GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO
CERTIFICAZIONE UNICA 2015
12/02/2015
Relatore:
Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – materia «Lavoro»
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Torino, 12/02/2015
PROGRAMMA
Modello di certificazione
Tempistiche e tempi di effettuazione
Criticità operative
Regime sanzionatorio
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LA CERTIFICAZIONE UNICA 2015
NORMATIVA
Il D.L. n. 175/2014 pubblicato in G.U. il 29 novembre 2014, recante disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali, ha previsto che, a partire dall’anno 2015, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, i Sostituti d’Imposta debbano trasmettere all’Agenzia
delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno le certificazioni relative:
ai redditi di lavoro dipendente
ai redditi assimilati
ai redditi di lavoro autonomo
ai redditi diversi
che attestano l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle
detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
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INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il nuovo adempimento previsto non riveste carattere dichiarativo, ma solo di
comunicazione finalizzata alla elaborazione della dichiarazione precompilata.
Adempimenti Sostituto d’Imposta
COMUNICAZIONE UNICA
MODELLO 770 SEMPLIFICATO
Entro 07 Marzo
Entro 31 Luglio
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Unitamente alle Certificazioni Uniche relative ai singoli percipienti, il Sostituto d’Imposta
comunica all’Agenzia delle Entrate: in un apposito frontespizio, i propri dati anagrafici
nonché quelli dell’intermediario incaricato all’invio telematico.
Nel quadro CT, le informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai modelli 730-4, esclusivamente nell’ipotesi in cui gli stessi non siano già stati
forniti tramite l’apposito modello CSO.
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FRONTESPIZIO
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Il frontespizio è una sezione nuova rispetto al modello CUD, necessaria all’invio
telematico.
Si compone dei seguenti riquadri:
tipo di comunicazione, costituita dalla casella:
annullamento, da barrare nel caso in cui il Sostituto, prima della scadenza
del termine di presentazione (9 marzo 2015) intenda annullare una
certificazione già presentata
sostituzione, da barrare nel caso in cui il Sostituto intenda, prima del termine
di presentazione (9 marzo 2015) sostituire una certificazione già presentata
dati relativi al Sostituto
dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione
firma della comunicazione
impegno alla trasmissione telematica
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QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI AI MOD. 730/4 RESI DISPONIBILI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Il nuovo quadro, ispirandosi alla modalità espositiva del Modello CSO, si articola in 3
sezioni:
DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA RICHIEDENTE
SEZIONE A - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili
direttamente all’indirizzo telematico del Sostituto
SEZIONE B - Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso
l’indirizzo telematico dell’intermediario incaricato
Di seguito si riporta una tabella con l’evidenza dei casi in cui va compilato il quadro CT
nonché i casi in cui lo stesso non deve essere compilato.
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QUADRO CT
Ipotesi di invio:
I Sostituti d’Imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello
CSO e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e
assimilato
Se in ipotesi precedente, la comunicazione deve essere compilata per ogni
trasmissione in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di
lavoro dipendente e assimilato
Ipotesi di non invio:
I Sostituti d’Imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011; per
le variazioni utilizzare il modello CSO
In caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione
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QUADRO CT
DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA RICHIEDENTE
Indicare in questa sezione:
il codice fiscale, il numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica del Sostituto
d’Imposta richiedente.
Per permettere all’Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al Sostituto i dati utili
per rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.
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Sezione A
Compilando questa sezione il Sostituto richiede che i dati relativi ai modelli 730-4 dei
propri dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente
per i quali è possibile la presentazione del modello 730) siano resi disponibili presso la
propria utenza telematica.
Il Sostituto, utente Fisconline, barrerà la relativa casella; se invece è un utente Entratel
deve indicare la propria utenza telematica nel riquadro “Codice sede Entratel”.
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Sezione B
Compilando questa sezione i Sostituti d’Imposta richiedono che i modelli 730-4 dei propri
dipendenti (pensionati, titolari dei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per i quali
è possibile la presentazione del modello 730), siano resi disponibili presso l’indirizzo
telematico Entratel dell’intermediario abilitato prescelto.
