Osservatorio Provinciale Rifiuti
Comune di Castellina in Chianti
**********
Evoluzione storica della
Raccolta Differenziata pro capite delle principali
Frazioni Merceologiche dei Rifiuti Urbani,
Andamento della Efficienza
della Raccolta Differenziata
e Confronto tra Incremento della Popolazione
e Produzione di RD e RU pro capite
°°°°°°°°°
Anni 1998-2010
RD pro capite Frazioni Merceologiche (Kg / abitante * anno)
COMUNE / PROVINCIA
FRAZIONE MERCEOLOGICA
Castellina in Chianti
Carta e Cartone
28,86
25,19
30,64
24,65
30,10
31,27
52,44
51,16
52,11
46,83
65,49
61,78
60,78
PROVINCIA DI SIENA
Carta e Cartone
25,29
32,00
43,24
45,31
43,68
66,47
74,60
81,48
83,71
84,11
88,83
82,31
84,85
Castellina in Chianti
Plastica
5,78
6,09
6,87
7,18
7,68
10,84
12,96
10,06
12,58
9,53
12,91
12,71
14,52
PROVINCIA DI SIENA
Plastica
2,21
2,78
3,41
4,57
5,26
8,46
9,91
9,59
12,92
12,44
13,41
13,20
13,30
Castellina in Chianti
Vetro e Lattine
25,20
28,92
41,50
32,05
31,92
35,96
33,42
35,36
46,52
38,45
38,03
39,36
35,99
PROVINCIA DI SIENA
Vetro e Lattine
14,14
17,34
18,65
21,03
21,54
23,87
23,49
25,30
22,70
25,53
28,48
31,14
28,19
Castellina in Chianti
Organico
0
0
0
0
0
0
0
11,23
21,82
24,36
23,92
24,51
25,79
PROVINCIA DI SIENA
Organico
0,76
8,00
19,08
28,19
30,72
34,04
44,85
47,58
48,58
47,73
56,34
60,17
66,05
Castellina in Chianti
Sfalci e potature
0
0,99
0
66,10
28,57
16,09
10,38
19,23
19,17
24,91
19,99
33,67
39,33
PROVINCIA DI SIENA
Sfalci e potature
1,44
4,97
10,46
25,52
20,84
14,82
24,05
22,39
21,25
20,05
24,29
24,78
24,98
Castellina in Chianti
Ingombranti
12,94
13,82
12,58
12,49
17,29
21,15
25,94
18,05
64,52
51,94
50,29
37,24
50,66
PROVINCIA DI SIENA
Ingombranti
10,98
16,54
21,44
24,91
24,43
46,46
41,27
37,82
52,36
61,38
61,89
41,60
51,88
Castellina in Chianti
Farmaci scaduti
0,03
0
0,04
0,05
0,03
0,01
0,03
0,02
0,03
0,04
0,05
0,09
0,27
PROVINCIA DI SIENA
Farmaci scaduti
0,04
0,05
0,04
0,05
0,06
0,07
0,05
0,10
0,05
0,06
0,07
0,09
0,09
Castellina in Chianti
Pile esauste
0,11
0,06
0,04
0,05
0,07
0,07
0,48
0,05
0,03
0,14
0,17
0,07
0,25
PROVINCIA DI SIENA
Pile esauste
0,06
0,08
0,04
0,07
0,06
0,07
0,08
0,08
0,07
0,08
0,08
0,14
0,10
Castellina in Chianti
Batterie
0,90
0,89
0,81
0,37
1,23
0,72
1,20
1,69
0,88
1,96
0,61
2,94
2,77
PROVINCIA DI SIENA
Batterie
0,26
0,29
0,40
0,48
0,65
0,59
1,06
0,77
0,74
1,17
0,72
1,04
0,86
12,94
13,82
12,58
12,49
15,99
16,74
18,94
15,38
61,42
47,17
33,37
16,89
31,44
10,98
11,30
14,71
14,92
14,36
26,46
19,33
14,62
31,51
34,80
36,50
13,26
22,02
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Metalli (Frazione che compone
gli Ingombranti)
Metalli (Frazione che compone
gli Ingombranti)
1998
1999
1998
2000
1999
2001
2000
2002
2001
2003
2002
2004
2003
2005
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
Castellina in Chianti
% RD Totale
12,70
13,58
14,72
20,19
16,85
17,61
20,27
21,41
28,08
27,85
30,29
31,45
34,51
PROVINCIA DI SIENA
% RD Totale
12,32
17,09
23,01
27,36
27,12
34,60
37,75
37,94
39,14
41,47
45,43
43,29
44,99
%RD incluso incentivo COMPOSTER
%RD incluso incentivo COMPOSTER
%RD incluso incentivi COMPOSTER + INERTI
Andamento della Efficienza di RD
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
50,00
45,00
40,00
35,00
% RD
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Confronto tra Incremento della Popolazione e Produzione di RU pro capite
e di RD pro capite nel Comune di Castellina in Chianti,
anni 1999 - 2010
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Abitanti Residenti
RD pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno)
2005
Anno
2006
2007
2008
2009
2010
RU pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno)
Confronto tra Incremento della Produzione di RU pro capite
nel Comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena e in regione Toscana,
anni 1999 - 2010
134
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
1999
2000
2001
2002
2003
2004
RU pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno)
