UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA
Facoltà di Economia
Corso di Diritto del Contenzioso
dell’Impresa
Anno Accademico 2012-2013
Ermenegildo Costabile
Diritto del contenzioso d'impresa
1
PARTE SECONDA
DIRITTO PENALE BIANCO
2) REATI FALLIMENTARI
Diritto del contenzioso d'impresa
2
ALCUNE TIPOLOGIE DI CRIMINI DEI
COLLETTI BIANCHI
REATI TRIBUTARI
INFORTUNI SUL
LAVORI
REATI
SOCIETARI
CRIMINI DEI
COLLETTI
BIANCHI
REATI
AMBIENTALI
REATI
FALLIMENTARI
MARKET
ABUSE
Diritto del contenzioso d'impresa
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I REATI FALLIMENTARI
• Con il R.D. 267/1942, il legislatore ha disciplinato la materia
delle procedure concorsuali e, per ciò che qui rileva, dei reati
fallimentari.
• Bene giuridico tutelato:
– A) l’interesse patrimoniale dei creditori
– B) il corretto andamento della vita economica e dei traffici
commerciali
– C) l’amministrazione della giustizia, quale garante della par condicio
creditorum
• L’interesse patrimoniale dei creditori si articola nell’interesse:
– A.1) a conoscere la consistenza del patrimonio e del movimento
d’affari del debitore
– A.2) al trattamento paritetico in caso d’insolvenza
– A.3) ad essere soddisfatti nella maggior misura e nel minor tempo
possibile
Diritto del contenzioso d'impresa
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• Presupposto della sussistenza del reato fallimentare è la sentenza
dichiarativa di fallimento (art. 17 l.fall.).
• La sentenza dichiarativa di fallimento presuppone l’accertamento dello
stato di insolvenza.
• Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimento o altri fatti
esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare
regolarmente le proprie obbligazioni (dissesto).
• Il concetto di dissesto: una situazione di squilibrio economico patrimoniale
progressivo e ingravescente, che – se non fronteggiata con opportuni
provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire
l’attività – può comportare l’aggravamento della situazione debitoria, con
conseguente incremento del danno procurato alla massa dei creditori.
• Le fattispecie di bancarotta sono applicabili anche ai casi di concordato
preventivo e liquidazione coatta amministrativa (artt. 236 e 237 l.fall.), con
l’equiparazione del decreto di concordato e dell’accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza con la sentenza dichiarativa di fallimento.
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PROPRIA
• Impresa/imprenditore
BANCAROTTA
IMPROPRIA
• Società/organi sociali
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PATRIMONIALE
FRAUDOLENTA
DOCUMENTALE
PREFERENZIALE
B
A
N
C
A
R
O
T
T
A
SPESE FAMILIARI ECCESSIVE
OPERAZIONI DI PURA SORTE
CHE PREGIUDICANO IL
PATRIMONIO
OPERAZIONI DI GRAVE
IMPRUDENZA PER RITARDARE
FALLIMENTO
SEMPLICE
MANCATA RICHIESTA DI
FALLIMENTO CHE AGGRAVA IL
DISSESTO
MANCATA OSSERVANZA DI UN CONCORDATO
PREVENTIVO O FALLIMENTARE
Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Art. 216
1.
2.
3.
4.
