DOSSIER PL n. 500/9 di iniziativa del Consigliere D. NACCARI CARLIZZI,S. PRINCIPE,M. FRANCHINO,A. DE GAETANO,V. CICONTE,C. GUCCIONE,P. TRIPODI,D. TALARICO,M. MAIOLO recante: "Riequilibrio economico e territoriale nelle zone urbane sensibili"; DATI DELL'ITER NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA 1/8/2013 DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE 2/8/2013 COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO SEDE PARERE PREVISTO NUMERO ARTICOLI ultimo aggiornamento: 17/01/2014 06/09/2013 MERITO Normativa comunitaria Decisione della Commissione Europea C (2009) 8126 definitivo pag. 3 Aiuto di Stato N 346/2009 – Italia - Zone franche urbane Normativa nazionale L. 27-12-2006 n. 296 – art.1, commi 340, 341, 341 bis, 341 ter, 341 pag. 14 quater, 342, 343 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Delibera CIPE n.5/2008 pag. 19 CRITERI E INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE FRANCHE URBANE Circolare Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2008 pag. 25 Zone franche urbane - Circolare recante i contenuti e le modalita' di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali Delibera CIPE n.14/2009 pag. 32 Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). D.L. 18-10-2012 n. 179 – art. 37 pag. 40 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione- dicembre 2012 pag. 42 Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10/04/2013 pag. 69 Circolare Ministero Sviluppo Economico del 30/09/2013 n.32024 pag. 85 Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle ZFU delle regioni Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias - Circolare esplicativa delle modalità di funzionamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale - del pag. 101 13 gennaio 2014 Normativa regionale L.R. Abruzzo 1-10-2007 n. 34 - Articolo 42 pag. 109 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. Legge regionale Sicilia n.11/2012 – articolo 67 Istituzione e finanziamento di zone franche urbane pag. 110 Consiglio regionale della Calabria II Commissione COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 28.10.2009 C(2009) 8126 definitivo Oggetto: Aiuto di Stato N 346/2009 - Italia Zone franche urbane Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO (1) In data 11 giugno 2009, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione per via elettronica (SANI 2965, completato dal messaggio elettronico del 9.7.2009, A/16337) il dispositivo citato in oggetto conformemente all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. (2) Con lettere datate 15.7.2009(D/53152) e 28.8.2009 (D/53666), la Commissione europea ha chiesto informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno fornito tali informazioni mediante messaggi elettronici datati 20.7.2009 (A/16932) e 9.9.2009 (A/19466). 2. DESCRIZIONE DELLA MISURA 2.1. Oggetto (3) Il dispositivo notificato prevede la creazione di 22 zone franche urbane (ZFU) che beneficiano di un regime di agevolazioni fiscali a favore delle piccole e micro imprese che iniziano una nuova attività economica. (4) Obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che caratterizzano talune zone urbane e di favorire l'integrazione sociale e culturale dei loro abitanti. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium Telephone: 00- 32 (0) 2 299.11.11. Pagina 3 di 111 Consiglio regionale della Calabria (5) II Commissione Le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali, favorendo così l'occupazione. 2.2.Base giuridica (6) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 1 commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 2961, modificata dall'art. 2 commi 561, 562 e 563 della legge 24 dicembre 2007, n. 2442. 2.3 Beneficiari (7) Possono beneficiare del regime di aiuti di cui alla presente notifica solo le imprese (individuali e società) che rispondono alla definizione comunitaria di piccole e micro imprese3, che iniziano una nuova attività economica in una ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 20124 e che sono soggetti passivi d'imposta in Italia. (8) Sono escluse da questo dispositivo le imprese la cui attività principale è svolta nei settori della siderurgia, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre sintetiche, della costruzione di automobili o del trasporto di merci su strada. 2.4 Forme d'aiuto (9) Gli aiuti hanno forma di esenzioni fiscali per le imposte indicate in appresso. Imposte sui redditi (10) Nei primi 5 periodi di imposta, le imprese possono beneficiare di un'esenzione totale di imposta sui redditi derivanti dalla nuova attività avviata nella ZFU. Per i 5 periodi successivi, l'esenzione è limitata al 60%, poi al 40% per 2 periodi e infine al 20% gli ultimi 2 periodi. (11) Il reddito che può beneficiare dell'esenzione è limitato a 100 000 euro per periodo di imposta, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009, di un importo pari a 5 000 euro per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato all'interno di una struttura situata nella ZFU. 1 GURI 27 dicembre 2006, n° 299 - S.O n° 244. 2 GURI 28 dicembre 2007, n° 300 - S.O n° 285. 3 Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese , GU L 124 del 20.5.2003. 4 Le micro o piccole imprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU anteriormente al 1° gennaio 2008 possono beneficiare del regime nei limiti del regolamento de minimis (regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis") - GU L 379 del 28.12.2006). 2 Pagina 4 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Imposta regionale sulle attività produttive (12) Le imprese possono beneficiare per i primi 5 periodi di imposta di un'esenzione (fino a concorrenza di 300 000 euro per periodo di imposta) dall'imposta regionale sulle attività produttive. Imposta comunale sugli immobili (13) Dall'inizio del 2008 fino alla fine del 2012, le imprese possono usufruire di un'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativa alle loro proprietà immobiliari site nella ZFU e utilizzate per sviluppare la nuova attività economica. Contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente (14) Le imprese possono beneficiare per i primi cinque anni di attività di un esonero al 100% dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nel caso dei contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella ZFU. Per i 5 anni successivi, l'esonero è limitato al 60%, poi al 40% per 2 anni e infine al 20% per gli ultimi 2 anni. 2.4 Modalità di cumulo e meccanismo di concessione (15) Il regime delle ZFU non è cumulabile con il regime de minimis né con altre forme di aiuti di Stato. (16) L'aiuto è concesso in modo automatico sulla base dei documenti forniti dal beneficiario alle amministrazioni competenti e il rispetto di questa condizione sarà assicurato da controlli ex post effettuati dalle autorità italiane. 2.5 Copertura geografica del dispositivo (17) Il comitato interministeriale per la programmazione economica, CIPE, ha definito i criteri per la destinazione delle risorse e per la delimitazione e la selezione delle ZFU sulla base di parametri socio-economici che misurano il fenomeno di esclusione sociale. (18) In questo modo è stata stilato un elenco di comuni con almeno 25 000 abitanti e con un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale. (19) Successivamente, usando come riferimento le Sezioni di Censimento - unità minime del sistema statistico nazionale, le amministrazioni comunali (dei comuni selezionati) hanno identificato e delimitato proposte di ZFU rispondenti alle seguenti condizioni: – una popolazione compresa tra 7 500 e 30 000 abitanti, – una popolazione inferiore al 30% del totale della popolazione del comune in questione, – un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale. 3 Pagina 5 di 111 Consiglio regionale della Calabria (20) II Commissione Per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte di ZFU, è stato misurato l'indice di disagio socio-economico sulla base di 4 parametri: – il tasso di disoccupazione; – il tasso di occupazione; – il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione; – il tasso di scolarizzazione. (21) Le amministrazioni regionali hanno ulteriormente passato al vaglio la classifica (delle proposte di ZFU di loro competenza) stilata a partire dall'indice di disagio socio-economico, e si sono servite di criteri supplementari (quali il livello di cofinanziamento con le risorse comunali o la coerenza del progetto di creazione delle ZFU con altri progetti di sviluppo locale) al fine di tener conto dell'idoneità a beneficiare del regime delle ZFU. (22) Poiché, se fossero state prese in considerazione solo queste condizioni, le ZFU selezionate sarebbero state tutte concentrate nella stessa parte del paese, il CIPE ha deciso di limitare il numero di ZFU per regione da un massimo di tre e a un minimo di una (se la regione presentava una zona ammissibile). (23) Sull'elenco finale così selezionato figuravano 22 ZFU, per una popolazione complessiva di 332 855 abitanti, pari al 0,58% della popolazione nazionale. 12 delle 20 regioni italiane possiederanno almeno una ZFU. 2.5 Durata (24) Il regime notificato ha una durata di 5 anni in quanto possono beneficiare del regime di esenzione le imprese che creano una nuova attività nella ZFU tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. (25) Tuttavia, le imprese beneficiarie del regime sono esentate da determinate imposte per un periodo di 5 anni e, talvolta, il regime prevede una riduzione progressiva dell'esenzione ripartita su 9 anni. 2.6 Dotazione (26) Secondo le autorità italiane, la dotazione totale previsionale annua è di 50 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e l'importo totale del regime dovrebbe raggiungere i 500 milioni di euro. 3. VALUTAZIONE DELLA MISURA 3.1 Conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE (27) Notificando questo regime, l'Italia ha rispettato l'obbligo di notifica derivante dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. 4 Pagina 6 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3.2 Esistenza dell'aiuto (28) Gli aiuti in esame sono finanziati dal bilancio pubblico. Tali aiuti sono selettivi in quanto destinati a piccole e micro imprese situate nelle ZFU (con l'esclusione del resto del territorio italiano). Gli aiuti in questione minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui favoriscono talune imprese che potrebbero svolgere attività commerciali a livello comunitario e internazionale. (29) Questi aiuti devono essere analizzati nel quadro dell'articolo 87 del trattato CE. 3.3 Base giuridica per valutare la compatibilità dell'aiuto (30) Nella sua valutazione delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), la Corte di Giustizia ha sostenuto che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'articolo 87, paragrafo 3, "conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario5". Per determinati tipi di aiuto, la Commissione ha definito il modo in cui intende esercitare tale potere discrezionale, che sia sotto forma di esenzioni per categoria o mediante discipline, orientamenti o comunicazioni. Allorché un testo di diritto derivato di questo tipo esiste, la Commissione è tenuta a seguirlo nella sua valutazione della compatibilità degli aiuti che le vengono sottoposti. (31) La Commissione deve quindi, innanzitutto, definire se il tipo di aiuto notificato per le ZFU rientra nel quadro di uno di questi testi. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale6 (32) Gli aiuti a cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale mirano a favorire lo sviluppo economico di zone svantaggiate, mentre il regime delle ZFU intende lottare contro l'esclusione sociale nei quartieri urbani svantaggiati. In effetti, le zone ammissibili al regime ZFU sono selezionate in base ad un indice sintetico che riprende i criteri seguenti: – tasso di disoccupazione, – tasso di occupazione, – tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione, – tasso di scolarizzazione. (33) Un'attenzione particolare è stata rivolta al fattore disoccupazione. Le misure proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di natura territoriale e sociale. 5 Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997. Regno di Spagna contro Commissione, causa C-169/95, Racc. 1997, pag. I-00135. Cfr. anche causa 730/79, Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. I2671. 6 GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13. 5 Pagina 7 di 111 Consiglio regionale della Calabria (34) II Commissione Tra i due regimi si possono notare le seguenti differenze: – per gli aiuti di Stato a finalità regionale sono utilizzate scale territoriali sempre superiori a quelle delle ZFU, che invece riguardano zone svantaggiate molto specifiche, vale a dire microterritori (con meno di 30 000 abitanti, talvolta anche meno di 10 000 abitanti), – la natura e la forma degli aiuti sono differenti: gli aiuti di Stato a finalità regionale prendono essenzialmente in considerazione gli investimenti, mentre gli aiuti erogati con le ZFU non si basano sugli investimenti, ma sono concessi sotto forma di esenzioni fiscali ed esoneri contributivi, – nella pratica degli Stati membri, gli aiuti di Stato concessi con finalità regionale sono destinati prevalentemente alle grandi e alle medie imprese, mentre il dispositivo delle ZFU è rivolto alle piccole e micro imprese, secondo la definizione delle PMI comunitarie, che vengono avviate o sviluppate. (35) Per quanto riguarda specificamente il punto 30, lettera h, e il punto 31 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, tali punti prevedono che la dimensione minima delle zone possa essere, in alcuni casi, ridotta a 50 000 o a 20 000 abitanti. Una simile dimensione minima, però, non consente di concentrare l'attenzione sui quartieri in difficoltà: in effetti solo 5 delle 22 ZFU contano più di 20 000 abitanti. (36) Va aggiunto che neanche quanto previsto per gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, di cui ai punti 84 e successivi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, si applica al regime delle ZFU, poiché in tal caso si tiene conto esclusivamente dei costi sostenuti nei primi cinque anni di vita di un'impresa a partire dalla sua costituzione. Il regime delle ZFU, invece, si applica non solo alla costituzione di nuove imprese, ma anche a imprese con più di cinque anni di esistenza. Inoltre, le esenzioni applicate nelle ZFU, dopo cinque anni di tasso pieno, sono seguite da un periodo di graduale riduzione del tasso di esenzione. (37) La Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale, benché possa verificarsi una sovrapposizione parziale. (38) 7 Regolamento generale di esenzione per categoria7 Benché il regolamento generale di esenzione per categoria preveda disposizioni specifiche relative agli investimenti effettuati dalle PMI, nessuna delle possibilità offerte da questo regolamento corrisponde esattamente, in termini di natura del beneficiario, di intensità dell'aiuto, di tipo di costi ammissibili o di copertura geografica, all'insieme delle misure previste dal regime delle ZFU. GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3. 6 Pagina 8 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Regolamento "de minimis"8 (39) Il regolamento "de minimis" non è applicabile in questo caso, nella misura in cui per talune imprese il cumulo degli aiuti può andare di là da questa soglia. (40) Si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è giunta a scadenza il 14 maggio 2002. Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per le quali al momento non esistono orientamenti o discipline. (41) Inoltre, il regime notificato non è limitato alle imprese in difficoltà, né ad alcuna delle attività seguenti: ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente e aiuto alla formazione. (42) Sulla base di quanto sopra, e così come per il regime francese delle zone franche urbane9, la Commissione è portata a concludere che le misure di esenzione fiscale e di esonero dagli oneri sociali a carico dell'azienda non rientrano nel campo di applicazione degli orientamenti, delle discipline e dei regolamenti esistenti sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). (43) La comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, nella comunicazione, la Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (44) Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per le quali al momento non esistono orientamenti o discipline. (45) In tal senso, si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati10, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è giunta a scadenza il 14 maggio 200211. (46) Inoltre, la comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, la Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. 8 GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5. 9 N 159/1996, N 766/2002, N 211/2003 e N 70/A/2006. 10 GU C 146 del 14.5.1997, pag.6. 11 GU C 119 del 22.5.2002, pag. 21. 7 Pagina 9 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3.4 Compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato (47) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (48) La Commissione ritiene quindi opportuno verificare fino a che punto le misure notificate: 1) mirano a raggiungere un obiettivo comunitario, 2) sono necessarie e proporzionate per raggiungere tale obiettivo e 3) non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Il regime rispetto agli obiettivi comunitari (49) Occorre ricordare che la coesione economica e sociale è un obiettivo comunitario in base agli articoli 2 e 3 del trattato CE. Il rafforzamento della coesione economica e sociale implica, in particolare, oltre alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni, l'eliminazione dell'esclusione sociale all'interno delle regioni stesse. (50) La Commissione ha riconosciuto che "la politica di coesione può contribuire alla creazione di comunità sostenibili in quanto permette di affrontare le questioni economiche, sociali e ambientali attraverso strategie integrate di rinnovamento, recupero e sviluppo delle zone urbane e rurali12". (51) Già il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 199913, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, precisava che le iniziative comunitarie devono riguardare la "rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile" e che "nelle zone urbane, si deve puntare in via prioritaria al miglioramento della competitività e a un maggiore equilibrio, in termini di sviluppo, tra le città più forti dal punto di vista economico e il resto della rete urbana14". (52) Sulla stessa linea, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 200615, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013 indica che: "data l'importanza dello sviluppo urbano sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni, allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il 12 Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione:linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904} /* COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 2.2 relativo al contributo della politica di coesione alla crescita e all'occupazione. 13 14 15 GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e dell’occupazione:linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904} /* COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 5.1 relativo al contributo delle città all’occupazione. GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. 8 Pagina 10 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione urbana". (53) Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che "il paradosso urbano è visibile anche nelle disparità tra quartieri. L’Audit urbano evidenza che la quasi totalità delle città che registrano un tasso di disoccupazione uguale o superiore al 10% comprendono alcune zone nelle quali tale percentuale è almeno due volte maggiore rispetto alla media della città. In alcuni casi, il tasso di disoccupazione raggiunge il 60%16". La Commissione ha proposto dunque orientamenti volti alla promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, obiettivi generali ripresi poi nel 2007 in occasione dell'"Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Verso una società giusta17". Nel documento di lavoro18 relativo a questa comunicazione, la Commissione ammette che "la lotta contro l'esclusione sociale rappresenta una sfida importantissima. L'esclusione sociale ha, in effetti, diverse ripercussioni: sui commerci locali (diminuzione del numero di clienti), sulle condizioni di vita (minore sicurezza, fenomeni di vandalismo), sugli abitanti (mancanza di positività, di creatività e di entusiasmo sul posto di lavoro) e sul potenziale di crescita della città (perdita di una parte della sua attrattiva). Occorre che siano elaborate e poste in atto strategie integrate che affrontino la globalità delle questioni (istruzione, alloggi, lotta alle esclusioni, occupazione, sport)". (54) La rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione economica e sociale. La Commissione nota altresì che la coesione economica e sociale, nella quale rientra anche la rivalorizzazione delle zone urbane e rurali, è un obiettivo comunitario verso cui devono essere convogliati gli aiuti pubblici e che il regime in oggetto va proprio in questa direzione. Necessità e proporzionalità della misura (55) La Commissione tiene conto del fatto che il regime proposto è destinato a intensificare e a promuovere all'interno dei quartieri più svantaggiati una strategia d'insieme e un programma d'azione per la coesione sociale e territoriale. Le misure in questione mirano a conseguire una rivitalizzazione economica e sociale mediante il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto di attività. (56) In particolare, per come sono definite, le ZFU presentano un tasso di disoccupazione superiore al tasso di disoccupazione comunale e quest'ultimo è superiore al tasso di disoccupazione nazionale. (57) Inoltre, al momento della perimetrazione e della selezione delle ZFU, l'indice di disagio socio-economico, che quantifica il fenomeno dell'esclusione sociale, è stato misurato secondo 4 parametri socio-economici: – il tasso di disoccupazione; 16 Comunicazione della Commissione - La politica di coesione e le città - Il contributo delle città e degli agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni {SEC(2006) 928} / COM(2006) 385 definitivo. 