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Sezione B
colonna 1 il codice fiscale dell’intermediario delegato per la ricezione dei mod. 730-4
resi disponibili dall’Agenzia
colonna 2 il corrispondente “Codice sede Entratel” dell’intermediario
colonna 3 il numero di cellulare dell’intermediario
colonna 4 l’indirizzo di posta elettronica dell’intermediario per permettere all’Agenzia
delle Entrate di raggiungerlo agevolmente in caso di comunicazioni riguardanti la
procedura del flusso telematico dei mod. 730-4
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
Senza prosecuzione da parte di altro soggetto
La Comunicazione Unica 2015 deve essere presentata dal liquidatore, curatore
fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto.
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Operazioni straordinarie
Nella Certificazione Unica:
nella sezione dati anagrafici della CU i dati relativi al Sostituto subentrante che rilascia
la certificazione
compilazione dell’annotazione cod. GI per informare il contribuente che le operazioni
di conguaglio sono state effettuate dal Sostituto estinto
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OPERAZIONI STRAORDINARIE CON ESTINZIONE DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Soggetto che rilascia la certificazione:
SOGGETTO ESTINTO:
nel campo «codice fiscale» il codice fiscale del dichiarante
nel campo «codice fiscale» il codice fiscale del soggetto estinto
DICHIARANTE:
nel campo «codice fiscale» il codice fiscale del dichiarante subentrante
nei campi da 40 a 48 le somme corrisposte dal soggetto estinto
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OPERAZIONI STRAORDINARIE SENZA ESTINZIONE DEL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
Ci riferiamo ad esempio: trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento di
ramo d’azienda, etc.
In questi casi gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle
operazioni.
Esempio: passaggio di dipendenti (anche per cessazione del relativo contratto).
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CEDENTE
1. NO rilascio CUD al dipendente o soggetto equiparato
2. SI indicazione dati nella propria comunicazione dei redditi erogati al personale fino al
momento della cessione ed indicazione nel punto 207 del codice 8
CESSIONARIO
1. SI rilascio CUD al dipendente o soggetto equiparato
2. EMISSIONE DI UNA COMUNICAZIONE comprensiva di tutti i dati percepiti dal
lavoratore dipendente acquisito evidenziando nei punti da 204 a 220 le somme
erogate dal sostituto cedente
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Nella Certificazione Unica
il precedente Sostituto non deve effettuare alcun invio relativamente ai dati fiscali
riguardanti i redditi erogati
il precedente Sostituto dovrà procedere all’invio nell’ipotesi di rilascio della CU per
certificare i soli dati previdenziali e assistenziali
Nella Certificazione Unica 2015 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle
certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e, da quest’anno, i dati
relativi alle certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
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La Certificazione Unica 2015 è composta dai seguenti prospetti:
Dati anagrafici del Sostituto e del percettore
Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati
Dati previdenziali ed assistenziali
Dati fiscali relativi ai redditi di lavoro autonomo
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Si tratta dei prospetti che, a seconda del reddito certificato:
dovranno essere consegnati al percipiente entro il 28 febbraio, differito al 2 marzo
2015
successivamente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate unitamente al
frontespizio ed al quadro CT, qualora dovuto, entro il 7 marzo
La parte “Dati anagrafici” della CU 2015 è suddivisa in quattro sezioni nelle quali devono
essere forniti principalmente i dati anagrafici del Sostituto d’Imposta che rilascia la
certificazione nonché quelli del percettore delle somme in essa indicate.
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Con riferimento al datore di lavoro che ha erogato le somme evidenziate nella
certificazione, sono richiesti, tra gli altri:
codice fiscale (non deve essere indicato il numero di partita IVA)
cognome o denominazione
nome
indirizzo completo (comune, sigla della provincia, C.A.P., via, numero civico e
frazione), comprensivo del numero di telefono (preceduto dalla lettera T) o di fax
(preceduto dalla lettera F) e l’indirizzo di posta elettronica della propria sede al quale
devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni
il codice attività e il codice sede, quest’ultimo nell’eventualità che il Sostituto d’Imposta
opti per una gestione separata dei lavoratori (ad esempio lavoratori con qualifica di
dirigenti e lavoratori con qualifica di impiegati) ai fini dell’effettuazione delle operazioni
di conguaglio da assistenza fiscale
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Con riferimento, invece, al soggetto al quale sono stati erogati gli emolumenti, vengono
richieste le informazioni anagrafiche complete:
cognome
nome
codice fiscale
sesso
data, comune, provincia di nascita
Laddove il soggetto appartenga a categorie particolari (ad esempio, dipendente all’estero,
percettore di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento
professionale, erede, ex coniuge, ecc.), dovrà essere inserito il relativo codice
identificativo desunto dalla Tabella D, presente nell’Appendice alle istruzioni della CU
2015.