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore,
che:
1)
ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi
beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o
riconosciuto passività inesistenti;
2)
ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre
scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura
fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente
ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la
procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la
condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci
anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la
stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PATRIMONIALE
BENE GIURIDICO
• TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA MASSA DEI CREDITORI
SOGGETTI
• IMPRENDITORE
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI
SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223)
CONDOTTA (1)
• DISTRARRE, OCCULTARE, DISSIMULARE, DISTRUGGERE, DISSIPARE
• IN TUTTO O IN PARTE I BENI
CONDOTTA (2)
• ESPORRE O RICONOSCERE PASSIVITA’ INESISTENTI
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO SPECIFICO (ALLO SCOPO DI RECARE PREGIUDIZIO AI CREDITORI)
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA
DOCUMENTALE
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DEI CREDITORI MEDIANTE LA CORRETTA TENUTA DEI
DOCUMENTI CONTABILI
SOGGETTI
• L’IMPRENDITORE
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI
DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223)
CONDOTTA
• SOTTRARRE, DISTRUGGERE, FALSIFICARE, IN TUTTO O IN
PARTE, I LIBRI O LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI
• OVVERO TENERLE IN MODO DA NON RENDERE POSSIBILE LA
RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO O DEL MOVIMENTO DEGLI
AFFARI
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO SPECIFICO (CON LO SCOPO DI PROCURARE A SE’ O AD
ALTRI UN INGIUSTO PROFITTO O DI RECARE PREGIUDIZIO AI
CREDITORI) (PER LA GIURISPRUDENZA BASTA IL DOLO
GENERICO)
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BANCAROTTA FRAUDOLENTA
PREFERENZIALE
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM
SOGGETTI
• L’IMPRENDITORE DICHIARATO FALLITO
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI,
LIQUIDATORI DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE (ART. 223)
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• ESEGUIRE PAGAMENTI O SIMULARE TITOLI DI PRELAZIONE
PRIMA O DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE
• DOLO SPECIFICO (A SCOPO DI FAVORIRE, A DANNO DEI
CREDITORI, TALUNO DI ESSI)
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Art. 223
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori
generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali
hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma
dell'art. 216, se:
1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società,
commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622,
2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;
2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il
fallimento della società.
3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art.
216.
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FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA (1)
CONDOTTA (2)
CONDOTTA (3)
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI
DI SOCIETA’ DICHIARATE FALLITE
• COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI INDICATI NELL’ART. 216
• CAGIONARE O CONCORRERE A CAGIONARE IL DISSESTO
COMMETTENDO UNO DEI SEGUENTI REATI:
• False comunicazioni sociali (2621-2622)
• Indebita restituzione dei conferimenti (2626)
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (2627)
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante (2628)
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (2629)
• Formazione fittizia di capitale (2632)
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
(2633)
• Infedeltà patrimoniale (2634)
• CAGIONARE CON DOLO O PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE
IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’
• DOLO
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CASO PARMALAT
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Diritto del contenzioso d'impresa
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Diritto del contenzioso d'impresa
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Diritto del contenzioso d'impresa
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CASO BURANI
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Diritto del contenzioso d'impresa
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BANCAROTTA SEMPLICE
Art. 217
1.
2.
3.
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito,
l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
1)
1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione
economica;
2)
2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura
sorte o manifestamente imprudenti;
3)
3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4)
4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del
proprio fallimento o con altra grave colpa;
5)
5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato
preventivo o fallimentare.
La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione
di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata,
non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in
maniera irregolare o incompleta.
Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
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BANCAROTTA SEMPLICE
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
CONDOTTA (1)
CONDOTTA (2)
ELEMENTO SOGGETTIVO
• TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CREDITORI
• L’IMPRENDITORE
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI, LIQUIDATORI DI
SOCIETA’ (ART. 224)
• 1) FARE SPESE PERSONALI O PER LA FAMIGLIA ECCESSIVE RISPETTO
ALLA CONDIZIONE ECONOMICA
• 2) CONSUMARE NOTEVOLE PARTE DEL PATRIMONIO IN OPERAZIONI
DI PURA SORTE O MANIFESTAMENTE IMPRUDENTI
• 3) COMPIERE OPERAZIONI DI GRAVE IMPRUDENZA PER RITARDARE
IL FALLIMENTO
• 4) AGGRAVARE IL DISSESTO, ASTENENDOSI DAL RICHIEDERE LA
DICHIARAZIONE DEL PROPRIO FALLIMENTO O CON ALTRA GRAVE
COLPA
• 5) NON SODDISFARE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN UN
PRECEDENTE CONCORDATO PREVENTIVO O FALLIMENTARE
• NON TENERE I LIBRI E LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI PRESCRITTE
DALLA LEGGE O TENERLI IN MANIERA IRREGOLARE O INCOMPLETA
NEI TRE ANNI PRECEDENTI LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
• CONDOTTA (1): DOLO GENERICO O COLPA (N. 2-3-4)
• CONDOTTA (2): DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE
Art. 224
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli
amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai
liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:
1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel
suddetto articolo;
2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto
della società con inosservanza degli obblighi ad essi
imposti dalla legge.
