DOSSIER
PL n. 500/9
di iniziativa del Consigliere D. NACCARI CARLIZZI,S. PRINCIPE,M.
FRANCHINO,A. DE GAETANO,V. CICONTE,C. GUCCIONE,P. TRIPODI,D.
TALARICO,M. MAIOLO recante:
"Riequilibrio economico e territoriale nelle zone urbane sensibili";
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
1/8/2013
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
2/8/2013
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 17/01/2014
06/09/2013
MERITO
Normativa comunitaria
Decisione della Commissione Europea C (2009) 8126 definitivo
pag. 3
Aiuto di Stato N 346/2009 – Italia - Zone franche urbane
Normativa nazionale
L. 27-12-2006 n. 296 – art.1, commi 340, 341, 341 bis, 341 ter, 341
pag. 14
quater, 342, 343
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
Delibera CIPE n.5/2008
pag. 19
CRITERI E INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DELIMITAZIONE
DELLE ZONE FRANCHE URBANE
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 26/06/2008
pag. 25
Zone franche urbane - Circolare recante i contenuti e le modalita' di
presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali
Delibera CIPE n.14/2009
pag. 32
Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e ripartizione delle
risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007).
D.L. 18-10-2012 n. 179 – art. 37
pag. 40
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione- dicembre 2012 pag. 42
Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati
Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10/04/2013
pag. 69
Circolare Ministero Sviluppo Economico del 30/09/2013 n.32024
pag. 85
Agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle ZFU
delle regioni Convergenza e nei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias - Circolare esplicativa delle modalità di funzionamento
degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013.
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale - del
pag. 101
13 gennaio 2014
Normativa regionale
L.R. Abruzzo 1-10-2007 n. 34 - Articolo 42
pag. 109
Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture.
Legge regionale Sicilia n.11/2012 – articolo 67
Istituzione e finanziamento di zone franche urbane
pag. 110
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.10.2009
C(2009) 8126 definitivo
Oggetto:
Aiuto di Stato N 346/2009 - Italia
Zone franche urbane
Signor Ministro,
1. PROCEDIMENTO
(1)
In data 11 giugno 2009, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione per
via elettronica (SANI 2965, completato dal messaggio elettronico del 9.7.2009,
A/16337) il dispositivo citato in oggetto conformemente all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE.
(2)
Con lettere datate 15.7.2009(D/53152) e 28.8.2009 (D/53666), la Commissione
europea ha chiesto informazioni supplementari. Le autorità italiane hanno fornito
tali informazioni mediante messaggi elettronici datati 20.7.2009 (A/16932) e
9.9.2009 (A/19466).
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA
2.1. Oggetto
(3)
Il dispositivo notificato prevede la creazione di 22 zone franche urbane (ZFU) che
beneficiano di un regime di agevolazioni fiscali a favore delle piccole e micro
imprese che iniziano una nuova attività economica.
(4)
Obiettivo del dispositivo è contrastare i fenomeni di esclusione sociale che
caratterizzano talune zone urbane e di favorire l'integrazione sociale e culturale
dei loro abitanti.
S.E On. Franco FRATTINI
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma
Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Europese Commissie, B-1049 Brussel – Belgium
Telephone: 00- 32 (0) 2 299.11.11.
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(5)
II Commissione
Le misure notificate mirano a rafforzare il tessuto economico locale di queste
zone e a stimolarvi la creazione di nuove attività tramite incentivi fiscali,
favorendo così l'occupazione.
2.2.Base giuridica
(6)
La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 1 commi da 340 a 343
della legge 27 dicembre 2006 n. 2961, modificata dall'art. 2 commi 561, 562 e 563
della legge 24 dicembre 2007, n. 2442.
2.3 Beneficiari
(7)
Possono beneficiare del regime di aiuti di cui alla presente notifica solo le
imprese (individuali e società) che rispondono alla definizione comunitaria di
piccole e micro imprese3, che iniziano una nuova attività economica in una ZFU
tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 20124 e che sono soggetti passivi
d'imposta in Italia.
(8)
Sono escluse da questo dispositivo le imprese la cui attività principale è svolta nei
settori della siderurgia, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre
sintetiche, della costruzione di automobili o del trasporto di merci su strada.
2.4 Forme d'aiuto
(9)
Gli aiuti hanno forma di esenzioni fiscali per le imposte indicate in appresso.
Imposte sui redditi
(10)
Nei primi 5 periodi di imposta, le imprese possono beneficiare di un'esenzione
totale di imposta sui redditi derivanti dalla nuova attività avviata nella ZFU. Per i
5 periodi successivi, l'esenzione è limitata al 60%, poi al 40% per 2 periodi e
infine al 20% gli ultimi 2 periodi.
(11)
Il reddito che può beneficiare dell'esenzione è limitato a 100 000 euro per periodo
di imposta, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio
2009, di un importo pari a 5 000 euro per ogni nuovo assunto a tempo
indeterminato all'interno di una struttura situata nella ZFU.
1
GURI 27 dicembre 2006, n° 299 - S.O n° 244.
2
GURI 28 dicembre 2007, n° 300 - S.O n° 285.
3
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,
piccole e medie imprese , GU L 124 del 20.5.2003.
4
Le micro o piccole imprese che hanno avviato la propria attività in una ZFU anteriormente al 1° gennaio
2008 possono beneficiare del regime nei limiti del regolamento de minimis (regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis") - GU L 379 del 28.12.2006).
2
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II Commissione
Imposta regionale sulle attività produttive
(12)
Le imprese possono beneficiare per i primi 5 periodi di imposta di un'esenzione
(fino a concorrenza di 300 000 euro per periodo di imposta) dall'imposta
regionale sulle attività produttive.
Imposta comunale sugli immobili
(13)
Dall'inizio del 2008 fino alla fine del 2012, le imprese possono usufruire di
un'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili relativa alle loro proprietà
immobiliari site nella ZFU e utilizzate per sviluppare la nuova attività economica.
Contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
(14)
Le imprese possono beneficiare per i primi cinque anni di attività di un esonero al
100% dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nel
caso dei contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata
superiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% dei dipendenti risieda nella
ZFU. Per i 5 anni successivi, l'esonero è limitato al 60%, poi al 40% per 2 anni e
infine al 20% per gli ultimi 2 anni.
2.4 Modalità di cumulo e meccanismo di concessione
(15)
Il regime delle ZFU non è cumulabile con il regime de minimis né con altre forme
di aiuti di Stato.
(16)
L'aiuto è concesso in modo automatico sulla base dei documenti forniti dal
beneficiario alle amministrazioni competenti e il rispetto di questa condizione
sarà assicurato da controlli ex post effettuati dalle autorità italiane.
2.5 Copertura geografica del dispositivo
(17)
Il comitato interministeriale per la programmazione economica, CIPE, ha definito
i criteri per la destinazione delle risorse e per la delimitazione e la selezione delle
ZFU sulla base di parametri socio-economici che misurano il fenomeno di
esclusione sociale.
(18)
In questo modo è stata stilato un elenco di comuni con almeno 25 000 abitanti e
con un tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale.
(19)
Successivamente, usando come riferimento le Sezioni di Censimento - unità
minime del sistema statistico nazionale, le amministrazioni comunali (dei comuni
selezionati) hanno identificato e delimitato proposte di ZFU rispondenti alle
seguenti condizioni:
– una popolazione compresa tra 7 500 e 30 000 abitanti,
– una popolazione inferiore al 30% del totale della popolazione del comune
in questione,
– un tasso di disoccupazione superiore alla media comunale.
3
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(20)
II Commissione
Per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte di ZFU, è stato misurato
l'indice di disagio socio-economico sulla base di 4 parametri:
– il tasso di disoccupazione;
– il tasso di occupazione;
– il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della
popolazione;
– il tasso di scolarizzazione.
(21)
Le amministrazioni regionali hanno ulteriormente passato al vaglio la classifica
(delle proposte di ZFU di loro competenza) stilata a partire dall'indice di disagio
socio-economico, e si sono servite di criteri supplementari (quali il livello di
cofinanziamento con le risorse comunali o la coerenza del progetto di creazione
delle ZFU con altri progetti di sviluppo locale) al fine di tener conto dell'idoneità
a beneficiare del regime delle ZFU.
(22)
Poiché, se fossero state prese in considerazione solo queste condizioni, le ZFU
selezionate sarebbero state tutte concentrate nella stessa parte del paese, il CIPE
ha deciso di limitare il numero di ZFU per regione da un massimo di tre e a un
minimo di una (se la regione presentava una zona ammissibile).
(23)
Sull'elenco finale così selezionato figuravano 22 ZFU, per una popolazione
complessiva di 332 855 abitanti, pari al 0,58% della popolazione nazionale. 12
delle 20 regioni italiane possiederanno almeno una ZFU.
2.5 Durata
(24)
Il regime notificato ha una durata di 5 anni in quanto possono beneficiare del
regime di esenzione le imprese che creano una nuova attività nella ZFU tra il
1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.
(25)
Tuttavia, le imprese beneficiarie del regime sono esentate da determinate imposte
per un periodo di 5 anni e, talvolta, il regime prevede una riduzione progressiva
dell'esenzione ripartita su 9 anni.
2.6 Dotazione
(26)
Secondo le autorità italiane, la dotazione totale previsionale annua è di 50 milioni
di euro per gli anni 2008 e 2009 e l'importo totale del regime dovrebbe
raggiungere i 500 milioni di euro.
3. VALUTAZIONE DELLA MISURA
3.1 Conformità all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE
(27)
Notificando questo regime, l'Italia ha rispettato l'obbligo di notifica derivante
dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
4
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II Commissione
3.2 Esistenza dell'aiuto
(28)
Gli aiuti in esame sono finanziati dal bilancio pubblico. Tali aiuti sono selettivi in
quanto destinati a piccole e micro imprese situate nelle ZFU (con l'esclusione del
resto del territorio italiano). Gli aiuti in questione minacciano di falsare la
concorrenza e incidono sugli scambi tra gli Stati membri nella misura in cui
favoriscono talune imprese che potrebbero svolgere attività commerciali a livello
comunitario e internazionale.
(29)
Questi aiuti devono essere analizzati nel quadro dell'articolo 87 del trattato CE.
3.3 Base giuridica per valutare la compatibilità dell'aiuto
(30)
Nella sua valutazione delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
la Corte di Giustizia ha sostenuto che, conformemente ad una giurisprudenza
costante, l'articolo 87, paragrafo 3, "conferisce alla Commissione un potere
discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale
da effettuarsi in un contesto comunitario5". Per determinati tipi di aiuto, la
Commissione ha definito il modo in cui intende esercitare tale potere
discrezionale, che sia sotto forma di esenzioni per categoria o mediante
discipline, orientamenti o comunicazioni. Allorché un testo di diritto derivato di
questo tipo esiste, la Commissione è tenuta a seguirlo nella sua valutazione della
compatibilità degli aiuti che le vengono sottoposti.
(31)
La Commissione deve quindi, innanzitutto, definire se il tipo di aiuto notificato
per le ZFU rientra nel quadro di uno di questi testi.
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale6
(32)
Gli aiuti a cui si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità
regionale mirano a favorire lo sviluppo economico di zone svantaggiate, mentre il
regime delle ZFU intende lottare contro l'esclusione sociale nei quartieri urbani
svantaggiati. In effetti, le zone ammissibili al regime ZFU sono selezionate in
base ad un indice sintetico che riprende i criteri seguenti:
– tasso di disoccupazione,
– tasso di occupazione,
– tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione,
– tasso di scolarizzazione.
(33)
Un'attenzione particolare è stata rivolta al fattore disoccupazione. Le misure
proposte nel quadro del regime delle ZFU non mirano tanto a incentivare gli
investimenti e la creazione di occupazione in una prospettiva di sviluppo
economico regionale, ma mirano piuttosto a porre rimedio alle esclusioni di
natura territoriale e sociale.
5
Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997. Regno di Spagna contro Commissione, causa C-169/95,
Racc. 1997, pag. I-00135. Cfr. anche causa 730/79, Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. I2671.
6
GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.
5
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Consiglio regionale della Calabria
(34)
II Commissione
Tra i due regimi si possono notare le seguenti differenze:
– per gli aiuti di Stato a finalità regionale sono utilizzate scale territoriali sempre
superiori a quelle delle ZFU, che invece riguardano zone svantaggiate molto
specifiche, vale a dire microterritori (con meno di 30 000 abitanti, talvolta
anche meno di 10 000 abitanti),
– la natura e la forma degli aiuti sono differenti: gli aiuti di Stato a finalità
regionale prendono essenzialmente in considerazione gli investimenti, mentre
gli aiuti erogati con le ZFU non si basano sugli investimenti, ma sono concessi
sotto forma di esenzioni fiscali ed esoneri contributivi,
– nella pratica degli Stati membri, gli aiuti di Stato concessi con finalità
regionale sono destinati prevalentemente alle grandi e alle medie imprese,
mentre il dispositivo delle ZFU è rivolto alle piccole e micro imprese, secondo
la definizione delle PMI comunitarie, che vengono avviate o sviluppate.
(35)
Per quanto riguarda specificamente il punto 30, lettera h, e il punto 31 degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, tali punti
prevedono che la dimensione minima delle zone possa essere, in alcuni casi,
ridotta a 50 000 o a 20 000 abitanti. Una simile dimensione minima, però, non
consente di concentrare l'attenzione sui quartieri in difficoltà: in effetti solo 5
delle 22 ZFU contano più di 20 000 abitanti.
(36)
Va aggiunto che neanche quanto previsto per gli aiuti alle piccole imprese di
nuova costituzione, di cui ai punti 84 e successivi degli orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale, si applica al regime delle ZFU, poiché in tal
caso si tiene conto esclusivamente dei costi sostenuti nei primi cinque anni di vita
di un'impresa a partire dalla sua costituzione. Il regime delle ZFU, invece, si
applica non solo alla costituzione di nuove imprese, ma anche a imprese con più
di cinque anni di esistenza. Inoltre, le esenzioni applicate nelle ZFU, dopo cinque
anni di tasso pieno, sono seguite da un periodo di graduale riduzione del tasso di
esenzione.
(37)
La Commissione ritiene quindi, come già affermato relativamente alle zone
franche urbane francesi nella decisione N/70/A/2006, che le misure notificate non
coincidano esattamente con gli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità
regionale, benché possa verificarsi una sovrapposizione parziale.
(38)
7
Regolamento generale di esenzione per categoria7
Benché il regolamento generale di esenzione per categoria preveda disposizioni
specifiche relative agli investimenti effettuati dalle PMI, nessuna delle possibilità
offerte da questo regolamento corrisponde esattamente, in termini di natura del
beneficiario, di intensità dell'aiuto, di tipo di costi ammissibili o di copertura
geografica, all'insieme delle misure previste dal regime delle ZFU.
GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
6
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Regolamento "de minimis"8
(39)
Il regolamento "de minimis" non è applicabile in questo caso, nella misura in cui
per talune imprese il cumulo degli aiuti può andare di là da questa soglia.
(40)
Si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani
svantaggiati, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è giunta a scadenza il
14 maggio 2002. Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani
svantaggiati, per le quali al momento non esistono orientamenti o discipline.
(41)
Inoltre, il regime notificato non è limitato alle imprese in difficoltà, né ad alcuna
delle attività seguenti: ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente e aiuto alla
formazione.
(42)
Sulla base di quanto sopra, e così come per il regime francese delle zone franche
urbane9, la Commissione è portata a concludere che le misure di esenzione fiscale
e di esonero dagli oneri sociali a carico dell'azienda non rientrano nel campo di
applicazione degli orientamenti, delle discipline e dei regolamenti esistenti sulla
base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).
(43)
La comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle imprese
nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così restrittiva che
in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, nella comunicazione, la
Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta
l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali
aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in
questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
(44)
Il dispositivo ZFU si concentra quindi su zone, i quartieri urbani svantaggiati, per
le quali al momento non esistono orientamenti o discipline.
(45)
In tal senso, si ricorda che la disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei
quartieri urbani svantaggiati10, adottata dalla Commissione il 2 ottobre 1996, è
giunta a scadenza il 14 maggio 200211.
(46)
Inoltre, la comunicazione sulla scadenza della disciplina degli aiuti di Stato alle
imprese nei quartieri urbani svantaggiati precisa che tale disciplina era così
restrittiva che in pratica non è stato possibile applicarla. Cionondimeno, la
Commissione sottolinea che la mancata proroga della disciplina non comporta
l'impossibilità di concedere aiuti di Stato ai quartieri urbani svantaggiati e che tali
aiuti, se del caso e a seconda delle circostanze specifiche del progetto di aiuto in
questione, possono essere considerati compatibili direttamente sulla base
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
8
GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.
9
N 159/1996, N 766/2002, N 211/2003 e N 70/A/2006.
10
GU C 146 del 14.5.1997, pag.6.
11
GU C 119 del 22.5.2002, pag. 21.
7
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II Commissione
3.4 Compatibilità con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato
(47)
L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), permette di autorizzare gli aiuti destinati ad
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché
tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse.
(48)
La Commissione ritiene quindi opportuno verificare fino a che punto le misure
notificate: 1) mirano a raggiungere un obiettivo comunitario, 2) sono necessarie e
proporzionate per raggiungere tale obiettivo e 3) non alterano le condizioni degli
scambi in misura contraria al comune interesse.
Il regime rispetto agli obiettivi comunitari
(49)
Occorre ricordare che la coesione economica e sociale è un obiettivo comunitario
in base agli articoli 2 e 3 del trattato CE. Il rafforzamento della coesione
economica e sociale implica, in particolare, oltre alla riduzione del divario tra i
livelli di sviluppo delle diverse regioni, l'eliminazione dell'esclusione sociale
all'interno delle regioni stesse.
(50)
La Commissione ha riconosciuto che "la politica di coesione può contribuire alla
creazione di comunità sostenibili in quanto permette di affrontare le questioni
economiche, sociali e ambientali attraverso strategie integrate di rinnovamento,
recupero e sviluppo delle zone urbane e rurali12".
(51)
Già il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 199913,
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo di
programmazione 2000-2006, precisava che le iniziative comunitarie devono
riguardare la "rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone
adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile" e che "nelle
zone urbane, si deve puntare in via prioritaria al miglioramento della
competitività e a un maggiore equilibrio, in termini di sviluppo, tra le città più
forti dal punto di vista economico e il resto della rete urbana14".
(52)
Sulla stessa linea, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio
200615, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale per
il periodo 2007-2013 indica che: "data l'importanza dello sviluppo urbano
sostenibile e il contributo delle città, soprattutto di quelle di medie dimensioni,
allo sviluppo regionale, occorre dare loro un maggiore rilievo valorizzandone il
12
Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e
dell’occupazione:linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904}
/* COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 2.2 relativo al contributo della politica di
coesione alla crescita e all'occupazione.
13
14
15
GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
Comunicazione della Commissione - Politica di coesione a sostegno della crescita e
dell’occupazione:linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013 {SEC(2005) 904} /*
COM/2005/0299 definitivo, in particolare il punto 5.1 relativo al contributo delle città
all’occupazione.
GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
8
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
ruolo nell'ambito della programmazione al fine di promuovere la rivitalizzazione
urbana".
(53)
Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che "il paradosso urbano è visibile anche
nelle disparità tra quartieri. L’Audit urbano evidenza che la quasi totalità delle
città che registrano un tasso di disoccupazione uguale o superiore al 10%
comprendono alcune zone nelle quali tale percentuale è almeno due volte
maggiore rispetto alla media della città. In alcuni casi, il tasso di disoccupazione
raggiunge il 60%16". La Commissione ha proposto dunque orientamenti volti alla
promozione dell'inclusione sociale e delle pari opportunità, obiettivi generali
ripresi poi nel 2007 in occasione dell'"Anno europeo delle pari opportunità per
tutti. Verso una società giusta17". Nel documento di lavoro18 relativo a questa
comunicazione, la Commissione ammette che "la lotta contro l'esclusione sociale
rappresenta una sfida importantissima. L'esclusione sociale ha, in effetti, diverse
ripercussioni: sui commerci locali (diminuzione del numero di clienti), sulle
condizioni di vita (minore sicurezza, fenomeni di vandalismo), sugli abitanti
(mancanza di positività, di creatività e di entusiasmo sul posto di lavoro) e sul
potenziale di crescita della città (perdita di una parte della sua attrattiva). Occorre
che siano elaborate e poste in atto strategie integrate che affrontino la globalità
delle questioni (istruzione, alloggi, lotta alle esclusioni, occupazione, sport)".
(54)
La rivalorizzazione economica e sociale dei quartieri urbani svantaggiati può
quindi essere considerata una delle iniziative che mirano a obiettivi di coesione
economica e sociale. La Commissione nota altresì che la coesione economica e
sociale, nella quale rientra anche la rivalorizzazione delle zone urbane e rurali, è
un obiettivo comunitario verso cui devono essere convogliati gli aiuti pubblici e
che il regime in oggetto va proprio in questa direzione.
Necessità e proporzionalità della misura
(55)
La Commissione tiene conto del fatto che il regime proposto è destinato a
intensificare e a promuovere all'interno dei quartieri più svantaggiati una strategia
d'insieme e un programma d'azione per la coesione sociale e territoriale. Le
misure in questione mirano a conseguire una rivitalizzazione economica e sociale
mediante il mantenimento e lo sviluppo di un tessuto di attività.
(56)
In particolare, per come sono definite, le ZFU presentano un tasso di
disoccupazione superiore al tasso di disoccupazione comunale e quest'ultimo è
superiore al tasso di disoccupazione nazionale.
(57)
Inoltre, al momento della perimetrazione e della selezione delle ZFU, l'indice di
disagio socio-economico, che quantifica il fenomeno dell'esclusione sociale, è
stato misurato secondo 4 parametri socio-economici:
–
il tasso di disoccupazione;
16
Comunicazione della Commissione - La politica di coesione e le città - Il contributo delle città e degli
agglomerati urbani alla crescita e all’occupazione all’interno delle regioni {SEC(2006) 928} /
COM(2006) 385 definitivo.
17
COM(2005) 225 definitivo, dell'1.6.2005.
18
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/urban/sec_2006_0928_fr.pdf
9
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
–
il tasso di occupazione;
–
il tasso di popolazione di età inferiore a 24 anni sul totale della
popolazione;
–
il tasso di scolarizzazione.
(58)
Tutte le ZFU selezionate per l'elenco finale presentano un indice di disagio socioeconomico positivo. In altre parole, le ZFU sono zone di concentrazione di
problemi socio-economici per le quali è necessario un intervento pubblico.
