SOTTO GRUPPO - “LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI”
Referente del sottogruppo - dott. Giovanna Nozzetti
Rappresentante COA Palermo - Avv. Maurizio Argento
RELAZIONE
SULLE QUESTIONI CORRELATE ALLA LIQUIDAZIONE
DEI COMPENSI PER SPESE E COMPETENZE LEGALI
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140
IN MATERIA DI PROCEDIMENTI MONITORI,
PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA DI LOCAZIONE
E ATTI DI PRECETTO
Gli Osservatori sono “aggregazioni nate spontaneamente in molti distretti giudiziari allo scopo di
favorire la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella gestione del processo (magistrati, avvocati e
personale amministrativo) e di elaborare e sostenere, nel quadro di un movimento di opinione creato e
coltivato al di fuori di ogni logica di appartenenza, determinate scelte operative, pratiche concrete, ritenute
idonee a migliorare la qualità e l’efficienza della giustizia civile” e nel Distretto di Corte di
Appello di Palermo in data 21.1.2012 è stato ricostituito l’Osservatorio di Palermo di cui
fanno parte oltre ai magistrati ed ai rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati anche
rappresentanti di tutte le associazioni forensi presenti sul territorio.
Il sottogruppo dell’Osservatorio sulla Giustizia civile Palermo, costituito nella riunione
del gruppo di coordinamento del 24 settembre 2012, cui è demandato lo studio delle
questioni scaturite dall’introduzione del nuovo regolamento per la liquidazione giudiziale
dei compensi in favore dei professionisti-avvocati dopo diverse riunioni, nel corso delle
quali tutte le sue componenti hanno avuto modo di confrontarsi sulle problematiche in
questione sono pervenuti alle seguenti determinazioni cui pare necessario, comunque,
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
premettere che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, pur partecipando alle
attività dell’Osservatorio con spirito di servizio per i propri iscritti, ribadisce la sua
assoluta contrarietà e non condivisione del D.M. 20.07.2012 n.140 sia sotto il profilo
generale che nei singoli aspetti di computo dei parametri di liquidazione avverso cui sia
tutte le istituzioni forensi che lo stesso Consiglio dell’Ordine, hanno già proposto o
proporranno formale impugnativa davanti agli organi giudiziari competenti ritenendolo
gravemente lesivo della dignità e del decoro della professione forense.
IL RIFERIMENTO NORMATIVO:
L’art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (convertito con modificazioni nella l. 24 marzo
2012, n. 27), nell’abrogare le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico, ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
il compenso del professionista debba essere determinato con riferimento a parametri
stabiliti con decreto del ministro vigilante.
In particolare, l’art. 9 del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con
modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone:
“1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con
decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. (omissis)
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi,
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti
ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.”
I commi seguenti disciplinano poi, tra l’altro, le modalità di determinazione pattizia
del compenso per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico,
con abrogazione delle disposizioni vigenti che facessero rinvio al sistema tariffario.
Con Decreto 20 luglio 2012, n. 140, è stato quindi emanato il Regolamento recante
la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale
dei compensi per le professioni vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del citato
articolo 9.
L’art. 41 di tale Decreto n. 140/2012, aprendo il Capo VII relativo alla disciplina
transitoria, stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle
liquidazioni successive all’entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto
2012.
I parametri adottati con il DM 140/2012, dal punto di vista funzionale, altro non
sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo
luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento per determinare il
compenso per la liquidazione delle competenze giudiziali.
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Le tabelle A e B allegate al citato decreto e riferite al compenso degli avvocati per i
giudizi presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di
liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice; essi si collegano ad
un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase
introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva).
La riduzione degli scaglioni di valore operata dal decreto 140\2012 non si traduce in
una più corretta ed agevole applicazione del parametro e rischia, al contrario, di condurre
ad una valutazione eccessivamente semplicistica, penalizzando l’operato del
professionista, e spingendo a non valutare l’attività effettivamente svolta e la complessità
della questione affrontata.
Peraltro, per i procedimenti monitori e per i precetti non è stato indicato alcun
valore medio di riferimento, prevedendo invece solo un range di importi, quasi si trattasse
delle vecchie tariffe minime e massime.
