OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA n. 5 - Maggio Giugno 2007 n. 5 - Maggio Giugno 2007 - Spedizione in abbonamento postale 70% - DC Roma Avvocatidifamiglia Avvocati a Perugia. Contraddizioni della giustizia Uno strumento nuovo: l’articolo 709-ter c.p.c. Il danno morale nel sistema del danno non patrimoniale Avvocatidifamiglia MENSILE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA LA PROFESSIONE FORENSE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA IN ITALIA Avvocati di famiglia Mensile dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia n. 5 - Maggio Giugno 2007 Comitato direttivo dell’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Gianfranco Dosi (Roma) Maria Giulia Albiero (Messina) Gianfranco Barrella (Frosinone) Claudio Cecchella (Pisa) Franca Ferrara (Cagliari) Barbara Maria Lanza (Verona) Clara Mecacci (Grosseto) Alessandra Rosati (Prato) Corrado Rosina (Barcellona Pozzo di Gotto) Gabriella Stomaci (Firenze) Ivana Terracciano Scognamiglio (Napoli) Amministrazione Centro studi giuridici sulla persona Via Nomentana 257, 00161, Roma tel. 06.44242164 fax 06.44236900 ([email protected]) Direttore responsabile Gianfranco Dosi ([email protected]) ([email protected]) Coordinamento redazionale Simonetta Di Cagno Collaboratori di redazione Simon Luca Andreozzi, Elvira Bacchini, Paola Bonifazi, Cristina Beni, Monica Buonfiglio, Giada Caprini, Cristina Caraboni, Giacomina Cisternino, Nicoletta Di Giovanni, Marco Fossati, Fulvia Ioriati, Anna Lanza, Lorenzo Margiotta, Daniela Muratori, Paola Pellegrino, Claudio Sabbatani Schiuma, Cristina Scorsone, Alessia Sipione, Mirella Tavano, Laura Vellone, Cristina Virgili Stampa: Registri Velox Contabilità Autorizzazione del tribunale di Roma n. 98 del 4.3.1996 La rivista ha diffusione nazionale in ambito forense e nelle sedi professionali e istituzionali, pubbliche e private, collegate al diritto di famiglia. Foto di copertina: La facciata del Tribunale di Perugia A cura della rivista è pubblicato periodicamente un albo di avvocati di famiglia redatto e aggiornato dal Comitato direttivo dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Nell’albo sono inseriti su loro richiesta i nominativi degli avvocati iscritti all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia in regola con i criteri indicati dal Comitato direttivo d’intesa con il Coordinamento centrale dell’associazione. L’inserzione nell’albo di avvocati di famiglia comporta l’autorizzazione alla rivista Avvocati di famiglia al trattamento e alla diffusione dei dati dell’interessato identificativi della persona e del recapito dello studio professionale. Informazioni sui costi, sulla prenotazione e sulla diffusione di ulteriori copie possono essere richieste a [email protected] Abbonamento annuale La rivista è inviata agli avvocati in regola con i versamenti della quota associativa stabilita annualmente dal Comitato direttivo dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. L’abbonamento annuale per chi, non essendo iscritto all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, desidera ricevere la rivista è di euro 100,00. Il versamento può essere effettuato (con l’indicazione del proprio cognome, nome, recapito) attraverso una delle seguenti modalità: • conto corrente postale n. 94143005 intestato al Centro studi giuridici sulla persona; • bonifico bancario a favore del Centro studi giuridici sulla persona, Banca di Roma, c/c n.65236036 ABI 3002 CAB 05036 CIN Q; • assegno non trasferibile intestato al Centro studi giuridici sulla persona, Via Nomentana 257, 00161, Roma. La rivista viene inviata dal mese successivo a quello in cui viene corrisposto il versamento della quota associativa all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia o della quota di abbonamento e si rinnova di anno in anno salvo disdetta dell’interessato. Avvocati di famiglia | n. 5 | Maggio Giugno 2007 Sommario Editoriale Professione avvocato di famiglia. Tre pilastri di un progetto formativo (Gianfranco Dosi) 2 Primo piano Il regolamento del Consiglio Nazionale Forense per la formazione degli avvocati 4 Zoom Perugia. Le contraddizioni della giustizia (Cristina Di Natale, Sabrina Romeo, Fabia Mariani) 6 Incontro con l’assessore alle politiche sociali della Regione Umbria, Damiano Stufara (intervista a cura di Pietro Giovannini) 9 Una domanda al Consigliere Sandro Cossu della Corte d’appello di Perugia 10 Il bullismo: un fenomeno preoccupante. Intervista al Sostituto Procuratore per i minorenni di Perugia dott. Gianni Rossi (a cura di Cristina Di Natale) 11 Intervista al Presidente dell’”Associazione Genitori Separati per la tutela dei minori”, Professore Ubaldo Valentini (a cura di Pietro Giovannini) 12 L’opinione del Presidente del tribunale di Perugia, dott. Giovanni Morani 13 Professione avvocato Quattro sentenze sugli onorari del professionista (Cass. 3740/2007, Cass. 8238/2007, Cass. 8351/2007, Cass. 9113/2007) 14 Famiglia e fisco Solo il proprietario paga l’ici anche se in sede di separazione l’appartamento è stato assegnato all’altro coniuge (Cristiana Ubaldi) 20 Accertamenti fiscali. Presunzione legale e inversione dell’onere della prova (Marco Fossati) 25 La giurisprudenza Cassazione 8362/2007. Affido condiviso: figli naturali e figli legittimi ancora diversi (Gianfranco Dosi) 28 Cassazione 8121/2007. Lesioni personali. No della Cassazione all’equiparazione tra convivenza e matrimonio (Cristiana Ubaldi) 41 Cassazione 5630/2007. Per la vedova che si risposa l’assegno pari a due annualità della pensione previsto dalla legge è al netto della quota dei figli dell’ex marito (Cristiana Ubaldi) 44 Tribunale di Bologna, decreto 12 aprile 2007. I primi risultati pratici dell alegge sull’affido condiviso (Flavio Mannini) 45 Massimario di diritto di famiglia 47 L’opinione L’articolo 709-ter c.p.c. uno strumento in più per il giudice (Rita Russo) 50 Le innovazioni che l’art. 2645-ter c.c. apporta al diritto di famiglia. Commento ad un decreto del tribunale di Reggio Emilia (Annapaola Tonelli) 54 Interventi L’art. 144 c.c. e la regola dell’accordo (Monica Buonfiglio) 63 In libreria Diritto di famiglia. Repertorio sistematico di giurisprudenza. Intervista a Carlo Rimini (a cura di Gianfranco Dosi) 64 DOSSIER Il danno morale nel sistema del danno non patrimoniale (a cura di Mauro Di Marzio) 29 Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 1 EDITORIALE Professione avvocato di famiglia. Tre pilastri di un progetto formativo GIANFRANCO DOSI, AVVOCATO S econdo quanto prevede il Regolamento per la formazione degli avvocati approvato all’inizio dell’anno dal Consiglio nazionale forense (pubblicato in questo numero della rivista), dal 1° gennaio 2008 ciascuno di noi dovrà assolvere ad un obbligo di aggiornamento professionale permanente attraverso la partecipazione a iniziative e attività di studio e di formazione accreditate dal Cnf o dai Consigli dell’ordine. In ogni triennio dovremo conseguire almeno 90 crediti formativi e alla fine di ogni anno dobbiamo certificare e documentare il nostro percorso formativo. Anche l’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia sta predisponendo un progetto associativo di aggiornamento professionale che renderemo pubblico nel prossimo numero di questa rivista in modo che gli avvocati che aderiscono alle sezioni territoriali possano scegliere gli eventi formativi in materia di diritto di famiglia ai quali prendere parte. Stiamo entrando, quindi, in una nuova fase della storia dell’avvocatura. Ricevono attuazione concreta l’articolo 12 del codice deontologico forense che impone all’avvocato il dovere di competenza e l’articolo 13 che prevede l’obbligo di curare costantemente la propria preparazione. Naturalmente ogni avvocato curerà gli aspetti della formazione e dell’aggiornamento nelle materia che lo interessano di più in relazione ai settori di attività professionale esercitata, fatta salva la partecipazione obbligatoria ad iniziative di formazione aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. Ciò comporta che l’avvocatura si appresta a perdere la funzione generalista di tutela dei diritti delle persone per entrare finalmente in una nuova prospettiva che fa perno sulla specializzazione. Prospettiva da anni auspicata da quanti ritengono che costituisca un diritto dell’utente della giustizia scegliere l’avvocato tra coloro che possiedono le competenze specifiche necessarie a risolvere un determinato problema. Sono, perciò, maturi i tempi per una discussione risolutiva del doppio problema dell’acquisizione del titolo di specialista in diritto di famiglia e della relativa pubblicità informativa in modo che gli utenti possano scegliere a ragion veduta il professionista da cui farsi assistere. A tale proposito il Comitato direttivo dell’Osservatorio ha già deliberato di dare vita ad un albo associativo degli avvocati di famiglia - che pubblicheremo e diffonderemo con periodicità - del quale faranno parte tutti i soci dell’Osservatorio che prenderanno parte almeno a tre iniziative di formazione promosse dall’associazione a livello nazionale o territoriale. Come avviene per qualunque progetto di lavoro sarà anche necessario individuare le direttrici di fondo, i pilastri portanti, che il nostro progetto formativo “professione avvocato di famiglia” dovrà avere. Ne suggerisco tre. 2 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 EDITORIALE • Un primo livello non potrà che essere riservato alla formazione dei formatori. Nessun progetto associativo di aggiornamento professionale per gli avvocati delle nostre sezioni territoriali sarà, infatti, possibile se non riusciremo a costituire un team associativo capace di assicurare e garantire la formazione e l’aggiornamento. Dovremo perciò innanzitutto dare vita ad un gruppo dirigente associativo che sappia produrre formazione. Per giungere a ciò dobbiamo prevedere che ciascuna sezione territoriale individui un responsabile per la formazione e almeno tre persone, avvocati, magistrati o docenti universitari, alle quali chiedere di partecipare, insieme ai responsabili per la formazione e ai rappresentanti delle Sezioni stesse, a due incontri durante l’anno riservati al tema della formazione e della deontologia nel diritto di famiglia. I partecipanti a questi incontri costituiranno il Comitato per la formazione dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia a cui ciascuna sezione potrà rivolgere le proprie domande formative. • Il secondo pilastro è costituito dallo sforzo che oggi dobbiamo compiere per individuare le caratteristiche professionali e deontologiche che l’avvocato di famiglia e gli altri attori processuali devono avere. Il tema complesso della gestione processuale delle dinamiche e delle relazioni familiari non può essere lasciato né all’improvvisazione degli operatori né ai tradizionali modelli di esercizio della professione forense. Non un avvocato diverso ma un avvocato che abbia in più qualcosa di diverso. E’ questa la vera sfida che il Comitato per la formazione dell’Osservatorio dovrà affrontare. • La terza direttrice è la dimensione associativa dell’essere avvocati di famiglia. Dobbiamo tutti compiere uno sforzo per recuperare l’associazione come luogo di aggregazione, dibattito e discussione ma soprattutto per farla diventare una seria e credibile opportunità di elaborazione e di progettualità per la nostra professione. Come luogo in cui il confronto sappia anche aprirsi ad altre professionalità e al dibattito politico e sociale sui grandi temi dell’agire contemporaneo. Questo sarà possibile solo se riusciremo a mobilitare molte più persone di quelle che finora siamo riusciti ad aggregare all’interno dell’Osservatorio. La rivista Avvocati di famiglia può diventare il veicolo principale e al tempo stesso il motore di questa nuova aggregazione ma occorre anche uno sforzo delle singole sezioni territoriali per portare il numero dei nostri associati a livelli più significativi di quelli, pur ragguardevoli, che finora abbiamo raggiunto. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 3 PRIMO PIANO continua produzione normativa e il progressivo affinarsi dei canoni di interpretazione del diritto, impone la necessità di un costante aggiornamento, al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale; Ha approvato il seguente regolamento ARTICOLO 1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA Consiglio nazionale forense Regolamento per la formazione degli avvocati (18 gennaio 2007) Il Consiglio nazionale forense considerato • che al Consiglio nazionale forense e ai Consigli dell’ordine degli avvocati è affidato il compito di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione e quello di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti, nell’interesse della collettività. • che al Consiglio nazionale forense è attribuito dall’ordinamento professionale il potere di determinare i principi della deontologia professionale e le sue deliberazioni costituiscono regolamenti adottati in forza di un autonomo potere che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’articolo 3 delle disposizioni sulla legge in generale; • che è dovere dell’avvocato svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall’appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e di quelli stabiliti dall’ordinamento interno, nonché dei principi individuati dal codice deontologico forense; • che, in particolare, il preambolo del codice deontologico forense affida all’avvocato il compito di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo, in tal modo, all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia; • che l’articolo 12 del Codice deontologico forense impone all’avvocato il dovere di competenza; • che l’articolo 13 del Codice deontologico forense dispone: «È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio nazionale forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi»; • che l’esercizio della funzione di avvocato, stante la 4 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 Tutti gli avvocati iscritti all’Albo hanno l’obbligo deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l’aggiornamento. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. Con l’espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. ARTICOLO 2 DURATA E CONTENUTO DELL’OBBLIGO L’obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione all’albo. L’anno formativo coincide con quello solare. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L’unità di misura della formazione continua è il “credito formativo”. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 1, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n. 5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. La verifica dell’adempimento del dovere di formazione continua è esercitata dai Consigli dell’Ordine con le modalità previste dal successivo articolo 8. L’adempimento dell’obbligo formativo costituisce presupposto per l’indicazione del settore di attività prevalente ai sensi dell’articolo 17bis del codice deontologico. ARTICOLO 3 EVENTI FORMATIVI Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva agli eventi di seguito indicati, promossi, organizzati, o accreditati anche stabilmente dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell’ordine e dalla Cassa nazionale di previdenza forense: a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione; b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde; c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’ordine. PRIMO PIANO L’accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati. ARTICOLO 4 ATTIVITÀ FORMATIVE Integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua lo svolgimento delle attività di seguito indicate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione nazionale, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici; c) docenze in materie giuridiche in Università, in istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato. Il Consiglio dell’ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell’impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 6 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 15 crediti per le attività di cui alla lettera c) e di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera d). ARTICOLO 5 ESONERI Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, i docenti universitari di ruolo, di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Il Consiglio dell’ordine, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, per gravi motivi, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa. Nei casi di: • maternità • grave malattia o infortunio • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale • altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense l’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui l’impedimento si verifica. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero. ARTICOLO 6 ADEMPIMENTI DEGLI ISCRITTI E INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO Ciascun iscritto deve depositare, a richiesta del Consiglio dell’ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte. Costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. ARTICOLO 7 ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE Ciascun Consiglio dell’ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. In particolare, i Consigli dell’ordine, entro il 30 novembre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un programma degli eventi formativi che intendono organizzare nel corso dell’anno solare successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia. I Consigli dell’ordine realizzano il programma, anche di concerto con altri Consigli dell’ordine e favoriscono, ove possibile, la formazione gratuita, utilizzando risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati per la partecipazione agli eventi formativi. Entro il 30 novembre di ogni anno, i Consigli dell’ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il programma formativo dell’anno solare successivo e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. ARTICOLO 8 CONTROLLI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, secondo le modalità che dovranno essere contenute nella relazione illustrativa del programma formativo, di cui al precedente articolo 7, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli articoli 3 e 4. Ai fini della verifica, il Consiglio dell’ordine può chiedere all’iscritto e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 20 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell’ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da avvocati esterni al Consiglio. Ove il Consiglio si sia avvalso di tale facoltà, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata. ARTICOLO 9 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Il Consiglio nazionale forense promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo e favorisce l’ampliamento dell’offerta formativa, anche organizzando direttamente, o per il tramite della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, eventi formativi. Il Consiglio nazionale forense, anche avvalendosi della Fondazione dell’Avvocatura Italiana e del Centro per la Formazione, assiste i Consigli dell’Ordine nella predisposizione e nell’attuazione dei programmi formativi e vigila sull’adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate. Il Consiglio nazionale forense valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell’ordine a norma del precedente articolo 7, esprimendo il proprio parere sull’adeguatezza dei programmi formativi organizzati dai Consigli dell’ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l’obiettivo di assicurare l’effettività e l’uniformità delle formazione continua. Il parere del Consiglio nazionale forense deve essere espresso entro il termine di quaranta giorni dalla presentazione delle relazioni; diversamente il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell’ordine è tenuto nei trenta giorni successivi a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense. ARTICOLO 10 NORME DI ATTUAZIONE Il Consiglio nazionale forense emana le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento. ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore dal 1° luglio 2007. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 5 ZOOM ospitate dallo storico Palazzo del Capitano del popolo (Piazza Matteotti n. 22) e nel collegio del Gesù. Il palazzo del popolo di affaccia sulla centralissima Piazza Matteotti edificata tra il 1472 e 1481. Nel Governo del tempo il capitano del popolo affiancava il podestà ed era investito del potere militare e di parte di quello giudiziario. Fare l’avvocato a Perugia Perugia. Le contraddizioni della giustizia Una città difficile CRISTINA DI NATALE, AVVOCATO P erugia è una città di 158.313 abitanti, capoluogo dell’omonima provincia e della Regione Umbria. Città d’arte, Perugia è meta di numerosi turisti ed ospita un’antica Università degli studi fondata nel 1308, oltre che la maggiore Università per Stranieri d’Italia. Il tribunale Civile e penale di Perugia è dislocato in diversi edifici l’uno anteposto all’altro. Il Tribunale Civile è collocato nel Palazzo delle poste in Piazza Matteotti n. 1 . Tale edificio inaugurato nel maggio del 1916 costituisce un pregevole ed inequivocabile esempio di stile liberty, architettura detta anche floreale che riscosse grande successo nei primi novecento. Le Sezioni Penali del Tribunale di Perugia sono SABRINA ROMEO, AVVOCATO S volgere la professione di avvocato a Perugia significa confrontarsi con la realtà di un Tribunale sottodimensionato nell’organico dei magistrati e del personale amministrativo. Questa realtà, insieme al proliferare di riforme a volte poco utili, influisce sul corretto funzionamento della giustizia determinando un prolungamento dei tempi del processo: nel nostro distretto si registra, negli ultimi anni, un progressivo aumento del contenzioso civile e una durata maggiore dei processi di primo grado, soprattutto di quelli definiti con rito monocratico. In tale contesto generale sono evidenti le ripercussioni sul rito della famiglia che corre il serio rischio di vedere vanificato lo sforzo di semplificazione e razionalizzazione procedurale palesato dalla L. 54/2006 oltre che pregiudicare l’obiettivo - perseguito dal legislatore con la recente riforma – volto a garantire l’efficienza della giustizia. Il vincolo imposto dalla novella alle parti, ai difensori ed ai giudici in merito al rispetto di una ben determinata tempistica e finalizzato ad ottenere la preven- Gli avvocati a Perugia Avvocati cassazionisti 313 Avvocati non cassazionisti 1401 totale 1714 Praticanti 1081 M F M F M F M F 255 58 658 743 913 801 397 684 I procedimenti a Perugia nel 2006 Separazioni consensuali giudiziali 741 (80%) 175 (20%) Divorzi a domanda congiunta giudiziali 437 (71%) 172 (29%) Revisioni di separazione e divorzio 6 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 96 ZOOM tiva conoscenza dell’oggetto del giudizio di separazione personale già in sede di udienza presidenziale, ed ancora, il compito conciliativo del presidente del tribunale arricchito di nuovi contenuti, il delicato adempimento processuale dell’audizione del minore nella controversia riguardante la famiglia, possono svuotarsi di contenuti se, per mancanza di risorse umane e materiali, gli “addetti ai lavori” non vengono messi nella condizione di svolgere i loro compiti ordinari. Penso possa essere auspicabile una riduzione di alcune Sezioni Distaccate di Tribunale (cinque in tutto in Umbria) a tutto vantaggio del potenziamento dell’organico del Tribunale di Perugia; potrebbe, inoltre, essere utile una più razionale disposizione, dal punto di vista logistico, degli Uffici Giudiziari – mi riferisco in particolar modo al Tribunale Ordinario ed al Tribunale per i Minorenni - oggi dislocati in diverse zone della città. L a lunetta posta sulla sommità dello splendido portale del Tribunale di Perugia contiene una pregevole statua raffigurante la Giustizia, munita di spada e col visso mosso da un enigmatico sorriso. Il Tribunale per i Minorenni e situato in altra zona rispetto al centro storico, in palazzo di recente costruzione (via martiri dei Lager n. 65). Tali dislocazione, ad oggi direi quasi anacronistica, dei vari uffici Giudiziari rende ancor più difficoltoso, sia per gli utenti che per gli operatori, i cui organici fra l’altro sono in numero esiguo. Altre sedi distaccate di Tribunale sono Città di Castello, Foligno, Assisi, Gubbio e Todi. La corte di appello perugina, è ad oggi fra le più gravate d’Italia per il numero di giudizi pendenti. In seguito alla legge n. 89 del 2001 ad aggravare le numerose pendenze innanzi ai nostri uffici giudiziari si sono aggiunti i numerosi ricorsi relativi ai procedimenti di equa riparazione, provenienti dalla più Grande corte d’Italia oltre ai procedimenti ove sono coinvolti magistrati del Distretto di Roma. In materia di diritto di famiglia in aumento risultano le cause di divorzio sia consensuale che giudiziali ed in flessione risultano invece le separazioni. I tempi delle consensuali sono relativamente brevi rimangono lunghi L’ideale sarebbe raggiungere dimensioni tali del Tribunale che consentano la costituzione di una sezione dedicata alla famiglia con un numero minimo di magistrati togati addetti alla sezione stessa: il tutto nell’ottica del pieno recupero della produttività del giudice (che attualmente è costretto ad occuparsi delle più disparate questioni oltre a dover subire applicazioni da un ufficio all’altro) e della sua specializzazione. Ritengo, comunque, che l’esigenza di maggiore tempestività nella definizione soprattutto dei procedimenti di separazione e divorzio, con la quale noi avvocati ci dobbiamo direttamente confrontare – a volte sentendoci anche impotenti di fronte alle legittime rimostranze dei clienti – possa certamente trovare la sua più compiuta soddisfazione con l’istituzione del Tribunale della Famiglia e con la concentrazione dei procedimenti relativi alla materia del diritto di famiglia innanzi ad un giudice unico. le separazioni o divorzi giudiziali i cui rinvii numerosi mesi rendono la durata dei processi di lunghi anni. La riforma in tema di affido condiviso di cui alla legge 54/2006. ha sicuramente incentivato le richieste dei padri entusiasti della riforma, sia in sede di separazione che di divorzio ma soprattutto notevole incentivazione vi è stata per le richieste di affidamento e di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli naturali innanzi al Tribunale per i Minorenni. La Sezione Territoriale di Perugia dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia è stata creata nel 2002, in un tessuto assai difficoltoso per l’impianto di nuove associazioni. La provincia perugina ove si annoverano ben 1714 avvocati ove la specializzazione del professionista è molto poco diffusa è una città diffidente verso una associazione che propone la specializzazione. D’altra parte il professionista stesso mal riesce ad adeguare i suoi impegni di studio con quelli delle associazioni. Una cultura della specializzazione e la nuova normativa sulle scuole di formazione ben ci fa sperare sul fatto che verrà riconosciuta la serietà e la necessità di cercare spazi seri e professionali ove confrontarsi e crescere insieme. La nostra Sezione è composta da avvocati già indirizzati nel diritto di famiglia. Ci si è sempre riproposti di curare con particolare attenzione la cultura dell’avvocato di famiglia di lavorare “per la famiglia” con la dignità di professionisti seri specializzati e con la deontologia di chi “fa il diritto di famiglia” valutandone con rispetto tutte le pluralità di interessi coinvolti lavorando sul conflitto certamente, ma per risolverlo. Con pari attenzione abbiamo trattato i temi di diritto penale minorile, valutando gli strumenti dallo stesso forniti. La recente riforma del 2006 ci ha visti impegnati in un lavoro di conoscenza ed interpretazione della nuova normativa per giungere ad un’applicazione coerente e rispettosa dello spirito della legge, ma comunque anche consapevole delle immancabili lacune in essa contenute. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 7 ZOOM L’opinione sull’audizione del minore Mancata audizione del minore: ipotesi di nullità o eccesso di garanzia? FABIA MARIANI, AVVOCATO L a nuova legge sull’affidamento condiviso prevede, all’art. 155 sexies comma 1, prevede l’obbligo per il Presidente del Tribunale e per il Giudice, successivamente, di sentire il minore che abbia compiuto gli anni dodici, ovvero che sia capace di discernimento. Senza in questa sede addentrarsi nell’individuazione del soggetto che abbia il titolo per valutare la raggiunta maturità del minore infradodicenne, ci si domanda – legittimamente – cosa comporti la mancata audizione del minore al quale la Convenzione di New York del 1989 e successivamente di Strasburgo del 25 Gennaio 1999 hanno riconosciuto il diritto di esprimere del minore di esprimere il proprio parere nei giudizi che lo riguardano. L’attuale legge 54/2006 ha pertanto esteriorizzato ed applicato un principio di garanzia già riconosciuto e codificato in quanto facente parte delle norme diritto internazionale pattizio ratificate in Italia rispettivamente con legge 27 maggio1991 n. 197 e 20 marzo 2003 n. 77. Tuttavia non tutti i Tribunali hanno recepito la portata della novella legislativa come un imperativo al quale conformarsi, ma hanno interpretato con discrezionalità il “dovere” del Giudice di “sentire il minore” e con ciò limitando il principio di uniformità cui la riforma tendeva e soprattutto costringendo la portata di una norma posta a garanzia di un diritto della personalità. 8 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 Si intravede oltretutto una sorta di tutela disparitaria del minore il quale in talune realtà viene garantito circa il suo diritto ad essere informato ed esprimere liberamente le proprie opinioni nei procedimenti giudiziari che lo riguardano, (art. 3 Conv. Strasburgo), mentre in altre si continua ad attribuire questo compito di tutela al Pubblico Ministero. Oltre a quanto indicato, alcune perplessità circa la bontà dei provvedimenti di omologa o delle sentenza emesse in assenza di audizione del minore sorgono e destano qualche allarme. Se infatti l’audizione si configurasse quale condizione di procedibilità del giudizio di separazione o di divorzio, si profilerebbe una ipotesi di nullità dell’ordinanza presidenziale, della sentenza, in extremis anche dell’omologa. In tal caso il ruolo del Pubblico Ministero si auspica possa acquistare un valore aggiunto a garanzia delle decisioni emesse e dei procedimenti conclusi. Rispetto alla non obbligatorietà di sentire il minore, alcuni magistrati e professionisti sostengono l’inopportunità di far comparire un minore dinanzi al Giudice essendo necessariamente e sufficientemente tutelato dai genitori (nella circostanza in conflitto e raramente in accordo) i quali hanno l’obbligo giuridico e morale di trovare la soluzione migliore e meno traumatica possibile per il figlio unitamente al Giudice ed al PM. In conclusione, le tesi rappresentate hanno l’obiettivo comune di tutelare il minore nelle more di una crisi familiare; tuttavia ci si domanda se i genitori in una fase di conflitto siano effettivamente capaci di ottemperare a tale impegno, ovvero proprio a causa della loro incapacità si sia giunti alla riforma legislativa sull’affidamento condiviso. ZOOM Incontro con l’assessore alle politiche sociali della Regione Umbria, Damiano Stufara INTERVISTA A CURA DI PIETRO GIOVANNINI, AVVOCATO Assessore, quali sono le politiche sociali della Regione Umbria per i minori ? Tra i progetti caratterizzanti la seconda fase del Patto per lo sviluppo dell’Umbria ve ne è uno specifico denominato ‘Umbria Regione dei bambini e delle bambine’. Vi è, infatti, la volontà di rafforzare le politiche per l’infanzia mediante un approccio coerente con il welfare umbro che possa incentrarsi sui diritti dei minori attraverso un sistema coerente di indirizzi e azioni in relazione alla complessità dei bisogni e alla necessità di risposte per i bambini e le famiglie e valorizzando e mettendo in rete tutti i soggetti, per promuovere una partecipazione e una responsabilità di tutta la comunità. È necessario dotarsi di strumenti normativi per rilanciare le politiche per le nuove generazioni e attuare a pieno le direttive già esistenti con un’attenzione all’adolescenza, consolidando e potenziando servizi ed opportunità qualificate sul territorio, integrando le politiche educative, culturali, scolastiche sociali e sanitarie, potenziando l’offerta quantitativa e qualitativa dei servizi, individuando priorità di lavoro e proseguendo azioni già intraprese. Tra queste il potenziamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia per i quali è prevista una significativa crescita degli stanziamenti. Si individuano come aree di intervento quelle che riguardano la promozione, la tutela, il benessere delle giovani generazioni. In questo quadro è stato avviato già dal 1999 un percorso di riqualificazione delle strutture per minori. In quell’anno nella regione erano attive 18 strutture residenziali che accoglievano in media 19 bambini e nel 50% dei casi ospitavano anche adulti, con diverse problematiche. Attraverso un programma formativo sul monitoraggio della qualità dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza, attivato in base alle linee d’indirizzo della legge 285 che ha coinvolto operatori, funzionari e dirigenti dei diversi territori, è stato effettuato un lavoro di riflessione e confronto anche sulla qualità dei servizi residenziali e semiresidenziali per i minori, volto a promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza nell’ottica di una diversificazione e personalizzazione delle risposte. Il risultato di questo lavoro ha portato alla riconversione degli istituti in comunità di tipo familiare e alla stesura del “regolamento di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori”. Da una rilevazione effettuata recentemente dalla Regione oggi in Umbria i minori in affidamento familiare sono 197 ( 93 maschi e 104 femmine) di cui 49 di cittadinanza straniera e 5 non accompagnati. Dei 197 bambini, 26 non hanno superato i cinque anni, 166 hanno un’età compresa tra i 6 e 17 anni, e 3 hanno già compiuto la maggiore età. I ragazzi in affido da oltre 2 anni sono 125. Le strutture residenziali che accolgono i minori sono 35 - (in aumento rispetto al ’99, ma adeguate alla nuova legge e con un numero di ospiti minore)- di cui 2, una a Terni e una a Perugia, di pronta accoglienza, 8 comunità familiari, 20 strutture socio – educative, 2 comunità madre bambino e 2 strutture che ancora oggi sono sovradimensionate rispetto ai requisiti richiesti dalla nuova normativa ma in via di adeguamento. La maggior parte delle strutture sono gestite da cooperative sociali che, in 13 casi, hanno anche la titolarità del servizio, 7 sono di titolarità dei Comuni, 3 sono di enti religiosi e associazioni di volontariato e beneficenza. I minori accolti nei servizi residenziali sono 252, 65 sono stranieri di cui 10 non accompagnati. Di questi 154 hanno un’età compresa tra i 12 e 17 anni, mentre 22 hanno già superato i 18 anni. I minori stranieri presenti nei servizi residenziali sono 65. Sia l’inserimento in comunità che l’affido familiare costituiscono dunque risposte ai bisogni di minori che vivono situazioni di gravi difficoltà familiari offrendo loro opportunità alternative che siano di aiuto e sostegno ai bambini e alle famiglie stesse. Per promuovere ulteriori interventi in tal senso la Regione Umbria ha inoltre destinato i fondi stanziati dal ministero per la chiusura degli istituti, in parte agli ambiti territoriali per finanziare azioni di promozione e attivazione di progetti alternativi all’istituto, in parte per azioni dirette della Regione stessa per interventi di formazione e qualificazione degli operatori dei servizi e di azioni di promozione e sensibilizzazione dell’istituto dell’affido familiare». Secondo l’assessore «occorre pertanto un approccio più ampio per le politiche per l’infanzia, Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 9 ZOOM un approccio nuovo, che pratichi l’ascolto e tenga presente ciò che i bambini ci dicono. Al riguardo è necessario sviluppare esperienze di partecipazione dei bambini stessi alla vita sociale, come quella dei ‘Consigli dei ragazzi’ e promuovere spazi e forme di aggregazione contro il fenomeno della solitudine e dell’isolamento dei minori che si legano spesso a fenomeni di disagio e devianza. Quali sono le iniziative della Regione Umbria? La Regione Umbria ha inaugurato col Piano Sociale regionale una nuova stagione di politica sociale passando da un modello di welfare più basato sull’assistenza ad un nuovo modello di welfare in cui è al centro la persona e l’obiettivo del suo benessere. Il 3, 4 e 5 maggio si è svolto a Perugia un “Forum regionale sul welfare” nel quale si sono gettate le basi per un “nuovo piano sociale” dove sarà centrale il tema dei diritti dei minori e del benessere delle giovani generazioni. Inoltre, all’interno di una più ampia azione di sensibilizzazione per l’attuazione dei diritti dei bambini/e – ragazzi/e l’Assessorato alle politiche sociali dell’Umbria ha indetto un bando di concorso dal titolo “adotta un diritto” rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di avvicinare i bambini al tema dei diritti e raccogliere, attraverso prodotti realizzati con varie tecniche espressive, i loro pensieri in merito. Saranno premiati i lavori migliori valutati da un’apposita commissione insieme al progetto per un ‘logo’ regionale dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Prosegue, nell’ambito degli interventi di tutela, anche il corso di formazione per gli operatori delle èquipe sull’adozione che è incentrato sul tema del post-adozione con l’obiettivo di qualificare ulteriormente l’intervento dei servizi di sostegno e supporto alle famiglie che intraprendono una scelta cosi importante e delicata. È stato anche avviato un progetto di ricerca sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati per monitorarne l’entità sul nostro territorio e predisporre progetti educativi mirati per i bambini e ragazzi che si trovano in questa condizione. È indispensabile avviare, in tale direzione, un percorso di integrazione e di corresponsabilità tra il Tribunale per i minorenni, i servizi sociali, le comunità, le famiglie affidatarie e quelle di origine. Solo l’investimento su questa rete di relazioni permetterà ai minori di proiettarsi con più serenità nel futuro. 