(59)
A tale proposito, è importante ricordare che il regime riguarda solo lo 0,58% del
totale della popolazione italiana.
(60)
La Commissione ritiene dunque che il regime in oggetto abbia come obiettivo
esclusivo zone a elevata concentrazione di serie difficoltà socio-economiche per
le quali è richiesto un intervento dei poteri pubblici, ed è quindi necessario. Il
livello degli aiuti proposti è limitato a ciò che la Commissione ha già ritenuto
appropriato per casi precedenti anche talvolta basandosi su una disciplina al
momento non più applicabile19.
Incidenza sugli scambi in misura contraria al comune interesse
(61)
Benché non sia possibile escludere effetti sugli scambi, apparentemente tali effetti
sarebbero molto limitati e non tali da provocare una distorsione in misura
contraria al comune interesse, per i seguenti motivi:
– il regime è rivolto esclusivamente a piccole e micro imprese;
– le misure sono aperte a tutti i settori di attività;
– la copertura geografica delle misure è limitata (interessano solo lo 0,58%
della popolazione);
– i quartieri sono stati selezionati in funzione di criteri obiettivi quali il tasso
di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di popolazione di età
inferiore a 24 anni sul totale della popolazione e il tasso di scolarizzazione;
– le misure mirano essenzialmente a lottare contro l'esclusione sociale in
quartieri particolarmente difficili;
– le autorità italiane, per far sì che vi sia la massima trasparenza nella
valutazione delle azioni poste in atto, trasmettono al CIPE relazioni annuali
sull'attuazione delle ZFU;
– le misure sono limitate nel tempo.
(62)
19
In conclusione, la Commissione ritiene che le misure in esame non siano tali da
alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e che
gli effetti sugli scambi saranno molto limitati.
Disciplina degli aiuti di Stato alle imprese nei quartieri urbani svantaggiati (GU C 146 del 14.5.1997,
pag. 6).
10
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II Commissione
4. DECISIONE
(63)
La Commissione ha quindi deciso di considerare l'aiuto compatibile ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
(64)
La Commissione prende atto che le autorità italiane confermano che la notifica
non contiene elementi riservati da non divulgare a terzi.
(65)
La Commissione ricorda alle autorità italiane che devono essere rispettate le
condizioni relative alla trasmissione di informazioni descritte nel regolamento
(CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione
dell'articolo 93 del trattato CE.
(66)
La Commissione ricorda alle autorità italiane che qualunque iniziativa volta a
modificare questo regime deve essere notificata alla Commissione.
Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.
Per la Commissione
Neelie Kroes
Membro della Commissione
11
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II Commissione
L.
27-12-2006
n.
296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
L. 27 dicembre 2006, n. 296
(1)
.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
1. 340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani
e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale,
sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con
un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo
precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi
di intervento, ai sensi del comma 342. L'importo di cui al periodo precedente
costituisce tetto massimo di spesa .
(112)
(112) Comma prima sostituito dal comma 561 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007,
n. 244 e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n.
194, dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art.
37, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione
17 dicembre 2012, n. 221.
1. 341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2008
e il 31 dicembre 2012, una nuova attività
economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al
comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse
del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolante :
(113)
(114)
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta.
Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al
60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20
per cento. L’esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza
dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona
franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000,
ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato,
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II Commissione
residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana ;
(115)
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, per i primi
cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun
periodo di imposta, del valore della produzione netta ;
(116)
c) esenzione dell'imposta comunale sugli immobili a decorrere dall’anno
2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane
dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività
economiche ;
(117)
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di
retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato
di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento
degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca
urbana. Per gli anni successivi l’esonero è limitato per i primi cinque al 60 per
cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per
cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni,
anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno
della zona franca urbana
.
(118) (119) (120)
(113) Per la modifica del presente termine vedi il comma 1-bis dell'art. 10,
D.L. 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(114) Il presente alinea era stato modificato dal n. 1) della lettera a) del
comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più
prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in
legge del suddetto decreto.
(115) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del
comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La soppressione non è più
prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in
legge del suddetto decreto.
(116) La presente lettera era stata soppressa dal n. 2) della lettera a) del
comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La soppressione non è più
prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in
legge del suddetto decreto.
(117) Per l’ulteriore modifica della presente lettera vedi il comma 1-bis dell'art.
10, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La
presente lettera era stata modificata dal n. 3) della lettera a) del comma 4
dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più prevista dalla
nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in legge del
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suddetto decreto. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 37, D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179.
(118) La presente lettera era stata modificata dal n. 4) della lettera a) del
comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più
prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in
legge del suddetto decreto. In attuazione di quanto disposto dalla presente
lettera vedi il D.M. 1° dicembre 2009.
(119) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario
comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
(120) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013.
1. 341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività
in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008
possono
fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza
minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 379 del 28
dicembre 2006
.
(121)
(122) (123)
(121) Per la modifica del termine vedi il comma 1-bis dell'art. 10, D.L. 28
aprile 2009, n. 39, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(122) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario
comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244.
(123) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013.
1. 341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese
operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale,
della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del
trasporto su strada
.
(124) (125)
(124) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario
comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244. Il presente comma era stato così modificato dalla
lettera b) del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica
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non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la
conversione in legge del suddetto decreto.
(125) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013.
1. 341-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di
.
applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter
(126) (127)
(126) Gli attuali commi da 341 a 341-quater così sostituiscono l'originario
comma 341 ai sensi di quanto disposto dal comma 562 dell'art. 2, L. 24
dicembre 2007, n. 244. Il presente comma era stato abrogato dalla lettera c)
del comma 4 dell'art. 9, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. La modifica non è più
prevista dalla nuova formulazione del citato comma 4 dopo la conversione in
legge del suddetto decreto.
(127) Vedi, anche, il D.M. 10 aprile 2013.
1. 342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione
delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane,
sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di
degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone
franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi
di intervento di cui al comma 340. L’efficacia delle disposizioni dei commi da
341 a 342 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione
europea .
(128)
(128) Comma così sostituito dal comma 563 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007,
n. 244. I criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche
urbane sono stati definiti con Del. 30 gennaio 2008, n. 5/2008 (Gazz. Uff. 6
giugno 2008, n. 131) e con Del. 8 maggio 2009, n. 14/2009 (Gazz. Uff. 11
luglio 2009, n. 159).
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1. 343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo
economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni
interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli
interventi e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle
predette attività
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II Commissione
CRITERI E INDICATORI PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DELIMITAZIONE
DELLE ZONE FRANCHE URBANE
IL CIPE
VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che, nel dare attuazione al disposto
dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al
quale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo, viene demandato il compito di definire
le linee generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle
diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree
sottoutilizzate;
VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), con
i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle
attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale
delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall’art.19, comma 5,
del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e
finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in
attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilità che questo
Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in
relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal
mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall’uno all’altro Fondo, con i
conseguenti effetti di bilancio;
VISTA la legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, all’art. 1 comma
340, stabilisce che per favorire lo sviluppo economico e sociale di aree degradate nelle
città del Mezzogiorno, identificate quali Zone Franche Urbane, istituisce nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il cofinanziamento di programmi
regionali di intervento nelle predette aree.
VISTO il successivo comma 342, dello stesso art. 1 della citata legge finanziaria 2007 che
stabilisce che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dello sviluppo economico (MISE), formulata sentite le regioni
interessate, provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e
l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri socio-economici.
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II Commissione
VISTE le modifiche e integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2008, n. 296 (L.F.
2008) ai commi 561, 562 e 563, finalizzate a completare il quadro normativo e
regolamentare necessario ad una efficace attuazione delle ZFU, recependo peraltro le
indicazioni della D.G. Concorrenza della Commissione europea emerse nel corso del
processo di pre-notifica informale del dispositivo in sede comunitaria.
VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno 2007 che, nel Capitolo VIII “Mezzogiorno e
Finanza Territoriale”, ribadisce la rilevanza delle ZFU nelle strategie di sviluppo
economico, produttivo e occupazionale in un numero limitato di aree urbane circoscritte e
in condizione di particolare svantaggio.
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha espresso il proprio parere sul DPEF
2008-2011 consegnato il 17 luglio 2007 alle Commissioni bilancio della Camera e del
Senato, sottolineando l’urgenza di dare pronta attuazione al dispositivo delle ZFU
CONSIDERATO che a seguito delle diverse riunioni tecniche tenutesi con la
partecipazione del MISE-DPS, del Dipartimento per le politiche fiscali (DPF) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e dei Dipartimento per le Politiche Comunitarie (DPC) sono
stati definiti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali per le micro e le piccole imprese nelle
ZFU;
CONSIDERATO che i criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la
perimetrazione e la selezione delle Zone Franche Urbane, oggetto della presente
proposta, sono stati individuati in forma preliminare nel 2007 dal MISE-DPS nel corso dei
lavori del Tavolo Tecnico all’uopo costituito con le Amministrazioni regionali del
Mezzogiorno, le uniche interessante dalla prima versione della norma, e con i
rappresentanti del partenariato istituzionale e socioeconomico;
RITENUTO comunque opportuno che il MISE-DPS renda informativa alla Conferenza
unificata, nella prima seduta utile successiva, sui criteri e gli indicatori adottati con la
presente delibera;
VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0002490 del 30 gennaio 2008, con
la quale viene sottoposta alla valutazione di questo Comitato la proposta di criteri e
indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane, al fine di poter
procedere poi all’assegnazione delle relative risorse disponibili in bilancio;
ACQUISITO nel corso della odierna seduta il parere favorevole del Ministero della
solidarietà sociale;
2
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II Commissione
SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;
DELIBERA
1. Criteri per l’identificazione, la perimetrazione e la selezione delle ZFU
Per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi stabiliti dalla norma (lotta al disagio
socio-occupazionale nelle aree urbane), tenuto conto del vincolo delle limitate risorse
disponibili, è opportuno stabilire alcune condizioni di ammissibilità. Specificamente, i
Comuni nel cui territorio ricadono le ZFU devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. Dimensione demografica minima di 25 mila abitanti (fonte da utilizzare: ISTAT
popolazione residente, 2006).
2. Tasso di disoccupazione comunale superiore alla media nazionale nell’ anno 2005.
L’indicatore da utilizzare è il valore corrispondente al Sistema Locale del Lavoro
che comprende il comune nel cui territorio ricade la ZFU (Fonte: ISTAT Indagine
sulla forza lavoro 2005).
Le ZFU devono avere una dimensione demografica minima di 7.500 abitanti, ferma
restando la soglia massima di 30 mila abitanti, fissata dalla legge. L’ampiezza demografica
delle ZFU è misurata attraverso l’utilizzo di dati ISTAT del Censimento 2001. La
popolazione residente nelle aree interessate dalle agevolazioni previste dalle ZFU non
potrà superare il 30% del totale della popolazione residente nell’area urbana interessata
(fonte: ISTAT 2006). Inoltre, il tasso di disoccupazione nelle aree proposte come ZFU
dovrà risultare superiore alla media comunale (fonte: Censimento 2001).
Secondo le caratteristiche socioeconomiche, demografiche e amministrative nelle diverse
città ammesse, l’unità di riferimento per l’individuazione delle aree-bersaglio può essere la
circoscrizione, il quartiere, o anche unità urbane altrimenti individuate, che possono essere
contenute in, o intersecare, più quartieri e/o circoscrizioni, ma comunque perimetrate in
modo dettagliato.
La definizione delle aree e unità urbane interessate verrà realizzata attraverso
l’applicazione dei seguenti indirizzi:
• Il perimetro della ZFU è circoscritto aggregando singole sezioni censuarie, in modo
da permettere una precisa delimitazione della zona che beneficia delle
agevolazioni, e assicurare la disponibilità, l’affidabilità e l’uniformità degli indicatori
micro-territoriali per realizzare l’analisi socioeconomica e territoriale necessaria alla
selezione.
• l’area delimitata deve rientrare nei criteri dimensionali e demografici menzionati in
precedenza;
Le proposte di individuazione delle ZFU avanzate secondo le modalità di cui al presente
punto dovranno identificare in modo dettagliato le aree urbane e/o i quartieri eleggibili,
3
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II Commissione
fornendone una delimitazione particolareggiata anche attraverso l’utilizzo di strumenti
cartografici digitalizzati.
Le ZFU sono individuate tra le aree urbane e i quartieri caratterizzati da particolari
svantaggi sotto il profilo sociale ed economico, e da un marcato bisogno di strategie e
interventi per lo sviluppo produttivo e l’occupazione. I progetti sono pertanto finalizzati alla
riqualificazione delle aree attraverso l’incentivazione, il rafforzamento, la regolarizzazione
di attività imprenditoriali localizzate in quelle aree e attraverso la realizzazione di interventi
socio-assistenziali volti a ridurre le condizioni di disagio della popolazione ivi residente.
Le proposte progettuali documentano attraverso l’uso di opportuni indicatori le motivazioni
che sottendono la scelta localizzativa, evidenziandone le caratteristiche di disagio ed
esclusione sociale, le possibilità economiche inespresse nonché il tessuto economicoproduttivo suscettibile di valorizzazione.
A tal fine, le amministrazioni utilizzeranno i dati e le informazioni descrittive del
Censimento 2001.
Le Regioni raccoglieranno, in prima istanza, le proposte progettuali delle amministrazioni
comunali del loro territorio e procederanno a valutarne:
(i)
La rispondenza ai criteri demografici, dimensionali e socioeconomici esposti in
precedenza.
(ii)
La corretta misurazione e quantificazione dell’Indice di disagio socioeconomico
(successivamente esplicitato).
(iii)
La coerenza e la compatibilità con i programmi e le politiche di investimento
nella medesima area.
(iv)
Opportunità e modalità di co-finanziamento delle stesse per ampliare l’impatto
dell’intervento sulle realtà economiche e sociali.
Le proposte progettuali dovranno essere opportunamente integrate, da altri indicatori
descrittivi rilevanti estratti dalle fonti disponibili, in particolare il censimento 2001, l’archivio
statistico delle unità locali delle imprese attive (ASIA-UL), aggiornato al 2004.
Ove disponibile potrà essere utilizzato anche un Indicatore di accessibilità urbana
(misurato dalla distanza media della popolazione da alcuni servizi primari).
Nella formulazione delle proposte progettuali, le amministrazioni comunali devono
evidenziare le condizioni di disagio sociale presenti sul territorio interessato, anche
attraverso l’utilizzo di dati e informazioni disponibili solo localmente che riguardano
fenomeni e aspetti rilevanti quali, ad esempio, la diffusione di micro-criminalità, la
disponibilità e/o le carenze nei servizi pubblici, informazioni sulla popolazione immigrata, le
caratteristiche del patrimonio immobiliare non residenziale o di aree non utilizzate e
disponibili per l’insediamento di attività economiche.
Le Regioni provvederanno poi a trasmettere le proposte di ZFU di interesse prioritario al
MISE-DPS che ne valuterà l’ammissibilità, sulla base di un indice di disagio socioeconomico (IDS) finalizzato a misurare il livello esclusione sociale nelle predette aree.
4
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II Commissione
L’IDS, calcolato con dati del Censimento 2001, è ottenuto dalla combinazione di quattro
indicatori di esclusione socioeconomica calcolati per le sezioni censuarie interessate:
1. Tasso di disoccupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione di 15 anni e
più in cerca di occupazione, e le forze di lavoro della stessa classe di età (DIS).
2. Tasso di occupazione, misurato con il rapporto tra la popolazione occupata con
15 anni e più, ed il totale della popolazione della stessa classe di età. Individua le
potenzialità e le difficoltà del mercato del lavoro (OCC).
3. Tasso di concentrazione giovanile, misurato dal rapporto tra la popolazione
residente di età inferiore a 24 anni sul totale della popolazione (GIOV).
4. Tasso di scolarizzazione, misurato con il rapporto tra la popolazione maggiore di
6 anni con almeno un diploma di scuola secondaria, ed il totale della popolazione
della stessa classe di età (SCOL).
L’indice risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori dei quattro indicatori dai
rispettivi valori medi nazionali secondo la formula:
IDS nella zona (i) = 0,40*(DIS(i) – DISNAZ)+ 0,30*(OCCNAZ – OCC(i))+ 0,15*(GIOV(i) –
GIOVNAZ)+ 0,15*(SCOLNAZ – SCOL(i))
Per favorire l’applicazione del nuovo strumento in realtà urbane che soffrono condizioni di
disagio socioeconomico rappresentative di diverse aree del paese e in considerazione dei
limiti dello stanziamento di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria 2008, la scelta delle ZFU
sarà orientata a garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle aree maggiormente
svantaggiate, evitando di concentrare l’intervento su realtà eccessivamente contigue e
quindi alterare le condizioni di concorrenza.
Tenuto conto delle risorse a disposizione e dell’ampiezza demografica media delle
proposte progettuali, il numero delle ZFU ammesse a finanziamento in fase di prima
attuazione non supererà le 18, da distribuire sul territorio in modo che in nessuna Regione
si possano avere di norma più di tre ZFU per Regione.
2. Procedure e tempi di individuazione delle ZFU
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, in considerazione degli
indicatori socioeconomici e dei criteri menzionati in precedenza, il MISE-DPS in
collaborazione con le Regioni, procederà all’individuazione delle ZFU da proporre al CIPE
per l’ammissione a finanziamento. In seguito alla pubblicazione della stessa delibera, il
MISE provvederà a definire le procedure di presentazione delle proposte da parte delle
amministrazioni coinvolte.
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II Commissione
3. Allocazione delle risorse e finanziamento delle ZFU
Con la successiva delibera del CIPE di individuazione delle ZFU si provvederà a stabilire
le modalità di allocazione finanziaria delle risorse, avuto riguardo al numero delle ZFU
effettivamente ammesse a finanziamento, alla relativa ampiezza demografica e all’effettiva
capienza delle risorse rispetto alle zone individuate.
4. Monitoraggio e Valutazione
Secondo quanto previsto dall’art.1, comma 342 della Legge finanziaria 2007, il
monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di Valutazione e Verifica
degli Investimenti Pubblici del MISE, attraverso la definizione di un sistema di raccolta e
analisi di dati e informazioni che interesseranno l’efficacia e efficienza attuativa dei
programmi regionali, e i benefici socio-economici e occupazionali nel medio e lungo
periodo. Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di Valutazione delle Regioni,
saranno oggetto di una informativa trasmessa al CIPE su base annuale.
Roma, 30 gennaio 2008
IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO
IL PRESIDENTE
Romano PRODI
6
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II Commissione
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell’art. 3 del predetto regolamento;
Visto il decreto in data 29 gennaio 2001, con il quale
l’istituto «IREP - Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
di Roma, per i fini di cui all’art. 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998;
Visto il decreto in data 14 maggio 2001, con il quale il
suddetto istituto è stato autorizzato ad aumentare il numero degli allievi nella sede di Roma;
Visto il decreto in data 12 febbraio 2002, con il quale
il predetto istituto è stato autorizzato ad attivare la sede
periferica di Padova;
Visto il decreto in data 24 settembre 2007 di autorizzazione a trasferire la sede periferica di Padova;
Visto il decreto in data 10 gennaio 2008 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma;
Vista l’istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto
l’abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Firenze
- Via Pietrapiana, 32, per un numero massimo di allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per
l’intero corso, a 80 unità, ai sensi dell’art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
Visto il parere favorevole al riconoscimento di tale
sede periferica espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta dell’8 maggio 2009;
Serie generale - n. 159
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all’istanza presentata dall’istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del
16 giugno 2009, trasmessa con nota n. 246 del 16 giugno 2009;
Decreta:
Art. 1.
1. Per i fini di cui all’art. 4 del regolamento adottato
con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l’Istituto «IREP Istituto di ricerche europee in psicoterapia psicoanalitica»
è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di
Firenze - Via Pietrapiana, 32, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente
alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell’istanza di riconoscimento della sede
principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun
anno di corso è pari a 20 unità e, per l’intero corso, a 80
unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2009
Il capo del Dipartimento: MASIA
09A07910
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Visto l’art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modiDELIBERAZIONE 8 maggio 2009.
