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Informative e news per la clientela di studio
Le news di marzo
Il versamento del saldo Iva
Detrazione Irpef/Ires 65%, nessun invio telematico entro la scadenza del 31 marzo 2015
Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata
Torna, ma solo per il 2015, il regime dei minimi con tassazione al 5%
Split payment - I chiarimenti applicativi
Obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31
marzo 2015
Modello Eas - enti non commerciali alla verifica dell’obbligo di ripresentazione
Novità nella compilazione dello spesometro per l’anno 2014
Tremonti quater - i chiarimenti tardivi dell’Agenzia delle Entrate
La tenuta “facoltativa” del documento programmatico sulla sicurezza
Speciale chiusura bilancio 2014
Occhio alle scadenze
Principali scadenze dal 16 marzo 2015 al 15 aprile 2015
Le news per la clientela di studio
RENT TO BUY
Chiarita la disciplina fiscale del contratto di rent to buy
L’articolo 23 del D.L. n. 133/14 ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione
della successiva alienazione di immobili (rent to buy). L’Agenzia delle Entrate, dopo aver delineato gli
aspetti civilistici affronta le implicazioni fiscali, analizzandole in ragione delle varie fasi di sviluppo del
contratto, separando la fase del godimento, da quella del trasferimento dell’immobile e distinguendo a
seconda che il concedente operi in regime di impresa o come privato. A chiusura viene affrontata anche
l’ipotesi in cui le parti non procedano alla conclusione del contratto di compravendita, distinguendo il caso
in cui il conduttore rinunci all’esercizio del proprio diritto, dai casi di risoluzione per inadempimento,
rispettivamente dell’una o dell’altra controparte.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4, 19/02/2015)
RITENUTE A CREDITO
Istituiti nuovi codici tributo per lo scomputo dei crediti derivanti da 730 e da eccedenze di versamento
L’articolo 15 del D.Lgs. n. 175/14 ha previsto che i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da 730 e
quelli derivanti da eccedenze di versamento non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo
dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma debbano essere esclusivamente esposti nel modello F24
nella colonna degli importi a credito. Al posto dell’utilizzo dei codici tributo già esistenti, l’Agenzia delle
Entrate ha introdotto 11 nuovi codici tributo, tre per i crediti relativi ai rimborsi da 730, cinque per i crediti
da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e tre per consentire ai sostituti di imposta
di compensare il credito per famiglie numerose, per canoni di locazione riconosciuti dai sostituti e il
credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui
all’art. 4, co. 1 D.L. n. 457/97.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13, 10/02/2015)
CERTIFICAZIONE UNICA
Invio anche dopo il 9 marzo 2015 se le informazioni riguardano i redditi autonomi non occasionali
L’Agenzia delle Entrate ha concesso due aperture per il nuovo adempimento dei sostituti di imposta
inerente l’invio telematico della certificazione unica, che ha scadenza il 9 marzo 2015:
 gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se
inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti;
 le certificazioni uniche solo con redditi non dichiarabili con il 730 (come i redditi di lavoro autonomo
non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015 senza sanzioni.
In altri termini, tutte le certificazioni che servono per la nuova “dichiarazione precompilata” vanno inviate
obbligatoriamente entro il 9 marzo 2015.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 12/02/2015)
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Marzo 2015
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MODELLI INTRA
Semplificate le modalità di compilazione dei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi
L’Agenzia delle Dogane ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati alle
prestazioni di servizi rese o ricevute, mantenendo inalterata la struttura dei modelli Intra 1-quater e
quinquies e Intra 2-quater e quinquies. Le nuove disposizioni prevedono che dal 1° gennaio 2015
l’indicazione del numero e della data fattura e delle modalità di erogazione del servizio e di incasso diventi
facoltativa e non più obbligatoria. L’altra modifica riguarda i casi di prestazioni di servizi con la stessa
controparte (acquirente / fornitore), la stessa tipologia del servizio e lo stesso Paese di pagamento: in tali
casi vanno sommati i relativi importi che presentano le stesse caratteristiche e va compilata una sola riga
di dettaglio.
(Agenzia delle Dogane, Determinazione n. 18978/RU, 19/02/2015)
AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI
Pubblicato il nuovo modulo per presentare le istanze da utilizzare dal 23 febbraio 2015
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico una nota avvisa dell'implementazione, da parte della
Circolare direttoriale n. 14166 del 23 febbraio 2015, dei contenuti della Circolare n. 4567 del 10 febbraio
2014 per adeguarla alle disposizioni del regolamento n. 1388/2014 per le imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sono,
inoltre, forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE)
n.651/2014 (cosiddetto regolamento GBER). Il nuovo modulo per la presentazione della domanda per
accedere al finanziamento agevolato e al contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali
nuovi è allegato alla Circolare n. 14166.
(Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 14166, 23/02/2015)
SPLIT PAYMENT
Dal primo trimestre 2015 rimborsi Iva prioritari per i soggetti che applicano lo split payment
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha ridefinito le condizioni per l’accesso ai rimborsi Iva
prioritari a seguito di operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment: non è necessario che
l’attività sia esercitata da almeno 3 anni, che l’eccedenza sia superiore a 3.000 euro trimestrali e di
importo pari o superiore al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti effettuati nel periodo
di riferimento. Al fine di ottenere il rimborso Iva in via prioritaria è sufficiente rientrare nelle condizioni
previste dall’art. 30 D.P.R. n. 633/72 e, pertanto, effettuare operazioni soggette ad Iva con aliquote
inferiori rispetto a quelle sugli acquisti, computando tra le operazioni attive effettuate anche quelle ai
sensi dell’art. 17-ter. Le disposizioni del decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015, pertanto
sarà possibile chiedere il rimborso Iva trimestrale in via prioritaria a decorrere dal primo trimestre 2015.
(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 20/02/2015, G.U. n. 48 del 27/02/2015)
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Le informative per i signori clienti
Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA
Il termine di versamento del saldo Iva per l’anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della
dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire:
 autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
 in modo cumulativo (dichiarazione unificata).
Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n. 175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la
possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall’anno 2015, obbligando quindi i contribuenti
a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno
successivo (con conseguente eliminazione dell’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva).
Con il D.L. n. 192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n. 11/15 (G.U. n. 49 del 28
febbraio 2015), l’operatività di tale modifica viene rinviata all’anno 2016 per cui anche per il prossimo anno
sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva.
In entrambi i casi l’imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli
arrotondamenti a 10 euro).
Dichiarazione singola
Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo
2015.
Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un
massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015.

Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno
applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l’importo degli interessi:
NUMERO RATA
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
SCADENZA
16/4
18/5
16/6
16/7
20/8
16/9
16/10
16/11
PERCENTUALE INTERESSE
0,33
0,66
0,99
1,32
1,65
1,98
2,31
2,64
Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto
(art.37, co. 11-bis D.L. n. 223/06).
Dichiarazione unificata
Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello
Unico 2015 il saldo Iva dell’anno 2014 potrà essere versato:
 con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola,
ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
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
entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero
16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).
Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:
 in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso
tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
 ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello
0,33% mensile.
Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015.
Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte
per coloro cui si applicano gli studi di settore).
In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.
Riepiloghiamo quanto detto:
Versamento
entro il 16 marzo 2015
in unica soluzione
per l’intero importo
ratealmente
in 9 rate, la prima il 16 marzo
2015 e le altre il 16 di ogni
mese con interesse dello
0,33% mensile
in unica soluzione
ratealmente
entro il 16 giugno 2015
per l’intero importo
in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e
le altre il 16 di ogni mese con interesse
dello 0,33% mensile oltre all’interesse
dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo
2015 al 16 giugno 2015
Modalità di versamento
Il versamento del saldo Iva dell’anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il
tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014.
Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.
Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l’importo è arrotondato all’unità di euro, nel caso
invece di rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro.
Casi particolari
 Nuove iniziative produttive ex art. 13 L. n. 388/00
I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell’ultimo anno di
applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015)
devono effettuare il versamento dell’Iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica
sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.
 Ex minimi ex art.27, co. 3 D.L. n. 98/11
Tali soggetti sono tenuti al versamento dell’Iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può
applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.
Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l’uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica
delle detrazioni dell’Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013.
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Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, NESSUN INVIO TELEMATICO ENTRO LA SCADENZA DEL 31
MARZO 2015
L’articolo 12 del D.Lgs. n. 175/14 ha soppresso l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate per i
lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% che proseguono per più periodi di imposta. La
comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di
sostenimento delle spese, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare,
entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.
La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta
ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata
in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La soppressione dell’obbligo riguarda:
 i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in
relazione a lavori che proseguono nel 2015;
 i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel
periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dal 13 dicembre 2014.
La Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che si ritengono non applicabili le sanzioni per l’omesso
o irregolare invio della comunicazione telematica, commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali alla
medesima data non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.
Si evidenzia che l’adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l’invio obbligatorio
consistente nella trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due
adempimenti diversi). Ove il contribuente ometta di inviare all’Enea la documentazione richiesta, può
comunque fruire della c.d. “remissione in bonis” prevista dall’art. 2 D.L. n. 16/12, versando la sanzione
prevista e provvedendo all’invio della documentazione in un primo momento omessa. Il termine per fruire
della remissione in bonis ed inviare la documentazione omessa è il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile successiva alla scadenza del 90° giorno dalla fine lavori. In caso di mancato invio
all’Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%.
Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA
Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli
iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato
una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 e i relativi
importi di minimale e massimale contributivo.
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano
incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il 24%.
Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive artigiani e commercianti
sono pari al 22,65%.
Anche per l’anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più
di sessantacinque anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla
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aliquota del 22,65 vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione
contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Una tabella riepilogherà quanto detto:
Soggetto con età superiore ai 21 anni
Soggetto con età non superiore ai 21 anni
Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps
Artigiani
22,65%
19,65%
11,32%
Commercianti
22,74 %
19,74 %
11,37%
Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da
prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale
reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per
il 2015 risulta essere:
Soggetto di età superiore ai 21 anni
Soggetto di età non superiore ai 21 anni
Artigiani
3.529,06 (3.521,62 IVS +
7,44 maternità)
3.062,62 (3.055,18 IVS +
7,44 maternità)
Commercianti
3.543,05 (3.535,61 IVS +
7,44 maternità
3.076,61 (3.069,17 IVS +
7,44 maternità)
Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente
ripartizione:
Soggetto di età superiore ai 21 anni
Soggetto di età non superiore ai 21 anni
scaglione di reddito
fino a 46.123,00
da 46.123,00
fino a 46.123,00
da 46.123,00
Artigiani
22,65 %
23,65 %*
19,65 %
20,65 %*
Commercianti
22,74 %
23,74 %*
19,74 %
20,74 %*
*L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’art.3-ter della L. n.438/92.
Va ricordato che per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è
pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a
100.324,00 euro per gli altri.
Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste
scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell’anno, è dovuto
un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi
delle persone fisiche.
Gestione separata Inps
Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps:
 i collaboratori a progetto,
 i collaboratori occasionali,
 i venditori porta a porta,
 gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro,
 i soci amministratori di s.r.l. che svolgono attività commerciale,
 i lavoratori autonomi privi di cassa.
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In relazione alle aliquote contributive va specificato che l’art. 2, co. 57 L. 92/12 meglio nota come “riforma
del lavoro” ha chiarito che l’aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme
obbligatorie, è stabilita nella misura del:
 28% per il 2014,
 30% per il 2015,
 31% per il 2016,
 32% per il 2017,
 33% per il 2018,
oltre all’incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e
malattia.
Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le
seguenti aliquote contributive:
 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014),
 22% per il 2015 (divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e
 24% dal 2016.
Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra
riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali la
aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014 ovvero 27%.
Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata
dell’Inps sono le seguenti:
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica
Pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica
Titolare di p. Iva
Non titolare di p. Iva
2014
27,72%
28,72%
22%
2015
27,72%
30,72%
23,5%
Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo
annuo, rispettivamente in:
 15.548,00 euro e
 100.324,00 euro
Oggetto: TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5%
Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una
partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale
agevolato al 5%.
Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un
anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/11.
La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita iva
successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione,
5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa
in vigore per il 2015.
Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari
compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di
adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al
compimento del 35esimo anno di età.
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Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio
regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un’aliquota di tassazione al 15%
per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell’attività che si svolge e senza limiti
temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale).
È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui
all’art. 27, co.3 D.L. n. 98/11 e non anche il c.d. “forfettino” di cui all’art. 13 L. n. 388/00 (meglio noto come
regime delle “neo attività”) che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015.
Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da
quello del prorogato regime fiscale di vantaggio?
Possono verificarsi due casi:
 emissione di fattura sulla base del regime ordinario,
 emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015.
Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex
art. 26 D.P.R. n. 633/72 con restituzione dell’Iva pagata.
Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione “operazione senza
applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1, co. 58 L. n. 190/14”, in tal caso non è necessaria alcuna nota di
variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo
riportante la seguente dizione: “operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1, co. 100 L.
n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27,
commi 1 e 2 D.L. n. 98/11”.
Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali.
Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui
all’art.1, co. 58 L. n. 190/14, l’applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi
previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa.
Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art. 1, co. 100 L. n. 244/07 con
la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale.
Oggetto: SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI
Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni
caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla
pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà così versata dai
soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all’Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non
incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.
Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015.
Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23
gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state
pubblicate la Circolare n. 1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n. 6/E/15 (che formalizza le
risposte fornite dall’Agenzia durante i forum di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in
commento).
Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:
Solo fatture
La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell’articolo 21
D.P.R. n. 633/72, che quindi recano addebito dell’imposta; sono invece in ogni caso
escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo
integrale).
È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non
risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono
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Indicazione in fattura
Decorrenza
Esonero
Enti interessati
l’evidenza dell’imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di
franchigia delle piccole imprese).
Una seconda indicazione importante è legata all’indicazione da dare in fattura circa
l’assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L’articolo 2,
co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura
secondo le regole previste dall’art.21 D.P.R. n. 633/72 indicando nel documento
l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Da notare che questa indicazione oggi risulta
obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben
essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente
non commetterà un errore chi annoterà in fattura l’indicazione “operazione soggetta a
scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/72” o altra dizione
equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura
richiedano indicazioni specifiche e più complete).
Va inoltre segnalato l’aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura
elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei
confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno
2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di
previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad
interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l’emissione della fattura elettronica con le
nuove indicazioni legate allo split payment, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio
scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante
l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l’indicazione della scissione dei
pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>.
La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a
partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell’ambito applicativo dello split
payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 31 dicembre
2014 e per le quali non si era ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (che quindi
continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse).
L’articolo 17-ter D.P.R. n. 633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e
al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l’Ente
è debitore dell’imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta.
In relazione a questa seconda previsione l’Agenzia ha affermato che “Si ritiene, pertanto,
che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare
riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti
interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano
alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo split payment. Va notato che, di
conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di
esigibilità stabilita dall’art.6, co.5 D.P.R. n. 633/72.
Sono interessati da split payment le cessioni e le prestazioni rese “nei confronti dello
Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici
territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al
D.Lgs. n. 267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti
ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”.
Secondo le indicazioni della Circolare n. 1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito
applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:
 le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e
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Rimborsi
coreutica (Afam);
 Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
 le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di
una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.
Al contrario, vanno esclusi dall’applicazione della disposizione in commento le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:
 enti previdenziali privati o privatizzati,
 aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici
economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel
campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse
della collettività.
 gli Ordini professionali,
 gli Enti ed istituti di ricerca,
 le Agenzie fiscali,
 le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni – Agcom),
 le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa),
 gli Automobile club provinciali,
 l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),
 l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid),
 l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),
 l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).
La Circolare n. 1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare
maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici
acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei
soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina:
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero
permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti,
l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle
Entrate.
L’introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che
operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti
crediti Iva, proprio per il fatto che l’imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle
prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015
che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di
richiedere il rimborso in via prioritaria, anche senza possedere i requisiti di cui all’art.2
del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire:
 esercizio dell’attività da almeno tre anni;
 importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi
annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali;
 ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo
complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati
nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso.
Sul punto l’art. 8 co. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere
erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata
mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso.
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Oggetto: OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015
Il D.L. n. 66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e
i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia
di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in
formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti
Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015.
Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede:
 la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito
www.fatturapa.gov.it;
 la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
 l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio
destinatario dell’Ente pubblico;
 la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della
trasmissione della fattura;
 la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’emissione della fattura elettronica
Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica
dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco
che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce
uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di
Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica
laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art. 25 D.L. n. 66/14.
La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica
qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità
del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il
Sistema di Interscambio (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid),
che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali.
Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per
gestire l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell’interazione con
il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell’operatore
economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di
Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo
possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione File, fatture e messaggi del sito
www.fatturapa.gov.it.
Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture
elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al
Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
 Posta Elettronica Certificata;
 attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o
essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate);
 mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet;
 mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP.
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Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la
annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art. 6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento
dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio. La Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al
versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo.
La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche
Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere
obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture
elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza
prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso
del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere
adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.
In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle
Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a
condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con
una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la
conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi
registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.
La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc)
Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra
piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei
Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e
gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:
 l’invio della fattura da parte del creditore;
 la ricezione della fattura da parte della P.A.;
 la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
 la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla
scadenza;
 il pagamento della fattura da parte della P.A.
Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del
creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni
professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti
(http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) sia il titolare del credito
che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La
certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se:
 attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata
sulla certificazione;
 chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
 chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da
adesione a forme deflattive del contenzioso.
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Oggetto: MODELLO EAS - ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL’OBBLIGO DI
RIPRESENTAZIONE
Ogni anno gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali
sportive dilettantistiche) devono effettuare le opportune verifiche ai fini dell’obbligo della eventuale
ripresentazione telematica del modello Eas.
Con l’adempimento introdotto dall’’art. 30 del D.L. n. 185/08 (cosiddetto D.L. “Anti CrisI”), tali soggetti
hanno infatti l’obbligo di "trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti
ai fini fiscali mediante un apposito modello" che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali
(previste tanto ai fini Iva dall’art. 4 D.P.R. n. 633/72, quanto ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 48 Tuir)
che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell’alveo della non commercialità. Occorre poi
considerare che non tutti gli enti sono soggetti all’obbligo di presentazione del modello Eas e che, per
talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata del modello.
La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni
fornite nel modello inviato precedentemente.
Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che
“Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati
precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la
variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”.
La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui
si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2015 dovranno essere comunicate,
mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso
dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014.
È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del
modello Eas.
Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello
Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della
ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che
“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del
rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21,
oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei
dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.
Con la Risoluzione n. 125/E/10, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi
dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da
un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello Eas.
Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.
 Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale
 Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari
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Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche
importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non
genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre
informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.
Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono
generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle
informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”.
Si propongono di seguito alcuni esempi.
Caso
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di
20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale
importo si modifica in 25.000,00 euro
associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento
derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce
proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro
associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo
pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di
discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione
determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo
percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale”
Ripresentazione
no
sì
sì
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da
indicare al punto 21.
 Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi
Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione
quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di
modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro.
Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo
associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.
Con la Circolare n. 45/E/09 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione
piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei
giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è
durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella
riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due
caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.
Si propongono di seguito alcuni esempi.
Caso
associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione
della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima
manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate
somme differenti)
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica
manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due
manifestazione della durata di due giorni ciascuna
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta
fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo
Ripresentazione
no
no
sì
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 Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo
Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di
ripresentazione del modello Eas.
Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che
avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del
modello Eas per comunicare tali variazioni.
 Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici
Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le
variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas.
N.B.
A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro
dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso.
Possibile intervenire tardivamente con l’istituito della remissione in bonis
L’articolo 2, co. 1 D.L. n. 16/12 (convertito con modificazioni dalla L. n. 44/12) ha introdotto il cosiddetto
istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero,
in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la
possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Con la Circolare n. 38/E/12 e ribadito con la Risoluzione n. 110/E/12 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato
che anche l’omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis.
Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano
iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”.
Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della
prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di
presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una
sanzione di 258 euro tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di
compensare con crediti l’importo della sanzione).
La presentazione del modello per perdita dei requisiti
Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle
agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro sessanta giorni dal giorno in cui tale perdita si verifica,
compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”.
PERDITA DEI
REQUISITI
Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti
previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art.30 del D.L. n.185 del 2008
Decorrenza
giorno
mese
anno
In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2015 si invitano gli enti interessati a comunicare le
variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico nei termini
normativamente previsti.
Oggetto: NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L’ANNO 2014
A partire dall’anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito
“Spesometro”, dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano
definitivamente a regime.
In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate
nell’anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l’adempimento in questione.
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Gli utilizzi del modello “Spesometro”
Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:
 può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e
operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e
aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21
novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
 va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in
questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese
successivo a quello di annotazione;
 va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di
operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini
specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010);
 va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti
di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza
diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero
dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o
superiore a mille euro.
Le operazioni interessate
Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni
introdotte dall’art. 2, co. 6 D.L. n. 16/12 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art.21
D.L. n. 78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:
 operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali:
- non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture
emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture
emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione
della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata
al consulente);
- la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi
evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella
estrapolazione dei dati).
 operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio
(3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente
significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).
Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal
cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al
caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale
ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita
richiesta.
In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo”
tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei
documenti.
Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l’emissione della fattura,
in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione
dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore
aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per
obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.
Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva
concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima
applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e
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74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali
veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul
valore aggiunto.
N.B.
È importante segnalare che per l’anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a
prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno
essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via
telematica.
I termini di presentazione dello Spesometro
Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto
2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai
fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione.
Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’invio delle
“comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal
Provvedimento” e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle
“comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2014 i soggetti tenuti all’adempimento
dovranno trasmettere il modello:
 entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili;
 entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali.
Oggetto: TREMONTI QUATER - I CHIARIMENTI TARDIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Decreto legge “Competitività” (D.L. n. 91/14) assegna alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del
valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel
quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l’agevolazione è stata da molti definita
“Tremonti quater”, ancorché rispetto alle precedenti versioni l’attuale disposizione non riguarda né gli
investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata
ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.
Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30
giugno 2015. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 ha fornito
(in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall’agevolazione è già
trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto.
Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali:
Soggetti interessati
Investimenti
agevolabili
L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa,
indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore
economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino
investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse
all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non
commerciali per l’attività commerciale esercitata.
L’agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata
in vigore del decreto (25 giugno 2014).
L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28
della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei beni
agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie
appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei
cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai
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Beni complessi
Importo minimo
Modalità di
realizzazione degli
investimenti
Calcolo della media
beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.).
Non rileva il codice attività del soggetto cedente.
Nell’ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini
dell’agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non
inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta
divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure
componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad
esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le
apparecchiature agevolabili).
Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di “parti e
accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28.
Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai
fini dell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più
complessi già esistenti.
I beni agevolati devono essere:
 “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo,
 “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi,
nel qual caso l’agevolazione è ammessa)
 mentre non rileva l’effettiva entrata in funzione del bene.
Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni
usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché
l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo
complessivamente sostenuto.
L’agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000
euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per
la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di
diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio).
In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti
accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non
inclusi nella divisione 28.
L’agevolazione spetta:
 per i beni acquistati da terzi
 per i beni costruiti in economia
 per i beni costruiti mediante contratto di appalto
 per i beni acquisiti tramite leasing.
L’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel
quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato
maggiore.
Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va
calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati
effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi
l’importo di tali investimenti è pari a zero.
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo
della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per
l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa
valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del
raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28,
strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro).
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel
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Il credito d’imposta
Cumulabilità
conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti
effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti
agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.
Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica
con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di
imposta.
Una volta determinata l’eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la
misura del 15% per il calcolo del credito d’imposta beneficiabile; tale credito deve
essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei
versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di
pagamento F24.
Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa
essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta,
secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota
fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta.
Detto credito d’imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è
subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti
d’imposta.
Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a
ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro.
Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni.
Oggetto: LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
L’articolo 45 del D.L. n. 5/12 ha abolito l’obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza
introdotto dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03), che costituiva la principale misura minima di sicurezza
prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Il soggetto obbligato alla
redazione e all’aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici.
Si ricorda alla gentile Clientela che l’abolizione dell’obbligo di tenuta del D.P.S. non impatta sull’obbligo
di rispettare le misure minime di sicurezza al fine di proteggere i dati personali, tutt’oggi previsto
dall’art. 34, co. 1 D.Lgs. n. 196/03.
Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo
comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie
organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro
ordinamento dal D.Lgs. n. 196/03 obbligano a diversi adempimenti, tra cui:
 la nomina del titolare del trattamento dei dati;
 la nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
 la nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
 la nomina dell’amministratore di sistema;
 il rilascio di apposita informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
 la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
 la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l’obbligo;
 l’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e
controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non
autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e
non conforme a quanto normativamente previsto.
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
Per i soggetti che erano obbligati ex lege alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza
fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l’aggiornamento entro il 31
marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta
adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del Codice della Privacy.
I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore
approfondimento che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati.
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SPECIALE Chiusura bilancio 2014
Oggetto: RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL’UTILE CIVILISTICO
E DEL REDDITO FISCALE
Visto l’approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di
raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allega di seguito.
Si è ritenuto utile predisporre anche una scheda con il quadro delle principali novità che interessano
quest’anno la determinazione del reddito d’impresa.
PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO VIA FAX
COMUNICAZIONE FAX
Spettabile Studio
_______________________________________
Inviata da_______________________________
Via____________________________________
Luogo e data____________________________
Città___________________________________
Numero pagine (compresa la presente)______
Numero fax_____________________________
Il presente fax e le informazioni in esso contenute sono personali, riservate e privilegiate.
Se il presente fax Vi è pervenuto per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente. Inoltre,
non essendone il reale destinatario, dovrete astenervi dal fotocopiare il presente fax e dal divulgare le
informazioni in esso contenute. L’originale da Voi ricevuto dovrà essere distrutto. Grazie per l’attenzione.
Confidential. The subject of this fax is for exclusive use of the addresses and it may have confidential or
privileged information. If you receive this transmission by mistake, please notify us by telephone and return the
original to the sender by mail. This Firm will support all costs that may be incurred.
It is unlawful to read, copy, distribute, disclose or otherwise use the information contained in this fax.
Informazioni generali relative alla Ditta o Società
Ditta o Società
Persona/e di riferimento
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Telefono
Fax
Indirizzo mail