Ed ancora, sempre in materia di procedimenti monitori, il decreto non consente al
Giudice alcuna possibilità di aumento o di diminuzione ritenendo così implicitamente
che l’unico criterio per la determinazione dell’importo liquidabile, tra il minimo e il
massimo previsto, sia direttamente correlato al solo valore della controversia.
Purtroppo però l’eccessiva ampiezza dello scaglione (da € 5.000 a € 500.000), a
disposizione del giudice, non si presenta di facile fruibilità, di certo sarà fonte di
disomogeneità nelle liquidazioni, non darà certezza nelle aspettative di liquidazione e,
soprattutto, potrà creare ingiustificate disparità di liquidazioni anche fra Giudici dello
stesso Ufficio giudiziario.
In ogni caso, il comma 7 dell’articolo 1 del più volte citato decreto sancisce che: «In
nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi,
per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la
liquidazione stessa» fermo restando che il compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., deve ancora
essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione, considerato che
lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente “l’importanza dell’opera”.
Ed ancora, proprio in applicazione del principio di non vincolatività dei parametri,
si è osservato che la mancata considerazione del rimborso delle spese generali,
quantificato in modo forfettario dall’art. 14 dell’abrogato D.M. 127/2004 nella misura
del 12,5% che remunerava una voce di costo autonoma, indipendente dal valore e dalla
complessità delle questioni trattate, e direttamente correlata alla gestione dello studio
professionale, nonché alle spese relative, a titolo esemplificativo, al personale ed
all’acquisto e gestione degli strumenti utilizzati dal professionista oltre che alle spese di
aggiornamento e di studio del professionista ecc.. appare ancora oggi una componente
necessaria per la determinazione dell’equo compenso professionale.
Sulla base delle superiori condivise osservazioni generali il sottogruppo
dell’Osservatorio ha ritenuto utile ed opportuno predisporre dei criteri unitari e delle
tabelle di liquidazione per i procedimenti speciali strettamente ancorate ai parametri
ministeriali ma con la previsione di sotto-scaglioni di valore cui corrispondono compensi
secondo criteri di proporzionalità diretta al valore della controversia, che renderanno
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
così più fruibili i sistemi liquidatori ai giudici avendo il pregio di rendere trasparenti e
certe le aspettative di liquidazione in tutti quei procedimenti in cui sia di massima
predeterminabile l’attività professionale dell’avvocato.
Ovviamente, tutto il lavoro svolto dalle diverse componenti del sottogruppo deve
ritenersi solo come il risultato di prassi neutre che attingono alla soggettiva
interpretazione delle norme di riferimento che hanno allo stato raggiunto un diffuso
consenso tra tutti i suoi componenti, ferma restando la possibilità di una revisione delle
determinazioni raggiunte, che nello spirito che anima il sottogruppo di lavoro e,
soprattutto, l’intero Osservatorio della Giustizia Civile, costituiscono non un punto di
arrivo ma solo un punto di partenza.
L’AMBITO DI APPLICAZIONE TEMPORALE DEI NUOVI PARAMETRI
Come già precisato, l’art. 9 del decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come
modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ha determinato l'abrogazione
delle vigenti tariffe professionali.
Ai sensi del comma 5 del citato art. 9 sono state, inoltre, abrogate con effetto
immediato tutte le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del
professionista, rinviano alle abrogate tariffe.
L’unica disciplina transitoria dettata dalla norma abrogativa è quella prevista dal
comma 3, che ha stabilito la continuazione dell’applicazione delle soppresse tariffe, ma
limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, e solo fino alla data di entrata in
vigore dei nuovi parametro, e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (ossia fino al
23/07/2012).
Con il successivo decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, entrato
in vigore il 23 agosto 2012, sono stati determinati i parametri per la liquidazione da parte
degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal
Ministero della giustizia, ed ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto le nuove
disposizioni devono trovare applicazione alle liquidazioni successive alla sua entrata in
vigore.
Il primo problema che si impone all’interprete è quello di disciplinare i criteri di
liquidazione delle spese in relazione alle numerose cause che sono iniziate nel vigore
della precedente disciplina e che sono proseguite oltre il 23 luglio 2012.
