www.bgsm.it Informative e news per la clientela di studio Le news di marzo Il versamento del saldo Iva Detrazione Irpef/Ires 65%, nessun invio telematico entro la scadenza del 31 marzo 2015 Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata Torna, ma solo per il 2015, il regime dei minimi con tassazione al 5% Split payment - I chiarimenti applicativi Obbligo di emissione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione dal 31 marzo 2015 Modello Eas - enti non commerciali alla verifica dell’obbligo di ripresentazione Novità nella compilazione dello spesometro per l’anno 2014 Tremonti quater - i chiarimenti tardivi dell’Agenzia delle Entrate La tenuta “facoltativa” del documento programmatico sulla sicurezza Speciale chiusura bilancio 2014 Occhio alle scadenze Principali scadenze dal 16 marzo 2015 al 15 aprile 2015 Le news per la clientela di studio RENT TO BUY Chiarita la disciplina fiscale del contratto di rent to buy L’articolo 23 del D.L. n. 133/14 ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (rent to buy). L’Agenzia delle Entrate, dopo aver delineato gli aspetti civilistici affronta le implicazioni fiscali, analizzandole in ragione delle varie fasi di sviluppo del contratto, separando la fase del godimento, da quella del trasferimento dell’immobile e distinguendo a seconda che il concedente operi in regime di impresa o come privato. A chiusura viene affrontata anche l’ipotesi in cui le parti non procedano alla conclusione del contratto di compravendita, distinguendo il caso in cui il conduttore rinunci all’esercizio del proprio diritto, dai casi di risoluzione per inadempimento, rispettivamente dell’una o dell’altra controparte. (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 4, 19/02/2015) RITENUTE A CREDITO Istituiti nuovi codici tributo per lo scomputo dei crediti derivanti da 730 e da eccedenze di versamento L’articolo 15 del D.Lgs. n. 175/14 ha previsto che i crediti derivanti dal rimborso delle imposte da 730 e quelli derivanti da eccedenze di versamento non possano più essere recuperati attraverso il meccanismo dello scomputo diretto dalle ritenute a debito, ma debbano essere esclusivamente esposti nel modello F24 nella colonna degli importi a credito. Al posto dell’utilizzo dei codici tributo già esistenti, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto 11 nuovi codici tributo, tre per i crediti relativi ai rimborsi da 730, cinque per i crediti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e tre per consentire ai sostituti di imposta di compensare il credito per famiglie numerose, per canoni di locazione riconosciuti dai sostituti e il credito per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all’art. 4, co. 1 D.L. n. 457/97. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 13, 10/02/2015) CERTIFICAZIONE UNICA Invio anche dopo il 9 marzo 2015 se le informazioni riguardano i redditi autonomi non occasionali L’Agenzia delle Entrate ha concesso due aperture per il nuovo adempimento dei sostituti di imposta inerente l’invio telematico della certificazione unica, che ha scadenza il 9 marzo 2015: gli operatori possono scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti; le certificazioni uniche solo con redditi non dichiarabili con il 730 (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015 senza sanzioni. In altri termini, tutte le certificazioni che servono per la nuova “dichiarazione precompilata” vanno inviate obbligatoriamente entro il 9 marzo 2015. (Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 12/02/2015) BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 2 MODELLI INTRA Semplificate le modalità di compilazione dei modelli Intra relativi alle prestazioni di servizi L’Agenzia delle Dogane ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati alle prestazioni di servizi rese o ricevute, mantenendo inalterata la struttura dei modelli Intra 1-quater e quinquies e Intra 2-quater e quinquies. Le nuove disposizioni prevedono che dal 1° gennaio 2015 l’indicazione del numero e della data fattura e delle modalità di erogazione del servizio e di incasso diventi facoltativa e non più obbligatoria. L’altra modifica riguarda i casi di prestazioni di servizi con la stessa controparte (acquirente / fornitore), la stessa tipologia del servizio e lo stesso Paese di pagamento: in tali casi vanno sommati i relativi importi che presentano le stesse caratteristiche e va compilata una sola riga di dettaglio. (Agenzia delle Dogane, Determinazione n. 18978/RU, 19/02/2015) AGEVOLAZIONE NUOVA SABATINI Pubblicato il nuovo modulo per presentare le istanze da utilizzare dal 23 febbraio 2015 Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico una nota avvisa dell'implementazione, da parte della Circolare direttoriale n. 14166 del 23 febbraio 2015, dei contenuti della Circolare n. 4567 del 10 febbraio 2014 per adeguarla alle disposizioni del regolamento n. 1388/2014 per le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito alle novità introdotte dal regolamento (UE) n.651/2014 (cosiddetto regolamento GBER). Il nuovo modulo per la presentazione della domanda per accedere al finanziamento agevolato e al contributo in conto interessi per l’acquisto di beni strumentali nuovi è allegato alla Circolare n. 14166. (Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 14166, 23/02/2015) SPLIT PAYMENT Dal primo trimestre 2015 rimborsi Iva prioritari per i soggetti che applicano lo split payment È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che ha ridefinito le condizioni per l’accesso ai rimborsi Iva prioritari a seguito di operazioni effettuate con il meccanismo dello split payment: non è necessario che l’attività sia esercitata da almeno 3 anni, che l’eccedenza sia superiore a 3.000 euro trimestrali e di importo pari o superiore al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti effettuati nel periodo di riferimento. Al fine di ottenere il rimborso Iva in via prioritaria è sufficiente rientrare nelle condizioni previste dall’art. 30 D.P.R. n. 633/72 e, pertanto, effettuare operazioni soggette ad Iva con aliquote inferiori rispetto a quelle sugli acquisti, computando tra le operazioni attive effettuate anche quelle ai sensi dell’art. 17-ter. Le disposizioni del decreto si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015, pertanto sarà possibile chiedere il rimborso Iva trimestrale in via prioritaria a decorrere dal primo trimestre 2015. (Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 20/02/2015, G.U. n. 48 del 27/02/2015) BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 3 Le informative per i signori clienti Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA Il termine di versamento del saldo Iva per l’anno 2014 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2015 che, come sappiamo, può avvenire: autonomamente (dichiarazione singola), ovvero in modo cumulativo (dichiarazione unificata). Si fa presente che, in prospettiva futura, il D.Lgs. n. 175/14 (Decreto Semplificazioni) ha eliminato la possibilità di inviare la dichiarazione Iva unificata a partire dall’anno 2015, obbligando quindi i contribuenti a presentare la prossima dichiarazione Iva esclusivamente in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo (con conseguente eliminazione dell’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dei dati Iva). Con il D.L. n. 192/14 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), convertito nella L. n. 11/15 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2015), l’operatività di tale modifica viene rinviata all’anno 2016 per cui anche per il prossimo anno sarà possibile operare la duplice scelta tra invio autonomo o unificato della dichiarazione annuale Iva. In entrambi i casi l’imposta è dovuta per un importo superiore a 10,33 euro (considerando gli arrotondamenti a 10 euro). Dichiarazione singola Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2015. Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 16 marzo 2015. Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile. Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l’importo degli interessi: NUMERO RATA 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° SCADENZA 16/4 18/5 16/6 16/7 20/8 16/9 16/10 16/11 PERCENTUALE INTERESSE 0,33 0,66 0,99 1,32 1,65 1,98 2,31 2,64 Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è, ormai da diversi anni, stata spostata a regime al 20 agosto (art.37, co. 11-bis D.L. n. 223/06). Dichiarazione unificata Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2015 il saldo Iva dell’anno 2014 potrà essere versato: con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente; BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 4 entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2015 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%). Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo: in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7); ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile. Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 16 luglio 2015. Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore). In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza. Riepiloghiamo quanto detto: Versamento entro il 16 marzo 2015 in unica soluzione per l’intero importo ratealmente in 9 rate, la prima il 16 marzo 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile in unica soluzione ratealmente entro il 16 giugno 2015 per l’intero importo in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2015 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all’interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2015 al 16 giugno 2015 Modalità di versamento Il versamento del saldo Iva dell’anno 2014 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2014. Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando. Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l’importo è arrotondato all’unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l’importo va espresso al centesimo di euro. Casi particolari Nuove iniziative produttive ex art. 13 L. n. 388/00 I soggetti che nel 2014 hanno applicato tale regime (si tratta, è bene ricordarlo, dell’ultimo anno di applicazione a seguito della soppressione di tale regime dal 2015 a opera della Legge di Stabilità 2015) devono effettuare il versamento dell’Iva annuale dovuta per il 2014 entro il 16 marzo 2015. A essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra. Ex minimi ex art.27, co. 3 D.L. n. 98/11 Tali soggetti sono tenuti al versamento dell’Iva annuale 2014 in data 16 marzo 2015. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale. Nel caso in cui nel 2014 si sia manifestata l’uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell’Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre 2013. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 5 Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, NESSUN INVIO TELEMATICO ENTRO LA SCADENZA DEL 31 MARZO 2015 L’articolo 12 del D.Lgs. n. 175/14 ha soppresso l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% che proseguono per più periodi di imposta. La comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute. La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La soppressione dell’obbligo riguarda: i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015; i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dal 13 dicembre 2014. La Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che si ritengono non applicabili le sanzioni per l’omesso o irregolare invio della comunicazione telematica, commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali alla medesima data non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo. Si evidenzia che l’adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l’invio obbligatorio consistente nella trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi). Ove il contribuente ometta di inviare all’Enea la documentazione richiesta, può comunque fruire della c.d. “remissione in bonis” prevista dall’art. 2 D.L. n. 16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all’invio della documentazione in un primo momento omessa. Il termine per fruire della remissione in bonis ed inviare la documentazione omessa è il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza del 90° giorno dalla fine lavori. In caso di mancato invio all’Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%. Oggetto: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA Come ogni anno torniamo ad occuparci delle aliquote contributive per artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata Inps. L’Istituto Nazionale di Previdenza ha difatti, in questi giorni, emanato una serie di circolari con le quali ha chiarito le percentuali di contribuzione applicabili per il 2015 e i relativi importi di minimale e massimale contributivo. Artigiani e commercianti L’articolo 24, comma 22 del D.L. n. 201/11, ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano incrementate, prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24%. Applicando tali indicazioni ne risulta che per il 2015 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 22,65%. Anche per l’anno 2015, vige la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati, inoltre, per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 6 aliquota del 22,65 vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Altra riduzione è poi prevista per i soggetti di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni). Una tabella riepilogherà quanto detto: Soggetto con età superiore ai 21 anni Soggetto con età non superiore ai 21 anni Over 65 anni titolari di altro trattamento pensionistico Inps Artigiani 22,65% 19,65% 11,32% Commercianti 22,74 % 19,74 % 11,37% Le percentuali di cui sopra si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Tale reddito minimale per il 2015 è stato stabilito in 15.548,00 euro, ne consegue che il contributo minimale per il 2015 risulta essere: Soggetto di età superiore ai 21 anni Soggetto di età non superiore ai 21 anni Artigiani 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) Commercianti 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) Il contributo 2015 è però dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2014 in base alla seguente ripartizione: Soggetto di età superiore ai 21 anni Soggetto di età non superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.123,00 da 46.123,00 fino a 46.123,00 da 46.123,00 Artigiani 22,65 % 23,65 %* 19,65 % 20,65 %* Commercianti 22,74 % 23,74 %* 19,74 % 20,74 %* *L’aumento di un punto percentuale è stato disposto dall’art.3-ter della L. n.438/92. Va ricordato che per l'anno 2015 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324,00 euro per gli altri. Si noti che qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nell’anno, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Gestione separata Inps Sono soggetti alla contribuzione alla gestione separata Inps: i collaboratori a progetto, i collaboratori occasionali, i venditori porta a porta, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, i soci amministratori di s.r.l. che svolgono attività commerciale, i lavoratori autonomi privi di cassa. