SOMMARIO
LA VIGENTE NORMATIVA VALUTARIA
ITALIANA ............................................................
III
IL RUOLO DELL’UFFICIO ITALIANO
DEI CAMBI ..........................................................
Innovazioni contenute nelle istruzioni
Uic 2001/2 del 16 ottobre 2001 .........................
Cvs canalizzate e decanalizzate ...........................
VII
VII
III
LE INDAGINI CAMPIONARIE ..........................
X
LA RESIDENZA VALUTARIA ............................
V
IL REGIME SEGNALATORIO STATISTICO
E VALUTARIO ....................................................
LIMITAZIONI DI CARATTERE
NON VALUTARIO ..............................................
X
V
STRUMENTI DI RILEVAZIONE .......................
VI
LA MATRICE VALUTARIA (MV) ......................
VI
NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
TRANSFRONTALIERE DEI CAPITALI ............
Attraversamento dei confini - valori al seguito ...
XI
XI
LA COMUNICAZIONE VALUTARIA
STATISTICA (CVS) .............................................
VI
MILANOFIORI ASSAGO, Strada 1, Palazzo F6, Tel. (02) 82476.086
Il complesso
degli adempimenti segnalatori
ai fini statistici e valutari
di Massimo Ferracci
Coordinatore scientifico presso ABIFormazione - Area internazionalizzazione
La vigente normativa valutaria italiana
Il regime valutario italiano si è basato, sino all’emanazione del dpr 31 marzo 1988, n. 148 entrato in vigore il 1° gennaio 1989, su un sistema di restrizioni,
disposto dalla legge, inteso a raggiungere tre obiettivi essenziali nel campo dei movimenti internazionali dei capitali:
■ il blocco della valuta;
■ il monopolio dei mezzi di pagamento internazionali;
■ il monopolio dei cambi in senso stretto.
Con il dpr 148/88, in attuazione della direttiva Cee
88/361 sulla libera circolazione delle persone, capitali, merci e servizi tra i paesi comunitari, il «principio dei divieti» (tutto è vietato fuorché ciò che è
permesso), alla base di ogni operazione con l’estero, viene completamente ribaltato con il nuovo
principio per cui «tutto è ammesso fuorché quello
che è vietato».
Il 1° luglio 1987 entra in vigore l’Atto Unico, firmato in Lussemburgo nel febbraio del 1986, che sancisce la costituzione di uno spazio senza limiti né
frontiere nel cui ambito devono essere garantite la
libera circolazione delle persone, delle merci, dei
servizi e dei capitali.
Relativamente alla libera circolazione dei capitali,
l’Italia ha delegato il governo, con la legge n. 599
del 1986, ad emanare un Testo Unico che rivedesse
completamente la disciplina della materia valutaria, caratterizzata, sin dal dopoguerra, da numerosi
vincoli e divieti per cui alla base di ogni operazione
con l’estero «tutto era vietato fuorché quello che
era permesso».
Con il Testo Unico Valutario (dpr 148/88) viene af-
INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004
fermata la libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero (art. 5). In forza di tale decreto, non esistendo più la lista delle operazioni
ammesse ed essendo stata eliminata l’emissione del
benestare bancario per le operazioni di import/export, i residenti possono importare ed esportare
merci e/o servizi liberamente, acquistare immobili
e/o titoli all’estero, ottenere valuta estera per turismo senza limiti.
Il decreto costituisce però solo un primo passo verso la liberalizzazione valutaria generalizzata. Permangono infatti il monopolio dei cambi dell’Uic
(art. 6) e la canalizzazione bancaria delle operazioni valutarie e in cambi (art. 7), sottoposti a sanzioni
e controlli.
All’art. 13, inoltre, sono previsti una serie di interventi volti a garantire la stabilità della lira e l’equilibrio della bilancia dei pagamenti.
La liberalizzazione valutaria viene completata con
l’entrata in vigore del dm 27 aprile 1990 con cui
viene abrogato il monopolio dei cambi e la canalizzazione bancaria delle operazioni con l’estero, ad
eccezione dei compensi di mediazione a favore di
non residenti.
Diventa quindi possibile detenere conti in valuta
presso banche italiane o estere, detenere banconote estere senza limitazioni, pagare in valuta estera
altri residenti.
Il ruolo dell’Ufficio italiano dei cambi
L’Ufficio italiano dei cambi (Uic) costituito nel
1945, ha sede in Roma.