10 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 Una domanda al Consigliere Sandro Cossu della Corte d’appello di Perugia Dopo la riforma che ha previsto il reclamo alla Corte d’appello avverso i provvedimenti presidenziali di separazione, com’è la situazione? L e previsioni originarie erano di un gran numero di ricorsi avverso i provvedimenti presidenziali, ma attualmente la situazione non è drammatica. I ricorsi presentati non sono molti e si riferiscono per lo più a casi di conflittualità estrema, riguardando tanto l’affidamento dei figli, quanto e soprattutto le statuizioni di carattere economico. Le difficoltà maggiori risiedono nella individuazione del contenuto concreto del reclamo e l’orientamento prevalente formatosi in seno alla Corte tende a limitare al massimo, essendo i provvedimenti presidenziali sempre modificabili dall’istruttore, le fattispecie di riforma del provvedimento presidenziale stesso, sia in senso quantitativo (modifica solo nei casi più eclatanti), sia in senso qualitativo (esclusione dalla modifica di tutte quelle questioni che richiedono un accertamento istruttorio più approfondito, che la Corte ritiene di non poter effettuare nell’ambito del reclamo). Chi opera nell’ambito del diritto familiare si scontra, a volte, anche con i ritardi dei servizi sociali delegati dai Tribunali. Come intende operare la Regione dell’Umbria per ovviare a tali problematiche? Uno degli obiettivi della nostra Regione è quello di dare risposte concrete agli elementi di criticità che sono stati evidenziati dal bilancio del lavoro effettuato. Tra le risposte vi è la volontà di effettuare un preciso e scrupoloso monitoraggio sui servizi sociali nonché la formazione e riqualificazione del personale ivi impiegato. Ciò non può però prescindere da una previa fase di stabilizzazione del personale che in gran parte è composta da lavoratori ‘precari’. Ed è proprio questa una delle principali cause dell’imperfetto funzionamento dei servizi sociali: l’enorme mole di lavoro è in gran parte affidata a lavoratori precari che soventemente vengono sostituiti durante il loro incarico. La stabilizzazione del personale, a cui seguirà la sua formazione e riqualificazione, renderà più solida ed efficiente la rete dei servizi. ZOOM Il bullismo: un fenomeno preoccupante. Intervista al Sostituto Procuratore per i minorenni di Perugia dott. Gianni Rossi A CURA DI CRISTINA DI NATALE, AVVOCATO I l bullismo è un fenomeno che in questi ultimi anni è salito alla ribalta delle cronache italiane tanto da farlo quasi ritenere un fenomeno di massa o quanto meno espressione eclatante di un forte disagio giovanile. E’ sbagliato generalizzare alcuni fatti, magari nello stesso contesto spazio temporale, concludendo frettolosamente per un nuovo fenomeno. Ed anche è dannoso per gli effetti emulativi e di induzione vittimistica. Si può parlare di fenomeno giovanile di massa, invece, per l’uso di droga soprattutto leggera. In realtà, in un’accezione non enfatica, il bullismo c’è sempre stato, anche per “marcare” il territorio dei vari gruppi giovanili: quello che oggi lo connota, e ne fa emergere un evidente profilo penale, è forse la propensione alla violenza fisica, anche persistente e particolarmente pericolosa, che in spesso si rifà a modelli mass- mediatici. Prima la prepotenza era generalmente fatta di parole, consentiva al più debole, alla vittima -anche allora accuratamente scelta- una via d’uscita. Ad ogni modo di questi comportamenti bisogna parlare con cura, tenendo conto delle conseguenze di un’informazione sommaria e non riflessiva. Quali misure attuare in presenza di reati riconducibili a fenomeni di “bullismo” che può avere forme di espressione anche molto gravi? Anche in casi estremi, quando il carcere, e conseguenti modulazioni cautelari via via meno pesanti, potrebbe essere necessario, è solo un iniziale strumento per poter riconsegnare, appena possibile, alla famiglia e alla società un giovane più consapevole, anche per pensare al futuro, dimensione spesso assente. Credo che per ottenere dei risultati positivi con i minorenni che commettono reati gravi, occorre applicare sia risposte repressive che preventive e curative, risposte che si conferiscono reciproco senso. Mi rendo conto che questo atteggiamento rischia di scontentare chi guarda ai minori autori di delitti come nemici, e li vorrebbe “dentro”, senza prospettive di inclusione e di ricucitura di un legame sociale, e chi, invece, li vede come “capri espiatori” e in questo estremo argine vede solo una inutile e dannosa “ipersoluzione”. Ritengo, invece, che contenimento e aiuto debbano andare insieme, senza confusioni, in continuazione graduale, sinergicamente funzionale ad entrambi, modulata tenendo presenti tutte le sfaccettature del caso concreto. Ritengo che sia necessario sempre ritentare una comunicazione con questi giovani, ed attivare interventi che la favoriscano anche con il loro ambiente socio- familiare. Nella sua qualità di sostituto Procuratore cosa ritiene di poter fare per poter curare o quanto meno arginare concretamente questa preoccupante espressione del disagio giovanile? Penso che parlare di politiche sociali sia troppo generico, è ora di passare dalle parole ai fatti. Ad esempio, sono anni che si è messa a tema (anche il legislatore penale lo ha fatto) la mediazione penale (una procedura informale in cui la pretesa vittima e il preteso autore del reato aderiscono liberamente e con la quale, con l’aiuto del mediatore, le parti confrontano le rispettive posizioni per trovar una soluzione comune al conflitto, o meglio per convivere nel reciproco riconoscimento), purtroppo però, si dice, mancano i fondi. La via della mediazione, anche quella culturale, potrebbe dare buoni frutti, come è sempre accaduto, quando mi è stato possibile attivarla nel processo, con risorse scarse anche se qualitativamente eccellenti, attivate dal servizio sociale minorile delle giustizia. Ma occorrono centri pubblici per la mediazione penale (senza i quali anche la giustizia penale di pace non può assolvere pienamente alle suo mandato) familiare e culturale ( la cui necessità è evidente a chiunque, con un minimo di competenza, si occupi di conflitti che investano tali aspetti). Per tacere della mediazione scolastica, risorsa che potrebbe anche aiutare i giovani a gestire in maniera autonoma a gestire i conflitti (lo stesso bullismo, nei casi non gravi), diventando così positivi protagonisti della loro vita. In proposito, va tenuto presente che non esiste solo il reato del disagio, ma anche quello dell’agio, che in Umbria gran parte dei reati minorili è di prossimità o di relazione. Con la mediazione, nelle varie articolazioni citate, si potrebbero evitare o almeno ridurre molte tensioni, in chiave di prevenzione di conflitti esasperati, ma anche di gestione delle conseguenze di conflitti già esitati in delitti, in chiave costruttiva. Credo, infine, che in un momento storico in cui si parla, a ragione, di “adolescenza lunga”, alcuni strumenti propri della giustizia minorile possano essere utili anche quando i fatti in esame vedano protagonisti giovani adulti, che spesso agiscono in concorso con i minori: esistono in proposito progetti di legge, ma occorre che siano resi noti perché poi possano tradursi in leggi condivise, dotate di adeguate risorse per essere attuate, risorse comunque sicuramente di molto inferiori a quelle per una presa a carico carceraria, magari a distanza di anni dal reato. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 11 ZOOM Intervista al Presidente dell’ “Associazione Genitori Separati per la tutela dei minori”, Professore Ubaldo Valentini A CURA DI PIETRO GIOVANNINI, AVVOCATO Di che si occupa l’Associazione genitori separati? ’Associazione Genitori Separati per la tutela dei minori, no profit, “è stata costituita con atto notarile a Perugia - dove ha la sua sede, pur operando in tutto il territorio nazionale - nel 1998 per tutelare i diritti e il ruolo affettivo-educativo di entrambi i genitori separati nei confronti dei figli, con particolare attenzione a quello più debole, affermare la cultura delle pari opportunità, pari responsabilità e pari dignità dei due genitori, rimuovere le discriminazioni in tema di affidamento dei figli. L’associazione mette a disposizione dei propri soci assistenza legale, psicologica e socio-pedagogica, attraverso la stipula di convenzioni con i rispettivi professionisti, cioè a costi accessibili a tutti. Fin dalla sua origine si è voluto sottolineare che i genitori sono sempre due e tali restano anche dopo la separazione e che le lotte, talvolta esasperate tra associazioni di “padri separati” e “madri separate” non erano una vera risposta alle problematiche legate all’affido dei figli. Proprio per tutelare i minori nelle separazioni, svolgiamo attività di informazione sui diritti di ambedue i genitori, dei minori e fa mediazione tra i coniugi in conflitto e stimola l’auto-mutuo-aiuto. L Alla luce dell’esperienza quasi decennale dell’Ags quali sono le problematiche più ricorrenti? L’associazione si batte da tempo per una diversa politica familiare e sociale a livello nazionale e regionale poiché le separazioni oggi costituiscono un’emergenza anche per gli alti costi sociali che comportano e per la disuguaglianza di trattamento dei genitori e dei figli. Mancano le case per chi si ritrova dalla sera alla mattina senza abitazione, non c’è equità nelle pari opportunità che assistono sempre e solo le madri senza tenere conto che molto spesso i veri emarginati sono i padri (dico questo tenendo a precisare che molte nostre iscritte sono donne), i servizi sociali costano troppo e molti genitori affidatari non possono permetterseli creando disparità tra i loro figli e quelli degli altri. Quando si calcola il reddito non si tiene mai conto che un separato deve mantenere, di fatto, due case e che gli alimenti che versa all’altro coniuge, per sé e per i figli, per lui de facto non fanno reddito. E così non può percepire nemmeno il gratuito patrocinio a differenza del genitore affidatario, spesso disoccupato o a basso reddito. Nessuno controlla il lavoro nero che spesso tanti genitori svolgono, costringendo l’altro a vivere in ristrettezze economiche o non permettere un’equa esistenza ai propri figli. Quale è la vostra idea del funzionamento della Giustizia a Perugia in ambito familiare? Il diritto di famiglia in Umbria non sempre è pienamente rispettato. Il tribunale per i minorenni è troppo lento, si avvale di strutture obsolete, quali i servizi sociali dei comuni, le Asl, le cooperative sociali e le case famiglia non sempre all’altezza del delicato incarico a cui sono chiamate. Temo che nessuno controlli seriamente ed approfonditamente la 12 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 bontà e utilità dei servizi erogati. Queste strutture sono oggi un business sotto tutti gli aspetti. I giudici onorari dovrebbero essere persone aggiornate sulle tematiche minorili e assieme a quelli togati garantire provvedimenti veloci, chiari, efficienti ed efficaci. Se un genitore accusa l’altro di abusi sui figli passano anni prima che i figli vengano sentiti da personale altamente competente, mentre nel giro di poche ore si emettono provvedimenti di sospensione di qualsiasi potestà genitoriale per l’accusato e senza nessun riscontro oggettivo. I figli restano “ostaggi” dell’altro genitore senza un tempestivo e cautelativo riscontro di terzi e finiscono, col passare dei mesi e degli anni, per avallare tutto ciò che viene loro detto o imposto dal genitore accusatore. Ma non tutti i genitori accusati sono identici e così alcuni vengono immediatamente estromessi dalla vita dei figli senza dare loro spiegazione, mentre ad altri si riserva l’archiviazione dell’accusa, magari senza aver fatto nemmeno debite ed approfondite indagini. Le forze dell’ordine non possono svolgere ruoli che competono a psicologi e psichiatri specializzati sulle problematiche minorili. Una certa confusione sui ruoli esterni regna presso questo tribunale anche se il non richiedere l’obbligatorietà dei legali spesso aiuta la giustizia ad essere più veloce e meno costosa. I tribunali civili non hanno una linea comune nell’interpretare la legge. I provvedimenti presidenziali e provvisori, nonostante il cambiamento delle condizioni iniziali, finiscono per divenire definitivi nelle separazioni giudiziali, mentre nei divorzi giudiziali nessuno modifica le condizioni di separazione, nonostante il processo possa durare anni e nonostante il venir meno delle condizioni della separazione. Assistiamo alla determinazione degli assegni di mantenimento in misura diversa da tribunale a tribunale e da giudice a giudice all’interno dello stesso tribunale, pur esistendo analogie nei redditi e nella tipologia della separazione; non c’è omogeneità nella determinazione delle spese straordinarie e nel diritto di visita e di permanenza con il genitore non affidatario; manca, nei fatti, l’applicazione della pari dignità e della pari capacità genitoriale di ambedue i genitori e si finisce per prediligere l’affido esclusivo verso la madre; non sempre c’è attenzione ai figli e rispetto per le loro esigenze ed individualità; se un genitore rivendica i propri diritti genitoriali o richiede il rispetto dei doveri genitoriale da parte del coniuge non affidatario, i genitori vengono tacciati di conflittualità e nessun provvedimento viene emesso per far cessare le ragioni del contendere e dunque della conflittualità. Così operando non si fa un buon servizio ai minori coinvolti o strumentalizzati nelle separazioni dei genitori. Alcuni giudici hanno coraggio e fanno anche affidi rispondenti alle nuove aspettative. Ma una rondine non fa primavera. I tempi dei procedimenti? Sono troppi lunghi e dannosi ai figli poiché il mantenere viva la conflittualità finisce per danneggiare prevalentemente i figli. I giudici devono avere il coraggio di decidere nel reale e supremo interesse dei minori, emettendo provvedimenti, caso per caso, rispondenti alle esigenze dei minori in primo luogo e nel rispetto del genitore più debole che non può essere sempre e comunque la parte soccombente. Per ovviare a questi inconvenienti abbiamo chiesto, con insistenza, ai presidenti dei tribunali umbri di affidare le separazioni giudiziali ad un pool di giudici specializzati in diritto di famiglia, in psico-pedagogia e in sociologia, oltre alla stesura di un vademecum interpretativo della legge esistenze ed indicativo della prassi da seguire, con allegate tabelle per determinare gli assegni di mantenimento, le spese straordinarie ed una equa e significativa compresenza di ambedue i genitori. ZOOM L’opinione del Presidente del tribunale di Perugia In materia di diritto di famiglia, i dati concernenti i relativi procedimenti nel biennio 2005 – 2006 sono riepilogati nel sintetico quadro riassuntivo seguente: Separazioni consensuali Separazioni giudiziali Divorzi congiunti Divorzi giudiziali Pendenti Iscritti al 31.12.2004 nel 2005 169 585 638 229 52 311 47 107 Definiti nel 2005 692 334 349 146 Pendenti al 31.12.2005 62 533 14 208 Iscritti nel 2006 734 175 432 172 Definiti Pendenti nel 2006 al 31.12.2006 617 179 247 461 310 136 101 279 Dati tale risultanze – in base ad un loro primo, sommario esame – è possibile far discendere nell’anno 2006: - un aumento generalizzato delle iscrizioni delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti e contenziosi; - una lieve diminuzione delle iscrizioni delle separazioni giudiziali; - una generalizzata riduzione delle definizioni di tutti i procedimenti per separazione personale e per divorzio, con incremento delle pendenze di quasi tutte le tipologie in esame. Il notevole aumento delle iscrizioni dei divorzi congiunti – simmetricamente in perfetta linea con l’aumento delle separazioni consensuali – trova la sua ragione d’essere nel bisogno delle parti di ridurre tempi e costi delle procedure. L’aumento dei divorzi contenziosi – privo di corrispondenza nelle separazioni giudiziali, viceversa in calo – è dovuto alla persistenza dell’aspro contrasto tra i coniugi sulle questioni patrimoniali ancora non risolte. L’incremento delle pendenze relative ai divorzi contenziosi, necessariamente, comporta l’appesantimento ed il rallentamento dei ruoli dei singoli giudici istruttori. Da ultimo, quanto alle innovazioni di natura sostanziale e processuale della normativa sull’affido condiviso - alla luce della sua applicazione ad un anno dall’entrata in vigore della legge – non sembrano giustificate le paventate preoccupazioni di aggravio del lavoro del tribunale ordinario, anche con riguardo alla recente risoluzione del conflitto di competenza pronunciata dal Supremo Collegio con l’ordinanza N. 8362 del 2007 che ha attribuito alla cognizione dell’organo giurisdizionale specializzato i procedimenti relativi sia all’affidamento sia al contributo di mantenimento dei figli naturali di genitori non coniugati. Dott. Giovanni Morani, Presidente del tribunale di Perugia Che effetti ha portato l’introduzione della legge 54/2006 in Umbria? L’affido cosiddetto condiviso è scarsamente e malamente applicato anche quando viene richiesto congiuntamente da ambedue i genitori. A Perugia, nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, quando viene richiesto, si concede anche con una equa ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con i rispettivi genitori, determinando la compensazione delle spese ordinarie e straordinarie. Noi suggeriamo di predisporre un fondo fisso mensile a cui attingere per le spese ordinarie e le somme non utilizzate – a fine anno – potrebbero essere destinate ad un fondo (e/o simili) intestato al minore. Quando viene richiesto dal non affidatario, spesso i giudici non modificano le precedenti determinazioni o fanno solo marginali ritocchi poiché prevale la convinzione che il condiviso possa essere concesso solo quando i genitori abitano vicino e quando vanno d’accordo, non considerando che il disaccordo è alimentato dalla non equità dei provvedimenti. Alcuni giudici confondono l’affido congiunto con il condiviso. Sono due cose completamente diverse e l’affido esclusivo deve essere specificatamente motivato. Ma così non avviene. La legge 54/2006 prevede sanzioni per il genitore che non permette la compresenza dell’altro, una determinazione dell’assegno di mantenimento che consideri la proprietà della casa, come il tempo che ciascuno dedica ai propri figli: ma nessun giudice l’ha mai applicata nonostante i numerosi ca- si di genitori che non riescono a vedere i propri figli. Mentre nel capoluogo umbro c’è una maggior attenzione nelle separazioni, anche se fondamentalmente le sentenze innovative sono poche, negli altri Tribunali umbri la giustizia minorile e il diritto di famiglia sembrano essere ancorati a procedure dell’altro secolo. Solo il Tribunale di Spoleto ha permesso le separazioni consensuali e i divorzi congiunti senza legale. Quali suggerimenti vorrebbe dare agli “avvocati di famiglia”? Le separazioni e i divorzi sono un’emergenza nella nostra regione, con una percentuale elevata rispetto ai dati nazionali, ma costituiscono un business per studi associati sia legali che psicologici e per i servizi sociali. Molti aiutano i coniugi a comprendere il loro ruolo genitoriale che permane anche dopo la separazioni, mentre altri spesso danno l’impressione di alimentare la conflittualità, sostenuti spesso da proprie idealità di appartenenza (politiche, confessionali e sessuali), aumentando i tempi dei processi, la frequenza dei ricorsi, la insostenibilità delle spese che finiscono per far cedere quello più debole. Le vittorie forensi si misurano non sui cavilli e sulle estenuanti cause ma sulla qualità e sulla sostenibilità delle richieste incentrate esclusivamente sui minori e sul ruolo insostituibile del singolo genitore. I rispettivi ordini professionali dovrebbero vigilare sulla deontologia professionale praticata dai propri iscritti senza lasciarsi sopraffare dalla tentazione corporativistica. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 13 PROFESSIONE AVVOCATO fari ai fini Iva si sono rivelate infedeli a causa delle difformità emerse dopo il controllo incrociato con l’anagrafe tributaria. I Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 20 giugno 2006-19 febbraio 2007, n. 3740 Quattro sentenze sugli onorari del professionista P ubblichiamo quattro decisioni che riguardano la liquidazione degli onorari per i professionisti. La prima decisione (Cassazione 3740/2007) afferma che nessun compenso né rimborso spese spetta a chi esercita l’attività forense (giudiziale o stragiudiziale) senza essere iscritto all’albo. Nella seconda sentenza (Cassazione 8238/2007) il principio che viene ribadito attiene alla previsione della tariffa stragiudiziale di cui al Dm 392/90 lettera F (redazione contratti ecc.), secondo cui l’onorario dell’avvocato va liquidato una sola volta anche nel caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione, comporta che anche quando l’attività del legale sia stata duplice trovi applicazione il minimo ivi fissato per la liquidazione degli onorari. Nella terza decisione (Cassazione 8351/2007) si afferma che avendo natura unitaria la prestazione del professionista, il privilegio che in base all’articolo 2751bis c.c. assiste il credito del professionista - sorge al termine del mandato comportando che tutti gli onorari dovuti sono assistiti dalla garanzia anche se la prestazione ha avuto luogo in epoca precedente a quella in cui il credito è diventato esigibile. La quarta sentenza (Cassazione 9113/2007) afferma che è soggetto a prescrizione il credito per il pagamento di contributi e sanzioni anche se le dichiarazioni dell’avvocato relative a reddito e volume d’af- 14 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 RELATORE DE JULIO […] Con atto di citazione notificato il 15 luglio 1997 l’avv. S. L. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di pace di Rimini la società S. srl, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di lire 4.005.540 o di altra ritenuta equa, a titolo di compenso per l’opera professionale da lui prestata in relazione alla lite giudiziaria intrapresa dalla medesima società nei confronti di altra società avanti al Tribunale di Como in opposizione a decreto ingiuntivo; esponeva l’attore che fra le parti era stato concordemente pattuito che l’attore, all’epoca solo praticante procuratore legale, avrebbe comunque studiato la causa e redatto tutti gli atti relativi nell’interesse della società opponente, mentre il legale rappresentante della società avrebbe dovuto conferire il mandato ad litem a un avvocato abilitato del foro di Como. Si costituiva alla prima udienza la società S. srl assumendo di nulla dovere per l’attività giudiziale svolta dal dott. L. nell’ambito della causa intrapresa avanti al Tribunale di Como, per il periodo intercorrente dall’aprile del 1989 (periodo di notifica della citazione) al 20 novembre 1990 (data di iscrizione dell’avv. L. all’albo dei legali) e ciò sulla base del disposto dell’articolo 2231 Cc che nega al professionista, che non sia iscritto all’apposito albo, azione per il pagamento della retribuzione; precisava inoltre la società convenuta di avere comunque provveduto al pagamento del compenso spettante all’attore mediante versamento, tramite assegni bancari, della somma complessiva di lire 2.960.000, somma da imputarsi all’attività professionale svolta dal dott. L. nel periodo successivo alla sua iscrizione all’albo dei procuratori legali. In via subordinata la società convenuta avanzava domanda di del contratto di prestazione d’opera professionale concluso fra le parti, essendo il rappresentante legale della società incorso in un errore essenziale sulla qualifica professionale della controparte, all’epoca solo dottore in legge, iscritto all’albo dei praticanti procuratori - abilitato esclusivamente al patrocinio innanzi al Giudice conciliatore ed al Pretore […] Svolto l’interrogatorio libero del legale rappresentante della società convenuta la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell’avv. L. ed escussione dei testi [Omissis]. Il Giudice di pace di Rimini con sentenza del 28 ottobre 1999 accoglieva parzialmente sia la domanda attorea, sia quella riconvenzionale di controparte: qualificati, infatti, inesistenti, ai sensi dell’articolo 2231 Cc. gli atti compiuti dal dott. L. nel periodo anteriore alla sua iscrizione all’albo dei procuratori legali, condannava l’attore alla restituzione di quanto indebitamente percepito, valutato nella somma complessiva di lire 1.160.000, e, nello stesso tempo, condannava la società S. srl. a corrispondere la somma di lire 1.160.000 quale compenso per l’attività residua svolta dal dott. L. dopo la data del 20 novembre 1990, con compensazione tra le parti delle reciproche obbligazioni, aventi medesimo importo, nonché compensazione delle spese legali. Avverso tale decisione proponeva appello l’Avv. L. con atto di citazione notificato il 13 ottobre 2000, col quale lamentava l’erronea interpretazione effettuata dal Giudice di primo grado dell’articolo 2231 Cc, da cui era derivata una errata applicazione nei suoi confronti della sanzione civile ivi prevista. Ribadiva infatti l’appellante di non avere mai assunto la rappresentanza legale della società S. srl in giudizio e, pertanto, di non avere mai violato gli obblighi imposti dalla legge professionale forense, ma di essersi limitato allo studio delle questioni controverse ed alla redazione delle minute degli atti di causa, attività per la quale non è necessaria l’iscrizione ad alcun albo ed in forza della quale trovava giustificazione l’obbligo alla corresponsione di un adeguato compenso, come pattuito. Costituitasi la società S. srl mediante deposito di comparsa in cancelleria, resisteva alle pretese dì controparte in base ad argomentazioni già esposte in primo grado e proponeva appello incidentale al fine di ottenere la restituzione delle somme ritenute indebitamente versate. Con sentenza in data 16 febbraio 2002 il Giudice unico del Tribunale di Rimini riformava l’impugnata sentenza e condannava la società S. srl al pagamento a favore dell’avv. S. L. della PROFESSIONE AVVOCATO somma di lire 2.015.000, pari ad euro 1.040,66; rigettava la domanda riconvenzionale proposta con l’appello incidentale, dalla societr convenuta. Avverso tale sentenza la società S. srl ha proposto ricorso per Cassazìone affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l’avv. S. L. Motivi della decisione Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 82 Cpc, 2231, 1418 e 1193 Cc, articolo 1 Rdl 1578/33 convertito in legge 36/1946, articolo 348 Cp, nonché dei principi afferenti la riserva esclusiva dell’attività difensiva giudiziale a favore degli avvocati, in riferimento all’articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc, nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, perché il rapporto professionale intercorso tra la società S. srl e l’avv. L. è nato e si è sviluppato in palese ed inequivocabile violazione di tutte le norme che regolano la professione forense. Deduce la ricorrente che erroneamente il Tribunale ritiene che in tutti i casi di mancata iscrizione nell’albo professionale l’esercente l’attività forense abbia in ogni caso diritto al rimborso delle spese e ad un adeguato compenso; e, distinguendo tra attività giudiziale e stragiudiziale, considera solo la prima riservata agli iscritti all’albo. Si duole la ricorrente che il Tribunale, pur avendo escluso che l’attività svolta dal L. a favore della Sosicetà S. srl «non può essere considerata attività stragiudiziale in senso stretto» tuttavia «.. le modalità con cui il dott. L. svolse tale attività giudiziale non furono mai tali da ledere l’interesse pubblico tutelato dalle norme sopra citate, e cioè l’interesse dello Stato a che specifiche prestazioni professionali vengano rese esclusivamente da soggetti adeguatamente qualificati» (cfr. sent. a pag. 6). Deduce ancora la ricorrente che le attività consistenti nel decidere di apporre un decreto ingiuntivo, l’individuare le ragioni da porsi a base di una opposizione, il redigere l’atto di citazione (le attività per cui il L. chiede il pagamento) sono l’essenza dell’attività difensiva civile in quanto attività svolta anche alla collaborazione con il Giudice nel processo, e come tali sono riservate agli iscritti negli albi forensi; che, se si ritenesse altrimenti, e cioè la redazione di un atto di citazione non sia attività difensiva, non si capirebbe quali possano essere le attività riservate agli avvocati, se non, forse, la redazione dei verbali di udienza. Il motivo è fondato e va accolto. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cassazione sentenze 5566/01 e 8286/99 che ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 1794/42, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Rientra, ad esempio, fra le prestazioni giudiziali l’attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al Giudice, ma mediante negozio extraprocessuale, quale che sia la sua rilevanza economica (cfr. in senso conforme Cassazione, Sezione seconda, 7275/91 e 2471/99). Alla stregua di detti principi deve pertanto ritenersi che tutta l’attività professionale svolta da L. S. prima del 20 novembre 1990 - data della sua iscrizione all’albo dei procuratori legali quando egli non era abilitato al tirocinio davanti ai Tribunali, perché non ancora procuratore legale, a favore della società S. srl sia affetta da insanabile nullità sin dalla sua genesi e che nessuna somma S. L. poteva pretendere con riferimento alle attività professionali da lui svolte e per le quali ha chiesto il compenso nel presente giudizio. Detta nullità discende dall’applicazione dell’articolo 1418, 10 comma, Cc, che disciplina i casi in cui alla violazione di precetti imperativi non si accompagna una previsione espressa di nullità. Pertanto è affetto di nullità assoluta ed insanabile il contratto di patrocinio stipulato in contrasto con l’articolo 2231 Cc da una persona non iscritta nell’albo forense, e quindi abusivamente, atteso l’interesse dell’ordinamento a rimuovere detto contratto contrario all’ordinamento professionale (cfr., in senso conforme, Cassazione sentenza 3272/01). Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata […] PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito rigetta la domanda, compensando le spese dell’intero giudizio. II Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 9 gennaio-3 aprile 2007, n. 8238 RELATORE MIGLIUCCI […] Con atto di citazione ritualmente notificato la società (...) e l’Impresa (...) proponevano opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del tribunale di Milano aveva loro ingiunto di pagare a favore dell’avv. A. T. la complessiva somma di lire 235.282.000, pretesa a titolo di compenso per l’attività professionale stragiudiziale relativa alla redazione di un contratto preliminare di una compravendita immobiliare. Facevano al riguardo presente che l’attività del legale si era limitata a formulare un parere in relazione a un contratto già interamente predisposto; in ogni caso il compenso richiesto non era proporzionato all’attività effettivamente svolta. L’opposto chiedeva il rigetto dell’opposizione. Con sentenza del 19 novembre 1999 il tribunale revocava il decreto, liquidando la somma di lire 66.750.000 per l’onorario relativo all’attività di assistenza alla stipulazione del contratto del valore di 18 miliardi di cui alla lettera F della tariffa forense di cui al Dm 392/90 e l’importo di lire 1.743.000 per la voce esame e studio. Con sentenza del 19 giugno 2002 la Corte di appello territoriale rigettava l’impugnazione. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 15 PROFESSIONE AVVOCATO Per quel che ancora interessa nella presente sede, i giudici di appello rilevavano che con il primo motivo dell’impugnazione era stata richiesta la liquidazione dell’onorario sia per la prestazione di assistenza alla stipula sia a quella di redazione del contratto preliminare: la censura era disattesa sul rilievo che, ai sensi della lettera F della tariffa stragiudiziale all’epoca in vigore, l’onorario può essere liquidato una sola volta. La sentenza impugnata riteneva corretta la valutazione compiuta dal giudice di primo grado di determinare gli onorari nella misura minima, tenuto conto del contenuto della prestazione, che era stata limitata alla rielaborazione di un contratto già predisposto e che si era svolta nell’arco di una settimana, mentre il criterio dell’urgenza non è contemplato dalla tariffa. L’aumento previsto per la voce “esame e studio” con riferimento a pratiche di valore superiore al miliardo è discrezionale e non obbligatorio. Il compenso relativo alla voce “sessioni con il cliente”non aveva formato oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo irrilevante che essa fosse stata indicata nella notula; per le stesse ragione non poteva essere liquidato il compenso per spese generali e per l’esborso relativo alla liquidazione della notula da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’avv. A. T. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resistono con controricorso la società (...) e l’impresa (...) Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente,lamentando violazione e falsa 16 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 applicazione dell’articolo 4 Dm 392/90 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che travisando completamente il motivo di appello al riguardo proposto - aveva erroneamente interpretato la richiesta del ricorrente, il quale aveva dedotto che, nel caso in cui le attività in concreto espletate dal professionista siano state sia la redazione del contratto sia l’assistenza alla redazione e alla stipulazione, l’onorario, pur nella sua unicità, non può essere liquidato nel minimo tariffario. La sentenza aveva inoltre omesso di valutare la complessità e l’importanza dell’attività alla stregua del contenuto del contratto redatto ed in modo contraddittorio, da un canto, aveva dato importanza alla breve durata del tempo impiegato per l’esecuzione dell’incarico e, dall’altro, aveva ritenuto irrilevante l’urgenza con cui era stata richiesta la prestazione. Il motivo va disatteso. La previsione della tariffa stragiudiziale di cui al Dm 392/90 lettera F (redazione contratti ecc.), secondo cui l’onorario va liquidato una sola volta anche nel caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione, comporta che anche quando l’attività del legale sia stata duplice trovi applicazione il minimo ivi fissato per la liquidazione degli onorari. D’altra parte, la determinazione fra il minimo e il massimo comporta un apprezzamento di fatto che costituisce l’oggetto di una valutazione riservata al giudice di merito che è sottratta al sindacato di legittimità, ove - come nella specie - sia immune da vizi di motivazione, avendo i giudici tra l’altro ritenuto che la prestazione si era limitata alla rielaborazione di una bozza già predisposta dai contraenti. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del punto 2 C) tariffa stragiudiziale forense in relazione a quanto previsto ai commi 5 e 6 in calce alla predetta tabella, deduce che, nel liquidare la somma di lire 1.743.000 per la voce”esame e studio della pratica” di cui alla lettera C), la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che l’aumento dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa per le pratiche di valore superiore a lire 100.000.000 sia discrezionale, essendo invece previsto che detti onorari siano aumentati fino al 100%. Anche per quanto riguarda gli onorari relativi a pratiche di valore superiore al miliardo,malgrado l’espressione usata, l’aumento deve ritenersi obbligatorio, come si desume da quanto previsto sia dalle tariffe di cui al precedente Dm 31 ottobre 1985 sia da quelle di cui al successivo Dm del 5 ottobre 1994. Inoltre la Corte di appello aveva legittimato la liquidazione nel minimo facendo riferimento alla voce assistenza alla redazione ed alla stipulazione del contratto, anziché alla specifica attività di esame e studio della pratica,senza verificare la complessità e il tipo di impegno richiesto al legale. Il motivo va accolto per quanto di ragione. La tabella stragiudiziale punto 2 lett. C) di cui al Dm 392/90 prevede che per le pratiche di valore eccedente lire 750.000.000 e fino a 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell’ultima colonna sono aumentati del 100%: l’ultima colonna si riferisce alle pratiche di valore da 50.000.000 a 100.000.000, stabilendo il compenso fra il minimo di lire 680.000 e il massimo di lire 1.743.000. In effetti, in relazione alla voce “esame e studio della pratica” di cui al punto 2 lettera C),il citato Dm ha adottato come tecnica per la determinazione degli onorari relativi alle cause di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 1.000.000.000 la previsione di aumenti percentuali proporzionali al valore della causa, calcolati su quelli delle pratiche fra 50 e 100 milioni di lire: l’aumento è evidentemente obbligatorio e non lascia al riguardo alcun margine di discrezionalità da parte del giudice. La sentenza è dunque erronea, laddove ha ritenuto discrezionale l’aumento dell’onorario, confermando la liquidazione di lire 1.743.000 operata dal tribunale per la voce “esame e studio PROFESSIONE AVVOCATO della pratica” di cui al punto 2 lettera C). Invece, per le pratiche di valore superiore a un miliardo, è previsto che gli onorari per le singole voci possono essere aumentati - nei minimi e nei massimi:correttamente la decisione impugnata ha ritenuto che l’aumento fosse rimesso alla valutazione discrezionale del giudice in base all’apprezzamento dell’importanza e della complessità dell’incarico. Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 Cpc e 11 della tariffa forense stragiudiziale,nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che erroneamente non erano stati riconosciuti gli onorari per le voci “sessioni con il cliente” e per “spese generali”, avendo erroneamente i giudici di appello ritenuto che non erano stati chiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che il ricorrente aveva chiesto che gli fossero liquidati gli onorari per le prestazioni professionali e che nella prima notula in particolare erano indicati i compensi dovuti per conferenze e congressi. Il motivo va accolto per quanto di ragione. In relazione alla liquidazione della voce “sessioni con il cliente”, dall’esame del ricorso per decreto ingiuntivo (consentito dalla natura di errore processuale del vizio lamentato), è risultato che l’avv. A. T. aveva chiesto il pagamento della complessiva somma di lire 235.000.000,di cui lire 210.000.000 per onorari, che aveva formato oggetto della liquidazione operata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Orbene, seppure l’importo in questione era stato indicato nella notula presentata al Consiglio dell’ordine degli avvocati, la somma complessivamente liquidata da quest’ultimo – inferiore rispetto a quella richiesta – non conteneva alcuna specificazione delle singole voci, sicché non è possibile desumere che nell’importo liquidato ed oggetto della domanda di cui al ricorso fosse ricompresso anche l’onorario relativo alla voce in esame. Deve invece accogliersi il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’onorario per spese generali, giacché - a prescindere dal rilevare che lo stesso aveva formato oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo - deve ritenersi che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, il rimborso (cosiddetto) forfetario delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore a norma dell’articolo11 della tariffa professionale di cui al Dm 392/90, è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali. Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo112 Cpc,denuncia che erroneamente la sentenza aveva ritenuto non proposta la domanda relativa alle spese sostenute per la liquidazione da parte del Consiglio dell’Ordine. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non proposta la domanda,avendo invece l’avv. A. T. chiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo la liquidazione del suindicato importo. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo, al terzo motivo per quanto di ragione nonché al quarto, mentre il primo motivo deve essere rigettato. […] La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Con riferimento al secondo motivo, il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto:«la tabella stragiudiziale punto 2 lett. C) di cui al Dm 392/90 prevede che per le pratiche di valore eccedente lire 750.000.000 e fino a lire 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell’ultima colonna, stabiliti per le cause di valore fra 50.000.0000 e lire 100.000.000, sono obbligatoriamente aumentati del 100%». Con riferimento al terzo motivo il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «il rimborso (cosiddetto) forfetario delle spese generali, nella misura del dieci per cento dagli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore a norma dell’articolo11 della tariffa professionale di cui al Dm 392/90, è un credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali». PQM Accoglie il secondo e il terzo motivo per quanto di ragione nonchè il quarto motivo del ricorso rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase,ad altra sezione della Corte di appello di Milano. III Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 8 febbraio-3 aprile 2007, n. 8351 RELATORE PLENTEDA M. I. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della Azienda Agricola R. lamentando che una parte del suo credito per prestazioni di avvocato, vantato in ragione di complessive lire 3.604.425.019 - di cui con privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 Cc per lire 297.412.208 - fosse stato ammesso in misura inferiore quanto alla quota privilegiata, sul rilievo che la prelazione potesse essere riconosciuta solo in relazione all’epoca dell’effettivo svolgimento delle prestazioni e non al momento in cui il credito era divenuto esigibile. […] La Corte d’appello di Venezia con sentenza 7 agosto 2002 ha confermato la decisione in ordine al problema della individuazione dei crediti professionali assistiti da prelazione, considerando che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non dovesse aversi riguardo all’epoca di maturazione e di esigibilità del compenso, ma a quello di effettuazione della prestazione, non estendendo la legge il privilegio «in funzione della distanza temporale dal momento conclusivo della prestazione», bensì in relazione alle attività prestate nel biennio, come appalesato dal dato testuale della norma, che non concerne la esigibilità dalla finalità perseguita di privilegiare l’opera in quanto tale; dalla razionalità nella sua applicazione, posto che il riferimento alla conseguita liquidità ad esigibilità porterebbe a riconoscere al professionista il privilegio per prestazioni effettuate in qualunque momento. Ricorre per cassazione con un motivo l’avv. M. I. […] Il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2751bis n. 2 Cc, in relazione agli articoli 2230, 2233, 2234, 2237 e 2957 Cc, al Dm 5 ottobre 1994 e alla legge 794/42. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 17 PROFESSIONE AVVOCATO Osserva che la ragione della estensione del privilegio previsto dall’articolo 2751bis n. 2 Cc è nel carattere unitario ed inscindibile delle prestazioní professionali dell’avvocato, come dimostrato dall’articolo 2234 Cc, che prevede solo acconti prima della conclusione dell’attività dall’articolo 2233 comma secondo Cc, che correla la misura del compenso all’importanza dell’opera, da valutarsi dunque nel suo complesso e non atomisticamente; dall’articolo 5 Dm 585/94, relativo alle tariffe professionali forensi, che richiama i risultati e i vantaggi conseguiti, ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente, dall’articolo 2957 Cc, che fa decorrere la prescrizione del credito dalla decisione della lite, della conciliazione delle parti, dalla revoca del mandato, dell’articolo 2237 Cc, che disciplina la maturazione e la esigibilità del compenso in caso di recesso del professionista, dall’articolo 28 legge 794/42, che consente al difensore di chiedere il decreto ingiuntivo per le sue competenze, solo dopo la decisione della causa o la estinzione della procura. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato - con una sola decisione di segno contrario (Cassazione 748/99) che il privilegio che assiste il credito del professionista, ai sensi dell’articolo 2751bis n. 2 Cc, per il carattere unitario ed inscindibile della prestazione professionale, sorge solo al termine del mandato, dato che solo in tale epoca il compenso matura e che, con particolare riguardo alle prestazioni dell’avvocato, mentre i diritti maturano con il compimento delle singole prestazioni, per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale. unitariamente considerata, è portata a termine, ancorché alcune attività siano state svolte oltre l’ultimo biennio considerato dalla norma citata (Cassazione, 28876/05; 19236/04; 3882/01; 806/01; 569/99; 2613/71). A tale indirizzo, che può ritenersi consolidato, il Collegio ritiene di prestare adesione, esso trovando riscontro, nelle disposizioni degli articoli 2233 comma secondo, Cc, il quale, stabilendo che la misura del compenso debba essere adeguata alla importanza dell’opera, conferma la necessità della valutazione complessiva; 2234, che prevede il diritto del professionista a soli acconti durante lo svolgimento della sua attività in favore del cliente; 5 Dm 127/04 sulle tariffe forensi, che ai risultati e ai vantaggi della prestazione - 18 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 che ne presuppongono l’esaurimento fa riferimento nella liquidazione degli onorari; 2957 Cc, che per le competenze degli avvocati fa decorrere il termine della prescrizione dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; articolo 28 legge 794/42, che consente la ingiunzione di pagamento degli onorari e dei diritti solo dopo la decisione della causa o la estinzione della procura. Il ricorso va dunque accolto e, poiché non necessitano ulteriori accertamenti in fatto, alla cassazíone della sentenza impugnata deve seguire la decisione nel merito, con la collocazione in via privilegiata ex articolo 2751bis n. 2 Cc del credito ulteriore di euro 21.125,60. come specificato in ricorso, misura della quale va ridotto il chirografo ammesso. […] PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, colloca in privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 Cc il credito vantato di euro 21.125,60 e riduce della stessa misura il credito chirografario ammesso […]. IV Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 18 gennaio-17 aprile 2007, n. 9113 RELATORE MIANI CANEVARI […] Gli avvocati (...) proponevano opposizione avverso le cartelle di iscrizione a ruolo per il pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Riuniti i procedimenti, il Tribunale accoglieva le opposizioni, fondate sulla eccezione di prescrizione dei crediti azionati. La Corte d’appello confermava tale decisione rilevando, quanto alla questione della prescrizione, che le richieste di pagamento delle somme in questione erano state ricevute dagli interessati dopo la scadenza dei termine decennale di prescrizione previsto dal primo comma dell’articolo19 della legge 576/80 (anche senza considerare l’abbreviazione a cinque anni del termine prescrizionale dei crediti contributivi degli enti previdenziali, introdotta dall’articolo 3, nono comma, lett. a, della legge 335/95) decorrente dalla data di trasmissione della comunicazione obbligatoria dell’ammontare del reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e del volume complessivo di affari dichiarato ai fini deIl’Iva, di cui all’articolo 17 della stessa legge 576/80. La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nel caso di specie il disposto dell’articolo 2941 n.8 Cc, che prevede la sospensione della prescrizione tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore. Posto che la pretesa era stata azionata in relazione a difformità di reddito riscontrate in sede di controlli incrociati con l’anagrafe tributaria, il giudice di appello ha osservato che l’operatività della suddetta causa di sospensione presuppone non solo che il debitore abbia svolto attività soggettivamente diretta ad, occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, ma anche che tale comportamento abbia determinato una situazione oggettiva tale da precludere al debitore la possibilità di far valere il proprio diritto. Tale elemento non poteva essere ravvisato nella fattispecie, data la possibilità per la Cassa di ottenere in ogni momento dai competenti uffici delle imposte dirette e dell’Iva le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti concernenti gli avvocati, come di giovarsi in ogni tempo della conoscenza degli imponibili, ai sensi degli articoli 17 comma 8 e 18 della legge 576/80. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense […] Con il primo motivo la Cassa ricorrente, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’articolo 444 Cpc, ripropone l’eccezione di incompetenza per territorio dei giudice adito dagli opponenti, sostenendo che in base alla norma invocata la cognizione spetta al Tribunale di Roma, dove si trova l’unica sede dell’ente creditore, e quindi «l’ufficio dell’ente» cui fa riferimento la suddetta disposizione. L’eccezione appare infondata, dovendo essere riaffermato il principio secondo cui la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista rientra nella competenza dei tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi dell’articolo 444, primo comma, Cpc PROFESSIONE AVVOCATO (come modificato dall’articolo 86 del D.Lgs 51/1998), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall’articolo 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un’eccezione al principio generale di cui al primo comma. In tal senso si esprime l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, risultando abbandonato il contrastante indirizzo espresso da Cassazione 5552/93, richiamata dalla parte (v. per tutte Cassazione, 12380/03, 18013/03, 11646/04, 20829/04, 616/05, 13594/06 ed altre conformi). Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 2941 n. 8 Cc e 17 legge 576/80, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. Si ripropone l’assunto secondo cui il decorso della prescrizione dei crediti doveva ritenersi sospeso - ricorrendo l’ipotesi di doloso occultamento del debito da parte del debitore (prevista dell’articolo 2941 n. 8 Cc) - fino alla data del 24 aprile 1998, in cui la Cassa aveva acquisito consapevolezza dei redditi non dichiarati in base ai dati comunicati dal Ministero delle Finanze. […] Il motivo non merita accoglimento. La sentenza non si fonda su specifiche valutazioni dell’elemento soggettivo della condotta dei debitori, ai fini dell’accertamento del carattere doloso dell’occultamento del credito, ma esprime un giudizio di fatto in ordine all’impedimento posto dalle dichiarazioni infedeli alla possibilità di agire dell’ente creditore. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’articolo 2941 n. 8 Cc ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito (Cassazione, 10592/98, 1222/04, 9291/05); stabilendo così un criterio che non impone certo di far riferimento ad una impossibilità assoluta di superare l’ostacolo posto dalla condotta del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con normali controlli. La sentenza impugnata si è attenuta a tale principio di diritto, perché ha rilevato come nella specie il contenuto delle dichiarazioni inviate non impediva alla Cassa di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell’articolo 17 penultimo comma legge 576/80. Con il terzo motivo, denunciandosi i vizi di violazione, falsa ed errata applicazione degli articoli 17, 18 19 comma 2 della legge 576/80, nonché difetto di motivazione, si censura la decisione sul punto relativo al momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione. Questo non poteva essere fissato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, alla data di trasmissione alla Cassa delle comunicazioni da parte degli iscritti - come previsto dall’articolo 19 della stessa legge perché nel caso di specie i professionisti non avevano mai dichiarato l’effettivo ammontare dei redditi e dei volumi di affari; la dichiarazione infedele non poteva far decorrere il termine prescrizionale, secondo un’interpretazione tale da determinare una ingiustificata difficoltà per l’ente, in relazione alla effettiva possibilità di rilevare l’illecito. […] Il motivo non merita accoglimento. È in questione l’applicazione dell’articolo 19 della legge 576/80, che, mentre al primo comma fissa in dieci anni la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio, al secondo comma stabilisce che «per i contributi,gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa,da parte dell’obbligato,della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23». La disciplina in esame contiene la chiara distinzione tra «comunicazione omessa» e «comunicazione non conforme al vero», e consente quindi di riferire solo alla prima, avuto riguardo alla disposizione dell’articolo 19 sopra riportata, l’ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale. Un riscontro normativo in tal senso è fornito dalla previsione (articolo 17 quarto comma della stessa legge) di penalità per chi «non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero»; e la stessa distinzione è richiamata all’articolo 18, quinto comma, ove si parla di sanzioni ridotte in caso di «omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine». La necessità di assimilare ai fini della prescrizione le due distinte fattispecie (per evitare che il termine possa decorrere anche nel caso di invio di comunicazione priva dei dati necessari) è contraddetta dalle disposizioni del Dm 22 maggio 1997 (di approvazione della delibera del comitato dei delegati del 6 dicembre 1996 della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, concernente regolamento per l’applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 576/80, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 140/92. L’articolo 8 di detto regolamento stabilisce infatti l’equiparazione alla contribuzione omessa della «comunicazione incompleta in uno dei suoi dati essenziali», considerando come essenziali, oltre alla identificazione del dichiarante, l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef e l’ammontare del volume di affari dichiarato ai fini dell’Iva. Da queste ipotesi (comunicazione omessa o incompleta) si distingue quella della «comunicazione non conforme al vero», che ricorre, secondo la definizione del quinto comma dello stesso articolo 8 del regolamento, quando «riporta l’ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef o l’ammontare del volume di affari dichiarato ai fini dell’IVA in misura diversa da quella dichiarata al fisco». D’altro canto, la richiamata disposizione dell’articolo 18 comma 7 della legge 576/80, che considera la possibilità della Cassa di giovarsi «in ogni tempo» della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita ai fini della riscossione, non elide certamente la disciplina della prescrizione di cui all’articolo 19 della medesima legge. Il ricorso deve essere quindi respinto. […] Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 19 FAMIGLIA E FISCO Solo il proprietario paga l’ici anche se in sede di separazione l’appartamento è stato assegnato all’altro coniuge CRISTIANA UBALDI I n sede di separazione o di divorzio il coniuge affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare quando non sia anche il legittimo proprietario della stessa, non è tenuto a pagare l’ici su tale immobile. Ovviamente, invece, se è comproprietario della casa dovrà pagare tale imposta solo sulla sua parte di quota. A chiarire che il soggetto passivo dell’imposta è e rimane sempre il proprietario anche se quest’ultimo in sede di separazione viene privato del diritto di abitare nella “sua” casa, è la quinta sezione civile della Cassazione con la sentenza 6192/2007 (qui di seguito pubblicata). Dunque la Suprema corte torna per la seconda volta in maniera esplicita (v. anche sentenza 18476/05) ad affrontare il problema dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile, sottolineando ancora più marcatamente rispetto al passato che visto che il diritto riconosciuto al coniuge affidatario dei figli attraverso il provvedimento di assegnazione, ha natura di «atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale», vien da sé che quest’ultimo non otterrà da tale assegnazione la 20 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento specificatamente indicati dall’articolo 3 D.Lgs 504/92 i quali – continuano i Supremi giudici - «costituiscono l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta comunale sull’immobile stesso». In altre parole, quindi, solo il proprietario della casa è obbligato a pagare l’imposta comunale, anche se non coincide con quello a cui il giudice ha assegnato la casa familiare. Il contrasto esistente tra la giurisprudenza di merito Sulla natura giuridica dell’assegnazione della casa coniugale e sulle conseguenti implicazioni che tale natura può avere sull’individuazione del soggetto passivo dell’imposta comunale sull’immobile, sussiste un contrasto nella giurisprudenza di merito risolto dalla pronuncia in commento. Primo orientamento. Un primo filone giurisprudenziale considera il coniuge assegnatario della casa familiare il soggetto passivo dell’ici anche se quest’ultimo non è il legittimo proprietario. Tutto ciò si basa sul fatto che «l’assegnazione della casa familiare al coniuge separato rappresenta un diritto reale di abitazione e non un diritto personale» (v. Commissione tributaria provinciale di Firenze sentenza 59 dell’1 marzo 2004). In passato a rimarcare questo principio tra le tante commissioni tributarie è intervenuta quella di Padova con la sentenza 188 del 19 dicembre 2001 secondo la quale «Nel caso di separazione coniugale il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare implica la concreta costituzione, a favore del coniuge assegnatario, di un diritto effettivo e reale di utilizzazione a scopo abitativo, tale che l’assoggettabilità all’Ici compete inevitabilmente al medesimo assegnatario» (sulla stessa lunghezza d’onda v. anche Commissione tributaria provinciale di Genova sentenza 101 del 17 marzo 2004; Ctp Toscana sentenza 59 dell’1 marzo 2004; Ctp L’Aquila sentenza 110 del 16 dicembre 2003; Ctp Avellino 139 dell’8 luglio 2003). Inoltre ad avallare ulteriormente tale indirizzo ha contribuito anche l’amministrazione finanziaria che con la circolare 118/E/2000 ha ritenuto soggetti passivi dell’ici il proprietario o, in sua vece, il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi immobili ai quali si aggiungevano il coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare ed il coniuge divorziato o separato. Quindi obbligato al pagamento doveva essere il coniuge assegnatario della casa familiare in quanto soggetto che percepiva il reddito dell’immobile. Inoltre il ministero delle Finanze, intervenuto sull’argomento con le circolari 136/E del 28 maggio 1998; 120/E del 27 maggio 1999 e 118/E del 7 giugno 2000 ha sostenuto che il coniuge assegnatario, in quanto titolare di un diritto assimilato ad un diritto reale sull’immobile, è tenuto a corrispondere l’ici oltre che sulla quota di sua proprietà anche sulla parte di proprietà dell’altro coniuge. Secondo orientamento. L’indirizzo intermedio, invece, pur iniziando a qualificare l’assegnazione della casa coniugale come atto di attribuzione di un diritto personale di godimento non assimilabile al diritto reale riconosciuto al coniuge superstite ex articolo 540 del c.c., ha sostenuto ugualmente che, in applicazione del disposto di cui all’articolo 218 c.c., il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario e come tale, ai sensi dell’articolo 1008, codice civile, è obbligato a pagare l’ici (v. Ctp Bari sentenza 170 dell’1 giugno 2005; Ctp Avellino sentenza 139 dell’8 luglio 2003). Terzo orientamento. Infine l’ultimo filone giurisprudenziale è quello che tutela maggiormente il coniuge assegnatario della casa familiare perché considera il diritto di abitazione spettante a quest’ultimo, «come un diritto personale di godimento che non rientra nella categoria dei diritti reali previsti dall’articolo 3 comma 1 D.Lgs 504/92 e, pertanto, non costituisce titolo per l’assoggettabilità all’im- FAMIGLIA E FISCO L’unico precedente di legittimità: Cassazione 18476 del 19 settembre 2005 «In tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo (o, “in parte qua”, del comproprietario) dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), onde simili spese - in mancanza di un provvedimento espresso che ne accolli l’onere al coniuge proprietario - sono a carico del coniuge assegnatario». posta comunale sugli immobili» (v. Ctp di Bari sentenza 75 del 28 aprile 2004). Dal precedente orientamento si è distaccata in maniera netta anche Commissione tributaria provinciale di Firenze con la sentenza 162 del 21 gennaio 2003 secondo la quale «I coniugi o ex coniugi affidatari della prole e assegnatari della casa o ex casa coniugale non assumono la qualità di soggetti passivi dell’Ici allorché il giudice della separazione o del divorzio assegna loro l’abitazione nella casa familiare, in quanto il giudice stesso sancisce solamente un diritto personale di credito sull’unità immobiliare e non quindi un diritto reale di uso o di abitazione. Difatti, il giudice della separazione o del divorzio non ha i poteri di costituire diritti reali, quali quel- li di uso o di abitazione, ma può pronunziare soltanto la sussistenza di un diritto personale sulla casa o ex casa coniugale, così come va esclusa - in linea di principio un’automatica attribuzione volontaria tra i coniugi o ex coniugi di diritti reali di godimento». Dello stesso parere è anche Ctp de L’Aquila sentenza 21 del 26 aprile 2004 che facendo leva sulla natura personale del diritto di godimento del coniuge assegnatario della casa coniugale, ha escluso che costui possa essere soggetto passivo dell’ici. Conclusioni Occorre segnalare come questo terzo filone giurisprudenziale abbia riscosso negli ultimi tempi maggiore adesione non solo nell’ambito della giurisprudenza di merito ma anche nella prassi dell’amministrazione finanziaria - dove addirittura nelle istruzioni ministeriali (decreto del 15 aprile 2005) per la compilazione della dichiarazione ici per il 2004 non è stato più annoverato, a differenza di quanto previsto nelle istruzioni allegate ai modelli degli anni precedenti, il coniuge assegnatario quale soggetto passivo dell’imposta - fino ad essere avallato anche dalla Suprema corte di cassazione prima con la sentenza 18476/2005 e oggi con la pronuncia in commento. Cassazione – Sezione quinta civile – sentenza 1 dicembre 2006 – 16 marzo 2007, n. 6192 RELATORE D’ALONZO Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 9 luglio 2004 a N. Rossella (...) il comune di Firenze - premesso che la N. aveva impugnato gli avvisi di accertamento emessi da esso ente, aventi ad oggetto il parziale pagamento dell’Ici relativa agli «anni d’ imposta 1993-1996», sostenendo che l’«ulteriore quota del 50%» di detta imposta era a carico del coniuge «quale comproprietario» ancorché «in sede di separazione personale...avvenuta nel 1988» le fosse stato riconosciuto «il diritto di fruire dell’immobile» in quanto «adibito a casa familiare», in forza di due motivi, chiedeva di cassare... la sentenza n. 34/11/03 depositata il 28 maggio 2003 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale aveva accolto gli appelli proposti dalla N. avverso le decisioni nn. 6/20/01 e 160/17/01 con le quali la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva disatteso i ricorsi della contribuente contro detti avvisi. (...) Motivi della decisione Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale ricordato che il giudice di primo grado aveva ritenuto «inapplicabile al caso di specie la modifica legislativa dell’ articolo 3 D.Lgs 504/92 apportata dall’articolo 58 del D.Lgs 446/97 (con la quale è stato aggiunto l’ aggettivo “reale” al diritto di abitazione, il cui titolare sarebbe soggetto passivo dell’ imposta), in quanto successiva agli anni di cui è causa» - ha accolto gli appelli della N. avverso le decisioni «n. 6 del 19 febbraio 2001 e n. 154 del 14 dicembre 2001» (recte: n. 6/20/01 e n. 160/17/01) affermando che «l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario di figli minori disposta dal giudice della separazione non attribuisce un diritto reale di abitazione» e, di conseguenza, che «tale coniuge non è soggetto passivo di imposta». Il giudice a quo ha, in primo luogo, osservato che «tale principio era valido sia in vigenza del vecchio articolo 3, sia a norma dell’attuale articolo 3 (come modificato con l’ articolo 58 D.Lgs 446/97)» in quanto «la modifica apportata al precitato articolo 3, con l’ aggiunta dell’ aggettivo “reale” non deve considerarsi innovativa, ma semplicemente interpretativa e chiarificatrice (resasi necessaria dalle incertezze giurisprudenziali e dottrinali in materia)» («con la conseguenza che tale norma cosi modificata è applicabile anche alle fattispecie anteriori alla modifica legislativa e tuttora pendenti») perché «già con il vecchio articolo 3, Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 21 FAMIGLIA E FISCO residenza familiare, e non crea un il diritto di abitazione (seppur privo titolo di legittimazione dell’ aggettivo “reale”) doveva all’abitazione» (Corte Costituzionale intendersi (e di fatto si intendeva) 454/89), e quindi un diritto reale diritto reale di abitazione» tanto che sulla stessa. «anche il locatario, l’ affittuario o il Per il giudice tributario di appello, comodatario …, pur avendo un quindi, la N. non è «soggetto diritto di abitazione o di uso, non passivo di imposta per la quota di erano considerati soggetti passivi di appartamento di proprietà del imposta». marito, assegnato alla stessa con La Commissione tributaria sentenza». regionale, poi, ha affermato che «l’assegnazione della casa familiare Con il primo motivo di ricorso il al coniuge affidatario di figli minori Comune - richiamato non rappresenta un diritto reale, di l’«insegnamento» di questa Corte abitazione» (e «tale coniuge» («da ultimo Cassazione, Sezione pertanto «non rientra tra i soggetti prima, 11630/01») secondo il quale passivi di imposta ex articolo 3 «l’assegnazione, in sede di divorzio D.Lgs 504/92») perché: come di separazione personale dei • «detta assegnazione rappresenta coniugi, della casa familiare al solo un diritto personale di credito o coniuge, affidatario dei figli minori di godimento (assimilabile al integra un diritto personale atipico comodato), e cioè un semplice di godimento, il quale non diritto di servirsi dell’ immobile per costituisce un peso sull’immobile effetto della sentenza giudiziale» e destinato ad abitazione, come non può «può assolutamente avviene per un diritto reale» rientrare, né direttamente né per denunzia «violazione o falsa assimilazione, tra i diritti reali di applicazione degli articoli 1, secondo godimento previsti dal citato comma, e 3, primo comma, D. Lgs. articolo 3» in quanto «né il giudice 504/92» nonché «degli articoli 1803 e della separazione può costituire ss. Cc» adducendo che: diritti reali, al di fuori delle • «la situazione giuridica di situazioni espressamente previste vantaggio dalla legge; né conferita al è pertinente al coniuge caso di specie L’assegnazione affidatario l’invocato rappresenta un articolo 540 Cc, della casa coniugale diritto avente riferendosi esso contenuto al solo diritto non costituisce analogo a successorio»; quello di un • per un diritto reale ma diritto reale giurisprudenza (Cassazione, ormai personale Sezione prima, consolidata «il 4420/88), tanto provvedimento più che tale diritto è suscettibile di di assegnazione della casa coniugale trascrizione nei pubblici registri ad uno dei coniugi all’esito deI immobiliari ai fini dell’opponibilità procedimenIo di separazione al terzi (Corte costituzionale, personale non è idoneo a costituire 454/89)»; un diritto reale di uso o di • «per l’ ampiezza dell’ ingerenza abitazione a favore dell’ che entrambi devono tollerare; per l’ assegnatario, ma solo un diritto di assenza della percezione di un natura personale» reddito proveniente dall’ immobile; (Cassazione 7680/97; 4529/99; per l’ indeterminabilità del 11508/93; 4016/92; ecc... ) anche momento del ritorno del bene perché «l’assegnazione della casa stesso nella loro fruibilità» vi è familiare rappresenta la «analogia di contenuti ... tra la figura conservazione della destinazione del coniuge non assegnatario ed il della casa coniugale, unitamente nudo proprietario», non esistendo all’arredo, nella ua funzione di 22 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 «diritti personali che assicurano al titolare una facoltà di godimento cosi ampia, e senza corrispettivo di sorta, qual’è, quella riservata all’assegnatario della casa familiare»; • il suo «operato» è rimasto «perfettamente in sintonia con le istruzioni ministeriali approvate, anno per anno, dai vari decreti ministeriali pubblicati in G.U.». Secondo il Comune la sentenza impugnata è «restata a livello di dogmatica astrattezza, utilizzando le tradízionali categorie civilistiche in una materia, quella dell’imposizione tributaria, autonoma dagli schemi del diritto privato e ... precipuamente basata, non solo e non tanto sulla proprietà immobiliare, quanto piuttosto nell’idoneità, anche solo potenziale, di questa alla produzione di un reddito» (per cui «Il diritto di godimento, pieno ed incondizionato, d! cui è titolare l’ assegnatario della casa coniugale ... in ambito Ici implica senza dubbio il riconoscimento della soggettività tributaria»). (...) Il motivo deve essere respinto perché infondato. A. La Corte costituzionale (sentenza 113/96) ha giudicato inammissibili le eccezioni di illegittimità costituzionale degli articoli 1, 6 e 7 del D.Lgs 504/92 (istitutivo dell’ Imposta Comunale sugli Immobili) specificamente osservando che tale imposta “è conformata quale imposta patrimoniale”, “dovuta in misura predeterminata” e non basata “su indici di produttività”. La patrimonialità detta, invero, si desume dal primo comma dell’ articolo 3 di detto D. Lgs laddove lo stesso: (1) disponeva (prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate con l’articolo 58 D. Lgs 446/97) che «soggetti passivi dell’ imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività» e, dopo l’ entrata in vigore della modifica FAMIGLIA E FISCO detta, (2) dispone che «soggetti passivi dell’ imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell’ articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività». La norma, quindi, considera soggetti passivi dell’imposta sempre e solo il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile gravato: i diritti reali di godimento, come noto (Cassazione, terza, 12765/00), costituiscono un numerus clausus per cui non è configurabile un rapporto per cosi dire di dominio utile, corrispondente ad uno ius in re aliena, cioè al diritto di godere di un fondo altrui, al di fuori di una specifica previsione legislativa (cfr. Cassazione, prima, 11508/93). L’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli (minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti), come noto (Cassazione, prima, 1545/06; id., prima, 12309/04; id., prima, 22500/04; id., prima, 12705/03; id., prima, 13065/02), è finalizzata all’ esclusiva tutela della prole e dell’ interesse di questa a permanere nell’ ambiente domestico in cui è cresciuta (tanto che [Cassazione, prima, 9253/05] il giudice della separazione non può disporre l’ assegnazione della casa familiare in assenza di figli, in quanto il titolo ad abitare per il coniuge è strumentale alla conservazione della comunità, domestica ed è giustificato esclusivamente dall’ interesse morale e materiale della prole affidatagli): la stessa, quindi, costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare a questa l’ ulteriore trauma di un allontanamento dall’ abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti. L’assegnazione in questione, poi, non suppone affatto la titolarità del diritto di proprietà dell’immobile (ovvero di un diverso idoneo diritto reale) in capo al coniuge non affidatario in quanto essa interessa anche la casa familiare posta in un immobile condotto semplicemente in locazione ovvero goduto in forza di un qualsiasi adeguato titolo giuridico attributivo di un diritto meramente personale di godimento di quell’immobile. Dagli esposti caratteri discende (Cassazione, 4719/06; id., prima, 5455/03; id., prima, 11630/01; id., prima, 7680/97) che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale. Di conseguenza difetta in capo al coniuge semplicemente assegnatario dell’ immobile adibito a casa coniugale la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento specificamente previsti dalla norma, i quali costituiscono l’ unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’ imposta comunale sull’ immobile stesso. Con il secondo (ed ultimo) motivo il Comune denunzia «violazione e mancata applicazione dell’ articolo 218 Cc» (per il quale «Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ usufruttuario») adducendo che «la Ctr ha ... mancato di applicare alla fattispecie» detta norma la quale «all’ evidenza ricomprende tutti quei casi in cui il godimento di beni dell’ altro coniuge non discenda dalla titolarità di diritti reali su di essi, ma da titoli diversi, tra i quali non vi è ragione di escludere quello derivante da una sentenza di assegnazione (del diritto personale atípico di godímento) della casa coniugale». Secondo l’ente ricorrente, quindi, «in ossequio al combinato disposto dell’ articolo 1008 Cc, che impone all’ usufruttuario l’ obbligo di pagare le imposte gravanti sull’ immobile, e dell’ articolo 3 del D.Lgs. 504/92, che include tra i soggetti passivi dell’ imposta l’ usufruttuario, invece del proprietario, il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di sentenza che abbia pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, è senz’ altro da ritenersi tenuto al pagamento dell’ Ici gravante sulla casa assegnata». Anche tale motivo va disatteso perché privo di pregio. A. In primo luogo si deve evidenziare che la soggettività passiva di qualsiasi imposta va Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 23 FAMIGLIA E FISCO determinata in base alle specifiche disposizioni che la regolano: a tal fine l’ utilizzazione delle comuni disposizioni civilistiche è corretto soltanto nei limiti del rinvio, quand’ anche necessariamente implicito, a quelle da parte delle norme fiscali. B. In secondo luogo va considerato che il principio per cui «l’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito» (articolo 1008, primo comma, Cc) - già chiaramente espresso nelle fonti romane - come sottolineato dalla dottrina, ha “carattere suppletívo” del titolo di costituzione dell’usufrutto perché tale titolo “può regolare in modo diverso la ripartizione dei carichi”. La dottrina, inoltre, ha convincentemente osservato che tale norma opera solo “nel confronti del proprietario e dell’ usufruttuarío”, quindi unicamente nei rapporti interni tra queste parti e non pure “nei confronti dei titolari dei crediti relativi ai pesi che gravano sul fondo” in quanto “l’ esistenza di un rapporto diretto tra creditore ed usufruttuario” dipende soltanto “dal titolo dell’ obbligazione o dalla legge”: “se quindi il titolo disponga una ripartizione dei carichi in modo diverso” da quello previsto dagli articoli 1008 e 1009 Cc, “l’usufruttuarío sarà tenuto o non sarà tenuto secondo che egli sia considerato o meno debitore del carico dalla legge, che lo impone, o dal titolo, che lo costituisce, indipendentemente da quello che dispone il titolo dell’ usufrutto”. Tali corrette osservazioni confermano che la identificazione del soggetto passivo di qualsivoglia imposta non va operata in base alle norme che regolano i rapporti interni tra nudo proprietario ed usufruttuario ma esclusivamente in base alla fonte legislativa che indica (descrivendola) tale soggettività. C. L’ esatta ed effettiva portata della norma (articolo 218 Cc, per il quale “il coniuge che gode dei beni dell’ altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’ usufruttuario”) che si assume violata, poi, non può essere intesa appieno se non si considera la sua posizione nell’ ambito dello specifico tessuto normativo nella quale la stessa è inserita (cd. sedes materíae). Detta norma, infatti, è collocata nel Titolo sesto (“del matrimonio”), del primo libro del codice civile, precisamente nella Sezione quinta (“del regime di separazione dei beni”) del Capo sesto (“regime patrimoniale della famiglia”): la stessa. poi, segue, per numero, l’ Agenzie immobiliari: no alle discriminazioni Il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 287 del 29 marzo 2007 ha precisato che è vietato schedare la clientela in base all’origine razziale, alle convinzioni religiose o alle preferenze sessuali. In particolare il Garante ha vietato ad una agenzia immobiliare di utilizzare questo genere di dati personali perché trattati in modo illecito, al di fuori dei casi autorizzati dall’Autorità e in violazione anche delle norme sulla parità di trattamento tra le persone che vieta espressamente le discriminazioni razziali nella fornitura di beni e servizi, con particolare riferimento all’alloggio. La società non potrà più raccogliere informazioni su razza, religione o vita sessuale delle persone che la 24 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 articolo 217 (che regolamenta l’ “amministrazione e il godimento dei beni”) il quale dispone, per quanto interessa, che: • “ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo”; • “se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’ altro coniuge secondo le regole del mandato”; • “se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’ obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati” ; • “se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti”. L’articolo 218, quindi, “per la sua collocazione”, come peraltro evidenziato anche dalla dottrina, va inteso come “previsione integrativa” dell’articolo 217 e solo di questa: da tanto va correttamente tratta la conseguenza, segnalata anche dalla dottrina, che la complessiva contattano per la compravendita o la locazione di una casa, né utilizzare quel genere di informazioni già in suo possesso. Nel corso degli accertamenti, disposti dal Garante nell’ambito del programma di ispezioni nei confronti di alcuni settori e categorie professionali, è emerso che l’agenzia, oltre ai dati necessari per adempiere al proprio mandato (dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono ecc.), raccoglieva, senza consenso, anche altri dati personali delicatissimi perché, a suo dire, alcuni proprietari non avrebbero gradito affittare a extracomunitari o a omosessuali, o perché alcuni condomini avrebbero preferito evitare la presenza di musulmani. Lecita, secondo il Garante, solo la raccolta di informazioni relative ad handicap o patologie invalidanti in quanto effettuata dall’agenzia per escludere dalle trattative immobili con barriere architettoniche o privi di ascensore. FAMIGLIA E FISCO regolamentazione delle due norme diviene inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento, totale o parziale, del bene del coniuge da parte dell’ altro coniuge sia fondato su di un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme. Siffatta diversità va riscontrata proprio nell’ ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affídatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dei due coniugi atteso che il potere del coniuge affidatario non deriva né da un mandato (con o senza obbligo di rendimento dei conti) conferito dall’ altro coniuge né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell’ altro coniuge) di cui si occupa l’articolo 218 Cc. Per la propria sede, quindi, l’ “amministrazione e il godimento dei beni” regolati dalla complessiva disposizione riguardano esclusivamente i beni che costituiscono oggetto del “regime di separazione dei beni” stessi e presuppongono, di logica necessità, la persistenza di tale regime, il quale, a sua volta, richiede la persistenza del vìncolo matrimoniale tra i coniugi. 4. In definitiva si deve ribadire il principio (presupposto nella sentenza 18476/05, depositata il 19 settembre 2005 da questa Corte) secondo cui il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta comunale sugli immobili per la quota del medesimo immobile sulla quale lo stesso non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento. 5. La novità della questione consiglia la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità ai sensi del secondo comma dell’ articolo 92 Cpc Accertamenti fiscali. Presunzione legale e inversione dell’onere probatorio MARCO FOSSATI I n base all’inversione dell’onere della prova prescritta dall’articolo 32 del Dpr 600/73, prova che il denaro su conto corrente intestato al figlio non costituisce movimentazione del contribuente spetta al contribuente e non all’amministrazione finanziaria. Il fatto. Un contribuente ricorre contro l’avviso di accertamento Irpef notificatogli ad istanza dell’Ufficio delle imposte dirette di Milano conseguente ad una verifica della Guardia di finanza che aveva evidenziato la movimentazione di alcuni conti correnti bancari intestati al contribuente e di un altro conto corrente intestato al figlio sul quale il contribuente era stato delegato ad operare. La commissione tributaria di primo e quella di secondo grado accolgono le contestazioni del contribuente basate sulla considerazione che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle deduzioni svolte dal contribuente nel corso del procedimento e che non avrebbe fornito la prova, che era a suo carico, in ordine alla connessione tra tali movimentazioni bancarie e il reddito a lui ascritto. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della commissione tributaria di appello lamentando la violazione dell’articolo 32 Dpr 600/73 e sostenendo che, la presunzione posta dal medesimo articolo 32 importa l’inversione dell’onere probatorio, ponendolo a carico del contribuente anche in riferimento ai conti correnti bancari intestati ai figli di cui il contribuente abbia la disponibilità operativa. Decreto del Presidente della Repubblica 600 del 29 settembre 1973 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi [Omissis] ARTICOLO 32 POTERI DEGLI UFFICI Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 1) procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivoarticolo 33; 2) invitare i contribuenti, PQM La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 25 FAMIGLIA E FISCO indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’articolo 18 comma 3 lett. B), del D.Lgs 504/95. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell’ dell’articolo 18 comma 3 lett. B), del D.Lgs 504/95, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale; 3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l’esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L’ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono 26 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all’Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7) , alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie; 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente; 6bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti; 7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi FAMIGLIA E FISCO Cassazione – Sezione quinta civile – sentenza 15-30 marzo 2007, n. 7957 RELATORE GENOVESE […] Il ricorso per cassazione è manifestamente fondato e deve essere accolto; (...) la presunzione posta dall’articolo 32 Dpr 600/73, secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultima, vedi la sentenza 14675/06), nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, non impone all’Ufficio l’obbligo di uno specifico e previo invito, ma gli attribuisce una mera facoltà, della quale può avvalersi in piena discrezionalità. (...) secondo il diritto vivente costituito dalla detta interpretazione operata da questa Corte, il mancato esercizio di tale facoltà non può determinare l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale, posta dalla norma in esame, in una presunzione semplice, con possibilità per il prestati, con i loro clienti, nonchè alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 1966/39, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 58/1998, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell’ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell’ufficio procedente; 8) richiedere ai soggetti indicati nell’articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d’imposta , rilevanti ai fini dell’accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza, e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro. (...) pertanto, la commissione tributaria ha errato nell’affermare il diverso principio di ripartizione dell’onere probatorio, ove conseguente alla verifica eseguita sui conti correnti del contribuente. (...) tale presunzione, infatti, si estende anche ai conti correnti sui quali di norma il contribuente opera, anche se si tratta di conti correnti intestati a familiari (nella specie: al figlio), atteso che altrimenti sarebbe assai facile eluderne la portata precettiva. (...) la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che rende valida l’estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l’intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si alleghi e si dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili. (...) in ogni caso, al contribuente spetta il diritto di controdedurre sulle operazioni svolte su tali conti, rendendone ragione, con l’allegazione di fatti suscettibile di apprezzamento da parte del giudice […] lavoro autonomo; 8bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi. 8ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale. Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell’art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall’ufficio per l’adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7). Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 27 GIURISPRUDENZA Affidamento condiviso. Figli naturali e figli legittimi ancora diversi. Cassazione 8362/2007 GIANFRANCO DOSI S arà il tribunale per i minorenni e non quello ordinario a decidere sull’affidamento e sul mantenimento dei figli naturali. La soluzione che la Cassazione con l’ordinanza 8362/07 (di seguito pubblicata) ha dato al problema se, dopo la legge 54/2006, la competenza ad occuparsi dell’affidamento (condiviso) dei figli naturali rimanga al tribunale per i minorenni o sia diventata di competenza del tribunale ordinario appare certamente congrua sul piano strettamente interpretativo ma costituisce la conferma di una differenza tra la filiazione naturale e quella legittima che andrebbe eliminata (questa volta dal legislatore) prima che si aprano ulteriori prospettive di diversità difficilmente compatibili con il principio di uguaglianza delle tutele. Il fatto. Alla Corte la questione è giunta in seguito al regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal tribunale ordinario di Milano di fronte al quale – in seguito alla dichiarazione di incompetenza del tribunale per i minorenni di quella città - si discuteva tra due genitori dell’affidamento di un figlio naturale. Il nodo da sciogliere. Le due norme centrali al centro della questione sono l’articolo 317bis c.c. (nel testo riformato nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia) che prevede uno specifico procedimento di regolamentazione dell’affido di un figlio naturale e l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile (sempre uscito dalla medesima riforma del 75) che attribuisce espressamente quel procedimento alla competenza del tribunale per i minorenni. Si tratta di un residuo di quella concezione quasi peccaminosa della filiazione naturale che aveva il legislatore del 1975 e che aveva attribuito del tutto irragionevolmente la cognizione sul contenzioso in materia di filiazione naturale al tribunale per i minorenni di fatto omologando queste procedure a quelle di abuso della potestà (336 c.c.). Come se la filiazione naturale evocasse sempre una specie di abuso. Una concezione della filiazione naturale peccaminosa, appunto. Poiché l’articolo 4 comma 2 della legge sull’affidamento condiviso ha precisato che la normativa sull’affi- 28 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 do condiviso si applica anche ai figli naturali si era pensato che potesse questa essere l’occasione per una parificazione voluta da tutti. Invece così non è stato. La Corte di cassazione dovendo applicare rigorosamente la legge ha finito per dare alle norme una interpretazione politicamente corretta e in qualche modo dovuta affermando che la legge 54/2006 non ha abrogato né espressamente né implicitamente l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e che quindi la competenza resta del tribunale per i minorenni. Effetto pratico di tale decisione. Preoccupante è, pèrò, la conseguenza che se ne è tratta e cioè che, essendo l’affidamento qualcosa che concerne complessivamente sia l’esercizio della potestà che il mantenimento, il tribunale per i minorenni diventa anche competente come precisa la Cassazione - per deliberare non solo l’affidamento ma anche il mantenimento dei figli minori naturali. Preoccupante non tanto perché le regole del procedimento camerale mal si attaglierebbero alle questioni economiche (dal momento che anche davanti al giudice ordinario il rito camerale – es. l’articolo 710 c.p.c. – può essere il contenitore processuale di tali tipo di richieste) ma perché nella cultura del giudice minorile le questioni connesse agli accertamenti di natura economica e patrimoniale sono spesso fuori dall’agire quotidiano e potrebbero determinare una sottovalutazione o una marginalizzazione di tali questioni. Restano fuori dal campo di applicazione della norma i figli naturali maggiorenni dal momento che a differenza di quanto avviene nel caso della separazione e del divorzio ove i figli maggiorenni possono essere oggetto di decisioni del giudice, il tribunale per i minorenni non ha alcuna competenza né occasione di occuparsi dei figli maggiorenni i quali perciò resteranno liberi di azionare iure proprio qualsiasi pretesa di mantenimento. In ogni caso perché si realizzi la concentrazione della competenza davanti al giudice minorile è necessario che l’affidamento e il mantenimento siano oggetto contestuale di domande delle parti. Al di fuori di questa contestualità rimane integra la competenza del giudice ordinario nei procedimenti di mantenimento azionati con il rito ordinario o con il rito di cui all’articolo 148 c.c. Un problema può porsi per il caso di domanda di modifica delle condizioni di mantenimento che non implichino modifiche delle condizioni di affidamento. Ritengo che sussista ugualmente la competenza del tribunale per i minorenni in quanto la contestualità di cui parla la Cassazione non viene meno per il fatto che il mantenimento costituisca una domanda autonoma azionata successivamente, presupponendo la stessa pur sempre la conferma delle condizioni di affidamento. Premesso che le questioni appartengono alla competenza per territorio inderogabile (articolo 38 c.p.c. ove si prevede che la relativa eccezione possa essere sollevata anche d’ufficio non oltre la prima udienza di comparizione), interessanti saranno le possibili ricadute processuali di questi principi. Possono verificarsi quattro situazioni diverse tra loro. (SEGUE A PAG. 37) DOSSIER Il danno morale nel sistema del danno non patrimoniale MAURO DI MARZIO, MAGISTRATO Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 29 DOSSIER Il danno morale nel sistema del danno non patrimoniale MAURO DI MARZIO, MAGISTRATO In tema di quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di un sinistro stradale, da cui siano scaturite lesioni fisiche, è arbitraria la automatica liquidazione del danno morale in misura percentuale del danno biologico, essendo in tal modo violato il principio informatore del risarcimento totale del danno subito dal danneggiato, il quale ha diritto ad un’equità circostanziata e ponderata, attenta alle sue effettive condizioni umane post-sinistro. Questo l’importante principio sancito da Cassazione 5987/2007 (di seguito pubblicata). Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre riassumere per grandi linee l’attuale scenario del danno non patrimoniale, accennando al suo assetto dopo la tempesta che nella primavera-estate del 2003 ha colpito il settore della responsabilità civile. Il danno morale al grado zero Ancora dopo la pronuncia delle celeberrime «sentenze gemelle» (Cassazione 31 maggio 2003, n. 8828 e Cassazione 31 maggio 2003, n. 8827), fatte proprie poco dopo dal giudice delle leggi (Corte costituzionale 11 luglio 2003, n. 233), il danno morale occupava, nel contesto del danno non patrimoniale, una posizione assai marginale ed eccentrica. La vicenda è nota e può essere così brevemente riassunta. Nel vigore del codice civile del 1865, la norma fondamentale in tema di responsabilità aquiliana, l’articolo 1151, non conteneva alcuna limitazione alla risarcibilità del danno non patrimoniale. Di fronte al dilatarsi delle domande risarcitorie collocate da quel versante, tuttavia, la dottrina prima (Gabba, Pacchioni) e la giurisprudenza poi (Cassazione 20 ottobre 1924, Giur. it., 1924, I, 1, 952) furono indotte a negare in radice l’autonoma risarcibilità di quel pregiudizio, finendo per ammettere che esso potesse trovare ristoro soltanto nelle ipotesi di reato (Cassazione 8 maggio 1935, Foro it., 1935, I, 998). Il legislatore del 1942, dunque, nell’affiancare all’articolo 2043 c.c. l’articolo 2059 c.c. - secondo cui il danno non patrimoniale è risarcito solo nei casi determinati dalla legge, tra i quali anzitutto il caso del rilievo penale dell’illecito civile - intese recepire l’insegnamento del diritto vivente, trasformandolo in diritto vigente. Ma l’equilibrio del disegno entrò presto in crisi per effetto dell’avvento della Costituzione, la quale, evidentemente, esigeva che alla lesione dei diritti fondamentali da essa riconosciuti e garantiti seguisse quantomeno l’applicazione della tutela minima, che è quella risarcitoria. Fu così che alcuni autori (tra i quali Scognamiglio) suggerirono di interpretare l’articolo 2059 c.c. in chiave 30 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 riduttiva, identificando il danno non patrimoniale con il solo danno morale, ossia con la sofferenza interiore, con il «turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato», come ancora si esprimevano, sulla scia di numerosissime conformi, le citate «sentenze gemelle». Questa impostazione, recepita in pieno dalla giurisprudenza, ha goduto dell’avallo della Consulta, la quale, nella storica sentenza «Dell’Andro» (Corte costituzionale 14 luglio 1986, n. 184), avvalendosi dello «stratagemma», ha collocato la figura del danno biologico, nonostante la sua natura non patrimoniale, sotto l’egida dell’articolo 2043 c.c. e non dell’articolo 2059 c.c.. Ecco, quindi, che il danno morale, a seguito dell’incontro del codice civile con la Costituzione, ha finito per rimanere schiacciato - salvo che in ipotesi marginali qui non rilevanti - dall’identificazione con l’illecito penale. Ed in tal modo esso ha acquistato una significativa caratura sanzionatoria, che ha finito per marginalizzare quella reintegratoria, senz’altro prevalente nel sistema della responsabilità civile. Il danno morale, insomma, è stato addossato al danneggiante più per punire quest’ultimo che per risarcire il danneggiato. Ciò spiega perché l’entità del danno morale è stata sovente ancorata - non tanto all’entità del pregiudizio per la vittima - ma alla «gravità del reato» (Cassazione 11 agosto 2004, n. 15568; Cassazione 14 novembre 2000, n. 14752; Cassazione 20 novembre 1998, n. 11741; Cassazione 2 marzo 1998, n. 2272; Cassazione 2 luglio 1997, n. 5944; Cassazione 7 ottobre 1980, n. 5387; Cassazione 22 giugno 1978, n. 3114; Cassazione 25 agosto 1977, n. 3856). In tal modo il vero contenuto del danno morale è passato ineluttabilmente in secondo piano, confuso nell’opaca, sfumata, generica definizione corrente di «turbamento dell’animo transeunte». Nessun riflettore, insomma, puntato sul mondo della vittima, sulle effettive ripercussioni determinate dall’illecito, sui cambiamenti indotti nella vita del danneggiato. In che cosa concretamente consistesse quel turbamento, in altri termini, la giurisprudenza non usava chiedersi. E dunque nella medesima definizione finivano per confluire, senza distinzioni ed approfondimenti, episodi intuitivamente eterogenei: il dolore del proprietario che veda abusivamente occupato il proprio immobile (dolore in cui prevale il tono della rabbia), il dolore per la perdita del congiunto (dolore in cui emergono i tratti del lutto, del ripiegamento); il dolore per la falsa notizia del coinvolgimento in una scabrosa vicenda penale (dolore che si compone di rabbia, ma soprattutto di vergogna, di possibili derive suicide). E gli esempi potrebbero proseguire a lungo. Per questa via, venendo a noi, il danno morale, anche nelle controversie in tema di sinistri stradali, ha finito per essere liquidato - indipendentemente da ogni effettivo scrutinio del caso concreto e con tendenziale svuotamento del concetto - in percentuale del danno biologico: presso molti tribunali in misura compresa tra una quarto e la metà. DOSSIER Il nuovo danno non patrimoniale Nel 2003, con le «sentenze gemelle», tutto il sistema è stato profondamente scosso. In due parole la Suprema corte ha ricollocato l’intero danno non patrimoniale, ivi compreso il danno biologico, sotto l’articolo 2059 c.c., il quale è stato però reinterpretato in chiave costituzionale, nel senso che il risarcimento può trovare ingresso ogni qual volta la lesione vada a pregiudicare un interesse dotato di protezione costituzionale. Rammentiamo sommariamente il contenuto della sentenza 8828/03, che, tra le «sentenze gemelle» è quella nata prima. Essa si è soffermata su un caso di uccisione di un congiunto. Ed ha anzitutto osservato che la tradizionale identificazione - cui si è prima accennato - del danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 c.c. con il danno morale, «non può essere ulteriormente condivisa». Viceversa - ecco il passaggio che ha determinato lo spostamento dei pezzi sulla scacchiera - «il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona». Ma la regola stabilita dall’articolo 2059 c.c. secondo cui il danno non patrimoniale, inteso nella menzionata ampia accezione, è risarcibile soltanto nei casi previsti dalla legge - ecco l’altro passaggio decisivo - non può operare qualora vengano in considerazione posizioni di rilievo costituzionale: «una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti». E ciò perché, altrimenti, quei valori rimarrebbero privi di tutela risarcitoria, che costituisce la forma di tutela minima, incomprimibile. In particolare, colui il quale lamenti la perdita del rapporto parentale non si duole né di un pregiudizio arrecato alla salute (dunque di un danno biologico), né alla sua integrità morale (dunque di un danno morale): l’interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto, invece, «è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana». Emerge, allora, che l’articolo 2059 c.c. regola tre diverse voci «ontologicamente» distinte: non più il solo danno morale, nella consueta accezione di lesione del foro interno, ma anche il danno biologico ed un ulteriore danno - che la Sc non definisce, ma che è senz’altro da identificare ormai con il danno esistenziale - derivante da lesione di altri interessi della persona (diversi dalla salute) costituzionalmente protetti. Danno non patrimoniale e taglio consequenzialista Tra i diversi pregi che connotano la decisione 8828/03 ha fondamentale rilievo la sottolineatura consequenzialista. Se scomponiamo l’illecito aquiliano nei suoi diversi segmenti, possiamo, tra gli altri, isolarne due: da un lato l’interesse protetto, leso dalla condotta del danneggiante, dall’altro lato il danno da risarcire. Quando la condotta attinge l’interesse protetto, si realizza quello che con una nota formula si definisce come dannoevento. Ma la lesione dell’interesse, il danno-evento, non è ancora danno da risarcire. Quest’ultimo, invece, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1223 c.c., è la perdita patrimoniale o non patrimoniale, ed inoltre il mancato guadagno, che la lesione dell’interesse determina: è la conseguenza di questa. Si sa che il giudice delle leggi, con la ricordata sentenza «Dell’Andro», ha ad un dato momento utilizzato la nozione di danno-evento per riconoscere la risarcibilità del danno biologico. Ma di quella finzione, ha opportunamente chiarito la n. 8828 riferendosi al danno non patrimoniale, non vi è ormai più bisogno: «Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza si tratta di danno-conseguenza». Ebbene, lo schietto taglio consequenzialista, applicato dal versante del danno non patrimoniale, consente finalmente di porre la vittima al centro dell’attenzione, di guardare alle concrete ricadute dell’illecito sulla persona: consente, in altri termini, di tener fermo un approccio realista, pragmatico, antropologico, non ideologico, non astratto. Consente di dare, in definitiva, a ciascuno il suo. L’affermazione del danno esistenziale In quest’ambito va a collocarsi la definitiva affermazione, nel formante giurisprudenziale, del danno esistenziale. Nella sua genesi la figura si staglia in coincidenza con la sempre più marcata medicalizzazione del danno biologico. La salute, infatti, negli anni ’90, è sempre meno intesa nell’amplissima accezione di «benessere fisico, psichico e sociale, non consistente soltanto in un’assenza di malattia o di infermità», secondo la nota definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità, e sempre più nel suo significato strettamente medico: sicché il danno biologico va ad identificarsi esclusivamente con la lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, secondo la definizioMaggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 31 DOSSIER ne legislativa poi accolta dall’articolo 5 comma 3 legge 57/2001. Ovvio, allora, in un’ottica consequenzialista, che, se il danno biologico merita di essere risarcito non tanto perché costituisce danno-evento, quanto perché preclude lo svolgimento delle attività realizzatrici della persona impedite dalla compromissione dell’integrità psicofisica, possono parimenti darsi innumerevoli frangenti in cui una condotta illecita ha attitudine a determinare analoghi impedimenti senza la mediazione di alcun pregiudizio strettamente biologico. Così, ad esempio, la persona sottoposta ad immissioni rumorose intollerabili si vede costretta ad una vita peggiore di quella che altrimenti vivrebbe; la persona che abbia perso il congiunto in un sinistro rimane priva della sua presenza; la persona che abbia subito una gravidanza non voluta, nel caso di errata diagnosi di malformazione fetale, si vede l’esistenza stravolta dall’illecito altrui. La figura del danno esistenziale trova applicazione, tanto nella giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità, in diversi settori: quello della famiglia; quello del lavoro, quello dei rapporti con la pubblica amministrazione; quello dello svago, del processo e così via. Alle numerose decisioni favorevoli si alternano talora pronunce di segno opposto fin tanto che, sull’argomento, si pronunciano le Sezioni unite con una lucidissima ed appagante decisione (Sezioni unite 24 marzo 2006, n. 6572; sulla scia di questa, da ultimo, Cassazione 6 febbraio 2007, n. 2546; Cassazione 2 febbraio 2007, n. 2311). In essa si rinviene tutto quanto di essenziale vi è da sapere sul danno esistenziale: • ecco la definizione: «per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l’illecito … provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità»; • è netta, poi, la distinzione dal danno morale: «il 32 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento dannoso»; [• la connotazione consequenzialista, applicata ad un caso di dequalificazione professionale, emerge limpidamente: «Non è … sufficiente la prova della dequalificazione … questi elementi integrano l’inadempimento del datore ma … è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita»; • il taglio consequenzialista comporta ovvie ricadute in sede processuale, sul piano dell’allegazione: «Non è … sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno … valendo il principio generale per cui il giudice … non può … sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto»; • analoghe ricadute si rinvengono sul piano della prova: «Mentre il danno biologico non può prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato»; • sul piano della liquidazione occorre necessariamente ricorrere all’equità: «Il danno esistenziale … essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare … necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita». Il danno morale conquista il suo posto La riduzione del danno morale ad indistinto «turbamento dell’animo transeunte», liquidabile in proporzione del danno biologico, non poteva tardare, nel quadro del nuovo danno non patrimoniale, a presentarsi anacronistica. Il senso della «svolta» del 2003, con riguardo al danno morale, è infatti, l’emancipazione da quella sorta di nanismo che, come si è detto, lo caratterizzava. Se nella vecchia lettura dell’articolo 2059 c.c. prevaleva la componente sanzionatoria, derivante dall’associazione tra danno e reato, oggi, nel nuovo articolo 2059 c.c., il danno morale va a collocarsi sullo stesso piano del biologico e dell’esistenziale. In esso, cioè, non può che avviarsi a predominare la consueta funzione reintegratoria, soltanto affiancata — come per le altre voci di danno patrimoniale e non — dalle residue funzioni, in linea di massima succedanee, della responsabilità civile: soprattutto quella sanzionatoria, già ricordata, e quella preventiva. Ciò vuol dire che anche con riguardo al danno mora- DOSSIER le occorre in primo luogo prestare attenzione alle conseguenze che l’illecito ha determinato nella vita della vittima, pur tenendo conto delle peculiarità della figura. Non v’è dubbio, cioè, che il danno morale non possa essere - per così dire - toccato con mano, come invece accade per il danno biologico e per quello esistenziale. Il danno biologico viene di regola accertato mediante Ctu medico-legale, ossia attraverso un procedimento scientifico. Il danno esistenziale viene accertato mediante la dimostrazione, diretta o presuntiva, delle alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali del danneggiato. Ma se tale accadimenti rappresentano il «fuori», immediatamente percepibile, dell’esistenza della vittima, il danno morale rappresenta il «dentro», la sofferenza interiore, non suscettibile, come tale, di diretto apprezzamento. Gli argomenti della pronuncia 5987/07 In tale prospettiva è andata a collocarsi la decisione della Cassazione di cui ci occupiamo. Essa, in un caso di sinistro stradale, ha posto in evidenza come la liquidazione effettuata «in automatico» non rispondesse alle osservazioni in proposito svolte dal danneggiato, il quale aveva «ampiamente dedotto le sue traversie, la discriminazione da parte del datore di lavoro … le sofferenze patite». Il danneggiato, insomma, aveva fornito elementi circostanziati e significativi ai fini della dimostrazione della sofferenza subita, ed aveva dunque ragione di attendersi che il danno morale gli fosse liquidato in proporzione ad essi, e non in base ad un criterio fittizio. Sulla nozione di danno morale, in particolare, la pronuncia ha confermato che esso «ha una sua propria autonomia, inerendo alla integrità morale della persona umana ed al valore universale della dignità, che comprende l’integrità morale». Il riferimento alla dignità, sottolineato dal giudice di legittimità, chiama in causa l’articolo 61 della (futura) Costituzione europea, il quale stabilisce appunto che: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». Principio, quest’ultimo, facile a coordinarsi — prosegue la decisione — con gli articoli 2 e 3 Costituzione. Nel collocarsi sulla scia di Cassazione 12 luglio 2006, n. 15760, la Sc - già cimentatasi col tema del danno morale - la sentenza in commento sembra dunque compiere un deciso passo avanti rispetto al costante indirizzo secondo cui il giudice, pur potendo avvalersi delle tabelle del danno biologico per la liquidazione del morale, non può in nessun caso sottrarsi al dovere di personalizzare la liquidazione, necessariamente equitativa. E ciò perché la mancanza di personalizzazione escluderebbe il carattere equitativo della liquidazione in favore di un automatismo non previsto dalla legge (Cassazione 20 ottobre 2005, n. 20323; Cassazione 20 luglio 2004, n. 13445; Cassazione 2 marzo 2004, n. 4186; Cassazione 30 luglio 2003, n. 11704; Cassazione 14 luglio 2003, n. 10996; Cassazione 31 luglio 2002, n. 11376; Cassazione 19 maggio 1999, n. 4852). La Cassazione, infatti, ha ormai sottolineato la incongruità della determinazione tabellare, incongruità che deriva «dalla pretesa … di considerare il valore della salute e della sua perdita, come valore doppio rispetto alla integrità morale ed alla sua perdita, sia pure contestuale ad un fatto lesivo della salute». Le tabelle, allora, «possono avere un valore sussidiario, ma la vittima ha il pieno diritto di richiedere una equità circostanziata e ponderata, con un miglior sforzo di attenzione alle condizioni umane della vittima e dei suoi stretti congiunti». Insomma, una relazione tra le tabelle del danno biologico e la liquidazione del morale c’è, giacché è ragionevole ritenere che a maggior danno biologico corrisponda maggior danno morale. Ma nessun automatismo può essere più tollerato, mentre occorre commisurare la liquidazione alla reale natura ed entità del dolore patito dalla vittima. È sulla nozione di «dolore», di «sofferenza morale» — della quale, come giuristi, sappiamo ancora troppo poco — che d’ora in poi occorrerà approfondire il discorso. Per intanto sappiamo che il giudice può liquidare il danno morale in misura svincolata dall’entità del danno biologico: in misura — detto in soldoni — anche pari o addirittura superiore all’entità del biologico, a condizione di un adeguato approfondimento, di cui dovranno farsi carico anzitutto i difensori, delle circostanze del caso. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 21 dicembre 2006 – 15 marzo 2007, n. 5987 RELATORE PETTI [Omissis] Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione. Il motivo peraltro si articola in varie censure che occorre considerare secondo l’ordine logico. Per ragioni di chiarezza espositiva seguiremo nella analisi dei motivi la puntualizzazione data dal ricorrente con le lettere da A.a. sino ad A.f. A.a La censura pregiudiziale, che attiene alla integrità del contraddittorio, concerne la partecipazione al giudizio di secondo grado della impresa in liquidazione e della impresa designata in nome e per conto del Fondo di Garanzia. Sul punto la ricorrente sostiene la difettosità della motivazione contenuta alle pagine da 7 a 9 della sentenza di appello, assumendo come giuridicamente errata la estromissione dal processo, fatta dalla Corte di appello, delle due imprese di assicurazione, una in liquidazione coatta (ma in bonis al tempo della citazione) e l’altra quale impresa designata a rispondere in luogo della impresa in liquidazione, che pure aveva preso parte al giudizio di primo grado, con intervento volontario. Tali errori configurano lesione delle norme speciali sulla legittimazione attiva e passiva contenute nelle leggi Rca ed in particolare nell’articolo 1 del Dl 576/78 ed articolo13 della legge Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 33 DOSSIER 39/1977, nonché degli articoli106 e 267 cpc (sull’intervento del terzo Assitalia) e vengono dedotti come errores in iudicando ai sensi dell’articolo 360 n.3 Cpc. Le censure, che attengono all’atto di riassunzione posto in essere dopo la interruzione del processo, nei confronti della società L’Edera, in persona del Commissario Liquidatore e nei confronti della società Assitalia in proprio, sono, ad avviso di questa Corte, fondate in relazione alla idoneità dell’atto di riassunzione nei confronti della impresa in liquidazione, ed infondate in relazione alla sua idoneità in ordine alla vocatio in ius della Assitalia quale impresa designata. Dal riscontro degli atti processuali (posto che la questione attiene alla regolare costituzione di un litisconsorzio processuale) emerge che l’atto di riassunzione del 18 dicembre 1997 nei confronti del Commissario Liquidatore della società L’Edera posta in liquidazione coatta, recava la dizione in nome e per conto del Fondo di Garanzia, ma risulta anche che detta società si è costituita per resistere alle domande proposte con l’atto di riassunzione che si rifaceva alla citazione originaria,ed in tale veste ha partecipato al giudizio di primo grado ed anche agli ulteriori gradi sino alla Cassazione. In sostanza La Edera in liquidazione, rappresentata dal suo liquidatore, ha interesse sostanziale a contraddire, anche per la sola pronuncia di accertamento dell’illecito e delle responsabilità riferite all’originario rapporto di assicurazione Rca ed allo accoglimento o al rigetto delle pretese risarcitorie. Non sembra dunque che la errata formula apposta dal riassumente fosse tale da rendere l’atto nullo o inidoneo alla vocatio in ius, posto che andava invece esaminato il suo intero contenuto, e che, comunque la costituzione in giudizio e l’accettazione del contraddittorio aveva un effetto sanante, tale da impedire la estromissione dalla lite. Non senza rilevare che la vocatio in ius era stata successivamente integrata nei confronti della L’Edera, rappresentata dal Commissario liquidatore, con richiesta di condanna in solido con la impresa designata e che tale atto non risulta travolto da alcuna nullità. La società in liquidazione ha dunque preso parte, ne la qualità, al giudizio di primo grado, e tale partecipazione sana qualsiasi irregolarità della citazione, che ha realizzato il suo scopo di mantenere in giudizio un litisconsorte processuale, nei cui confronti opporre l’accertamento dei crediti risarcitori. Sul punto la decisione del giudice di appello (ff 7 e v.dispositivo) di confermare la statuizione di estromissione dalla lite presa dal primo giudice, è giuridicamente errata, dovendosi ritenere presente in lite e ritualmente costituita la società posta in liquidazione e raggiunta da atto di citazione in riassunzione. L’accoglimento del motivo di ricorso, su tale punto, sarà tenuto in considerazione dal giudice del rinvio, in relazione all’accoglimento di una parte degli altri motivi del ricorso che attengono alla corretta valutazione delle voci di danno. Non è invece fondata la censura sulla irrituale vocatio in ius della Assitalia, la quale ha partecipato al giudizio di primo grado con intervento in proprio e per un rapporto assicurativo privato con la parte infortunata. L’impresa Assitalia è stata correttamente citata, quale impresa 34 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 designata, solo nella fase dell’appello, restando contumace e correttamente la corte di appello (ff 9 ) rileva il difetto del contraddittorio in primo grado, confermando la statuizione del primo giudice sul punto. Non senza rilevare che, per questa seconda censura, difetta l’interesse ad impugnare, da parte del danneggiato, posto che già il tribunale di Latina aveva dichiarato opponibile la sentenza nei confronti della Assitalia quale impresa designata, in forza della comunicazione della lite. Statuizione ribadita dalla Corte di appello (a ff 9 della motivazione). La censura risulta pertanto infondata e deve ritenersi estranea la Assitalia, quale impresa designata, alla partecipazione alla procedura ancora in essere e dunque nella fase del giudizio di rinvio. A.b La censura (che in parte argomentativa segue anche nel punto A.c.) concerne la ridotta liquidazione del danno biologico, in relazione alla omessa liquidazione della cd. inabilità, prima del consolidamento degli esiti invalidanti; prosegue inoltre (nel punto A.c.) in relazione alla ridotta valutazione della invalidità permanente, deducendosi che l’applicazione non personalizzata delle tabelle milanesi conduce ad un risarcimento parziale; si assume che nella personalizzazione era da includere la perdita della vita di relazione e la perdita del lavoro intesa come perdita della capacità produttiva. La censura è fondata nella parte relativa alla omessa liquidazione: la lesione della salute, intesa come menomazione della integrità psicofisica, con invalidità permanente, nella prassi valutativa medico legale, include un periodo di inabilità psicofisica, a carattere temporaneo, durante il quale l’infortunato riceve le cure necessarie per la sua guarigione (che non implica un recupero totale delle condizioni biologiche) ed abbisogna di riposo e di medicazioni e medicine e spesso di assistenza. Questa condizione di infermità (assoluta o relativa) è considerata come parte integrante di un danno biologico liquidato sulla base dei giorni necessari alla guarigione, secondo tabelle orientative del tribunale, che assicurano una parità di trattamento. Ovviamente l’infortunato può dare la prova di aver subito un danno superiore, in relazione alla natura e gravità della lesione ed alle condizioni soggettive del suo vivere quotidiano. Questa parte di danno biologico, rilevante, per il lungo periodo di malattia e di degenza(per 120 gg di inabilità assoluta e 120 di inabilità totale, come documentato), e per la gravità delle lesioni (indicate dai medici di fiducia pari al 40% e ridotte dal CTU al 31%) non risulta liquidata (cfr ff 9 della motivazione della sentenza impugnata) e pertanto la censura deve trovare accoglimento, avendo la parte lesa diritto alla liquidazione totale del danno. La seconda parte della censura non può trovare accoglimento per difetto di specificità ed autosufficienza. Non contiene infatti la puntuale illustrazione delle ragioni, né la puntuale contestazione dei punti della sentenza, da cui poter desumere che l’applicazione delle tabelle attuariali milanesi sia stata fatta senza tener conto di condizioni soggettive personalizzanti, né i calcoli da comparare a quelli DOSSIER dei giudici milanesi, né le circostanze rilevanti ad illustrare le due componenti relative alla incidenza negativa sulle attività quotidiane (come condizioni soggettive delle abitudini personali compromesse) ed alla perdita della vita di relazione (aspetti dinamico relazionali come condizioni soggettive socialmente rilevanti). La specificità della censura, quando si deduce l’error in iudicando, per essere violato il principio informatore del risarcimento integrale della menomazione biologica da illecito della circolazione, consiste nel indicare esattamente le poste risarcitorie pretermesse e le circostanze e le prove dedotte per la loro esatta consIderazione. Nel codice delle assicurazioni, in vigore dal 1 gennaio 2006, il principio regolatore del risarcimento totale del danno biologico da illecito della circolazione è chiaramente espresso negli articoli 138 e 139, mediante la definizione analitica del danno biologico, definizione tratta sia dal diritto vivente (che include le note pronunce della Corte Costituzionale a partire da quella organica del 14 giugno 1986, per finire con quella sistematica del 11 luglio 2003 n 233 che colloca il danno biologico nell’ambito dell’articolo 2059 Cc, a sua volta costituzionalmente orientato ed aperto alla tutela di diritti inviolabili della persona), e si deduce proprio dalla definizione analitica di tale danno, secondo nuovi criteri nazionali, prevedendo tabelle medico legali nazionali (per la valutazione delle varie menomazioni secondo tipologie ) e tabelle attuariali (per il valore dell’equivalente economico) ed un ulteriore correttivo in relazione a condizioni soggettive. Orbene, se nel caso di specie, che attiene a lesioni gravi, non è ancora applicabile la tabella medico legale approvata dalla Commissione costituita ma non dal nuovo Governo che non l’ha rinnovata o prorogata, il parametro attuariale delle tabelle milanesi, resta quello maggiormente testato (in relazione al maggior numero dei casi da valutare) e dunque è pienamente utilizzabile nell’ambito della valutazione dell’illecito civile, ai sensi dell’articolo 2056 Cc. Solo deducendo e dimostrando che il parametro del tribunale territorialmente competente era superiore a quello adottato, era possibile contestare la congruità del criterio adottato, per la valutazione di un danno non patrimoniale. Quanto poi alle due componenti sociali del danno biologico, che accompagnano la valutazione della lesione (menomazione) psicofisica, la definizione data dal codificatore delle assicurazioni private, altro non è che la riproduzione puntuale della definizione data dalla Commissione ministeriale nel preambolo in cui essa illustra le tabelle medico legali nazionali, approvate ed in vigore. Tale rilievo, evidenziato dalla più attenta dottrina, è giuridicamente rilevante, posto che evidenzia un consensus tra medicina legale e legislatore codificante, in ordine alla natura complessa del danno biologico, che deve essere risarcito per la totalità in tutti i suoi elementi biologici e sociali (intesi come perdite o incidenze negative del fare o del pensare o del partecipare). Se questa è la situazione del diritto vivente, confermata da questa Corte, a partire dalle innovative sentenze del 31 maggio 2003 seguite dalla sentenza della Cassazione 10035/04, che confermava le ragioni del trasloco sistematico della tutela della lesione della salute sotto l’ambito del danno non patrimoniale, lasciando invariata la complessità del danno ed i criteri di risarcimento elaborati dalla giurisprudenza, appare evidente che non basta dedurre la perdita della vita di relazione o della socialità o della capacità lavorativa (cioè di componenti essenziali del danno biologico lieve o grave), ma occorre darne la prova anche in via presuntiva. La deduzione difetta dunque di specificità posto che per un principio di completezza avrebbe dovuto indicare che già nella domanda iniziale tali componenti erano state indicate e richieste e quindi provate. In conclusione le censure in esame debbono essere accolte limitatamente al riconoscimento del diritto ad avere una liquidazione analitica del periodo di inabilità permanente come medicalmente documentato. Nel resto la valutazione del danno e della sua gravità (nella misura del 31%) appare espressione di un prudente apprezzamento equitativo e satisfattivo. La terza censura che attiene alla quantificazíone errata del danno biologico, applicandosi erroneamente le tabelle di Milano e non il calcolo patrimoniale suggerito dall’articolo4 della legge 39/1977 è già venuta in esame nelle considerazioni che precedono. Legittima l’applicazione delle tabelle, inconferente il riferimento a criteri reddituali per un danno non patrimoniale. A.c Si deduce la ridotta liquidazione del danno morale, liquidato in automatico nella misura pari alla metà del danno biologico fisico e si contesta come apparente e apodittica la motivazione data (ff 10) dalla Corte di appello, che si limita a confermare la prima valutazione. Il motivo deve essere accolto per la ragione che non risponde alle censure svolte dalla vittima, che ha ampiamente dedotto le sue traversie, la discriminazione da parte del datore di lavoro (una impresa di assicurazione che risolve il rapporto con il proprio agente infortunato), le sofferenze patite. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 35 DOSSIER Questa Corte, in funzione di nomofilachia, intende ribadire i principi espressi nelle recenti sentenze (Cassazione 1877/06 e Cassazione 15760/06) da questa stessa sezione, con una migliore puntualizzazìone del principio informatore, secondo cui il danno morale ha una sua propria autonomia, inerendo alla integrità morale della persona umana ed al valore universale della dignità, che comprende l’integrità morale, nella ricostruzione della inviolabilità dei diritti data dalle Corti di Giustizia europee e dalla stessa Costituzione europea nell’articolo II-61 che bene si coordina con gli articolo 2 e 3 della Costituzione italiana. (cfr: Corte UE 30 settembre 2003 causa C-224 Kobler, Corte di Lussemburgo, 19 novembre 1991 Frankovic, e vedi anche l’articolo 41 della CEDU che consente alla Corte del Consiglio di Europa di condannare lo Stato che ha violato un diritto fondamentale, anche attraverso la giurisdizione). La riflessione sistematica è dunque la seguente: nello spazio di giustizia e di libertà posto dalla Unione europea e dalla sua Legge fondamentale, il valore universale della dignità umana, include l’integrità morale a pieno titolo, alla pari della integrità fisìca e psichíca e del diritto alla vita. (cfr: Cassazione 15760/06, nel testo integrale, che evidenzia tale ricostruzione in esteso). Il fondamento del danno morale da illecito, ed in particolare da un illecito civile che si accompagna ad un illecito penale, è la lesione della integrità morale della persona. Occorre allora sistemare la figura del danno (che è la componente concreta del danno ingiusto che procura l’illecito o il delitto) che lede la integrità morale della persona, in una dimensione europea e costituzionalmente orientata. Si vuol dire che il principio informatore dell’ordinamento giuridico italiano, per la inviolabilità dei diritti umani è nella realizzazione di un sistema ampio di tutela, che deve essere ripristinatoria o satisfattiva, per gli effetti e conseguenze civili. La incongruità della determinazione tabellare o pro quota del danno morale, non deriva dall’automatismo (che non esprime l’eguaglianza, ma un discrimine per la persona lesa), ma dalla pretesa (dei tabellatori) di considerare il valore della salute e della sua perdita, come valore doppio rispetto alla integrità morale ed alla sua perdita, sia pure contestuale ad un fatto lesivo della salute. Una volta ammessa la costituzionalizzazione dell’articolo 2059, con le sentenze gemelle del maggio 2003 appena ricordate, e consolidato questo orientamento dalla corte Costituzionale, il successivo passo sistematico consiste nella costituzionalizzazione del danno morale, e cioè nel dare alla figura un referente Costituzionale, posto che si tratta di danno alla persona, o meglio di una conseguenza di un illecito ascrivibile a condotta colposa dell’uomo, che provoca un danno non patrimoniale morale. La stessa recente apertura delle Su civili, al riconoscimento del danno esistenziale, come figura autonoma ma costituzionalmente consolidata (cfr. Cassazione, Su, 6572/06 e la successiva Cassazione 13546/06) conferma la esigenza di un unico conforme orientamento in tema di danno non patrimoniale inerente alla persona ed ai suoi diritti inviolabili. Le considerazioni svolte, confermano la fondatezza della censura, posto che appare arbitraria, illogica, discriminante 36 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 e giuridicamente illegittima, la automatica valutazione del danno morale, nella misura della metà del danno biologico grave, essendo violato il principio informatore del risarcimento totale del danno realmente subito, iuxta allegata et probata, dalla vittima. Le tabelle possono avere un valore sussidiario, ma la vittima ha il pieno diritto di richiedere una equità circostanziata e ponderata, con un miglior sforzo di attenzione alle condizioni umane della vittima e dei suoi stretti congiunti. A.d Parimenti fondata è la censura sulla illegittimità della esclusione della perdita della capacità lavorativa specifica, esclusa con apodittica e sintetica motivazíone (a ff.IO della sentenza impugnata). Come ha esaurientemente spiegato la ricorrente (sin dalle prime difese) due erano le prove rilevanti della esistenza della perdita economica: la gravità delle lesioni, che impedivano l’attività locomotoria e relazionale di agente assicurativo, la decisione dell’impresa di sciogliere il rapporto di lavoro a causa della contratta invalidità. Il giudice del merito disponeva di prove scientifiche (sulla cinestèsì lavorativa) e documentali (scioglimento del rapporto subito dopo la guarigione con postumi invalidanti) da cui desumere (non presuntivamente, ma razionalmente data l’evidenza delle prove) la esistenza di un danno certo per la attualità, per la causalità giuridica diretta, per il suo permanere come perdita di chances lavorative future. Tanto andava liquidato, considerando anche il criterio suggerito dall’articolo 2057, trattandosi dì danno permanente e patrimoniale alla persona. La norma affida al giudice il potere autonomo di provvedere alla liquidazione tenendo conto delle condizione delle parti (impresa di assicurazione e suo dipendente) e della natura del danno (che preclude l’attività professionale). Sussiste dunque l’omessa pronuncia su voce debitamente richiesta e provata. A.e Resta assorbita la censura in ordine al computo di interessi e rivalutazione sulla entità dei danni liquidati, posto che il calcolo complessivo dovrà tener conto dei corretti criteri di valutazione sin qui definiti. A.f Parimenti resta assorbita la censura relativa alla corretta liquidazione delle spese processuali, posto che tale valutazione sarà nuovamente fatta dal giudice del rinvio anche per la attribuzione delle spese del giudizio di cassazione. La cassazione è con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto come sopra precisati, anche per la costituzione del contraddittorio nei confronti della L’Edera assicurazioni spa in liquidazione. POM Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. GIURISPRUDENZA (SEGUE DA PAG. 28) 1) Un genitore potrà chiedere al tribunale per i minorenni con un unico ricorso sia l’affidamento (esclusivo o condiviso) che il mantenimento. 2) Se un genitore aziona di fronte al tribunale per i minorenni una domanda di affidamento (esclusivo o condiviso) sicuramente il convenuto potrà chiedere in sede riconvenzionale il mantenimento. 3) Un genitore potrà agire di fronte al tribunale ordinario per il solo mantenimento (articolo 148 o con citazione ordinaria). 4) Quando di fronte al tribunale ordinario l’attore agisce per il mantenimento (articolo 148 c.c. o con citazione ordinaria) l’altro genitore che intendesse richiedere l’affidamento (esclusivo o condiviso) non potrà chiedere in via riconvenzionale l’affidamento (in quanto l’articolo 36 c.p.c. non considera possibile una domanda riconvenzionale che eccede la competenza per materia del giudice adito). Il convenuto entro l’udienza di prima comparizione e trattazione (articolo 40 e articolo 183 c.p.c.) dovrà agire davanti al tribunale per i minorenni in modo che nella causa ordinaria il giudice possa rimettere le parti di fronte al giudice minorile fissando un termine per la riassunzione. Un problema di grande rilievo concerne il quesito se tra le questioni relative al mantenimento possano essere incluse anche quelle relative alla assegnazione della casa familiare (sempre possibile in base alla nota decisione della Corte costituzionale 166/1998). Riterrei che alla domanda debba essere data risposta positiva in quanto l’assegnazione della casa familiare è questione che concerne i figli e non i diritti patrimoniali tra i genitori. Pertanto davanti al giudice minorile potrà essere anche azionata, contestualmente alla domanda di affidamento, la pretesa all’assegnazione della abitazione adibita ad ambiente di vita della famiglia naturale. Cassazione – Sezione prima civile – ordinanza 22 marzo-3 aprile 2007, n. 8362 RELATORE GIUSTI […] Considerato in diritto 1. La questione di quale sia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 54/2006, l’organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento oggetto di divergenti decisioni presso i giudici di merito, anche al di là del caso che ha dato occasione al presente conflitto, e di controversie in dottrina - si presenta per la prima volta a questa Corte di cassazione. 2. Ai fini dell’esame della questione, occorre promettere che, fino all’entrata in vigore della citata legge 54/2006, il regime della competenza ad emanare i provvedimenti relativi ai figli natura li in caso di cessazione della convivenza more uxorio dei loro genitori è stato organizzato secondo una regola di riparto che distingueva a seconda che la controversia riguardasse l’affidamento dei figli stessi o concernesse gli aspetti patrimoniali relativi al loro mantenimento. Il diritto vivente - nell’assenza di una disposizione espressamente rivolta a disciplinare un procedimento di affidamento del figlio naturale, riconosciuto da entrambi i genitori, nel caso di rottura della convivenza tra costoro – ha colto nell’articolo 317bis Cc, concernente l’esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto da entrambi i genitori naturali, il referente normativo per giustificare l’intervento, sia pura eventuale e successivo, del giudico in materia (Cassazione, Su, 5847/93). Infatti questa disposizione non si limita a prevedere che la potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, qualora siano conviventi, e che, in caso di non convivenza, l’esercizio spetta al genitore con il quale il minore convive o, ne il figlio non convive con alcuno di essi, al genitore che per primo lo ha riconosciuto cosa conferisce al giudice anche ampi poteri di disciplinare in concreto l’esercizio della potestà nel modo che meglio corrisponde all’interesse del figlio. E tra questi poteri si è ritenuto compreso anche quello di disporre l’affidamento in occasione della crisi dell’unione di fatto e di prendere gli altri provvedimenti inerenti all’esercizio della potestà, all’educazione e all’istruzione, sul rilievo che la soluzione del conflitto tra i genitori e la definizione di linee sulle quali organizzare i loro rapporti dopo la cessazione della convivenza corrispondo ad un evidente interesse del figlio naturale, al pari di quanto accade in occasione dalla separazione e dei divorzio. In questa prospettiva, il richiamo, da parte dell’articolo 38, primo comma, disp. att. Cc, dei provvedimenti contemplati dall’articolo 317bis Cc tra quelli riservati alla competenza del tribunale per i minorenni, ha indotto la giurisprudenza a ritenere i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli naturali devoluti al tribunale specializzato; mentre, non essendo i provvedimenti attinenti al mantenimento della prole nata da genitori non coniugati (articolo 261 Cc, in relazione all’articolo 148 Cc) attribuiti specificamente ad una “diversa autorità giudiziaria”, se ne è inferita l’attribuzione alla competenza del tribunale ordinario, ai sensi del secondo comma del citato articolo 38 disp.att. Cc. Si legge nella fondamentale pronuncia di questa Sezione 4273/91: mancando, in caso di famiglia di fatto, la previsione legislativa di un processo unitario, che coinvolga il momento della separazione della coppia, quello della sorte dei loro figli comuni e quello della regolamentazione dei rapporti patrimoniali per quanto attiene al contributo per il mantenimento dei figli, “ogni provvedimento eventualmente richiesto dovrà essere assunto dal giudice competente per quel singolo provvedimento”, sicchè «il provvedimento circa il contributo di mantenimento, spettante … al tribunale ordinario in procedimento contenzioso, non potrà essere preso dal tribunale per i minorenni adito ex articolo 317bis Cc per stabilire a chi dei due genitori debba essere affidato il figlio». Più di recente, nella stessa direzione, questa Corte ha ribadito che competente a conoscere della domande del genitore naturale di affidamento del figlio minore e di regolamentazione del diritto di visita dell’altro genitore è il tribunale per i minorenni, mentre tra spetta al tribunale ordinario la competenza sulla domanda di contributo al mantenimento e di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del minore: competenza che, essendo di natura funzionale, è inderogabile, non trovando applicazione le norme sulla connessione (Sezione prima, 3457/02; Sezione prima, 3898/02). Una tale ripartizione della competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nella crisi delle unioni di fatto con riguardo ai provvedimenti relativi ai figli naturali ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale, avendo la Corte costituzionale ravvisato nella duplicità di regime sopra descritta l’espressione di una scelta di politica del diritto rientrante nella discrezionalità legislativa e non contrastante con il principio di eguaglianza e con la garanzia del diritto di azione. Con la sentenza 23/1996, il Giudice della leggi - decidendo un dubbio di costituzionalità avente ad oggetto il combinato disposto degli articoli 317bis Cc e 38 disp. att. Cc, sorto in fattispecie nella quale la domanda di natura patrimoniale (contributo al mantenimento a carico del genitore non affidatario di figlio naturale riconosciuto) era stata avanzata in un momento successivo rispetto alla richiesta di affidamento pervenuto alla declaratoria di non fondatezza, rilevando che in un simile caso si è di fronte ad una lite tra i due genitori, per cui Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 37 GIURISPRUDENZA è del tutto ragionevole che la competenza spetti al tribunale ordinario. Alla medesima soluzione di non fondatezza la Corte costituzionale è giunta nella successiva sentenza 451/97, in un caso nel quale veniva in considerazione la contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all’affidamento; sottolineandosi che la divaricazione di competenza non si traduce in una dimininuzione di tutela, tanto più che, ‘“qualora dovessero sussistere ragioni di urgenza tali da rendere indifferibile l’adozione di provvedimenti di carattere economico, la pendenza del giudizio davanti al tribunale per i minorenni non impedirebbe il ricorso agli strumenti cautelari. Con la sentenza 166/98, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità avente ad oggetto il combinato disposto degli articoli 151, primo comma, e 155 Cc, nella parte in cui non disciplina la crisi della convivenza di fatto con le stesse regole previste per la famiglia legittima, impedendo di applicare il procedimento previsto dagli articoli 706 e ss. Cpc ai conviventi more uxorio con prole. Premesso che “la convivenza more uxorio rappresenta l’espressione di una libera scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio”, sicché “l’estensione automatica di queste regole alla famiglia di fatto potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti”, i Giudici della Consulta hanno chiarito che “la inapplicabilità della disciplina della separazione dei coniugi alla cessazione della convivenza di fatto, nel cui ambito sia nata prole, non equivale tuttavia ad affermare che la tutela dei minori, nati da quelle unioni, resti priva di disciplina, essendo invocabile l’intervento del giudice, che nella pronuncia dei provvedimenti concernenti i figli è tenuto alla specifica valutazione dell’interessse di questi”, sottolineando che “l’assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa, ma certamente non determina la violazione dei principi costituzionali” di cui agli articoli 2, 3, 24 e 30 Costituzione. 3. La legge 54/2006 contiene disposizioni sostanziali e processuali. La prime rinvengono nel novellato tento degli articoli 155 e ss. Cc, dedicati alla separazione del coniugi, una disciplina fondata sul principio della bigenitorialità, che trova attuazione, per un verso, attraverso ‘indicazione di una preferenza verso l’affidamento condiviso, e, per l’altro verso, in un modello do esercizio della potestà, ancorato al principio di responsabilità genitoriale, il quale si specifica mediante la previsione di una continuità di condivisione educativa. Nuova disposizioni sono dettato con riguardo all’obbligo di mantenimento (con la possibilità per il giudice di stabilire, ove necessario, un assegno di natura essenzialmente riequilibratrica, la cui entità deva camere determinata alla luce di parametri predefiniti) e in relazione all’assegnazione della casa familiare, nonché alla misura in favore dei figli maggiorenni. Con le seconde il legislatore è intervenuto: modulando, sul piano istruttorio, con l’articolo 155, sesto comma., il potere del giudice di disporre accertamenti di polizia tributaria, e prevedendo, con l’articolo 155sexies, primo comma, il potere del giudice di assumere, anche d’ufficio, mezzi di prova; configurando la possibilità di rinviare, sentito le parti ed ottenuto il loro consenso, l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli (articolo 155 sexies, secondo comma), imponendo l’audizione del figlio minore ultradodicenne o comunque capace di discernimento (articolo 155 sexies, primo comma); inserendo la garanzia della reclamabilità in corte d’appello dell’ordinanza presidenziale (articolo 708, quarto comma, Cpc); facendosi carico del problema dell’attuazione coattiva dei provvedimenti di affidamento dei minori a contenuto non patrimoniale (articolo 709ter Cpc). Tra la norme finali, la novella ha inserito una disposizione che disvela l’obiettivo del legislatore di rinvenire nella separazione dei coniugi il modello per regolamentare i rapporti di filiazione nella crisi della coppia genitoriale anche in caso di convivenza more uxorio. L’articolo 38 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 4, comma 2, della legge 54/2006 prevede infatti l’applicazione delle «disposizioni della presente legge», oltre che in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio», anche «ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati». 4. La legge 54/2006 non contiene alcuna abrogazione espressa né dell’articolo 30, primo comma, disp. att. Cc, né del richiamo, in esso contemplato, ai provvedimenti di cui all’articolo 317bis Cc. Occorre allora stabilire se l’attribuzione espressa, in forza del rinvio alla citata norma del codice contenuta nella disposizioni di attuazione, alla competenza per materia del giudice specializzato in ordine ai procedimenti di affidamento dei figli naturali in caso di rottura della convivenza dei loro genitori, sia venuta meno per incompatibilità con la nuova disciplina dell’affidamento condiviso. Si tratta di un’indagine senz’altro consentita: sebbene infatti le norme sulla competenza siano di stretta interpretazione, non può escludersi che una modifica della relativa disciplina, ancorché non espressamente formulata dal legislatore, possa ricavarsi dall’interprete con gli ordinari strumenti ermeneutici. In questo senso è, del resto, orientata, sia nel campo del processo civile che in quello del processo penale, la giurisprudenza di questa Corte, la quale ammette ipotesi di modifica tacita della competenza. Lo stanno a dimostrare i casi, recenti, concernenti la competenza territoriale nelle controversie avverso i provvedimenti di diniego di asilo politico, in cui la Corte (Sezione prima civile, 10028/06) ha ritenuto che la innovativa previsione di più tribunali territorialmente competenti abbia implicitamente determinato l’abbandono del criterio generale del foro erariale che avrebbe comportato la permanenza della competenza dei tribunali dei distretti, in relazione alle sedi della Commissioni territoriali, essendo indicativa della volontà di radicare il contraddittorio - sempre nei riguardi dalla Amministrazione centrale dell’interno – in più tribunali, e segnatamente in quelli nel cui circondario la commissione territorialmente competente ha adottato, sulla domanda dallo straniero, la contestata decisione; o quelli relativi al ritenuto sopravvenuto venir meno della competenza del giudice di pace in ordine al reato di guida in stato di alterazione psico - fisica per uno di sostanze stupefacenti (pur in assenza di un richiamo espresso, nell’articolo 187 Cds, alla disposizione, relativa alla competenza del tribunale, prevista per il reato di guida sotto l’influsso dell’alcool) (così Sezione quarta penale, 17003/06, e cfr. Corte Costituzionale, ordinanza, 47/2007). Ciò posto, all’indicato quesito deve darsi risposta negativa. 4.1. È da escludere che l’articolo 4, comma 2, della legge 54/2006, con il prevedere l’applicazione, ai procedimenti che riguardano i figli naturali, delle norme contenute in quella stessa legge, abbia abrogato la parte dell’articolo 317 bis Cc in cui si stabilisce che il giudice, nell’esclusivo interesse del figlio, può provvedere all’affidamento in modo diverso rispetto ai criteri predeterminati dalla stessa norma, facendo venir meno - con il sostituire i provvedimenti di cui all’articolo 317bis Cc con quelli adottabili ai sensi dell’articolo 155 Cc. il rinvio all’articolo 317bis contenuto nel primo comma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, cosi rendendosi applicabile anche a tali processi la competenza residuale del tribunale ordinario, stabilita dal secondo comma del medesimo articolo 38. Come correttamente evidenziato dal Tribunale ordinario di Milano confliggente, l’articolo 4, comma 2, della legge 54/2006 ha il significato di estendere all’evidente fine di assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima - i nuovi principi e criteri sulla potestà genitoriale e sull’affidamento anche ai figli di genitori non coniugati, senza incidere sui presupposti processuali dei relativi procedimenti, tra i quali la competenza. L’articolo 317bis Cc resta il referente normativo della potestà e dell’affidamento nella filiazione naturale, anche in caso di cessazione della convivenza dei genitori naturali, e non viene meno, agli effetti della competenza, il binomio costituito dagli articoli 317bis, secondo comma,Cc e 38, primo comma, disp.att. Cc. Piuttosto, la disposizione del codice sull’esercizio della potestà nella filiazione naturale assume, per effetto della legge 54/2006, un nuovo volto, perché - come è stato GIURISPRUDENZA osservato in dottrina - si arricchisce dei contenuti oggetto di quella legge. Inserendosi nell’ambito dell’articolo 317bis Cc, la novella del 2006 detta una compiuta disciplina dei provvedimenti che il giudice specializzato ben poteva anche prima pronunciare nell’interesse del figlio, ma che in precedenza trovavano una regolamentazione minimale, esclusivamente affidata alla discrezionalità ed all’apprezzamento del giudice. Così, per un verso. la emanazione della convivenza tra i genitori naturali non conduco più alla cessazione dell’esercizio della potestà, perché la potestà genitoriale è ora esercitata da entrambi i genitori, salva la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singolarmente decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione; per l’altro verso, la regole sull’affidamento condiviso guidano la discrezionalità del giudice specializzato nel valutare “l’esclusivo interesse del figlio” allorché sia cessate la convivenza della coppia genitoriale, indicandogli di prendere in considerazione prioritariamente, affinché il figlio naturale possa continuare a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, lo strumento che meglio assicura la condivisione delle responsabilitá nella cura, nella crescita, nell’educazione e nell’istruzione del minore. Questa interpretazione trova sostegno nella lettera dell’articolo 4, comma 2, della legge 54/2006: la quale, prevedendo l’applicazione delle nuove disposizioni anche «al procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati», esprime chiaramente l’intenzione del legislatore di riferirci ai procedimenti già esistenti aventi ad oggetto l’affidamento e l’esercizio della potestà sui figli naturali e quindi, ai procedimenti di cui all’articolo 317bis Cc, rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni. Tali procedimenti vengono richiamati per trapiantare in essi i nuovi principi e le nuove regola sull’affidamento condiviso, non già per modificarne i presupposti processuali. Il novellato articolo 155 Cc non si a totalmente sovrapposto all’articolo 317bis Cc, là dove questo prevede l’intervento del giudice (anche) nella crisi della famiglia di fatto, perché diversi sono i presupposti dell’intervento del giudice in ordine alla emanazione dei provvedimenti riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli, a seconda che si tratti di crisi dell’unione di fatto e di crisi della famiglia fondata sul matrimonio. Nella separazione dei coniugi l’intervento del giudice è immancabile. La coppia non si scioglie, legittimamente, che a seguito di una pronuncia giudiziaria. Ugualmente, l’affidamento dei figli legittimi ed il loro mantenimento è deciso dal giudice. Anche in caso di separazione consensuale, il codice garantisce sempre un vaglio giurisdizionale volto a verificare che l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli non sia in contrario con l’interesse di questi. Viceversa, nella crisi della coppia di genitori naturali “non sussiste questa inevitabile necessità di un intervento giudiziario”: non solo lo scioglimento della famiglia di fatto “avviene senza alcun intervento del giudice, essendo sufficiente, com’è logico, che i due si lascino”, ma anche con riguardo all’affidamento e al mantenimento dei figli l’intervento del giudice è previsto come indispensabile soltanto nel caso in cui i genitori naturali, nella loro autonomia, non abbiano raggiunto tra loro un accordo (Cassazione, Sezione prima, 4273/91, cit.), salva in ogni caso la possibilità per i genitori non coniugati di rivolgersi congiuntamente al tribunale per i minorenni per la verifica della non contrarietà all’interesse dei figli di quanto tra loro concordato. Tale diversità di presupposti non è incisa dalla novella. Non può parlarsi, pertanto, di parziale abrogazione per incompatibilitá dell’articolo 317bis Cc (che avrebbe l’effetto di determinare, per trascinamento, la caduta del richiamo, agli effetti della competenza, contenuto nel primo comma dell’articolo 38 della disposizioni di attuazione e la riespansione della regola di chiusura dettata dal secondo comma del medesimo articolo 38), ma, al contrario, di riempimento del contenuto precettivo di tale disposizione. 4.2. Nè può essere seguita la tesi, fatta propria dal Tribunale per i minorenni di Milano, secondo cui la competenza del tribunale ordinario sarebbe imposta dall’applicazione, anche ai procedimenti relativi ai figli naturali, delle norme processuali contenute nella legge 54/2006, alcune della quali (si pensi al nuovo articolo 708, quarto comma, Cpc, che prevede la reclamabilità dell’ordinanza presidenziale), innestandosi nella disciplina prevista per il processo di separazione giudiziale, presuppongono, per la loro applicabilità, che il processo si svolga, dinanzi al tribunale ordinario, nelle forme di cui agli articoli 706 e ss. Cpc, anziché in quelle camerali, tipiche dei processi minorili ai sensi del terzo comma del più volte citato articolo 38 disp. att. Cc. Tale tesi, nel postulare una ricaduta sulla competenza per effetto della norme sul rito, muova da un non condivisibile presupposto ermeneutico il quale è alla base della ritenuta attrazione della competenza al tribunale ordinario: che cioè il legislatore, nel dettare le norme in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso dei figli, abbia inteso disciplinare anche l’emanazione dei provvedimenti da pronunciarsi nei confronti dei figli naturali con il rito tipico del procedimento di separazione, estendendo ai procedimenti che li riguardano le norme concernenti la crisi della coppia coniugale e la sua gestione giudiziale. Non v’è dubbio che alcuna tra la norme processuali contenute nella legge 54/2006 siano applicabili anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Sono applicabili - e compatibili con la specialità del rito che governa il procedimento che si svolge dinanzi al tribunale per i minorenni - le norme: sui poteri istruttori del giudice, ivi compreso - per ciò che si dirà infra - quello di disporre, ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi: sui poteri di ascolto del minore; sui poteri del giudice del procedimento in corso, ai sensi dell’articolo 709ter Cpc, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento della modalità di affidamento, di ammonire il genitore inadempiente, di infliggere una sanzione a suo carico, di disporre il risarcimento del danno in favore del genitore danneggiato dal comportamento dell’altro e di disporre analogo risarcimento in favore dello stesso minore. Ma non sono applicabili le disposizioni del nuovo articolo 708, quarto comma, Cpc, introdotte dall’articolo 2, comma 1, della legge 54/2006, sulla reclamabilità dell’ordinanza presidenziale, le quali presuppongono che un’ordinanza presidenziale vi sia stata e che quindi il processo si sia svolto nelle forme di cui agli articolo 706 e ss. Cpc. Come è stato osservato in dottrina, la legge 54/2006 è infatti priva di una valenza unificante nulla scansione dai procedimenti relativi alla coppia in crisi, e, nel richiamare, all’articolo 4, comma 2, i procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati, ha inteso far salve anche le regole processuali che li governano, e i diversi presupposti applicativi dell’intervento del giudice, senza creare un modello processuale unico per i giudizi relativi all’affidamento. Ciò si giustifica considerando - come già rilevato retro - i differenti ambiti dell’uno e dell’altro procedimento, quello di separazione tra coniugi e quello rivolto alla tutela del figlio nella cessazione della convivenza di fatto dei loro genitori: perchè mentre in presenza di persone unite in matrimonio l’intervento del giudice, con la separazione, è previsto dal legislatore per dare rilevanza alla crisi della coppia, non potendosi altrimenti allentare il legame giuridico che li unisca, e per disciplinare, in quella stessa sede, i rapporti tra i genitori e figli, la convivenza more uxorio può intorrompersi Immediatamente sulla base della semplice decisione unilaterale di ciascuno dei conviventi, sicché tale rapporto può venir meno senza che il giudice intervenga in alcun modo, salvo, appunto, che per eventuali questioni relative ai figli naturali riconosciuti (Corte costituzionale, sentenza 451/97, cit.). Del resto, diversamente opinando, ove si ritenesse applicabile il rito speciale ex articolo 706 e ss. Cpc ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, dovrebbe parimenti considerarsi applicabile il rito della separazione anche ai giudizi di nullità del matrimonio pure richiamati dal comma 2 del citato articolo 4, i quali invece, secondo l’interpretazione corrente, sono soggetti al rito ordinario di cognizione civile. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 39 GIURISPRUDENZA 4.3. La dottrina più avvertita da tempo segnala l’opportunità, de iure condendo, di una unificazione delle competenze in relazione alle vicende che riguardano l’affidamento e il mantenimento del figlio, a prescindere dalla condizione giuridica dei genitori tra loro: non solo nell’interesse di una razionalizzazione del sistema e di una giustizia più accessibile, ma anche ad evitare che la diversità di competenza, e delle connesse scansioni procedimentali, finisca con il rendere l’una forma di filiazione meno presidiata, sotto il profilo processuale, rispetto all’altra. La legge 54/2006 - che pure significativamente estande i nuovi principi ai figli di genitori non coniugati, rendendo più precisa la normativa di settore anche al fine di rendere più sollecita la risposta giudiziaria in controversie cosi delicate (v. la relazione in Aula del deputato Maurizio Paniz nella seduta del 10 marzo 2005) - non perviene all’unificazione delle competenze all’interno dei conflitti familiari: unificazione che, involgendo profili di politica legislativa, non si presta a formare oggetto di un dubbio di legittimità costituzionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza 166/90, punto n. 5 del considerato in diritto). Il Collegio si limita a registrare che il tema è affiorato nel dibattito parlamentare che ha accompagnato l’approvazione della legge sull’affidamento condiviso. Si è segnalato (nell’intervento in Aula della deputata Carolina Lussana nella seduta del 10 marzo 2005) che “esiste un’ingiunta discriminazione tra figli nati dal matrimonio, sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario che nella maggior parte dei casi non è un giudice specializzato, e figli nati fuori dal matrimonio, di cui si occupa il tribunale per i minorenni”, sottolineandosi la necessità di porre fine, attraverso “apposite proposte emendative”, “a questa discriminazione”, attraverso la creazione di “un giudice unico per la famiglia e per i minori”. Sennonchè, l’emendamento a tal fine proposto (il 2.0350), volto a modificare l’articolo 38 disp.att. Cc. nel senso di attribuire la compotenza al tribunale ordinario anche in ordine all’affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, è stato ritirato dalla deputata presentatrice Carolina Lussana, su invito formulato dal deputato relatore Maurizio Paniz e su parere conforme del Governo, nella seduta del 7 luglio 2005 (Atti Camera - XIV Legislatura -Discussioni - n. 652). 5. Una volta assodato che, per i procedimenti riguardanti l’affidamento del figlio naturale, è rimasta ferma la competenza del tribunale per i minorenni in forza dell’immutato rinvio all’articolo 317 bis Cc contenuto nell’articolo 30 disp. att. Cc, si tratta di stabilire se la legge 54/2006 abbia o meno comportato un’innovazione rispetto alla precedente regola di riparto che, come si è visto retro, attribuiva la cognizione della controversie concernenti il contributo al mantenimento del figlio naturale al tribunale ordinario, anche in caso - come nella specie - di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all’affidamento. Il Collegio ritiene che tale innovazione vi sia stata, e che, per effetto di essa, il tribunale per i minorenni, competente in ordine affidamento dei figli naturali, lo sia anche - contestualmente - a provvedere sul contributo al mantenimento di anni. 5.1. Ai sensi del novellato articolo 155, secondo comma, Cc, il giudice, quando provvede sull’affidamento dei figli minori, determina «altresi» la misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. In particolare, il quarto comma della medesima disposizione prevede che il giudice investito del procedimento stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitori. La contestualità tra i provvedimenti sull’affidamento e quelli 40 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 economici e l’intreccio delle relative statuizioni non costituiscono certo una novità allorchè si tratta di assumere i provvedimenti riguardanti i figli di genitori coniugati in crisi: il tribunale (ordinario) da sempre provvede ad emettere un’unica decisione recante tutti i provvedimenti (dall’affidamento, al mantenimento, alla casa familiare) relativi alla morte dei figli minori. Ma, una volta che gli articoli 155 e ss. Cc concorrono a plasmare per effetto del più volte ricordato articolo 4, comma 2, della legge 54/2006 - l’articolo 317bis Cc, quest’ultima disposizione si arricchisce di nuovi contenuti: non solo quindi - per quanto già evidenziato retro - dei nuovi principi sulla bigenitorialità, sull’esercizio della potestà genitoriale e sull’affidamento, ma anche della regola di inscindibilità della valutazione relativa all’affidamento da quella concernente profili patrimoniali dell’affidamento. Il giudice specializzato, adito ai sensi dell’articolo 317bis Cc e dell’articolo 38 disp.att. Cc, è chiamato, “nell’interesse” del figlio, ad esprimere una cognizione globale, estesa alla misura e al modo con cui ciascuno del genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione, e quindi investente i profili patrimoniali dell’affidamento. Da un punto di vista sistematico, tale soluzione non rappresenta una novità. Il giudice del reclamo della paternità o della maternità naturale, ai sensi dell’articolo 277, secondo comma, Cc, dà anche «i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela doll’interesse patrimoniale di lui». E proprio in forza di tale disposizione, questa Corte da sempre individua nel tribunale per i minorenni - il quale è competente, ai sensi del primo comma dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, a conoscere dell’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale “nel caso di minori” - l’organo giurisdizionale investito del potere di emettere altresi i provvedimenti opportuni per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dai minori stessi e per la tutela dei loro interessi patrimoniali, quali misura consequenziali («effetti della sentenza», secondo la rubrica dell’articolo 277 Cc) alla pronuncia dichiarativa del rapporto di filiazione, perfino quando essi riguardino il tempo anteriore alla sentenza, come nell’ipotesi di rimborso pro quota delle spse di mantenimento in favore del genitore che la abbia sostenuto per intero (ex multis, Sezione prima, 7629/94; Sezione prima, 14029/05). E si tratta di soluzione interpretativamente da preferire, perché maggiormente orientata alla realizzazione di principi espressi dalla Costituzione. Da un lato il principio di eguaglianza - al quale si è ispirato il legislatore con la norma di estensione dell’articolo 4, comma 2, contenuta tra le disposizioni finali - esige che i minori non ricavano dall’ordinamento un trattamento diseguale e seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati. La giurisprudenza costituzionale invita l’interprete a considerare «il matrimonio non …. piú elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli - legittimi e naturali riconosciuti - identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che del diritti, degli uni nei confronti degli altri»: «la condizione giuridica dei genitori tra loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’articolo 30 della Costituzione che richiama i genitori all’obbligo di responsabilità» (Corte costituzionale, sentenza 166/98, punto n. 3 del Considerato in diritto, in tema di assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di cessazione del rapporto di convivenza more uxorio). Ritiene il Collegio che vi sarebbe un trattamento deteriore per il figlio naturale ove le sue esigenze di tutela, in caso di crisi del rapporto di convivenza tra i suoi genitori naturali, ricavassero dall’ordinamento una risposta frazionata, con la perdita di quella valutazione globale (tota regiudicanda peropeata) che soltanto una cognizione estesa anche alle conseguenze patrimoniali dell’affidamento può assicurare. Dall’altro lo sdoppiamento di competenza, con la necessità, per il GIURISPRUDENZA genitore, di dovere separatamente adire un giudice diverso per la cognizione di una domanda intrinsecamente connessa alle statuizioni che in concreto sono state date sulla potestà e sull’affidamento, comporterebbe un evidente sacrificio del principio di concentrazione della tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo. La costituzionalizzazione del principio di ragionevole durata del processo impone all’interprete una nuova sensibilità ed un diverso approccio ermeneutico, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norma sullo svolgimento del processo deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo impatto operativo nella realizzazione di detto obiettivo costituzionale. A tale riguardo non può non ricordarsi che, proprio muovendo da tale ricostruzione della valenza interpretativa, hic et nunc, dell’articolo 111 Cosituzione, recentemente le Su di questa Corte (sentenza 4636/07) sono pervenute, innovativamente, a stabilire che “ove il lavoratore proponga, sulla base della esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una stessa prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipenda dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (ex articolo 1 legge 1369/60, con ente pubblico ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex articolo 3 stessa legge) in cui l’ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro ma come coobligato al rispetto dei minimi retributivi, il principio di concentrazione delle tutele, insito nell’articolo 111 Costituzione, impone di ritenere che il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale possa e debba conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta”. 6. Conclusivamente deve affermarsi il seguente principio di diritto: «La legge 54/2006 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317bis Cc, il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicché la competenza ad adottare provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’articolo 38, primo comma, disp. att. Cc, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio. da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e ss. Cc, ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrifico del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio». 7. La richiesta di regolamento è accolta, nei sensi di cui in motivazione. Deve pertanto dichiararsi la competenza del tribunale per i minorenni di Milano a conoscere della domanda proposta da M.F. nei confronti di S.M. per l’affidamnto ed il mantenimento del loro figlio naturale A.M. PQM La Corte dichiara la competenza del tribunale per i minorenni di Milano a conoscere della domanda proposta da M.F. nei confronti di S.M. per l’affidamento ed il mantenimento del loro figlio naturale A.M.; cassa la pronuncia declinatoria del Tribunale per i minorenni di Milano. Lesioni personali: no della Cassazione all’equiparazione tra convivenza e matrimonio Cassazione 8121/2007 CRISTIANA UBALDI A lla luce delle attuali polemiche sui diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi i cosiddetti “Dico”, ecco arrivare dalla Cassazione una netta chiusura verso l’equiparazione tra la convivenza more uxorio e la famiglia fondata sul matrimonio. Questa volta, infatti, il no giunge dalla quinta sezione penale (sentenza 8121/2007, di seguito pubblicata) in materia di lesioni personali: viene infatti puntualizzato che la convivenza more uxorio non fa scattare l’aggravante ex articolo 577 comma 2 Cp prevista per il «fatto commesso contro il coniuge». Tale diverso trattamento nei confronti del coniuge - osservano i giudici - non è irrazionale, «tenuto conto del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale» che non può riconoscersi, invece, alle coppie di fatto caratterizzate proprio dalla libertà di interrompere in qualsiasi momento la loro unione senza particolari implicazioni giuridiche. Il pensiero della corte costituzionale Sulla stessa lunghezza d’onda rispetto alla sentenza 8121/07 si è espressa - in relazione a norme diverse da quella che si sta ora esaminando ma rimanendo sempre in sede penale - la Consulta giunta più volte a differenziare le due situazioni dando un’interpretazione restrittiva al dettato normativo. Circa tre anni fa, infatti, in materia di falsa testimonianza la Consulta con l’ordinanza 121/2004 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articoli 307 e 384 c.p. «nella parte in cui, prevedendo (l’articolo 384 comma 1) una causa di non punibilità per taluni reati a favore di chi li abbia commessi per la necessità di salvare da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore un prossimo congiunto, e fornendo (l’articolo 307 comma 4), la nozione di “prossimo congiunto” agli effetti della legge penale, non includono nell’ambito di applicazione della causa di non punibilità colui che commette gli stessi fatti per la necessità di salvare il proprio convivente more uxorio, in quanto la difforme considerazione dei due casi (articolo 2 della Costituzione per la convivenza e articolo 29 Costituzione per il coniugio), portano ad escludere che si possa configurare come costituzionalmente necessaria una tutela del rapporto di convivenza che passi attraverso il riconoscimento di una generalizzata esclusione della punibilità delle condotte indicate dall’articolo 384 comma 1 c.p., qualora poste in essere per salvare il proprio convivente more uxorio da un grave e irreparabile nocumento nella libertà o nell’onore». Questa chiusura verso l’equiparazione della famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio c’è sempre stata nel pensiero dei giudici delle leggi fin dagli anni ’80. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 41 GIURISPRUDENZA Corte costituzionale 1122 del 20 dicembre 1988. «È manifestamente infondata, riguardando norma già esaminata con sentenza di rigetto, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p. in riferimento agli articolo 3 e 31 Costituzione. Il giudice a quo dubita della legittimità della norma citata laddove esclude dai soggetti che possono beneficiare della non punibilità il convivente more uxorio in quanto la tutela della famiglia di fatto trarrebbe il suo presupposto dall’articolo 31 Costituzione, e per altre ipotesi (cfr. articolo 572 c.p.) la rilevanza di legame familiare di fatto è stata variamente considerata dalla giurisprudenza. La Corte costituzione, con la sentenza 423 del 24 marzo 1988, ha già dichiarato la non fondatezza di analoga questione, osservando, in particolare, come la convivenza more uxorio sia per sua natura fondata sulla affectio quotidiana - liberamente ed in ogni istante revocabile - di ciascuna delle parti. Il richiamo, operato dal giudice a quo, all’articolo 31 Costituzione, non concreta un argomento nuovo rispetto a quelli a suo tempo esaminati onde vale, al riguardo, il medesimo ordine di considerazioni circa l’intrinseca aleatorietà di tale rapporto e la conseguente razionalità del collegamento operato dall’articolo 649 comma 1 c.p. tra l’esclusione della punibilità e i dati incontrovertibili ed agevolmente riscontrabili, quali i vincoli di parentela, affinità, adozione ed, appunto, coniugio. Del pari non appropriato è il riferimento all’articolo 572 c.p., posto che l’estensione del concetto di famiglia operata dalla giurisprudenza da un lato e dall’altro l’esclusione della necessità di coabitazione si collegano necessariamente all’esistenza di tutelare un soggetto passivo in posizione di intrinseca, peculiare debolezza a fronte dell’ampia accezione dell’elemento materiale proprio di una fattispecie criminosa la quale, anche per la particolarità della sua struttura (reato abituale a condotta plurima), non può sicuramente proporsi quale tertium comparationis». Corte costituzionale 8 del 18 gennaio 1996. «Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 384, 378 e 307 c.p., sollevata, in riferimento all’articolo 29 Costituzione, nella parte in cui non prevedono che la causa di non punibilità prevista a favore dei prossimi congiunti sia estesa al convivente more (la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha posto in luce la netta diversità della convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio, affermando che soltanto quest’ultimo rapporto può ritenersi ricondotto all’ambito della protezione offerta dall’articolo 29 Costituzione). È inammissibile la medesima questione sollevata in riferimento all’articolo 3 Costituzione (la corte ha osservato che la questione, dedotta sotto il profilo della irragionevolezza, mira, come risultato, a una decisione additiva che manifestamente eccede i poteri della corte stessa a danno di quelli riservati al legislatore)». Corte costituzionale 166 del 13 maggio 1998. «La convivenza more uxorio rappresenta l’effetto di una scelta di libertà dalla regole costruite dal legislatore per il matrimonio, donde l’impossibilità, pena la violazione della libera determinazione delle parti, di estendere alla famiglia di fatto, per la diversità delle situazioni raffrontate, 42 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 le regole anche processuali connesse all’istituto matrimoniale; pertanto, è manifestamente infondata, in relazione agli articolo 2, 3, 24 e 30 Costituzione, la questione di costituzionalità del combinato disposto degli articolo 151 comma 1 e 155 c.c., nella parte in cui, per l’appunto, non consente l’applicabilità alla cessazione della convivenza di fatto degli articolo 706-709 c.p.c., dettati per il caso di separazione dei coniugi». Corte costituzionale 352 del 25 luglio 2000. «Non è fondata la q.l.c. dell’articolo 649 c.p., sollevata, in riferimento agli articolo 3 e 24 Costituzione, nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti previsti dal titolo XIII del libro II del codice penale commessi in danno del convivente more uxorio (la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza, ha disatteso la fondatezza delle censure - incentrate sulla disparità di trattamento tra convivente more uxorio e coniuge non legalmente separato - osservando che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale, e a questo non meccanicamente assimilabile al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento: essa, infatti - ha rilevato la Corte - manca dei caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile)». La giurisprudenza di legittimità Sull’equiparazione tra la convivenza more uxorio e la famiglia incentrata sul matrimonio, sempre prendendo in considerazione fattispecie di diritto penale, la giurisprudenza di legittimità ha da sempre oscillato passando da interpretazioni restrittive – come quella che si sta analizzando – ad interpretazioni, invece, più estensive da valutare, però, ogni volta caso per caso. È impossibile, infatti, trovare in questa materia una regola generale (anche se il legislatore ci sta provando!!) perché ciò contrasterebbe con la tutela della libertà dei singoli prevista anche dalla Costituzione all’articolo 2 «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità [...]». Il pensiero restrittivo: netta distinzione tra le due situazioni. A non voler estendere i diritti del coniuge anche al convivente è la sesta sezione penale 20 febbraio 1988, ricorrente Melilli in base alla quale «In tema di casi di non punibilità del reato di favoreggiamento personale commesso in favore di prossimo congiunto, tale non può ritenersi il convivente more uxorio. (Sulla irrilevanza della convivenza more uxorio, agli effetti della esimente di cui all’articolo 649 n. 1 c.p., vedi Corte costituzionale 423 del 7 aprile 1988. Nel senso che è manifestamente infondata la questione di legittimità dell’articolo 649 n. 1 c.p. nella parte in cui non estende l’esimente ivi prevista al convivente more uxorio vedi già sentenza 45 del 1980)». Il pensiero più estensivo. L’applicazione analogica al convivente di fatto, delle norme penali valide per il coniuge, arriva prima di tutto in materia di maltrattamenti in famiglia dove anche ai conviventi può essere applicata la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (articolo 282bis c.p. introdotto dalla legge 154/2001), ma anche con riguardo alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti. L’articolo 199 primo comma c.p.p., infatti, prevedendo la possibilità di astensione GIURISPRUDENZA nel deporre dei prossimi congiunti dell’imputato vi ha incluso anche il convivente more uxorio. Nel 2003, inoltre, la sesta sezione della Cassazione in materia di favoreggiamento, con la sentenza 44753 del 15 ottobre 2003 aveva paragonato la convivente more uxorio alla moglie, stabilendo che «Non commette il reato di favoreggiamento aggravato dall’aver reso un piacere a “Cosa Nostra”, l’amante del boss, consapevole della “caratura” mafiosa del suo uomo, che solo per “amore” lo aiuta a nascondersi durante la latitanza». Un anno dopo sempre in questa materia e sempre dalla stessa sezione arriva un’ulteriore conferma. Infatti la sentenza 22398 del 22 gennaio 2004 stabiliva che «Anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall’articolo 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente)». Il 2004 ha visto un’apertura ai conviventi more uxorio anche in materia di gratuito patrocinio. Sono infatti i giudici della quarta sezione penale che con la sentenza 13265/04 tornano a precisare che «Per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto, a norma dell’articolo 3 comma 2 legge 217/90, della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio; in tale ultima ipotesi, il giudice nel calcolare il reddito potrà operare le detrazioni degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato solo se colui che ha chiesto di essere ammesso al gratuito patrocinio sia titolare di reddito proprio, non incombendo sul convivente more uxorio alcun onere di provvedere al mantenimento». Lo stesso indirizzo viene seguito prima nel 2005 con la sentenza 19349/05 («Per la individuazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato occorre tenere conto, a norma dell’articolo 76 Dpr 115/02, della somma dei redditi facenti capo all’interessato e agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio; in quest’ultimo caso, poiché tale convivenza realizza una situazione di fatto e non di diritto, la sua prova non può scaturire solo dalle risultanze anagrafiche, ma può essere tratta da ogni accertata evenienza fattuale che dia contezza della sussistenza del rapporto») e poi l’anno dopo con la sentenza 109/06 (in «D&G» n. 5/2006 p. 39 con il commento di Gianfranco Dosi p. 38) che continua a rimarcare l’equiparazione delle due “famiglie”. Cassazione – Sezione quinta penale – sentenza 14 -27 febbraio 2007, n. 8121 RELATORE DIDONE Motivi della decisione A. Biagio ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Potenza del 3 novembre 2005 che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi due di reclusione nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile per il reato di lesioni personali lievi commesso in danno di C. Maria Michela (nel capo di imputazione indicata come coniuge dell’imputato). Il ricorrente denuncia violazione di legge e lamenta che gli sia stata applicata la pena detentiva per reato che sarebbe di competenza del GdP e per il quale è prevista la pena pecuniaria o la permanenza domiciliare. Il ricorso è fondato. Infatti, la corte territoriale ha escluso l’applicabilità della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs 274/00 sul rilievo che il reato contestato è aggravato ai sensi dell’articolo 577, comma 2, Cp «stante la natura more uxorio della convivenza esistente tra l’imputato e la parte lesa». Senonchè, sia che si ritenga – come emerge dalla sentenza impugnata – che la persona offesa non fosse coniuge dell’imputato ma soltanto convivente more uxorio dello stesso sia che si ritenga sussistente il vincolo di coniugio menzionato nel capo di imputazione, il reato di cui all’articolo 582, comma 2, Cp, pur in presenza dell’aggravante di cui all’articolo 577 n. 1 ovvero di cui all’articolo 577, ult. parte, Cp, appartiene alla competenza del GdP e per esso è prevista la pena della multa da euro 516.00 a euro 2.582.00 ovvero quella della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, ma non quella della reclusione. Peraltro, il mero rapporto di convivenza more uxorio non è idoneo ad integrare l’aggravante dell’articolo 577, comma secondo, Cp, nella parte in cui prevede come aggravante la commissione del fatto contro il coniuge, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all’ex coniuge e al convivente more uxorio, è manifestamente infondata in quanto il diverso trattamento normativo nei confronti del coniuge non è irrazionale, tenuto conto della sussistenza del rapporto di coniugio e del carattere di tendenziale stabilità e riconoscibilità del vincolo coniugale (Sezione prima, sentenza 6037/88, Presidente Carnevale – estensore Lattanzi). La stessa Corte costituzionale, poi, sebbene in relazione ad una causa di non punibilità, ha evidenziato che non è irragionevole od arbitrario che «il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell’articolo 29 della Costituzione, e per la convivenza more uxorio: venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell’”istituzione familiare”, basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l’affievolimento della tutela del singolo componente» (Corte costituzionale, 352/00). Sul punto relativo alla pena applicata, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata. Peraltro, alla luce degli accertamenti in fatto e della valutazione operata dai giudici del merito la pena può essere rideterminata dalla Corte ai sensi dell’articolo 620 lett. l) Cpp, tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, nella misura di euro 1.000,00 di multa. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in quella di euro 1.000,00 (mille) di multa. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 43 GIURISPRUDENZA Per la vedova che si risposa l’assegno pari a due annualità della pensione previsto dalla legge è al netto della quota dei figli dell’ex marito Cassazione 5630/07 P ensione di reversibilità: la vedova che si risposa ha sì il diritto a percepire un assegno pari a due annualità della pensione, ma da tale compenso deve essere sottratta la quota spettante agli eventuali figli dell’ex marito. A risolvere il caso in cui il trattamento pensionistico è in godimento oltre che da parte del coniuge superstite, anche da parte dei figli del de cuius è la sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 5630/07 qui di seguito pubblicata. Con tale pronuncia, quindi, i Supremi giudici, distaccandosi completamente dall’interpretazione dei giudici di merito - che avevano calcolato l’assegno del coniuge passato a nuove nozze sulla base dell’intero importo della pensione di reversibilità e non soltanto con riferimento alla quota prevista dalla legge in suo favore - chiariscono per la prima volta la portata dell’articolo 3 D.LgsLt 39/1945 che espressamente stabilisce: «al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa». Sull’assegno una tantum previsto dall’articolo 3 D.LgsLt 39/1945 in passato si era pronunciata solo la Corte dei conti reg. Campania, sez. giurisd. 396 del 20 febbraio 2002 ma solo per affermare che tale assegno «non può essere attribuito in favore del coniuge vedovo che perda il titolo al trattamento di reversibilità per nuovo matrimonio, laddove il diritto alla pensione sia sorto anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 1 comma 41 legge 335/95». Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 31 gennaio - 12 marzo 2007, n. 5630 RELATORE TOFFOLI Svolgimento del processo e motivi La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, e rigettando l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Inps contro Annamaria G., dichiarava il diritto di quest’ultima a vedersi computato l’assegno una tantum previsto a favore della vedova che perda il diritto alla pensione di reversibilità per successivo matrimonio tenendo conto dell’importo complessivo della pensione, anche se su questo importo incide il concorso dei figli del de cuius. L’Inps ha proposto ricorso per cassazione con cui denuncia (primo motivo) violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs luogotenenziale 39/1945 e vizio di motivazione, nonché (secondo motivo) violazione e falsa applicazione dell’articolo 653 c.p.c., unitamente a vizio di motivazione. L’intimata resiste con controricorso il suo difensore ne ha illustrate le ragioni in camera di consiglio. Il ricorso può ritenersi manifestamente fondato con riferimento all’assorbente primo motivo. 44 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 La normativa richiamata DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 39/1945 [Omissis] Articolo 3 Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio; b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità; c) per i figli, quando abbiano raggiunta l’età indicata nell’articolo 13 del Reggio decreto-legge 636/39, o sia venuto meno lo stato di invalidità. Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato. [Omissis] L’articolo 13 del Rdl 636/39 prevede il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge e anche dei figli superstiti che non abbiano superato una certa età oppure siano inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso. Quanto alla misura, lo stesso articolo prevede la aliquota del 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato, e l’aliquota del 20% a ciascun figlio “se ha diritto alla pensione anche il coniuge”, oppure del 40% se hanno diritto a pensione solo i figli, fermo restando che la pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60% né superiore all’intero ammontare delle pensione calcolata come pensione diretta. L’articolo 3 del D.Lgs luogotenenziale 39/1945, nel disciplinare le ipotesi di cessazione del diritto alla pensione (di reversibilità) “per il coniuge e per le figlie, quando contraggano matrimonio”, “per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità” (disposizione superata per il venir meno del requisito dell’invalidità) e “per i figli”, nelle circostanze che è inutile ora riportare, prevede (al 2 comma), che «al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa» («escluse le quote integrative a carico dello Stato»). La sentenza impugnata, dando rilievo all’elemento letterale (osservando che la legge parla di “importo della pensione” e non di “quota della pensione”) ha affermato che, nel caso di pensione di riversibilità in godimento oltre che da parte del coniuge, anche da parte di figli del de cuius, sussista il diritto del coniuge (nella specie, della vedova) passato a nuove nozze a vedersi detto assegno calcolato con riferimento all’intero importo della pensione di reversibilità, e non alla sola quota prevista dalla legge a suo favore. Benché non si rinvengano precedenti in termini, questa tesi interpretativa sembra poter essere qualificata come palesemente inesatta (con correlata manifesta fondatezza del ricorso dell’Inps), in quanto non effettivamente suffragata dal testo della norma di legge. In effetti, la previsione del diritto a due annualità della pensione è correlato al venir meno dei diritto alla pensione del coniuge stesso che contrae nuovo matrimonio e i termini quantitativi di tale specifico diritto sono ricavabili dalla normativa di legge, come non è contestato, anche quando vi è concorso di altri beneficiari. Peraltro, la considerazione cumulativa della pensione ai superstiti a taluni fini, e in particolare per l’applicazione della norma sui limiti minimi e massimi della sua misura, non esclude l’interpretativa sostenuta dall’Inps, risultando logico che al soggetto che perde il diritto alla pensione di reversibilità in conseguenza di una sua volontaria determinazione sia attribuita in via compensativa una somma capitale commisurata al trattamento di cui fruiva. Non altrettanto logico, invece, sarebbe fare riferimento a trattamenti di spettanza di altri soggetti, destinati a rimanere in atto e semmai subire un incremento. [Omissis] PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda proposta dall’assicurata; nulla per le spese dell’intero giudizio. GIURISPRUDENZA I primi risultati pratici della legge sull’affido condiviso Tribunale di Bologna, decreto 12 aprile 2007 FLAVIO MANNINI, P AVVOCATO robabilmente una decisione così significativa, e per certi aspetti radicalmente nuova, non sarebbe stata possibile prima dell’entrata in vigore della legge 54/2006. Il fatto. Preliminarmente occorre riassumere per sommi capi i fatti dai cui trae origine il provvedimento in commento, precisando che proprio la sequenza temporale degli atti processuali, e dei relativi incombenti, quali le notifiche, sono alla base della decisione dell’Autorità giudiziaria. Tizio e Caia si separano in forza di sentenza emessa a seguito di conclusioni precisate congiuntamente; correva l’anno 2003. Il figlio minore è affidato in via esclusiva alla madre Caia. Una sequenza di nuovi accadimenti che riguardano Caia, nonché parimenti l’entrata in vigore della legge 54/2006, inducono Tizio (nel marzo 2007) a depositare ricorso ex articolo 710 c.p.c. chiedendo, inter alia, l’affido condiviso del minore e un significativo ampliamento del diritto di visita del bambino, manifestando il desiderio di tenerlo con sè anche durante la settimana. Nelle more dell’emissione del provvedimento di fissazione di udienza da parte del Tribunale, Caia (che quindi alcuna notizia ha del ricorso pendente) informa Tizio, a mezzo raccomandata, della sua irrevocabile decisione di trasferirsi in altra città, portando con sé il figlio. Tizio non aveva mai avuto notizia di ciò prima di ricevere tale comunicazione e difatti, il suo ricorso in itinere, assolutamente nulla precisa sul punto ed alcuna corrispondente domanda contiene in proposito. Tizio a questo punto diffida per iscritto la moglie a trasferire altrove il figlio, fino a quando il tribunale competente non avrà deciso in merito, contestualmente informandola del ricorso depositato, in via di imminente notifica ed ovviamente del fatto che, alla luce di tale improvvisa decisione della moglie, la domanda si sarebbe estesa anche su questo aspetto, invero divenuto il più importante. Nel frattempo, il Tribunale fissa l’udienza (a fine maggio) e Tizio provvede alla notifica del ricorso, espletando tutti gli ulteriori incombenti di rito. Caia risponde alla diffida di Tizio per iscritto, precisando che la sua decisione di trasferirsi altrove è irrevocabile, assolutamente legittima (in quanto affidataria in via esclusiva) ed anzi darà ad essa seguito subito dopo le festività pasquali. Purtroppo per Tizio l’udienza fissata dal Tribunale è troppo lontana e quindi, inesorabilmente, il padre si trova a dover fare i conti con questo dispotica decisione dell’altro genitore, pronto a trasferirsi altrove, non solo in spregio ai diritti del padre stesso, ma anche (forse) in spregio a quelli del minore che sarebbe stato costretto a terminare l’anno scolastico in corso (la prima elementare) in altra città. Il pericolo per il minore diventa duplice: se da un canto c’è l’iniziale grave pregiudizio del causare ad un bambino il trauma del trasferimento in altra città, ed in altra scuola, allontanandolo dal padre e dalla famiglia paterna, senza aver valutato se tale decisione sia rispondente o meno all’esclusivo interesse del minore stesso, d’altro canto c’è l’imminente pericolo del trasferimento in essere che, potendo poi essere censurato dal Tribunale, avrebbe prodotto nel piccolo due traumi:quello dalla città natale a quella nuova e quello del ritorno alla città natale. Occorreva pertanto un ricorso in via di estrema urgenza. La strada processuale prescelta ha la sua ratio nell’articolo 155 c.c., come novellato, per la parte in cui prevede che il giudice «può adottare ogni provvedimento nell’interesse della prole», e l’articolo 155quater c.c. relativo alla prescrizioni in materia di residenza. Viene quindi depositata un’istanza in via d’urgenza ai sensi degli articoli 155 e 155quater c.c. e 709ter c.p.c. atteso che, essendovi procedimento in corso, perfezionatosi per via dell’avvenuta regolare notifica e successivo deposito, risulta competente il Tribunale adito con l’iniziale ricorso ex articolo 710 c.p.c. promosso da Tizio nei confronti di Caia. In tale ricorso, esplicitati i fatti nuovi di cui Tizio aveva avuto improvvisamente conoscenza dopo il deposito del ricorso, ed altresì allegando gli scritti della madre, in cui dichiarava la sua ferma intenzione a trasferirsi altrove, si dava risalto al grave giudizio che sarebbe derivato per il bambino, laddove si fosse attuato il suo trasferimento, senza aver prima valutato la conformità di tale decisione, al bene ed interesse del minore stesso. Veniva quindi chiesto al Tribunale, non solo l’anticipazione dell’udienza fissata, ma altresì che venisse inibito alla madre di trasferire altrove il minore, fino a quando il Tribunale non avesse deciso circa la legittimità di tale decisione con esclusivo riferimento ai diritti del bambino, previa apposita Ctu specialistica. Il decisum. Il Tribunale, con encomiabile celerità e dimostrando grande sensibilità, inadita altera parte (e quindi senza convocare i coniugi) emetteva a strettissimo giro un provvedimento in cui anticipava la data di udienza di oltre un mese ed inibiva, fino a detta data, il trasferimento del minore. Ma non è tutto, il Tribunale bolognese è andato oltre precisando che, libera Caia di trasferirsi altrove, laddove ella così dovesse decidere, il minore sarà collocato presso il padre. I risultati pratici della legge 54/2006. È indubbio che il caso in esame rappresenti un esempio di quale sia la portata innovativa della legge 54/2006 e di quali strumenti, prima impensabili o molto difficili, possa beneficiare oggi il genitore in lite per salvaguardare i suoi diritti di padre o di madre. Il potere riconosciuto al giudice di adottare ogni provvedimento nell’interesse della prole, spalanca una porta verso un largo spettro di possibili azioni i cui confini non paiono nemmeno in prima battuta delimiMaggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 45 GIURISPRUDENZA tabili. Ma il punto, non è solo questo. Tutto sommato, era poi necessaria questa novella legislativa per consentire a Tizio di far valere i suoi paritari diritti di genitori, rispetto a Caia?. Ricordiamo a noi stessi la vecchia formulazione dell’articolo 155 c.c. e di converso dell’articolo 317 c.c. ai sensi dei quali «le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi in genitori» ed ancora «la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione» per chiederci se in fondo Tizio non avrebbe potuto legittimamente proporre la medesima domanda anche sotto l’egida del vecchio articolo 155 c.c. La risposta ad avviso di chi scrive è certamente sì, atteso che alcuno possa dubitare in punto alla straordinarietà di una decisione che impone ad un minore, in prima elementare, di trasferirsi in altra città, 45 gg prima della fine dell’anno scolastico, lontano dal padre e dai suoi affetti conseguenti. La questione allora è altra. Il nodo da sciogliere è dato dal fraintendimento, che tanti gravissimi danni ha provocato negli ultimi decenni, ed in cui molti avvocati, ma anche molti giudici, sono incorsi, circa i confini della parola affidamento esclusivo, rispetto alla parola potestà, confondendo il primo con il secondo e facendoglielo del tutto fagocitare. Questa nuova legge oggi ha chiarito, anche proprio per chi non volesse sentire, che ciò non è più possibile, che genitori si è in due, che nessuno impone nulla al- 46 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 l’altro, e che l’ottica a cui ogni decisione, consensuale o di autorità, deve conformarsi, è il supremo interesse dei minori che prima di tutto la famiglia, poi l’autorità giudiziaria, hanno il dovere di tutelare. Tribunale di Bologna – Sezione prima civile – decreto 12 aprile 2007 RELATORE COSTANZO Nel procedimento ex articolo 710 Cpc Il collegio • vista l’istanza urgente ex articoli 155 c.c. e 709-ter c.p.c. depositata dal ricorrente xxx il xxx • esaminata la documentazione allegata a tale istanza; • ritenuto che le parti sono genitori di xxx nato il xxx; • con sentenza non definitiva xxx il tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi; • con sentenza xxx, su conclusioni congiunte, il tribunale di Bologna ha adottato i provvedimenti relativi alle questioni personali e patrimoniali, stabilendo fra l’altro l’affidamento del minore e l’assegnazione della casa familiare alla madre; • su impulso del signor xxx già pendente procedimento ex articolo 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione; • il ricorrente fonda la propria domanda sulla nuova disciplina (cd. affido condiviso) introdotta con la legge 54/2006; • vi è contrasto tra i genitori in ordine alla residenza del minore: la madre, dopo la notifica del ricorso ex articolo 710 c.p.c., ha annunciato la propria intenzione di trasferirsi a xxx portando con sé il figlio, che frequenta la scuola elementare a Bologna; • allo stato appare opportuno evitare un brusco mutamento delle condizioni di vita del minore, tanto più nel corso dell’anno scolastico; • il ricorrente chiede un provvedimento inibitorio; • a norma dell’articolo 155-quater c.p.c., u.c. «nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici»; • a norma dell’articolo 709-ter c.p.c. in caso di controversie tra i genitori circa l’esercizio della potestà genitoriale o le modalità dell’affidamento, il giudice del procedimento adotta i provvedimenti opportuni; • appare opportuno allo stato adottare un provvedimento provvisorio ex articolo 710 comma 3, c.p.c., con inibizione al trasferimento della collocazione-residenza del minore; • la signora xxx è libera di trasferirsi altrove: in tale ipotesi però il minore andrà collocato presso il padre, residente a Bologna; • considerati i tempi del preannunciato trasferimento (v. la corrispondenza allegata all’istanza depositata il xxx ), occorre provvedere in via di urgenza inaudita altera parte con fissazione di udienza per l’audizione delle parti; • va così anticipata la già fissata udienza del xxx; • ogni altra istanza sarà valutata dopo la comparizione delle parti; PQM • Visti gli articoli 710 comma 3 e 709-ter c.p.c., in via provvisoria inibisce alla signora xxx di trasferire altrove la residenzacollocazione del minore xxx attualmente residente a Bologna, e dispone che nel caso di trasferimento da Bologna della signora xxx il minore sia temporaneamente collocato presso il padre signor xxx • anticipa al xxx la data dell’udienza di comparizione davanti al giudice relatore A. Costanzo nel procedimento ex articolo 710 c.p.c., con termine a parte ricorrente sino al xxx per la notifica dell’istanza urgente e del presente provvedimento, e termine sino al xxx a parte convenuta per il deposito di memoria difensiva. GIURISPRUDENZA Massimario di diritto di famiglia AFFIDAMENTO CONDIVISO Competente ad occuparsi dell’affidamento e del mantenimento dei figli naturali è il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario. Cassazione sez. I, 3 aprile 2007, n. 8362 La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317-bis del Cc, il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dall’articolo 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La con testualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del Cc, ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che sia nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE La casa familiare, anche in comproprietà, può essere assegnata solo se vi sono figli. Cassazione sez. I, 22 marzo 2007, n. 6979 In materia di separazione e di divorzio l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’articolo 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 74 del 1987), essendo finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dagli articoli 156 del Cc e 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, al soddisfacimento delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati. Ne consegue che in difetto di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, sia che la casa familiare sia in comproprietà tra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l’articolo 156, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione. Va sollevata la questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la revoca dell’assegnazione della casa familiare in caso di nuovo matrimonio del coniuge assegnatario. Tribunale di Firenze , 13 dicembre 2006 E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, comma 2, e 29 della Costituzione, della disposizione di cui all’articolo 155- quater, comma 1, del Cc ( nel testo introdotto dalla legge 54/2006), in combinato disposto con l’articolo 4 della medesima legge, nella parte in cui prevede, in caso di divorzio, che il nuovo matrimonio contratto dal genitore affidatario o domiciliatario di prole minorenne, ovvero convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, comporti la revoca del diritto di godimento della casa familiare. AVVOCATO Sono da considerarsi prestazioni giudiziali anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio. Cassazione sez. II, 19 febbraio 2007, n 3740 Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 1794/1942 sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o a esse complementari. Rientra, ad esempio, fra le prestazioni giudiziali l’attività svolta dal difensore di una parte in giudizio per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice di pace, ma mediante negozio extraprocessuale, quale che sia la sua rilevanza economica. DIRITTO PENALE DELLA FAMIGLIA Alterazione di stato (art. 567 c.p.) Non è incostituzionale la previsione di una pena molto elevata per il reato di alterazione di stato. Corte cost. 23 marzo 2007, n. 106 E’ inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 567 c.p. sotto il profilo della eccessività della pena (da conque a quindici anni) in quanto la determinazione del trattamento sanzionatorio per condotte penalmente rilevanti rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il sindacato di costituzionalità su scelte normative palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità che nella fattispecie non è dato ravvisare. Violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 c.p.) Sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza versoi i figli anche quando i figli sono assistiti economicamente da terze persone. Cass. pen. sez. VI, 5 aprile 2007, n. 14203 Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 47 GIURISPRUDENZA Lo stato di bisogno e l’obbligo dei genitore di contribuire al mantenimento non vengono meno quando i figli siano in qualche modo assistiti economicamente da altri. Maltrattamenti in famiglia (articolo 572 c.p.) Il reato di maltrattamenti può consistere anche nel disinteresse sistematico verso un figlio minore. Cassazione penale, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 3419 (Guida al diritto, 2007, 11, 71) Il reato di cui all’articolo 572 del Cp è a forma libera e può essere integrato non soltanto da condotte commissive , ma anche da condotte omissive . (La Corte ne ha fatto discendere la conseguenza che può rientrare tra le condotte omissive idonee a integrare il reato e quo la condotta della persona che costantemente si disinteressi del minore affidato alle sue cure e alla sua vigilanza). Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di cui all’articolo 572 del Cp non è richiesta una particolare finalità della condotta del reo, ma è sufficiente che sussistano la coscienza e la volontà di determinare nel soggetto passivo uno stato continuativo e abituale di sofferenza. Al riguardo, non è necessario che nell’agente vi sia una preventiva rappresentazione e volontà della situazione che andrà a determinarsi, ma è sufficiente che, nel momento in cui questa comincia a profilarsi con una certa consistenza, l’autore si renda conto che, persistendo nel suo comportamento commissivo od omissivo, infliggerà una ingiusta sofferenza al soggetto passivo. E’ ravvisabile il più grave reato di cui all’articolo 572 del Cp, e non quello di impiego di minori nell’accattonaggio, previsto dall’articolo 671 del Cp, allorquando l’accattonaggio risulti l’espressione di una complessa condizione riservata al minore e caratterizzata da mancanza di affettività familiare, da sofferenze fisiche e psicologiche, da mortificazioni di ogni genere. Sottrazione e ritenzione di minore (articolo 574 cp) La sottrazione e la ritenzione di un minore costituiscono entrambi reato di sottrazione di minore Cassazione penale, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 14102 Il delitto di sottrazione di persona incapace di cui all’articolo 574 Cp è configurabile anche da parte di un genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi i genitori sono contitolari dei poteri - doveri disciplinati dall’articolo 316 Cc .La norma incriminatrice in questione punisce, con la stessa pena edittale, tanto la “sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei genitori quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la “ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella disponibilità dell’agente per una causa lecita. Abbandono di minore (art. 591 c.p.) Il reato di abbandono di minore presuppone che vi sia un rischio di un pericolo per l’incolumità del minore. Cass. pen. sez. V, 16 aprile 2007, n. 15147 Ad integrare il delitto di cui all’articolo 591 Cp è necessario che dalla condotta derivi un pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona incapace. Reati contro la libertà sessuale (articolo 609-septies c.p.) Ai fini della perseguibilità d’ufficio vi è connessione anche nei casi di connessione investigativa. Cassazione sez. III, 5 marzo 2007, n. 9250 Ai fini della perseguibilità d’ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, la connessione “con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio” (articolo 609-septies, comma 4, n. 4, del Cp) non è solo quella processuale di cui all’articolo 12 del Cpp, ma anche quella materiale, essendo quindi sufficiente che tra il reato di violenza sessuale e l’altro perseguibile d’ufficio vi sia “connessione investigativa”. Ciò in quanto la ratio della disposizione deve individuarsi nelò venir meno dei motivi posti alla base della perseguibi- 48 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 lità a querela dei reati in materia di libertà sessuale e, in particolare, dell’esigenza di riservatezza, giacchè l’indagine investigativa sul delitto procedibile d’ufficio comporta necessariamente l’accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia, non sussistendo più ragione per tutelare la riservatezza della persona offesa. Violenza sessuale (articolo 609-bis c.p.) L’attitudine e la credibilità del minore a testimoniare sono giudizi preliminari rispetto alla valutazione dell’attendibilità della prova. Cassazione penale, sez. III, 7 febbraio 2007, n. 5002 (Guida al diritto, 2007, 11, 72) La valutazione del contenuto delle dichiarazioni del minore- parte offesa in materia di reati sessuali in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame sia dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto sia della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo, in proposito, è l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con le altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. Ancora sul concetto di atti sessuali. Cassazione sez. III, 5 marzo 2007, n. 9250 Tra gli atti sessuali presi in considerazione dall’articolo 609bis del Cp devono essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica. Anche il compimento insidioso dell’azione criminosa può costituire presupposto della violenza sessuale. Cassazione sez. III, 5 marzo 2007, n. 9250 La violenza richiesta dall’articolo 609bis del Cp non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da concretarsi in un vero e proprio costringimento fisico, bensì anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, consentendo in tal modo di superare la contraria volontà del soggetto passivo. Minaccia (articolo 612 c.p.) Non c’è reato di minacce quando il comportamento asseritamente minatorio è teso ad un intento esclusivamente difensivo. Cassazione penale, sez. V, 27 febbraio 2007, n. 8131 (Guida al diritto, 2007, 11, 72) Se è pur vero che una minaccia può essere commessa anche solo mostrando un’arma alla persona che si intende intimidire, è anche vero che non vi è minaccia nel mostrare un’arma quando l’autore intenda non già restringere la libertà psichica del minacciato, bensì prevenire un’azione illecita dello stesso, rappresentandogli tempestivamente quale reazione legittima il suo comportamento determinerebbe. Da ciò consegue che è palesemente illogica la motivazione della sua sentenza che ravvisi il reato di minaccia a carico di un soggetto che, pur avendo mostrato un’arma, aveva accompagnato tale comportamento con la pronuncia di una frase chiaramente dimostrativa del proprio intento esclusivamente difensivo, finalizzato a prevenire un’ eventuale aggressione ai propri danni. GIURISPRUDENZA Circonvenzione di incapaci (articolo 643 c.p.) Per il reato di circonvenzione di persone incapaci non va necessariamente dimostratato lo stato di infermità della vittima Cassazione penale, sez. II, 7 dicembre 2006, n. 40383 (Guida al diritto, 2007, 11, 61) In tema di circonvenzione di persone incapaci (articolo 643 del Cp), l’incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e, pertanto, il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull’assoluta certezza della sua sussistenza. Al riguardo, lo stato di infermità o deficienza psichica del soggetto passivo non deve necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, ma può sostanziarsi in tutte le forme in cui vi siano un’incisiva menomazione delle facoltà di discernimento o di determinazione volitiva, un abbassamento intellettuale e delle capacità di critica, tali da diminuire i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie e da rendere possibile l’intervento suggestivo dell’agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere oculata cura dei propri interessi. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE Non ha diritto all’indennità di disoccupazione la lavoratrice le cui dimissioni sono nulle perché presentate nel periodo di interdizione di licenziamento. Cass. sez. lavoro, 4 gennaio 2007, n. 25 La permanenza del rapporto di lavoro, in conseguenza della nullità delle dimissioni presentate alla lavoratrice nel periodo di interdizione di cui all’articolo 1 della legge 7 del 1963 (dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso), ripristinabile a semplice richiesta della lavoratrice, esclude l’indennizzabilità dello stato di disoccupazione alla stregua della normativa previdenziale (Nella specie, la Suprema corte ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto applicazione degli stessi criteri interpretativi enunciati da Corte costituzionale 269 del 2002, ravvisando l’eadem ratio della disposizione al vaglio dal Giudice delle leggi, di tutela dello stato di disoccupazione non dipendente da libera scelta del lavoratore) MANTENIMENTO DEI FIGLI Il decreto ex articolo 148 va inpugnato in tribunale e non in Corte d’appello. Cassazione sez. I, 17 aprile 2007, n. 9132 Va impugnato davanti al Tribunale il provvedimento presidenziale sul contributo per il mantenimento del figlio minore emesso dal giudice ex articolo 148 Cc nei confronti del solo obbligato inadempiente: si applica, insomma, il modello dell’opposizione prevista per il decreto ingiuntivo e va invece esclusa la via del reclamo alla Corte d’appello. PRESCRIZIONE La sospensione della prescrizione dettata dall’articolo 2942, n. 1. del codice civile si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l’interdetto siano privi di rappresentante legale si trovi in conflitto di interessi con il rappresentato. Cassazione sez. I, 1 febbraio 2007 n. 2211 L’articolo 2942 n. 1 c.c. stabilisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per l’infermità per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell’incapacità. La mancata previsione da parte dell’articolo 2942 n. 1 c.c., tra le cause di sospensione della prescrizione, accanto all’ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di quella del conflitto d’interessi tra il legale rappresentante e il minore, pare pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, che impone di trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l’interdetto privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto d’interessi con il minore. RESPONSABILITÀ In tema di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale il danno va provato e non è in re ipsa Cassazione sez. III, 13 febbraio 2007, n. 3086 Anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquilana occorre che sia provata l’esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsia, cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquilana, giusti i principi di cui agli articoli 1223 e 2056 del Cc, e non coincide con l’evento, che è invece un elemento di fatto, produttivo del danno. Il danno esistenziale costituisce una componente autonoma del danno Cassazione sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2546 Il danno esistenziale, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza, la richiesta fattane per la prima volta in appello è da ritenere nuova e inammissibile, ex articolo 345 del codice di procedura civile. (M. PIS) SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE Il rimpatrio di un minore può essere negato solo per una delle cause ostative e non per altre ragioni di merito Cass. sez. I, 7 marzo 2007, n. 5236 In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, ai sensi della Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980, il giudizio sulla domanda di rimpatrio non investe il merito della controversia relativa alla migliore sistemazione possibile del minore; cosicché tale domanda può essere respinta, nel superiore interesse del minore, solo in presenza di una delle circostanze ostative indacate dagli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione, fra le quali non è compresa alcuna controindicazione di carattere comparativo che non assurga – nella valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito – al rango di vero e proprio rischio, derivante dal rientro, di esposizione a pericoli fisici e psichici o a una situazione intollerabile. SUCCESSIONI La causa di divisione termina con l’assegnazione delle quote ereditarie. Cassazione sez. 17 gennaio 2007 n. 1048 Il processo di divisione ereditaria non può ritenersi definito sia quando non sia stato approvato il verbale di assegnazione delle quote ereditarie rispettivamente attribuite a ciascuno dei coeredi a norma dell’articolo 195 delle disposizioni di attuazione al Cpc, non essendo sufficiente a tal fine la mera approvazione del progetto divisionale. Chi impugna la validità del testamento per infermità è tenuto a provare l’infermità. Cassazione sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1770 In tema d’incapacità di testare ex articolo 591 del Cc, nell’ipotesi di grave infermità mentale permanente del testatore, colui che impugna la validità del testamento è tenuto solo a provare l’esistenza di quella malattia, mentre colui che intende giovarsi del testamento deve dare la prova dell’ esistenza di un intervallo di lucidità nel momento in cui furono espresse le ultime volontà. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 49 L’OPINIONE L’articolo 709-ter c.p c. uno strumento in più per il giudice RITA RUSSO, MAGISTRATO L ’articolo 709-ter c.p.c. è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 54/2006 e di conseguenza ancora oggetto di non molte pronunce giurisprudenziali, finora tutte di merito. L’articolo 709-ter consente al giudice, in particolare al giudice del procedimento in corso o al giudice investito ex articolo 710 c.p.c. delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio o delle modalità dell’affidamento, di pronunciare provvedimenti sanzionatori quando constati l’esistenza “di gravi inadempienze” quanto all’esercizio della potestà, o di atti che “ostacolino il corretto svolgimento delle modalità d’affidamento”, o, più in generale, di atti che “arrechino pregiudizio al minore”. In questi casi il giudice può alternativamente, ma anche congiuntamente: a) modificare i provvedimenti in vigore; b) ammonire il genitore inadempiente; c) infliggere sanzioni amministrative pecuniarie da 75 a 5000 Euro; d) disporre a carico d’uno dei genitori il risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o del figlio. Diversi i problemi interpretativi posti dalla norma. Abbastanza evidente appare la natura sanzionataria del provvedimento di ammonizione e della applicazione della pena pecuniaria, definita amministrativa con una qualifica di per sé impropria ma verosimilmente intesa a distinguerla dalla sanzione penale in senso stretto; più controversa la questione se il risarcimento del danno di cui trattano i punti 2) e 3) della norma costituisca una forma di puntive damages ovvero di sanzione privata, o debba più semplicemente ricondursi al paradigma degli articoli 2043 e 2059 c.c. Questo Tribunale ritiene più corretta la prima ipotesi e non ostativa la osservazione che il nostro sistema giuridico non conosce la categoria dei danni puni50 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 tivi, tipica invece del diritto anglosassone e nordamericano (esempio famoso di punitive damages è il caso di O.J. Simpson) perché l’articolo 709-ter c.p.c. è introdotto da una legge nuova (54/2006) che in tema di affidamento recepisce largamente l’esperienza anglosassone e nordamericana; una legge che rivede in un ottica diversa, per certi versi operando quella che è stata definita una rivoluzione copernicana, le regole relative ai rapporti genitori figli nei casi di separazione e divorzio e di conseguenza ben può introdurre nel nostro ordinamento un quid novum, segnatamente quella condanna al risarcimento del danno che non è diretta a compensare ma a punire, al fine di dissuadere (to deter) chi ha commesso l’atto illecito dal commetterne altri. Sensibile la differenza tra il danno punitivo ed il danno compensativo: è noto infatti che già da tempo la giurisprudenza di merito ma anche di recente la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso della rilevanza del danno familiare ed “endofamiliare” che integra, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 c.c., danno non patrimoniale, vale a dire un danno rilevante e risarcibile in quanto si offendano beni costituzionalmente protetti, configurabile ad esempio quando il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto dato dalle relazioni familiari, tale da incidere significativamente sulla persona e costituire una modalità di realizzazione della vita stessa dell’individuo, ovvero quando la lesione di un diritto fondamentale della personalità (tale ad esempio è la relazione genitore- figlio) avviene da parte di altro componente della famiglia, non potendo ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare e dovendo dall’altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche previste da tale settore del diritto (Cassazione civile , sez. III, 09 novembre 2006 , n. 23918 Cassazione civile , sez. III, 20 ottobre 2005 , n. 20324; Cassazione civile , sez. I, 10 maggio 2005 , n. 9801; Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827; Cassazione civile sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828). Se questo è vero è però altrettanto vero che così ragionando si è riconosciuta la possibilità per il soggetto che abbia subito un danno alla persona all’interno di un relazione familiare di promuovere una azione di risarcimento del danno fondata sugli ordinari criteri di accertamento della responsabilità e soggetta alle comuni regole processuali, quali ad esempio la regolare instaurazione del contraddittorio, l’onere della L’OPINIONE prova, le preclusioni processuali: il che appare invece incompatibile con la struttura dell’articolo 709-ter c.p.c. ed il suo inserimento nel processo di separazione e divorzio. Infatti poiché la competenza è attribuita al giudice del processo in corso, la domanda viene cumulata con la domanda di separazione, mentre la regola è che non è possibile il cumulo in un unico processo di domande soggette a riti diversi a meno che non sussista un vincolo di connessione forte o per subordinazione e cioè l’una risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all’altra (Cassazione civile sez. I, 17 maggio 2005 , n. 10356 Cassazione civile, sez. I, 12 gennaio 2000 , n. 266). Ed infatti questo Tribunale ha sempre escluso la proponibilità nel giudizio di separazione o divorzio della domanda di risarcimento del danno ex articolo 2043 e 2059 c.c., mentre la domanda di risarcimento danni ex articolo 709-ter c.c deve essere invece trattata in uno con il processo di separazione e divorzio, il che ove fosse considerata una ordinaria domanda di risarcimento danni porterebbe, ad esempio, a decidere in appello di una domanda ordinaria con il rito camerale ed in ogni caso, anche in primo grado, a trattare una domanda ordinaria con un rito speciale, rito speciale che conosce le preclusioni processuali ed è soggetta al principio della domanda solo con riferimento ai diritti disponibili, e non anche con riferimento alle questioni che riguardano il minore (vale a dire esattamente quelle che devono trattarsi per decidere su una istanza ex articolo 709ter c.p.c.). Inoltre deve osservarsi che la ordinaria domanda di risarcimento del danno prevede la regolare costituzione del contraddittorio con la partecipazione al giudizio della parte danneggiata, mentre il minore non è parte del giudizio di separazione o divorzio. Quindi in un ordinario giudizio in cui un genitore ed un figlio minore si ritengano danneggiati ex articolo2043 ovvero 2059 cod. civ. da un terzo ovvero dall’altro genitore, tanto il genitore che il minore, rappresentato come per legge, devono essere parti del giudizio, devono fornire prova del fatto ingiusto e del danno, prova che non può essere integrata d’ufficio dal giudice se non nei limiti dati dall’articolo 115 c.p.c., e subiscono le preclusioni istruttorie. Quando invece si discute di risarcimento del danno ex articolo 709 ter c.p.c. si valuta la mancata attuazione dei provvedimenti di affidamento ovvero comportamenti che ne hanno ostacolato il corretto svolgimento, nell’ambito di una più ampia attività processuale diretta ad assicurare l’attuazione del provvedimento o comunque la soluzione di controversie ad esso relative, e non una compensazione per la lesione del bene protetto, che eventualmente la parte potrà separatamente domandare con azione ordinaria; si entra così in un campo ove molto più ampi sono i poteri officiosi del giudice che adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale dei figli minori ed anche a prescindere dalla domanda dei genitori, persino contro la stessa domanda dei genitori se non conforme all’interesse della prole, e si entra altresì in un processo in cui il minore pur essendo il primo interessato degli effetti della decisione non è però parte in senso tecnico. Il che già induce a ritenere che i provvedimenti ex articolo 709-ter c.p.c. siano altro rispetto al risarcimento del danno ex articolo 2043 e 2059 c.c. Inoltre deve rilevarsi che l’articolo709-ter, pur nella sua carente struttura lessicale, recepisce e consolida un percorso di progressiva assunzione di consapevolezza da parte della dottrina e giurisprudenza sulla peculiarità dei provvedimenti di affidamento dei minori quanto al momento esecutivo. Ed invero diverse autorevoli voci dubitavano da tempo che per questi provvedimenti possa parlarsi di esecuzione in senso proprio, preferendo piuttosto utilizzare il termine attuazione, scelto peraltro dallo stesso legislatore nell’articolo 6 della legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987. I provvedimenti riguardanti i minori non sono infatti provvedimenti di condanna in senso proprio e non vedono una contrapposizione di interessi tra due parti ma tendono a realizzare un regolamento di vita nell’interesse prevalente di un terzo rispetto al soggetto obbligato. Inoltre non si è alla presenza di una specifica obbligazione da adempiere in predeterminato modo, ma di comportamenti imposti dal giudice alle parti secondo una valutazione fatta caso per caso e la cui esecuzione importa anche una partecipazione personale ed emotiva delle parti stesse. Allora, più che di obbligazione in senso tecnico è forse più adeguato parlare di un generale dovere di entrambi i genitori di attenersi a comportamenti satisfattivi dell’interesse del minore e tra questi quelli che sono strumentali a garantire il mantenersi e consolidasi di un adeguato rapporto con entrambi anche nella crisi coniugale: a questo fine i provvedimenti in materia di affidamento dettano modalità di Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 51 L’OPINIONE concreta realizzazione di questo dovere, specificando i comportamenti cui attenersi. L’aspetto materiale della consegna del minore, ad esempio, non è sicuramente satisfattivo rispetto alla complessità dei comportamenti dovuti, connessi e consequenziali al trasferimento materiale da un genitore all’altro: infatti il genitore che consegna non deve provvedere solo ad una mera traditio ma altresì ad una idonea preparazione psicologica ed emotiva del minore e dal canto suo il genitore ricevente deve provvedere per tutto il tempo in cui avrà con sé il minore alle esigenze di quest’ultimo connesse alla sua crescita, educazione ed istruzione. In effetti il minore più che oggetto del provvedimento e degli obblighi imposti con esso, ne è al tempo stesso il mezzo ed il fine; è il mezzo nel senso che la esecuzione non può svolgersi senza di lui e deve tenere conto della sua eventuale resistenza, dovendosene in tal caso approfondire i motivi, è il fine nel senso che la esecuzione avviene principalmente nel suo interesse e quindi non può prescindere dalle sue effettive esigenze, ed il giudice deve –ogni qualvolta incontri resistenze o difficoltà nella esecuzioneporsi il problema se il provvedimento, anche se passato in giudicato, è tuttora, di fronte alla prova dei fatti, un provvedimento idoneo ad essere eseguito ed a realizzare gli interessi del minore. Il momento esecutivo costituisce quindi in un certo senso la pietra di paragone della bontà del provvedimento e cioè dell’idoneità di quel regolamento in precedenza predisposto a realizzare l’interesse del minore, ma anche il banco di prova della idoneità genitoriale. In questo senso si esprime del resto la giurisprudenza: la Sc evidenzia che «in tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice concernente l’affidamento dei minori, la valutazione del contenuto del provvedimento e degli obblighi che ne derivano sui destinatari non deve essere compiuta in termini grettamente letterali, ma alla luce dell’interesse dei minori che li ispira e che ne costituisce la ragion d’essere”, dando rilevo penale al comportamento “equivalente alla sostanziale lesione dell’interesse del figlio a conservare validi rapporti affettivi con entrambi i genitori» (Cass. pen. 13 luglio 1990; Cass. pen. , sez. VI, 30 gennaio 1991) L’orientamento è stato ribadito da Cass. 12 settembre 2003 (Giur. it. 2004, 2380 nota Pavesi;cfr anche Cass. penale , sez. VI, 4 aprile 2003 n. 25899) laddove è stato ritenuto elusivo il comportamento della madre per non avere adottato i comportamenti indispensabili a consentire l’effettivo diritto di visita al padre, «non fornendo sul piano materiale e su quello del rapporto con la figlia minore quell’apporto minimo in termini di coordinamento e cooperazione che è sempre necessario per garantire l’esecuzione secondo buona fede (id est: la non elusione) dei provvedimenti del giudice civile con52 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 cernenti i minori» Quanto sopra esposto è utile per comprendere la vera natura dei provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter c.p.c. nonché il collegamento tra i poteri in esso conferiti al giudice ed altresì il collegamento tra la norma ed il quadro normativo dato dalla legge 54/2006 ed in ultima analisi per capire come la norma può essere di utilità nel caso concreto. L’articolo 709-ter nell’ottica di predisporre una soluzione per le questioni controverse in materia di affidamento (e verosimilmente nella ragionevole previsione che esse possano anche aumentare per effetto delle disposizioni della legge 54/2006) demanda, in ciò confermando la già vigente previsione dell’articolo 6 della legge 898/1970 come modificato dalla legge 74/1987, al giudice del procedimento in corso le competenze attuative sulle soluzioni della controversie in ordine all’esercizio della potestà e modalità di affidamento, ed indica nel giudice del merito (il Collegio adito ex articolo 710 c.p.c) il giudice parimenti investito delle stesse competenze quando il processo è concluso, e ciò per consentire che ai fini attuativi vengano adottate – se necessario modifiche al provvedimento. Ed in effetti se una critica accomunava le soluzioni proposte nel tempo da dottrina e giurisprudenza sulla esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori, soluzioni che indicavano di volta in volta il giudice tutelare ovvero il giudice della esecuzione come organo competente, era proprio la limitazione insita nel ruolo di queste figure e cioè il non avere il potere di modificare il provvedimento neppure al fine di renderlo più facilmente attuabile. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 3 novembre 2000, n. 14360) E, sin qui, possiamo parlare di una sintesi normativa delle idee e ragioni sopraesposte, non nuove alla dottrina e giurisprudenza. L’articolo 709ter c.p.c. aggiunge però qualcosa in più perché dota il giudice investito del difficile ma anche essenziale compito della attuazione del provvedimento di un potere coercitivo diretto ed indiretto (quest’ultimo fondato cioè sulla efficacia intimidatoria della norma) che conferisce, non necessariamente in alternativa - anche congiuntamente recita la norma e quindi tutti i provvedimenti previsti dai nn.1, 2, 3, 4 hanno funzione analoga - facoltà di ammonire, di sanzionare, di condannare al risarcimento dei danni. Si tratta quindi, in una lettura coerente e sistematica della norma, ma anche conforme alla sua ratio, della costituzione di un sistema di poteri di coercizione, che uniti al potere di modificare, sono tutti volti al medesimo fine e cioè quello di rendere il provvedimento di affidamento attuale, efficace ed in ultima analisi di realizzare veramente nella realtà dei fatti l’interesse del minore. In parole povere potrebbe dirsi che il legislatore ha riflettuto sulla circostanza che due possono essere le cause (rimediabili) per le quali il provvedimento di affidamento non fun- L’OPINIONE ziona: difetti intrinseci del provvedimento ovvero fattori estrinseci. Se il provvedimento non funziona perché non è adeguato e non tiene conto delle (anche sopravvenute) esigenze del minore, il giudice può correggerlo e modificarlo, ma se il provvedimento non funziona perchè uno o entrambi genitori tengono un comportamento oppositivo il giudice non può sic et simpliciter disporre l’esecuzione forzata in forma specifica, perché, come sopra si è detto, non si tratta di consegnare una cosa mobile, bensì di esercitare (correttamente) la funzione genitoriale, comportamento infungibile, che può essere incoraggiato nei genitori tramite alcuni interventi di supporto (ausilio dei Servizi Sociali, mediazione familiare) ma ove questi interventi si rivelino inutili ovvero rifiutati da uno o da entrambi i genitori non si può che ricorrere alla coazione indiretta, cioè alla previsione – e se il caso applicazione- di sanzione. Il sistema della pressione psicologica sul soggetto tenuto all’adempimento di un dovere non è, del resto, del tutto sconosciuto nel diritto di famiglia, basti pensare al sequestro di cui all’articolo 156 c.c. Esso per giurisprudenza pacifica e consolidata configura una misura coercitiva atipica, strumentale ad assicurare le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di mantenimento (cfr. Cass. 19 febbraio 2003 n. 2479, in parte motiva: «tale sequestro manca della caratteristica funzione cautelare (Cass. n. 4776-1958), avendo invece una valenza che, secondo la migliore dottrina, sarebbe di natura psicologica, in quanto servirebbe essenzialmente ad indurre l’onerato ad effettuare pagamenti regolari degli assegni periodici»). I quattro provvedimenti previsti dall’articolo 709-ter c.p.c sono, pertanto, tutti provvedimenti sanzionatori, legati dalla medesima finalità, e tutti provvedimenti adottabili oltre che dal Collegio anche dal giudice istruttore. Quanto a quest’ultimo punto (la competenza del giudice istruttore) rafforza l’opinione l’articolo 179 c.p.c il quale espressamente prevede che «se la legge non dispone altrimenti le condanne a pene pecuniarie previste dal presente codice sono pronunciate con ordinanza dal giudice istruttore» e l’articolo 709-ter fa parte del codice di procedura civile. Ma anche rafforza e consolida detta opinione la già rilevata analogia di finalità con il sequestro ex articolo 156 c.c., sicchè, al riguardo possono adattarsi le ragioni esposte nella motivazione resa dalla Corte costituzionale, che nel 1996 (sentenza 19 luglio 1996 n. 258) investita della questione di legittimità dell’articolo 156 c.c., ne ha ritenuto la parziale illegittimità nella parte in cui la norma non prevedeva che la misura venisse adottata dal giudice istruttore in corso di causa; e ciò argomentando sulla funzione di coazione anche psicologica del sequestro rispetto all’adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi, sulla esigenza di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e soprattutto dei figli minori, che sussiste anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale. Del resto, osserva la Corte costituzionale in questa stessa sentenza, la peculiarità dei provvedimenti provvisori è la loro esecutività e il loro inadempimento può determinare effetti gravemente pregiudizievoli per i componenti della famiglia, sicchè ne deve essere assicurata pronta tutela affidando alla saggia valutazione del giudice istruttore bilanciare in modo equilibrato l’uso dei vari strumenti offerti dalla legge per conseguire il risultato di soddisfare nel modo migliore le ragioni economiche dei componenti più bisognosi della famiglia. Stesso discorso, nell’ottica di dare una interpretazione costituzionalmente orientata, può farsi per la soddisfazione non già dell’interesse economico ma di quello personale del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione, rispetto al quale i poteri ex articolo 709-ter c.p.c. si configurano come strumentali. Per questo motivo non si può certamente condividere l’opinione di chi ritiene che i provvedimenti ex articolo 709-ter c.p.c possano essere adottati solo dal Collegio, in quanto la competenza del giudice istruttore sarebbe limitata ai provvedimenti temporanei ed urgenti, perché ad esempio il sequestro ex articolo 156 c.c., di competenza del giudice istruttore per decisione del giudice delle leggi, non partecipa neppure esso della natura di provvedimento temporaneo ed urgente, così come non partecipa di questa natura, se non in quanto è ad esso consequenziale, il potere di portare ad attuazione i provvedimenti temporanei ed urgenti del quale il giudice istruttore è investito ex lege. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 53 L’OPINIONE Le innovazioni che l’art. 2645-ter c.c. apporta al diritto di famiglia. Commento ad un decreto del tribunale di Reggio Emilia ANNAPAOLA TONELLI, AVVOCATO Tribunale di Reggio Emilia, decreto 26 marzo 2007 È consentita la modifica (consensuale) delle condizioni di separazione con cui uno dei coniugi sostituisce l’obbligo di mantenimento della prole (inizialmente stabilito con un assegno periodico da versare alla madre affidataria) trasferendo all’altro coniuge beni immobili, purché sui beni venga impresso un vincolo di destinazione (articolo 2645ter c.c.) a favore dei figli. N el momento in cui abbiamo letto la decisione in commento, subito ci è venuto alla mente uno dei primi articoli della dottrina, immediatamente successivo all’entrata in vigore dell’articolo 2645-ter c.c. (articolo inserito nel codice civile dall’articolo 39-novies del Dl 273/2005, convertito con modificazioni nella legge 51/2006, «Gli atti di destinazione nel nuovo articolo 2645-ter cc quale frammento di Trust» di M. Lupoi in T&AF, 2006, 2, 169 e ss., dove viene spiegato perché, se da un canto la norma in commento può inizialmente ricordare il trust, d’altro canto da esso molto si discosta, mancando soprattutto, nel tenore letterale della norma, il cuore del trust, ovvero sia l’obbligazione fiduciaria (in questo senso anche P. Manes). Riteneva l’autore citato che fosse da respingere quella isolata interpretazione di alcuni, secondo il quale avesse avuto accesso nel nostro ordinamento una sorta di “trust all’italiana” sperando in tal modo di rimediare alla spina nel fianco, almeno per costoro, di dover ricorrere ad una legge straniera per istituire un trust interno (come reso possibile dall’articolo 6 della Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, ratificata con legge 364/1989). In ogni caso, molteplici e significative sono le conseguenze che derivano da questa decisione emiliana, sia con riferimento ad alcuni principi generali che riguardano appunto la corretta interpretazione dell’articolo 2645-ter c.c., sia con riferimento all’innovazione che essa apporta nell’ambito del diritto di famiglia. Con riguardo al primo aspetto, è significativo come il Tribunale abbia sentito il dovere di precisare preliminarmente che i coniugi avevano senza dubbio posto in 54 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 essere un contratto. Dal ciò consegue, e questo risulta nella prima parte motiva della decisione, che l’articolo 2645-ter c.c. possa applicarsi sia agli atti, sia ai contratti, che abbiano assolto al requisito formale della forma pubblica, segnatamente confermando quella che era già stata l’interpretazione maggioritaria della dottrina sul punto (G. Fanticini e A Tonelli in AA. VV., I patrimoni i destinazione, Rimini, 2006) Ancora una volta poi, la giurisprudenza (vd. Tribunale di Trieste 6 aprile 2006) chiarisce che l’articolo 2645ter è una norma sugli effetti, e non la fonte normativa dalla quale si ritiene possa aver avuto ingresso nel nostro ordinamento un nuovo tipo di atto, innominato, la cui causa sia esclusivamente plasmata sulla destinazione del bene alla realizzazione di interessi meritevoli (in dottrina: A. Picciotto sostenne, sin dall’entrata in vigore della norma, che essa fosse una norma sugli effetti e non d’atto in Il trust e l’araba fenice ovvero l’inutile e dannoso interesse meritevole di tutela, Giornata di Studio, Novità legislative di interesse notarile, Atti di destinazione e Trust, Patti di Famiglia, Mestre, 1 aprile 2006, in Contratto e Impresa, 2006, 4-5). Se non può essere questa la sede per rammentare il dibattito sorto a seguito dell’entrata in vigore della norma suddetta, occorre ricordare che la dottrina aveva da subito sostenuto come la carenza di struttura sostanziale nella norma in commento, nonché la sua collocazione sistematica nel Titolo I del c.c. della trascrizione, rendevano di fatto impossibile accogliere la tesi della norma d’atto (in questo senso anche M. Lupoi cit), sostenuta invece da larga parte del notariato e da alcuna isolata dottrina (studio del Consiglio nazionale del notariato 2006, e M. Bianca in Giust. Civ, 2006, II, 187 e ss). L’equazione che ne sarebbe derivata, destinazione del bene al perseguimento di un interesse = causa del negozio giuridico, se da un canto avrebbe significato spalancare la porta alla legittimità del tanto dibattuto negozio traslativo atipico, d’altro canto avrebbe significato riconoscere alle norme in materia di trascrizioni, una portata maggiore di quella che da sempre la Cassazione ha loro attribuito, e cioè l’essere norme sugli effetti, che determinati atti producono rispetto ai terzi, e non norme sugli atti. Spiega autorevole dottrina che la tipicità della trascrizione è esclusivamente da riferirsi agli effetti, non agli atti da cui tali effetti derivano e tale assunto risale a decisioni di legittimità che datano fin dalla seconda metà degli anni ’60 (A. Picciotto cit, L.Pellegrini, in T&AF, 2006, 181, G. Fanticini cit.; in giurisprudenza Tribunale di Trieste 23 settembre 2005 pluriedita). La citata dottrina scrive poi che: «non c’è alcun indizio da cui desumere che sia stata coniata una nuova figura negoziale, di cui non si riesce ad individuare la struttura, se unilaterale o bilaterale, a titolo oneroso o gratuito, ad effetti traslativi o obbligatori» (A. Picciotto cit.). Alla luce di ciò, appare evidente come non possa parlarsi di norma d’atto, anche solo in base ad un L’OPINIONE semplice ragionamento. Laddove si ritenesse che l’articolo 2645-ter abbia introdotto nell’ordinamento una nuova tipologia d’atto, “l’atto di destinazione”, allora sarebbe altrettanto evidente che, in quanto atto tipico, dovrebbe avere una propria disciplina esaustiva il che non è, proprio per le carenze strutturali della norma ricordate dall’autore citato. Sarebbe allora necessario applicare a questa fattispecie negoziale nuova, per analogia, le norme dei negozi tipici, ad essa più similari. In altri termini, si ricorrerebbe ad un processo interpretativo indiretto, che ha le sue basi nella comparazione analogica, per disciplinare un rapporto che, al contrario, se ritenuto sorretto da un negozio di sorta, produttivo anche degli effetti di cui all’articolo 2645ter c.c., ha una propria disciplina autonoma (mandato, vendita, trust). Il paradosso che ne deriva è manifesto: si applica al caso specifico la medesima disciplina ma, nel primo caso l’applicazione è diretta, nel secondo avviene per analogia, con tutte le conseguenze di contradditorietà che possono derivarne. La norma in esame, quindi, sancisce un nuovo tipo di effetto reale, corollario del negozio giuridico cui accede (trust, donazione, permuta, mandato, compravendita) il quale, comprimendo ed incidendo sul diritto di proprietà, deve necessariamente essere trascrivibile (Tribunale di Trieste 23 settembre 2005, cit.). Per questo motivo, ben 6 anni prima dell’avvento dell’articolo 2645-ter, fu decretata la legittimità della trascrizione, nella Conservatoria dei PP RR II, del diritto di proprietà del trustee sui beni in trust (Tribunale di Bologna 8 aprile 2000, pluriedita). In ogni caso l’articolo 2645ter c.c. ha senza dubbio cancellato qualsiasi incertezza circa la legittimità della trascrizione nei PP RR II, dei diritti proprietari del trustee, considerato che tale strumento, sia lo si qualifichi negozio atipico, come fanno i più, sia lo si qualifichi tipico ( come lo intende ad esempio il Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003, pluriedita) è certo che comunque produce gli effetti previsti dalla norma stessa. Tant’è che, dopo l’entrata in vigore dell’art 2645-ter, anche le isolate circoscrizioni che ancora non trascrivevano i trusts, hanno provveduto senza indugio. Occorre poi spendere poche parole per segnalare altre importanti ripercussioni che questa decisione è destinata ad avere rispetto ad alcuni principi generali. Una domanda infatti sorge spontanea: i coniugi de quibus avrebbero potuto decidere di istituire un trust, nominando ad esempio la moglie, o il marito, trustee dei beni immobili in questione e sottoporre la loro decisione al Tribunale per l’approvazione? Certamente sì, ed in altri casi ciò è già accaduto e detti accordi sono consacrati nei verbali di omologa (Tribunale di Milano 7 giugno 2006, di Pordenone 20 dicembre 2005, ancora Milano 23 febbraio 2005). E se così è, quale sarebbe stata, nel concreto, la differenza per costoro laddove, invece di fare quello che hanno fatto (una cessione di beni imprimendo loro un vincolo di destinazione) avessero istituito un trust? Molteplici. In primo luogo avrebbero potuto godere dei diritti che sono riconosciuti ai beneficiari del trust, dalla legge applicabile prescelta (ad esempio quella inglese) molto più pregnanti ed efficaci rispetto alla scarna, se non nulla, definizione che degli stessi viene data dall’articolo 2645-ter c.c. Primo fa essi, il diritto di rendiconto da parte del trustee, circa il suo operato e la consistenza dei beni in trust. In secondo luogo avrebbero potuto, se il trustee non ottempera, revocarlo semplicemente, nominandone tout court uno nuovo mentre, nel caso di specie, più problematico sarà individuare l’azione da farsi se il coniuge non dovesse rispettare quanto previsto a suo carico. Ancora più incerto risulterà poi, in ragione della portata della norma, rispetto agli accordi concretamente raggiunti dai coniugi, verificare se un terzo potrà, in caso di mala gestio del genitore, sostituirlo nell’ufficio; laddove fossero ricorsi ad un trust il problema non vi sarebbe stato. In terzo luogo, il trust avrebbe consentito la nomina di un guardiano, soggetto terzo rispetto ai beneficiari, ma anche ai coniugi, che avrebbe controllato l’operato del trustee, con potere diretto di revoca dello stesso in caso di sue inadempienze. Nel caso in esame, invece, il tutto è affidato alla buona creanza e correttezza dei genitori, atteso che i poteri eventuali di intervento del terzo (come indicati dalla norma, e quindi anche il Pm) sono sempre subordinati al fatto pratico che il terzo ne sia messo a conoscenza ed indubbiamente, il coniuge conferente, non ha certo poteri di intervento e controllo paragonabili a quelli del guardiano del trust. Questi sono solo alcuni esempi di come il trust avrebbe potuto meglio assicurare la protezione dei diritti della prole ma occorre precisare, per fugare i dubMaggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 55 L’OPINIONE bi di quanti non conoscono a fondo il diritto dei trust, che il Tribunale non aveva, e non ha, ex ufficio, il potere di ordinare l’istituzione di un trust. Purtroppo, stante la mancata estensione da parte dello Stato Italiano, all’articolo 20 della Convenzione de L’Aja, ovvero sia prevedere che il trust possa sorgere per effetto di una decisione giudiziale, allo stato, i trusts cd. giudiziali (constructive trust, secondo l’ordinamento inglese) non sono possibili in Italia. Ben consapevole di ciò, il giudice non ha potuto ordinare al coniuge di nominarsi trustee dei beni trasferitigli dal marito ma è ricorso a quel frammento di trust che, seppur monco e sofferente, l’articolo 2645ter reca. Il fatto che ha spinto i giudici a scegliere il ricorso ex articolo 2645-ter c.c. Diciamo questo in ragione dei fatti sostanziali accaduti in questa vicenda, considerato che, all’iniziale istanza dei coniugi ex articolo 710 c.p.c., ad effettuare tout court il trasferimento dei beni alla moglie, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, il tribunale emiliano replicava tale decisione non assicurava la protezione dei diritti della prole e, come tale, non sarebbe stata accolta. È stato infatti lo stesso Tribunale a suggerire il ricorso all’articolo 2645-ter c.c., esprimendo la volontà - e necessità - di imprimere un vincolo di destinazione su tali beni a beneficio dei minori. Considerazioni pratiche di una simile scelta Siamo giunti ora alle riflessioni che questa pronuncia impone nell’ambito del diritto di famiglia. Il punto di partenza è la meritevolezza degli interessi tutelati che la norma prevede a requisito. Non devono però dimenticarsi le ulteriori condizioni preliminari richieste dalla norma che, parimenti, i coniugi risultano aver assolte: è stato posto in essere un negozio giuridico avente forma contrattuale, avente forma di atto pubblico in quanto consacrato in un provvedimento giudiziale. In ragione di tali premesse, il Tribunale sposta quindi la sua riflessione sui due divergenti orientamenti che concernano la qualificazione giuridica dei contratti fra coniugi. Secondo il primo orientamento, che il Tribunale emiliano riconduce alla giurisprudenza di legittimità pressocchè costante fino al 2004, l’accordo ha una causa atipica, mentre per il secondo orientamento, che viene sostenuto alla Cassazione più recente (2006) e dalla dottrina (Oberto) l’accordo può ritenersi con una causa tipica. 