RU pro capite regione Toscana (Kg / abitante * Anno)
2005
Anno
2006
2007
2008
2009
RU pro capite provincia di Siena (Kg / abitante * Anno)
2010
Confronto tra Incremento della Produzione di RD pro capite
nel Comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena e in regione Toscana,
anni 1999 - 2010
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Anno
RD pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno)
RD pro capite regione Toscana (Kg / abitante * Anno)
2006
2007
2008
2009
RD pro capite provincia di Siena (Kg / abitante * Anno)
2010
Kg / abitante
Evoluzione storica RD pro capite Carta e Cartone
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Plastica
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
15
14
13
12
11
Kg / abitante
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Vetro e Lattine
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
50
45
40
Kg / abitante
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Organico
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
70
65
60
55
50
Kg / abitante
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Sfalci e potature
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
70
65
60
55
50
Kg / abitante
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Anno
2005
2006
2007
Castellina in Chianti
2008
2009
2010
PROVINCIA DI SIENA
Kg / abitante
Evoluzione storica RD pro capite Ingombranti
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Metalli
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
65
60
55
50
Kg / abitante
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Farmaci scaduti
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
Kg / abitante
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Batterie
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
3,00
2,80
2,60
2,40
2,20
Kg / abitante
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Evoluzione storica RD pro capite Pile esauste
nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena,
anni 1998 - 2010
0,50
0,45
0,40
Kg / abitante
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Anno
Castellina in Chianti
PROVINCIA DI SIENA
Osservatorio Provinciale Rifiuti
Comune di Castellina in Chianti
**********
Progetti di Prevenzione e
Riduzione della Produzione dei rifiuti
- Fontanelli
Ambito di partecipazione: acquisto ed installazione di fontanelli per la
distribuzione di acqua di alta qualità a consumo libero per l’utenza nei
centri urbani, negli insediamenti produttivi, commerciali ed uffici e nelle
mense pubbliche.
Comune di Castellina in Chianti – Progetto realizzato Extra Bando
provinciale del 2008
Scheda descrittiva dell’Anno 2011
Progetto del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI
Risultati quantitativi raggiunti
Distributore sito nel Comune di Castellina in Chianti nel Parco delle Casce
Stato di attuazione
Giorni di erogazione
Metri cubi erogati totali
Litri erogati
Media litri erogati per giorno
Totale bottiglie-contenitori riusati
(Capacità bottiglia 1,5 litri)
Stima utenti giornalieri
Kg di rifiuti di cui è stata evitata la
produzione
Costo effettivo finale del progetto
Costo euro al kg * 10 anni
Dal 05.08.2011 al 31.12.2011
148
63,00
63.000
425,68
42.000
47
1.176
€ 32.187,01 *
2,74 **
* Il Costo effettivo finale del progetto è composto dalle seguenti voci: fornitura, posa in
opera e collaudo del Fontanello per € 24.983; acquisto di n. 760 chiavette per il prelievo di
acqua per € 6.344,70; manutenzione da effettuarsi ogni 80.000 litri erogati (e comunque
ogni tre mesi) per € 423,50; sostituzione di n. 2 bombole di CO2 da 10 Kg per € 435,81.
** Modalità di calcolo: Sulla base dei dati dell’anno 2011 (5 mesi effettivi di attivazione
del Fontanello), ipotizzando che l’impianto possa avere una durata di almeno dieci anni, il
Comune di Castellina in Chianti potrebbe evitare la produzione di circa 12 tonnellate di
rifiuti con un costo di 2,74 euro/kg * 10 anni.
