SOTTO GRUPPO - “LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI” Referente del sottogruppo - dott. Giovanna Nozzetti Rappresentante COA Palermo - Avv. Maurizio Argento RELAZIONE SULLE QUESTIONI CORRELATE ALLA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER SPESE E COMPETENZE LEGALI DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140 IN MATERIA DI PROCEDIMENTI MONITORI, PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA DI LOCAZIONE E ATTI DI PRECETTO Gli Osservatori sono “aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari allo scopo di favorire la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati e personale amministrativo) e di elaborare e sostenere, nel quadro di un movimento di opinione creato e coltivato al di fuori di ogni logica di appartenenza, determinate scelte operative, pratiche concrete, ritenute idonee a migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia civile” e nel Distretto di Corte di Appello di Palermo in data 21.1.2012 è stato ricostituito l’Osservatorio di Palermo di cui fanno parte oltre ai magistrati ed ai rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati anche rappresentanti di tutte le associazioni forensi presenti sul territorio. Il sottogruppo dell’Osservatorio sulla Giustizia civile Palermo, costituito nella riunione del gruppo di coordinamento del 24 settembre 2012, cui è demandato lo studio delle questioni scaturite dall’introduzione del nuovo regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi in favore dei professionisti-avvocati dopo diverse riunioni, nel corso delle quali tutte le sue componenti hanno avuto modo di confrontarsi sulle problematiche in questione sono pervenuti alle seguenti determinazioni cui pare necessario, comunque, Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” premettere che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, pur partecipando alle attività dell’Osservatorio con spirito di servizio per i propri iscritti, ribadisce la sua assoluta contrarietà e non condivisione del D.M. 20.07.2012 n.140 sia sotto il profilo generale che nei singoli aspetti di computo dei parametri di liquidazione avverso cui sia tutte le istituzioni forensi che lo stesso Consiglio dell’Ordine, hanno già proposto o proporranno formale impugnativa davanti agli organi giudiziari competenti ritenendolo gravemente lesivo della dignità e del decoro della professione forense. IL RIFERIMENTO NORMATIVO: L’art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27), nell’abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista debba essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. In particolare, l’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone: “1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (omissis) 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” I commi seguenti disciplinano poi, tra l’altro, le modalità di determinazione pattizia del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, con abrogazione delle disposizioni vigenti che facessero rinvio al sistema tariffario. Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato articolo 9. L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012. I parametri adottati con il DM 140/2012, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento per determinare il compenso per la liquidazione delle competenze giudiziali. Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Le tabelle A e B allegate al citato decreto e riferite al compenso degli avvocati per i giudizi presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva). La riduzione degli scaglioni di valore operata dal decreto 140\2012 non si traduce in una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l’operato del professionista, e spingendo a non valutare l’attività effettivamente svolta e la complessità della questione affrontata. Peraltro, per i procedimenti monitori e per i precetti non è stato indicato alcun valore medio di riferimento, prevedendo invece solo un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. Ed ancora, sempre in materia di procedimenti monitori, il decreto non consente al Giudice alcuna possibilità di aumento o di diminuzione ritenendo così implicitamente che l’unico criterio per la determinazione dell’importo liquidabile, tra il minimo e il massimo previsto, sia direttamente correlato al solo valore della controversia. Purtroppo però l’eccessiva ampiezza dello scaglione (da € 5.000 a € 500.000), a disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità, di certo sarà fonte di disomogeneità nelle liquidazioni, non darà certezza nelle aspettative di liquidazione e, soprattutto, potrà creare ingiustificate disparità di liquidazioni anche fra Giudici dello stesso Ufficio giudiziario. In