L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE Novità e modifiche nelle procedure utilizzabili nel corso delle attività di accertamento delle imposte FORLI- 29 gennaio 2010 Slide1 Strategia interdipendente dell’accertamento INTERCETTAZIONE DELLA CAPACITÀ CONTRIBUTIVA Griglia di tre percorsi della ricostruzione presuntiva : 1. Produzione del reddito; • • Accertamento analitico-induttivo Studi di settore 2. Spesa del reddito; • • Accertamento sintetico Redditometro 3. Manifestazione finanziaria del potenziale reddito; • Indagini finanziarie Slide2 Accertamento - Inquadramento giuridico ACCERTAMENTO ANALITICO (singoli redditi, in particolare di impresa e di lavoro autonomo) La “banca dati” finanziaria I “soci” della “ristretta base” Rettifica posta per posta del dichiarato, a mezzo riprese dettagliate fondate su : • prove dirette di evasione •su presunzioni •gravi, precise e concordanti •in base agli studi di settore; ACCERTAMENTO INDUTTIVO (impresa e di lavoro autonomo) Rettifica del dichiarato a mezzo di riprese fondate •su prove indirette o su presunzioni anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza • (presunzioni libere – c.d. “semplicissime”); ACCERTAMENTO SINTETICO (solo persone fisiche) La “banca dati” finanziaria I “soci” della “ristretta base” Rettifica del dichiarato fondata su presunzioni : In base al Redditometro; Libere o atipiche; Slide3 Gli scenari della difesa stragiudiziale ed i nuovi strumenti deflativi : LA DEFINIZIONE DEI PVC Slide4 INQUADRAMENTO GENERALE Quadro di riferimento Art. 5-bis. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Cir. 17/9/2008, n. 55/E/08 Norma Prassi generale Provvedimento Direttoriale Agenzia delle Entrate del 03/08/2009 Modulistica di riferimento R.M. 426/E del 6 novembre 2008 Codici tributo AMBITO OGGETTIVO No studi di settore No, se indagini finanziarie in PVC Circ. 1/2008 GDF Violazioni sostanziali che consentano l’emissione di accertamenti parziali (41-bis, D.P.R. 600/1973 ed art. 54, co. 4 D.P.R.633/1972) Violazioni formali “collegate” SOLO SE CONTENUTE IN : PVC relativi a violazioni in materia di imposte sui redditi (anche IRAP) e di IVA Può essere definito : Contenuto “integrale” di tutti i periodi di imposta interessati dal PVC; Non può essere definito : Periodo di imposta “aperto” Settore diverso da quello indicato nella norma (es. imposta di registro) Solo Violazione “formale” Salvo, come detto, quelle “collegate al tributo” (comprese quelle prodromiche (Cir.235/97 ) da “obblighi contabili” I TEMPI DELLA DEFINIZIONE Contribuente “comunica” Entro 60 gg. Data consegna PVC Ufficio “rettifica” e “definisce” con accertamento “parziale” FASE TRANSITORIA : PVC consegnati entro 31/12/08 definizione prorogata entro 30/06/09 Entro 30 gg. FASE TRANSITORIA : PVC consegnati entro 22/08/08 presentazione prorogata al 30/09/08 Contribuente “versa” entro 20 gg. dalla notifica le imposte e le sanzioni Notifica di un PVC con rilievi (IRPEF/IRES/IVA, con riflessi IRAP) suscettibili di essere trasfusi in un avviso di accertamento parziale Entro i 30 gg. successivi alla notifica il contribuente comunica Modalità procedurali - Contribuente all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza di volersi avvalere della definizione. Entro i 60 gg. successivi all’avvenuta definizione l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, Modalità procedurali – Ufficio contenente le indicazioni, ex art. 7, D.Lgs. 218/1997, ovvero motivazione e liquidazione delle imposte, sanzioni ed altre somme dovute. Procede alla definizione, versando integralmente le imposte che si ricavano dall’atto (pagamento dell’imposta dovuto per intero e Modalità di pagamento – Contribuente sanzioni ridotte ad un ottavo). In caso di pagamento rateizzato non sono dovute garanzie fideiussorie. Rimangono inalterate tutte le possibilità previste dalla normativa previgente in tema di accertamento con adesione, compresa quella prevista dal co. 7, dell'art. 12, Statuto del contribuente, che prescrive Mancata adesione alla procedura «anticipata» che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare, entro 60 giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori in sede di accertamento. Le SOCIETA’ - I TEMPI DELLA DEFINIZIONE Legale rapp.te “comunica” Ufficio delle Entrate “rettifica” e “definisce” la SOCIETA’ con accertamento “parziale” Entro 60 gg. Data consegna PVC FASE TRANSITORIA : PVC consegnati entro 31/12/08 definizione prorogata entro 30/06/09 Entro 30 gg. FASE TRANSITORIA : PVC consegnati entro 22/08/08 presentazione prorogata al 30/09/08 Contribuente “versa” entro 20 gg. dalla notifica le imposte e le sanzioni Entro 20 gg. dalla “comunicazione” il socio è tenuto a versare le imposte e le sanzioni In caso di mancato pagamento 41/bis “ordinario” Entro 30 gg. socio manifesta volontà di adesione con modello “conforme” Ufficio competente alla definizione entità collettive invia definizione “tempestivamente” anche ai soci partecipanti OPPORTUNITA’ E CONSEGUENZE “ACQUIESCENZA” AI PVC FACOLTA’ DI 8 RATE TRIMESTRALI 12 RATE SE > 51.645,69 NESSUN CONTRADDITTORIO SUL “QUANTUM” RIDUZIONE SANZIONI AD UN 1/8 DEL MINIMO DEFINIZIONE “IRREVOCABILE” NO FIDEIUSSIONE SUI “RATEALI” MANCATO PAGAMENTO = ISCRIZIONE A RUOLO Gli scenari della difesa stragiudiziale ed i nuovi strumenti deflativi : LA DEFINIZIONE DEGLI INVITI Slide10 La definizione degli inviti • L’art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, – conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cd. decreto «anti-crisi»), – – nell’ambito del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha introdotto i nuovi istituti: – – della definizione dell’invito al contraddittorio (o invito a comparire) » (commi da 1-bis a 1-quinquies dell’art. 5, D.Lgs. 218/1997; della cd. «nuova» acquiescenza » (art. 15, D.Lgs. 218/1997) Slide11 Condizione base • La condizione di base è che il contribuente deve definire senza eccezione alcuna (e senza discussioni) il primo strumento con cui l’Ufficio pone a sua conoscenza l’avvio dell’accertamento. – Fondamentale, quindi, è l’esclusione reciproca che i nuovi strumenti comportano uno rispetto agli altri. Slide12 Ambito oggettivo • • La versione originale del decreto prevedeva la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette ed Iva. – In sede di conversione la definizione è stata estesa alle altre imposte indirette (Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e imposte ipotecarie). L’applicazione è differenziata a seconda dell’imposta : – dal 1° gennaio 2009, per gli inviti relativi alle imposte dirette ed Iva • – (art. 27, co. 3, D.L. 185/2008); dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (29.01.09) per quelli relativi alle altre imposte indirette (art. 27, co. 3-bis, D.L. 185/2008, inserito in sede di conversione). Slide13 Applicabilità • E’ applicabile, • qualora l’invito non sia preceduto da Pvc che poteva essere definito ex art. 5-bis, D.Lgs. 218/1997 – ovvero, • in caso di Pvc, • qualora la proposta dell’Ufficio si discosta, in relazione agli imponibili e/o alle imposte constatate (C.m. 16 febbraio 2009, n. 4/E). Slide14 Nuovo invito • Il Legislatore ha integrato il contenuto dell’invito al contraddittorio aggiungendo le nuove lett. c) e d) all’art. 5, co. 1, e lett. b-bis) e b-ter) all’art. 11, D.Lgs. 218/1997 • – che adesso prevede l’indicazione: • delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nel caso di definizione dell’invito stesso; • dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte e contributi. Non solo «maggiori imposte dovute» ma anche «imposte dovute» (come nel caso dell’accertamento d’Ufficio per omessa presentazionedella dichiarazione) o quella di «minori crediti d’imposta» (come nel caso di rettifica della dichiarazione Iva a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta). C.m. 4/E/2009, Slide15 A cosa punta l’Agenzia ? – Accertamento basato essenzialmente su prove di natura presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio. • Situazioni del genere ricorrono, tipicamente, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: – accertamenti d’ufficio, per i casi di omessa presentazione della dichiarazione, basati su presunzioni anche prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; – rettifiche di cui all’art. 38, co. 3 e all’art. 39, co. 1, lett. d), D.