Opinioni Salute Trattamenti sanitari Brevi note a margine del “caso Stamina” di Antonio Scalera L’Autore, dopo avere ripercorso le principali tappe del “caso Stamina”, si sofferma su alcune problematiche giuridiche sollevate dai recenti interventi in materia ad opera della giurisprudenza di merito e del legislatore. 1. Premessa Circa un anno fa balzava agli onori delle cronache la vicenda della piccola Celeste C., una bimba di poco più di due anni affetta da una grave malattia neurodegenerativa a prognosi infausta. Celeste era da alcuni mesi in cura presso l’Ospedale di Brescia, dove le veniva praticato un trattamento basato su infusione di cellule staminali che, negli auspici dei medici, avrebbe dovuto rallentare il decorso della malattia. Ad un certo punto della cura, nel maggio 2012, interveniva un’ordinanza dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che disponeva l’interruzione del trattamento. Da qui il ricorso al Giudice da parte dei genitori della piccola che chiedevano, nelle forme del procedimento cautelare di urgenza (art. 700 c.p.c.), la riattivazione nei confronti della figlia del trattamento interrotto, un ricorso accolto dal Tribunale e subito seguito da altri che hanno incontrato essi pure un esito favorevole. È così divenuto attuale il “caso Stamina” (1) (“Stamina” dal nome dell’omonimo metodo (2)) che ha suscitato un vivace confronto in dottrina e in giurisprudenza e un acceso dibattito nell’opinione pubblica, portando anche ad emanare un provvedimento legislativo per tentare di regolare la materia. 2. Le tappe fondamentali del “caso Stamina” La vicenda, che ha avuto il suo avvio con il caso della bimba Celeste, ha trovato sviluppi che hanno coinvolto tutti i poteri dello Stato alla ricerca di un difficile equilibrio tra la tutela della salute di una singola persona e la tutela della salute pubblica, sviluppi che hanno avuto il seguente percorso. a) L’ordinanza dell’AIFA. L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) - cui sono attribuite dalla legge (3) le funzioni di ricerca, sperimentazione, produzione e Famiglia e diritto 10/2013 commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza - a seguito di un sopralluogo ispettivo effettuato su delega della Procura di Torino, con ordinanza del 15 maggio 2012, vietava “di effettuare prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l’Azienda Ospedaliera di Brescia in collaborazione con Stamina Foundation”. In particolare, l’ordinanza in questione, da un lato, rilevava che il trattamento non poteva essere in nessun modo considerato come “sperimentazione clinica” e, dall’altro, che non soddisfaceva i requisiti previsti dal d.m. 5 dicembre 2006 sulla “Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti medicinali”. b) Le ordinanze dei Tribunali. Dopo l’ordinanza dell’AIFA, numerose pronunce dei tribunali come giudici del lavoro (4), chiamati a decidere in via d’urgenza, hanno accolto i ricorsi dei pazienti e hanno ingiunto all’Azienda Ospedaliera la riattivazione dei trattamenti secondo il metodo “Stamina”, motivando che, nella specie, non si tratta di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica, bensì di cura compassionevole su caso singolo, come Note: (1) Per una prima ricostruzione dell’intera vicenda si veda l’inchiesta pubblicata dal Corriere della Sera il 31 marzo 2013, 49 ss. (2) Il “metodo Stamina” prevede una serie di tappe: anzitutto, il prelievo di cellule staminali mesenchimali presenti nel midollo osseo; poi, la loro moltiplicazione in un laboratorio; infine, la somministrazione nel paziente attraverso una puntura lombare. (3) L’AIFA è stata istituita con d.l. 30 settembre.2003, n. 269 (art. 48), convertito nella l. 24 novembre 2003, n. 326. (4) Le controversie in materia assistenziale ai sensi dell’art. 442 c.p.c. sono assoggettate al rito speciale previsto per le controversie di lavoro. 