17 COM(2005) 225 definitivo, dell'1.6.2005. 18 http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/sec_2006_0928_fr.pdf 9 Pagina 11 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione – il tasso di occupazione; – il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione; – il tasso di scolarizzazione. (58) Tutte le ZFU selezionate per l'elenco finale presentano un indice di disagio socioeconomico positivo. In altre parole, le ZFU sono zone di concentrazione di problemi socio-economici per le quali è necessario un intervento pubblico. (59) A tale proposito, è importante ricordare che il regime riguarda solo lo 0,58% del totale della popolazione italiana. (60) La Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario. Il livello degli aiuti proposti è limitato a ciò che la Commissione ha già ritenuto appropriato per casi precedenti anche talvolta basandosi su una disciplina al momento non più applicabile19. Incidenza sugli scambi in misura contraria al comune interesse (61) Benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura contraria al comune interesse, per i seguenti motivi: – il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese; – le misure sono aperte a tutti i settori di attività; – la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58% della popolazione); – i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione; – le misure mirano essenzialmente a lottare contro l'esclusione sociale in quartieri particolarmente difficili; – le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali sull'attuazione delle ZFU; – le misure sono limitate nel tempo. (62) 19 In conclusione, la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che gli effetti sugli scambi saranno molto limitati. Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU C 146 del 14.5.1997, pag. 6). 10 Pagina 12 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 4. DECISIONE (63) La Commissione ha quindi deciso di considerare l'aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. (64) La Commissione prende atto che le autorità italiane confermano che la notifica non contiene elementi riservati da non divulgare a terzi. (65) La Commissione ricorda alle autorità italiane che devono essere rispettate le condizioni relative alla trasmissione di informazioni descritte nel regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. (66) La Commissione ricorda alle autorità italiane che qualunque iniziativa volta a modificare questo regime deve essere notificata alla Commissione. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Neelie Kroes Membro della Commissione 11 Pagina 13 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. L. 27 dicembre 2006, n. 296 (1) . Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 1. 340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa . (112) (112) Comma prima sostituito dal comma 561 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 1. 341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolante : (113) (114) a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, Pagina 14 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana ; (115) b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta ; (116) c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche ; (117) d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana . (118) (119) (120) (113) Per la modifica del presente termine vedi il comma 1-bis dell'art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione. (114) Il presente alinea era stato modificato dal n. 1) della lettera a) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (115) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (116) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (117) Per l’ulteriore modifica della presente lettera vedi il comma 1-bis dell'art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La presente lettera era stata modificata dal n. 3) della lettera a) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del Pagina 15 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione suddetto decreto. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. (118) La presente lettera era stata modificata dal n. 4) della lettera a) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 1° dicembre 2009. (119) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (120) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013. 1. 341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006 . (121) (122) (123) (121) Per la modifica del termine vedi il comma 1-bis dell'art. 10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione. (122) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. (123) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013. 1. 341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada . (124) (125) (124) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente comma era stato così modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica Pagina 16 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (125) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013. 1. 341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di . applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter (126) (127) (126) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Il presente comma era stato abrogato dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (127) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013. 1. 342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea . (128) (128) Comma così sostituito dal comma 563 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. I criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane sono stati definiti con Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008 (Gazz. Uff. 6 giugno 2008, n. 131) e con Del. 8 maggio 2009, n. 14/2009 (Gazz. Uff. 11 luglio 2009, n. 159). Pagina 17 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. 343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività Pagina 18 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione CRITERI E INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DELIMITAZIONE DELLE ZONE FRANCHE URBANE IL CIPE VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate; VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’art.19, comma 5, del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall’uno all’altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, all’art. 1 comma 340, stabilisce che per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle città del Mezzogiorno, identificate quali Zone Franche Urbane, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. VISTO il successivo comma 342, dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2007 che stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico (MISE), formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Pagina 19 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione VISTE le modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2008, n. 296 (L.F. 2008) ai commi 561, 562 e 563, finalizzate a completare il quadro normativo e regolamentare necessario ad una efficace attuazione delle ZFU, recependo peraltro le indicazioni della D.G. Concorrenza della Commissione europea emerse nel corso del processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria. VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 che, nel Capitolo VIII “Mezzogiorno e Finanza Territoriale”, ribadisce la rilevanza delle ZFU nelle strategie di sviluppo economico, produttivo e occupazionale in un numero limitato di aree urbane circoscritte e in condizione di particolare svantaggio. CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha espresso il proprio parere sul DPEF 2008-2011 consegnato il 17 luglio 2007 alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, sottolineando l’urgenza di dare pronta attuazione al dispositivo delle ZFU CONSIDERATO che a seguito delle diverse riunioni tecniche tenutesi con la partecipazione del MISE-DPS, del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e dei Dipartimento per le Politiche Comunitarie (DPC) sono stati definiti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per le micro e le piccole imprese nelle ZFU; CONSIDERATO che i criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, oggetto della presente proposta, sono stati individuati in forma preliminare nel 2007 dal MISE-DPS nel corso dei lavori del Tavolo Tecnico all’uopo costituito con le Amministrazioni regionali del Mezzogiorno, le uniche interessante dalla prima versione della norma, e con i rappresentanti del partenariato istituzionale e socioeconomico; RITENUTO comunque opportuno che il MISE-DPS renda informativa alla Conferenza unificata, nella prima seduta utile successiva, sui criteri e gli indicatori adottati con la presente delibera; VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0002490 del 30 gennaio 2008, con la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la proposta di criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, al fine di poter procedere poi all’assegnazione delle relative risorse disponibili in bilancio; ACQUISITO nel corso della odierna seduta il parere favorevole del Ministero della solidarietà sociale; 2 Pagina 20 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico; DELIBERA 1. Criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU Per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi stabiliti dalla norma (lotta al disagio socio-occupazionale nelle aree urbane), tenuto conto del vincolo delle limitate risorse disponibili, è opportuno stabilire alcune condizioni di ammissibilità. Specificamente, i Comuni nel cui territorio ricadono le ZFU devono soddisfare i seguenti requisiti: 1. Dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT popolazione residente, 2006). 2. Tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell’ anno 2005. L’indicatore da utilizzare è il valore corrispondente al Sistema Locale del Lavoro che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (Fonte: ISTAT Indagine sulla forza lavoro 2005). Le ZFU devono avere una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti, ferma restando la soglia massima di 30 mila abitanti, fissata dalla legge. L’ampiezza demografica delle ZFU è misurata attraverso l’utilizzo di dati ISTAT del Censimento 2001. La popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non potrà superare il 30% del totale della popolazione residente nell’area urbana interessata (fonte: ISTAT 2006). Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree proposte come ZFU dovrà risultare superiore alla media comunale (fonte: Censimento 2001). Secondo le caratteristiche socioeconomiche, demografiche e amministrative nelle diverse città ammesse, l’unità di riferimento per l’individuazione delle aree-bersaglio può essere la circoscrizione, il quartiere, o anche unità urbane altrimenti individuate, che possono essere contenute in, o intersecare, più quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque perimetrate in modo dettagliato. La definizione delle aree e unità urbane interessate verrà realizzata attraverso l’applicazione dei seguenti indirizzi: • Il perimetro della ZFU è circoscritto aggregando singole sezioni censuarie, in modo da permettere una precisa delimitazione della zona che beneficia delle agevolazioni, e assicurare la disponibilità, l’affidabilità e l’uniformità degli indicatori micro-territoriali per realizzare l’analisi socioeconomica e territoriale necessaria alla selezione. • l’area delimitata deve rientrare nei criteri dimensionali e demografici menzionati in precedenza; Le proposte di individuazione delle ZFU avanzate secondo le modalità di cui al presente punto dovranno identificare in modo dettagliato le aree urbane e/o i quartieri eleggibili, 3 Pagina 21 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione fornendone una delimitazione particolareggiata anche attraverso l’utilizzo di strumenti cartografici digitalizzati. Le ZFU sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e interventi per lo sviluppo produttivo e l’occupazione. I progetti sono pertanto finalizzati alla riqualificazione delle aree attraverso l’incentivazione, il rafforzamento, la regolarizzazione di attività imprenditoriali localizzate in quelle aree e attraverso la realizzazione di interventi socio-assistenziali volti a ridurre le condizioni di disagio della popolazione ivi residente. Le proposte progettuali documentano attraverso l’uso di opportuni indicatori le motivazioni che sottendono la scelta localizzativa, evidenziandone le caratteristiche di disagio ed esclusione sociale, le possibilità economiche inespresse nonché il tessuto economicoproduttivo suscettibile di valorizzazione. A tal fine, le amministrazioni utilizzeranno i dati e le informazioni descrittive del Censimento 2001. Le Regioni raccoglieranno, in prima istanza, le proposte progettuali delle amministrazioni comunali del loro territorio e procederanno a valutarne: (i) La rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici esposti in precedenza. (ii) La corretta misurazione e quantificazione dell’Indice di disagio socioeconomico (successivamente esplicitato). (iii) La coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento nella medesima area. (iv) Opportunità e modalità di co-finanziamento delle stesse per ampliare l’impatto dell’intervento sulle realtà economiche e sociali. Le proposte progettuali dovranno essere opportunamente integrate, da altri indicatori descrittivi rilevanti estratti dalle fonti disponibili, in particolare il censimento 2001, l’archivio statistico delle unità locali delle imprese attive (ASIA-UL), aggiornato al 2004. Ove disponibile potrà essere utilizzato anche un Indicatore di accessibilità urbana (misurato dalla distanza media della popolazione da alcuni servizi primari). Nella formulazione delle proposte progettuali, le amministrazioni comunali devono evidenziare le condizioni di disagio sociale presenti sul territorio interessato, anche attraverso l’utilizzo di dati e informazioni disponibili solo localmente che riguardano fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità, la disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e disponibili per l’insediamento di attività economiche. Le Regioni provvederanno poi a trasmettere le proposte di ZFU di interesse prioritario al MISE-DPS che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di un indice di disagio socioeconomico (IDS) finalizzato a misurare il livello esclusione sociale nelle predette aree. 4 Pagina 22 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione L’IDS, calcolato con dati del Censimento 2001, è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socioeconomica calcolati per le sezioni censuarie interessate: 1. Tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età (DIS). 2. Tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con 15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC). 3. Tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione (GIOV). 4. Tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione della stessa classe di età (SCOL). L’indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai rispettivi valori medi nazionali secondo la formula: IDS nella zona (i) = 0,40*(DIS(i) – DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ – OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) – GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ – SCOL(i)) Per favorire l’applicazione del nuovo strumento in realtà urbane che soffrono condizioni di disagio socioeconomico rappresentative di diverse aree del paese e in considerazione dei limiti dello stanziamento di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria 2008, la scelta delle ZFU sarà orientata a garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare l’intervento su realtà eccessivamente contigue e quindi alterare le condizioni di concorrenza. Tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’ampiezza demografica media delle proposte progettuali, il numero delle ZFU ammesse a finanziamento in fase di prima attuazione non supererà le 18, da distribuire sul territorio in modo che in nessuna Regione si possano avere di norma più di tre ZFU per Regione. 2. Procedure e tempi di individuazione delle ZFU Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, in considerazione degli indicatori socioeconomici e dei criteri menzionati in precedenza, il MISE-DPS in collaborazione con le Regioni, procederà all’individuazione delle ZFU da proporre al CIPE per l’ammissione a finanziamento. In seguito alla pubblicazione della stessa delibera, il MISE provvederà a definire le procedure di presentazione delle proposte da parte delle amministrazioni coinvolte. 5 Pagina 23 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Allocazione delle risorse e finanziamento delle ZFU Con la successiva delibera del CIPE di individuazione delle ZFU si provvederà a stabilire le modalità di allocazione finanziaria delle risorse, avuto riguardo al numero delle ZFU effettivamente ammesse a finanziamento, alla relativa ampiezza demografica e all’effettiva capienza delle risorse rispetto alle zone individuate. 4. Monitoraggio e Valutazione Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 342 della Legge finanziaria 2007, il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del MISE, attraverso la definizione di un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che interesseranno l’efficacia e efficienza attuativa dei programmi regionali, e i benefici socio-economici e occupazionali nel medio e lungo periodo. Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di Valutazione delle Regioni, saranno oggetto di una informativa trasmessa al CIPE su base annuale. Roma, 30 gennaio 2008 IL SEGRETARIO DEL CIPE Fabio GOBBO IL PRESIDENTE Romano PRODI 6 Pagina 24 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 25 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 26 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 27 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 28 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 29 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 30 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Pagina 31 di 111 Consiglio regionale della Calabria 11-7-2009 II Commissione GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento; Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale l’istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il decreto in data 14 maggio 2001, con il quale il suddetto istituto è stato autorizzato ad aumentare il numero degli allievi nella sede di Roma; Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale il predetto istituto è stato autorizzato ad attivare la sede periferica di Padova; Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Padova; Visto il decreto in data 10 gennaio 2008 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma; Vista l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze - Via Pietrapiana, 32, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità, ai sensi dell’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; Visto il parere favorevole al riconoscimento di tale sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta dell’8 maggio 2009; Serie generale - n. 159 Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 giugno 2009, trasmessa con nota n. 246 del 16 giugno 2009; Decreta: Art. 1. 1. Per i fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l’Istituto «IREP Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Firenze - Via Pietrapiana, 32, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento della sede principale. 2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80 unità. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2009 Il capo del Dipartimento: MASIA 09A07910 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Visto l’art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modiDELIBERAZIONE 8 maggio 2009. Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n. 14/2009). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate; ficato dall’art. 2, comma 561, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l’istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi nelle ZFU; Visto l’art. 1, commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, della citata legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 2, comma 562, della legge n. 244/2007, che definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare le — 24 — Pagina 32 di 111 Consiglio regionale della Calabria 11-7-2009 II Commissione GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ZFU, prevedendo, tra l’altro, l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione del massimale di esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste; Visto l’art. 