DIRITTO INTERNAZIONALE
Università degli Studi di Parma
Prof. Marco Scarpati – Prof. Gabriele Catalini
Le fonti del diritto internazionale
• I rapporti fra stati sono regolati innanzitutto da norme non
scritte, opponibili a tutti i soggetti del Diritto Internazionale, e
che quindi non limitano la loro portata solo a quelle entità che le
hanno determinate
• Si tratta delle CONSUETUDINI INTERNAZIONALI
• Si tratta di regole non scritte aventi carattere obbligatorio per i
soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico
• Cosa esse siano ce lo spiega l’articolo 38.1 della CIG che la
pone al primo posto fra le fonti del diritto internazionale a cui
fare riferimento per determinare la soluzione di una
controversia.
• Si tratta di una prassi generale accettata come diritto dalle
nazioni
La codificazione delle consuetudini
• Recentemente vi è stata una preferenza, da parte di alcuni
Stati, al diritto pattizio, visto come più certo, che prende forma
nei trattati, rispetto a quello consuetudinario.
• Questa esigenza si è ulteriormente accentuata negli anni
sessanta, quando gli Stati di nuova nascita chiedevano di
rivedere ed aggiornare il diritto consuetudinario.
• L’aggiornamento è avvenuto attraverso una codificazione delle
prassi e la trasformazione delle consuetudini in trattati (anche
se, formalmente in tale azione non si dovrebbe modificare
nulla, ma spesso si è teso a colmare le lacune o ridurre le
contraddizioni presenti)
– Molte codificazioni sono state effettuate dalla CDI dell’ONU.
Diritto del mare (1958), sulle relazioni diplomatiche (1961), sulle
relazioni consolari (1963), sul diritto dei trattati (1969), sul diritto
dei trattati fra Stati e OO.II. (1986), sulla successione degli Stati
(1978 e 1983)
Commissione del Diritto
Internazionale
La Commissione del diritto internazionale è un
organo sussidiario permanente delle Nazioni
Unite.
È stata istituita dall‘AG con la risoluzione del 21
novembre 1947 n. 174 (II), che ne ha approvato
lo statuto, per promuovere «lo sviluppo
progressivo del diritto internazionale e la sua
codificazione».
Ne fanno parte 34 membri, esperti di diritto
internazionale, scelti dall'AG.
I TRATTATI
Le fonti del diritto internazionale
Il Trattato è l’incontro fra due o più manifestazioni di volontà, da
parte di due o più soggetti del Diritto internazionale, volte a
creare, modificare o estinguere norme giuridiche
internazionali
Il trattato è una fonte di norme valide solo fra le parti contraenti
che devono obbligatoriamente essere soggetti del D.I.
Termini usati per identificare le norme
convenzionali:
1.Trattato
2.Convenzione
3.Scambio di note
4.Accordo
5.Protocollo
6.Modus vivendi
7.Dichiarazione
8.Carta
Le fonti del diritto internazionale
• Vi sono diverse tipologie di trattati
– Bilaterali o multilaterali a secondo di chi li firma e su chi esplicano
le loro obbligazioni
• Vi è una sottospecie: i semicollettivi. Questi considerano come un’unica
parte contraente un insieme di Stati che hanno un interesse comune. Lo
era, ad esempio, il trattato degli Stretti del 1856 che aveva una parte
reale (l’impero ottomano) e una parte formale (Francia, Gran Bretagna e
Russia)
– Chiusi o aperti (valido solo per i multilaterali) se sono aperti
all’adesione di altri Stati (tutti o parte di essi) oltre ai primi firmatari
• Il trattato istitutivo dell’Unione è aperto, ex art. 49, solo agli Stati Europei
• Il trattato ONU è aperto, ex art. 4, a tutti gli Stati del mondo
– Politici, commerciali, di navigazione in base all’oggetto principale
del trattato
– Permanenti o transitori a seconda della durata degli effetti
– Che danno vita a regole materiali (e disciplinano il comportamento
degli Stati) o formali (se istituiscono organismi che hanno il compito
di creare altre norme)
• I trattati conclusi in forma non scritta
costituiscono un’ipotesi assolutamente
eccezionale.
