Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE DIVISIONE II – TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ Autorità di Gestione CITES REGISTRO UFFICIALE – USCITA Prot. 0037982/PNM del 05/06/2013 DIV II Oggetto: Notifica CITES 2013/012 del 19/04/2013, relativa agli emendamenti alle appendici approvate dalla 16° Conferenza delle Parti CITES. Come noto lo scorso mese di marzo si è tenuta a Bangkok la 16^ riunione della Conferenza delle Parti CITES, durante la quale sono state apportate alcune modifiche alle Appendici della Convenzione. Si ritiene opportuno, al fine di agevolare la corretta applicazione della Convenzione medesima, di rendere note le modifiche approvate e che verranno conseguentemente apportate agli allegati del Regolamento del Consiglio n. 338/97, ed in particolare: L’intera famiglia Platysternidae spp. è stata inserita nell’Appendice I della convenzione ( Platysternon megacephalum, era la sola specie della famiglia che figurava precedentemente nell’appendice II). Le specie seguenti sono state eliminate dall’Appendice I della Convenzione: Thylacinus synocephalus, Onychogalea lunata, Caloprymnus campestris, Chaeropus ecaudatus, Macrotis leucura, Lophura imperialis e Campephilus imperialis. Le specie seguenti sono state trasferite dall’Appendice II all’Appendice I della convenzione: Trichechus senegalensis, Geochelone platynota, Chitra chitra, Chitra vandijki e Pristis microdon. I taxa seguenti sono stati trasferiti dall’Appendice I all’Appendice II della Convenzione: Vicugna vicugna (popolazione dell’Ecuador; con annotazione) e Tympanuchuscupido attwateri. Le specie seguenti sono state incluse nell’Appendice II della convenzione: Nautilus spp. (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Trimeresurus mangshanensis, Clemmys guttata, Emydoidea blandingii, Malaclemys terrapin, Cyclemys spp., Geoemyda japonica, Geoemyda spengleri (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Hardella thurjii, Mauremys japonica, Mauremys nigricans (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Melanochelys trijuga, Morenia petersi, Sacalia bealei (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Sacalia quadriocellata (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Vijayachelys silvatica, Dogania subplana, Nilssonia formosa, Nilssonia leithii, Palea steindachneri (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Pelodiscus axenaria (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Pelodiscus maakii (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Pelodiscus parviformis (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Rafetus swinhoei (precedentemente inclusa nell’Appendice III), Epipedobates machalilla, Carcharhinus longimanus (con annotazione), Sphyrna lewini (con annotazione; precedentemente inclusa nell’Appendice III), Sphyrna mokarran (con annotazione), Sphyrna zygaena (con annotazione), Lamna nasus (con annotazione; precedentemente inclusa nell’Appendice III), Manta spp. (con annotazione), Yucca queretaroensis, Operculicarya decaryi, Diospyros spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar; la maggior parte di queste specie era precedentemente inclusa nell’Appendice III), Dalbergia cochinchinensis (con annotazione), Dalbergia granadillo (con annotazione), Dalbergia retusa(con annotazione; le popolazioni del Guatemala e di Panama erano precedentemente incluse nell’Appendice III), Dalbergia stevensonii (con annotazione; le popolazioni del Guatemala erano precedentemente incluse nell’Appendice III), Dalbergia spp. (con annotazione; popolazioni del Madagascar), Senna meridionalis, Adenia firingalavensis, Adenia subsessilifolia, Uncarina grandidieri, Uncarina stellulifera, Osyris lanceolata (con annotazione, popolazioni di Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda e Repubblica Unita della Tanzania) e Cyphostemma laza. Le specie seguenti sono state eliminate dall’Appendice II della convenzione: Pteropus brunneus, Caracara lutosa, Sceloglaux albifacies, Rheobatrachus silus, Rheobatrachus vitellinus, Tillandsia kautskyi, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei, Dudleya stolonifera e Dudleya traskiae. I taxa Rupicapra pyrenaica ornata e Papilio hospiton sono stati trasferiti dall’Appendice I all’Appendice II della convenzione. Tuttavia questi taxa sono anche inclusi nell’Allegato II (specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e nell’allegato IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; rimarranno pertanto nell’allegato A del Regolamento CE 338/97. Le seguenti specie elencate nell’Appendice II della convenzione sono soggette a una quota annua di esportazione pari a zero fissata per gli esemplari prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali: Batagur borneoensis, Batagur trivittata, Chelodina mccordi, Cuora aurocapitata, Cuora flavomarginata, Cuora galbinifrons, Cuora mccordi, Cuora mouhotii, Cuora pani, Cuora trifasciata, Cuora yunnanensis, Cuora zhoui, Heosemys annandalii, Heosemys depressa, Mauremys annamensis e Orlitia borneensis. Pertanto in conseguenza delle suddette modifiche si ricorda che i soggetti tenuti alla compilazione del registro di cui al D.M. 8 gennaio 2002 e s.m.i. e che detengano, all’entrata in vigore dei nuovi allegati A e B, esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e loro parti, di cui al comma 1 dell’art. 1 del medesimo decreto, di specie di nuova inclusione nei suddetti allegati, dovranno richiedere detto registro di detenzione al Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina e compilarlo secondo le modalità previste. In caso di precedente possesso del registro, dovranno essere riportati gli specimens delle nuove specie incluse nel Regolamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei nuovi Allegati. Per quanto riguarda le importazioni, che dovessero eventualmente avvenire durante il periodo transitorio successivo l’entrata in vigore delle nuove Appendici CITES, ed in attesa della entrata in vigore delle corrispettive modifiche agli allegati al Regolamento CE 338/97, si ricorda che le dette importazioni saranno comunque soggette alla presentazione dei necessari permessi e certificati CITES rilasciati dalle competenti Autorità di Gestione, e ove del caso alla presentazione dei necessari certificati comunitari, quali ad esempio notifiche di importazione per le specie già incluse nell’Appendice C o D del presente Regolamento. E’ opportuno sottolineare che per le specie non più incluse nelle Appendici CITES dal 12 giugno, comunque fino a che saranno presenti negli allegati al Regolamento gli esemplari vivi o morti di dette specie e parti o derivati saranno soggetti al rilascio delle necessarie licenze ed certificati previsti ai sensi dei Regolamenti Comunitari. Infine relativamente alle (ri)esportazioni di specie di nuova inclusione nelle Appendici CITES, nell’attesa dell’entrata in vigore degli allegati al Regolamento, ed al fine di dare applicazione all’articolo 1 del Regolamento 338/97, sarà possibile il rilascio da parte delle Amministrazioni competenti di permessi di esportazione o certificati di reesportazione ai sensi dell’articolo III della Convenzione di Washington e della Risoluzione Conf. 12.3 (Rev. CoP15), utilizzando i formulari previsti dall’articolo 10 ai fini di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafi 3 e 4. E’ evidente che in caso di specie già incluse nell’Allegato C, nell’attesa dell’inclusione della specie in Allegato A o B, dovrà essere richiesto il rilascio, in base al caso, di un certificato di origine o di riesportazione. Si prega a tutte le Associazioni in indirizzo ed al Corpo forestale dello Stato che legge in copia, tramite i propri servizi CITES Territoriali, di dare la massima diffusione alla presente nota. Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari, con invio di posta elettronica al [email protected]. Il Dirigente ad interim Della Divisione II Dott.ssa Maria Carmela Giarratano