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Eventuali moduli o altra
documentazione allegata
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
Check list bilancio
Prospetto versamenti di imposta
Prospetto assemblea di approvazione del bilancio
Prospetto scorporo aree
Scheda conteggio ammortamenti
Scheda deducibilità interessi passivi (soggetti Ires)
Prospetto deducibilità Irap da Ires
Prospetti società di comodo (non operative ed in perdita sistemica)
Prospetto deducibilità compensi agli organi societari
Prospetto spese di manutenzione
Scheda spese di rappresentanza
Prospetto crediti di modesta entità da stralciare, crediti prescritti e crediti
interessati da procedure concorsuali
Prospetto di riclassificazione del patrimonio netto
Prospetto riportabilità delle perdite fiscali
Prospetto di formazione dei finanziamenti soci
Prospetto voce apporti soci
Prospetto dati beni in leasing
Prospetto differenza cambio per poste in valuta
Prospetto dei costi black-list
Prospetto dati Irap (per soggetti Ires)
Data di aggiornamento
dei dati
CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014
Dati o documenti richiesti
1
2
3
4
5
Situazione contabile aggiornata al 31.12.14
Stampa dei partitari (mastrini) dell’esercizio 2014 (esclusi quelli relativi a clienti e
fornitori)
Dettaglio delle competenze bancarie al 31.12.2014 (ove non risultino già
contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli
estratti conto bancari
Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui
indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel
corso del 2014, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto.
Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla
società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento.
Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti
Copia dei contratti di leasing stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto.
Segnalare l’eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei leasing.
Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta
indicazione in nota integrativa
Visto
Allegati