Selezione e perimetrazione delle zone franche urbane e
ripartizione delle risorse (articolo 1, legge n. 296/2006 e articolo 2, legge n. 244/2007). (Deliberazione n. 14/2009).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che,
nel dare attuazione al disposto dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, ridefinisce le competenze di questo Comitato al quale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Governo,
viene demandato il compito di definire le linee generali di
politica economica per la valorizzazione dei processi di
sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse, ora aree sottoutilizzate;
ficato dall’art. 2, comma 561, legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (legge finanziaria 2008), che, al fine di contrastare
i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni
abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, prevede l’istituzione di
Zone Franche Urbane (ZFU) e, nel contempo, istituisce
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un apposito Fondo, con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il
finanziamento di programmi di intervento da realizzarsi
nelle ZFU;
Visto l’art. 1, commi 341, 341-bis, 341-ter e 341-quater, della citata legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 2, comma 562, della legge n. 244/2007, che
definisce le agevolazioni di cui possono beneficiare le
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ZFU, prevedendo, tra l’altro, l’emanazione di un decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la
definizione del massimale di esonero dal versamento dei
contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nonché
di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali ivi
previste;
Visto l’art. 1, comma 342, della medesima legge
n. 296/2006, così come modificato dall’art. 2, comma 563, della legge n. 244/2007, che stabilisce che il
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale
(ora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), provvede alla definizione dei criteri per l’allocazione delle risorse e per la individuazione e selezione delle
ZFU, nonché, successivamente, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole ZFU e alla concessione del finanziamento in favore
dei relativi programmi di intervento;
Visto l’art. 1, comma 343, della legge n. 296/2006, che
stabilisce che il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i Nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio
ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta
a tal fine a questo Comitato una relazione annuale sugli
esiti delle attività;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 10 novembre 2008,
n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale, al fine di assicurare la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3,
del medesimo decreto-legge, dispone la corrispondente
riduzione lineare, per gli anni 2009, 2010 e 2011, delle
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun
Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato
al decreto stesso, ivi compresa la missione di spesa 028
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» afferente al Ministero dello sviluppo economico, nella quale è ricompresa
la originaria dotazione di 50.000.000 di euro, per l’anno
2009, a favore delle Zone Franche Urbane;
Vista la propria delibera 30 gennaio 2008, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 131/2008), che definisce i criteri e gli indicatori per l’individuazione e la delimitazione delle ZFU,
il cui numero viene determinato in 18;
Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione, prot. n. 0014180 del 26 giugno 2008 (Gazzetta
Ufficiale n. 155/2008 e Gazzetta Ufficiale n. 164/2008),
recante i contenuti e le modalità di presentazione delle
proposte progettuali delle amministrazioni comunali, con
la quale viene peraltro precisato l’anno di riferimento per
il calcolo della percentuale di popolazione residente nelle ZFU rispetto al totale della popolazione residente nell’area urbana interessata;
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico trasmessa con nota n. 26440 del 10 dicembre 2008,
concernente la individuazione e perimetrazione delle
ZFU e la definizione delle modalità di assegnazione delle
risorse finanziarie di cui alla Relazione allegata alla predetta proposta;
Serie generale - n. 159
Considerato che l’istruttoria svolta dal Ministero dello
sviluppo economico, i cui esiti sono riportati nella citata Relazione acquisita agli atti della odierna seduta, ha
portato ad individuare, sulla base dei criteri stabiliti dalla
predetta delibera di questo Comitato n. 5/2008, 63 comuni e 63 ZFU ammissibili al beneficio;
Considerato che nella suddetta Relazione tecnica — la
quale tiene conto, ai fini della classificazione ed individuazione delle ZFU da ammettere al beneficio, sia dell’indice di disagio socioeconomico sia, ove rese note,
delle priorità regionali — viene proposto un incremento
da 18 a 22 del numero delle ZFU da ammettere al beneficio, al fine di rispondere all’esigenza, espressa anche
nella richiamata delibera di questo Comitato n. 5/2008,
di garantire la più ampia diffusione dello strumento nelle
aree maggiormente svantaggiate, evitando di concentrare
l’intervento su realtà eccessivamente contigue, nonché di
consentire la sperimentazione del modello delle ZFU in
ciascun territorio regionale in cui siano state presentate
domande di ammissione al beneficio, ivi compresa la macro-area del Centro-Nord;
Vista, inoltre, la proposta di ripartizione tra le suddette 22 ZFU delle risorse stanziate dalla legge finanziaria
2007 (art. 1), come modificata dalla legge finanziaria
2008 (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009), presentata dal Ministero dello sviluppo economico
e contenuta nella più volte citata Relazione tecnica, che
prevede che la dotazione annua sia attribuita a ciascuna
ZFU per il 60 per cento secondo un criterio di dimensione
demografica e per il 40 per cento secondo l’intensità di
disagio economico e sociale, al netto dell’attribuzione a
ciascuna ZFU di un contributo annuo, in misura fissa, pari
a 750.000 euro, quale base di accesso al beneficio identica per tutte le ZFU;
Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza
unificata nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla
proposta di delibera CIPE concernente l’individuazione
e l’allocazione delle risorse per le Zone Franche Urbane, parere trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, prot. n. 1545 del
31 marzo 2009;
Vista, inoltre, la nota n. 39815 dell’8 aprile 2009, con
la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnala, tra
l’altro, che, per effetto della disposizione di cui al sopra
citato articolo 4 del decreto-legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009, la dotazione
finanziaria del Fondo in favore delle Zone Franche Urbane risulta ridotta per l’anno 2009 da 50.000.000 di euro a
49.955.833 euro;
Considerato, pertanto, necessario provvedere ad una
riduzione proporzionale, rispetto alla proposta avanzata
dal Ministero dello sviluppo economico, delle risorse assegnate per l’anno 2009 a ciascuna delle 22 ZFU individuate, sempre nel rispetto dei criteri di attribuzione soprarichiamati ed al netto dell’attribuzione a ciascuna ZFU di
un contributo annuo in misura fissa pari a 750.000 euro;
Considerato inoltre che risultano in corso di emanazione i previsti decreti del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e
delle finanze, volti a stabilire criteri e modalità per rende-
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re operativo lo strumento, dei quali sono state trasmesse
le relative bozze con nota del Ministero dello sviluppo
economico n. 5885 del 26 febbraio 2009;
Ritenuto di poter condividere le motivazioni addotte dal
Ministero dello sviluppo economico in ordine all’estensione, da 18 a 22, del numero delle ZFU da ammettere al
beneficio e di accogliere la proposta complessivamente
formulata dal detto Ministero, concernente l’individuazione delle predette ZFU da ammettere al beneficio e la
ripartizione, fra le stesse, delle risorse disponibili per gli
anni 2008 e 2009, tenuto conto delle citate riduzioni legislative apportate alle disponibilità relative a tale ultimo
esercizio;
Delibera:
Serie generale - n. 159
gue, il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria
2007), come modificata dalla legge 24 dicembre 2007,
n. 244 (finanziaria 2008), viene ampliato da 18 a 22.
Ai fini dell’ammissione al suddetto beneficio sono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei
seguenti comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant’Elena, Rossano, Lecce, Lamezia
Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia,
Massa - Carrara, Matera.
I confini delle suddette ZFU, identificati attraverso
l’elenco delle sezioni censuarie allegato alla Relazione
presentata dal Ministro dello sviluppo economico richiamata in premessa, sono riprodotti nell’allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
1. Selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al
beneficio.
2. Allocazione delle risorse finanziarie.
Sulla base dei criteri e delle valutazioni indicate in premessa, e in particolare per garantire la più ampia diffusione dello strumento in entrambe le macro-aree del Paese
(Mezzogiorno e Centro-Nord), evitando la concentrazione
di interventi su realtà svantaggiate eccessivamente conti-
2.1 Le risorse stanziate per l’anno 2008 dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) citata
in premessa in favore delle ZFU, pari a 50 milioni di euro
sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al punto precedente come indicato nella seguente Tavola 1:
Tavola 1 - Allocazione per l’anno 2008 delle risorse finanziarie
per le Zone Franche Urbane
(importi in euro)
ZFU individuata
1
Catania
Quota minima per
l’efficacia del
dispositivo
(1)
750.000,00
Dimensione
demografica
(2)
1.726.756,00
Disagio socioeconomico
(3)
1.200.169,00
Totale
(4)
3.676.925,00
2.673.663,00
2
Torre Annunziata
750.000,00
791.428,00
1.132.235,00
3
Napoli
750.000,00
1.432.130,00
1.051.434,00
3.233.564,00
4
Taranto
750.000,00
1.347.528,00
1.002.543,00
3.100.071,00
5
6
Cagliari
Gela
750.000,00
750.000,00
460.388,00
1.313.108,00
934.608,00
797.711,00
2.144.996,00
2.860.819,00
7
Mondragone
750.000,00
461.233,00
770.434,00
1.981.667,00
8
Andria
750.000,00
950.727,00
751.907,00
2.452.634,00
9
Crotone
750.000,00
967.213,00
712.279,00
2.429.492,00
10
11
Erice
Iglesias
750.000,00
750.000,00
461.294,00
480.738,00
688.090,00
683.973,00
1.899.384,00
1.914.711,00
12
Quartu Sant'Elena
750.000,00
1.161.537,00
630.449,00
2.541.986,00
13
Rossano
750.000,00
593.420,00
591.850,00
1.935.270,00
14
Lecce
750.000,00
614.857,00
586.189,00
1.951.046,00
15
Lamezia Terme
750.000,00
1.063.892,00
567.147,00
2.381.039,00
16
17
Campobasso
Velletri
750.000,00
750.000,00
493.419,00
866.005,00
338.641,00
298.498,00
1.582.060,00
1.914.503,00
18
Sora
750.000,00
465.400,00
235.196,00
1.450.596,00
19
Pescara
750.000,00
1.170.535,00
225.418,00
2.145.953,00
20
Ventimiglia
750.000,00
456.161,00
88.520,00
1.294.681,00
21
22
Massa-Carrara
Matera
750.000,00
750.000,00
1.793.846,00
1.028.385,00
60.214,00
52.495,00
2.604.060,00
1.830.880,00
16.500.000,00
20.100.000,00
13.400.000,00
50.000.000,00
Totale
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Per l’anno 2008, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33,5 milioni di euro, è attribuita per il 60
per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione
totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l’intensità di disagio
economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3).
2.2 Le risorse stanziate per l’anno 2009 in favore delle ZFU dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come ridotte a 49.955.833 euro per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge
n. 180/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2009, sono ripartite tra le 22 ZFU individuate al precedente punto 1 come indicato nella seguente Tavola 2:
Tavola 2 - Allocazione per l’anno 2009 delle risorse finanziarie
per le Zone Franche Urbane
(importi in euro)
ZFU individuata
1
Catania
Quota minima per
l’efficacia del
dispositivo
(1)
750.000,00
Dimensione
demografica
(2)
1.724.480,00
Disagio socioeconomico
(3)
1.198.587,00
Totale
(4)
3.673.067,00
2
Torre Annunziata
750.000,00
790.384,00
1.130.742,00
2.671.126,00
3
Napoli
750.000,00
1.430.242,00
1.050.048,00
3.230.290,00
4
Taranto
750.000,00
1.345.752,00
1.001.221,00
3.096.973,00
5
Cagliari
750.000,00
459.781,00
933.376,00
2.143.157,00
6
Gela
750.000,00
1.311.377,00
796.659,00
2.858.036,00
7
Mondragone
750.000,00
460.625,00
769.419,00
1.980.044,00
8
Andria
750.000,00
949.474,00
750.916,00
2.450.390,00
9
Crotone
750.000,00
965.938,00
711.340,00
2.427.278,00
10
Erice
750.000,00
460.685,00
687.183,00
1.897.868,00
11
Iglesias
750.000,00
480.104,00
683.071,00
1.913.175,00
12
Quartu Sant'Elena
750.000,00
1.160.006,00
629.618,00
2.539.624,00
13
Rossano
750.000,00
592.637,00
591.070,00
1.933.707,00
14
Lecce
750.000,00
614.046,00
585.416,00
1.949.462,00
15
Lamezia Terme
750.000,00
1.062.489,00
566.399,00
2.378.888,00
16
Campobasso
750.000,00
492.769,00
338.195,00
1.580.964,00
17
Velletri
750.000,00
864.863,00
298.105,00
1.912.968,00
18
Sora
750.000,00
464.786,00
234.886,00
1.449.672,00
19
Pescara
750.000,00
1.168.992,00
225.120,00
2.144.112,00
20
Ventimiglia
750.000,00
455.559,00
88.403,00
1.293.962,00
21
Massa-Carrara
750.000,00
1.791.481,00
60.135,00
2.601.616,00
22
Matera
Totale
750.000,00
1.027.029,00
52.425,00
1.829.454,00
16.500.000,00
20.073.499,00
13.382.334,00
49.955.833,00
Per l’anno 2009, gli importi di cui alla colonna 1, pari a complessivi 16,5 milioni di euro, sono attribuiti a ciascuna ZFU nella quota fissa di 750.000 euro. La ulteriore dotazione annua, pari a 33.455.833 euro, è attribuita per il 60
per cento secondo un criterio che tiene conto della dimensione demografica di ciascuna ZFU rispetto alla popolazione
totale del complesso delle ZFU ammesse a beneficio (colonna 2) e per il 40 per cento secondo l’intensità di disagio
economico e sociale di ciascuna ZFU ammessa al beneficio (colonna 3).
3. Monitoraggio e valutazione.
Il monitoraggio e la valutazione delle ZFU sono affidati al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero dello sviluppo economico, attraverso un sistema di raccolta e analisi di dati, atti a dare conto
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
11-7-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159
dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e degli effetti socio-economici e occupazionali generati dall’attivazione
dello strumento.
Tali attività, da svolgersi in partenariato con i Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle
regioni, saranno oggetto di una relazione annuale, aggiornata al 31 dicembre, da trasmettere a questo Comitato entro
il 31 gennaio di ogni anno.
4. Riprogrammazione delle risorse.
Sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al punto precedente, questo Comitato,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e alla luce dei contenuti dei decreti del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze citati in premessa, potrà procedere alla
riprogrammazione di risorse finanziarie fra ZFU nei casi di mancato utilizzo delle stesse.
Roma, 8 maggio 2009
Il Vice Presidente
TREMONTI
Il segretario del CIPE
MICCICHÈ
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 12
ALLEGATO
Elenco delle sezioni censuarie delle Zone Franche Urbane individuate
1. Catania
1794
1958
1970
2350
2401
2413
2428
2439
2458
2513
2559
1938
1959
1971
2387
2402
2415
2429
2440
2459
2515
1939
1960
1984
2391
2403
2417
2430
2446
2460
2516
1940
1961
1985
2392
2405
2418
2431
2447
2461
2517
1941
1963
2257
2393
2406
2419
2432
2448
2462
2525
1942
1964
2258
2395
2407
2420
2433
2449
2463
2527
1953
1965
2259
2396
2408
2421
2434
2452
2464
2528
1954
1966
2260
2397
2409
2423
2435
2453
2508
2529
1955
1967
2261
2398
2410
2425
2436
2454
2509
2530
1956
1968
2348
2399
2411
2426
2437
2455
2511
2531
1957
1969
2349
2400
2412
2427
2438
2456
2512
2534
25
49
36
51
37
53
38
95
40
96
41
98
42
99
43
100
44
101
2. Torre Annunziata
20
47
107
22
48
45
106
3. Napoli
6015611
6724131
6724211
6724271
6724361
6724421
6724481
7940011
7940111
7940271
7940731
8041891
8042031
8042091
8042151
8042211
8042271
8042331
8042401
8042531
8042641
8042721
6015621
6724141
6724221
6724281
6724371
6724431
6724491
7940021
7940121
7940281
7940761
8041901
8042041
8042101
8042161
8042221
8042281
8042341
8042411
8042541
8042651
8042731
6724091
6724151
6724231
6724311
6724381
6724441
7939971
7940031
7940231
7940291
7940921
8041911
8042051
8042111
8042171
8042231
8042291
8042351
8042421
8042551
8042661
8042741
6724101
6724161
6724241
6724321
6724391
6724451
7939981
7940041
7940241
7940301
7941211
8041921
8042061
8042121
8042181
8042241
8042301
8042361
8042501
8042611
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6724461
7939991
7940051
7940251
7940311
7941212
8041931
8042071
8042131
8042191
8042251
8042311
8042381
8042511
8042621
8042701
8888860
6724121
6724201
6724261
6724341
6724411
6724471
7940001
7940081
7940261
7940321
8041881
8042011
8042081
8042141
8042201
8042261
8042321
8042391
8042521
8042631
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
11-7-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159
4. Taranto
4
16
28
44
56
68
80
93
110
122
134
146
158
173
186
230
5
17
29
45
57
69
81
94
111
123
135
147
159
174
187
231
6
18
30
46
58
70
82
95
112
124
136
148
160
175
188
232
7
19
31
47
59
71
83
98
113
125
137
149
161
177
189
233
8
20
33
48
60
72
84
100
114
126
138
150
162
178
190
259
9
21
34
49
61
73
85
102
115
127
139
151
165
179
222
260
10
22
35
50
62
74
86
103
116
128
140
152
167
180
224
11
23
36
51
63
75
87
104
117
129
141
153
168
181
225
12
24
39
52
64
76
88
105
118
130
142
154
169
182
226
13
25
41
53
65
77
90
107
119
131
143
155
170
183
227
14
26
42
54
66
78
91
108
120
132
144
156
171
184
228
804
895
908
805
896
909
806
897
910
807
898
911
808
899
912
811
901
1582
812
902
1598
813
903
1611
814
904
1612
875
905
892
906
893
907
190
213
329
349
394
569
581
593
620
651
1070
1081
1097
1112
1143
1175
1207
1219
1251
1262
1273
1284
1295
1306
1317
1354
1365
1376
1387
1409
1420
1431
1442
1453
1539
191
214
330
350
395
570
582
594
621
652
1071
1082
1098
1113
1144
1176
1208
1241
1252
1263
1274
1285
1296
1307
1318
1355
1366
1377
1388
1410
1421
1432
1443
1454
1541
200
215
331
351
396
571
583
595
622
660
1072
1083
1103
1114
1162
1177
1209
1242
1253
1264
1275
1286
1297
1308
1323
1356
1367
1378
1389
1411
1422
1433
1444
1455
1562
201
225
332
352
397
572
584
596
623
661
1073
1084
1104
1115
1163
1194
1210
1243
1254
1265
1276
1287
1298
1309
1324
1357
1368
1379
1390
1412
1423
1434
1445
1456
1563
203
314
333
353
473
573
585
597
632
662
1074
1085
1105
1116
1164
1195
1211
1244
1255
1266
1277
1288
1299
1310
1325
1358
1369
1380
1391
1413
1424
1435
1446
1457
1566
205
316
334
354
474
574
586
598
633
663
1075
1086
1106
1122
1165
1201
1212
1245
1256
1267
1278
1289
1300
1311
1326
1359
1370
1381
1392
1414
1425
1436
1447
1459
1571
206
317
335
355
475
575
587
605
634
664
1076
1092
1107
1123
1166
1202
1214
1246
1257
1268
1279
1290
1301
1312
1327
1360
1371
1382
1393
1415
1426
1437
1448
1460
208
318
336
356
476
576
588
606
635
665
1077
1093
1108
1124
1167
1203
1215
1247
1258
1269
1280
1291
1302
1313
1328
1361
1372
1383
1394
1416
1427
1438
1449
1461
209
325
337
357
477
577
589
607
636
666
1078
1094
1109
1125
1168
1204
1216
1248
1259
1270
1281
1292
1303
1314
1334
1362
1373
1384
1406
1417
1428
1439
1450
1462
210
326
338
358
478
578
590
608
648
667
1079
1095
1110
1126
1169
1205
1217
1249
1260
1271
1282
1293
1304
1315
1335
1363
1374
1385
1407
1418
1429
1440
1451
1463
211
327
339
359
567
579
591
609
649
668
1080
1096
1111
1127
1174
1206
1218
1250
1261
1272
1283
1294
1305
1316
1336
1364
1375
1386
1408
1419
1430
1441
1452
1464
212
328
340
371
568
580
592
619
650
17
18
19
20
23
55
57
15
27
43
55
67
79
92
109
121
133
145
157
172
185
229
5. Cagliari
6. Gela
7. Mondragone
5
15
— 29 —
Pagina 37 di 111
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
11-7-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159
8. Andria
23
77
91
348
385
403
419
444
456
468
482
494
512
533
546
63
78
93
349
386
404
420
445
457
470
483
495
513
534
64
79
94
350
387
405
421
446
458
471
484
496
514
535
65
80
95
363
388
408
422
447
459
472
485
497
519
536
66
81
97
364
389
409
423
448
460
473
486
498
520
537
67
82
98
365
390
410
437
449
461
474
487
499
521
538
68
83
99
378
391
411
438
450
462
475
488
500
522
539
69
84
100
379
392
412
439
451
463
476
489
507
523
540
70
85
103
380
394
413
440
452
464
478
490
508
524
541
71
86
345
382
400
416
441
453
465
479
491
509
525
542
72
88
346
383
401
417
442
454
466
480
492
510
531
543
76
89
347
384
402
418
443
455
467
481
493
511
532
545
4
16
85
165
178
190
295
5
17
86
166
179
191
296
6
18
87
167
180
192
297
7
19
88
169
181
194
298
8
46
89
170
182
265
299
9
47
92
171
183
266
300
10
49
93
172
184
268
301
11
50
94
173
185
269
325
12
51
95
174
186
270
330
13
52
96
175
187
286
385
14
53
97
176
188
293
425
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
2
47
81
105
3
48
82
106
5
55
83
107
6
57
84
109
7
61
87
110
9
63
88
138
10
67
89
216
12
68
90
16
70
91
19
71
92
23
75
102
9. Crotone
3
15
55
98
177
189
294
10. Erice
13
11. Iglesias
1
46
78
104
12. Quartu Sant'Elena
1
21
127
2
22
166
5
28
172
6
29
174
7
30
175
8
31
9
32
10
38
11
46
16
47
17
48
18
70
2
14
26
58
138
379
3
15
27
62
139
4
16
29
128
140
5
17
35
129
141
6
18
37
130
142
7
19
40
131
143
8
20
43
132
144
9
21
47
133
334
10
22
50
134
335
11
23
51
135
344
12
24
54
136
345
413
482
496
809
471
483
497
472
484
498
473
485
499
474
488
500
475
489
501
476
490
502
477
491
505
478
492
506
479
493
507
480
494
508
13. Rossano
1
13
25
57
137
346
14. Lecce
405
481
495
509
— 30 —
Pagina 38 di 111
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
11-7-2009
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 159
15. Lamezia Terme
30
213
106
244
107
326
108
354
118
371
128
129
130
131
132
133
134
2
14
26
38
62
112
396
3
15
27
39
63
264
397
4
16
28
43
69
332
400
5
17
29
44
70
337
6
18
30
45
71
338
7
19
31
46
72
359
8
20
32
49
83
376
9
21
33
50
84
380
10
22
34
51
85
381
11
23
35
52
86
382
12
24
36
59
87
384
71
109
179
191
210
249
92
125
180
192
211
250
93
162
181
193
226
251
95
163
182
194
227
252
97
169
183
195
228
98
170
184
196
230
99
172
185
197
232
100
174
186
198
233
101
175
187
199
234
102
176
188
200
235
103
177
189
208
239
2
22
3
23
4
5
6
7
8
16
17
18
19
411
423
435
448
460
482
496
635
412
424
436
449
461
483
497
715
413
425
437
450
462
484
498
716
414
426
438
451
463
487
499
717
415
427
439
452
466
488
500
416
428
440
453
467
489
501
417
429
441
454
467
490
502
418
430
442
455
469
491
503
419
431
444
456
470
492
504
420
432
445
457
471
493
505
421
433
446
458
480
494
506
21
42
81
22
43
23
44
25
46
28
50
30
52
31
55
33
56
34
57
35
59
16. Campobasso
1
13
25
37
61
89
389
17. Velletri
70
108
178
190
209
240
18. Sora
1
20
19. Pescara
410
422
434
447
459
481
495
634
20. Ventimiglia
3
38
60
20
39
80
21. Massa – Carrara
Massa
49
129
179
245
50
131
180
246
53
132
181
247
54
133
182
248
56
134
183
249
57
136
184
250
58
150
185
251
59
155
186
263
60
156
188
290
61
157
189
293
63
166
241
294
126
178
243
100
112
131
153
168
191
101
113
132
154
169
199
102
114
134
155
170
279
103
115
144
156
171
280
104
116
145
157
172
281
105
117
146
158
173
315
106
118
147
159
174
107
119
148
163
175
108
120
149
164
176
109
127
150
165
177
110
128
151
166
178
111
130
152
167
190
61
73
124
286
300
351
62
74
125
287
315
352
63
75
276
288
316
355
64
76
277
289
318
370
65
77
278
290
319
372
66
78
279
291
320
375
67
86
280
293
322
376
68
87
281
294
323
388
69
88
282
295
324
403
70
89
283
296
325
407
71
102
284
297
326
409
Carrara
22. Matera
55
72
115
285
299
350
09A08112
— 31 —
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.