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In relazione alla sezione in esame, occorre segnalare la presenza del nuovo campo 10
“Casi di esclusione dalla precompilata” da compilare per segnalare casi particolari di
presentazione della Certificazione Unica esclusi dall’obbligo della dichiarazione
precompilata, indicando nello specifico:
il codice 1, nell’ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di
cui all’art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai
membri del Parlamento europeo, h) e h-bis)
il codice 2, nell’ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed
assistenziali
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La novità più rilevante di questa sezione consiste nell’adeguamento, a seguito delle
modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali (D.L. n. 175/2014), della data di
riferimento del domicilio fiscale del contribuente ai fini della determinazione delle
addizionali regionale e comunale IRPEF.
In particolare, l’informazione del domicilio fiscale è richiesta con riferimento:
al 1° gennaio 2014 (campi 20, 21 e 22)
al 1° gennaio 2015 (campi 23, 24 e 25)
Il Decreto Semplificazioni Fiscali ha sancito l’uniformazione della data di riferimento del
domicilio fiscale ai fini dell’addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le
imposte al 1° gennaio dell’anno di riferimento con decorrenza dal periodo d’imposta
2014.
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Nel caso di compensi erogati ai lavoratori autonomi, i campi relativi al domicilio fiscale
devono essere compilati nella sola ipotesi di indicazione del codice N nel punto 1
presente nella sezione relativa ai redditi di lavoro autonomo e, dunque, nel caso in cui la
CU sia utilizzata per certificare indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e
compensi erogati:
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
in relazione a rapporti di Co.Co.Co. di carattere amministrativo gestionale di natura
non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di
cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnico
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Nella parte “Dati Anagrafici” è richiesta:
l’indicazione del codice fiscale del rappresentante nell’eventualità di:
contribuenti incapaci (compreso il minore)
nell’ipotesi in cui il percipiente di redditi di lavoro autonomo, provvigioni o altri
redditi, sia un non residente
In tale ultimo caso:
a campo 40 va inserito il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità Fiscale
del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità
Amministrativa del paese di residenza
a campo 41 e 42 va indicato rispettivamente la località di residenza estera e il relativo
indirizzo
a campo 43 va evidenziato il codice dello Stato estero di residenza rilevabile dalla
Tabella G - Elenco dei paesi e territori esteri rilevabile nell’Appendice delle istruzioni alla
compilazione della Certificazione Unica
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CERTIFICAZIONE UNICA
LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Nel punto 1 va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati
per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 1 del TUIR.
Il punto 1 è multimodulo per dare distinta indicazione dei redditi nel caso di CU che
certificano redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
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Il punto 2 va compilato solo in presenza del punto 1.
In questo caso deve essere indicato il codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo
indeterminato, il codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato.
Esempi di compilazione:
Modalità di compilazione dei campi 1 e 2 in caso di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo determinato (1/3 – 30/6) a tempo indeterminato.
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Progressivo modulo 1
Punto 1: riportare il reddito erogato dall’1/3 al 30/6
Punto 2: 2 (tempo determinato)
Punto 6: 306 (totalità dei giorni lavorati)
Progressivo modulo 2
Punto 1: riportare il reddito erogato dall’1/7 al 31/12
Punto 2: 1 (tempo indeterminato)
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Nel punto 3 va indicato il totale dei redditi derivante da pensione per i quali è possibile
fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 3 e 4 del TUIR.
Nel punto 4 va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i
quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5 del TUIR.
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I punti 8 e 9 sono informazioni che indicano la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, si
precisa che la data inizio deve essere sempre presente.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro, intercorso con lo stesso Sostituto d’Imposta venga
interrotto e successivamente riattivato nel corso dell’anno, è necessario barrare il punto
10.
In tal caso nel punto 8 deve essere riportata la data di inizio relativa al primo rapporto di
lavoro conguagliato.