Al riguardo si registra nella giurisprudenza di merito una prima tesi (Trib. Verona 27
settembre 2012) che, muovendo dall’esigenza di tutelare le aspettative maturate da
avvocati e parti del giudizio prima dell’instaurazione della causa, ha ritenuto che si
debbano distinguere:
a) le prestazioni professionali poste in essere prima dell’abrogazione delle tariffe,
identificate talvolta nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, talaltra nelle
fasi processuali individuate dai nuovi parametri, che andrebbero remunerate in
base alle soppresse tariffe;
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b) le prestazioni professionali poste dopo l’abrogazione delle tariffe, da remunerare
in base ai nuovi parametri.
Si contrappone ad essa una seconda tesi (cf. Trib. Termini Imerese, 17 settembre
2012, Trib. Varese 26 settembre 2012) che, muovendo dalla inscindibilità della
prestazione professionale del difensore nei singoli atti in cui si estrinseca, da cui
consegue l’inesigibilità del corrispettivo prima del termine della prestazione, e dalla
natura recettizia del rinvio operato dalla disciplina contrattuale a quella legale che
regolamenta la misura del compenso, ha ritenuto che, laddove la prestazione si concluda
concretamente dopo l’entrata in vigore dei nuovi parametri, tali parametri debbano
applicarsi per la liquidazione complessiva del compenso del difensore.
Una terza opzione interpretativa (cf. Bulgarelli ), ritiene che la disciplina legale della
determinazione del compenso (il regime tariffario), una volta richiamata dalle parti nel
regolamento negoziale del contratto di prestazione d’opera professionale perderebbe la
sua natura eteronoma, per divenire anch’essa frutto di autonomia negoziale, di tal che le
previgenti tariffe professionali andrebbero applicate tout court alla liquidazione dei
compensi per le prestazioni adempiute in esecuzione di contratti di patrocinio conclusi
prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, mentre i nuovi parametri dettati dal
D.M. n. 140/2012 andrebbero applicati soltanto ai contratti conclusi dopo il
23/07/2012, data di cessazione definitiva dell’efficacia del previgente regime tariffario.
La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 17406 del 12/10/2012 ha
sposato il secondo dei surrichiamati orientamenti, ritenendo applicabili alla fattispecie i
principi già affermati in occasione della successione nel tempo delle tariffe nel previgente
regime tariffario (così Cass. sez. 3, 19 dicembre 2008, n. 29880, Cass. sez. 3, 11 marzo
2005, n. 5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, che
non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previste dalla tariffa
professionale, ma rappresenta un’unica ininterrotta e continuativa prestazione
professionale.
Con la citata sentenza, infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non è possibile
segmentare le prestazioni professionali nei singoli atti compiuti in causa dal difensore,
oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo
frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione, valorizzando
particolarmente la nozione di “compenso”, che evocherebbe la nozione di un
corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata
particolarmente accentuata dalla attuale unificazione di diritti ed onorari, anche alla luce
della necessità, nella determinazione dell’ammontare del corrispettivo, di valutare alcuni
elementi, quali la complessità delle questioni, il pregio dell'opera, i risultati conseguiti,
che sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli
atti o a singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua interezza (cf. Cass.
SS. UU. n. 17406/2012 cit.).
Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, dunque, i nuovi
parametri sarebbero applicabili ogniqualvolta l’attività difensiva, pur iniziata prima
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dell’entrata in vigore della disciplina abrogativa delle tariffe, sia proseguita e si sia
conclusa oltre tale momento.
Rimane, tuttavia, il dubbio interpretativo se la conclusione dell’attività difensiva sia
da ritenersi coincidere con l’espletamento dell’ultimo atto difensivo (nel procedimento
ordinario di cognizione il deposito delle memorie di replica) ovvero con la conclusione
del processo con la pronuncia della sentenza da parte del giudice, atteso che anche sino a
tale momento il difensore continua a svolgere ope legis la funzione di domiciliatario della
parte.
Va segnalato, infine, che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 13 settembre
2012 ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 9 del D.L. n.
1/2012, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 27/2012, e del collegato D.M.
140/2012, nella parte in cui dispongono l’applicazione retroattiva delle nuove tariffe
forensi anche ai processi in corso e all’attività già svolta ed esaurita prima della sua
entrata in vigore.