Osservatorio Provinciale Rifiuti
CENTRO DI RACCOLTA
COMUNE
CASTELLINA
IN CHIANTI
LOCALITÀ
Capoluogo S.R. 222
Via Chiantigiana
ATTO/ATTI VIGENTI
OGGETTO
SCADENZA
Settore Politiche Ambientali
Autorizzazione
all'esercizio
Provincia di Siena
rinnovo e integrazione nuove
D.D. n.33
tipologie di rifiuti
del 02-03-2005
19/07/2009
Settore Politiche Ambientali
Volturazione dell'autorizzazzione
Provincia di Siena
all'esercizio da Siena Ambiente al
D.D. n.426
Comune di Castellina
del 29-03-2007
01/03/2015
Settore Politiche Ambientali
Provincia di Siena
Integrazione
codice
CER
D.D. n.1611
all'autorizzazione all'esercizio
del 26-11-2008
01/03/2015
Comune di
Castellina in Chianti
D.G.C. n.106
del 29-09-2010
Istituzione
comunale
Centro
di
Raccolta
Fonte: Comune di Castellina in Chianti e Provincia di Siena - Dati aggiornati a Dicembre 2011
/
Osservatorio Provinciale Rifiuti
RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO
CER6
Tipologia
20.03.07
20.01.40
15.01.04
20.02.01
rifiuti ingombranti
Metallo
Imballaggi metallici
rifiuti biodegradabili
rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da
quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Vetro
Imballaggi in vetro
Plastica
Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37
Imballaggi in legno
Imballaggi in più materiali
Residui della pulizia stradale
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce
Prodotti fotochimici
Batterie al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce
Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02,
16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da
quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da
quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti
pericolosi
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
Oli e grassi commestibili
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)
Terra e roccia
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze
pericolose diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze (contenitori di pesticidi e/o etichettati
T e F) 10
Altri oli per motori
17.09.04
20.01.01
15.01.01
15.01.02
20.01.02
15.01.07
20.01.39
20.01.38
15.01.03
15.01.06
20.03.03
20.01.32
20.01.08
08.03.18
20.01.17 *
16.06.01 *
20.01.34
20.01.33 *
20.01.36
20.01.35 *
20.01.23 *
20.01.26 *
20.01.25
16.01.03
20.02.02
20.01.27 *
20.01.28
15.01.10 *
13 02 08 *
Fonte: Comune di Castellina in Chianti e Provincia di Siena - Dati aggiornati a Dicembre 2011
Raccolta n° 33 del 02.03.2005
ORIGINALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica in loc. Capoluogo nel
Comune di Castellina in Chianti. Rinnovo e integrazione nuove tipologie rifiuti.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 5.2.1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 18.5.1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei
siti inquinati” e successive modifiche e integrazioni che delega alle Province tutte le funzioni
amministrative in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n.88 del 7.4.1998 “L.R. 4/95, art.5 –
Piano Regionale di gestione dei rifiuti –Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e
assimilati”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 25.02.2004 recante
“Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98
“Norme per a
l gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e
procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”;
RILEVATO che a seguito della esplicita delega di cui sopra, la presente autorizzazione è un
atto di competenza esclusiva delle Province;
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del
regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco
dei rifiuti”, che prevede una nuova ricodifica dei rifiuti;
VISTA la delibera G.P. n. 316 del 24.07.1998 con la quale si approvava il progetto per la
realizzazione di un’isola ecologica per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata nel Comune di Castellina in Chianti, in loc. Capoluogo, e si autorizzava
contestualmente all’esercizio;
VISTO il dispositivo n. 67 del 19.07.1999 con il quale si autorizzavano all’esercizio le isole
ecologiche dei Comuni di Sinalunga, Chia nciano Terme, Chiusi e Castellina in Chianti e
venivano integrati i punti 1) dei dispositivi delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi
progetti con i seguenti codici CER 20.01.07 – legno, 20.01.23 – apparecchiature contenenti
CFC, 20.01.24 – apparecchiature elettroniche (schede elettroniche);
VISTA la delibera G.P n. 105 del 04.05.2001 con la quale si approvava il progetto di
ampliamento della stazione ecologica nel Comune di Castellina in Chianti, S.S. 222
Chiantigiana e si autorizzava contestualmente all’esercizio previa presentazione del certificato
di regolare esecuzione dei lavori, della garanzia finanziaria e nulla osta tecnico del Servizio
Ambiente;
VISTA la nota del Servizio Ambiente del 28.01.2002 prot.4861 con la quale, a seguito di
sopralluogo dei tecnici dello stesso Servizio Ambiente, si richiedeva alla Soc. Siena Ambiente
S.p.A. di completare i lavori e di presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, per
poter ottenere l’autorizzazione all’esercizio;
VISTA la nota pervenuta in data 16.03.04 prot.48919 con la quale la Soc.Siena Ambiente
S.p.A. ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la Tav. 1-A : Planimetria e
sezione degli interventi richiesti ed ha richiesto contestualmente l’autorizzazione all’esercizio;
VISTA la nota del Servizio Ambiente di questa Amministrazione del 07.10.2004
prot.162917con la quale si invitava il Comune di Castellina in Chianti a fornire indicazioni sulla
effettiva gestione della stazione ecologica in oggetto, ai fini dell’invio dell’idonea garanzia
finanziaria, ed il sollecito in data 06.12.2004 prot.196565;
VISTA la nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 21.12.2004 prot.203256,
dove si dichiara che la gestione della stazione ecologica è affidata alla Soc. Siena Ambiente
S.p.A., secondo quanto stipulato nell’art. 3, lett. c, della convenzione Rep. 501 del 01.08.1996;
VISTA la successiva nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 10.01.2005
prot.2650, con la quale si conferma la gestione alla Soc. Siena Ambiente s.p.a. anche per il
corrente anno;
VISTA la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con atto n. 67 del 19.07.1999
presentata dalla Soc. Siena Ambiente S.p.A. in data 24.01.05 prot.11193, ed integrazione di
nuove tipologie di rifiuto come di seguito elencati:
15.01.03 Imballaggi in legno
20
t/anno
1 t/anno
