SOMMARIO LA VIGENTE NORMATIVA VALUTARIA ITALIANA ............................................................ III IL RUOLO DELL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI .......................................................... Innovazioni contenute nelle istruzioni Uic 2001/2 del 16 ottobre 2001 ......................... Cvs canalizzate e decanalizzate ........................... VII VII III LE INDAGINI CAMPIONARIE .......................... X LA RESIDENZA VALUTARIA ............................ V IL REGIME SEGNALATORIO STATISTICO E VALUTARIO .................................................... LIMITAZIONI DI CARATTERE NON VALUTARIO .............................................. X V STRUMENTI DI RILEVAZIONE ....................... VI LA MATRICE VALUTARIA (MV) ...................... VI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERE DEI CAPITALI ............ Attraversamento dei confini - valori al seguito ... XI XI LA COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA (CVS) ............................................. VI MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086 Il complesso degli adempimenti segnalatori ai fini statistici e valutari di Massimo Ferracci Coordinatore scientifico presso ABIFormazione - Area internazionalizzazione La vigente normativa valutaria italiana Il regime valutario italiano si è basato, sino all’emanazione del dpr 31 marzo 1988, n. 148 entrato in vigore il 1° gennaio 1989, su un sistema di restrizioni, disposto dalla legge, inteso a raggiungere tre obiettivi essenziali nel campo dei movimenti internazionali dei capitali: ■ il blocco della valuta; ■ il monopolio dei mezzi di pagamento internazionali; ■ il monopolio dei cambi in senso stretto. Con il dpr 148/88, in attuazione della direttiva Cee 88/361 sulla libera circolazione delle persone, capitali, merci e servizi tra i paesi comunitari, il «principio dei divieti» (tutto è vietato fuorché ciò che è permesso), alla base di ogni operazione con l’estero, viene completamente ribaltato con il nuovo principio per cui «tutto è ammesso fuorché quello che è vietato». Il 1° luglio 1987 entra in vigore l’Atto Unico, firmato in Lussemburgo nel febbraio del 1986, che sancisce la costituzione di uno spazio senza limiti né frontiere nel cui ambito devono essere garantite la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Relativamente alla libera circolazione dei capitali, l’Italia ha delegato il governo, con la legge n. 599 del 1986, ad emanare un Testo Unico che rivedesse completamente la disciplina della materia valutaria, caratterizzata, sin dal dopoguerra, da numerosi vincoli e divieti per cui alla base di ogni operazione con l’estero «tutto era vietato fuorché quello che era permesso». Con il Testo Unico Valutario (dpr 148/88) viene af- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 fermata la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero (art. 5). In forza di tale decreto, non esistendo più la lista delle operazioni ammesse ed essendo stata eliminata l’emissione del benestare bancario per le operazioni di import/export, i residenti possono importare ed esportare merci e/o servizi liberamente, acquistare immobili e/o titoli all’estero, ottenere valuta estera per turismo senza limiti. Il decreto costituisce però solo un primo passo verso la liberalizzazione valutaria generalizzata. Permangono infatti il monopolio dei cambi dell’Uic (art. 6) e la canalizzazione bancaria delle operazioni valutarie e in cambi (art. 7), sottoposti a sanzioni e controlli. All’art. 13, inoltre, sono previsti una serie di interventi volti a garantire la stabilità della lira e l’equilibrio della bilancia dei pagamenti. La liberalizzazione valutaria viene completata con l’entrata in vigore del dm 27 aprile 1990 con cui viene abrogato il monopolio dei cambi e la canalizzazione bancaria delle operazioni con l’estero, ad eccezione dei compensi di mediazione a favore di non residenti. Diventa quindi possibile detenere conti in valuta presso banche italiane o estere, detenere banconote estere senza limitazioni, pagare in valuta estera altri residenti. Il ruolo dell’Ufficio italiano dei cambi L’Ufficio italiano dei cambi (Uic) costituito nel 1945, ha sede in Roma. Il suo ordinamento è stato modificato con il dlgs 26 III agosto 1998 n. 319, emanato dopo aver acquisito il parere del parlamento italiano e della Banca Centrale Europea. L’iniziativa ha completato gli interventi normativi previsti dalla legge 17 dicembre 1997 n. 433, volta ad assicurare la compatibilità dell’ordinamento nazionale con quanto