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, nonché di cui all’art. 54, co. 2, D.P.r. 26 ottobre 1972, n. 633, basate su presunzioni semplici; – accertamenti induttivi di cui all’art. 39, co. 2, D.P.r. n. 600/1973 e all’art. 55, D.P.r. 633/1972; – accertamenti con metodo sintetico di cui all’art. 38, co. 4, D.P.r. 600/1973. ATTENZIONE !!! Con riduzione > 10 % imposta non conviene – Per gli “analitici puri” invece conviene praticamente sempre- Slide16 Come aderire – – Il contribuente deve aderire : • entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; presentando : – l’apposita modulistica. » L’invio potrà avvenire mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con consegna a mano. Nel primo caso, farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante; alla comunicazione deve essere allegata, oltre alla copia della carta d’identità (condizione ritenuta sostanziale ai fini dell’ammissibilità – C.m. 55/E/2008) – quietanza dell’avvenuto pagamento dell’unica o della prima rata (che fa fede è la data di versamento risultante al modello unificato). » Ne consegue che il perfezionamento dell’adesione si ottiene anche attraverso il pagamento di tali somme (C.m. 4/E/2009) e ciò a differenza della definizione dei Pvc, per i quali il versamento segue l’istanza e il cui perfezionamento si ha con la semplice comunicazione da parte del contribuente; – in caso di rateizzazione (sono dovute un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori ad e 51.645,69) » non occorre la fideiussione. Slide17 Quali effetti ? – Gli effetti che si ottengono dalla definizione sono quelli propri dell’accertamento con adesione «ordinario». • In particolare, – • • franchigia del 50% del reddito definito non inferiore a 77.468,53. » No franchigia accertamenti parziali » (Studi settore , da 2006, - SI) Fanno eccezione le sanzioni, che rispetto all’accertamento con adesione vengono ridotte alla metà, quindi risultano pari ad un ottavo del minimo, essendo quelle dell’accertamento con adesione «ordinario» pari ad un quarto del minimo; Gli studi di settore in relazione ai periodi d’imposta 2006 e successivi, per i quali viene prevista la «copertura» per congruità prevista dall’art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146]. Slide18 Nuova “acquiescenza” • Applicabile (nuovo comma 2-bis dell’art. 15, D.Lgs. 218/1997) : – – • nei casi di avviso di accertamento e di liquidazione non preceduti dall’invito al contraddittorio previsto per l’accertamento con adesione; nei casi in cui in cui non sia stato in precedenza consegnato verbale di constatazione definibile ai sensi dell’art. 5-bis, D.Lgs. 218/1997. Per l’ammissione al beneficio occorre che il contribuente : – – – Rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione emesso; Rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione, ai sensi degli artt. 6, co. 2, e 12, co. 1, D.Lgs. 218/1997 effettui il pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, delle somme complessivamente dovute a titolo di tributo, interessi e sanzioni tenendo conto della riduzione della misura di queste ultime. Si applica con riferimento agli avvisi di accertamento o liquidazione emessi dagli Uffici per i quali, alla data di entrata in vigore della L. 2/2009 (29 gennaio 2009), di conversione del D.L. 185/2008, non siano scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi (C.m. 4/E/2009). Slide19 RIFLESSIONI OPERATIVE RIGIDITA’ NUOVI STRUMENTI INIZIATIVA Rappresentano strumenti di cui è difficile prevedere l’effettiva convenienza nel caso concreto. PVC Atteggiamento ufficio Entro 30 gg. istanza SI Convenienza se l’imposta verbalizzata corrisponde grosso modo a quella che potrebbe essere accertata 1bis NO Istanza per eliminare vizi palesi, in modo da rendere praticabile successive opportunità (sfruttare Cm 4/E/08) SI •Ufficio formula invito 1bis •Definizione integrale •1/8 sanzioni •No fideiussione su rateali •Non si discute “quantum” NO •“Nuova” acquiescenza” ( art. 15, 2bis, D.Lgs. 218/1997) •1/8 sanzioni •Sì fideiussione su rateali •Non si discute “quantum” •Sintetici •Studi settore •Induttivi Se riduzione attesa > 10% Accolta dall’ufficio ? •Definizione integrale 5bis •1/8 sanzioni •No fideiussione su rateali •Non si discute “quantum” SI Notifica diretta NO •Adesione “ordinaria” •Discussione su “quantum” •1/4 sanzioni •Sì fideiussione su rateali Sempre possibile ricorso, adesione ordinaria, definizione delle sole sanzioni Slide21 Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2009 Indirizzi operativi CIRCOLARE 9.4.09, n. 13/E Accertamento sintetico, contrasto alle compensazioni di crediti inesistenti, “tutoraggio” delle grandissime imprese, presidio per i grandi contribuenti e per le piccole e medie imprese Slide22 Indirizzi operativi •IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI – Ricavi >100 milioni di euro (4.000 posizioni) •Attività specifica – –Transfer price, op.infragruppo, op.straordinarie, ecc. •IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI – ricavi tra 5.164.569 e <100 milioni di euro (circa 57.000 posizioni). • ingenti oneri straordinari; • ingenti oneri finanziari; • elevati costi per servizi; • anomale variazioni e oscillazioni di fatturato nel breve e medio periodo; • presenza di significativi crediti IVA utilizzati in compensazione ovvero riportati al successivo periodo d'imposta, che appaiano particolarmente rilevanti e, in qualche modo anomali, in rapporto con i dati dichiarati e con i regimi normativi applicabili in relazione all'attività svolta; • soggetti che presentino dichiarazioni con un ammontare di fatturato non coerente con l’ammontare degli acquisti e della manodopera impiegata. •No controlli ultimi 4 anni; Slide23 Indirizzi operativi •IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI E LAVORATORI AUTONOMI – costante posizione IVA a credito, • crescita anomala di crediti utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, in apparenza non giustificabili in base ai dati economici, ovvero ai regimi normativi vigenti (aliquote differenziate, esportatori abituali, ecc.); – trend pluriennale dei redditi obiettivamente non plausibile, a fronte di ricavi o compensi in crescita; – reiterata dichiarazione di perdite che denotano situazioni apparentemente antieconomiche; – andamento decrescente, stabile o lievemente crescente dei volumi d’affari e dei redditi d’impresa, senza che ciò sia giustificato da situazioni negative straordinarie concernenti singoli settori a livello locale – Rischio specifico di categoria. – evidenti incoerenze degli indicatori gestionali relativi al lavoro (produttività per addetto, resa oraria per addetto ecc.) ovvero al magazzino (rotazione). Slide24 I “NUOVI” STUDI DI SETTORE La loro “crisi” in tempo di “crisi” Slide25 Gli studi di settore •Secondo una prassi ormai dell’Amministrazione finanziaria, consolidata – gli accertamenti fondati su studi di settore ERANO normalmente motivati «per relationem» alle risultanze dello specifico studio applicato, – il quale, in assenza di ulteriori supplementi probatori, diventavano, di fatto, unico elemento di motivazione. Slide26 Gli studi di settore – Lo studio di settore non appare più legittimato a funzionare direttamente come strumento autosufficiente di accertamento – Occorrono ulteriori condizioni preventive che non siano il semplice riscontro, nella dichiarazione presentata da parte del contribuente, di ricavi al di sotto di quelli conteggiati con l’applicazione di GE.RI.CO. Slide27 Gli studi di settore – Un accertamento basato sugli studi di settore • non realizza un’inversione piena dell’onere della prova –L’Amministrazione finanziaria non è più sollevata dall’obbligo di fornire apposita motivazione secondo le rigide disposizioni dell’art. 42, D.P.R. 600/1973 Slide28 Valenza presuntiva degli studi L’importo determinato dagli studi di settore ha il valore di presunzione relativa ed in presenza delle condizioni richieste dall’articolo 10 della Legge 146 del 1998 può essere posto a base di avvisi di accertamento senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni (C. Ag. E. 58/E/2002). La posizione (SUPERATA ?) dell’amministrazione Costituisce presunzione grave, precisa e concordante, su cui fondare l’accertamento, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore (C.Ag. E. 21/E/2004). Slide29 Gli studi di settore •In proposito, già la C.M. 27.6.2002, n. 58, – afferma, infatti, che «l'importo determinato in base agli studi di settore ha il valore di presunzione relativa ed in presenza delle condizioni richieste dall'art.10, L.146/1998, può essere, senz'altro, posto a base di eventuali avvisi di accertamento senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni in ordine alla motivazione della loro pretesa». – Da ultimo anche le CC.MM. 11/2007 e 31/2007, ribadiscono tale impostazione. – L’”alleggerimento” della C.M. 5/2008 Slide30 Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sentenze 1-18.12.2009, nn. 26635-26638 • PARAMETRI e STUDI di SETTORE – – PRESUNZIONI SEMPLICI – –VALORE del CONTRADDITORIO all’INTERNO del PROCEDIMENTO • Rientrano : –in una procedura standardizzata di accertamento, – che costituisce un sistema di presunzioni semplici, – che acquistano i caratteri della gravità, della precisione della concordanza non di per sé, – ma solo in base all’esito del contraddittorio, che va attivato obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento, con il contribuente. •Tale esito, rappresentando il termine di un processo attraverso cui parametri e studi di settore – vengono adeguati alla concreta realtà economica del contribuente, – deve far parte della motivazione dell’accertamento (e ne condiziona la congruità), nella quale vanno esposte anche le ragioni per cui le argomentazioni addotte dal contribuente a giustificazione dello scostamento dai parametri o dagli studi siano state eventualmente disattese. •Nel giudizio di impugnazione dell’atto di accertamento scaturito dal procedimento così illustrato –il contribuente ha la più ampia facoltà di prova, anche tramite presunzioni semplici. •Il giudice, inoltre, può valutare liberamente : –tanto l’applicabilità dei parametri o degli studi al caso concreto che va dimostrata dall’Amministrazione finanziaria – quanto la controprova offerta sul punto dal contribuente stesso. Slide31 Il massimario della Cassazione • Nella relazione 9.7.2009 n. 94 dell‘Ufficio massimario presso la Corte di Cassazione, concernente la valenza probatoria degli strumenti presuntivi di determinazione del reddito, – viene sostenuta l'illegittimità degli accertamenti basati sul solo scostamento rispetto alle risultanze derivanti dagli studi di settore. •Secondo tale impostazione, sotto il profilo probatorio, –l'accertamento fondato sugli studi deve essere riscontrato da ulteriori elementi, – e l'atto deve contenere, nella