939 Opinioni Salute previsto e consentito dall’art. 1, 4° comma, del citato d.m. 5 dicembre 2006 (5). Infatti, questa disposizione permette l’impiego di medicinali “su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto quella del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali”, un impiego ammesso nell’àmbito di Istituti a carattere scientifico con il concorso di severe condizioni tra le quali conviene ricordare l’esistenza di dati scientifici pubblicati su accreditate riviste internazionali, il consenso informato del paziente, il parere favorevole del Comitato etico di cui all’art. 6, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211. c) Il “decreto Balduzzi”. Il dibattito interno alla comunità scientifica - nell’ambito della quale non sono mancate voci di aperto dissenso rispetto alle decisioni dei giudici (6) - e ancor più le crescenti pressioni a livello sociale e mediatico hanno determinato un intervento del Governo. È stato, perciò, emanato il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24 (“Disposizioni urgenti in materia sanitaria”) (7), che, con formulazione di dubbia legittimità costituzionale, ha previsto all’art. 2, comma 2, che “le strutture pubbliche in cui sono stati comunque avviati (...) trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, (...) possono completare tali trattamenti, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente” (8). 3. Alcuni spunti di riflessione La vicenda così brevemente riassunta suscita alcune considerazioni. Infatti, va in primo luogo osservato come l’AIFA, ossia l’autorità istituzionalmente preposta alla tutela della salute, abbia emanato nel maggio 2012 la citata ordinanza ravvisando “l’urgente necessità di adottare (...) un provvedimento inibitorio idoneo a tutelare la salute pubblica”. Questo provvedimento è stato, tuttavia, disatteso da alcuni giudici di merito che, a loro volta, hanno pronunziato ordinanze per salvaguardare il medesimo bene salute, considerato come (oggetto di un) diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Si legge, ad esempio, in uno di questi provvedimenti che la domanda della ricorrente ha come fondamento il diritto alla salute e con essa “si chiede alla pubblica amministrazione - cui si addebita il sorgere della denunziata situazione - una condotta volta a tutelare il 940 suddetto diritto il quale, per trovare espresso riconoscimento nell’art. 32 Cost., si configura come diritto soggettivo perfetto, non degradabile ad interesse legittimo” (9). Viene, quindi, in chiara evidenza il duplice carattere del bene salute presidiato, nella sua dimensione al contempo pubblicistica e privatistica, dall’art. 32 Cost. che affida alla Repubblica la tutela della salute “come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (10). Un altro spunto di riflessione riguarda l’argomento che ha consentito ai giudici di superare il divieto imposto dall’Autorità amministrativa e di ordinare agli Enti ospedalieri di proseguire i trattamenti interrotti. Infatti, si è invocato nei casi di specie l’antico istituto della disapplicazione dell’atto amministrativo regolato, nel nostro ordinamento, dall’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, per cui “le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi” (11). Note: (5) Il percorso della motivazione indicato nel testo lo si ritrova, ad esempio, nel decreto Trib. Venezia 30 agosto 2012, consultabile sul sito www.biodiritto.org/index.php/npvota/news/item/330dossier-staminali. (6) Si vedano, in particolare, gli articoli È cura solo se vi sono le prove e Doppio imbroglio Stamina entrambi a firma congiunta di E. Cattaneo e G. Corbellini apparsi rispettivamente sul Domenicale de Il Sole 24 ore del 26 agosto 2012, 24 e 7 luglio 2013, 27. (7) Convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 2013, n. 57. (8) All’art. 2, comma 3, viene stabilito che “si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all’uso terapeutico e quelli che sono stati già ordinati dall’autorità giudiziaria”. (9) Trib. Matera 8 ottobre 2012, in www.biodiritto.org/ index.php/npvota/news/item/330-dossier-staminali (10) Sul punto si veda, in particolare, L. Principato, La immediata precettività dei diritti sociali ed il contenuto minimo del diritto fondamentale della salute, in Giur. cost., 1998, 3858. L’Autore ha evidenziato, in particolare come la stessa lettura della Costituzione appaia “chiaramente oscura”, nel fornire una garanzia ad un fondamentale diritto dell’individuo e, al contempo, ad un interesse della collettività. Ciò, infatti, ha consentito alla dottrina di sostenere il tutto ed il contrario di tutto in merito al diritto alla salute: in alcuni casi, infatti, essa è stata collocata nell’ambito dei meri interessi legittimi; talvolta nel novero dei diritti soggettivi perfetti; non