Art. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone
Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
In vigore dal 19 dicembre 2012
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 20072013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse
proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di
agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle
imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la
data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla
delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori,
rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima
legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni
ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive
modificazioni.
(181)
1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni
di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali è stata già avviata una
procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di
addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni
straordinaria, non inferiore a mille unità.
(182)
1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta
di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
(182)
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i
parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341,
lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta
municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle
risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1
sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
(184)
4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì
sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito
dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di
programma «Piano Sulcis». La relativa copertura è disposta a valere sulle
somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla delibera CIPE n.
93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto
adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma
ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano
il tetto di spesa.
(183)
(181) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n.
221.
(182) Comma inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
(183) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
(184) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10
aprile 2013.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione
Misure anticicliche e salvaguardia di progetti avviati
Dicembre 2012
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
SOMMARIO
1.
Finalità del Piano Azione Coesione e sintesi .......................................................................................... 2
2.
Terza e ultima riprogrammazione ............................................................................................................. 3
2.1.
Aspetti generali ............................................................................................................................................... 3
2.2.
I tre pilastri ...................................................................................................................................................... 4
3.
Interventi della terza riprogrammazione in dettaglio........................................................................... 6
3.1.
Misure anticicliche ......................................................................................................................................... 6
3.2.
Salvaguardia di progetti validi avviati ........................................................................................................ 15
3.3.
Nuove azioni ................................................................................................................................................ 17
4.
La prima e seconda riprogrammazione: stato di attuazione ............................................................ 19
5.
Disposizioni di attuazione .......................................................................................................................... 20
Allegato 1. Tabelle totali e per Regione .......................................................................................................... 22
Allegato 2. Stato di attuazione del Piano di Azione Coesione .................................................................. 23
Allegato 3. Elenco aree urbane caratterizzate da elevato disagio sociale ............................................. 24
Allegato 4. Le aree di crisi industriale della Campania .............................................................................. 25
Allegato 5. Val di Susa .......................................................................................................................................... 26
1
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
1. Finalità del Piano Azione Coesione e sintesi
Con la definizione e l’attuazione del Piano di Azione Coesione 1, concentrato nel Sud, il Governo, in un
ambito di cooperazione rafforzata con la Commissione Europea, in stretto rapporto di partenariato
istituzionale e tecnico con le Amministrazioni titolari dei programmi operativi 2007-2013 (soprattutto
Regioni) e avvalendosi del confronto con il partenariato economico e sociale, ha attuato, da dicembre
2011, una riprogrammazione delle risorse comunitarie e delle risorse di cofinanziamento nazionale 2 che
raggiunge, con la terza e ultima fase, il valore di 12,1 miliardi di euro. Tale riprogrammazione è stata
diretta a:
! accelerare l’attuazione della programmazione 2007-2013 per colmare i gravi ritardi maturati;
! rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando le risorse;
! avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli esiti, potranno essere
riprese nella programmazione 2014-2020;
! anticipare i nuovi metodi di “programmazione rivolta ai risultati” che saranno adottati nel bilancio
europeo e nella programmazione della politica di coesione 2014-2020, a cominciare da una forte enfasi
sui risultati attesi e a una maggiore trasparenza e apertura del processo decisionale e dei dati..
Il Piano di Azione Coesione è attuato attraverso tre fasi successive di riprogrammazione dei Programmi
cofinanziati dai fondi strutturali. Le prime due fasi (dicembre 2011 e poi maggio 2012) hanno riallocato
un totale di risorse pari a 6,4 miliardi di euro, attraverso sia la riduzione del cofinanziamento nazionale,
sia la revisione interna dei programmi. Tali fasi hanno riguardato in misura prevalente (4,9 miliardi) le
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e in misura più contenuta (0.5. miliardi) le altre Regioni del
Sud e alcune del Centro Nord. Questo documento descrive la terza e ultima riprogrammazione. Essa
è pari a 5,7 miliardi di euro e riguarda, per l’area “Convergenza”, i Programmi regionali di Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia e i Programmi nazionali “Reti e Mobilità” e “Sicurezza per lo sviluppo” (per
circa il 98%). Riguarda inoltre i Programmi delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta.
La riprogrammazione avviene attraverso riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (4,9 mld) e
riallocazioni di risorse all’interno dei programmi operativi (0,8 mld).
Il Piano di Azione Coesione, letto nell’insieme delle tre fasi in cui si articola, ha realizzato un forte riorientamento della spesa con la concentrazione su tre missioni :
! servizi di cittadinanza,
! giovani,
! impresa e lavoro.
Mentre nella prima e seconda riprogrammazione si sono privilegiati obiettivi di riequilibrio strutturale
(scuola, reti ferroviarie e digitali, servizi di cura, etc.), nella terza si è posta l’attenzione, su sollecitazione
delle parti economiche e sociali, a misure anticicliche e misure rivolte alla salvaguardia di singoli
progetti in ritardo, ma meritevoli di finanziamento.
L’insieme della manovra e degli interventi di cui si compone si realizza nel rispetto di principi che
delineano il nuovo metodo di programmazione, anticipando l’adozione dell’approccio di
programmazione della politica di coesione comunitaria 2014-2020. Si costituisce così di fatto il
Il Piano di Azione Coesione è lo strumento con cui si è data risposta agli impegni assunti dal Governo italiano in sede di
Vertice Europeo del 26 ottobre 2011 al fine di recuperare i ritardi accumulati nell’uso dei fondi strutturali 2007-2013.
2 Il Piano di Azione Coesione è attuato unitamente al percorso di accelerazione avviato, di intesa con le Regioni e la
Commissione europea, con la Delibera CIPE n.1/2011 e le successive decisioni del Comitato nazionale per il coordinamento e
la sorveglianza della politica regionale unitaria attraverso cui sono stati fissati target di impegno e spesa da conseguire
progressivamente.
1
2
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
“ponte” che consentirà il più tempestivo avvio di attuazione del nuovo ciclo. Il Piano di Azione
Coesione è quindi programmato e realizzato sulla base dei principi di:
! “cooperazione rafforzata” con la Commissione europea e supporto e affiancamento da parte di
centri di competenza nazionale
! concentrazione su tematiche di interesse strategico nazionale, declinate regione per regione secondo
le esigenze dei diversi contesti, attraverso un confronto fra Governo e Regioni;
! fissazione di risultati attesi in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone e di
opportunità di fare impresa e definizione circostanziata di azioni attuabili che mirano a quei risultati;
! impegni precisi in merito ai tempi di attuazione;
! applicazione del nuovo principio di partenariato (di cui alla proposta del Codice di condotta
europeo sul partenariato) con il coinvolgimento sostanziale, nella preparazione e nell’attuazione, delle
responsabilità istituzionali rilevanti e delle organizzazioni dei soggetti (del lavoro, dell’impresa, della
società civile) i cui interessi sono coinvolti dagli interventi programmati;
! trasparenza e apertura delle informazioni.
Le informazioni complete sulla prima e seconda riprogrammazione sono disponibili sul sito
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/. Una sintesi e i tratti essenziali del
loro stato di attuazione sono presentati nel successivo paragrafo 4; mentre lo stato di attuazione
completo è descritto in dettaglio in Allegato 2.
2. Terza e ultima riprogrammazione
2.1. Aspetti generali
La terza e ultima riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013 attuata nell’ambito del Piano di
Azione Coesione riguarda 5,7 miliardi di euro ed è mirata a tre obiettivi:
! misure anticicliche che consentano a lavoratori, imprese e persone di superare la prolungata crisi
recessiva senza compromettere le opportunità e la vita nella fase di ripresa,
! salvaguardia di progetti validi in ritardo,
! nuove azioni selezionate dalle Regioni.
Al percorso hanno partecipato i Programmi Operativi delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta oltre al PON Reti e Mobilità.
La riprogrammazione è stata concertata con le Regioni e ha beneficiato di una forte sollecitazione dal
confronto con il partenariato economico e sociale e dei suoi contributi tecnici. Con il partenariato sono
state attentamente soprattutto valutate le misure anticicliche 3 volte a fronteggiare gli effetti del
3
Il Tavolo SUD Impresa e Lavoro è stato avviato su richiesta e con CGIL-CISL-UIL e Confindustria il 3 agosto 2012. A esso
hanno fatto seguito la riunione del 12 settembre 2012 (in cui è stata illustrata una Nota Tecnica Preliminare delle proposte del
Governo sulle misure anticicliche) e gli incontri di approfondimento del 3 e 4 ottobre 2012. Nel corso di ulteriori incontri
sono pervenute valutazioni e proposte da altre organizzazioni del partenariato comunitario, economico e sociale, segnatamente
da UGL (1 ottobre 2012) e R.ETE. Imprese Italia (2 ottobre 2012), con cui sono stati realizzati appositi incontri. L’11 ottobre
2012 è stata presentata una Nota Tecnica Aggiornata delle proposte del Governo alle parti economiche e sociali consultate.
Dell’ulteriore confronto partenariale è scaturita la proposta finale delle misure anticicliche da discutere con le Regioni e la
Commissione Europea. I documenti Nota Tecnica Preliminare, Nota Tecnica Aggiornata e Nota Tecnica finale sono stati
3
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
prolungamento della crisi sul lavoro, sulle competenze, sulle imprese, sulle persone con maggiore fragilità.
Le risorse riprogrammate si concentrano così in tre pilastri, che verranno descritti nel paragrafo 2.2:
!
Primo pilastro: Misure anticicliche (2,5 miliardi)
!
Secondo pilastro: Salvaguardia progetti validi avviati (1,9 miliardi)
!
Terzo pilastro: Nuove azioni regionali (1,3 miliardi)
Per quanto riguarda la modalità di riprogrammazione, nel rispetto del metodo fissato per l’adesione al
Piano di Azione Coesione 4, si prevede:
! allocazione di 4,9 miliardi di euro, derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale, per attuare
nell’ambito del Piano di Azione Coesione interventi con risorse nazionali (quindi fuori dai Programmi
Operativi)
! rimodulazione all’interno dei Programmi Operativi di 0,8 miliardi di euro ri-orientati verso gli obiettivi
del Piano di Azione Coesione.
Il tasso di cofinanziamento comunitario FESR, per i due programmi Convergenza con maggiore
dotazione finanziaria (Campania e Sicilia), è stato innalzato fino al 75%, soglia massima consentita dai
Regolamenti Comunitari; per il POR Puglia e Calabria e per il PON Reti e Mobilità, invece, il tasso di
partecipazione comunitaria rimane al di sotto della soglia massima in considerazione del più avanzato
stato di attuazione di questi Programmi sulla base del livello di impegni giuridicamente vincolanti e di
“altri impegni formalmente assunti secondo le rispettive leggi di contabilità” 5.
Con le risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, unitamente a quelle
rimodulate all’interno dei PO, proseguendo secondo le linee condivise con la Commissione Europea e
coerenti con gli indirizzi del Consiglio Europeo, si interviene su alcuni temi particolarmente qualificanti
della politica di coesione: occupazione, giovani, innalzamento delle competenze, inclusione sociale con
una particolare attenzione al tessuto imprenditoriale anche in termini di rilancio di un'economia provvista
del giusto livello di conoscenze.
Di seguito si illustrano i contenuti principali dei tre indirizzi di riprogrammazione, mentre in Allegato 1
sono presentate anche le tavole relative alle singole Regioni.
2.2. I tre pilastri
Primo pilastro: Misure anticicliche (2,5 miliardi di euro)
La definizione degli interventi anticiclici, alcuni dei quali innovativi rispetto all’insieme di strumenti in
corso di attuazione, è derivata dal confronto tra Governo e partenariato economico-sociale attraverso il
quale sono stati individuati interventi con effetto diretto su imprese e lavoro aggiuntivi rispetto a quelli
già considerati nelle prime due fasi di riprogrammazione per contenere gli effetti del prolungamento della
crisi sul lavoro, sulle competenze, sulle imprese e sulle persone con elevato disagio sociale.
pubblicati rispettivamente il 12 settembre 2012, il 10 ottobre 2012 ed il 22 ottobre 2012 e sono consultabili sul sito
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/
4 Nota MISE-DPS-DGPRUC Prot. 8196-U del 18 giugno 2012 e smi consultabile al sito http://www.dps.tesoro.it/la
riprogrammazione dei PO avviene con riduzione del cofinanziamento nazionale e/o procedendo ad una riprogrammazione
all’interno dei Programmi.
5 Il riferimento a tali ultimi impegni è stato assunto nell’accezione utilizzata dall’Accordo siglato tra il Governo, le Regioni e le
Provice autonome di trento e di Bolzano il 12 febbraio 2009 in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze.
4
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II Commissione
Successivamente le proposte del Governo sono state verificate con le Regioni e con la Commissione
Europea fino alla configurazione definitiva di 9 linee di intervento riassunte nella tavola 1. Dei 2.504,4
milioni di euro riprogrammati solo 17,8 si riferiscono a Regioni diverse da quelle Convergenza (Friuli
Venezia Giulia).
Tavola 1. Risorse destinate alle misure anticicliche (valori in milioni di euro).
Totale
Con
Con riduzione tasso
riprogrammazione
di cofinanziamento
nei programmi
nazionale
operativi
Interventi
I. Interventi anticiclici (tavolo impresa e lavoro)
1. Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a
disagio socioeconomico
2. Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati
3. Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche
attive del lavoro collegate ad ammortizzatori sociali in deroga
4. Promozione della nuova imprenditorialità
5. Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità
6. Promozione sviluppo turistico e commerciale
7. Interventi di rilancio di aree colpite da crisi industriali
8. Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e
attrezzature da parte delle imprese
9. Aiuto alle persone con elevato disagio sociale
Totale
Totale
366,0
85,0
11,0
90,0
377,0
175,0
530,0
92,8
81,0
134,0
282,0
112,0
25,0
224,9
-
530,0
204,8
106,0
358,9
282,0
57,0
85,0
1.712,8
270,0
58,7
791,6
327,0
143,7
2.504,4
In considerazione del diverso fabbisogno espresso dal territorio di riferimento, ciascuna Amministrazione
ha scelto di dare attuazione agli strumenti istruiti e definiti a livello nazionale ovvero di proseguire le
misure regionali già in corso che, seppure diversamente configurate, concorrono ai medesimi obiettivi.
Le proposte nazionali hanno in ogni caso esercitato una importante funzione di stimolo sulle
Amministrazioni titolari dei PO sollecitate a condurre una analisi delle criticità e a valutare strumenti
alternativi.
Secondo pilastro: Salvaguardia di progetti avviati (1,9 miliardi di euro)
La manovra volta alla salvaguardia di interventi avviati nei programmi operativi e che hanno necessità di
tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (anche in considerazione del rischio di non ultimazione entro
il 31 dicembre 2015) è stata impostata sulla base di una serrata concertazione tra le Amministrazioni
Centrali capofila dei Fondi Strutturali, le Regioni e la Commissione Europea.
I risultati del lavoro svolto consentono (a) di confermare, anche dinanzi ai mutamenti delle condizioni
socio-economico-finanziarie di questi ultimi anni, la continuazione della strategia 2007-2013 attraverso la
realizzazione dei progetti che ne sono l’espressione più rilevante (Grandi Progetti, Progettazione integrata
regionale/locale, investimenti nei settori innovativi) e (b) di assicurare la tutela degli impegni realizzativi
(giuridicamente vincolanti e comunque non revocabili) assunti dalle Autorità di Gestione nei confronti
dei cittadini, del territorio e delle imprese.
Le scelte di salvaguardia hanno quindi riguardato interventi di cui è stata valutata la rilevanza nel medio
periodo in tal modo creando anche le condizioni perché la loro attuazione costituisca un “ponte”
coerente con l’avvio della attuazione del prossimo ciclo di programmazione.
5
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II Commissione
Terzo pilastro: Nuove azioni regionali (1,3 miliardi di euro)
Si tratta di azioni proposte dalle Regioni nuove rispetto ai contenuti dei programmi in corso di attuazione
e relative ad obiettivi che riguardano, in sintesi: mobilità sostenibile; agenda digitale; efficientamento
energetico; interventi in aree urbane a elevata criticità e disagio economico e sociale; valorizzazione
dell’offerta turistica e culturale integrata; internazionalizzazione delle PMI.
Nell’ambito delle nuove azioni è compresa anche l’esperienza particolarmente significativa condotta dai
territori della Val di Susa in ordine alla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali delle
compensazioni ambientali di cui alla Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012 6, che per la sua portata
anticipatoria rispetto agli strumenti e metodi della programmazione 2014-2020 (in particolare le modalità
di funzionamento della governance dello sviluppo guidato dalle comunità locali che insistono sull’area del
progetto o Community Local Lead Development) si è voluto associare al percorso del Piano di Azione
Coesione.
3. Interventi della terza riprogrammazione in dettaglio
3.1. Misure anticicliche
Di seguito vengono illustrate caratteristiche e dimensione delle singole 9 voci di cui si compone la
riprogrammazione anticiclica per 2.504,4 milioni di euro.
(1) Agevolazione fiscale de minimis per micro e piccole aziende delle aree a disagio socioeconomico
a.
Risultati attesi
Rafforzare il tessuto socio economico nelle aree di intervento favorendo l’imprenditorialità e la
coesione sociale
Numero di imprese salvaguardate o di nuova localizzazione nelle aree di intervento.
Numero di occupati salvaguardati o creati.
b.
Azioni
Misura di sostegno in de minimis per la concessione di agevolazioni fiscali e contributive (esenzione dal
pagamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’imposta sugli immobili e dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente) a favore di micro e piccole imprese, localizzate o che si localizzeranno
nelle zone urbane delle Regioni Convergenza individuate dalla Delibera CIPE n. 14/2009 anche ai sensi
della norma in corso di approvazione (Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179). Le zone e le città
(elencate nell’Allegato 3) erano state individuate dal CIPE tra quelle caratterizzate da elevato tasso di
disoccupazione e disagio socioeconomico7, In Sicilia sono state individuate dalla Legge regionale n.11 del
6
La Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012, assegna alle opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale
della «Nuova linea ferroviaria Torino – Lione» 10 Milioni di euro a valere sulle risorse dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge
n. 98/2011, secondo la seguente articolazione temporale: 2 milioni per il 2013, 5 milioni per il 2014 e 3 milioni per il 2015. Le
risorse sono state assegnate all’Osservatorio sulla Torino - Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che
d’intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, sentiti gli enti locali, trasmette al Ministero delle infrastrutture le
proposte relative alle misure compensative nel quadro delle proposte emerse dal territorio.
7 L’Indice di Disagio Socioeconomico (IDS) definito dal MISE - DPS per la selezione di queste zone misura il livello di
esclusione sociale ed è ottenuto dalla combinazione di quattro indicatori di esclusione socioeconomica calcolati come media
(ponderata per la popolazione residente) in ognuna delle sezioni censuarie di riferimento che compongono la zona
beneficiaria: (1) tasso di disoccupazione; (2) tasso di occupazione; (3) tasso di concentrazione giovanile; (4) tasso di
6
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II Commissione
12 maggio 2010 utilizzando gli stessi criteri nazionali, ulteriori cinque ZFU (Palermo Porto e Brancaccio,
Bagheria, Enna e Vittoria)
c.
Dotazione finanziaria (milioni di euro):
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di Con riprogrammazione nei
cofinanziamento nazionale
programmi operativi
56
0
100
0
63
11
147
0
366
11
Totale
56
100
74
147
377
(2) Rifinanziamento credito d’imposta occupati svantaggiati e molto svantaggiati
a.
Risultati attesi
Promozione di nuova occupazione e nuove opportunità per i lavoratori svantaggiati
Numero di lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, donne residenti in aree a bassa
occupazione femminile, giovani inoccupati) e molto svantaggiati (disoccupati di più lungo periodo)
mantenuti o riammessi nel sistema produttivo in questa fase di grave difficoltà del ciclo economico.
b.
Azioni
La linea di intervento prevede di rifinanziare gli Avvisi adottati dalle Regioni (Calabria, Campania e
Puglia) per l’erogazione del credito di imposta consentendo l’accoglimento delle istanze rimaste
insoddisfatte per carenza di risorse o implementare il sostegno già previsto (Sicilia). In entrambi i casi
l’intervento consentirà di rafforzare l’incentivazione all’assunzione di nuovi lavoratori, svantaggiati o
molto svantaggiati 8 e il loro mantenimento in attività per un periodo di almeno due anni per le
piccole e medie imprese e tre anni per le altre imprese.
scolarizzazione. Oltre che di tale indice, la selezione delle zone operata dalla Delibera CIPE n. 14/2009 tiene conto delle
valutazioni qualitative fornite dalle Regioni.
8 Secondo la definizione della Commissione europea, è un lavoratore “svantaggiato”:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- chi vive solo con una o più persone a carico;
- i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite
rilevazioni ISTAT);
- chi è membro di una minoranza nazionale.
Sono definiti “molto svantaggiati”, invece, i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
7
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Nel dettaglio, gli esiti degli Avvisi di cui si rafforza la dotazione finanziaria, sono i seguenti:
c.
Regioni
Scadenza
presentazione
domande
Calabria
14 settembre 2012
Campania
1 ottobre 2012
Puglia
19 novembre 2012
Sicilia
31 ottobre 2012
Esiti
Pervenute 1.677 domande per 3.465 assunzioni e un volume
di richieste doppio rispetto alla dotazione disponibile (39,3
contro una dotazione originaria di 20 milioni di euro).
Pervenute 3.920 istanze per 8.700 assunzioni previste e un
volume di richieste di 100 milioni di euro cinque volte
superiore la dotazione dell’Avviso (20 milioni)
In tre giorni di operatività, sono pervenute 1.923 istanze per
4.209 assunzioni con una domanda contributiva di 63,7
milioni di euro, oltre sei volte maggiore alla dotazione iniziale
dell’Avviso (10 milioni). L’Avviso è stato quindi sospeso dal
25 settembre per consentire alla Regione di procedere ad una
prima istruttoria delle numerose istanze pervenute e valutare
le risorse occorrenti per soddisfare la richiesta.
Pervenute 1.751 domande per 4.832 assunzioni e un volume
di richieste pari a 62,5 milioni di euro.
Dotazione finanziaria (milioni di euro): (*)
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di
cofinanziamento nazionale
25
50
0
10
85
Con riprogrammazione
nei programmi operativi
15
50
25
0
90
Totale
40
100
25
10
175
(*) La dotazione finanziaria messa a disposizione dalle Regioni è stata quantificata tenendo conto non solo delle istanze
presentate e non coperte con i primi avvisi ma anche della possibilità di finanziare nuove istanze.