parte motivazionale, un'adeguata replica a quanto sostenuto dal contribuente nella precedente fase di contraddittorio – (in assenza di ciò, il provvedimento deve ritenersi nullo per carenza di motivazione). Slide32 La nota dell’Agenzia • Con la nota 4.6.2009, l'Agenzia delle Entrate chiarisce, nell'ambito dell'accertamento basato sugli studi di settore, i criteri per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, sulla base di quanto indicato nella precedente circolare 13/2009, e gli elementi che deve possedere la motivazione dell'invito al contraddittorio. •Selezione dei soggetti da sottoporre a controllo – Selezione delle situazioni a maggior rischio di evasione. – Assoggettabili ad accertamento i contribuenti che presentano incongruenze tra reddito complessivo e la capacità di spesa manifestata (es. sostenimento di spese per la gestione di immobili di proprietà non locati, interventi di recupero del patrimonio edilizio, spese per acquisto di immobili, possesso di autoveicoli e imbarcazioni, partecipazioni azionarie, ecc.). •Motivazione dell'invito al contraddittorio –La motivazione dell'invito al contraddittorio non può basarsi sul mero automatico rinvio ai risultati degli studi di settore, ma deve evidenziare che lo studio è idoneo a rappresentare la situazione normale del contribuente, anche attraverso gli elementi acquisiti nella fase istruttoria. –L'ufficio deve, in ogni caso, tenere conto degli elementi probatori prodotti dal contribuente e, qualora siano fondati, adeguare la stima dello studio. Slide33 GLI STUDI DI SETTORE Novità operative e di prassi in tema di accertamento dopo la Circolare n. 5/E/2008 La “crisi” dell’automatismo accertativo Slide34 Valenza presuntiva degli SdS (co. 23, L. 296/2006) Modifica all’art. 10, c. 1, della L. 146/98: •gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono effettuarsi qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili mediante gli studi stessi L’interpretazione del “nulla è cambiato” con la circolare 16.2.2007, n.11/E Slide35 Finanziaria 2007 – Possibile problema sul valore della presunzione • • Ctp di Vicenza, Sez. IV, sent. 10 luglio 2009, n. 81 «La legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) art. 1, co. 23, ha previsto che l’accertamento basato sugli studi di settore può essere effettuato per il semplice fatto che il contribuente dichiari ricavi o compensi inferiori a quelli stabiliti attraverso Gerico legittimando così con una previsione espressa la tesi dell’Agenzia delle Entrate che sostiene che non sono necessarie le gravi incongruenze, ma l’accertamento può fondarsi solo sugli studi di settore. Ma se il Legislatore afferma che le gravi incongruenze sono date dallo stesso scostamento dai risultati di Gerico significa che prima non era così e che quindi gli studi da soli non giustificavano l’accertamento. Si può quindi affermare che per gli accertamenti relativi alle annualità fino ad Unico 2006 (periodo d’imposta 2005) gli studi di settore dovranno essere accompagnati ancora da gravi incongruenze, che devono riguardare il singolo soggetto, per giustificare l’accertamento d’Ufficio» • Nello stesso senso si segnalano le sentenze della Ctp di Bari, 26 gennaio 2007, n. 228/08/06, della Ctp di Chieti, 20 febbraio 2008, n. 10 e della Ctp di Vicenza, 10 luglio 2009, n. 81. Slide36 Finanziaria 2007 (L. 296/2006) Art. 10, co. 1, L. n. 146/98 In vigore fino al 31.12.2006 In vigore dall’1.1.2007 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo. 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi. E’ stata modificata la norma attuativa – regolamentare e non quella istitutiva (art. 62 sexies dl 331/1993), Immutata la valenza presuntiva degli studi di settore Slide37 L’intervento della Finanziaria 2008 – (co. 252-254) •Ai fini dell’accertamento, l’Agenzia delle Entrate, • ha l’onere di motivare e di fornire elementi di prova per avvalorare l’attribuzione di maggiori ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica approvati con D.M. 20.3.2007 – I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamenti automatici; – Dai criteri selettivi per l’accertamento delle imposte dirette (art. 37, DPR 600/73) (co. 253) e dell’IVA (art. 51, dpr 633/72) (co. 254), sono escluse le imprese manifatturiere che lavorano conto terzi in misura non inferiore al 90%; 38 Slide38 La circolare 5/E/2008 Slide39 La circolare 5/E/2008 • La stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica • non legittima l’emissione di atti di accertamento “automatici”, esclusivamente basati sulla stima medesima; – L’’uso automatico non è consentito neppure per l’accertamento che impiega gli studi “tradizionali” • Per quale ragione ? – Il contenuto dell’accertamento dipende dall’esito, imprevedibile a priori, del contraddittorio. – Tutto ciò vale anche con riferimento agli studi in evoluzione e, in particolare, agli indicatori previsti dal comma 13 della Legge finanziaria per il 2007. Slide40 La circolare 5/E/2008 •Per l’Agenzia rimane fermo che l’accertamento può anche basarsi “sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili … dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis”. – Ma è l’’espressione “fondatamente desumibili” rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell’ambito dell’accertamento analitico-presuntivo. • Le dette stime sono utilizzabili in quanto da esse sia “fondatamente desumibile” l’ammontare dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti nel periodo d’imposta considerato. – Ciò vale ad escludere, innanzitutto, che l’utilizzo possa avvenire in modo indiscriminato (o “automatico”) – Le “stime” hanno qualità di presunzione semplice qualificata e dai requisiti idonei, • solo qualora le stesse siano “fondatamente” idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare. Slide41 La circolare 5/E/2008 •Il fatto ignoto • coincide con il quantum dei ricavi, compensi e corrispettivi effettivamente conseguiti da parte del singolo contribuente oggetto di controllo. • I fatti noti • sono invece rappresentati dai dati strutturali e contabili, ivi compresi i ricavi, compensi e corrispettivi, dichiarati, –da un campione significativo di contribuenti che presentano forti analogie con quello controllato, selezionato in base al criterio della “normalità economica”. Slide42 La circolare 5/E/2008 • La fondatezza ( o MENO) della stima dipende sostanzialmente dalle seguenti circostanze: • (in) capacità del campione di rappresentare in modo adeguato le situazioni di “normalità economica” di una determinata realtà produttiva – È quella espressa dai “gruppi omogenei” (cluster) individuati dagli studi di settore; • (non) effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente con quella di “normalità economica” presa base per la individuazione del campione rappresentativo. – La prima circostanza trova in genere adeguata dimostrazione nel percorso metodologico seguito nella elaborazione degli studi di settore, descritto nelle note tecniche allegate ai decreti di approvazione. – La seconda circostanza deve invece essere di volta in volta appurata in contraddittorio, valutando attentamente le caratteristiche del singolo contribuente, • valutazione e “misurazione” del “non normale” dal punto di vista economico. Slide43 La circolare 5/E/2008 – La lieve entità e la motivazione “non automatica” •Scostamenti di “lieve entità”, non devono necessariamente intendersi solo quelli che si collocano all’interno del c.d. “intervallo di confidenza”, • rientrano in tale ipotesi anche gli scostamenti inferiori al ricavo minimo di riferimento. • La motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore • non deve essere di regola rappresentata dal mero, “automatico” rinvio alle risultanze degli studi di settore, • ma deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l’Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi determinati anche tenendo conto degli indicatori di normalità. Slide44 La circolare 5/E/2008 • La “nuova” motivazione dell’accertamento in tre profili: – assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico-metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima; – correttezza della imputazione al “cluster” di riferimento; – mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento dell’attività, collocandolo al di sotto del livello determinato dallo studio, anche con il contributo degli indicatori di normalità. – SE PRESENTI GIUSTIFICAZIONI : » La motivazione dovrà ovviamente spiegare le ragioni che hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni giustificative addotte. – SE MANCATA PARTECIPAZIONE CONTRADDITTORIO : » la valutazione della affidabilità delle risultanze dello studio sarà svolta direttamente dall’Ufficio sulla base degli elementi in proprio possesso (GRAVE ERRORE). Slide45 La gestione del contraddittorio • L’importanza dell’attivismo procedimentale è rilevante : – se il contribuente è inerte, anche rispetto al contraddittorio sollecitato dall’Agenzia delle Entrate, probabilmente il risultato dello studio sarà utilizzato come tale, senza richiedere argomenti ulteriori da parte dell’Ufficio. – Se invece il contribuente ha messo in risalto attivamente la credibilità della sua situazione, con argomentazioni verosimili, e l’Ufficio è inerte, i giudici probabilmente riterranno insufficiente lo studio di settore. Slide46 Motivazione e prova – Nuovi profili • Secondo l’Amministrazione, la prova della pretesa tributaria • si fonda sulla complessa attività di costruzione e approvazione degli studi, ma – raggiunge la piena “concretezza” a seguito del contraddittorio con il contribuente