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Trattamenti sanitari
Brevi note a margine del “caso
Stamina”
di Antonio Scalera
L’Autore, dopo avere ripercorso le principali tappe del “caso Stamina”, si sofferma su alcune problematiche
giuridiche sollevate dai recenti interventi in materia ad opera della giurisprudenza di merito e del legislatore.
1. Premessa
Circa un anno fa balzava agli onori delle cronache la
vicenda della piccola Celeste C., una bimba di poco
più di due anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa a prognosi infausta. Celeste era da alcuni mesi in cura presso l’Ospedale di Brescia, dove
le veniva praticato un trattamento basato su infusione di cellule staminali che, negli auspici dei medici,
avrebbe dovuto rallentare il decorso della malattia.
Ad un certo punto della cura, nel maggio 2012, interveniva un’ordinanza dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) che disponeva l’interruzione del
trattamento. Da qui il ricorso al Giudice da parte dei
genitori della piccola che chiedevano, nelle forme
del procedimento cautelare di urgenza (art. 700
c.p.c.), la riattivazione nei confronti della figlia del
trattamento interrotto, un ricorso accolto dal Tribunale e subito seguito da altri che hanno incontrato
essi pure un esito favorevole.
È così divenuto attuale il “caso Stamina” (1) (“Stamina” dal nome dell’omonimo metodo (2)) che ha
suscitato un vivace confronto in dottrina e in giurisprudenza e un acceso dibattito nell’opinione pubblica, portando anche ad emanare un provvedimento legislativo per tentare di regolare la materia.
2. Le tappe fondamentali del “caso
Stamina”
La vicenda, che ha avuto il suo avvio con il caso della bimba Celeste, ha trovato sviluppi che hanno
coinvolto tutti i poteri dello Stato alla ricerca di un
difficile equilibrio tra la tutela della salute di una
singola persona e la tutela della salute pubblica, sviluppi che hanno avuto il seguente percorso.
a) L’ordinanza dell’AIFA. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - cui sono attribuite dalla legge (3) le
funzioni di ricerca, sperimentazione, produzione e
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commercializzazione dei medicinali per uso umano e
connessa farmacovigilanza - a seguito di un sopralluogo ispettivo effettuato su delega della Procura di
Torino, con ordinanza del 15 maggio 2012, vietava
“di effettuare prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane
presso l’Azienda Ospedaliera di Brescia in collaborazione con Stamina Foundation”. In particolare, l’ordinanza in questione, da un lato, rilevava che il trattamento non poteva essere in nessun modo considerato come “sperimentazione clinica” e, dall’altro,
che non soddisfaceva i requisiti previsti dal d.m. 5
dicembre 2006 sulla “Utilizzazione di medicinali per
terapia genica e per terapia cellulare somatica al di
fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie
per la produzione di detti medicinali”.
b) Le ordinanze dei Tribunali. Dopo l’ordinanza dell’AIFA, numerose pronunce dei tribunali come giudici del lavoro (4), chiamati a decidere in via d’urgenza, hanno accolto i ricorsi dei pazienti e hanno
ingiunto all’Azienda Ospedaliera la riattivazione dei
trattamenti secondo il metodo “Stamina”, motivando che, nella specie, non si tratta di uso terapeutico
di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica,
bensì di cura compassionevole su caso singolo, come
Note:
(1) Per una prima ricostruzione dell’intera vicenda si veda l’inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera il 31 marzo 2013, 49 ss.
(2) Il “metodo Stamina” prevede una serie di tappe: anzitutto, il
prelievo di cellule staminali mesenchimali presenti nel midollo
osseo; poi, la loro moltiplicazione in un laboratorio; infine, la
somministrazione nel paziente attraverso una puntura lombare.
(3) L’AIFA è stata istituita con d.l. 30 settembre.2003, n. 269 (art.
48), convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326.
(4) Le controversie in materia assistenziale ai sensi dell’art. 442
c.p.c. sono assoggettate al rito speciale previsto per le controversie di lavoro.