(3) Misure innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione e politiche attive del lavoro collegate ad
ammortizzatori sociali in deroga
a. Risultati attesi
Mantenimento di posti di lavoro e/o offerta di effettive opportunità di ricollocazione lavorativa
Numero di lavoratori presi in carico da percorsi di politica attiva del lavoro
Numero di nuovi occupati a seguito delle misure di politica attiva del lavoro
b. Azioni
La linea di intervento prevede azioni innovative e sperimentali che integrano sostegno al reddito e
misure di politica attiva, con la presa in carico del lavoratore da parte dei Centri per l’Impiego o di
Agenzie del lavoro accreditate che devono disegnare ed erogare percorsi personalizzati e strutturati
di politica attiva, coerenti con i bilanci di competenze (inserimento in percorsi mirati di
8
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II Commissione
riqualificazione professionale, stage presso aziende, voucher aziendali, partecipazione dei lavoratori
ai corsi di formazione continua previsti dai Fondi Interprofessionali, doti formative, ecc.).
La misura, già applicata negli scorsi anni nel rapporto di 2 a 1 tra politiche attive e politiche di
sostegno al reddito, è stata riformulata portando la proporzione tra le due politiche al rapporto 1 a 3 9
in considerazione dell’aggravamento della crisi. Il finanziamento di questa misura come le risorse del
PAC consente di svincolarla dai limiti temporali di utilizzo dei programmi cofinanziati per
conseguire più agevolmente la finalità di mantenere i posti di lavoro e/o di offrire effettive
opportunità di ricollocazione lavorativa.
La concentrazione degli interventi attivi nei Centri per l’Impiego o Agenzie del lavoro accreditate
mira a precostituire condizioni di miglioramento della qualità e dell’efficacia della misura.
Per l’attivazione dell’intervento è stata predisposta una apposita proposta normativa a valle del quale
le Regioni Convergenza potranno concentrare i loro sforzi sulla selezione e il disegno delle iniziative
da mettere in campo in funzione delle caratteristiche e delle potenzialità dei diversi destinatari e delle
prospettive di sviluppo dei territori interessati, a partire dal monitoraggio dei settori di maggiore
domanda di lavoro.
c. Dotazione finanziaria (milioni di euro):
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di
cofinanziamento nazionale
36
320
30
144
530
Con riprogrammazione nei
Totale
programmi operativi
0
0
0
0
0
36
320
30
144
530
(4) Promozione della nuova imprenditorialità
a. Risultati attesi
Rafforzare il potenziale innovativo del sistema imprenditoriale,
all’imprenditorialità dei giovani e lo start up di imprese innovative
sostenere
l’accesso
Numero di imprese attivate
b. Azioni
La linea di intervento prevede il ricorso a strumenti, nazionali e regionali, a sostegno della nuova
imprenditoria, soprattutto dei settori innovativi e con un particolare coinvolgimento delle fasce più
giovani della popolazione.
A livello nazionale, afferiscono a questa linea le due misure introdotte dal Decreto Legge 18 Ottobre
2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” finalizzate al sostegno delle start up
innovative per 190 milioni di euro 10, articolate in:
!
9
sostegno relativo a costi salariali, tassi di interesse su finanziamenti, spese per acquisto di
attrezzature e apparecchiature tecnico-scientifiche, servizi di incubazione offerti da incubatori
Per ogni 3 euro di politica passiva (sostegno al reddito più contribuzione figurativa) si attiva 1 euro di politica attiva.
La copertura finanziaria è assicurata per 90 milioni di euro dal Piano Azione Coesione (seconda riprogrammazione) e per
100 milioni di euro dalle risorse rinvenienti dal PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006.
10
9
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!
II Commissione
certificati e internazionalizzazione, sostenuti nei primi quattro anni dalle start up innovative; il
sostegno non può superare complessivamente 50.000 euro per start up innovativa 11
agevolazioni per gli investimenti innovativi delle start up innovative operative nei settori
dell’economia digitale e delle tecnologie innovative 12
Le sollecitazioni pervenute dal partenariato economico e sociale hanno consentito alle Regioni di
approfondire le ulteriori e maggiori potenzialità delle iniziative regionali analoghe a quelle nazionali e
già inserite nei Programmi, proponendo, nella terza riprogrammazione del Piano Azione Coesione,
una maggiore concentrazione finanziaria delle risorse su tali iniziative.
Le Regioni Calabria, Puglia e Friuli Venezia Giulia hanno scelto di operare attraverso interventi
previsti nei rispettivi Programmi Operativi 13.
c. Dotazione finanziaria (milioni di euro)
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Friuli Venezia Giulia
TOTALE
Con riduzione tasso di
cofinanziamento nazionale
Con riprogrammazione nei
programmi operativi
0
75
0
0
17,8
92,8
24
0
88
0
0
112
Totale
24
75
88
0
17,8
204,8
(5) Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità
a. Risultati attesi
Innalzare le competenze, aumentare l’occupazione giovanile, la cultura del lavoro e la competitività
delle imprese.
Favorire nei ragazzi le conoscenze indispensabili e, insieme, la consapevolezza delle proprie
attitudini, potenzialità e capacità, attraverso esperienze di stage e di lavoro.
b. Azioni
La linea di intervento prevede la valorizzazione e l’aumento dell’offerta coordinata di istruzione
tecnica e professionale di qualità per rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal sistema
produttivo attraverso la realizzazione di reti territoriali che coinvolgono giovani-istituti scolasticitessuto produttivo-servizi territoriali per il lavoro.
I programmi puntano su un'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità,
valorizzando la collaborazione multiregionale e l'integrazione delle risorse disponibili. Gli interventi
11
La misura è operativa per le Regioni Convergenza e le Regioni Basilicata e Sardegna.
La misura è operativa per le Regioni Convergenza
13 La Regione Calabria procederà all’adozione di un avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di nuove iniziative
imprenditoriali promosse da imprese “giovanili” di “nuova costituzione”, classificate come micro e piccole imprese. La
Regione Puglia, invece, si concentrerà sulle agevolazioni a sportello per il sostegno dell'imprenditoria femminile e giovanile
attraverso start up di microimprese di soggetti svantaggiati. Il Friuli realizzerà interventi a favore di imprese e giovani per
rafforzare competitività e innovazione.
12
10
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II Commissione
proposti sono addizionali rispetto a quelli ordinari e saranno realizzati secondo una strategia idonea a
integrarli con quelli per la prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica
Il modello proposto in sede Tavolo SUD Impresa e Lavoro deve essere declinato per ciascuna
Regione Convergenza in base alle esigenze espresse dal territorio e al coordinamento con gli
interventi programmati e/o in atto relativi alla prevenzione e al contrasto alla dispersione scolastica
nonché con le azioni per promuovere l’apprendistato. Gli interventi saranno puntualmente
individuati entro il 15 gennaio d’intesa fra il MIUR, le Regioni e il DPS. I programmi, coordinati dal
MIUR, si articolano in cinque livelli adeguamento dei laboratori degli istituti tecnici e professionali e
altri interventi della riforma dell’istruzione tecnica e professionale;
1. Poli Tecnico Professionali di filiera;
2. Istituti Tecnici Superiori (ITS);
3. Modelli innovativi di alternanza scuola, formazione e lavoro;
4. Borse di studio in Italia ed all’estero.
Il grado di adesione regionale alla proposta è territorialmente differenziato sia per dotazione
finanziaria che concentrazione sui livelli 14.
c. Dotazione finanziaria (milioni di euro):
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di
Con riprogrammazione nei
cofinanziamento nazionale programmi operativi
13
0
50
0
0
25
18
0
81
25
Totale
13
50
25
18
106
(6) Promozione sviluppo turistico e commerciale
a. Risultati attesi
Aumento del numero delle imprese e degli occupati nei settori turistico e commerciale
Miglioramento della qualità delle condizioni e degli standard di offerta turistica e commerciale
b. Azioni
L’azione prevede il finanziamento dei contratti di sviluppo dei settori turistico e commerciale
attraverso la finalizzazione delle risorse programmabili del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale
2000–2006 per 160 milioni di euro (DM del 28 settembre 2012).
La selezione dei contratti di sviluppo da finanziare è effettuata dal Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Direzione Generale per
l’incentivazione delle attività imprenditoriali (DGIAI) sulla base dei criteri di priorità previsti dalla
normativa e tra questi, in particolare: a) coerenza con la programmazione territoriale delle Regioni; b)
previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate; c) prossimità di
attrattori culturali, naturali e/o paesaggistici o comunque localizzazione in aree con elevato potenziale
di sviluppo turistico, con riferimento alla dimensione internazionale dei flussi e alla loro
destagionalizzazione. Per gli investimenti nel settore del commercio, particolarmente colpito
14
La Puglia ha programmato di realizzare interventi diretti agli Istituti Professionali.
11
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II Commissione
nell’attuale fase recessiva, potrà essere prevista una congrua riserva per consentire l’accesso allo
strumento anche ai programmi di investimenti inferiori alla soglia minima.
Oltre a convergere sul cofinanziamento della misura nazionale scaturita dal Tavolo SUD Impresa e
Lavoro, le Regioni hanno scelto di attivare anche strumenti di loro competenza sulla base del
fabbisogno espresso dai territori e delle iniziative già programmate e/o intraprese nei rispettivi PO.
In Calabria, i 189,9 milioni di euro allocati su questa linea di intervento saranno finalizzati al
miglioramento e ampliamento delle strutture ricettive ed alla promozione degli aeroporti (60 milioni
di euro) al finanziamento, nell’ambito dei PISL, di interventi sui sistemi turistici locali, di interventi di
sostegno e promozione delle destinazioni turistiche (129 milioni di euro); in Campania 41,5 milioni di
euro si concentrano sul co-finanziamento dei bandi del MISE-DPS-DGIAI, mentre la restante parte
(22,5 milioni di euro) è finalizzata all’Interporto di Nola; la Puglia, invece, ha scelto di allocare 95
milioni di euro su interventi già inseriti nel PO potenziandone gli strumenti regionali (contratti di
programma, PIA, nuova imprenditorialità).
c. Dotazione finanziaria ( milioni di euro)
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di
Con riprogrammazione nei
cofinanziamento nazionale programmi operativi
70
129,9
64
0
0
95
0
0
134
224,9
Totale
199,9
64
95
0
358,9
.
(7) Interventi di rilancio di aree colpite da crisi industriali
a. Risultati attesi
Diversificazione delle attività imprenditoriali nelle aree interessate in particolare in direzione di
imprese innovative
Aumento delle competenze e della qualità del capitale umano
Numero di posti di lavoro tutelati
Miglioramento delle condizioni ambientali
b. Azioni
La linea di intervento mira al rilancio delle aree colpite da crisi industriali con un approccio di
programmazione di area attraverso l’allestimento di strumenti, anche innovativi, che valorizzino i segnali
di vitalità imprenditoriale e le potenzialità dei singoli territori.
Nelle aree di crisi industriali complesse si agirà, in coerenza con la disciplina introdotta dal decretolegge n. 83/2012 (DL Crescita), attraverso appositi accordi di programma per la definizione di
“Progetti di riconversione e riqualificazione industriale” che puntano sulla promozione di
investimenti produttivi anche a carattere innovativo, riqualificazione delle aree interessate, formazione
del capitale umano, riconversione di aree industriali dismesse, recupero ambientale ed efficientamento
energetico dei siti, nonché realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Nelle altre aree, invece, agiranno strumenti di competenza regionale, anche previsti nei relativi POR.
La Regione Campania ha scelto di sostenere gli interventi nelle aree di crisi industriale dei siti di
Acerra, Airola, Avellino, Caserta e Castellammare (cfr Allegato 4). I progetti relativi alle aree per cui
12
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II Commissione
non si è ancora potuto quantificare l’ammontare di risorse dedicate dovranno essere definiti entro il
31 gennaio 2013. In caso contrario le restanti risorse, pari a 90 M€, verranno riprogrammate su altre
priorità d’intesa fra il Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione e la Regione. Sono previsti anche
interventi di mitigazione dei rischi nelle aree di crisi ambientale per un valore di 50 Meuro i cui
progetti dovranno essere puntualmente identificati di intesa fra il Dipartimento Sviluppo e Coesione
e la Regione entro il 31 gennaio 2013. In mancanza di questa identificazione le risorse dovranno
essere riprogrammate. La Regione Puglia non ha interventi specifici per le aree industriali, in quanto
vi interviene con gli strumenti previsti dal POR a favore delle imprese e dello sviluppo dei territori.
Anche per l’area di crisi industriale di Taranto ha scelto di operare allo stesso modo, anche in
considerazione dell’allocazione già disposta di 693 milioni di euro di risorse comunitarie, nazionali e
regionali. La Regione Siciliana dovrà procedere, salvo che per l’area di Termini Imerese già
individuata, all’individuazione, entro il 31 gennaio 2013, degli ambiti di intervento con apposito atto
di indirizzo politico, mentre le misure destinate ad imprese localizzate in aree colpite da calamità
naturali devono riguardare territori già individuati da apposite ordinanze di protezione civile.
c. Dotazione finanziaria (milioni di euro)
Con riduzione tasso di
Con riprogrammazione
cofinanziamento nazionale nei programmi operativi
Regioni
Calabria
0
0
Campania
200
0
Puglia
0
0
Sicilia (*)
82
0
TOTALE
282
0
(*) Di cui 30 al credito di imposta per nuovi investimenti
Totale
0
200
0
82
282
(8) Strumenti di incentivazione per il rinnovamento di macchinari e attrezzature delle imprese
a. Risultati attesi
Rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature da parte delle imprese meridionali
b. Azioni
La linea di intervento è attuata interamente con strumenti agevolativi di competenza regionale.
Ciascuna Regione ha già promosso, nell’ambito dei rispettivi PO ed in coerenza con la disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato, un ampio ventaglio di agevolazioni che si differenziano,
coerentemente al fabbisogno imprenditoriale territoriale, sia per modalità di concessione che di
intensità di aiuto.
Nella terza fase di riprogrammazione dei fondi strutturali, la scelta della Regione Campania e della
Regione Siciliana si è orientata verso il finanziamento dello strumento previsto dal Tavolo SUD
Impresa e Lavoro (Legge Sabatini) mentre nelle Regioni Calabria e Puglia saranno finanziati interventi
mirati a specifiche esigenze territoriali come gli incentivi sul circolante, il consolidamento delle
passività e l’acquisto delle attrezzature in Calabria; gli incentivi al capitale fisso, ai contratti di
programma, ai PIA ed alle imprese operative di nuova costituzione in Puglia.
13
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II Commissione
c. Dotazione finanziaria (milioni di euro):
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Con riduzione tasso di
cofinanziamento nazionale
TOTALE
Con riprogrammazione nei
programmi operativi
Totale
40
10
0
7
0
0
270
0
40
10
270
7
57
270
327
.
(9) Aiuto alle persone con elevato disagio sociale
a. Risultati attesi
Miglioramento delle opportunità per la fuoriuscita da condizioni di povertà per le famiglie e per le
persone a rilevante disagio sociale
Numero dei percorsi personalizzati al reinserimento lavorativo ed all’inclusione sociale
Numero di persone e di nuclei familiari presi in carico
Aumento della capacità di intervento dei servizi comunali di presa in carico e di lavoro in rete con gli
altri servizi coinvolti prioritariamente servizi per l’impiego, ASL, scuola.
b. Azioni
L’intervento originario proposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale era relativo ad una
misura di contrasto alla povertà attraverso la presa in carico dei nuclei familiari più deboli
condizionando il trasferimento monetario allo svolgimento di un percorso personalizzato rivolto al
reinserimento lavorativo ed all’inclusione sociale 15.
Nonostante la validità ed il contenuto innovativo di tale proposta di estendere, con opportuni
adattamenti, all’intero territorio delle Regioni Convergenza la sperimentazione della nuova Social
card 16, dal confronto con le Regioni è emersa la scelta di sostenere questi obiettivi con proprie
specifiche misure. Solo la Regione Siciliana ha deciso di utilizzare questo strumento.
La Calabria rifinanzierà i bandi per case accessibili, centri antiviolenza, centri accoglienza immigrati; la
Campania e la Puglia invece sosterranno le persone con elevato disagio sociale attraverso l’erogazione
di voucher per l’acquisto di servizi di conciliazione vita-lavoro (prima infanzia e non autosufficienze).
La misura proposta dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha agito quindi da
catalizzatore, potrà essere valutata nella programmazione del 2014-2020.
15 Cfr Tavolo SUD Impresa e Lavoro – Sezione II.3 della Nota Tecnica finale del 22 ottobre 2012 sul sito
http://www.coesioneterritoriale.gov.it/ e http://www.dps.tesoro.it/
16 L’attuale sperimentazione coinvolge le dodici città con più di 250.000 abitanti, di cui quattro nelle Regioni Convergenza ossia
Bari, Catania, Napoli e Palermo mentre nel Centro-Nord sono presenti Milano, Roma, Torino, Firenze, Venezia, Verona,
Genova e Bologna.
14
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c. Dotazione finanziaria (in milioni di euro)
Regioni
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
TOTALE
Con riduzione tasso di
cofinanziamento nazionale
5
60
0
20
85
Con riprogrammazione nei
programmi operativi
23,7
0
35
0
58,7
Totale
28,7
60
35
20
143,7
3.2. Salvaguardia di progetti validi avviati
L’azione è volta alla salvaguardia di interventi significativi presenti nei programmi operativi e che hanno
necessità di tempi più ampi per dispiegare i loro effetti (anche in considerazione del rischio di non
ultimazione entro il 31 dicembre 2015). Si tratta di interventi per 1.931,3 milioni di euro di cui è stata
valutata la rilevanza nel medio periodo in tal modo creando anche le condizioni perché la loro attuazione
costituisca un “ponte” coerente con l’avvio della attuazione del prossimo ciclo di programmazione.
Le principali tipologie di intervento riguardano:
(1) Salvaguardia di Grandi Progetti (687,7milioni)
Per i “Grandi Progetti” è stata effettuata, sulla base di una verifica puntuale dei cronoprogrammi di
attuazione, una ridefinizione in lotti funzionali sulla base della quale è ridefinita la fase realizzativa che si
completerà entro il 2015, mentre per il completamento degli altri lotti, fino alla piena condizione di messa
in opera delle realizzazioni, viene previsto il necessario periodo più ampio, sia prevedendone l’attuazione
nel prossimo periodo di programmazione ovvero prevedendone la realizzazione con risorse nazionali.
La Regione Campania riserva tutte le risorse riprogrammate sul “secondo pilastro” (612,7 milioni di
euro) interamente a questa azione sui “grandi progetti” di seguito elencati:
" Riqualificazione del fiume Sarno
" Ripascimento Salerno
" Campi Flegrei
" Regi Lagni
" Litorale Domitio
" Corpi idrici aree interne
" Corpi idrici Provincia di Salerno
" Polo Fieristico Regionale
" Metropolitana – Piscinola Capodichino
" Tangenziale Aree Interne
" Porto Napoli
" Porto Salerno
15
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" Centro storico di Napoli – UNESCO
" Riqualificazione Urbana Napoli Est
La Regione Siciliana riserva fino ad un massimo di 75 milioni , dei 635 programmati sul secondo pilastro
per la salvaguardia di tre Grandi Progetti:
-Interporto di Termini Imerese
-Completamento Autostrada Siracusa-Gela
-Centro di Adroterapia”.
Sono incorso di definizione gli ammontari puntuali; eventuali risorse residue saranno redistribuite sugli
interventi già previsti all’interno di questo pilastro.
(2) Salvaguardia di altri interventi validi in relazione ai diversi contesti territoriali (1243,6 milioni )
Riguarda tipologie di intervento differenziate ma caratterizzate da rilevanza per il rispettivo contesto di
riferimento territoriale nonché dalla necessità di essere completate in tempi più ampi per dispiegare i loro
effetti sulle rispettive categorie di beneficiari.
Le principali tipologie riguardano, fra l’altro, misure per il risparmio energetico e produzione da fonti
rinnovabili; per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale; per la rigenerazione urbana; per il
miglioramento delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle nuove tecnologie e alle
attrezzature didattiche innovative, per il miglioramento di specifiche infrastrutture in Calabria 17, Puglia 18,
Sicilia 19, Sardegna 20, Friuli Venezia Giulia 21 , anche attraverso il contributo del PON Reti e Mobilità 22.
1750
milioni di euro (FSE) sono finalizzati al proseguimento delle azioni a favore dell’occupazione; le restanti risorse (FESR)
sono dirette al proseguimento del progetto ”Case della salute” per 67,5 milioni, agli interventi a favore degli immigrati (10,4
milioni) ed alla attuazione dei Progetti Integrati di Sviluppo Urbano per 90,6 milioni.
18 50 milioni di euro per interventi di risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili , 40 milioni di euro per interventi
di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e 236,3 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana, 18 milioni di
euro per Agenda Digitale
88 milioni di euro destinati ad adeguare la viabilità secondaria, realizzare strutture a scala urbana e interventi di rinnovamento
e riqualificazione urbana, 111,5 milioni destinati a interventi prioritari previsti nei PAI,5 milioni per migliorare l’accessibilità
alle infrastrutture scolastiche, 71 milioni per adeguare le infrastrutture nelle aree di sviluppo industriale e artigianale, 123,1
milioni per relizzare interventi nel ciclo delle acque e dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati , 19,2 milioni per la tutela del
patrimonio artistico e 52 milioni per la destagionalizzazione e la diversificazione dell’offerta turistica
20 Gli interventi sono diretti a migliorare l’attrattività e la qualità delle strutture scolastiche attraverso un forte ricorso alle
nuove tecnologie e alle attrezzature didattiche innovative:
! disponibilità di contenuti digitali di nuova generazione;
! servizi per l’educazione on-line: servizi per studenti, per la formazione professionale dei docenti e per le famiglie;
! disponibilità di tablet per i docenti e gli alunni delle scuole sulla base degli indirizzi che verranno scelti con D.G.R. per la
sperimentazione nel territorio regionale, 18000 per i docenti, 23000 studenti;
!
azioni di comunicazione e sensibilizzazione realizzate capillarmente in tutto il territorio regionale.
21 Gli interventi riguardano i settori Traporti/Reti, Sviluppo Urbano, Archeologia industriale.
22 5 meuro per ricostruzione del ponte Petrace tratta ferroviaria SA-RC , 20 meuro tratta ferroviaria PA-CT, 27,9 meuro per
S.S.96 'Barese' e 25 meuro per ACC Bari Lamasinata
19
16
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3.3. Nuove azioni
Si tratta di interventi nuovi ovvero non compresi negli originari programmi operativi cofinanziati la cui
realizzazione, anche in coerenza con le mutate esigenze poste dalla crisi economica in atto, assicura il
raccordo con la programmazione del prossimo ciclo 2014-2020. Questo terzo pilastro assorbe 1.250,5
milioni di euro. Se ne dà di seguito il dettaglio.