soggetto al controllo. – Circolare n. 58/E del 2002, • la motivazione (in potenza) degli atti di accertamento basati sugli studi di settore va ricercata nell’intero procedimento di approvazione dei singoli studi, – Secondo il seguente schema logico: » analisi del contenuto dei questionari inviati dai contribuenti; » individuazione della funzione di regressione; » analisi della funzione regressiva da parte della Commissione degli esperti; » eventuale modifica della funzione regressiva; » parere della Commissione degli esperti; » approvazione da parte del Ministro e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Slide47 Motivazione e prova . MOMENTO CHIAVE AMMINISTRATIVO •Secondo l’Agenzia, la procedura di elaborazione degli studi di settore garantisce affidabilità, obiettività e trasparenza al ragionamento presuntivo, • ma non priva mai il contribuente della possibilità di fornire la prova contraria adducendo argomentazioni tali da dimostrare la non attendibilità del risultato dell’applicazione dello studio in relazione alla specifica situazione oggetto di controllo. •Ed è proprio la fase del contraddittorio •(il passaggio alla “concretezza motivazionale”) che sposta lo strumento accertativo •dal piano del modello matematico-statistico a quello “concreto” della singola posizione soggettiva. • E’ infatti, in fase di contraddittorio che viene effettivamente verificata, alla luce delle considerazioni e delle giustificazioni rappresentate dalla parte, la sostenibilità della pretesa tributaria – Solo a seguito di tale momento di confronto tra l’Amministrazione e il contribuente che è possibile ritenere eventualmente raggiunta la prova dell’evasione e quindi emanare l’atto di accertamento. IL MOMENTO CHIAVE DELL’ATTACCO AMMINISTRATIVO – (in) capacità del campione di rappresentare (cluster) – (non) effettiva coincidenza della situazione del contribuente con la normalità economica Slide48 La puntuale verbalizzazione nella gestione degli elementi convincenti •LA MOTIVAZIONE E’ SOLO “PER RELATIONEM” ? •VERBALIZZARE : La motivazione degli accertamenti basati sugli studi di settore deve basarsi su elementi, indizi e ragioni di fatto reali e non solo su dati matematici incomprensibili e irreali. Oscuro funzionamento matematico e statistico. •LA MOTIVAZIONE COGLIE LA REALTA’ SOLO A LIVELLO DI “CLUSTERING” ? •VERBALIZZARE : L’atto, per essere legittimo, deve essere calato nella situazione in cui versa l’impresa o l’attività professionale accertate e, quindi, non può prescindere da una analisi e dal conseguente adattamento dello studio alla realtà concreta del contribuente. • LA MOTIVAZIONE NON COGLIE LA “PUNTUALE” REALTA’ ? •VERBALIZZARE : Assenza di una puntuale e specifica indagine che dimostri l’adeguatezza del risultato al caso concreto. Ed il risultato di incongruità, espresso da Ge.ri.co., si fonda inevitabilmente proprio sulle caratteristiche specifiche e peculiari dell’attività accertata. •OBIETTIVO FINALE : DIFETTO DI MOTIVAZIONE •Il difetto di motivazione viene proprio sentenziato qualora non siano spiegati i motivi in base ai quali non si sia ritenuto di prendere in dovuta considerazione i fatti, i documenti, le circostanze e le argomentazioni, addotti dal contribuente nella fase del contraddittorio stragiudiziale, per giustificare lo scostamento. •VIOLAZIONE : Principi di chiarezza e trasparenza, ai quali, ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, avrebbe dovuto conformarsi anche la formulazione dei relativi decreti ministeriali attuativi. Gli artt. 5 (“Informazione del contribuente”), 6 (“Conoscenza effettiva degli atti e semplificazione”) e 7 (“Chiarezza e motivazione degli atti”) della L. n. 212/2000. Slide49 LA MARGINALITA’ Slide50 I rimedi della prassi : Il trittico delle opportunità delle CC.MM. n. 31, 38 e 41/2007 – Localizzazione territoriale – Assenza di costi per servizi e dipendenti, – Obsolescenza e la dotazione limitata dei beni strumentali. • Circostanze del tutto esemplificative, quindi nient’affatto limitative di elementi «altri» che potrebbero corroborare un’attività economica comunque annoverabile tra i soggetti economicamente marginali; Slide51 I rimedi della prassi Comunicato stampa 28/6/2007 – Un poker di situazioni che rilevano la posizione di marginalità economica. • Suddivisione in tre blocchi : – Soggettive (età, stato di salute, altre fonti di reddito); – Oggettive (entità e tipologia degli investimenti, personale utilizzato, entità delle spese, vincoli contrattuali); – Esterne (mercato e localizzazione dell’impresa); Slide52 I rimedi della prassi Comunicato stampa 28/6/2007 • • Condizioni soggettive – Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta – Stato di salute del titolare – Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi,fondiari, di pensione o di lavoro dipendente – Altro (da descrivere) Condizioni oggettive – Ridotte dimensioni della struttura – Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete – Assenza di personale dipendente e collaboratori – Assenza di spese per formazione professionale – Assenza di spese per promozione dell'attività (pubblicità, propaganda eccetera) – Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi – Debole competitività dei prodotti/servizi erogati – Altro (da descrivere) Slide53 I rimedi della prassi Comunicato stampa 28/6/2007 • • Condizioni di mercato – Clientela privata di fascia economicamente debole – Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (ad esempio: terzisti); – Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela; – Ridotta articolazione del processo produttivo; – Situazione di crisi del settore economico di riferimento,con impossibilità di operare una riconversione – Altro (da descrivere) Localizzazione dell'impresa – Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico – Scarsa presenza di infrastrutture, eccetera – Situazione d'impedimento al normale svolgimento dell'attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell'attività o altro) – Altro (da descrivere) Slide54 La marginalità • • Commissione tributaria regionale del Veneto - Sent. 8 luglio 2009, n. 95 – sostanziale disapplicazione dello studio di settore) con riferimento ad un contribuente esercente l’attività di autotrasporto. Si segnala in particolare perché fornisce alcune indicazioni operative • ditta individuale con le seguenti caratteristiche: • autotrasporti («padroncino») con ricavi annui pari a circa e 38.000; • presenza di un solo committente che assegnava i trasporti attraverso ordini giornalieri; • remunerazioni previste con tariffe unilateralmente stabilite. Slide55 La marginalità • La monocommittenza con tariffe imposte • La ridotta forza contrattuale, soprattutto in una condizione di crisi economica, – obbliga le piccole imprese, pena l’espulsione dal mercato, a lavorare con margini particolarmente ridotti rispetto a quelli medi del settore. • lo studio di settore, in quanto strumento statistico di tipo generale, non possa in alcun modo stimare correttamente, in questi casi, i ricavi «fondatamente attribuibili» al contribuente. Slide56 Agenti e promotori – Il monomandato •Attività regolate con il contratto di mandato – Attività con controparte “rigorosa” dal punto di vista della richiesta di certificazione delle operazioni attive; • Possibili situazioni di non congruità non giustificabili con ipotesi di evasione dei ricavi. – Non congruità più che evidenziare ricavi in nero, può individuare casi di non “coerenza” degli elementi di costo, in particolare per quelli afferenti i beni strumentali (es. deduzione integrale del costo di taluni beni utilizzati in concreto in modo promiscuo). – CTR LAZIO Sent. 22/10/08, n. 130 – (Sole 24 Ore del 3/2/2009) – Criticità da risolvere • Vi è contratto di mandato con specifica clausola rescissoria nel caso in cui il mandatario violi l’obbligo di esclusiva ? – Se sì, deve essere necessaria dimostrazione/ipotesi che i maggiori ricavi sono da imputare a rapporti diversi da quelli con il mandante; » Ipotesi di cessione sottostante in evasione di imposta. » Inaffidabilità degli studi in questo ambito ed opportunità di procedere con l’utilizzo di altri strumenti di controllo. Slide57 L’intervallo di confidenza •Circolare n. 110/99/E. – “il relativo intervallo di confidenza … è ottenuto come media degli intervalli di confidenza, al livello del 99,99%, per ogni gruppo omogeneo ponderata con le relative probabilità di appartenenza”. • Vi è elevatissima probabilità che i soggetti che vi si collocano all’interno “naturalmente” dichiarino correttamente il loro volume di ricavi ? •Circolare n. 148/E/99 – “i contribuenti che si avvalgono della possibilità di adeguare i propri ricavi alle risultanze della applicazione degli studi di settore in sede di dichiarazione dei redditi devono effettuare il predetto adeguamento tenendo conto del valore che nella applicazione Gerico viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale”. – Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi anche in caso di adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo”. • Quale è il valore della congruità naturale ? Slide58 La metodologia di controllo •Veridicità dei dati dichiarati – Accessi (brevi/mirati), verifiche. •Le varie situazioni –Congruità naturale; –Congruità per adeguamento; –Non congrui nell’intervallo; –Non congrui fuori intervallo; • Coerenti; • Non coerenti; –Valutazione Reddito / Perdita –“Storia” credito Iva –Gli “appiattiti” – CTP. FI n. 52/35/07 Slide59 Il rischio della verifica generale •~ (Cir. 185/E/2000) “in presenza di obiettivi elementi di riscontro posti alla base di una