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Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e
con allegata copia delle relative fatture di acquisto.
Verifica del conteggio degli ammortamenti 2014 secondo le aliquote previste dai piani
di ammortamento, applicando le nuove regole esposte nell’apposita scheda
Evidenza degli acquisti di beni connessi con la telefonia, poiché gli stessi sono
deducibili nella misura dell’80%.
Inoltre, per le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio, predisporre
copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite
venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate.
Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai
fabbricati già presenti (in proprietà e leasing) nel periodo 2005 produrre la
documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile.
Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito.
Vedi anche apposito prospetto
Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione.
Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto
Predisposizione di un prospetto extra-contabile che evidenzi i costi delle singole
autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni leasing, manutenzioni,
bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché il riferimento alla caratteristica d’uso dei
mezzi (strumentali, promiscui, concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno
allegati i relativi mastrini, al fine di verificare la riconciliazione.
Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta.
Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di
circolazione per la verifica fiscale del caso.
Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di
veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia
delle Entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di
cui all’art. 164 Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i leasing
Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta
registrazione dell’eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel
corso del 2014








10
Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di
dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui
crediti, etc.).
Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di
dichiarazione di remissione del debito)


11
Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle disponibilità
liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico,
e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio.
Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto


12
Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali
altre imposte e tasse


13
Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi


14
Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati


15
Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti


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Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti
partecipate


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Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro-solvendo (Sabatini, etc.)


18
Copia delle polizze assicurative pagate nel 2014 (da riconciliare con i premi registrati
nel relativo sotto conto), oltre all’elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi
relativi all’esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di
premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2015 per il 2014


19
Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2014) e dei consumi
telefonici di competenza 2014 addebitati con fatture ricevute nel 2015 (fatture da
ricevere)


20
Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori
coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista.
In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi
chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato


21
Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali
contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o
incassati nell’esercizio


22
Prospetto dei costi del personale relativi al 2014 e dei ratei per retribuzioni e
contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie), del saldo assicurazione Inail e
del Tfr


23
Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell’anno (accantonamento al
fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti)


24
Verifica dell’esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme
pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell’Inps


25
Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del
trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi


26
Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento Firr e
dell’eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti


27
Verifica dei compensi spettanti all’organo amministrativo con riferimento alle
deliberazioni relative, con evidenziazione dell’eventuale quota non erogata


28
Dettaglio delle quantità di magazzino al 31.12.2014 e relativa valorizzazione.
Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di
quelli con durata infrannuale e ultrannuale


29
Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili


30
Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti;
indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che
hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro


31
Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell’eventuale
conteggio degli interessi maturati, se fruttifere


32
Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della
deducibilità fiscale


33
Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio
Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del patrimonio netto


34
Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote,
attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati
Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la
formazione dei finanziamenti dei soci


35
Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate


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Indicazione dell’esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla
società (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)


37
Indicazione dell’esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi
depositati presso la società


38
Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell’apposito
prospetto


39
Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine


40
Verifica della presenza di rapporti con parti correlate


VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2014
Data versamento F24
Acconto Ires
Acconti 2014 e saldo Irap 2013(*)
(*) l’indicazione del saldo Irap 2013 è necessaria ai fini della determinazione dell’importo deducibile ai fini Ires
Segnalare l’effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio
ASSEMBLEA DI BILANCIO
FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO
La società approverà il bilancio:
 con assemblea totalitaria
 con assemblea regolarmente convocata per il giorno _________________ a mezzo ____________
 termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _______________________
 termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale ____________________________
 temine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) ___________________________________
 particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la
convocazione dell’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni:
_____________________________________________________________________________________
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Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l’art. 2364 cod. civ., la possibilità di rinviare
l’approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se continua a
rimanere valida l’annotazione che (dal 2004) la possibilità di procrastinare l’assemblea di approvazione del
bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in
ogni caso) vale solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società: situazioni, queste,
sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua
particolare organizzazione o l’attività svolta.
Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l’approvazione nei 180 giorni
Holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve
acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione
delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione
Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri)
che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai
fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse
Sostituzione dell’organo amministrativo nei primi
giorni dell’anno, con necessità di maggior tempo per la
assimilazione e condivisione dei dati
Variazione del sistema informatico della società a
decorrere dal 2014, con possibili complicazioni nella
corretta ricostruzione dei saldi
Società interessate da operazioni di riorganizzazione
(fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno
comportato una revisione della struttura
organizzativa
Altri problemi valutativi legati alla particolare
attività svolta dalla società che richiedono un’analisi
dell’andamento del mercato nei primi mesi del
nuovo esercizio
I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio.
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Adempimento
Soggetto tenuto
all’adempimento
Scadenza
Organo amministrativo
Entro 30 giorni dalla
data fissata per
l’assemblea di
approvazione
(art.2429, co.1 cod.civ.)
Data ultima per esercizio chiuso
al 31 dicembre 2014
Termine
Termine
ordinario
prorogato
 Predisposizione progetto
di bilancio
 Predisposizione relazione
sulla gestione
 Consegna progetto di
bilancio e relazione sulla
gestione
al
Collegio
sindacale
 Consegna progetto di
bilancio e relazione sulla
gestione
al
Revisore
contabile
 Deposito progetto di
bilancio
e
allegati,
relazioni degli organi di
controllo presso la sede
sociale
Organo amministrativo
+
organi di controllo
 Celebrazione assemblea
per approvazione bilancio
Convocazione a cura
organo amministrativo
 Deposito del bilancio
approvato
presso
il
Registro delle imprese
Organo amministrativo
Entro 15 giorni dalla
data fissata per
l’assemblea di
approvazione
(art.2429, co.1 cod. civ.)
Entro 120 – 180 giorni
dalla chiusura
dell’esercizio
(art.2364, co.2 cod. civ.)
Entro 30 giorni
dall’approvazione
del bilancio
(art.2435, co.1 cod. civ.)
31 marzo
2015
30 maggio
2015
15 aprile 2015
14 giugno 2015
30 aprile 2015
29 giugno 2015
30 maggio
2015
29 luglio
2015
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SCORPORO DEL VALORE DELLE AREE PER FABBRICATI GIÀ PRESENTI NEI PRECEDENTI BILANCI
Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2014 e per i clienti non assistiti dallo Studio
nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati
con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005).
Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in leasing allegare copia del
contratto.
DESCRIZIONE FABBRICATO
ESTREMI CATASTALI
UBICAZIONE
UTILIZZO
 per attività aziendale
 locato a terzi
Tipo di attività svolta
(del proprietario o del conduttore)
DESTINAZIONE DEI LOCALI
Suddivisione
degli spazi interni
VALORE CONTABILE
DEL BENE
reparto produttivo
m2
magazzino o deposito
m2
per area di vendita
m2
per mensa, spogliatoi, servizi
m2
per uffici
m2
Altro ………………………………
m2
TOTALE METRATURA
m2
TOTALE
€
Di cui area acquisita autonomamente
€
Di cui costi accessori
€
Di cui oneri di urbanizzazione
€
Di cui costi di costruzione
€
Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori
€
Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima
della messa in uso dei locali
€
Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo
VALORE CONTABILE DEL FONDO
AMMORTAMENTO
la messa in uso dei locali
€
Di cui rivalutazioni
€
TOTALE
€
Di cui per costo storico
€
Di cui per oneri incrementativi
€
ATTENZIONE:
Per le nuove indicazioni dell’Oic 16 in merito all’obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue
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28
SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16
Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree, a prescindere dal fatto che siano
“libere” oppure sovrastate da fabbricati.
Il documento Oic 16, come revisionato nel corso del 2014, non permette più la indicazione cumulata del
fabbricato con le aree di sedime.
Il previgente principio contabile Oic 16 prevedeva che:
 “nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore
dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime”;
 tuttavia, conteneva anche la indicazione in forza della quale “in quei casi, invece, in cui il terreno ha un
valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare
verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch’esso va ammortizzato”. Di fatto,
utilizzando tale previsione era possibile la contabilizzazione cumulata.
Appare allora necessario:
1) individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di
natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di
tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato);
2) verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al
terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata. Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile
all’area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad
esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero
dell’are nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore
contabile (sopravvenienza attiva).
Per ciascun fabbricato posseduto, unitariamente iscritto in bilancio, compilare la scheda che segue:
Valore di acquisto
€
Valore fondo
ammortamento al
31 dicembre 2013
€
FABBRICATO SITO IN:
Anno di acquisto:
Di cui riferibile all’area
(valore di perizia)
Di cui valore fondo
ammortamento riferibile
all’area
€
€
Da riclassificare in:
Fondo bonifica ambientale
Sopravvenienza attiva
Altro
€
€
€
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29
CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L’ANNO 2014
La determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2014 deve essere effettuato in conformità alle
indicazioni del documento contabile Oic n.16 che, al riguardo, precisa che l’ammortamento è il
procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua
stimata vita utile.
Inoltre:
 l’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha
subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti;
 il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per
verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate
nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione;
 se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (costo
storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e
tale modifica va motivata in nota integrativa.
Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di
ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni.
Va anche precisato che, a decorrere dal 2014, il documento Oic 16 meglio precisa le ipotesi di beni che non
vanno ammortizzati, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi.

