Banca di Sassari S.p.A. - Divisione Consumer
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Bancario Banca popolare dell’Emilia Romagna cod. 5387.6 Aderente al Codice di Comportamento del settore bancario e
finanziario
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Gentile Titolare,
desideriamo informarla che in data 13 febbraio 2010 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.
11 (“D.Lgs”) che recepisce la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 13
novembre 2007 (cd. “Direttiva PSD”) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e che in data 15
febbraio 2010 la Banca d’Italia ha emanato la relativa disciplina di attuazione per le parti concernenti la
trasparenza dei servizi e delle operazioni di pagamento.
Dal 1° marzo 2010, con l’entrata in vigore del D.Lg s si definisce un quadro giuridico comunitario moderno e
coerente dei servizi di pagamento, che migliora la tutela degli utenti di tali servizi e garantisce una maggiore
trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché una maggiore concorrenza tra gli operatori presenti sul mercato.
Con riferimento ai rapporti con la clientela, il D.Lgs disciplina le modalità con cui procedere all’adeguamento
normativo dei contratti inerenti la prestazione di servizi di pagamento.
Alla luce di quanto sopra, le comunichiamo:
(i) le proposte di modifica del contratto Carta che sono oggetto di accordo tra l’Emittente ed il Titolare;
(ii) le disposizioni imperative – che trovano necessaria applicazione – a fronte delle quali il testo contrattuale
del Titolare è stato modificato.
Riepiloghiamo, pertanto, qui di seguito le proposte di modifica alle clausole contrattuali del contratto che
disciplina il rapporto di carta prepagata, ricordandole che per tali disposizioni la normativa le attribuisce la facoltà
di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione senza l’addebito di spese
ed alle condizioni precedentemente applicate. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, l’accordo su tali
clausole potrà considerarsi perfezionato, senza la necessità della sottoscrizione del nuovo testo contrattuale.
SEZIONE I: PROPOSTE DI MODIFICA
CONTRATTO DI CARTA PREPAGATA
Blocco della Carta
L’Emittente e la Banca hanno il diritto di bloccare l’utilizzo della Carta in qualunque momento al ricorrere di
giustificati motivi connessi con:
• la sicurezza della Carta e/o del PIN;
• il sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta o del PIN.
L’Emittente informerà il Titolare, telefonicamente o a mezzo telegramma, del blocco e delle relative motivazioni
ove possibile anticipatamente o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti
contraria a ragioni di sicurezza.
L’Emittente o la Banca che ha disposto il blocco provvederanno a riattivare la Carta al venir meno delle ragioni
che hanno portato al blocco.
Qualora il blocco della Carta sia stato disposto su richiesta del Titolare, restano a suo carico le spese sostenute
dall’Emittente o dalla Banca per il blocco della Carta.
***
Qui di seguito riportiamo, invece, un’illustrazione sintetica delle modifiche e/o delle integrazioni delle clausole del
contratto che disciplina il rapporto di carta prepagata, che risultano essere automatica conseguenza della
necessaria applicazione delle disposizioni normative imperative.
SEZIONE II: DISPOSIZIONI DI NECESSARIA APPLICAZIONE
CONTRATTO DI CARTA PREPAGATA
Responsabilità per uso non autorizzato
Il Titolare è responsabile, entro il limite di Euro 150,00, per il pagamento di addebiti conseguenti all’illecito uso
della Carta da parte di terzi, fino al momento della ricezione da parte dell’Emittente della segnalazione di
smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato.
Il Titolare sopporterà tutte le perdite derivanti da utilizzi della Carta non autorizzati, senza alcuna limitazione di
importo, nel caso di comportamento fraudolento o qualora egli non abbia adempiuto ad uno o più dei seguenti
obblighi agendo con dolo o colpa grave:
• utilizzare la Carta ed il PIN in conformità a quanto previsto dal contratto;
• comunicare senza indugio all’Emittente lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non
autorizzato della Carta o del PIN non appena ne abbia conoscenza;
• adottare, non appena ricevuti la Carta ed il PIN, le misure idonee a garantirne la sicurezza.
Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di Pagamento
Qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione di Pagamento già eseguita o sostenga che questa non
sia stata correttamente eseguita, l’Emittente ha l’onere di provare che l’Operazione di Pagamento è stata
autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze del malfunzionamento
delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
Rimborso per Operazioni di Pagamento non autorizzate
Nel caso in cui un’Operazione di Pagamento non sia stata autorizzata, l’Emittente rimborsa al Titolare l’importo
dell’Operazione di Pagamento e riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di
Pagamento non avesse avuto luogo.
In caso di sospetto di frode, l’Emittente può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al
Titolare.