convincente ricostruzione dei ricavi, questi possono essere quantificati anche in misura superiore rispetto alle risultanze dello studio di settore. In tale ipotesi, una particolare attenzione andrà riservata alla motivazione dei recuperi proposti a seguito della verifica, dando conto delle circostanze e degli elementi significativi, specificamente attinenti alle peculiarità dell'attività sottoposta a controllo, posti alla base della ricostruzione dei maggiori ricavi”; •~ (Cir. 58/E/2002) la “elaborazione degli studi di settore non impedisce all’Amministrazione di svolgere l’azione di accertamento con le ordinarie procedure e di pervenire a risultati diversi da quelli degli stessi studi, •anche nei confronti dei contribuenti che risultano congrui e coerenti. In tali casi, … è necessario, però, che la determinazione dei maggiori ricavi o compensi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi o dei compensi stessi che tenga conto delle peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo. Ovviamente, in presenza della prova certa di ricavi omessi, non assumerà alcun rilievo la circostanza che il contribuente sia congruo e coerente rispetto agli studi di settore”. Slide60 La gestione del contraddittorio e la rettifica del risultato dello studio • La possibile linea difensiva, o «controdeduttiva », impiantata su di un «ragionamento» (CM 27.6.2002, N. 58/E, “lo scostamento potrà essere giustificato deve essere giustificato non solo con prove certe, ma anche in base ad un ragionamento presuntivo”; •Il superamento del «formalismo del pezzo di carta»; • La quantificazione del “non normale” quantificabile con ragionamenti contrari; • La valutazione quantitativa di circostanze fattuali sfuggenti • Questioni di fatto, sia pure marcatamente probabilistiche e valutative. • I “cavalli di battaglia” della crisi : •Costi fissi invariati, margini di guadagno ridotti, magazzini ampi e “svalutati”. Slide61 I rischi del “semiautomatico” • • • Scontrini, fatture, segnalazioni qualificate Disponibilità di beni e servizi / Redditi bassi = Sintetico di sostegno Perdite costanti ed antieconomicità di gestione – Cass. 2/10/08 – n. 24436 » Ingenti perdite e dimostrazione di credere nell’attività = Investimenti nell’attività (apertura altra sede, attenzione alla pubblicità ) = Analiticoinduttivo Slide62 INTERDIPENDENZA TRA STUDI DI SETTORE ED ALTRE ATTIVITA’ DI CONTROLLO Slide63 La “resistenza” agli studi di settore – Nuovi profili di rischio • La “resistenza” agli studi - Il caso concreto 1. Contestazione dell’ «accertamento a tavolino»; 2. L’Amministrazione «scende in campo» : • La ricerca degli indizi ed il possibile autogol dell’A.F. Analitico-induttivo • (ricostruzione indiretta ricavi); + RISCHI Indagine sintetica; • (redditometro); OPPORTUNITA’ o RISCHIO ? Indagine finanziaria; • (analisi dei conti); RISCHIO O OPPORTUNITA’ ? Slide64 Accertabilità contribuente congruo e coerente – L’accertamento nei confronti di un contribuente congruo e coerente in base agli studi di settore • è senza dubbio legittimo, – in quanto l’adeguamento o la congruità originaria impediscono soltanto un accertamento sulla base degli studi di settore, non vietando affatto altre tipologie di controllo. • Il problema per l’ufficio è solo quello della sostenibilità del ragionamento che si contrappone a quello che sta alla base degli studi di settore. – E’ necessario che la determinazione dei ricavi si fondi su obiettivi elementi e su una convincente ricostruzione logica ed argomentata dei ricavi che tenga conto della peculiarità della posizione soggettiva sottoposta a controllo. » C.M. 185/2000 e 58/2002 – La franchigia della Finanziaria 2007; Slide65 Non possono farsi accertamenti analitico-induttivi PER I CONTRIBUENTI CONGRUI E COERENTI Comma 17 L. 296/06 : Comma 4-bis dell’articolo 10 L. 146/98 Nei confronti dei contribuenti, anche a seguito di adeguamento, congrui e…. In linea alle previsioni del D.L. 81 Salvo che i maggiori ricavi/compensi non siano superiori al 40% dei dichiarati e comunque di 50 mila euro DECORRENZA DAL 2006 (C.M. 31/E) E salvo “AGGIUSTAMENTI”…. Slide66 PERCENTUALI DI RICARICO Slide67 Percentuali di ricarico – La regolare tenuta delle scritture contabili non garantisce "ex se" il contribuente dall’accertamento del reddito; – Anche in presenza di contabilità ineccepibile, quindi, l’Ufficio può dimostrare l’esistenza di attività non dichiarate, ossia occultate, che quindi non risultano dalle annotazioni contabili; – Il “problema” della declaratoria di inattendibilità; • L’Ufficio determina presuntivamente alcune voci all’interno di un procedimento analitico od induttivo : – Accertamento analitico - induttivo, art. 39 co. 1, lett. d) DPR n. 600/73 / art. 54, DPR 633/1972; – Accertamento induttivo, art. 39 co. 2, DPR n. 600/73 / art. 55, DPR 633/1972; • Dati di comune esperienza (“id quod plerumque accidit”); Slide68 Percentuali di ricarico. • Il “ricarico” è la maggiorazione che il commerciante applica al prezzo di acquisto per determinare il prezzo di vendita. Slide69 Percentuali di ricarico. Slide70 Percentuali di ricarico. Slide71 Percentuali di ricarico. • E’ palese una compilazione ex post ? ESISTENZE INIZIALI 9.000,00 ACQUISTI DELL’ANNO 46.448,00 RIMANENZE FINALI 10.500,00 COSTO DEL VENDUTO 44.948,00 RICAVI DICHIARATI UTILE LORDO DICHIARATO % RICARICO DICHIARATA 109.476,00 64.258,00 143,56 % Slide72 L’ACCERTAMENTO SINTETICO Slide73 Redditometro - Definizione. •Il “redditometro” è lo strumento che fornisce : – una stima del reddito sinteticamente attribuibile • alla persona fisica, – in base ad una scelta e misurazione di elementi certi di capacità contributiva; Slide74 Redditometro – D.L. 112/08 •Commi da 8 a 11 dell’art. 83, – Disposizioni riguardanti l’attività di controllo e di accertamento. –Esecuzione di un piano straordinario di controlli, nell’ambito della programmazione dell’attività di accertamento per il triennio 2009-2011, finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. •Provvedimento Direttoriale 11/2/2009 –Aggiornati periodi 2008/2009; Slide75 Redditometro – D.L. 112/08 •Selezione delle posizioni rilevanti ai fini dei controlli straordinari, di cui al comma 8, –contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d’imposta e per i quali esistano elementi indicativi di capacità contributiva. Slide76 Redditometro – D.L. 112/08 •In primis, •Agenzia delle Entrate - Guardia di finanza, – Comma 11 stabilisce, infine, che, ai fini della realizzazione del piano ed in attuazione delle disposizioni, finalizzate alla partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale (ai sensi dell’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248), •i comuni, – segnalino all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza. Slide77 Redditometro – D.L. 112/08 •Come fa ad avere ancora fondamento che : – il redditometro, certamente datato, dal punto di vista dell’elaborazione del dato attribuibile al contribuente, si basi su una presunzione legale relativa ed, invece, – gli studi di settore (ancorché riguardino il reddito di impresa e di lavoro autonomo) che di sicuro sono uno strumento di gran lunga più affinato, dal punto di vista matematico e statistico, non si basino su una presunzione legale ? Slide78 Redditometro - Definizione. • Logica che sta alla base del redditometro è, in via generale, inattaccabile ? •Chi spende, infatti, un dato reddito, o : – deve aver guadagnato; – deve aver contratto dei debiti; – deve aver disinvestito proprietà già possedute; Slide79 Redditometro – Profili critici •SPUNTI DI VERBALIZZAZIONE – •L’attuale meccanismo di determinazione presuntiva del reddito evidenzia problemi e limiti che inficiano la sua applicabilità : – Scelta degli indicatori di capacità contributiva e la determinazione dei relativi coefficienti • non si fondano sull'osservazione e la misurazione dei comportamenti effettivi degli individui e delle famiglie ma sono il frutto di stime basate su “luoghi comuni” più che su dati comune esperienza. Quale famiglia sul piano “sociale” ? – Assenza di adeguate rilevazioni campionarie • assenza di necessario supporto scientifico delle stime effettuate; – Metodo adottato per calcolare il reddito presunto • somma di vari redditi stimati, anziché media comporta distorsioni. –Se l'intento del meccanismo è quello di risalire ai redditi mediante le propensioni specifiche al consumo fissato per ciascun indicatore, ciascuno dei diversi importi ottenuti rappresenta una stima del reddito complessivo. »Per cui, se esiste anche un solo errore di sovrastima, esso diventa la base minima del reddito presunto cui si possono solo sommare le quote degli altri redditi che, in tal modo, non sono in grado di svolgere un'efficace azione correttiva (come avverrebbe, invece, nel caso della "media“) » in casi ben circoscritti (presenza di mutui, affitti, colf) si è riscontrata una elevata probabilità di sovrastimare il reddito presunto. Slide80 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •Beni acquisiti al patrimonio : •Profilo patrimoniale •Spesa rilevante come esborso, anno in corso e 4 precedenti; •Profilo gestionale •Costo di gestione rilevante nell’anno di acquisto fino alla dismissione del bene; Slide81 Analisi difensiva della rigidità • Chi spende, infatti, un dato reddito (!?!), –si spendono risorse finanziarie e non un reddito : •Differenza tra beni-indice –Metodo matematico ? Che differenza c’è con gli studi di settore ? –Disponibilità – Cass. 8116/2001 - per quale periodo d’anno se mi fermano alla guida di barca “non mia” ? –Quali prove se non ammesse dichiarazioni