Osservatorio Provinciale Rifiuti Comune di Castellina in Chianti ********** Evoluzione storica della Raccolta Differenziata pro capite delle principali Frazioni Merceologiche dei Rifiuti Urbani, Andamento della Efficienza della Raccolta Differenziata e Confronto tra Incremento della Popolazione e Produzione di RD e RU pro capite °°°°°°°°° Anni 1998-2010 RD pro capite Frazioni Merceologiche (Kg / abitante * anno) COMUNE / PROVINCIA FRAZIONE MERCEOLOGICA Castellina in Chianti Carta e Cartone 28,86 25,19 30,64 24,65 30,10 31,27 52,44 51,16 52,11 46,83 65,49 61,78 60,78 PROVINCIA DI SIENA Carta e Cartone 25,29 32,00 43,24 45,31 43,68 66,47 74,60 81,48 83,71 84,11 88,83 82,31 84,85 Castellina in Chianti Plastica 5,78 6,09 6,87 7,18 7,68 10,84 12,96 10,06 12,58 9,53 12,91 12,71 14,52 PROVINCIA DI SIENA Plastica 2,21 2,78 3,41 4,57 5,26 8,46 9,91 9,59 12,92 12,44 13,41 13,20 13,30 Castellina in Chianti Vetro e Lattine 25,20 28,92 41,50 32,05 31,92 35,96 33,42 35,36 46,52 38,45 38,03 39,36 35,99 PROVINCIA DI SIENA Vetro e Lattine 14,14 17,34 18,65 21,03 21,54 23,87 23,49 25,30 22,70 25,53 28,48 31,14 28,19 Castellina in Chianti Organico 0 0 0 0 0 0 0 11,23 21,82 24,36 23,92 24,51 25,79 PROVINCIA DI SIENA Organico 0,76 8,00 19,08 28,19 30,72 34,04 44,85 47,58 48,58 47,73 56,34 60,17 66,05 Castellina in Chianti Sfalci e potature 0 0,99 0 66,10 28,57 16,09 10,38 19,23 19,17 24,91 19,99 33,67 39,33 PROVINCIA DI SIENA Sfalci e potature 1,44 4,97 10,46 25,52 20,84 14,82 24,05 22,39 21,25 20,05 24,29 24,78 24,98 Castellina in Chianti Ingombranti 12,94 13,82 12,58 12,49 17,29 21,15 25,94 18,05 64,52 51,94 50,29 37,24 50,66 PROVINCIA DI SIENA Ingombranti 10,98 16,54 21,44 24,91 24,43 46,46 41,27 37,82 52,36 61,38 61,89 41,60 51,88 Castellina in Chianti Farmaci scaduti 0,03 0 0,04 0,05 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,27 PROVINCIA DI SIENA Farmaci scaduti 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,07 0,05 0,10 0,05 0,06 0,07 0,09 0,09 Castellina in Chianti Pile esauste 0,11 0,06 0,04 0,05 0,07 0,07 0,48 0,05 0,03 0,14 0,17 0,07 0,25 PROVINCIA DI SIENA Pile esauste 0,06 0,08 0,04 0,07 0,06 0,07 0,08 0,08 0,07 0,08 0,08 0,14 0,10 Castellina in Chianti Batterie 0,90 0,89 0,81 0,37 1,23 0,72 1,20 1,69 0,88 1,96 0,61 2,94 2,77 PROVINCIA DI SIENA Batterie 0,26 0,29 0,40 0,48 0,65 0,59 1,06 0,77 0,74 1,17 0,72 1,04 0,86 12,94 13,82 12,58 12,49 15,99 16,74 18,94 15,38 61,42 47,17 33,37 16,89 31,44 10,98 11,30 14,71 14,92 14,36 26,46 19,33 14,62 31,51 34,80 36,50 13,26 22,02 Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Metalli (Frazione che compone gli Ingombranti) Metalli (Frazione che compone gli Ingombranti) 1998 1999 1998 2000 1999 2001 2000 2002 2001 2003 2002 2004 2003 2005 2004 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 Castellina in Chianti % RD Totale 12,70 13,58 14,72 20,19 16,85 17,61 20,27 21,41 28,08 27,85 30,29 31,45 34,51 PROVINCIA DI SIENA % RD Totale 12,32 17,09 23,01 27,36 27,12 34,60 37,75 37,94 39,14 41,47 45,43 43,29 44,99 %RD incluso incentivo COMPOSTER %RD incluso incentivo COMPOSTER %RD incluso incentivi COMPOSTER + INERTI Andamento della Efficienza di RD nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 50,00 45,00 40,00 35,00 % RD 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Confronto tra Incremento della Popolazione e Produzione di RU pro capite e di RD pro capite nel Comune di Castellina in Chianti, anni 1999 - 2010 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Abitanti Residenti RD pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno) 2005 Anno 2006 2007 2008 2009 2010 RU pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno) Confronto tra Incremento della Produzione di RU pro capite nel Comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena e in regione Toscana, anni 1999 - 2010 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 RU pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno) RU pro capite regione Toscana (Kg / abitante * Anno) 2005 Anno 2006 2007 2008 2009 RU pro capite provincia di Siena (Kg / abitante * Anno) 2010 Confronto tra Incremento della Produzione di RD pro capite nel Comune di Castellina in Chianti, in provincia di Siena e in regione Toscana, anni 1999 - 2010 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Anno RD pro capite Comune Castellina in Chianti (Kg / abitante * Anno) RD pro capite regione Toscana (Kg / abitante * Anno) 2006 2007 2008 2009 RD pro capite provincia di Siena (Kg / abitante * Anno) 2010 Kg / abitante Evoluzione storica RD pro capite Carta e Cartone nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Plastica nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 15 14 13 12 11 Kg / abitante 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Vetro e Lattine nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 50 45 40 Kg / abitante 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Organico nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 70 65 60 55 50 Kg / abitante 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Sfalci e potature nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 70 65 60 55 50 Kg / abitante 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Anno 2005 2006 2007 Castellina in Chianti 2008 2009 2010 PROVINCIA DI SIENA Kg / abitante Evoluzione storica RD pro capite Ingombranti nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 68 64 60 56 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Metalli nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 65 60 55 50 Kg / abitante 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Farmaci scaduti nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 Kg / abitante 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Batterie nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 Kg / abitante 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Evoluzione storica RD pro capite Pile esauste nel Comune di Castellina in Chianti e in provincia di Siena, anni 1998 - 2010 0,50 0,45 0,40 Kg / abitante 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anno Castellina in Chianti PROVINCIA DI SIENA Osservatorio Provinciale Rifiuti Comune di Castellina in Chianti ********** Progetti di Prevenzione e Riduzione della Produzione dei rifiuti - Fontanelli Ambito di partecipazione: acquisto ed installazione di fontanelli per la distribuzione di acqua di alta qualità a consumo libero per l’utenza nei centri urbani, negli insediamenti produttivi, commerciali ed uffici e nelle mense pubbliche. Comune di Castellina in Chianti – Progetto realizzato Extra Bando provinciale del 2008 Scheda descrittiva dell’Anno 2011 Progetto del Comune di CASTELLINA IN CHIANTI Risultati quantitativi raggiunti Distributore sito nel Comune di Castellina in Chianti nel Parco delle Casce Stato di attuazione Giorni di erogazione Metri cubi erogati totali Litri erogati Media litri erogati per giorno Totale bottiglie-contenitori riusati (Capacità bottiglia 1,5 litri) Stima utenti giornalieri Kg di rifiuti di cui è stata evitata la produzione Costo effettivo finale del progetto Costo euro al kg * 10 anni Dal 05.08.2011 al 31.12.2011 148 63,00 63.000 425,68 42.000 47 1.176 € 32.187,01 * 2,74 ** * Il Costo effettivo finale del progetto è composto dalle seguenti voci: fornitura, posa in opera e collaudo del Fontanello per € 24.983; acquisto di n. 760 chiavette per il prelievo di acqua per € 6.344,70; manutenzione da effettuarsi ogni 80.000 litri erogati (e comunque ogni tre mesi) per € 423,50; sostituzione di n. 2 bombole di CO2 da 10 Kg per € 435,81. ** Modalità di calcolo: Sulla base dei dati dell’anno 2011 (5 mesi effettivi di attivazione del Fontanello), ipotizzando che l’impianto possa avere una durata di almeno dieci anni, il Comune di Castellina in Chianti potrebbe evitare la produzione di circa 12 tonnellate di rifiuti con un costo di 2,74 euro/kg * 10 anni. Osservatorio Provinciale Rifiuti CENTRO DI RACCOLTA COMUNE CASTELLINA IN CHIANTI LOCALITÀ Capoluogo S.R. 222 Via Chiantigiana ATTO/ATTI VIGENTI OGGETTO SCADENZA Settore Politiche Ambientali Autorizzazione all'esercizio Provincia di Siena rinnovo e integrazione nuove D.D. n.33 tipologie di rifiuti del 02-03-2005 19/07/2009 Settore Politiche Ambientali Volturazione dell'autorizzazzione Provincia di Siena all'esercizio da Siena Ambiente al D.D. n.426 Comune di Castellina del 29-03-2007 01/03/2015 Settore Politiche Ambientali Provincia di Siena Integrazione codice CER D.D. n.1611 all'autorizzazione all'esercizio del 26-11-2008 01/03/2015 Comune di Castellina in Chianti D.G.C. n.106 del 29-09-2010 Istituzione comunale Centro di Raccolta Fonte: Comune di Castellina in Chianti e Provincia di Siena - Dati aggiornati a Dicembre 2011 / Osservatorio Provinciale Rifiuti RIFIUTI AUTORIZZATI AL CONFERIMENTO CER6 Tipologia 20.03.07 20.01.40 15.01.04 20.02.01 rifiuti ingombranti Metallo Imballaggi metallici rifiuti biodegradabili rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone Imballaggi in plastica Vetro Imballaggi in vetro Plastica Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 Imballaggi in legno Imballaggi in più materiali Residui della pulizia stradale Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Prodotti fotochimici Batterie al piombo Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02, 16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti pericolosi Apparecchiature fuori uso contenenti CFC Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 Oli e grassi commestibili Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) Terra e roccia Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori di pesticidi e/o etichettati T e F) 10 Altri oli per motori 17.09.04 20.01.01 15.01.01 15.01.02 20.01.02 15.01.07 20.01.39 20.01.38 15.01.03 15.01.06 20.03.03 20.01.32 20.01.08 08.03.18 20.01.17 * 16.06.01 * 20.01.34 20.01.33 * 20.01.36 20.01.35 * 20.01.23 * 20.01.26 * 20.01.25 16.01.03 20.02.02 20.01.27 * 20.01.28 15.01.10 * 13 02 08 * Fonte: Comune di Castellina