La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari domenica 24 casa24 moda 24 motori 24 job24 Italia&Mondo Banche dati Norme e Tributi Periodici Libri Finanza&Mercati E-book Nova24 Tech Formazione Impresa&Territori Plus24 Risparmi viaggi24 salute24 shopping24 Commenti&Inchieste Strumenti di lavoro diritto24 altri tools altri Software Accedi Retweet 193 Mi piac Home > Civile > CIVILE > Primo Piano - La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari Inserisci qui la tua richiesta MUTUI Documenti e Approfondimenti Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 11-01-2013, n. 602 Arbitro Bancario Finanziario Napoli, Sentenza del 0304-2013, n. 1796 Articolo 644 - Usura Codice penale La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari Elisabetta Smaniotto, Avvocato, Mediatore nelle Controversie Civili e Commerciali, Alessandro Smaniotto, Dottore in Economia e Commercio 03 giugno 2013 A CURA DELLA REDAZIONE DI LEX24 Non sei ancora abbonato a LEX24? Per scoprire come farlo clicca qui La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha reso una pronuncia in materia di mutui e, precisamente, in tema di interessi. Il mutuo è un contratto tipico, con il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità. L’istituto trova espressa disciplina nel codice civile all’art. 1813 e seguenti. Il mutuo, solitamente, viene stipulato con un istituto creditore e, in tal caso, sono assai frequenti i mutui c.d. onerosi, tuttavia, possono essere stipulati anche mutui gratuiti (senza interessi). Il contratto di mutuo ha natura reale, dal momento che, come detto, prevede la consegna alla parte mutuataria di un dato bene che, solitamente, consiste in una somma di denaro. La prassi quotidiana conosce i tipici casi di mutuo ipotecario o fondiario, ma questi non sono i soli tipi mediante i quali è possibile ricorrere al credito: esistono altre figure come ad esempio l’apertura di credito in conto corrente che persegue finalità analoghe a quelle del contratto di mutuo. Uno degli elementi che contraddistinguono i mutui c.d. onerosi consiste nell’obbligo per la parte mutuataria di rientrare del debito sorto a seguito della stipula del contratto di mutuo, restituendo alla parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi. A tal proposito, il mutuo può essere stipulato mediante la previsione di un tasso di interessi fisso o di un tasso di interessi variabile. La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (ora per il periodo gennaio-marzo 2013, il decreto è stato emesso in data 21.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2012, serie generale n. 301). Nel caso in cui non vengano rispettate le soglie ivi indicate, gli interessi sono considerati di tipo usurario. Le pattuizioni convenute in sede di stipula di contratto rimarranno poi invariate per tutta la durata dello stesso, salvo la possibilità, oggi ammessa, di surrogare l’istituto creditore con uno nuovo che offre Cerca un avvocato Nome: Città: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/02/la-corte-di-cassazione-su-mutui-e-interessi-cd-usurari.html[13/06/13 17:14:40] La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari condizioni più competitive. La pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, ove sono stati qualificati come usurari gli interessi dovuti dal privato in maggiorazione ad interessi moratori già determinati, sulla considerazione che gli stessi superavano il limite stabilito dalla legge in materia, riguarda il caso nel quale la banca mutuante è stata convenuta in giudizio in quanto, ad avviso della parte attrice, già parte mutuataria, “il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l'acquisto della propria casa era da considerare usurario”. In primo grado, il tribunale adito rigetta la domanda in base al disposto di cui all’art. 2 della legge 108/1996, in virtù del quale, “per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà. Considerato che il D.M. 27 marzo 1998, emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la categoria dei mutui il tasso dell'8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato potesse essere ritenuto usurario.”. Tale posizione viene successivamente confermata in appello. Materia: Tutte le materie Avvocato Studio Legale Sei un avvocato? Non perdere l'occasione di farti trovare su Avvocati24 Shop Diritto24 Approfondimenti - Formulari - Giurisprudenza Questioni La questione giunge poi in Cassazione ove viene proposto ricorso: la Corte accoglie il profilo rilevato dall’istante e relativo all’usurarietà dei tassi. La parte ricorrente aveva dedotto che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del 10.5%, in contrasto con quanto previsto nel D.M. 27 marzo 1998, che indica il tasso praticabile per il mutuo nella misura dell'8.29%. Tale tasso, infatti, sarebbe usurario a norma della legge n. 108 del 1996, art. 1, comma 4, in particolare, in base alla considerazione che il mutuo fu richiesto per l'acquisto di un bene primario, quale la casa di abitazione, e sul presupposto