Il suo ordinamento è stato modificato con il dlgs 26
III
agosto 1998 n. 319, emanato dopo aver acquisito il
parere del parlamento italiano e della Banca Centrale Europea. L’iniziativa ha completato gli interventi normativi previsti dalla legge 17 dicembre
1997 n. 433, volta ad assicurare la compatibilità
dell’ordinamento nazionale con quanto disposto
dall’art. 108 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea, considerato che l’art. 3 dello Statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali (Sebc) ha affidato alla Banca d’Italia il compito di provvedere
alla gestione delle riserve ufficiali in valuta.
Il dlgs 319 ha reso piena l’integrazione dell’Uic nella Banca d’Italia, integrazione già presente nella
struttura di vertice dell’Ufficio e nella natura delle
principali funzioni svolte, eliminando, sul piano organizzativo e funzionale, i legami con il Ministero
del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e con le altre amministrazioni dello Stato.
L’Ufficio è stato esplicitamente qualificato come
ente strumentale della Banca d’Italia ed ha assunto
sostanzialmente una posizione di dipendenza funzionale dalla Banca stessa, nella persona del governatore: quest’ultimo presiede il Consiglio composto, oltre che dal direttore generale della Banca, da
altri tre componenti nominati dallo stesso governatore; lo Statuto dell’Ufficio è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio Superiore della Banca.
La contabilità e il bilancio annuale dell’Uic sono
soggetti a verifica da parte della stessa società indipendente di revisione che controlla il bilancio della Banca d’Italia. L’integrazione è completata dalla
previsione che si applichino all’Ufficio, le norme
stabilite per la Banca d’Italia in materia di ordinamento e di giurisdizione. Dal punto di vista patrimoniale ed economico, considerato che il fondo di
dotazione dell’Uic è versato dalla Banca d’Italia, a
quest’ultima saranno attribuiti gli utili e faranno
carico le eventuali perdite di esercizio.
Il «nuovo» Uic è chiamato innanzittutto - in regime
di convenzione con la Banca d’Italia - a svolgere
compiti attuativi in ordine alla gestione delle riserve ufficiali in valuta; mantiene il compito di raccogliere le informazioni per l’elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione
patrimoniale verso l’estero, campo nel quale ha
maturato un’esperienza riconosciuta anche a livello internazionale e per il quale si è dotato delle più
moderne tecnologie; connessa alla funzione statistica, permane quella di codifica Isin (International Securities Identification Number) per l’identificazione dei valori mobiliari. Nella veste di Agenzia
nazionale di codifica, l’Ufficio partecipa in sede internazionale all’Anna (Association of National
Numbering Agencies), di cui è membro fondatore.
Dalla natura di ente strumentale della Banca d’Italia discende infine che l’Ufficio potrà svolgere gli
ulteriori compiti che quest’ultima ritenga di demandargli.
Le precedenti funzioni in materia di antiriciclaggio, di intermediari finanziari e di usura, continuano ad essere esercitate dall’Uic. Tuttavia, a differenza che nel passato, esse vengono svolte «a titolo
principale e diretto», salvo l’obbligo di riferire annualmente al Ministro del Tesoro, Bilancio e Pro-
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grammazione Economica sui risultati dell’attività
svolta.
Nell’ambito di tale attività, con la legge 197/1991,
è affidato all’Ufficio, il compito di effettuare analisi statistiche di dati aggregati, riferiti a tutte le transazioni di importo superiore a 12.500,00 euro, con
lo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio in determinate zone geografiche. Gli archivi dell’Ufficio sono alimentati mensilmente con
i dati relativi a circa 30 milioni di operazioni di ammontare superiore a 20 milioni di lire, trasmessi dagli intermediari finanziari abilitati. Con il Titolo V
del dlgs 1° settembre 1993 n. 385, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ripropone disposizioni di cui alla legge 197/91, l’Uic
provvede alla compilazione e alla tenuta dell’elenco degli intermediari finanziari. Nuovi elenchi di
soggetti esercenti attività non strettamente finanziarie sono previsti dal dlgs 374/1999 recante
«Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività
finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio».
