Metodo dei rating interni per
il calcolo del requisito
patrimoniale a fronte del
rischio di credito
Versione al 17 Ottobre 2006
ABI Position Paper
ABI Position Paper
Sommario
Premessa ............................................................................................... 4
Emendamenti al testo .............................................................................. 6
•
Rif.: pag. 5, par. 2.3 Perdita attesa e perdita inattesa ........................ 6
•
Rif.: 2.4 Definizione di default ......................................................... 6
•
Rif.: 3 Classi di attività (pag.8) ........................................................ 7
•
Rif.: pag. 9, par. 3.1 Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali
e banche centrali .................................................................................. 7
•
Rif.: 3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio (pag. 11) ............................ 8
•
Rif.: pag. 12, par. 3.4 Esposizioni al dettaglio .................................... 9
•
Rif.: pag.15, par. 3.8 Crediti commerciali acquistati .......................... 10
•
Rif.: pag.22, par. 4.2.1 Il processo di attribuzione del rating - iv)
integrità del processo di attribuzione del rating ....................................... 11
•
Rif: 4.4.2 Controlli di secondo livello. La validazione interna. (pag. 28) 12
•
Rif.: 4.7 L’utilizzo del sistema di rating (Pag. 32).............................. 13
•
Rif.: 4.8.2 – Sistema informativo aziendale – Pag. 34 ....................... 14
•
Rif.: pag. 39, par. 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio ............ 15
•
Rif.: 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Nota 10 ................... 15
•
Rif. Pag. 41, 42 - 5.4.2 Probabilità di default: .................................. 16
•
Rif. Pag. 43 - 5.4.3 Tasso di perdita in caso di default - LGD tasso di
sconto per l’attualizzazione: ................................................................. 17
Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni
centrali e banche centrali .................................................................. 19
•
Rif.: Pag. 47 – 5.4.4 Fattori di conversione creditizia......................... 19
Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni
centrali e banche centrali .................................................................. 20
•
Rif.: Pag. 52 – 5.7 Utilizzo di modelli di fornitori esterni..................... 20
•
Rif.: pag. 55 par. 6.1 Perdita in caso di default (metodo avanzato) ..... 21
•
Rif.: Pag. 61 – 6.2.1 Garanti (o venditori di protezione) ammessi ....... 21
•
Rif.: pag. 62, par. 6.2.5 Metodologia di calcolo dell’effetto di double
default .............................................................................................. 22
•
Rif.: pag. 64, Riquadro 6.1 Esposizioni connesse con finanziamenti
specializzati: ponderazione di favore...................................................... 22
•
6.4 Esposizioni al dettaglio ............................................................ 23
•
Rif.: 6.5: Esposizioni in strumenti di capitale: esclusioni dal metodo IRB
(pag. 67) ........................................................................................... 24
•
Rif.: pag. 71,- 72, paragrafo 6.61 e 6.62. Metodo della scomposizione
integrale e metodo del fattore di ponderazione........................................ 25
•
Rif.: 6.6.1 Metodo della scomposizione integrale (pag. 71) ................ 25
•
Rif.: 7.2.1 La presentazione della domanda di autorizzazione (pag. 79 )
26
•
Rif.: 7.3 Estensione progressiva del metodo IRB (Pag. 80)................. 26
•
Rif.: 7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB
(pag. 81) ........................................................................................... 26
2/47
ABI Position Paper
•
7.4 Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato............... 27
Riquadri ............................................................................................... 28
•
Riquadro 2.1 Riscadenzamento ...................................................... 28
•
Riquadro 2.2 Esposizioni al dettaglio: default per controparte o per
transazione ........................................................................................ 30
•
Riquadro 4.1 Requisito dell’integrità: alcune ipotesi organizzative ....... 30
•
Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati (pool)
32
•
Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità ........................................ 32
•
Riquadro 5.3 Dati relativi a recuperi non definitivi............................. 33
•
Riquadro 5.4 “Downturn” LGD ....................................................... 33
•
Riquadro 6.4 Definizione di “diversificazione” ................................... 33
•
Riquadro 7.1 Risultati del “calcolo parallelo”..................................... 33
Quesiti ................................................................................................. 33
•
Trattamento esposizioni coperte da ipoteca su immobili residenziali e loro
allocazione nei portafogli regolamentari ................................................. 33
•
3.3.1 Esposizioni connesse con finanziamenti specializzati ................. 33
•
3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio............................................... 33
•
3.5. Esposizioni in strumenti di capitale........................................... 33
•
4.4.2 Controlli di secondo livello. La validazione interna..................... 33
•
4.5 Le specificità dei sistemi IRB nell’ambito del gruppo bancario........ 33
•
5.3 Uso delle prove di stress per la valutazione dell’adeguatezza
patrimoniale....................................................................................... 33
•
5.4 Quantificazione dei parametri di rischio...................................... 33
•
5.4.2 Probabilità di default ............................................................ 33
•
5.4.3 Tasso di perdita in caso di default .......................................... 33
•
5.5–Validazione dei modelli di rating e delle stime dei parametri di rischio
33
•
5.7– Utilizzo di modelli di fornitori esterni........................................ 33
•
6.1 - Regole di ponderazione – Probabilità di default ......................... 33
•
6.1 - Regole di ponderazione - Operazioni pronti contro termine su titoli e
merci ed altre operazioni assimilate ....................................................... 33
•
6.1 - Regole di ponderazione - scadenza ......................................... 33
•
6.2.1 Garanti (o venditori di protezione) ammessi ............................ 33
•
7. Procedura di autorizzazione ....................................................... 33
•
7.3 Estensione progressiva del metodo IRB (pag.80) ........................ 33
•
7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB (pag. 81)
33
•
7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB (pag. 81)
33
•
7.4 Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato............... 33
•
Riquadro 4.1 Requisito dell’integrità: alcune ipotesi organizzative ....... 33
•
Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati (pool)
33
•
Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità ........................................ 33
•
Allegato 4 –“Scheda modello”- cap. 8.4 Interventi di modifica del modello
33
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ABI Position Paper
Premessa
Gli Uffici dell’ABI, al fine di elaborare la posizione del sistema bancario italiano
con riferimento al Documento di consultazione pubblicato dalla Banca d’Italia nel
mese di agosto, hanno raccolto dagli Associati i diversi punti di vista e le diverse
proposte sugli aspetti trattati nello stesso.
Sulla base delle osservazioni pervenute è stato predisposto dall’ABI l’allegato
Position Paper che si suddivide in tre parti. La prima è composta da
emendamenti al testo, la seconda da specifiche osservazioni sui riquadri
del documento oggetto di consultazione, la terza da quesiti su alcune questioni
di interesse rilevante
Il sistema bancario italiano esprime apprezzamento per l’opportunità offerta
dalla Banca d’Italia di commentare tali documenti interlocutori e rimane in
attesa della analoga procedura di consultazione per le Istruzioni di Vigilanza
definitive.
In appendice si allegano i commenti predisposti dall’Associazione Italiana
Leasing (ASSILEA) e dall’Associazione Italiana per il Factoring (ASSIFACT) per i
rispettivi ambiti di interesse. Le osservazioni dell’Associazione Italiana del
Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN) sono state incorporate nel
presente Position Paper.
Tra le considerazioni di carattere generale, si ritiene che uno degli argomenti più
importanti dal punto di vista metodologico del documento di consultazione,
riguardi la stima della LGD. Tra le varie questioni che sono state sollevate nel
presente position paper, si ricorda quella di rendere nota, nella formula per il
calcolo della downturn LGD, la metodologia di determinazione dei parametri, la
cui calibrazione dovrebbe però essere effettuata caso per caso nell’ambito della
flessibilità concessa al regulator a valere sul Pillar II. Su questo specifico tema
sarebbe auspicabile un supplemento di analisi e di scambio di opinioni ed
esperienze tra banche e Autorità di Vigilanza.
Sembrerebbe, inoltre, ravvisarsi un profilo di criticità connesso al
disallineamento tra le disposizioni di recepimento della nuova regolamentazione
prudenziale internazionale e la disciplina in materia di IAS/IFRS, poiché il
metodo di svalutazione previsto dagli IAS/IFRS, non ammettendo l’immediata
deducibilità del fondo svalutazione crediti, determina un indebito ampliamento
dei requisiti e quindi dei costi di patrimonializzazione.
In tema di requisiti organizzativi, si ritiene che la collocazione a livello aziendale
di funzioni strategiche di controllo, in particolare l’unità di validazione interna,
dovrebbe essere valutata con la maggiore flessibilità possibile tenendo
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ABI Position Paper
adeguatamente conto delle specificità e delle complessità aziendali, nonché delle
competenze disponibili.
Riteniamo altresì opportuno evidenziare che l’impostazione adottata nello
schema di Istruzioni per le esposizioni in Private Equity è di non distinguere il
rischio tra un investimento diretto delle singole banche e un investimento in
OICR che investe in private equity1. Viene infatti previsto per tali esposizioni un
fattore di ponderazione pari al 190% (relativamente al metodo della
ponderazione semplice). Analoga ponderazione è prevista nel caso di
esposizione verso OICR (relativamente al metodo della scomposizione
integrale).
Tale impostazione, derivante dalla Direttiva comunitaria, non risponde ad una
logica di mercato. Un investimento in OICR dovrebbe essere ponderato
diversamente rispetto ad un investimento diretto della banca in quanto:
•
•
•
investe in un portafoglio di società generalmente operanti in
settori diversi;
rispetta i limiti prudenziali di concentrazione fissati dalla Banca
d’Italia che prevedono un limite compreso tra il 15% e il 20%
del totale investito su una singola partecipazione;
è gestito da una società specializzata (SGR) con un team di
professionisti dedicati che spesso hanno un track record di
performance su investimenti passati dello stesso tipo.
A ciò aggiungasi che l’investimento in un OICR evita alla banca di cumulare un
rischio di credito ed un rischio di capitale verso una stessa impresa laddove la
banca, come spesso accade, è anche finanziatrice dell’impresa.
Come ultimo punto di interesse si vuole sottolineare che, al fine di evitare
ingiustificate asimmetrie tra intermediari, si rinnova la richiesta già avanzata nel
precedente position paper sul metodo standardizzato, di prevedere la possibilità
anche per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB che non appartengano a
gruppi bancari di adottare a livello individuale il metodo dei rating interni (IRB)
per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, alle
medesime condizioni previste per le banche.
1
Ciò vale sia nel caso di adozione del metodo dei rating interni (in esame) sia nel caso di adozione
del metodo standardizzato.
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ABI Position Paper
Emendamenti al testo
•
Rif.: pag. 5, par. 2.3 Perdita attesa e perdita inattesa
Testo originario: “La perdita attesa (Expected Loss, EL) rappresenta, in
termini percentuali, la perdita che in media si manifesta entro un intervallo
temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni) esistente in
portafoglio.
La EL si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come prodotto
tra PD di classe (o pool) e LGD. Per i crediti in stato di default la PD è pari a
100%, quindi la EL è pari alla LGD.”
Testo emendato: “La perdita attesa (Expected Loss, EL) rappresenta, in
termini percentuali, la perdita che in media si manifesta entro un intervallo
temporale di un anno su ogni esposizione (o pool di esposizioni) esistente in
portafoglio.
La EL si calcola per ciascuna esposizione (o pool di esposizioni) come prodotto
tra PD di classe (o pool), LGD ed EAD. Per i crediti in stato di default la PD è pari
a 100%, quindi la EL è pari alla LGD. LGD EL è pari alla migliore stima della
perdita attesa. Le migliori stime della perdita attesa coincidono di norma con le
rettifiche analitiche.”
Motivazione: la perdita inattesa viene definita come una quantità pari alla
perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un
orizzonte temporale di un anno.
La EL è quindi una quantità ben definita, non espressa in termini percentuali;
presumibilmente, la definizione presentata dalla Banca d’Italia nel testo
originario è quella del c.d. Expected Loss Rate, pari al prodotto di PD e LGD, che
rappresenta la perdita attesa espressa come percentuale dell’EAD; la EL risulta
pari al prodotto dell’ Expected Loss Rate e dell’EAD.
Nel caso dei crediti in stato di default, per il calcolo della EL è necessario (così
come previsto anche nell’Accordo) far riferimento alla best estimate EL (migliore
stima della perdita attesa) e non alla downturn LGD. Infatti se così non fosse la
banca pagherebbe due volte (poiché a pag. 46 è specificato che le migliori stime
della perdita attesa coincidono di norma con le rettifiche analitiche): la prima il
requisito patrimoniale a fronte della perdita inattesa, pari alla differenza tra
downturn LGD e migliori stime della perdita attesa; la seconda come deduzione
dal patrimonio di vigilanza (50% al patrimonio di base e 50% al patrimonio
supplementare) dell’eventuale saldo positivo tra perdita attesa e rettifiche di
valore nette specifiche e di portafoglio.
•
Rif.: 2.4 Definizione di default
Testo originario: …2) la soglia di “rilevanza” è pari al 5% dell’esposizione…
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ABI Position Paper
Testo emendato: 2) la soglia di “rilevanza” è pari al 5% dell’esposizione,
ovvero nel caso di approccio per transazione al 5% della transazione
Motivazione: Con l’inserimento degli sconfini nella definizione di default
sembra plausibile l’adozione di una definizione per transazione, soprattutto per
banche che hanno adottato una logica di trattamento dei portafogli di Privati per
prodotto. Sarebbe opportuna in tal senso l’applicazione della soglia di rilevanza
del 5% a livello di transazione (per evitare di intercettare posizioni minori) e non
di controparte, con conseguente classificazione a default della sola transazione
in oggetto.
•
Rif.: 3 Classi di attività (pag.8)
Testo originario: Le attività del banking book (diverse cioè da quelle allocate
nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza”) vengono distinte nelle seguenti
classi:
a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali;
b) esposizioni creditizie verso enti;
Testo emendato: : Le attività del banking book (diverse cioè da quelle allocate
nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza”) vengono distinte nelle seguenti
classi:
a) esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali;
b) esposizioni creditizie verso enti istituzioni;
Motivazione:Si propone di sostituire il termine “enti” con “istituzioni” in quanto
il termine “enti” potrebbe risultare misleading.
•
Rif.: pag. 9, par. 3.1 Esposizioni creditizie verso amministrazioni
centrali e banche centrali
Testo originario: “In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso
amministrazioni centrali e banche centrali così definiti nel metodo
standardizzato.
