20089 14 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 15018/2011 9 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Cron. 2,00 R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO BIELLI - Dott. ETTORE CIRILLO Rep. Presidente - ud. 24/02/2014 - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere - Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15018-2011 proposto da: CARPENAUTO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato CAPUNZO RAFFAELLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIA JACOPUCCI giusta delega a margine; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO PU STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 224/2010 della COMM.TRIB.REG. Agi Une, d4.—~A, depositata il 23/04/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO; udito per il ricorrente l'Avvocato CAPUNZO che ha chiesto l'accoglimento; udito per il controricorrente l'Avvocato DETTORI che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con avviso di accertamento notificato alla Soc. CARPENAUTO, l'AGENZIA delle ENTRATE recuperava maggiore IVA per l'anno d'imposta 2002. Per quanto qui interessa, l'Ufficio rilevava: a) che la società aveva acquistato autovetture usate senza applicazione dell'IVA, in quanto le fatture d'acquisto recavano l'annotazione che le transazioni erano state effettuate con il regime del margine; b) che dalle carte di circolazione emergeva che le autovetture, prima dell'immatricolazione in Italia, erano state intestate a soggetti comunitari passivi d'IVA, esercenti abitualmente l'attività di autonoleggio, commercio di autoveicoli o leasing; c) che, pertanto, detti esercenti comunitari, avendo acquistato nell'ambito di attività d'impresa, non potevano che detrarre "a monte" VIVA e che, quindi, la successiva fase di rivendita doveva necessariamente seguire le regole ordinarie. 2. La Commissione tributaria provinciale di Roma, accogliendo il ricorso della contribuente, osservava che sussistevano le condizioni per l'applicazione del regime del margine. Riteneva, in particolare, mancante la prova (a carico dell'Ufficio) che i soggetti intervenuti nei vari passaggi per il trasferimento delle vetture usate avessero in realtà detratto VIVA e che le successive cessioni avevano dato origine a operazioni di triangolazione. 3. Tale decisione, con sentenza del 23 aprile 2010, era riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio che rigettava il ricorso introduttivo della contribuente richiamando le considerazioni svolte nel processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che, posto a fondamento dell'atto impositivo, evidenziava come tutte le autovetture usate vendute dalla società CARPENAUTO erano state oggetto di triangolazioni comunitarie e che i soggetti iscritti nei libretti d'immatricolazione erano classificabili come società che svolgevano attività di autonoleggio, di commercio di autoveicoli o di leasing. Rilevava, inoltre, che la società CARPENAUTO acquistava le autovetture dalla società CRC-AUTO, della quale era amministratore Antonio CARPENTIERI, marito e socio di Anna CASCIELLO, a sua volta amministratrice della società CARPENAUTO; infine, entrambe le società, ultima cedente (CRC-AUTO) e cessionaria (CARPENAUTO) avevano sede nello stesso stabile. Tali circostanze inducevano il giudice d'appello a ritenere che la 201115018_6def.doc 1 CARPENAUTO «ben avrebbe potuto verificare la situazione economica, giuridica e fiscale del fornitore» e così «rilevare le incongruenze e anomalie ... partendo dagli elementi materiali ad essa certamente noti per valutare l'attendibilità e la veridicità dei presupposti per l'applicazione reiterata del regime del margine». 4. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Soc. CARPENAUTO; l'AGENZIA delle ENTRATE resiste con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. I motivi, da esaminare congiuntamente, senza fondamento denunciano, il primo, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e, il secondo, la violazione dell'art. 38 co.4 del decreto legge n. 41 del 1995 (nonché degli artt. 21 del DPR n. 633 del 1972 e 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997). 5.1. In primo luogo, l'odierno Collegio ritiene di dover dare ulteriore continuità all'orientamento, ampiamente espresso da questa Corte, secondo cui il regime del margine, previsto dal decreto legge n. 41 del 1995, presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l'inapplicabilità del regime de quo (Cass. 2227/11). In secondo luogo, si è ritenuto da parte di questa Corte che il regime del margine non sia applicabile alle vendite di autoveicoli usati, provenienti da società di leasing o autonoleggio e simili, dovendosi presumere, in base a normali criteri di economicità, che in tali casi l'IVA sia stata detratta, trattandosi di beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, per cui non ricorre la condizione di applicabilità del predetto regime, consistente nella mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto da parte del cedente (Cass. 3427/10 e 2659/12). Inoltre, sul punto si è affermato che, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, la responsabilità del cessionario per l'omessa verifica della regolarità sostanziale della fattura deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggettivi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l'originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione (Cass. 3427/10 e 5309/12). Infine, nel caso di specie non risult4. dall'impugnata sentenza, né altrimenti si apprezza, che le imprese commerciali (di autonoleggio, 201115018_6def.doc 2 leasing, etc.) abbiano a loro volta acquistato i veicoli sul mercato dell'usato (cfr. sul punto in generale Cass. 22862/11). 