Imposta comunale sulla pubblicità
Art. 10
d.lgs.507/92
1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiarazione e' stata o
avrebbe dovuto essere presentata (art. 8), procede a rettifica o ad
accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso
motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo
hanno determinato.
Denuncia ICP – art. 8
1.
Il soggetto passivo di cui all'art. 6 e' tenuto, prima di iniziare la
pubblicita', a presentare al comune apposita dichiarazione
anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le
caratteristiche, la durata della pubblicita' e l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve
essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli
interessati.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la
pubblicita' di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si
presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo
gennaio dell'anno in cui e' stata accertata; per le altre
fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui
e' stato effettuato l'accertamento.
Esempio ICP
Inizio
pubblicità
In caso di
omessa
denuncia
articoli 12, 13 e 14, c. 1, 2 e 3,
01/01/2006
Inizio
pubblicità
Termine
accertamento
30/09/2006
30/09/2008
2
anni
Obbligo
presentazione
denuncia
TOSAP
Art. 51
d.lgs.507/92
COMMA 3.
Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere
notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia e'
stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata (ART. 50)
Esempio Tosap
Controllo
Rilascio
formale
concessione
6 mesi
Obbligo
presentazione
denuncia
e VERSAMENTO
Termine
accertamento
31/12/2009
TOSAP - Art. 51 d.lgs.507/92
COMMA 1
Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i
versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente
desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori
materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei
mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di
effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma gia'
versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal
contribuente, e' effettuata dal contribuente medesimo mediante
versamento con le modalita' di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta
giorni dalla ricezione della comunicazione.
Art. 71 - TARSU
1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad
emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello
precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento
in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
ART. 11 – ICI - LIQUIDAZIONE
1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi
dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo
articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili
dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche' sulla base delle
informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle
finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto
e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori
materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso
di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o
maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso
deve essere notificato con le modalita' indicate nel comma 2 al
contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non
dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e' stato o
doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
ART. 11 – ICI - ACCERTAMENTO
•
2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel
caso di infedelta', incompletezza od inesattezza ovvero
provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal
fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed
interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione o la
denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere
presentate, a quello nel corso del quale e' stato o doveva
essere eseguito il versamento dell'imposta.
•
Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve
essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere
presentate ovvero a quello nel corso del quale e' stato o doveva essere
eseguito il versamento dell'imposta.
Esempio liquidazione ICI
– con obbligo dichiarativo
Termine per la
notifica
dell’avviso di
liquidazione
30/06/2004
Obbligo
presentazione
denuncia
31/12/2005
31/12/2003
o variazione
31/12/2004
Termine
presentazione
dichiarazione
redditi
Inizio possesso
31/12/2006
Esempio liquidazione ICI
– senza obbligo dichiarativo
Termine per la
notifica
dell’avviso di
liquidazione
31/12/2004
31/12/2003
Omesso o
inesatto
versamento
31/12/2005
Esempio accertamento ICI
– con obbligo dichiarativo
Obbligo
presentazione
denuncia
31/12/2007
Termine per la
notifica
dell’avviso
accertamento
d’ufficio
31/12/2006
31/12/2004
31/12/2001
30/06/2002
31/12/2003
o variazione
31/12/2002
Termine
presentazione
dichiarazione
redditi
Inizio possesso
31/12/2005
Termine per la
notifica
dell’avviso
accertamento
in rettifica
Esempio accertamento ICI
– senza obbligo dichiarativo
Obbligo
presentazione
denuncia
31/12/2007
31/12/2006
Termine per la
notifica
dell’avviso
accertamento
d’ufficio
31/12/2005
31/12/2001
30/06/2002
31/12/2003
o variazione
31/12/2002
Termine
presentazione
dichiarazione
redditi
Inizio possesso
31/12/2004
Termine per la
notifica
dell’avviso
accertamento
in rettifica
Comma 161
Modalità e termini per l’emissione degli atti di accertamento
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Art. 59 lett.l) d.lgs.446/97
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre
gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attivita' di controllo sostanziale,
secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed
elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della
comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un
termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di
soggettivita' passiva, con la sola individuazione dell'unita' immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale
deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo postamediante
raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per
omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore
imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 ne' superiore a
lire 1.000.000 per ciascuna unita' immobiliare, per la omessa comunicazione di cui
al numero 1);
5) potenziamento dell'attivita' di controllo mediante collegamenti con i sistemi
informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti
per la lotta all'evasione;
Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006
Soppressione dell’obbligo di dichiarazione - comunicazione
dal 2007 ….???
Abolizione dell’obbligo di:
• dichiarazione
In attesa
• comunicazione
Comma
53
Provvedimento Direttore Agenzia Territorio
Certificazione effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali
Entro il 31/12/06
Già prevista, entro il 30 giugno 2006,
dall’art. 59, comma 7 bis, del D.Lgs. 82/05
(come integrato dal d.lgs. 159/06)
Codice dell’Amministrazione digitale
Comma
54
ART. 11 – ICI
Liquidazione senza rendita
Se
la dichiarazione e' relativa ai fabbricati indicati nel
comma 4 dell'articolo 5, il comune trasmette copia della
dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale,
entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita,
dandone comunicazione al contribuente e al comune; entro il
31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' avvenuta la
comunicazione, il comune provvede, sulla base della rendita
attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta
senza applicazione di sanzioni, maggiorata degli interessi
nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14, ovvero
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza,
maggiorate degli interessi computati nella predetta misura;
se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento
quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del
20 per cento.
D.Lgs.504/92 – art.11 – Liquidazione ed accertamento
(soppresso dal 1° gennaio 2007)
Se la dichiarazione è relativa a fabbricati indicati nel comma 4
dell’art. 5, il comune trasmette copia della dichiarazione all’ufficio
tecnico erariale competente il quale, entro un anno, provvede alla
attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e
al Comune;
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta
la comunicazione, il Comune provvede, sulla base della rendita
attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta dovuta senza
applicazioni di sanzioni, maggiorata degli interessi nella misura
indicata nel comma 4 dell’art. 14, ovvero dispone il rimborso delle
somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati
nella predetta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per
cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del
20 per cento”
Art. 3 Legge.241/90
• 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la
decisione della amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
• 2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e
per quelli a contenuto generale.
• 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
• 4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Statuto contribuente art. 7
• 1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione
si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto
che lo richiama.
• 2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il
quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto
notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b)
l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di
autotutela; c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o
l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti
impugnabili.
• 3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale
precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la
motivazione della pretesa tributaria.
• 4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Novella d.lgs.32/01 – art. 6
……devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni
giuridiche che li hanno determinati.
Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal
contribuente, questo deve essere allegato,
all'atto che lo richiama, salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale.".
Elementi dell’edificabilità di fatto
-
Luogo di ubicazione dell’area
L’accessibilità alla stessa
Lo sviluppo della zona
L’esistenza di servizi pubblici
Qualsiasi ulteriore elemento fattuale che
faccia presagire l’utilizzo edificatorio
dell’immobile
Art. 68 Legge.488/99
•
•
•
•
•
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera
e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di redazione e
sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e
2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste
dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli
effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di
precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo' essere conferita anche la competenza a
disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c)
e dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in
centottanta giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.
Legge Bassanini – art. 17
• 132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le
azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati
pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali.
• 133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale
ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le
stesse modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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tarsu - Agenzia di Assistenza Tecnica agli Enti Locali