Essa include: (i) governi regionali, le autorità locali e gli enti del settore pubblico
equiparati a soggetti sovrani nel metodo standardizzato; le banche multilaterali
d sviluppo e le organizzazioni internazionali che soddisfano i criteri per la
ponderazione dello 0% nel modello standardizzato (…)”
Testo emendato: “In questa classe sono comprese tutte le esposizioni verso
amministrazioni centrali e banche centrali così definiti nel metodo
standardizzato.
Essa include: (i) governi regionali (risultanti da un elenco che la Banca d’Italia
provvederà ad aggiornare annualmente), le autorità locali e gli enti del settore
pubblico equiparati a soggetti sovrani nel metodo standardizzato; le banche
multilaterali d sviluppo e le organizzazioni internazionali che soddisfano i criteri
per la ponderazione allo 0% nel modello standardizzato (…).”
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ABI Position Paper
Motivazione: Nel novero dei governi regionali che possono essere ricompresi
nell’ambito dell’esposizioni verso amministrazioni e banche centrali andrebbero
ricompresse tutte le Regioni italiane. Queste difatti rispettano tutti i requisiti
previsti dalla Direttiva - e dal documento di consultazione della Banca d’Italia sul
metodo standardizzato – per il riconoscimento delle relative esposizioni
nell’ambito del portafoglio sovereign: le amministrazioni regionali hanno infatti
specifici poteri di amministrazione fiscale ed assetti istituzionali tali da rendere le
loro probabilità di insolvenza simili a quelle dello Stato italiano.
•
Rif.: 3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio (pag. 11)
Testo originario: “Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali: ai
fini della individuazione di tale sottoclasse di attività valgono le medesime regole
previste per il metodo standardizzato (cfr. relativo documento per la
consultazione).”
Testo emendato: Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali: ai
fini della individuazione di tale sottoclasse di attività valgono le medesime regole
previste per il metodo standardizzato (cfr. relativo documento per la
consultazione). Sono compresi all’interno di questa sottoclasse anche i crediti
verso imprese garantiti da ipoteca su immobili residenziali. A questi ultimi può
essere assegnata la probabilità d’insolvenza di controparte.
Motivazione: Dal testo sembra evincersi che anche i crediti verso imprese
garantiti da ipoteca su immobili residenziali vengano incluse nel segmento
“Esposizioni creditizie al dettaglio”. Di conseguenza sorgerebbe il problema
dell’associazione di una probabilità d’insolvenza per rapporto, ad esempio per
una controparte corporate cui è di solito associata una probabilità d’insolvenza
per cliente. Si richiede di precisare l’ambito di riferimento.
****
Testo originario: “Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori
economici, a condizione che:
- l’esposizione totale (per cassa e “fuori bilancio”) della banca o del
gruppo bancario nei confronti della piccola impresa o del piccolo
operatore economico (o del gruppo di clienti connessi), ivi compresi i
prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore – in termini di
accordato (ovvero utilizzato, se maggiore) - a €1 milione, al netto delle
esposizioni (per cassa e “fuori bilancio”) garantite da ipoteca su immobili
residenziali; per le forme tecniche che prevedono piani di ammortamento
la verifica del rispetto della suddetta soglia va effettuata con riferimento
agli importi originari; (omissis)”
Testo emendato: “Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori
economici, a condizione che:
- l’esposizione totale (per cassa e “fuori bilancio”) della banca o del
gruppo bancario nei confronti della piccola impresa o del piccolo
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ABI Position Paper
operatore economico (o del gruppo di clienti connessi), ivi compresi i
prestiti concessi per finalità personali, sia inferiore – in termini di
accordato (ovvero utilizzato, se maggiore) - a €1 milione, al netto
delle esposizioni (per cassa e “fuori bilancio”) garantite da ipoteca su
immobili residenziali; per le forme tecniche che prevedono piani di
ammortamento la verifica del rispetto della suddetta soglia va
effettuata con riferimento agli importi originari agli importi residui in
essere alla data di segnalazione; (omissis)”
Motivazione: Un simile dettame non è conforme con le prassi gestionali e con
le metodologie di monitoraggio andamentale correntemente adottate dalle
banche. Con specifico riferimento alle esposizioni rateali, è prassi comune
definire quale importo “accordato” il debito residuo risultante da piano di
ammortamento e quale importo “utilizzato” il debito residuo effettivo. Un
eventuale “sconfino” non è niente altro che il differenziale positivo tra l’utilizzato
e l’accordato.
Si ritiene che la formulazione non abbia nessun senso economico in quanto un
mutuo che sia giunto alla quasi estinzione peserebbe, se di stesso importo
originario, come uno appena acceso; artificialmente gonfiando l’utilizzato della
controparte. Tale impostazione sembrerebbe in palese contrasto con l’Accordo
che prevede l’adozione di curve di ponderazione più favorevoli verso le piccole e
medie imprese, mentre l’impiego di tale norma potrebbe portare ad un
innalzamento del costo del credito per le stesse sia via l’adozione di una
ponderazione sfavorevole sia per la necessità di utilizzare più intermediari
finanziari.
Si segnala, infine, che la versione che fa riferimento agli importi originari, che
dovrebbe essere stata introdotta al fine di limitare la variabilità del fenomeno
dei passaggi tra “retail” e non, genera comunque movimenti di segmento
regolamentare quando la controparte stipuli nuovi contratti in sostituzione di
finanziamenti ormai prossimi alla scadenza naturale, qualora la somma delle
nuove erogazioni con quanto erogato in passato (e prossimo alla chiusura
naturale) determini il superamento della soglia di rilevanza”.
****
Testo originario: “Esposizioni verso piccole imprese e piccoli operatori
economici”
Testo emendato: “Esposizioni verso piccole e medie imprese e piccoli operatori
economici”
Motivazione: per omogeneità con il resto della normativa di riferimento (cfr.
pag. 61 del documento 6.2.2 “esposizioni verso piccole o medie imprese
classificate tra le esposizioni al dettaglio”).
•
Rif.: pag. 12, par. 3.4 Esposizioni al dettaglio
Testo originario: (…) All’interno delle esposizioni al dettaglio si distinguono tre
sottoclassi:
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ABI Position Paper
(i)
(ii)
(iii)
esposizioni garantite da immobili residenziali;
esposizioni rotative al dettaglio;
altre esposizioni al dettaglio.
Un’esposizione può rientrare nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio
qualificate se sono soddisfatti i seguenti criteri:
(…)
d) la banca dimostra che l’esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che
presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di
tali tassi, in particolare all’interno delle fasce basse di PD. La valutazione del
livello di volatilità relativa dei tassi di perdita va effettuata per confronto con le
evidenze relative alla sottoclasse (iii). (…)
Testo emendato: : All’interno delle esposizioni al dettaglio si distinguono tre
sottoclassi:
(i)
esposizioni garantite da immobili residenziali;
(ii)
esposizioni rotative al dettaglio;
(iii)
altre esposizioni al dettaglio.
Un’esposizione può rientrare nella categoria delle esposizioni rotative al dettaglio
qualificate se sono soddisfatti i seguenti criteri:
(…)
d) la banca dimostra che l’esposizione rientra in una tipologia di portafoglio che
presenta una bassa volatilità dei tassi di perdita in relazione al livello medio di
tali tassi, in particolare all’interno delle fasce basse di PD. La valutazione del
livello di volatilità relativa dei tassi di perdita va effettuata per confronto con le
evidenze relative alla sottoclasse (iii) (ii). (…)
Motivazione: La proposta della Banca d’Italia prevede che il benchmark che
deve essere considerato per valutare la volatilità del tasso di perdita del
comparto dei crediti al dettaglio debba essere il “subportafoglio” di “altre
esposizioni al dettaglio”. Al riguardo, è opportuno rilevare che nel portafoglio
“altre esposizioni al dettaglio” rientrano i finanziamenti alle PMI che presentano
livelli di volatilità dei tassi di perdita significativamente differenti rispetto alle
esposizioni revolving (segnatamente carte di credito rotative). Pertanto
utilizzare questo subportafoglio per monitorare il livello di variazioni di perdita
delle esposizioni revolving finirebbe per essere fuorviante e non coerente con le
normali best practice bancarie di gestione efficiente del rischio di credito.
Inoltre, tale ipotesi non risponde a quanto disposto dall’Allegato VII, parte 1,
punto 13, della Direttiva Europea che più opportunamente fa riferimento a sub
portafogli retail rotativi. Si propone quindi di recepire il disposto della Direttiva
Europea.
•
Rif.: pag.15, par. 3.8 Crediti commerciali acquistati
Testo originario: “In relazione a quanto precede, i contratti stipulati con il
cliente cedente prevedono la possibilità per la banca di effettuare, in proprio o
tramite una società di revisione, accessi in loco al fine di effettuare i controlli di
cui sopra. I risultati di questi riesami sono documentati.”
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ABI Position Paper
Testo emendato: In relazione a quanto precede, i contratti stipulati con il
cliente cedente prevedono la possibilità per la banca di effettuare, in proprio o
tramite una società di revisione, accessi in loco al fine di effettuare i controlli di
cui sopra. Nei confronti di controparti di elevato standing che per prassi non
concedono alle banche / intermediari finanziari accessi in loco, i contratti devono
prevedere obblighi informativi puntuali a favore della banca / intermediario
finanziario. I risultati di questi riesami e flussi informativi sono documentati.
Motivazione: Nella prassi operativa corrente le controparti primarie riescono a
ottenere l’esclusione della clausola di “accesso in loco” sostituendola con
obblighi informativi. La proposta di emendamento rende più flessibile la
possibilità per banche / intermediari finanziari di monitorare il rischio
garantendo allo stesso tempo l’efficacia dell’attività di controllo.
•
Rif.: pag.22, par. 4.2.1 Il processo di attribuzione del rating - iv)
integrità del processo di attribuzione del rating
Testo originario: La problematica relativa al rispetto del requisito
organizzativo dell’integrità del processo di attribuzione del rating si pone nei casi
in cui viene lasciato spazio all’intervento umano nell’attribuzione definitiva del
rating.
In tali ipotesi le banche devono promuovere e rafforzare l’autonomia del
processo di rating predisponendo ogni cautela per far sì che l’attribuzione dei
rating e la loro revisione periodica siano compiute o approvate da soggetti che
non traggono "diretti benefici" dalla concessione del credito. Ciò al fine di evitare
che il giudizio finale prodotto dal sistema IRB sia condizionato dai possibili
interessi di cui possono essere portatori i soggetti responsabili dell’attribuzione
definitiva del rating.
..omissis..
L’obiettivo dell’integrità del processo richiede pertanto l’adozione di soluzioni
organizzative incentrate sul criterio-guida della netta separazione tra le funzioni
di delibera del fido e quelle di attribuzione definitiva del rating. Il principio di
separatezza deve essere assicurato anche nei casi in cui coesistano in capo ad
un medesimo soggetto - destinatario di incentivi retributivi correlati
all’andamento dei volumi erogati - compiti di sviluppo commerciale e
responsabilità di attribuzione definitiva del rating.
Testo emendato: La problematica relativa al rispetto del requisito
organizzativo dell’integrità del processo di attribuzione del rating si pone nei casi
in cui viene lasciato spazio all’intervento umano nell’attribuzione definitiva del
rating.
In tali ipotesi le banche devono promuovere e rafforzare l’autonomia del
processo di rating predisponendo ogni cautela per far sì che l’attribuzione dei
rating e la loro revisione periodica siano compiute o approvate da soggetti che
non traggono "diretti benefici" dalla concessione del credito ovvero assicurano le
opportune misure cautelative volte a escludere i conflitti di interesse della
specie. Ciò al fine di evitare che il giudizio finale prodotto dal sistema IRB sia
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ABI Position Paper
condizionato dai possibili interessi di cui possono essere portatori i soggetti
responsabili dell’attribuzione definitiva del rating.
..omissis..
L’obiettivo dell’integrità del processo richiede pertanto l’adozione di soluzioni
organizzative incentrate sul criterio-guida della netta separazione tra le funzioni
di delibera del fido e quelle di attribuzione definitiva del rating. Il principio di
separatezza deve essere assicurato anche nei casi in cui coesistano in capo ad
un medesimo soggetto - destinatario di incentivi retributivi correlati
all’andamento dei volumi erogati - compiti di sviluppo commerciale e
responsabilità di attribuzione definitiva del rating.
L’applicazione del principio di integrità ed il soddisfacimento del requisito della
separatezza sono da intendersi per i portafogli retail meno stringenti rispetto
agli altri portafogli.
Avuta considerazione delle dimensioni e della complessità organizzativa della
banca, della tipologia dei portafogli coinvolti nonché dell’impostazione
complessiva del sistema di rating, l’ammissione di soluzioni organizzative che
prevedano la coesistenza in capo a un medesimo soggetto di compiti di delibera
e/o di sviluppo commerciale e di assegnazione del rating risultano condizionate
dall’adozione di opportune misure cautelative da parte dell’intermediario sul
piano procedurale e organizzativo.
Motivazione: il paragrafo che sancisce l’applicazione del principio di integrità ed
il soddisfacimento del requisito della separatezza secondo criteri meno stringenti
per i portafogli retail, è stato introdotto per tenere conto dell’elevato
frazionamento dei suddetti portafogli a fronte di un alto impatto a livello
commerciale e organizzativo per la banca.
Con l’aggiunta del secondo paragrafo si intende ammettere, coerentemente alla
dimensione e alla complessità dell’intermediario, la possibilità di definizione di
adeguate soluzioni organizzative che assicurino l’integrità del processo senza
richiedere la duplicazione all’interno della banca di funzioni o fasi valutative.
Tali soluzioni prevedono il coinvolgimento di figure quali organi deliberanti o con
funzione anche commerciale nella attribuzione del rating (per esempio nelle fasi
di compilazione dei questionari qualitativi sulla controparte ovvero di correzione
al giudizio di rating espresso dal modello statistico (override)). Inoltre
consentono di apportare allo stesso rating del contributo informativo di soggetti
con forte competenza in ambito creditizio o con conoscenza della controparte.
Tuttavia assicurano al contempo il controllo degli interventi apportati dalle figure
suddette e, nei casi in cui il loro intervento sia determinante, la ratifica di questo
da parte di altri organi.
•
Rif: 4.4.2 Controlli di secondo livello. La validazione interna. (pag.
28)
Testo originario: La responsabilità della validazione fa capo a una struttura
indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di talune attività,
dell’apporto di altre unità operative; detta struttura può essere eventualmente
già responsabile di funzioni di controllo di secondo livello su altre aree operative.
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ABI Position Paper
Testo emendato: La responsabilità della validazione fa capo a una struttura
funzione indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di
talune attività, dell’apporto di altre unità operative; detta struttura può essere
eventualmente già responsabile di funzioni di controllo di secondo livello su altre
aree operative.