Fabbricati
investimento
I fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento
possono non essere ammortizzati;

se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle
medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.
FABBRICATI CIVILI
Fabbricati
accessorio
I fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli
direttamente ed indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati
industriali e sono ammortizzati.
BENI DESTINATI
I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all’alienazione, sono
ALLA VENDITA
riclassificati nell’attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I medesimi beni destinati
alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.
BENI OBSOLETI

I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati
nell’attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Per valore desumibile dall’andamento di mercato si intende il valore netto di
realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei
costi diretti di vendita e dismissione.

BENI CON VALORE
CONTABILE < AL
VALORE RESIDUO
STIMATO
Tali beni non sono più oggetto di ammortamento.
Il valore residuo stimato è definito come “il valore realizzabile dal bene al termine del
periodi di vita utile residua”.
Si tratta dunque del valore che l’impresa stima di ottenere al termine della vita utile
dall’alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall’impresa nel corso
dei diversi esercizi di utilizzo del bene.
Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l’impresa acquista il bene ed inizia
il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato
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30
ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L’AMMORTAMENTO
N°
DESCRIZIONE
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
(indicare una delle 4 ipotesi viste sopra)
ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO
N°
DESCRIZIONE
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA
Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale:
1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano
imputati a Conto economico;
2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili
fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il
precedente piano di ammortamento);
3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l’aliquota tabellare deve essere ridotta al
50%;
4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di
entrata in funzione del bene;
5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con
alcune accortezze che verranno poi descritte).
Deve essere poi rammentato che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da
comportamenti contabili non coerenti (quindi non opportunamente giustificati in nota integrativa) con quelli
del passato.
A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti.
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31
SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI
N°
DOMANDA A CUI RISPONDERE
01
Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle
fiscalmente ammesse in deduzione

Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto
economico:
Aliquota
Descrizione
Aliquota fiscale
civile
02
03
Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento anticipato
04
Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento accelerato
05
Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati nel 2008, l’ammortamento sia stato effettuato
sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione. Si rammenta che, a decorrere dal 2013
il maggior valore è riconosciuto anche ai fini dell’ammortamento fiscale
Valori civili
Valori fiscali
Descrizione
bene immobile
storico
quota
storico
quota
06
Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati
07
Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l’ammortamento rispecchia la utilità residua del
bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell’intero valore nell’anno
08
Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso
del 2014
09
Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno dei
seguenti metodi di deduzione:
 tradizionale ammortamento
 imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno
utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati
né indicati sul libro beni ammortizzabili)
 imputazione direttamente a spesa sulla base delle indicazioni del documento Oic 16, in quanto,
pur avendo utilità pluriennale limitata nel tempo, per la loro modesta entità non vengono
assoggettate all'ammortamento. La scelta deve rispecchiare criteri tecnici e non deve contrastare
con i requisiti della "chiarezza", della "rappresentazione veritiera e corretta" e della "evidenza e
verità degli utili conseguiti".
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32
SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES
(SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI)
La scheda che segue propone un percorso di calcolo per la corretta deducibilità degli interessi passivi
secondo le indicazioni fornite dall’art.96 Tuir.
SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO
Le disposizioni che seguono non si applicano ai seguenti soggetti (barrare la casella che interessa)
Banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art.1 D.Lgs. n.87/92, con l'eccezione delle società che
esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti
attività diversa da quelle creditizia o finanziaria
Imprese di assicurazione
Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi
Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art.96 del
regolamento di cui al d.P.R. n.554/99
società di progetto costituite ai sensi dell'art.156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06
società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e successive
modificazioni
PERCORSO DI CALCOLO
Interessi passivi espliciti in Conto economico (classificabili in voce C17)
Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di
mutuo, prestiti obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto
avente natura finanziaria
Rientrano nella definizione
Interessi e sconti passivi su
finanziamenti bancari
Commissioni passive su finanziamenti
Commissioni passive su fideiussioni e
garanzie
Commissioni di factoring per
anticipazione provvista
Interessi passivi su titoli di debito
Disaggi di emissione e premi di
rimborso
Oneri connessi a PCT su titoli con
funzione di raccolta
Utili all’associato che apporta capitale
Costi delle coperture in cambi di poste
in valuta
A
Non rientrano nella definizione
Noleggio cassette di sicurezza
Servizi pagamento utenze
Commissioni per esecuzione
bonifici
Costi per la custodia titoli
Commissioni per fideiussioni non
legate a finanziamenti
Costi di assicurazione di beni in
garanzia
Spese per valutazione beni da
concedere in garanzia
Spese istruttoria per
finanziamenti
Interessi non deducibili per specifiche norme di legge:
Interessi passivi di funzionamento relativi ad
immobili patrimonio (art.90, co.2 Tuir)
Interessi passivi su titoli obbligazionari oltre soglia
(art.3, co.115, L. n.549/95)
Interessi su prestiti soci delle cooperative (art.1,
co.465, L. n.311/04)
Interessi 1% per liquidazioni trimestrali Iva
Interessi passivi di mora non pagati
Interessi per acquisto veicoli a motore a
deducibilità limitata
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
TOTALE
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33
Interessi esclusi in quanto capitalizzati civilisticamente e fiscalmente:
Su beni ammortizzabili
Su beni merce
C
C1
C2
TOTALE
Interessi da finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione da
parte di società di gestione immobiliare
D
Interessi impliciti nei contratti di leasing (conteggiati come ai fini Irap ma
con esclusione di quelli relativi a veicoli a motore a deducibilità limitata)
E
INTERESSI PASSIVI DA SOTTOPORRE A VERIFICA
F
(A-B-C-D+E)
segue
Interessi attivi espliciti a Conto economico
G1
Interessi impliciti nei crediti verso clienti
Nel caso di vendite effettuate a prezzi che già
comprendono interessi attivi non esplicitati, è
possibile estrapolare gli stessi effettuando
un’attualizzazione dei crediti. È necessario che
tali vendite siano state effettuate a prezzo
superiore rispetto a quelle di beni simili con
pagamento a pronti. Si può effettuare il
conteggio se i crediti hanno scadenza superiore
rispetto al termine dell’esercizio successivo
G2
Interessi virtuali su crediti V.so Enti pubblici
Nei confronti dei soggetti operanti con la
Pubblica Amministrazione, si considerano
interessi attivi rilevanti ai soli fini che qui
interessano anche quelli virtuali, calcolati al
tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei
corrispettivi (e solo per i giorni di effettivo
ritardo del pagamento)
G3
dal
09.07.2008
15.10.2008
12.11.2008
10.12.2008
21.01.2009
11.03.2009
08.04.2009
13.05.2009
13.04.2011
13.07.2011
09.11.2011
14.12.2011
11.07.2012
08.05.2013
13.09.2013
11.06.2014
10.09.2014
al
14.10.2008
11.11.2008
09.12.2008
20.01.2009
10.03.2009
07.04.2009
12.05.2009
12.04.2011
12.07.2011
08.11.2011
13.12.2011
10.07.2012
07.05.2013
12.09.2013
10.06.2014
09.09.2014
Tur
4,25%
3,75%
3,25%
2,50%
2,00%
1,50%
1,25%
1%
1,25%
1,5%
1,25%
1%
0,75%
0,50%
0,25%
0,15%
0,05
G
TOTALE
PRIMA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI
=G
H
DIFFERENZA TRA INTERESSI PAX RILEVANTI E ATTIVI
F-G
I
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34
RIPORTO INTERESSI INDEDUCIBILI DAL 2013
INTERESSI PASSIVI DA DEDURRE SECONDO CAPIENZA DEL ROL
J
I+J
N
= O6
O
=O
P
=N–O
Q
=N
P
(PROSEGUIRE SOLO SE N > 0)
Conteggio del ROL:
Voce A del Conto economico
O1
Voce B del Conto economico
O2
Ammortamenti, come evidenziati a CE
O3
Canoni di leasing (capitale + interessi) come
indicati a CE
O4
ROL = O1 – O2 + O3 + O4
O5
QUOTA RILEVANTE DEL ROL (PARI AL 30% DI O5)
O6
SE N > O
SECONDA QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI
INTERESSI INDEDUCIBILI DA RIPORTARE AL 2015
(VARIAZIONE IN AUMENTO DA INDICARE NEL QUADRO RF)
SE N ≤ O
TERZA QUOTA DI INTERESSI DEDUCIBILI
RIEPILOGO INTERESSI DEDUCIBILI NEL 2014
1^ QUOTA
RIPORTARE IL VALORE DI H
2^ QUOTA
RIPORTARE IL VALORE DI P
TOTALE INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI
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35
PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL’IRES
Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente
€
Irap pagata nell'anno primo acconto
€
Irap pagata nell'anno secondo acconto
€
Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse)
€
2012
2013
2014
Costo personale dipendente (B9)
€
€
€
PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7)
€
€
€
MENO Totale deduzioni operate
€
€
€
Differenza
€
€
€
Valore della produzione netta
€
€
€
Percentuale di deducibilità
%
%
%
Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati
(A)
Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi
(B)
Totale IRAP deducibile
(A + B)
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36
VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società non operative ex art.30 L. n.724/94)
1
2
3
4
Cause di esclusione
(verificate sull’anno 2014)
5
6
7
8
9
10
11
12
//
99*
2
Cause disapplicazione
che consentono di non
presentare istanza di
interpello
3
(verificate sull’anno 2014)
4
5
Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
Primo periodo d’imposta
Società in amministrazione controllata o straordinaria
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e
società da essi controllate, anche indirettamente
Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
Numero di soci non inferiore a 50
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo
Società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale
attivo dello stato patrimoniale
Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del
Capitale sociale
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Società consortili
Start up innovative
Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina
dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’art.1, co.129 della
Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli
artt.2312 e 2495 cod. civ. entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi successiva
Società soggette ad una delle procedure di cui all’art.105 Tuir o a una
procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione
coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di
presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio delle
procedure medesime
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui
agli artt.2-sexies e 2-nonies della L. n.575/65 o in altre fattispecie
analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un
amministratore giudiziario
Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili
concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in
base alla L. n.431/98 o ad altre leggi regionali o statali
Società che detengono partecipazioni in società considerate non di
comodo ai sensi dell’art.30 L. n.724/94; società escluse dall’applicazione
della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il
regime dell’art. 168 Tuir
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37
6
Cause disapplicazione
che consentono di non
presentare istanza di
interpello
7
(verificate sull’anno 2014)
9
8
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla
base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che
non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla
compilazione del prospetto
Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi
art.2135 cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’art.2 D.Lgs. n.99/04
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati
sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza
della dichiarazione di emergenza ai sensi art.5 L. n.225/92. La
disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è
verificato l’evento calamitoso e quello successivo
* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese
Istanza di interpello
disapplicativo
Descrizione
A
B
C
D
Già presentata
Da presentare
Non necessaria
Da valutare con lo studio
2012
2013
2014
MEDIA
Titoli e crediti
Immobili e altri beni
Immobili di categoria A/10
Immobili abitativi
Altre immobilizzazioni
Segnalare la presenza di:
 beni in locazione finanziaria
 beni riscattati da locazione finanziaria
 beni acquistati e venduti nel corso del triennio
Dettagliare le anomalie di svolgimento dell’attività relative al periodo d'imposta 2014, tenendo presente che lo studio
provvederà ad un’analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito:
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38
VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ
(società in perdita sistemica ex D.L. n.138/11)
Per il 2013 la società presenta uno dei seguenti status
(indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante):
 La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2009-2013 , presenta almeno due periodi d’imposta con
reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo),
 La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2009-2013, presenta almeno un periodo d’imposta con
reddito superiore al reddito minimo
 La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d’imposta 2009-2013 sono tutte in perdita fiscale
 La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2009-2013 sono in perdita fiscale quattro periodi d’imposta
(anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello “minimo” determinato ai sensi
dell’art.30 L. 724/94 (disciplina società non operative)
Annualità
reddito (perdita)
(verificare dal modello Unico)
reddito minimo
(calcolare solo nel caso di perdita
fiscale)
causa di disapplicazione
(indicare il relativo codice)
2009
1
2
3
4
5
6
7
Cause di esclusione
8
9
10
11
12
2010
2011
2012
2013
Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge
Primo periodo d’imposta
Società in amministrazione controllata o straordinaria
Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e
società da essi controllate, anche indirettamente
Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto
Numero di soci non inferiore a 50
Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unità
Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione
giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato
preventivo
Società che presentano un ammontare complessivo del valore della
produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale
attivo dello stato patrimoniale
Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del
Capitale sociale
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Società consortili
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39
99*
2
3
Cause disapplicazione
che consentono di non
presentare istanza di
interpello
Provvedimento 11
giugno 2012
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina
dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’art.1, co.129
della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei
redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma
degli artt.2312 e 2495 cod. civ. entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi successiva
Società soggette ad una delle procedure di cui all’art.105 Tuir o a una
procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione
coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi
d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di
presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio
delle procedure medesime
Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di
cui agli artt.2-sexies e 2-nonies L. n.575/65 o in altre fattispecie
analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un
amministratore giudiziario
Società che detengono partecipazioni in società considerate non di
comodo ai sensi dell’art.30 L. n.724/94; società escluse dall’applicazione
della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di
disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il
regime dell’art.168 Tuir
Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di
disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla
base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che
non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi
Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla
compilazione del prospetto
Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo
Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati
sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza
della dichiarazione di emergenza ai sensi art.5, L. n.225/92. La
disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è
verificato l’evento calamitoso e quello successivo
Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita
fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il
reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre
disposizioni agevolate
Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi
art.2135 cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’art.2 D.Lgs. n.99/04
Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Società che si trovano nel primo periodo d’imposta
* da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese
Istanza di interpello
disapplicativo
A
B
C
D
Già presentata
Da presentare
Non necessaria
Da valutare con lo studio
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40
PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI
Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il
criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue:
Compenso da
delibera
assembleare
relativo al 2014
Di cui pagato nel
corso del 2014
Di cui pagato entro il
31 dicembre 2014 ad
amministratori con
partita Iva
Di cui pagato entro il
12 gennaio 2015
ad amministratori
senza partita Iva
Di cui non pagato
Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno
evidenziare quanto segue:
Descrizione della quantificazione dei compensi
Importo
Parziale
Importo totale
 A forfait, come da verbale di nomina
 A tariffa professionale: dettagliare
a) Verifiche trimestrali del 2014
b) Controlli sul bilancio del periodo 2013 e stesura delle relazioni
c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2014
Riepilogo dei compensi agli organi societari per la nota integrativa
Importo totale
 compensi all’organo amministrativo
 compensi al collegio sindacale
 compensi al revisore
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41
PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE
DELLE SPESE DI MANUTENZIONE
Le spese di manutenzione che sono imputate a conto economico hanno un diverso regime di deducibilità a seconda
che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattispecie:
Deducibili senza limiti
1) Spese di manutenzione su beni di terzi
€ …………, ..
quantitativi, salvo regole
specifiche (ad esempio,
manutenzioni su vetture)
2) Spese si manutenzione su beni propri da capitalizzare
€ …………, ..
3) Spese di manutenzione derivanti da contratti di
manutenzione
€ …………, ..
4) Spese di manutenzione su beni propri
€ …………, ..
TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO
€ …………, ..
Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni
+
ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2014
€ …………, ..
Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione
-
€ …………, ..
Valore dell’area sulla quale insistono fabbricati o delle aree
non edificate
€ …………, ..
Base di calcolo
=
Si deducono tramite
ammortamenti
Si deducono in base alla
competenza temporale
Si deducono sulla base del
plafond determinato come segue
€ …………, ..
x 5%
Plafond di deducibilità delle spese di manutenzione su beni
propri non coperti da contratti di manutenzione
€ …………, ..
Spese a bilancio
€ …………, ..
Spese deducibili
€ …………, ..
Eccedenza da ripartire in 5 anni
€ …………, ..
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42
SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente
classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile:
casistica
descrizione
Regime di deducibilità
01
Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di
valore unitario non superiore a 50 euro
Integralmente deducibili
nell’esercizio di competenza
02
Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui
vanno compresi anche gli acquisti di beni per
omaggio di valore unitario superiore a 50 euro
Deducibili entro limiti percentuali
dei ricavi e proventi tipici
03
Spese considerate non di rappresentanza
Integralmente deducibili
nell’esercizio di competenza
A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci,
indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo.
Spese per omaggi
In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche
beni differenti non oggetto dell’attività propria dell’impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, etc.)
facendo attenzione all’impatto dell’Iva che, secondo il disposto dell’art.19-bis 1 D.P.R. n. 633/72 risulta
detraibile ma solo fino al tetto massimo di 25,82 euro.
Per effetto del decreto n.175/14, il limite per considerare detraibile L’Iva è stato adeguato a quello delle
imposte dirette, passando da 25,82 a 50,00 euro; il tutto, però solo con decorrenza dal 13 dicembre 2014.
L’imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei 50 euro va commisurato
alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d’imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile
è il seguente:
descrizione
Limite max di imponibile
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 4%
48,08 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10%
45,45 euro
Acquisto di beni con Iva indetraibile al 22%
40,98 euro
INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE
01
Nel Conto economico dell’anno 2014 è imputato il seguente importo a titolo di
spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro
€ …………,…
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43
Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond
Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche:
elementi distintivi
CARATTERISTICHE
DIFFERENTI TIPOLOGIE
a)
b)
c)
d)
e)
descrizione
Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità
promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza
in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa
ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte
significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio
costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di
ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione
dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di
mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi
erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento
risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad
omaggio di valore unitario superiore a 50 euro)
Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l’ammontare di effettiva
deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell’azienda:
INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE
02
a)
Spese per viaggi di promozione
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
€
b)
Spese per intrattenimento legato a ricorrenze
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
€
c)
Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
€
d)
Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
€
e)
Altre spese di rappresentanza
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
€
TOTALE VOCE CONTABILE
l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese
spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o
per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta,
tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta
economicamente vantaggiosa per l’azienda.
 barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A)
DATI CONTO ECONOMICO
A1
€
A5
€
TOTALE (B)
€
€
€
€
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44
02
RIPARTIRE
IL VALORE DI (B)
PLAFOND