in Chianti e Provincia di Siena - Dati aggiornati a Dicembre 2011 Raccolta n° 33 del 02.03.2005 ORIGINALE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA SERVIZIO AMBIENTE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti. Rinnovo e integrazione nuove tipologie rifiuti. IL DIRIGENTE VISTO il D.Lgs. 5.2.1997, n.22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e successive modifiche e integrazioni; VISTA la Legge Regionale 18.5.1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche e integrazioni che delega alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti; VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n.88 del 7.4.1998 “L.R. 4/95, art.5 – Piano Regionale di gestione dei rifiuti –Approvazione 1° stralcio relativo ai rifiuti urbani e assimilati”; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 25.02.2004 recante “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per a l gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”; RILEVATO che a seguito della esplicita delega di cui sopra, la presente autorizzazione è un atto di competenza esclusiva delle Province; VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede una nuova ricodifica dei rifiuti; VISTA la delibera G.P. n. 316 del 24.07.1998 con la quale si approvava il progetto per la realizzazione di un’isola ecologica per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nel Comune di Castellina in Chianti, in loc. Capoluogo, e si autorizzava contestualmente all’esercizio; VISTO il dispositivo n. 67 del 19.07.1999 con il quale si autorizzavano all’esercizio le isole ecologiche dei Comuni di Sinalunga, Chia nciano Terme, Chiusi e Castellina in Chianti e venivano integrati i punti 1) dei dispositivi delle deliberazioni di approvazione dei rispettivi progetti con i seguenti codici CER 20.01.07 – legno, 20.01.23 – apparecchiature contenenti CFC, 20.01.24 – apparecchiature elettroniche (schede elettroniche); VISTA la delibera G.P n. 105 del 04.05.2001 con la quale si approvava il progetto di ampliamento della stazione ecologica nel Comune di Castellina in Chianti, S.S. 222 Chiantigiana e si autorizzava contestualmente all’esercizio previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, della garanzia finanziaria e nulla osta tecnico del Servizio Ambiente; VISTA la nota del Servizio Ambiente del 28.01.2002 prot.4861 con la quale, a seguito di sopralluogo dei tecnici dello stesso Servizio Ambiente, si richiedeva alla Soc. Siena Ambiente S.p.A. di completare i lavori e di presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori, per poter ottenere l’autorizzazione all’esercizio; VISTA la nota pervenuta in data 16.03.04 prot.48919 con la quale la Soc.Siena Ambiente S.p.A. ha trasmesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori e la Tav. 1-A : Planimetria e sezione degli interventi richiesti ed ha richiesto contestualmente l’autorizzazione all’esercizio; VISTA la nota del Servizio Ambiente di questa Amministrazione del 07.10.2004 prot.162917con la quale si invitava il Comune di Castellina in Chianti a fornire indicazioni sulla effettiva gestione della stazione ecologica in oggetto, ai fini dell’invio dell’idonea garanzia finanziaria, ed il sollecito in data 06.12.2004 prot.196565; VISTA la nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 21.12.2004 prot.203256, dove si dichiara che la gestione della stazione ecologica è affidata alla Soc. Siena Ambiente S.p.A., secondo quanto stipulato nell’art. 3, lett. c, della convenzione Rep. 501 del 01.08.1996; VISTA la successiva nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 10.01.2005 prot.2650, con la quale si conferma la gestione alla Soc. Siena Ambiente s.p.a. anche per il corrente anno; VISTA la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con atto n. 67 del 19.07.1999 presentata dalla Soc. Siena Ambiente S.p.A. in data 24.01.05 prot.11193, ed integrazione di nuove tipologie di rifiuto come di seguito elencati: 15.01.03 Imballaggi in legno 20 t/anno 1 t/anno 20.01.26 Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 * 20.01.25 Oli e grassi commestibili 1 t/anno 17.09.04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di 10 cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 t/anno 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 1 t/anno 16.01.03 Pneumatici fuori uso 4 t/anno VISTA la garanzia finanziaria pervenuta in data 24.01.2005; VISTO il verbale di sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio Ambiente di questa Amministrazione in data 14.02.2005, dal quale non si rilevavano particolari criticità per la stazione in oggetto; RITENUTO di provvedere in merito; VISTO il dispositivo presidenziale prot. 149858 del 17.09.2004 e la successiva assegnazione presidenziale prot. 208135 del 31.12.2004 ; VISTO l’art.54 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.P. n.626 del 31.121998 e successive modifiche e integrazioni; VISTO l’art. 42 dello Statuto dell’Ente; VISTO