In considerazione delle proprie peculiarità dimensionali e operative, della
rischiosità dei portafogli gestiti, dell’impostazione complessiva del sistema di
rating nonché dei molteplici profili professionali richiesti in rapporto alla
struttura organizzativa, è riconosciuta la discrezionalità all’intermediario di
affidare la funzione di validazione a strutture organizzative diverse, già presenti
nella banca (es. risk management, sistemi informativi, organizzazione), purché
il processo di validazione venga ricondotto a unità mediante la nomina di un
responsabile che coordini e sovrintenda alle diverse attività, anche attraverso la
predisposizione di un apposito programma.
Motivazione: al fine di assicurare un maggior grado di neutralità della
normativa circa i differenti e possibili assetti organizzativi delle banche, si chiede
di sostituire il termine “struttura” con il termine “funzione” intendendosi per tale
il presidio di un processo, riconducibile a sua volta ad una o anche più entità
organizzative, purché sufficientemente coordinate tra di loro nonché
gerarchicamente ed operativamente indipendenti, secondo i criteri indicati nel
documento.
Inoltre, in generale, si suggerirebbe di riferire i requisiti richiesti più al processo
di validazione interna che ad una struttura aziendale, in quanto una pluralità di
soluzioni organizzative potrebbero egualmente soddisfare i requisiti (di
indipendenza, ecc.), senza ricorrere ad una segregazione in una apposita unità.
Con l’aggiunta dell’ultimo paragrafo si intende ammettere esplicitamente per gli
intermediari, in relazione alla dimensione e alla complessità, la possibilità di
prevedere delle soluzioni organizzative più consone, che evitino la creazione di
strutture dedicate ed autonome, ricorrendo invece a risorse già impiegate nelle
fasi di sviluppo, assicurando tuttavia un più stringente controllo degli organi di
terzo livello.
•
Rif.: 4.7 L’utilizzo del sistema di rating (Pag. 32)
Testo originario: “Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il
metodo IRB per le esposizioni al dettaglio andrà verificato che le modalità di
utilizzo anzidette si estendano anche alle stime interne di LGD e CCF.”
Testo emendato: “Per le banche che adottano il metodo IRB avanzato o il
metodo IRB per le esposizioni al dettaglio andrà verificato che le modalità di
utilizzo anzidette si estendano anche alle stime interne di LGD e CCF, riducendo
il limite minimo di rispetto del requisito di esperienza all’anno precedente il
rilascio del provvedimento di autorizzazione.”
13/47
ABI Position Paper
Motivazione: Si richiede di portare l’orizzonte temporale di utilizzo gestionale di
LGD e CCF per l’IRB avanzato ad un anno prima del provvedimento di
autorizzazione, possibilità emersa nel corso degli incontri tenutisi.
****
Testo originario: “Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre
anni precedenti il rilascio del provvedimento; il limite minimo di 3 anni viene
ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle esposizioni al
dettaglio) ovvero due anni (per quanto riguarda il metodo IRB avanzato) per le
richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre 2009.”
Testo emendato: “Tale requisito di esperienza deve essere rispettato nei tre
anni precedenti il rilascio del provvedimento di autorizzazione; il limite minimo
di 3 anni viene ridotto ad un anno (nel metodo IRB di base e per la classe delle
esposizioni al dettaglio) ovvero due anni (per quanto riguarda il metodo IRB
avanzato) per le richieste di convalida presentate entro il 31 dicembre 2009.”
Motivazione: Senza la specificazione aggiunta poteva intendersi il rilascio delle
Istruzioni Bankit.
•
Rif.: 4.8.2 – Sistema informativo aziendale – Pag. 34
Testo originario: “Le procedure operative devono essere integrate con il
modulo di calcolo del rating in modo da consentire un’adeguata gestione del
processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli
debitori o dei pool di crediti, compreso il ricorso ad override. Qualora siano
rilevate modifiche rilevanti rispetto ai dati su cui è stato calcolato il rating
corrente, e comunque con cadenza almeno annuale, il programma deve
proporre una revisione del merito di credito.”
Testo emendato: “Le procedure operative devono essere integrate con il
modulo di calcolo del rating in modo da consentire un’adeguata gestione del
processo di attribuzione, approvazione e revisione del punteggio dei singoli
debitori o dei pool di crediti, compreso il ricorso ad override. I processi interni
devono garantire che, qualora siano rilevate modifiche rilevanti rispetto ai dati
su cui è stato calcolato il rating corrente, e comunque con cadenza almeno
annuale, il programma deve proporre una sia effettuata una revisione del merito
di credito”
Motivazione: L’esplicito riferimento alla predisposizione di un programma che
di sua iniziativa richieda una revisione del merito di credito di ciascuna
controparte ogni anno e ad ogni variazione significativa dello stesso pare
eccessivamente onerosa nonché, francamente, irrealizzabile.
Se un programma automatico è infatti in grado di proporre una revisione annua,
non è però in grado di proporre la stessa al succedere di modifiche rilevanti nei
dati che compongono il modello di rating (esempio: notizie qualitative rilevanti
tali da modificare sostanzialmente il merito di credito dell’azienda).
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ABI Position Paper
La modifica proposta ha pertanto lo scopo di “trasferire” l’obbligo di revisione
puntuale da un programma IT alle normative e ai processi interni, con evidente
vantaggio in termini di garanzia di conformità con i requisiti minimi.
•
Rif.: pag. 39, par. 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio
Testo originario: “(…) Le stime di PD, LGD, e CFF possono comportare errori
inattesi; pertanto, al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche
devono incorporare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato
al prevedibile margine di errore. Nei casi in cui le metodologie e i dati sono
meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, la cautela deve
essere maggiore. (…)”
Testo emendato: “(…) Le stime di PD, LGD, e CFF possono comportare errori
inattesi; pertanto, al fine di evitare valutazioni troppo ottimistiche, le banche
devono incorporare nelle proprie misurazioni un fattore di cautela commisurato
al prevedibile margine di errore. Nei casi in cui le metodologie e i dati sono
meno soddisfacenti e il presumibile margine di errore più ampio, la cautela deve
essere maggiore. (…)”
Motivazione: La proposta di Banca d’Italia non è coerente con i contenuti della
Direttiva che non richiedono un incremento delle PD, LGD ed CCF computate al
fine di compensare eventuali errori di valutazione. Nel documento, peraltro sono
già previste altre disposizioni cautelative.
•
Rif.: 5.4 Quantificazione dei parametri di rischio Nota 10
Testo originario: Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l’attuale
rilevanza del fenomeno dei past-due cd. “tecnici” (non rappresentativi di un
effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite), è
preferibile – almeno nella prima fase di applicazione della disciplina – non
includere i suddetti past-due tra i default.
Testo emendato: Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l’attuale
rilevanza del fenomeno dei past-due cd. “tecnici” (non rappresentativi di un
effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite), è
preferibile – almeno nella prima fase di applicazione della disciplina – non
includere i suddetti past-due tra i default.
Motivazione: Per dare forza all’inclusione del concetto di past due economico è
stato eliminato nella parentesi “….tale da generare perdite”.
Si richiede, inoltre, se sia possibile definire un criterio oggettivo proxy per la
definizione dei past-due tecnici, al fine di procedere con una classificazione
automatica degli stessi.
15/47
ABI Position Paper
•
Rif. Pag. 41, 42 - 5.4.2 Probabilità di default:
Testo originario: La quantificazione della PD associata a ciascuna classe di
rating avviene concettualmente in due stadi: in una prima fase la banca assegna
ciascuna controparte ad una classe di rating, definita sulla base di criteri espliciti
e formalizzati; in una fase successiva la banca determina una PD per ciascuna
classe di rating, che dovrà essere assegnata a ciascuna controparte inclusa nella
stessa classe di rating.
Testo emendato: La quantificazione della PD associata a ciascuna classe di
rating avviene concettualmente in due stadi: ad esempio in una prima fase la
banca assegna ciascuna controparte ad una classe di rating, definita sulla base
di criteri espliciti e formalizzati; in una fase successiva la banca determina una
PD per ciascuna classe di rating, che dovrà essere assegnata a ciascuna
controparte inclusa nella stessa classe di rating.
Motivazione: Si osserva che la metodologia descritta nel presente paragrafo
non è la sola percorribile per la quantificazione della PD per ciascuna classe di
rating. A tal fine si richiede di indicare tale metodo solo a fini esemplificativi.
****
Testo originario: “A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti
informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, al momento
della richiesta di convalida il periodo storico di osservazione di almeno una fonte
ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il
metodo di base, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a quando i dati
pertinenti coprono un periodo pari ad almeno cinque anni.”
Testo emendato: “A prescindere dal fatto che la banca impieghi fonti
informative interne, esterne, condivise o una loro combinazione, al momento
della richiesta di convalida il periodo storico di osservazione di almeno una fonte
ai fini della stima della PD deve avere una durata minima di due anni per il
metodo di base e IRB retail, che aumenta poi di un anno ogni anno, fino a
quando i dati pertinenti coprono un periodo pari ad almeno cinque anni.
Motivazione: La CRD nell’annex VII, parte 4 para71 prevede, nella sezione
delle Esposizioni al dettaglio: “Gli Stati membri possono autorizzare gli enti
creditizi ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando
applicano il metodo basato sui rating interni. Il periodo da coprire aumenta di un
anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono un periodo pari a cinque
anni.” La deroga temporale sui 2 anni dovrebbe essere estesa quindi non solo
all’IRB base, ma anche all’IRB retail.
****
Testo originario: “Anche per i crediti al dettaglio valgono gli stessi criteri di
lunghezza delle serie storica da utilizzare per la stima della PD.”
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ABI Position Paper
Testo emendato: “Anche per i crediti al dettaglio valgono gli stessi criteri di
lunghezza delle serie storica da utilizzare per la stima della PD nell’ambito del
metodo IRB di base.”
Motivazione: Per fugare dubbi, si richiede di esplicitare che per il calcolo della
PD riferita ai crediti al dettaglio vale la regola dei due anni iniziali di profondità
della serie storica nell’ambito del metodo IRB di base
•
Rif. Pag. 43 - 5.4.3 Tasso di perdita in caso di default - LGD tasso di
sconto per l’attualizzazione:
Testo originario: “L’effetto di attualizzazione va considerato nelle stime
mediante la scelta di un tasso di sconto dei flussi basata sui seguenti criteri:
− il tasso di sconto ...;
− quando i flussi di recupero sono incerti, il calcolo del valore attuale deve
riflettere sia il valore monetario del tempo sia il rischio non diversificabile
insito nella volatilità dei flussi di recupero mediante l’individuazione di un
premio al rischio adeguato;”
Testo emendato: “L’effetto di attualizzazione va considerato nelle stime ad
eccezione di quelle ottenute sui recuperi storici,mediante la scelta di un tasso di
sconto dei flussi basata sui seguenti criteri:
− il tasso di sconto …;
− per le “posizioni non chiuse”, quando i flussi di recupero sono incerti, il
calcolo del valore attuale deve riflettere sia il valore monetario del tempo sia
il rischio non diversificabile insito nella volatilità dei flussi di recupero
mediante l’individuazione di un premio al rischio adeguato;
Motivazione: Le stime di LGD su posizioni chiuse per definizione sono
effettuate ricorrendo agli incassi effettivamente realizzati e quindi sono
“oggettive”. Se con il premio al rischio si intende cogliere l’effetto che quegli
incassi sarebbero potuti essere inferiori (o superiori) e che pertanto questa
incertezza deve trovare contropartita nel sommare al tasso di attualizzazione
una componete per il rischio, si creerebbe una duplicazione con l’effetto colto
tramite la downturn LGD.
****
Testo originario: “Si può verificare il caso in cui la LGD osservata per le
esposizioni presenti nell’archivio di riferimento assuma un valore negativo
(recupero superiore all’importo nominale dell’esposizione in default), ad esempio
in presenza di un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari più basso rispetto
al livello assunto dal tasso effettivo, comprensivo delle altre componenti di
ricavo spettanti alla banca.
Al riguardo, gli archivi di riferimento mantengono evidenza delle LGD osservate
negative; resta comunque fermo che le stime di LGD devono essere non
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ABI Position Paper
negative e che le banche dimostrano alla Banca d’Italia l’accuratezza e la solidità
del processo di stima adottato, specie quando i valori stimati siano
particolarmente bassi o pari a zero. Occorre anche illustrare i principali fattori
che hanno determinato tali valori.”
Testo emendato: “Si può verificare il caso in cui la LGD osservata per le
singole esposizioni presenti nell’archivio di riferimento assuma un valore
negativo (recupero superiore all’importo nominale dell’esposizione in default),
ad esempio in presenza di un tasso di attualizzazione dei flussi finanziari più
basso rispetto al livello assunto dal tasso effettivo, comprensivo delle altre
componenti di ricavo spettanti alla banca.
Al riguardo, gli archivi di riferimento mantengono evidenza delle LGD osservate
negative; resta comunque fermo che le stime di LGD media devono essere non
negative e che le banche dimostrano alla Banca d’Italia l’accuratezza e la solidità
del processo di stima adottato, specie quando i valori stimati siano
particolarmente bassi o pari a zero. Occorre anche illustrare i principali fattori
che hanno determinato tali valori.”
Motivazione: Sarebbe opportuno che l’Organo di Vigilanza permettesse di poter
rilevare i casi singoli in cui la LGD risulta negativa, fermo restando che la LGD
media del pool di crediti non possa risultare negativa. Mantenere i valori negativi
della LGD dei casi singoli ha l’effetto di ridurre maggiormente LGD media del
pool rispetto a porli pari a zero.
****
Testo originario: Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle
caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, garanzie, settore
economico, ecc.),
Testo emendato: Nello stimare la LGD le banche tengono conto delle
caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, garanzie, settore
economico, ecc.),
Motivazione:l’inclusione tra i parametri di stima del settore di attività
economico può creare problemi di numerosità.
****
Testo originario: ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della
LGD media osservata di lungo periodo (long run default weighted average LGD)
per le diverse tipologie di esposizione.
Testo emendato: ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base della
LGD media osservata di lungo periodo (long run default weighted average LGD)
per le diverse tipologie di esposizione operazione.
****
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ABI Position Paper
Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e
banche centrali
Testo originario: “Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere
dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo.”.
Testo emendato: “Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a raccogliere
dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo. Le banche
non sono tenute ad attribuire uguale importanza ai dati storici se dimostrano
che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore dei tassi di
perdita”.
Motivazione: non si ravvede la necessità di limitare tale prescrizione al solo
segmento retail, che peraltro prevede l’utilizzo di serie storiche di minore
profondità (inizialmente 2 anni rispetto ai 5 degli altri segmenti).
