La Legislazione Nazionale • • L’Agriturismo non è attività riconosciuta/regolamentata dalla legge prima del 1985. Tuttavia: – La legge 991/1952, la legge 1102/1971 e la legge 352/1976, tutte relative a norme in favore dei territori montani, ammettono investimenti/finanziamenti nell’ambito dell’impresa agricola con scopi turistico-artigianali (Trentino-Alto-Adige e Valle d’Aosta hanno tratto vantaggio da queste norme) – La legge 217/1983 (legge Quadro del Turismo ; riformata da Legge 135/2001) fa riferimento agli alloggi agro-turistici (“locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli”) – La legge 47/1985 (“condono edilizio”) menziona (e contempla) le opere destinate ad attività agrituristica.. La Legge Quadro sull’Agriturismo (n. 730/1985) ha, perciò: – Fornito una definizione univoca ex lege di agriturismo • Le norme precedenti avevano sollevato dubbi e creato giurisprudenza sul tema – “Agganciato” la definizione di agriturismo a quella di impresa agricola • Art. 2135 codice civile • Ridefinito dalla Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (D.Lgs 228/01) • Dato una definizione abbastanza (?) chiara ma dinamica – Definito i limiti che separano che cosa è agriturismo da che cosa non lo è (Turismo Rurale?) Il quadro normativo dell’agriturismo e del turismo rurale in Italia La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” La legge riconosce il fenomeno agriturismo: •Al fine di definire un riferimento normativo comune a tutte le regioni •Nel tentativo di programmare lo sviluppo agrituristico in Italia La legge è composta da 15 articoli: •Finalità e definizione delle attività agrituristiche e dell’operatore agrituristico (artt. 1-4) •Aspetti disciplinari (artt.5-9) •Linee generali della programmazione e promozione con riferimento al ruolo delle regioni e degli enti locali (artt. 10-15) La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” 1 ART. 1 – Finalità dell’intervento La legge regolamenta l’attività agrituristica allo scopo specifico di: •Favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo •Agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita •Utilizzare al meglio il patrimonio edilizio rurale •Favorire la conservazione e la tutela dell’ambiente •Valorizzare i prodotti tipici •Tutelare e promuovere le tradizioni del mondo rurale •Sviluppare il turismo sociale e giovanile •Riequilibrare i rapporti tra città e campagna La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” 2 Art. 2 Definizione di attività agrituristica: • Attività di ricezione e ospitalità 1) esercitate da imprenditori agricoli singoli o associati e da loro familiari 2) Attraverso l’utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole tradizionali che devono rimanere principali Costituisce attività agrituristica: a) Dare stagionalmente ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare per consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti con prodotti propri; degustazione di prodotti aziendali e mescita del vino (art 3, comma 1, dl 228/2001) La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” 2 bis c) Organizzare attività ricreative, culturali e didattiche che comprendono attività di: •Diffusione di prodotti biologici; •Pratica sportiva; •Escursionismo, ippoturismo (art 3, comma 1, dl 228/2001) Tutte queste attività potranno essere svolte sia all’interno che all’esterno dell’azienda L’agriturismo va inteso, secondo la norma, come una ulteriore forma di utilizzazione dell’azienda agricola, il cui svolgimento non costituisce elemento di distrazione della destinazione agricola dei terreni e delle strutture edilizie, comunque non più necessari alla conduzione del fondo, i quali rimangono agricoli a tutti gli effetti La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” 3 Art. 3 – Utilizzazione di locali per attività agrituristiche •Solo l’abitazione dell’imprenditore e gli edifici già presenti nel fondo, ma non più necessari alla conduzione dello stesso; •In alcune regioni molti fondi sono privi di fabbricati, per cui si estende la possibilità di impiego a fini agrituristici anche ad edifici siti in centri abitati, ma destinati esclusivamente ad abitazione dell’imprenditore (le Regioni individuano i Comuni dove adottare tale norma) •Restauro degli edifici eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate Art. 4 – Determinazione di criteri e limiti dell’attività agrituristica •Delega alle Regioni per fissare criteri e limiti di svolgimento dell’attività in funzione dell’azienda e del fondo interessati La Legge quadro sull’agriturismo 730 del 5.12.1985 “Disciplina dell’agriturismo” Art. 5 – Norme igienico-sanitarie 4 •Le norme igienico-sanitarie da rispettare per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande •Requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per l’attività agrituristica Artt. 6-9 – Disciplina amministrativa •Regioni: elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche •Comuni: autorizzazione nell’esercizio dell’attività Artt. 10-15 – Regioni ed Enti locali Regioni: •Criteri per la redazione dei programmi regionali agrituristici e di rivitalizzazione delle