Il dlgs 26 maggio 1997 n. 153, adottato in attuazione della direttiva 91/308/Ce in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, ha accentuato
il ruolo centrale dell’Ufficio nel sistema di lotta alla criminalità finanziaria, accentrando presso di esso le segnalazioni di operazioni sospette, con adeguate garanzie di riservatezza e di tutela dei segnalanti. All’Ufficio sono attribuite le conseguenti analisi e valutazioni tecniche e sono affidati compiti di
controllo e individuazione dei flussi finanziari caratterizzati da profili di anomalia. Nell’ottica della
netta separazione tra analisi finanziaria e attività investigativa, l’Uic ha il compito di arricchire le segnalazioni in base alle informazioni finanziarie in
suo possesso, per poi trasmetterle alla direzione investigativa antimafia (Dia) e al Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per il seguito investigativo.
La legge affida all’Uic anche il compito di svolgere
attività ispettiva nei confronti degli intermediari
abilitati. In questo ruolo l’Ufficio effettua presso gli
intermediari, interventi ispettivi, ai quali possono
fare seguito segnalazioni all’autorità giudiziaria per
fatti aventi possibile rilevanza penale e segnalazioni
al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica per infrazioni aventi rilevanza amministrativa.
Recenti modifiche e integrazioni al Testo Unico in
materia bancaria e creditizia, avvenute con dlgs 4
agosto 1999, n. 342, hanno esteso i compiti ispettivi
dell’Ufficio anche agli intermediari finanziari.
L’Uic esercita altre importanti funzioni, tra le quali
si segnalano:
■ nel contesto della legge 108/1996, che ha introdotto disposizioni in materia di usura, è stato chiamato a provvedere, unitamente alla Banca d’Italia,
alla rilevazione del tasso effettivo globale medio, al
fine della determinazione degli interessi usurari;
■ ai sensi del dlgs 30 aprile 1997 n. 125, del monitoraggio dell’importazione e dell’esportazione al
seguito di denaro, titoli e valori oltre i 12.500 euro;
IV
■ servizi
di tesoreria estera per conto delle pubbliche amministrazioni.
«Le persone fisiche, gli enti non commerciali e i
soggetti indicati nell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, non residenti nel territorio dello
Stato, che versano denaro nei propri conti devono
fornire, anche in copia, agli intermediari abilitati, la
relativa attestazione doganale, qualora il denaro sia
stato precedentemente importato, ovvero, in tutti
gli altri casi, la documentazione concernente l’operazione sottostante».
La residenza valutaria
Per identificare i soggetti passivi della normativa valutaria occorre chiarire il concetto di residenza valutaria.
I criteri per qualificare la residenza valutaria sono
contenuti nell’art. 1 del Tu delle norme valutarie
(dpr 31 marzo 1988, n. 148) e nell’art. 3 del decreto interministeriale 27 aprile 1990, in base ai quali
sono non residenti:
■ i cittadini italiani, stranieri e apolidi con dimora
abituale in Italia limitatamente alle attività di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, o imprenditoriale prestati all’estero in modo non occasionale;
■ le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva all’estero o con sede secondaria all’estero limitatamente alle attività ivi esercitate con stabile organizzazione;
■ coloro che rilasciano una dichiarazione scritta (si
veda la tavola 1) attestante lo status di non residenza (autocertificazione).
Il dm 8 agosto 1990, con lo scopo di evitare che vengano effettuati attraverso non residenti trasferimenti di denaro, titoli o valori, di pertinenza di residenti, in elusione agli obblighi previsti dal dl 28
giugno 1990, n. 167, stabilisce all’art. 1 che:
Nel caso in cui il non residente non disponga della
documentazione menzionata, l’intermediario dovrà
richiedere una dichiarazione sostitutiva contenente
in ogni caso le indicazioni degli estremi identificativi
ed il domicilio del dichiarante nonché le informazioni essenziali riguardanti l’operazione sottostante.
Copia della predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa, entro il mese successivo a quello del trasferimento, con lettera raccomandata, al Ministero
delle Finanze, in relazione alle procedure per lo
scambio di informazioni con Stati esteri.
Il regime segnalatorio statistico e valutario
L’attività statistica in materia di rapporti economici
e finanziari con l’estero è regolata da tre provvedimenti legislativi: il dpr 148/88, il dlgs 322/89 ed il
dlgs 319/98, che ne definiscono in ordine cronologico e di contenuto il quadro normativo primario.
Il dpr 148/88 «Testo unico delle norme di legge in
materia valutaria» ne attribuisce l’esercizio all’Uic e
Tavola 1 - Fac-simile di dichiarazione sostitutiva per operazioni su conti esteri
Alla cortese attenzione
............................................