l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001; VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n.267; DISPONE 1) di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 1, lett.b) della L.R. 18.5.1998 n.25 nonchè dell’art.28 del D.Lgs. 5.2.1997 n.22, alla Soc.Siena Ambiente S.p.A., con sede amministrativa in Siena via Massetana Romana, 58/d, l’autorizzazione all’esercizio per le operazioni di messa in riserva di cui al punto R13 dell’Allegato C e di deposito preliminare di cui al punto D15 dell’Allegato B al D. Lgs. 22/97 nella stazione ecologica in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti, autorizzando anche le nuove tipologie di rifiuti, secondo i codici dell’elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE: CER 20.03.07 20.01.40 15.01.04 20.02.01 17.09.04 20.01.01 15.01.01 20.01.02 15.01.07 20.01.39 15.01.02 20.01.38 15.01.03 15.01.06 TIPOLOGIA Quantità Tempo Operazioni Max max Allegati B t/anno Di eC stoccaggio rifiuti ingombranti 160 180 giorni D15 Metallo 50 180 giorni R13 imballaggi metallici 40 90 giorni R13 rifiuti biodegradabili 30 30 giorni D15 rifiuti misti dell’attività di costruzione e 10 90 giorni D15 demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 Carta e cartone 50 180 giorni R13 Imballaggi in carta e cartone 50 90 giorni R13 Vetro 30 180 giorni R13 Imballaggi in vetro 30 90 giorni R13 Plastica 20 180 giorni R13 Imballaggi in plastica 20 90 giorni R13 Legno diverso da quello di cui alla voce 10 180 giorni R13 20.01.37 Imballaggi in legno 20 90 giorni R13 Imballaggi in più materiali 10 180 giorni R13 20.03.03 20.01.32 20.01.08 08.03.18 20.01.17* 16.06.01* 20.01.34 20.01.33* 20.01.36 20.01.35* 20.01.23* 20.01.26* 20.01.25 16.01.03 20.02.02 20.01.27* 20.01.28 15.01.10* Residui della pulizia stradale Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 Prodotti fotochimici Batterie al piombo Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01,16.06.02,16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti pericolosi Apparecchiature fuori uso contenenti CFC Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 Oli e grassi commestibili Pneumatici fuori uso Terra e roccia Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27 Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori di pesticidi e/o etichettati T e F) 10 50 2 30 giorni 180 giorni R13 D15 2 1 180 giorni 180 giorni R13 R13 1 3 1 180 giorni 180 giorni 180 giorni R13 R13 D15 6 90 giorni D15 10 180 giorni R13 10 180 giorni R13 10 1 180 giorni 180 giorni R13 R13 1 4 10 1 180 180 180 180 giorni giorni giorni giorni R13 D15 D15 D15 0,5 180 giorni D15 10 180 giorni D15 per un totale di 649,5 t/anno; 2) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale stoccato e deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido; b) deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per quanto possibile, devono essere inviati ai centri di recupero; c) i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere tenuti al coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in caso di sversamento accidentale ; d) per gli accumulatori deve essere predisposto un deposito di sostanze da utilizzare, quale pronto intervento, per l’assorbimento di liquidi in caso di perdite accidentali; e) deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti CFC, i quali devono essere mantenuti integri; f) i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di raccolta per evitare eventuali sversamenti; g) l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno dei contenitori previsti; h) l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere evitato l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura; i) deve essere adottato apposito registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi; 3) di stabilire che la presente autorizzazione è valida fino al 19.07.2009; 4) di dare atto che il Comune di Castellina in Chianti dovrà comunicare a questa Amministrazione eventuale cambio di gestione della stazione ecologica; 5) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgvo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 6) di trasmettere il presente atto mediante raccomandata A.R. alla Soc.Siena Ambiente, e copia al Comune di Castellina in Chianti e al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena; 7) di dare atto che la presente “Autorizzazione” viene emanata sulla base della esplicita delega di cui alla L.R. 25/1998 e del DPGR n.14/R del 25.02.2004 “Regolamento di attuazione regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98; 8) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed ai sensi dell’art.54, comma 14, del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Siena ( www. provincia.siena.it), con procedura automatizzata. IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria Data___________ Il Responsabile Il DIRIGENTE Dott.Paolo Casprini Autorizzazione stazione ecologica Castellina_Rinnovo e integr. Raccolta n° 426 del 29-03-2007 ORIGINALE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITA’ ESTRATTIVE OGGETTO: Autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti. Volturazione dell’autorizzazione all’esercizio da Siena Ambiente s.p.a. al Comune di Castellina in Chianti. IL DIRIGENTE VISTO il D.Lgvo 3.4.06 n .152 “Norme in materia ambientale”; DATO ATTO che in data 24.05.2006 la Regione Toscana, con una circolare prot. n. AOOGRT/149615/124.02.02, ha specificato che “…ove il D.lgs. 152/06 non abbia mutato, rispetto alla previgente disciplina di livello nazionale, l’allocazione delle competenze in capo alle Regioni, nonché la sostanza degli assetti procedurali, …., in base ai principi di continuità giuridica e di economicità nella produzione degli atti, le funzioni già trasferite in capo agli Enti locali (con leggi anteriori all’entrata in vigore del D. lgs. 152/06) sono da ritenersi confermate in capo ai medesimi senza che si renda necessaria una nuova manifestazione di volontà da parte della Regione”; VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede una nuova ricodifica dei rifiuti; VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena, approvato con D.C.P. n. 20 del 01.03.1999 e recepito dalla Regione Toscana con deliberazione di Giunta n. 537 del 10.05.1999; VISTA la Legge Regionale 18.5.1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e successive modifiche e integrazioni che delega alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R del 25.02.2004 recante “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”; RILEVATO che a seguito della esplicita delega di cui sopra, la presente autorizzazione è un atto di competenza esclusiva delle Province; VISTA la determinazione dirigenziale n. 33 del 02.03.2005 con la quale è stata rinnovata alla soc. Siena Ambiente s.p.a. l’autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica a supporto della raccolta differenziata in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti ai sensi dell’art. 28 del D. lgs. 22/97; DATO ATTO che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D. lgs. 152/06 che abroga il D. lgs. 22/97 e che pertanto la presente autorizzazione all’esercizio, rilasciata ai sensi dell’art. 208, comma 1 e 12, del D. lgs. 152/06, andrà a sostituire l’autorizzazione all’esercizio rilasciata con Atto Dirigenziale n. 33/05; VISTA la nota del Comune di Castellina in Chianti, pervenuta in data 22.03.2007, con la quale comunica che, a seguito della D.C.C. n. 21 del 20.02.2007, l’Amministrazione Comunale di Castellina Chianti ha disposto di gestire in proprio la stazione ecologica in loc. Capoluogo, non rinnovando convenzione per la gestione alla soc. Siena Ambiente s.p.a., e con la quale si richiede contestualmente volturazione dell’Atto Dirigenziale n. 33 del 02.03.2005; si in la la RITENUTO pertanto di prendere atto della variazione della gestione della stazione ecologica a supporto della raccolta differenziata in loc. Capoluogo dalla soc. Siena Ambiente s.p.a. al Comune di Castellina in Chianti, relativamente alla titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di cui alla disposizione dirigenziale n. 33 del 02.03.2005; DATO ATTO che il Comune di Castellina in Chianti dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria, che andrà a sostituire l’attuale garanzia prestata dalla soc. Siena Ambiente s.p.a., per un periodo pari alla durata della presente autorizzazione più ulteriori due anni; VISTO il PEG 2007 approvato con D.G.P. n. 42 del 20.03.2007; VISTO il dispositivo presidenziale prot. n. 154893 del 28.10.2005; VISTO l’art.54 del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.P n.626 del 31.12.1998 e successive modifiche e integrazioni nonché il vigente Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi; VISTO l’art.42 dello Statuto dell’Ente; VISTI altresì, ai fine della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n°267 e l’art.4 comma 2 del decreto Lgs. n.165 del 30.3.2001; DISPONE 1) di rilasciare al Comune di Castellina in Chianti, con sede in P.zza Umberto n° 1, l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, comma 1 e 12, del D.Lgs. 3.4.2006 n.152, e della circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006, della stazione ecologica in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti, per le operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti della raccolta differenziata, raccolti nel territorio comunale, per le seguenti tipologie di rifiuti, secondo i codici dell’elenco di cui alla decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE: CER 20.03.07 20.01.40 15.01.04 20.02.01 17.09.04 TIPOLOGIA Quantità Max t/anno Tempo max di stoccag gio (giorni) rifiuti ingombranti Metallo imballaggi metallici rifiuti biodegradabili rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 160 50 40 30 10 180 180 90 30 90 Operazioni Allegati B e C alla parte IV del D. lgs. 152/06 D15 R13 R13 D15 D15 20.01.01 15.01.01 20.01.02 15.01.07 20.01.39 15.01.02 20.01.38 15.01.03 15.01.06 20.03.03 20.01.32 Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone Vetro Imballaggi in vetro Plastica Imballaggi in plastica Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 Imballaggi in legno Imballaggi in più materiali Residui della pulizia stradale Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 50 50 30 30 20 20 10 180 90 180 90 180 90 180 R13 R13 R13 R13 R13 R13 R13 20 10 50 2 90 180 30 180 R13 R13 R13 D15 20.01.08 08.03.18 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 2 1 180 180 R13 R13 20.01.17* 16.06.01* 20.01.34 Prodotti fotochimici Batterie al piombo Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01,16.06.02,16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 1 3 1 180 180 180 R13 R13 D15 6 90 D15 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 10 180 R13 20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti pericolosi 10 180 R13 20.01.23* 20.01.26* Apparecchiature fuori uso contenenti CFC Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 10 1 180 180 R13 R13 20.01.25 16.01.03 20.02.02 20.01.27* Oli e grassi commestibili Pneumatici fuori uso Terra e roccia Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27 1 4 10 1 180 180 180 180 R13 D15 D15 D15 0,5 180 D15 10 180 D15 20.01.33* 20.01.28 15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori di pesticidi e/o etichettati T e F) per un quantitativo massimo annuo di 649,5 tonnellate; 2) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: a) i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale stoccato e deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido; b) deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per quanto possibile, devono essere inviati ai centri di recupero; c) i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere tenuti al coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in caso di sversamento accidentale; d) per gli accumulatori deve essere predisposto un deposito di sostanze da utilizzare, quale pronto intervento, per l’assorbimento di liquidi in caso di perdite accidentali; e) deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti CFC, i quali devono essere mantenuti integri; f) i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di raccolta per evitare eventuali sversamenti; g) l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno ai contenitori previsti; h) l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere evitato l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura; i) deve essere adottato apposito registro di carico e scarico; 3) di riservarsi di modificare e/o integrare le suddette prescrizioni nelle more di pubblicazione dei decreti ministeriali previsti dal D. lgs. 152/06 e relativi provvedimenti collegati; 4) di dare atto che la presente autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti quella rilasciata con Disposizione Dirigenziale n. 33/05; 5) di dare atto che la presente autorizzazione conserva la data di scadenza originaria e, pertanto, è valida fino al 01.03.2015; 6) di dare atto che, dalla data odierna, a seguito della presente voltura, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica a supporto della raccolta differenziata in loc. Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti è il Comune di Castellina in Chianti; 7) di stabilire che il Comune di Castellina in Chianti dovrà presentare, entro 90 giorni dalla data del presente atto, una nuova garanzia finanziaria, che andrà a sostituire l’attuale garanzia prestata dalla soc. Siena Ambiente s.p.a., per un periodo pari alla durata della presente autorizzazione più ulteriori due anni, e che, fino a tale nuova garanzia, questa Amministrazione continuerà a fare riferimento alla polizza fidejussoria rilasciata dalla soc. Siena Ambiente s.p.a.; 8) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D. lgs. 626/94 e s.m.i.; 8) di trasmettere, tramite raccomandata A/R, il presente atto al Comune di Castellina in Chianti e copia del medesimo, per opportuna conoscenza, al Dipartimento Provinciale Arpat, al Dipartimento Regionale Arpat e alla soc. Siena Ambiente s.p.a.; 9) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n.13 del 20/01/2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata". IL DIRETTORE DELL’AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE Dr. Paolo Casprini Raccolta n° 1611_ del _26-11-2008_ ORIGINALE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE, SVILUPPO SOSTENIBILE, ATTIVITA’ ESTRATTIVE OGGETTO: Comune di CASTELLINA IN CHIANTI: Integrazione codice CER all’autorizzazione all’esercizio, D.D. n. 33/05, della stazione ecologica a supporto della raccolta differenziata ubicata nel Comune di Castellina in Chianti in località Capoluogo. IL DIRIGENTE VISTO il D. Lgs. n. 152/06 “ Norme in materia ambientale” e le ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 4/2008; VISTA la Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007, di modifica alla L.R. n. 25 del 18/05/1998, ed in particolare l’art.6 recante “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che delega alle