Le spese per il personale
nelle società pubbliche:
divieti, limiti, mobilità ed
eccedenze
Paestum, 19 Aprile 2014
Dott.ssa Annalisa Russomando
Riferimenti normativi
Commi 557-568 Legge di stabilità 2014
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112 (come
modificato dall’art. 19 del D.L. 1 luglio 2009,
n. 78 e dal comma 557, art. 1 L. 147/2013)
Art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008
Art. 3 bis D.L. 138/2011 (come modificato dal
D.L. n. 1/12 e dal comma 559, art. 1 L.
147/2013)
Amministrazione controllante e
Società partecipata
Le scelte del legislatore in tema di
personale delle società pubbliche
Pubblicizzazione del reclutamento del
personale
Assoggettamento delle società ai limiti e
divieti tipici delle amministrazioni pubbliche
Richiesta di particolari profili di adeguatezza
delle risorse umane a disposizione delle
società
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
I comma
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.
Lgs. n. 165/2001
• adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l’imparzialità e
•
•
•
assicurino economicità e celerità di espletamento
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
pari opportunità
decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche o sindacali
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
II comma
Le altre società (cioè, quelle che non gestiscono
servizi pubblici locali) a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto
dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
III comma
Sono
completamente
esentate
da
qualsiasi
adempimento a proposito del proprio personale le
società quotate su mercati regolamentati
Tali società sono chiamate a rispondere
agli azionisti e sono oggetto di processi
di privatizzazione sempre più incisivi
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
... segue
Quando una società in mano pubblica ha una parte del proprio
capitale sociale quotato in borsa ed un azionariato diffuso tra
privati, ne discende che essa «costituisce una realtà
imprenditoriale totalmente svincolata in relazione alla sua
attività dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale
sociale, in quanto non svolge attività strumentale ai compiti
istituzionali delle suddette amministrazioni, ma opera come
soggetto autonomo nel mercato dei servizi pubblici locali» (Tar
Lazio, Roma, sez. III, 30 giugno 2008, n. 6333)
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
Altri soggetti esclusi:
- Società controllante direttamente e indirettamente dalle
società quotate
- Società che gestiscono servizi liberalizzati della vendita del
gas e della produzione e vendita di energia elettrica
- Società controllate dalla P.A. che hanno effettuato la gara a
doppio oggetto per la scelta del socio operativo privato
Art. 18, comma 2-bis
(introdotto dall’art. 19 , comma 1 del D.L.
n. 78/2009)
I periodo
Le disposizioni che stabiliscono a carico delle pubbliche
amministrazioni divieti e limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano anche alle rispettive società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che:
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero
svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto
di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1,
comma 557 L. 147/2013
I periodo
Applicabilità anche alle aziende speciali ed alle
istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara (quindi non
solo quelle che gestiscono servizi pubblici locali)
Art. 18, comma 2-bis
(introdotto dall’art. 19 , comma 1 del D.L.
n. 78/2009)
II periodo
Obbligo per le società pubbliche di adeguamento delle “proprie
politiche di personale” alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria.
rischio
dover mettere in discussione quanto previsto dai
contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali già
applicati nelle singole aziende
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art.
1, comma 557 L. 147/2013
II periodo
Il contenimento degli oneri contrattuali avviene attraverso
misure di estensione al personale degli organismi
partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla
retribuzione accessoria.
A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella
contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta
applicazione dei citati vincoli fermo restando il contratto
nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art.
1, comma 557 L. 147/2013
III periodo
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli. L’ente controllante
stabilisce per queste società, adottando propri provvedimenti, modalità e
applicazione dei citati vincoli assunzionali.
Gli enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal
regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali
e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.
Nel rispetto dei vincoli previsti dall’art.76, comma 7 D.L. 112/2008 e gli
obblighi di contenimento della spesa
Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come
modificato
dall’art. 25 del D.L. 1/12)
Le società affidatarie in house .... adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che
stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.
applicazione delle regole concorsuali previa adozione di un
provvedimento da parte della società in house
Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come
modificato
dal comma 559, art. 1 L.147/2013)
Le società in house adottano con propri provvedimenti,
criteri e modalità per il reclutamento del personale
…… nonché i vincoli assunzionali e di
contenimento delle politiche retributive stabiliti
dall’ente locale controllante ai sensi dell’articolo
18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
Art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008
Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è
pari o superiore al 50 % delle spese correnti
DIVIETO
di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008, modifiche comma 558,
L.147/2013
Ai fini del computo della percentuale, si calcolano le spese
sostenute anche dalle aziende speciali e dalle istituzioni.
Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa
con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui
al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del
computo della spesa di personale in termini aggregati.