aree rurali; •Attività di studio, ricerca e formazione professionale in collaborazione con organizzazioni agrituristiche ed enti locali; •Incentivazione e coordinamento dell’offerta agrituristica mediante progetti-pilota ed iniziative aziendali ed interaziendali sperimentali •Mezzi (convegni, materiale divulgativo, propaganda) •Incentivi finanziari I limiti dell’agriturismo secondo la legge nazionale L’attività agrituristica è attività connessa di una impresa agricola, ove l’attività agricola rimane principale (connessa e complementare) (art. 2). • – Quindi (art. 2 e 3): • Lo svolgimento dell’attività agrituristica non deve “distrarre” fondi e fabbricati dall’attività agricola • L’ospitalità deve essere solo stagionale (solo in alcuni periodi dell’anno) • La somministrazione di pasti e bevande deve essere fatta con prodotti prevalentemente propri • L’organizzazione di attività ricreative o culturali deve avvenire nell’ambito dell’azienda • Possono essere utilizzati solo locali dell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo oppure edifici esistenti nel fondo e non più necessari all’attività agricola – Nel rispetto di queste indicazioni generali, la legge assegna alle regioni (art. 4), in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed agricole, il compito di meglio precisare questi vincoli per l’esercizio dell’agriturismo • Stabilisce, inoltre, (art. 6) l’obbligo di iscrizione ad un apposito elenco regionale Questi vincoli imposti dalla legge hanno sollevato numerosi dubbi: – Cosa succede se non c’è ancora la legge regionale? E se le regioni li interpretano in maniera diversa? Alcune circolari ministeriali, e la giurisprudenza, hanno cercato di chiarire il problema. Proposta di legge di riforma oggi in discussione in Parlamento – Il regime fiscale: la legge 413/1991 introduce un regime forfettario (diverso dalla fiscalità agricola ma anche da quella “generale”) Legislazione e turismo rurale • Legislazione comunitaria – La legislazione comunitaria in materia di agriturismo è in pratica assente – Sono rilevanti le politiche (PAC, multifunzionalità) e norme (igienico-sanitarie, sicurezza..) connesse – La distinzione tra agriturismo e turismo rurale è però netta in Europa - Comunicazione della Commissione UE sulle azioni a favore del Turismo Rurale (COM/90/438) • In Italia: – La separazione tra le due forme è molto meno chiara (vedi legge 730/85) per il difficile equilibrio tra difesa ed espansione della specificità “agriturismo” – Ancora più confusione dopo la legge nazionale 268/1999 (“Disciplina delle strade del vino”), la legge122/2001 (bed&breakfast e ospitalità rurale), la legge di ordinamento (decreto 228/2001), la legge di riforma del turismo (135/2001) – Serve un Testo Unico in materia di agriturismo • Alcune regioni: – Per risolvere l’ambiguità alcune regioni (Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Marche) hanno esplicitamente inserito tale distinzione nella legislazione sull’agriturismo. Tali distinzioni sono però abbastanza differenti La legge regionale per l’agriturismo Leggi regionali antecedenti la legge quadro del 1985 •Prima dell’approvazione della L.n. 730, tredici Regioni hanno emanato leggi finalizzate ad incentivare e finanziare il settore attraverso contributi •Le prime leggi regionali emanate nel 1973 dalle province autonome di Trento e Bolzano fissavano solo la massima ricettività delle iniziative che potevano usufruire dei contributi •Numerose Regioni disciplinarono in materia non definendo le attività agrituristiche ma indicando solo le iniziative finanziabili (“leggi anomale”) Leggi regionali successive alla legge quadro del 1985 •Sardegna, Veneto, Basilicata, Emilia Romagna, toscana, marche, Umbria, Lazio, Calabria, Piemonte, Liguria, Pa Trento e Bolzano I contenuti presenti nella maggior parte delle leggi regionali 1) Finalità in armonia con la legislazione nazionale e comunitaria 2) Definizione di attività agrituristiche secondo l’art 2 della Lq 730/’85 3) Imprenditori agricoli che possono esercitare attività di ricezione e ospitalità 4) Incentivi finanziari agli imprenditori 5) Iniziative per programmazione e promozione dell’agriturismo 6) Disposizioni sulla disciplina amministrativa Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” La legge è composta da 20 articoli: •Finalità, obiettivi, priorità, natura e destinatari degli interventi (artt 1-4) •Elenco regionale degli operatori agrituristici (artt 5-7) •Disciplina amministrativa (artt 8-10) •Commissione e programma (artt 11-12) •Contributi ed incentivi finanziari (artt 13-18) •Norme finali (artt 19-20) Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 1 Articolo 1 – Finalità ed obiettivi La Regione Campania promuove e sostiene iniziative tendenti a valorizzare ed incentivare nelle zone interne e non immediatamente adiacenti a centri di intenso sviluppo turistico: 1. l’edilizia rurale tipica caratteristica 2. Le aree e gli spazi rurali prossimi ai siti archeologici 3. La produzione e il commercio dei prodotti tipici 4. Le tradizioni culturali più legate al mondo contadino anche tramite manifestazioni 5. Il movimento turistico