disposto dall’art. 108 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, considerato che l’art. 3 dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (Sebc) ha affidato alla Banca d’Italia il compito di provvedere alla gestione delle riserve ufficiali in valuta. Il dlgs 319 ha reso piena l’integrazione dell’Uic nella Banca d’Italia, integrazione già presente nella struttura di vertice dell’Ufficio e nella natura delle principali funzioni svolte, eliminando, sul piano organizzativo e funzionale, i legami con il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e con le altre amministrazioni dello Stato. L’Ufficio è stato esplicitamente qualificato come ente strumentale della Banca d’Italia ed ha assunto sostanzialmente una posizione di dipendenza funzionale dalla Banca stessa, nella persona del governatore: quest’ultimo presiede il Consiglio composto, oltre che dal direttore generale della Banca, da altri tre componenti nominati dallo stesso governatore; lo Statuto dell’Ufficio è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Superiore della Banca. La contabilità e il bilancio annuale dell’Uic sono soggetti a verifica da parte della stessa società indipendente di revisione che controlla il bilancio della Banca d’Italia. L’integrazione è completata dalla previsione che si applichino all’Ufficio, le norme stabilite per la Banca d’Italia in materia di ordinamento e di giurisdizione. Dal punto di vista patrimoniale ed economico, considerato che il fondo di dotazione dell’Uic è versato dalla Banca d’Italia, a quest’ultima saranno attribuiti gli utili e faranno carico le eventuali perdite di esercizio. Il «nuovo» Uic è chiamato innanzittutto - in regime di convenzione con la Banca d’Italia - a svolgere compiti attuativi in ordine alla gestione delle riserve ufficiali in valuta; mantiene il compito di raccogliere le informazioni per l’elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l’estero, campo nel quale ha maturato un’esperienza riconosciuta anche a livello internazionale e per il quale si è dotato delle più moderne tecnologie; connessa alla funzione statistica, permane quella di codifica Isin (International Securities Identification Number) per l’identificazione dei valori mobiliari. Nella veste di Agenzia nazionale di codifica, l’Ufficio partecipa in sede internazionale all’Anna (Association of National Numbering Agencies), di cui è membro fondatore. Dalla natura di ente strumentale della Banca d’Italia discende infine che l’Ufficio potrà svolgere gli ulteriori compiti che quest’ultima ritenga di demandargli. Le precedenti funzioni in materia di antiriciclaggio, di intermediari finanziari e di usura, continuano ad essere esercitate dall’Uic. Tuttavia, a differenza che nel passato, esse vengono svolte «a titolo principale e diretto», salvo l’obbligo di riferire annualmente al Ministro del Tesoro, Bilancio e Pro- INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 grammazione Economica sui risultati dell’attività svolta. Nell’ambito di tale attività, con la legge 197/1991, è affidato all’Ufficio, il compito di effettuare analisi statistiche di dati aggregati, riferiti a tutte le transazioni di importo superiore a 12.500,00 euro, con lo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio in determinate zone geografiche. Gli archivi dell’Ufficio sono alimentati mensilmente con i dati relativi a circa 30 milioni di operazioni di ammontare superiore a 20 milioni di lire, trasmessi dagli intermediari finanziari abilitati. Con il Titolo V del dlgs 1° settembre 1993 n. 385, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ripropone disposizioni di cui alla legge 197/91, l’Uic provvede alla compilazione e alla tenuta dell’elenco degli intermediari finanziari. Nuovi elenchi di soggetti esercenti attività non strettamente finanziarie sono previsti dal dlgs 374/1999 recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio». Il dlgs 26 maggio 1997 n. 153, adottato in attuazione della direttiva 91/308/Ce in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ha accentuato il ruolo centrale dell’Ufficio nel sistema di lotta alla criminalità finanziaria, accentrando presso di esso le segnalazioni di operazioni sospette, con adeguate garanzie di riservatezza e di tutela dei segnalanti. All’Ufficio sono attribuite le conseguenti analisi e valutazioni tecniche e sono affidati compiti di controllo e individuazione dei flussi finanziari caratterizzati da profili di anomalia. Nell’ottica della netta separazione tra analisi finanziaria e attività investigativa, l’Uic ha il compito di