DigitPA
Incontro con i consigli nazionali degli ordini
Applicazione delle Regole tecniche per la
consultazione e l’estrazione di caselle ed elenchi
di caselle PEC da parte delle PA
- Ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del CAD Francesco Tortorelli
Roma, Palazzo Vidoni – 4 maggio 2011
1
DigitPA
Il contesto di applicazione
Art. 16 del decreto‐Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con
modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2;
Comma 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato
comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Gli ordini e i collegi
pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti
con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Comma 10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6
nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente
articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è
consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative
agli adempimenti amministrativi di loro competenza.
2
DigitPA
La previsione introdotta nel CAD
l’art. 6, comma 1‐bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, come
modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 stabilisce che:
“La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli
16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 ha altresì stabilito i tempi di
emissione delle predette regole tecniche entro il 26 aprile 2011.
DigitPA il 22 Aprile 2011 ha emanato le predette regole.
3
DigitPA
Le regole tecniche
1. Definizioni
2. Validità e pubblicità
3. Contesto di applicazione e finalità
4. Contesto tecnico di riferimento
5. Regime di sussidiarietà e supporto
6. Obblighi relativi ai soggetti Erogatori
7. Obblighi relativi ai soggetti Fruitori
8. Obblighi relativi a DigitPA
9. Tipologie delle richieste
10. Requisiti funzionali
11.
Concessionario PEC al Cittadino
12.
13.
Registro Imprese
14.
15. Consultazione ed estrazione di indirizzi Pec ed elenchi di indirizzi PEC
dei professionisti in modalità Web
16. Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC
dei professionisti in modalità cooperazione applicativa
17. Formati tecnici
18. Regime transitorio
4
DigitPA
Lo spirito delle regole tecniche
• Utilizzare standard di larga diffusione applicati nella pubblica
amministrazione;
• Salvaguardare investimenti già effettuati ai sensi dell’art. 16 del decreto
legge n. 185/08;
• Favorire l’aggregazione;
• Introdurre una logica di attuazione tesa a valorizzare il risultato con:
 monitoraggio dell’attivazione dei servizi da parte degli ordini o collegi,
 monitoraggio dell’utilizzo dei servizi;da parte delle PA;
• Rendere trasparente e supportare il processo con una sezione del sito di
DigitPA dedicata all’attuazione delle regole tecniche.
5
DigitPA
A)
Cosa devono fare gli ordini e i collegi 1
In fase di partenza
1. Scegliere se utilizzare una modalità aggregata per rispondere a quanto
previsto dalle regole tecniche (art. 5);
2. Valutare se vi sono regimi pregressi di sistemi di consultazione ed
estrazioni di indirizzi ed elenchi di indirizzi PEC o accordi con
amministrazioni che risultano compatibili con le regole tecniche (art. 18);
3. Effettuare una valutazione di massima dei tempi necessari per
prediporre, secondo quanto definito agli artt. 15 e 16 ed in accordo con
le modalità ed I formati tecnici definiti nell’allegato, le applicazioni
informatiche per la consultazione ed estrazione di caselle PEC ed
elenchi di caselle PEC;
4. Prediporre un piano di lavoro ed inviarlo a DigitPA (art. 6) alla casella:
pdl_erogatori @ digitpa.gov.it
6
DigitPA
Scopo del piano di lavoro e struttura
• Il piano di lavoro ha lo scopo di condividere uno strumento di gestione delle
attività progettuali consentendo a DigitPA di informare le PA che hanno necessità
di consultare o estrarre elenchi di caselle PEC
• Il piano di lavoro può essere rappresentato con un qualunque strumento compatibile
con gli strumenti Microsoft Office (word, excell, project) ovvero con formati aperti
equivalenti incluso il PDF.
•. E’ sufficiente che il piano contenga le seguenti informazioni:
a) nome dell’ordine o collegio, riferimenti e-mail e telefonici della parsona che ha
redatto il piano, riferimenti e-mail e telefonici della persona da contattare per
integrazione o chiarimenti (qualora diversa dalla prima persona)
b) data prevista di disponibilità della funzione di interrogazione ed estrazione web
c) data prevista di disponibilità della funzione di interrogazione ed estrazione in
modalità web services (coperazione applicativa)
d) esistenza di regimi transitori ed accordi, con l’indicazione di compatibilità con le
regole e la durata prevista per tale regime.
 Nei casi complessi (aggregazione, situazioni tecniche particolari) è ipotizzabile che il
piano di lavoro abbia una prima versione “interlocutoria” che definisca I tempi del
perfezionamento del piano, dando atto delle complessità che si stanno affrontando
7
DigitPA
B)
Cosa devono fare gli ordini e i collegi 2
In fase di avvio dei servizi
1. Gli Erogatori (ordini, collegi o loro aggregazione) si iscrivono all’Indice
delle pubbliche amministrazioni e pubblicano le info necessarie (casella
PEC, indirizzo telmatico del servizio) (art. 10);
2. Gli Erogatori qualificano la loro porta di dominio e pubblicano un accordo
di servizio (del tipo di quello presente nell’allegato tecnico) (art. 10)
 nel caso di ordini o collegi con un piccolo numero di iscritti la
realizzazione di tale modalità potrà essere sospesa;
3. Gli Erogatori informano DigitPA della messa in esercizio delle singole
funzioni (art.5) utilizzando la stessa casella dei piani di lavoro e lo
stesso schema;
8
DigitPA
C)
Cosa devono fare gli ordini e i collegi 3
A regime
1. Gli Erogatori (ordini, collegi o loro aggregazione) inviano con cadenza
quadrimestrale dati sintetici circa le amministrazioni che hanno utilizzato
i servizi (nome amministrazione, codice IPA, nr. Volte nelle quali è stato
utilizzato il servizio nel periodo di riferimento, modalità di utilizzo) (art.
10);
 Le modalità ed il formato possono essere eaminate meglio con
proposte e suggerimenti da parte degli Erogatori ;
 gli invii vanno effettuati entro il 15 dei mesi di maggio, settembre e
gennaio per I quadrimestri immediatamente precedenti;
 la prima raccolta ed invio può essere considerata sperimentale allo
scopo di mettere a punto la comunicazione
9
DigitPA
Supporto di DigitPA
DigitPA attraverso una sezione specifica del proprio sito istituzionale
(www.digitpa.gov.it) pubblica: le regole tecniche; i formati tecnici allegati;
eventuali note informative, esempi e quesiti più frequenti; l’elenco dei
servizi attivati dagli Erogatori.
Al seguente link si trovano le regole tecniche
http://www.digitpa.gov.it/amministrazione_digitale
Per quanto concerne i formati delle comunicazioni, le operazioni da
effettuare , gli schemi e quant’altro utile a favorire l’attuazione delle
regole così come indicato in questa presentazione e la stessa
presentazione, saranno pubblicate nel sito web di DigitPA
10
DigitPA
Grazie !
11
Scarica

Applicazione delle Regole tecniche per la consultazione e