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 2, comma 563, della legge n. 244/2007, che stabilisce che il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale (ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e selezione delle ZFU, nonché, successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole ZFU e alla concessione del finanziamento in favore dei relativi programmi di intervento; Visto l’art. 1, comma 343, della legge n. 296/2006, che stabilisce che il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i Nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine a questo Comitato una relazione annuale sugli esiti delle attività; Visto l’articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge, dispone la corrispondente riduzione lineare, per gli anni 2009, 2010 e 2011, delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto stesso, ivi compresa la missione di spesa 028 «Sviluppo e riequilibrio territoriale» afferente al Ministero dello sviluppo economico, nella quale è ricompresa la originaria dotazione di 50.000.000 di euro, per l’anno 2009, a favore delle Zone Franche Urbane; Vista la propria delibera 30 gennaio 2008, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 131/2008), che definisce i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle ZFU, il cui numero viene determinato in 18; Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, prot. n. 0014180 del 26 giugno 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2008 e Gazzetta Ufficiale n. 164/2008), recante i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali, con la quale viene peraltro precisato l’anno di riferimento per il calcolo della percentuale di popolazione residente nelle ZFU rispetto al totale della popolazione residente nell’area urbana interessata; Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con nota n. 26440 del 10 dicembre 2008, concernente la individuazione e perimetrazione delle ZFU e la definizione delle modalità di assegnazione delle risorse finanziarie di cui alla Relazione allegata alla predetta proposta; Serie generale - n. 159 Considerato che l’istruttoria svolta dal Ministero dello sviluppo economico, i cui esiti sono riportati nella citata Relazione acquisita agli atti della odierna seduta, ha portato ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti dalla predetta delibera di questo Comitato n. 5/2008, 63 comuni e 63 ZFU ammissibili al beneficio; Considerato che nella suddetta Relazione tecnica — la quale tiene conto, ai fini della classificazione ed individuazione delle ZFU da ammettere al beneficio, sia dell’indice di disagio socioeconomico sia, ove rese note, delle priorità regionali — viene proposto un incremento da 18 a 22 del numero delle ZFU da ammettere al beneficio, al fine di rispondere all’esigenza, espressa anche nella richiamata delibera di questo Comitato n. 5/2008, di garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare l’intervento su realtà eccessivamente contigue, nonché di consentire la sperimentazione del modello delle ZFU in ciascun territorio regionale in cui siano state presentate domande di ammissione al beneficio, ivi compresa la macro-area del Centro-Nord; Vista, inoltre, la proposta di ripartizione tra le suddette 22 ZFU delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2007 (art. 1), come modificata dalla legge finanziaria 2008 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009), presentata dal Ministero dello sviluppo economico e contenuta nella più volte citata Relazione tecnica, che prevede che la dotazione annua sia attribuita a ciascuna ZFU per il 60 per cento secondo un criterio di dimensione demografica e per il 40 per cento secondo l’intensità di disagio economico e sociale, al netto dell’attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo, in misura fissa, pari a 750.000 euro, quale base di accesso al beneficio identica per tutte le ZFU; Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla proposta di delibera CIPE concernente l’individuazione e l’allocazione delle risorse per le Zone Franche Urbane, parere trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, prot. n. 1545 del 31 marzo 2009; Vista, inoltre, la nota n. 39815 dell’8 aprile 2009, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnala, tra l’altro, che, per effetto della disposizione di cui al sopra citato articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009, la dotazione finanziaria del Fondo in favore delle Zone Franche Urbane risulta ridotta per l’anno 2009 da 50.000.000 di euro a 49.955.833 euro; Considerato, pertanto, necessario provvedere ad una riduzione proporzionale, rispetto alla proposta avanzata dal Ministero dello sviluppo economico, delle risorse assegnate per l’anno 2009 a ciascuna delle 22 ZFU individuate, sempre nel rispetto dei criteri di attribuzione soprarichiamati ed al netto dell’attribuzione a ciascuna ZFU di un contributo annuo in misura fissa pari a 750.000 euro; Considerato inoltre che risultano in corso di emanazione i previsti decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, volti a stabilire criteri e modalità per rende- — 25 — Pagina 33 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA re operativo lo strumento, dei quali sono state trasmesse le relative bozze con nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5885 del 26 febbraio 2009; Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte dal Ministero dello sviluppo economico in ordine all’estensione, da 18 a 22, del numero delle ZFU da ammettere al beneficio e di accogliere la proposta complessivamente formulata dal detto Ministero, concernente l’individuazione delle predette ZFU da ammettere al beneficio e la ripartizione, fra le stesse, delle risorse disponibili per gli anni 2008 e 2009, tenuto conto delle citate riduzioni legislative apportate alle disponibilità relative a tale ultimo esercizio; Delibera: Serie generale - n. 159 gue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22. Ai fini dell’ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa - Carrara, Matera. I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso l’elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell’allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. 1. Selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio. 2. Allocazione delle risorse finanziarie. Sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la più ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese (Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione di interventi su realtà svantaggiate eccessivamente conti- 2.1 Le risorse stanziate per l’anno 2008 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) citata in premessa in favore delle ZFU, pari a 50 milioni di euro sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al punto precedente come indicato nella seguente Tavola 1: Tavola 1 - Allocazione per l’anno 2008 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro) ZFU individuata 1 Catania Quota minima per l’efficacia del dispositivo (1) 750.000,00 Dimensione demografica (2) 1.726.756,00 Disagio socioeconomico (3) 1.200.169,00 Totale (4) 3.676.925,00 2.673.663,00 2 Torre Annunziata 750.000,00 791.428,00 1.132.235,00 3 Napoli 750.000,00 1.432.130,00 1.051.434,00 3.233.564,00 4 Taranto 750.000,00 1.347.528,00 1.002.543,00 3.100.071,00 5 6 Cagliari Gela 750.000,00 750.000,00 460.388,00 1.313.108,00 934.608,00 797.711,00 2.144.996,00 2.860.819,00 7 Mondragone 750.000,00 461.233,00 770.434,00 1.981.667,00 8 Andria 750.000,00 950.727,00 751.907,00 2.452.634,00 9 Crotone 750.000,00 967.213,00 712.279,00 2.429.492,00 10 11 Erice Iglesias 750.000,00 750.000,00 461.294,00 480.738,00 688.090,00 683.973,00 1.899.384,00 1.914.711,00 12 Quartu Sant'Elena 750.000,00 1.161.537,00 630.449,00 2.541.986,00 13 Rossano 750.000,00 593.420,00 591.850,00 1.935.270,00 14 Lecce 750.000,00 614.857,00 586.189,00 1.951.046,00 15 Lamezia Terme 750.000,00 1.063.892,00 567.147,00 2.381.039,00 16 17 Campobasso Velletri 750.000,00 750.000,00 493.419,00 866.005,00 338.641,00 298.498,00 1.582.060,00 1.914.503,00 18 Sora 750.000,00 465.400,00 235.196,00 1.450.596,00 19 Pescara 750.000,00 1.170.535,00 225.418,00 2.145.953,00 20 Ventimiglia 750.000,00 456.161,00 88.520,00 1.294.681,00 21 22 Massa-Carrara Matera 750.000,00 750.000,00 1.793.846,00 1.028.385,00 60.214,00 52.495,00 2.604.060,00 1.830.880,00 16.500.000,00 20.100.000,00 13.400.000,00 50.000.000,00 Totale — 26 — Pagina 34 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 159 Per l’anno 2008, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33,5 milioni di euro, è attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l’intensità di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3). 2.2 Le risorse stanziate per l’anno 2009 in favore delle ZFU dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come ridotte a 49.955.833 euro per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2009, sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al precedente punto 1 come indicato nella seguente Tavola 2: Tavola 2 - Allocazione per l’anno 2009 delle risorse finanziarie per le Zone Franche Urbane (importi in euro) ZFU individuata 1 Catania Quota minima per l’efficacia del dispositivo (1) 750.000,00 Dimensione demografica (2) 1.724.480,00 Disagio socioeconomico (3) 1.198.587,00 Totale (4) 3.673.067,00 2 Torre Annunziata 750.000,00 790.384,00 1.130.742,00 2.671.126,00 3 Napoli 750.000,00 1.430.242,00 1.050.048,00 3.230.290,00 4 Taranto 750.000,00 1.345.752,00 1.001.221,00 3.096.973,00 5 Cagliari 750.000,00 459.781,00 933.376,00 2.143.157,00 6 Gela 750.000,00 1.311.377,00 796.659,00 2.858.036,00 7 Mondragone 750.000,00 460.625,00 769.419,00 1.980.044,00 8 Andria 750.000,00 949.474,00 750.916,00 2.450.390,00 9 Crotone 750.000,00 965.938,00 711.340,00 2.427.278,00 10 Erice 750.000,00 460.685,00 687.183,00 1.897.868,00 11 Iglesias 750.000,00 480.104,00 683.071,00 1.913.175,00 12 Quartu Sant'Elena 750.000,00 1.160.006,00 629.618,00 2.539.624,00 13 Rossano 750.000,00 592.637,00 591.070,00 1.933.707,00 14 Lecce 750.000,00 614.046,00 585.416,00 1.949.462,00 15 Lamezia Terme 750.000,00 1.062.489,00 566.399,00 2.378.888,00 16 Campobasso 750.000,00 492.769,00 338.195,00 1.580.964,00 17 Velletri 750.000,00 864.863,00 298.105,00 1.912.968,00 18 Sora 750.000,00 464.786,00 234.886,00 1.449.672,00 19 Pescara 750.000,00 1.168.992,00 225.120,00 2.144.112,00 20 Ventimiglia 750.000,00 455.559,00 88.403,00 1.293.962,00 21 Massa-Carrara 750.000,00 1.791.481,00 60.135,00 2.601.616,00 22 Matera Totale 750.000,00 1.027.029,00 52.425,00 1.829.454,00 16.500.000,00 20.073.499,00 13.382.334,00 49.955.833,00 Per l’anno 2009, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33.455.833 euro, è attribuita per il 60 per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l’intensità di disagio economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3). 3. Monitoraggio e valutazione. Il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto — 27 — Pagina 35 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 159 dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall’attivazione dello strumento. Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle regioni, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno. 4. Riprogrammazione delle risorse. Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente, questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e alla luce dei contenuti dei decreti del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze citati in premessa, potrà procedere alla riprogrammazione di risorse finanziarie fra ZFU nei casi di mancato utilizzo delle stesse. Roma, 8 maggio 2009 Il Vice Presidente TREMONTI Il segretario del CIPE MICCICHÈ Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 12 ALLEGATO Elenco delle sezioni censuarie delle Zone Franche Urbane individuate 1. Catania 1794 1958 1970 2350 2401 2413 2428 2439 2458 2513 2559 1938 1959 1971 2387 2402 2415 2429 2440 2459 2515 1939 1960 1984 2391 2403 2417 2430 2446 2460 2516 1940 1961 1985 2392 2405 2418 2431 2447 2461 2517 1941 1963 2257 2393 2406 2419 2432 2448 2462 2525 1942 1964 2258 2395 2407 2420 2433 2449 2463 2527 1953 1965 2259 2396 2408 2421 2434 2452 2464 2528 1954 1966 2260 2397 2409 2423 2435 2453 2508 2529 1955 1967 2261 2398 2410 2425 2436 2454 2509 2530 1956 1968 2348 2399 2411 2426 2437 2455 2511 2531 1957 1969 2349 2400 2412 2427 2438 2456 2512 2534 25 49 36 51 37 53 38 95 40 96 41 98 42 99 43 100 44 101 2. Torre Annunziata 20 47 107 22 48 45 106 3. Napoli 6015611 6724131 6724211 6724271 6724361 6724421 6724481 7940011 7940111 7940271 7940731 8041891 8042031 8042091 8042151 8042211 8042271 8042331 8042401 8042531 8042641 8042721 6015621 6724141 6724221 6724281 6724371 6724431 6724491 7940021 7940121 7940281 7940761 8041901 8042041 8042101 8042161 8042221 8042281 8042341 8042411 8042541 8042651 8042731 6724091 6724151 6724231 6724311 6724381 6724441 7939971 7940031 7940231 7940291 7940921 8041911 8042051 8042111 8042171 8042231 8042291 8042351 8042421 8042551 8042661 8042741 6724101 6724161 6724241 6724321 6724391 6724451 7939981 7940041 7940241 7940301 7941211 8041921 8042061 8042121 8042181 8042241 8042301 8042361 8042501 8042611 8042691 8042941 — 28 — Pagina 36 di 111 6724111 6724191 6724251 6724331 6724401 6724461 7939991 7940051 7940251 7940311 7941212 8041931 8042071 8042131 8042191 8042251 8042311 8042381 8042511 8042621 8042701 8888860 6724121 6724201 6724261 6724341 6724411 6724471 7940001 7940081 7940261 7940321 8041881 8042011 8042081 8042141 8042201 8042261 8042321 8042391 8042521 8042631 8042711 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 159 4. Taranto 4 16 28 44 56 68 80 93 110 122 134 146 158 173 186 230 5 17 29 45 57 69 81 94 111 123 135 147 159 174 187 231 6 18 30 46 58 70 82 95 112 124 136 148 160 175 188 232 7 19 31 47 59 71 83 98 113 125 137 149 161 177 189 233 8 20 33 48 60 72 84 100 114 126 138 150 162 178 190 259 9 21 34 49 61 73 85 102 115 127 139 151 165 179 222 260 10 22 35 50 62 74 86 103 116 128 140 152 167 180 224 11 23 36 51 63 75 87 104 117 129 141 153 168 181 225 12 24 39 52 64 76 88 105 118 130 142 154 169 182 226 13 25 41 53 65 77 90 107 119 131 143 155 170 183 227 14 26 42 54 66 78 91 108 120 132 144 156 171 184 228 804 895 908 805 896 909 806 897 910 807 898 911 808 899 912 811 901 1582 812 902 1598 813 903 1611 814 904 1612 875 905 892 906 893 907 190 213 329 349 394 569 581 593 620 651 1070 1081 1097 1112 1143 1175 1207 1219 1251 1262 1273 1284 1295 1306 1317 1354 1365 1376 1387 1409 1420 1431 1442 1453 1539 191 214 330 350 395 570 582 594 621 652 1071 1082 1098 1113 1144 1176 1208 1241 1252 1263 1274 1285 1296 1307 1318 1355 1366 1377 1388 1410 1421 1432 1443 1454 1541 200 215 331 351 396 571 583 595 622 660 1072 1083 1103 1114 1162 1177 1209 1242 1253 1264 1275 1286 1297 1308 1323 1356 1367 1378 1389 1411 1422 1433 1444 1455 1562 201 225 332 352 397 572 584 596 623 661 1073 1084 1104 1115 1163 1194 1210 1243 1254 1265 1276 1287 1298 1309 1324 1357 1368 1379 1390 1412 1423 1434 1445 1456 1563 203 314 333 353 473 573 585 597 632 662 1074 1085 1105 1116 1164 1195 1211 1244 1255 1266 1277 1288 1299 1310 1325 1358 1369 1380 1391 1413 1424 1435 1446 1457 1566 205 316 334 354 474 574 586 598 633 663 1075 1086 1106 1122 1165 1201 1212 1245 1256 1267 1278 1289 1300 1311 1326 1359 1370 1381 1392 1414 1425 1436 1447 1459 1571 206 317 335 355 475 575 587 605 634 664 1076 1092 1107 1123 1166 1202 1214 1246 1257 1268 1279 1290 1301 1312 1327 1360 1371 1382 1393 1415 1426 1437 1448 1460 208 318 336 356 476 576 588 606 635 665 1077 1093 1108 1124 1167 1203 1215 1247 1258 1269 1280 1291 1302 1313 1328 1361 1372 1383 1394 1416 1427 1438 1449 1461 209 325 337 357 477 577 589 607 636 666 1078 1094 1109 1125 1168 1204 1216 1248 1259 1270 1281 1292 1303 1314 1334 1362 1373 1384 1406 1417 1428 1439 1450 1462 210 326 338 358 478 578 590 608 648 667 1079 1095 1110 1126 1169 1205 1217 1249 1260 1271 1282 1293 1304 1315 1335 1363 1374 1385 1407 1418 1429 1440 1451 1463 211 327 339 359 567 579 591 609 649 668 1080 1096 1111 1127 1174 1206 1218 1250 1261 1272 1283 1294 1305 1316 1336 1364 1375 1386 1408 1419 1430 1441 1452 1464 212 328 340 371 568 580 592 619 650 17 18 19 20 23 55 57 15 27 43 55 67 79 92 109 121 133 145 157 172 185 229 5. Cagliari 6. Gela 7. Mondragone 5 15 — 29 — Pagina 37 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 159 8. Andria 23 77 91 348 385 403 419 444 456 468 482 494 512 533 546 63 78 93 349 386 404 420 445 457 470 483 495 513 534 64 79 94 350 387 405 421 446 458 471 484 496 514 535 65 80 95 363 388 408 422 447 459 472 485 497 519 536 66 81 97 364 389 409 423 448 460 473 486 498 520 537 67 82 98 365 390 410 437 449 461 474 487 499 521 538 68 83 99 378 391 411 438 450 462 475 488 500 522 539 69 84 100 379 392 412 439 451 463 476 489 507 523 540 70 85 103 380 394 413 440 452 464 478 490 508 524 541 71 86 345 382 400 416 441 453 465 479 491 509 525 542 72 88 346 383 401 417 442 454 466 480 492 510 531 543 76 89 347 384 402 418 443 455 467 481 493 511 532 545 4 16 85 165 178 190 295 5 17 86 166 179 191 296 6 18 87 167 180 192 297 7 19 88 169 181 194 298 8 46 89 170 182 265 299 9 47 92 171 183 266 300 10 49 93 172 184 268 301 11 50 94 173 185 269 325 12 51 95 174 186 270 330 13 52 96 175 187 286 385 14 53 97 176 188 293 425 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 2 47 81 105 3 48 82 106 5 55 83 107 6 57 84 109 7 61 87 110 9 63 88 138 10 67 89 216 12 68 90 16 70 91 19 71 92 23 75 102 9. Crotone 3 15 55 98 177 189 294 10. Erice 13 11. Iglesias 1 46 78 104 12. Quartu Sant'Elena 1 21 127 2 22 166 5 28 172 6 29 174 7 30 175 8 31 9 32 10 38 11 46 16 47 17 48 18 70 2 14 26 58 138 379 3 15 27 62 139 4 16 29 128 140 5 17 35 129 141 6 18 37 130 142 7 19 40 131 143 8 20 43 132 144 9 21 47 133 334 10 22 50 134 335 11 23 51 135 344 12 24 54 136 345 413 482 496 809 471 483 497 472 484 498 473 485 499 474 488 500 475 489 501 476 490 502 477 491 505 478 492 506 479 493 507 480 494 508 13. Rossano 1 13 25 57 137 346 14. Lecce 405 481 495 509 — 30 — Pagina 38 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 11-7-2009 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 159 15. Lamezia Terme 30 213 106 244 107 326 108 354 118 371 128 129 130 131 132 133 134 2 14 26 38 62 112 396 3 15 27 39 63 264 397 4 16 28 43 69 332 400 5 17 29 44 70 337 6 18 30 45 71 338 7 19 31 46 72 359 8 20 32 49 83 376 9 21 33 50 84 380 10 22 34 51 85 381 11 23 35 52 86 382 12 24 36 59 87 384 71 109 179 191 210 249 92 125 180 192 211 250 93 162 181 193 226 251 95 163 182 194 227 252 97 169 183 195 228 98 170 184 196 230 99 172 185 197 232 100 174 186 198 233 101 175 187 199 234 102 176 188 200 235 103 177 189 208 239 2 22 3 23 4 5 6 7 8 16 17 18 19 411 423 435 448 460 482 496 635 412 424 436 449 461 483 497 715 413 425 437 450 462 484 498 716 414 426 438 451 463 487 499 717 415 427 439 452 466 488 500 416 428 440 453 467 489 501 417 429 441 454 467 490 502 418 430 442 455 469 491 503 419 431 444 456 470 492 504 420 432 445 457 471 493 505 421 433 446 458 480 494 506 21 42 81 22 43 23 44 25 46 28 50 30 52 31 55 33 56 34 57 35 59 16. Campobasso 1 13 25 37 61 89 389 17. Velletri 70 108 178 190 209 240 18. Sora 1 20 19. Pescara 410 422 434 447 459 481 495 634 20. Ventimiglia 3 38 60 20 39 80 21. Massa – Carrara Massa 49 129 179 245 50 131 180 246 53 132 181 247 54 133 182 248 56 134 183 249 57 136 184 250 58 150 185 251 59 155 186 263 60 156 188 290 61 157 189 293 63 166 241 294 126 178 243 100 112 131 153 168 191 101 113 132 154 169 199 102 114 134 155 170 279 103 115 144 156 171 280 104 116 145 157 172 281 105 117 146 158 173 315 106 118 147 159 174 107 119 148 163 175 108 120 149 164 176 109 127 150 165 177 110 128 151 166 178 111 130 152 167 190 61 73 124 286 300 351 62 74 125 287 315 352 63 75 276 288 316 355 64 76 277 289 318 370 65 77 278 290 319 372 66 78 279 291 320 375 67 86 280 293 322 376 68 87 281 294 323 388 69 88 282 295 324 403 70 89 283 296 325 407 71 102 284 297 326 409 Carrara 22. Matera 55 72 115 285 299 350 09A08112 — 31 — Pagina 39 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione D.L. 18-10-2012 n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. Art. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza In vigore dal 19 dicembre 2012 1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 20072013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. (181) 1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità. (182) 1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (182) 2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le Pagina 40 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (184) 4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa. (183) (181) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. (182) Comma inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. (183) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. (184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 aprile 2013. Pagina 41 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati Dicembre 2012 Pagina 42 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione SOMMARIO 1. Finalità del Piano Azione Coesione e sintesi .......................................................................................... 2 2. Terza e ultima riprogrammazione ............................................................................................................. 3 2.1. Aspetti generali ............................................................................................................................................... 3 2.2. I tre pilastri ...................................................................................................................................................... 4 3. Interventi della terza riprogrammazione in dettaglio........................................................................... 