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FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE
SOGGETTI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, SINDACI,
LIQUIDATORI DI SOCIETA’ FALLITE
CONDOTTA (1)
• COMMISSIONE DI UNO DEI FATTI PREVEDUTI NELL’ART.
217
CONDOTTA (2)
• CONCORRERE A CAGIONARE O AD AGGRAVARE IL
DISSESTO DELLA SOCIETA’ CON INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI AD ESSI IMPOSTI DALLA LEGGE
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO GENERICO (CONDOTTA 1)
• COLPA (CONDOTTA 2)
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ESENZIONI DAL REATO DI
BANCAROTTA
Art. 217-bis (aggiunto dal D.L. n. 78/2010)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e articolo 217non si
applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un
concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis
ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonche'
ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice
a norma dell'articolo 182-quinquies.
Diritto del contenzioso d'impresa
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
Art. 218
1.
2.
3.
Art. 225
1.
Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti
un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di
fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato
d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II,
titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la
condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di
società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Diritto del contenzioso d'impresa
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RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DEI CREDITORI
SOGGETTI
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI
E GLI IMPRENDITORI ESERCENTI UN’ATTIVITA’
COMMERCIALE
CONDOTTA
• RICORRERE O CONTINUARE A RICORRERE AL CREDITO
DISSIMULANDO IL DISSESTO O LO STATO D’INSOLVENZA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE
INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO
Art. 220
1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale,
fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi
creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare
l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non
osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un
anno.
Art. 226
1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai
direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che
hanno commesso i fatti in esso indicati.
Diritto del contenzioso d'impresa
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DENUNCIA DI CREDITORI INESISTENTI ED ALTRE
INOSSERVANZE DA PARTE DEL FALLITO
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
• TUTELA DEI CREDITORI
• IMPRENDITORE FALLITO
• AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI, LIQUIDATORI
CONDOTTA (1)
• DENUNCIARE CREDITORI INESISTENTI NELL’ELENCO
NOMINATIVO DEI CREDITORI
CONDOTTA (2)
• OMETTERE DI DICHIARARE L’ESISTENZA DI ALTRI BENI
DA COMPRENDERE NELL’INVENTARIO
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI
DEL FALLIMENTO
Art. 228
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317,
318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che
prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento
direttamente o per interposta persona o con atti simulati è
punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Diritto del contenzioso d'impresa
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INTERESSE DEL CURATORE NEGLI ATTI DEL
FALLIMENTO
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DEI CREDITORI
SOGGETTI
• CURATORE FALLIMENTARE
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• PRENDERE UN INTERESSE PRIVATO IN QUALSIASI ATTO
DEL FALLIMENTO DIRETTAMENTE O PER INTERPOSTA
PERSONA O CON ATTI SIMULATI
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON
DOVUTA
Art. 229
1.
2.
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in
danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore
dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione
temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a
due anni.
Diritto del contenzioso d'impresa
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ACCETTAZIONE DI RETRIBUZIONE NON
DOVUTA
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DEI CREDITORI
• TUTELA DEL PRESTIGIO DEL CURATORE FALLIMENTARE
SOGGETTI
• CURATORE FALLIMENTARE
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• RICEVERE O PATTUIRE UNA RETRIBUZIONE IN DENARO
O IN ALTRA FORMA, IN AGGIUNTA A QUELLA LIQUIDATA
DAL TRIBUNALE O DAL GIUDICE DELEGATO
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI
COSE DEL FALLIMENTO
Art. 230
1.