è mancato, inoltre, chi riconoscendo nel diritto alla salute semplicemente un diritto sociale, ha ricostruito la situazione giuridica secondo lo schema del diritto pubblico soggettivo, ovvero di una pretesa a prestazioni positive dallo Stato, subordinata alla predisposizione legislativa delle strutture necessarie alla fruizione del relativo servizio. (11) La bibliografia sull’argomento è vastissima. Volendosi limitare ai contributi dottrinali più recenti si segnalano: C. Buonauro, La disapplicazione degli atti amministrativi tra prassi e dottrina, Napoli, 2004; F. Cintioli, Giurisdizione amministrativa e disappli(segue) Famiglia e diritto 10/2013 Opinioni Salute Occorre, a questo proposito, sottolineare come la disapplicazione possa operare solo in presenza di profili di illegittimità dell’atto amministrativo, non essendo consentito al Giudice di sostituirsi all’Autorità amministrativa nell’effettuare scelte discrezionali. Se così è, paiono criticabili quei provvedimenti giurisdizionali con i quali l’Autorità giudiziaria ha disapplicato l’ordinanza dell’AIFA solo perché, in difformità dalle valutazioni espresse dal competente organismo tecnico-scientifico, ha reputato sussistere alcuni presupposti di fatto legittimanti la prosecuzione dei trattamenti ai sensi dell’art. 1, comma 4 del d.m. 5 dicembre 2006. Invero, la Suprema Corte è costante nell’affermare che, per disapplicare un provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può sindacarne tutti i possibili vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge, “ma non ha il potere di sostituirsi all’Amministrazione negli accertamenti e valutazioni di merito, come sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti per assicurare gli interessi generali contemplati dalla legge o nella valutazione di situazioni di fatto in funzione dell’applicabilità o meno delle misure previste dalla legge”; infatti, prosegue la Cassazione, tali accertamenti e tali valutazioni “sono d’esclusiva competenza degli organi ai quali è attribuito il potere di perseguire in concreto le finalità di pubblico interesse normativamente determinate” e, pertanto, non è possibile operare “un sindacato di merito di tipo sostitutivo del giudizio espresso dall’Amministrazione” (12). In linea con questa consolidata giurisprudenza sono quelle pronunce (13) che non hanno esitato a far rientrare l’ordinanza dell’AIFA tra “gli atti amministrativi espressione delle prerogative tecniche che competono al soggetto che li ha emanati” e che, pertanto, possono essere disapplicati “solo in presenza di vizi di legittimità” e non anche quando le censure mosse verso di essi ne riguardano il merito e quindi, come nella specie, “la valutazione espressa dall’Agenzia con riferimento alla terapia cellulare posta in essere”. 4. L’intervento del legislatore Si è fatto cenno poc’anzi al cosiddetto “decreto Balduzzi” con il quale il Governo ha inteso disciplinare la delicata materia. In particolare, va opportunamente evidenziato che il decreto legge 25 marzo 2013, n. 24, nel consentire, all’art. 2, comma 2, il completamento dei trattamenti a base di cellule sta- Famiglia e diritto 10/2013 minali mesenchimali già avviati alla data della sua entrata in vigore, ha inteso avallare l’orientamento assunto dalla prevalente giurisprudenza di merito, che, come detto, si era già pronunziata in senso favorevole alla prosecuzione di tali cure. Ciò è tanto vero che il comma 3 del medesimo articolo espressamente prevede che debbano considerarsi come avviati quei trattamenti che siano stati già ordinati dall’Autorità Giudiziaria. Vi è poi da osservare che, in sede di conversione del decreto legge, il Parlamento ha apportato alcune significative modifiche rispetto all’originario dettato normativo. Anzitutto, è stato stabilito che i trattamenti già avviati a base di cellule staminali mesenchimali possono essere legittimamente proseguiti a condizione che i medicinali utilizzati siano “lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione dei tessuti” (14). Inoltre, è stato disposto, con decorrenza dal 1° luglio 2013, l’avvio di una sperimentazione clinica, coordinata dall’Istituto Superiore si Sanità, sui medicinali impiegati nel metodo “Stamina”. Il provvedimento legislativo, anche nella versione definitivamente licenziata dal Parlamento con la legge 23 maggio 