6 3.1. Misure anticicliche ......................................................................................................................................... 6 3.2. Salvaguardia di progetti validi avviati ........................................................................................................ 15 3.3. Nuove azioni ................................................................................................................................................ 17 4. La prima e seconda riprogrammazione: stato di attuazione ............................................................ 19 5. Disposizioni di attuazione .......................................................................................................................... 20 Allegato 1. Tabelle totali e per Regione .......................................................................................................... 22 Allegato 2. Stato di attuazione del Piano di Azione Coesione .................................................................. 23 Allegato 3. Elenco aree urbane caratterizzate da elevato disagio sociale ............................................. 24 Allegato 4. Le aree di crisi industriale della Campania .............................................................................. 25 Allegato 5. Val di Susa .......................................................................................................................................... 26 1 Pagina 43 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 1. Finalità del Piano Azione Coesione e sintesi Con la definizione e l’attuazione del Piano di Azione Coesione 1, concentrato nel Sud, il Governo, in un ambito di cooperazione rafforzata con la Commissione Europea, in stretto rapporto di partenariato istituzionale e tecnico con le Amministrazioni titolari dei programmi operativi 2007-2013 (soprattutto Regioni) e avvalendosi del confronto con il partenariato economico e sociale, ha attuato, da dicembre 2011, una riprogrammazione delle risorse comunitarie e delle risorse di cofinanziamento nazionale 2 che raggiunge, con la terza e ultima fase, il valore di 12,1 miliardi di euro. Tale riprogrammazione è stata diretta a: ! accelerare l’attuazione della programmazione 2007-2013 per colmare i gravi ritardi maturati; ! rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando le risorse; ! avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli esiti, potranno essere riprese nella programmazione 2014-2020; ! anticipare i nuovi metodi di “programmazione rivolta ai risultati” che saranno adottati nel bilancio europeo e nella programmazione della politica di coesione 2014-2020, a cominciare da una forte enfasi sui risultati attesi e a una maggiore trasparenza e apertura del processo decisionale e dei dati.. Il Piano di Azione Coesione è attuato attraverso tre fasi successive di riprogrammazione dei Programmi cofinanziati dai fondi strutturali. Le prime due fasi (dicembre 2011 e poi maggio 2012) hanno riallocato un totale di risorse pari a 6,4 miliardi di euro, attraverso sia la riduzione del cofinanziamento nazionale, sia la revisione interna dei programmi. Tali fasi hanno riguardato in misura prevalente (4,9 miliardi) le Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e in misura più contenuta (0.5. miliardi) le altre Regioni del Sud e alcune del Centro Nord. Questo documento descrive la terza e ultima riprogrammazione. Essa è pari a 5,7 miliardi di euro e riguarda, per l’area “Convergenza”, i Programmi regionali di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e i Programmi nazionali “Reti e Mobilità” e “Sicurezza per lo sviluppo” (per circa il 98%). Riguarda inoltre i Programmi delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta. La riprogrammazione avviene attraverso riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (4,9 mld) e riallocazioni di risorse all’interno dei programmi operativi (0,8 mld). Il Piano di Azione Coesione, letto nell’insieme delle tre fasi in cui si articola, ha realizzato un forte riorientamento della spesa con la concentrazione su tre missioni : ! servizi di cittadinanza, ! giovani, ! impresa e lavoro. Mentre nella prima e seconda riprogrammazione si sono privilegiati obiettivi di riequilibrio strutturale (scuola, reti ferroviarie e digitali, servizi di cura, etc.), nella terza si è posta l’attenzione, su sollecitazione delle parti economiche e sociali, a misure anticicliche e misure rivolte alla salvaguardia di singoli progetti in ritardo, ma meritevoli di finanziamento. L’insieme della manovra e degli interventi di cui si compone si realizza nel rispetto di principi che delineano il nuovo metodo di programmazione, anticipando l’adozione dell’approccio di programmazione della politica di coesione comunitaria 2014-2020. Si costituisce così di fatto il Il Piano di Azione Coesione è lo strumento con cui si è data risposta agli impegni assunti dal Governo italiano in sede di Vertice Europeo del 26 ottobre 2011 al fine di recuperare i ritardi accumulati nell’uso dei fondi strutturali 2007-2013. 2 Il Piano di Azione Coesione è attuato unitamente al percorso di accelerazione avviato, di intesa con le Regioni e la Commissione europea, con la Delibera CIPE n.1/2011 e le successive decisioni del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria attraverso cui sono stati fissati target di impegno e spesa da conseguire progressivamente. 1 2 Pagina 44 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione “ponte” che consentirà il più tempestivo avvio di attuazione del nuovo ciclo. Il Piano di Azione Coesione è quindi programmato e realizzato sulla base dei principi di: ! “cooperazione rafforzata” con la Commissione europea e supporto e affiancamento da parte di centri di competenza nazionale ! concentrazione su tematiche di interesse strategico nazionale, declinate regione per regione secondo le esigenze dei diversi contesti, attraverso un confronto fra Governo e Regioni; ! fissazione di risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone e di opportunità di fare impresa e definizione circostanziata di azioni attuabili che mirano a quei risultati; ! impegni precisi in merito ai tempi di attuazione; ! applicazione del nuovo principio di partenariato (di cui alla proposta del Codice di condotta europeo sul partenariato) con il coinvolgimento sostanziale, nella preparazione e nell’attuazione, delle responsabilità istituzionali rilevanti e delle organizzazioni dei soggetti (del lavoro, dell’impresa, della società civile) i cui interessi sono coinvolti dagli interventi programmati; ! trasparenza e apertura delle informazioni. Le informazioni complete sulla prima e seconda riprogrammazione sono disponibili sul sito http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/. Una sintesi e i tratti essenziali del loro stato di attuazione sono presentati nel successivo paragrafo 4; mentre lo stato di attuazione completo è descritto in dettaglio in Allegato 2. 2. Terza e ultima riprogrammazione 2.1. Aspetti generali La terza e ultima riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013 attuata nell’ambito del Piano di Azione Coesione riguarda 5,7 miliardi di euro ed è mirata a tre obiettivi: ! misure anticicliche che consentano a lavoratori, imprese e persone di superare la prolungata crisi recessiva senza compromettere le opportunità e la vita nella fase di ripresa, ! salvaguardia di progetti validi in ritardo, ! nuove azioni selezionate dalle Regioni. Al percorso hanno partecipato i Programmi Operativi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta oltre al PON Reti e Mobilità. La riprogrammazione è stata concertata con le Regioni e ha beneficiato di una forte sollecitazione dal confronto con il partenariato economico e sociale e dei suoi contributi tecnici. Con il partenariato sono state attentamente soprattutto valutate le misure anticicliche 3 volte a fronteggiare gli effetti del 3 Il Tavolo SUD Impresa e Lavoro è stato avviato su richiesta e con CGIL-CISL-UIL e Confindustria il 3 agosto 2012. A esso hanno fatto seguito la riunione del 12 settembre 2012 (in cui è stata illustrata una Nota Tecnica Preliminare delle proposte del Governo sulle misure anticicliche) e gli incontri di approfondimento del 3 e 4 ottobre 2012. Nel corso di ulteriori incontri sono pervenute valutazioni e proposte da altre organizzazioni del partenariato comunitario, economico e sociale, segnatamente da UGL (1 ottobre 2012) e R.ETE. Imprese Italia (2 ottobre 2012), con cui sono stati realizzati appositi incontri. L’11 ottobre 2012 è stata presentata una Nota Tecnica Aggiornata delle proposte del Governo alle parti economiche e sociali consultate. Dell’ulteriore confronto partenariale è scaturita la proposta finale delle misure anticicliche da discutere con le Regioni e la Commissione Europea. I documenti Nota Tecnica Preliminare, Nota Tecnica Aggiornata e Nota Tecnica finale sono stati 3 Pagina 45 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione prolungamento della crisi sul lavoro, sulle competenze, sulle imprese, sulle persone con maggiore fragilità. Le risorse riprogrammate si concentrano così in tre pilastri, che verranno descritti nel paragrafo 2.2: ! Primo pilastro: Misure anticicliche (2,5 miliardi) ! Secondo pilastro: Salvaguardia progetti validi avviati (1,9 miliardi) ! Terzo pilastro: Nuove azioni regionali (1,3 miliardi) Per quanto riguarda la modalità di riprogrammazione, nel rispetto del metodo fissato per l’adesione al Piano di Azione Coesione 4, si prevede: ! allocazione di 4,9 miliardi di euro, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per attuare nell’ambito del Piano di Azione Coesione interventi con risorse nazionali (quindi fuori dai Programmi Operativi) ! rimodulazione all’interno dei Programmi Operativi di 0,8 miliardi di euro ri-orientati verso gli obiettivi del Piano di Azione Coesione. Il tasso di cofinanziamento comunitario FESR, per i due programmi Convergenza con maggiore dotazione finanziaria (Campania e Sicilia), è stato innalzato fino al 75%, soglia massima consentita dai Regolamenti Comunitari; per il POR Puglia e Calabria e per il PON Reti e Mobilità, invece, il tasso di partecipazione comunitaria rimane al di sotto della soglia massima in considerazione del più avanzato stato di attuazione di questi Programmi sulla base del livello di impegni giuridicamente vincolanti e di “altri impegni formalmente assunti secondo le rispettive leggi di contabilità” 5. Con le risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, unitamente a quelle rimodulate all’interno dei PO, proseguendo secondo le linee condivise con la Commissione Europea e coerenti con gli indirizzi del Consiglio Europeo, si interviene su alcuni temi particolarmente qualificanti della politica di coesione: occupazione, giovani, innalzamento delle competenze, inclusione sociale con una particolare attenzione al tessuto imprenditoriale anche in termini di rilancio di un'economia provvista del giusto livello di conoscenze. Di seguito si illustrano i contenuti principali dei tre indirizzi di riprogrammazione, mentre in Allegato 1 sono presentate anche le tavole relative alle singole Regioni. 2.2. I tre pilastri Primo pilastro: Misure anticicliche (2,5 miliardi di euro) La definizione degli interventi anticiclici, alcuni dei quali innovativi rispetto all’insieme di strumenti in corso di attuazione, è derivata dal confronto tra Governo e partenariato economico-sociale attraverso il quale sono stati individuati interventi con effetto diretto su imprese e lavoro aggiuntivi rispetto a quelli già considerati nelle prime due fasi di riprogrammazione per contenere gli effetti del prolungamento della crisi sul lavoro, sulle competenze, sulle imprese e sulle persone con elevato disagio sociale. pubblicati rispettivamente il 12 settembre 2012, il 10 ottobre 2012 ed il 22 ottobre 2012 e sono consultabili sul sito http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/ 4 Nota MISE-DPS-DGPRUC Prot. 8196-U del 18 giugno 2012 e smi consultabile al sito http://www.dps.tesoro.it/la riprogrammazione dei PO avviene con riduzione del cofinanziamento nazionale e/o procedendo ad una riprogrammazione all’interno dei Programmi. 5 Il riferimento a tali ultimi impegni è stato assunto nell’accezione utilizzata dall’Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le Provice autonome di trento e di Bolzano il 12 febbraio 2009 in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze. 4 Pagina 46 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Successivamente le proposte del Governo sono state verificate con le Regioni e con la Commissione Europea fino alla configurazione definitiva di 9 linee di intervento riassunte nella tavola 1. Dei 2.504,4 milioni di euro riprogrammati solo 17,8 si riferiscono a Regioni diverse da quelle Convergenza (Friuli Venezia Giulia). Tavola 1. Risorse destinate alle misure anticicliche (valori in milioni di euro). Totale Con Con riduzione tasso riprogrammazione di cofinanziamento nei programmi nazionale operativi Interventi I. Interventi anticiclici (tavolo impresa e lavoro) 1. Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico 2. Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati 3. Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga 4. Promozione della nuova imprenditorialità 5. Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità 6. Promozione sviluppo turistico e commerciale 7. Interventi di rilancio di aree colpite da crisi industriali 8. Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature da parte delle imprese 9. Aiuto alle persone con elevato disagio sociale Totale Totale 366,0 85,0 11,0 90,0 377,0 175,0 530,0 92,8 81,0 134,0 282,0 112,0 25,0 224,9 - 530,0 204,8 106,0 358,9 282,0 57,0 85,0 1.712,8 270,0 58,7 791,6 327,0 143,7 2.504,4 In considerazione del diverso fabbisogno espresso dal territorio di riferimento, ciascuna Amministrazione ha scelto di dare attuazione agli strumenti istruiti e definiti a livello nazionale ovvero di proseguire le misure regionali già in corso che, seppure diversamente configurate, concorrono ai medesimi obiettivi. Le proposte nazionali hanno in ogni caso esercitato una importante funzione di stimolo sulle Amministrazioni titolari dei PO sollecitate a condurre una analisi delle criticità e a valutare strumenti alternativi. Secondo pilastro: Salvaguardia di progetti avviati (1,9 miliardi di euro) La manovra volta alla salvaguardia di interventi avviati nei programmi operativi e che hanno necessità di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (anche in considerazione del rischio di non ultimazione entro il 31 dicembre 2015) è stata impostata sulla base di una serrata concertazione tra le Amministrazioni Centrali capofila dei Fondi Strutturali, le Regioni e la Commissione Europea. I risultati del lavoro svolto consentono (a) di confermare, anche dinanzi ai mutamenti delle condizioni socio-economico-finanziarie di questi ultimi anni, la continuazione della strategia 2007-2013 attraverso la realizzazione dei progetti che ne sono l’espressione più rilevante (Grandi Progetti, Progettazione integrata regionale/locale, investimenti nei settori innovativi) e (b) di assicurare la tutela degli impegni realizzativi (giuridicamente vincolanti e comunque non revocabili) assunti dalle Autorità di Gestione nei confronti dei cittadini, del territorio e delle imprese. Le scelte di salvaguardia hanno quindi riguardato interventi di cui è stata valutata la rilevanza nel medio periodo in tal modo creando anche le condizioni perché la loro attuazione costituisca un “ponte” coerente con l’avvio della attuazione del prossimo ciclo di programmazione. 5 Pagina 47 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Terzo pilastro: Nuove azioni regionali (1,3 miliardi di euro) Si tratta di azioni proposte dalle Regioni nuove rispetto ai contenuti dei programmi in corso di attuazione e relative ad obiettivi che riguardano, in sintesi: mobilità sostenibile; agenda digitale; efficientamento energetico; interventi in aree urbane a elevata criticità e disagio economico e sociale; valorizzazione dell’offerta turistica e culturale integrata; internazionalizzazione delle PMI. Nell’ambito delle nuove azioni è compresa anche l’esperienza particolarmente significativa condotta dai territori della Val di Susa in ordine alla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali delle compensazioni ambientali di cui alla Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012 6, che per la sua portata anticipatoria rispetto agli strumenti e metodi della programmazione 2014-2020 (in particolare le modalità di funzionamento della governance dello sviluppo guidato dalle comunità locali che insistono sull’area del progetto o Community Local Lead Development) si è voluto associare al percorso del Piano di Azione Coesione. 3. Interventi della terza riprogrammazione in dettaglio 3.1. Misure anticicliche Di seguito vengono illustrate caratteristiche e dimensione delle singole 9 voci di cui si compone la riprogrammazione anticiclica per 2.504,4 milioni di euro. (1) Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico a. Risultati attesi Rafforzare il tessuto socio economico nelle aree di intervento favorendo l’imprenditorialità e la coesione sociale Numero di imprese salvaguardate o di nuova localizzazione nelle aree di intervento. Numero di occupati salvaguardati o creati. b. Azioni Misura di sostegno in de minimis per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive (esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’imposta sugli immobili e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) a favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzeranno nelle zone urbane delle Regioni Convergenza individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009 anche ai sensi della norma in corso di approvazione (Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179). Le zone e le città (elencate nell’Allegato 3) erano state individuate dal CIPE tra quelle caratterizzate da elevato tasso di disoccupazione e disagio socioeconomico7, In Sicilia sono state individuate dalla Legge regionale n.11 del 6 La Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012, assegna alle opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione» 10 Milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015. Le risorse sono state assegnate all’Osservatorio sulla Torino - Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che d’intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmette al Ministero delle infrastrutture le proposte relative alle misure compensative nel quadro delle proposte emerse dal territorio. 7 L’Indice di Disagio Socioeconomico (IDS) definito dal MISE - DPS per la selezione di queste zone misura il livello di esclusione sociale ed è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socioeconomica calcolati come media (ponderata per la popolazione residente) in ognuna delle sezioni censuarie di riferimento che compongono la zona beneficiaria: (1) tasso di disoccupazione; (2) tasso di occupazione; (3) tasso di concentrazione giovanile; (4) tasso di 6 Pagina 48 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 12 maggio 2010 utilizzando gli stessi criteri nazionali, ulteriori cinque ZFU (Palermo Porto e Brancaccio, Bagheria, Enna e Vittoria) c. Dotazione finanziaria (milioni di euro): Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di Con riprogrammazione nei cofinanziamento nazionale programmi operativi 56 0 100 0 63 11 147 0 366 11 Totale 56 100 74 147 377 (2) Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati a. Risultati attesi Promozione di nuova occupazione e nuove opportunità per i lavoratori svantaggiati Numero di lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa occupazione femminile, giovani inoccupati) e molto svantaggiati (disoccupati di più lungo periodo) mantenuti o riammessi nel sistema produttivo in questa fase di grave difficoltà del ciclo economico. b. Azioni La linea di intervento prevede di rifinanziare gli Avvisi adottati dalle Regioni (Calabria, Campania e Puglia) per l’erogazione del credito di imposta consentendo l’accoglimento delle istanze rimaste insoddisfatte per carenza di risorse o implementare il sostegno già previsto (Sicilia). In entrambi i casi l’intervento consentirà di rafforzare l’incentivazione all’assunzione di nuovi lavoratori, svantaggiati o molto svantaggiati 8 e il loro mantenimento in attività per un periodo di almeno due anni per le piccole e medie imprese e tre anni per le altre imprese. scolarizzazione. Oltre che di tale indice, la selezione delle zone operata dalla Delibera CIPE n. 14/2009 tiene conto delle valutazioni qualitative fornite dalle Regioni. 8 Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”: - chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; - i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; - chi vive solo con una o più persone a carico; - i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT); - chi è membro di una minoranza nazionale. Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 7 Pagina 49 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Nel dettaglio, gli esiti degli Avvisi di cui si rafforza la dotazione finanziaria, sono i seguenti: c. Regioni Scadenza presentazione domande Calabria 14 settembre 2012 Campania 1 ottobre 2012 Puglia 19 novembre 2012 Sicilia 31 ottobre 2012 Esiti Pervenute 1.677 domande per 3.465 assunzioni e un volume di richieste doppio rispetto alla dotazione disponibile (39,3 contro una dotazione originaria di 20 milioni di euro). Pervenute 3.920 istanze per 8.700 assunzioni previste e un volume di richieste di 100 milioni di euro cinque volte superiore la dotazione dell’Avviso (20 milioni) In tre giorni di operatività, sono pervenute 1.923 istanze per 4.209 assunzioni con una domanda contributiva di 63,7 milioni di euro, oltre sei volte maggiore alla dotazione iniziale dell’Avviso (10 milioni). L’Avviso è stato quindi sospeso dal 25 settembre per consentire alla Regione di procedere ad una prima istruttoria delle numerose istanze pervenute e valutare le risorse occorrenti per soddisfare la richiesta. Pervenute 1.751 domande per 4.832 assunzioni e un volume di richieste pari a 62,5 milioni di euro. Dotazione finanziaria (milioni di euro): (*) Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di cofinanziamento nazionale 25 50 0 10 85 Con riprogrammazione nei programmi operativi 15 50 25 0 90 Totale 40 100 25 10 175 (*) La dotazione finanziaria messa a disposizione dalle Regioni è stata quantificata tenendo conto non solo delle istanze presentate e non coperte con i primi avvisi ma anche della possibilità di finanziare nuove istanze. (3) Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga a. Risultati attesi Mantenimento di posti di lavoro e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa Numero di lavoratori presi in carico da percorsi di politica attiva del lavoro Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro b. Azioni La linea di intervento prevede azioni innovative e sperimentali che integrano sostegno al reddito e misure di politica attiva, con la presa in carico del lavoratore da parte dei Centri per l’Impiego o di Agenzie del lavoro accreditate che devono disegnare ed erogare percorsi personalizzati e strutturati di politica attiva, coerenti con i bilanci di competenze (inserimento in percorsi mirati di 8 Pagina 50 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione riqualificazione professionale, stage presso aziende, voucher aziendali, partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione continua previsti dai Fondi Interprofessionali, doti formative, ecc.). La misura, già applicata negli scorsi anni nel rapporto di 2 a 1 tra politiche attive e politiche di sostegno al reddito, è stata riformulata portando la proporzione tra le due politiche al rapporto 1 a 3 9 in considerazione dell’aggravamento della crisi. Il finanziamento di questa misura come le risorse del PAC consente di svincolarla dai limiti temporali di utilizzo dei programmi cofinanziati per conseguire più agevolmente la finalità di mantenere i posti di lavoro e/o di offrire effettive opportunità di ricollocazione lavorativa. La concentrazione degli interventi attivi nei Centri per l’Impiego o Agenzie del lavoro accreditate mira a precostituire condizioni di miglioramento della qualità e dell’efficacia della misura. Per l’attivazione dell’intervento è stata predisposta una apposita proposta normativa a valle del quale le Regioni Convergenza potranno concentrare i loro sforzi sulla selezione e il disegno delle iniziative da mettere in campo in funzione delle caratteristiche e delle potenzialità dei diversi destinatari e delle prospettive di sviluppo dei territori interessati, a partire dal monitoraggio dei settori di maggiore domanda di lavoro. c. Dotazione finanziaria (milioni di euro): Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di cofinanziamento nazionale 36 320 30 144 530 Con riprogrammazione nei Totale programmi operativi 0 0 0 0 0 36 320 30 144 530 (4) Promozione della nuova imprenditorialità a. Risultati attesi Rafforzare il potenziale innovativo del sistema imprenditoriale, all’imprenditorialità dei giovani e lo start up di imprese innovative sostenere l’accesso Numero di imprese attivate b. Azioni La linea di intervento prevede il ricorso a strumenti, nazionali e regionali, a sostegno della nuova imprenditoria, soprattutto dei settori innovativi e con un particolare coinvolgimento delle fasce più giovani della popolazione. A livello nazionale, afferiscono a questa linea le due misure introdotte dal Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” finalizzate al sostegno delle start up innovative per 190 milioni di euro 10, articolate in: ! 9 sostegno relativo a costi salariali, tassi di interesse su finanziamenti, spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche, servizi di incubazione offerti da incubatori Per ogni 3 euro di politica passiva (sostegno al reddito più contribuzione figurativa) si attiva 1 euro di politica attiva. La copertura finanziaria è assicurata per 90 milioni di euro dal Piano Azione Coesione (seconda riprogrammazione) e per 100 milioni di euro dalle risorse rinvenienti dal PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006. 10 9 Pagina 51 di 111 Consiglio regionale della Calabria ! II Commissione certificati e internazionalizzazione, sostenuti nei primi quattro anni dalle start up innovative; il sostegno non può superare complessivamente 50.000 euro per start up innovativa 11 agevolazioni per gli investimenti innovativi delle start up innovative operative nei settori dell’economia digitale e delle tecnologie innovative 12 Le sollecitazioni pervenute dal partenariato economico e sociale hanno consentito alle Regioni di approfondire le ulteriori e maggiori potenzialità delle iniziative regionali analoghe a quelle nazionali e già inserite nei Programmi, proponendo, nella terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione, una maggiore concentrazione finanziaria delle risorse su tali iniziative. Le Regioni Calabria, Puglia e Friuli Venezia Giulia hanno scelto di operare attraverso interventi previsti nei rispettivi Programmi Operativi 13. c. Dotazione finanziaria (milioni di euro) Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia Friuli Venezia Giulia TOTALE Con riduzione tasso di cofinanziamento nazionale Con riprogrammazione nei programmi operativi 0 75 0 0 17,8 92,8 24 0 88 0 0 112 Totale 24 75 88 0 17,8 204,8 (5) Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità a. Risultati attesi Innalzare le competenze, aumentare l’occupazione giovanile, la cultura del lavoro e la competitività delle imprese. Favorire nei ragazzi le conoscenze indispensabili e, insieme, la consapevolezza delle proprie attitudini, potenzialità e capacità, attraverso esperienze di stage e di lavoro. b. Azioni La linea di intervento prevede la valorizzazione e l’aumento dell’offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità per rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo attraverso la realizzazione di reti territoriali che coinvolgono giovani-istituti scolasticitessuto produttivo-servizi territoriali per il lavoro. I programmi puntano su un'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità, valorizzando la collaborazione multiregionale e l'integrazione delle risorse disponibili. Gli interventi 11 La misura è operativa per le Regioni Convergenza e le Regioni Basilicata e Sardegna. La misura è operativa per le Regioni Convergenza 13 La Regione Calabria procederà all’adozione di un avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali promosse da imprese “giovanili” di “nuova costituzione”, classificate come micro e piccole imprese. La Regione Puglia, invece, si concentrerà sulle agevolazioni a sportello per il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile attraverso start up di microimprese di soggetti svantaggiati. Il Friuli realizzerà interventi a favore di imprese e giovani per rafforzare competitività e innovazione. 12 10 Pagina 52 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione proposti sono addizionali rispetto a quelli ordinari e saranno realizzati secondo una strategia idonea a integrarli con quelli per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica Il modello proposto in sede Tavolo SUD Impresa e Lavoro deve essere declinato per ciascuna Regione Convergenza in base alle esigenze espresse dal territorio e al coordinamento con gli interventi programmati e/o in atto relativi alla prevenzione e al contrasto alla dispersione scolastica nonché con le azioni per promuovere l’apprendistato. Gli interventi saranno puntualmente individuati entro il 15 gennaio d’intesa fra il MIUR, le Regioni e il DPS. I programmi, coordinati dal MIUR, si articolano in cinque livelli adeguamento dei laboratori degli istituti tecnici e professionali e altri interventi della riforma dell’istruzione tecnica e professionale; 1. Poli Tecnico Professionali di filiera; 2. Istituti Tecnici Superiori (ITS); 3. Modelli innovativi di alternanza scuola, formazione e lavoro; 4. Borse di studio in Italia ed all’estero. Il grado di adesione regionale alla proposta è territorialmente differenziato sia per dotazione finanziaria che concentrazione sui livelli 14. c. Dotazione finanziaria (milioni di euro): Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di Con riprogrammazione nei cofinanziamento nazionale programmi operativi 13 0 50 0 0 25 18 0 81 25 Totale 13 50 25 18 106 (6) Promozione sviluppo turistico e commerciale a. Risultati attesi Aumento del numero delle imprese e degli occupati nei settori turistico e commerciale Miglioramento della qualità delle condizioni e degli standard di offerta turistica e commerciale b. Azioni L’azione prevede il finanziamento dei contratti di sviluppo dei settori turistico e commerciale attraverso la finalizzazione delle risorse programmabili del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000–2006 per 160 milioni di euro (DM del 28 settembre 2012). La selezione dei contratti di sviluppo da finanziare è effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) sulla base dei criteri di priorità previsti dalla normativa e tra questi, in particolare: a) coerenza con la programmazione territoriale delle Regioni; b) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate; c) prossimità di attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici o comunque localizzazione in aree con elevato potenziale di sviluppo turistico, con riferimento alla dimensione internazionale dei flussi e alla loro destagionalizzazione. Per gli investimenti nel settore del commercio, particolarmente colpito 14 La Puglia ha programmato di realizzare interventi diretti agli Istituti Professionali. 11 Pagina 53 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione nell’attuale fase recessiva, potrà essere prevista una congrua riserva per consentire l’accesso allo strumento anche ai programmi di investimenti inferiori alla soglia minima. Oltre a convergere sul cofinanziamento della misura nazionale scaturita dal Tavolo SUD Impresa e Lavoro, le Regioni hanno scelto di attivare anche strumenti di loro competenza sulla base del fabbisogno espresso dai territori e delle iniziative già programmate e/o intraprese nei rispettivi PO. In Calabria, i 189,9 milioni di euro allocati su questa linea di intervento saranno finalizzati al miglioramento e ampliamento delle strutture ricettive ed alla promozione degli aeroporti (60 milioni di euro) al finanziamento, nell’ambito dei PISL, di interventi sui sistemi turistici locali, di interventi di sostegno e promozione delle destinazioni turistiche (129 milioni di euro); in Campania 41,5 milioni di euro si concentrano sul co-finanziamento dei bandi del MISE-DPS-DGIAI, mentre la restante parte (22,5 milioni di euro) è finalizzata all’Interporto di Nola; la Puglia, invece, ha scelto di allocare 95 milioni di euro su interventi già inseriti nel PO potenziandone gli strumenti regionali (contratti di programma, PIA, nuova imprenditorialità). c. Dotazione finanziaria ( milioni di euro) Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di Con riprogrammazione nei cofinanziamento nazionale programmi operativi 70 129,9 64 0 0 95 0 0 134 224,9 Totale 199,9 64 95 0 358,9 . (7) Interventi di rilancio di aree colpite da crisi industriali a. Risultati attesi Diversificazione delle attività imprenditoriali nelle aree interessate in particolare in direzione di imprese innovative Aumento delle competenze e della qualità del capitale umano Numero di posti di lavoro tutelati Miglioramento delle condizioni ambientali b. Azioni La linea di intervento mira al rilancio delle aree colpite da crisi industriali con un approccio di programmazione di area attraverso l’allestimento di strumenti, anche innovativi, che valorizzino i segnali di vitalità imprenditoriale e le potenzialità dei singoli territori. Nelle aree di crisi industriali complesse si agirà, in coerenza con la disciplina introdotta dal decretolegge n. 83/2012 (DL Crescita), attraverso appositi accordi di programma per la definizione di “Progetti di riconversione e riqualificazione industriale” che puntano sulla promozione di investimenti produttivi anche a carattere innovativo, riqualificazione delle aree interessate, formazione del capitale umano, riconversione di aree industriali dismesse, recupero ambientale ed efficientamento energetico dei siti, nonché realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Nelle altre aree, invece, agiranno strumenti di competenza regionale, anche previsti nei relativi POR. La Regione Campania ha scelto di sostenere gli interventi nelle aree di crisi industriale dei siti di Acerra, Airola, Avellino, Caserta e Castellammare (cfr Allegato 4). I progetti relativi alle aree per cui 12 Pagina 54 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione non si è ancora potuto quantificare l’ammontare di risorse dedicate dovranno essere definiti entro il 31 gennaio 2013. In caso contrario le restanti risorse, pari a 90 M€, verranno riprogrammate su altre priorità d’intesa fra il Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione e la Regione. Sono previsti anche interventi di mitigazione dei rischi nelle aree di crisi ambientale per un valore di 50 Meuro i cui progetti dovranno essere puntualmente identificati di intesa fra il Dipartimento Sviluppo e Coesione e la Regione entro il 31 gennaio 2013. In mancanza di questa identificazione le risorse dovranno essere riprogrammate. La Regione Puglia non ha interventi specifici per le aree industriali, in quanto vi interviene con gli strumenti previsti dal POR a favore delle imprese e dello sviluppo dei territori. Anche per l’area di crisi industriale di Taranto ha scelto di operare allo stesso modo, anche in considerazione dell’allocazione già disposta di 693 milioni di euro di risorse comunitarie, nazionali e regionali. La Regione Siciliana dovrà procedere, salvo che per l’area di Termini Imerese già individuata, all’individuazione, entro il 31 gennaio 2013, degli ambiti di intervento con apposito atto di indirizzo politico, mentre le misure destinate ad imprese localizzate in aree colpite da calamità naturali devono riguardare territori già individuati da apposite ordinanze di protezione civile. c. Dotazione finanziaria (milioni di euro) Con riduzione tasso di Con riprogrammazione cofinanziamento nazionale nei programmi operativi Regioni Calabria 0 0 Campania 200 0 Puglia 0 0 Sicilia (*) 82 0 TOTALE 282 0 (*) Di cui 30 al credito di imposta per nuovi investimenti Totale 0 200 0 82 282 (8) Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature delle imprese a. Risultati attesi Rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature da parte delle imprese meridionali b. Azioni La linea di intervento è attuata interamente con strumenti agevolativi di competenza regionale. Ciascuna Regione ha già promosso, nell’ambito dei rispettivi PO ed in coerenza con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, un ampio ventaglio di agevolazioni che si differenziano, coerentemente al fabbisogno imprenditoriale territoriale, sia per modalità di concessione che di intensità di aiuto. Nella terza fase di riprogrammazione dei fondi strutturali, la scelta della Regione Campania e della Regione Siciliana si è orientata verso il finanziamento dello strumento previsto dal Tavolo SUD Impresa e Lavoro (Legge Sabatini) mentre nelle Regioni Calabria e Puglia saranno finanziati interventi mirati a specifiche esigenze territoriali come gli incentivi sul circolante, il consolidamento delle passività e l’acquisto delle attrezzature in Calabria; gli incentivi al capitale fisso, ai contratti di programma, ai PIA ed alle imprese operative di nuova costituzione in Puglia. 13 Pagina 55 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c. Dotazione finanziaria (milioni di euro): Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia Con riduzione tasso di cofinanziamento nazionale TOTALE Con riprogrammazione nei programmi operativi Totale 40 10 0 7 0 0 270 0 40 10 270 7 57 270 327 . (9) Aiuto alle persone con elevato disagio sociale a. Risultati attesi Miglioramento delle opportunità per la fuoriuscita da condizioni di povertà per le famiglie e per le persone a rilevante disagio sociale Numero dei percorsi personalizzati al reinserimento lavorativo ed all’inclusione sociale Numero di persone e di nuclei familiari presi in carico Aumento della capacità di intervento dei servizi comunali di presa in carico e di lavoro in rete con gli altri servizi coinvolti prioritariamente servizi per l’impiego, ASL, scuola. b. Azioni L’intervento originario proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale era relativo ad una misura di contrasto alla povertà attraverso la presa in carico dei nuclei familiari più deboli condizionando il trasferimento monetario allo svolgimento di un percorso personalizzato rivolto al reinserimento lavorativo ed all’inclusione sociale 15. Nonostante la validità ed il contenuto innovativo di tale proposta di estendere, con opportuni adattamenti, all’intero territorio delle Regioni Convergenza la sperimentazione della nuova Social card 16, dal confronto con le Regioni è emersa la scelta di sostenere questi obiettivi con proprie specifiche misure. Solo la Regione Siciliana ha deciso di utilizzare questo strumento. La Calabria rifinanzierà i bandi per case accessibili, centri antiviolenza, centri accoglienza immigrati; la Campania e la Puglia invece sosterranno le persone con elevato disagio sociale attraverso l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi di conciliazione vita-lavoro (prima infanzia e non autosufficienze). La misura proposta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha agito quindi da catalizzatore, potrà essere valutata nella programmazione del 2014-2020. 15 Cfr Tavolo SUD Impresa e Lavoro – Sezione II.3 della Nota Tecnica finale del 22 ottobre 2012 sul sito http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/ 16 L’attuale sperimentazione coinvolge le dodici città con più di 250.000 abitanti, di cui quattro nelle Regioni Convergenza ossia Bari, Catania, Napoli e Palermo mentre nel Centro-Nord sono presenti Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Verona, Genova e Bologna. 14 Pagina 56 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione c. Dotazione finanziaria (in milioni di euro) Regioni Calabria Campania Puglia Sicilia TOTALE Con riduzione tasso di cofinanziamento nazionale 5 60 0 20 85 Con riprogrammazione nei programmi operativi 23,7 0 35 0 58,7 Totale 28,7 60 35 20 143,7 3.2. Salvaguardia di progetti validi avviati L’azione è volta alla salvaguardia di interventi significativi presenti nei programmi operativi e che hanno necessità di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (anche in considerazione del rischio di non ultimazione entro il 31 dicembre 2015). Si tratta di interventi per 1.931,3 milioni di euro di cui è stata valutata la rilevanza nel medio periodo in tal modo creando anche le condizioni perché la loro attuazione costituisca un “ponte” coerente con l’avvio della attuazione del prossimo ciclo di programmazione. Le principali tipologie di intervento riguardano: (1) Salvaguardia di Grandi Progetti (687,7milioni) Per i “Grandi Progetti” è stata effettuata, sulla base di una verifica puntuale dei cronoprogrammi di attuazione, una ridefinizione in lotti funzionali sulla base della quale è ridefinita la fase realizzativa che si completerà entro il 2015, mentre per il completamento degli altri lotti, fino alla piena condizione di messa in opera delle realizzazioni, viene previsto il necessario periodo più ampio, sia prevedendone l’attuazione nel prossimo periodo di programmazione ovvero prevedendone la realizzazione con risorse nazionali. La Regione Campania riserva tutte le risorse riprogrammate sul “secondo pilastro” (612,7 milioni di euro) interamente a questa azione sui “grandi progetti” di seguito elencati: " Riqualificazione del fiume Sarno " Ripascimento Salerno " Campi Flegrei " Regi Lagni " Litorale Domitio " Corpi idrici aree interne " Corpi idrici Provincia di Salerno " Polo Fieristico Regionale " Metropolitana – Piscinola Capodichino " Tangenziale Aree Interne " Porto Napoli " Porto Salerno 15 Pagina 57 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione " Centro storico di Napoli – UNESCO " Riqualificazione Urbana Napoli Est La Regione Siciliana riserva fino ad un massimo di 75 milioni , dei 635 programmati sul secondo pilastro per la salvaguardia di tre Grandi Progetti: -Interporto di Termini Imerese -Completamento Autostrada Siracusa-Gela -Centro di Adroterapia”. Sono incorso di definizione gli ammontari puntuali; eventuali risorse residue saranno redistribuite sugli interventi già previsti all’interno di questo pilastro. (2) Salvaguardia di altri interventi validi in relazione ai diversi contesti territoriali (1243,6 milioni ) Riguarda tipologie di intervento differenziate ma caratterizzate da rilevanza per il rispettivo contesto di riferimento territoriale nonché dalla necessità di essere completate in tempi più ampi per dispiegare i loro effetti sulle rispettive categorie di beneficiari. Le principali tipologie riguardano, fra l’altro, misure per il risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili; per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; per la rigenerazione urbana; per il miglioramento delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie e alle attrezzature didattiche innovative, per il miglioramento di specifiche infrastrutture in Calabria 17, Puglia 18, Sicilia 19, Sardegna 20, Friuli Venezia Giulia 21 , anche attraverso il contributo del PON Reti e Mobilità 22. 