OGGETTO: Dichiarazione ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 agosto 1990, concernente la documentazione relativa ai trasferimenti all’estero da parte di NON RESIDENTI di denaro, titoli o valori.
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................... nato a
............................................................................ il ................................................................................... domiciliato a
...................................................................... via ........................................................................................ Stato estero
...................................................................................................
in merito all’operazione di versamento/trasferimento da VVSS. eseguita per mio conto in data odierna
DICHIARA
di aver importato la somma di ........................................................................................................................... senza
richiedere la prevista attestazione doganale;
di aver acquisito in Italia la somma di ................................................................................................................... per
........................................................................................................................................................................... e di non
essere in grado di produrre la documentazione giustificativa per i seguenti motivi:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Distinti saluti
......................................... li ........................................................
(luogo e data)
(firma)
INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004
V
detta i principi cui essa deve conformarsi nelle diverse fasi di raccolta, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati (art. 21).
Il dlgs 322/89, riguardante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istat,
configura l’attività statistica valutaria quale attività
di settore, da svolgere al di fuori del sistema statistico nazionale generale, sia pure in collegamento
con esso (art. 4). Definisce inoltre l’infrazione statistica valutaria e ne stabilisce le relative sanzioni amministrative (artt. 4, 7 e 11).
Il dlgs 319/98 sul riordino dell’Uic definisce l’attività statistica valutaria con specifico riferimento alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale verso l’estero del paese (art. 1).
Strumenti di rilevazione
Nel nuovo contesto di liberalizzazione valutaria, assume un ruolo importante l’informazione statistica. L’Uic ha rivisto globalmente il sistema delle rilevazione valutarie anche al fine di soddisfare il fabbisogno informativo della Banca Centrale Europea
e le nuove esigenze degli Organismi statistici internazionali.
L’Uic, dunque, acquisisce ai soli scopi conoscitivi e
statistici, informazioni e dati relativi alle operazioni
con l’estero, operazioni valutarie, operazioni in
cambi, poste in essere dai residenti.
Questa attività è sancita ai sensi dell’art. 21, primo
comma, del dpr 148/88, l’Uic può chiedere informazioni agli intermediari abilitati e, previa delibera
del Cicr, ad operatori ed altri soggetti interessati.
Il Cicr ha autorizzato l’Uic a richiedere ad operatori residenti l’invio di informazioni e dati di flusso
(delibera del 4 maggio 1990) e di informazioni e
dati di consistenza (delibera del 6 ottobre 1995).
La raccolta di tali informazioni avviene mediante
tre sistemi di rilevazione rappresentate dalla matrice valutaria (Mv), dalla comunicazione valutaria
statistica (Cvs) e dalle indagini campionarie.
Le segnalazioni, caratterizzate da contenuti ed
obiettivi diversi, costituiscono un sistema integrato
che assicura un’esauriente conoscenza dei rapporti
con l’estero del paese.
Il dettaglio informativo così ricavato, inoltre, consente di mettere a disposizione di banche ed operatori flussi di ritorno idonei a supportare, tra l’altro, scelte aziendali, controlli di gestione e assistenza alla clientela.
La matrice valutaria (Mv)
La matrice valutaria (1) rileva, a scopi unicamente
conoscitivi, con cadenza mensile e nelle valute di
denominazione, la situazione dei conti delle banche riguardanti i rapporti in valuta con residenti e
in euro con non residenti. La segnalazione fornisce, inoltre, informazioni di flusso riepilogative delle operazioni con l’estero eseguite durante il mese
dalle banche stesse nell’interesse proprio e della
clientela. Un’apposita sezione rileva, sempre con
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cadenza mensile, i rapporti in valuta e in euro delle filiali estere di banche residenti.
La Mv è lo strumento informativo che fa capo alle
banche, ivi compresa la Banca d’Italia, per la raccolta di dati di flusso. Dalla «Matrice dei conti» sulle attività e passività fornita direttamente alla Banca
d’Italia si ricavano le informazioni di consistenza
sugli aggregati di posizione verso l’estero del sistema bancario necessarie all’elaborazione della posizione patrimoniale del paese. I due strumenti, pur
con le rispettive specificità, configurano un sistema
statistico integrato.
Le statistiche prodotte sono raccordate e coerenti
sotto il profilo logico. Sotto il profilo pratico possono verificarsi differenze per la specificità del trattamento delle poste residuali.