• La Giurisprudenza Internazionale è di fatto
prevalentemente contraria alla forma “non
scritta”:
– Arbitrato Lambermont 1889 nella controversia relativa
all’Isola di Lamu: “Se nessuna norma prescrive una
forma speciale per le Convenzioni tra Stati
indipendenti, è cionondimeno contrario agli usi
internazionali di contrarre verbalmente degli impegni
di questa natura e di questa importanza”.
La Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati
• Aperta alla firma il 23 maggio 1969;
• Entra in vigore il 27 gennaio 1980;
• Viene adottata con 79 voti a favore, 19
astensioni e 1 voto contrario (Francia);
• E’ stata ratificata da 108 stati (ottobre
2008);
• E’ stata ratificata dall’Italia con Legge 12
febbraio 1974, n. 112.
L’AG, con la risoluzione 2166 (XXI) del 5
dicembre 1966, convocava una apposita
conferenza diplomatica:
LA CONFERENZA INTERNAZIONALE
DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO
DEI TRATTATI
La Conferenza si tenne a Vienna in due
differenti sessioni del 1968 e del 1969.
Ratifica italiana: Legge 12 febbraio 1974, n. 112
(Supl. Ord. G.U. n. 111, 30 aprile 1974)
• La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
è stata adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed
è entrata in vigore il 27 gennaio 1980.
• Si tratta, in gran parte, della codificazione di
vecchie regole consuetudinarie con alcune
aggiunte altamente innovative in materia di
libertà nella stipulazione e di interpretazione.
• La Convenzione si applica unicamente ai
Trattati conclusi tra Stati dopo la sua
entrata in vigore (art. 4).
• E’ ovvio però che quelle norme di diritto
internazionale generale che corrispondono
a norme inserite nella convenzione di
Vienna restano vincolanti per tutti gli Stati.
A norma dell’Art. 3 restano esclusi
dall’ambito di applicazione della
Convenzione i trattati internazionali
conclusi da Stati con altri soggetti di diritto
internazionale.
Sarà infatti una
Convenzione del
1986 a codificare le
norme che si
riferiscono a questa
tipologia di trattati.
Elementi Sostanziali
• Testo scritto
• Manifestazione del consenso a essere
giuridicamente vincolati da parte di due o
più Stati
• Volontà di sottoporre lo strumento alle
regole di diritto internazionale
Art. 2 (a)
Treaty means an international agreement
concluded between States in written form
and governed by international law,
whether embodied in a single instrument
or in two or more related instruments and
whatever its particular designation.
La Convenzione contro il doping
nello sport (Parigi 2005)
• I trattati possono contenere alcune singole
clausole che , a causa della loro genericità
e della loro forma di redazione, non sono
idonee a produrre obblighi giuridici.
• Questa convenzione contiene talmente
tante volte l’interlocuzione “where
appropriate” che la Convenzione stessa fu
definita da un delegato “Convention against
doping in sport, where appropriate”!
• Le parti sono libere nella scelta della
forma di adozione di un trattato. La forma
solenne è quella più scelta, e consta di
– una fase di negoziazione
– La firma
– La ratifica
– Lo scambio delle ratifiche
In ogni caso il principio della libertà dei modi
di stipulazione dei trattati può dare luogo a
difficoltà, poiché non è sempre agevole
stabilire se uno Stato ha inteso concludere
un vero e proprio accordo internazionale
o, invece, assumere impegni di mera
natura politica.
