La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari
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MUTUI
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Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza
del 11-01-2013, n. 602
Arbitro Bancario Finanziario Napoli, Sentenza del 0304-2013, n. 1796
Articolo 644 - Usura Codice penale
La Corte di Cassazione su
mutui e interessi c.d. usurari
Elisabetta Smaniotto, Avvocato, Mediatore nelle Controversie Civili e Commerciali,
Alessandro Smaniotto, Dottore in Economia e Commercio
03 giugno 2013
A CURA DELLA REDAZIONE
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farlo clicca qui La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha reso una
pronuncia in materia di mutui e, precisamente, in tema di interessi.
Il mutuo è un contratto tipico, con il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta
mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l'altra si obbliga a restituire
successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.
L’istituto trova espressa disciplina nel codice civile all’art. 1813 e seguenti.
Il mutuo, solitamente, viene stipulato con un istituto creditore e, in tal caso, sono assai frequenti i
mutui c.d. onerosi, tuttavia, possono essere stipulati anche mutui gratuiti (senza interessi).
Il contratto di mutuo ha natura reale, dal momento che, come detto, prevede la consegna alla parte
mutuataria di un dato bene che, solitamente, consiste in una somma di denaro.
La prassi quotidiana conosce i tipici casi di mutuo ipotecario o fondiario, ma questi non sono i soli
tipi mediante i quali è possibile ricorrere al credito: esistono altre figure come ad esempio l’apertura
di credito in conto corrente che persegue finalità analoghe a quelle del contratto di mutuo.
Uno degli elementi che contraddistinguono i mutui c.d. onerosi consiste nell’obbligo per la parte
mutuataria di rientrare del debito sorto a seguito della stipula del contratto di mutuo, restituendo alla
parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi.
A tal proposito, il mutuo può essere stipulato mediante la previsione di un tasso di interessi fisso o
di un tasso di interessi variabile.
La determinazione degli interessi deve essere effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze (ora per il periodo gennaio-marzo 2013, il decreto è stato
emesso in data 21.12.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2012, serie generale n.
301).
Nel caso in cui non vengano rispettate le soglie ivi indicate, gli interessi sono considerati di tipo
usurario.
Le pattuizioni convenute in sede di stipula di contratto rimarranno poi invariate per tutta la durata dello
stesso, salvo la possibilità, oggi ammessa, di surrogare l’istituto creditore con uno nuovo che offre
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La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari
condizioni più competitive.
La pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione, ove sono stati qualificati come usurari gli
interessi dovuti dal privato in maggiorazione ad interessi moratori già determinati, sulla considerazione
che gli stessi superavano il limite stabilito dalla legge in materia, riguarda il caso nel quale la banca
mutuante è stata convenuta in giudizio in quanto, ad avviso della parte attrice, già parte mutuataria,
“il tasso applicato al contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato il 19.9.1996 per l'acquisto
della propria casa era da considerare usurario”.
In primo grado, il tribunale adito rigetta la domanda in base al disposto di cui all’art. 2 della legge
108/1996, in virtù del quale, “per la determinazione degli interessi usurari i tassi effettivi globali medi
rilevati dal Ministero del Tesoro ai sensi della citata legge devono essere aumentati della metà.
Considerato che il D.M. 27 marzo 1998, emesso dal Ministero del Tesoro, prevedeva per la
categoria dei mutui il tasso dell'8.29%, ha quindi, escluso che il tasso contrattualmente fissato
potesse essere ritenuto usurario.”.
Tale posizione viene successivamente confermata in appello.
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La questione giunge poi in Cassazione ove viene proposto ricorso: la Corte accoglie il profilo rilevato
dall’istante e relativo all’usurarietà dei tassi.
La parte ricorrente aveva dedotto che l'interesse pattuito (inizialmente fisso e poi variabile) era del
10.5%, in contrasto con quanto previsto nel D.M. 27 marzo 1998, che indica il tasso praticabile per
il mutuo nella misura dell'8.29%.
Tale tasso, infatti, sarebbe usurario a norma della legge n. 108 del 1996, art. 1, comma 4, in
particolare, in base alla considerazione che il mutuo fu richiesto per l'acquisto di un bene primario,
quale la casa di abitazione, e sul presupposto che dovrebbe tenersi conto della prevista
maggiorazione di 3 punti in caso di mora.
A tal proposito, i tassi sono qualificabili come usurari nel caso in cui, a qualunque titolo, superino il
limite stabilito dalla legge, e ciò secondo la prescrizione data dall’art. 1 del Decreto Legge 29
dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura. GU n.303 del 30 dicembre 2000, convertito con modificazioni dalla
L. 28 febbraio 2001, n. 24. G.U. 28 febbraio 2001, n.49).
Secondo i giudici, la circostanza che il mutuo è stato contratto per l’acquisto della casa sarebbe
irrilevante, e ciò in base alla circostanza di cui all’art. 644, comma terzo, codice penale, secondo il
quale sono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge ovvero "gli interessi, anche
se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del
fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla
prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o
promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria".
L’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2000, n. 394, a tal proposito, evidenzia che il momento
rilevante è quello nel quale gli interessi sono promessi o convenuti.
La norma da ultimo richiamata è del seguente tenore: “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del
codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.”.
L’inciso “a qualunque titolo” consente pertanto di ricondurre alla definizione resa anche gli interessi
moratori dovuti in seguito alla stipula di un contratto di mutuo (Corte cost. 25 febbraio 2002 n. 29:
"il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo
convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto
proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi
moratori"; Cass., n. 5324/2003).
Il secondo comma dell’art. 1815 cod.civ., a tal proposito, afferma che “Se sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Conseguenza di una simile pattuizione, tuttavia, è l’operatività della prescrizione penale in materia, dal
momento che integra il reato di usura perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 644 cod.pen.
In breve, con l’importantissima pronuncia resa, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che, al fine di
classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia, rilevano anche il
tasso di mora nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, sconfinino
oltre le determinazioni stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente.
La sentenza in commento tra lo spunto per effettuare talune riflessioni relative all'andamento del
mercato dei mutui ed all'erogazione degli stessi.
L'attuale crisi economica, infatti, ha avuto ripercussioni anche nell'erogazione dei mutui per cui
vengono oggi effettuati controlli più stringenti da parte degli istituti di credito rispetto a ciò che
accadeva in passato.
Il mercato dei mutui rimane, tuttavia, ancora competitivo, nel senso che, ove un istituto di credito si
astiene dall'accoglimento della domanda di mutuo, un altro sarà invece disposto a concederlo, salvo
che la condizione del richiedente non sia patologica e, quindi, sia palesemente evidente il suo futuro
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La Corte di Cassazione su mutui e interessi c.d. usurari
inadempimento all'obbligazione di restituire il capitale mutuato, oltre agli interessi.
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