La comunicazione valutaria statistica (Cvs)
La Cvs è lo strumento che fa capo agli operatori residenti per la raccolta di dati sulle loro operazioni
con l’estero, valutarie ed in cambi, realizzate direttamente all’estero o in Italia attraverso gli intermediari residenti.
Il sistema delle Cvs prevede una soglia minima di rilevazione di 12.500 euro o controvalore.
Le Cvs contengono una gamma ampia di informazioni sugli operatori e sulle operazioni. Sono utilizzate principalmente per accrescere la qualità e la
coerenza dei dati e per la costruzione delle tavole
di dettaglio.
Scopo principale delle Cvs è quello di consentire
all’Uic di definire la bilancia dei pagamenti valutaria che rileva, distinti per causale valutaria, gli introiti e gli esborsi da e verso l’estero.
La Cvs è disciplinata dalle istruzioni Uic Rv 1998/1
del 27 febbraio 1998, integrate dalla Lettera circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998 e dalle istruzioni
Uic Rv 2001/2 del 16 ottobre 2001.
La Comunicazione valutaria statistica è lo strumento predisposto dall’Uic per ottenere dagli operatori residenti le informazioni ed i dati delle operazioni con l’estero che superino 12.500 euro o l’equivalente in altre divise.
Le Cvs si distinguono in:
■ mercantili;
■ non mercantili;
■ finanziarie.
Sono operazioni mercantili: le importazioni/
esportazioni di merci in definitiva, in temporanea,
leasing, in transito.
Sono operazioni non mercantili tutti gli introiti/
esborsi che riguardano assicurazioni, trasporti/
viaggi, royalty, licenze, know how, compensi, parcelle, diritti d’autore, redditi da lavoro e di capitale,
pensioni, contributi, imposte, successioni.
Sono operazioni finanziarie introiti/esborsi conseNota:
(1) Comunicazione Uic Rv 1998/3 del 31 marzo 1998, Lettera
circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998, Comunicazione Uic Rv
1998/11 dell’11 dicembre 1998, Comunicazione Uic Rv 2000/2
del 28 aprile 2000.
VI
guenti partecipazioni, valori mobiliari, strumenti
derivati, prestiti, attività immobiliari, c/c e depositi
detenuti all’estero.
Innovazioni contenute nelle istruzioni Uic 2001/2
del 16 ottobre 2001
La soglia d’emissione della Cvs, è stata innalzata a €
12.500.
Sia in fase di segnalazione doganale (pag. post. oltre 60 gg), sia in fase di regolamento si fa riferimento al valore del singolo atto e non a quello contrattuale (fermo restando la facoltà di elaborazione).
La causale deve essere resa solo se l’operazione è
uguale o supera € 12.500.
Tutti i regolamenti (mercantili e non, finanziari)
inferiori a € 12.500 sono automaticamente assunti
dalla procedura con causale 7010.
I bonifici d’origine massiva ed automatica minori
della soglia sono segnalati dalla prima banca ricevente.
In caso di operazione decanalizzata (assegni e/o
banconote) la Cvs è dovuta qualora la somma dei
mezzi di pagamento consegnati nello stesso mese
per la medesima operazione (o operazioni omogenee) è uguale o superiore a 12.500 €.
Cvs canalizzate e decanalizzate
Le operazioni canalizzate quelle eseguite per il tramite di intermediari abilitati (prevalentemente
banche), che provvederanno direttamente
all’emissione e all’invio della Cvs all’Ufficio italiano
cambi.
Sono operazioni decanalizzate:
■ i regolamenti con l’estero effettuati dai residenti
senza ricorrere agli intermediari abilitati, come movimentazione di conti all’estero e consegna di mezzi di pagamento in Italia e all’estero (es. assegni).
Le fasi doganali delle operazioni correnti mercantili senza regolamento o con regolamento interamente posticipato oltre i 60 giorni (dallo sdoganamento mercantile);
Tavola 2 - La canalizzazione
Riferimenti normativi
Testo Unico: Artt.7, 12, 21;
dm 27 aprile 1990: Artt. 6, 8.
Istruzioni Uic Rv 1998/1 del 27 febbraio 1998, integrate dalla Lettera circolare Uic 7828 del 10 giugno 1998 e dalla
Istruzioni Uic Rv 2001/2 del 16 ottobre 2001.
INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004
VII
■ i regolamenti effettuati con procedure automatizzate tipo Riba.
L’onere di segnalazione per le decanalizzate ricade
sull’operatore.