arricchire le segnalazioni in base alle informazioni finanziarie in suo possesso, per poi trasmetterle alla direzione investigativa antimafia (Dia) e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per il seguito investigativo. La legge affida all’Uic anche il compito di svolgere attività ispettiva nei confronti degli intermediari abilitati. In questo ruolo l’Ufficio effettua presso gli intermediari, interventi ispettivi, ai quali possono fare seguito segnalazioni all’autorità giudiziaria per fatti aventi possibile rilevanza penale e segnalazioni al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per infrazioni aventi rilevanza amministrativa. Recenti modifiche e integrazioni al Testo Unico in materia bancaria e creditizia, avvenute con dlgs 4 agosto 1999, n. 342, hanno esteso i compiti ispettivi dell’Ufficio anche agli intermediari finanziari. L’Uic esercita altre importanti funzioni, tra le quali si segnalano: ■ nel contesto della legge 108/1996, che ha introdotto disposizioni in materia di usura, è stato chiamato a provvedere, unitamente alla Banca d’Italia, alla rilevazione del tasso effettivo globale medio, al fine della determinazione degli interessi usurari; ■ ai sensi del dlgs 30 aprile 1997 n. 125, del monitoraggio dell’importazione e dell’esportazione al seguito di denaro, titoli e valori oltre i 12.500 euro; IV ■ servizi di tesoreria estera per conto delle pubbliche amministrazioni. «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti indicati nell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, non residenti nel territorio dello Stato, che versano denaro nei propri conti devono fornire, anche in copia, agli intermediari abilitati, la relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia stato precedentemente importato, ovvero, in tutti gli altri casi, la documentazione concernente l’operazione sottostante». La residenza valutaria Per identificare i soggetti passivi della normativa valutaria occorre chiarire il concetto di residenza valutaria. I criteri per qualificare la residenza valutaria sono contenuti nell’art. 1 del Tu delle norme valutarie (dpr 31 marzo 1988, n. 148) e nell’art. 3 del decreto interministeriale 27 aprile 1990, in base ai quali sono non residenti: ■ i cittadini italiani, stranieri e apolidi con dimora abituale in Italia limitatamente alle attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, o imprenditoriale prestati all’estero in modo non occasionale; ■ le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva all’estero o con sede secondaria all’estero limitatamente alle attività ivi esercitate con stabile organizzazione; ■ coloro che rilasciano una dichiarazione scritta (si veda la tavola 1) attestante lo status di non residenza (autocertificazione). Il dm 8 agosto 1990, con lo scopo di evitare che vengano effettuati attraverso non residenti trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti, in elusione agli obblighi previsti dal dl 28 giugno 1990, n. 167, stabilisce all’art. 1 che: Nel caso in cui il non residente non disponga della documentazione menzionata, l’intermediario dovrà richiedere una dichiarazione sostitutiva contenente in ogni caso le indicazioni degli estremi identificativi ed il domicilio del dichiarante nonché le informazioni essenziali riguardanti l’operazione sottostante. Copia della predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa, entro il mese successivo a quello del trasferimento, con lettera raccomandata, al Ministero delle Finanze, in relazione alle procedure per lo scambio di informazioni con Stati esteri. Il regime segnalatorio statistico e valutario L’attività statistica in materia di rapporti economici e finanziari con l’estero è regolata da tre provvedimenti legislativi: il dpr 148/88, il dlgs 322/89 ed il dlgs 319/98, che ne definiscono in ordine cronologico e di contenuto il quadro normativo primario. Il dpr 148/88 «Testo unico delle norme di legge in materia valutaria» ne attribuisce l’esercizio all’Uic e Tavola 1 - Fac-simile di dichiarazione sostitutiva per operazioni su conti esteri Alla cortese attenzione ............................................ OGGETTO: Dichiarazione ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 agosto 1990, concernente la documentazione relativa ai trasferimenti all’estero da parte di NON RESIDENTI di denaro, titoli o valori. Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... nato a ............................................................................ il ................................................................................... domiciliato a ...................................................................... via ........................................................................................ Stato estero ................................................................................................... in merito all’operazione di versamento/trasferimento da VVSS. eseguita per mio conto in data odierna DICHIARA di aver importato la somma di ........................................................................................................................... senza richiedere la prevista attestazione doganale; di aver acquisito in Italia la somma di ................................................................................................................... per ........................................................................................................................................................................... e di non essere in grado di produrre la documentazione giustificativa per i seguenti motivi: .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... Distinti saluti ......................................... li ........................................................ (luogo e data) (firma) INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 V detta i principi cui essa deve conformarsi nelle diverse fasi di raccolta, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati (art. 21). Il dlgs 322/89, riguardante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istat, configura l’attività statistica valutaria quale attività di settore, da svolgere al di fuori del sistema statistico nazionale generale, sia pure in collegamento con esso (art. 4). Definisce inoltre l’infrazione statistica valutaria e ne stabilisce le relative sanzioni amministrative (artt. 4, 7 e 11). Il dlgs 319/98 sul riordino dell’Uic definisce l’attività statistica valutaria con specifico riferimento alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l’estero del paese (art. 1). Strumenti di rilevazione Nel nuovo contesto di liberalizzazione valutaria, assume un ruolo importante l’informazione statistica. L’Uic ha rivisto globalmente il sistema delle rilevazione valutarie anche al fine di soddisfare il fabbisogno informativo della Banca Centrale Europea e le nuove esigenze degli Organismi statistici internazionali. L’Uic, dunque, acquisisce ai soli scopi conoscitivi e statistici, informazioni e dati relativi alle operazioni con l’estero, operazioni valutarie, operazioni in cambi, poste in essere dai residenti. Questa attività è sancita ai sensi dell’art. 21, primo comma, del dpr 148/88, l’Uic può chiedere informazioni agli intermediari abilitati e, previa delibera del Cicr, ad operatori ed altri soggetti interessati. Il Cicr ha autorizzato l’Uic a richiedere ad operatori residenti l’invio di informazioni e dati di flusso (delibera del 4 maggio 1990) e di informazioni e dati di consistenza (delibera del 6 ottobre 1995). La raccolta di tali informazioni avviene mediante tre sistemi di rilevazione rappresentate dalla matrice valutaria (Mv), dalla comunicazione valutaria statistica (Cvs) e dalle indagini campionarie. Le segnalazioni, caratterizzate da contenuti ed obiettivi diversi, costituiscono un sistema integrato che assicura un’esauriente conoscenza dei rapporti con l’estero del paese. Il dettaglio informativo così ricavato, inoltre, consente di mettere a disposizione di banche ed operatori flussi di ritorno idonei a supportare, tra l’altro, scelte aziendali, controlli di gestione e assistenza alla clientela. La matrice valutaria (Mv) La matrice valutaria (1) rileva, a scopi unicamente conoscitivi, con cadenza mensile e nelle valute di denominazione, la situazione dei conti delle banche riguardanti i rapporti in valuta con residenti e in euro con non residenti. La segnalazione fornisce, inoltre, informazioni di flusso riepilogative delle operazioni con l’estero eseguite durante il mese dalle banche stesse nell’interesse proprio e della clientela. Un’apposita sezione rileva, sempre con INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 cadenza mensile, i rapporti in valuta e in euro delle filiali estere di banche residenti. La Mv è lo strumento informativo che fa capo alle banche, ivi compresa la Banca d’Italia, per la raccolta di dati di flusso. Dalla «Matrice dei conti» sulle attività e passività fornita direttamente alla Banca d’Italia si ricavano le informazioni di consistenza sugli aggregati di posizione verso l’estero del sistema bancario necessarie all’elaborazione della posizione patrimoniale