20.01.26 Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
*
20.01.25 Oli e grassi commestibili
1 t/anno
17.09.04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di
10
cui alle voci
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
t/anno
08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
1 t/anno
16.01.03 Pneumatici fuori uso
4 t/anno
VISTA la garanzia finanziaria pervenuta in data 24.01.2005;
VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio Ambiente di questa
Amministrazione in data 14.02.2005, dal quale non si rilevavano particolari criticità per la
stazione in oggetto;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il dispositivo presidenziale prot. 149858 del 17.09.2004 e la successiva assegnazione
presidenziale prot. 208135 del 31.12.2004 ;
VISTO l’art.54 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione G.P. n.626 del 31.121998 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 42 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;
DISPONE
1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 1, lett.b) della L.R. 18.5.1998 n.25
nonchè dell’art.28 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, alla Soc.Siena Ambiente S.p.A., con sede
amministrativa in Siena via Massetana Romana, 58/d, l’autorizzazione all’esercizio per le
operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 dell’Allegato C e di deposito preliminare di
cui al punto D15 dell’Allegato B al D. Lgs. 22/97 nella stazione ecologica in loc. Capoluogo nel
Comune di Castellina in Chianti, autorizzando anche le nuove tipologie di rifiuti, secondo i
codici dell’elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni
2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:
CER
20.03.07
20.01.40
15.01.04
20.02.01
17.09.04
20.01.01
15.01.01
20.01.02
15.01.07
20.01.39
15.01.02
20.01.38
15.01.03
15.01.06
TIPOLOGIA
Quantità Tempo
Operazioni
Max
max
Allegati B
t/anno
Di
eC
stoccaggio
rifiuti ingombranti
160
180 giorni
D15
Metallo
50
180 giorni
R13
imballaggi metallici
40
90 giorni
R13
rifiuti biodegradabili
30
30 giorni
D15
rifiuti misti dell’attività di costruzione e
10
90 giorni
D15
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
Carta e cartone
50
180 giorni
R13
Imballaggi in carta e cartone
50
90 giorni
R13
Vetro
30
180 giorni
R13
Imballaggi in vetro
30
90 giorni
R13
Plastica
20
180 giorni
R13
Imballaggi in plastica
20
90 giorni
R13
Legno diverso da quello di cui alla voce
10
180 giorni
R13
20.01.37
Imballaggi in legno
20
90 giorni
R13
Imballaggi in più materiali
10
180 giorni
R13
20.03.03
20.01.32
20.01.08
08.03.18
20.01.17*
16.06.01*
20.01.34
20.01.33*
20.01.36
20.01.35*
20.01.23*
20.01.26*
20.01.25
16.01.03
20.02.02
20.01.27*
20.01.28
15.01.10*
Residui della pulizia stradale
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce
20.01.31
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 08.03.17
Prodotti fotochimici
Batterie al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di
cui alla voce 20.01.33
Batterie ed accumulatori di cui alle voci
16.06.01,16.06.02,16.06.03,
nonché
batterie ed accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da quelle di cui alle voci
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da quelle di cui alla voce
20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti
pericolosi
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce
20.01.25
Oli e grassi commestibili
Pneumatici fuori uso
Terra e roccia
Vernici,
inchiostri,
adesivi
e
resine
contenenti sostanze pericolose
Vernici,
inchiostri,
adesivi
e
resine
contenenti sostanze pericolose diversi da
quelli di cui alla voce 20.01.27
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
(contenitori di pesticidi e/o etichettati T e F)
10
50
2
30 giorni
180 giorni
R13
D15
2
1
180 giorni
180 giorni
R13
R13
1
3
1
180 giorni
180 giorni
180 giorni
R13
R13
D15
6
90 giorni
D15
10
180 giorni
R13
10
180 giorni
R13
10
1
180 giorni
180 giorni
R13
R13
1
4
10
1
180
180
180
180
giorni
giorni
giorni
giorni
R13
D15
D15
D15
0,5
180 giorni
D15
10
180 giorni
D15
per un totale di 649,5 t/anno;
2) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a) i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale stoccato e
deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido;
b) deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per quanto
possibile, devono essere inviati ai centri di recupero;
c) i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere tenuti
al coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in caso di
sversamento accidentale ;
d) per gli accumulatori deve essere predisposto un deposito di sostanze da utilizzare, quale
pronto intervento, per l’assorbimento di liquidi in caso di perdite accidentali;
e) deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti CFC, i
quali devono essere mantenuti integri;
f) i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di raccolta per
evitare eventuali sversamenti;
g) l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato l'accatastamento di
qualsiasi materiale all'esterno dei contenitori previsti;
h) l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere evitato
l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura;
i) deve essere adottato apposito registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi;
3) di stabilire che la presente autorizzazione è valida fino al 19.07.2009;
4) di dare atto che il Comune di Castellina in Chianti dovrà comunicare a questa
Amministrazione eventuale cambio di gestione della stazione ecologica;
5) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal
D.Lgvo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
6) di trasmettere il presente atto mediante raccomandata A.R. alla Soc.Siena Ambiente, e
copia al Comune di Castellina in Chianti e al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena;
7) di dare atto che la presente “Autorizzazione” viene emanata sulla base della esplicita
delega di cui alla L.R. 25/1998 e del DPGR n.14/R del 25.02.2004 “Regolamento di
attuazione regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98;
8) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR
della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente,
di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del
presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed ai sensi dell’art.54, comma 14, del
vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, è reso pubblico
mediante inserimento sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena ( www.
provincia.siena.it), con procedura automatizzata.