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 7 In relazione alle aliquote contributive va specificato che l’art. 2, co. 57 L. 92/12 meglio nota come “riforma del lavoro” ha chiarito che l’aliquota contributiva, per coloro che non risultano iscritti anche ad altre forme obbligatorie, è stabilita nella misura del: 28% per il 2014, 30% per il 2015, 31% per il 2016, 32% per il 2017, 33% per il 2018, oltre all’incremento dello 0,72% per il finanziamento degli oneri connessi alla maternità, assegni familiari e malattia. Allo stesso modo, per i soggetti iscritti anche ad altre forme contributive, la citata norma prevede le seguenti aliquote contributive: 21% per il 2014 (divenuta poi 22% per effetto della finanziaria 2014), 22% per il 2015 (divenuta poi 23,5% per effetto della finanziaria 2014) e 24% dal 2016. Il Decreto Milleproroghe, come già la finanziaria 2014, ha introdotto un blocco delle aliquote sopra riportate con riferimento ai soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di partita Iva per i quali la aliquota contributiva 2015 è quindi la medesima prevista per il 2014 ovvero 27%. Ne consegue che, per effetto di tale blocco, le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti: Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica Pensionato od iscritto ad altra gestione pensionistica Titolare di p. Iva Non titolare di p. Iva 2014 27,72% 28,72% 22% 2015 27,72% 30,72% 23,5% Sempre per il 2015 sono stati fissati anche gli importi del minimale e massimale di reddito contributivo annuo, rispettivamente in: 15.548,00 euro e 100.324,00 euro Oggetto: TORNA, MA SOLO PER IL 2015, IL REGIME DEI MINIMI CON TASSAZIONE AL 5% Il governo ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2015, per coloro che decidono di aprire una partita Iva, la possibilità di adesione al vecchio regime dei minimi con applicazione del regime fiscale agevolato al 5%. Si tratta sostanzialmente della riviviscenza del regime dei minimi adottata attraverso lo slittamento di un anno (dal 2014 al 2015) della abrogazione del regime di cui all’art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/11. La proroga ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015, questo vuol dire che chi ha aperto partita iva successivamente a tale data potrà usufruire ancora del vantaggio legato alla minore aliquota di tassazione, 5%, al posto della più onerosa del 15% prevista dalla finanziaria per il nuovo regime forfettario anche essa in vigore per il 2015. Chiaramente, ai fini della applicazione di tale regime di favore, occorre che il soggetto non dichiari compensi superiori a 30.000 euro. Inoltre va ricordato che il regime prevede un limite temporale di adesione stabilito in cinque anni e comunque, superato il quinquennio, la permanenza al massimo fino al compimento del 35esimo anno di età. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 8 Ciò significa che per il 2015 i professionisti e i lavoratori autonomi potranno scegliere se aderire al vecchio regime dei minimi o al nuovo regime forfettario, che prevede, come detto, un’aliquota di tassazione al 15% per compensi compresi tra i 15.000 e i 40.000 euro, a seconda dell’attività che si svolge e senza limiti temporali o anagrafici (trattasi di fatto del regime naturale). È importante ricordare che la proroga per il 2015 riguarda solo ed esclusivamente il regime agevolato di cui all’art. 27, co.3 D.L. n. 98/11 e non anche il c.d. “forfettino” di cui all’art. 13 L. n. 388/00 (meglio noto come regime delle “neo attività”) che quindi risulta abrogato a far data dal 1° gennaio 2015. Cosa fare nel caso in cui nel 2015 siano già state emesse fatture in applicazione di regimi differenti da quello del prorogato regime fiscale di vantaggio? Possono verificarsi due casi: emissione di fattura sulla base del regime ordinario, emissione di fattura sulla base del regime forfettario introdotto dalla finanziaria 2015. Nel primo caso la fattura sarà stata emessa con Iva, sarà quindi possibile emettere una nota di variazione ex art. 26 D.P.R. n. 633/72 con restituzione dell’Iva pagata. Nel secondo caso la fattura è stata comunque emessa senza Iva e con la dizione “operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1, co. 58 L. n. 190/14”, in tal caso non è necessaria alcuna nota di variazione ma è ipotizzabile e auspicabile la sostituzione della fattura con altro documento analogo riportante la seguente dizione: “operazione senza applicazione dell’iva ai sensi dell’art. 1, co. 100 L. n.244/07. Regime fiscale di vantaggio per la imprenditoria femminile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2 D.L. n. 98/11”. Una ultima annotazione in tema di contributi previdenziali. Come sappiamo il legislatore ha previsto per i soggetti che si avvalgono del regime dei minimi di cui all’art.1, co. 58 L. n. 190/14, l’applicazione di un regime contributivo di favore in base al quale i contributi previdenziali sono dovuti sul reddito effettivo senza versamento della quota fissa. Tale regime contributivo agevolato non è applicabile al regime dei minimi ex art. 1, co. 100 L. n. 244/07 con la conseguenza che chi lo sceglie dovrà versare i contributi minimi e gli eccedenti il minimale. Oggetto: SPLIT PAYMENT - I CHIARIMENTI APPLICATIVI Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/72 dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’Iva che verrà così versata dai soggetti pubblici cessionari / committenti direttamente all’Erario. È evidente che il cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva. Le disposizioni sono applicabili già dallo scorso 1° gennaio 2015. Nel corso del mese di febbraio sono stati forniti i chiarimenti applicativi: è stato infatti pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015 (pubblicato il 3 febbraio 2015), aggiornato dal successivo D.M. 20 febbraio 2015, e sono state pubblicate la Circolare n. 1/E/15 (dedicata a tale previsione) e la Circolare n. 6/E/15 (che formalizza le risposte fornite dall’Agenzia durante i forum di gennaio, che in parte interessano anche la previsione in commento). Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali: Solo fatture La disposizione in commento interessa solo le fatture emesse ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. n. 633/72, che quindi recano addebito dell’imposta; sono invece in ogni caso escluse le ricevute fiscali e gli scontrini (che quindi saranno incassati per il loro importo integrale). È stato inoltre chiarito che il meccanismo di scissione dei pagamenti in commento non risulta applicabile per le operazioni soggette a regimi speciali Iva che non prevedono BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 9 Indicazione in fattura Decorrenza Esonero Enti interessati l’evidenza dell’imposta in fattura (come regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese). Una seconda indicazione importante è legata all’indicazione da dare in fattura circa l’assoggettamento della specifica operazione alla disciplina in commento. L’articolo 2, co.1 D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni emettono fattura secondo le regole previste dall’art.21 D.P.R. n. 633/72 indicando nel documento l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Da notare che questa indicazione oggi risulta obbligatoria, ma è da intendersi come una sorta di indicazione minima, che può ben essere completata con il riferimento normativo da cui essa promana; quindi, certamente non commetterà un errore chi annoterà in fattura l’indicazione “operazione soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter D.P.R. n. 633/72” o altra dizione equivalente (non è raro che gli Enti nei confronti dei quali viene emessa la fattura richiedano indicazioni specifiche e più complete). Va inoltre segnalato l’aggiornamento delle procedure di predisposizione della fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione; come ben noto le fatture emesse nei confronti della P.A. devono essere gestite in formato elettronico dallo scorso 6 giugno 2014 per i documenti emessi nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, obbligo che sarà generalizzato dal prossimo 31 marzo 2015 e quindi andrà ad interessare ogni Ente Pubblico. Per consentire l’emissione della fattura elettronica con le nuove indicazioni legate allo split payment, il tracciato è stato modificato il 2 febbraio scorso. Il sistema è stato adeguato per permettere l'assolvimento dell'obbligo mediante l'aggiunta di un valore (il carattere "S" appunto per l’indicazione della scissione dei pagamenti) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>. La nuova disposizione trova di fatto applicazione in relazione alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015: non rientrano quindi nell’ambito applicativo dello split payment tutte quelle operazioni già fatturate all’ente pubblico alla data del 31 dicembre 2014 e per le quali non si era ancora verificata l’esigibilità dell’imposta (che quindi continuano a seguire il regime con il quale sono state in precedenza emesse). L’articolo 17-ter D.P.R. n. 633/72 stabilisce due esoneri, previsti rispettivamente al co.1 e al co.2: il primo è relativo alle operazioni in inversione contabile (quelle per le quali l’Ente è debitore dell’imposta), il secondo riguarda invece i compensi soggetti a ritenuta. In relazione a questa seconda previsione l’Agenzia ha affermato che “Si ritiene, pertanto, che il Legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto”. In particolare, i professionisti interessati da ritenute alla fonte a titolo di acconto sui propri onorari, quando fatturano alla pubblica amministrazione, sono esclusi dallo split payment. Va notato che, di conseguenza, questi continuano a poter applicare la disciplina del differimento di esigibilità stabilita dall’art.6, co.5 D.P.R. n. 633/72. Sono interessati da split payment le cessioni e le prestazioni rese “nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/00, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza”. Secondo le indicazioni della Circolare n. 1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti: le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 10 Rimborsi coreutica (Afam); Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni; le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche. Al contrario, vanno esclusi dall’applicazione della disposizione in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti: enti previdenziali privati o privatizzati, aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse della collettività. gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Agcom), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran), l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo). La Circolare n. 1/E/15 afferma inoltre che, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina: http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php. Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti, l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. L’introduzione della scissione dei pagamenti comporterà, a carico dei soggetti che operano frequentemente con la Pubblica Amministrazione, il rischio di maturare forti crediti Iva, proprio per il fatto che l’imposta addebitata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi non viene incassata. Sul punto è intervenuto il D.M. 23 gennaio 2015 che, nella versione corretta dal D.M. 20 febbraio 2015, consente a tali soggetti di richiedere il rimborso in via prioritaria, anche senza possedere i requisiti di cui all’art.2 del D.M. 22 marzo 2007, vale a dire: esercizio dell’attività da almeno tre anni; importo del credito Iva chiesto a rimborso almeno pari a 10.000 euro per i rimborsi annuali e 3.000 euro per i rimborsi trimestrali; ammontare di credito Iva chiesto a rimborso almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso. Sul punto l’art. 8 co. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 dispone che i rimborsi possono essere erogati per un importo non superiore all’ammontare complessivo dell’imposta applicata mediante “split payment” nel periodo oggetto del rimborso. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 11 Oggetto: OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DAL 31 MARZO 2015 Il D.L. n. 66/14 ha regolamentato l’iter di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le imprese e i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. Dal 6 giugno 2014 i fornitori con sede in Italia di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale emettono le fatture in formato elettronico. L’obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i fornitori delle restanti Pubbliche Amministrazioni a decorrere dal 31 marzo 2015. Il processo di fatturazione verso la Pubblica Amministrazione prevede: la predisposizione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it; la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato; l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico; la ricezione delle notifiche e dei riscontri inviati dal Sistema di Interscambio a fronte dell’esito della trasmissione della fattura; la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’emissione della fattura elettronica Gli enti della Pubblica Amministrazione hanno già inserito sul portale Ipa (www.indicepa.gov.it) l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche ricevendo un codice identificativo univoco che è stato comunicato ai fornitori (è anche reperibile sul sito web indicato): il codice univoco costituisce uno dei dati obbligatori che i fornitori devono inserire nella fattura elettronica, da inviare al Sistema di Interscambio. Oltre ai dati fiscali obbligatori, devono essere presenti nel formato della fattura elettronica laddove richiesti anche i codici Cig e Cup secondo quanto previsto dall’art. 25 D.L. n. 66/14. La fattura elettronica richiede l’apposizione, su ciascuna fattura o sul lotto di fatture, della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente che attesta la data, l'autenticità della provenienza della fattura e l'integrità del suo contenuto e del riferimento temporale. La trasmissione delle fatture deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/servizi+online/sid), che rappresenta il punto di incontro tra i fornitori della Pubblica Amministrazione e gli uffici degli Enti locali. Sia gli uffici della Pubblica Amministrazione sia i fornitori possono affidarsi ad intermediari abilitati per gestire l’emissione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Nell’interazione con il Sistema di Interscambio, l’intermediario è colui che invia o riceve i file per conto dell’operatore economico e/o dell’Amministrazione pubblica. Gli intermediari che interagiscono con il Sistema di Interscambio in veste sia di trasmittente che di ricevente tramite il medesimo canale trasmissivo possono optare per il "Flusso semplificato" descritto nella sezione File, fatture e messaggi del sito www.fatturapa.gov.it. Il Sistema di Interscambio (SdI) è gestito dall’Agenzia delle Entrate, che provvede ad indirizzare le fatture elettroniche agli uffici delle pubbliche amministrazioni destinatarie. La trasmissione del file fattura al Sistema di Interscambio può avvenire mediante una delle seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata; attraverso una interfaccia web (per accedervi è necessario essere abilitati ad Entratel o a Fisconline o essere in possesso di carta Nazionale dei Servizi precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate); mediante i servizi di cooperazione applicativa su rete internet; mediante il trasferimento dei dati con il protocollo FTP. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 12 Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la annotazione dell’assolvimento della stessa ai sensi dell’art. 6 D.M. 17 giugno 2014 con il pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse che deve avvenire in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La Risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo 2501 utile al versamento mediante modello F24 dell’imposta di bollo. La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica. Ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 le fatture elettroniche devono essere conservate in modo sostitutivo entro il termine di 3 mesi dalla scadenza prevista per l’invio telematico della dichiarazione annuale (per le fatture elettroniche emesse già nel corso del periodo di imposta 2014 il termine per la conservazione coincide con il 31 dicembre 2015). Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche. In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche. La Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (Pcc) Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali: l’invio della fattura da parte del creditore; la ricezione della fattura da parte della P.A.; la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.; la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza; il pagamento della fattura da parte della P.A. Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti). La certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se: attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione; chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato; chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 13 Oggetto: MODELLO EAS - ENTI NON COMMERCIALI ALLA VERIFICA DELL’OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE Ogni anno gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) devono effettuare le opportune verifiche ai fini dell’obbligo della eventuale ripresentazione telematica del modello Eas. Con l’adempimento introdotto dall’’art. 30 del D.L. n. 185/08 (cosiddetto D.L. “Anti CrisI”), tali soggetti hanno infatti l’obbligo di "trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello" che ha lo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni fiscali (previste tanto ai fini Iva dall’art. 4 D.P.R. n. 633/72, quanto ai fini delle imposte sui redditi dall’art. 48 Tuir) che consentono di mantenere le entrate di tali soggetti nell’alveo della non commercialità. Occorre poi considerare che non tutti gli enti sono soggetti all’obbligo di presentazione del modello Eas e che, per talune categorie di enti viene prevista una modalità di compilazione ultra semplificata del modello. La presentazione del modello Eas costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello Eas affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”. La comunicazione delle variazioni deve avvenire quindi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2015 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello Eas, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014. È importante evidenziare però il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello Eas. Le variazioni che non comportano obbligo di ripresentazione del modello Vi sono delle modifiche che non comportano l’obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello Eas, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni affermano che “Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”. Con la Risoluzione n. 125/E/10, l’Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello Eas. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello Eas. Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte. Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 14 Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello Eas occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l’obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli “importi” e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi. Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all’altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell’obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo “qualitativo”. Si propongono di seguito alcuni esempi. Caso associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di aver percepito un introito di 20.000,00 euro a fronte di un’attività di sponsorizzazione e nell’esercizio successivo tale importo si modifica in 25.000,00 euro associazione che nel primo modello Eas ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell’esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per 5.000,00 euro associazione che nel primo modello Eas ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi “occasionale” (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell’esercizio successivo percepisce proventi da un’attività di sponsorizzazione ritenuta “abituale” Ripresentazione no sì sì Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21. Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello Eas solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all’altro. Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall’ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni. Con la Circolare n. 45/E/09 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato – con una interpretazione piuttosto “bizzarra” - che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì “occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo”. A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell’esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento. Si propongono di seguito alcuni esempi. Caso associazione che ha dichiarato nel primo modello Eas di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti) associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un’unica manifestazione della durata di tre giorni e nell’esercizio successivo organizza due manifestazione della durata di due giorni ciascuna associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell’esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo Ripresentazione no no sì BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 15 Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell’ente di tipo associativo Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas. Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all’altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello Eas per comunicare tali variazioni. Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all’altro ai fini dell’obbligo di ripresentazione del modello Eas. N.B. A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello Eas comportano l’obbligo di ripresentazione dello stesso. Possibile intervenire tardivamente con l’istituito della remissione in bonis L’articolo 2, co. 1 D.L. n. 16/12 (convertito con modificazioni dalla L. n. 44/12) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Con la Circolare n. 38/E/12 e ribadito con la Risoluzione n. 110/E/12 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche l’omesso invio del Modello Eas può beneficiare dell’istituto della remissione in bonis. Per accedere a tale istituto è tuttavia necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. Per regolarizzare l’ente deve effettuare la comunicazione telematica “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di 258 euro tramite modello F24 indicando il codice tributo 8115 (viene esclusa la possibilità di compensare con crediti l’importo della sanzione). La presentazione del modello per perdita dei requisiti Infine, nei casi in cui l’ente verifichi il venir meno dei requisiti che gli consentono di godere delle agevolazioni fiscali, deve presentare il modello entro sessanta giorni dal giorno in cui tale perdita si verifica, compilando l’apposita sezione del modello denominata “Perdita dei requisiti”. PERDITA DEI REQUISITI Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall’art.30 del D.L. n.185 del 2008 Decorrenza giorno mese anno In vista della prossima scadenza del 31 marzo 2015 si invitano gli enti interessati a comunicare le variazioni rilevanti al fine di poter procedere all’adempimento telematico nei termini normativamente previsti. Oggetto: NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L’ANNO 2014 A partire dall’anno 2014 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito “Spesometro”, dopo le deroghe concesse per talune situazioni fino al 31 dicembre 2013, entrano definitivamente a regime. In vista della prossima scadenza di trasmissione telematica del modello, riferito alle operazioni effettuate nell’anno 2014, evidenziamo le novità che interessano l’adempimento in questione. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 16 Gli utilizzi del modello “Spesometro” Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro: può (facoltà) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato record allegato al provvedimento del direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro; va (obbligo) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; va (obbligo) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi black list (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30 marzo 2010); va (obbligo) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. Le operazioni interessate Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall’art. 2, co. 6 D.L. n. 16/12 (che ha modificato l’originaria disposizione contenuta nell’art.21 D.L. n. 78/10). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra: operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: in relazione alle quali: - non è più presente l’originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l’attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente); - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati). operazioni senza obbligo di fatturazione per le quali invece rimane l’originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell’Iva), il che porta a concentrare l’attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti). Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta. In relazione a tali operazioni è consentito che l’annotazione sui registri Iva possa avvenire “confondendo” tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti. Sul punto il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al par.3.2. chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua. Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato Provvedimento 2 agosto 2013, al par.3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 17 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. n. 633/72, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. N.B. È importante segnalare che per l’anno 2014 tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall’importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica. I termini di presentazione dello Spesometro Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato Provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l’annualità oggetto di comunicazione. Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate fanno riferimento all’invio delle “comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal Provvedimento” e posto che il Provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle “comunicazioni relative al 2013 e successivi…”, anche per l’anno 2014 i soggetti tenuti all’adempimento dovranno trasmettere il modello: entro il 10 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva mensili; entro il 20 aprile 2015 se nel 2014 hanno effettuano liquidazioni Iva trimestrali. Oggetto: TREMONTI QUATER - I CHIARIMENTI TARDIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il Decreto legge “Competitività” (D.L. n. 91/14) assegna alle imprese un credito d’imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l’agevolazione è stata da molti definita “Tremonti quater”, ancorché rispetto alle precedenti versioni l’attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti. Tale disposizione interessa gli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 ed il 30 giugno 2015. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015 ha fornito (in maniera non molto tempestiva visto che buona parte per periodo interessato dall’agevolazione è già trascorso) i chiarimenti applicativi di tale istituto. Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali: Soggetti interessati Investimenti agevolabili L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato che le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, nonché gli enti non commerciali per l’attività commerciale esercitata. L’agevolazione compete anche alle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014). L’agevolazione spetta per gli investimenti in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO2007. Conseguentemente, ai fini dell’individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28), indipendentemente dalla denominazione attribuita ai BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 18 Beni complessi Importo minimo Modalità di realizzazione degli investimenti Calcolo della media beni dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, etc.). Non rileva il codice attività del soggetto cedente. Nell’ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, assumono rilievo ai fini dell’agevolazione anche i beni, oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell’investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili). Al di fuori della predetta ipotesi, ai fini dell’agevolazione rileva l’acquisto di “parti e accessori” solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Infine, si precisa che gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell’agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti. I beni agevolati devono essere: “strumentali”, mentre sono esclusi i beni merce e i beni di consumo, “nuovi”, quindi sono esclusi i beni già utilizzati (a meno che non siano beni dimostrativi, nel qual caso l’agevolazione è ammessa) mentre non rileva l’effettiva entrata in funzione del bene. Con riguardo ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, si precisa che il requisito della “novità” sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. L’agevolazione spetta con riferimento agli investimenti di importo almeno pari a 10.000 euro; tale limite deve essere verificato con riferimento a ciascun singolo investimento. Per la verifica di tale limite si devono tenere in considerazione anche gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio trasporto e montaggio). In caso di beni complessi, il costo del bene deve essere assunto al lordo delle parti accessorie e dei componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28. L’agevolazione spetta: per i beni acquistati da terzi per i beni costruiti in economia per i beni costruiti mediante contratto di appalto per i beni acquisiti tramite leasing. L’agevolazione spetta per l’eccedenza della media rispetto agli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo d’imposta nel quale l’investimento è stato maggiore. Si precisa che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente va calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati. Il computo va fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l’importo di tali investimenti è pari a zero. Per quanto riguarda la tipologia di investimenti da prendere in considerazione per il calcolo della media, al fine di garantire l’omogeneità dei valori comparati, i criteri adottati per l’individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (quindi occorre prendere in considerazione solo i beni della tabella 28, strumentali e nuovi, di importo superiore a 10.000 euro). Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta, nel BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 19 Il credito d’imposta Cumulabilità conteggio della media degli investimenti, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 il credito di imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta. Una volta determinata l’eccedenza degli investimenti, a tale importo si applica la misura del 15% per il calcolo del credito d’imposta beneficiabile; tale credito deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti, tramite compensazione da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24. Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta. Detto credito d’imposta, anche se indicato nel quadro RU del modello Unico, non è subordinato al limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti d’imposta. Non si applica neppure la preclusione alla compensazione nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro. Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni. Oggetto: LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA L’articolo 45 del D.L. n. 5/12 ha abolito l’obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza introdotto dal Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/03), che costituiva la principale misura minima di sicurezza prevista in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali. Il soggetto obbligato alla redazione e all’aggiornamento del D.P.S. era il titolare del trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. Si ricorda alla gentile Clientela che l’abolizione dell’obbligo di tenuta del D.P.S. non impatta sull’obbligo di rispettare le misure minime di sicurezza al fine di proteggere i dati personali, tutt’oggi previsto dall’art. 34, co. 1 D.Lgs. n. 196/03. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. Le norme introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 196/03 obbligano a diversi adempimenti, tra cui: la nomina del titolare del trattamento dei dati; la nomina dei responsabili del trattamento dei dati; la nomina degli incaricati al trattamento dei dati; la nomina dell’amministratore di sistema; il rilascio di apposita informativa sulle finalità e modalità di trattamento dei dati; la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati; la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l’obbligo; l’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre il rischio di sottrazione, alterazione, perdita degli stessi; accesso non autorizzato da parte di terzi agli ambienti in cui sono custoditi e trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 20 Per i soggetti che erano obbligati ex lege alla tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l’aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel D.P.S. la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del Codice della Privacy. I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento che si rendesse necessario in merito agli argomenti trattati. BGSM & Partners SPECIALE Chiusura bilancio 2014 Oggetto: RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELL’UTILE CIVILISTICO E DEL REDDITO FISCALE Visto l’approssimarsi delle scadenze legate alle chiusure dei bilanci, è necessario un preliminare lavoro di raccolta dati, per il quale lo Studio ha predisposto una serie di strumenti di lavoro che si allega di seguito. Si è ritenuto utile predisporre anche una scheda con il quadro delle principali novità che interessano quest’anno la determinazione del reddito d’impresa. PROSPETTO DA RITORNARE ALLO STUDIO VIA FAX COMUNICAZIONE FAX Spettabile Studio _______________________________________ Inviata da_______________________________ Via____________________________________ Luogo e data____________________________ Città___________________________________ Numero pagine (compresa la presente)______ Numero fax_____________________________ Il presente fax e le informazioni in esso contenute sono personali, riservate e privilegiate. Se il presente fax Vi è pervenuto per errore siete pregati di informare immediatamente il mittente. Inoltre, non essendone il reale destinatario, dovrete astenervi dal fotocopiare il presente fax e dal divulgare le informazioni in esso contenute. L’originale da Voi ricevuto dovrà essere distrutto. Grazie per l’attenzione. Confidential. The subject of this fax is for exclusive use of the addresses and it may have confidential or privileged information. If you receive this transmission by mistake, please notify us by telephone and return the original to the sender by mail. This Firm will support all costs that may be incurred. It is unlawful to read, copy, distribute, disclose or otherwise use the information contained in this fax. Informazioni generali relative alla Ditta o Società Ditta o Società Persona/e di riferimento BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 21 Telefono Fax Indirizzo mail Eventuali moduli o altra documentazione allegata Check list bilancio Prospetto versamenti di imposta Prospetto assemblea di approvazione del bilancio Prospetto scorporo aree Scheda conteggio ammortamenti Scheda deducibilità interessi passivi (soggetti Ires) Prospetto deducibilità Irap da Ires Prospetti società di comodo (non operative ed in perdita sistemica) Prospetto deducibilità compensi agli organi societari Prospetto spese di manutenzione Scheda spese di rappresentanza Prospetto crediti di modesta entità da stralciare, crediti prescritti e crediti interessati da procedure concorsuali Prospetto di riclassificazione del patrimonio netto Prospetto riportabilità delle perdite fiscali Prospetto di formazione dei finanziamenti soci Prospetto voce apporti soci Prospetto dati beni in leasing Prospetto differenza cambio per poste in valuta Prospetto dei costi black-list Prospetto dati Irap (per soggetti Ires) Data di aggiornamento dei dati CHECK LIST PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 Dati o documenti richiesti 1 2 3 4 5 Situazione contabile aggiornata al 31.12.14 Stampa dei partitari (mastrini) dell’esercizio 2014 (esclusi quelli relativi a clienti e fornitori) Dettaglio delle competenze bancarie al 31.12.2014 (ove non risultino già contabilizzate nel mese di dicembre) e riconciliazioni delle schede contabili con gli estratti conto bancari Dettaglio dei finanziamenti e mutui in corso e relative competenze; per i mutui indicizzati produrre un piano di ammortamento aggiornato, per i mutui stipulati nel corso del 2014, oltre al piano di ammortamento, produrre copia del relativo contratto. Per i fabbricati patrimonio (fabbricati abitativi non utilizzati in modo diretto dalla società), segnalare la presenza di interessi passivi di finanziamento. Segnalare la eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei debiti Copia dei contratti di leasing stipulati; verifica del conteggio del calcolo del risconto. Segnalare l’eventuale presenza di provvedimenti di moratoria dei leasing. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto, al fine della corretta indicazione in nota integrativa Visto Allegati BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 22 6 Schede dei cespiti acquistati nel corso dell'esercizio riconciliate con la contabilità e con allegata copia delle relative fatture di acquisto. Verifica del conteggio degli ammortamenti 2014 secondo le aliquote previste dai piani di ammortamento, applicando le nuove regole esposte nell’apposita scheda Evidenza degli acquisti di beni connessi con la telefonia, poiché gli stessi sono deducibili nella misura dell’80%. Inoltre, per le cessioni di beni ammortizzabili effettuate nell'esercizio, predisporre copia della fattura di vendita con l'indicazione dell'anno di acquisizione del cespite venduto e delle eventuali rivalutazioni effettuate. Per i soli clienti non seguiti dallo Studio nelle precedenti annualità, ed in relazione ai fabbricati già presenti (in proprietà e leasing) nel periodo 2005 produrre la documentazione utilizzata per conteggiare la quota parte di costo non deducibile. Per le aree autonomamente acquistate nel passato produrre copia del relativo rogito. Vedi anche apposito prospetto Verifica della quota deducibile delle spese di manutenzione e riparazione. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto Predisposizione di un prospetto extra-contabile che evidenzi i costi delle singole autovetture suddivisi per categoria (ammortamenti, canoni leasing, manutenzioni, bolli, assicurazioni, noleggi, etc.) nonché il riferimento alla caratteristica d’uso dei mezzi (strumentali, promiscui, concessi in uso a dipendenti, etc.) al quale andranno allegati i relativi mastrini, al fine di verificare la riconciliazione. Segnalare i mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Per ogni mezzo immatricolato come autocarro allegare copia leggibile del libretto di circolazione per la verifica fiscale del caso. Segnalare la presenza di finanziamenti specificamente destinati alla acquisizione di veicoli a motore a deducibilità limitata; infatti, secondo le indicazioni della Agenzia delle Entrate, anche tali interessi soggiacciono unicamente alla deduzione limitata di cui all’art. 164 Tuir. Analogo approccio dovrebbe valere per i leasing Verifica delle schede relative ad autoveicoli e motoveicoli, al fine della corretta registrazione dell’eventuale Iva indetraibile (specificare il comportamento tenuto nel corso del 2014 10 Controllo dei partitari clienti/fornitori con elencazione e documentazione dei crediti di dubbia esigibilità (sofferenze, fallimenti e pratiche legali, eventuali assicurazioni sui crediti, etc.). Stralcio dei crediti di modesta entità (vedi prospetto allegato con fac-simile di dichiarazione di remissione del debito) 11 Dettaglio dei debiti e crediti (verso banche, clienti, fornitori, etc.) e delle disponibilità liquide (saldi attivi bancari e cassa) in valuta estera con indicazione del cambio storico, e degli eventuali contratti stipulati per la copertura del rischio di cambio. Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto 12 Copia di eventuali istanze di rimborso Iva in attesa di erogazione, nonché di eventuali altre imposte e tasse 13 Copia degli estratti conto bancari da cui risultino le ritenute subite sugli interessi attivi 14 Copia delle certificazioni per ritenute subite su provvigioni o altri proventi assoggettati 15 Copia delle certificazioni dei dividendi percepiti 16 Copia della documentazione relativa ai redditi prodotti da società trasparenti partecipate 7 8 9 BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 23 17 Ammontare dei rischi di regresso residui sui crediti ceduti pro-solvendo (Sabatini, etc.) 18 Copia delle polizze assicurative pagate nel 2014 (da riconciliare con i premi registrati nel relativo sotto conto), oltre all’elenco degli eventuali risarcimenti assicurativi relativi all’esercizio non ancora erogati e delle eventuali regolarizzazioni/conguagli di premi R.C. o di altro tipo da effettuarsi nel 2015 per il 2014 19 Verifica dei canoni anticipati su utenze telefoniche (fatture 2014) e dei consumi telefonici di competenza 2014 addebitati con fatture ricevute nel 2015 (fatture da ricevere) 20 Verifica dei costi per viaggi e missioni dei dipendenti, amministratori e altri collaboratori coordinati continuativi, documentati da apposite note spese a piè di lista. In particolare, fare attenzione ai limiti massimi per la deducibilità dei rimborsi chilometrici in relazione ai cavalli fiscali del veicolo personale utilizzato 21 Documentazione (copia decreti e delibere di assegnazione) relativa ad eventuali contributi in conto esercizio, in conto capitale o in conto impianti concessi e/o incassati nell’esercizio 22 Prospetto dei costi del personale relativi al 2014 e dei ratei per retribuzioni e contributi differiti (tredicesima, quattordicesima, ferie), del saldo assicurazione Inail e del Tfr 23 Relativamente al Tfr verificare la formazione nel corso dell’anno (accantonamento al fondo, erogazioni a dipendenti licenziati, erogazione di acconti) 24 Verifica dell’esistenza di quote di accantonamento al Tfr destinate a forme pensionistiche complementari oppure al fondo tesoreria dell’Inps 25 Verifica delle posizioni Inail relative ai collaboratori coordinati continuativi e del trattamento delle eventuali somme trattenute ai medesimi 26 Verifica dei conguagli contributivi Enasarco e dell'accantonamento Firr e dell’eventuale indennità suppletiva di clientela relativi agli agenti e rappresentanti 27 Verifica dei compensi spettanti all’organo amministrativo con riferimento alle deliberazioni relative, con evidenziazione dell’eventuale quota non erogata 28 Dettaglio delle quantità di magazzino al 31.12.2014 e relativa valorizzazione. Prospetto di valutazione dei lavori in corso di esecuzione, con separata indicazione di quelli con durata infrannuale e ultrannuale 29 Copia di eventuali atti di acquisto o cessione di immobili 30 Copia di contratti di locazione stipulati, al fine del calcolo di eventuali risconti; indicazione di eventuali canoni relativi ad immobili concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro 31 Verifica di cauzioni attive o passive su contratti di locazione, e dell’eventuale conteggio degli interessi maturati, se fruttifere 32 Copia delle ricevute relative ad eventuali erogazioni liberali, per la verifica della deducibilità fiscale 33 Verifica delle scritture contabili relative alla destinazione del risultato di esercizio Vedi anche il prospetto allegato al fine di riclassificare le poste del patrimonio netto 34 Copia degli atti che interessano modifiche statutarie, acquisti e cessioni di quote, attribuzione o modifiche di cariche sociali, finanziamenti soci, finanziamenti erogati Vedi anche prospetto allegato appositamente predisposto per riepilogare la formazione dei finanziamenti dei soci 35 Copia degli ultimi bilanci approvati di eventuali società controllate e collegate BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 24 36 Indicazione dell’esistenza di garanzie prestate direttamente o indirettamente dalla società (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) 37 Indicazione dell’esistenza di beni propri depositati presso terzi ovvero di beni di terzi depositati presso la società 38 Verifica della condizione di società di comodo, mediante la compilazione dell’apposito prospetto 39 Verifica della presenza di operazioni a pronti con obbligo di retrocessione a termine 40 Verifica della presenza di rapporti con parti correlate VERSAMENTI DI IMPOSTE EFFETTUATI NEL CORSO DEL 2014 Data versamento F24 Acconto Ires Acconti 2014 e saldo Irap 2013(*) (*) l’indicazione del saldo Irap 2013 è necessaria ai fini della determinazione dell’importo deducibile ai fini Ires Segnalare l’effettuazione di eventuali ricalcoli degli importi a suo tempo indicati dallo Studio ASSEMBLEA DI BILANCIO FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DI BILANCIO La società approverà il bilancio: con assemblea totalitaria con assemblea regolarmente convocata per il giorno _________________ a mezzo ____________ termine ultimo per la comunicazione della bozza agli organi di controllo _______________________ termine ultimo per il deposito della bozza presso la sede sociale ____________________________ temine ultimo ordinario per la convocazione (120 giorni) ___________________________________ particolari motivazioni che consentono, in presenza di apposita clausola statutaria, di operare la convocazione dell’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni: _____________________________________________________________________________________ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 25 Le società non quotate hanno, ai sensi di quanto prevede l’art. 2364 cod. civ., la possibilità di rinviare l’approvazione del bilancio nel più lungo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche se continua a rimanere valida l’annotazione che (dal 2004) la possibilità di procrastinare l’assemblea di approvazione del bilancio (a parte la redazione del bilancio consolidato, che rappresenta una situazione di rinvio che può operare in ogni caso) vale solo se sussistono esigenze legate alla struttura e all’oggetto della società: situazioni, queste, sempre da valutare con grande attenzione, in quanto connesse con fattori interni alla società, come la sua particolare organizzazione o l’attività svolta. Esempi di particolari esigenze legate a oggetto e struttura che consentono l’approvazione nei 180 giorni Holding (o società con partecipazioni rilevanti) che deve acquisire i bilanci delle partecipate per la valutazione delle azioni o per iscrivere i dividendi per maturazione Imprese con diversi sedi (o unità operative, o cantieri) che necessitano di tempi lunghi per acquisire i dati ai fini delle valutazioni delle rimanenze o delle commesse Sostituzione dell’organo amministrativo nei primi giorni dell’anno, con necessità di maggior tempo per la assimilazione e condivisione dei dati Variazione del sistema informatico della società a decorrere dal 2014, con possibili complicazioni nella corretta ricostruzione dei saldi Società interessate da operazioni di riorganizzazione (fusioni, scissioni, conferimenti) che hanno comportato una revisione della struttura organizzativa Altri problemi valutativi legati alla particolare attività svolta dalla società che richiedono un’analisi dell’andamento del mercato nei primi mesi del nuovo esercizio I fattori esterni e occasionali non sono di norma ritenuti idonei agli effetti del rinvio. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 26 Adempimento Soggetto tenuto all’adempimento Scadenza Organo amministrativo Entro 30 giorni dalla data fissata per l’assemblea di approvazione (art.2429, co.1 cod.civ.) Data ultima per esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 Termine Termine ordinario prorogato Predisposizione progetto di bilancio Predisposizione relazione sulla gestione Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Collegio sindacale Consegna progetto di bilancio e relazione sulla gestione al Revisore contabile Deposito progetto di bilancio e allegati, relazioni degli organi di controllo presso la sede sociale Organo amministrativo + organi di controllo Celebrazione assemblea per approvazione bilancio Convocazione a cura organo amministrativo Deposito del bilancio approvato presso il Registro delle imprese Organo amministrativo Entro 15 giorni dalla data fissata per l’assemblea di approvazione (art.2429, co.1 cod. civ.) Entro 120 – 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (art.2364, co.2 cod. civ.) Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (art.2435, co.1 cod. civ.) 31 marzo 2015 30 maggio 2015 15 aprile 2015 14 giugno 2015 30 aprile 2015 29 giugno 2015 30 maggio 2015 29 luglio 2015 BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 27 SCORPORO DEL VALORE DELLE AREE PER FABBRICATI GIÀ PRESENTI NEI PRECEDENTI BILANCI Da utilizzare solo per nuovi fabbricati acquistati nel corso del 2014 e per i clienti non assistiti dallo Studio nel precedente anno, per tutti i fabbricati (in tal caso, per gli immobili già posseduti nel 2005, indicare i dati con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2005). Compilare un prospetto per ogni fabbricato; per gli immobili detenuti in leasing allegare copia del contratto. DESCRIZIONE FABBRICATO ESTREMI CATASTALI UBICAZIONE UTILIZZO per attività aziendale locato a terzi Tipo di attività svolta (del proprietario o del conduttore) DESTINAZIONE DEI LOCALI Suddivisione degli spazi interni VALORE CONTABILE DEL BENE reparto produttivo m2 magazzino o deposito m2 per area di vendita m2 per mensa, spogliatoi, servizi m2 per uffici m2 Altro ……………………………… m2 TOTALE METRATURA m2 TOTALE € Di cui area acquisita autonomamente € Di cui costi accessori € Di cui oneri di urbanizzazione € Di cui costi di costruzione € Di cui costi di acquisto fabbricato e oneri accessori € Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti prima della messa in uso dei locali € Di cui incrementi, migliorie e completamenti sostenuti dopo VALORE CONTABILE DEL FONDO AMMORTAMENTO la messa in uso dei locali € Di cui rivalutazioni € TOTALE € Di cui per costo storico € Di cui per oneri incrementativi € ATTENZIONE: Per le nuove indicazioni dell’Oic 16 in merito all’obbligo di scorporo delle aree, verificare la parte che segue BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 28 SCORPORO OBBLIGATORIO DEL VALORE DELLE AREE: LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO OIC 16 Tra i beni che non sono oggetto di ammortamento si annoverano le aree, a prescindere dal fatto che siano “libere” oppure sovrastate da fabbricati. Il documento Oic 16, come revisionato nel corso del 2014, non permette più la indicazione cumulata del fabbricato con le aree di sedime. Il previgente principio contabile Oic 16 prevedeva che: “nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell’ammortamento sulla base di stime”; tuttavia, conteneva anche la indicazione in forza della quale “in quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch’esso va ammortizzato”. Di fatto, utilizzando tale previsione era possibile la contabilizzazione cumulata. Appare allora necessario: 1) individuare il valore del terreno, tenendo presente che i criteri civilistici divergono da quelli forfetari di natura fiscale; si dovrebbe, ad esempio, ricorrere ad una perizia o, comunque, ad una quantificazione di tipo oggettivo (comunque riferita alla data di acquisto del fabbricato); 2) verificare se, nel fondo ammortamento del fabbricato, sia presente una quota astrattamente riferita al terreno che, come tale, dovrebbe essere scorporata. Peraltro, tale quota di ammortamento riferibile all’area dovrà essere riqualificata contabilmente, giustificandola con una differente motivazione (ad esempio, imputazione ad un Fondo di bonifica ambientale, vale a dire spese necessarie al recupero dell’are nel caso di dismissione del fabbricato), oppure riconoscendovi la commissione di un errore contabile (sopravvenienza attiva). Per ciascun fabbricato posseduto, unitariamente iscritto in bilancio, compilare la scheda che segue: Valore di acquisto € Valore fondo ammortamento al 31 dicembre 2013 € FABBRICATO SITO IN: Anno di acquisto: Di cui riferibile all’area (valore di perizia) Di cui valore fondo ammortamento riferibile all’area € € Da riclassificare in: Fondo bonifica ambientale Sopravvenienza attiva Altro € € € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 29 CONTEGGIO AMMORTAMENTI PER L’ANNO 2014 La determinazione delle quote di ammortamento per l’anno 2014 deve essere effettuato in conformità alle indicazioni del documento contabile Oic n.16 che, al riguardo, precisa che l’ammortamento è il procedimento con cui si ripartisce il costo di una immobilizzazione materiale tra gli esercizi della sua stimata vita utile. Inoltre: l’ammortamento è un costo ricorrente che va registrato nella sua interezza anche se l’impresa ha subito una perdita o se il cespite non è stato sfruttato nei volumi previsti; il piano di ammortamento inizialmente predisposto deve prevedere un suo riesame periodico per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; se la residua possibilità di utilizzazione va modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (costo storico al netto degli ammortamenti già stanziati) va ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite e tale modifica va motivata in nota integrativa. Tale concetti debbono essere tenuti ben presenti ogni volta che si adottino delle variazioni delle quote di ammortamento rispetto a quelle adottate nei precedenti anni. Va anche precisato che, a decorrere dal 2014, il documento Oic 16 meglio precisa le ipotesi di beni che non vanno ammortizzati, sottintendendo che la procedura vada applicata in tutte le altre ipotesi. Fabbricati investimento I fabbricati civili che rappresentano una forma d’investimento possono non essere ammortizzati; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali. FABBRICATI CIVILI Fabbricati accessorio I fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli direttamente ed indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati industriali e sono ammortizzati. BENI DESTINATI I beni iscritti nelle immobilizzazioni, nel momento in cui sono destinati all’alienazione, sono ALLA VENDITA riclassificati nell’attivo circolante e quindi valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. I medesimi beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento. BENI OBSOLETI I cespiti obsoleti e che non saranno più utilizzati nel ciclo produttivo vanno riclassificati nell’attivo circolante e valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per valore desumibile dall’andamento di mercato si intende il valore netto di realizzazione, ossia, il prezzo di vendita nel corso della normale gestione al netto dei costi diretti di vendita e dismissione. BENI CON VALORE CONTABILE < AL VALORE RESIDUO STIMATO Tali beni non sono più oggetto di ammortamento. Il valore residuo stimato è definito come “il valore realizzabile dal bene al termine del periodi di vita utile residua”. Si tratta dunque del valore che l’impresa stima di ottenere al termine della vita utile dall’alienazione del bene e non, invece, del valore corrente stimato dall’impresa nel corso dei diversi esercizi di utilizzo del bene. Tale valore deve essere determinato nel momento in cui l’impresa acquista il bene ed inizia il processo di ammortamento e deve essere successivamente sistematicamente aggiornato BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 30 ELENCO DEI BENI PER I QUALI NON È STATO EFFETTUATO L’AMMORTAMENTO N° DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA (indicare una delle 4 ipotesi viste sopra) ELENCO DEI BENI PER I QUALI È STATA MODIFICATA LA QUOTA DI AMMORTAMENTO N° DESCRIZIONE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA Rimangono poi applicabili i seguenti principi di natura fiscale: 1. il criterio di derivazione, per cui gli ammortamenti sono deducibili se e nella misura in cui risultano imputati a Conto economico; 2. la tabella del D.M. 31 dicembre 1988, contenente le percentuali massime di ammortamento deducibili fiscalmente (per chi avesse utilizzato le predette misure anche a livello civilistico, pertanto, si continua il precedente piano di ammortamento); 3. la regola per cui nel primo anno di ammortamento del bene, l’aliquota tabellare deve essere ridotta al 50%; 4. la regola per cui la deduzione delle quote di ammortamento avviene solo a decorrere dal momento di entrata in funzione del bene; 5. la deduzione integrale del costo dei beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro (sia pure con alcune accortezze che verranno poi descritte). Deve essere poi rammentato che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere i benefici fiscali derivanti da comportamenti contabili non coerenti (quindi non opportunamente giustificati in nota integrativa) con quelli del passato. A seguire si presentano alcune tabelle di supporto per la corretta impostazione degli ammortamenti. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 31 SCHEDA PER LA VERIFICA DEI CRITERI DI AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI N° DOMANDA A CUI RISPONDERE 01 Confermare che le percentuali di ammortamento utilizzate sono non superiori rispetto a quelle fiscalmente ammesse in deduzione Segnalare i beni per i quali le percentuali fiscali sono inferiori rispetto a quelle utilizzate a Conto economico: Aliquota Descrizione Aliquota fiscale civile 02 03 Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento anticipato 04 Confermare che non sono più stanziate quote di ammortamento accelerato 05 Confermare che, per eventuali beni immobili rivalutati nel 2008, l’ammortamento sia stato effettuato sui valori incrementati per effetto, appunto, della rivalutazione. Si rammenta che, a decorrere dal 2013 il maggior valore è riconosciuto anche ai fini dell’ammortamento fiscale Valori civili Valori fiscali Descrizione bene immobile storico quota storico quota 06 Confermare che le percentuali di ammortamento sono coerenti con quelle applicate negli anni passati 07 Confermare che, in caso di manutenzioni capitalizzate, l’ammortamento rispecchia la utilità residua del bene e non si traduce in una immediata imputazione a Conto economico dell’intero valore nell’anno 08 Confermare che la percentuale di ammortamento è stata ridotta al 50% per i beni acquistati nel corso del 2014 09 Confermare che, per i beni di valore unitario non superiore a 516,46 euro è stato seguito uno dei seguenti metodi di deduzione: tradizionale ammortamento imputazione tra i materiali di consumo (voce B6), sulla considerazione che gli stessi non hanno utilità pluriennale e, quindi, sono naturalmente costi di periodo (in tal caso non vanno capitalizzati né indicati sul libro beni ammortizzabili) imputazione direttamente a spesa sulla base delle indicazioni del documento Oic 16, in quanto, pur avendo utilità pluriennale limitata nel tempo, per la loro modesta entità non vengono assoggettate all'ammortamento. La scelta deve rispecchiare criteri tecnici e non deve contrastare con i requisiti della "chiarezza", della "rappresentazione veritiera e corretta" e della "evidenza e verità degli utili conseguiti". BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 32 SCHEDA PER IL CONTEGGIO DELLA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES (SOCIETÀ DI CAPITALI E SOGGETTI EQUIPARATI) La scheda che segue propone un percorso di calcolo per la corretta deducibilità degli interessi passivi secondo le indicazioni fornite dall’art.96 Tuir. SOGGETTI ESCLUSI DAL CONTEGGIO Le disposizioni che seguono non si applicano ai seguenti soggetti (barrare la casella che interessa) Banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art.1 D.Lgs. n.87/92, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria Imprese di assicurazione Società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi Società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art.96 del regolamento di cui al d.P.R. n.554/99 società di progetto costituite ai sensi dell'art.156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. n.163/06 società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla L. n.240/90, e successive modificazioni PERCORSO DI CALCOLO Interessi passivi espliciti in Conto economico (classificabili in voce C17) Trattasi di interessi passivi e oneri assimilati, derivanti da contratti di mutuo, prestiti obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria Rientrano nella definizione Interessi e sconti passivi su finanziamenti bancari Commissioni passive su finanziamenti Commissioni passive su fideiussioni e garanzie Commissioni di factoring per anticipazione provvista Interessi passivi su titoli di debito Disaggi di emissione e premi di rimborso Oneri connessi a PCT su titoli con funzione di raccolta Utili all’associato che apporta capitale Costi delle coperture in cambi di poste in valuta A Non rientrano nella definizione Noleggio cassette di sicurezza Servizi pagamento utenze Commissioni per esecuzione bonifici Costi per la custodia titoli Commissioni per fideiussioni non legate a finanziamenti Costi di assicurazione di beni in garanzia Spese per valutazione beni da concedere in garanzia Spese istruttoria per finanziamenti Interessi non deducibili per specifiche norme di legge: Interessi passivi di funzionamento relativi ad immobili patrimonio (art.90, co.2 Tuir) Interessi passivi su titoli obbligazionari oltre soglia (art.3, co.115, L. n.549/95) Interessi su prestiti soci delle cooperative (art.1, co.465, L. n.311/04) Interessi 1% per liquidazioni trimestrali Iva Interessi passivi di mora non pagati Interessi per acquisto veicoli a motore a deducibilità limitata B B1 B2 B3 B4 B5 B6 TOTALE BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 33 Interessi esclusi in quanto capitalizzati civilisticamente e fiscalmente: Su beni ammortizzabili Su beni merce C C1 C2 TOTALE Interessi da finanziamenti ipotecari su immobili destinati alla locazione da parte di società di gestione immobiliare D Interessi impliciti nei contratti di leasing (conteggiati come ai fini Irap ma con esclusione di quelli relativi a veicoli a motore a deducibilità limitata) E INTERESSI PASSIVI DA SOTTOPORRE A VERIFICA F (A-B-C-D+E) segue Interessi attivi espliciti a Conto economico G1 Interessi impliciti nei crediti verso clienti Nel caso di vendite effettuate a prezzi che già comprendono interessi attivi non esplicitati, è possibile estrapolare gli stessi effettuando un’attualizzazione dei crediti. È necessario che tali vendite siano state effettuate a prezzo superiore rispetto a quelle di beni simili con pagamento a pronti. Si può effettuare il conteggio se i crediti hanno scadenza superiore rispetto al termine dell’esercizio successivo G2 Interessi virtuali su crediti V.so Enti pubblici Nei confronti dei soggetti operanti con la Pubblica Amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli fini che qui interessano anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi (e solo per i giorni di effettivo ritardo del pagamento) G3 dal 09.07.2008 15.10.2008 12.11.2008 10.12.2008 21.01.2009 11.03.2009 08.04.2009 13.05.2009 13.04.2011 13.07.2011 09.11.2011 14.12.2011 11.07.2012 08.05.2013 13.09.2013 11.06.2014 10.09.2014 al 14.10.2008 11.11.2008 09.12.2008 20.01.2009 10.03.2009 07.04.2009 12.05.2009 12.04.2011 12.07.2011 08.11.2011 13.12.2011 10.07.2012 07.05.2013 12.09.2013 10.06.2014 09.09.2014 Tur 4,25% 3,75% 3,25% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 1% 1,25% 1,5% 1,25% 1% 0,75% 0,50% 0,25% 0,15% 0,05 G TOTALE PRIMA QUOTA DI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI =G H DIFFERENZA TRA INTERESSI PAX RILEVANTI E ATTIVI F-G I BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 34 RIPORTO INTERESSI INDEDUCIBILI DAL 2013 INTERESSI PASSIVI DA DEDURRE SECONDO CAPIENZA DEL ROL J I+J N = O6 O =O P =N–O Q =N P (PROSEGUIRE SOLO SE N > 0) Conteggio del ROL: Voce A del Conto economico O1 Voce B del Conto economico O2 Ammortamenti, come evidenziati a CE O3 Canoni di leasing (capitale + interessi) come indicati a CE O4 ROL = O1 – O2 + O3 + O4 O5 QUOTA RILEVANTE DEL ROL (PARI AL 30% DI O5) O6 SE N > O SECONDA QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI INTERESSI INDEDUCIBILI DA RIPORTARE AL 2015 (VARIAZIONE IN AUMENTO DA INDICARE NEL QUADRO RF) SE N ≤ O TERZA QUOTA DI INTERESSI DEDUCIBILI RIEPILOGO INTERESSI DEDUCIBILI NEL 2014 1^ QUOTA RIPORTARE IL VALORE DI H 2^ QUOTA RIPORTARE IL VALORE DI P TOTALE INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 35 PROSPETTO DEDUCIBILITÀ IRAP DALL’IRES Irap pagata nell'anno a saldo esercizio precedente € Irap pagata nell'anno primo acconto € Irap pagata nell'anno secondo acconto € Irap pagata nell'anno (riferita ad annualità pregresse) € 2012 2013 2014 Costo personale dipendente (B9) € € € PIÙ Costi assimilati al personale dipendente (B7) € € € MENO Totale deduzioni operate € € € Differenza € € € Valore della produzione netta € € € Percentuale di deducibilità % % % Irap deducibile su costo personale dipendente ed assimilati (A) Irap deducibile nella misura del 10% in presenza interessi passivi (B) Totale IRAP deducibile (A + B) BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 36 VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ (società non operative ex art.30 L. n.724/94) 1 2 3 4 Cause di esclusione (verificate sull’anno 2014) 5 6 7 8 9 10 11 12 // 99* 2 Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello 3 (verificate sull’anno 2014) 4 5 Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge Primo periodo d’imposta Società in amministrazione controllata o straordinaria Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto Numero di soci non inferiore a 50 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Società consortili Start up innovative Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’art.1, co.129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli artt.2312 e 2495 cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva Società soggette ad una delle procedure di cui all’art.105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt.2-sexies e 2-nonies della L. n.575/65 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione a enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla L. n.431/98 o ad altre leggi regionali o statali Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’art.30 L. n.724/94; società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art. 168 Tuir BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 37 6 Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello 7 (verificate sull’anno 2014) 9 8 Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi Ipotesi di cui al precedente codice 6 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi art.2135 cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’art.2 D.Lgs. n.99/04 Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi art.5 L. n.225/92. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo * da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese Istanza di interpello disapplicativo Descrizione A B C D Già presentata Da presentare Non necessaria Da valutare con lo studio 2012 2013 2014 MEDIA Titoli e crediti Immobili e altri beni Immobili di categoria A/10 Immobili abitativi Altre immobilizzazioni Segnalare la presenza di: beni in locazione finanziaria beni riscattati da locazione finanziaria beni acquistati e venduti nel corso del triennio Dettagliare le anomalie di svolgimento dell’attività relative al periodo d'imposta 2014, tenendo presente che lo studio provvederà ad un’analisi approfondita della particolare situazione, richiedendo eventuali notizie aggiuntive in merito: BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 38 VERIFICA DELLA OPERATIVITÀ DELLA SOCIETÀ (società in perdita sistemica ex D.L. n.138/11) Per il 2013 la società presenta uno dei seguenti status (indicare il dettaglio reddituale nella tabella sottostante): La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2009-2013 , presenta almeno due periodi d’imposta con reddito positivo (anche inferiore al reddito minimo), La società NON è di comodo in quanto, sul quinquennio 2009-2013, presenta almeno un periodo d’imposta con reddito superiore al reddito minimo La società è di comodo in quanto le dichiarazioni dei periodi d’imposta 2009-2013 sono tutte in perdita fiscale La società è di comodo in quanto nel quinquennio 2009-2013 sono in perdita fiscale quattro periodi d’imposta (anche non consecutivi) ed il quinto presenta un reddito dichiarato inferiore a quello “minimo” determinato ai sensi dell’art.30 L. 724/94 (disciplina società non operative) Annualità reddito (perdita) (verificare dal modello Unico) reddito minimo (calcolare solo nel caso di perdita fiscale) causa di disapplicazione (indicare il relativo codice) 2009 1 2 3 4 5 6 7 Cause di esclusione 8 9 10 11 12 2010 2011 2012 2013 Costituzione in società di capitali obbligatoria per legge Primo periodo d’imposta Società in amministrazione controllata o straordinaria Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, non ché società ed enti quotati e società da essi controllate, anche indirettamente Società esercenti attività di servizio pubblico di trasporto Numero di soci non inferiore a 50 Società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Società consortili BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 39 99* 2 3 Cause disapplicazione che consentono di non presentare istanza di interpello Provvedimento 11 giugno 2012 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata di cui all’art.1, co.129 della Finanziaria 2008, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli artt.2312 e 2495 cod. civ. entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva Società soggette ad una delle procedure di cui all’art.105 Tuir o a una procedura di liquidazione giudiziaria (ad es. fallimento, liquidazione coatta, etc.); la disapplicazione opera con riferimento ai periodi d’imposta precedenti all’inizio di dette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni scadono successivamente all’inizio delle procedure medesime Società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli artt.2-sexies e 2-nonies L. n.575/65 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario Società che detengono partecipazioni in società considerate non di comodo ai sensi dell’art.30 L. n.724/94; società escluse dall’applicazione della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione; società collegate residenti all’estero cui si applica il regime dell’art.168 Tuir Società che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi Ipotesi di cui al precedente codice 5 se la società è esonerata dalla compilazione del prospetto Società che conseguono un margine lordo (MOL) positivo Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione di emergenza ai sensi art.5, L. n.225/92. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento calamitoso e quello successivo Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, o ad altre disposizioni agevolate Società che esercitano prevalentemente attività agricola ai sensi art.2135 cod. civ. e rispettano le condizioni di cui all’art.2 D.Lgs. n.99/04 Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore Società che si trovano nel primo periodo d’imposta * da indicare solo se in una delle precedenti dichiarazioni è stato assunto l’impegno della cancellazione dal Registro Imprese Istanza di interpello disapplicativo A B C D Già presentata Da presentare Non necessaria Da valutare con lo studio BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 40 PROSPETTO PER LA GESTIONE DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI AGLI ORGANI SOCIETARI Per gestire correttamente la deducibilità ai fini fiscali dei compensi agli amministratori secondo il criterio di cassa, è opportuno evidenziare quanto segue: Compenso da delibera assembleare relativo al 2014 Di cui pagato nel corso del 2014 Di cui pagato entro il 31 dicembre 2014 ad amministratori con partita Iva Di cui pagato entro il 12 gennaio 2015 ad amministratori senza partita Iva Di cui non pagato Per gestire correttamente la competenza ai fini fiscali dei compensi al Collegio sindacale, è opportuno evidenziare quanto segue: Descrizione della quantificazione dei compensi Importo Parziale Importo totale A forfait, come da verbale di nomina A tariffa professionale: dettagliare a) Verifiche trimestrali del 2014 b) Controlli sul bilancio del periodo 2013 e stesura delle relazioni c) Partecipazioni alle riunioni del consiglio e alle assemblee del 2014 Riepilogo dei compensi agli organi societari per la nota integrativa Importo totale compensi all’organo amministrativo compensi al collegio sindacale compensi al revisore BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 41 PROSPETTO PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEDUCIBILE DELLE SPESE DI MANUTENZIONE Le spese di manutenzione che sono imputate a conto economico hanno un diverso regime di deducibilità a seconda che siano ascrivibili ad una delle seguenti fattispecie: Deducibili senza limiti 1) Spese di manutenzione su beni di terzi € …………, .. quantitativi, salvo regole specifiche (ad esempio, manutenzioni su vetture) 2) Spese si manutenzione su beni propri da capitalizzare € …………, .. 3) Spese di manutenzione derivanti da contratti di manutenzione € …………, .. 4) Spese di manutenzione su beni propri € …………, .. TOTALE SPESE DI MANUTENZIONE A BILANCIO € …………, .. Beni propri materiali, come risultanti dal libro dei beni + ammortizzabili alla data del 01 gennaio 2014 € …………, .. Beni propri materiali coperti da contratto di manutenzione - € …………, .. Valore dell’area sulla quale insistono fabbricati o delle aree non edificate € …………, .. Base di calcolo = Si deducono tramite ammortamenti Si deducono in base alla competenza temporale Si deducono sulla base del plafond determinato come segue € …………, .. x 5% Plafond di deducibilità delle spese di manutenzione su beni propri non coperti da contratti di manutenzione € …………, .. Spese a bilancio € …………, .. Spese deducibili € …………, .. Eccedenza da ripartire in 5 anni € …………, .. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 42 SCHEDA PER IL CONTROLLO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA Le spese che, nel passato, venivano solitamente qualificate come di rappresentanza vengono diversamente classificate dalla normativa fiscale e subiscono un regime di deducibilità così schematizzabile: casistica descrizione Regime di deducibilità 01 Spese per acquisto di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza 02 Spese di rappresentanza vere e proprie, tra cui vanno compresi anche gli acquisti di beni per omaggio di valore unitario superiore a 50 euro Deducibili entro limiti percentuali dei ricavi e proventi tipici 03 Spese considerate non di rappresentanza Integralmente deducibili nell’esercizio di competenza A seguire si presenta una descrizione delle singole fattispecie finalizzata ad un riepilogo finale delle voci, indispensabile ai fini della corretta determinazione del carico fiscale di periodo. Spese per omaggi In questa categoria vanno collocate le spese per acquisto di soli beni (agende, calendari, penne, ma anche beni differenti non oggetto dell’attività propria dell’impresa, quali bottiglie di vino, generi alimentari, etc.) facendo attenzione all’impatto dell’Iva che, secondo il disposto dell’art.19-bis 1 D.P.R. n. 633/72 risulta detraibile ma solo fino al tetto massimo di 25,82 euro. Per effetto del decreto n.175/14, il limite per considerare detraibile L’Iva è stato adeguato a quello delle imposte dirette, passando da 25,82 a 50,00 euro; il tutto, però solo con decorrenza dal 13 dicembre 2014. L’imposta non detraibile si cumula con il costo del bene e, pertanto, il limite dei 50 euro va commisurato alla sommatoria delle due componenti. Di fatto, nei casi d’imposta indetraibile, il limite effettivo di imponibile è il seguente: descrizione Limite max di imponibile Acquisto di beni con Iva indetraibile al 4% 48,08 euro Acquisto di beni con Iva indetraibile al 10% 45,45 euro Acquisto di beni con Iva indetraibile al 22% 40,98 euro INDIVIDUAZIONE DELLA PRIMA CLASSE DI SPESE 01 Nel Conto economico dell’anno 2014 è imputato il seguente importo a titolo di spese per acquisto beni di valore unitario non superiore a 50 euro € …………,… BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 43 Spese di rappresentanza vere e proprie deducibili a plafond Il secondo gruppo di spese di rappresentanza menziona le spese riconducibili alle seguenti casistiche: elementi distintivi CARATTERISTICHE DIFFERENTI TIPOLOGIE a) b) c) d) e) descrizione Deve trattarsi di spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza (qui si ricomprendono gli acquisti per beni da destinare ad omaggio di valore unitario superiore a 50 euro) Alla luce di quanto sopra è possibile individuare la seconda classe di spese e l’ammontare di effettiva deducibilità rapportato ai ricavi e proventi tipici dell’azienda: INDIVIDUAZIONE DELLA SECONDA CLASSE DI SPESE 02 a) Spese per viaggi di promozione (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € b) Spese per intrattenimento legato a ricorrenze (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € c) Spese per intrattenimento legato ad inaugurazioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € d) Spese per intrattenimento legato a fiere ed esposizioni (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € e) Altre spese di rappresentanza (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) € TOTALE VOCE CONTABILE l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda. barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (A) DATI CONTO ECONOMICO A1 € A5 € TOTALE (B) € € € € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 44 02 RIPARTIRE IL VALORE DI (B) PLAFOND RACCORDO CON IL MODELLO UNICO SINO A 10.000.000,00 DI 1,3% € € PER L’ECCEDENZA SINO A 50.000.000,00 0,5% € € PER L’ECCEDENZA 0,1% € € TOTALE PLAFOND DEDUCIBILITÀ(C) SE (A) > (C) SE (A) < (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A) QUOTA NON DEDUCIBILE (A) – (C) QUOTA DEDUCIBILE = (A) € € € € Spese non di rappresentanza Il D.M. individua delle spese che sono da considerarsi di natura puramente promozionale e, come tali, sono pienamente deducibili senza applicazione del plafond. INDIVIDUAZIONE DELLA TERZA CLASSE DI SPESE 03 le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) PER TUTTE LE IMPRESE le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) PER LE IMPRESE le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, CHE ORGANIZZANO anche potenziali, sostenute nell’ambito di iniziative finalizzate alla MANIFESTAZIONI promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi FIERISTICHE simili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per PER LE SOLE DITTE la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti INDIVIDUALI beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa. (la quota parte di spese di vitto e alloggio va considerata al 75%) TOTALE VOCE CONTABILE l’Agenzia delle Entrate sostiene che, qualora nelle voci di cui sopra vi fossero comprese spese di vitto e alloggio per le quali non si fosse detratta l’Iva (per mancanza della fattura o per libera scelta), il costo deducibile deve essere ricavato mediante scorporo dell’imposta, tranne nelle ipotesi in cui la mancata richiesta della fattura corrisponde ad una scelta economicamente vantaggiosa per l’azienda. barrare la casella per autorizzare la deduzione del costo comprensivo dell’Iva € € € € € A DEDURRE QUOTA IVA NON DEDUCIBILE € TOTALE VOCE DA CONSIDERARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI € DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DA CONSERVARE La deducibilità delle erogazioni e delle spese sopra indicate è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche: 1. le generalità dei soggetti ospitati, 2. la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione, 3. la natura dei costi sostenuti. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 45 barrare la casella per attestare che l’azienda è in grado di dimostrare i suddetti requisiti della documentazione PROSPETTO FINALE RIEPILOGATIVO 01 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA PRIMA CLASSE € 02 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA SECONDA CLASSE (solo importo deducibile) € 03 TOTALE SPESE RILEVANTI DELLA TERZA CLASSE € TOTALE SPESE AMMESSE IN DEDUZIONE € RACCORDO CON LA CONTABILITÀ: Di cui imputate al conto …………………………………. Di cui imputate al conto ………………………………….. Di cui imputate al conto ………………………………….. Di cui imputate al conto ………………………………….. TOTALE € € € € € A QUADRATURA € RACCORDO DELLE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO A decorrere dal 2009, le spese di vitto e alloggio son deducibili nella misura del 75%, tranne se riferite a trasferte effettuate da dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale. Nel caso in cui siano qualificabili come spese di rappresentanza, inoltre, soggiacciono agli ulteriori limiti di deducibilità di cui alla precedente scheda. Appare allora opportuno fornire, se non già presente, una distinzione della voce contabile come segue 01 Spese per vitto e alloggio relative a trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal Comune € 02 Spese per vitto e alloggio relative a dipendenti e collaboratori nel Comune € Spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza € sostenute per organizzazione di viaggi di promozione 03 sostenute per intrattenimento legato a ricorrenze sostenute per intrattenimento legato ad inaugurazioni sostenute per intrattenimento in occasione di fiere ed esposizioni sostenute in altre occasioni qualificabili come di rappresentanza Spese per vitto e alloggio non qualificabili come di rappresentanza: 04 05 € sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa Sostenute in altre occasioni o per altre motivazioni: specificare € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 46 TOTALE SPESE IMPUTATE IN CONTABILITÀ € PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ DA STRALCIARE Le perdite su crediti di modesta entità Fiscalmente le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Le perdite, dunque, devono essere analiticamente provate sulla base di un’effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita stessa. L’impresa dovrà, inoltre, dimostrare di avere fatto tutto il possibile per il recupero del credito in sofferenza. La dimostrazione potrà avvenire, ad esempio, attraverso l’infruttuosa attivazione di azioni legali per il recupero del credito, l’esito negativo del pignoramento, l’irreperibilità del debitore, denuncia penale per truffa, la dimostrata convenienza all’abbandono del credito etc. Naturalmente la possibilità di considerare deducibili le perdite è limitata alla parte che ecceda l’eventuale accantonamento al fondo rischi su crediti presente in bilancio. Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal momento che, proprio la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo di attività esercitata e del volume d’affari. A seguito delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare, gli elementi certi e precisi sussistono: quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall’importo; i crediti di modesta entità viene previsto che gli stessi si ritengono tali quando il loro ammontare non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato sopra i 100 milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per tutte le altre imprese; per tali crediti di modesto importo si afferma che gli elementi certi e precisi che legittimano la deduzione della perdita ai fini fiscali sussistono in ogni caso quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito; quando, a prescindere dall’importo, il credito sia stato stralciato (perdita su crediti) in applicazione dei corretti principi contabili. Al di fuori di questi casi, per i crediti di modesto importo, resta comunque opportuno l’invio al proprio cliente di una specifica dichiarazione di remissione del debito. Creditore Importo Inviata dichiarazione di remissione (*) BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 47 (*) di seguito si riporta un fac-simile di dichiarazione del debito da inviare ai clienti per i quali si intende procedere allo stralcio totale o parziale dei crediti stessi. Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: __ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 48 Fac-simile DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società …………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita Iva …………………………………. premesso che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via ……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell'importo complessivo di €……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..; - considerando la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad adempiere alla normale obbligazione pecuniaria; la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità modesta del credito stesso; visto quanto previsto dall’art.1236 cod.civ. in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito estingue l’obbligazione dichiara (opzione per la rinuncia totale) irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto credito, nella misura di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………). Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare. (opzione per la rinuncia parziale) irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 cod.civ. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, nella misura concordata di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………); il residuo importo di € …………………/….. (…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti entro ……………..dal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 49 PROSPETTO DEI CREDITI PRESCRITTI Crediti per i quali è intervenuta la prescrizione A seguito delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, vengono previste ipotesi “automatiche” di deducibilità per le quali non vi è la necessità di inviare ai propri clienti dichiarazioni di remissione. In particolare viene previsto che gli elementi certi e precisi sussistono, a prescindere dall’ammontare, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Creditore Importo Data Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 50 PROSPETTO DEI CREDITI DA STRALCIARE DAL BILANCIO Casi in cui è possibile lo stralcio contabile Casi che comportano obbligo di cancellazione del credito dal bilancio Casi che comportano il mantenimento del credito in bilancio Creditore forfaiting; datio in solutum; conferimento del credito; vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito; cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. mandato all’incasso, compreso mandato all’incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie; cambiali girate all’incasso; pegno di crediti; cessione a scopo di garanzia; sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito; cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Pro soluto forfaiting conferito cartolarizzato € € € € € € € € € € € € € Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 51 PROSPETTO DEI CREDITI OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI Crediti interessati da procedure concorsuali Per effetto delle modifiche apportate all’art.101, co.5 Tuir, viene esteso all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. quanto già previsto per le procedure concorsuali. In particolare, nella nuova ipotesi, la deduzione della perdita su crediti sarà possibile dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione. Indicare nel presente prospetto i crediti interessati da procedure concorsuali, quali: fallimento (rileva la data della sentenza dichiarativa) liquidazione coatta amministrativa (rileva la data del provvedimento che ordina la liquidazione concordato preventivo (rileva la data del decreto di ammissione alla procedura) amministrazione straordinaria di grandi aziende in crisi (rileva la data del decreto che dispone la procedura) Indicare, inoltre, i crediti derivanti da: accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F. (rileva la data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione). Creditore Importo Data Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 52 PROSPETTO DEI CREDITI DI MODESTO IMPORTO SCADUTI DA 6 MESI Crediti interessati da procedure concorsuali Nel prospetto che segue vanno indicati, per singolo cliente, gli importi dei crediti che non superano i 2.500 euro (5.000 euro per soggetti con ricavi > 100 milioni di euro) che sono già scaduti (come originario termine di pagamento) alla data del 31 dicembre 2014 L’importo dei 2.500 euro (o dei 5.000 euro) va commisurato: avendo riguardo all’importo di ogni singola fattura, tranne il caso di contratti che danno origine a prestazioni continuative (assicurazioni, locazioni, etc.); comprendendo l’Iva e non considerando eventuali svalutazioni non riconosciute fiscalmente; considerando solo l’importo residuo, nel caso di incasso parziale; non considerando i crediti coperti da garanzia assicurativa. Creditore, numero e data fattura Importo Scaduto al Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ PROSPETTO DI RICLASSIFICAZIONE DELLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO PATRIMONIO NETTO Quota: Riserve di capitale Posta di patrimonio Capitale …………… euro Disponibile per: Disponibile Non disponibile Distribuzione ai soci Altri utilizzi // // // // Riserva per azioni proprie Riserva azioni/quote di società controllante Riserva sopraprezzo azioni Riserva da conversione obbligazioni Riserva da rivalutazione BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 53 Versamenti in conto capitale …………… …………… …………… Riserva legale Riserva per azioni proprie Riserva da utili netti su cambi Riserva statutaria Riserve di utili Riserva straordinaria o facoltativa Riserva per rinnovo impianti Riserva per ammortamenti anticipati …………… …………… …………… …………… …………… Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell’esercizio PROSPETTO AI FINI DELLA RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI RIPORTABILITÀ DELLE PERDITE FISCALI È necessario verificare l’utilizzabilità delle perdite fiscali, sulla base di quanto disposto dall’art.84 Tuir. Il D.L. n.98 ha stabilito che tutte le perdite realizzate da soggetti Ires siano illimitatamente riportabili. Il riporto delle perdite è così regolamentato: a) perdite riportabili con compensazione libera: sono le perdite che sono conseguite nei primi tre periodi d’imposta (comprese le perdite imputate per trasparenza con riferimento alla condizione soggettiva delle società socie di società trasparenti) in relazione ad attività nuove; b) perdite riportabili con compensazione limitata all’80%: sono le perdite conseguite oltre il terzo periodo d’imposta e possono essere compensate entro il quinto periodo d’imposta successivo al loro conseguimento. Può essere utilizzato a tale scopo il seguente prospetto: PERDITE A COMPENSAZIONE LIBERA ANNO DI FORMAZIONE Residuo dal 2013 - Utilizzo 2014 = Residuo a riporto PERDITE A COMPENSAZIONE LIMITATA ALL’80% Residuo dal 2013 - Utilizzo 2014 BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 54 = Residuo a riporto PROSPETTO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI FINANZIAMENTI SOCI Data Socio Importo Scadenza Postergazione (*) € € € € € € € € € € € € (*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. RINUNCIA DEL CREDITO DA PARTE DEL SOCIO La rinuncia del credito da parte del socio - che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 55 PROSPETTO RELATIVO ALLA VOCE DEGLI APPORTI DEI SOCI VERSAMENTI IN CONTO AUMENTO CAPITALE rappresentano una riserva di capitale, con un preciso vincolo di destinazione, la quale accoglie gli importi di capitale sottoscritti dai soci, in ipotesi di aumento di capitale scindibile, quando la procedura di aumento del capitale sia ancora in corso alla data di chiusura del bilancio VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata, in vista di un futuro aumento di capitale VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE rappresentano una riserva di capitale che accoglie il valore di nuovi apporti operati dai soci, pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale VERSAMENTI A COPERTURA PERDITE sono effettuati dopo che si sia manifestata una perdita; in tal caso, la riserva che viene a costituirsi presenta una specifica destinazione. APPORTO SOCI FONDO PERDUTO Data Socio Importo Conto capitale FINALIZZATI Copertura perdite Conto futuro aumento capitale Conto aumento capitale € € € € € € € € € (*) barrare la casella per i finanziamenti con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. PROSPETTO