Il rimborso non preclude la possibilità per l’Emittente di dimostrare, anche in un momento successivo, che
l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata; in tal caso l’Emittente ha diritto di ottenere dal Titolare la
restituzione dell’importo.
Recesso dell’Emittente
E’ facoltà dell’Emittente, in presenza dei giustificati motivi, recedere dal contratto in qualsiasi momento dando
comunicazione scritta al Titolare. Dal momento del ricevimento della predetta comunicazione il Titolare non potrà
far più uso della Carta e dovrà restituirla debitamente invalidata (tagliata in due parti).
Recesso del Titolare
Il Titolare può, in qualsiasi momento, rivolgendosi presso una Filiale della Banca, recedere senza penalità e
senza spese dal contratto, restituendo la Carta tagliata in due parti. In tale occasione otterrà il rimborso del valore
residuo. Il rapporto contrattuale si chiude contestualmente alla restituzione della Carta.
Modifica delle condizioni economiche e contrattuali
Le condizioni economiche e le clausole previste dal contratto potranno essere modificate unilateralmente
dall'Emittente qualora sussista un giustificato motivo. Di tali modifiche verrà data comunicazione al Titolare con
almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Le modifiche si intenderanno accettate dal
Titolare a meno che egli non comunichi all’Emittente, prima della data prevista per l’applicazione della modifica,
che non intende accettarla, recedendo dal contratto senza penalità ed alle condizioni precedentemente praticate.
Le modifiche dei tassi di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se
sfavorevoli per il Titolare, la modifica deve essere conseguenza della variazione dei tassi di cambio di riferimento
(quelli cioè applicati dal Circuito). Il Titolare rimarrà comunque obbligato all'adempimento di tutte le obbligazioni
sorte a suo carico prima della ricezione, da parte della Banca, della Carta debitamente invalidata (tagliata in due
parti).
Evidenza del saldo e delle operazioni eseguite
Il Titolare potrà visualizzare gratuitamente i movimenti effettuati con la Carta e l’importo residuo ancora
disponibile sul sito della Banca riportato sul frontespizio del contratto,accedendo ad un’area riservata, digitando il
numero della Carta ed il codice TIMBRO ovvero la data di nascita. E’ altresì possibile ottenere il saldo residuo ed
i movimenti della Carta presso una qualsiasi Filiale della Banca.
Il rendiconto delle operazioni eseguite con la Carta durante il mese in corso e nel semestre precedente è
disponibile gratuitamente presso qualsiasi filiale della Banca.
Rettifica delle Operazioni di Pagamento
Il Titolare ha diritto di ottenere la rettifica di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, solo se comunica per iscritto e senza indugio tale circostanza all’Emittente ed in ogni caso entro 13 mesi
dalla data di addebito.
***
Rammentiamo, inoltre, che in merito ai rapporti intrattenuti con l’Emittente, il Titolare ha diritto di presentare un
reclamo all’Ufficio Reclami dell’Emittente e, nel caso in cui sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta,
prima di ricorrere al giudice può rivolgersi, ricorrendone le condizioni, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
La Guida concernente l’accesso all’ABF è a disposizione del Titolare sul sito internet dell’Emittente o sul sito
internet dell’Arbitro Bancario Finanziario all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it .
In ogni caso, il Titolare potrà avvalersi del preventivo tentativo di conciliazione per le controversie che dovessero
originare dall’interpretazione e/o dall’applicazione del contratto, ricorrendo agli organismi accreditati ai sensi e per
gli effetti del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione delle controversie civili e
commerciali.
Resta impregiudicata la facoltà del Titolare di ricorrere all’autorità giudiziaria, nel caso in cui la conciliazione si
dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
***
Infine, le ricordiamo che ha il diritto di ottenere gratuitamente copia dei testi contrattuali integrali
scaricandoli dal sito dell’Emittente.
Distinti saluti.
Giorgio Lippi
Responsabile Divisione Consumer
LEGENDA
Carta:
la carta prepagata;
Emittente:
Banca emittente o proprietaria della Carta;
Operazione di Pagamento:
l’operazione di trasferire o prelevare fondi;
Ordine di Pagamento:
l’istruzione data ad un Prestatore di Servizi di Pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione
di Pagamento;
Prestatore di Servizi di Pagamento:
il soggetto che fornisce servizi di pagamento; per il Titolare tale ruolo è svolto dall’Emittente;
Spazio Economico Europeo:
area che include gli Stati appartenenti all’Unione Europea (UE), con l’aggiunta di Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
Stato Membro:
Stato appartenente all’Unione Europea;
Titolare:
Il soggetto titolare di una Carta.
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Lettera 30 aprile per Titolari Carte prepagate