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria
Data___________
Il Responsabile
Il DIRIGENTE
Dott.Paolo Casprini
Autorizzazione stazione ecologica Castellina_Rinnovo e integr.
Raccolta n° 426 del 29-03-2007
ORIGINALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITA’ ESTRATTIVE
OGGETTO:
Autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica in loc. Capoluogo nel
Comune di Castellina in Chianti. Volturazione dell’autorizzazione
all’esercizio da Siena Ambiente s.p.a. al Comune di Castellina in Chianti.
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgvo 3.4.06 n .152 “Norme in materia ambientale”;
DATO ATTO che in data 24.05.2006 la Regione Toscana, con una circolare prot. n.
AOOGRT/149615/124.02.02, ha specificato che “…ove il D.lgs. 152/06 non abbia mutato, rispetto alla
previgente disciplina di livello nazionale, l’allocazione delle competenze in capo alle Regioni, nonché la
sostanza degli assetti procedurali, …., in base ai principi di continuità giuridica e di economicità nella
produzione degli atti, le funzioni già trasferite in capo agli Enti locali (con leggi anteriori all’entrata in vigore
del D. lgs. 152/06) sono da ritenersi confermate in capo ai medesimi senza che si renda necessaria una
nuova manifestazione di volontà da parte della Regione”;
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede
una nuova ricodifica dei rifiuti;
VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena, approvato
con D.C.P. n. 20 del 01.03.1999 e recepito dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 537 del
10.05.1999;
VISTA la Legge Regionale 18.5.1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
inquinati” e successive modifiche e integrazioni che delega alle Province tutte le funzioni amministrative in
materia di gestione dei rifiuti;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 25.02.2004 recante “Regolamento
regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni
amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”;
RILEVATO che a seguito della esplicita delega di cui sopra, la presente autorizzazione è un atto di
competenza esclusiva delle Province;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 33 del 02.03.2005 con la quale è stata rinnovata alla soc.
Siena Ambiente s.p.a. l’autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica a supporto della raccolta
differenziata in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 22/97;
DATO ATTO che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D. lgs. 152/06 che abroga il D. lgs. 22/97 e
che pertanto la presente autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 1 e 12, del D.
lgs. 152/06, andrà a sostituire l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Atto Dirigenziale n. 33/05;
VISTA la nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 22.03.2007, con la quale
comunica che, a seguito della D.C.C. n. 21 del 20.02.2007, l’Amministrazione Comunale di Castellina
Chianti ha disposto di gestire in proprio la stazione ecologica in loc. Capoluogo, non rinnovando
convenzione per la gestione alla soc. Siena Ambiente s.p.a., e con la quale si richiede contestualmente
volturazione dell’Atto Dirigenziale n. 33 del 02.03.2005;
si
in
la
la
RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della gestione della stazione ecologica a
supporto della raccolta differenziata in loc. Capoluogo dalla soc. Siena Ambiente s.p.a. al Comune di
Castellina in Chianti, relativamente alla titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla disposizione
dirigenziale n. 33 del 02.03.2005;
DATO ATTO che il Comune di Castellina in Chianti dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria, che
andrà a sostituire l’attuale garanzia prestata dalla soc. Siena Ambiente s.p.a., per un periodo pari alla durata
della presente autorizzazione più ulteriori due anni;
VISTO il PEG 2007 approvato con D.G.P. n. 42 del 20.03.2007;
VISTO il dispositivo presidenziale prot. n. 154893 del 28.10.2005;
VISTO l’art.54 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione G.P n.626 del 31.12.1998 e successive modifiche e integrazioni nonché il vigente Regolamento
per la disciplina dei procedimenti amministrativi;
VISTO l’art.42 dello Statuto dell’Ente;
VISTI altresì, ai fine della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n°267 e l’art.4 comma 2 del
decreto Lgs. n.165 del 30.3.2001;
DISPONE
1)
di rilasciare al Comune di Castellina in Chianti, con sede in P.zza Umberto n° 1, l’autorizzazione
all’esercizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, comma 1 e 12, del D.Lgs. 3.4.2006 n.152, e della
circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006, della stazione
ecologica in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti, per le operazioni di messa in riserva
(R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti della raccolta differenziata, raccolti nel territorio
comunale, per le seguenti tipologie di rifiuti, secondo i codici dell’elenco di cui alla decisione
2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:
CER
20.03.07
20.01.40
15.01.04
20.02.01
17.09.04
TIPOLOGIA
Quantità
Max
t/anno
Tempo
max di
stoccag
gio
(giorni)
