CITIA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Provincia di Napoli
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SETIORE URBANISTICA
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Prot. n
202l., del 20- o t -20 lo
Ai
tecnici del Settore
-sede-
p.c.
Ai
tecnici esterni
DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
OGGETTO:Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 modificata e integrata
Regionale 5 gennaio 2011, n.1 (PIANO CASA)
con Legge
Il DIRIGENTE
,,
Premesso:
- Che la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Piano Casa ) e s.m.i. reca misure urgenti
per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione
del rischio sismico e per semplificazione amministrativa e non ammette interventi sugli
edifici realizzati senza titolo abilitativo, collocati nei centri storici, in riserve naturali, parchi,
aree di in edificabilità assoluta o dichiarate ad alta pericolosità idraulica o vulcanica;
- La suddetta legge regionale consente inoltre il recupero dei sottotetti, a fini abitativi ai sensi
delle l.r. 15/2000 e 19/2001, per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della
legge stessa;
- Che con Delibera Consiliare n.17 del 29/05/2012 ad oggetto: "Attuazione della Legge
Regionale 28/12/2009 n. 19 e ss.mm.ii. nel territorio comunale," il Consiglio Comunale ha
approvato l'atto di indirizzo per i procedimenti di competenza comunale definiti dagli artt.
4,5,6bis,7,8,9 e 11 bis della Legge Regionale 28/12/2009 n. 19, al fine di demandare
all'Ufficio Urbanistica la predisposizione di tutte le procedure utili e necessarie per l'esame
delle istanze tese ad ottenere il rilascio del Permesso di costruire;
- Che con nota n. 11835 del 12/03/2013 la scrivente trasmetteva ai tecnici del Settore
Disposizione di servizio in ordine alla non assentibilità delle pratiche edilizie inoltrate ai
sensi della
Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e s.m.i. (Piano Casa)
in
considerazione
che con il procedimento di adeguamento dello strumento urbanistico,
all'epoca vigente, al Piano Urbanistico Territoriale (Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35),
giusta Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli 324 del 23/3/2005 e n. 155
del 20/03/2007 è stato stabilito , tra l'altro, l'esclusione di qualsiasi intervento, da parte dei
privati:
• per la realizzazione di nuovi vani residenziali, in relazione ai dati dello studio
dell'anagrafe edilizia condotta con i criteri previsti dall'art. 9 della Legge Regionale 27
giugno 1987, n. 35 (1ab/vano):
• per la realizzazione di superficie utile lorda di proprietà privata per attività terziaria
atteso che la verifica ha accertato l'esistenza di mq. 263.370, dunque ben oltre il limite
di mq. 198.639 prescritti dall'art. 10 della L.R. n. 35/87 che impone il parametro di mq.
3,00 per abitante;
Rilevato che è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 10 gennaio 2014 la L.R. n. 2 del
9 gennaio 2014 che proroga fino al 10 gennaio 2016 la scadenza del Piano Casa regionale.
Vista
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la Legge Regionale 7 AGOSTO 2014, n. 16 ad oggetto " Interventi di rilancio e sviluppo
dell'economia regionale nonché di carattere ordina mentale e organizzativo (collegato alla
legge di stabilità regionale 2014)" di recente approvata dalla Regione Campania 1
che stabilisce che la legge regionale n.19/2009 (piano casa) trova applicazione anche nei
territori sottoposti a PUT (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana),
Inoltre 1 ma non di secondaria importanza, la suddetta novella normativa regionale (comma
79 dell'art. l) ha previsto la disapplicazione delle norme del P.U.T per la zona Territoriale 7
ivi compreso quindi gli artt. 9 e 10 posti a riferimento normativa in sede di adeguamento
del vigente strumento urbanistico comunale, relativamente al dimensionamento del piano,
per quanto attiene i vani residenziali e le superficie terziare di proprietà privata;
la Variante al P.R.G. per l'adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area
Sorrentina Amalfitana di cui alla L.R.35/87 approvata con Decreto del Presidente della G.
P. n 324 del 23/3/2005 e n. 155 del 20/03/2007;
la Legge Regionale del 28 novembre 2000 n. 15. "Norme per il recupero abitativo di
sottotetti esistenti";
la legge Regionale 22/12/2004, n.16" Norme sul Governo del Territorio";
la legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e s.m.i.;
Delibera Consiliare n.17 del 29/05/2012;
la nota della Regione Campania - prot. n. 774995 del 23/102012 ad Oggetto: L.R. n.
19 del 28.12.2009 e s.m.i. Informativa interpretativa ed applicativa del "Piano Casa
Regionale". Applicazione in ambito paesaggistico ed urbanistico-edilizio;
Tanto premesso;
Richiamata la normativa regionale e nazionale vigente in materia di urbanistica ed edilizia e di
procedimenti finalizzati al rilascio e alla formazione dei titoli abilitativi dell'attività edilizia;
Visto le vigenti Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale;
Ritenuto altresì di dover impartire agli Uffici competenti indirizzi operativi in ordine
all'applicazione della Legge Regionale 28 dicembre 2009 1 n. 19;
DISPONE
che gli effetti della Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Piano Casa) e s.m.i. si
applicano:
•
a tutti gli edifici ricadenti nell'ambito cittadino coincidente con la zona territoriale 7 del
P.U.T. denominata - Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole- di cui
alla legge regionale 27 giugno 1987 n. 35; (1)
"
ai sottotetti realizzati sull'intero territorio comunale fino alla data del 08/08/2014
per i quali e' consentito il recupero ai fini abitativi ai sensi della legge 28 novembre
2000 n. 15. "Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti" e della L.R. n.