Un ulteriore, importante, dubbio interpretativo degno di menzione, riguarda, infine,
l’estensione o meno dell’effetto abrogativo conseguente all’abolizione delle tariffe
professionali alla previsione in materia di decreto ingiuntivo dell'articolo 684 c.p.c., nella
parte in cui richiede il parere della competente associazione professionale, dubbio che
risulta aver trovato una prima, ma ancora isolata, risposta positiva nella giurisprudenza di
merito (cf. Trib. Varese, 11 ottobre 2012).
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
PROPOSTA DI TABELLA DECRETI INGIUNTIVI
La tabella per i procedimenti monitori è stata elaborata tenendo conto dei parametri
di liquidazione previsti dal DM 140\2012 fino al valore di € 1.500.000,00 e,
segnatamente dei compensi previsti da € 50,00 a € 2.500,00.
Sicchè, al fine di dare proporzionata continuità alla liquidazione si è preferito dare
rilevanza all’incremento dei parametri fissando costanti aumenti di € 50,00 fino al valore
della controversia di € 500.000,00 e di € 100,00 sino al valore di € 1.500,00,00 e
determinando di conseguenza i relativi sotto-scaglioni di valore di riferimento.
E’ stato necessario suddividere alcuni scaglioni in cui il parametro relativo al
compenso rimane inalterato al fine di adeguare gli scaglioni alle previsioni in materia di
contributo unificato e della marca ex art. 30 D.P.R. 115/2002.
Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140/2012 per i procedimenti di valore
superiore ad € 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di
regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del
procedimento, dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei
risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della
prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente
della liquidazione rispetto al valore del procedimento.
Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a
norma del codice di procedura civile avendo riguardo all’entità economica della ragione
di credito alla cui tutela l’azione monitoria è diretta.
Si è ritenuto ancora di dover dare un giusto riconoscimento a tutti gli esborsi non
documentabili ma necessari all’avvocato ai fini dell’espletamento della sua prestazione
fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una percentuale fissa del 13 % del compenso
parametrico corrispondente.
Con riferimento alle spese borsuali, sono liquidabili oltre al rimborso del contributo
unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR 115\2002, tutte le spese
documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e certificazioni
notarili del credito e, comunque, qualsiasi altre spesa documentabile connessa
all’emissione del decreto.
Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi
comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali
sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario monitorio e di tutte le
attività accessorie.
Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come
per legge.
In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano riferimenti orientativi
utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o di
particolare complessità.
Ferma restando l’assenza di vincolatività dei parametri in base all’art. 1 comma 7 del
DM 140/2012, il legale del ricorrente che intenda chiedere una liquidazione difforme
rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
apposita nota delle spese e competenze allegata al ricorso per ingiunzione con cui dovrà
indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della materia che
legittimano una diversa liquidazione del compenso.
TABELLA DECRETI INGIUNTIVI
Scaglione
Fino a € 357,99
Compenso
Parametro
€ 50,00
Esborsi
Forf. 13 %
€ 6,50
Spese borsuali certe
Contributo
Unificato
€ 18,50
€ 56,50
Da € 358,00 a € 714,99
€ 100,00
€ 13,00
€ 113,00
Da € 715,00 a € 1.033,99
€ 150,00
€ 19,50
€ 200,00
€ 26,00
€ 18,50
€ 200,00
€ 26,00
€ 18,50
€ 250,00
€ 32,50
€ 42,50
€ 42,50
€ 300,00
€ 39,00
€ 339,00
Da € 2.143,00 a € 2.500,99
€ 350,00
€ 45,50
€ 395,50
Da € 2.501,00 a € 2.857,99
€ 400,00
€ 52,00
€ 452,00
Da € 2.858,00 a € 3.214,99
€ 450,00
€ 58,50
€ 508,50
Da € 3.215,00 a € 3.571,99
€ 500,00
€ 65,00
€ 565,00
Da € 3.572,00 a € 3.928,99
€ 550,00
€ 71,50
€ 621,50
Da € 3.929,00 a € 4.285,99
€ 600,00
€ 78,00
€ 678,00
Da € 4.286,00 a € 4.642,99
€ 650,00
€ 84,50
€ 734,50
Da € 4.643,00 a € 5.000,00
€ 700,00
€ 91,00
€ 791,00
€ 559,00
€ 615,50
€ 672,00