2.
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o
depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa
del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la
multa fino a euro 1.032.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o
la multa fino a euro 309.
Diritto del contenzioso d'impresa
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OMESSA CONSEGNA O DEPOSITO DI
COSE DEL FALLIMENTO
BENE
GIURIDICO
• TUTELA ANTICIPATA RISPETTO A POSSIBILI DISTRAZIONI O
APPROPRIAZIONI DI “SOMME O ALTRE COSE DEL FALLIMENTO”
SOGGETTI
• CURATORE FALLIMENTARE
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• MANCATA OTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL GIUDICE DI
CONSEGNARE O DEPOSITARE SOMME O ALTRA COSA DEL
FALLIMENTO, DETENUTA A CAUSA DELL’UFFICIO DI CURATORE
• DOLO GENERICO
• COLPA (comma 2)
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COADIUTORI DEL CURATORE
Art. 231
1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si
applicano anche alle persone che coadiuvano il
curatore nell'amministrazione del fallimento.
Diritto del contenzioso d'impresa
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DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O
DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO
Art. 232
1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro
51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta anche
per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del
fallimento per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la
pena è ridotta alla metà.
3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in
bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in
pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;
2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore
distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo
notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.
4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un
imprenditore che esercita un'attività commerciale.
Diritto del contenzioso d'impresa
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DOMANDE DI AMMISSIONE DI CREDITI SIMULATI O
DISTRAZIONI SENZA CONCORSO COL FALLITO
BENE GIURIDICO
SOGGETTI
• TUTELA DELLA VERIDICITA’ DEI CREDITI INSINUATI
• CHIUNQUE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA
CONDOTTA (1)
• (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA) PRESENTARE
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO PER
UN CREDITO FRAUDOLENTEMENTE SIMULATO
CONDOTTA (2)
• 1) (FUORI DEI CASI DI CONCORSO IN BANCAROTTA O DI
FAVOREGGIAMENTO) SOTTRARRE, DISTRARRE, RICETTARE,
DISSIMULARE IN PUBBLICHE O PRIVATE DICHIARAZIONI I BENI
DEL FALLITO
• 2) DISTRARRE, RICETTARE MERCI O ALTRI BENI DEL FALLITO O
ACQUISTARLI A PREZZI NOTEVOLMENTE INFERIORI AL VALORE
CORRENTE, CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLO STATO DI
DISSESTO DELL’IMPRENDITORE, SE IL FALLIMENTO SI VERIFICA
ELEMENTO SOGGETTIVO
• DOLO GENERICO
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MERCATO DI VOTO
Art. 233
1. Il creditore che stipula col fallito o con altri
nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per
dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni
del comitato dei creditori, è punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a
euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono
confiscate.
3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha
contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
Diritto del contenzioso d'impresa
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MERCATO DI VOTO
BENE
GIURIDICO
• TUTELA DEL LIBERO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CREDITORI E
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
SOGGETTI
• CREDITORE
• IMPRENDITORE FALLITO
• CHIUNQUE (NELL’INTERESSE DEL FALLITO)
CONDOTTA
ELEMENTO
SOGGETTIVO
• STIPULARE COL FALLITO (O CON ALTRI NELL’INTERESSE DEL FALLITO)
VANTAGGI A PROPRIO FAVORE PER DARE IL VOTO NEL CONCORDATO
O NELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO CREDITORI
• DOLO GENERICO
Diritto del contenzioso d'impresa
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ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE PER I
REATI IN MATERIA DI FALLIMENTO
Art. 238
1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione
penale è esercitata dopo la comunicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.
2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in
ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia
contemporaneamente presentata domanda per ottenere
la dichiarazione suddetta.
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