UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA Facoltà di Economia Corso di Diritto del Contenzioso dell’Impresa Anno Accademico 2012-2013 Ermenegildo Costabile Diritto del contenzioso d'impresa 1 PARTE SECONDA DIRITTO PENALE BIANCO 2) REATI FALLIMENTARI Diritto del contenzioso d'impresa 2 ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI TRIBUTARI INFORTUNI SUL LAVORI REATI SOCIETARI CRIMINI DEI COLLETTI BIANCHI REATI AMBIENTALI REATI FALLIMENTARI MARKET ABUSE Diritto del contenzioso d'impresa 3 I REATI FALLIMENTARI • Con il R.D. 267/1942, il legislatore ha disciplinato la materia delle procedure concorsuali e, per ciò che qui rileva, dei reati fallimentari. • Bene giuridico tutelato: – A) l’interesse patrimoniale dei creditori – B) il corretto andamento della vita economica e dei traffici commerciali – C) l’amministrazione della giustizia, quale garante della par condicio creditorum • L’interesse patrimoniale dei creditori si articola nell’interesse: – A.1) a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento d’affari del debitore – A.2) al trattamento paritetico in caso d’insolvenza – A.3) ad essere soddisfatti nella maggior misura e nel minor tempo possibile Diritto del contenzioso d'impresa 4 • Presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza dichiarativa di fallimento (art. 17 l.fall.). • La sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza. • Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimento o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (dissesto). • Il concetto di dissesto: una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo e ingravescente, che – se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività – può comportare l’aggravamento della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno procurato alla massa dei creditori. • Le fattispecie di bancarotta sono applicabili anche ai casi di concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa (artt. 236 e 237 l.fall.), con l’equiparazione del decreto di concordato e dell’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza con la sentenza dichiarativa di fallimento. Diritto del contenzioso d'impresa 5 PROPRIA • Impresa/imprenditore BANCAROTTA IMPROPRIA • Società/organi sociali Diritto del contenzioso d'impresa 6 PATRIMONIALE FRAUDOLENTA DOCUMENTALE PREFERENZIALE B A N C A R O T T A SPESE FAMILIARI ECCESSIVE OPERAZIONI DI PURA SORTE CHE PREGIUDICANO IL PATRIMONIO OPERAZIONI DI GRAVE IMPRUDENZA PER RITARDARE FALLIMENTO SEMPLICE MANCATA RICHIESTA DI FALLIMENTO CHE AGGRAVA IL DISSESTO MANCATA OSSERVANZA DI UN CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE Diritto del contenzioso d'impresa 7 BANCAROTTA FRAUDOLENTA Art. 216 1. 2. 3. 4. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Diritto del contenzioso d'impresa 8 BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE BENE GIURIDICO • TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA MASSA DEI CREDITORI SOGGETTI • IMPRENDITORE • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223) CONDOTTA (1) • DISTRARRE, OCCULTARE, DISSIMULARE, DISTRUGGERE, DISSIPARE • IN TUTTO O IN PARTE I BENI CONDOTTA (2) • ESPORRE O RICONOSCERE PASSIVITA’ INESISTENTI ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO SPECIFICO (ALLO SCOPO DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI) Diritto del contenzioso d'impresa 9 BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE BENE GIURIDICO • TUTELA DEI CREDITORI MEDIANTE LA CORRETTA TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI SOGGETTI • L’IMPRENDITORE • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223) CONDOTTA • SOTTRARRE, DISTRUGGERE, FALSIFICARE, IN TUTTO O IN PARTE, I LIBRI O LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI • OVVERO TENERLE IN MODO DA NON RENDERE POSSIBILE LA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO O DEL MOVIMENTO DEGLI AFFARI ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO SPECIFICO (CON LO SCOPO DI PROCURARE A SE’ O AD ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO O DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI) (PER LA GIURISPRUDENZA BASTA IL DOLO GENERICO) Diritto del contenzioso d'impresa 10 BANCAROTTA FRAUDOLENTA PREFERENZIALE BENE GIURIDICO • TUTELA DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM SOGGETTI • L’IMPRENDITORE DICHIARATO FALLITO • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223) CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • ESEGUIRE PAGAMENTI O SIMULARE TITOLI DI PRELAZIONE PRIMA O DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE • DOLO SPECIFICO (A SCOPO DI FAVORIRE, A DANNO DEI CREDITORI, TALUNO DI ESSI) Diritto del contenzioso d'impresa 11 FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA Art. 223 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216. Diritto del contenzioso d'impresa 12 FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA (1) CONDOTTA (2) CONDOTTA (3) ELEMENTO SOGGETTIVO • TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE • COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI INDICATI NELL’ART. 216 • CAGIONARE O CONCORRERE A CAGIONARE IL DISSESTO COMMETTENDO UNO DEI SEGUENTI REATI: • False comunicazioni sociali (2621-2622) • Indebita restituzione dei conferimenti (2626) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (2628) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629) • Formazione fittizia di capitale (2632) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633) • Infedeltà patrimoniale (2634) • CAGIONARE CON DOLO O PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ • DOLO Diritto del contenzioso d'impresa 13 CASO PARMALAT Diritto del contenzioso d'impresa 14 Diritto del contenzioso d'impresa 15 Diritto del contenzioso d'impresa 16 Diritto del contenzioso d'impresa 17 Diritto del contenzioso d'impresa 18 Diritto del contenzioso d'impresa 19 CASO BURANI Diritto del contenzioso d'impresa 20 Diritto del contenzioso d'impresa 21 Diritto del contenzioso d'impresa 22 Diritto del contenzioso d'impresa 23 Diritto del contenzioso d'impresa 24 BANCAROTTA SEMPLICE Art. 217 1. 2. 3. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni. Diritto del contenzioso d'impresa 25 BANCAROTTA SEMPLICE BENE GIURIDICO SOGGETTI CONDOTTA (1) CONDOTTA (2) ELEMENTO SOGGETTIVO • TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CREDITORI • L’IMPRENDITORE • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ (ART. 224) • 1) FARE SPESE PERSONALI O PER LA FAMIGLIA ECCESSIVE RISPETTO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA • 2) CONSUMARE NOTEVOLE PARTE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI DI PURA SORTE O MANIFESTAMENTE IMPRUDENTI • 3) COMPIERE OPERAZIONI DI GRAVE IMPRUDENZA PER RITARDARE IL FALLIMENTO • 4) AGGRAVARE IL DISSESTO, ASTENENDOSI DAL RICHIEDERE LA DICHIARAZIONE DEL PROPRIO FALLIMENTO O CON ALTRA GRAVE COLPA • 5) NON SODDISFARE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN UN PRECEDENTE CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE • NON TENERE I LIBRI E LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI PRESCRITTE DALLA LEGGE O TENERLI IN MANIERA IRREGOLARE O INCOMPLETA NEI TRE ANNI PRECEDENTI LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO • CONDOTTA (1): DOLO GENERICO O COLPA (N. 2-3-4) • CONDOTTA (2): DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 26 FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE Art. 224 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge. Diritto del contenzioso d'impresa 27 FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE SOGGETTI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI SOCIETA’ FALLITE CONDOTTA (1) • COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI PREVEDUTI NELL’ART. 217 CONDOTTA (2) • CONCORRERE A CAGIONARE O AD AGGRAVARE IL DISSESTO DELLA SOCIETA’ CON INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI AD ESSI IMPOSTI DALLA LEGGE ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO GENERICO (CONDOTTA 1) • COLPA (CONDOTTA 2) Diritto del contenzioso d'impresa 28 ESENZIONI DAL REATO DI BANCAROTTA Art. 217-bis (aggiunto dal D.L. n. 78/2010) 1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies. Diritto del contenzioso d'impresa 29 RICORSO ABUSIVO AL CREDITO Art. 218 1. 2. 3. Art. 225 1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto. Diritto del contenzioso d'impresa 30 RICORSO ABUSIVO AL CREDITO BENE GIURIDICO • TUTELA DEI CREDITORI SOGGETTI • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI E GLI IMPRENDITORI ESERCENTI UN’ATTIVITA’ COMMERCIALE CONDOTTA • RICORRERE O CONTINUARE A RICORRERE AL CREDITO DISSIMULANDO IL DISSESTO O LO STATO D’INSOLVENZA ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 31 DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO Art. 220 1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 226 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati. Diritto del contenzioso d'impresa 32 DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO BENE GIURIDICO SOGGETTI • TUTELA DEI