Si richiede pertanto di estendere tale possibilità anche al segmento “corporate”
ed agli altri. Una simile previsione dovrebbe inoltre essere riportata anche con
riferimento alla determinazione dei punti di ancoraggio per la PD.
•
Rif.: Pag. 47 – 5.4.4 Fattori di conversione creditizia
Testo originario: “Le stime dei fattori di conversione creditizia (CCF)
rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore
prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il default. I CCF devono
essere espressi in percentuale del margine non utilizzato e non possono essere
inferiori a zero; quindi, l’esposizione al momento del default (EAD) non può
scendere al di sotto del valore dell’esposizione.”
Testo emendato: “Le stime dei fattori di conversione creditizia (CCF)
rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore
prima e, ove rilevi, dopo il momento in cui si verifica il default qualora questi
ultimi non siano compresi tra i costi nella stima della LGD. I CCF devono essere
espressi in percentuale del margine non utilizzato o dell’incremento complessivo
dell’utilizzato quando l’accordato è inferiore all’utilizzato, e non possono essere
inferiori a zero; quindi, l’esposizione al momento del default (EAD) non può
scendere al di sotto del valore dell’esposizione.”
Motivazione: la citata disposizione sembra essere perentoria per quanto
riguarda il corporate, contrariamente a quanto previsto dal CEBS (248), che
prevede la possibilità di inserire gli utilizzi successivi al default tanto nella stima
dei CCF quanto in quella della LGD, e a quanto rappresentato nel corso dei
incontri tenutisi. Si richiede pertanto che venga esplicitata la possibilità di
inserire gli utilizzi successivi al default anche nella stima di LGD
Quanto al secondo inserimento - l’esigenza di riformulazione della definizione di
CCF deriva dal fatto che i clienti appartenenti agli speculative grade spesso
mostrano la presenza di sconfini o assenza di margini già 12 mesi prima
dell’evento default. La possibilità di calcolare il CCF prendendo in considerazione
l’incremento complessivo di utilizzato “senza riguardo al limite superiore
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ABI Position Paper
dell’accordato” permetterebbe di calcolare un CCF più coerente con il profilo di
rischio di questi clienti.
****
Testo originario: Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione
le caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica, rating, settore
economico, ecc.), ad esempio attraverso modelli multivariati o sulla base dei
CCF medi osservati di lungo periodo per le diverse tipologie di esposizione.
Testo emendato: Per la stima dei CCF devono essere prese in considerazione
le caratteristiche delle esposizioni (dimensione, forma tecnica – es. classe come
da centrale rischi -, rating, settore economico, ecc.), ad esempio attraverso
modelli multivariati o sulla base dei CCF medi osservati di lungo periodo per le
diverse tipologie di esposizione.
****
Criteri specifici per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e
banche centrali
Testo originario: …omissis… “Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a
raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo.”
Testo emendato: …omissis… “Le banche devono, in ogni caso, impegnarsi a
raccogliere dati che, nel tempo, arrivino a coprire un ciclo economico completo.”
Le banche non sono tenute ad attribuire uguale importanza ai dati storici se
dimostrano che le informazioni più recenti costituiscono un migliore indicatore
degli utilizzi.
Motivazione: non si ravvede la necessità di limitare tale prescrizione al solo
segmento retail, che peraltro prevede l’utilizzo di serie storiche di minore
profondità (inizialmente 2 anni rispetto ai 5 degli altri segmenti). Si richiede
pertanto di estendere tale possibilità anche al segmento “corporate” ed agli altri.
•
Rif.: Pag. 52 – 5.7 Utilizzo di modelli di fornitori esterni
Testo originario: “Quando l’assegnazione dei rating o l’attribuzione delle
posizioni ai pool si basa su modelli quantitativi, le banche li progettano e
sviluppano al proprio interno, eventualmente con l’ausilio di collaborazioni
esterne, e ne mantengono la proprietà.”
…omissis…
- la banca deve essere in grado di garantire il funzionamento e la
validazione dei modelli esterni anche nel caso in cui venga interrotto il
rapporto professionale con il fornitore esterno;
Testo emendato: “Quando l’assegnazione dei rating o l’attribuzione delle
posizioni ai pool si basa su modelli quantitativi, le banche li progettano e
sviluppano al proprio interno, eventualmente con l’ausilio di collaborazioni
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ABI Position Paper
esterne, e ne mantengono la proprietà; è comunque ammesso il ricorso a
modelli acquisiti da fornitori esterni purché la banca sia in grado di dimostrarne
l’idoneità e il rispetto degli stessi obblighi di documentazione richiesti per i
modelli interni, anche nel caso in cui quelli esterni si basino su una tecnologia
brevettata”
…omissis…
- la banca in fase contrattuale deve porre particolare attenzione per
salvaguardare deve essere in grado di garantire il funzionamento e la
validazione dei modelli esterni anche nel caso in cui venga interrotto il
rapporto professionale con il fornitore esterno;
Motivazione:
L’accordo di Basilea e il CEBS non prevedono restrizioni
all’utilizzo di vendor model. Alcuni dei modelli disponibili incorporano tra i propri
componenti anche modelli o score di fornitori esterni aumentando di fatto gli
elementi informativi a supporto degli stessi
•
Rif.: pag. 55 par. 6.1 Perdita in caso di default (metodo avanzato)
Testo originario: “Le banche che utilizzano il metodo avanzato possono
scegliere di riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti
da garanzie personali, derivati su crediti ed altre attività assimilate rettificando
la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.”
Testo emendato: Le banche che utilizzano il metodo avanzato possono
scegliere di riconoscere gli effetti di attenuazione del rischio di credito prodotti
da garanzie personali, derivati su crediti ed altre attività assimilate rettificando
la PD e/o la LGD, a condizione che siano soddisfatti i pertinenti requisiti minimi.
Motivazione:Nel metodo IRB avanzato la Direttiva prevede specifici requisiti
per il riconoscimento ai fini di mitigazione del rischio di credito delle cosiddette
unfunded credit protection; spetta infatti alla banca di dimostrare – sulla scorta
delle informazioni a disposizione - la capacità della malleva di attenuare il rischio
di credito, tanto più se la garanzia venga posta a riduzione della LGD. Si
propone pertanto di recepire quanto disposto in materia dalla Direttiva.
•
Rif.: Pag. 61 – 6.2.1 Garanti (o venditori di protezione) ammessi
Testo originario: Sono riconosciuti come fornitori di protezione le istituzioni
finanziarie soggette a vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e
le agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Il garante (o venditore di
protezione), che deve avere esperienza e competenza sufficienti in materia di
protezione del credito non finanziata, soddisfa le seguenti condizioni:
Testo emendato: Sono riconosciuti come fornitori di protezione le istituzioni
finanziarie soggette a vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione e
le agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Il garante (o venditore di
protezione), che deve avere esperienza e competenza sufficienti in materia di
protezione del credito non finanziata, soddisfa le seguenti condizioni:
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ABI Position Paper
Motivazione: Si propone di eliminare l’inciso “che deve avere esperienza e
competenza sufficienti in materia di protezione del credito non finanziata” in
quanto si ritiene che le banche, le assicurazioni e le ECA per definizione
rispettino il requisito di esperienza.
•
Rif.: pag. 62, par. 6.2.5 Metodologia di calcolo dell’effetto di double
default
Testo originario: “(…) le banche che applicano le regole del double default
devono valutare l’impatto di una eventuale perdita di idoneità da parte del
garante nonché l’impatto de default di uno tra debitore e garante, con
conseguenti effetti in termini di maggior rischio e requisito di capitale al
momento del default”.
Testo emendato: “(…) le banche che applicano le regole del double default
devono valutare l’impatto di una eventuale perdita di idoneità da parte del
garante nonché l’impatto de default di uno tra debitore e garante, con
conseguenti effetti in termini di maggior rischio e requisito di capitale al
momento del default”.
Motivazione: La raccomandazione della Banca d’Italia risulta particolarmente
penalizzante e non coerente con quanto disposto dalla Direttiva Europea in
materia di double default. Al riguardo, è opportuno rilevare che il dettato
comunitario ha già previsto significativi vincoli all’applicazione delle regole del
DD. Ipotizzare un possibile aggravio in termini di PD tra garante e obbligato
principale finirebbe per rendere inutile l’applicazione del DD ai fini di mitigazione
del rischio di credito, privando il sistema bancario italiano di un’ opportunità
prevista negli altri paesi europei.
•
Rif.: pag. 64, Riquadro 6.1 Esposizioni connesse con finanziamenti
specializzati: ponderazione di favore
Testo originario: con riferimento alle esposizioni connesse con finanziamenti
specializzati, la direttiva 2006/48/CE prevede che nel caso in cui l’esposizione
abbia una durata residua pari o superiore a 2,5 anni, l’Autorità di Vigilanza può
autorizzare la banca ad assegnare fattori di ponderazione preferenziali del 50%
alle esposizioni classificate nella categoria 1 e del 70% a quelle classificate nella
categoria 2, a condizione che le caratteristiche di assunzione e gestione del
rischio della banca siano particolarmente robuste.
Nel caso di esercizio di tale discrezionalità nazionale, le perdite attese relative
alla categoria 1 sono pari allo 0% e quelle relative alla categoria 2 sono pari
allo 0,4%. La Banca d’Italia non intende esercitare tale opzione.
Testo emendato: con riferimento alle esposizioni connesse con finanziamenti
specializzati, la direttiva 2006/48/CE prevede che nel caso in cui l’esposizione
abbia una durata residua pari o superiore a 2,5 anni, l’Autorità di Vigilanza può
autorizzare la banca ad assegnare fattori di ponderazione preferenziali del 50%
alle esposizioni classificate nella categoria 1 e del 70% a quelle classificate nella
categoria 2, a condizione che le caratteristiche di assunzione e gestione del
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ABI Position Paper
rischio della banca siano particolarmente robuste.
Nel caso di esercizio di tale discrezionalità nazionale, le perdite attese relative
alla categoria 1 sono pari allo 0% e quelle relative alla categoria 2 sono pari
allo 0,4%. La Banca d’Italia non intende esercitare tale opzione.
Motivazione: L'opzione prevista dalla direttiva CE consente di ridurre (per i
finanziamenti di durata residua pari o superiore a 2,5 anni) dal 70 al 50% il
fattore di ponderazione dei finanziamenti specializzati "Forte" e dal 90 al 70%
per i finanziamenti "Buono" a condizione che le modalità di assunzione e
gestione del rischio da parte della banca siano particolarmente robuste.
La decisione di non esercitare l’opzione determina le seguenti principali
conseguenze:
1. nel confronto con le altre banche europee, che partecipano alla
sindacazione di project finance su scala sovranazionele, le banche
italiane avranno un requisito patrimoniale più elevato del 40%
(finanziamenti "Forte") o del 28,5% (finanziamenti "Buono")
diminuendone drasticamente la competitività;
2. sarà più difficile per le banche italiane acquisire lo status di Originator,
Underwriter e Mandated Lead Arranger, i ruoli più remunerativi per la
banca, nei finanziamenti infrastrutturali in Europa (Italia inclusa) in
considerazione del maggior onere sul capitale assorbito;
3. nel caso di gestione del rischio non particolarmente robusta le Autorità di
Vigilanza dovrebbero intervenire mediante le regole del secondo pilastro;
Si pongono sullo stesso piano banche efficienti e banche meno efficienti,
penalizzando le prime (attuando una sorta di selezione avversa).
•
6.4 Esposizioni al dettaglio
Testo da aggiungere a fine paragrafo: In relazione ai crediti totalmente
garantiti da ipoteca su immobili residenziali per i quali l’importo del credito al
momento della sottoscrizione del contratto, sommato al capitale residuo di
eventuali precedenti mutui ipotecari ecceda l’80% e non superi il 100% del
valore del bene immobile ipotecato, per i quali siano state attivate garanzie
integrative idonee (2), la banca potrà calcolare i requisiti patrimoniali in uno dei
seguenti modi:
1. Utilizzando la funzione di ponderazione relativa alle esposizioni garantite da
immobili residenziali, riducendo la LGD in modo da riflettere il livello di
copertura creditizia della garanzia integrativa, e ponderando il rischio di
controparte in funzione della classe di merito di credito del garante.
2
Per le garanzie integrative idonee si veda il provvedimento della Banca d'Italia del 17.3.2005 (cfr.
Bollettino di Vigilanza, marzo 2005, pag. 11-12).
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ABI Position Paper
2. Valutando i requisiti patrimoniali della porzione del finanziamento “garantita”
e di quella “non garantita” nel modo seguente:
a. La porzione “non garantita” verrà considerata un’esposizione “al
dettaglio”, a cui applicare la funzione di ponderazione relativa alle
esposizioni garantite da immobili residenziali, con una PD non
influenzata dalla garanzia e una LGD ridotta per riflettere il livello di
copertura creditizia della garanzia integrativa e calcolata sulla sola
quota del finanziamento non garantita
b. La porzione “garantita” verrà considerata un’esposizione “verso
imprese”, a cui applicare la funzione di ponderazione relativa alle
imprese, soggetti sovrani e banche
Motivazione: Al fine di evitare un’asimmetria tra le previsioni contenute nel
documento di consultazione sul Metodo Standardizzato, in cui è indicata
esplicitamente la disciplina relativa ai crediti con Loan-to-Value superiore
all’80% (cfr. capitolo 3.1 paragrafo (d)) ed il documento di consultazione sul
Metodo IRB, si propone di valutare l’inserimento di alcune linee guida relative al
trattamento delle garanzie integrative nell’ambito di un modello IRB. Si propone,
pertanto, di inserire in coda al paragrafo 6.4 la formulazione sopra riportata in
corsivo, che chiarisce l’indicazione già contenuta nel documento di consultazione
secondo cui “la banca può riconoscere gli effetti di mitigazione del rischio di
credito derivanti da garanzie personali o derivati su crediti, rettificando la PD o
la LGD a livello di singole posizioni oppure di portafoglio, a condizione che siano
soddisfatti i previsti requisiti minimi”.