€ 8,00
€ 728,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 502,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 446,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 389,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 333,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 276,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 252,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 188,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 131,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 42,50
€ 75,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 282,50
Da € 1.786,00 a € 2.142,99
0
€ 26,50
€ 226,00
Da € 1.429,00 a € 1.785,99
0
€ 18,50
€ 226,00
Da € 1.100,00 a € 1.428,99
0
€ 18,50
€ 169,50
Da € 1.033,00 a € 1.100,99
Marca art.30
€ 18,50
€ 18,50
Totale
€ 785,00
€ 8,00
€ 50,50
€ 841,50
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Da € 5.001,00 a € 5.200,99
€ 750,00
€ 97,50
€ 847,50
Da € 5.201,00 a € 19.230,99
€ 750,00
€ 97,50
€ 847,50
Da € 19.231,00 a € 26.000,99
€ 800,00
€ 104,00
€ 904,00
Da € 26.001,00 a € 38.461,99
€ 800,00
€ 104,00
€ 904,00
Da € 38.462,00 a € 52.000,99
€ 850,00
€ 110,50
€ 960,50
Da € 52.001,00 a € 57.692,99
€ 850,00
€ 110,50
€ 960,50
Da € 57.693,00 a € 76.923,99
€ 900,00
€ 117,00
€ 1017,00
Da € 76.924,00 a € 96.153,99
€ 950,00
€ 123,50
€ 1073,50
Da € 96.154,00 a € 115.384,99
€ 1.000,00
€ 130,00
€ 1.130,00
Da € 115.385,00 a € 134.615,99
€ 1.050,00
€ 136,50
€ 1.186,50
Da € 134.616,00 a € 153.846,99
€ 1.100,00
€ 143,00
€ 1.243,00
Da € 153.847,00 a € 173.076,99
€ 1.150,00
€ 149,50
€ 1.299,50
Da € 173.077,00 a € 192.307,99
€ 1.200,00
€ 156,00
€ 1.356,00
Da € 192.308,00 a € 211.538,99
€ 1.250,00
€ 162,50
€ 1.412,50
Da € 211.539,00 a € 230.769,99
€ 1.300,00
€ 169,00
€ 1.469,00
Da € 230.770,00 a € 250.000,99
€ 1.350,00
€ 175,50
€ 1.525,50
Da € 250.001,00 a € 260.000,99
€ 1.400,00
€ 182,00
€ 1.582,00
Da € 260.001,00 a € 269.230,99
€ 1.400,00
€ 182,00
€ 1.582,00
€ 42,50
€ 8,00
€ 50,50
€ 103,00
€ 8,00
€ 111,00
€ 103,00
€ 1.863,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 528,00
€ 1.807,00
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.750,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.694,00
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.637,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.581,00
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.524,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.468,00
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.411,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.355,00
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.298,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.298,50
€ 8,00
€ 338,00
€ 330,00
€ 1.137,00
€ 8,00
€ 233,00
€ 330,00
€ 1.015,00
€ 8,00
€ 233,00
€ 225,00
€ 958,50
€ 8,00
€ 111,00
€ 225,00
€ 898,00
€ 1.920,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 2.118,00
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Da € 269.231,00 a € 288.461,99
€ 1.450,00
€ 188,50
€ 1.638,50
Da € 288.462,00 a € 307.692,99
€ 1.500,00
€ 201,50
€ 1.701,50
Da € 307.693,00 a € 326.922,99
€ 1.550,00
€ 208,00
€ 1.758,00
Da € 326.922,00 a € 346.153,99
€ 1.600,00
€ 214,50
€ 1.814,50
Da € 346.154,00 a € 365.384,99
€ 1.650,00
€ 221,00
€ 1.871,00
Da € 365.385,00 a € 384.615,99
€ 1.700,00
€ 227,50
€ 1.927,50
Da € 384.616,00 a € 403.845,99
€ 1.750,00
€ 234,00
€ 1.984,00
Da € 403.846,00 a € 423.076,99
€ 1.800,00
€ 240,50
€ 2.040,50
Da € 423.077,00 a € 442.307,99
€ 1.850,00
€ 247,00
€ 2.097,00
Da € 442.308,00 a € 461.538,99
€ 1.900,00
€ 247,00
€ 2.147,00
Da € 461.538,00 a € 480.769,99
€ 1.950,00
€ 253,50
€ 2.203,50
Da € 480.769,00 a € 500.000,00
€ 2.000,00
€ 260,00
€ 2.260,00
Da € 500.001,00 a € 700.000,99
€ 2.100,00
€ 273,00
€ 2.373,00
Da € 700.001,00 a € 900.000,99
€ 2.200,00
€ 286,00
€ 2.486,00
Da € 900.001,00 a € 1.100.000,99
€ 2.300,00
€ 299,00
€ 2.599,00
Da € 1.100.001,00 a € 1.300.000,99
€ 2.400,00
€ 312,00
€ 2.712,00
Da € 1.300.001,00 a € 1.500.000,00
€ 2.500,00
€ 325,00
€ 2.825,00
€ 528,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 3.135,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 3.022,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.909,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.796,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.739,50
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.683,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.683,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.626,50