testimoniali ? Cass. 12671/2005 – (su acquisto simulato) »Prova diabolica ? • Incrementi patrimoniali –Necessità di dimostrazione provenienza non reddituale delle somme Slide82 BENI INDICE – Beni e servizi a disposizione dei contribuenti utilizzabili dall’amministrazione per la determinazione sintetica del reddito • sono elencati nella tabella allegata al D.M. 10.9.1992, e costituiscono elemento indicativo di capacità contributiva : – Autoveicoli, motocicli di cc. >250, camper, roulottes; – Residenze principali e secondarie a disposizione » Anche in locazione o multiproprietà; » Non rilevano quelli dati in affitto o comodato a non familiari; – Assicurazioni da investimento; » escluse R.C., incendio e furto su autoveicoli, sulla vita, infortuni e malattie; – Imbarcazioni » Superiori a sei metri e tre tonnellate; – Cavalli da corsa/competizione o da maneggio; – Aerei, elicotteri, deltaplani; – Colf » con esclusione degli addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi Slide83 L’accertamento sintetico. •La rettifica sintetica del reddito è ammissibile se : – Il reddito complessivo netto presunto è superiore di almeno un quarto rispetto al dichiarato; – Lo scostamento sussista almeno per due anni consecutivi; La Cassazione va oltre l’Amministrazione – Legittimo anche per anni alterni e non consecutivi – Cass. 237/09 Slide84 Incrementi patrimoniali •Le spese per incrementi patrimoniali (immobili, titoli ecc.) si presumono, salvo prova contraria, sostenute nell’anno in cui sono state effettuate e nei 4 anni precedenti; – Mario Rossi acquista nel 2007 un immobile per 300.000 euro • ha dichiarato i seguenti redditi (valore in euro) : – 2003 – 32.000; – 2004 – 45.000; – 2005 – 21.000; – 2006 – 61.000; – 2007 – 40.000; – 2008 – 45.000; • Quota annua di spesa “sintetica” = 300.000/5= 60.000; • Non rettificabili : » 2008 (successivo al 2007); » 2007;(carenza requisito biennale) » 2006;(importo superiore) • Rettificabili : 2004 (prescritto se presentata dich.) /2005; – Gli elementi “atipici” – – Circoli, cerimonie di nozze, quadri, gioielli, pellicce, viaggi. Slide85 L’accertamento sintetico – La prassi – News - C.M. 9/8/2007, N. 49/E; • Redditometro quale “fattore critico di successo”; – C.M. n. 7 del 30 aprile 1977 – parte 35; – C.M. n. 27 del 14 agosto 1981; – C.M. n. 13 del 21 aprile 1988; • con particolare riferimento agli imprenditori agricoli; – C.M. n. 101/E del 30 aprile 1999; Slide86 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •Valutazione complessiva posizione reddituale del contribuente • Il profilo familiare; •La giustificazione nei redditi di altri componenti il nucleo familiare; Slide87 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •Svolgimento attività agricole; •Volume d’affari Iva quale indicatore del reddito ricavabile dell’attività agricola per l’individuazione di altra potenzialità di spesa; Slide88 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico •C.M. 9/8/2007, N. 49/E : •In presenza di elementi che evidenzino redditi omessi o maggiori •potrà essere privilegiata la rettifica analitica delle singole categorie di reddito; •Utilizzo in contraddittorio delle risultanze del sintetico per maggiore sostenibilità della rettifica analitica operata; Slide89 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Individuazione oltre agli altri elementi indice anche di altre manifestazioni di ricchezza in atti registrati • Il problema del valore normale/venale dei fabbricati; • Valutazione della disponibilità di somme di denaro (donazioni, mutui, ecc.) derivanti da fatti relativi ad un arco di tempo “ragionevole”; – Disinvestimento ed acquisto di un’automobile » lasso di tempo ridotto; – Disinvestimento ed acquisto immobiliare; » lasso di tempo “ragionevolmente” più lungo; Slide90 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Criterio lista selettiva AU –AUTOVETTURE – Prima 2002/2003, ora anche immatricolate 2004 – Potenza fiscale uguale o superiore ai 21CV – CONFRONTO CON “REDDITO NETTO CONVENZIONALE” » PERIODI 2002/2003 – ORA ANCHE PERIODI 2003/2004 • Quota patrimoniale = Rivista “Quattro ruote”; • Quota gestionale = dai D.M. – L’Ufficio in istruttoria filtra i valori di Quattro ruote; Slide91 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – OLD - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali • Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra redditi 2002/2003 e consistenza degli esborsi – Confronto con atti stipulati e registrati » dal 2003 al 31/3/2007; – NEW - Criterio lista selettiva T – Incrementi patrimoniali • Compravendite e conferimenti somme di denaro / Incongruenza tra redditi 2003/2004 e consistenza degli esborsi – Confronto con atti stipulati e registrati » dal 2003 al 30/11/2008; • • + Assenza dichiarazione dei redditi; − Solo reddito da lavoro dipendente Slide92 Il “redditometro” e l’accertamento sintetico – Contraddittorio preventivo – Non necessità; – Opportunità di eventuali indagini finanziarie • Solo se proficue, ovvero indizi particolarmente rilevanti; – Costi della laboriosità dell’analisi dei rapporti finanziari raffrontati alla presunta entità degli imponibili recuperabili a tassazione; – Opportunità di procedere all’accertamento analitico sulle singole categorie se si evidenziano movimentazioni riconducibili alle attività di impresa e di lavoro autonomo; – Nell’ambito della nuova banca dati delle “famiglie fiscali” • (tratte da UNICO e Mod. 730) – Individuazione dei soggetti che non sembrano a rischio perché intestano beni ad altri soggetti; Slide93 Il “redditometro” e la Relazione Secit del 31 ottobre 1993 •Autovetture benzina e diesel; •“non sussistono più validi motivi per differenziare il costo d'uso di tali vetture (diesel) rispetto a quelle alimentate a benzina”. •Disponibilità dell’immobile ed ampiezza del nucleo familiare; •“chi abita case ricevute in eredità o in donazione, completamente pagate, ha minore necessità di reddito”. o già •Investimento immobiliare e l’”allargamento” dei cinque anni •“distribuzione temporale del risparmio ai fini di un investimento immobiliare (terreni e fabbricati) si è convenuto che otto anni rappresentano un periodo che dà sufficienti garanzie al contribuente (raramente viene approntato un piano di risparmio finalizzato ad un investimento immobiliare in epoca anteriore a otto anni rispetto all'impiego effettivo)”. •Polizza assicurativa ed investimento patrimoniale •(Evitare la distorsione del coefficiente 10 !); Slide94 Il problema penale •No obbligo trasmissione notizia di reato ex 331 c.p.p. per studi settore (ex art. 10, co.6, L. 146/98); •Dichiarazione infedele che prescinde da elementi di frode (art. 4, D.Lgs. 74/2000). • E per il redditometro, che si fonda sempre su strumento presuntivo ? Slide95 SRL A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA 52FC060\SLD2-01 mod.COR\MD700-01 Slide96 Ristretta base partecipativa • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio accertati in capo ad una società di capitali a ristretta base proprietaria, o addirittura familiare, – ritenuta valida dalla Suprema Corte di Cassazione, – consolidato l’orientamento di ritenere legittima tale presunzione Slide97 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • “Ribaltamento” sui soci non viene eseguito in applicazione di una disposizione di legge specificamente individuata, come avviene per le società di persone, – ma in forza di una presunzione di distribuzione, • alla quale la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza, – necessari affinché tale presunzione possa legittimamente essere utilizzata nell’accertamento tributario. Slide98 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • Essere socio di una società di capitali con compagine sociale ristretta – significa trovarsi in una situazione oggettiva, che è giuridicamente rilevante perché, • (complicità’), – lo scarso numero di soci si converte nel dato qualitativo – della maggiore conoscibilità degli affari societari. • La giuridicità di tale situazione oggettiva si esprime attraverso la sottoposizione del socio all’ ”onere di conoscere”. – Cass. del 15 febbraio 2008, n. 3896. Slide99 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • maggiori utili prodotti dalla società di capitali distribuiti tra pochi soci, – strumento probatorio di legittimo utilizzo, in quanto basato sull’assunto dell’id quod plerumque accidit • Rientra nei compiti del giudice di merito, il giudizio sull’idoneità degli elementi presuntivi, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, • essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici. – Si veda in tal senso: Cass. 4 novembre 2002, n. 15399, e Cass. 27 agosto 1999, n. 9015, nonché Cass. 26 gennaio 2004, n. 1286, Cass. 11 ottobre 2007, n. 2141. Slide100 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • I Giudici della Corte di Cassazione sono così convinti della correttezza di tale presunzione da sostenere che costituisce – ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale opera la presunzione iuris tantum (ovvero relativa) relativamente alla distribuzione pro quota degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali caratterizzata da ristretta compagine partecipativa. • Cass. del 14 maggio 2007, n. 10982. • È pur tuttavia sempre riconosciuta la facoltà al contribuente di provare che tale presunzione non conduca a risultati corretti, dimostrando che gli utili extrabilancio siano rimasti nel patrimonio della società ovvero che siano stati percepiti da altri soggetti specificamente individuati. – Slide101 Sarà, pertanto, onere del contribuente, che voglia disconoscere gli effetti della presunzione, produrre le prove in tal senso. 