•
Rif.: 6.5: Esposizioni in strumenti di capitale: esclusioni dal metodo
IRB (pag. 67)
Testo originario: Le attività di rischio di seguito indicate possono essere
escluse dal calcolo dei requisiti patrimoniali secondo il metodo IRB ed essere
assoggettate al metodo standardizzato:
− …
− attività rientranti nel portafoglio “esposizioni in strumenti di
capitale, qualora il loro importo complessivo calcolato come
media degli importi dei quattro trimestri del precedente anno, al
netto degli eventuali strumenti di cui al punto precedente,
supera il 10% del patrimonio di vigilanza della banca. Se gli
strumenti di capitale si riferiscono a un numero di emittenti
minore di 10, allora la soglia riferita al Patrimonio di vigilanza è
pari al 5%, in luogo del 10%;
Testo emendato: Le attività di rischio di seguito indicate possono essere
escluse dal calcolo dei requisiti patrimoniali secondo il metodo IRB ed essere
assoggettate al metodo standardizzato:
− …
− attività rientranti nel portafoglio “esposizioni in strumenti di
capitale, qualora il loro importo complessivo calcolato come
media degli importi dei quattro trimestri del precedente anno, al
netto degli eventuali strumenti di cui al punto precedente,
supera il è inferiore al 10% del patrimonio di vigilanza della
24/47
ABI Position Paper
banca. Se gli strumenti di capitale si riferiscono a un numero di
emittenti minore di 10, allora la soglia riferita al Patrimonio di
vigilanza è pari al 5%, in luogo del 10%;
Motivazione: Il paragrafo in oggetto è in contrasto con quanto riportato nel
capitolo 7, paragrafo 4, dove si dice che le esposizioni in strumenti di capitale, il
cui valore medio aggregato …è superiore al 10% del patrimonio di vigilanza,
sono rilevanti e quindi da considerare ai fini del calcolo del requisito di capitale.
•
Rif.: pag. 71,- 72, paragrafo 6.61 e 6.62. Metodo della scomposizione
integrale e metodo del fattore di ponderazione
Testo originario: “ (…) alle esposizioni [alle parti di quote di OICR riconducibili
ad attività di rischio rientranti] nel portafoglio “attività ad alto rischio”, cui di
norma corrisponde un fattore di ponderazione pari al 150%, si applica un fattore
di ponderazione pari al 200%.”
Testo emendato: “ (…) alle esposizioni [alle parti di quote di OICR riconducibili
ad attività di rischio rientranti] nel portafoglio “attività ad alto rischio”, cui di
norma corrisponde un fattore di ponderazione pari al 150%, si applica un fattore
di ponderazione pari al 200% al 150%.”
Motivazione: La direttiva europea prevede un cap del 150% al fattore di
ponderazione previsto per le esposizioni in discorso. La Banca d’Italia ha invece
previsto un cap più penalizzante pari al 200%. Al fine di garantire il level playing
field del sistema bancario italiano con quelli europei, si richiede di recepire
quanto disposto dal dettato comunitario.
•
Rif.: 6.6.1 Metodo della scomposizione integrale (pag. 71)
Testo originario: “In base a tale metodo, la banca attribuisce pro-quota il
proprio certificato di partecipazione a OICR agli investimenti del fondo cui si
riferisce ed assoggetta ciascuna quota al pertinente metodo IRB.”
Testo emendato: “In base a tale metodo, la banca attribuisce pro-quota il
proprio certificato di partecipazione a OICR agli investimenti del fondo cui si
riferisce ed assoggetta ciascuna quota al pertinente metodo IRB. Nel caso di
investimenti in OICR dedicati ad operazioni di private equity il certificato di
partecipazione a OICR si riferisce alle partecipazioni in tutti i fondi di private
equity che la banca ha sottoscritto.”
Motivazione: Al fine di consentire alla banche di ponderare il rischio assunto
verso OICR specializzati nel private equity secondo una logica di diversificazione
degli investimenti effettuati nei diversi fondi, si propone che l’applicazione del
metodo della scomposizione integrale sia riferito alle partecipazioni detenute
dalle banche in tutti i fondi di private equity e non alle partecipazioni detenute in
un solo fondo. E’ stato quindi proposto che il certificato di partecipazione a OICR
si riferisca alle partecipazioni in più fondi di private equity che le banche hanno
sottoscritto.
25/47
ABI Position Paper
•
Rif.: 7.2.1 La presentazione della domanda di autorizzazione (pag.
79 )
Testo originario: In considerazione della elevata complessità e del rilevante
impatto organizzativo, le banche hanno la facoltà di sottoporre alla Banca
d’Italia, prima dell’inoltro formale della domanda, il progetto e la
documentazione relativi all’adozione dei sistemi dei rating interni.
Testo emendato: In considerazione della elevata complessità e del rilevante
impatto organizzativo, le banche hanno la facoltà di sottoporre alla Banca
d’Italia, prima dell’inoltro formale della domanda, il progetto e la
documentazione relativi all’adozione dei sistemi dei rating interni.In
considerazione della elevata complessità e del rilevante impegno organizzativo
le banche hanno la facoltà, nelle fasi di sviluppo, di confrontarsi con continuità
con la Banca d’Italia. A tali fini, le sottopongono in visione il piano progettuale
funzionale alla predisposizione e messa in opera di adeguamento dei sistemi di
rating, con particolare riguardo agli aspetti fondamentali riconducibili alle
metodologie utilizzabili per le stime, alle caratteristiche e alla struttura del
sistema informativo e agli assetti organizzativi e alle procedure che presiedono
alla gestione dei rischi.
La Banca d’Italia su tali basi, e pure tenendo dei criteri di proporzionalità
nell’applicazione della disciplina nonchè delle dimensioni e della complessità
organizzativa dell’intermediario, verificherà lo stato di avanzamento delle attività
e fornirà alle controparti indicazioni circa il posizionamento rispetto ai criteri
quantitativi e qualitativi fissati dalla nuova disciplina.
•
Rif.: 7.3 Estensione progressiva del metodo IRB (Pag. 80)
Testo originario:”L'estensione progressiva (“roll-out”) può riguardare: i) le
classi di esposizioni; ii) le entità giuridiche che compongono il gruppo; iii)
l'utilizzo di alcuni parametri di rischio.”
Testo emendato:”L'estensione progressiva (“roll-out”) può riguardare: i) le
classi di esposizioni; ii) le entità giuridiche che compongono il gruppo, o unità
operative identificabili sulla base di criteri tecnico-operativi, geografici o
organizzativi; iii) l'utilizzo di alcuni parametri di rischio.”
Motivazione: si richiede di chiarire se l’estensione sia funzionale alle entità
giuridiche del gruppo o più genericamente ad “unità operative” (come previsto a
pag. 84), identificabili sulla base di criteri tecnico-operativi, geografici o
organizzativi (ad esempio: filiali estere).
•
Rif.: 7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB
(pag. 81)
Testo originario: “Per “copertura” si intende la percentuale – in termini di
importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato – delle posizioni
26/47
ABI Position Paper
alle quali è assegnato un rating conforme ai requisiti indicati nella presente
normativa o classificato come default.”
Testo emendato: “Per “copertura” si intende la percentuale – in termini di
importi ponderati calcolati secondo il metodo standardizzato vigente o
comunque utilizzato dalla Banca – delle posizioni alle quali è assegnato un rating
conforme ai requisiti indicati nella presente normativa o classificato come
default.”
Motivazione: si richiede di chiarire se il riferimento sia
standardizzato attualmente vigente o a quello previsto da BIS II.
•
al
metodo
7.4 Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
Testo originario: a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti,
nonché le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e di
rischiosità;
Testo emendato: a) esposizioni riferite ad unità operative non importanti,
nonché le classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e o di
rischiosità;
Motivazione: La soglia del 75% indicata nel documento per potersi avvalere
della facoltà di estensione progressiva dei modelli interni, appare
particolarmente restrittiva, in considerazione del fatto che debbano essere
comprese nel computo le esposizioni di cui al paragrafo 7.4 sub a): tale insieme
di esposizioni può comprendere classi di esposizioni non rilevanti in termini di
rischiosità (ad esempio società assicurative e finanziarie o enti no profit per i
quali non è previsto un modello di rating ad hoc e che pertanto confluirebbero
permanentemente nel metodo standardizzato), ma talvolta di dimensioni
notevoli.
27/47
ABI Position Paper
Riquadri
•
Riquadro 2.1 Riscadenzamento
In alcune realtà sono in corso di definizione nuove normative interne volte a
definire logiche, criteri e modalità di riscadenzamento dei crediti in essere. In
particolare alcuni segnalano come opportuno valutare l’introduzione di
procedure di riscadenzamento/proroghe, soprattutto alla luce della nuova
normativa sui past-due, estremamente penalizzante in presenza, p.e., di mutui
con morosità modeste ma trascinate nel tempo (ritardo costante, ma
permanenza di flussi di pagamento).
In relazione all’introduzione di tale
previsione da parte della Vigilanza, si richiede che la stessa definisca nel
dettaglio l’oggettiva differenza tra ristrutturazione e riscadenzamento del debito.
Sul tema debiti rateali (in particolare mutui ipotecari) si riterrebbe inoltre
opportuno sottoporre alla Vigilanza di valutare, per i debiti rateali, la possibilità
di prevedere un numero di rate massime scadute in alternativa al “contatore”
past due per non considerare in default mutui con arretrato “stabile” ma
modesto (p.e. 1-2 rate). Il tutto salvo ovviamente che nella definizione “il
debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia” sia da interpretare per i
rateali come ritardo puntuale e non come conteggio temporale decorrente dal
verificarsi della prima morosità.
Si richiede inoltre di valutare anche l’opportunità di inserire una soglia minima in
termini assoluti sotto la quale il past due non è ritenuto significativo.
Si riportano di seguito due esperienze:
A) Allo stato attuale, le operazioni di riscadenzamento di crediti ordinari –
qualora non sussistano i presupposti per la classificazione delle pratiche tra i
crediti ristrutturati - sono assoggettate a procedure e processi decisionali
analoghi a quelli definiti per il processo del credito ordinario.
In particolare le modifiche al dispositivo fidi che comportano variazioni di durata
comportano la necessità di riesame istruttorio, revisione eventuale del rating
assegnato e inoltro all’organo deliberante competente.
Per le operazioni di anticipi su crediti le banche commerciali hanno stabilito
modalità di gestione delle proroghe di crediti maturati anticipati e scaduti che
prevedono:
⋅
limiti massimi di giorni di proroga concessi al Gestore del credito,–previo
riesame con esito positivo della situazione gestionale e delle motivazioni
relative al ritardo di regolamento;
⋅
competenza dell’organo deliberante della filiera creditizia in caso richiesta di
proroga oltre tali limiti ed entro soglie massime di durata, sempre
nell’ambito di un positivo esito delle verifiche di cui sopra;
Nell’ambito di tale operatività è sensibilizzata l’attenzione all’attivazione del
processo di valutazione gestionale (in caso di evidenza di anomalie o di
decadimento del rischio della posizione nel suo complesso) da parte del gestore
o dell’organo deliberante.
28/47
ABI Position Paper
Gli interventi della specie sono sottoposti a processi di monitoraggio sistematico.
La gestione delle posizioni riscadenzate rimane assegnata al gestore del credito
in bonis e non prevede l’intervento delle strutture addette al recupero delle
posizioni in default. Non sono previste specifiche norme relative al livello minimo
di morosità, in quanto la variazione di un piano di ammortamento può
riguardare un credito in bonis, senza rate insolute, e riflettere motivazioni
tecniche, quali la diversa modulazione dei cash flow attesi.
Con riferimento alle operazioni di credito fondiario concesse a persone fisiche
(mutui fondiari assistiti da garanzie ipotecarie) sono previste procedure
specifiche per la ristrutturazione dei mutui correlate al manifestarsi di difficoltà
di rimborso da parte del cliente. La materia allo stato attuale non è
caratterizzata da modalità uniformi nell’ambito del Gruppo e verrà razionalizzata
nei prossimi mesi. Tuttavia, in via generale, è previsto che:
⋅
le operazioni di riscadenzamento “ordinarie” – secondo le tipologie di
interventi stabiliti dalla Direzione Centrale - sono decisioni di facoltà delle
strutture di rete (senza quindi preventiva autorizzazione della Direzione
Centrale) e i relativi processi autorizzativi sono in carico agli organi
deliberanti delegati;
⋅
qualora si tratti di interventi non inquadrabili nelle casistiche predefinite, è
prevista l’autorizzazione della Direzione Centrale;
⋅
è previsto il riesame istruttorio delle capacità reddituali e patrimoniali del
mutuatario;
⋅
la posizione oggetto di riscadenzamento rimane in carico al gestore del
credito se effettuata su una posizione in bonis;
⋅
una operazione oggetto di riscadenzamento non può essere oggetto di
ulteriori interventi della specie.
B) Le banche del Gruppo dispongono di una procedura formalizzata che gestisce
il riscadenzamento del credito concesso, inteso sia come riformulazione di un
piano di ammortamento di un finanziamento a medio o lungo termine, sia come
facilitazione erogata a fronte di esigenze straordinarie della clientela. In
particolare, se ne riassumono di seguito i contenuti essenziali:
•
All'interno del processo sono attribuite le facoltà di delibera che in caso di
controparti con elevati livelli di PD vengono esclusivamente assegnate
alle Strutture Centrali. Inoltre quest'ultime rappresentano anche il livello
minimo di competenza per la riformulazione di un piano di
ammortamento;
•
Ad oggi non è definita un'anzianità minima affinché un'operazione possa
essere ammessa al riscadenzamento, ma è stabilita, ai soli fini gestionali,
una "soglia di materialità" di Euro 500 al di sotto della quale non vengono
richiesti interventi formali;
•
E' definito il numero massimo di riscadenzamenti per operazione (due) e
la loro durata massima che non può comunque eccedere i 120 giorni.
Questo tipo di operatività viene inoltre rivolta esclusivamente a clientela
29/47
ABI Position Paper
affidata e conseguentemente già valutata dall'attuale processo di
determinazione del merito creditizio;
•
All'atto della concessione di tale facilitazione è effettuato il riesame della
solvibilità dei debitori utilizzando anche verifiche in automatico sul
sistema informativo. In particolare, queste ultime riguardano il controllo
della presenza di dati aggiornati concernenti le informazioni qualitative
legate alle controparti, come il bilancio d'esercizio e la compilazione di
questionari ad esso correlati e resi obbligatori dalla normativa interna;
•
Viene prodotta la relativa comunicazione alla clientela e vengono
automaticamente aggiornati gli archivi delle procedure destinate alla
gestione degli affidamenti;
Le strutture preposte all'erogazione del credito ed al controllo della qualità dello
stesso sono quelle coinvolte nelle verifiche previste per tale prassi, l'attività
viene supportata dalla produzione automatizzata di specifiche evidenze.
•
Riquadro 2.2 Esposizioni al dettaglio: default per controparte o per
transazione
Le 13 risposte che sono pervenute in ambito associativo non permettono di
pervenire ad un orientamento unitario da parte del sistema bancario italiano.