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previsto e consentito dall’art. 1, 4° comma, del citato d.m. 5 dicembre 2006 (5). Infatti, questa disposizione permette l’impiego di medicinali “su singoli
pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il
paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto quella del direttore del laboratorio di
produzione di tali medicinali”, un impiego ammesso
nell’àmbito di Istituti a carattere scientifico con il
concorso di severe condizioni tra le quali conviene
ricordare l’esistenza di dati scientifici pubblicati su
accreditate riviste internazionali, il consenso informato del paziente, il parere favorevole del Comitato
etico di cui all’art. 6, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211.
c) Il “decreto Balduzzi”. Il dibattito interno alla comunità scientifica - nell’ambito della quale non sono mancate voci di aperto dissenso rispetto alle decisioni dei giudici (6) - e ancor più le crescenti pressioni a livello sociale e mediatico hanno determinato un intervento del Governo. È stato, perciò, emanato il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (“Disposizioni urgenti in materia sanitaria”) (7), che, con
formulazione di dubbia legittimità costituzionale, ha
previsto all’art. 2, comma 2, che “le strutture pubbliche in cui sono stati comunque avviati (...) trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie
avanzate a base di cellule staminali mesenchimali,
(...) possono completare tali trattamenti, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente” (8).
3. Alcuni spunti di riflessione
La vicenda così brevemente riassunta suscita alcune
considerazioni. Infatti, va in primo luogo osservato
come l’AIFA, ossia l’autorità istituzionalmente preposta alla tutela della salute, abbia emanato nel
maggio 2012 la citata ordinanza ravvisando “l’urgente necessità di adottare (...) un provvedimento
inibitorio idoneo a tutelare la salute pubblica”.
Questo provvedimento è stato, tuttavia, disatteso da
alcuni giudici di merito che, a loro volta, hanno pronunziato ordinanze per salvaguardare il medesimo
bene salute, considerato come (oggetto di un) diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Si legge,
ad esempio, in uno di questi provvedimenti che la
domanda della ricorrente ha come fondamento il diritto alla salute e con essa “si chiede alla pubblica
amministrazione - cui si addebita il sorgere della denunziata situazione - una condotta volta a tutelare il
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suddetto diritto il quale, per trovare espresso riconoscimento nell’art. 32 Cost., si configura come diritto
soggettivo perfetto, non degradabile ad interesse legittimo” (9).
Viene, quindi, in chiara evidenza il duplice carattere del bene salute presidiato, nella sua dimensione al
contempo pubblicistica e privatistica, dall’art. 32
Cost. che affida alla Repubblica la tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (10).
Un altro spunto di riflessione riguarda l’argomento
che ha consentito ai giudici di superare il divieto
imposto dall’Autorità amministrativa e di ordinare
agli Enti ospedalieri di proseguire i trattamenti interrotti. Infatti, si è invocato nei casi di specie l’antico istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo regolato, nel nostro ordinamento, dall’art. 5
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, per cui “le
autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto
siano conformi alle leggi” (11).
Note:
(5) Il percorso della motivazione indicato nel testo lo si ritrova, ad
esempio, nel decreto Trib. Venezia 30 agosto 2012, consultabile
sul sito www.biodiritto.org/index.php/npvota/news/item/330dossier-staminali.
(6) Si vedano, in particolare, gli articoli È cura solo se vi sono le
prove e Doppio imbroglio Stamina entrambi a firma congiunta di
E. Cattaneo e G. Corbellini apparsi rispettivamente sul Domenicale de Il Sole 24 ore del 26 agosto 2012, 24 e 7 luglio 2013, 27.
(7) Convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 2013, n. 57.
(8) All’art. 2, comma 3, viene stabilito che “si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali
sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico e
quelli che sono stati già ordinati dall’autorità giudiziaria”.
(9) Trib. Matera 8 ottobre 2012, in www.biodiritto.org/
index.php/npvota/news/item/330-dossier-staminali
(10) Sul punto si veda, in particolare, L. Principato, La immediata
precettività dei diritti sociali ed il contenuto minimo del diritto
fondamentale della salute, in Giur. cost., 1998, 3858. L’Autore ha
evidenziato, in particolare come la stessa lettura della Costituzione appaia “chiaramente oscura”, nel fornire una garanzia ad
un fondamentale diritto dell’individuo e, al contempo, ad un interesse della collettività. Ciò, infatti, ha consentito alla dottrina di
sostenere il tutto ed il contrario di tutto in merito al diritto alla salute: in alcuni casi, infatti, essa è stata collocata nell’ambito dei
meri interessi legittimi; talvolta nel novero dei diritti soggettivi
perfetti; non è mancato, inoltre, chi riconoscendo nel diritto alla
salute semplicemente un diritto sociale, ha ricostruito la situazione giuridica secondo lo schema del diritto pubblico soggettivo, ovvero di una pretesa a prestazioni positive dallo Stato, subordinata alla predisposizione legislativa delle strutture necessarie alla fruizione del relativo servizio.