La Campania finanzierà per 293,3 milioni di euro, le seguenti iniziative:
!
20 milioni sono destinati all’internazionalizzazione delle PMI campane, utilizzando lo strumento
“Internazionalizzazione con nuova ICE” inserito nel Piano di Azione Coesione;
!
66 milioni di euro saranno destinati ad interventi di promozione e valorizzazione dell’offerta
culturale e turistica integrata di qualità della Regione. Fra gli interventi finanziati: il Forum delle
Culture, Teatro San Carlo, Fondazione Donna Regina, Fondazione Campania dei Festival,
Trianon Viviani, Teatro Stabile Mercadante, Giffoni Film Festival, Fondazione Ravello;
!
30,24 milioni di euro per il Rione Terra di Pozzuoli;
!
8,15 milioni di euro per la realizzazione della chiusura anello Linea 1 Aversa-Aeroporto della
metropolitana di Napoli;
!
25,05 milioni di euro per raddoppio Pioppiano - Castellamare di Stabia della Circumvesuviana;
!
96,86 milioni di euro per le Residenze universitarie.
La Puglia ha scelto di concentrare 208,4 milioni di euro su due settori già previsti nell’ adesione alla prima
fase di riprogrammazione (dicembre 2011): Agenda Digitale (144,1 milioni di euro) ed efficientamento
energetico delle scuole (64,3 milioni di euro).
La Regione Siciliana con 617 milioni di euro finanzierà
!
per un importo complessivo di 83 Meuro l’Agenda digitale: banda larga ed ultra larga prevedendo
un piano organico di interventi tra loro coordinati, sulla base un Accordo di Programma tra la
Regione Siciliana e il MiSE, soggetto attuatore del Piano Nazionale Banda Larga Più in dettaglio
sarà potenziata la rete regionale a banda larga, dando priorità al collegamento dei poli sanitari
regionali e al contempo l’avvio della realizzazione di reti di nuova generazione (NGN) che seguirà
il percorso attuativo del Progetto “Agenda Digitale Italiana” (ADI).
!
il Piano di innovazione digitale nel settore sanitario che riguarderà interventi di digitalizzazione
nel campo sanitario per la promozione di servizi e-health sul territorio regionale. (10 milioni di
euro)
!
l’edilizia scolastica (107 milioni di euro);
!
interventi di efficientamento energetico (Patto dei Sindaci) su scuole, ospedali, strutture comunali,
ecc per 30 milioni di euro, nell’ambito dei quali è previsto il ricorso a un fondo di rotazione per la
progettazione
!
infrastrutture sociali per l’inclusione delle categorie deboli e svantaggiate nelle aree urbane.
Saranno finanziati interventi di realizzazione, ristrutturazione, riqualificazione di centri
polifunzionali destinati, prioritariamente, all’erogazione di servizi integrati di base dedicati alle
persone in condizioni di povertà estrema (30 milioni di euro)
!
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che riguarderanno principalmente la
manutenzione straordinaria degli ecosistemi fluviali e relativo ripristino degli stati dei luoghi
interessati (70 milioni di euro).
17
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!
il sostegno dei piani di inserimento professionali (PIP) . Si provvederà al finanziamento
dell’inserimento sociale di soggetti molto svantaggiati (ex detenuti, ex alcolisti o
tossicodipendenti, disoccupati ), per 20 milioni di euro;
!
interventi di decontaminazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati da amianto (15
milioni di euro).
!
interventi sulle infrastrutture portuali dotate di un avanzato livello di progettazione e individuate
sulla base delle priorità di intervento previste nel Piano Direttore e nel Piano attuativo del
Trasporto marittimo, nonché inseriti nell’Intesa Generale Quadro in attesa di sottoscrizione con il
Governo nazionale (44 milioni di euro).
Infine, nell’ambito del PAC- Azioni a gestione regionale saranno inclusi alcuni interventi su infrastrutture
ritenute strategiche per lo sviluppo regionale che alla luce dei nuovi orientamenti comunitari, non
potranno trovare copertura finanziaria nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020, essendo
principalmente interventi sulle infrastrutture stradali. Gli interventi riguardano:
!
!
!
l’ammodernamento e sistemazione della S.S. 117 Centrale Sicula Santo Stefano di Camastra-Gela
(25 milioni di euro).
la strada a scorrimento veloce Licodia Eubea–A19.(113 milioni di euro)
il collegamento viario a supporto dell’Aeroporto di Comiso. Il progetto prevede il potenziamento
dei collegamenti stradali tra SS 115, tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto e la SS 514
Ragusa-Catania.(30 milioni di euro).
I 7,8 milioni del Friuli Venezia Giulia per nuove azioni sono destinati a interventi che rappresentano
una nuova modalità di intervento in linea con i principali obiettivi previsti dalla programmazione 20142020 e che riguardano: Agenda Digitale; Pre-commercial public procurement; Aree di attrazione culturale;
Efficienza energetica. Il miglioramento della rete digitale nelle aree “deboli” della Regione e significativi
interventi nelle aree urbane, sia con riferimento al patrimonio culturale che all’uso delle fonti energetiche
rinnovabili, permettono di assicurare ai cittadini un miglior accesso ai servizi e lo sviluppo di soluzioni
TIC integrate e innovative.
Per la Valle d’Aosta, i 16 milioni di euro sono destinati al Piano Giovani per interventi formativi,
finanziamento di botteghe di mestiere, prevenzione della dispersione scolastica e formativa,
rafforzamento della occupabilità giovanile e contrasto alla dispersione scolastica e formativa (giovani
NEET) attraverso percorsi di formazione finalizzati a rafforzare le competenze qualificate e la
sperimentazione di esperienze di formazione imprenditoriale.
Con i 94,9 milioni di euro resisi disponibili dalla riprogrammazione del PON Reti e Mobilità saranno
realizzate nuove infrastrutture e interventi di trasformazione urbanistica nelle medesime aree urbane a
elevata criticità e disagio economico sociale interessate dalle agevolazioni fiscali e contributive per le
micro e piccole imprese previste ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”, (vedasi precedente par. 3.1.1), dando seguito operativo alle
proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni comunali in attuazione del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture del 3 agosto 2012 nell'ambito del c.d. "Piano Città" 23.
23
Le proposte progettuali sono in corso di istruttoria da parte di una Cabina di regia inter-istituzionale coordinata dal
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. La combinazione sinergica di azioni di sostegno alle attività economiche e avvio di
nuove opere pubbliche in aree e quartieri circoscritti consentirà di massimizzare i benefici occupazionali e gli effetti diretti
prodotti sulla cittadinanza, in particolare per quanto riguarda l'incremento delle opportunità di accesso a servizi di prossimità
erogati da enti pubblici e imprese private. Per favorire la concentrazione degli investimenti si darà quindi priorità alle nuove
infrastrutture localizzate all'interno dei perimetri individuati dal CIPE, oppure ai progetti ricadenti in aree adiacenti ma
funzionalmente connessi ad obiettivi di rigenerazione del tessuto economico e sociale. In coerenza con la strategia anticongiunturale che ispira sia il Piano Città che il dispositivo di agevolazione, sanno considerati prioritari agli interventi
infrastrutturali di più immediata cantierabilità.
18
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Un intervento di sostegno straordinario alle strutture territoriali giudiziarie e di polizia impegnate nella
lotta alla criminalità organizzata in Calabria è finanziato a valere sulle risorse provenienti dalle riduzione
del cofinanziamento nazionale del PON “Sicurezza per lo sviluppo”. L’intervento, per un importo di 10
milioni di euro, è indirizzato a rafforzare le risorse tecnologiche e strumentali di uffici giudiziari e di
pubblica sicurezza impegnati nella lotta alla criminalità organizzata 24. che emergono dall’analisi dei
fabbisogni. L’intervento sarà attuato dal Prefetto di Reggio Calabria.
Nell’ambito delle nuove azioni è compresa l’esperienza innovativa condotta dai territori della Val di Susa
(Allegato 5).
4. La prima e seconda riprogrammazione25: stato di attuazione
La prima riprogrammazione attuata con il Piano di Azione Coesione (dicembre 2011), ha ri-orientato e
concentrato 3,5 miliardi di euro su quattro ambiti strategici per il Mezzogiorno: Istruzione, Credito
d’imposta per lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, Ferrovie e Agenda Digitale.
L’obiettivo di accelerare la spesa dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie è stato accompagnato
da un’ azione di revisione dei criteri di programmazione, impostando così in anticipo i tratti principali del
metodo che caratterizzerà il nuovo ciclo 2014-2020: forte orientamento ai risultati, specifica
individuazione delle azioni atte a conseguirli, responsabilizzazione degli attori, indicatori e
cronoprogramma di attuazione.
Questa fase ha agito sui Programmi Operativi Regionali e ha riguardato principalmente le Regioni
Convergenza (Programmi regionali). Le altre Regioni coinvolte (Abruzzo, Basilicata, Molise, Sardegna)
hanno aderito volontariamente al Piano condividendone e assumendone l’impostazione.
L’azione per l’istruzione, già avviata sia per gli interventi infrastrutturali e tecnologici sia per le azioni
aggiuntive di formazione, prosegue regolarmente secondo i tempi previsti. Complessivamente è prevista
la spesa del 40% delle risorse entro fine 2012. Parimenti attivata, previa mappatura delle aree interessate
nelle Regioni Convergenza, la realizzazione degli interventi contro la dispersione scolastica. La Regione
Siciliana ha approvato il piano di riforma del sistema di formazione consentendone, ormai a diversi mesi dalla
sua definizione, l'avvio della fase operativa.
L’azione per favorire l’occupazione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, basata sulla misura
del credito d’imposta per l’occupazione, è in piena attuazione: gli Avvisi regionali hanno fatto registrare una
adesione così rilevante da parte delle imprese che nella terza fase di riprogrammazione è stato previsto il
loro rifinanziamento.
Il progetto nasce da una iniziativa della Commissione Parlamentare Antimafia: L’analisi dei fabbisogni è stata condotta in
sede condotta in sede di Conferenza Regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il valore complessivo del progetto,
comprensivo anche di un intervento euro per il completamento del Tribunale di Reggio Calabria, è pari 42 milioni, con le
risorse assegnate, 10 milioni, si può attuare una prima fase del progetto.
25 Il quadro dello stato di avanzamento delle prime due fasi di riprogrammazione attuate dal Piano di Azione Coesione è in
Allegato 2).
24
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II Commissione
Per quanto riguarda le ferrovie, è stato firmato il primo Contratto Istituzionale di Sviluppo per la
realizzazione della nuova direttrice ferroviaria ad alta capacità Napoli - Bari - Lecce – Taranto, risolvendo
la delicata questione se la ferrovia rinnovata dovesse o meno attraversare Acerra. Sono in via di
finalizzazione i Contratti relativi alla “Direttrice ferroviaria Salerno - Reggio Calabria” e alla “Direttrice
ferroviaria Catania-Palermo”. Con riferimento alla “Rete ferroviaria sarda”, invece, la Regione ha
approvato, con Delibera di Giunta n. 34/14 del 7 agosto 2012, la rimodulazione delle risorse trasferite al
Piano Azione Coesione (Prima Fase) riducendo da 165 a 99,8 milioni euro l’importo complessivo delle
risorse assegnate a tali interventi ed allocando i restanti 65,2 milioni sul finanziamento delle opere stradali
relative alla grande viabilità “Sassari – Olbia”.
L’azione per l’Agenda Digitale è in fase di attuazione attraverso specifici accordi fra Dipartimento
comunicazioni del MISE e le Regioni per la realizzazione di interventi coerenti con i regimi nazionali
autorizzati o in corso di autorizzazione da parte della Commissione Europea. L’intervento per l’offerta di
servizi ai cittadini tramite Data Center sarà realizzato per ora solo in Sardegna ove sono state rilevate
condizioni di più avanzata maturità progettuale e chiara identificazione della domanda di servizi da
soddisfare. Nelle altre Regioni (Calabria e Basilicata) le risorse previste sono state finalizzate
all’infrastrutturazione in banda Ultra Larga
La seconda riprogrammazione che ha riguardato solo Programmi operativi nazionali ed interregionali ha
interessato un numero più ampio di linee di intervento volte alle priorità di inclusione sociale, di crescita e
alla centralità della condizione giovanile, come chiesto dall’Unione europea.
Le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione della quota di cofinanziamento nazionale sono state
pari a 2,9 miliardi di euro. Esse sono state ri-orientate, a favore dei servizi di cura per l’infanzia e per gli
anziani non autosufficienti, dei giovani, della competitività e innovazione delle imprese, delle start-up e di
azioni di domanda pubblica, delle aree di attrazione culturale. Una parte di queste risorse (400 milioni di
euro) è stata destinata alla prosecuzione di interventi significativi già previsti dai programmi operativi, di
cui si è ritenuto di dover assicurare la prosecuzione e i cui effetti potranno essere dispiegati in un periodo
più ampio. Per i servizi di cura, con l’assegnazione al Ministero degli Interni del ruolo di amministrazione
responsabile, d’intesa con le amministrazioni di merito, si sono poste le condizioni per l’individuazione
della prima lista di interventi da finanziare che andrà approvata entro gennaio 2013.
Per il finanziamento dei progetti del privato sociale, i bandi sono stati pubblicati il 7 novembre e i progetti
potranno essere selezionati e avviati nei primi mesi del 2013. Per il progetto Messaggeri nelle Università del
Sud, la risposta ai bandi è stato molto forte con oltre 300 progetti presentati da ricercatori all’estero e 141
offerte di ospitalità da parte di Dipartimenti Universitari: i programmi didattici per i progetti selezionati si
avvieranno in marzo 2013. La pubblicazione dell’avviso per il primo studio del nuovo metodo di
promozione dell’innovazione via domanda pubblica avrà luogo a gennaio 2013.
Il progetto Pompei prevede l’apertura dei primi cantieri a cavallo di fine anno, mentre per gli altri progetti
culturali, con l’assegnazione al DISET della Presidenza del Consiglio del ruolo di Autorità di gestione del
POIN Attrattori Culturali, si è posta la base di una svolta operativa.
Per la riduzione dei tempi della giustizia civile la pubblicazione dei bandi avrà luogo entro fine anno.
5. Disposizioni di attuazione
La Delibera CIPE N. 96 del 3 agosto 2012 e la successiva Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n. 113 (in
corso di registrazione alla Corte dei Conti) rappresentano la cornice di riferimento per il percorso di
attuazione del Piano.
20
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Al rispetto delle disposizioni ivi prescritte sono tenute sia le Amministrazioni titolari di PO cofinanziati
che hanno espresso formale adesione, secondo le modalità di cui alla Nota MISE-DPS-DGPRUC 8196U del 18 giugno 2012, sia le Amministrazioni centrali individuate dal CIPE che, sebbene non siano
titolari di PO cofinanziati, gestiscono in forza del Piano le risorse di cofinanziamento nazionale
provenienti dalle riprogrammazioni in corso sui medesimi.
Anche agli interventi individuati con la terza fase di riprogrammazione si applicano le disposizioni
previste in materia di gestione e controllo dalla richiamata Delibera CIPE del 26 ottobre 2012 n.113 che
ha individuato le Amministrazioni responsabili dell’attuazione di ciascun programma/progetto finanziato
nell’ambito del Piano di Azione Coesione, prevedendone gli specifici compiti di gestione e sorveglianza.
21
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Allegato 1. Tabelle totali e per Regione
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Allegato 2. Stato di attuazione del Piano di Azione Coesione
23
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Allegato 3. Elenco aree urbane caratterizzate da elevato disagio sociale
A) Aree ammesse e finanziate dalla D. CIPE N. 14/2009 ricadenti nelle Regioni Convergenza
area
Regione Popolazione
urbana (ISTAT 2001)
1 Catania
Sicilia
28.595
2 Torre Annunziata Campania 13.106
3 Napoli
Campania 23.716
4 Taranto
Puglia
22.315
5 Gela
Sicilia
21.745
6 Mondragone
Campania 7.638
7 Andria
Puglia
15.744
8 Crotone
Calabria 16.017
9 Erice
Sicilia
7.639
10 Rossano
Calabria 9.827
11 Lecce
Puglia
10.182
12 Lamezia Terme
Calabria 17.618
N Area
B)
Popolazione Comune
(ISTAT 2006)
304.144
47.959
984.242
197.582
77.245
26.626
97.835
60.586
28.887
36.438
92.688
70.365
Aree ammesse all’istruttoria e non finanziate dalla D. CIPE N. 14/2009 ricadenti nelle Regioni
Convergenza
Popolazione residente (ISTAT 2001)
N Regione Comune Proponente
1 Calabria Corigliano
7.510,00
2 Calabria Cosenza
7.864,00
3 Calabria Reggio Calabria
12.327,00
4 Calabria Vibo Valenzia
9.161,00
5 Campania Aversa
12.980,00
6 Campania Benevento
16.872,00
7 Campania Casoria
23.377,00
8 Campania San Giuseppe Vesuviano
7.530,00
9 Campania Portici (Centro Storico)
8.722,00
10 Campania Portici (Zona Costiera)
8.813,00
11 Puglia
Barletta
26.655,00
12 Puglia
Foggia
12.202,00
13 Puglia
Lucera
8.979,00
14 Puglia
Manduria
7.572,00
15 Puglia
Manfredonia
8.048,00
16 Puglia
Molfetta
14.382,00
17 Puglia
San Severo
8.449,00
18 Puglia
Santeramo in Colle
7.779,00
19 Sicilia
Aci Catena
7.927,00
20 Sicilia
Acireale
14.748,00
21 Sicilia
Barcellona Pozza di Gotto 12.327,00
22 Sicilia
Castelvetrano
7.609,00
23 Sicilia
Giarre
7.705,00
24 Sicilia
Messina
29.525,00
25 Sicilia
Sciacca
8.409,00
26 Sicilia
Termini Imerese
7.850,00
27 Sicilia
Trapani
9.802,00
24
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Allegato 4. Le aree di crisi industriale della Campania
Fra quelle individuate le aree di crisi dove è stato possibile fare fin d’ora una quantificazione sono quella
di Airola e di Acerra
AIROLA (BN)
A seguito della crisi che ha interessato il settore tessile, le due principali aziende attive nell’area,
TESSIVAL e BENFIL hanno cessato l’attività.. Il Bacino di lavoratori interessato è pari a circa 700
addetti diretti più altri 200 dell’indotto. I dipendenti delle due aziende principali usufruiscono al momento
della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con scadenza al 31 – 12 – 2012. Il MiSE sta coordinando
un progetto di scouting di nuovi investitori per l’area, unitamente alla Regione e altri enti locali ed il
concorso diretto delle Associazioni imprenditoriali. Al momento si registrano circa 20 – 25
progetti/manifestazione di interesse. I progetti riguardano prevalentemente il settore agroalimentare e la
componentistica Aerospaziale – Automotive(in questo ambito specifico è di particolare interesse lo
sviluppo della filiera di nuovi materiali compositi).
ACERRA (NA)
A seguito della crisi che ha interessato l’insediamento Montefibre, azienda del settore chimico, è stato
sottoscritto un Accordo di Programma per il rilancio dell’area. L’applicazione dell’Accordo ha riscontrato
diverse criticità, ma nei primi mesi del prossimo anno è previsto il completamento e l’avvio di un
impianto per la produzione di PET (Società SIMPE, partecipata da La Seda De Barcelona, azienda leader
nel settore) finanziato anche con le risorse previste dall’Accordo.Si registrano, però, importanti criticità in
aziende dell’indotto quali ad esempio la FIDION I lavoratori interessati sono circa 500.. Ii dipendenti
delle varie aziende usufruiscono al momento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con scadenza al
31 – 12 –2012 Il MiSE ha coordinato l’attività di avvio della SIMPE e sta seguendo attivamente le
possibile iniziative di rilancio della FIDION anche attraverso l’ingresso di un nuovo socio.
Ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse aree
La ripartizione delle risorse, 150 M€ è stata oggetto di concertazione con la Regione alla luce della
strumentazione e della possibilità di attrarre risorse di natura diversa in particolare su Castellamare dove
l’intervento prevede anche la realizzazione di opere infrastrutturali e non solo sostegno agli investimenti.
I progetti relativi alle aree per cui non si è ancora potuto quantificare l’ammontare di risorse dedicate
dovranno essere definiti entro il 31 gennaio 2013. In caso contrario le restanti risorse, pari a 90 M€,
verranno riprogrammate su altre priorità d’intesa fra il Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione e la
Regione.
AREA
RISORSE
1.
Airola (BN)
30
2.
Acerra(NA)
30
3.
Castellammare
4.
Avellino
5.
Caserta
-
25
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Allegato 5. Val di Susa
La programmazione delle opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della «Nuova linea
ferroviaria Torino – Lione» è oggetto di un approccio innovativo ed anticipatorio degli strumenti e metodi della
programmazione 2014-2020 (Community Local Lead Development) che fa leva sullo sviluppo guidato dalle comunità
locali che insistono nell’area di riferimento.
L’Osservatorio collegamento ferroviario Torino – Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
d’intesa con la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, si è fatto promotore di un percorso di ascolto con i
rappresentanti amministrativi delle comunità della Val di Susa con il contributo di esperti scientifici (Politecnico,
Università, Centri di ricerca) e di operatori qualificati operanti nei vari campi di competenza e/o aventi esperienze
sul territorio.
Attraverso le fasi di partenariato compiute finora sono stati definiti gli indirizzi del Piano strategico di realizzazione di
progetti pilota, gli obiettivi da conseguire, la tipologia di intervento attraverso cui raggiungere i risultati attesi, che
possono essere indicati nei seguenti:
- aumentare la connettività interna all’area (ristretta ed allargata) e tra l’area e il territorio di più immediato
riferimento (la macro-regione Alpmed, composta da Lombardia, Piemonte, Liguria per l’Italia e dalle regioni Rhône
Alpes e PACA – Provence, Alpes, Savoia e Côte d’Azur in Francia) mediante il miglioramento delle connessioni e
delle relazioni tra diversi soggetti ed operatori
- ridurre le emissioni di CO2 nell’area ed attivare azioni di responsabilizzazione e conoscenza (es. audit energetico)
che possono generare in prospettiva ulteriori riduzioni di emissioni
- aumentare la fruizione di edifici pubblici per attività ad immediato impatto economico (ricettività di maestranze) e
per attività di valorizzazione culturale dell’area
- ridurre il rischio di danni all’ambiente a seguito di eventi atmosferici di particolare gravità e intensità
- favorire il trasferimento di tecnologie connesse a componenti di elevata tecnologia presenti nell’ambito della
realizzazione della NLTL.