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • Pronunce più significative della Corte di Cassazione, che hanno contribuito a consolidare l’orientamento esposto – sentenze n. 5488 del 6 marzo 2009 e n. 3972 del 19 febbraio 2009, nelle quali i Supremi Giudici hanno ribadito che • : società di capitali a ristretta base partecipativa – legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi » non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti”. Slide102 52FC060\SLD202 La catena presuntiva di secondo livello ? • Prima ipotesi di motivo di ricorso sicuramente concerne l’asserita violazione del divieto di doppia presunzione, ovvero del principio di diritto per cui : – praesumptum de praesumpto non admittitur Slide103 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • I maggiori utili accertati in capo alla società di capitali, attraverso – un accertamento di tipo analitico-induttivo o induttivo puro , • non costituirebbero un fatto noto, dal quale far discendere, attraverso un ragionamento logico-presuntivo, un fatto ignoto, – costituito, in tal caso, dalla distribuzione ai soci di tali maggiori utili, • ma tale accertamento nei confronti della società sarebbe già, di per sé, un fatto ignoto, ovvero la conclusione di un percorso presuntivo, trattandosi appunto di un accertamento induttivo, parziale o totale, e non, invece, di un accertamento analitico, cioè basato su fatti noti, costituiti dalla documentazione contabile aziendale. Slide104 52FC060\SLD202 Ristrettezza della base e vincolo di solidarietà • La Suprema Corte ha sempre respinto questa censura, ribadendo, in più occasioni, che la presunzione di distribuzione non viola, in ogni caso, il divieto di presunzione di secondo grado, – “poiché il fatto noto • non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti di una società”, • ma dalla ristrettezza della base sociale e dal “vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci” . Cass. 16 maggio 2002, n. 7174. – Nello stesso senso, Cass. N. 2390/2000 e, più recentemente, Cass. n. 21415/2007. Slide105 52FC060\SLD202 Anno di distribuzione • Altre eccezioni sono state sollevate dai contribuenti circa – l’individuazione del corretto periodo d’imposta nel quale imputare ai soci il maggior reddito accertato nei confronti della società. • Deve, altresì, presumersi che gli utili non contabilizzati vengano distribuiti – nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti, ovvero l’anno a cui si riferisce l’avviso di accertamento a carico della società. • Cass. 4 dicembre 2006, n. 25688. Slide106 52FC060\SLD202 Perdite di esercizio • • • Maggiori utili accertati in capo alla società stessa, non sufficienti, però, a “coprire” la perdita d’esercizio dichiarata. – Stante la superiorità dell’ammontare della perdita dichiarata rispetto ai maggiori utili accertati dall’Ufficio, il risultato negativo dell’esercizio non sarebbe cambiato, e, pertanto, non sarebbe potuta avvenire alcuna distribuzione di utili ai soci. Validità dell’utilizzo della presunzione in esame, la distribuzione, pro quota, ai soci, degli utili extrabilancio accertati in capo ad una società a ristretta compagine sociale, – Vi è anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante la considerazione di ricavi non contabilizzati atteso che per effetto della mancata loro inclusione nella contabilità sociale • comunque i ricavi conseguiti da operazioni ‘in nero’ non risultano né accantonati né reinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per essere distribuiti ai soci: • il risultato ‘pur sempre negativo’ del bilancio, riscontrato nel caso dal giudice del merito, infatti, non esclude il fatto oggettivo che i ricavi non contabilizzati, non entrati nelle casse sociali, sono stati distribuiti ai soci” – Cass. n. 18640 del 6 febbraio 2008 Slide107 52FC060\SLD202 Partecipazione attiva – moglie del dominus • Presunzione di distribuzione nei confronti di quei soci che non abbiano preso parte alla vita della società, che non abbiano cioè partecipato alla gestione aziendale. – • Il socio di minoranza (nel caso di specie, la moglie) non aveva partecipato alla gestione aziendale (semmai avrebbe potuto assumere rilievo una controversia civile promossa contro l’amministratore ex art. 2392 del codice civile). – • • Cass. n. 20078 del 17 ottobre 2005 La decisione della Cassazione riguardaun caso in cui i soci della società sono marito e moglie: – • Nei confronti di tali soggetti – sostengono i contribuenti – non è corretto presumere la “spartizione” degli utili extrabilancio accertati in capo alla società, poiché tali soci, non avendo preso parte alle gestione, potevano non conoscerne neppure l’esistenza. Presunzione di “legame” familiare che induce a ritenere che vi sia una diffusa conoscenza, tra due coniugi, della gestione e dell’andamento aziendale. E nel caso in cui il socio non gestore riuscisse a provare l’insussistenza di un qualsivoglia vincolo di solidarietà o legame famigliare con gli altri soci, atteso che tale vincolo o legame costituisce, come precedentemente esposto, un requisito fondamentale per l’ammissibilità della presunzione de qua ? In presenza di una simile prova potrebbe ritenersi inapplicabile tale presunzione ? Slide108 52FC060\SLD202 Schermo societario ed abuso del diritto • • • La sent. n. 13338 del 2009 conferma l’orientamento ed amplia il campo di operatività della presunzione – Il caso : presunzione di distribuzione a due soci, marito e moglie, degli utili extrabilancio, accertati in capo ad una società di capitali, partecipata al 10% direttamente dalla moglie ed al 90% da un’altra società di capitali, a sua volta partecipata al 95% dalla moglie ed al 5% dal marito. • La Commissione tributaria regionale aveva stabilito che al marito “non potesse applicarsi la presunzione di riparto degli utili ai soci, in quanto non direttamente socio della società, ma solo suo potenziale titolare tramite il possesso del ...”. Alcun rilievo il numero delle strutture societarie dietro le quali si nasconda l’unica e costante realtà familiare, posto che, per tutte, la titolarità sarebbe incontestabilmente suddivisa tra i medesimi due membri della coppia. I Supremi Giudici, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, affermano che i soci effettivi sono sempre e soltanto le due persone fisiche A e B, e che “ad escludere che lo schermo della personalità giuridica sia idoneo a neutralizzare la presunzione dell’imputazione degli utili extrabilancio ai soci di società di capitali a ristretta base sociale opera il principio generale del divieto dell’abuso del diritto. – conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici’ (Corte di Cassazione 23 dicembre 2008, n. 30055). Applicato al caso in esame, il principio del divieto dell’abuso di diritto comporta che, ferma rimanendo la liceità civilistica della scelta organizzativa per la titolarità dell’impresa, non si potrà opporre l’esistenza di un socio intermedio, avente la natura di persona giuridica, per sottrarre i pochi soci effettivi dell’impresa alla presunzione di essersi ripartiti gli utili non contabilizzati. – sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche • Tale nuovo principio di diritto, di fatto, amplia gli effetti della presunzione di distribuzione, la quale non trova più alcun limite di operatività qualora tra una società e i suoi soci vi si frapponessero altre strutture societarie, a loro volta nuovamente a ristretta compagine sociale. • La Corte utilizza, infatti, tale principio per proclamare l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria di una struttura societaria che funzioni da schermo rispetto alla presunzione di distribuzione e che non abbia alcuna altra valida ragione economica. Slide109 52FC060\SLD202 Controtendenza o ipotesi su azionariato diffuso ? • La Sent. n. 14046 del 2009, • conclusioni si pongono, quantomeno a prima vista, in netta contrapposizione, – la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello non fosse sufficientemente motivata, laddove si limitava ad affermare che risulta logico e di buon senso presumere che il maggior reddito accertato in capo ad una società sia distribuito tra i suoi soci. • ATTENZIONE - Da un’analisi più approfondita della pronuncia in esame si rileva che, in tutto il suo testo, non viene mai neppure citata la ristretta compagine sociale, o familiare, ma anzi, a ben leggere, si nota che il contribuente ricorrente ha una partecipazione di un diciottesimo nella società. – Singolo episodio o inversione di tendenza ? Slide110 52FC060\SLD202 La difesa “finanziaria” – Se soci/ partecipanti numero limitato • E’ ragionevole ritenere che utili occulti siano ripartiti ai soci ? – Obiezione » Trovati utili sui c/c dei soci ? » Beneficiario un solo socio, o tutti ? » Sussiste una presunzione semplice di distribuzione proporzionale e pro-quota ? » Se non vi è ritrovamento/spostamento di utili è indizio contrario alla distribuzione proporzionale (Cass.21573/05) • Indagini finanziarie “difensive” – Dove è il “nero” ? E’ possibile ipotizzare gestioni quantitative di enorme “nero” contante ? Slide111 52FC060\SLD202 Ristretta base partecipativa • • • Il limite della mancanza di partecipazione alla gestione aziendale; – Soci non amministratori, o con altra attività; • Dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione della società, per esempio provando che non ha mai rivestito cariche sociali e non ha mai avuto poteri di controllo, così da escludere l’esistenza di quel vincolo di solidarietà, o rapporto di