2013, n. 57, presenta taluni aspetti di dubbia legittimità costituzionale. In primo luogo, l’art. 2, comma 2, potrebbe essere ritenuto in contrasto con l’art. 3 Cost. laddove introduce una - ad avviso chi scrive - irragionevole disparità di disciplina tra i pazienti per i quali il trattamento secondo il metodo “Stamina” era stato già avviato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge ed i pazienti che, invece, a quella data non avevano ancora iniziato quel particolare tipo di cure. Mentre i primi potranno legittimamente proseguire Note: (continua nota 11) cazione dell’atto amministrativo, in Dir. amm., 2003, 43; F. Cintioli, Commento all’art. 5, l. n. 2248/1865, all. E, in G. Morbidelli, a cura di, Codice della giustizia amministrativa, Milano, 2008, 1156-1196; F. Cintioli, Disapplicazione (diritto amministrativo), in Enc. dir. Annali, Milano, 2010, III, 269; F. Mattasoglio, Commento all’art. 5, l. n. 2248/1965, all. E, in S. Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini, a cura di, Codice ipertestuale della giustizia amministrativa, Torino, 2007, 208-227. (12) Cass. 19 novembre 2007, n. 23978; Cass. 25 gennaio 2006, n. 1373; Cass., sez. un., 2 agosto 2005, n. 16143; Cass. 14 gennaio 2002, n. 332. (13)Trib. Torino 7 marzo 2013, ord., in www.biodiritto.org/ index.php/npvota/news/item/330-dossier-staminali. (14) Il decreto, nella versione iniziale, ammetteva l’impiego di medicinali a base di cellule staminali, “anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali e in difformità dalle disposizioni del decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006”. 941 Opinioni Salute l’iter terapeutico, i secondi dovrebbero, invece, chiederne l’autorizzazione all’Autorità competente in base a quanto previsto dal già citato d.m. 8 maggio 2003 sull’“Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica”. Vi è, poi, un altro punto critico che trascende il singolo dato normativo ed investe profili di carattere più generale. Invero, la giurisprudenza formatasi sul “caso Stamina” e, più ancora, i contenuti delle norme coniate dal legislatore ripropongono, con tutta evidenza, un tema di grande interesse: quello dei rapporti tra diritto e scienza (15). Il “caso Stamina”, infatti, mostra come il diritto - sia esso di formazione giurisprudenziale o legislativa - tenda ad ingerirsi nella sfera riservata alla scienza, fino a stabilire che un determinato tipo di cura sia quello più indicato a salvaguardare la salute del singolo paziente e ciò - si badi bene - nonostante la contraria opinione manifestata da autorevoli esponenti del mondo scientifico (16). Si tratta di una “invasione di campo” da considerare illegittima poiché costituisce una violazione dei principi generali fissati dalla nostra Carta costituzionale. A tale conclusione conducono anzitutto gli artt. 9 e 33 Cost. là dove, nel disporre che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e libero deve essere l’insegnamento dell’arte e della scienza, presidiano a chiare lettere lo spazio della libertà scientifica. Un principio che trova conferma a livello sovranazionale, tra l’altro, nell’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dov’è stabilito che “le arti e la ricerca scientifica sono libere”. Del resto in questa stessa direzione vanno doverosamente alcune pronunzie della Corte Costituzionale tra le quali è particolarmente significativa la sentenza 26 giugno 2002, n. 282 (17), ove si afferma che “non è, di norma, il legislatore a poter stabilire direttamente e specificamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni”. Secondo la Corte, infatti, poiché la pratica della medicina si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali in continua evoluzione, le scelte da compiere devono essere affidate alla autonomia e alla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali con l’obbligo “di tener conto dello stato delle evidenze scientifiche e sperimentali”. Tuttavia, precisa ancora la Consulta, l’applicazione di questi principi non preclude affatto ogni possibilità di intervento al legislatore che, ad esempio, ben può prescrivere procedure particolari per l’impiego di mezzi terapeutici “a rischio”, allo scopo di garan- 942 tire meglio l’osservanza delle necessarie cautele nella scelte terapeutiche. Si tratta, peraltro, di interventi che non possono nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, ma devono essere l’elaborato frutto di una verifica puntuale dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite da organismi nazionali o sovranazionali. Viene così sottolineato l’“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” sia nelle scelte operate dal medico sia in quelle effettuate dal legislatore che decida di intervenire in tali delicate materie (18). In altre pronunce, la Corte Costituzionale ha escluso che il giudice delle leggi, al pari di qualsiasi altra autorità giurisdizionale, possa arrogarsi il potere di “sostituire il proprio giudizio alle valutazioni che, secondo legge, devono essere assunte nelle competenti sedi, consapevole com’è dell’essenziale rilievo che, in questa materia, hanno gli organi tecnicoscientifici” (19). Da tali principi ricavabili dalla Costituzione e posti a fondamento della citata giurisprudenza della ConNote: (15) Secondo A. Santosuosso, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova, 2011, 7, il rapporto tra diritto, scienza e nuove tecnologie darebbe vita ad un “campo di connessioni controllate tra nuclei concettuali propri del diritto e di altre discipline”. Sul tema si rinvia alle considerazioni di R. Bin, La Corte e la scienza, relazione al Seminario “Biotecnologie e valori costituzionali: il contributo della giustizia costituzionale”, Parma, 19 marzo 2004, consultabile sul sito www.forumcostituzionale.it. Si vedano, inoltre, le interessanti riflessioni di recente svolte da N. Irti, L’uso giuridico della natura, Roma-Bari, 2013. (16) Numerose sono le prese di posizione del mondo scientifico e accademico in senso fortemente critico nei confronti del “metodo Stamina”. Tra le tante si ricordano, ad esempio, gli articoli Smoke and mirrors e Italian stem-cell trial based on flawed data comparsi sulla Rivista Nature.com; il documento dell’Accademia Nazionale dei Lincei del 10 maggio 2013 con il quale si chiesto al Parlamento Italiano di non convertire in legge il d.l. 25 marzo 2013, n. 24; l’articolo, pubblicato su La Stampa dell’11 aprile 2013, 25, “Staminali, la deregulation giova solo a chi vende terapie” di Paolo Bianco, ordinario di Anatomia e istologia patologica e direttore del laboratorio cellule staminali “Sapienza” presso l’Università di Roma; la lettera aperta, pubblicata sul Domenicale de Il Sole 24 ore del 25 agosto 2013, con cui cinque illustri scienziati hanno esortato l’apposita Commissione scientifica ministeriale a mettere fine “alla tragica farsa della sperimentazione del cosiddetto metodo Stamina”. (17) In Giur. cost., 2002, 2012. (18) I principi affermati nella sentenza richiamata nel testo sono stati ulteriormente ribaditi nella sentenza 8 maggio 2009, n. 151, in questa Rivista, 2009, 761, con nota di M. Dogliotti, La Corte costituzionale interviene sulla produzione e sul trasferimento degli embrioni a tutela della salute della donna. (19) Corte Cost. 26 maggio 1998, n. 185. Si veda anche Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 188. L’equiparazione tra il giudice costituzionale e il giudice ordinario, per quanto riguarda l’esclusione delle valutazioni che spettano agli organi tecnico-scientifici, è esplicitata nella ordinanza Corte Cost. 27 novembre 1998, n. 385 Famiglia e diritto 10/2013 Opinioni Salute sulta, discende che, a fronte di chiare indicazioni provenienti dall’Autorità scientifica nel senso della inutilità terapeutica, se non addirittura della nocività di determinati trattamenti, i giudici e il legislatore dovrebbero limitarsi a prenderne atto, essendo loro preclusa ogni deliberazione di segno contrario (20). Ragionando diversamente e, dunque, ammettendo che il diritto possa arrivare ad esprimere valutazioni di carattere tecnico-scientifico, come, ad esempio, quelle che potrebbe formulare il medico in ordine all’efficacia di una data terapia, si perverrebbe a conseguenze aberranti se non proprio a quelle descritte, con evidente gusto del paradosso, da un illustre giurista commentando il “caso Stamina” (21). Tirando le fila del discorso e volendo svolgere una riflessione conclusiva sulle ricadute che la vicenda in esame potrebbe avere sul rapporto medico-paziente, si può affermare che - oramai archiviato il passaggio dall’epoca del “paternalismo”, in cui il medico rivestiva una posizione di supremazia sul