Le segnalazioni delle operazioni decanalizzate effettuate dagli operatori, possono essere rimesse ad
Uic tramite canale bancario.
Alcune banche, su richiesta dell’operatore, trattano la negoziazione degli assegni, come operazioni
canalizzate.
Le Cvs vengono trasmesse all’Uic su supporti magnetici dalle banche entro il 25 del mese successivo, al periodo di riferimento per le operazioni canalizzate e per quelle decanalizzate eventualmente
ricevute dagli operatori.
Il termine si riduce al 10 del mese successivo, al periodo di riferimento per le operazioni decanalizzate direttamente inviate all’Uic dagli operatori.
La Cvs è strutturata in sei sezioni:
■ nella sezione segnalante devono essere riportati i
dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione:
– della banca residente, per le operazioni canalizzate,
– dell’operatore residente, per le operazioni decanalizzate;
■ nella sezione 1 vanno indicati i dati identificativi
del soggetto che pone in essere l’operazione oggetto di segnalazione;
■ nella sezione 2 sono riportati gli estremi
dell’operazione. A seconda della natura delle
operazioni sottostanti le Cvs sono dette mercantili, non mercantili, finanziarie e in compensazione;
■ la sezione 3 contiene le informazioni sul regolamento posto in essere, ed è seguita dalla sezione 4,
in presenza di acquisti o vendite di azioni, obbligazioni e altri valori mobiliari in genere;
■ la sezione non residente va utilizzata per segnalare le operazioni su valori mobiliari e opzioni italiani effettuate da non residenti sui mercati regolamentati italiani. La segnalazione è effettuata dalle
banche per le operazioni canalizzate, dalle Sim per
le decanalizzate.
Tavola 3 - La struttura della Cvs
INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004
IX
Le indagini campionarie
Le indagini campionarie costituiscono lo strumento informativo volto alla stima di componenti relative a fenomeni «massivi» non rilevabili direttamente dalle segnalazioni valutarie in quanto fuori
«copertura», ovvero costituenti parte integrante di
altre componenti o infine non aventi natura di
transazione. Sono rilevati attraverso indagini campionarie i viaggi internazionali, i trasporti e i redditi reinvestiti.
Inoltre, per i dati del conto corrente relativi alle
merci, vengono elaborati i dati del commercio estero dell’Istat, ricavati dalle dichiarazioni Intrastat
per il commercio intra-Ue e dalle bollette doganali
per quelle extra-Ue.
Limitazioni di carattere non valutario
Nel portare a compimento il processo di liberalizzazione valutaria, il dm 27 aprile 1990 sancisce
all’art. 10 che «…è impregiudicata l’osservanza di
eventuali adempimenti previsti da disposizioni anche amministrative emanate con finalità diverse da
quelle valutarie».
Rientrano tra questo tipo di disposizioni la legge
antiriciclaggio e il monitoraggio fiscale.
La legge 197 del 5 luglio 1991, nota come «legge
antiriciclaggio» ha come scopo quello di rilevare il
«riciclaggio» di denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o
investimenti consentiti dalla legge.
La legge ha per oggetto i regolamenti che vengono
effettuati in Italia per importi superiori a 12.500,00
euro, per cui è stabilito l’obbligo della canalizzazione bancaria.
La legge stabilisce inoltre che gli assegni postali,
bancari e circolari (compresi vaglia postali e cambiari) di importi superiori ai 12.500,00 euro debbano indicare la clausola di intrasferibilità, oltreché il
nome o la ragione sociale del beneficiario.
Gli intermediari abilitati hanno l’obbligo di identificare l’autore delle operazioni rilevanti e di registrare i dati principali dell’operazione e di chi la
compie, in un apposito archivio informatizzato.
La legge 227 del 4 agosto 1990 introduce la «rilevazione, ai fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per
l’estero di denaro, titoli e valori».
Lo scopo è quello di controllare i movimenti di capitale provenienti dall’estero o diretti verso l’estero
che, se effettuati da soggetti non tenuti alla predisposizione dei bilanci, potrebbero sfuggire alla tassazione diretta. Ciò in conformità a quanto stabilito all’art. 4 della direttiva Cee 24 giugno 1988, secondo cui «le disposizioni della presente direttiva
non pregiudicano il diritto degli Stati membri, di
adottare le misure indispensabili per impedire le
infrazioni alle leggi e ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale…».