Per conseguire tali risultati è prevista la realizzazione di interventi nei seguenti ambiti:
- Smart Valley: innovazione, supporto alla comunicazione (banda larga, wi-fi, nuove tecnologie) in un contesto
geografico a bassa densità, connesso al tema principale del supporto al turismo e alle tecnologie già esistenti o che
vedranno la luce con l’opera (fibre ottiche già state posate lungo l’autostrada A32, il costituendo polo tecnologico
della stazione internazionale passeggeri AV di Susa)
- Energia: il macro-settore deve essere considerato nelle forme di risparmio energetico, ottimizzazione della
produzione di energia con forme alternative (mini-idroelettrico, biomassa da ciclo del legno) già in parte affrontato
nell’ambito del progetto principale con la previsione del fotovoltaico a Susa e già oggetto di rilevanti interventi
nella pianificazione regionale e co-finanziata con programmi comunitari.
- Interventi sul patrimonio edilizio esistente: con riferimento particolare ma non esclusivo al patrimonio pubblico:
adeguamento degli edifici scolastici sulla base di segnalazioni dei comuni, ottimizzazione energetica e messa in
sicurezza di una parte significativa del patrimonio pubblico
- Miglioramento dell’assetto ambientale e idrogeologico: completando e integrando i sistemi idro-ambientali
esistenti e selezionando gli interventi strutturali nell’ambito di un piano di lungo periodo, in base a priorità,
modalità di intervento, localizzazione e impatti che cantieri e opere determinano sul territorio.
La costruzione della governance del progetto è in corso attraverso la trasformazione in CLLD o ITI nel medio
periodo.
Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro quale stanziamento preventivo sul totale previsto pari a 140 Milioni; la
copertura è assicurata dal Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico
(Delibera CIPE N. 23 del 23 marzo 2012).
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di concerto con
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Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche
Urbane;
Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono
disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche
Urbane;
Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i “Criteri e indicatori per
l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”;
Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la “Selezione e
perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 37, che dispone che la
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di
Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione
localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009,
nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori,
rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”;
Visto il comma 1-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che
“rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all’obiettivo Convergenza per le quali è
stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti
all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unità”;
Visto il comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
1
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finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza
delle predette agevolazioni;
Visto il comma 4-bis del più volte citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che
stabilisce che le agevolazioni di cui all’articolo 37 si applicano altresì, in via sperimentale, ai
comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli
interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” e che la relativa copertura è disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del
3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l’attuazione di
quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonché l’individuazione delle risorse effettivamente
disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto
di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;
Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una
specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese,
localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;
Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al “Piano Azione Coesione: terza e
ultima riprogrammazione” è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli
interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti,
relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso
Piano;
Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in
particolare, l’articolo 67, che consente l’istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a
quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera
CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008;
Visto il protocollo d’intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e
l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per
la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i
Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis);
Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell’allegato 1 al Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto
2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i
criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato
articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze
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connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli
temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell’aiuto;
Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti
d’importanza minore (“de minimis”) che, più di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della
misura di agevolazione;
Considerato che anche nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è
previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi
individuate sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”;
Visto il comma 341-bis del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la
possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche
per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali
agevolazioni debba avvenire “nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006”;
Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n.
1998/2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
Visto l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime
agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’articolo 17,
che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che “al fine di contrastare
fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche
stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti
utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori
dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le
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compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti”;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante
la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge n. 296
del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila;
DECRETA:
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “ZFU”: Zone Franche Urbane;
b) “Delibera CIPE n. 14/2009”: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159;
c) “Regioni dell’obiettivo Convergenza”: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
ammissibili all'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni;
d) “Regolamento (CE) n. 1998/2006”: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e
successive modifiche e integrazioni;
e) “Imprese di nuova o recente costituzione”: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla
data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei
primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa;
f) “Imprese femminili”: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di
persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui
quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
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amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali
gestite da donne;
g) “Imprese sociali”: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese prevista
all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate
all’interno delle ZFU di cui all’articolo 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7.
Art. 3.
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al
comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:
a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 al Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse;
b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14, purché la data di
costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al
Registro delle imprese;
c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all’interno della
ZFU;
d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in
una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In
particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione;
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e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle
agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità
previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
produttive di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e
integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all’Agenzia
delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti
individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche
amministrativa, all’interno della ZFU.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di
cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che:
a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a
tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;
b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni
effettuate all’interno della ZFU.
Art. 4.
(Agevolazioni concedibili)
1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle
agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 9;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 11;
c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e
utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività economica, di cui
all’articolo 12;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo
13.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del
Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto,
beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già
ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite
massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada.
6
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3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento
dell’istanza di cui all’articolo 14.
Art. 5.
(Zone Franche Urbane)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con
riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-bis
del medesimo articolo 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di
cui all’articolo 3, localizzati nelle ZFU individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione” del dicembre 2012, rappresentate dalle:
a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania,
Calabria e Sicilia;
b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE
con la delibera n. 14/2009 ma valutate “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla
medesima delibera;
c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010,
utilizzando gli stessi criteri nazionali.
2. L’elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto.
Art. 6.
(Risorse finanziarie)
1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui
all’articolo 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel “Piano Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi
criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse
regionali, secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 3.
Art. 7.
(Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias)
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del
2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale,
ai soggetti di cui all’articolo 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di CarboniaIglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di
programma “Piano Sulcis”.
2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono
intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias.
3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a
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valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3
agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Art. 8.
(Gestione degli interventi)
1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori
entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all’articolo 4, che sono affidate all’Agenzia delle entrate.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il
modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all’articolo 14, e indicazioni circa le
modalità e i termini di presentazione della medesima istanza;
b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all’articolo 14;
c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto.
3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal
Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto
dell’esigenza di una ordinata gestione dell’intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla
base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la
disciplina dei seguenti esclusivi aspetti:
a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle
agevolazioni nella singola ZFU;
b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve
finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4.
4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione
all’intervento da attuare nella singola ZFU, devono:
a) essere in numero non superiore a due;
b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento)
delle risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento;
c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari:
1. imprese di nuova o recente costituzione;
2. imprese femminili;
3. imprese sociali;
4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;
5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di
“Sezione”, nell’ambito della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”.
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato
secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del “Piano
Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU
di cui all’articolo 5.
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6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo
economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al
comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3,
relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero
procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva
finanziaria di scopo.
7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate – fondi di
bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di
cui al comma 1. L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al
comma 2, lettera a), è subordinata all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili
per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale.
8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla
base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo
le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi
nelle ZFU individuate dal “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” di cui
all’articolo 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun
intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.
Art. 9.
(Esenzione dalle imposte sui redditi)
1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a
concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto
previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione di cui
al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e
101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e
passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della
istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 83 del TUIR.
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5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di
imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per
ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU,
ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui
all’articolo 7, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le
nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la
medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a
quello di decorrenza dell’esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi
assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU, ovvero del territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L’incremento è considerato al netto delle
diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo
soggetto.
6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della
determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere
un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla
formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto
dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il
periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le
disposizioni del presente comma.
Art. 10.
(Rilevanza del reddito esente)
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9.
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito
determinato ai sensi dell’articolo 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il
computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
3. Il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 concorre alla formazione della base imponibile
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 11.
(Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento
dell’istanza di cui all’articolo 14, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore
della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
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3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della
istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente
in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della
determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione
netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
Art. 12.
(Esenzione dall’imposta municipale propria)
1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per
l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i
primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui
all’articolo 14.
Art. 13.
(Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente)
1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda
nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia
di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di
retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, l’esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;
b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Art. 14.
(Modalità di accesso alle agevolazioni)
1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini
previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a). Nell’istanza,
i soggetti richiedenti indicano l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella
medesima istanza è, altresì, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di
“de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due
esercizi finanziari precedenti.
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2. In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7, il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili per l’intervento e
l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle
istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo
istituite ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, l’importo massimo dell’agevolazione
complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale
www.mise.gov.it.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo
dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’articolo 19.
Art. 15.
(Modalità di fruizione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei
versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il
modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo
modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai
soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14.
Art. 16.
(Cumulo)
1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al
presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de
minimis”, nell’arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Art. 17.
(Trasmissione dei dati)
1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle
agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
Art. 18.
(Controlli)
1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di
attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti,
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possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla
verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo
economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente
all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c)
e d).
Art. 19.
(Revoca delle agevolazioni)
a)
b)
c)
d)
e)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:
venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all’articolo
3 per l’accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al
comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attività economica venga trasferita al di fuori della
ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui
all’articolo 14;
in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità;
il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non
abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 6, all’obbligo di tenuta della
contabilità separata;
il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 18;
emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all’articolo 4 in misura
superiore agli importi di cui all’articolo 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione
previsti dal presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento
dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)
e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le agevolazioni
concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del
requisito.
3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle
stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle
agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata dello Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Art. 20.
(Norme finali)
1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti
cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono
concesse ai soggetti di cui all’articolo 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia
di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per
singola impresa previsti all’articolo 4, comma 2.
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Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Passera
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Grilli
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Allegato n. 1
(articolo 5)
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Erice
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Sicilia
Calabria
Sicilia
Sicilia
Calabria
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Campania
Calabria
Campania
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Aci Catena
Acireale
Aversa
Barcellona Pozzo di Gotto
Benevento
Casoria
Castelvetrano
Corigliano
Cosenza
Giarre
Messina
Portici (Centro Storico)
Portici (Zona Costiera)
Reggio Calabria
San Giuseppe Vesuviano
Sciacca
Termini Imerese1
Trapani
Vibo Valentia
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Sicilia
Campania
Sicilia
Campania
Campania
Sicilia
Calabria
Calabria
Sicilia
Sicilia
Campania
Campania
Calabria
Campania
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Calabria
1
Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini
Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata
disposizione di legge, anche l’area industriale del medesimo comune di Termini Imerese.
15
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Bagheria
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Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria
16
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II Commissione
,O0LQLVWURGHOOR6YLOXSSR(FRQRPLFR
di concerto con
,O0LQLVWURGHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]H
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone Franche
Urbane;
Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con il quale sono
disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone Franche
Urbane;
Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, con la quale sono fissati i “Criteri e indicatori per
l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”;
Vista la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159, con la quale è disposta la “Selezione e
perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse”;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l’articolo 37, che dispone che la
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di
Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il
finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341
dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione
localizzate o che si localizzano nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009,
nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori,
rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del
2006, ricadenti nelle regioni ammissibili all’obiettivo “Convergenza”;
Visto il comma 1-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che
“rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all’obiettivo Convergenza per le quali è
stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente
utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti
all’avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille
unità”;
Visto il comma 4 del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che rinvia a un
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
1
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finanze, la determinazione delle condizioni, dei limiti, delle modalità e dei termini di decorrenza
delle predette agevolazioni;
Visto il comma 4-bis del più volte citato articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che
stabilisce che le agevolazioni di cui all’articolo 37 si applicano altresì, in via sperimentale, ai
comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli
interventi compresi nell’accordo di programma “Piano Sulcis” e che la relativa copertura è disposta
a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del
3 agosto 2012, come integrate dallo stesso decreto-legge n. 179 del 2012, rinviando l’attuazione di
quanto previsto allo stesso comma 4-bis, nonché l’individuazione delle risorse effettivamente
disponibili, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012, oggetto
di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di quanto
previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;
Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una
specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese,
localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;
Considerato che nella citata informativa al CIPE in ordine al “Piano Azione Coesione: terza e
ultima riprogrammazione” è stata rappresentata la volontà della Regione Puglia di finanziare gli
interventi previsti nella misura 3.1.(1) del predetto Piano Azione Coesione con propri strumenti,
relativamente alle Zone Franche Urbane ricadenti nel territorio regionale individuate dallo stesso
Piano;
Vista la legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in
particolare, l’articolo 67, che consente l’istituzione di ulteriori Zone Franche Urbane rispetto a
quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera
CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le
politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008;
Visto il protocollo d’intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e
l’attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente, sottoscritto in data 13 novembre 2012 tra il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per
la coesione territoriale, la Regione autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i
Comuni del Sulcis-Iglesiente (Piano Sulcis);
Vista la definizione di piccola e di micro impresa riportata nell’allegato 1 al Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto
2008, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i
criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
Considerata la necessità di dare rapida attuazione alle agevolazioni previste dal richiamato
articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, in considerazione sia delle pressanti esigenze
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connesse alla situazione di disagio socio-economico dei territori individuati, sia dei vincoli
temporali di spesa che caratterizzano le risorse finanziarie attivabili per il finanziamento dell’aiuto;
Ritenuto opportuno, ai fini di cui sopra, far ricorso alla disciplina comunitaria in materia di aiuti
d’importanza minore (“de minimis”) che, più di ogni altra diversa opzione offerta dalla vigente
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, consente tempi rapidi e certi di attuazione della
misura di agevolazione;
Considerato che anche nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” è
previsto che le agevolazioni fiscali e contributive in favore delle Zone Franche Urbane ivi
individuate sono concesse alle imprese a titolo di “de minimis”;
Visto il comma 341-bis del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che, nel prevedere la
possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive di cui al precedente comma 340 anche
per imprese costituite in data antecedente al 1° gennaio 2008, dispone che la concessione di tali
agevolazioni debba avvenire “nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006”;
Considerato che alle agevolazioni di cui al presente decreto non sono applicabili le fattispecie di
cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), punti i. e ii., e g) del richiamato Regolamento (CE) n.
1998/2006;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Visto l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante il regime fiscale di vantaggio per
l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
Visto l’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per il regime
agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l’articolo 17,
che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale dispone che “al fine di contrastare
fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta e per accelerare le procedure di recupero nei
casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da
amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l’Agenzia delle entrate trasmette a tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche
stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d’intesa, i dati relativi ai predetti crediti
utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme recuperate sono riversate all'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisite all’erario. Resta ferma l'alimentazione della contabilità speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate-fondi di bilancio» da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici gestori
dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le
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compensazioni esercitate dai contribuenti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, attraverso i codici tributo appositamente istituiti”;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 2009, n. 302, recante
la determinazione del massimale di retribuzione ai fini dell’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 341, lettera d), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
Visto il decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 1° settembre 2012, n. 204, con il quale sono stabilite le condizioni, i limiti e le modalità di
applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341 a 341-ter, dell’articolo 1, della legge n. 296
del 2006 nella Zona Franca Urbana del Comune dell’Aquila;
DECRETA:
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) “ZFU”: Zone Franche Urbane;
b) “Delibera CIPE n. 14/2009”: la delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2009, n. 159;
c) “Regioni dell’obiettivo Convergenza”: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia,
ammissibili all'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, e successive modificazioni e integrazioni;
d) “Regolamento (CE) n. 1998/2006”: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e
successive modifiche e integrazioni;
e) “Imprese di nuova o recente costituzione”: le imprese di micro e piccola dimensione che, alla
data di presentazione dell'istanza per le agevolazioni di cui al presente decreto, si trovano nei
primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa;
f) “Imprese femminili”: le imprese, di micro e piccola dimensione, di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, ossia le società cooperative e le società di
persone costituite in misura non inferiore al 60 percento da donne, le società di capitali le cui
quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di
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amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali
gestite da donne;
g) “Imprese sociali”: le imprese, di micro e piccola dimensione, che, ai sensi decreto legislativo
24 marzo 2006, n. 155, esercitano, in via stabile e principale, un’attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale ed iscritte nell’apposita sezione del Registro delle imprese prevista
all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 155 del 2006 e successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione di quanto previsto all’articolo 37 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate
all’interno delle ZFU di cui all’articolo 5, ovvero del territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7.
Art. 3.
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al
comma 2 e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, le imprese:
a) di micro e piccola dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato 1 al Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 e dal decreto del Ministro delle attività
produttive 18 aprile 2005 citato nelle premesse;
b) già costituite alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14, purché la data di
costituzione dell’impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015, e regolarmente iscritte al
Registro delle imprese;
c) che svolgono la propria attività, ai sensi di quanto previsto ai commi 5 e 6, all’interno della
ZFU;
d) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non sono in liquidazione
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
2. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti che si trovano in
una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006. In
particolare, le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere concesse:
a) a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
c) per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
d) per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti
d'importazione;
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e) a imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
f) a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.
3. I contribuenti cui è applicabile il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i
lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono accedere alle
agevolazioni di cui al presente decreto a condizione che abbiano optato per l’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, con le modalità
previste dal comma 110 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. I soggetti che abbiano optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative
produttive di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche e
integrazioni, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto comunicando all’Agenzia
delle entrate formale rinuncia al predetto regime agevolato, con le modalità previste dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2001.
5. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto, è necessario che i soggetti
individuati ai sensi del comma 1 abbiano un ufficio o locale destinato all’attività, anche
amministrativa, all’interno della ZFU.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività non sedentaria, oltre alla condizione di
cui al comma 5, è necessario, alternativamente, che:
a) presso l’ufficio o locale di cui al comma 5 sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a
tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;
b) realizzino almeno il 25% (venticinque percento) del proprio volume di affari da operazioni
effettuate all’interno della ZFU.
Art. 4.
(Agevolazioni concedibili)
1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono beneficiare, nei limiti previsti al comma 2 e delle
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi di quanto previsto dal presente decreto, delle
agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, consistenti in:
a) esenzione dalle imposte sui redditi di cui all’articolo 9;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 11;
c) esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili siti nella ZFU, posseduti e
utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per l’esercizio dell’attività economica, di cui
all’articolo 12;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente di cui all’articolo
13.
2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e alle condizioni del
Regolamento (CE) n. 1998/2006. Ciascun soggetto ammesso alle agevolazioni può, pertanto,
beneficiare delle esenzioni di cui al comma 1, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già
ottenute dall’impresa a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di
presentazione dell’istanza di cui all’articolo 14 e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite
massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada.
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3. Le agevolazioni di cui al comma 1 decorrono dal periodo di imposta di accoglimento
dell’istanza di cui all’articolo 14.
Art. 5.
(Zone Franche Urbane)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 con
riferimento alle ulteriori ZFU rivenienti da altra procedura di cui all’articolo 1, comma 342, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al comma 1-bis
del medesimo articolo 37, possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di
cui all’articolo 3, localizzati nelle ZFU individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione” del dicembre 2012, rappresentate dalle:
a) ZFU individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ricadenti nel territorio delle regioni Campania,
Calabria e Sicilia;
b) ZFU ricadenti nel territorio delle regioni Campania, Calabria e Sicilia, non selezionate dal CIPE
con la delibera n. 14/2009 ma valutate “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla
medesima delibera;
c) ZFU già individuate ai sensi della legge della Regione siciliana n. 11 del 12 maggio 2010,
utilizzando gli stessi criteri nazionali.
2. L’elenco delle ZFU di cui al comma 1 è riportato nell’allegato n. 1 al presente decreto.
Art. 6.
(Risorse finanziarie)
1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui
all’articolo 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel “Piano Azione
Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi
criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse
regionali, secondo la procedura di cui all’articolo 8, comma 3.
Art. 7.
(Comuni della provincia di Carbonia-Iglesias)
1. Ai sensi di quanto previsto al comma 4-bis dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del
2012, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere altresì concesse, in via sperimentale,
ai soggetti di cui all’articolo 3 localizzati nel territorio dei comuni della provincia di CarboniaIglesias, nell’ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell’accordo di
programma “Piano Sulcis”.
2. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle ZFU contenuti nel presente decreto devono
intendersi operati al diverso ambito territoriale costituito dal territorio dei comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias.
3. Le risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al comma 1 sono individuate, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a
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valere sulle somme destinate all’attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3
agosto 2012, come integrate dal medesimo decreto-legge n. 179 del 2012.
Art. 8.
(Gestione degli interventi)
1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal
Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori
entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle
agevolazioni di cui all’articolo 4, che sono affidate all’Agenzia delle entrate.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il
modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all’articolo 14, e indicazioni circa le
modalità e i termini di presentazione della medesima istanza;
b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all’articolo 14;
c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto.
3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal
Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto
dell’esigenza di una ordinata gestione dell’intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla
base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la
disciplina dei seguenti esclusivi aspetti:
a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle
agevolazioni nella singola ZFU;
b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve
finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4.
4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione
all’intervento da attuare nella singola ZFU, devono:
a) essere in numero non superiore a due;
b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento)
delle risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento;
c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari:
1. imprese di nuova o recente costituzione;
2. imprese femminili;
3. imprese sociali;
4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU;
5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di
“Sezione”, nell’ambito della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”.
5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato
secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del “Piano
Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU
di cui all’articolo 5.
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6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo
economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al
comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 3,
relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero
procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva
finanziaria di scopo.
7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente
decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate – fondi di
bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di
cui al comma 1. L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al
comma 2, lettera a), è subordinata all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili
per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale.
8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla
base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo
le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni e integrazioni.
9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi
nelle ZFU individuate dal “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” di cui
all’articolo 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun
intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse.
Art. 9.
(Esenzione dalle imposte sui redditi)
1. Il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU, fino a
concorrenza dell’importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto
previsto al comma 5, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, nei limiti delle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque periodi di imposta;
b) 60% (sessanta percento), per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
2. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione di cui
al comma 1, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e
101 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (nel seguito TUIR), né le sopravvenienze attive e
passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della
istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
4. Ai fini del presente articolo, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 83 del TUIR.
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5. Il limite di 100.000,00 euro di cui al comma 1 è maggiorato, per ciascuno dei periodi di
imposta di cui al medesimo comma 1, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per
ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU,
ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui
all’articolo 7, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le
nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la
medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a
quello di decorrenza dell’esenzione di cui al presente articolo. La maggiorazione spetta per i nuovi
assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della ZFU, ovvero del territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L’incremento è considerato al netto delle
diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo
soggetto.
6. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della
determinazione del reddito prodotto nella ZFU, sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere
un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi
adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU e al di fuori di essa concorrono alla
formazione del reddito prodotto nella ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto
dall’impresa nella ZFU e l’ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il
periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto non si applicano le
disposizioni del presente comma.
Art. 10.
(Rilevanza del reddito esente)
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9.