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.570,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.513,50
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.457,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.400,50
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.344,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.287,50
€ 8,00
€ 536,00
€ 528,00
€ 2.174,50
€ 3.248,00
€ 8,00
€ 536,00
€ 3.361,00
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
PROPOSTA DI TABELLA PER I
PROCEDIMENTI SPECIALI IN MATERIA LOCATIZIA
La liquidazione di tali procedimenti trova la sua fonte regolamentare nell’art. 7 del
DM 140\2012 che recita: “Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A -Avvocati,
nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio
o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli
altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4”.
La tabella di liquidazione per i procedimenti speciali in materia di locazione parte del
presupposto condiviso che i relativi procedimenti sono a prestazioni tipizzate e non
necessitano di istruttoria o di fase decisoria in senso stretto essendo il provvedimento di
convalida un’ordinanza non impugnabile emessa all’esito di un procedimento speciale a
natura sommaria (Cass., sez. III, 21-11-2001, n. 14720)
Su tali presupposti e, nella consapevolezza che la disciplina della liquidazione
secondo parametri non può ritenersi di natura “rigida” dovendosi invece adattare e
modulare oltre che al valore della controversia anche e, soprattutto, all’effettiva attività
compiuta dal professionista, si è ritenuto di dover dare prevalenza esclusiva solo alle voci
dei parametri della Tabella A relativi alla fase e studio e alla fase introduttiva.
Sviluppati tutti gli aumenti, nella misura massima del 20% - tenuto conto della
serialità e della non particolare complessità di questi procedimenti – e computate le
riduzioni in misura decrescente dal massimo partendo dallo scaglione minimo previsto
dal parametro regolamentare si sono così determinati i valori minimi e massimi
liquidabili nell’ambito del valore di riferimento avendo cura di assicurare comunque una
costante proiezione crescente dei valori minimi di ogni scaglione rispetto ai massimi
dello scaglione precedente.
Sulla base dei valori così determinati si sono poi individuati dei sotto-scaglioni interni
ancorati sia ai valori degli scaglioni del contributo unificato che ad una continuità
proporzionale crescente dei valori di riferimento.
Ai fini di dare equità alla liquidazione in relazione al valore della controversia
nell’ipotesi di intimazione di sfratto ad uso abitativo, per una morosità
complessivamente non superiore ad € 600,00, si è ritenuto di dovere dimezzare il
compenso relativo al primo parametro previsto sino al valore di € 1.100,00.
Sempre al fine di dare equità alle liquidazioni interne allo scaglione delle controversie
sino a € 25.000,00 si è ritenuto opportuno di determinare i sotto-scaglioni di riferimento
con maggiore frazionamento verso il basso attesa la maggiore frequenza di morosità
inferiori a € 10.000.
Ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM 140\2012 nel caso di incarico collegiale il
compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando
l’incarico professionale è conferito ad una società tra professionisti, si applica il
compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu'
soci.
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a
norma del codice di procedura civile.
Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore
superiore ad € 500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di
regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del
procedimento , dell’importanza delle questioni trattate , del pregio dell’opera prestata, dei
risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della
prestazione cercando, comunque, di mantenere la connessione proporzionale crescente
della liquidazione rispetto al valore della controversia.
Con riferimento agli esborsi non documentabili si è ritenuto anche in questo caso di
dover dare un giusto riconoscimento a tali esborsi necessari all’avvocato ai fini
dell’espletamento della sua prestazione fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una
percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente.
Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili oltre al
rimborso del contributo unificato nella misura di legge e alla marca ex art.30 DPR
115\2002 tutte le spese documentate per certificati ed ogni altra spesa connessa
all’emissione del provvedimento di convalida.
Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi
comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali
sostenuti dal legale per la redazione e il deposito di un ordinario procedimento fino al
rilascio delle copie esecutive della convalida.
Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come
per legge.
In ogni caso, gli importi indicati nella tabella rappresentano meri riferimenti
orientativi utilizzabili in procedimenti che non presentano caratteristiche di specialità o
di particolare complessità.
Ferma restando l’assenza di vincolatività dei parametri in base all’art. 1 comma 7 del
DM 140\2012 il legale dell’intimante che intenda chiedere una liquidazione difforme
rispetto ai parametri indicati nella tabella potrà sempre motivare la richiesta in una
apposita nota delle spese e competenze da depositarsi in udienza prima della convalida
con cui dovrà indicare le specifiche ragioni della complessità o della specialità della
materia che legittimano la liquidazione del compenso in misura maggiore e comunque
contenuta nel massimo dell’aumento del 60% del parametro.
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
PROPOSTA DI TABELLA
COMPENSI ATTI DI PRECETTO
La determinazione del compenso degli atti di precetto in verità rientra nelle attività di
autoliquidazione dell’avvocato che in passato trovavano conforto e facile individuazione
nella liquidazione tabellare tariffaria.
Il decreto 140\2012 fa riferimento al precetto quale parametro di liquidazione solo
nelle tabelle riepilogative indicando solo valori fra minimo e massimo senza possibilità di
aumento o di diminuzione discrezionale da parte del giudice.
Pertanto, quale criterio di univocità e di correlata congruità dei compensi si è
elaborata una tabella che tiene conto nella liquidazione sia:
- del disposto di cui al comma 7 dell’articolo 1 del più volte citato decreto che
sancisce: «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che
nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti
per la liquidazione stessa»
- della circostanza che il compenso ai sensi dell’art. 2233 c.c., deve comunque
ancora essere adeguato all’importanza dell’opera ed al decoro della professione,
considerato che lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 richiama espressamente “l’importanza
dell’opera”.
Su tali presupposti si è condivisa la congruità dell’intimazione dell’importo di:
- € 100,00 fino ad un valore di € 5.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
- € 200,00 fino ad un valore di € 100.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
- € 350,00 fino ad un valore di € 500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
- € 500,00 fino ad un valore di € 1.000.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
- € 600,00 fino ad un valore di € 1.500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
- € 900,00 oltre il valore di € 1.500.000,00 di sorte capitale (inclusi interessi),
Ai sensi del comma 9 dell’art.11 del DM.140\2012 per i procedimenti di valore
superiore ad € 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di
regola allo scaglione precedente, liquiderà il compenso tenuto conto della natura del
procedimento , dell’importanza delle questioni trattate, del pregio dell’opera prestata, dei
risultati e dei vantaggi anche non economici conseguiti dal cliente, dell’urgenza della
prestazione.
Con riferimento agli esborsi non documentali si è ritenuto anche in questo caso di
dover dare un giusto riconoscimento a tali costi necessari all’avvocato ai fini
dell’espletamento della sua prestazione fissando l’importo a tal titolo liquidabile in una
percentuale fissa del 13 % del compenso parametrico corrispondente.
Con riferimento invece alle spese borsuali sono state ritenute liquidabili tutte le spese
documentate per certificati, raccomandate, visure, registrazione di atti e, comunque,
qualsiasi altre spesa documentabile, direttamente connessa alla redazione dell’atto.
Relazione e Tabelle Sottogruppo “liquidazioni spese giudiziali”
Il compenso previsto nel parametro della tabella di riferimento deve ritenersi
comprensivo di ogni corrispettivo per l’attività e gli oneri materiali ed intellettuali
sostenuti dal legale per la redazione e l’intimazione di un atto di precetto su qualsivoglia
titolo esecutivo.
Rimangono esclusi gli accessori previdenziali (CPA 4%) e fiscali (IVA 21 %) come
per legge.
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Relazione Parametri - Ordine degli Avvocati di Palermo