Cinque istituti (in generale grandi gruppi) sono favorevoli ad un approccio per
transazione, in particolare per i Privati, sette istituti adottano l’approccio per
controparte, un istituto adotta un sistema misto.
Si segnala, infine, che un istituto che ha espresso orientamento favorevole per il
trattamento per controparte ha dichiarato di non essere contrario al trattamento
per transazione, aggiungendo che il tempo necessario per un adeguamento
sarebbe di tre anni; altresì un istituto che ha espresso orientamento favorevole
per il trattamento per transazione ha dichiarato di non essere contrario al
trattamento per controparte.
A tali informazioni vanno aggiunte quelle relative agli operatori che si
caratterizzano da un business specifico (es. credito al consumo), i quali sono
orientati a mantenere l’approccio per transazione.
•
Riquadro 4.1 Requisito dell’integrità: alcune ipotesi organizzative
Esempio 1: Avuto presente che la banca non prevede sistemi di incentivazione
legati ai volumi del credito concesso, si intenderebbe assegnare un potere –
limitato - di correzione del risultato dei modelli statistici ai soggetti titolari di
potere di delibera; l’individuazione dell’organo competente per la delibera
verrebbe tuttavia effettuata “a monte” delle eventuali deroghe migliorative
introdotte, al fine di evitare l’inserimento di deroghe volte a modificare
l’originario percorso deliberativo del credito.
30/47
ABI Position Paper
Nei casi in cui la concessione del credito o comunque la determinazione di
importanti elementi quali l’ammontare del finanziamento e/o il prezzo siano
vincolati a determinate soglie di classe di rating, le eventuali deroghe che
dovessero comportare un superamento delle stesse dovrebbero essere
confermate dall’organo deliberante superiore.
Esempio 2: Si ritiene che tra i due approcci il primo comporti una eccessiva
rigidità, rischiando di introdurre un elemento di “separazione” tra i sistemi di
rating e l’attività dei gestori della relazione. In questo, caso a nostro avviso, ci
sarebbe il rischio concreto che il rating venga vissuto eccessivamente come un
oggetto “imposto dall’alto”, rischiando di impoverire sensibilmente il contributo
alla valutazione del merito creditizio fornito dai gestori della relazione.
Esempio 3: Viene lasciata la responsabilità definitiva dell’attribuzione del rating
al gestore del credito (in nessun caso al deliberante), “sterilizzando” tutte le
possibili cause di conflitto di interessi (il gestore non avrebbe nessun vantaggio
nell’apportare un override al rating e lo farebbe solo al fine di una corretta
valutazione del rischio).
In caso permanga un conflitto di interesse, viene prevista un’attività di convalida
dell’override da parte di una terza parte: in questo caso il suo intervento
potrebbe essere limitato alle modifiche del rating maggiormente rischiose per la
banca e che possono generare confitto di interesse (upgrading).
Inoltre, la possibilità di ricorre ad override judgemental potrebbe essere esclusa
per determinati sotto-classi di portafoglio (ad esempio, retail “di base”),
caratterizzati da processi di erogazione e prodotti creditizi fortemente
standardizzati, in considerazione della loro non obbligatorietà per l’intero
sistema di rating (cfr. pag. 37, par. 5,2, “..eventuale componente soggettiva
nell’attribuzione del rating”).
Esempio 4: In merito alle soluzioni organizzative volte al presidio del processo
operativo di attribuzione e gestione del rating, l’accentramento delle
responsabilità su strutture che non rilevano un “conflitto di interesse” con i
soggetti preposti alla concessione del credito, risulta essere la scelta migliore
che peraltro definisce con maggiore chiarezza, anche in considerazione delle
attività svolte dalla rete operativa, i compiti e le relative competenze, rispetto a
gestire le esigenze di integrità del processo attraverso l’adozione di regole
comportamentali su soggetti inseriti nell’ordinario percorso di delibera del
credito.
Esempio 5: La normativa stabilisce che l’integrità del processo richiede
l’adozione di soluzioni organizzative incentrate sul criterio guida della netta
separazione tra le funzioni di delibera del fido e quelle di attribuzione definitiva
del rating.
Il gruppo si è dotato di un processo di validazione del rating che prevede che,
nel caso in cui i giudizi qualitativi aumentino il valore di rating di una classe
rispetto al giudizio quantitativo, la validazione del rating debba essere effettuata
esclusivamente dalla Direzione Crediti.
Si ritiene che tale impostazione sia coerente con la normativa in quanto, laddove
vi sia un significativo scostamento per effetto del giudizio soggettivo (ovvero in
31/47
ABI Position Paper
presenza di modelli di tipo judgmental), la validazione a cura della Direzione
Crediti non comporta conflitto di interessi poiché quest’ultima non ha obiettivi
commerciali (ampliamento dei volumi/redditività) ma di miglioramento della
qualità del portafoglio crediti.
Per i segmenti per i quali i modelli sono incentrati sulla componente automatica
(eventualmente comprensiva di elementi qualitativi oggettivizzati) l’integrità è
garantita da spazi minimi di soggettività, pertanto sembra non porsi la necessità
di un processo di validazione del rating.
•
Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati
(pool)
Nel segmento retail la struttura del sistema di rating segue un approccio per
transazione. Coerentemente, alle esposizioni viene assegnata una classe di
merito (pool). La creazione dei pool avviene considerando le caratteristiche di
rischio dell’operazione sintetizzate da un punteggio di score.
Si concorda, quindi, con l’idea di gestire in pool solo le esposizioni in cui il
sistema di rating è strutturato per transazione, anche se la conseguente
attribuzione delle singole esposizioni ai pool avviene ai soli fini regolamentari
(calcolo del requisito patrimoniale) e non a fini gestionali (concessione degli
affidamenti).
Più in generale, l’approccio del pool sembrerebbe più adeguato ad una realtà
molto diversificata e di grandi dimensioni. In una banca di medie o di piccole
dimensioni, che necessariamente si caratterizza per un forte legame con il
territorio su cui opera e per la quale appare relativamente più importante la
spinta al cross selling, l’approccio valutativo per controparte è a giudizio di
alcuni il più appropriato.
D’altra parte, ritengono altri, l’approccio per pool non è l’unico approccio che
consenta di tenere conto delle caratteristiche congiunte del debitore e
dell’esposizione, dal momento che i modelli potrebbero esser sviluppati sulle
singole tipologie di esposizioni e incorporare tra le loro variabili sia quelle riferite
al debitore, sia quelle riferite all’esposizione.
•
Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità
In generale il sistema bancario italiano concorda con quanto indicato sul tema
della prociclicità. Si ritiene che allo stato attuale sia difficilmente praticabile un
approccio “attraverso il ciclo” (TTC), almeno fintantoché non siano disponibili
serie storiche lunghe, caratterizzate al loro interno di un numero sufficiente di
casi di default e di una sostanziale omogeneità dei dati disponibili3.
3
Nella pratica è possibile che i rating abbiano caratteristiche intermedie tra le due ipotesi (PIT e
TTC): uno studio sulle matrici di transizione (interne) può condurre a quantificare
approssimativamente in che misura incidano rispettivamente le componenti PIT e TTC, in modo da
poterne tener conto per esempio in sede di stress test.
32/47
ABI Position Paper
Inoltre non appare sempre agevole individuare una correlazione inequivocabile
tra variabili “di mercato” e dinamica dei default, tale da poter costituire un
elemento robusto di modellizzazione.
Si sottolinea, però, la necessità che gli esiti sui requisiti patrimoniali degli stress
test non siano inclusi nel Primo Pilastro, ma facciano parte del processo di
valutazione dell’adeguatezza patrimoniale condotte nell’ambito del Secondo
Pilastro e dunque la conseguenza di queste valutazioni non si traduca
necessariamente in un aumento dei requisiti minimi ottenuta utilizzando la PD
sotto condizioni di stress, ma possa consistere in altri tipi di risposte, come
previsto dalle Guidelines n.3 del CEBS.
•
Riquadro 5.3 Dati relativi a recuperi non definitivi
Alcune banche utilizzano per la stima modello di LGD dati relativi a posizioni
“chiuse”, per cui non vengono adottati criteri di stima del tempo massimo di
recupero (cut off time).
Presso alcune banche una pratica si intende “chiusa” all’atto della chiusura
contabile della posizione, pur non essendo formalmente terminato il processo di
recupero. Eventuali spese o recuperi successivi non vengono tenute in
considerazione, in quanto l’ammontare di tali voci è di modesta entità.
Si riporta di seguito l’approccio adottato da un istituto:
1. per le posizioni in default non chiuse alla data di osservazione, si è
convenzionalmente ipotizzato un tempo massimo di permanenza in
default di 5 anni ( ridotto a 36 mesi nel caso del credito al consumo)
oltre il quale la posizione è stata chiusa forzatamente considerando
irrecuperabile il credito
ancora in essere. L’approccio prevede un
ricalcolo della LGD in presenza di recuperi/costi successivi e, comunque,
a chiusura effettiva del default.
2. Il trattamento è stato ispirato da criteri di estrema prudenza e i risultati
appaiono notevolmente penalizzanti e conservativi.
Considerazioni:
1. Risulta chiaro che le stime di LGD sono significativamente influenzate
dalla scelta del criterio da applicare. Demandare ad ogni intermediario la
facoltà di tale scelta può implicare differenze sostanziali nella stima dei
parametri di LGD all’interno del sistema bancario.
2. In relazione a ciò, si auspica l’emanazione, da parte della Banca d’Italia,
di linee guida più stringenti al fine di rendere il più possibile omogeneo
l’approccio dell’intero sistema bancario italiano.
•
Riquadro 5.4 “Downturn” LGD
Si riportano di seguito alcune esperienze pervenute:
Esperienza n. 1: Nell’attuale modello, la LGD viene calcolata anche in funzione
di una varabile ricavata dal tasso di decadimento Banca d’Italia. In particolare,
agendo su tale variabile (i.e. utilizzando un opportuno percentile della
distribuzione della variabile stessa calcolata sul portafoglio di riferimento) si può
in teoria tenere conto delle fasi recessive del ciclo economico.Da un punto di
33/47
ABI Position Paper
vista concettuale, pur avendo riscontrato empiricamente una relazione inversa
tra tasso di decadimento e tasso di recupero, non è certo è quanto tale relazione
sia da attribuirsi al ciclo economico o quanto piuttosto non possa attribuirsi ad
un miglioramento nel processo di recupero.Si ritiene che debbano essere
compiuti ulteriori approfondimenti al fine di definire gli effetti di condizioni
avverse a livello di singoli sottoportafogli.
Esperienza n. 2: Uno studio effettuato internamente si è concentrato su due
obiettivi:
ƒ in primo luogo, cercare di mettere in evidenza eventuali relazioni
empiriche tra tassi di default e recovery rate: non sembra peraltro, alla
luce dei dati a disposizione, potersi sostenere che esista una dipendenza
significativa tra le due grandezze;
ƒ in secondo luogo, cercare di quantificare l’impatto del ciclo economico
sulla LGD. A tal fine sono stati seguiti due metodi tra loro alternativi:
9 il primo modello esplora una ipotetica relazione tra un
fattore di rischio sistematico (non osservato ma
anch’esso stimato all’interno del modello) e il recupero in
caso di default; pur se coerente con il dettato normativo,
in quanto stabilisce un legame tra PD ed LGD
evidenziandone la correlazione inversa, porta alla
conclusione che l’effetto “downturn” sulla LGD, se esiste,
è comunque di entità irrilevante;
9 nel secondo modello il meccanismo di trasmissione passa
attraverso i tassi di attualizzazione, che si ipotizza siano
influenzati dal ciclo economico (espresso dal tasso a
breve e dall’indice di mercato). In questo caso l’effetto
downturn appare non trascurabile, ma non applicabile in
quanto i presupposti teorici su cui si basa (in particolare
il fatto che il maggior premio al rischio richiesto dal
mercato nelle fasi negative del ciclo economico eserciti
un effetto negativo sui flussi di recupero attraverso i tassi
utilizzati
per
l’attualizzazione
dei
flussi
stessi)
prescindono dal legame tra probabilità di default e
recupero e dall’individuazione di un fattore di rischio
sistematico.
Un approccio particolare di stima della LGD, limitato al caso di esposizioni a
medio lungo termine coperte da garanzia immobiliare (mutui residenziali e
crediti ipotecari verso il segmento Sme Retail), aveva invece evidenziato la
possibilità di identificare un effetto downturn legato alla potenziale diminuzione
di valore degli immobili a garanzia In questo caso il legame tra recupero e PD è
catturato dalla scelta di una variazione dei prezzi immobiliari corrispondente a
quella realizzatasi nel momento in cui i tassi di default hanno raggiunto i
massimi valori del periodo sotto osservazione.
Si ritiene di limitare a questo segmento l’inclusione di un effetto downturn nei
parametri stimati di LGD, ferma restando la possibilità di aggiornare le stime
anche per gli altri segmenti se si rendessero disponibili evidenze empiriche di
una relazione “forte” tra ciclo economico e recuperi.
Circa la possibilità che la Banca d’Italia possa applicare i parametri standard
previsti a pag 46, si propone:
34/47
ABI Position Paper
a) di portare a conoscenza del sistema bancario la metodologia di
determinazione dei parametri;
b) di fissare i parametri stessi caso per caso nell’ambito della flessibilità
concessa al regulator a valere sul pillar II (alla luce del fatto che talune
banche potrebbero presentare significative differenze nelle caratteristiche
del portafoglio creditizio piuttosto che incorporare fenomeni di stress
sulle garanzie; le banche potrebbero inoltre essere dotate di modelli di
portafoglio in grado di quantificare nella misura di capitale economico le
code di rischio derivanti dalla volatilità della LGD).
Esperienza n. 3: In prima approssimazione possiamo distinguere due tipologie
di gruppi di portafogli, ovvero:
(i)
LDP (Low Default Portfolios), tipicamente i portafogli large corporate e
banche;
(ii)
Portafogli con un numero di default significativi (ad esempio, retail, small
business e mid-corporate).
Per gli LDP si ritiene inevitabile il ricorso a benchmark esterni4, che già
incorporano un elemento di correlazione tra classe di merito (a sua volta
correlata coi tassi di default) e LGD.
Per gli altri portafogli, la possibilità di una stima di questa correlazione è
strettamente legata alla disponibilità delle profondità storiche necessarie alla
stima e, in generale, di una stima della LGD differenziata per classe di rating/
PD del pool. Inoltre, poiché si verificano molti più default in momenti di crisi
economica piuttosto che in momenti di espansione, la stima della LGD incorpora
“naturalmente” una componente cautelativa dovuta al ciclo economico.