rifiuti ingombranti
Metallo
imballaggi metallici
rifiuti biodegradabili
rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
160
50
40
30
10
180
180
90
30
90
Operazioni
Allegati B e
C alla parte
IV del
D. lgs.
152/06
D15
R13
R13
D15
D15
20.01.01
15.01.01
20.01.02
15.01.07
20.01.39
15.01.02
20.01.38
15.01.03
15.01.06
20.03.03
20.01.32
Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone
Vetro
Imballaggi in vetro
Plastica
Imballaggi in plastica
Legno diverso da quello di cui alla voce
20.01.37
Imballaggi in legno
Imballaggi in più materiali
Residui della pulizia stradale
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce
20.01.31
50
50
30
30
20
20
10
180
90
180
90
180
90
180
R13
R13
R13
R13
R13
R13
R13
20
10
50
2
90
180
30
180
R13
R13
R13
D15
20.01.08
08.03.18
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Toner per stampa esauriti, diversi da quelli
di cui alla voce 08.03.17
2
1
180
180
R13
R13
20.01.17*
16.06.01*
20.01.34
Prodotti fotochimici
Batterie al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di
cui alla voce 20.01.33
Batterie ed accumulatori di cui alle voci
16.06.01,16.06.02,16.06.03, nonché
batterie ed accumulatori non suddivisi
contenenti tali batterie
1
3
1
180
180
180
R13
R13
D15
6
90
D15
20.01.36
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da quelle di cui alle voci
20.01.21, 20.01.23, 20.01.35
10
180
R13
20.01.35*
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso diverse da quelle di cui alla voce
20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti
pericolosi
10
180
R13
20.01.23*
20.01.26*
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce
20.01.25
10
1
180
180
R13
R13
20.01.25
16.01.03
20.02.02
20.01.27*
Oli e grassi commestibili
Pneumatici fuori uso
Terra e roccia
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose diversi da
quelli di cui alla voce 20.01.27
1
4
10
1
180
180
180
180
R13
D15
D15
D15
0,5
180
D15
10
180
D15
20.01.33*
20.01.28
15.01.10*
Imballaggi contenenti residui di sostanze
pericolose o contaminati da tali sostanze
(contenitori di pesticidi e/o etichettati T e
F)
per un quantitativo massimo annuo di 649,5 tonnellate;
2) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale stoccato e
deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido;
b) deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per quanto
possibile, devono essere inviati ai centri di recupero;
c) i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere tenuti al
coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in caso di
sversamento accidentale;
d) per gli accumulatori deve essere predisposto un deposito di sostanze da utilizzare, quale
pronto intervento, per l’assorbimento di liquidi in caso di perdite accidentali;
e) deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti CFC, i quali
devono essere mantenuti integri;
f) i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di raccolta per
evitare eventuali sversamenti;
g) l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato l'accatastamento di
qualsiasi materiale all'esterno ai contenitori previsti;
h) l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere evitato
l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura;
i) deve essere adottato apposito registro di carico e scarico;
3)
di riservarsi di modificare e/o integrare le suddette prescrizioni nelle more di pubblicazione dei
decreti ministeriali previsti dal D. lgs. 152/06 e relativi provvedimenti collegati;
4) di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti quella rilasciata con
Disposizione Dirigenziale n. 33/05;
5) di dare atto che la presente autorizzazione conserva la data di scadenza originaria e, pertanto, è
valida fino al 01.03.2015;
6) di dare atto che, dalla data odierna, a seguito della presente voltura, il titolare dell’autorizzazione
all’esercizio della stazione ecologica a supporto della raccolta differenziata in loc. Capoluogo nel
Comune di Castellina in Chianti è il Comune di Castellina in Chianti;
7) di stabilire che il Comune di Castellina in Chianti dovrà presentare, entro 90 giorni dalla data del
presente atto, una nuova garanzia finanziaria, che andrà a sostituire l’attuale garanzia prestata
dalla soc. Siena Ambiente s.p.a., per un periodo pari alla durata della presente autorizzazione più
ulteriori due anni, e che, fino a tale nuova garanzia, questa Amministrazione continuerà a fare
riferimento alla polizza fidejussoria rilasciata dalla soc. Siena Ambiente s.p.a.;
8) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D. lgs.
626/94 e s.m.i.;
8) di trasmettere, tramite raccomandata A/R, il presente atto al Comune di Castellina in Chianti e
copia del medesimo, per opportuna conoscenza, al Dipartimento Provinciale Arpat, al Dipartimento
Regionale Arpat e alla soc. Siena Ambiente s.p.a.;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della
Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e
120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o
da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai
documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n.13 del 20/01/2004, è reso pubblico mediante
inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con
procedura automatizzata".