Il caso della Piattaforma
Continentale del Mare
Egeo
GRECIA
CIPRO
TURCHIA
La disputa ebbe inizio nel 1973 in seguito
alla scoperta di idrocarburi nella zona
dell’isola greca di Thassos…
… Ankara decise di procedere a sua volta a
ricerche nella zona della piattaforma
continentale Greca …
… la situazione peggiorò con l’invasione
Turca dell’isola di Cipro nell’estate del
1974 che portò alla divisione dell’isola …
… la Grecia propose di sottoporre la disputa
alla CIG ma la Turchia non accettò …
… proponendo di sottoporre la questione ad
un negoziato bilaterale rivendicando di
fatto diritti sulla metà dell’Egeo …
… i Greci intesero le mire espansionistiche
della Turchia in Egeo come un
“Lebensraum” …
… il dialogo fra i due paesi fu sempre molto
difficile e non mancarono altri pericolosi
momenti di crisi.
Durante questa disputa, la CIG stabilì che
un comunicato stampa congiunto emesso
dai ministri degli affari esteri dei due paesi,
non era da intendersi come un atto con il
quale erano assunti obblighi sul piano
internazionale.
Il procedimento solenne di formazione
1. La NEGOZIAZIONE
• È fase pregiuridica e si svolge attraverso incontri
fra ministri o delegati degli Stati o in una
Conferenza internazionale appositamente
convocata. Ha lo scopo di dirimere tutte le
possibili controversie e giungere alla stesura del
trattato.
2. La FIRMA
• Segue la negoziazione. Formalmente non
impegna lo Stato, perché ha lo scopo di
autenticare il testo definitivo del trattato che dopo
di essa non potrà più essere modificata.
3. La RATIFICA
• Lo Stato, attraverso una dichiarazione di
volontà, si impegna ad osservare il testo a
suo tempo sottoscritto. È svolta dall’organo
costituzionalmente competente a tale
funzione (da noi il Presidente della
Repubblica, a ciò esplicitamente autorizzato
dal Parlamento). Manifesta la volontà dello
Stato di aderire al trattato.
4. LO SCAMBIO O IL DEPOSITO DELLO
STRUMENTO DI RATIFICA
• Lo scambio degli strumenti di ratifica (nei
bilaterali) o il loro deposito (nei multilaterali) ha lo
scopo perfezionare la adesione ad un trattato.
• Quando è necessario il deposito, nel corpo del
trattato è spiegato ove esso deve avvenire.
5. LA REGISTRAZIONE
• È una fase prevista dall’articolo 80 della
Convenzione di Vienna, che non ha una
funzione nel perfezionamento del trattato,
ma meramente dichiarativa dell’esistenza in
vita dello Stesso.
• Va trasmesso per la registrazione al segr.
generale dell’ONU
• Se non è registrato il trattato è relativamente
invalido, perché non potrà essere invocato
dalle parti contraenti avanti alla
Organizzazione delle NU
La forma semplificata
• La libertà di forma porta alla possibilità di
formazione di trattati senza la ratifica,
permettendo alle parti di scegliere un’altra
forma di manifestazione della volontà.
• In questi casi (è il trattato che lo stabilisce,
oppure lo hanno fissato le parti nella
trattativa) è la firma l’atto attraverso il quale
lo Stato si impegna e fa entrare in vigore gli
accordi.
• Si fa soprattutto per evitare le lunghe e
complicate metodiche richieste dalla forma
solenne (è usato soprattutto dagli USA, che
evitano le maggioranze richieste dei 2/3 del
senato)
• L’Italia può (ex art. 80 della Cost.) formare in
modo semplificato dei trattati,
– Qualora non vi siano oneri per lo Stato
– Gli oneri siano prevedibili nel bilancio ordinario
– Si tratti di materie non previste tassativamente
dall’art. 80
– (secondo alcuni) Per materie ex art. 80 qualora vi sia
consuetudine per tali temi.
La competenza a stipulare
• Per poter considerare valido un trattato occorre che vi
abbia preso parte una persona che avesse la
rappresentanza del suo paese.