Pertanto in caso di stima della LGD dai dati interni (workout LGD), tipica dei
portafogli di cui al punto (ii), si richiedono chiarimenti sulle modalità con cui
debba includersi l’effetto negativo del ciclo economico ovvero se la
considerazione sopra esposta possa valere, almeno parzialmente, per coprire il
requisito.
In relazione ai portafogli di cui al punto (i) si ritiene opportuno ricevere
chiarimenti relativamente al trattamento della LGD desunta da dati esterni in
logica di benchmarking, inevitabile quando il numero di default è troppo ridotto
per poter effettuare stime statisticamente significative5, sia ai fini della
correzione per la correlazione con la PD, sia per tenere conto degli effetti di fasi
recessive del ciclo economico.
Esperienza n. 4: la banca ha, nel corso dello sviluppo del modello interno di
LGD effettuato analisi di dipendenza tra tassi di default e di recupero non
rilevandone una significatività statistica. Si è, invece, riscontrata una
correlazione tra tassi di recupero ed il ciclo economico (in termini di variazione
trimestrale del PIL); tali stime sono state incorporate nel calcolo della LGD
regolamentare fissando il valore della variabile di ciclo ad una marcata fase
recessiva. Per quanto attiene all’adozione di un meccanismo di maggiorazione
unico per tutto il sistema esprimiamo perplessità e ci riserviamo di commentare
4
Ad esempio, tassi di recupero in caso per fascia di rating relativi alla rating agency sul quale viene
mappato il rating interno sui bond “senior unsecured”.
5
Ma in questo caso la correlazione tra classe di rating e LGD è riscontrabile nei dati pubblicati e,
quindi, è già implicitamente considerata.
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ABI Position Paper
quando l’eventuale proposta assumerà connotati e motivazioni più dettagliate.
Sarebbe, inoltre, auspicabile che tale scelta venisse fatta al più presto per non
inficiare gli sforzi implementativi del processo di segnalazione del patrimonio di
vigilanza.
•
Riquadro 6.4 Definizione di “diversificazione”
In relazione alla richiesta della Banca d’Italia di conoscere le politiche di
diversificazione del portafoglio di private equity adottate dalle banche, è
opportuno in primo luogo evidenziare che, per le ragioni evidenziate in
premessa, gran parte dell’attività di investimento in private equity svolta dalle
banche avviene tramite sottoscrizione di quote di OICR specializzati in tale asset
class e non tramite assunzione di partecipazioni dirette.
Ciò posto, non è agevole definire a priori nel settore del “private equity” il
concetto di diversificazione. In linea generale si ritiene che la diversificazione di
un investimento in private equity dipenda da fattori quali: i) l’ambito geografico
dell’investimento del Fondo (che potrà avere carattere locale, nazionale o
internazionale) ; ii) il settore in cui operano le società partecipate dal Fondo; iii)
la scansione temporale degli investimenti effettuati6; iv) il numero dei fondi in
cui la banca ha investito.
Tale indicazione è in linea con le prassi adottate a livello internazionale, in
particolare dall’ EVCA (European Venture Capital Association), che individua i
suddetti fattori di diversificazione per la costruzione di un portafoglio di un
investitore qualificato che investe nell’asset class private equity.
Esistono inoltre altri elementi
dell’investimento in OICR quali:
che
contribuiscono
alla
diversificazione
1. l’individuazione di limiti prudenziali di concentrazione degli
investimenti, fissati dalla Banca d’Italia, che prevedono, tra l’altro, un
limite compreso tra il 15% e il 20% del totale investito su una singola
partecipazione;
2. la presenza di management team diversi che gestiscono i fondi di
“private equity” in cui investe la banca;
3. l’esistenza di procedure interne per la gestione dei conflitti d’interesse
tra i soggetti che gestiscono il fondo e quelli che partecipano alla SGR
che promuove il fondo stesso;
4. le politiche di diversificazione previste dal regolamento dei singoli
fondi.
6
Si ricorda che nel private equity, a differenza di quando accade ad es. per i fondi che investono in
azioni quotate, i fondi raccolti vengono investiti solo allorquando si presenta l’opportunità di
investimento. Ciò determina una forte influenza del profilo temporale degli investimenti a
circostanze economiche esterne.
36/47
ABI Position Paper
La nozione di “sufficientemente diversificata”, quindi, dovrebbe essere basata
sostanzialmente sui fattori ora indicati, diversi dei quali sono desumibili dal
regolamento dei singoli fondi.
Le politiche di diversificazione nell’assunzione di partecipazioni dirette delle
banche possono essere sintetizzate come segue.
In linea di massima vengono scartati a priori gli investimenti in aziende in fase
di start up, in quelle non dotate di un’adeguata struttura gestionale oltre che in
quelle dove non vi siano garanzie sulla professionalità e correttezza
dell’imprenditore, dei manager e degli eventuali coinvestitori.
Durante la fase di analisi vengono effettuate tutte le necessarie due diligence
(contabile, fiscale, legale, ambientale, di mercato, …) i cui risultati, unitamente
al business plan, sono alla base del processo di valutazione dell’impresa target.
La banca effettua una continua attività di monitoraggio dell’andamento delle
imprese partecipate e ne informa trimestralmente il Consiglio di
Amministrazione.
•
Riquadro 7.1 Risultati del “calcolo parallelo”
Si deve intendere che nel parallel running l’IRB retail deve essere calcolato
utilizzando i parametri di vigilanza del foundation? (LGD unsecured 45%, LGD
mutui residenziali 35% etc ) ?
Il parallel running effettuato dopo il 2009 come requisito di valutazione dovrà
essere ancora effettuato rispetto alle regole BIS1 oppure BIS2 Standard? Nel
momento in cui si è ottenuta l’autorizzazione all’utilizzo dei metodi IRB è
necessario continuare per un certo periodo la segnalazione parallela?
37/47
ABI Position Paper
Quesiti
E’ possibile identificare regole comuni sulla definizione dei gruppi economici
(società consolidate / affidate, percentuali di controllo, ecc.)?
•
Trattamento esposizioni coperte da ipoteca su immobili residenziali
e loro allocazione nei portafogli regolamentari
1. La tipologia di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali è
descritta all’interno delle esposizioni al dettaglio; in tale ambito si
specifica che, ai fini dell’individuazione di tale sottoclasse, si deve far
riferimento alle regole dettate dal metodo standardizzato. Secondo
questo approccio, l’inclusione al segmento regolamentare retail è
subordinata alla verifica di tre condizioni (cfr. pag. 8 metodo standard).
Le stesse condizioni devono sussistere anche nella metodologia IRB? In
tal caso la soglia di importo (pari a 1 mln di euro) sancisce la separazione
tra mutui residenziali retail verso i corporate?
2. La funzione di ponderazione specifica per i mutui residenziali è applicabile
a tutte le esposizioni in oggetto indipendentemente dalla controparte da
cui sono contratti? In caso contrario i mutui residenziali legati a clienti
corporate vanno valutati utilizzando le regole di calcolo del portafoglio di
appartenenza,
a
prescindere
dalle
caratteristiche
specifiche
dell’esposizione?
•
3.3.1 Esposizioni connesse con finanziamenti specializzati
1. “Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese, le banche
individuano come esposizioni connesse con finanziamenti specializzati
quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
a) il credito è erogato a un soggetto creato ad hoc per finanziare e/o
amministrare attività reali (veicolo societario);
b) le condizioni contrattuali conferiscono al creditore un sostanziale
controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
c) la fonte primaria di rimborso dell’esposizione è rappresentata dal
reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall’autonoma
capacità di una più ampia iniziativa imprenditoriale.”
Non appare chiaro se le caratteristiche elencate debbano essere
soddisfatte contemporaneamente o singolarmente.
2. Non sono chiare la modalità di classificazione del credito edilizio. Al
riguardo è opportuno che venga offerta da parte della Banca d’Italia una
definizione più puntuale delle caratteristiche che un’esposizione della
specie deve avere per rientrare nel portafoglio Corporate / retail
piuttosto che nel sottoportafoglio specialised lending.
3. Il sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione prevede la
scelta di una sola categoria finale, scelta effettuata sulla base delle
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ABI Position Paper
caratteristiche contenute nelle tabelle dell’allegato 2. Nel caso in cui
un’operazione presenti diversi gradi di valutazione associati ai fattori
elencati a pag. 64, sulla base di quale modalità e secondo quale ordine di
priorità di tali fattori è possibile determinare il giudizio finale?
•
3.4 Esposizioni creditizie al dettaglio
Dal paragrafo “qualora la banca abbia scelto un approccio per transazione,
queste posizioni non devono essere gestite su base individuale”: ciò significa che
TUTTI i crediti al dettaglio debbano essere gestiti esclusivamente con una
singola metodologia (“controparte” o “pool”) o è ammissibile un approccio misto
(es. per l’other retail)? In particolare, per quanto riguarda il leasing
automobilistico, si segnala che la prassi commerciale attuale non prevede
particolari
istruttorie
sulla
qualità
creditizia
della
controparte
(indipendentemente dal fatto che si tratti di SME Corporate, SME retail oppure
persona fisica) in quanto normalmente si applica uno score incentrato sul
prodotto e sui dati anagrafici del richiedente, con tempi di risposta molto brevi.
Su tale forma tecnica, sarebbe auspicabile che la normativa prevedesse un certo
grado di flessibilità, ad es. escludendo tali importi dal calcolo del cumulo (come
per i mutui residenziali) e/o ammettendo approcci per transazione, anche
qualora la banca sulle medesime controparti applichi valutazioni di controparte
(es. SME Corporate, SME retail valutate di norma per controparte fatta
eccezione per gli affidamenti di leasing auto entro certi limiti di importo).
•
3.5. Esposizioni in strumenti di capitale
Per agevolare l'identificazione degli strumenti definibili come strumenti di
capitale ai fini del computo dei relativi requisiti patrimoniali, gioverebbe
precisare, almeno a titolo di esemplificazione, quale o quali siano le
corrispondenti voci di bilancio IAS.
Pag. 68. Come è noto, i Gruppi bancari che applicano gli standard IAS
sottopongono a valutazione trimestrale al fair value il proprio portafoglio di
Attività disponibili per la vendita, in cui sono compresi anche gli strumenti di
capitale. Le conseguenti rivalutazioni e svalutazioni del portafoglio determinano
periodicamente corrispondenti incrementi e deduzioni delle riserve da
valutazione previste nello stato patrimoniale del bilancio bancario. Le "perdite
attese" relative agli strumenti di capitale sono pertanto rappresentate dalle
predette svalutazioni e queste trovano adeguata copertura nella variazione del
patrimonio. Analogo discorso vale per il portafoglio di negoziazione valutato al
mark to market. Non si capisce pertanto, quale sia la ratio del requisito
patrimoniale a fronte delle perdite attese relativi agli strumenti di capitale,
ancorché tale previsione derivi dal testo della direttiva comunitaria. Si teme anzi
che si possa trattare di una duplicazione di oneri dettata da scarsa fiducia,
peraltro infondata se fatta valere indiscriminatamente, nella adeguatezza delle
valutazioni contabili poste in essere dalle banche.
39/47
ABI Position Paper
•
4.4.2 Controlli di secondo livello. La validazione interna.
Banca d’Italia cita che “la responsabilità della validazione fa capo ad una
struttura indipendente che può se del caso avvalersi, per lo svolgimento di
talune attività, dell’apporto di altre unità operative”.
Nel caso in cui la responsabilità della validazione sia in capo ad un’unità
indipendente, l’avvalersi dell’apporto delle funzioni che sviluppano i modelli o
che disegnano i processi è in contrasto con l’affermazione che “la struttura di
validazione dovrebbe essere indipendente anche dalla funzione che sviluppa i
modelli o che disegna i processi di rating”?
•
4.5 Le specificità dei sistemi IRB nell’ambito del gruppo bancario
1. La Banca d’Italia cita che “nell’eventualità che uno stesso cliente
intrattenga relazioni di affari con più società del gruppo, la capogruppo
deve assicurare l’univocità del rating o l’attribuzione dell’esposizione al
pool, evitando il rischio di valutazioni difformi dello stesso cliente o della
stessa fattispecie all’interno del gruppo”. Ci si chiede se tale principio è
condiviso anche dagli altri organi di vigilanza. Questo presuppone che,
nel caso di clienti cross border valutati con modelli locali, una singola
società del gruppo possa essere vincolata ad utilizzare un rating
assegnato da un modello sviluppato e gestito da un’altra società del
gruppo.
Ci si chiede inoltre se debba essere garantita un’univocità in termini di
rating o di PD assegnata alla singola controparte. Si ritiene ci si riferisca
alla misura di PD. Se così fosse, nel caso di utilizzo di scale di rating
diverse nelle singole LEs, dovendo utilizzare ai fini regolamentari la PD
media delle controparti all’interno della classe di rating, la PD utilizzata
per il calcolo degli RWA potrebbe differire seppur risulti la stessa a livello
di controparte. E’ corretto?
2. “Nei gruppi si accentua il rischio che debitori caratterizzati dal medesimo
grado di rischiosità siano assegnati a diverse classi di rating (violazione
del principio di omogeneità). La capogruppo deve pertanto adottare, per
ciascun segmento di portafoglio, le necessarie iniziative volte a garantire
l’applicazione, in sede di assegnazione del rating, di criteri valutativi
uniformi da parte di tutte le banche del gruppo”
Si richiede di esplicitare chiaramente all’interno delle Istruzioni di
Vigilanza se il giudizio di rating uniforme da parte di tutte le banche del
gruppo debba riguardare anche i clienti in stato di default (assegnati
pertanto alla/e classe/i di rating riferita/e ai clienti non in bonis). Si
richiede infine di definire chiaramente se lo status di default debba essere
uniforme esclusivamente in sede di assegnazione del rating o se tutte le
banche del gruppo debbano attribuire un cliente allo status di default
all’interno di tutti i loro processi gestionali nel momento in cui una
singola banca del gruppo proceda ad attribuire tale cliente ad uno status
di insolvenza. Le motivazioni alla base della richiesta sono le seguenti: I
requisiti strutturali minimi di un sistema di rating (Cfr. pag. 35)
prevedono che esso abbia come minimo 7 classi per i debitori adempienti
40/47
ABI Position Paper
e 1 classe per quelli inadempienti. Nel momento in cui una capogruppo
garantisce che ai clienti comuni a più banche del gruppo sia attribuito un
giudizio di rating uniforme, questa deve obbligatoriamente impostare
regole/procedure tali per cui uno stesso cliente non sia attribuito su una
banca del gruppo ad una delle 7 o più classi per i debitori adempienti e
su un’altra banca del gruppo alla/e classe/i relativa/e ai debitori
inadempienti. Una simile eventualità non sarebbe giustificabile né con
riferimento alle prassi gestionali e al calcolo del requisito patrimoniale
consolidato né, soprattutto, con riferimento alla costruzione dei campioni
statistici per la stima/calibrazione del modello di rating.