Province tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti; VISTA la Circolare n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24/05/2006 con la quale, relativamente alle funzioni già trasferite agli Enti Locali con leggi regionali anteriori all’entrata in vigore del D.Lgs.152/06, viene confermato l’assetto delle competenze ad essi attribuite; VISTO il Piano Regionale di gestione dei rifiuti secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi approvato con D.C.R.T. n. 385 del 21/12/1999; VISTO il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con D.C.P. n. 20 del 1/3/1999; VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14/R/04 recante “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell’art.5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali”; RILEVATO che a seguito della esplicita delega, la presente autorizzazione è un atto di competenza esclusiva delle Province; VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede una nuova ricodifica dei rifiuti; VISTA la richiesta del Comune di Castellina in Chianti d’integrazione dell’autorizzazione all’esercizio, D.D. n. 33/05, pervenuta in data 23/05/2008, ns. prot. n.111619 del 30/05/2008, con i CER [13 02 04*] scarti di olio minerale e [13 02 06*] scarti di olio sintetico per motori per la stazione ecologica ubicata in Località Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti; VISTA la nostra nota del 12/08/2008, prot. n.157229, con la quale è stato richiesto al Comune di Castellina di presentare la documentazione integrativa che indicasse le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi all’interno della stazione e, di fornire una planimetria in cui fossero individuate chiaramente le zone di stoccaggio di tutti i rifiuti compresi quelli di cui si chiedeva l’integrazione; VISTA la trasmissione della documentazione inerente il procedimento agli Enti competenti avvvenuta in data 12/08/2008 ns. prot. n. 157254; VISTO il parere ARPAT– Dipartimento di Siena positivo con prescrizioni all’integrazione richiesta dal Comune, acquisito in data 08/10/2008, prot. n. 194814; VISTO il parere positivo con prescrizioni, in atti, della Conferenza Rifiuti tenutasi in data 12/11/2008, all’integrazione del codice CER [13 02 08*], che il Comune ritiene più rispondente alle proprie esigenze, anzichè i codici i CER [13 02 04*] e [13 02 06*]; VISTO il DM 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, c. 1, lettera cc) del D.Lgs. n. 152/06 e smi”; PRESO ATTO che il progetto per la realizzazione della stazione ecologica sita in Località Capoluogo nel Comune di Castellina in Chianti è stato approvato prima dell’entrata in vigore del DM 8 aprile 2008 e che comunque l’elenco dei rifiuti ammessi al recupero nella stazione differisce dalle tipologie conferibili nei centri di raccolta così come previsti dall’Allegato 1 paragrafo 4.2 del DM 8 aprile 2008; CONFERMATO che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della stazione ecologica in oggetto resta di questa Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 25/1998 come modificata dalla Legge Regionale n. 61 del 22/12/2007; RITENUTO di provvedere in merito; VISTO il dispositivo presidenziale prot. n. 154893 del 28/10/2005; VISTO l'art.55 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi; VISTO l’art. 42 dello Statuto dell’Ente; VISTO l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001; VISTO altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del D.Lgs 18/8/2000 n.267; VISTO il P.E.G. 2008 approvato con D.G.P. n. 39 del 17/03/2008; DISPONE 1) di integrare l’autorizzazione n. 33/05 con scadenza al 01/03/2010, rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell’art.28 del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i., al Comune di Castellina in Chianti per l’esercizio della stazione ecologica ubicata nel Comune di Castellina in Chianti in Località Capoluogo, per le operazioni di messa in riserva [R13] e deposito preliminare [D15], per le seguenti tipologie di rifiuti raccolte nel territorio comunale. La situazione aggiornata è riassunta nella tabella seguente: CER 20.03.07 20.01.40 15.01.04 20.02.01 17.09.04 20.01.01 15.01.01 TIPOLOGIA rifiuti ingombranti Metallo imballaggi metallici rifiuti biodegradabili rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 Carta e cartone Imballaggi in carta e cartone Quantità Max t/anno Operazioni di recupero Allegati B e C parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 160 50 40 30 10 D15 R13 R13 D15 D15 50 50 R13 R13 20.01.02 15.01.07 20.01.39 15.01.02 20.01.38 Vetro Imballaggi in vetro Plastica Imballaggi in plastica Legno diverso da quello di cui alla voce 20.01.37 15.01.03 Imballaggi in legno 15.01.06 Imballaggi in più materiali 20.03.03 Residui della pulizia stradale 20.01.32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 Rifiuti biodegradabili di cucine e 20.01.08 mense 08.03.18 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17 20.01.17* Prodotti fotochimici 16.06.01* Batterie