Sono tenuti agli obblighi di rilevazione e segnalazione all’amministrazione finanziaria, le banche, le
Poste italiane Spa e le società di intermediazione
mobiliare.
INSERTO DI COMMERCIO INTERNAZIONALE n. 11/2004
Analoghi obblighi devono essere osservati dalle società finanziarie e fiduciarie e dagli altri intermediari che, per ragioni professionali, effettuano o comunque si interpongono nella loro esecuzione.
L’intermediario tenuto alle rilevazioni è quello che
interviene per primo nell’operazione di trasferimento dall’estero.
Devono essere monitorate solo le operazioni, di seguito individuate, poste in essere da, per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi
(dpr 22 dicembre 1986, n. 917) residenti nel territorio dello Stato.
Tra i «soggetti monitorati», a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11 del dlgs 461/1997, non
sono più incluse le società di persone ed i soggetti
equiparati (quali le società di armamento e le società di fatto) che esercitano attività commerciali.
Per residenza si deve intendere quella fiscale e non
quella valutaria, valendo quindi le disposizioni in
materia dettate ai fini delle imposte sui redditi. In
particolare si considerano residenti in Italia «le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile» (art. 2,
comma 2, del Tuir).
Nei casi dubbi, l’intermediario può subordinare la
non rilevazione dell’operazione al rilascio di un’attestazione da parte del soggetto interessato dalla
quale risulti il suo status, ai fini fiscali, di «non residente».
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11,
comma 1, lett. a), del dlgs 461/1997 all’art. 1 del dl
167/90, sono soggette all’obbligo di rilevazione le
seguenti operazioni:
■ i trasferimenti da o verso l’estero di denaro, titoli
o certificati in serie o in massa di importo superiore a 12.500,00 euro, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e
circolari, per conto o a favore dei soggetti monitorati (art. 1, comma 1, del decreto).
Sono interessate alla rilevazione anche le movimentazioni relative ai «conti esteri» accesi in Italia
da soggetti non residenti.
Gli acquisti e le vendite di certificati in serie o in
massa o di titoli esteri effettuati da soggetti monitorati, se di importo superiore a 12.500,00 euro.
Non è richiesta l’aggregazione delle operazioni c.d.
«frazionate» secondo la disciplina «antiriclaggio»
(legge 197/91).
Fra le operazioni oggetto di rilevazione, sono da segnalare all’Anagrafe tributaria le seguenti:
■ operazioni di natura commerciale e/o di prestazioni di servizi;
■ operazioni di natura finanziaria, nel caso in cui le
operazioni di acquisto e/o vendita di titoli o certificati esteri diano luogo ad un trasferimento da/verso l’estero. In caso contrario, pur essendo tutte le
operazioni della specie, oggetto di rilevazione da
parte dell’intermediario, potranno essere omesse
dalla segnalazione all’amministrazione finanziaria
solo le operazioni di compravendita di attività este-
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re di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi:
■ esenti;
■ assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
■ che non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell’imposta personale.
l’obbligo di compilare una dichiarazione qualora
l’ammontare trasferito ecceda i 12.500,00 euro o il
relativo controvalore.
La dichiarazione va effettuata, da residenti in Italia
o all’estero, utilizzando il modello allegato al citato
dlgs.
Attraversamento dei confini - Valori al seguito
Norme in materia di circolazione
transfrontaliera dei capitali
Con il dlgs 30 aprile 1997, n. 125, viene modificato
l’art. 3 del dm 30 aprile 1990 che regolava il trasferimento al seguito, ovvero mediante plico postale o
equivalente, di denaro, titoli e valori mobiliari, da
parte sia di residenti che di non residenti.
Il nuovo decreto riconosce, in attuazione del principio comunitario della libera circolazione dei capitali, la piena libertà di trasferire al seguito o attraverso plichi postali, da e verso l’estero, denaro,
titoli e valori mobiliari, in lire o valute estere, con
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Nel caso il valore complessivo delle banconote, titoli e valori mobiliari superi 12.500,00 euro l’operatore deve depositare apposita dichiarazione, come segue:
■ per passaggi extracomunitari, al passaggio, alla
dogana di confine;
■ per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
ufficio doganale, ufficio postale o Comando di Finanza, entro 48 ore che seguono all’entrata nel territorio nazionale, o nelle 48 ore che precedono
l’uscita;
■ per plichi postali, entro 48 ore dal ricevimento o
all’atto della spedizione.
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