RACCORDO CON IL MODELLO
UNICO

SINO A 10.000.000,00 DI
1,3% €
€
PER L’ECCEDENZA SINO A
50.000.000,00
0,5% €
€
PER L’ECCEDENZA
0,1% €
€
TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C)
SE (A) > (C)
SE (A) < (C)
QUOTA DEDUCIBILE = (A)
QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C)
QUOTA DEDUCIBILE = (A)
€
€
€
€
Spese non di rappresentanza
Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono
pienamente deducibili senza applicazione del plafond.
INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE
03
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti,
anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi
simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
PER TUTTE LE
IMPRESE
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti,
anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità
produttive dell’impresa.
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
PER LE IMPRESE
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti,
CHE ORGANIZZANO
anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla
MANIFESTAZIONI
promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi
FIERISTICHE
simili
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente
dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per
PER LE SOLE DITTE
la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti
INDIVIDUALI
beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività
caratteristica della stessa.
(la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%)
TOTALE VOCE CONTABILE
l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese
di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per
libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne
nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta
economicamente vantaggiosa per l’azienda.
 barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva
€
€
€
€
€
A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE €
TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI €
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE
La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione
dalla quale risultino anche:
1. le generalità dei soggetti ospitati,
2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione,
3. la natura dei costi sostenuti.
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 barrare la casella per attestare che l’azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione
PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO
01
TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE
€
02
TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile)
€
03
TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE
€
TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE
€
RACCORDO CON LA CONTABILITÀ:
Di cui imputate al conto
………………………………….
Di cui imputate al conto
…………………………………..
Di cui imputate al conto
…………………………………..
Di cui imputate al conto
…………………………………..
TOTALE
€
€
€
€
€
A QUADRATURA
€
RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO
A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte
effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale.
Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di
deducibilità di cui alla precedente scheda.
Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue
01
Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune
€
02
Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune
€
Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza
€
 sostenute per organizzazione di viaggi di promozione
03
 sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze
 sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni
 sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni
 sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza
Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza:
04
05
€
 sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni
ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
 sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti
o unità produttive dell’impresa
 sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte
effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni
e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa
Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare
€
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TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ
€
PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE
Le perdite su crediti di modesta entità
Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il
debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla
base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa
dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La
dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del
credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata
convenienza all’abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è
limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio.
Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio
la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il
sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente
la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in
termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo”
deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del
volume d’affari.
A seguito delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità
per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi
certi e precisi sussistono:
 quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo;
 i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è
superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non
superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli
elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando
sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito;
 quando, a prescindere dall’importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei
corretti principi contabili.
Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l’invio al proprio cliente di
una specifica dichiarazione di remissione del debito.
Creditore
Importo
Inviata
dichiarazione di
remissione (*)





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47


(*) di seguito si riporta un fac-simile di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei
crediti stessi.
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: __
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Fac-simile
DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO
Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società
…………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita Iva
………………………………….
premesso
che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via
……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell'importo complessivo di
€……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi
prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..;
-
considerando
la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs.
azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria;
la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità
modesta del credito stesso;
visto
quanto previsto dall’art.1236 cod.civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il
debito estingue l’obbligazione
dichiara
(opzione per la rinuncia totale)
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia,
totalmente
al
suddetto
credito,
nella
misura
di
€
…………………/…..
(…………………………………………virgola…………………). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove
entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non
volerne profittare.
(opzione per la rinuncia parziale)
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia,
parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di € …………………/…..
(…………………………………………virgola…………………); il residuo importo di € …………………/…..
(…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti entro ……………..dal ricevimento
della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo
termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare.
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49
PROSPETTO DEI CREDITI PRESCRITTI
Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione
A seguito delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità
per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare viene previsto
che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall’ammontare, quando il diritto alla riscossione del
credito è prescritto.
Creditore
Importo
Data
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
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50
PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO
Casi in cui è possibile lo stralcio contabile




Casi che comportano
obbligo di cancellazione
del credito dal bilancio






Casi che comportano il
mantenimento del
credito in bilancio

Creditore
forfaiting;
datio in solutum;
conferimento del credito;
vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con
trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di
factoring e ricevute bancarie;
cambiali girate all’incasso;
pegno di crediti;
cessione a scopo di garanzia;
sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono
sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.
Pro soluto
forfaiting
conferito
cartolarizzato
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
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51
PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI
Crediti interessati da procedure concorsuali
Per effetto delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, viene esteso all’accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art.182-bis L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la
deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione.
Indicare nel presente prospetto i crediti interessati da procedure concorsuali, quali:
 fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa)
 liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione
 concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura)
 amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura)
Indicare, inoltre, i crediti derivanti da:
 accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. (rileva la data del decreto di omologazione dell'accordo
di ristrutturazione).
Creditore
Importo
Data
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
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52
PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI
Crediti interessati da procedure concorsuali
Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro
(5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di
pagamento) alla data del 31 dicembre 2014
L’importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato:
 avendo riguardo all’importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni
continuative (assicurazioni, locazioni, etc.);
 comprendendo l’Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente;
 considerando solo l’importo residuo, nel caso di incasso parziale;
 non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa.
Creditore, numero e data fattura
Importo
Scaduto al
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Quota:
Riserve di capitale
Posta di patrimonio
Capitale …………… euro
Disponibile per:
Disponibile
Non
disponibile
Distribuzione
ai soci
Altri utilizzi
//
//
//
//
Riserva per azioni proprie
Riserva azioni/quote di società controllante
Riserva sopraprezzo azioni
Riserva da conversione obbligazioni
Riserva da rivalutazione
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53
Versamenti in conto capitale
……………
……………
……………
Riserva legale
Riserva per azioni proprie
Riserva da utili netti su cambi
Riserva statutaria
Riserve di utili
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovo impianti
Riserva per ammortamenti anticipati
……………
……………
……………
……………
……………
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell’esercizio
PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI
RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI
È necessario verificare l’utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall’art.84 Tuir. Il D.L. n.98
ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili.
Il riporto delle perdite è così regolamentato:
a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite nei primi tre periodi
d’imposta (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento alla condizione soggettiva delle
società socie di società trasparenti) in relazione ad attività nuove;
b) perdite riportabili con compensazione limitata all’80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo
d’imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d’imposta successivo al loro
conseguimento.
Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto:
PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA
ANNO DI FORMAZIONE
Residuo dal 2013
- Utilizzo 2014
= Residuo a riporto
PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL’80%
Residuo dal 2013
- Utilizzo 2014
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= Residuo a riporto
PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI
FINANZIAMENTI SOCI
Data
Socio
Importo
Scadenza
Postergazione (*)
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
RINUNCIA DEL CREDITO
DA PARTE DEL SOCIO
La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale
effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della
società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio.
Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito
della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale.
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
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PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI
VERSAMENTI IN CONTO
AUMENTO CAPITALE
rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la
quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di
capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso
alla data di chiusura del bilancio
VERSAMENTI IN CONTO
FUTURO AUMENTO DI
CAPITALE
rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione,
nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via
anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale
VERSAMENTI IN CONTO
CAPITALE
rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati
dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale
VERSAMENTI A
COPERTURA PERDITE
sono effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che
viene a costituirsi presenta una specifica destinazione.
APPORTO SOCI
FONDO PERDUTO
Data
Socio
Importo
Conto
capitale
FINALIZZATI
Copertura
perdite
Conto
futuro
aumento
capitale
Conto
aumento
capitale
€




€




€




€




€




€




€




€




€




(*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN LEASING,
PER L’INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA
Contratto
Data
Descrizione
bene
Data
consegna
Costo
originario
Durata
Canone
anticipato
Canoni
successivi
(n. ____)
Prezzo di
riscatto
1
2
3
4
5
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56
6
7
8
12
PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO AL 31/12/2014
N.
Valore attuale
delle rate di
canone non
scadute al
31/12/14
(A)
Interessi passivi
di competenza
2014
(B)
Valore dei beni
Costo storico
(sostenuto dal
concedente)
(C)
Quota di
ammortamento
2014
(D)
Fondo
ammortamento
al 31/12/2014
(E)
Valore netto di
bilancio
(C –E)
1
2
3
4
5
6
7
PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO
PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA
SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA
Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue:
 le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell’operazione,
devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al Conto
economico;
 l’eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con
l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generata;
 sulla base dell’incidenza sul conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una
specifica indicazione in nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi
rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio.
Descrizione
debito/credito
Valuta
Importo in
valuta originaria
(A)
Importo in
contabilità
(B)
Cambio al
31/12/2014
(C)
Importo con
cambio al
31/12/2014
(D = A x C)
Differenza su
cambio
(B – D)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____
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PROSPETTO DEI COSTI BLACK - LIST
I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime
fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali
rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l’applicazione di sanzioni.
Paesi a fiscalità privilegiata
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas,
Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e
Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale),
Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e
Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del
Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive,
Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese,
Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine,
Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice),
Vanuatu.
Paese
Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
€
€
€
€
€