1750 milioni di euro (FSE) sono finalizzati al proseguimento delle azioni a favore dell’occupazione; le restanti risorse (FESR) sono dirette al proseguimento del progetto ”Case della salute” per 67,5 milioni, agli interventi a favore degli immigrati (10,4 milioni) ed alla attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano per 90,6 milioni. 18 50 milioni di euro per interventi di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili , 40 milioni di euro per interventi di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e 236,3 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana, 18 milioni di euro per Agenda Digitale 88 milioni di euro destinati ad adeguare la viabilità secondaria, realizzare strutture a scala urbana e interventi di rinnovamento e riqualificazione urbana, 111,5 milioni destinati a interventi prioritari previsti nei PAI,5 milioni per migliorare l’accessibilità alle infrastrutture scolastiche, 71 milioni per adeguare le infrastrutture nelle aree di sviluppo industriale e artigianale, 123,1 milioni per relizzare interventi nel ciclo delle acque e dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati , 19,2 milioni per la tutela del patrimonio artistico e 52 milioni per la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta turistica 20 Gli interventi sono diretti a migliorare l’attrattività e la qualità delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie e alle attrezzature didattiche innovative: ! disponibilità di contenuti digitali di nuova generazione; ! servizi per l’educazione on-line: servizi per studenti, per la formazione professionale dei docenti e per le famiglie; ! disponibilità di tablet per i docenti e gli alunni delle scuole sulla base degli indirizzi che verranno scelti con D.G.R. per la sperimentazione nel territorio regionale, 18000 per i docenti, 23000 studenti; ! azioni di comunicazione e sensibilizzazione realizzate capillarmente in tutto il territorio regionale. 21 Gli interventi riguardano i settori Traporti/Reti, Sviluppo Urbano, Archeologia industriale. 22 5 meuro per ricostruzione del ponte Petrace tratta ferroviaria SA-RC , 20 meuro tratta ferroviaria PA-CT, 27,9 meuro per S.S.96 'Barese' e 25 meuro per ACC Bari Lamasinata 19 16 Pagina 58 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3.3. Nuove azioni Si tratta di interventi nuovi ovvero non compresi negli originari programmi operativi cofinanziati la cui realizzazione, anche in coerenza con le mutate esigenze poste dalla crisi economica in atto, assicura il raccordo con la programmazione del prossimo ciclo 2014-2020. Questo terzo pilastro assorbe 1.250,5 milioni di euro. Se ne dà di seguito il dettaglio. La Campania finanzierà per 293,3 milioni di euro, le seguenti iniziative: ! 20 milioni sono destinati all’internazionalizzazione delle PMI campane, utilizzando lo strumento “Internazionalizzazione con nuova ICE” inserito nel Piano di Azione Coesione; ! 66 milioni di euro saranno destinati ad interventi di promozione e valorizzazione dell’offerta culturale e turistica integrata di qualità della Regione. Fra gli interventi finanziati: il Forum delle Culture, Teatro San Carlo, Fondazione Donna Regina, Fondazione Campania dei Festival, Trianon Viviani, Teatro Stabile Mercadante, Giffoni Film Festival, Fondazione Ravello; ! 30,24 milioni di euro per il Rione Terra di Pozzuoli; ! 8,15 milioni di euro per la realizzazione della chiusura anello Linea 1 Aversa-Aeroporto della metropolitana di Napoli; ! 25,05 milioni di euro per raddoppio Pioppiano - Castellamare di Stabia della Circumvesuviana; ! 96,86 milioni di euro per le Residenze universitarie. La Puglia ha scelto di concentrare 208,4 milioni di euro su due settori già previsti nell’ adesione alla prima fase di riprogrammazione (dicembre 2011): Agenda Digitale (144,1 milioni di euro) ed efficientamento energetico delle scuole (64,3 milioni di euro). La Regione Siciliana con 617 milioni di euro finanzierà ! per un importo complessivo di 83 Meuro l’Agenda digitale: banda larga ed ultra larga prevedendo un piano organico di interventi tra loro coordinati, sulla base un Accordo di Programma tra la Regione Siciliana e il MiSE, soggetto attuatore del Piano Nazionale Banda Larga Più in dettaglio sarà potenziata la rete regionale a banda larga, dando priorità al collegamento dei poli sanitari regionali e al contempo l’avvio della realizzazione di reti di nuova generazione (NGN) che seguirà il percorso attuativo del Progetto “Agenda Digitale Italiana” (ADI). ! il Piano di innovazione digitale nel settore sanitario che riguarderà interventi di digitalizzazione nel campo sanitario per la promozione di servizi e-health sul territorio regionale. (10 milioni di euro) ! l’edilizia scolastica (107 milioni di euro); ! interventi di efficientamento energetico (Patto dei Sindaci) su scuole, ospedali, strutture comunali, ecc per 30 milioni di euro, nell’ambito dei quali è previsto il ricorso a un fondo di rotazione per la progettazione ! infrastrutture sociali per l’inclusione delle categorie deboli e svantaggiate nelle aree urbane. Saranno finanziati interventi di realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione di centri polifunzionali destinati, prioritariamente, all’erogazione di servizi integrati di base dedicati alle persone in condizioni di povertà estrema (30 milioni di euro) ! interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che riguarderanno principalmente la manutenzione straordinaria degli ecosistemi fluviali e relativo ripristino degli stati dei luoghi interessati (70 milioni di euro). 17 Pagina 59 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ! il sostegno dei piani di inserimento professionali (PIP) . Si provvederà al finanziamento dell’inserimento sociale di soggetti molto svantaggiati (ex detenuti, ex alcolisti o tossicodipendenti, disoccupati ), per 20 milioni di euro; ! interventi di decontaminazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati da amianto (15 milioni di euro). ! interventi sulle infrastrutture portuali dotate di un avanzato livello di progettazione e individuate sulla base delle priorità di intervento previste nel Piano Direttore e nel Piano attuativo del Trasporto marittimo, nonché inseriti nell’Intesa Generale Quadro in attesa di sottoscrizione con il Governo nazionale (44 milioni di euro). Infine, nell’ambito del PAC- Azioni a gestione regionale saranno inclusi alcuni interventi su infrastrutture ritenute strategiche per lo sviluppo regionale che alla luce dei nuovi orientamenti comunitari, non potranno trovare copertura finanziaria nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, essendo principalmente interventi sulle infrastrutture stradali. Gli interventi riguardano: ! ! ! l’ammodernamento e sistemazione della S.S. 117 Centrale Sicula Santo Stefano di Camastra-Gela (25 milioni di euro). la strada a scorrimento veloce Licodia Eubea–A19.(113 milioni di euro) il collegamento viario a supporto dell’Aeroporto di Comiso. Il progetto prevede il potenziamento dei collegamenti stradali tra SS 115, tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto e la SS 514 Ragusa-Catania.(30 milioni di euro). I 7,8 milioni del Friuli Venezia Giulia per nuove azioni sono destinati a interventi che rappresentano una nuova modalità di intervento in linea con i principali obiettivi previsti dalla programmazione 20142020 e che riguardano: Agenda Digitale; Pre-commercial public procurement; Aree di attrazione culturale; Efficienza energetica. Il miglioramento della rete digitale nelle aree “deboli” della Regione e significativi interventi nelle aree urbane, sia con riferimento al patrimonio culturale che all’uso delle fonti energetiche rinnovabili, permettono di assicurare ai cittadini un miglior accesso ai servizi e lo sviluppo di soluzioni TIC integrate e innovative. Per la Valle d’Aosta, i 16 milioni di euro sono destinati al Piano Giovani per interventi formativi, finanziamento di botteghe di mestiere, prevenzione della dispersione scolastica e formativa, rafforzamento della occupabilità giovanile e contrasto alla dispersione scolastica e formativa (giovani NEET) attraverso percorsi di formazione finalizzati a rafforzare le competenze qualificate e la sperimentazione di esperienze di formazione imprenditoriale. Con i 94,9 milioni di euro resisi disponibili dalla riprogrammazione del PON Reti e Mobilità saranno realizzate nuove infrastrutture e interventi di trasformazione urbanistica nelle medesime aree urbane a elevata criticità e disagio economico sociale interessate dalle agevolazioni fiscali e contributive per le micro e piccole imprese previste ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, (vedasi precedente par. 3.1.1), dando seguito operativo alle proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni comunali in attuazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 3 agosto 2012 nell'ambito del c.d. "Piano Città" 23. 23 Le proposte progettuali sono in corso di istruttoria da parte di una Cabina di regia inter-istituzionale coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La combinazione sinergica di azioni di sostegno alle attività economiche e avvio di nuove opere pubbliche in aree e quartieri circoscritti consentirà di massimizzare i benefici occupazionali e gli effetti diretti prodotti sulla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda l'incremento delle opportunità di accesso a servizi di prossimità erogati da enti pubblici e imprese private. Per favorire la concentrazione degli investimenti si darà quindi priorità alle nuove infrastrutture localizzate all'interno dei perimetri individuati dal CIPE, oppure ai progetti ricadenti in aree adiacenti ma funzionalmente connessi ad obiettivi di rigenerazione del tessuto economico e sociale. In coerenza con la strategia anticongiunturale che ispira sia il Piano Città che il dispositivo di agevolazione, sanno considerati prioritari agli interventi infrastrutturali di più immediata cantierabilità. 18 Pagina 60 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Un intervento di sostegno straordinario alle strutture territoriali giudiziarie e di polizia impegnate nella lotta alla criminalità organizzata in Calabria è finanziato a valere sulle risorse provenienti dalle riduzione del cofinanziamento nazionale del PON “Sicurezza per lo sviluppo”. L’intervento, per un importo di 10 milioni di euro, è indirizzato a rafforzare le risorse tecnologiche e strumentali di uffici giudiziari e di pubblica sicurezza impegnati nella lotta alla criminalità organizzata 24. che emergono dall’analisi dei fabbisogni. L’intervento sarà attuato dal Prefetto di Reggio Calabria. Nell’ambito delle nuove azioni è compresa l’esperienza innovativa condotta dai territori della Val di Susa (Allegato 5). 4. La prima e seconda riprogrammazione25: stato di attuazione La prima riprogrammazione attuata con il Piano di Azione Coesione (dicembre 2011), ha ri-orientato e concentrato 3,5 miliardi di euro su quattro ambiti strategici per il Mezzogiorno: Istruzione, Credito d’imposta per lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, Ferrovie e Agenda Digitale. L’obiettivo di accelerare la spesa dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie è stato accompagnato da un’ azione di revisione dei criteri di programmazione, impostando così in anticipo i tratti principali del metodo che caratterizzerà il nuovo ciclo 2014-2020: forte orientamento ai risultati, specifica individuazione delle azioni atte a conseguirli, responsabilizzazione degli attori, indicatori e cronoprogramma di attuazione. Questa fase ha agito sui Programmi Operativi Regionali e ha riguardato principalmente le Regioni Convergenza (Programmi regionali). Le altre Regioni coinvolte (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna) hanno aderito volontariamente al Piano condividendone e assumendone l’impostazione. L’azione per l’istruzione, già avviata sia per gli interventi infrastrutturali e tecnologici sia per le azioni aggiuntive di formazione, prosegue regolarmente secondo i tempi previsti. Complessivamente è prevista la spesa del 40% delle risorse entro fine 2012. Parimenti attivata, previa mappatura delle aree interessate nelle Regioni Convergenza, la realizzazione degli interventi contro la dispersione scolastica. La Regione Siciliana ha approvato il piano di riforma del sistema di formazione consentendone, ormai a diversi mesi dalla sua definizione, l'avvio della fase operativa. L’azione per favorire l’occupazione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, basata sulla misura del credito d’imposta per l’occupazione, è in piena attuazione: gli Avvisi regionali hanno fatto registrare una adesione così rilevante da parte delle imprese che nella terza fase di riprogrammazione è stato previsto il loro rifinanziamento. Il progetto nasce da una iniziativa della Commissione Parlamentare Antimafia: L’analisi dei fabbisogni è stata condotta in sede condotta in sede di Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il valore complessivo del progetto, comprensivo anche di un intervento euro per il completamento del Tribunale di Reggio Calabria, è pari 42 milioni, con le risorse assegnate, 10 milioni, si può attuare una prima fase del progetto. 25 Il quadro dello stato di avanzamento delle prime due fasi di riprogrammazione attuate dal Piano di Azione Coesione è in Allegato 2). 24 19 Pagina 61 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Per quanto riguarda le ferrovie, è stato firmato il primo Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della nuova direttrice ferroviaria ad alta capacità Napoli - Bari - Lecce – Taranto, risolvendo la delicata questione se la ferrovia rinnovata dovesse o meno attraversare Acerra. Sono in via di finalizzazione i Contratti relativi alla “Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria” e alla “Direttrice ferroviaria Catania-Palermo”. Con riferimento alla “Rete ferroviaria sarda”, invece, la Regione ha approvato, con Delibera di Giunta n. 34/14 del 7 agosto 2012, la rimodulazione delle risorse trasferite al Piano Azione Coesione (Prima Fase) riducendo da 165 a 99,8 milioni euro l’importo complessivo delle risorse assegnate a tali interventi ed allocando i restanti 65,2 milioni sul finanziamento delle opere stradali relative alla grande viabilità “Sassari – Olbia”. L’azione per l’Agenda Digitale è in fase di attuazione attraverso specifici accordi fra Dipartimento comunicazioni del MISE e le Regioni per la realizzazione di interventi coerenti con i regimi nazionali autorizzati o in corso di autorizzazione da parte della Commissione Europea. L’intervento per l’offerta di servizi ai cittadini tramite Data Center sarà realizzato per ora solo in Sardegna ove sono state rilevate condizioni di più avanzata maturità progettuale e chiara identificazione della domanda di servizi da soddisfare. Nelle altre Regioni (Calabria e Basilicata) le risorse previste sono state finalizzate all’infrastrutturazione in banda Ultra Larga La seconda riprogrammazione che ha riguardato solo Programmi operativi nazionali ed interregionali ha interessato un numero più ampio di linee di intervento volte alle priorità di inclusione sociale, di crescita e alla centralità della condizione giovanile, come chiesto dall’Unione europea. Le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento nazionale sono state pari a 2,9 miliardi di euro. Esse sono state ri-orientate, a favore dei servizi di cura per l’infanzia e per gli anziani non autosufficienti, dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese, delle start-up e di azioni di domanda pubblica, delle aree di attrazione culturale. Una parte di queste risorse (400 milioni di euro) è stata destinata alla prosecuzione di interventi significativi già previsti dai programmi operativi, di cui si è ritenuto di dover assicurare la prosecuzione e i cui effetti potranno essere dispiegati in un periodo più ampio. Per i servizi di cura, con l’assegnazione al Ministero degli Interni del ruolo di amministrazione responsabile, d’intesa con le amministrazioni di merito, si sono poste le condizioni per l’individuazione della prima lista di interventi da finanziare che andrà approvata entro gennaio 2013. Per il finanziamento dei progetti del privato sociale, i bandi sono stati pubblicati il 7 novembre e i progetti potranno essere selezionati e avviati nei primi mesi del 2013. Per il progetto Messaggeri nelle Università del Sud, la risposta ai bandi è stato molto forte con oltre 300 progetti presentati da ricercatori all’estero e 141 offerte di ospitalità da parte di Dipartimenti Universitari: i programmi didattici per i progetti selezionati si avvieranno in marzo 2013. La pubblicazione dell’avviso per il primo studio del nuovo metodo di promozione dell’innovazione via domanda pubblica avrà luogo a gennaio 2013. Il progetto Pompei prevede l’apertura dei primi cantieri a cavallo di fine anno, mentre per gli altri progetti culturali, con l’assegnazione al DISET della Presidenza del Consiglio del ruolo di Autorità di gestione del POIN Attrattori Culturali, si è posta la base di una svolta operativa. Per la riduzione dei tempi della giustizia civile la pubblicazione dei bandi avrà luogo entro fine anno. 5. Disposizioni di attuazione La Delibera CIPE N. 96 del 3 agosto 2012 e la successiva Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n. 113 (in corso di registrazione alla Corte dei Conti) rappresentano la cornice di riferimento per il percorso di attuazione del Piano. 20 Pagina 62 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Al rispetto delle disposizioni ivi prescritte sono tenute sia le Amministrazioni titolari di PO cofinanziati che hanno espresso formale adesione, secondo le modalità di cui alla Nota MISE-DPS-DGPRUC 8196U del 18 giugno 2012, sia le Amministrazioni centrali individuate dal CIPE che, sebbene non siano titolari di PO cofinanziati, gestiscono in forza del Piano le risorse di cofinanziamento nazionale provenienti dalle riprogrammazioni in corso sui medesimi. Anche agli interventi individuati con la terza fase di riprogrammazione si applicano le disposizioni previste in materia di gestione e controllo dalla richiamata Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n.113 che ha individuato le Amministrazioni responsabili dell’attuazione di ciascun programma/progetto finanziato nell’ambito del Piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e sorveglianza. 21 Pagina 63 di 111 II Commissione Allegato 1. Tabelle totali e per Regione 22 Consiglio regionale della Calabria Pagina 64 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato 2. Stato di attuazione del Piano di Azione Coesione 23 Pagina 65 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato 3. Elenco aree urbane caratterizzate da elevato disagio sociale A) Aree ammesse e finanziate dalla D. CIPE N. 14/2009 ricadenti nelle Regioni Convergenza area Regione Popolazione urbana (ISTAT 2001) 1 Catania Sicilia 28.595 2 Torre Annunziata Campania 13.106 3 Napoli Campania 23.716 4 Taranto Puglia 22.315 5 Gela Sicilia 21.745 6 Mondragone Campania 7.638 7 Andria Puglia 15.744 8 Crotone Calabria 16.017 9 Erice Sicilia 7.639 10 Rossano Calabria 9.827 11 Lecce Puglia 10.182 12 Lamezia Terme Calabria 17.618 N Area B) Popolazione Comune (ISTAT 2006) 304.144 47.959 984.242 197.582 77.245 26.626 97.835 60.586 28.887 36.438 92.688 70.365 Aree ammesse all’istruttoria e non finanziate dalla D. CIPE N. 14/2009 ricadenti nelle Regioni Convergenza Popolazione residente (ISTAT 2001) N Regione Comune Proponente 1 Calabria Corigliano 7.510,00 2 Calabria Cosenza 7.864,00 3 Calabria Reggio Calabria 12.327,00 4 Calabria Vibo Valenzia 9.161,00 5 Campania Aversa 12.980,00 6 Campania Benevento 16.872,00 7 Campania Casoria 23.377,00 8 Campania San Giuseppe Vesuviano 7.530,00 9 Campania Portici (Centro Storico) 8.722,00 10 Campania Portici (Zona Costiera) 8.813,00 11 Puglia Barletta 26.655,00 12 Puglia Foggia 12.202,00 13 Puglia Lucera 8.979,00 14 Puglia Manduria 7.572,00 15 Puglia Manfredonia 8.048,00 16 Puglia Molfetta 14.382,00 17 Puglia San Severo 8.449,00 18 Puglia Santeramo in Colle 7.779,00 19 Sicilia Aci Catena 7.927,00 20 Sicilia Acireale 14.748,00 21 Sicilia Barcellona Pozza di Gotto 12.327,00 22 Sicilia Castelvetrano 7.609,00 23 Sicilia Giarre 7.705,00 24 Sicilia Messina 29.525,00 25 Sicilia Sciacca 8.409,00 26 Sicilia Termini Imerese 7.850,00 27 Sicilia Trapani 9.802,00 24 Pagina 66 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato 4. Le aree di crisi industriale della Campania Fra quelle individuate le aree di crisi dove è stato possibile fare fin d’ora una quantificazione sono quella di Airola e di Acerra AIROLA (BN) A seguito della crisi che ha interessato il settore tessile, le due principali aziende attive nell’area, TESSIVAL e BENFIL hanno cessato l’attività.. Il Bacino di lavoratori interessato è pari a circa 700 addetti diretti più altri 200 dell’indotto. I dipendenti delle due aziende principali usufruiscono al momento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con scadenza al 31 – 12 – 2012. Il MiSE sta coordinando un progetto di scouting di nuovi investitori per l’area, unitamente alla Regione e altri enti locali ed il concorso diretto delle Associazioni imprenditoriali. Al momento si registrano circa 20 – 25 progetti/manifestazione di interesse. I progetti riguardano prevalentemente il settore agroalimentare e la componentistica Aerospaziale – Automotive(in questo ambito specifico è di particolare interesse lo sviluppo della filiera di nuovi materiali compositi). ACERRA (NA) A seguito della crisi che ha interessato l’insediamento Montefibre, azienda del settore chimico, è stato sottoscritto un Accordo di Programma per il rilancio dell’area. L’applicazione dell’Accordo ha riscontrato diverse criticità, ma nei primi mesi del prossimo anno è previsto il completamento e l’avvio di un impianto per la produzione di PET (Società SIMPE, partecipata da La Seda De Barcelona, azienda leader nel settore) finanziato anche con le risorse previste dall’Accordo.Si registrano, però, importanti criticità in aziende dell’indotto quali ad esempio la FIDION I lavoratori interessati sono circa 500.. Ii dipendenti delle varie aziende usufruiscono al momento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con scadenza al 31 – 12 –2012 Il MiSE ha coordinato l’attività di avvio della SIMPE e sta seguendo attivamente le possibile iniziative di rilancio della FIDION anche attraverso l’ingresso di un nuovo socio. Ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree La ripartizione delle risorse, 150 M€ è stata oggetto di concertazione con la Regione alla luce della strumentazione e della possibilità di attrarre risorse di natura diversa in particolare su Castellamare dove l’intervento prevede anche la realizzazione di opere infrastrutturali e non solo sostegno agli investimenti. I progetti relativi alle aree per cui non si è ancora potuto quantificare l’ammontare di risorse dedicate dovranno essere definiti entro il 31 gennaio 2013. In caso contrario le restanti risorse, pari a 90 M€, verranno riprogrammate su altre priorità d’intesa fra il Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione e la Regione. AREA RISORSE 1. Airola (BN) 30 2. Acerra(NA) 30 3. Castellammare 4. Avellino 5. Caserta - 25 Pagina 67 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato 5. Val di Susa La programmazione delle opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione» è oggetto di un approccio innovativo ed anticipatorio degli strumenti e metodi della programmazione 2014-2020 (Community Local Lead Development) che fa leva sullo sviluppo guidato dalle comunità locali che insistono nell’area di riferimento. L’Osservatorio collegamento ferroviario Torino – Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, si è fatto promotore di un percorso di ascolto con i rappresentanti amministrativi delle comunità della Val di Susa con il contributo di esperti scientifici (Politecnico, Università, Centri di ricerca) e di operatori qualificati operanti nei vari campi di competenza e/o aventi esperienze sul territorio. Attraverso le fasi di partenariato compiute finora sono stati definiti gli indirizzi del Piano strategico di realizzazione di progetti pilota, gli obiettivi da conseguire, la tipologia di intervento attraverso cui raggiungere i risultati attesi, che possono essere indicati nei seguenti: - aumentare la connettività interna all’area (ristretta ed allargata) e tra l’area e il territorio di più immediato riferimento (la macro-regione Alpmed, composta da Lombardia, Piemonte, Liguria per l’Italia e dalle regioni Rhône Alpes e PACA – Provence, Alpes, Savoia e Côte d’Azur in Francia) mediante il miglioramento delle connessioni e delle relazioni tra diversi soggetti ed operatori - ridurre le emissioni di CO2 nell’area ed attivare azioni di responsabilizzazione e conoscenza (es. audit energetico) che possono generare in prospettiva ulteriori riduzioni di emissioni - aumentare la fruizione di edifici pubblici per attività ad immediato impatto economico (ricettività di maestranze) e per attività di valorizzazione culturale dell’area - ridurre il rischio di danni all’ambiente a seguito di eventi atmosferici di particolare gravità e intensità - favorire il trasferimento di tecnologie connesse a componenti di elevata tecnologia presenti nell’ambito della realizzazione della NLTL. Per conseguire tali risultati è prevista la realizzazione di interventi nei seguenti ambiti: - Smart Valley: innovazione, supporto alla comunicazione (banda larga, wi-fi, nuove tecnologie) in un contesto geografico a bassa densità, connesso al tema principale del supporto al turismo e alle tecnologie già esistenti o che vedranno la luce con l’opera (fibre ottiche già state posate lungo l’autostrada A32, il costituendo polo tecnologico della stazione internazionale passeggeri AV di Susa) - Energia: il macro-settore deve essere considerato nelle forme di risparmio energetico, ottimizzazione della produzione di energia con forme alternative (mini-idroelettrico, biomassa da ciclo del legno) già in parte affrontato nell’ambito del progetto principale con la previsione del fotovoltaico a Susa e già oggetto di rilevanti interventi nella pianificazione regionale e co-finanziata con programmi comunitari. - Interventi sul patrimonio edilizio esistente: con riferimento particolare ma non esclusivo al patrimonio pubblico: adeguamento degli edifici scolastici sulla base di segnalazioni dei comuni, ottimizzazione energetica e messa in sicurezza di una parte significativa del patrimonio pubblico - Miglioramento dell’assetto ambientale e idrogeologico: completando e integrando i sistemi idro-ambientali esistenti e selezionando gli interventi strutturali nell’ambito di un piano di lungo periodo, in base a priorità, modalità di intervento, localizzazione e impatti che cantieri e opere determinano sul territorio. La costruzione della governance del progetto è in corso attraverso la trasformazione in CLLD o ITI nel medio periodo. Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro quale stanziamento preventivo sul totale previsto pari a 140 Milioni; la copertura è assicurata dal Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico (Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012). 26 Pagina 68 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ,O0LQLVWURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR di concerto con ,O0LQLVWURGHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]H Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”; Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la “Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”; Visto il comma 1-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che “rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all’obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità”; Visto il comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 1 Pagina 69 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni; Visto il comma 4-bis del più volte citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all’articolo 37 si applicano altresì, in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” e che la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l’attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonché l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano; Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l’articolo 67, che consente l’istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008; Visto il protocollo d’intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis); Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze 2 Pagina 70 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell’aiuto; Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (“de minimis”) che, più di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione; Considerato che anche nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”; Visto il comma 341-bis del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire “nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006”; Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità; Visto l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che “al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le 3 Pagina 71 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti”; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge n. 296 del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila; DECRETA: Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) “ZFU”: Zone Franche Urbane; b) “Delibera CIPE n. 14/2009”: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159; c) “Regioni dell’obiettivo Convergenza”: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni; d) “Regolamento (CE) n. 1998/2006”: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; e) “Imprese di nuova o recente costituzione”: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; f) “Imprese femminili”: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 4 Pagina 72 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne; g) “Imprese sociali”: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese prevista all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle ZFU di cui all’articolo 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7. Art. 3. (Beneficiari) 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese: a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse; b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14, purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all’interno della ZFU; d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 5 Pagina 73 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all’Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno della ZFU. 6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che: a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU. Art. 4. (Agevolazioni concedibili) 1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 9; b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 11; c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività economica, di cui all’articolo 12; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 13. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. 6 Pagina 74 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14. Art. 5. (Zone Franche Urbane) 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-bis del medesimo articolo 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all’articolo 3, localizzati nelle ZFU individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, rappresentate dalle: a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia; b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma valutate “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla medesima delibera; c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri nazionali. 2. L’elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto. Art. 6. (Risorse finanziarie) 1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all’articolo 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 3. Art. 7. (Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias) 1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale, ai soggetti di cui all’articolo 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di CarboniaIglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”. 2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. 3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a 7 Pagina 75 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012. Art. 8. (Gestione degli interventi) 1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 4, che sono affidate all’Agenzia delle entrate. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività: a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all’articolo 14, e indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della medesima istanza; b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all’articolo 14; c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto. 3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell’esigenza di una ordinata gestione dell’intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti: a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4. 4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all’intervento da attuare nella singola ZFU, devono: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1. imprese di nuova o recente costituzione; 2. imprese femminili; 3. imprese sociali; 4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di “Sezione”, nell’ambito della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”. 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all’articolo 5. 8 Pagina 76 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera a), è subordinata all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale. 8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” di cui all’articolo 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse. Art. 9. (Esenzione dalle imposte sui redditi) 1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 83 del TUIR. 9 Pagina 77 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma. Art. 10. (Rilevanza del reddito esente) 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9. 2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. 3. Il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Art. 11. (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive) 1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 10 Pagina 78 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 12. (Esenzione dall’imposta municipale propria) 1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14. Art. 13. (Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) 1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. Art. 14. (Modalità di accesso alle agevolazioni) 1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a). Nell’istanza, i soggetti richiedenti indicano l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 11 Pagina 79 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili per l’intervento e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’articolo 19. Art. 15. (Modalità di fruizione delle agevolazioni) 1. Le agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14. Art. 16. (Cumulo) 1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de minimis”, nell’arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. Art. 17. (Trasmissione dei dati) 1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari. Art. 18. (Controlli) 1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, 12 Pagina 80 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d). Art. 19. (Revoca delle agevolazioni) a) b) c) d) e) 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui: venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all’articolo 3 per l’accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14; in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 6, all’obbligo di tenuta della contabilità separata; il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 18; emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all’articolo 4 in misura superiore agli importi di cui all’articolo 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito. 3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Art. 20. (Norme finali) 1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse ai soggetti di cui all’articolo 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola impresa previsti all’articolo 4, comma 2. 13 Pagina 81 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2013 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Firmato Passera IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Firmato Grilli 14 Pagina 82 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato n. 1 (articolo 5) $ =)8 $00(66( ( ),1$1=,$7( '$//$ '(/,%(5$ &,3( 1 5,&$'(17, 1(//( 5(*,21, &$/$%5,$&$03$1,$(6,&,/,$ Catania Crotone Erice Gela Lamezia Terme Mondragone Napoli Rossano Torre Annunziata % Sicilia Calabria Sicilia Sicilia Calabria Campania Campania Calabria Campania =)8 $00(66( $//·,67587725,$ ( 121 ),1$1=,$7( '$//$ '(/,%(5$ 5,&$'(17,1(//(5(*,21,&$/$%5,$&$03$1,$(6,&,/,$ Aci Catena Acireale Aversa Barcellona Pozzo di Gotto Benevento Casoria Castelvetrano Corigliano Cosenza Giarre Messina Portici (Centro Storico) Portici (Zona Costiera) Reggio Calabria San Giuseppe Vesuviano Sciacca Termini Imerese1 Trapani Vibo Valentia &,3( 1 Sicilia Sicilia Campania Sicilia Campania Campania Sicilia Calabria Calabria Sicilia Sicilia Campania Campania Calabria Campania Sicilia Sicilia Sicilia Calabria 1 Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata disposizione di legge, anche l’area industriale del medesimo comune di Termini Imerese. 15 Pagina 83 di 111 Consiglio regionale della Calabria & II Commissione $5((,1',9,'8$7($,6(16,'(//$/(**('(//$5(*,21(6,&,/,$1$1'(/0$**,2 87,/,==$1'2*/,67(66,&5,7(5,1$=,21$/, Bagheria Enna Palermo (Brancaccio) Palermo (Porto) Vittoria 16 Pagina 84 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione ,O0LQLVWURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR di concerto con ,O0LQLVWURGHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]H Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche Urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche Urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”; Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la “Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 37, che dispone che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”; Visto il comma 1-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che “rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all’obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità”; Visto il comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 1 Pagina 85 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza delle predette agevolazioni; Visto il comma 4-bis del più volte citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che stabilisce che le agevolazioni di cui all’articolo 37 si applicano altresì, in via sperimentale, ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” e che la relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l’attuazione di quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonché l’individuazione delle risorse effettivamente disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti, relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso Piano; Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l’articolo 67, che consente l’istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008; Visto il protocollo d’intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis); Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria; Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze 2 Pagina 86 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell’aiuto; Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (“de minimis”) che, più di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della misura di agevolazione; Considerato che anche nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi individuate sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”; Visto il comma 341-bis del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali agevolazioni debba avvenire “nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006”; Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n. 1998/2006; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Visto l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità; Visto l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’articolo 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che “al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le 3 Pagina 87 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti”; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge n. 296 del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila; DECRETA: Art. 1. (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) “ZFU”: Zone Franche Urbane; b) “Delibera CIPE n. 14/2009”: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159; c) “Regioni dell’obiettivo Convergenza”: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ammissibili all'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni; d) “Regolamento (CE) n. 1998/2006”: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni; e) “Imprese di nuova o recente costituzione”: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa; f) “Imprese femminili”: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di 4 Pagina 88 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne; g) “Imprese sociali”: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese prevista all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2. (Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all’interno delle ZFU di cui all’articolo 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7. Art. 3. (Beneficiari) 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese: a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse; b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14, purché la data di costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all’interno della ZFU; d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse: a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 5 Pagina 89 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. 3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all’Agenzia delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001. 5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, all’interno della ZFU. 6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che: a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore; b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU. Art. 4. (Agevolazioni concedibili) 1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in: a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 9; b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 11; c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività economica, di cui all’articolo 12; d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo 13. 2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto, beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. 