al piombo 20.01.34 Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 20.01.33* Batterie ed accumulatori di cui alle voci 16.06.01,16.06.02,16.06.03, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20.01.36 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23, 20.01.35 20.01.35* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21, 20.01.23, contenenti componenti pericolosi Apparecchiature fuori uso contenenti 20.01.23* CFC 20.01.26* Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 20.01.25 Oli e grassi commestibili 16.01.03 Pneumatici fuori uso 20.02.02 Terra e roccia 20.01.27* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 20.01.28 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27 15.01.10* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori di pesticidi e/o etichettati T e F) 10 Altri oli per motori 13 02 08* 30 30 20 20 10 R13 R13 R13 R13 R13 20 10 50 2 R13 R13 R13 D15 2 R13 1 R13 1 3 1 R13 R13 D15 6 D15 10 R13 10 R13 10 R13 1 R13 1 4 10 1 R13 D15 D15 D15 0,5 D15 10 D15 1 R13 2) di confermare che la scadenza dell’autorizzazione di cui alla D.D. 33/05 è al 01/03/2010; 3) di stabilire che, entro 90 giorni dalla data del presente atto, dovrà essere: - presentata l’integrazione della garanzia finanziaria conforme all’allegato 3 del D.P.G.R. n. 14/R/04 pari a € 387,34 (trecentoottantasette/34); - presentata una planimetria aggiornata che indichi chiaramente la zona di stoccaggio del rifiuto CER [13 02 08*]; 4) di stabilire che l’autorizzazione all’esercizio è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni: a. il rifiuto CER [13 02 08*] sarà sottoposto alla messa in riserva, per una quantità pari a 1 t/annua, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; b. siano ritirate esclusivamente le tipologie di rifiuti per le quali è stato richiesto ed autorizzato lo specifico CER; c. che il gestore della stazione ecologica dovrà attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni del DM 8 aprile 2008; d. siano presenti le sostanze da utilizzare per l’assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; e. sia predisposta apposita cartellonistica/etichettatura sui contenitori per ogni tipologia di rifiuto; f. i rifiuti devono essere stoccati in appositi contenitori, idonei al tipo di materiale stoccato e deve essere evitata la fuoriuscita di qualsiasi materiale, solido o liquido; g. deve essere effettuata la massima separazione dei materiali conferiti e questi, per quanto possibile, devono essere inviati ai centri di recupero; h. i contenitori per i rifiuti pericolosi, rifiuti individuati con asterisco (*), devono essere tenuti al coperto, su area pavimentata provvista di idoneo pozzetto di sicurezza in caso di sversamento accidentale; i. i rifiuti liquidi devono essere tenuti in apposito contenitore con doppia vasca di raccolta per evitare eventuali sversamenti; j. deve essere prestata particolare cautela alla movimentazione dei rifiuti contenenti CFC, i quali devono essere mantenuti integri; k. per lo scarico delle acque reflue dovranno essere rispettati i valori di emissione previsti dall’Ente Gestore per l’immissione in pubblica fognatura; l. i valori limite di emissione non siano in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; m. l'area deve essere mantenuta pulita ed ordinata, deve essere evitato l'accatastamento di qualsiasi materiale all'esterno ai contenitori previsti; n. l'area deve essere recintata e controllata da personale qualificato, deve essere evitato l'accesso di persone non autorizzate al di fuori dell'orario di apertura; o. deve essere adottato apposito registro di carico e scarico rifiuti; 5) di riservarsi di modificare e/o integrare le suddette prescrizioni nelle more di pubblicazione dei decreti ministeriali previsti dal D. Lgs. 152/06 s.m.i. e relativi provvedimenti collegati; 6) di stabilire altresì che il datore di lavoro deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 7) di stabilire che il presente atto deve essere ritirato personalmente dal responsabile del Servizio LL.PP. Ing. G. Benini del Comune di Castellina in Chianti o da persona munita di specifica delega; 8) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Provinciale ARPAT di Siena, al Dipartimento Regionale ARPAT, all’ATO 8, alla ASL di zona, alla Regione Toscana Settore Rifiuti e Bonifiche, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio; 9) di dare atto che la presente “Autorizzazione” viene emanata sulla base della esplicita delega di cui alla circolare della Regione Toscana prot. n. AOOGRT/149615/124.02.02 del 24.05.2006 e che pertanto è un atto di competenza esclusiva delle Province; 10) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa del presente atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi e della deliberazione G.P. n.13 del 20.01.2004, è reso pubblico mediante inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata IL DIRETTORE DELL’AREA POLITICHE DELL’AMBIENTE Dirigente del Servizio Ambiente Dr. Paolo Casprini