che dovrebbe tenersi conto della prevista maggiorazione di 3 punti in caso di mora. A tal proposito, i tassi sono qualificabili come usurari nel caso in cui, a qualunque titolo, superino il limite stabilito dalla legge, e ciò secondo la prescrizione data dall’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. GU n.303 del 30 dicembre 2000, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24. G.U. 28 febbraio 2001, n.49). Secondo i giudici, la circostanza che il mutuo è stato contratto per l’acquisto della casa sarebbe irrilevante, e ciò in base alla circostanza di cui all’art. 644, comma terzo, codice penale, secondo il quale sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero "gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria". L’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, a tal proposito, evidenzia che il momento rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o convenuti. La norma da ultimo richiamata è del seguente tenore: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”. L’inciso “a qualunque titolo” consente pertanto di ricondurre alla definizione resa anche gli interessi moratori dovuti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; Cass., n. 5324/2003). Il secondo comma dell’art. 1815 cod.civ., a tal proposito, afferma che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Conseguenza di una simile pattuizione, tuttavia, è l’operatività della prescrizione penale in materia, dal momento che integra il reato di usura perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 644 cod.pen. In breve, con l’importantissima pronuncia resa, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che, al fine di classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia, rilevano anche il tasso di mora nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, sconfinino oltre le determinazioni stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente. La sentenza in commento tra lo spunto per effettuare talune riflessioni relative all'andamento del mercato dei mutui ed all'erogazione degli stessi. L'attuale crisi economica, infatti, ha avuto ripercussioni anche nell'erogazione dei mutui per cui vengono oggi effettuati controlli più stringenti da parte degli istituti di credito rispetto a ciò che accadeva in passato. Il mercato dei mutui rimane, tuttavia, ancora competitivo, nel senso che, ove un istituto di credito si astiene dall'accoglimento della domanda di mutuo, un altro sarà invece disposto a concederlo, salvo che la condizione del richiedente non sia patologica e, quindi, sia palesemente evidente il suo futuro Domiciliatari Strumenti e servizi utili STRUMENTI Calcolo del danno biologico Richiesta sentenze integrali SERVIZI UTILI Gazzetta Ufficiale Parlamento e Governo Istituzioni e Associazioni Punti accesso a POLISWEB Link Utili Mobile Newsletter Diritto24 http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/02/la-corte-di-cassazione-su-mutui-e-interessi-cd-usurari.html[13/06/13 17:14:40] La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari inadempimento all'obbligazione di restituire il capitale mutuato, oltre agli interessi. Vuoi essere sempre aggiornato? Per gli abbonati di GUIDA AL DIRITTO e LEX24: Guida al Diritto, 9.2.2013 - n. 7 - p.25, Se il contratto prevede una clausola penale la riduzione a equità è demandata al giudice Iscriviti alla newsletter di Diritto24 Mediacenter ed e-learning I corsi E-Learning di Lex24 Leggi anche: A cura della redazione di Lex24 Guide pratiche su contratti di conto corrente e mutui ipotecari INTESA ABI - NOTAI: per i mutui partono le procedure di portabilità online Polizze vita legate a mutui o crediti al consumo: l'ISVAP disciplina i requisiti minimi La Rinegoziazione dei mutui: le nuove disposizioni del decreto sviluppo MUTUI: Le istruzioni per la cancellazione gratuita Dalle banche dati Lex24 e Guida al Diritto Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 17-11-2000, n. 14899 (Massima) Dagli ordini LEX24 Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 04-04-2003, n. 5324 (Massima) L’avvocato Ciro Perrelli confermato docente di diritto penale dell’ambiente presso l’Università di Salerno LEX24 Nuovo studio membro statunitense per Ius Laboris FordHarrison entra nell’Alleanza Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 25-02-2000, n. 2141 (Massima) LEX24 SFL Studio Legale: la professione legale incontra l’arte Vedi tutte le news Tribunale Paola, Penale, Sentenza del 22-10-2003 (Massima redazionale) LEX24 Tribunale Roma, Sentenza del 04-06-1998 (Massima redazionale) LEX24 © RIPRODUZIONE RISERVATA Documenti e Approfondimenti Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 11-01-2013, n. 602 Arbitro Bancario Finanziario Napoli, Sentenza del 03-04-2013, n. 1796 Articolo 644 - Usura Codice penale Vetrina Dagli studi Periodici Libri Banche dati Software Formazione http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/primiPiani/2013/02/la-corte-di-cassazione-su-mutui-e-interessi-cd-usurari.html[13/06/13 17:14:40]