IL DIRETTORE DELL’AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE
DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE
Dr. Paolo Casprini
Raccolta n° 1611_ del _26-11-2008_
ORIGINALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE
SERVIZIO AMBIENTE
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITA’ ESTRATTIVE
OGGETTO:
Comune di CASTELLINA IN CHIANTI: Integrazione codice CER all’autorizzazione
all’esercizio, D.D. n. 33/05, della stazione ecologica a supporto della raccolta
differenziata ubicata nel Comune di Castellina in Chianti in località Capoluogo.
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs. n. 152/06 “ Norme in materia ambientale” e le ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.Lgs. 4/2008;
VISTA la Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007, di modifica alla L.R. n. 25 del 18/05/1998, ed in
particolare l’art.6 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che
delega alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la Circolare n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006 con la quale, relativamente alle
funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all’entrata in vigore del
D.Lgs.152/06, viene confermato l’assetto delle competenze ad essi attribuite;
VISTO il Piano Regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche
pericolosi approvato con D.C.R.T. n. 385 del 21/12/1999;
VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con D.C.P. n. 20 del
1/3/1999;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R/04 recante “Regolamento regionale
di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle
funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”;
RILEVATO che a seguito della esplicita delega, la presente autorizzazione è un atto di competenza
esclusiva delle Province;
VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento
comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che
prevede una nuova ricodifica dei rifiuti;
VISTA la richiesta del Comune di Castellina in Chianti d’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio,
D.D. n. 33/05, pervenuta in data 23/05/2008, ns. prot. n.111619 del 30/05/2008, con i CER [13 02
04*] scarti di olio minerale e [13 02 06*] scarti di olio sintetico per motori per la stazione ecologica
ubicata in Località Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti;
VISTA la nostra nota del 12/08/2008, prot. n.157229, con la quale è stato richiesto al Comune di
Castellina di presentare la documentazione integrativa che indicasse le modalità di gestione dei
rifiuti pericolosi all’interno della stazione e, di fornire una planimetria in cui fossero individuate
chiaramente le zone di stoccaggio di tutti i rifiuti compresi quelli di cui si chiedeva l’integrazione;
VISTA la trasmissione della documentazione inerente il procedimento agli Enti competenti
avvvenuta in data 12/08/2008 ns. prot. n. 157254;
VISTO il parere ARPAT– Dipartimento di Siena positivo con prescrizioni all’integrazione richiesta dal
Comune, acquisito in data 08/10/2008, prot. n. 194814;
VISTO il parere positivo con prescrizioni, in atti, della Conferenza Rifiuti tenutasi in data
12/11/2008, all’integrazione del codice CER [13 02 08*], che il Comune ritiene più rispondente alle
proprie esigenze, anzichè i codici i CER [13 02 04*] e [13 02 06*];
VISTO il DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dall’articolo 183, c. 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 e smi”;
PRESO ATTO che il progetto per la realizzazione della stazione ecologica sita in Località Capoluogo
nel Comune di Castellina in Chianti è stato approvato prima dell’entrata in vigore del DM 8 aprile
2008 e che comunque l’elenco dei rifiuti ammessi al recupero nella stazione differisce dalle
tipologie conferibili nei centri di raccolta così come previsti dall’Allegato 1 paragrafo 4.2 del DM 8
aprile 2008;
CONFERMATO che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della stazione
ecologica in oggetto resta di questa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 25/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 61 del
22/12/2007;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il dispositivo presidenziale prot. n. 154893 del 28/10/2005;
VISTO l'art.55 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi;
VISTO l’art. 42 dello Statuto dell’Ente;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n.267;
VISTO il P.E.G. 2008 approvato con D.G.P. n. 39 del 17/03/2008;
DISPONE
1) di integrare l’autorizzazione n. 33/05 con scadenza al 01/03/2010, rilasciata, ai sensi e per
gli effetti dell’art.28 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i., al Comune di Castellina in Chianti per
l’esercizio della stazione ecologica ubicata nel Comune di Castellina in Chianti in Località
Capoluogo, per le operazioni di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15], per le
seguenti tipologie di rifiuti raccolte nel territorio comunale. La situazione aggiornata è
riassunta nella tabella seguente:
CER
20.03.07
20.01.40
15.01.04
20.02.01
17.09.04
20.01.01
15.01.01
TIPOLOGIA
rifiuti ingombranti
Metallo
imballaggi metallici
rifiuti biodegradabili
rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17.09.01, 17.09.02 e
17.09.03
Carta e cartone
Imballaggi in carta e cartone
Quantità
Max
t/anno
Operazioni di
recupero
Allegati B e C parte
IV
D. Lgs. 152/06 e
s.m.i.