6 Pagina 90 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14. Art. 5. (Zone Franche Urbane) 1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-bis del medesimo articolo 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all’articolo 3, localizzati nelle ZFU individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, rappresentate dalle: a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia; b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE con la delibera n. 14/2009 ma valutate “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla medesima delibera; c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010, utilizzando gli stessi criteri nazionali. 2. L’elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto. Art. 6. (Risorse finanziarie) 1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all’articolo 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 3. Art. 7. (Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias) 1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale, ai soggetti di cui all’articolo 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di CarboniaIglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis”. 2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. 3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a 7 Pagina 91 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012. Art. 8. (Gestione degli interventi) 1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 4, che sono affidate all’Agenzia delle entrate. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività: a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all’articolo 14, e indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della medesima istanza; b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all’articolo 14; c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto. 3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell’esigenza di una ordinata gestione dell’intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti: a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4. 4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all’intervento da attuare nella singola ZFU, devono: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1. imprese di nuova o recente costituzione; 2. imprese femminili; 3. imprese sociali; 4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di “Sezione”, nell’ambito della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”. 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all’articolo 5. 8 Pagina 92 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3, relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera a), è subordinata all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale. 8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” di cui all’articolo 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse. Art. 9. (Esenzione dalle imposte sui redditi) 1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, nei limiti delle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta; b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo. 2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione di cui al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR. 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. 4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 83 del TUIR. 9 Pagina 93 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L’incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. 6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le disposizioni del presente comma. Art. 10. (Rilevanza del reddito esente) 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9. 2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. 3. Il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 concorre alla formazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Art. 11. (Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive) 1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. 10 Pagina 94 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta. 4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 12. (Esenzione dall’imposta municipale propria) 1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14. Art. 13. (Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) 1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. Art. 14. (Modalità di accesso alle agevolazioni) 1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a). Nell’istanza, i soggetti richiedenti indicano l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella medesima istanza è, altresì, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. 11 Pagina 95 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili per l’intervento e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo istituite ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale www.mise.gov.it. 3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’articolo 19. Art. 15. (Modalità di fruizione delle agevolazioni) 1. Le agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. 2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14. Art. 16. (Cumulo) 1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de minimis”, nell’arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada. Art. 17. (Trasmissione dei dati) 1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari. Art. 18. (Controlli) 1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti, 12 Pagina 96 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. 2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d). Art. 19. (Revoca delle agevolazioni) a) b) c) d) e) 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui: venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all’articolo 3 per l’accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attività economica venga trasferita al di fuori della ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 14; in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità; il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 6, all’obbligo di tenuta della contabilità separata; il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 18; emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all’articolo 4 in misura superiore agli importi di cui all’articolo 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione previsti dal presente decreto. 2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del requisito. 3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Art. 20. (Norme finali) 1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono concesse ai soggetti di cui all’articolo 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per singola impresa previsti all’articolo 4, comma 2. 13 Pagina 97 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2013 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Firmato Passera IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Firmato Grilli 14 Pagina 98 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato n. 1 (articolo 5) $ =)8 $00(66( ( ),1$1=,$7( '$//$ '(/,%(5$ &,3( 1 5,&$'(17, 1(//( 5(*,21, &$/$%5,$&$03$1,$(6,&,/,$ Catania Crotone Erice Gela Lamezia Terme Mondragone Napoli Rossano Torre Annunziata % Sicilia Calabria Sicilia Sicilia Calabria Campania Campania Calabria Campania =)8 $00(66( $//·,67587725,$ ( 121 ),1$1=,$7( '$//$ '(/,%(5$ 5,&$'(17,1(//(5(*,21,&$/$%5,$&$03$1,$(6,&,/,$ Aci Catena Acireale Aversa Barcellona Pozzo di Gotto Benevento Casoria Castelvetrano Corigliano Cosenza Giarre Messina Portici (Centro Storico) Portici (Zona Costiera) Reggio Calabria San Giuseppe Vesuviano Sciacca Termini Imerese1 Trapani Vibo Valentia &,3( 1 Sicilia Sicilia Campania Sicilia Campania Campania Sicilia Calabria Calabria Sicilia Sicilia Campania Campania Calabria Campania Sicilia Sicilia Sicilia Calabria 1 Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata disposizione di legge, anche l’area industriale del medesimo comune di Termini Imerese. 15 Pagina 99 di 111 Consiglio regionale della Calabria & II Commissione $5((,1',9,'8$7($,6(16,'(//$/(**('(//$5(*,21(6,&,/,$1$1'(/0$**,2 87,/,==$1'2*/,67(66,&5,7(5,1$=,21$/, Bagheria Enna Palermo (Brancaccio) Palermo (Porto) Vittoria 16 Pagina 100 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone franche urbane; Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane; Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i “Criteri e indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”, nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la “Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse”; Visto l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all’obiettivo Convergenza; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37; Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012; 1 Pagina 101 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione; Visto lo stanziamento previsto, nell’ambito del predetto paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione”, per le Zone franche urbane della Regione Calabria, pari a 56 milioni di euro; Visto l’articolo 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse; Vista la nota n. 25393 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 8, commi 3 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato alla Regione Calabria il prospetto di riparto delle risorse finanziarie disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale e ha contestualmente chiesto di fornire indicazioni circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento dell’intervento, nonché l’individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013; Vista la nota n. 390655 del 12 dicembre 2013 con la quale la Regione Calabria, in risposta alla predetta nota n. 25393 del 24 luglio 2013, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico l’intenzione, a seguito di un confronto con le Amministrazioni locali interessate, di non attivare alcuna riserva di scopo nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale, nonché la decisione della Giunta regionale di non procedere all’integrazione delle disponibilità per il finanziamento degli interventi nelle Zone franche urbane; Visto l’articolo 8, comma 2, del succitato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza; Visto il comma 7 dello stesso articolo 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che subordina l’adozione del bando attuativo all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata “Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio”; Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea il trasferimento all’Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale 2 Pagina 102 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Calabria, per un importo complessivo, al netto dei predetti oneri di assistenza tecnica, di euro 54.880.000,00; Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n. 32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al citato decreto interministeriale 10 aprile 2013; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”; Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi già emanati relativi alle Zone franche urbane del Comune dell’Aquila e dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell’esenzione dall’imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di giugno 2014; Visto l’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in attuazione della norma del Codice dell’amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1° luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data, non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea; DECRETA: Art. 1. (Modalità e termini di presentazione delle istanze) 1. Le istanze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Calabria di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell’allegato n. 2 al presente decreto. 3 Pagina 103 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati, in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 3. L’accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l’identificazione dell’impresa tramite codice fiscale e l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, come risultante dal Registro delle imprese. 4. Nell’ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l’impresa avrà accesso alla specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonché l’elenco delle sezioni censuarie che individuano l’area della Zona franca urbana. 5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7 febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014. 6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, così come le istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in considerazione. Art. 2. (Risorse finanziarie disponibili) 1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane della Regione Calabria, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto. 2. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana. 3. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l’importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all’ammontare delle risorse disponibili, l’importo dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l’importo dell’agevolazione richiesta dalla singola impresa per il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese della Zfu ammesse ai benefici. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2014 IL DIRETTORE GENERALE Carlo Sappino 4 Pagina 104 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Allegato n. 1 ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE CALABRIA E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER GLI INTERVENTI Comune Dotazione finanziaria Zfu al netto dei costi per assistenza tecnica (2%) (euro) Corigliano Calabro 6.474.050,85 Cosenza 7.246.432,02 Crotone 9.814.146,79 Lamezia Terme 9.734.241,47 Reggio Calabria 7.767.549,45 Rossano 7.243.613,70 Vibo Valentia 6.599.965,72 Totale 5 Pagina 105 di 111 54.880.000,00 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE REGIONE CALABRIA Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2013, n. 161, di seguito Decreto. ______________________________________________________________________________________ 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE C.F:…………………… Codice attività:…………………….. Denominazione impresa: …………………………………..………………………………………………………... Natura Giuridica: …………………………………..………………………………………………………............... Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):……………………………………………………. _____________________________________________________________________________________ 2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE Cognome:…………………………………..………………………………………………………........................ Nome:……………………… Sesso: M[ ]/F[ ] Data di nascita:…./…./.... Provincia di nascita: ……….. Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………………….. C.F:…………………… In qualità di:…………………………………………………………. ______________________________________________________________________________________ 3. REFERENTE DA CONTATTARE Cognome:…………………………………..………………………………………………………........................ Nome:…………………………………..……………………………………………………….............................. Tel:………………………… Cellulare:……………………… Email:………………………. ______________________________________________________________________________________ 4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa richiedente, DICHIARA a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l’impresa è di: □ piccola dimensione; □ micro dimensione; 6 Pagina 106 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione b) che l’impresa dispone di un ufficio o locale (per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o qualsiasi altra unità operativa destinata all’esercizio dell’attività, così come risultante dal certificato camerale) ubicato all’interno della Zona Franca Urbana, in via …………………………………………………, numero civico:.…, CAP:…….., Comune:………………………………………………………………….., destinato a (negozio, sede amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.):..………………………..; c) che l’impresa svolge attività di tipo: □ sedentario; □ non sedentario; d) [solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario] che l’impresa: □ impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di lavoro presso l’ ”ufficio o locale” indicato alla precedente lettera b); □ realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU; e) che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali; f) che l’impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009); g) che l’impresa: □ è attiva nel settore del trasporto su strada; □ non è attiva nel settore del trasporto su strada; h) che l’impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In particolare, che: i) o non opera nei settori della pesca e dell’acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; o non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; che l’impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell’esercizio finanziario in corso alla data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti: □ non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di de minimis; □ è stata assegnataria di agevolazioni in regime di de minimis per gli importi indicati nella seguente tabella: 7 Pagina 107 di 111 Consiglio regionale della Calabria Legge/Strumento/Intervento II Commissione Data Decreto di concessione Importo concesso Il sottoscritto dichiara inoltre: di aver letto integralmente il Decreto; di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; CHIEDE di accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro: …………………………., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di de minimis di cui alla precedente lettera i) E SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime de minimis intervenute prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto. Data …/…/……. Allegati: Copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo sia sottoscritto da procuratore dell’impresa. 8 Pagina 108 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Abruzzo L.R. 1-10-2007 n. 34 Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture. Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 ottobre 2007, n. 6 straordinario. Art. 42 Istituzione di zone franche urbane. 1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell'istituzione di una zona franca urbana da individuare sulla base dei requisiti che verranno fissati dalla Comunità Europea su proposta del Governo e contribuisce al finanziamento delle spese delle iniziative di avvio di tale progetto. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Attività Produttive, d’intesa con la competente Commissione dispone la programmazione delle iniziative. 2. Per l’esercizio finanziario 2007, gli oneri di spesa, quantificati in € 15.000,00, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione 281629 - U.P.B. 08.01.014 denominato: Contributo al finanziamento delle iniziative di avvio delle zone franche urbane della Regione Abruzzo. 3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa 281629 U.P.B. 08.01.014 è determinato dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). Pagina 109 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione Legge regionale Sicilia n.11/2012. Art. 67. Istituzione e finanziamento di zone franche urbane 1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi dell’articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dall’articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi. 2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi connessi all’attività d’impresa: a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituite dal comma 562 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341 dell’articolo 1 della prima citata legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali, previa stipula delle intese di cui al comma 11. 3. L’aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del 28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del Trattato istitutivo della Comunità europea. 4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente articolo sono quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta regionale n. 186 dell’1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5. 5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la presentano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge al Dipartimento regionale della programmazione che cura l’istruttoria delle proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dalla circolare del Ministero per lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008. Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma 4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più di quattro zone franche urbane per provincia. 6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo. Pagina 110 di 111 Consiglio regionale della Calabria II Commissione 7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni. 9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già insediate. 10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni. 11. Per l’attuazione del presente articolo e per la concessione delle agevolazioni l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con l’Agenzia delle entrate. 12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta all’Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo. 13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l’anno 2010 e 20.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L’onere relativo è a carico del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree sottoutilizzate ‘competitività e sviluppo delle attività produttive’ linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità. Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio 2010-2012 ed entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede annualmente con legge di bilancio. 14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione. Pagina 111 di 111