LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012, N. 19 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 LUGLIO 2013, N. 12‐114/LEG. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1965 DEL 20 SETTEMBRE 2013 ILLUSTRAZIONE TECNICA DELLA NORMATIVA CONCERNENTE LA RICEZIONE TURISTICA ALL’APERTO ARGOMENTO RIFERIMENTO NORMATIVO TIPOLOGIE DI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO Si introducono e disciplinano le due tipologie di strutture ricettive all’aperto: ‐ campeggio; ‐ campeggio villaggio. Articolo 3, comma 2, della l.p. 19/2012 (di seguito legge) Campeggio 40% della capacità ricettiva complessiva destinata a unità abitative, allestimenti mobili, strutture fisse d’appoggio e Articolo 4 della legge strutture accessorie; di tale percentuale solo il 30% può essere destinato ad allestimenti mobili o a strutture accessorie; 60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno. Eventuale prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di servizi accessori. Campeggio villaggio minimo 15% fino a massimo 40% della capacità ricettiva complessiva destinata a unità abitative, strutture fisse Articolo 5 della legge d’appoggio e allestimenti mobili; di tale percentuale massima solo il 30% può essere destinato a case mobili; 60% della capacità ricettiva complessiva destinata a turisti che alloggiano in piazzola con tende o propri mezzi mobili di soggiorno. Obbligo di prestazione di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione, di attività commerciali e di servizi accessori. RICETTIVITÀ Si disciplina la nuova modalità di calcolo della ricettività della struttura. Si introduce la “capacità ricettiva dichiarata”, ovvero la possibilità per il titolare o il gestore della struttura di dichiarare il numero reale/effettivo di persone ospitate nel rispetto dei 2 limiti di seguito indicati: 1) “densità ricettiva massima”: calcolata come rapporto tra la superficie totale lorda della struttura ricettiva e la superficie minima per persona prevista per i diversi livelli di classificazione dalle tabelle allegate al regolamento;
2) “capacità ricettiva complessiva”, calcolata sommando: ‐ il numero massimo di persone determinato per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni;
‐ il numero massimo di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio (stabilito in 4) per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole; ‐ il numero di posti letto presenti nelle unità abitative. UNITÀ ABITATIVE Si prevede che le unità abitative siano la camera, la junior suite, la suite nonché l’appartamento e il bungalow. Si disciplinano inoltre nel dettaglio le caratteristiche che le unità abitative devono possedere, rinviando anche alle tabelle A, B e C allegate al regolamento.
Articolo 3 del D.P.P. 12‐114/Leg./2013 (di seguito regolamento) PERTINENZE Si introducono le pertinenze quali aree e immobili esterne alla struttura ricettiva all’aperto destinate all’erogazione dei servizi accessori. AREE DI SERVIZIO E AREE DI SOSTA ATTREZZATE PER AUTOCARAVAN Si disciplinano, a supporto del turismo itinerante: ‐ le aree di servizio per autocaravan denominate camper service; ‐ le aree di sosta attrezzate per autocaravan. Si prevede che il PRG del comune debba individuare le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service, sulla base delle indicazioni derivanti da apposita deliberazione della Giunta provinciale. Nelle aree di sosta attrezzate per autocaravan è consentita la sosta per massimo 48 ore. I comuni possono derogare a tale limite temporale nei seguenti casi: Articolo 6 della legge Articolo 2, comma 1, lettera f) della legge Articolo 11 del regolamento Articolo 8 della legge 1) eventi di rilevante interesse turistico per un periodo massimo di ulteriori 24 ore; 2) vicinanza delle aree di sosta rispetto a strutture sanitarie e ospedaliere (ivi compresi gli stabilimenti termali) fino ad un massimo di 360 ore (massimo 15 giorni). E’ necessaria la presentazione di una SCIA nel caso di gestione di aree di sosta attrezzate per autocaravan da parte di soggetti privati che non conducono altre attività economiche. DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E VISTO DI CORRISPONDENZA Si prevede che il rilascio del titolo edilizio o la realizzazione di interventi all’interno dei campeggi siano subordinati all’ottenimento del visto di corrispondenza. Si elencano, di seguito gli interventi che l’articolo 37 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18‐50/ Leg. (disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio) individua quali soggetti al visto di corrispondenza: ‐ allestimento di nuove strutture ricettive; ‐ realizzazione di strutture edilizie permanenti (servizi, alloggio del gestore e allestimenti stabili); ‐ realizzazione delle strutture fisse d’appoggio; ‐ recinzioni; ‐ realizzazione di interventi che comportino un aumento della ricettività; ‐ redistribuzione delle piazzole; ‐ sistemazione della viabilità interna, degli elementi di arredo, delle attrezzature da gioco, delle aiuole e dei giardini.