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Esempio:
1)
Rapporto di lavoro con il sostituto A: 30 gennaio 2014 - 13 marzo 2014
Rapporto di lavoro con il sostituto A: 15 aprile 2014 - 30 luglio 2014
Rapporto di lavoro con il sostituto A: 1° agosto 2014 - 30 novembre 2014
Punto 8 (data inizio) 30 gennaio 2014 - Punto 9 (data cessazione) 30 novembre 2014 Punto 10 (con interruzione) barrato
2)
Rapporto di lavoro con il sostituto A: 30 giugno 2012 - 13 marzo 2014
Rapporto di lavoro con il sostituto B: 15 aprile 2014 - 30 luglio 2014
Rapporto di lavoro con il sostituto A: 15 settembre 2014
Punto 8 (data inizio) 30 giugno 2012 - Punto 9 (data cessazione) non compilato in quanto
ancora in forza - Punto 10 (con interruzione) barrato
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Esempi di compilazione:
Nel caso in cui il Sostituto d’Imposta abbia conguagliato redditi di lavoro dipendente
ed assimilati per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, commi 1 e
1‐bis (campo 1) derivanti da entrambe le tipologie di rapporto, nella sezione “Dati
Fiscali”, dovranno essere compilati 2 moduli per dare distinta indicazione dell’importo
del reddito prodotto in relazione alle due diverse tipologie di rapporto.
Per lo stesso percipiente si dovrà compilare un modulo con l’indicazione:
campo 1 dell’importo del reddito derivante, ad esempio, dal rapporto a tempo
determinato
campo 2 il relativo codice 2 (rapporto di lavoro a tempo determinato)
negli altri campi della sezione “Dati Fiscali” i dati complessivi relativi al conguaglio
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Un altro modulo con l’indicazione:
campo 1 dell’importo del reddito derivante, ad esempio, dal rapporto a tempo
indeterminato
campo 2 il relativo codice 1 (rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
nessun altro campo compilato
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Acconti e crediti non rimborsati dichiarante e coniuge
Qualora il Sostituto si sia avvalso dell’assistenza fiscale il Sostituto d’Imposta dovrà dare
distinta indicazione degli acconti trattenuti e dei crediti non rimborsati evidenziando:
nella sezione “Acconti dichiarante 2014”
nella sezione “Acconti coniuge 2014”
nella sezione “Crediti non rimborsati dichiarante”
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Oneri detraibili
Nella Certificazione Unica la gestione degli oneri detraibili trova la sua esposizione in
una nuova sezione appositamente dedicata, nella quale per ognuno degli oneri andrà
indicata la causale nonché il relativo importo.
Gli importi degli oneri detraibili riportati nella Certificazione Unica dovranno essere esposti
al lordo di eventuali franchigie (sul mod. CUD l’esposizione era al netto delle franchigie).
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Detrazioni e crediti
In questa Sezione trovano esposizione l’imposta netta nonché le detrazioni secondo le
modalità espositive già previste dal mod. CUD.
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Con riferimento al credito evidenziato nel punto 114, devono essere, rispettivamente,
indicati per ciascuno Stato estero nel quale il reddito è stato prodotto:
il codice dello Stato estero
l’anno di percezione del reddito estero
il reddito prodotto all’estero
l’imposta pagata all’estero resasi definitiva
nelle annotazioni (cod. AQ) deve essere data distinta indicazione del reddito
complessivo tassato in Italia, dell’imposta lorda italiana nonché dell’imposta netta
italiana
In tale sezione trovano inoltre esposizione le informazioni relative al bonus € 80,00.
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A tal fine, sono stati istituiti 3 campi nei quali andranno indicati:
campo 119
il codice 1) se il Sostituto d’Imposta ha riconosciuto al dipendente il bonus e lo ha erogato
tutto o in parte
il codice 2) se il Sostituto d’Imposta non ha riconosciuto al dipendente il bonus ovvero lo
ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte
campo 120, andrà evidenziato il bonus eventualmente erogato (anche solo
parzialmente)
campo 121, andrà evidenziato il bonus non erogato
Riguardo la compilazione dei predetti campi, l’Agenzia delle Entrate precisa che la
sezione “Credito Bonus Irpef” “deve essere sempre compilata, se compilato il punto 1
della CU”.
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Significa che il campo 119 dovrà essere sempre compilato in relazione ai lavoratori titolari
di redditi di lavoro dipendente e assimilati (che potenzialmente danno diritto al bonus)
indipendentemente dal fatto che, con riferimento all’anno 2014, soddisfacessero o meno i
requisiti per beneficiare effettivamente del bonus.
