DIRITTO INTERNAZIONALE Università degli Studi di Parma Prof. Marco Scarpati – Prof. Gabriele Catalini Le fonti del diritto internazionale • I rapporti fra stati sono regolati innanzitutto da norme non scritte, opponibili a tutti i soggetti del Diritto Internazionale, e che quindi non limitano la loro portata solo a quelle entità che le hanno determinate • Si tratta delle CONSUETUDINI INTERNAZIONALI • Si tratta di regole non scritte aventi carattere obbligatorio per i soggetti di diritto di un determinato ordinamento giuridico • Cosa esse siano ce lo spiega l’articolo 38.1 della CIG che la pone al primo posto fra le fonti del diritto internazionale a cui fare riferimento per determinare la soluzione di una controversia. • Si tratta di una prassi generale accettata come diritto dalle nazioni La codificazione delle consuetudini • Recentemente vi è stata una preferenza, da parte di alcuni Stati, al diritto pattizio, visto come più certo, che prende forma nei trattati, rispetto a quello consuetudinario. • Questa esigenza si è ulteriormente accentuata negli anni sessanta, quando gli Stati di nuova nascita chiedevano di rivedere ed aggiornare il diritto consuetudinario. • L’aggiornamento è avvenuto attraverso una codificazione delle prassi e la trasformazione delle consuetudini in trattati (anche se, formalmente in tale azione non si dovrebbe modificare nulla, ma spesso si è teso a colmare le lacune o ridurre le contraddizioni presenti) – Molte codificazioni sono state effettuate dalla CDI dell’ONU. Diritto del mare (1958), sulle relazioni diplomatiche (1961), sulle relazioni consolari (1963), sul diritto dei trattati (1969), sul diritto dei trattati fra Stati e OO.II. (1986), sulla successione degli Stati (1978 e 1983) Commissione del Diritto Internazionale La Commissione del diritto internazionale è un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite. È stata istituita dall‘AG con la risoluzione del 21 novembre 1947 n. 174 (II), che ne ha approvato lo statuto, per promuovere «lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione». Ne fanno parte 34 membri, esperti di diritto internazionale, scelti dall'AG. I TRATTATI Le fonti del diritto internazionale Il Trattato è l’incontro fra due o più manifestazioni di volontà, da parte di due o più soggetti del Diritto internazionale, volte a creare, modificare o estinguere norme giuridiche internazionali Il trattato è una fonte di norme valide solo fra le parti contraenti che devono obbligatoriamente essere soggetti del D.I. Termini usati per identificare le norme convenzionali: 1.Trattato 2.Convenzione 3.Scambio di note 4.Accordo 5.Protocollo 6.Modus vivendi 7.Dichiarazione 8.Carta Le fonti del diritto internazionale • Vi sono diverse tipologie di trattati – Bilaterali o multilaterali a secondo di chi li firma e su chi esplicano le loro obbligazioni • Vi è una sottospecie: i semicollettivi. Questi considerano come un’unica parte contraente un insieme di Stati che hanno un interesse comune. Lo era, ad esempio, il trattato degli Stretti del 1856 che aveva una parte reale (l’impero ottomano) e una parte formale (Francia, Gran Bretagna e Russia) – Chiusi o aperti (valido solo per i multilaterali) se sono aperti all’adesione di altri Stati (tutti o parte di essi) oltre ai primi firmatari • Il trattato istitutivo dell’Unione è aperto, ex art. 49, solo agli Stati Europei • Il trattato ONU è aperto, ex art. 4, a tutti gli Stati del mondo – Politici, commerciali, di navigazione in base all’oggetto principale del trattato – Permanenti o transitori a seconda della durata degli effetti – Che danno vita a regole materiali (e disciplinano il comportamento degli Stati) o formali (se istituiscono organismi che hanno il compito di creare altre norme) • I trattati conclusi in forma non scritta costituiscono un’ipotesi assolutamente eccezionale. • La Giurisprudenza Internazionale è di fatto prevalentemente contraria alla forma “non scritta”: – Arbitrato Lambermont 1889 nella controversia relativa all’Isola di Lamu: “Se nessuna norma prescrive una forma speciale per le Convenzioni tra Stati indipendenti, è cionondimeno contrario agli usi internazionali di contrarre verbalmente degli impegni di questa natura e di questa importanza”. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati • Aperta alla firma il 23 maggio 1969; • Entra in vigore il 27 gennaio 1980; • Viene adottata con 79 voti a favore, 19 astensioni e 1 voto contrario (Francia); • E’ stata ratificata da 108 stati (ottobre 2008); • E’ stata ratificata dall’Italia con Legge 12 febbraio 1974, n. 112. L’AG, con la risoluzione 2166 (XXI) del 5 dicembre 1966, convocava una apposita conferenza diplomatica: LA CONFERENZA INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEI TRATTATI La Conferenza si tenne a Vienna in due differenti sessioni del 1968 e del 1969. Ratifica italiana: Legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Supl. Ord. G.U. n. 111, 30 aprile 1974) • La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati è stata adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed è entrata in vigore il 27 gennaio 1980. • Si tratta, in gran parte, della codificazione di vecchie regole consuetudinarie con alcune aggiunte altamente innovative in materia di libertà nella stipulazione e di interpretazione. • La Convenzione si applica unicamente ai Trattati conclusi tra Stati dopo la sua entrata in vigore (art. 4). • E’ ovvio però che quelle norme di diritto internazionale generale che corrispondono a norme inserite nella convenzione di Vienna restano vincolanti per tutti gli Stati. A norma dell’Art. 3 restano esclusi dall’ambito di applicazione della Convenzione i trattati internazionali conclusi da Stati con altri soggetti di diritto internazionale. Sarà infatti una Convenzione del 1986 a codificare le norme che si riferiscono a questa tipologia di trattati. Elementi Sostanziali • Testo scritto • Manifestazione del consenso a essere giuridicamente vincolati da parte di due o più Stati • Volontà di sottoporre lo strumento alle regole di diritto internazionale Art. 2 (a) Treaty means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. La Convenzione contro il doping nello sport (Parigi 2005) • I trattati possono contenere alcune singole clausole che , a causa della loro genericità e della loro forma di redazione, non sono idonee a produrre obblighi giuridici. • Questa convenzione contiene talmente tante volte l’interlocuzione “where appropriate” che la Convenzione stessa fu definita da un delegato “Convention against doping in sport, where appropriate”! • Le parti sono libere nella scelta della forma di adozione di un trattato. La forma solenne è quella più scelta, e consta di – una fase di negoziazione – La firma – La ratifica – Lo scambio delle ratifiche In ogni caso il principio della libertà dei modi di stipulazione dei trattati può dare luogo a difficoltà, poiché non è sempre agevole stabilire se uno Stato ha inteso concludere un vero e proprio accordo internazionale o, invece, assumere impegni di mera natura politica. Il caso della Piattaforma Continentale del Mare Egeo GRECIA CIPRO TURCHIA La disputa ebbe inizio nel 1973 in seguito alla scoperta di idrocarburi nella zona dell’isola greca di Thassos… … Ankara decise di procedere a sua volta a ricerche nella zona della piattaforma continentale Greca … … la situazione peggiorò con l’invasione Turca dell’isola di Cipro nell’estate del 1974 che portò alla divisione dell’isola … … la Grecia propose di sottoporre la disputa alla CIG ma la Turchia non accettò … … proponendo di sottoporre la questione ad un negoziato bilaterale rivendicando di fatto diritti sulla metà dell’Egeo … … i Greci intesero le mire espansionistiche della Turchia in Egeo come un “Lebensraum” … … il dialogo fra i due paesi fu sempre molto difficile e non mancarono altri pericolosi momenti di crisi. Durante questa disputa, la CIG stabilì che un comunicato stampa congiunto emesso dai ministri degli affari esteri dei due paesi, non era da intendersi come un atto con il quale erano assunti obblighi sul piano internazionale. Il procedimento solenne di formazione 1. La NEGOZIAZIONE • È fase pregiuridica e si svolge attraverso incontri fra ministri o delegati degli Stati o in una Conferenza internazionale appositamente convocata. Ha lo scopo di dirimere tutte le possibili controversie e giungere alla stesura del trattato. 2. La FIRMA • Segue la negoziazione. Formalmente non impegna lo Stato, perché ha lo scopo di autenticare il testo definitivo del trattato che dopo di essa non potrà più essere modificata. 3. La RATIFICA • Lo Stato, attraverso una dichiarazione di volontà, si impegna ad osservare il testo a suo tempo sottoscritto. È svolta dall’organo costituzionalmente competente a tale funzione (da noi il Presidente della Repubblica, a ciò esplicitamente autorizzato dal Parlamento). Manifesta la volontà dello Stato di aderire al trattato. 4. LO SCAMBIO O IL DEPOSITO DELLO STRUMENTO DI RATIFICA • Lo scambio degli strumenti di ratifica (nei bilaterali) o il loro deposito (nei multilaterali) ha lo scopo perfezionare la adesione ad un trattato. • Quando è necessario il deposito, nel corpo del trattato è spiegato ove esso deve avvenire. 