(11) La bibliografia sull’argomento è vastissima. Volendosi limitare ai contributi dottrinali più recenti si segnalano: C. Buonauro,
La disapplicazione degli atti amministrativi tra prassi e dottrina,
Napoli, 2004; F. Cintioli, Giurisdizione amministrativa e disappli(segue)
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Occorre, a questo proposito, sottolineare come la disapplicazione possa operare solo in presenza di profili di illegittimità dell’atto amministrativo, non essendo consentito al Giudice di sostituirsi all’Autorità amministrativa nell’effettuare scelte discrezionali.
Se così è, paiono criticabili quei provvedimenti giurisdizionali con i quali l’Autorità giudiziaria ha disapplicato l’ordinanza dell’AIFA solo perché, in difformità dalle valutazioni espresse dal competente
organismo tecnico-scientifico, ha reputato sussistere
alcuni presupposti di fatto legittimanti la prosecuzione dei trattamenti ai sensi dell’art. 1, comma 4
del d.m. 5 dicembre 2006.
Invero, la Suprema Corte è costante nell’affermare
che, per disapplicare un provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacarne tutti i
possibili vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) estendendo il proprio
controllo alla rispondenza delle finalità perseguite
dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, “ma non ha il potere di sostituirsi all’Amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito,
come sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti per assicurare gli interessi generali
contemplati dalla legge o nella valutazione di situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge”; infatti, prosegue la Cassazione, tali accertamenti e tali valutazioni “sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il
potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate” e, pertanto, non è possibile operare “un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione” (12).
In linea con questa consolidata giurisprudenza sono
quelle pronunce (13) che non hanno esitato a far
rientrare l’ordinanza dell’AIFA tra “gli atti amministrativi espressione delle prerogative tecniche che
competono al soggetto che li ha emanati” e che, pertanto, possono essere disapplicati “solo in presenza
di vizi di legittimità” e non anche quando le censure mosse verso di essi ne riguardano il merito e quindi, come nella specie, “la valutazione espressa dall’Agenzia con riferimento alla terapia cellulare posta
in essere”.
4. L’intervento del legislatore
Si è fatto cenno poc’anzi al cosiddetto “decreto Balduzzi” con il quale il Governo ha inteso disciplinare
la delicata materia. In particolare, va opportunamente evidenziato che il decreto legge 25 marzo
2013, n. 24, nel consentire, all’art. 2, comma 2, il
completamento dei trattamenti a base di cellule sta-
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minali mesenchimali già avviati alla data della sua
entrata in vigore, ha inteso avallare l’orientamento
assunto dalla prevalente giurisprudenza di merito,
che, come detto, si era già pronunziata in senso favorevole alla prosecuzione di tali cure. Ciò è tanto
vero che il comma 3 del medesimo articolo espressamente prevede che debbano considerarsi come avviati quei trattamenti che siano stati già ordinati
dall’Autorità Giudiziaria.
Vi è poi da osservare che, in sede di conversione del
decreto legge, il Parlamento ha apportato alcune significative modifiche rispetto all’originario dettato
normativo. Anzitutto, è stato stabilito che i trattamenti già avviati a base di cellule staminali mesenchimali possono essere legittimamente proseguiti a
condizione che i medicinali utilizzati siano “lavorati
in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione dei
tessuti” (14). Inoltre, è stato disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2013, l’avvio di una sperimentazione
clinica, coordinata dall’Istituto Superiore si Sanità,
sui medicinali impiegati nel metodo “Stamina”.