5.2. Orbene, la società CARPENAUTO riconosce a pag.10 del ricorso «che il passaggio delle auto era il seguente: una prima società (altro operatore UE) aveva venduto le macchine ad una seconda società inglese o portoghese o tedesca (quindi sempre operatore UE) che a sua volta era stata la fornitrice di altra terza società che era cedente nazionale, che a sua volta ha venduto ad altra quarta società nel caso la CARPENAUTO s.n.c., cessionario nazionale». Si tratta, di una sintesi estrema che, nella sostanza, riassume il complesso meccanismo narrato nelle parti salienti del processo verbale di constatazione riprodotte dalla difesa erariale nel controricorso. Da esse emerge il dato assai indicativo che gli intestatari dei libretti fossero soggetti esteri (UE) operanti nel ramo degli autoveicoli, il che era del tutto evidente dalla denominazione degli intestatari originari (Hertz, Europcar, Rent-a-car, Vendome Lease), reperibili sul Web o da riscontri >tr (allegato 6), o da annotazioni specifiche (es. alq.sin.conduct, cioè noleggio senza conducente riguardo agli operatori spagnoli). La sentenza appare, dunque, correttamente motivata in relazione ad obiettivi accertamenti di fatto, atteso che le circostanze decisive (l'avere la cessione riguardato autovetture in origine di proprietà di soggetti svolgenti attività di autonoleggio o simili, come tali soggetti passivi d'imposta nel proprio paese di residenza) si desumono dalla sentenza di merito e sono riscontrate dalla parti salienti del processo verbale di constatazione riprodotte in controricorso, né risultano altri profili seriamente controvertibili. 5.3. Invece, la ricorrente sostiene nel primo motivo che, in violazione dell'art. 2697 cod. civ., il giudice d'appello avrebbe dato credito a mere illazioni contenute nel processo verbale di constatazione: «i servizi iberici pensano che le società spagnole effettuino vendite interne ad operatori tedeschi ed inglesi...», «tutte le vendite suggeriscono che le merci sono state trasportate direttamente in Italia», «è possibile che il direttore della società britannica abbia coinvolgimenti con i clienti italiani». Premesso che tali passaggi nulla hanno a che vedere con l'onere dalla prova e il suo riparto ma semmai riguardano profili motivazionali, si 201115018_6def.doc 3 rileva che la censura non coglie nel segno poichè manca ogni riferimento a tali pretese illazioni nella sentenza d'appello. Questa, infatti, si fonda su tre proposizioni argomentative tutte ampiamente riscontrate e, praticamente, non contestate: a) le autovetture usate vendute alla società CARPENAUTO erano state oggetto di triangolazioni comunitarie; b) i soggetti intestatari nei libretti d'immatricolazione erano classificabili come società che svolgevano attività di autonoleggio, commercio di autoveicoli o leasing; c) la società CRC-AUTO, ultima cedente nazionale, e la società CARPENAUTO, cessionaria, avevano sede nelle medesimo stabile ed erano amministrate da marito e moglie. Ne deriva la presunzione, logica e circostanziale, che gli esercenti comunitari, intestatari dei libretti d'immatricolazione, avendo acquistato nell'ambito di attività d'impresa, non potessero che detrarre "a monte" VIVA; il che comportava, quindi, che la successiva fase di rivendita dovesse necessariamente seguire le regole ordinarie. Ne consegue che, essendo l'applicazione del regime del margine di utile un regime impositivo speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario ed essendo la contestazione dell'Amministrazione fondata su elementi oggettivi, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificavano l'operatività di tale regime incombeva al società contribuente-cessionaria. Questa era tenuta a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell'IVA corrisposta a monte, secondo la diligenza confacente alla sua qualità di operatore commerciale del settore ed alla stregua dei documenti in suo possesso, il tutto conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova ed al sistema del diritto comunitario. (Cass. 15219/12 e 8636/12). Dunque non v'è neppure alcuna praesumptio de praesumpto, pure addebitata nel primo motivo alla sentenza d'appello. 5.4. Sulla scorta di tali considerazioni emerge di tutta evidenza anche la manifesta infondatezza del secondo motivo che si muove sul rilievo della regolare annotazione nelle fatture dell'applicazione del regime del margine di utile negli acquisti intra-comunitari. Infatti, non costituisce unica condizione legale del beneficio la regolarità formale della fattura emessa dal cedente, altrimenti si attribuirebbe a 201115018_6def.doc 4 tale documento un'efficacia probatoria, in realtà non prevista, riguardo all'esistenza dei presupposti giustificativi di tale regime fiscale, e cioè che il cedente abbia assolto l'imposta in modo definitivo e risponda a uno dei requisiti soggettivi indicati dalla medesima disposizione. (Cass. 8828/12). Le peculiarità applicative del regime del margine sopra esposte, con riferimento alla fattispecie concreta, trovano conforto nelle decisioni della Corte di giustizia, che pronunziando sull'art. 314 della direttiva 2006/112 e sull'omologo art. 26-bis della sesta direttiva CEE, è ferma nel sostenere che il regime d'imposizione sull'utile realizzato dal soggetto passivo - rivenditore in occasione della cessione di beni d'occasione - costituisce un regime particolare dell'IVA, che deroga al sistema generale (Corte giust. 19/7/2012, C-160/11, §28; 3/3/2011, C203/10, §46; 8/12/2005, C 280/04, §35. Da ultimo conf. Cass. 658/14). Pertanto, soltanto gli operatori che adottano tutte le misure che si possono loro ragionevolmente richiedere a fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una frode, possono fare affidamento sulla liceità di tali operazioni. Invece, un soggetto che, come l'odierna società CARPENAUTO, sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il proprio acquisto partecipava ad una operazione che si iscriveva in frode all'IVA non può allegare la buona fede a garanzia dei diritti di detrazione o rimborso vantati in relazione alle operazioni compiute (Corte giust. 6/7/2006, C-439/04 e C-440/04; 3/3/2005, C-32/03; 12/1/2006, C-354/03 e altre. Cfr. Cass. ult. cit.). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in C =12.500,00= per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2014. Il Presidente Il Consigliere Estensore Dott. Stefano Bielli Dott. Etto Cirillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL ■ Aareell 201115018_6def.doc 5 udi " rio NA