f./ Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
ALLEGATO A
CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n.
80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore
Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Centro Oculistico Vittorio Veneto con sede legale in via del Caravaggio 3, Milano, con recapito di
posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice Fiscale 02063770966 e Partita
IVA 11988950157, nella persona del prof. Vito De Molfetta con la qualifica di Direttore sanitario e
legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”),
“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente
anche "Parti").
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
è un centro oculistico privato non convenzionato con il SSN, che svolge tale attività in strutture
-
idonee per le quali dichiara sotto propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le
autorizzazioni di legge;
-
nel proprio centro oculistico, sito in Milano, via Vittorio Veneto n. 32, intende svolgere attività
sanitaria verso la propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un
medico specialista in oculistica;
-
ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di stipulare una convenzione
per lo svolgimento di attività di consulenza da parte del dott. Miroslav Kacerik (d'ora in poi
detto anche “Professionista”) per attività sanitaria riferita alla specialistica di oculistica a
favore di utenti clienti della propria struttura;
b) la “Azienda”:
-
ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 integrata con deliberazione n. 1532
del 09/10/2015 a disciplinare le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale
richieste alla "Azienda" da soggetti esterni;
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-
considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono
rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali;
-
ha verificato la disponibilità del “Professionista” a svolgere dette attività, a fronte di specifici
compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto
precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della “Azienda”;
-
visto il parere del Responsabile della struttura cui il “Professionista” è assegnato in ordine alla
attinenza delle attività richieste con l’incarico ricoperto in azienda, alla compatibilità con lo
svolgimento delle attività istituzionali ed alla condizione di assenza di conflitto di interessi;
c)
il “Professionista”:
-
dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi
previsti dalla normativa vigente;
b) le “Parti” ed il “Professionista”:
-
danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le
reciproche attività di istituto;
-
danno atto che le prestazioni sono richieste dal “Titolare della convenzione” a favore di propri
utenti e clienti e che pertanto (a) il “Titolare della convenzione” assume a proprio carico tutti gli
oneri anche risarcitori derivanti dalla propria Responsabilità Civile e che (b) il “Professionista”
che accetta di erogare le prestazioni richieste assume a proprio carico tutti gli oneri anche
risarcitori di Responsabilità Civile Professionale connessa all'attività da esso svolta in attuazione
della presente Convenzione presso le sedi del “Titolare della convenzione” manlevando,
entrambi, la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o indiretta, e garantendo a
proprio carico le relative coperture assicurative;
-
si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di
competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di
conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare
della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
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2.2 - L’attività di consulenza sarà svolta dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del
debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso
la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, sarà programmata per un numero di
circa 1 accesso settimanale per 4-5 ore presso le sedi indicate in premessa.
2.3 - La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente
tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per
accettazione, in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a
responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di
validità del presente contratto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un
corrispettivo di € 600,00 (seicento/00) per ora di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale
corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base
imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota
percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda”
secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali.
3.2 - Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni.
3.3 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.4 - Il “Titolare della convenzione” provvederà a trasmettere con cadenza mensile il prospetto
delle ore e/o degli accessi relativi all’attività prestata dal “Professionista” in relazione alla presente
convenzione, all’USC Formazione, marketing e libera professione della “Azienda” che attiverà le
procedure di fatturazione.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)
giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA
OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente
contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della
sottoscrizione.
3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40
(quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della
convenzione”.
Art. 4 - DURATA
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4.1 - Il presente contratto ha validità dal 01/01/2016 ed ha la durata di un anno senza facoltà di
tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto
oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
4.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del
contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno
90 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
5.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle
rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle
norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale,
a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
5.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento
degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono
destinati.
5.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria
competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
5.4 - “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico
aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le
eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala
l’inadempienza.
5.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o
indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività svolte dal “Professionista” a
favore del “Titolare della convenzione” e che il “Titolare della convenzione” garantisce la
copertura assicurativa per tutti gli oneri anche risarcitori derivanti propria la Responsabilità Civile
nei confronti dei propri utenti manlevando la “Azienda” da ogni forma di responsabilità diretta o
indiretta ed escludendo in ogni caso anche ogni forma di rivalsa nei confronti della stessa
5.6 - Il “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di disporre di adeguata
copertura assicurativa per ogni forma di responsabilità civile e professionale per le attività svolte in
forza del presente contratto.
5.7 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,
relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto
deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente
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contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta
elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente
contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria
competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza
nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in
materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di
diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze
relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi
giustificativi.
Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le
attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente
contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà
stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin
d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle
attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.
Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle
“Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto.
Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
7.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico
della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
7.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione
delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
7.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta
virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula
e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della
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convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si
compone di 168 righi.
Letto, approvato e sottoscritto
Data
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carlo Nicora
Prof. Vito De Molfetta
firma
firma
Il “Professionista”
Dott. Miroslav Kacerik
firma
Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto
delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,
II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:
premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),
articolo 4 (DURATA), articolo 5
PARTI),
(OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE
articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7
(FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).
Letto, approvato e sottoscritto
Data
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carlo Nicora
Prof. Vito De Molfetta
firma
firma
Il “Professionista”
Dott. Miroslav Kacerik
firma
USC Formazione, marketing e libera professione
Il Responsabile del Procedimento. Dr. Mario Fraticelli
Pratica trattata da Desy Aguzzoli tel. 035 2673705
Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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OGGETTO: Convenzione con il Centro Oculistico Vittorio Veneto srl