Il provvedimento legislativo, anche nella versione
definitivamente licenziata dal Parlamento con la
legge 23 maggio 2013, n. 57, presenta taluni aspetti
di dubbia legittimità costituzionale. In primo luogo,
l’art. 2, comma 2, potrebbe essere ritenuto in contrasto con l’art. 3 Cost. laddove introduce una - ad
avviso chi scrive - irragionevole disparità di disciplina tra i pazienti per i quali il trattamento secondo il
metodo “Stamina” era stato già avviato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed i pazienti che, invece, a quella data non avevano ancora iniziato quel particolare tipo di cure.
Mentre i primi potranno legittimamente proseguire
Note:
(continua nota 11)
cazione dell’atto amministrativo, in Dir. amm., 2003, 43; F. Cintioli, Commento all’art. 5, l. n. 2248/1865, all. E, in G. Morbidelli,
a cura di, Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2008,
1156-1196; F. Cintioli, Disapplicazione (diritto amministrativo), in
Enc. dir. Annali, Milano, 2010, III, 269; F. Mattasoglio, Commento all’art. 5, l. n. 2248/1965, all. E, in S. Battini, B.G. Mattarella,
A. Sandulli, G. Vesperini, a cura di, Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, 2007, 208-227.
(12) Cass. 19 novembre 2007, n. 23978; Cass. 25 gennaio 2006,
n. 1373; Cass., sez. un., 2 agosto 2005, n. 16143; Cass. 14 gennaio 2002, n. 332.
(13)Trib. Torino 7 marzo 2013, ord., in www.biodiritto.org/
index.php/npvota/news/item/330-dossier-staminali.
(14) Il decreto, nella versione iniziale, ammetteva l’impiego di
medicinali a base di cellule staminali, “anche se preparati presso
laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona
fabbricazione dei medicinali e in difformità dalle disposizioni del
decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006”.
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l’iter terapeutico, i secondi dovrebbero, invece, chiederne l’autorizzazione all’Autorità competente in
base a quanto previsto dal già citato d.m. 8 maggio
2003 sull’“Uso terapeutico di medicinale sottoposto
a sperimentazione clinica”.
Vi è, poi, un altro punto critico che trascende il singolo dato normativo ed investe profili di carattere
più generale. Invero, la giurisprudenza formatasi sul
“caso Stamina” e, più ancora, i contenuti delle norme coniate dal legislatore ripropongono, con tutta
evidenza, un tema di grande interesse: quello dei
rapporti tra diritto e scienza (15). Il “caso Stamina”,
infatti, mostra come il diritto - sia esso di formazione giurisprudenziale o legislativa - tenda ad ingerirsi
nella sfera riservata alla scienza, fino a stabilire che
un determinato tipo di cura sia quello più indicato a
salvaguardare la salute del singolo paziente e ciò - si
badi bene - nonostante la contraria opinione manifestata da autorevoli esponenti del mondo scientifico (16).
Si tratta di una “invasione di campo” da considerare
illegittima poiché costituisce una violazione dei
principi generali fissati dalla nostra Carta costituzionale. A tale conclusione conducono anzitutto gli
artt. 9 e 33 Cost. là dove, nel disporre che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e libero deve essere l’insegnamento
dell’arte e della scienza, presidiano a chiare lettere
lo spazio della libertà scientifica. Un principio che
trova conferma a livello sovranazionale, tra l’altro,
nell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dov’è stabilito che “le arti e la ricerca scientifica sono libere”.
Del resto in questa stessa direzione vanno doverosamente alcune pronunzie della Corte Costituzionale
tra le quali è particolarmente significativa la sentenza 26 giugno 2002, n. 282 (17), ove si afferma che
“non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche
terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali
condizioni”. Secondo la Corte, infatti, poiché la
pratica della medicina si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali in continua evoluzione, le
scelte da compiere devono essere affidate alla autonomia e alla responsabilità del medico che, sempre
con il consenso del paziente, opera le scelte professionali con l’obbligo “di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali”.
Tuttavia, precisa ancora la Consulta, l’applicazione
di questi principi non preclude affatto ogni possibilità di intervento al legislatore che, ad esempio, ben
può prescrivere procedure particolari per l’impiego
di mezzi terapeutici “a rischio”, allo scopo di garan-
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tire meglio l’osservanza delle necessarie cautele nella scelte terapeutiche. Si tratta, peraltro, di interventi che non possono nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, ma
devono essere l’elaborato frutto di una verifica puntuale dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite da organismi nazionali o sovranazionali. Viene così sottolineato
l’“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli
organi tecnico-scientifici” sia nelle scelte operate
dal medico sia in quelle effettuate dal legislatore che
decida di intervenire in tali delicate materie (18).