ogni caso, il comma 7 dell’articolo 1 del più volte citato decreto sancisce che: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa» fermo restando che il compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., deve ancora essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, considerato che lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente “l’importanza dell’opera”. Ed ancora, proprio in applicazione del principio di non vincolatività dei parametri, si è osservato che la mancata considerazione del rimborso delle spese generali, quantificato in modo forfettario dall’art. 14 dell’abrogato D.M. 127/2004 nella misura del 12,5% che remunerava una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed all’acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista oltre che alle spese di aggiornamento e di studio del professionista ecc.. appare ancora oggi una componente necessaria per la determinazione dell’equo compenso professionale. Sulla base delle superiori condivise osservazioni generali il sottogruppo dell’Osservatorio ha ritenuto utile ed opportuno predisporre dei criteri unitari e delle tabelle di liquidazione per i procedimenti speciali strettamente ancorate ai parametri ministeriali ma con la previsione di sotto-scaglioni di valore cui corrispondono compensi secondo criteri di proporzionalità diretta al valore della controversia, che renderanno Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” così più fruibili i sistemi liquidatori ai giudici avendo il pregio di rendere trasparenti e certe le aspettative di liquidazione in tutti quei procedimenti in cui sia di massima predeterminabile l’attività professionale dell’avvocato. Ovviamente, tutto il lavoro svolto dalle diverse componenti del sottogruppo deve ritenersi solo come il risultato di prassi neutre che attingono alla soggettiva interpretazione delle norme di riferimento che hanno allo stato raggiunto un diffuso consenso tra tutti i suoi componenti, ferma restando la possibilità di una revisione delle determinazioni raggiunte, che nello spirito che anima il sottogruppo di lavoro e, soprattutto, l’intero Osservatorio della Giustizia Civile, costituiscono non un punto di arrivo ma solo un punto di partenza. L’AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DEI NUOVI PARAMETRI Come già precisato, l’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ha determinato l'abrogazione delle vigenti tariffe professionali. Ai sensi del comma 5 del citato art. 9 sono state, inoltre, abrogate con effetto immediato tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle abrogate tariffe. L’unica disciplina transitoria dettata dalla norma abrogativa è quella prevista dal comma 3, che ha stabilito la continuazione dell’applicazione delle soppresse tariffe, ma limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, e solo fino alla data di entrata in vigore dei nuovi parametro, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (ossia fino al 23/07/2012). Con il successivo decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ed ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto le nuove disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Il primo problema che si impone all’interprete è quello di disciplinare i criteri di liquidazione delle spese in relazione alle numerose cause che sono iniziate nel vigore della precedente disciplina e che sono proseguite oltre il 23 luglio 2012. Al riguardo si registra nella giurisprudenza di merito una prima tesi (Trib. Verona 27 settembre 2012) che, muovendo dall’esigenza di tutelare le aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima dell’instaurazione della causa, ha ritenuto che si debbano distinguere: a) le prestazioni professionali poste in essere prima dell’abrogazione delle tariffe, identificate talvolta nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, talaltra nelle fasi processuali individuate dai nuovi parametri, che andrebbero remunerate in base alle soppresse tariffe; Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” b) le prestazioni professionali poste dopo l’abrogazione delle tariffe, da remunerare in base ai nuovi parametri. Si contrappone ad essa una seconda tesi (cf. Trib. Termini Imerese, 17 settembre 2012, Trib. Varese 26 settembre 2012) che, muovendo dalla inscindibilità della prestazione professionale del difensore nei singoli atti in cui si estrinseca, da cui consegue l’inesigibilità del corrispettivo prima del termine della prestazione, e dalla natura recettizia del rinvio operato dalla disciplina contrattuale a quella legale che regolamenta la misura del compenso, ha ritenuto che, laddove la prestazione si concluda concretamente dopo l’entrata in vigore dei nuovi parametri, tali parametri