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
... segue
• Ai fini del calcolo della percentuale del 50% devono essere
computate «le spese sostenute anche dalle società speciali, dalle
istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo:
•
che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza
gara, ovvero
•
che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero
•
che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
Le società da prendere in considerazione, pertanto,
sono tendenzialmente tutte quelle partecipate dall’Ente
locale, con esclusione di:
• società quotate
• società che hanno ricevuto l’affidamento con gara
• società che svolgono funzioni in ambito commerciale
o industriale (quali ad esempio società che non sono
affidatarie di un servizio pubblico locale)
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
... segue
La Corte dei Conti ha osservato che «l’esclusione (dal
consolidamento) delle società che hanno ricevuto l’affidamento della
gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva è basata
sul presupposto che la gara può assicurare la presenza dei requisiti
di economicità, efficienza ed efficacia necessari all’attuazione del
«buon andamento», posto dalla Costituzione con l’art. 97, mediante il
confronto competitivo sul mercato e la verifica della congruità dei
costi, soprattutto in materia di personale» (Corte dei Conti, 30
novembre 2011, n. 14)
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
... segue
Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in
deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento
complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over
che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
Modalità di calcolo della quota di spesa del personale
delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. Aut.,
14/2011) da sommare a quella dell’ente locale:
SP x R
X = ________
VP
SP= voce B9 CE Spese personale
R = corrispettivi dovuti dall’Ente alla società per
i servizi erogati dalla stessa
VP = voce A CE valore della produzione della
società
Per il calcolo dell’incidenza previsto all’art. 76 c. 7 la quota di spese del personale
della società partecipata così individuata (X) deve essere sommata alle spese di
personale dell’Ente locale ed il totale così ottenuto deve essere diviso per le spese
correnti del solo Ente locale. Il calcolo di cui sopra deve essere effettuato per
ciascuna società controllata, sia che si tratti di società partecipata da uno o più enti,
che di società miste pubblico-privato, controllate dall’Ente come sopra specificato;
I limiti alle assunzioni di cui al D.L.
112/2008
Le assunzioni a tempo indeterminato
Gli Enti che rispettano le condizioni ed i
parametri di virtuosità possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite del 40 % della spesa
corrispondente alle cessazioni dell’anno
precedente
I vincoli introdotti dal D.L. 6 luglio
2012 n. 95 (Spending review)
Art. 4, comma 9 «Fino al 31 dicembre 2015 alle società controllate
direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, che
abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di
servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 %
dell’intero fatturato si applicano le disposizioni limitative delle
assunzioni previste per l’amministrazione controllante».
(Abrogato dal comma 562 della L. 147/2012)
Art. 4, comma 9 seconda parte
Alle stesse società di cui alla prima parte del comma, si applica il
limite del 20% della spesa per turnover dell’anno precedente. Tali
assunzioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure di
reclutamento e selezione che rispettino i principi di trasparenza,
pubblicità ed imparzialità. (Abrogato dal comma 562 della L.
147/2012)
Art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010
Assunzioni con forme contrattuali flessibili
A decorrere dall’anno 2011
le società che abbiano conseguito nell’anno 2011 un
fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 % dell’intero fatturato
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità
nell’anno 2009
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
A decorrere dal 1° gennaio 2014
le società controllate direttamente o indirettamente
dalle P.A. indicate all’art. 1 comma 2 del D.lgs.
165/2001 o dai loro enti strumentali
Possono accordarsi tra loro per realizzare, anche
senza il consenso del lavoratore, processi di
mobilità di personale in relazione al proprio
fabbisogno
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
Requisiti di legittimità:
-
Necessitano di informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL alla stessa applicato
-
Devono essere attuati nel rispetto dell’ordinamento professionale
-
Non possono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
-
Non possono avvenire tra le società partecipate e le pubbliche
amministrazioni
-
Non possono essere attuati dalle società quotate e dalle società
dalle stesse controllate
-
Devono garantire ai lavoratori i diritti previsti dal comma 1 e 3
dell’art. 2112 c.c.
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
Gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di
indirizzo volti a favorire l’acquisizione di personale le
suddette procedure di mobilità
Profili applicativi:
• Se società partecipata vuole assumere nuove risorse
deve prima esperire mobilità
• Regolazione mediante atto di indirizzo da parte
dell’ente locale, collegato a piani di razionalizzazione
dei servizi o a piani di risanamento, tradotti in piani
industriali
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
ESUBERI
• Eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali
Oppure
• Incidenza spese personale pari o superiore al 50% delle
spese correnti
Informativa alle rappresentanze sindacali in cui sono
individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili
professionali del personale in eccedenza
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
... segue
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa l’ente
controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell’ambito della stessa società
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, ovvero presso altre società controllate al
medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
• Possibilità per gli enti controllanti e le società partecipate di
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per realizzare forme di
trasferimento in mobilità presso altre società dello stesso tipo
operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede
le società interessate da eccedenze di personale
• Possibilità per le società eccedentarie di farsi carico, per un periodo
massimo di tre anni, di una quota non superiore al 30% del
trattamento economico del personale interessato dalla mobilità,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali somme non
concorrono alla formazione del reddito imponibile della società che
accoglie i dipendenti in mobilità
GRAZIE
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Il personale nelle società pubbliche