In altre pronunce, la Corte Costituzionale ha escluso che il giudice delle leggi, al pari di qualsiasi altra
autorità giurisdizionale, possa arrogarsi il potere di
“sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com’è dell’essenziale rilievo
che, in questa materia, hanno gli organi tecnicoscientifici” (19).
Da tali principi ricavabili dalla Costituzione e posti
a fondamento della citata giurisprudenza della ConNote:
(15) Secondo A. Santosuosso, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova, 2011, 7, il rapporto tra diritto, scienza e nuove tecnologie darebbe vita ad un “campo di connessioni controllate tra
nuclei concettuali propri del diritto e di altre discipline”. Sul tema
si rinvia alle considerazioni di R. Bin, La Corte e la scienza, relazione al Seminario “Biotecnologie e valori costituzionali: il contributo della giustizia costituzionale”, Parma, 19 marzo 2004, consultabile sul sito www.forumcostituzionale.it. Si vedano, inoltre,
le interessanti riflessioni di recente svolte da N. Irti, L’uso giuridico della natura, Roma-Bari, 2013.
(16) Numerose sono le prese di posizione del mondo scientifico
e accademico in senso fortemente critico nei confronti del “metodo Stamina”. Tra le tante si ricordano, ad esempio, gli articoli
Smoke and mirrors e Italian stem-cell trial based on flawed data
comparsi sulla Rivista Nature.com; il documento dell’Accademia
Nazionale dei Lincei del 10 maggio 2013 con il quale si chiesto al
Parlamento Italiano di non convertire in legge il d.l. 25 marzo
2013, n. 24; l’articolo, pubblicato su La Stampa dell’11 aprile
2013, 25, “Staminali, la deregulation giova solo a chi vende terapie” di Paolo Bianco, ordinario di Anatomia e istologia patologica
e direttore del laboratorio cellule staminali “Sapienza” presso
l’Università di Roma; la lettera aperta, pubblicata sul Domenicale de Il Sole 24 ore del 25 agosto 2013, con cui cinque illustri
scienziati hanno esortato l’apposita Commissione scientifica ministeriale a mettere fine “alla tragica farsa della sperimentazione
del cosiddetto metodo Stamina”.
(17) In Giur. cost., 2002, 2012.
(18) I principi affermati nella sentenza richiamata nel testo sono
stati ulteriormente ribaditi nella sentenza 8 maggio 2009, n. 151,
in questa Rivista, 2009, 761, con nota di M. Dogliotti, La Corte
costituzionale interviene sulla produzione e sul trasferimento degli embrioni a tutela della salute della donna.
(19) Corte Cost. 26 maggio 1998, n. 185. Si veda anche Corte
Cost. 13 giugno 2000, n. 188. L’equiparazione tra il giudice costituzionale e il giudice ordinario, per quanto riguarda l’esclusione delle valutazioni che spettano agli organi tecnico-scientifici, è
esplicitata nella ordinanza Corte Cost. 27 novembre 1998, n. 385
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sulta, discende che, a fronte di chiare indicazioni
provenienti dall’Autorità scientifica nel senso della
inutilità terapeutica, se non addirittura della nocività di determinati trattamenti, i giudici e il legislatore dovrebbero limitarsi a prenderne atto, essendo loro preclusa ogni deliberazione di segno contrario
(20). Ragionando diversamente e, dunque, ammettendo che il diritto possa arrivare ad esprimere valutazioni di carattere tecnico-scientifico, come, ad
esempio, quelle che potrebbe formulare il medico in
ordine all’efficacia di una data terapia, si perverrebbe a conseguenze aberranti se non proprio a quelle
descritte, con evidente gusto del paradosso, da un illustre giurista commentando il “caso Stamina” (21).
Tirando le fila del discorso e volendo svolgere una
riflessione conclusiva sulle ricadute che la vicenda
in esame potrebbe avere sul rapporto medico-paziente, si può affermare che - oramai archiviato il
passaggio dall’epoca del “paternalismo”, in cui il medico rivestiva una posizione di supremazia sul paziente (22), all’epoca del “consenso informato”, in cui
il rapporto terapeutico si svolge su un piano quasi
paritetico (23), il “caso Stamina” abbia inaugurato
una nuova stagione che, provocatoriamente, potrebbe andare sotto il nome di “medicina pretensiva”.
