Relazioni tra le
norme per
l’utilizzo
agronomico
degli effluenti
zootecnici e il
digestato
Monica Bassanino – Dir. Agricoltura
Enrico Accotto – Dir. Ambiente
Prima della revisione del D. Lgs 152/2006
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia
ambientale.
Art. 185
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto (rifiuti):
……
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che
assicurano tutela ambientale e sanitaria:
……
5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie
fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose
utilizzate nell'attività agricola;
Regolamento regionale 10/R/2007
Art. 29
2 bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di
materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti da attività agricola è
assimilabile, ai fini dell’utilizzo agronomico, all’effluente zootecnico disciplinato
dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalità definite con
deliberazione della Giunta regionale.”.
DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874
Condizioni e modalita' per l'utilizzo agronomico del
materiale derivante dal trattamento di digestione
anaerobica di materie fecali e altre sostanze
naturali provenienti da attività agricola.
DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874
Il digestato può essere assimilato all’effluente zootecnico solo se
l’impianto di digestione anaerobica riceve in ingresso esclusivamente le
seguenti biomasse:
1) effluenti zootecnici (art.2 Reg. 10/R/2007);
2) residui delle coltivazioni (paglie, stocchi, colletti di barbabietola,
ecc.) e residui vegetali prodotti dalle imprese agricole che esercitano
anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione
agricola ai sensi dell’articolo 2135, comma 3 del codice civile;
3) prodotti agricoli.
In ogni condizione di esercizio, la quota di effluente zootecnico deve
essere pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al digestore.
DGR 23 febbraio 2009, n. 64−10874
I materiali in ingresso al digestore
rispettano le condizioni previste
dalla DGR 64−10874?
SI: il digestato è
assimilabile al refluo
Utilizzo agronomico, secondo
normativa regionale sui reflui
zootecnici (Reg. 10/R/2007)
NO: il digestato resta
un rifiuto
Spandimento su suolo a
beneficio dell’agricoltura,
(Procedura R10) secondo
normativa nazionale rifiuti (D.
Lgs. 152/2006)
Utilizzo agronomico del digestato - Modalità
L’azienda agricola, singola o associata, deve:
- presentare annualmente la comunicazione e il PUA
- compilare e conservare per almeno 3 anni il registro dei
materiali in ingresso al digestore
- compilare e conservare per almeno 3 anni il registro delle
operazioni di fertilizzazione e/o di cessione dei materiali in
uscita dall’impianto di D.A.
- compilare la documentazione di trasporto del digestato e/o
dei materiali in uscita dall’impianto (indipendentemente dai
quantitativi di azoto ivi previsti)
Utilizzo agronomico del digestato - Vincoli
Poichè il digestato può essere composto da una miscela di effluenti
zootecnici + altri materiali/scarti vegetali, le dosi distribuite in
campo devono rispettare:
- per la quota di azoto di origine zootecnica, i limiti stabiliti dal
regolamento 10/R/2007 (170 kg/ha per terreni in ZVN, 340 kg/ha
per altri terreni)
- per la quota di azoto di origine vegetale, i criteri di
bilanciamento della fertilizzazione azotata previsti dal PUA.
APPLICATIVO INFORMATICO
PER LA REDAZIONE DEL PUA
Dopo la revisione del D. Lgs 152/2006
D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Art. 185 modificato
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto:
(……) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano
tutela ambientale e sanitaria:
(……)
f) materie fecali (se non contemplate dal comma 2 lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa
mediante promessi o metodi che non danneggiano l’ambiente né
mettono in pericolo la salute umana;
D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione
della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Art. 185 modificato
2. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del
presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative
comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento:
(……)
b) i sottoprodotti di origine animale (compresi i prodotti
trasformati) contemplati dal Reg. 1774/2002/CE, eccetto
quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o
all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
www.regione.piemonte.it
Area tematica “Agricoltura” -> Sezione “Direttiva nitrati”
Direzione Agricoltura
Monica Bassanino
Tel 011- 4324223
[email protected]
Stefania Lucà
Tel 011 – 4325415
[email protected]
Direzione Ambiente
Enrico Accotto
Tel 011- 4324066
[email protected]
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