5. LA REGISTRAZIONE • È una fase prevista dall’articolo 80 della Convenzione di Vienna, che non ha una funzione nel perfezionamento del trattato, ma meramente dichiarativa dell’esistenza in vita dello Stesso. • Va trasmesso per la registrazione al segr. generale dell’ONU • Se non è registrato il trattato è relativamente invalido, perché non potrà essere invocato dalle parti contraenti avanti alla Organizzazione delle NU La forma semplificata • La libertà di forma porta alla possibilità di formazione di trattati senza la ratifica, permettendo alle parti di scegliere un’altra forma di manifestazione della volontà. • In questi casi (è il trattato che lo stabilisce, oppure lo hanno fissato le parti nella trattativa) è la firma l’atto attraverso il quale lo Stato si impegna e fa entrare in vigore gli accordi. • Si fa soprattutto per evitare le lunghe e complicate metodiche richieste dalla forma solenne (è usato soprattutto dagli USA, che evitano le maggioranze richieste dei 2/3 del senato) • L’Italia può (ex art. 80 della Cost.) formare in modo semplificato dei trattati, – Qualora non vi siano oneri per lo Stato – Gli oneri siano prevedibili nel bilancio ordinario – Si tratti di materie non previste tassativamente dall’art. 80 – (secondo alcuni) Per materie ex art. 80 qualora vi sia consuetudine per tali temi. La competenza a stipulare • Per poter considerare valido un trattato occorre che vi abbia preso parte una persona che avesse la rappresentanza del suo paese. • Tale qualità è attestata, di fronte agli altri Stati, da un apposito documento, chiamato tradizionalmente PIENI POTERI “I plenipotenziari” • Secondo l’art. 7, par. 2, della Convenzione di Vienna, indica quei soggetti che, in ragione delle loro funzioni, sono abilitate a rappresentare lo Stato: 1) I Capi di Stato, i Capi di Governo e i Ministri degli Affari Esteri; 2) I Capi di missione diplomatica 3) I rappresentanti accreditati degli Stai ad una Conferenza Internazionale o presso un’Agenzia Internazionale Cosa succede ad un trattato (che non richiede ratifiche formali) che viene stipulato da una persona che non ne ha i poteri? L’atto compiuto da persona che non può essere considerata come abilitata a rappresentare lo Stato è privo di effetti giuridici, a meno che esso sia in seguito confermato da questo Stato. (Art. 8 Conv. Di Vienna) La struttura formale del trattato – TITOLO: indica sommariamente la materia del trattato. – PREAMBOLO: parte introduttiva del testo del trattato (non è vincolante). – DISPOSITIVO: è la parte precettiva del trattato; in esso è specificato la regolamentazione materiale, i diritti e gli obblighi che ne discendono. – PARTE FINALE: clausole finali e protocollari. La struttura esteriore Il testo di un trattato contiene di solito alcuni elementi ricorrenti: 1) Titolo 2) Preambolo 3) Parte dispositiva 4) Parte finale Il Titolo • Identifica il trattato, insieme alla data della sua adozione, indicando sommariamente la materia oggetto delle sue disposizioni. • In passato spesso il titolo era seguito da una invocazione alla divinità, ma tale tradizione è oggi quasi venuta meno. • Trattato di amicizia tra Argentina e Cile del 18 ottobre 1984 è concluso “nel nome di Dio Onnipotente”. Il Preambolo • Costituisce la parte introduttiva al teso del trattato. • Vengono indicati gli antecedenti e i motivi che hanno spinto gli Stati a partecipare al negoziato nonché gli obbiettivi che il trattato di prefigge. • Non è vincolante. La parte dispositiva • E’ la parte precettiva del trattato nella quale è specificata la regolamentazione materiale posta in essere con il trattato. Parte finale • E’ raccolta una serie di disposizioni (dette clausole finali o protocollari) in tema di entrata in vigore del trattato. • Ad esempio le modalità di espressione del consenso dello Stato a vincolarsi, la determinazione della data di entrata in vigore, la sfera di applicazione territoriale, ecc… La lingua del trattato Alle origini della moderna società internazionale, era il LATINO. A cominciare dalla seconda metà del XVIII sec. Il francese soppiantò il latino quale lingua diplomatica per eccellenza. Oggi la prassi è quella di utilizzare una pluralità di lingue. Le lingue ufficiali del trattato sono indicate nella sua parte finale e fanno tutte egualmente fede. L’adesione al trattato • L’adesione è la possibilità che uno stato terzo (che non ha partecipato ai negoziati) ha di entrare a far parte di un accordo (aperto e che consti di una apposita clausola di adesione) precedentemente stipulato da altri Stati. • La clausola di adesione può anche essere revocata con il consenso di tutte gli Stati parte dell’accordo. • L’atto di adesione equivale ad una ratifica (e ne ha le forme). • La portata dell’adesione si è modificata in due parti: – La possibilità per gli stati che hanno partecipato alla negoziazione dell’accordo di entrare a farvi parte non attraverso la procedura tradizionale della firma e della ratifica, ma mediante la adesione. – Il parziale superamento della concezione classica secondo cui al trattato era possibile aderire soltanto dopo che esso era entrato in vigore (giungendo a computare le adesioni fra gli strumenti necessari per determinare il numero minimo per la sua entrata in vigore). 1945 – La firma della Carta di San Francisco