Relativamente alla compilazione di campo 119 con il codice 2, l’Agenzia conferma che
qualora si tratti di lavoratori che:
non soddisfano i requisiti richiesti per beneficiare del bonus e che pertanto non
hanno ricevuto alcun importo a tale titolo campo 121 non va compilato;
pur soddisfano i predetti requisiti, non si sono visti attribuire alcun importo a tale titolo
o per propria scelta o per cause dipendenti dal datore di lavoro a campo 121 è previsto
che “le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l’indicazione nel campo 121
anche di un valore positivo”. Pertanto potrà essere indicato l’importo del bonus
potenzialmente spettante ma non erogato.
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Relativamente alle somme erogate per l’incremento della produttività per il 2014 l’importo
massimo che può scontare una tassazione agevolata (sostitutiva) è fissato a € 3.000,00.
Nel punto 192 è stato eliminato il codice C che riguardava il finanziamento agevolato di
cui alla circolare n. 46/E del 6 dicembre 2012 (sisma che colpì i territori della regione
Emilia nel periodo maggio 2012).
Quindi nel punto 201 non è possibile indicare un importo superiore a € 3.000,00.
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Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta
Relativamente alla sezione “Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta” si segnala
l’introduzione di una specifica sottosezione riguardante i redditi relativi a lavori
socialmente utili dove trovano distinta indicazione i dati relativi a tale tipologia di reddito.
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Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti
Nella sezione relativa ai conguagli sono riportati i principali dati relativi alle certificazioni
già conguagliate dal Sostituto d’Imposta.
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Da quest’anno, nella sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri
soggetti” trovano indicazione i dati relativi a:
“Redditi assoggettati a tassazione ordinaria” (campi da 301 a 317),
“Somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro” (campi da 323 a
327),
“Lavori socialmente utili” (campi da 328 a 331), riferiti ad altri soggetti dei quali il
Sostituto d’Imposta ha tenuto conto nelle operazioni di conguaglio.
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Ad esempio la compilazione della sezione è necessaria quando:
al Sostituto è fatta richiesta dal contribuente, che ha avuto altri rapporti di lavoro con
diversi datori di lavoro nello stesso periodo d’imposta 2014, di effettuare le ritenute
tenendo conto anche di quanto corrisposto da altri soggetti, ai sensi dell’art. 23,
comma 4 del D.P.R. n. 600/73
devono essere ricompresi nell’operazione di conguaglio anche i compensi erogati da
terzi ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del TUIR comunicati successivamente al
12 gennaio 2014 e riferiti al periodo d’imposta 2013
si verifica un passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro,
indipendentemente dall’estinzione del precedente Sostituto
si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all’estinzione del
Sostituto d’Imposta e la successiva riassunzione da parte di un altro Sostituto
si verifichi una successione mortis causa e l’erede prosegua l’attività del Sostituto
deceduto
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Esempi di compilazione
Il Sostituto B effettua il conguaglio tenendo conto delle somme erogate dal sostituto A. Il
Sostituto A ha erogato anche somme per l’incremento della produttività del lavoro (100).
Il Sostituto A ha assoggettato i premi a sostitutiva (100).
Il Sostituto B assoggetta tutto a tassazione ordinaria.
100
100
X
100
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CF SOSTITUTO D’IMPOSTA A
100
10
Il Sostituto B effettua il conguaglio tenendo conto delle somme erogate dal Sostituto A. Il
Sostituto A ha erogato anche somme per l’incremento della produttività del lavoro (100).
Il Sostituto A ha assoggettato i premi a ordinaria (100).
Il Sostituto B assoggetta tutto a tassazione sostitutiva (100).
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100
10
CF SOSTITUTO D’IMPOSTA A
100
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X
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Trattamento di fine rapporto indennità equipollenti, altre indennità e
prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata
La sezione “Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e
prestazioni in forma di capitale assoggettate a tassazione separata” si presenta con le
stesse modalità di compilazione previste dal Modello CUD 2014.
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Esempio di compilazione:
1° rapporto TD con cessazione il 31/03/2014 non consegnato il CUD
2° rapporto TD 01/06/2014 - 31/10/2014 non consegnato il CUD
3° rapporto TD 01/12/2014 in forza al 31/12/2014 consegna CUD complessivo
Come si compila la nuova Certificazione Unica?