debbano applicarsi per la liquidazione complessiva del compenso del difensore. Una terza opzione interpretativa (cf. Bulgarelli ), ritiene che la disciplina legale della determinazione del compenso (il regime tariffario), una volta richiamata dalle parti nel regolamento negoziale del contratto di prestazione d’opera professionale perderebbe la sua natura eteronoma, per divenire anch’essa frutto di autonomia negoziale, di tal che le previgenti tariffe professionali andrebbero applicate tout court alla liquidazione dei compensi per le prestazioni adempiute in esecuzione di contratti di patrocinio conclusi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, mentre i nuovi parametri dettati dal D.M. n. 140/2012 andrebbero applicati soltanto ai contratti conclusi dopo il 23/07/2012, data di cessazione definitiva dell’efficacia del previgente regime tariffario. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17406 del 12/10/2012 ha sposato il secondo dei surrichiamati orientamenti, ritenendo applicabili alla fattispecie i principi già affermati in occasione della successione nel tempo delle tariffe nel previgente regime tariffario (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29880, Cass. sez. 3, 11 marzo 2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, che non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa professionale, ma rappresenta un’unica ininterrotta e continuativa prestazione professionale. Con la citata sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è possibile segmentare le prestazioni professionali nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione, valorizzando particolarmente la nozione di “compenso”, che evocherebbe la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata particolarmente accentuata dalla attuale unificazione di diritti ed onorari, anche alla luce della necessità, nella determinazione dell’ammontare del corrispettivo, di valutare alcuni elementi, quali la complessità delle questioni, il pregio dell'opera, i risultati conseguiti, che sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza (cf. Cass. SS. UU. n. 17406/2012 cit.). Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, i nuovi parametri sarebbero applicabili ogniqualvolta l’attività difensiva, pur iniziata prima Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” dell’entrata in vigore della disciplina abrogativa delle tariffe, sia proseguita e si sia conclusa oltre tale momento. Rimane, tuttavia, il dubbio interpretativo se la conclusione dell’attività difensiva sia da ritenersi coincidere con l’espletamento dell’ultimo atto difensivo (nel procedimento ordinario di cognizione il deposito delle memorie di replica) ovvero con la conclusione del processo con la pronuncia della sentenza da parte del giudice, atteso che anche sino a tale momento il difensore continua a svolgere ope legis la funzione di domiciliatario della parte. Va segnalato, infine, che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 13 settembre 2012 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M. 140/2012, nella parte in cui dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua entrata in vigore. Un ulteriore, importante, dubbio interpretativo degno di menzione, riguarda, infine, l’estensione o meno dell’effetto abrogativo conseguente all’abolizione delle tariffe professionali alla previsione in materia di decreto ingiuntivo dell'articolo 684 c.p.c., nella parte in cui richiede il parere della competente associazione professionale, dubbio che risulta aver trovato una prima, ma ancora isolata, risposta positiva nella giurisprudenza di merito (cf. Trib. Varese, 11 ottobre 2012). Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” PROPOSTA DI TABELLA DECRETI INGIUNTIVI La tabella per i procedimenti monitori è stata elaborata tenendo conto dei parametri di liquidazione previsti dal DM 140\2012 fino al valore di € 1.500.000,00 e, segnatamente dei compensi previsti da € 50,00 a € 2.500,00. Sicchè, al fine di dare proporzionata continuità alla liquidazione si è preferito dare rilevanza all’incremento dei parametri fissando costanti aumenti di € 50,00 fino al valore della controversia di € 500.000,00 e di € 100,00 sino al valore di € 1.500,00,00 e determinando di conseguenza i relativi sotto-scaglioni di valore di riferimento. E’ stato necessario suddividere alcuni scaglioni in cui il parametro relativo al compenso rimane inalterato al fine di adeguare gli scaglioni alle previsioni in materia di contributo unificato e della marca ex art. 30 D.P.R. 115/2002. Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140/2012 per i procedimenti di valore superiore ad € 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento, dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente della liquidazione rispetto al valore del procedimento. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione monitoria è diretta. Si è ritenuto ancora di dover dare un giusto riconoscimento a tutti gli esborsi non documentabili ma necessari all’avvocato ai fini dell’espletamento della sua prestazione fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento alle spese borsuali, sono liquidabili oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR 115\2002, tutte le spese documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e certificazioni notarili del credito e, comunque, qualsiasi altre spesa documentabile connessa all’emissione del decreto. Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario monitorio e di tutte le attività accessorie. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge. In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano riferimenti orientativi utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o di particolare complessità. Ferma restando l’assenza di vincolatività dei parametri in base all’art. 1 comma 7 del DM 140/2012, il legale del ricorrente che intenda chiedere una liquidazione difforme rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” apposita nota delle spese e competenze allegata al ricorso per ingiunzione con cui dovrà indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della materia che legittimano una diversa liquidazione del compenso. TABELLA DECRETI INGIUNTIVI Scaglione Fino a € 357,99 Compenso Parametro € 50,00 Esborsi Forf. 13 % € 6,50 Spese borsuali certe Contributo Unificato € 18,50 € 56,50 Da € 358,00 a € 714,99 € 100,00 € 13,00 € 113,00 Da € 715,00 a € 1.033,99 € 150,00 € 19,50 € 200,00 € 26,00 € 18,50 € 200,00 € 26,00 € 18,50 € 250,00 € 32,50 € 42,50 € 42,50 € 300,00 € 39,00 € 339,00 Da € 2.143,00 a € 2.500,99 € 350,00 € 45,50 € 395,50 Da € 2.501,00 a € 2.857,99 € 400,00 € 52,00 € 452,00 Da € 2.858,00 a € 3.214,99 € 450,00 € 58,50 € 508,50 Da € 3.215,00 a € 3.571,99 € 500,00 € 65,00 € 565,00 Da € 3.572,00 a € 3.928,99 € 550,00 € 71,50 € 621,50 Da € 3.929,00 a € 4.285,99 € 600,00 € 78,00 € 678,00 Da € 4.286,00 a € 4.642,99 € 650,00 € 84,50 € 734,50 Da € 4.643,00 a € 5.000,00 € 700,00 € 91,00 € 791,00 € 559,00 € 615,50 € 672,00 € 8,00 € 728,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 502,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 446,00 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 389,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 333,00 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 276,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 252,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 188,00 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 131,50 € 8,00 € 50,50 € 42,50 € 75,00 € 8,00 € 50,50 € 282,50 Da € 1.786,00 a € 2.142,99 0 € 26,50 € 226,00 Da € 1.429,00 a € 1.785,99 0 € 18,50 € 226,00 Da € 1.100,00 a € 1.428,99 0 € 18,50 € 169,50 Da € 1.033,00 a € 1.100,99 Marca art.30 € 18,50 € 18,50 Totale € 785,00 € 8,00 € 50,50 € 841,50 Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Da € 5.001,00 a € 5.200,99 € 750,00 € 97,50 € 847,50 Da € 5.201,00 a € 19.230,99 € 750,00 € 97,50 € 847,50 Da € 19.231,00 a € 26.000,99 € 800,00 € 104,00 € 904,00 Da € 26.001,00 a € 38.461,99 € 800,00 € 104,00 € 904,00 Da € 38.462,00 a € 52.000,99 € 850,00 € 110,50 € 960,50 Da € 52.001,00 a € 57.692,99 € 850,00 € 110,50 € 960,50 Da € 57.693,00 a € 76.923,99 € 900,00 € 117,00 € 1017,00 Da € 76.924,00 a € 96.153,99 € 950,00 € 123,50 € 1073,50 Da € 96.154,00 a € 115.384,99 € 1.000,00 € 130,00 € 1.130,00 Da € 115.385,00 a € 134.615,99 € 1.050,00 € 136,50 € 1.186,50 Da € 134.616,00 a € 153.846,99 € 1.100,00 € 143,00 € 1.243,00 Da € 153.847,00 a € 173.076,99 € 1.150,00 € 149,50 € 1.299,50 Da € 173.077,00 a € 192.307,99 € 1.200,00 € 156,00 € 1.356,00 Da € 192.308,00 a € 211.538,99 € 1.250,00 € 162,50 € 1.412,50 Da € 211.539,00 a € 230.769,99 € 1.300,00 € 169,00 € 1.469,00 Da € 230.770,00 a € 250.000,99 € 1.350,00 € 175,50 € 1.525,50 Da € 250.001,00 a € 260.000,99 € 1.400,00 € 182,00 € 1.582,00 Da € 260.001,00 a € 269.230,99 € 1.400,00 € 182,00 € 1.582,00 € 42,50 € 8,00 € 50,50 € 103,00 € 8,00 € 111,00 € 103,00 € 1.863,50 € 8,00 € 338,00 € 528,00 € 1.807,00 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.750,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.694,00 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.637,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.581,00 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.524,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.468,00 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.411,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.355,00 