del paese. I due strumenti, pur con le rispettive specificità, configurano un sistema statistico integrato. Le statistiche prodotte sono raccordate e coerenti sotto il profilo logico. Sotto il profilo pratico possono verificarsi differenze per la specificità del trattamento delle poste residuali. La comunicazione valutaria statistica (Cvs) La Cvs è lo strumento che fa capo agli operatori residenti per la raccolta di dati sulle loro operazioni con l’estero, valutarie ed in cambi, realizzate direttamente all’estero o in Italia attraverso gli intermediari residenti. Il sistema delle Cvs prevede una soglia minima di rilevazione di 12.500 euro o controvalore. Le Cvs contengono una gamma ampia di informazioni sugli operatori e sulle operazioni. Sono utilizzate principalmente per accrescere la qualità e la coerenza dei dati e per la costruzione delle tavole di dettaglio. Scopo principale delle Cvs è quello di consentire all’Uic di definire la bilancia dei pagamenti valutaria che rileva, distinti per causale valutaria, gli introiti e gli esborsi da e verso l’estero. La Cvs è disciplinata dalle istruzioni Uic Rv 1998/1 del 27 febbraio 1998, integrate dalla Lettera circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998 e dalle istruzioni Uic Rv 2001/2 del 16 ottobre 2001. La Comunicazione valutaria statistica è lo strumento predisposto dall’Uic per ottenere dagli operatori residenti le informazioni ed i dati delle operazioni con l’estero che superino 12.500 euro o l’equivalente in altre divise. Le Cvs si distinguono in: ■ mercantili; ■ non mercantili; ■ finanziarie. Sono operazioni mercantili: le importazioni/ esportazioni di merci in definitiva, in temporanea, leasing, in transito. Sono operazioni non mercantili tutti gli introiti/ esborsi che riguardano assicurazioni, trasporti/ viaggi, royalty, licenze, know how, compensi, parcelle, diritti d’autore, redditi da lavoro e di capitale, pensioni, contributi, imposte, successioni. Sono operazioni finanziarie introiti/esborsi conseNota: (1) Comunicazione Uic Rv 1998/3 del 31 marzo 1998, Lettera circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998, Comunicazione Uic Rv 1998/11 dell’11 dicembre 1998, Comunicazione Uic Rv 2000/2 del 28 aprile 2000. VI guenti partecipazioni, valori mobiliari, strumenti derivati, prestiti, attività immobiliari, c/c e depositi detenuti all’estero. Innovazioni contenute nelle istruzioni Uic 2001/2 del 16 ottobre 2001 La soglia d’emissione della Cvs, è stata innalzata a € 12.500. Sia in fase di segnalazione doganale (pag. post. oltre 60 gg), sia in fase di regolamento si fa riferimento al valore del singolo atto e non a quello contrattuale (fermo restando la facoltà di elaborazione). La causale deve essere resa solo se l’operazione è uguale o supera € 12.500. Tutti i regolamenti (mercantili e non, finanziari) inferiori a € 12.500 sono automaticamente assunti dalla procedura con causale 7010. I bonifici d’origine massiva ed automatica minori della soglia sono segnalati dalla prima banca ricevente. In caso di operazione decanalizzata (assegni e/o banconote) la Cvs è dovuta qualora la somma dei mezzi di pagamento consegnati nello stesso mese per la medesima operazione (o operazioni omogenee) è uguale o superiore a 12.500 €. Cvs canalizzate e decanalizzate Le operazioni canalizzate quelle eseguite per il tramite di intermediari abilitati (prevalentemente banche), che provvederanno direttamente all’emissione e all’invio della Cvs all’Ufficio italiano cambi. Sono operazioni decanalizzate: ■ i regolamenti con l’estero effettuati dai residenti senza ricorrere agli intermediari abilitati, come movimentazione di conti all’estero e consegna di mezzi di pagamento in Italia e all’estero (es. assegni). Le fasi doganali delle operazioni correnti mercantili senza regolamento o con regolamento interamente posticipato oltre i 60 giorni (dallo sdoganamento mercantile); Tavola 2 - La canalizzazione Riferimenti normativi Testo Unico: Artt.7, 12, 21; dm 27 aprile 1990: Artt. 6, 8. Istruzioni Uic Rv 1998/1 del 27 febbraio 1998, integrate dalla Lettera circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998 e dalla Istruzioni Uic Rv 2001/2 del 16 ottobre 2001. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 VII ■ i regolamenti effettuati con procedure automatizzate tipo Riba. L’onere di segnalazione per le decanalizzate ricade sull’operatore. Le segnalazioni delle operazioni decanalizzate effettuate dagli operatori, possono essere rimesse ad Uic tramite canale bancario. Alcune banche, su richiesta dell’operatore, trattano la negoziazione degli assegni, come operazioni canalizzate. Le Cvs vengono trasmesse all’Uic su supporti magnetici dalle banche entro il 25 del mese successivo, al periodo di riferimento per le operazioni canalizzate e per quelle decanalizzate eventualmente ricevute dagli operatori. Il termine si riduce al 10 del mese successivo, al periodo di riferimento per le operazioni decanalizzate direttamente inviate all’Uic dagli operatori. La Cvs è strutturata in sei sezioni: ■ nella sezione segnalante devono essere riportati i dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione: – della banca residente, per le operazioni canalizzate, – dell’operatore residente, per le operazioni decanalizzate; ■ nella sezione 1 vanno indicati i dati identificativi del soggetto che pone in essere l’operazione oggetto di segnalazione; ■ nella sezione 2 sono riportati gli estremi dell’operazione. A seconda della natura delle operazioni sottostanti le Cvs sono dette mercantili, non mercantili, finanziarie e in compensazione; ■ la sezione 3 contiene le informazioni sul regolamento posto in essere, ed è seguita dalla sezione 4, in presenza di acquisti o vendite di azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari in genere; ■ la sezione non residente va utilizzata per segnalare le operazioni su valori mobiliari e opzioni italiani effettuate da non residenti sui mercati regolamentati italiani. La segnalazione è effettuata dalle banche per le operazioni canalizzate, dalle Sim per le decanalizzate. Tavola 3 - La struttura della Cvs INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 IX Le indagini campionarie Le indagini campionarie costituiscono lo strumento informativo volto alla stima di componenti relative a fenomeni «massivi» non rilevabili direttamente dalle segnalazioni valutarie in quanto fuori «copertura», ovvero costituenti parte integrante di altre componenti o infine non aventi natura di transazione. Sono rilevati attraverso indagini campionarie i viaggi internazionali, i trasporti e i redditi reinvestiti. Inoltre, per i dati del conto corrente relativi alle merci, vengono elaborati i dati del commercio estero dell’Istat, ricavati dalle dichiarazioni Intrastat per il commercio intra-Ue e dalle bollette doganali per quelle extra-Ue. Limitazioni di carattere non valutario Nel portare a compimento il processo di liberalizzazione valutaria, il dm 27 aprile 1990 sancisce all’art. 10 che «…è impregiudicata l’osservanza di eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate con finalità diverse da quelle valutarie». Rientrano tra questo tipo di disposizioni la legge antiriciclaggio e il monitoraggio fiscale. La legge 197 del 5 luglio 1991, nota come «legge antiriciclaggio» ha come scopo quello di rilevare il «riciclaggio» di denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o investimenti consentiti dalla legge. La legge ha per oggetto i regolamenti che vengono effettuati in Italia per importi superiori a 12.500,00 euro, per cui è stabilito l’obbligo della canalizzazione bancaria. La legge stabilisce inoltre che gli assegni postali, bancari e circolari (compresi vaglia postali e cambiari) di importi superiori ai 12.500,00 euro debbano indicare la clausola di intrasferibilità, oltreché il nome o la ragione sociale del beneficiario. Gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di identificare l’autore delle operazioni rilevanti e di registrare i dati principali dell’operazione e di chi la compie, in un apposito archivio informatizzato. La legge 227 del 4 agosto 1990 introduce la «rilevazione, ai fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori». Lo scopo è quello di controllare i movimenti di capitale provenienti dall’estero o diretti verso l’estero che, se effettuati da soggetti non tenuti alla predisposizione dei bilanci, potrebbero sfuggire alla tassazione diretta. Ciò in conformità a quanto stabilito all’art. 4 della direttiva Cee 24 giugno 1988, secondo cui «le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri, di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale…». Sono tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all’amministrazione finanziaria, le banche, le Poste italiane Spa e le società di intermediazione mobiliare. INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 Analoghi obblighi devono essere osservati dalle società finanziarie e fiduciarie e dagli altri intermediari che, per ragioni professionali, effettuano o comunque si interpongono nella loro esecuzione. L’intermediario tenuto alle rilevazioni è quello che interviene per primo nell’operazione