Qui il medico figura come il soggetto passivo dell’obbligazione di praticare i trattamenti richiesti dal
malato (nella fattispecie in esame, quelli appunto
previsti dal metodo “Stamina”), ancorché privi di
alcuna efficacia terapeutica e finanche pericolosi,
purché rispondenti ad una concezione esasperatamente soggettiva del diritto alla salute; concezione
in base alla quale viene prescritto non il trattamento che il medico, in virtù delle sue conoscenze professionali, ritiene d’adottare, ma quello che il malato stesso pensa lo faccia stare meglio. Se così fosse,
sarebbe l’inizio della fine per la medicina e per la
scienza in generale che, nell’autonomia del medico
(24) e nella libertà della ricerca (25), traggono la
propria ragion d’essere.
drano cerchi, nell’inserto domenicale de Il Sole 24 ore del 7 aprile 2013, 26.
(22) Appare emblematico di questo - si spera superato - modo di
concepire il rapporto medico-paziente il seguente passo tratto
dal noto romanzo di L. N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ic, Milano,
1999, 49-50: “Il dottore diceva che c’erano certi sintomi che segnalavano la presenza di una certa affezione interna, la quale,
però, se non era confermata da certi esami non era attendibile e
poteva lasciar presupporre la presenza di qualcos’altro del genere di … Per Ivan Il’ic una sola cosa era importante, sapere se
la sua situazione era grave oppure no. Ma il dottore ignorava
quella richiesta inopportuna (… omissis …) «Probabilmente noi
malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa malattia è grave oppure no?” Il dottore gli gettò uno sguardo severo da un occhio solo, attraverso gli occhiali, come a dire: imputato, se non rimanete nei limiti delle domande che vi vengono
poste, sarò costretto a farvi allontanare dall’aula. «Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario” - rispose il dottore - «Il resto sarà confermato dalle analisi”.
(23) “La rivoluzione del consenso informato modifica le gerarchie sociali ricevute, dando voce a chi era silenzioso di fronte al
potere del terapeuta e succubo indirettamente del potere politico e definisce una nuova categoria generale costitutiva della
persona. Consentire equivale a essere. Non a caso il rovesciamento della relazione medico-paziente, fondato sulla nuova disciplina del consenso, è stato descritto come nascita di un nuovo soggetto morale”: così S. Rodotà, in Il diritto di avere diritti,
Roma-Bari, 2012, 260.
(24) “Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie
forze ed il mio giudizio”: così si legge nel testo classico del Giuramento di Ippocrate. L’art. 4 del Codice di Deontologia Medica
prevede espressamente che “l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione”.
(25) In una famosa “opinione” resa nella decisione della Corte
Suprema americana sul caso Sweezy v. New Hampshire, il giudice Felix Frankfurter (1882-1965) ebbe ad affermare: “La libertà di ragionare e la libertà di discutere sulla base di osservazioni
e sperimentazioni sono le condizioni necessarie per l’avanzamento della conoscenza scientifica”. Piace, infine, ricordare
che, secondo l’art. 70g.2 della Costituzione ungherese, “solo gli
scienziati possono decidere sulle questioni relative alla verità
scientifica e determinare il valore scientifico della ricerca”.
Note:
(20) Su questa linea di pensiero si pone, ad esempio, Trib. Trento 11 febbraio 2013, in www.biodiritto.org/index.php/
npvota/news/item/330-dossier-staminali, ove si afferma “il presupposto per la terapia (del resto, per qualunque terapia) deve
sempre essere necessariamente una specifica prescrizione medica; e a tale prescrizione non può certo sostituirsi l’ordine del
giudice, perché questi non detiene le medesime conoscenze e
non è responsabile secondo le medesime regole deontologiche”.
(21) “Perché mai si dovrebbero negare ostriche e champagne o
vacanze in luoghi ameni a chi asserisce di avere da essi un beneficio alla propria salute fisica e psichica, pure tutelate dall’art.
32 della Costituzione?” A. Santosuosso, Giudici mattoidi qua-
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