Si rilascia una sola CU compilata nel seguente modo:
Modulo 1: dati fiscali complessivi del 1° del 2° e del 3° rapporto sezione TFR riporto
dei dati relativi all’ultimo rapporto di lavoro
Modulo 2: sezione TFR riporto dei dati relativi al 1° rapporto di lavoro
Modulo 3: sezione TFR riporto dei dati relativi al 2° rapporto di lavoro
La medesima modalità di compilazione anche nell’ipotesi in cui nei primi due rapporti di
lavoro sia stato rilasciato il CUD e quindi siano stati comunicati al contribuente i dati
relativi alle quote di TFR erogate.
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Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
In questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai familiari che nel 2014 sono stati
fiscalmente a carico del sostituito ai fini della corretta attribuzione delle detrazioni.
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Dati previdenziali ed assistenziali INPS
Nella parte previdenziale della Certificazione Unica 2015 devono essere esposti i dati
previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all’INPS
(comprensiva delle gestioni ex INPDAP), nonché l’importo dei contributi previdenziali ed
assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale nel
corso del 2014.
Dati assicurativi INAIL
La Certificazione Unica 2015, a differenza del mod. CUD, prevede l’indicazione, nei
nuovi campi da 35 a 40, dei dati assicurativi riferiti a tutti i soggetti per i quali ricorre
l’obbligo di assicurazione all’INAIL.
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CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
Il prospetto “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” si riferisce alla
corresponsione, nel corso del 2014, di:
redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, TUIR, soggetti a ritenuta
redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta
provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e
di procacciamento d’affari
corrispettivi erogati dal condominio, quale Sostituto d’Imposta, per prestazioni relative
a contratti d’appalto. L’art. 25‐ter, D.P.R. n. 600/1973, dispone l’obbligo, per il
condominio, di operare una ritenuta del 4% a titolo d’acconto sui compensi per
prestazioni derivanti da contratto d’appalto d’opera e servizi effettuate nell’esercizio
d’impresa (anche se occasionale)
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provvigioni derivanti da vendita a domicilio
indennità corrisposte per la cessazione:
di rapporti di agenzia delle persone fisiche [art. 17, comma 1, lett. d), TUIR];
da funzioni notarili [art. 17, comma 1, lett. e), TUIR]
dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma art. 17,
comma 1, lett. f), TUIR
I compensi erogati ai contribuenti minimi e nuove iniziative imprenditoriali devono
comunque essere indicati nella presente comunicazione anche se non sono
assoggettati a ritenuta.
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Il Sostituto A ha corrisposto al professionista Bianchi compensi di lavoro autonomo (con
causali diverse):
€ 1.000,00 causale L
€ 500,00 causale O
Il Sostituto deve compilare due Certificazioni Uniche.
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Progressivo certificazione = 0001
Numero modulo = 01 - Causale = L - Campo 4 = € 1.000,00
Progressivo certificazione = 0002
Numero modulo = 01 - Causale = O - Campo 4 = € 500,00
Il Sostituto A ha corrisposto al professionista Bianchi compensi di lavoro autonomo (con
causali diverse):
€ 1.000,00 causale L
€ 2.000,00 causale L
€ 500,00 causale O
Il Sostituto può compilare due Certificazioni Uniche.
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Progressivo certificazione = 0001
Numero modulo = 01 - Causale = L - Campo 4 = € 3.000,00
Progressivo certificazione = 0002
Numero modulo = 01 - Causale = O - Campo 4 = € 500,00
Esempio di compilazione della certificazione unica relativa ai redditi di lavoro autonomo
tenendo conto dei seguenti dati:
Percipiente
Causale
Ammontare
lordo
Codice
Altre somme
non soggette
Imponibile
Ritenuta
Rossi
A
1300
3
50
1250
250
Rossi
A
1100
3
100
1000
200
Rossi
A
3000
1
2700
300
60
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001
01
A
5400
3
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150
2550
510
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001
1
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02
2700
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REGIME SANZIONATORIO
Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. n. 175/2014, viene prevista l’applicazione di una
sanzione pari a € 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata.
In caso di errata trasmissione, qualora l’invio della corretta certificazione avvenga entro
i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo, ossia entro il 12 marzo, la sanzione
non si applica.
Il regime sanzionatorio previsto troverà applicazione anche nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione della certificazione relativa ai lavoratori autonomi.