19/2001.
In considerazione che con deliberazione di G. Comunale n. 2 del 23/01/2014
è stato
approvato il Piano Triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione, il Programma
triennale per la Trasparenza ed Integrità, del Codice di comportamento dei dipendenti,
sezioni integranti e sostanziali del Piano" dispone di pubblicare il presente atto, unitamente
allegato "INDIRIZZI OPERATIVI" sul sito web comunale alla sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Pianificazione e Governo del Territorio.
Il Dirigente deljSettore
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INDIRIZZI OPERATIVI
Per gli interventi edilizi previsti dalla norma speciale in questione, è consentito inoltrare istanza
fino al 10 gennaio 2016 .
In relazione alle tipologie di intervento ed alla luce delle considerazioni di cui la nota della
Regione Campania - prot. n. 774995 del 23/102012 di cui sopra, si definisce il seguente
quadro applicativo di riferimento relativamente all'utilizzo dei titoli abilitativi:
- interventi edilizi di cui all'art'4 :
a) per incremento volumetrico del 20% nell'ambito della sagoma esistente degli edifici DIA;
b) per incremento volumetrico del 20% al di fuori della sagoma esistente degli edifici - P.di
C.;
c) per cambiamenti di destinazione d'uso senza opere e modifiche esterne - SCIA.
- interventi edilizi di cui all'art'5 :
a) per aumento volumetrico del 35% - P.di C.;
b) per demolizione e fedele ricostruzione a parità di volume- DIA.
- interventi edilizi di cui all'art.6 bis non già previsti dai precedenti articoli:
a) per cambiamento di destinazione d'uso con opere- DIA
b) per utili7".:o in deroga indice di fabbr. fondiaria- P.di C.
- interventi edilizi di cui all'art. 7 :
a) per i commi 2),3),4)- intervento indiretto previa PUA e P.di C. convenzionato
b) per i commi 5).6)- P.di C. convenzionato
c) per il comma 8 bis - P.di C
La documentazione da allegare per gli interventi edilizi previsti dal piano casa , oltre alla
normale documentazione, dovrà contenere i seguenti documenti aggiuntivi:
segue
Elenco documenti aggiuntivi per presentazione Piano Casa
PREVISTI.DALLA LEGGE 19/2009 (ampliamento 20°/o)
N° DOCUMENTO
1 - Relazione tecnica sull'intervento completa di:
-a -calcolo del volume posseduto e di quello richiesto (vedi nota 1)
- b- verifica del possesso di almeno una delle condizioni previste alle lettere a,b,c,
del punto 1 del -comma 1 dell'artA;
- c-verifica che l'immobile non ricada in zona a rischio idraulico,frana e vulcanico o
a vincolo cimiteriale ,alle zone ASI
- d-individuazione della categoria di opere richieste
2 - Dichiarazione di conformità dell'esistente ai titoli abilitativi posseduti
3 - Documentazione attestante l'accatastamento del bene
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- Valutazione della conformità del progettato alle norme sulle costruzioni in zona sismica
(punto b comma 4 art. 4 L.R.)
5 -Verifica termica completa di relazione termica con
(Comitato
a) -estremi dell'approvazione del programma utilizzato da parte del C.T.I
Termotecnico Italiano);
b) -dichiarazione rispondenza del tecnico alfe norme sul risparmio energetico;
c) -riepilogo finale con indicazione classe presunta ed Ep;
d) - particolari costruttivi degli elementi opachi;
e) - pianta dell'immobile con indicazione del Nord
6- Modello compilato del Protocollo Itaca Campania (punti 1 e 3.1 Lineee guida alla L.R.
1/2011 per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici);
7 - Relazione e particolari sull'uso di tecniche costruttive , con criteri di sostenibilità e
materiali eco-compatibili (punto a comma 4 art.4 L.R.)
8 - Prime indicazioni sul fascicolo fabbricato ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L. R. E del capo
III del D.P.G.R. 11 febbraio 2010 n°23-Regolamento n°4/2010
NOTA 1
a) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale
prevalente nonché gli edifici rurali, ubicati fuori dalle zone classificate agricole, anche se
destinati parzialmente ad uso abitativo ;
b) la prevalenza dell'uso residenziale è determinata nella misura minima del
cinquantacinque per cento del volume esistente dell'intero edificio; la prevalenza dell'uso
residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura
minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio ;
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calcolo della volumetria ESISTENTE
c) per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal
perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un' altezza media interna
netta non inferiore a metri 2,40;
d) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata o in corso di
edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi
della normativa vigente ;
volumetria da ASSENTIRE
e) la volumetria lorda da assentire non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali
(vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico
e le innovazioni tecnologiche in edilizia ;
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