DEI DATI PER I BENI ACQUISITI IN LEASING, PER L’INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA Contratto Data Descrizione bene Data consegna Costo originario Durata Canone anticipato Canoni successivi (n. ____) Prezzo di riscatto 1 2 3 4 5 BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 56 6 7 8 12 PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO AL 31/12/2014 N. Valore attuale delle rate di canone non scadute al 31/12/14 (A) Interessi passivi di competenza 2014 (B) Valore dei beni Costo storico (sostenuto dal concedente) (C) Quota di ammortamento 2014 (D) Fondo ammortamento al 31/12/2014 (E) Valore netto di bilancio (C –E) 1 2 3 4 5 6 7 PROSPETTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO PER CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA SALDI ATTIVI E PASSIVI ESPRESSI IN VALUTA ESTERA Nella redazione dei bilanci bisogna tener conto di quanto segue: le attività e le passività in valuta, già iscritte in contabilità ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, iscrivendo la variazione al Conto economico; l’eventuale differenza positiva su cambi non può essere distribuita fino a quando non sarà realizzato, con l’estinzione dell’attività o della passività che l’ha generata; sulla base dell’incidenza sul conto economico derivante dalla suddetta valutazione, viene richiesta una specifica indicazione in nota integrativa in ordine agli effetti potenzialmente derivanti da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio. Descrizione debito/credito Valuta Importo in valuta originaria (A) Importo in contabilità (B) Cambio al 31/12/2014 (C) Importo con cambio al 31/12/2014 (D = A x C) Differenza su cambio (B – D) € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 57 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Se lo spazio è insufficiente, fotocopiare questa pagina e attribuire di seguito la numerazione progressiva: ____ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 58 PROSPETTO DEI COSTI BLACK - LIST I soggetti che intrattengono operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (ossia Paesi che hanno un regime fiscale particolarmente agevolato – si vedano le tabelle sottostanti) devono monitorare attentamente tali rapporti: la mancata separata evidenza nel modello Unico comporta l’applicazione di sanzioni. Paesi a fiscalità privilegiata Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Paese Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi) € € € € € Paesi a fiscalità privilegiata con deroghe specifiche Paese Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi) € € € € € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 59 Paesi a fiscalità privilegiata per determinati soggetti o attività Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n.18/75, e successive modifiche e integrazioni; Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. Le limitazioni contenute in quest’ultima sezione valgono anche per le società residenti negli Stati che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati in virtù di accordi o provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Paese Costi contabilizzati (beni, servizi ed altri costi) € € € € € € € € € BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 60 SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPONIBILE IRAP PER I SOGGETTI IRES La determinazione dell’imponibile del tributo regionale è stata radicalmente rivista dal 2008, basandosi ora (in linea generale) sulle risultanze del Conto economico e non più sui dati rilevanti per la determinazione dell’imponibile delle imposte dirette. Segnalare le informazioni richieste nella scheda che segue: N° 1 2 3 4 DESCRIZIONE i costi per lavoro autonomo occasionale, compresi quelli sostenuti a fronte dell’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere di cui all’art.67, co.1, lett. l) Tuir i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente di cui all’art.50 Tuir ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell’ambito della propria attività artistica o professionale (titolari di partita Iva) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all’art.53, co.2, lett.c) Tuir (apporto di solo lavoro) i costi per attività commerciali occasionali di cui all’art.67, co.1, lett.i) Tuir 5 la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria 6 7 8 9 10 11 12 13 NOTE € …………,… Vedi scheda dettaglio A € …………,… Vedi scheda dettaglio B Allegare prospetto fornito dalla società di leasing Vedi scheda dettaglio C € …………,… € …………,… Allegare copia delle ricevute di pagamento Costi per lavoro dipendente imputati in voci diverse da B9 Costi per lavoro dipendente degli apprendisti Costi per lavoro con contratto di inserimento o contratto formazione Costi per lavoro dipendente dei disabili Costi per lavoro dipendente dei soggetti addetti alla R&S Inail riferito a qualsiasi tipologia di soggetto Dati per conteggio deduzioni per cuneo fiscale Puro costo del lavoro interinale Quota Inail gravante sul lavoro interinale Quota di intermediazione pagata alle società di lavoro interinale le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio) Minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E21 del Conto economico (componenti straordinarie) Sopravvenienze passive iscritte nella voce E21, correlate a voci tassate in precedenti esercizi Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili abitativi (c.d. immobili patrimonio) Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni ammortizzabili imputate alla voce E20 del Conto economico € …………,… € …………,… perdite su crediti (diverse dalla svalutazione, quali fallimenti, procedure esecutive infruttuose, etc.) Ici IMPORTO € …………,… € …………,… € …………,… Allegare prospetto riepilogativo predisposto dal consulente del lavoro Vedi scheda dettaglio D € …………,… € …………,… € …………,… Allegare prospetto riepilogativo rilasciato dalla società fornitrice € …………,… € …………,… € …………,… € …………,… € …………,… Vedi scheda dettaglio E € …………,… € …………,… € …………,… BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 61 14 15 Contributi di competenza dell’anno Allegare la documentazione che comprovi la motivazione della erogazione del contributo Vedi scheda dettaglio F € …………,… Sopravvenienze attive iscritte nella voce E20, correlate a voci dedotte in precedenti esercizi Vedi scheda dettaglio E € …………,… A) Compensi per collaborazione coordinata e continuativa e occasionale È necessario distinguere l’importo dei compensi per gli amministratori e altre collaborazioni coordinate continuative e dei relativi contributi Inps, dei compensi per prestazioni o servizi occasionali di soggetti senza partita Iva, dei compensi ai Sindaci senza partita Iva. Descrizione Importo in bilancio Compensi amministratori di cui con partita Iva di cui senza partita Iva quota contributi Inps Compensi sindaci di cui con partita Iva di cui senza partita Iva Compensi per collaborazioni con o senza progetto Compensi occasionali B) Utili spettanti ad associati in partecipazione È necessario distinguere l’importo degli utili spettanti agli associati in partecipazione - persone fisiche, con apporto di solo lavoro nome Compenso come da rendiconto Contributi Inps Importo in bilancio Partita Iva Sì / NO C) Canoni di Leasing È necessario scorporare dai canoni periodici relativi ai contratti di leasing in essere la quota relativa agli oneri finanziari. Il calcolo da effettuare per i beni con Iva detraibile per l’utilizzatore è il seguente per ogni contratto: costo sostenuto dalla società di leasing per il bene strumentale al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero di giorni di durata del contratto e moltiplicato per il numero di giorni di competenza 2014; l’importo così ottenuto va sottratto dall’importo del costo di competenza 2014 iscritto a bilancio e la differenza costituisce la quota di oneri finanziari non deducibile come costo ai fini Irap. Può essere utilizzato a tale scopo il prospetto che segue: BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 62 Estremi contratto Costo del concedente al netto del riscatto Giorni durata contratto Costo giornaliero Giorni competenza 2013 Costo di competenza 2013 Costo iscritto a bilancio (al netto del risconto) Quota interessi A B C D E F G A:B CxD E–F Inoltre, nel caso di canoni con Iva indetraibile per l’utilizzatore, sia l’importo dei canoni di competenza (F) che il costo del concedente (E) vanno assunti al netto dell’Iva. D) Costo per personale deducibile ai fini Irap di competenza 2014 È necessario fornire il costo complessivo dei dipendenti disabili o assunti con qualifica di apprendista, ovvero assunti con contratto di formazione e lavoro, di competenza del periodo d’imposta (costituisce un onere interamente deducibile ai fini Irap). Sono deducibili ai fini Irap anche i costi dei dipendenti addetti alla ricerca e sviluppo. COSTO DEL LAVORO DEDUCIBILE AI FINI IRAP Qualifica Retribuzione Quota Tfr Contributi TOTALE Apprendisti Formazione lavoro e contratti di inserimento Disabili Addetti alla R&S TOTALE ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI IN RELAZIONE AI QUALI È POSSIBILE FRUIRE DI DEDUZIONI (ACQUISIRE I DATI DAL CONSULENTE DEL LAVORO O DALL’UFFICIO PAGHE) ALLEGATO PROSPETTO DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER IL CONTEGGIO DEL CUNEO FISCALE E) Sopravvenienze e insussistenze attive e passive È necessario individuare l’origine delle sopravvenienze e insussistenze attive e passive per stabilirne la loro eventuale deducibilità/imponibilità ai fini Irap secondo il principio di correlazione temporale. Sopravvenienze attive Descrizione Voce correlata Importo BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 63 Sopravvenienze e insussistenze passive Descrizione Descrizione Descrizione F) Contributi erogati in base a norma di legge I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso a formare la base imponibile Irap (anche se non tassati ai fini delle imposte sui redditi), ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (salvo esclusioni previste dalle leggi istitutive dei singoli contributi): Descrizione Riferimento Normativo Importo BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 64 SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DELLA DETASSAZIONE ACE Le imprese hanno la possibilità di ottenere una detassazione pari al 3% degli incrementi di patrimonio rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010. Si compili la tabella che segue per la raccolta dei dati necessari al fine di verificare l’agevolazione spettante per il periodo d’imposta 2014. Verifica base di riferimento ACE al 31.12.2010 Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 €_______________ (a dedurre) Utile 2010 – €_______________ Base di riferimento ACE al 31.12.2010 €_______________ INCREMENTI Descrizione Data __ / __ / ____ Importo €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ Accantonamento utile a riserva SI L’utile 2010 è stato accantonato a riserva? NO SI L’utile 2011 è stato accantonato a riserva? NO SI L’utile 2012 è stato accantonato a riserva? NO SI L’utile 2013 è stato accantonato a riserva? NO €_______________ €_______________ €_______________ €_______________ DECREMENTI Descrizione Data importo Importo __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ __ / __ / ____ €_______________ Riepilogo ACE Patrimonio netto al 31.12.2010 Incrementi: Utile 2010 a riserva Utile 2011 a riserva Utile 2012 a riserva Utile 2013 a riserva (a dedurre) decrementi Importo detassazione Ace 2014 Eccedenza di detassazione riportata dal 2013 Importo detassazione Ace da riportare in UNICO2015 €_______________ €_______________ €_______________ €_______________ €_______________ – €_______________ €_______________ €_______________ €_______________ BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 65 Si fa infine presente che risulta possibile la conversione di eccedenze Ace non utilizzate in crediti di imposta; al riguardo, stante la particolarità della questione, lo Studio si riserva una valutazione specifica che sarà eventualmente comunicata nel prosieguo. I professionisti ed i collaboratori dello Studio rimangono a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento che si rendesse necessario in merito all’argomento trattato. BGSM & Partners BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 66 PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2015 AL 15 APRILE 2015 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 marzo al 15 aprile 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art. 7 D.L. n. 70/11. In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. Lunedì 16 marzo Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute ed annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Emissione ed annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Le associazioni sportive dilettantistiche devono annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. Versamenti Iva mensili Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio, codice tributo 6002. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art. 1, co. 3 D.P.R. n. 100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Pagamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale I contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099. La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo. Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Tassa annuale vidimazione libri sociali Le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell’imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l’entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015 sia superiore a 516.456,90 euro l’imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2015. Versamento dei contributi Inps Versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Pagamento delle ritenute alla fonte I sostituti d’imposta devono provvedere al pagamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Accise - Versamento imposta Pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti immessi in consumo nel mese precedente. BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 67 Mercoledì 18 marzo Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 febbraio. Venerdì 20 marzo Presentazione dichiarazione periodica Conai Presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. Mercoledì 25 marzo Invio telematico degli elenchi Intrastat mensili I soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile devono presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Martedì 31 marzo Presentazione elenchi Intra 12 mensili Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono effettuare l’invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio. Invio telematico del modello Uniemens Individuale Presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio. Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di febbraio, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. Modello Eas Gli enti associativi obbligati a tale adempimento, devono effettuare la trasmissione, attraverso invio telematico, del modello Eas. Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 marzo 2015. Giovedì 16 aprile Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute ed annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. Fatturazione differita Emissione ed annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Le associazioni sportive dilettantistiche devono annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. BGSM & Partners STUDIO DI CONSULENZA PROFESSIONALE WWW.BGSM.IT [email protected] BGSM & Partners – Studio di Consulenza Professionale Marzo 2015 68