nelle zone con potenzialità agro-turistiche 6. Lo studio dei rapporti tra cultura urbana e cultura rurale 7. L’aggiornamento professionale degli operatori agrituristici e la promozione dell’agriturismo tra le popolazioni urbane Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 2 Articolo 2 – Priorità La Regione deve tener conto di: 1. Progetti in zone di particolare interesse agricolo, climatico, archeologico e folkloristico per sviluppare turismo connesso con attività agricole 2. Progetti di aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione agricola compatibili con l’attività agrituristica 3. Progetti che si inseriscono in programma di sviluppo agrituristico su dimensione comprensoriale Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 3 Artt. 3-4 – Natura e destinatari degli interventi Agevolazioni finanziarie per: 1. Interventi in aziende agricole riguardanti: recupero e riadattamento di edifici ed attrezzature da destinare ad alloggi (max 12 posti letto), a vendita e consumo diretto di prodotti propri dell’azienda, allestimento di agricampeggi (max 3 tende e roulettes) 2. Attività di promozione e di propaganda svolte da enti ed organizzazioni 3. Interventi nei territori montani riguardanti: realizzazione di aree attrezzate per turismo leggero e di itinerari turistici guidati Destinatari: • Operatori agrituristici iscritti nell’elenco regionale • Associazioni regionali di operatori Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 4 Artt. 5-6-7 – Elenco regionale degli operatori agrituristici •Istituito presso la Regione •Istanza per iscrizione attraverso il Comune •Agevolazioni e contributi per gli iscritti Art. 9 – Revoca dell’iscrizione •Proposta dal Comune per: •Perdita di requisiti necessari per esercitare attività agrituristica •Non aver svolto da due anni l’attività agrituristica •Non ottemperanza obblighi esposizioni tariffe, elenco prodotti tipici disponibili Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 5 Artt. 11-12 – Commissione e Programma regionale •Commissione consultiva nominata dal presidente della regione per formulare proposte alla giunta per la definizione del programma •Programma regionale pluriennale di interventi per l’agriturismo e Programmai annuali di attuazione: •1. Linee di indirizzo programmatico e criteri di intervento •2.Collegamento per settore agricolo e turistico •3. Ripartizione degli stanziamenti in bilancio (almeno il 70% alle aree montane o comunque oltre 5 km dal mare) La regione diviene l’attore principale dello sviluppo del settore agrituristico, definisce criteri e limiti dell’attività agrituristica non fissa ancora modalità di controllo Legge regionale 41 del 28.8.1984 : “Interventi per favorire l’agriturismo in Campania” 5 Artt. 13-18 – Contributi finanziari • Contributi in conto capitale sulla spesa ammissibile fino al 50% elevabile al 60% nelle zone montane • Allacciamenti idrici, elettrici, telefonici e fognari fino al 70%, elevabile all’80% nelle zone montane • Attività di promozione: fino al 30% • Realizzazione di aree attrezzate per turismo leggero e di itinerari turistici guidati: totale a carico della Regione e amministrati da Comunità montane • Erogazione a completamento dei lavori previa presentazione di relazione di consuntivo • Anticipo del 50% per iniziative di maggiore impegno • Contributi incompatibili con analoghi contributi nazionali e regionali • Beneficiari si impegnano a non mutare destinazione di opere ed acquisti per 10 anni consecutivi all’erogazione • Cancellazione del vincolo di destinazione comporta revoca contributo e restituzione integrale delle somme • Revoca concessione contributi per: • Iniziativa difforme dalla domanda • Cancellazione dall’elenco regionale • Irregolarità nella contabilizzazione e documentazione contabile La revoca comporta: 1. Restituzione somme erogate aumentate interessi 2. Responsabilità amministratori per recupero somme Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" CAPO I – SOGGETTI E ATTIVITA’ Artt. 1-4 Art. 1 - Imprenditore agricolo L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse ….. “Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". Art. 3 – Attività agrituristiche •1) Rientrano fra le attività agrituristiche, in base alla l. 5.12.1985, n.730, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, inclusa la mescita del vino 2) Possono essere addetti ad attività agrituristiche (e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale), i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" Art. 4 – Esercizio dell’attività di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda CAPO II – Contratti agrari, integrità aziendale e distretti (Artt. 5 – 13) Art. 13 – Distretti rurali e agroalimentari di qualità 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali ( di cui all’art. 36 della L. 5-101991) caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da una significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" CAPO III – Rapporti con le pubbliche amministrazioni (artt. 14-15) CAPO IV – Rafforzamento della filiera agroalimentare (art.16-31) CAPO V – Disposizioni diverse (artt. 32-36)