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.298,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.298,50 € 8,00 € 338,00 € 330,00 € 1.137,00 € 8,00 € 233,00 € 330,00 € 1.015,00 € 8,00 € 233,00 € 225,00 € 958,50 € 8,00 € 111,00 € 225,00 € 898,00 € 1.920,00 € 8,00 € 536,00 € 2.118,00 Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Da € 269.231,00 a € 288.461,99 € 1.450,00 € 188,50 € 1.638,50 Da € 288.462,00 a € 307.692,99 € 1.500,00 € 201,50 € 1.701,50 Da € 307.693,00 a € 326.922,99 € 1.550,00 € 208,00 € 1.758,00 Da € 326.922,00 a € 346.153,99 € 1.600,00 € 214,50 € 1.814,50 Da € 346.154,00 a € 365.384,99 € 1.650,00 € 221,00 € 1.871,00 Da € 365.385,00 a € 384.615,99 € 1.700,00 € 227,50 € 1.927,50 Da € 384.616,00 a € 403.845,99 € 1.750,00 € 234,00 € 1.984,00 Da € 403.846,00 a € 423.076,99 € 1.800,00 € 240,50 € 2.040,50 Da € 423.077,00 a € 442.307,99 € 1.850,00 € 247,00 € 2.097,00 Da € 442.308,00 a € 461.538,99 € 1.900,00 € 247,00 € 2.147,00 Da € 461.538,00 a € 480.769,99 € 1.950,00 € 253,50 € 2.203,50 Da € 480.769,00 a € 500.000,00 € 2.000,00 € 260,00 € 2.260,00 Da € 500.001,00 a € 700.000,99 € 2.100,00 € 273,00 € 2.373,00 Da € 700.001,00 a € 900.000,99 € 2.200,00 € 286,00 € 2.486,00 Da € 900.001,00 a € 1.100.000,99 € 2.300,00 € 299,00 € 2.599,00 Da € 1.100.001,00 a € 1.300.000,99 € 2.400,00 € 312,00 € 2.712,00 Da € 1.300.001,00 a € 1.500.000,00 € 2.500,00 € 325,00 € 2.825,00 € 528,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 3.135,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 3.022,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.909,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.796,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.739,50 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.683,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.683,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.626,50 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.570,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.513,50 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.457,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.400,50 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.344,00 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.287,50 € 8,00 € 536,00 € 528,00 € 2.174,50 € 3.248,00 € 8,00 € 536,00 € 3.361,00 Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” PROPOSTA DI TABELLA PER I PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA LOCATIZIA La liquidazione di tali procedimenti trova la sua fonte regolamentare nell’art. 7 del DM 140\2012 che recita: “Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A -Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4”. La tabella di liquidazione per i procedimenti speciali in materia di locazione parte del presupposto condiviso che i relativi procedimenti sono a prestazioni tipizzate e non necessitano di istruttoria o di fase decisoria in senso stretto essendo il provvedimento di convalida un’ordinanza non impugnabile emessa all’esito di un procedimento speciale a natura sommaria (Cass., sez. III, 21-11-2001, n. 14720) Su tali presupposti e, nella consapevolezza che la disciplina della liquidazione secondo parametri non può ritenersi di natura “rigida” dovendosi invece adattare e modulare oltre che al valore della controversia anche e, soprattutto, all’effettiva attività compiuta dal professionista, si è ritenuto di dover dare prevalenza esclusiva solo alle voci dei parametri della Tabella A relativi alla fase e studio e alla fase introduttiva. Sviluppati tutti gli aumenti, nella misura massima del 20% - tenuto conto della serialità e della non particolare complessità di questi procedimenti – e computate le riduzioni in misura decrescente dal massimo partendo dallo scaglione minimo previsto dal parametro regolamentare si sono così determinati i valori minimi e massimi liquidabili nell’ambito del valore di riferimento avendo cura di assicurare comunque una costante proiezione crescente dei valori minimi di ogni scaglione rispetto ai massimi dello scaglione precedente. Sulla base dei valori così determinati si sono poi individuati dei sotto-scaglioni interni ancorati sia ai valori degli scaglioni del contributo unificato che ad una continuità proporzionale crescente dei valori di riferimento. Ai fini di dare equità alla liquidazione in relazione al valore della controversia nell’ipotesi di intimazione di sfratto ad uso abitativo, per una morosità complessivamente non superiore ad € 600,00, si è ritenuto di dovere dimezzare il compenso relativo al primo parametro previsto sino al valore di € 1.100,00. Sempre al fine di dare equità alle liquidazioni interne allo scaglione delle controversie sino a € 25.000,00 si è ritenuto opportuno di determinare i sotto-scaglioni di riferimento con maggiore frazionamento verso il basso attesa la maggiore frequenza di morosità inferiori a € 10.000. Ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM 140\2012 nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale è conferito ad una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci. Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile. Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore superiore ad € 500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento , dell’importanza delle questioni trattate , del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente della liquidazione rispetto al valore della controversia. Con riferimento agli esborsi non documentabili si è ritenuto anche in questo caso di dover dare un giusto riconoscimento a tali esborsi necessari all’avvocato ai fini dell’espletamento della sua prestazione fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR 115\2002 tutte le spese documentate per certificati ed ogni altra spesa connessa all’emissione del provvedimento di convalida. Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario procedimento fino al rilascio delle copie esecutive della convalida. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge. In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano meri riferimenti orientativi utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o di particolare complessità. Ferma restando l’assenza di vincolatività dei parametri in base all’art. 1 comma 7 del DM 140\2012 il legale dell’intimante che intenda chiedere una liquidazione difforme rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una apposita nota delle spese e competenze da depositarsi in udienza prima della convalida con cui dovrà indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della materia che legittimano la liquidazione del compenso in misura maggiore e comunque contenuta nel massimo dell’aumento del 60% del parametro. Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” PROPOSTA DI TABELLA COMPENSI ATTI DI PRECETTO La determinazione del compenso degli atti di precetto in verità rientra nelle attività di autoliquidazione dell’avvocato che in passato trovavano conforto e facile individuazione nella liquidazione tabellare tariffaria. Il decreto 140\2012 fa riferimento al precetto quale parametro di liquidazione solo nelle tabelle riepilogative indicando solo valori fra minimo e massimo senza possibilità di aumento o di diminuzione discrezionale da parte del giudice. Pertanto, quale criterio di univocità e di correlata congruità dei compensi si è elaborata una tabella che tiene conto nella liquidazione sia: - del disposto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del più volte citato decreto che sancisce: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa» - della circostanza che il compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., deve comunque ancora essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, considerato che lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente “l’importanza dell’opera”. Su tali presupposti si è condivisa la congruità dell’intimazione dell’importo di: - € 100,00 fino ad un valore di € 5.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - € 200,00 fino ad un valore di € 100.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - € 350,00 fino ad un valore di € 500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - € 500,00 fino ad un valore di € 1.000.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - € 600,00 fino ad un valore di € 1.500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), - € 900,00 oltre il valore di € 1.500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi), Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore superiore ad € 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del procedimento , dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della prestazione. Con riferimento agli esborsi non documentali si è ritenuto anche in questo caso di dover dare un giusto riconoscimento a tali costi necessari all’avvocato ai fini dell’espletamento della sua prestazione fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente. Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili tutte le spese documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e, comunque, qualsiasi altre spesa documentabile, direttamente connessa alla redazione dell’atto. Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali” Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali sostenuti dal legale per la redazione e l’intimazione di un atto di precetto su qualsivoglia titolo esecutivo. Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come per legge.