di trasferimento dall’estero. Devono essere monitorate solo le operazioni, di seguito individuate, poste in essere da, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi (dpr 22 dicembre 1986, n. 917) residenti nel territorio dello Stato. Tra i «soggetti monitorati», a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 del dlgs 461/1997, non sono più incluse le società di persone ed i soggetti equiparati (quali le società di armamento e le società di fatto) che esercitano attività commerciali. Per residenza si deve intendere quella fiscale e non quella valutaria, valendo quindi le disposizioni in materia dettate ai fini delle imposte sui redditi. In particolare si considerano residenti in Italia «le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile» (art. 2, comma 2, del Tuir). Nei casi dubbi, l’intermediario può subordinare la non rilevazione dell’operazione al rilascio di un’attestazione da parte del soggetto interessato dalla quale risulti il suo status, ai fini fiscali, di «non residente». A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, comma 1, lett. a), del dlgs 461/1997 all’art. 1 del dl 167/90, sono soggette all’obbligo di rilevazione le seguenti operazioni: ■ i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli o certificati in serie o in massa di importo superiore a 12.500,00 euro, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore dei soggetti monitorati (art. 1, comma 1, del decreto). Sono interessate alla rilevazione anche le movimentazioni relative ai «conti esteri» accesi in Italia da soggetti non residenti. Gli acquisti e le vendite di certificati in serie o in massa o di titoli esteri effettuati da soggetti monitorati, se di importo superiore a 12.500,00 euro. Non è richiesta l’aggregazione delle operazioni c.d. «frazionate» secondo la disciplina «antiriclaggio» (legge 197/91). Fra le operazioni oggetto di rilevazione, sono da segnalare all’Anagrafe tributaria le seguenti: ■ operazioni di natura commerciale e/o di prestazioni di servizi; ■ operazioni di natura finanziaria, nel caso in cui le operazioni di acquisto e/o vendita di titoli o certificati esteri diano luogo ad un trasferimento da/verso l’estero. In caso contrario, pur essendo tutte le operazioni della specie, oggetto di rilevazione da parte dell’intermediario, potranno essere omesse dalla segnalazione all’amministrazione finanziaria solo le operazioni di compravendita di attività este- X re di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi: ■ esenti; ■ assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; ■ che non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta personale. l’obbligo di compilare una dichiarazione qualora l’ammontare trasferito ecceda i 12.500,00 euro o il relativo controvalore. La dichiarazione va effettuata, da residenti in Italia o all’estero, utilizzando il modello allegato al citato dlgs. Attraversamento dei confini - Valori al seguito Norme in materia di circolazione transfrontaliera dei capitali Con il dlgs 30 aprile 1997, n. 125, viene modificato l’art. 3 del dm 30 aprile 1990 che regolava il trasferimento al seguito, ovvero mediante plico postale o equivalente, di denaro, titoli e valori mobiliari, da parte sia di residenti che di non residenti. Il nuovo decreto riconosce, in attuazione del principio comunitario della libera circolazione dei capitali, la piena libertà di trasferire al seguito o attraverso plichi postali, da e verso l’estero, denaro, titoli e valori mobiliari, in lire o valute estere, con INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 Nel caso il valore complessivo delle banconote, titoli e valori mobiliari superi 12.500,00 euro l’operatore deve depositare apposita dichiarazione, come segue: ■ per passaggi extracomunitari, al passaggio, alla dogana di confine; ■ per i passaggi intracomunitari, presso una banca, ufficio doganale, ufficio postale o Comando di Finanza, entro 48 ore che seguono all’entrata nel territorio nazionale, o nelle 48 ore che precedono l’uscita; ■ per plichi postali, entro 48 ore dal ricevimento o all’atto della spedizione. XI INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XII INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XIII INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XIV INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XV INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XVI INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XVII INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XVIII INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004 XIX