DigitPA Incontro con i consigli nazionali degli ordini Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e l’estrazione di caselle ed elenchi di caselle PEC da parte delle PA - Ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del CAD Francesco Tortorelli Roma, Palazzo Vidoni – 4 maggio 2011 1 DigitPA Il contesto di applicazione Art. 16 del decreto‐Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2; Comma 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. Comma 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. 2 DigitPA La previsione introdotta nel CAD l’art. 6, comma 1‐bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 stabilisce che: “La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” Il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 ha altresì stabilito i tempi di emissione delle predette regole tecniche entro il 26 aprile 2011. DigitPA il 22 Aprile 2011 ha emanato le predette regole. 3 DigitPA Le regole tecniche 1. Definizioni 2. Validità e pubblicità 3. Contesto di applicazione e finalità 4. Contesto tecnico di riferimento 5. Regime di sussidiarietà e supporto 6. Obblighi relativi ai soggetti Erogatori 7. Obblighi relativi ai soggetti Fruitori 8. Obblighi relativi a DigitPA 9. Tipologie delle richieste 10. Requisiti funzionali 11. Concessionario PEC al Cittadino 12. 13. Registro Imprese 14. 15. Consultazione ed estrazione di indirizzi Pec ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità Web 16. Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità cooperazione applicativa 17. Formati tecnici 18. Regime transitorio 4 DigitPA Lo spirito delle regole tecniche • Utilizzare standard di larga diffusione applicati nella pubblica amministrazione; • Salvaguardare investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 16 del decreto legge n. 185/08; • Favorire l’aggregazione; • Introdurre una logica di attuazione tesa a valorizzare il risultato con: monitoraggio dell’attivazione dei servizi da parte degli ordini o collegi, monitoraggio dell’utilizzo dei servizi;da parte delle PA; • Rendere trasparente e supportare il processo con una sezione del sito di DigitPA dedicata all’attuazione delle regole tecniche. 5 DigitPA A) Cosa devono fare gli ordini e i collegi 1 In fase di partenza 1. Scegliere se utilizzare una modalità aggregata per rispondere a quanto previsto dalle regole tecniche (art. 5); 2. Valutare se vi sono regimi pregressi di sistemi di consultazione ed estrazioni di indirizzi ed elenchi di indirizzi PEC o accordi con amministrazioni che risultano compatibili con le regole tecniche (art. 18); 3. Effettuare una valutazione di massima dei tempi necessari per prediporre, secondo quanto definito agli artt. 15 e 16 ed in accordo con le modalità ed I formati tecnici definiti nell’allegato, le applicazioni informatiche per la consultazione ed estrazione di caselle PEC ed elenchi di caselle PEC; 4. Prediporre un piano di lavoro ed inviarlo a DigitPA (art. 6) alla casella: pdl_erogatori @ digitpa.gov.it 6 DigitPA Scopo del piano di lavoro e struttura • Il piano di lavoro ha lo scopo di condividere uno strumento di gestione delle attività progettuali consentendo a DigitPA di informare le PA che hanno necessità di consultare o estrarre elenchi di caselle PEC • Il piano di lavoro può essere rappresentato con un qualunque strumento compatibile con gli strumenti Microsoft Office (word, excell, project) ovvero con formati aperti equivalenti incluso il PDF. •. E’ sufficiente che il piano contenga le seguenti informazioni: a) nome dell’ordine o collegio, riferimenti e-mail e telefonici della parsona che ha redatto il piano, riferimenti e-mail e telefonici della persona da contattare per integrazione o chiarimenti (qualora diversa dalla prima persona) b) data prevista di disponibilità della funzione di interrogazione ed estrazione web c) data prevista di disponibilità della funzione di interrogazione ed estrazione in modalità web services (coperazione applicativa) d) esistenza di regimi transitori ed accordi, con l’indicazione di compatibilità con le regole e la durata prevista per tale regime. Nei casi complessi (aggregazione, situazioni tecniche particolari) è ipotizzabile che il piano di lavoro abbia una prima versione “interlocutoria” che definisca I tempi del perfezionamento del piano, dando atto delle complessità che si stanno affrontando 7 DigitPA B) Cosa devono fare gli ordini e i collegi 2 In fase di avvio dei servizi 1. Gli Erogatori (ordini, collegi o loro aggregazione) si iscrivono all’Indice delle pubbliche amministrazioni e pubblicano le info necessarie (casella PEC, indirizzo telmatico del servizio) (art. 10); 2. Gli Erogatori qualificano la loro porta di dominio e pubblicano un accordo di servizio (del tipo di quello presente nell’allegato tecnico) (art. 10) nel caso di ordini o collegi con un piccolo numero di iscritti la realizzazione di tale modalità potrà essere sospesa; 3. Gli Erogatori informano DigitPA della messa in esercizio delle singole funzioni (art.5) utilizzando la stessa casella dei piani di lavoro e lo stesso schema; 8 DigitPA C) Cosa devono fare gli ordini e i collegi 3 A regime 1. Gli Erogatori (ordini, collegi o loro aggregazione) inviano con cadenza quadrimestrale dati sintetici circa le amministrazioni che hanno utilizzato i servizi (nome amministrazione, codice IPA, nr. Volte nelle quali è stato utilizzato il servizio nel periodo di riferimento, modalità di utilizzo) (art. 10); Le modalità ed il formato possono essere eaminate meglio con proposte e suggerimenti da parte degli Erogatori ; gli invii vanno effettuati entro il 15 dei mesi di maggio, settembre e gennaio per I quadrimestri immediatamente precedenti; la prima raccolta ed invio può essere considerata sperimentale allo scopo di mettere a punto la comunicazione 9 DigitPA Supporto di DigitPA DigitPA attraverso una sezione specifica del proprio sito istituzionale (www.digitpa.gov.it) pubblica: le regole tecniche; i formati tecnici allegati; eventuali note informative, esempi e quesiti più frequenti; l’elenco dei servizi attivati dagli Erogatori. Al seguente link si trovano le regole tecniche http://www.digitpa.gov.it/amministrazione_digitale Per quanto concerne i formati delle comunicazioni, le operazioni da effettuare , gli schemi e quant’altro utile a favorire l’attuazione delle regole così come indicato in questa presentazione e la stessa presentazione, saranno pubblicate nel sito web di DigitPA 10 DigitPA Grazie ! 11