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito
determinato ai sensi dell’articolo 9 è computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il
computo del predetto reddito ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
3. Il reddito determinato ai sensi dell’articolo 9 concorre alla formazione della base imponibile
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’addizionale comunale di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Art. 11.
(Esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive)
1. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento
dell’istanza di cui all’articolo 14, dall’imposta regionale sulle attività produttive è esentato il valore
della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 così come previsto all’articolo 1, comma 341,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini di cui al comma 1, per la determinazione del valore della produzione netta, non
rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
3. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della
istanza di cui all’articolo 14, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente
in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
4. Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, ai fini della
determinazione, ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, della quota di valore della produzione
netta per cui è possibile beneficiare dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
Art. 12.
(Esenzione dall’imposta municipale propria)
1. Per gli immobili situati nella ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 3 per
l’esercizio dell’attività d’impresa, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta municipale propria per i
primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui
all’articolo 14.
Art. 13.
(Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente)
1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata
non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda
nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia
di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’articolo 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di
retribuzione fissato dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di
accoglimento della istanza di cui all’articolo 14, l’esonero dal versamento dei contributi sulle
retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali:
a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni;
b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo;
c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo;
d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
Art. 14.
(Modalità di accesso alle agevolazioni)
1. Per fruire dei benefici di cui al presente decreto, i soggetti in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 3 presentano al Ministero dello sviluppo economico un’apposita istanza, nei termini
previsti con il bando del medesimo Ministero di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a). Nell’istanza,
i soggetti richiedenti indicano l’importo delle agevolazioni complessivamente richiesto. Nella
medesima istanza è, altresì, dichiarato l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di
“de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due
esercizi finanziari precedenti.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2. In relazione all’intervento attuato in ciascuna delle ZFU ammissibili, ovvero del territorio
dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias di cui all’articolo 7, il Ministero dello sviluppo
economico, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse disponibili per l’intervento e
l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto, risultante dalle
istanze di cui al comma 1, determina, tenendo conto delle eventuali riserve finanziarie di scopo
istituite ai sensi di quanto previsto all’articolo 8, l’importo massimo dell’agevolazione
complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. Tali importi sono resi noti con
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare sul sito Internet istituzionale
www.mise.gov.it.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i
dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo
dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali, disposte ai sensi dell’articolo 19.
Art. 15.
(Modalità di fruizione delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono fruite mediante riduzione dei
versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il
modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo
modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
2. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, comma 2, le agevolazioni sono fruite dai
soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente
concessa, così come rideterminato nel provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14.
Art. 16.
(Cumulo)
1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agevolazioni di cui al
presente decreto sono cumulabili con altre agevolazioni concesse all’impresa a titolo di “de
minimis”, nell’arco di tre esercizi finanziari, nel limite dell’importo di 200.000,00, ovvero di
100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Art. 17.
(Trasmissione dei dati)
1. L’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello sviluppo economico, in via telematica,
entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di fruizione delle esenzioni, i dati relativi alle
agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari.
Art. 18.
(Controlli)
1. Le Amministrazioni competenti, nell’ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di
attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali dei contribuenti,
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II Commissione
possono disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla
verifica della corretta fruizione delle esenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal
presente decreto.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dello sviluppo
economico, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente
all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c)
e d).
Art. 19.
(Revoca delle agevolazioni)
a)
b)
c)
d)
e)
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nel caso in cui:
venga accertata l’insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei requisiti previsti all’articolo
3 per l’accesso e la fruizione delle esenzioni, ovvero, con riferimento al requisito di cui al
comma 1, lettera c), dello stesso articolo, l’attività economica venga trasferita al di fuori della
ZFU prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data di accoglimento dell’istanza di cui
all’articolo 14;
in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o
contenenti dati non rispondenti a verità;
il soggetto beneficiario, pur svolgendo l’attività di impresa anche al di fuori della ZFU, non
abbia adempiuto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, comma 6, all’obbligo di tenuta della
contabilità separata;
il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 18;
emerga che il soggetto beneficiario abbia fruito delle esenzioni di cui all’articolo 4 in misura
superiore agli importi di cui all’articolo 14, comma 2, nonché agli ulteriori limiti di esenzione
previsti dal presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento
dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)
e ne abbia dato tempestiva comunicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, le agevolazioni
concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è verificata la perdita del
requisito.
3. Nei casi in cui è disposta la revoca delle agevolazioni ovvero si verifica la decadenza dalle
stesse, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero presso le imprese delle
agevolazioni indebitamente percepite per il successivo versamento all’Entrata dello Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Art. 20.
(Norme finali)
1. Nel caso in cui, alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, risulti
cessato il periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le stesse agevolazioni sono
concesse ai soggetti di cui all’articolo 3 ai sensi e nei limiti della normativa comunitaria in materia
di aiuti di importanza minore vigente alla predetta data, fatti salvi gli importi massimi di aiuto per
singola impresa previsti all’articolo 4, comma 2.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2013
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Passera
IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Firmato Grilli
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Allegato n. 1
(articolo 5)
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Catania
Crotone
Erice
Gela
Lamezia Terme
Mondragone
Napoli
Rossano
Torre Annunziata
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Sicilia
Calabria
Sicilia
Sicilia
Calabria
Campania
Campania
Calabria
Campania
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5,&$'(17,1(//(5(*,21,&$/$%5,$&$03$1,$(6,&,/,$
Aci Catena
Acireale
Aversa
Barcellona Pozzo di Gotto
Benevento
Casoria
Castelvetrano
Corigliano
Cosenza
Giarre
Messina
Portici (Centro Storico)
Portici (Zona Costiera)
Reggio Calabria
San Giuseppe Vesuviano
Sciacca
Termini Imerese1
Trapani
Vibo Valentia
&,3( 1 Sicilia
Sicilia
Campania
Sicilia
Campania
Campania
Sicilia
Calabria
Calabria
Sicilia
Sicilia
Campania
Campania
Calabria
Campania
Sicilia
Sicilia
Sicilia
Calabria
1
Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all’articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini
Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata
disposizione di legge, anche l’area industriale del medesimo comune di Termini Imerese.
15
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Consiglio regionale della Calabria
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II Commissione
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87,/,==$1'2*/,67(66,&5,7(5,1$=,21$/,
Bagheria
Enna
Palermo (Brancaccio)
Palermo (Porto)
Vittoria
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria
2007) e, in particolare, il comma 340 dell’articolo 1 con il quale sono istituite le Zone franche
urbane;
Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali
sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone
franche urbane;
Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i “Criteri e indicatori per
l’individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane”, nonché la successiva delibera
CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11
luglio 2009, n. 159, che ha operato la “Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e
ripartizione delle risorse”;
Visto l’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la
destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di
agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del
2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle
Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate
ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura
di cui all’articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni
ammissibili all’obiettivo Convergenza;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4
dell’articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di
decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;
Visto il “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” del dicembre 2012,
oggetto di specifica informativa al CIPE nell’ambito della seduta del 18 febbraio 2013, ai sensi di
quanto previsto al punto 3 della delibera CIPE n. 96/2012 del 3 agosto 2012;
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Visto, in particolare, il paragrafo 3.1 del predetto “Piano Azione Coesione: terza e ultima
riprogrammazione”, ove, nell’ambito delle misure anticicliche, è prevista, al punto (1), una
specifica azione avente ad oggetto la concessione, ai sensi del richiamato articolo 37 del decretolegge n. 179 del 2012, di agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese,
localizzate o che si localizzano nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo
Convergenza riportate nell’allegato n. 3 al medesimo Piano Azione Coesione;
Visto lo stanziamento previsto, nell’ambito del predetto paragrafo 3.1 del predetto “Piano
Azione Coesione”, per le Zone franche urbane della Regione Calabria, pari a 56 milioni di euro;
Visto l’articolo 5, comma 9, del citato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che stabilisce
che gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi
nelle Zone franche urbane individuate dal Piano Azione Coesione sono posti a carico delle risorse
finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% delle
medesime risorse;
Vista la nota n. 25393 del 24 luglio 2013 con la quale, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 8, commi 3 e 6, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, il Ministero dello sviluppo
economico ha comunicato alla Regione Calabria il prospetto di riparto delle risorse finanziarie
disponibili per le agevolazioni nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale e ha
contestualmente chiesto di fornire indicazioni circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse
regionali per il finanziamento dell’intervento, nonché l’individuazione, nell’ambito delle risorse
disponibili per le varie Zone franche, di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a
quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo del decreto interministeriale 10 aprile 2013;
Vista la nota n. 390655 del 12 dicembre 2013 con la quale la Regione Calabria, in risposta
alla predetta nota n. 25393 del 24 luglio 2013, ha comunicato al Ministero dello sviluppo
economico l’intenzione, a seguito di un confronto con le Amministrazioni locali interessate, di non
attivare alcuna riserva di scopo nelle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale, nonché
la decisione della Giunta regionale di non procedere all’integrazione delle disponibilità per il
finanziamento degli interventi nelle Zone franche urbane;
Visto l’articolo 8, comma 2, del succitato decreto interministeriale 10 aprile 2013, che
stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico adotta, con apposito bando, le disposizioni di
attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e le
indicazioni circa le modalità e i termini per la presentazione della medesima istanza;
Visto il comma 7 dello stesso articolo 8 del decreto interministeriale 10 aprile 2013, che
subordina l’adozione del bando attuativo all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie
disponibili per il finanziamento delle agevolazioni sulla contabilità speciale n. 1778 intestata
“Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio”;
Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo
economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti
finanziari con l’Unione europea il trasferimento all’Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
n. 1778, delle risorse stanziate per le Zone franche urbane della Regione Calabria, per un importo
complessivo, al netto dei predetti oneri di assistenza tecnica, di euro 54.880.000,00;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 30 settembre 2013, n.
32024, che stabilisce le modalità di funzionamento degli interventi di cui al citato decreto
interministeriale 10 aprile 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Considerato opportuno ridurre a ottanta giorni, rispetto ai novanta giorni previsti per i bandi
già emanati relativi alle Zone franche urbane del Comune dell’Aquila e dei comuni della Provincia
di Carbonia-Iglesias, la durata dei termini per la presentazione delle istanze di agevolazione, al fine
di consentire alle imprese destinatarie delle agevolazioni la possibilità di fruire dell’esenzione
dall’imposta sui redditi per il periodo fiscale 2014 già a decorrere dalla prossima scadenza fiscale di
giugno 2014;
Visto l’articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che la
presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le
amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti
delle imprese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, che stabilisce, in
attuazione della norma del Codice dell’amministrazione digitale dianzi citata, che a decorrere dal 1°
luglio 2013 le suddette comunicazioni avvengono esclusivamente in via telematica ovvero, in tutti i
casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, mediante l'utilizzo
della posta elettronica certificata e che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dalla stessa data,
non possono accettare o effettuare le medesime comunicazioni in forma cartacea;
DECRETA:
Art. 1.
(Modalità e termini di presentazione delle istanze)
1. Le istanze per l’accesso alle agevolazioni di cui all’articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in favore delle
micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della Regione Calabria di cui
all’allegato n. 1 al presente decreto, devono essere compilate con le modalità telematiche di cui al
comma 2, sulla base del modello di istanza di cui è riportato il facsimile nell’allegato n. 2 al
presente decreto.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
2. Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate, complete di eventuali allegati,
in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “ZFU
Convergenza e Carbonia Iglesias” del sito Internet del Ministero dello sviluppo economico
(www.mise.gov.it).
3. L’accesso alla procedura informatica di cui al comma 2 prevede l’identificazione
dell’impresa tramite codice fiscale e l’autenticazione tramite credenziali informatiche inviate
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, come risultante dal Registro delle
imprese.
4. Nell’ambito della procedura informatica di cui al comma 2, l’impresa avrà accesso alla
specifica sezione relativa alla Zona franca urbana di interesse, dove saranno riportate le
informazioni inerenti le risorse finanziarie disponibili, nonché l’elenco delle sezioni censuarie che
individuano l’area della Zona franca urbana.
5. Le istanze di cui al comma 1 possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 7
febbraio 2014 e sino alle ore 12:00 del 28 aprile 2014.
6. Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, di cui al comma 5, così come le
istanze redatte o inviate con modalità difformi da quelle indicate al comma 2, non saranno prese in
considerazione.
Art. 2.
(Risorse finanziarie disponibili)
1. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi nelle Zone franche urbane
della Regione Calabria, effettuato, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1, del decreto
interministeriale 10 aprile 2013 richiamato in premessa, sulla base dei medesimi criteri di riparto
delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009, è riportato nell’allegato n. 1 al
presente decreto.
2. Le agevolazioni sono concesse dal Ministero dello sviluppo economico nel limite delle
risorse finanziarie disponibili per singola Zona franca urbana.
3. Relativamente a ciascuna Zona franca urbana, nel caso in cui l’importo delle agevolazioni
complessivamente richieste dalle imprese ammesse sia superiore all’ammontare delle risorse
disponibili, l’importo dell’agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria è determinato dal
Ministero dello sviluppo economico moltiplicando l’importo dell’agevolazione richiesta dalla
singola impresa per il rapporto tra l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e
l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto da tutte le imprese
della Zfu ammesse ai benefici.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Sappino
4
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Allegato n. 1
ZONE FRANCHE URBANE DELLA REGIONE CALABRIA E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI PER GLI
INTERVENTI
Comune
Dotazione finanziaria
Zfu al netto dei costi per
assistenza tecnica (2%)
(euro)
Corigliano Calabro
6.474.050,85
Cosenza
7.246.432,02
Crotone
9.814.146,79
Lamezia Terme
9.734.241,47
Reggio Calabria
7.767.549,45
Rossano
7.243.613,70
Vibo Valentia
6.599.965,72
Totale
5
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54.880.000,00
Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI
MODULO DI ISTANZA AGEVOLAZIONI PER LE ZONE FRANCHE URBANE
REGIONE CALABRIA
Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’11 luglio 2013,
n. 161, di seguito Decreto.
______________________________________________________________________________________
1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
C.F:……………………
Codice attività:……………………..
Denominazione
impresa:
…………………………………..………………………………………………………...
Natura Giuridica: …………………………………..………………………………………………………...............
Posta elettronica certificata (come da Certificato Camerale):…………………………………………………….
_____________________________________________________________________________________
2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE
Cognome:…………………………………..………………………………………………………........................
Nome:………………………
Sesso: M[ ]/F[ ]
Data di nascita:…./…./....
Provincia di nascita:
………..
Comune (o Stato estero) di nascita:………………………………………………………………………………..
C.F:……………………
In qualità di:………………………………………………………….
______________________________________________________________________________________
3. REFERENTE DA CONTATTARE
Cognome:…………………………………..………………………………………………………........................
Nome:…………………………………..………………………………………………………..............................
Tel:…………………………
Cellulare:……………………… Email:……………………….
______________________________________________________________________________________
4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000
Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa richiedente,
DICHIARA
a) che il soggetto richiedente esercita attività di impresa e che l’impresa è di:
□
piccola dimensione;
□
micro dimensione;
6
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
b) che l’impresa dispone di un ufficio o locale (per ufficio o locale si intende la sede legale, amministrativa o
qualsiasi altra unità operativa destinata all’esercizio dell’attività, così come risultante dal certificato
camerale)
ubicato
all’interno
della
Zona
Franca
Urbana,
in
via
…………………………………………………,
numero
civico:.…,
CAP:……..,
Comune:………………………………………………………………….., destinato a (negozio, sede
amministrativa, magazzino, stabilimento produttivo, ecc.):..………………………..;
c) che l’impresa svolge attività di tipo:
□
sedentario;
□
non sedentario;
d) [solo per le imprese che svolgono attività di tipo non sedentario] che l’impresa:
□
impiega almeno un lavoratore dipendente (a tempo pieno o parziale) per la totalità delle ore di
lavoro presso l’ ”ufficio o locale” indicato alla precedente lettera b);
□
realizza almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU;
e) che l’impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non è in liquidazione volontaria o
sottoposta a procedure concorsuali;
f)
che l’impresa non rientra fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);
g) che l’impresa:
□
è attiva nel settore del trasporto su strada;
□
non è attiva nel settore del trasporto su strada;
h) che l’impresa non si trova in una o più delle condizioni individuate dall’articolo 1 del Regolamento (CE) n.
1998/2006. In particolare, che:
i)
o
non opera nei settori della pesca e dell’acquacoltura per aiuti che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
o
non si trova in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
che l’impresa, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, può
beneficiare delle agevolazione di cui al Decreto, dal momento che nell’esercizio finanziario in corso alla
data di inoltro della presente istanza e nei due precedenti:
□
non è stata assegnataria di agevolazioni in regime di de minimis;
□
è stata assegnataria di agevolazioni in regime di de minimis per gli importi indicati nella
seguente tabella:
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Legge/Strumento/Intervento
II Commissione
Data Decreto di concessione
Importo concesso
Il sottoscritto dichiara inoltre:
di aver letto integralmente il Decreto;
di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non
veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa;
CHIEDE
di accedere alle agevolazioni di cui all’articolo 4 del Decreto, per un importo complessivo di euro:
…………………………., tenuto conto delle eventuali agevolazioni ottenute in regime di de minimis di cui alla
precedente lettera i)
E SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime de minimis intervenute
prima della formale ammissione alle agevolazioni in oggetto.
Data …/…/…….
Allegati:
Copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso il modulo
sia sottoscritto da procuratore dell’impresa.
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II Commissione
Abruzzo
L.R. 1-10-2007 n. 34
Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle
strutture.
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 ottobre 2007, n. 6 straordinario.
Art. 42
Istituzione di zone franche urbane.
1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell'istituzione di una zona franca
urbana da individuare sulla base dei requisiti che verranno fissati dalla
Comunità Europea su proposta del Governo e contribuisce al finanziamento
delle spese delle iniziative di avvio di tale progetto. La Giunta regionale, per il
tramite della Direzione Attività Produttive, d’intesa con la competente
Commissione dispone la programmazione delle iniziative.
2. Per l’esercizio finanziario 2007, gli oneri di spesa, quantificati in €
15.000,00, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto sul
capitolo di spesa di nuova istituzione 281629 - U.P.B. 08.01.014 denominato:
Contributo al finanziamento delle iniziative di avvio delle zone franche urbane
della Regione Abruzzo.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa 281629 U.P.B. 08.01.014 è determinato dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R.
n. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).
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II Commissione
Legge regionale Sicilia n.11/2012.
Art. 67.
Istituzione e finanziamento di zone franche urbane
1. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e
favorire l’integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in
circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale e
al fine, altresì, di rafforzare la crescita imprenditoriale e occupazionale nelle
piccole e micro imprese ivi localizzate, la Regione istituisce, ai sensi
dell’articolo 1, commi da 340 a 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come modificati dall’articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, zone franche urbane, ed interviene, altresì, per il finanziamento
delle misure previste per le zone franche urbane dalle citate leggi.
2. La Regione provvede al rimborso dei seguenti oneri fiscali, e contributivi
connessi all’attività d’impresa:
a) imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive
rispettivamente previste dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 341
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituite dal
comma 562 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) imposta comunale sugli immobili e contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente previsti dalla lettera c) e dalla lettera d) del comma 341
dell’articolo 1 della prima citata legge n. 296/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concessi rispettivamente dai comuni e dagli istituti previdenziali,
previa stipula delle intese di cui al comma 11.
3. L’aiuto di cui alle disposizioni del presente articolo rispetta i limiti e le
condizioni della comunicazione C (2009) 8126 della Commissione europea del
28 ottobre 2009, espressa ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, lettera c) del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Le zone franche urbane destinatarie degli interventi di cui al presente
articolo sono quelle già individuate dalla Regione con delibera della Giunta
regionale n. 186 dell’1 agosto 2008, per le quali è stata avanzata proposta di
finanziamento al CIPE da parte del Ministero per lo sviluppo economico con
relazione del settembre 2008, nonché quelle individuate ai sensi del comma 5.
5. I comuni che intendano istituire una zona franca urbana elaborano la
relativa proposta attivando il confronto con il partenariato sociale e la
presentano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
al Dipartimento regionale della programmazione che cura l’istruttoria delle
proposte e individua quelle ritenute ammissibili secondo i criteri definiti dalla
delibera CIPE n. 5/2008 del 30 gennaio 2008 e dalla circolare del Ministero per
lo sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n.
14180 del 26 giugno 2008.
Ai fini del finanziamento hanno priorità le zone franche urbane di cui al comma
4 e quelle che ricadono in province diverse. Non possono essere finanziate più
di quattro zone franche urbane per provincia.
6. Nelle zone franche urbane ammesse al finanziamento a carico dei fondi
statali, la Regione concede finanziamenti integrativi al solo fine di garantire le
agevolazioni fiscali e contributive previste dal presente articolo.
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Consiglio regionale della Calabria
II Commissione
7. Le piccole e micro imprese ammissibili alle agevolazioni sono quelle che
iniziano una nuova attività economica nelle zone franche urbane nel periodo
compreso fra il primo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge ed il 31 dicembre 2012. Possono fruire delle agevolazioni anche
le piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona
franca urbana antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere godute da
esercenti le imprese che sono soggetti passivi di imposta in Sicilia
relativamente ai tributi per i quali operano le agevolazioni.
9. Le piccole e micro imprese che iniziano la loro attività nelle zone franche
urbane successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
sono ammesse a godere delle agevolazioni con priorità rispetto alle imprese già
insediate.
10. Le imprese di cui ai commi precedenti possono usufruire delle agevolazioni
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli
aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea serie L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modificazioni.
11. Per l’attuazione del presente articolo e per la concessione delle
agevolazioni l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare le intese
necessarie con gli istituti previdenziali e con i comuni interessati nonché con
l’Agenzia delle entrate.
12. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Presidente della Regione presenta
all’Assemblea regionale una relazione sulle azioni attivate e sui risultati
prodotti dagli aiuti regionali previsti dal presente articolo.
13. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo per il finanziamento
di tutte le misure, è autorizzata la spesa di 45.000 migliaia di euro per il
triennio 2010-2012, di cui 5.000 migliaia di euro per l’anno 2010 e 20.000
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012. L’onere relativo è a carico
del Programma attuativo regionale 2007-2013, priorità 6 del Fondo aree
sottoutilizzate ‘competitività e sviluppo delle attività produttive’
linea di azione 6.4 contratti di sviluppo, che presenta le relative disponibilità.
Agli oneri ricadenti in ciascuno degli anni successivi al triennio 2010-2012 ed
entro il limite di spesa complessivo di 100.000 migliaia di euro si provvede
annualmente con legge di bilancio.
14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.
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