160
50
40
30
10
D15
R13
R13
D15
D15
50
50
R13
R13
20.01.02
15.01.07
20.01.39
15.01.02
20.01.38
Vetro
Imballaggi in vetro
Plastica
Imballaggi in plastica
Legno diverso da quello di cui alla
voce 20.01.37
15.01.03 Imballaggi in legno
15.01.06 Imballaggi in più materiali
20.03.03
Residui della pulizia stradale
20.01.32
Medicinali diversi da quelli di cui alla
voce 20.01.31
Rifiuti biodegradabili di cucine e
20.01.08
mense
08.03.18
Toner per stampa esauriti, diversi da
quelli di cui alla voce 08.03.17
20.01.17* Prodotti fotochimici
16.06.01* Batterie al piombo
20.01.34
Batterie ed accumulatori diversi da
quelli di cui alla voce 20.01.33
20.01.33* Batterie ed accumulatori di cui alle
voci 16.06.01,16.06.02,16.06.03,
nonché batterie ed accumulatori non
suddivisi contenenti tali batterie
20.01.36
Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse da
quelle di cui alle voci 20.01.21,
20.01.23, 20.01.35
20.01.35* Apparecchiature elettriche ed
elettroniche fuori uso diverse da
quelle di cui alla voce 20.01.21,
20.01.23, contenenti componenti
pericolosi
Apparecchiature fuori uso contenenti
20.01.23*
CFC
20.01.26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla
voce 20.01.25
20.01.25
Oli e grassi commestibili
16.01.03
Pneumatici fuori uso
20.02.02
Terra e roccia
20.01.27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose
20.01.28
Vernici, inchiostri, adesivi e resine
contenenti sostanze pericolose diversi
da quelli di cui alla voce 20.01.27
15.01.10* Imballaggi contenenti residui di
sostanze pericolose o contaminati da
tali sostanze (contenitori di pesticidi
e/o etichettati T e F) 10
Altri
oli per motori
13 02 08*
30
30
20
20
10
R13
R13
R13
R13
R13
20
10
50
2
R13
R13
R13
D15
2
R13
1
R13
1
3
1
R13
R13
D15
6
D15
10
R13
10
R13
10
R13
1
R13
1
4
10
1
R13
D15
D15
D15
0,5
D15
10
D15
1
R13
2) di confermare che la scadenza dell’autorizzazione di cui alla D.D. 33/05 è al 01/03/2010;
3) di stabilire che, entro 90 giorni dalla data del presente atto, dovrà essere:
- presentata l’integrazione della garanzia finanziaria conforme all’allegato 3 del
D.P.G.R. n. 14/R/04 pari a € 387,34 (trecentoottantasette/34);
- presentata una planimetria aggiornata che indichi chiaramente la zona di stoccaggio
del rifiuto CER [13 02 08*];
4) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
a. il rifiuto CER [13 02 08*] sarà sottoposto alla messa in riserva, per una quantità
pari a 1 t/annua, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
b. siano ritirate esclusivamente le tipologie di rifiuti per le quali è stato richiesto ed
autorizzato lo specifico CER;
c. che il gestore della stazione ecologica dovrà attenersi a tutte le indicazioni e
prescrizioni del DM 8 aprile 2008;
d. siano presenti le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di
sversamenti accidentali;
e. sia predisposta apposita cartellonistica/etichettatura sui contenitori per ogni
tipologia di rifiuto;
f. i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale
stoccato e deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido;
g. deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per
quanto possibile, devono essere inviati ai centri di recupero;
h. i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere
tenuti al coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in
caso di sversamento accidentale;
i.
i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di
raccolta per evitare eventuali sversamenti;
j. deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti
CFC, i quali devono essere mantenuti integri;
k. per lo scarico delle acque reflue dovranno essere rispettati i valori di emissione
previsti dall’Ente Gestore per l’immissione in pubblica fognatura;
l.
i valori limite di emissione non siano in alcun caso conseguiti mediante diluizione
con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
m. l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato
l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno ai contenitori previsti;
n. l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere
evitato l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura;
o. deve essere adottato apposito registro di carico e scarico rifiuti;
5)
di riservarsi di modificare e/o integrare le suddette prescrizioni nelle more di pubblicazione dei
decreti ministeriali previsti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i. e relativi provvedimenti collegati;
6) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli
accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
7) di stabilire che il presente atto deve essere ritirato personalmente dal responsabile del Servizio
LL.PP. Ing. G. Benini del Comune di Castellina in Chianti o da persona munita di specifica
delega;
8) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena, al
Dipartimento Regionale ARPAT, all’ATO 8, alla ASL di zona, alla Regione Toscana Settore
Rifiuti e Bonifiche, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio;
9) di dare atto che la presente “Autorizzazione” viene emanata sulla base della esplicita delega di
cui alla circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006 e
che pertanto è un atto di competenza esclusiva delle Province;
10) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della
Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60
e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del
presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la disciplina del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n.13 del 20.01.2004, è reso
pubblico mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena
(www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata
IL DIRETTORE DELL’AREA
POLITICHE DELL’AMBIENTE
Dirigente del Servizio Ambiente
Dr. Paolo Casprini
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