Paesi a fiscalità privilegiata
con deroghe specifiche


Paese
Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione,
estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero
e petrolchimico assoggettate ad imposta;
Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del
fatturato fuori dal Principato;
Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono
anche le riserve ufficiali dello Stato.
Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
€
€
€
€
€
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





Paesi a fiscalità
privilegiata per
determinati soggetti o
attività





Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione
dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in
settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal
Foreign Investment Code;
Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro
attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business
Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con
riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale
L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni;
Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;
Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;
Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano
dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che
usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società
localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;
Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi
all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche
e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e
alle International Companies;
Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere,
secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle
società operanti nelle Export Processing Zone;
Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società
previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist
Development Act del 1993;
Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e
municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; Uruguay, con
riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano
esclusivamente attività off-shore.
Le limitazioni contenute in quest’ultima sezione valgono anche per le società residenti
negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli
ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei
medesimi Stati.
Paese
Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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60
SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES
La determinazione dell’imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora
(in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione
dell’imponibile delle imposte dirette.
Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue:
N°
1
2
3
4
DESCRIZIONE
i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti
a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere
di cui all’art.67, co.1, lett. l) Tuir
i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di
cui all’art.50 Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e
continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto –
residente o non residente – nell’ambito della propria attività
artistica o professionale (titolari di partita Iva)
gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art.53,
co.2, lett.c) Tuir (apporto di solo lavoro)
i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art.67, co.1,
lett.i) Tuir
5
la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria
6
7
8
9
10
11
12
13
NOTE
€ …………,…
Vedi scheda dettaglio A
€ …………,…
Vedi scheda dettaglio B
Allegare prospetto
fornito dalla società di
leasing
Vedi scheda dettaglio C
€ …………,…
€ …………,…
Allegare copia delle
ricevute di pagamento
Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9
Costi per lavoro dipendente degli apprendisti
Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto
formazione
Costi per lavoro dipendente dei disabili
Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S
Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto
Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale
Puro costo del lavoro interinale
Quota Inail gravante sul lavoro interinale
Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale
le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d.
immobili patrimonio)
Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili
imputate alla voce E21 del Conto economico (componenti
straordinarie)
Sopravvenienze passive iscritte nella voce E21, correlate a voci
tassate in precedenti esercizi
Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d.
immobili patrimonio)
Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili
imputate alla voce E20 del Conto economico
€ …………,…
€ …………,…
perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti,
procedure esecutive infruttuose, etc.)
Ici
IMPORTO
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
Allegare prospetto
riepilogativo predisposto
dal consulente del
lavoro
Vedi scheda dettaglio D
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
Allegare prospetto
riepilogativo rilasciato
dalla società fornitrice
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
Vedi scheda dettaglio E
€ …………,…
€ …………,…
€ …………,…
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61
14
15
Contributi di competenza dell’anno
Allegare la
documentazione che
comprovi la motivazione
della erogazione del
contributo
Vedi scheda dettaglio F
€ …………,…
Sopravvenienze attive iscritte nella voce E20, correlate a voci
dedotte in precedenti esercizi
Vedi scheda dettaglio E
€ …………,…
A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale
È necessario distinguere l’importo dei compensi per gli amministratori e altre collaborazioni coordinate
continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza
partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva.
Descrizione
Importo in bilancio
Compensi amministratori
 di cui con partita Iva
 di cui senza partita Iva
 quota contributi Inps
Compensi sindaci
 di cui con partita Iva
 di cui senza partita Iva
Compensi per collaborazioni con o senza progetto
Compensi occasionali
B) Utili spettanti ad associati in partecipazione
È necessario distinguere l’importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione - persone fisiche, con
apporto di solo lavoro
nome
Compenso come da
rendiconto
Contributi Inps
Importo in bilancio
Partita Iva
Sì / NO
C) Canoni di Leasing
È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di leasing in essere la quota relativa agli oneri
finanziari.
Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l’utilizzatore è il seguente per ogni contratto:
 costo sostenuto dalla società di leasing per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il
numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2014;
 l’importo così ottenuto va sottratto dall’importo del costo di competenza 2014 iscritto a bilancio e la
differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap.
Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue:
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Estremi contratto
Costo del concedente al netto del riscatto
Giorni durata contratto
Costo giornaliero
Giorni competenza 2013
Costo di competenza 2013
Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto)
Quota interessi
A
B
C
D
E
F
G
A:B
CxD
E–F
Inoltre, nel caso di canoni con Iva indetraibile per l’utilizzatore, sia l’importo dei canoni di competenza (F)
che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell’Iva.
D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2014
È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero
assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d’imposta (costituisce un onere
interamente deducibile ai fini Irap).
Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo.
COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP
Qualifica
Retribuzione
Quota Tfr
Contributi
TOTALE
Apprendisti
Formazione lavoro e
contratti di inserimento
Disabili
Addetti alla R&S
TOTALE
ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I
DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL’UFFICIO PAGHE)
 ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER IL CONTEGGIO DEL CUNEO FISCALE
E) Sopravvenienze e insussistenze attive e passive
È necessario individuare l’origine delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive per stabilirne la loro eventuale
deducibilità/imponibilità ai fini Irap secondo il principio di correlazione temporale.
Sopravvenienze attive
Descrizione
Voce correlata
Importo
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Sopravvenienze e insussistenze passive
Descrizione
Descrizione
Descrizione
F) Contributi erogati in base a norma di legge
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se
non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in
deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi):
Descrizione
Riferimento Normativo
Importo
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64
SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DETASSAZIONE ACE
Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al 3% degli incrementi di patrimonio
rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010.
Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l’agevolazione spettante
per il periodo d’imposta 2014.
Verifica base di riferimento ACE al 31.12.2010
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010
€_______________
(a dedurre) Utile 2010
– €_______________
Base di riferimento ACE al 31.12.2010
€_______________
INCREMENTI
Descrizione
Data
__ / __ / ____
Importo
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
Accantonamento utile a riserva
 SI
L’utile 2010 è stato accantonato a riserva?
 NO
 SI
L’utile 2011 è stato accantonato a riserva?
 NO
 SI
L’utile 2012 è stato accantonato a riserva?
 NO
 SI
L’utile 2013 è stato accantonato a riserva?
 NO
€_______________
€_______________
€_______________
€_______________
DECREMENTI
Descrizione
Data importo
Importo
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
__ / __ / ____
€_______________
Riepilogo ACE
Patrimonio netto al 31.12.2010
Incrementi:
Utile 2010 a riserva
Utile 2011 a riserva
Utile 2012 a riserva
Utile 2013 a riserva
(a dedurre) decrementi
Importo detassazione Ace 2014
Eccedenza di detassazione riportata dal 2013
Importo detassazione Ace da riportare in UNICO2015
€_______________
€_______________
€_______________
€_______________
€_______________
– €_______________
€_______________
€_______________
€_______________
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65
Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di
imposta; al riguardo, stante la particolarità della questione, lo Studio si riserva una valutazione specifica che
sarà eventualmente comunicata nel prosieguo.
I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore
approfondimento che si rendesse necessario in merito all’argomento trattato.
BGSM & Partners
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66
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2015 AL 15 APRILE 2015
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che
cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 D.L. n. 70/11.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di
seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.
Lunedì 16 marzo
Registrazioni contabili
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute ed annotazione del documento riepilogativo
delle fatture di importo inferiore a 300 euro.
Fatturazione differita
Emissione ed annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche devono annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
Versamenti Iva mensili
Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002.
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il
secondo mese precedente.
Pagamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale
I contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il
conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla
dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il
pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura
dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.
Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva
ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Tassa annuale vidimazione libri sociali
Le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a
309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l’imposta è dovuta
nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015.
Versamento dei contributi Inps
Versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di
febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai
compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
Pagamento delle ritenute alla fonte
I sostituti d’imposta devono provvedere al pagamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di
lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui
redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di
agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
Versamento ritenute da parte condomini
Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi
effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
Accise - Versamento imposta
Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti immessi in consumo nel mese precedente.
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Mercoledì 18 marzo
Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati,
ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio.
Venerdì 20 marzo
Presentazione dichiarazione periodica Conai
Presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con
cadenza mensile.
Mercoledì 25 marzo
Invio telematico degli elenchi Intrastat mensili
I soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile devono presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e
delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.
Martedì 31 marzo
Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono effettuare l’invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti
intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.
Invio telematico del modello Uniemens Individuale
Presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai
dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.
Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino
Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori
san marinesi annotate sui registri Iva.
Modello Eas
Gli enti associativi obbligati a tale adempimento, devono effettuare la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 marzo 2015.
Giovedì 16 aprile
Registrazioni contabili
Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute ed annotazione del documento riepilogativo
delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.
Fatturazione differita
Emissione ed annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
Le associazioni sportive dilettantistiche devono annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali
nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
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