paziente (22), all’epoca del “consenso informato”, in cui il rapporto terapeutico si svolge su un piano quasi paritetico (23), il “caso Stamina” abbia inaugurato una nuova stagione che, provocatoriamente, potrebbe andare sotto il nome di “medicina pretensiva”. Qui il medico figura come il soggetto passivo dell’obbligazione di praticare i trattamenti richiesti dal malato (nella fattispecie in esame, quelli appunto previsti dal metodo “Stamina”), ancorché privi di alcuna efficacia terapeutica e finanche pericolosi, purché rispondenti ad una concezione esasperatamente soggettiva del diritto alla salute; concezione in base alla quale viene prescritto non il trattamento che il medico, in virtù delle sue conoscenze professionali, ritiene d’adottare, ma quello che il malato stesso pensa lo faccia stare meglio. Se così fosse, sarebbe l’inizio della fine per la medicina e per la scienza in generale che, nell’autonomia del medico (24) e nella libertà della ricerca (25), traggono la propria ragion d’essere. drano cerchi, nell’inserto domenicale de Il Sole 24 ore del 7 aprile 2013, 26. (22) Appare emblematico di questo - si spera superato - modo di concepire il rapporto medico-paziente il seguente passo tratto dal noto romanzo di L. N. Tolstoj, La morte di Ivan Il’ic, Milano, 1999, 49-50: “Il dottore diceva che c’erano certi sintomi che segnalavano la presenza di una certa affezione interna, la quale, però, se non era confermata da certi esami non era attendibile e poteva lasciar presupporre la presenza di qualcos’altro del genere di … Per Ivan Il’ic una sola cosa era importante, sapere se la sua situazione era grave oppure no. Ma il dottore ignorava quella richiesta inopportuna (… omissis …) «Probabilmente noi malati rivolgiamo spesso domande fuori luogo. Ma questa malattia è grave oppure no?” Il dottore gli gettò uno sguardo severo da un occhio solo, attraverso gli occhiali, come a dire: imputato, se non rimanete nei limiti delle domande che vi vengono poste, sarò costretto a farvi allontanare dall’aula. «Vi ho già detto ciò che ritengo utile e necessario” - rispose il dottore - «Il resto sarà confermato dalle analisi”. (23) “La rivoluzione del consenso informato modifica le gerarchie sociali ricevute, dando voce a chi era silenzioso di fronte al potere del terapeuta e succubo indirettamente del potere politico e definisce una nuova categoria generale costitutiva della persona. Consentire equivale a essere. Non a caso il rovesciamento della relazione medico-paziente, fondato sulla nuova disciplina del consenso, è stato descritto come nascita di un nuovo soggetto morale”: così S. Rodotà, in Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 260. (24) “Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze ed il mio giudizio”: così si legge nel testo classico del Giuramento di Ippocrate. L’art. 4 del Codice di Deontologia Medica prevede espressamente che “l’esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull’indipendenza della professione”. (25) In una famosa “opinione” resa nella decisione della Corte Suprema americana sul caso Sweezy v. New Hampshire, il giudice Felix Frankfurter (1882-1965) ebbe ad affermare: “La libertà di ragionare e la libertà di discutere sulla base di osservazioni e sperimentazioni sono le condizioni necessarie per l’avanzamento della conoscenza scientifica”. Piace, infine, ricordare che, secondo l’art. 70g.2 della Costituzione ungherese, “solo gli scienziati possono decidere sulle questioni relative alla verità scientifica e determinare il valore scientifico della ricerca”. Note: (20) Su questa linea di pensiero si pone, ad esempio, Trib. Trento 11 febbraio 2013, in www.biodiritto.org/index.php/ npvota/news/item/330-dossier-staminali, ove si afferma “il presupposto per la terapia (del resto, per qualunque terapia) deve sempre essere necessariamente una specifica prescrizione medica; e a tale prescrizione non può certo sostituirsi l’ordine del giudice, perché questi non detiene le medesime conoscenze e non è responsabile secondo le medesime regole deontologiche”. (21) “Perché mai si dovrebbero negare ostriche e champagne o vacanze in luoghi ameni a chi asserisce di avere da essi un beneficio alla propria salute fisica e psichica, pure tutelate dall’art. 32 della Costituzione?” A. Santosuosso, Giudici mattoidi qua- Famiglia e diritto 10/2013 943