complicità, che porterebbe a concludere per la sussistenza di un accordo informale di distribuzione degli utili extrabilancio. La diversa residenza del socio. – Assenza di legami di affinità, parentela, od amicizia; – Il contribuente potrebbe anche provare la propria estraneità alla “spartizione” dimostrando, per esempio, la presenza di rapporti familiari difficili, tali per cui potrebbe essere stato tenuto all’oscuro dell’esistenza di tali utili non contabilizzati, e, di conseguenza, esserne stato esonerato dalla distribuzione. – Socio amministratore dominante ed altri soci. – E’ corretta una distribuzione proporzionale ? – Tra le pieghe delle molte sentenze della Corte di Cassazione si possono rinvenire indicazioni utili alla dimostrazione della prova contraria: » il socio potrebbe, infatti, provare di aver sporto denuncia o querela nei confronti degli amministratori (24), Cass., n. 21573 del 7 novembre 2005 » oppure di aver messo in atto azioni di responsabilità, previste dal codice civile, nei confronti di detti amministratori Cass., n. 20078/2005, » ovvero che esistano fatti impeditivi della conoscibilità degli accadimenti sociali o di aver messo in atto comportamenti per acquisire conoscenza degli accadimenti sociali che siano poi risultati vani (in modo da giustificare lo stato di ignoranza in cui egli versa) Cass., n. 3896/2008. – Diversità della compagine A dalla compagine B; Nei confronti del contribuente che sarà in grado di fornire dette prove contrarie potrà, quindi, essere utilizzata la presunzione di distribuzione, e nessun maggior reddito potrà essere a questi imputato ? – Il trattamento dell’irrilevanza fiscale di parte dell’utile occulto ed il non riconoscimento del credito di imposta (su raddoppio dei termini per l’accertamento); Costi indebiti e/o Fatture ritenute false – Se costo è sostenuto (ancorché non inerente o documentato non vi è presunzione ammissibile); Slide112 52FC060\SLD202 IL NUOVO SCENARIO DEGLI ACCERTAMENTI IMMOBILIARI Slide113 Dopo la Comunitaria 2008 • La legge Comunitaria 2008 – ha abrogato l'art. 54, co. 3, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, ovvero la possibilità per l'Ufficio di effettuare la rettifica, ai fini Iva, sulla base del valore normale degli immobili trasferiti. • Riscritto anche l’art. 39, D.P.R. 600/1973, – la medesima previsione abrogativa investe anche l’ambito delle imposte dirette. Slide114 Dopo la Comunitaria 2008 • non è più possibile da parte dell’Ufficio procedere ad accertamenti esclusivamente fondati – su acritici riferimenti a quotazioni OMI – e/o a valori prestabiliti statisticamente, • i quali potranno costituire scintilla per far scattare accertamenti, ma non potranno più fondare una presunzione di imponibili spesso inesistenti. Slide115 Il riferimento al valore normale • è stato eliminato il riferimento al valore normale – sia dall'art.54, comma 3, del D.P.R. 633/1972 (ai fini IVA), – sia dall'art.39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973 (ai fini delle imposte sul reddito), • con la conseguenza che l'eventuale difformità tra il corrispettivo di cessione ed il valore normale rappresenterà solo una presunzione semplice e che, quindi, tale scostamento non potrà più legittimare accertamenti automatici in capo alle imprese. Slide116 Il problema dei mutui • Di fatto, quindi, è stato anche abrogato il contestatissimo art.35, co. 23-bis, L. 248/2006, – in base al quale, ai fini IVA, • nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale accertato non avrebbe potuto essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato. • Se, infatti, non è più possibile accertare in forma automatica facendo riferimento al valore normale degli immobili, ogni parametro di determinazione legale di detto valore – potrà ora al massimo costituire un elemento indiziario e non più un fondamentale e decisivo elemento di sostegno alla pretesa accertatrice. Slide117 Nuova frontiera • Le stime dell’OMI in campo immobiliare diventeranno un po’ come le stime di GERICO in tema di studi di settore. – Appare prevedibile che i valori dell’Osservatorio dell’Agenzia del Territorio saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate come strumento di selezione per l’attività di controllo e per la formazione di liste selettive che punteranno prioritariamente ad accertare i non “congrui” ai valori OMI nei trasferimenti immobiliari. Slide118 Elementi di difesa • Caso 1) Vendita di immobili contigui e similari a prezzi diversi – Ogni singola compravendita ha la sua specificità che giustifica la pratica di prezzi sempre diversi, poiché in un appartamento rispetto ad un altro, addirittura anche nello stesso condominio vi può essere la seguente griglia di eccezioni : • posizione a nord piuttosto che a sud dell’appartamento; • la vicinanza e/o l’esposizione a strade trafficate. – la presenza di pareti cieche perché magari l’edificio è stato realizzato adiacente ad altro esistente; – una diversa e sfavorevole disposizione degli spazi interni; – presenza sottostante o contigua di locali commerciali con immissione di fumi o rumori; – assenza/presenza/facile accesso a giardini condominiali od ad aree verdi recintate; – migliori condizioni di sicurezza (recinzioni e cancelli), soprattutto in zone a rischio criminalità; – particolari esigenze di liquidità del venditore, che lo hanno indotto a praticare un prezzo più basso pur di vendere il bene ed incassare in tempi rapidi; • Nel periodo di stagnazione/recessione come quello attuale un indice significativo in questo ambito può essere il tempo trascorso tra la vendita dell’immobile e la sua offerta sul mercato. Un periodo relativamente lungo evidenzia difficoltà di piazzare l’immobile e può, quindi, aver determinato un prezzo ridotto. – esistenza di rapporti economici/familiari tra le parti, che possono aver indotto il venditore ad accettare un prezzo più basso in considerazione proprio delle altre relazioni tra le parti (rapporti di fornitura, ovvero di amicizia o di parentela); – economie di acquisto e/o costruzione, che può aver conseguito il venditore e che gli hanno poi permesso di praticare prezzi inferiori a quelli di mercato (es. acquisti all’asta, riscatti di case pubbliche, ecc.); • In tutti i casi sopra descritti il supporto documentale (anche fotografico) sarà importantissimo per dare forza probante alle particolarità indicate. Slide119 Elementi di difesa • • Caso 2) La presunzione basata sui mutui – Con una specifica previsione per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il legislatore aveva inteso agevolare la ricostruzione del valore normale, sulla cui base presumere l’occultamento di un corrispettivo. – Infatti, ove si fosse acquistato un immobile acquisito con l’accensione di un finanziamento, era lo stesso legislatore a stabilire che l’importo del mutuo poteva rappresentare il limite minimo del valore normale. • la R.M. 1.6.2007, n. 122/E, riconosceva che, in caso di prezzo inferiore al mutuo ottenuto dall’acquirente, era ammessa la prova contraria, in particolare la prova che il mutuo era destinato a finanziare anche altre spese (nel caso specifico, spese di ristrutturazione) purché si fornisse prova documentale del diverso utilizzo di parte del mutuo. • la R.M. n. 248/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il fatto che il mutuo ottenuto dall’acquirente può finanziare non solo l’acquisto dell’immobile (prezzo più oneri accessori), bensì anche spese ulteriori e diverse. Ingiustificato far derivare conseguenze fiscali in capo ad un soggetto (il venditore) relativamente a scelte e comportamenti di un altro soggetto (il compratore) sul quale il primo non ha un effettivo potere di controllo o influenza,. – In ogni caso, ove i verificatori utilizzassero la presenza del mutuo per rettificare i ricavi in concomitanza con altre presunzioni od indizi, il contribuente si troverà ancora esposto all’opportunità/necessità di contrastare le tesi del Fisco. Slide120 Elementi di difesa • • • Caso 3) La presunzione basata anche sui mutui “degli altri” – Nel caso tipico di un condominio, ad esempio, la ricostruzione dei ricavi potrebbe avvenire su presunti dati di comune esperienza e nel seguente modo : • si assume che le banche abbiano concesso in mutuo l’80% od il 100% del prezzo effettivo di acquisto degli immobili; • si calcola un ipotetico prezzo al mq (fondato sull’importo dei mutui); • per le unità vendute con mutuo si adotta, come prezzo della compravendita, l’importo del mutuo stesso; • per le altre unità si assume come base l’importo al mq. desunto dai mutui (in presenza di mutui di diverso importo al mq, magari viene scelto il più basso importo) e lo si applica alla superficie della singola unità. – In definitiva, anche ove alcune unità non siano vendute con mutuo, il prezzo di compravendita viene calcolato in tutti i casi utilizzando i mutui esistenti. Siffatta metodologia non ha fondamento né logico, né giuridico e va, quindi, assolutamente contestata. – In questa ipotesi, infatti, l’Ufficio pretenderebbe di poter ribaltare sul contribuente opinioni e non presunzioni, • Esistenza pacifica di una prassi bancaria consistente nel finanziare al massimo il 100% del valore dell’immobile. Somma di indizi a flebili presunzioni – (dal fatto noto – i contratti di mutuo – e dall’arbitraria equazione sui comportamenti operativi di una banca, si desumerebbe un primo fatto ignoto – il prezzo di vendita delle unità acquistate con mutuo – – e, da questo, un secondo fatto ignoto, il prezzo di vendita anche delle unità i cui acquirenti non hanno acceso mutuo). Slide121 FINE Slide122