56 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 Accogliere l’una, o l’altra tesi, porta a soluzioni completamente diverse, circa il compito del giudice sicchè, nell’incertezza della risposta, il tribunale diligentemente affronta entrambe le possibilità, per giungere alla medesima conclusione. Se l’accordo deve ritenersi con causa atipica, allora è indubbio che l’indagine deve rivolgersi alla natura, causa e validità dell’accordo stesso. Il primo passaggio è stato quindi riconoscere validità sostanziale agli accordi fra coniugi che prevedono un trasferimento immobiliare in un’unica soluzione, invece della corresponsione periodica di un assegno; soluzione legittima allorquando provenga dalla libera autonomia negoziale delle parti e non effetto dell’ imposizione giudiziale. Il trasferimento coatto di beni con funzione solutoria, si sa, non è un potere del giudice (T. Arrigo) e ciò è confermato anche dall’articolo 155 comma 4, ricordato dal Tribunale emiliano, che consente solo di imporre prestazioni periodiche in capo ai genitori. Tuttavia la motivazione ricorda come rimane insuperabile il disposto di cui all’articolo 148 c.c., sicchè, fatti sopravvenuti, potranno sempre rimettere in discussione quel rapporto di dare ed avere fra coniugi che gli stessi pensavano di aver definito. Altro discorso riguarda la causa del negozio posto in essere dai coniugi, la cui indagine si rivela necessaria nell’ambito del negozio giuridico atipico. Entrano quindi in gioco necessariamente gli interessi meritevoli di tutela che legittimano i negozi atipici, in forza del disposto di cui all’articolo 1322 c.c. Rammenta allora il tribunale, come il concetto di meritevolezza di tutela debba essere ricondotto, dopo l’evoluzione socio-giuridica successiva alla seconda guerra mondiale, al criterio della semplice liceità, e quindi non contrarietà dell’accordo, ai principi di ordine pubblico, e alle norme imperative, del nostro ordinamento (secondo una Cassazione assolutamente costante che addirittura, ricorda A. Picciotto cit., si è espressa con pronunce anche piuttosto recenti, quali Cassazione 75/1994 e 9975/1995 e da ultimo 982/2002). Sul punto, autorevole dottrina (Gabrielli), proprio in ragione del riaffacciarsi nel nostro diritto positivo, dopo decenni di silenzio, del concetto di interessi meritevoli di tutela, ha suggerito quale possibile chiave interpretativa, rifarsi a quegli interessi che trovano menzione nel dettato costituzionale, come è avvenuto, ad esempio, per il danno morale, il cui risarcimento è stato ritenuto lecito anche in assenza L’OPINIONE di ipotesi di reato. Nonostante questa tesi sia indubbiamente di grande pregio, e non priva di forte seduzione sul piano pratico, il problema deve essere affrontato sotto un profilo diverso, per lo meno a nostro parere. Ritenere che si possa andare oltre l’equazione l’interesse meritevole=interesse lecito, e quindi imporre agli operatori un indagine pregnante sul fatto, e sui motivi, significa riconoscere alle parti prima, ed al giudice dopo, un ruolo e compito superiori a quelli loro attribuiti dai principi generali del nostro ordinamento. In altri termini, si farebbero entrare in gioco le convinzioni personali, etiche, politiche, religiose, ed anche morali, delle parti attrici, chiamate ad esprimere giudizi ed apprezzamenti, suscettibili di cambiamento, anche radicale, da persona a persona. Inevitabilmente gravi le ripercussioni sulla certezza del diritto che deve invece rimanere punto fermo per i cittadini. Ne consegue che il binomio meritevolezza=liceità non può, sempre ovviamente a ns. parere, essere superato. Altro discorso deve farsi laddove si voglia riconoscere all’accordo raggiunto dai coniugi una causa tipica, accedendo al secondo orientamento. In questo contesto, il tribunale si rifà ad illustre dottrina (Oberto) e dipana il ragionamento secondo una progressione davvero significativa. La cessione con effetti solutori deve escludersi, sia perché incombe sempre disposto dell’articolo 148 c.c., sia perché non è possibile estinguere preventivamente un debito non ancora determinato nel suo ammontare. È evidente: gli assegni di mantenimento sono negli anni a venire e quindi oggi sono solo obbligazioni future ed eventuali che nel tempo possono sempre cambiare. Parimenti deve escludersi una cessione per causa di transazione, sia per l’oggettiva mancanza di reciproche concessioni, sia per l’indisponibilità dei diritti in questione ove, evidentemente, lo strumento transattivo non ha spazio. Ma escluse queste due fattispecie, prese inizialmente in esame per qualificare gli accordi fra i coniugi, rimane un elemento comune a qualsiasi accordo fra coniugi in lite. Tale elemento è dato dalla negoziazione globale che si attua al momento della fase di liquidazione del rapporto matrimoniale, e quindi eccoci pervenuti al cd. “contratto di definizione degli aspetti patrimoniali della crisi coniugale” (Oberto cit.) che implica la definizione di ogni diritto, credito e debito riconducibile alla cessata, o cessando, vita matrimoniale. Se si accetta questa interpretazione, ne consegue una tipicità propria della causa, ed in questo senso pare essere la Cassazione del 2006 citata dal tribunale emiliano che qualifica il negozio, non solo come tipico, ma anche come connotato dal requisito dell’onerosità. Per inciso, ma è doveroso, se si esprime favore per questa tesi: l’accordo fra coniugi contestuale alla loro separazione, o divorzio, è un contratto tipico, al quale potrebbe anche riconoscersi natura onerosa, le ripercussioni sono estreme, si pensi solo alla difficoltà maggiore che incontrerà il creditore, in termini di onere della prova, laddove voglia impugnare l’accordo con l’azione revocatoria prevista dall’articolo 2901 c.c. Tornando quindi al discorso generale sulla tipicità dell’accordo, è evidente che in tale caso non occorre nemmeno, e ciò lo rammenta espressamente il tribunale emiliano, alcuna indagine circa la meritevolezza degli interessi. Chiariti tutti questi aspetti, la questione portata dai coniugi emiliani all’attenzione del Tribunale, non può dirsi ancora giunta a definizione, atteso che resta da analizzare l’incidenza dell’accordo, rispetto ai diritti dei minori, nell’ottica suprema di garantire loro protezione e tutela. Per quest’ultimo aspetto, ancora con grande diligenza e puntualità, il tribunale rammenta come i meccanismi della trascrizione, tali per cui il vincolo apposto sui beni immobili, verrà conosciuto e reso opponibile ai terzi, assicurano la migliore tutela possibile. A questo deve aggiungersi l’impignorabilità cui diverranno soggetti i beni de quibus, in forza dell’articolo 2645-ter, che diventa assoluta e molto più pregnante di quella ad esempio fornita dal fondo patrimoniale. Trattasi quindi di pattuizione favorevole per la prole, alla quale vengono assicurati, negli anni a venire, diritti di sorta (una fonte sicura di reddito) con efficacia erga omnes. Vi è quindi di che riflettere. Tribunale di Reggio Emilia – sezione prima civile - decreto 26 marzo 2007 RELATORE FANTICINI Svolgimento del processo Con ricorso del 27 luglio 2006 i coniugi hanno adito il Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione: chiedevano, in particolare, la sostituzione della condizione sub E) del verbale di separazione consensuale del 22 novembre 2005 (omologato in data 9 febbraio 2006) – la quale prescriveva a Baldini Marco l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando alla Vecchi Stefania un assegno mensile di euro 400,00 (comprensivo di spese straordinarie; somma rivalutabile secondo indici Istat dall’1 ottobre 2006) – con il trasferimento alla Vecchi, “in adempimento all’obbligo di mantenimento dei figli minori”, di immobili (terreni agricoli e fabbricati), ubicati in Cadelbosco Sopra, in titolarità del Baldini per l’intero o in quota del 50%. Interveniva, in data 16/8/2006, il Pm. Con provvedimento del 30 novembre 2006, sentite le parti, il Tribunale osservava che la concorde richiesta di modifica non appariva rispondente all’interesse della prole: difatti, l’obbligo di mantenimento dei figli Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 57 L’OPINIONE [Omissis] minori, precedentemente assunto dal padre con il Spetta ora al Collegio valutare se l’interesse della pagamento di una somma mensile, veniva – nella prole è stato sufficientemente salvaguardato domanda – sostituito con il trasferimento alla madre attraverso le pattuizioni suddette e, per fare ciò, (affidataria della prole) del compendio immobiliare, occorre esaminare l’applicabilità dell’articolo 2645-ter ma senza alcuna garanzia sulla destinazione dei c.c. e gli effetti del vincolo impresso. cespiti e dei loro frutti (naturali e civili) al La menzionata disposizione fa riferimento agli “atti in mantenimento della prole. forma pubblica”. Il Collegio suggeriva alle parti l’apposizione sugli Poiché è impensabile che il legislatore abbia voluto immobili trasferendi di un vincolo di destinazione “esautorare” il contratto (apparentemente escluso (articolo 2645-ter c.c.) che consentisse di sottrarre i dalla norma che riguarda esplicitamente i soli “atti”) beni alla libera disponibilità della madre e e, cioè, lo strumento principe attraverso il quale si impegnasse gli stessi al preminente interesse dei figli esprime l’autonomia negoziale, il riferimento letterale (peraltro, attenuando il rischio di espropriazione da (“atti”) dell’articolo 2645-ter c.c. deve intendersi parte di eventuali creditori); conseguentemente, limitato al requisito formale richiesto per la rimetteva i coniugi innanzi al Giudice relatore. trascrizione, la quale deve essere effettuata sulla All’udienza del 22 marzo 2007 Baldini Marco e Vecchi scorta di un “atto pubblico” ai sensi dell’articolo 2699 Stefania modificavano l’originaria domanda e, previa c.c. Proprio per la centralità riconosciuta produzione di un aggiornato certificato di all’autonomia negoziale privata, la locuzione destinazione urbanistica relativo ai terreni (in atti), impiegata all’inizio dell’articolo 2645-ter c.c. deve, così concludevano: perciò, essere riferita al genus dei negozi (atti e • «insistono per la modifica consensuale delle contratti) volti ad imprimere vincoli di destinazione ai condizioni della separazione richiesta con ricorso beni, purché stipulati in forma solenne; del resto, il congiunto ex articolo 710 c.p.c. e dichiarano di successivo richiamo all’articolo 1322, comma 2, c.c. concordare la modifica della condizione E) del verbale dimostra che la norma concerne di separazione coniugi certamente anche i contratti. sostituendola con quelle qui di Nel caso di specie, il verbale seguito indicate: L’articolo 2645-ter dell’udienza del 22 marzo 2007 1) Il Sig. Baldini Marco trasferisce costituisce atto pubblico ai sensi e la quota pari al 50% dell’immobile è riferibile ad atti per gli effetti dell’articolo 2699 indicato ai punti a),b) e c) e il c.c. e (previa omologazione 100% dell’immobile indicato al e contratti dell’accordo) è titolo idoneo alla punto d) del presente atto, con trascrizione nei Registri questo verbale, alla moglie Vecchi stipulati con atto Immobiliari, a norma dell’articolo Stefania, la quale accetta, in 2657 c.c., del negozio di adempimento all’obbligo di pubblico trasferimento di diritti reali mantenimento dei figli minori, i immobiliari ivi contenuto (come seguenti beni immobili: [Omissis] espressamente riconosciuto da Cassazione 4306 del 6) che le parti chiedono che agli effetti fiscali i 15 maggio 1997; analogamente, Cassazione 9117/99). predetti trasferimenti di quota di proprietà dei È soddisfatto, pertanto, il requisito formale. predetti immobili vengano dichiarati esenti da ogni È evidente, inoltre, che il negozio ha ad oggetto il imposta e tassa ai sensi dell’articolo 19 legge 898/70 e trasferimento e la destinazione di beni immobili, succ. modif. (Corte Cost. 154/99); come prevede la disposizione (che limita il suo ambito 7) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2645-ter di applicazione agli immobili e ai beni mobili c.c. la sig.ra Vecchi Stefania si obbliga ad impiegare i registrati). L’articolo 2645-ter c.c. si riferisce a negozi frutti degli immobili indicati alla condizione n.1 punti atipici (ma – si deve ritenere – anche a contratti con a), b), c) e d) per il pagamento del mutuo ipotecario causa normativamente disciplinata) che destinano i iscritto dal Gruppo Bancario Bipop-Carire a carico beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela degli immobili indicati alla condizione n. 1 punti a), ai sensi dell’articolo 1322, comma 2 c.c.: occorre perciò b), c) e, una volta estinto detto mutuo, ad impiegare i esaminare la natura dell’accordo raggiunto dai coniugi frutti degli immobili per il mantenimento della prole Baldini e Vecchi sotto i profili della causa e della sino al raggiungimento dell’autosufficienza validità di questa in relazione alla meritevolezza degli economica del più giovane dei figli; interessi perseguiti. In giurisprudenza, l’accordo col 8) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2645-ter quale si prevede la corresponsione del contributo al c.c. la sig.ra Vecchi Stefania si impegna, altresì, a non mantenimento dei figli con un trasferimento alienare gli immobili indicati alla condizione n.1 punti immobiliare una tantum anziché con un assegno a), b), c) e d) sino al raggiungimento periodico è stato considerato, dopo qualche dell’autosufficienza economica del più giovane dei esitazione giurisprudenziale (Trib. Catania, 1/12/1990, figli; [Omissis] in Dir. Fam. Pers., 1991, pag. 1010: «Poiché la legge sul divorzio non prevede la corresponsione in unica motivi della decisione 58 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 L’OPINIONE soluzione del contributo per il mantenimento della prole e poiché del diritto della prole minorenne al mantenimento da parte dei genitori, questi ultimi non possono disporre a loro piacimento, non è ammissibile l’assolvimento dell’obbligo di mantenimento, da parte del genitore non affidatario, mediante donazione di un cespite immobiliare; legittimamente pertanto il giudice può determinare, in virtù dei poteri d’ufficio che gli competono, la misura del contributo (periodico) dallo stesso genitore dovuto in favore della prole»), pienamente lecito e ammissibile (Corte App. Milano, 6/5 1994, in Fam. Dir., 1994, pag. 667; Trib. Vercelli, 24/10/1989, in Dir. Fam. Pers., 1991, pag. 1259; Trib. Siracusa, 14/12/2001, in Arch. Civ., 2002, pag. 728). Il Tribunale osserva che, per quanto attiene alle modalità di adempimento dell’obbligo di contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli minorenni, prima della riforma dell’articolo 155 c.c. disposta dalla legge 54/2006, era consueta l’imposizione al genitore non affidatario dell’obbligo di corrispondere all’altro una somma periodica di denaro; la dottrina, invero, si era interrogata sulla possibilità per il Giudice di prevedere modalità divergenti da questa, spingendosi ad ammettere, per esempio, la «destinazione dei frutti di beni e capitali al mantenimento del minore». Oggi, il comma 4 dell’articolo 155 c.c. non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che la sola modalità di fonte giudiziale per la determinazione del contributo di uno dei genitori al mantenimento della prole sia costituita dalla previsione, “ove necessario”, della “corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità”. Affatto diverso è il discorso, però, per quanto attiene alle intese delle parti, in relazione alle quali il Giudice deve limitarsi ad una mera “presa d’atto” qualora le medesime non appaiano in contrasto con l’inderogabile principio dell’interesse del minore. Si deve perciò concludere sul punto ritenendo che non vi siano, in linea di principio, ostacoli ad un accordo che preveda la corresponsione del contributo al mantenimento della prole in un’unica soluzione anziché con assegni periodici. Restano i dubbi (espressi in dottrina e in giurisprudenza, ma non strettamente attinenti al presente procedimento) sulla riconducibilità di effetti preclusivi alla prestazione una tantum, in relazione all’inderogabile principio di proporzionalità espresso nell’articolo 148 c.c.: solo incidentalmente, si osserva che nessuna rinunzia, espressa o tacita, potrebbe escludere la facoltà, per il genitore affidatario/convivente o per lo stesso figlio maggiorenne ma non ancora autosufficiente, di far valere le eventuali sopravvenienze per effetto delle quali la prestazione effettuata non dovesse più rispondere ai canoni ex articolo 148 c.c. Riguardo alla causa, si rileva che le predette pronunce riguardavano il trasferimento, o la promessa di trasferimento (qualificata come contratto a favore di terzo), direttamente dal coniuge separando/divorziando ai figli, mentre nel caso de quo il trasferimento avviene tra i coniugi, seppure con vincolo di destinazione a favore della prole e a titolo di mantenimento di questa: deve comunque essere riconosciuta la meritevolezza degli interessi perseguiti. Si tende a ravvisare la causa dei trasferimenti in favore della prole nella funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento, sebbene i prevalenti riferimenti giurisprudenziali richiamino la causa atipica (ex articolo 1322 c.c.). Scartata la tesi della causa solutionis (per difetto di una preventiva predeterminazione quantitativa dell’obbligazione che il trasferimento andrebbe, in tutto o in parte, ad estinguere), nonché della causa transactionis (per la mancanza di un aliquid datum contrapposto ad un aliquid retentum ed inoltre per l’indisponibilità dei diritti in gioco, attinenti alle prestazioni ex articoli 30 Costituzione, 147 e 148 c.c.), si può riconoscere nel negozio stipulato dai coniugi Baldini e Vecchi un contratto con causa atipica, tesi richiamata pure dalla Suprema Corte proprio con riguardo ai negozi relativi alla prole (Cassazione 9500/87, in Giust. Civ., 1988, I, pag. 1237; 11342/04, in Giust. civ., 2005, I, pag. 415; 23801/06). La stessa Corte ha poi statuito che «la configurabilità di negozi traslativi atipici, purché sorretti da causa lecita, trova fondamento nello stesso principio dell’autonomia contrattuale posto dall’articolo 1322 comma 2 c.c.» (Cassazione 10612/91, in Riv. Not., 1991, fasc. 6, pag. 1413). La causa del trasferimento immobiliare de quo – se inteso come contratto atipico – deve essere esaminata sotto l’aspetto della meritevolezza degli interessi sottesi. In proposito, il Tribunale osserva che l’“immeritevolezza” degli interessi perseguiti è quasi divenuta “ipotesi di scuola” (tra gli ultimi esempi: Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 59 L’OPINIONE Cassazione 75/1994, in Giust. Civ., 1994, I, pag. 1230 e Cassazione 9975/95, in Giust. Civ., 1996, I, pag. 73) e che, al contrario, la “meritevolezza” è stata ampiamente riconosciuta perché «il fondamentale principio dell’autonomia contrattuale consente alle parti di stipulare, nei limiti imposti dalla legge, tutte quelle intese negoziali, riconosciute dall’ordinamento giuridico, che vengano ritenute idonee alla tutela dei rapporti in continua evoluzione» (così Sezioni unite 7341/87, pluriedita); peraltro, «nella più modesta cornice che, dopo l’adozione della Costituzione, le compete … una volta abbandonato quel criterio dell’ «utilità sociale» che, nella relazione al codice civile, aveva giustificato la pur contestata adozione della norma, il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti col negozio atipico si riduce, in realtà, ad una valutazione di non illiceità, in cui l’interprete deve limitarsi all’esame della non contrarietà del negozio alle norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume» (recentemente, Trib. Trieste 23 settembre 2005, in Guida Dir., 2005, n. 41, pag. 57). Anche alla luce di quanto ora esposto, non può quindi dubitarsi della liceità della causa (il mantenimento della prole) che sorregge il trasferimento immobiliare dal Baldini alla Vecchi (inoltre, la già menzionata pronuncia di Cassazione 11342/04 ha espressamente statuito che «l’accordo di separazione che contenga l’impegno di uno dei coniugi, al fine di concorrere al mantenimento del figlio minore, di trasferire, in suo favore, la piena proprietà di un bene immobile, trattandosi di pattuizione che dà vita ad un contratto atipico, distinto dalle convenzioni matrimoniali e dalle donazioni, [è] volto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 1322 c.c.»). Non manca, poi, dottrina che rinviene nei negozi traslativi in sede di separazione/divorzio una causa tipica: se si tiene conto del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, di fronte alla necessità di valutare gli infiniti e complessi rapporti di dare-avere che la convivenza protratta per anni genera, si può riconoscere un vero e proprio “contratto di definizione della crisi coniugale” (o, più esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali), un negozio tale da abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali compiuti, con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale. La ricostruzione dottrinale sembra avvalorata dalla terminologia impiegata dal legislatore, laddove esso si riferisce alle “condizioni della separazione consensuale” (articolo 711 cod. proc. civ.) e alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici” in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (articolo 4, comma 16, Legge divorzio): la lettura coordinata delle predette disposizioni – alla luce della giurisprudenza secondo cui ciascun coniuge ha il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente 60 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 assetto dei rapporti patrimoniali (Cassazione 2270/93, in Dir. Fam. Pers., 1994, pag. 563; Cassazione 657/94, in Dir. Fam. Pers., pag. 868) – consente di attribuire a quel complemento di specificazione (“della separazione”) un valore non più soltanto soggettivo ma anche oggettivo. In altri termini, “condizioni della separazione” non sono soltanto quelle “regole di condotta” destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale. Sotto il profilo causale, dunque, i contratti della crisi coniugale (e, segnatamente, i negozi traslativi di diritti tra coniugi in crisi) si caratterizzano per la presenza della causa tipica di definizione della crisi stessa. La tesi è stata recentemente accolta dalla Suprema corte: «Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e … rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” … il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può … colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutoriocompensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale» (Cassazione 5473/06; analogamente, Cass., 23/3/2004, n. 5741, in Arch. Civ., 2004, pag. 1026). A maggior ragione, perciò, riconoscendo al negozio traslativo in esame una causa tipica non può dubitarsi della sua liceità. Resta da analizzare la questione (essenziale nel procedimento de quo) relativa alla salvaguardia dell’interesse della prole: difatti, come nel procedimento di separazione consensuale seguita da omologazione (sostanzialmente assimilabile alla presente richiesta di modifica, avanzata congiuntamente dai coniugi), il controllo giudiziale si traduce in una verifica della legittimità/opportunità delle condizioni pattuite dai coniugi soprattutto L’OPINIONE rispetto all’interesse dei figli, che funge da parametro di valutazione anche per le clausole relative a rapporti patrimoniali. In linea generale, si rileva che, con la trascrizione nei Registri Immobiliari ex articolo 2645-ter c.c. (sulle modalità con cui eseguire la formalità si richiama la Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 5 del 7 agosto 2006), il vincolo di destinazione risulta opponibile erga omnes, offrendo così ai minori una significativa tutela, sia con riguardo ai frutti dei beni (da destinare al mantenimento), sia con riguardo all’inalienabilità. Inoltre, poiché per la realizzazione degli interessi ai quali è preposto il vincolo può agire, oltre al conferente (il Baldini), qualsiasi interessato (e, quindi, anche il Pm o un tutore o un curatore speciale), l’intestatario dei beni (la Vecchi) non potrà essere completamente libero di godere e disporre dei cespiti dovendo salvaguardare l’esigenza di mantenimento della prole. Infine, è prevista una piena ed efficace garanzia sui beni rispetto agli atti di esecuzione, addirittura superiore alla previsione di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: infatti mentre l’impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuati nell’atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti) conferiti ai sensi del nuovo articolo 2645-ter c.c. appare assoluta, l’articolo 170 c.c. assoggetta ad esecuzione i beni del fondo patrimoniale anche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a condizione che il creditore non sia a conoscenza di tale ultima circostanza. Più specificamente, si osserva che il primo vincolo impresso sui beni trasferiti alla Vecchi riguarda i loro frutti (che, a norma dell’articolo 2645-ter c.c., «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione») e prevede che gli stessi siano destinati – dopo l’estinzione del mutuo che grava sugli immobili – al mantenimento della prole sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica. Si tratta, con ogni evidenza, di una pattuizione favorevole per la prole: dopo la liberazione del bene dai gravami relativi al mutuo stipulato dai coniugi acquirenti (e proprio a questo fine devono in primis essere destinati i frutti), è assicurata ai figli – sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica – una fonte sicura di reddito (peraltro non aggredibile da eventuali creditori della Vecchi). Il secondo vincolo è strettamente connesso al primo (l’impiego dei frutti è garantito anche dalla conservazione della titolarità dei cespiti, la quale consente di goderne e disporne) e prevede l’inalienabilità del bene sino al raggiungimento dell’autosufficienza economica della prole: a riguardo, si osserva che l’articolo 2645-ter c.c. (norma successiva e speciale), nel prevedere l’opponibilità ai terzi della predetta inalienabilità (ove trascritta nei RR.II.), scardina il disposto dell’articolo 1379 c.c. (“Divieto di alienazione”), il quale sancisce (rectius, sanciva) che “il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti”. Concludendo, la domanda di modifica congiuntamente avanzata dai coniugi Baldini e Vecchi può essere accolta, risultando legittimo il trasferimento e rispondendo all’interesse della prole l’imposizione del vincolo ex articolo 2645-ter c.c. PQM Il Tribunale accoglie l’istanza e modifica la condizione sub E) del verbale di separazione consensuale del 22 novembre 2005 (omologato in data 9 febbraio 2006) conformemente alla domanda avanzata dei coniugi nel verbale dell’udienza del 22 marzo 2007. Così deciso il 23 marzo 2007 nella camera di consiglio della Sezione I del Tribunale di Reggio Emilia. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 61 INTERVENTI L’articolo 144 c.c.: la regola dell’accordo MONICA BUONFIGLIO, AVVOCATO L a questione dei ruoli coniugali esprime, con inizio dall’introduzione del principio di uguaglianza, un diverso comune sentire che riflette la trasformazione dei costumi, delle strutture sociali e del diritto di famiglia, secondo le indicazioni contenute negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione. Le differenti condizioni culturali infatti, malgrado una residuale discriminazione di genere, hanno determinato un mutamento semantico e giuridico. In proposito la Riforma del 1975 – che adegua la disciplina codicistica al dettato costituzionale - e la successiva legislazione, dedicata a conciliare vita privata e professionale hanno favorito il passaggio da un tipo di famiglia-istituzione basata sul principio di autorità, “il marito è capo della moglie”, ad una famiglia comunità di pari,“il matrimonio è ordinato sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi”, nella quale eventuali opposte esigenze e pretese devono essere composte attraverso il consenso, vale a dire che la ricerca del consenso deve essere il metodo di svolgimento dei rapporti coniugali. Ed invero nelle norme più significative sul tema – si pensi agli articoli da 143 a 148 c.c. - vi è una delega dell’ordinamento alla coppia sul governo della famiglia, avendo perso di senso distinguere tra attività sociali e compiti domestici, limitata solo dal rispetto dei diritti e doveri inderogabili, secondo quanto disposto dall’articolo 160 c.c. e dall’intervento giurisdizionale nelle vicende conflittuali. In particolare la richiamata Riforma ha sostituito l’articolo 144 c.c. che, nella attuale formulazione, detta la regola primaria dell’accordo, elemento di più evidente innovazione ed espressione della riconosciuta parità: «I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita 62 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 familiare e fissano la residenza secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato». Le novità attengono all’obbligo in capo ad entrambi i coniugi - senza distinzione di poteri e di funzioni e secondo i loro bisogni e peculiarità caratteriali di pattuire le regole del ménage, le scelte educative, gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli, la fissazione della residenza - primo comma- e alla previsione dell’ esercizio separato del potere gestorio - secondo comma – , anche tramite il contemperamento, e non il sacrificio secondo il pensiero previgente, dei diritti dei singoli, in virtù del principio inderogabile della solidarietà familiare. La necessità dell’accordo è incontestata: tanto che la Suprema corte ha considerato, più volte, contrario ai doveri matrimoniali il comportamento del coniuge che ne impedisce il raggiungimento. Accordo che può desumersi dalle circostanze concrete e che peraltro sopravvive, rispetto ai figli, alla dissoluzione del rapporto coniugale nella locuzione affidamento ad entrambi i genitori, usata dall’articolo 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 54/2006. In assenza di un modello familiare unico imposto dallo Stato, dunque, i coniugi sono tenuti a porre in essere intese, ex articolo 144 c.c., a seconda dei contesti familiari, aventi per oggetto le modalità di attuazione e specificazione dei doveri di cui all’articolo 143 c.c. – fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione e contribuzione - meritevoli di tutela, ove non confliggano con le ragioni delle norme imperative. A titolo meramente esemplificativo devono reputarsi nulli gli accordi aventi per oggetto il divieto di intrattenere amicizie con persone di sesso opposto, la sterilizzazione volontaria, la programmazione della procreazione, l’esclusione del principio di proporzionalità contributiva e del dovere di fedeltà; viceversa sono leciti quelli attinenti ad una maggiore esclusività della vita di coppia, al consenso al ricorso alle metodiche di procreazione assistita, al tenore di vita, a forme alternative di coabitazione. Per quanto concerne l’adempimento dell’obbligo di coabitazione, ulteriore novità è costituita dalla previsione della individuazione della residenza non più del marito bensì della famiglia-, inserita tra gli “affari essenziali” – e perciò sicuramente possibile oggetto dell’attenzione dell’autorità giudiziaria-, decisa secondo la ribadita regola dell’accordo nonché dell’impegno a non allontanarsi, atteso che tale obbligo è strumentale agli altri doveri nascenti dal matrimonio. Va però sottolineato che il potere attuativo, destinato ad incidere su situazioni giuridiche INTERVENTI soggettive personali e patrimoniali, pone problemi, dibattuti sia in dottrina che in giurisprudenza, relativi alla imputabilità ed alla efficacia delle conseguenti determinazioni concrete «…il rispetto dell’intesa coniugale non può mai essere imposto al coniuge recedente, posto che dalla costrizione all’osservanza di un’intesa non più accettata, potrebbe scaturire un senso di intollerabilità della convivenza, nocivo allo stesso permanere dell’unità familiare» (Cassazione 7 maggio 1992, n. 5415). Al riguardo si può affermare che gli sposi non possano sottrarsi a priori alla concorde volontà e che la facoltà, attribuita letteralmente dalla norma “a ciascuno”, di adottare strategie attuative (articolo 144 c.c. II comma) non costituisce una deroga al governo diarchico della famiglia; ne consegue che ove l’atto di esercizio posto in essere da uno solo, in esecuzione di un indirizzo condiviso, comporti l’assunzione di un’obbligazione, le conseguenze giuridiche di natura patrimoniale sono imputabili ad entrambi, «in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato l’obbligazione risponde del debito contratto» (Cassazione, 8 agosto 2002, n. 12021) . A contrario, la mancata conformità dell’atto esecutivo all’indirizzo concordato può essere eccepita, nei confronti del terzo, non in buona fede. Una sorta di responsabilità solidale, espressione del regime primario, che sembra attualmente trovare il suo fondamento, a seconda delle tesi, nella fictio iuris del mandato tacito, nell’istituto della rappresentanza apparente (Cassazione, 7 luglio 1995, n. 7501), nel combinato disposto degli articoli 143 e 144 c.c.. Dal punto di vista procedurale, poi, si discute sulla possibilità di tutela dell’accordo, comunque subordinato alla clausola rebus sic stantibus, nelle ipotesi di «un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni e alle richieste dell’altro coniuge» e di «violazioni di intese coniugali sull’indirizzo da imprimere alla vita familiare» o al «concordato domicilio». I rimedi e le sanzioni previsti, nelle ipotesi di originario e sopravvenuto dissenso, dipendono dal livello di tollerabilità della convivenza ed incidono diversamente sul rapporto coniugale. Nella fase di impasse, è possibile, secondo quanto statuito dall’ articolo 145 c.c., per dirimere le divergenze momentanee - l’intervento del giudice teso a far raggiungere “una soluzione concordata”- primo comma - ovvero, qualora promosso “espressamente e congiuntamente dai coniugi” - secondo comma alla emanazione di un provvedimento adeguato e non impugnabile da «equipararsi al pronunciato di un arbitratore… di per sé insuscettibile di coercizione, in quanto privo di efficacia esecutiva» (Cassazione Sez. I, 7 maggio 1992 n. 5415) e non suscettibile di passare in giudicato. Orbene la soluzione offerta, coerente con il disposto dell’articolo 144 c.c. esige, nel merito o nella ri- chiesta o nella attuazione, il presupposto deficitario, cioè l’accordo, il che contribuirebbe a spiegare la scarsa utilizzazione della norma. Nella seconda ipotesi, quella dell’insanabilità del dissidio, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il comportamento prevaricatore di un coniuge assume rilevanza ai fini della addebitabilità della separazione. Ove la condotta lesiva «si protragga e persista nel tempo, aprendo una frattura … essa può divenire fonte di intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della separazione ai sensi dell’articolo 151, comma 2, del codice civile» (Cassazione Sezione I, sentenza e settembre 2005 n. 17710). Ed ancora relativamente all’allontanamento dalla casa coniugale ed al rifiuto a tornarvi, senza giusta causa, nella medesima direzione è stato il contributo della Corte di cassazione, la quale ha precisato che la prestazione matrimoniale può divenire inesigibile in presenza di una scriminante della responsabilità, ravvisandola, nella fattispecie di seguito riportata,nel fatto che il marito non ha protetto l’habitat domestico. «Tutti i problemi dei coniugi traevano origine e fondamento dalle continue discussioni tra la nuora e la suocera, con essi convivente, contrasti che il marito non aveva cercato, come era suo dovere, di risolvere… con ciò determinandosi anche un progressivo logoramento del rapporto affettivo fra gli stessi coniugi». (Cass. Sez. I, 20.01.2006 n. 1202). Dunque la scelta, ove la convivenza sia divenuta intollerabile, oltre alla domanda di separazione, quella ulteriore di addebito, qualora la condotta discorde e subita possa qualificarsi come violazione dei doveri coniugali e si caratterizzi per la sua valenza eziologica. Maggio Giugno 2007 | Avvocati di famiglia | 63 IN LIBRERIA pagine) è un elenco completo di tutte le materie e dei problemi che ha affrontato la giurisprudenza negli ultimi venti anni. Abbiamo creato una struttura ad albero per facilitare il lettore nella ricerca delle soluzioni e permettergli di avere sempre presente il contesto più ampio in cui ciascuna massima si colloca. Intervista a Carlo Rimini A CURA DI GIANFRANCO DOSI C arlo Rimini, Professore di diritto privato nell’Università di Milano, insegna diritto di famiglia e delle persone nella scuola di specializzazione per le professioni forensi dell’Università Di Pavia e della Bocconi. È avvocato a Milano. È autore, fra l’altro, di uno studio monografico sulla comunione dei beni fra coniugi: Acquisto immediato e differito nella comunione legale fra coniugi , edito da CEDAM. Sempre per CEDAM ha ora pubblicato, assieme a Giulia Viganò, Diritto di famiglia. Repertorio sistematico di giurisprudenza. Sfogliando il vostro Diritto di famiglia si ha l’impressione di un lavoro che presenta alcuni aspetti peculiari nel panorama delle rassegne giurisprudenziali. Come è strutturata l’opera? Siamo partiti da una considerazione: di fronte ad un problema giuridico, l’avvocato e il giudice (ma anche lo studioso) si chiedono se il tema è già stato affrontato in giurisprudenza e come è stato risolto. Cercano innanzitutto una massima o un gruppo di massime. Sanno che la massima giurisprudenziale non consente di risolvere il problema, ma costituisce un primo importante punto di partenza. Abbiamo quindi voluto soddisfare questa esigenza, fornendo un quadro quanto più possibile completo delle massime in materia di diritto di famiglia. L’opera riunisce ed ordina oltre duemila massime. Per rendere agevole la consultazione, è stato creato uno schema – una sorta di indice – dei problemi su cui la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi. L’indice sistematico sembra appunto essere il cuore del vostro lavoro. L’indice sistematico (sono circa 80 64 | Avvocati di famiglia | Maggio Giugno 2007 Ma come è nata l’idea di questo repertorio? C’era, nel nostro studio, lo studio dell’avvocato Cesare Rimini, un vecchio schedario. Un mobile antico con ventiquattro cassetti disposti su due colonne; su ciascuno, stampata in oro, una lettera dell’alfabeto. Non era utilizzato da anni, inadatto alle esigenze di un moderno studio legale. Ci venne allora l’idea di impiegarlo per archiviare le sentenze più importanti per il nostro lavoro quotidiano. Sfogliando le riviste, facevamo una selezione delle decisioni che ci sembravano essere utili in futuro. Dopo averle divise per tema, inserivamo una copia in una cartella: una cartella per ogni tema. Venne subito spontaneo creare delle sottocartelle e poi un indice ad albero per orientarsi. Di fronte ad ogni nuova sentenza valutavamo se era omogenea ad altre già archiviate; se il problema affrontato era nuovo, o nuova era la soluzione, creavamo una nuova cartella. Così siamo andati avanti per anni, fino a che non ci è venuta l’idea di rendere pubblico il lavoro, nella speranza che possa servire anche ad altri. Il lavoro è nato quindi per stratificazioni successive. E’ frutto di una procedura inver- Carlo Rimini, Giulia Viganò Diritto di famiglia. Repertorio sistematico di giurisprudenza. CEDAM, 2007 sa, come rovesciata a clessidra, rispetto alle altre opere giuridiche e alle rassegne di giurisprudenza: l’indice non è stato definito ex ante dagli autori, ma è la somma solo dei temi di cui si è occupata la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia negli ultimi lustri. Scorrendo l’indice ho osservato che vi sono alcuni temi su cui la dottrina si è a lungo soffermata a cui sono invece dedicate solo poche pagine. Perché? Perché una parte importante del diritto di famiglia rimane estranea all’elaborazione giurisprudenziale. Il diritto di famiglia conosciuto nei nostri tribunali coincide sostanzialmente con il diritto della crisi della famiglia. L’ordinamento disciplina i rap-porti fra i coniugi e i rapporti fra i genitori e i figli – sia personali, sia patrimoniali – durante la convivenza coniugale serena, ma è assai raro che un giudice sia chiamato ad applicare queste norme se non nel contesto, e quindi nella particolare prospettiva, della separazione o del divorzio. Nessun coniuge si rivolge al giudice per chiedere che l’altro sia costretto ad adempiere l’obbligo di fedeltà o di assistenza; è raro che un figlio chiami in giudizio i genitori conviventi dolendosi di non essere stato adeguatamente educato e mantenuto. La convivenza matrimoniale si regge su regole non scritte che non sempre coincidono con quelle definite dal legislatore; che spesso dipendono da elementi, in qualche caso da rapporti di forza, non sempre nitidamente delineati. Le norme che disciplinano la famiglia serena hanno un forte significato sociale, quasi pedagogico: indicano su quali basi la famiglia dovrebbe essere organizzata; ma difficilmente potranno essere invocate dal familiare che subisce un torto per ottenere che un giudice imponga agli altri di modificare i loro comportamenti nell’ambito della convivenza. Qual è il contenuto del CD-Rom allegato all’opera? Proprio perché la lettura della massima giurisprudenziale è solo un primo passo del lavoro dell’interprete, abbiamo inserito nel CD-Rom i testi integrali di molte sentenze le cui massime sono pubblicate nel volume cartaceo. Inoltre il CD-Rom permette una più agevole ricerca all’interno dell’indice sistematico, consentendo una ricerca per parole testuali al suo interno ed un agevole spostamento nella struttura ad albero che lo contraddistingue. Diffusione della rivista per il 2007 1. Abbonamento annuale La rivista è inviata agli avvocati soci dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, in regola con i versamenti della quota associativa stabilita annualmente dal Comitato direttivo. L’abbonamento annuale per chi, non essendo iscritto all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, desidera ricevere la rivista è di euro 100,00 (IVA inclusa). Il versamento può essere effettuato (con l’indicazione del proprio cognome, nome, recapito) attraverso una delle seguenti modalità: • conto corrente postale n. 94143005 intestato al Centro studi giuridici sulla persona; • bonifico bancario a favore del Centro studi giuridici sulla persona, Banca di Roma, c/c n.65236036, ABI 3002 CAB 05036 CIN Q; • assegno non trasferibile intestato al Centro studi giuridici sulla persona, Via Nomentana 257, 00161, Roma. 2. Albo di avvocati di famiglia A cura della rivista è pubblicato periodicamente un albo di avvocati di famiglia redatto e aggiornato dal Comitato direttivo dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia. Nell’albo sono inseriti su loro richiesta i nominativi degli avvocati iscritti all’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia in regola con i criteri indicati dal Comitato direttivo d’intesa con il Coordinamento centrale dell’associazione. L’inserzione nell’albo di avvocati di famiglia comporta l’autorizzazione alla rivista Avvocati di famiglia al trattamento e alla diffusione dei dati personali dell’interessato identificativi della persona e del recapito dello studio professionale. 3. Abbonamenti cumulativi Possono essere effettuati su richiesta delle Sezioni territoriali dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia o di altri interessati abbonamenti cumulativi a favore di enti, istituzioni o categorie di persone al costo di euro 25,00 per ciascun abbonamento annuale. 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