La sanzione non si applica in caso di errata trasmissione, qualora l’invio della corretta
certificazione avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 7 marzo.
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Ulteriore chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda il termine di decorrenza
dei predetti 5 giorni qualora il termine per la trasmissione telematica cada di sabato
(come avviene nell’anno 2015) ovvero di giorno festivo.
L’Agenzia ricorda che, in linea generale, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del
D.L. n. 70/2011, “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da
norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un
giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
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Pertanto, con riferimento all’anno 2015, poiché il 7 marzo cade di sabato il termine ultimo
di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche risulta sicuramente differito a lunedì
9 marzo 2015.
Per quanto riguarda, invece, il termine di decorrenza dei 5 giorni successivi alla
trasmissione entro i quali è possibile procedere al rinvio di un’errata certificazione senza
incorrere nella sanzione, l’Agenzia precisa che i successivi 5 giorni entro i quali è
possibile rinviare una comunicazione errata devono essere computati a decorrere dalla
scadenza del 7 marzo prevista dalla norma e pertanto scadono il 12 marzo 2015.
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ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI ALL’EX CONIUGE
Relativamente alla sezione “Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei
redditi” della Certificazione Unica, quest’anno sono state introdotte nuove modalità
espositive
del
reddito
di
lavoro
dipendente
e
assimilato
propedeutiche
alla
predisposizione del modello 730 precompilato.
In particolare, deve essere data distinta indicazione della tipologia di reddito
certificato, inserendo al campo 5 il totale dei redditi degli assegni periodici per i quali è
possibile fruire della detrazione di cui all’art. 13, comma 5-bis del TUIR.
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In particolare, trattandosi di una procedura finalizzata ad assicurare al coniuge avente
diritto una tutela esecutiva più immediata ed efficace rispetto all’ordinaria procedura di
pignoramento, proprio in funzione del carattere speciale di tale procedura, l’Agenzia
esonera il terzo erogatore dall’effettuare la ritenuta nella misura del 20%, tuttavia, ai fini
della rintracciabilità da parte dell’amministrazione finanziaria della corresponsione di tali
somme, obbliga comunque il terzo erogatore ad evidenziare i dati del debitore e del
creditore nel proprio modello 770 utilizzando il prospetto SY predisposto per il
pignoramento.
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Tuttavia, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando,
applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito e di conseguenza
compilerà la relativa Certificazione Unica, indicando nel nuovo campo 5 gli importi
corrisposti all’ex coniuge.
Si ricorda che, visto anche le istruzioni alla compilazione del modello 770 – Semplificato,
nell’ipotesi di pignoramento presso terzi (vero e proprio) dell’assegno periodico di
mantenimento del coniuge, qualora il terzo erogatore conosca la natura delle somme
erogate, quest’ultimo è tenuto ad effettuare le ordinarie ritenute previste per tale tipologia
di reddito.
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CONTRIBUTI VERSATI AD ENTI O CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE
FINE ASSISTENZIALE
In relazione alla contribuzione versata ad Enti e Casse aventi esclusivamente fini
assistenziali (iscritte all’anagrafe dei Fondi sanitari ai sensi del D.M. 27 ottobre 2009) che
non concorre alla determinazione del reddito imponibile fino ad un importo massimo di
€ 3.615,20, nella Certificazione Unica 2015 è stato introdotto il nuovo campo 164 nel
quale va indicato l’ammontare dei predetti contributi non dedotti e che hanno pertanto
concorso alla formazione del reddito indicato a campo 1.
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Al fine di poter permettere al percipiente di dedurre la contribuzione versata in sede di
dichiarazione dei redditi, si potrà provvedere alla compilazione della Certificazione Unica
come segue:
campo 1 il reddito imponibile al lordo della contribuzione versata e non dedotta
campo 164 evidenziare l’importo dei predetti contributi versati e non dedotti
evidenziare in Annotazione con codice AU che le spese sanitarie rimborsate dal Fondo
possono scontare la relativa deducibilità/detraibilità a seconda della natura del
rimborso
evidenziare tramite un’Annotazione libera (non utilizzando il codice “ZZ”) che in
alternativa a quanto riportato in annotazione con codice “AU” la contribuzione
evidenziata a campo 164 può essere portata in deduzione del reddito evidenziato a
campo 1.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
• Per informazioni di carattere generale: [email protected]
• Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: [email protected]
• Sito: www.opendotcom.it
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