ALLESTIMENTI MOBILI Si disciplinano gli allestimenti mobili, compresi gli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare il turista, posizionati dal titolare o dal gestore nella struttura ricettiva all’aperto, nel rispetto delle percentuali sopra specificate per il campeggio e il campeggio villaggio; i suddetti allestimenti sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio. Si individuano le condizioni minime che tutti gli allestimenti mobili devono rispettare. Si rinvia alla deliberazione di Giunta provinciale per quanto concerne le loro caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche (ad esempio si prevede una superficie massima di 40 mq per le case mobili e l’allestimento mobile destinato a “reception” nonché una superficie massima di 20 mq per i servizi igienici riservati ad almeno 4 piazzole e una superficie massima di 4 mq per il servizio igienico riservato alla singola piazzola). Articoli 9 e 10 della legge Articolo 11 della legge Articolo 12 del regolamento Deliberazione della Giunta provinciale n. 1965 del 2013 Si prevede che il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti possa essere effettuato, in alternativa al locale, negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti. Si prevede che il servizio igienico riservato alla piazzola possa essere realizzato anche negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti. CLASSIFICAZIONE E’ stato introdotto il livello di classificazione pari a 5 stelle. Si prevede inoltre che la classificazione consiste in una dichiarazione di autoclassificazione con la quale il titolare o il gestore attesta la denominazione della struttura, gli elementi necessari per la classificazione, il livello di classificazione e la tipologia da assegnare alla struttura. La dichiarazione di autoclassificazione è presentata contestualmente alla SCIA (come allegato alla medesima) sia in caso di apertura, sia per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione o nella tipologia. PARAMETRI DI CLASSIFICAZIONE Si prevede che i parametri di classificazione necessari per il raggiungimento dei diversi livelli di classifica siano individuati nelle tabelle A, B e C, allegate al regolamento, rispettivamente per le tipologie campeggio, campeggio villaggio e campeggio parco per vacanze (tipologia prevista dalla normativa pregressa che può continuare l'attività con la nuova disciplina). ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ Si prevede che l’esercizio dell’attività da parte delle strutture ricettive all’aperto sia subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che deve attestare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 della legge per l’esercizio dell’attività. Si dispone altresì che fino alla data di adozione del decreto di trasferimento delle funzioni alle comunità, la SCIA deve essere presentata, contestualmente alla dichiarazione di autoclassificazione, al Servizio Turismo della Provincia. La presentazione della SCIA consente inoltre lo svolgimento di attività di trattenimento e svago, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o di strumenti informatici, cartoline e francobolli ai turisti ospiti della struttura. Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1618 del 2 agosto 2013 è stato approvato il modulo SCIA e la relativa Articolo 6 del regolamento Articolo 7 del regolamento
Articolo 12 della legge Articolo 2 regolamento del Articolo 14 della legge documentazione da allegare alla medesima che verrà pubblicato sul sito internet www.turismo.provincia.tn.it PERIODI DI ESERCIZIO Si prevede che l’apertura delle strutture ricettive all’aperto sia annuale e che debba essere garantito, nell’arco dell’anno, un periodo minimo di apertura pari a quattro mesi. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Si prevede che il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compreso il sevizio di prima colazione, debba essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all’interno dell’area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall’ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi. Il servizio può essere effettuato in forma diretta, da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva oppure in forma indiretta, mediante apposita convenzione scritta, da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura. SERVIZI ACCESSORI Si definiscono i servizi accessori quali servizi di natura ludico/ricreativa, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, prevedendo che possano essere effettuati in forma diretta o indiretta secondo le modalità previste per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Articolo 17 della legge Articolo 15 regolamento Articolo 16 regolamento del del ATTIVITA’ COMMERCIALI 17 del Si prevede che l’esercizio di attività commerciali possa essere effettuato in forma diretta o indiretta secondo le Articolo regolamento modalità previste per il servizio di somministrazione di alimenti e bevande. RIDUZIONE TEMPORANEA DELL’OFFERTA RICETTIVA Si individuano i casi in cui, per circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del Articolo 18 del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell’offerta ricettiva, sia possibile regolamento continuare l’attività e si stabiliscono le modalità di comunicazione della riduzione dell’offerta ricettiva. SANZIONI Si disciplinano le sanzioni amministrative, tra le quali preme evidenziare la portata innovativa di quella prevista al Articolo 21 della legge comma 1), lettera l), dell’articolo 21. Si prevede infatti il pagamento di una somma da 500 a 1500 euro da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva all’aperto nel caso di violazione dell’obbligo di rimozione della struttura accessoria e del mezzo mobile di soggiorno, nell’ipotesi di mancato rinnovo del contratto con cui il medesimo titolare o gestore mette a disposizione del turista le piazzole destinate ad ospitare il mezzo mobile e la struttura accessoria; la sanzione è irrogata al turista titolare del contratto se il titolare o gestore della struttura dimostra di aver effettuato una apposita diffida con raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal proposito si ricorda che i contratti hanno una durata massima di 12 mesi e devono essere rinnovati espressamente, con la stipula tra le parti di un nuovo contratto. 
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Vedi allegato campeggi - Ordine degli Ingegneri della provincia di