CREDITORI • IMPRENDITORE FALLITO • AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI CONDOTTA (1) • DENUNCIARE CREDITORI INESISTENTI NELL’ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI CONDOTTA (2) • OMETTERE DI DICHIARARE L’ESISTENZA DI ALTRI BENI DA COMPRENDERE NELL’INVENTARIO ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 33 INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO Art. 228 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. Diritto del contenzioso d'impresa 34 INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL FALLIMENTO BENE GIURIDICO • TUTELA DEI CREDITORI SOGGETTI • CURATORE FALLIMENTARE CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • PRENDERE UN INTERESSE PRIVATO IN QUALSIASI ATTO DEL FALLIMENTO DIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA PERSONA O CON ATTI SIMULATI • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 35 ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA Art. 229 1. 2. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni. Diritto del contenzioso d'impresa 36 ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON DOVUTA BENE GIURIDICO • TUTELA DEI CREDITORI • TUTELA DEL PRESTIGIO DEL CURATORE FALLIMENTARE SOGGETTI • CURATORE FALLIMENTARE CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • RICEVERE O PATTUIRE UNA RETRIBUZIONE IN DENARO O IN ALTRA FORMA, IN AGGIUNTA A QUELLA LIQUIDATA DAL TRIBUNALE O DAL GIUDICE DELEGATO • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 37 OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO Art. 230 1. 2. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309. Diritto del contenzioso d'impresa 38 OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI COSE DEL FALLIMENTO BENE GIURIDICO • TUTELA ANTICIPATA RISPETTO A POSSIBILI DISTRAZIONI O APPROPRIAZIONI DI “SOMME O ALTRE COSE DEL FALLIMENTO” SOGGETTI • CURATORE FALLIMENTARE CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • MANCATA OTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL GIUDICE DI CONSEGNARE O DEPOSITARE SOMME O ALTRA COSA DEL FALLIMENTO, DETENUTA A CAUSA DELL’UFFICIO DI CURATORE • DOLO GENERICO • COLPA (comma 2) Diritto del contenzioso d'impresa 39 COADIUTORI DEL CURATORE Art. 231 1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento. Diritto del contenzioso d'impresa 40 DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO Art. 232 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. 2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. 3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. 4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale. Diritto del contenzioso d'impresa 41 DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO BENE GIURIDICO SOGGETTI • TUTELA DELLA VERIDICITA’ DEI CREDITI INSINUATI • CHIUNQUE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA CONDOTTA (1) • (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA) PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO PER UN CREDITO FRAUDOLENTEMENTE SIMULATO CONDOTTA (2) • 1) (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA O DI FAVOREGGIAMENTO) SOTTRARRE, DISTRARRE, RICETTARE, DISSIMULARE IN PUBBLICHE O PRIVATE DICHIARAZIONI I BENI DEL FALLITO • 2) DISTRARRE, RICETTARE MERCI O ALTRI BENI DEL FALLITO O ACQUISTARLI A PREZZI NOTEVOLMENTE INFERIORI AL VALORE CORRENTE, CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLO STATO DI DISSESTO DELL’IMPRENDITORE, SE IL FALLIMENTO SI VERIFICA ELEMENTO SOGGETTIVO • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 42 MERCATO DI VOTO Art. 233 1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103. 2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate. 3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito. Diritto del contenzioso d'impresa 43 MERCATO DI VOTO BENE GIURIDICO • TUTELA DEL LIBERO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CREDITORI E DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SOGGETTI • CREDITORE • IMPRENDITORE FALLITO • CHIUNQUE (NELL’INTERESSE DEL FALLITO) CONDOTTA ELEMENTO SOGGETTIVO • STIPULARE COL FALLITO (O CON ALTRI NELL’INTERESSE DEL FALLITO) VANTAGGI A PROPRIO FAVORE PER DARE IL VOTO NEL CONCORDATO O NELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO CREDITORI • DOLO GENERICO Diritto del contenzioso d'impresa 44 ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE PER I REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO Art. 238 1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. Diritto del contenzioso d'impresa 45