• Tale qualità è attestata, di fronte agli altri Stati, da un
apposito documento, chiamato tradizionalmente
PIENI POTERI
“I plenipotenziari”
• Secondo l’art. 7, par. 2, della Convenzione
di Vienna, indica quei soggetti che, in
ragione delle loro funzioni, sono abilitate a
rappresentare lo Stato:
1) I Capi di Stato, i Capi di Governo e i
Ministri degli Affari Esteri;
2) I Capi di missione diplomatica
3) I rappresentanti accreditati degli Stai ad
una Conferenza Internazionale o presso
un’Agenzia Internazionale
Cosa succede ad un trattato (che non
richiede ratifiche formali) che viene
stipulato da una persona che non ne
ha i poteri?
L’atto compiuto da persona che non può
essere considerata come abilitata a
rappresentare lo Stato è privo di effetti
giuridici, a meno che esso sia in seguito
confermato da questo Stato.
(Art. 8 Conv. Di Vienna)
La struttura formale del trattato
– TITOLO: indica sommariamente la materia del
trattato.
– PREAMBOLO: parte introduttiva del testo del
trattato (non è vincolante).
– DISPOSITIVO: è la parte precettiva del
trattato; in esso è specificato la
regolamentazione materiale, i diritti e gli
obblighi che ne discendono.
– PARTE FINALE: clausole finali e protocollari.
La struttura esteriore
Il testo di un trattato contiene di solito alcuni
elementi ricorrenti:
1) Titolo
2) Preambolo
3) Parte dispositiva
4) Parte finale
Il Titolo
• Identifica il trattato, insieme alla data della
sua adozione, indicando sommariamente
la materia oggetto delle sue disposizioni.
• In passato spesso il titolo era seguito da
una invocazione alla divinità, ma tale
tradizione è oggi quasi venuta meno.
• Trattato di amicizia tra Argentina e Cile del
18 ottobre 1984 è concluso “nel nome di
Dio Onnipotente”.
Il Preambolo
• Costituisce la parte introduttiva al teso del
trattato.
• Vengono indicati gli antecedenti e i motivi
che hanno spinto gli Stati a partecipare al
negoziato nonché gli obbiettivi che il
trattato di prefigge.
• Non è vincolante.
La parte dispositiva
• E’ la parte precettiva del trattato nella
quale è specificata la regolamentazione
materiale posta in essere con il trattato.
Parte finale
• E’ raccolta una serie di disposizioni (dette
clausole finali o protocollari) in tema di
entrata in vigore del trattato.
• Ad esempio le modalità di espressione del
consenso dello Stato a vincolarsi, la
determinazione della data di entrata in
vigore, la sfera di applicazione territoriale,
ecc…
La lingua del trattato
Alle origini della moderna società
internazionale, era il LATINO.
A cominciare dalla seconda metà del XVIII
sec. Il francese soppiantò il latino quale
lingua diplomatica per eccellenza.
Oggi la prassi è quella di utilizzare una
pluralità di lingue.
Le lingue ufficiali del trattato sono indicate
nella sua parte finale e fanno tutte
egualmente fede.
L’adesione al trattato
• L’adesione è la possibilità che uno stato terzo (che non ha
partecipato ai negoziati) ha di entrare a far parte di un accordo
(aperto e che consti di una apposita clausola di adesione)
precedentemente stipulato da altri Stati.
• La clausola di adesione può anche essere revocata con il
consenso di tutte gli Stati parte dell’accordo.
• L’atto di adesione equivale ad una ratifica (e ne ha le forme).
• La portata dell’adesione si è modificata in due parti:
– La possibilità per gli stati che hanno partecipato alla
negoziazione dell’accordo di entrare a farvi parte non attraverso
la procedura tradizionale della firma e della ratifica, ma mediante
la adesione.
– Il parziale superamento della concezione classica secondo cui al
trattato era possibile aderire soltanto dopo che esso era entrato
in vigore (giungendo a computare le adesioni fra gli strumenti
necessari per determinare il numero minimo per la sua entrata in
vigore).
1945 – La firma della Carta di San Francisco
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