La richiesta di esplicitare chiaramente questo fatto deriva dalla sentita
esigenza di conoscere con precisione se l’attribuzione di un cliente
comune a più banche del gruppo alla/e classe/i relativa/e ai debitori
inadempienti su tutte le banche del gruppo sia da limitarsi al modello di
rating o se debba essere estesa ad un vero e proprio passaggio a default
su tutte le banche del gruppo.
•
5.3 Uso delle prove di stress per la valutazione dell’adeguatezza
patrimoniale
Con riferimento all’uso delle prove di stress per la valutazione dell’adeguatezza
patrimoniale, si chiede che vengano fornite indicazioni, anche in via
esemplificativa, in merito a come effettuare le analisi di scenario degli “stress
test” nel caso in cui le controparti siano rappresentate unicamente o in larga
prevalenza da soggetti privati e non da imprese.
•
5.4 Quantificazione dei parametri di rischio
Le banche che non soddisfino i requisiti per l’utilizzo di proprie stime di LGD e
CCF per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche devono
impiegare i valori regolamentari.
Tale previsione si applica alle banche che avendo richiesto l’AIRB non lo
ottengono e vanno in FIRB.
•
5.4.2 Probabilità di default
Nel paragrafo indicato, tra le tecniche indicate vi è quella basata sull’esperienza
interna di default (c.d. “use test”). In proposito, si ritiene importante che venga
chiarito se la richiesta che le stime della PD rispecchino i criteri di affidamento
significa che tra i sistemi di rating ed i criteri di affidamento (con particolare
riferimento ai sistemi di scoring largamente utilizzati nel credito al consumo) vi
debba essere coincidenza oppure che essi debbano essere tra loro “coerenti”: in
quest’ultimo caso si chiede di chiarire, anche con degli esempi, in cosa debba
consistere tale coerenza.
41/47
ABI Position Paper
•
5.4.3 Tasso di perdita in caso di default
Nel caso di esposizioni in stato di default, “la banca si basa sulle proprie migliori
stime della perdita attesa” …” che di norma coincidono con le rettifiche di tipo
analitico portate in bilancio”. Su tale punto pare riduttivo nell’approccio AIRB il
computo delle sole differenze positive tra la LGD e le svalutazioni analitiche.
Ciò implica che, anche in caso di ampia copertura delle svalutazioni a livello di
portafoglio complessivo, si genererebbe un requisito per il solo effetto della
variabilità delle svalutazioni in contrasto con la “stabilità” della LGD, basata su
medie storiche. Si tenga conto che, nell’approccio FIRB, l’applicazione del
requisito pari a zero per le posizioni in default (cfr formula a pagina 89 del
documento) risulta disincentivante alla adozione di metodi più sofisticati.
•
5.5–Validazione dei modelli di rating e delle stime dei parametri di
rischio
Si chiede un chiarimento in merito al concetto di backtesting delle stime di LGD
e CCF, fermo restando il necessario confronto con le stime ottenute su serie
storiche via via più ricche negli anni. Sull’argomento si raccomanda di
raccordare la consultazione del Pillar 1 con quella del Pillar 3, il cui documento di
consultazione affronta temi analoghi (cfr. documento di recepimento terzo
pilastro, tavola 7–lettera h).
•
5.7– Utilizzo di modelli di fornitori esterni
Sarebbe auspicabile che il Regulator prevedesse un principio di proporzionalità
nell’interpretare il soddisfacimento dei requisiti previsti per i modelli esterni a
seconda delle modalità di adozione (ad es. prevedere requisiti rigidi o al limite
l’inammissibilità per modelli standard adottati tout court vs. criteri più “leggeri”
nel caso di modelli adattati / calibrati sulla realtà interna o di uso parziale, non
determinante, di modelli esterni a completamento dei modelli sviluppati
internamente, in particolare quando la Banca non disponga di adeguate
osservazioni per sviluppare un modello in completa autonomia piuttosto che nel
caso in cui il modello esterno fornisca informazioni non accessibili alla banca /
complementari con quelle utilizzate dalla stessa).
•
6.1 - Regole di ponderazione – Probabilità di default
Nel caso di ratei, interessi e competenze non riconducibili a singoli soggetti e
pertanto per i quali non è disponibile una indicazione di portafoglio, non risulta
chiaro come si debba determinare la PD media, né quale funzione di
ponderazione si debba applicare.
•
6.1 - Regole di ponderazione - Operazioni pronti contro termine su
titoli e merci ed altre operazioni assimilate
Si richiede conferma sul fatto che la possibilità di ricorrere a stime interne per il
calcolo degli haircut riguarda solo le banche già autorizzate all’utilizzo di modelli
interni per il rischio di mercato come ipotizzato dal documento “Schede sulle
42/47
ABI Position Paper
discrezionalita’ nazionali contenute nel nuovo accordo sul capitale (“Basilea 2”) e
nelle proposte di direttive europee in materia di requisiti patrimoniali delle
banche e di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di
investimento” Banca d’Italia, marzo 2005.
Si osserva, al riguardo che, data la differenza dei contesti operativi in cui si
applicano i due modelli (il modello interno del Trading Book sostanzialmente
nelle sale di trading e finanza, mentre le stime degli haircut nell’ambito della
rete commerciale) vedremmo anche corretto l’applicazione di modelli coerenti,
ma distinti e quindi validazioni separate e quindi sostanziale indipendenza tra le
stime interne degli haircut e l’esistenza e validazione del modello interno ai fini
del Trading Book.
•
6.1 - Regole di ponderazione - scadenza
Si richiede di definire degli esempi per “attività di rischio aventi un profilo di
cash flow predeterminato” e per “le attività di rischio diverse da quelle aventi un
profilo di flussi di cassa predeterminato”
Gli strumenti a tasso variabile rientrano nella prima tipologia ? se sì, la stima dei
cash flow futuri deve avvenire attraverso i tassi forward di mercato?
Rientrano nella prima categoria anche i derivati opzionali su tassi? Se sì, come si
modifica la formula per il calcolo della maturity (ponderando i flussi attesi per la
probabilità di realizzazione)? Nel caso invece si considerino detti strumenti come
appartenenti alla seconda categoria, quale potrebbe essere un valore congruo
per M, la durata dell’opzione o quella del sottostante (nel caso, ad esempio,
delle swaption)?
•
6.2.1 Garanti (o venditori di protezione) ammessi
Testo: “b) sin dal momento in cui ha rilasciato la protezione dal rischio di
credito presenta un rating interno cui corrisponde una PD equivalente o inferiore
a quella associata alle classi di merito creditizio 1 o 2 previste dal metodo
standardizzato con riferimento alle imprese non finanziarie (cfr. documento di
consultazione relativo);
c) ha un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla
classe di merito creditizio 3 prevista dal metodo standardizzato con riferimento
alle imprese non finanziarie (cfr. documento di consultazione relativo).”
Commento: Quanto riportato al punto c) sembra in contraddizione con il punto
b), a meno che il punto c) non si riferisca ad attribuzioni del rating nel tempo
successive a quella effettuata al momento del rilascio della protezione.
•
7. Procedura di autorizzazione
Alle banche che utilizzano l’approccio AIRB, per i primi 3 anni di applicazione
della normativa, il requisito patrimoniale Bis 2 (credito, mercato ed
43/47
ABI Position Paper
operativo) non può essere inferiore al 95%, 90% e 80% del requisito
Basilea 1.
Il calcolo “parallelo” fino al 2009 andrà effettuato rispetto al metodo
attualmente vigente (pag. 79). Forse l’esempio riferito al 2007 riportato in
normativa di consultazione per una banca che ha esercitato l’opzione di
rimanere in codesto anno in Basilea 1 può essere fuorviante.
I vari valori percentuali, ottenuta la validazione AIRB vanno riferiti al metodo
standardizzato e non a Basilea 1? E’ forse opportuno che La Banca d’Italia
presenti un chiaro esempio (ad esempio richiesta di convalida al 30 giugno 2008
e ottenimento della validazione al 31 dicembre 2008) su cosa occorre segnalare
nelle date del 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008, 31 dicembre 2009, 31
dicembre 2010, inclusivo di delucidazioni su come fare il parallelo e su cosa
calcolare le soglie di limitazione.
•
7.3 Estensione progressiva del metodo IRB (pag.80)
Si richiede di precisare la banca che decide di estendere progressivamente uno
dei parametri di rischio relativi al metodo AIRB (LGD o EAD) applicandone
inizialmente solo due venga comunque considerata soggetta al metodo
Advanced.
•
7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB
(pag. 81)
Testo: Le banche possono avvalersi della facoltà di estensione progressiva
purché dimostrino che, alla data di inoltro della domanda, i metodi dei rating
interni coprono per le singole classi (o sotto-classi) di esposizioni almeno il 75%
delle esposizioni stesse; a tali fini, le “altre esposizioni al dettaglio”, di cui al
punto iii) del par. 3.4 del presente documento, vanno distinte tra le esposizioni
verso privati e quelle verso le imprese e i piccoli operatori economici. In ogni
caso, l’insieme delle attività sottoposte a convalida deve rappresentare una
quota significativa del portafoglio complessivo.
Commento: Anche se il testo sembra prevedere la possibilità dell’esistenza di
controparti unrated, non viene fornito nessun riferimento esplicito per il
trattamento di tali esposizioni. Proposte al riguardo potrebbero essere l’utilizzo
dell’approccio Standardized o di opportune probabilità di insolvenza medie per la
singola classe (o sotto-classe) in questione. Sembra utile che la Banca d’Italia
esprima il proprio parere a proposito di questo problema.
•
7.3.1 Le condizioni per l’estensione progressiva del metodo IRB
(pag. 81)
Testo:“Resta comunque ferma la necessità di disporre sin dal momento
dell’inoltro della domanda, oltre alla PD, di stime di LGD in linea con i requisiti di
cui al cap. 4.”
44/47
ABI Position Paper
Commento: si richiede di chiarire il significato di tale previsione, con particolare
riferimento al metodo IRB per le esposizioni al dettaglio.
•
7.4 Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato
Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, a condizione che il
numero di controparti sia limitato ed in più risulti oneroso dotarsi di un sistema
di rating. La carenza di dati sui default non è vista da Banca d’Italia come
possibile ragione a richiedere l’esenzione permanente
Cosa si intende per un numero limitato di controparti ? Il numero va
determinato a livello di gruppo connesso oppure a livello individuale ?
•
Riquadro 4.1 Requisito dell’integrità: alcune ipotesi organizzative
1. Nel caso in cui l’algoritmo di combinazione del qualitativo con la
componente statistica di analisi finanziaria preveda uno scostamento
max di 1 sola classe per effetto del qualitativo (compilato dal gestore) si
richiede alla Banca d’Italia se questa misura organizzativa possa essere
ritenuta efficace per limitare la discrezionalità del gestore della relazione
ed il potenziale conflitto di interesse.
Infatti, si ritiene che in tale modo la discrezionalità del gestore venga
gestita con una modalità tecnica (l’algoritmo di calcolo) anziché con una
modalità organizzativa e che in tale modo il potenziale conflitto di
interesse venga confinato in un ambito piuttosto limitato.
2. Si ritiene che, quantomeno nella fase di impianto del sistema la struttura
di assegnazione dei rating possa essere identificata all'interno della
Direzione Crediti, attribuendone la responsabilità a figura di rilievo
(dirigente) non destinatario di deleghe in materia di credito e non
"interessato" (leggasi: sistema premiante) agli aspetti commerciali; ciò
soprattutto per capitalizzare le conoscenze specialistiche già presenti. In
questo senso si esprime una preferenza per la soluzione sub 2), per
quanto ovvio con l'adozione dei presidi prima accennati. È possibile
prevedere una transizione nel tempo da un modello all’altro?
•
Riquadro 5.1 Distribuzione delle esposizioni per gradi o aggregati
(pool)
1. Si ritiene opportuno chiedere chiarimenti, con riferimento ai riquadri 2.2
e 5.1, in cui sembra escludersi la possibilità di segnalare i default per
transazione relativamente alle esposizioni verso le piccole imprese e i
piccoli operatori economici (POE).
2. Infatti, poiché per le esposizioni verso queste categorie è possibile
scegliere se adottare un approccio per transazione o per controparte (cfr
par 3.4 del Documento di Consultazione), la scelta di un approccio per
transazione per le esposizioni classificabili come al dettaglio verso piccole
imprese e POE sembrerebbe comportare la gestione di una doppia
45/47
ABI Position Paper
3.
4.
5.
6.
7.
•
definizione di default, ovvero una per controparte a fini segnaletici ed
un'altra, per transazione, finalizzata alla costruzione del sistema di
rating.
Poiché, dalla lettura del documento di consultazione, sembra emergere la
preferenza da parte dell’Organi di vigilanza per un approccio
metodologico che mantenga la coerenza tra concetto di default utilizzato
per le segnalazioni di vigilanza e quello utilizzato ai fini del sistema IRB,
si richiede se l’esclusione della segnalazione dei default per transazione
espressa al Riquadro 2.2 indichi anche una preferenza da parte
dell’Organo di Vigilanza per un approccio per controparte per le
esposizioni verso piccole imprese e POE:
In questo caso, e più in generale nel caso in cui gli intermediari scelgano
l’approccio per controparte per le esposizioni verso piccole imprese e
POE, si vorrebbe meglio specificato:
- se, e in che misura un approccio per controparte rispetto ad un
approccio per transazione comporti una differenziazione dei
requisiti organizzativi richiesti per la classificazione di
un’esposizione al dettaglio;
- restino in questo caso applicabili i criteri relativi al numero
elevato di esposizioni e di gestione su base aggregata. 7
Tra i criteri per identificare i pool si ritiene sufficiente anche una
clusterizzazione in base alle seguenti categorie: tipo prenditore, tipo
prodotto, classe di rating.
E’ possibile calcolare la PD media per prodotto / classe di rating partendo
dalle PD individuali, come rappresentativa del pool?
E’ ammissibile la definizione dei cluster in base alla PD, con associazione
ex-post ai singoli pool del valore di LGD più appropriato, eventualmente
con un livello di granularità diverso da quello della PD (es. 13 classi di
rating definite in base alle PD, con associati due valori di LGD).
Riquadro 5.2 Stima della PD e prociclicità
Si richiede un chiarimento sulle modalità di conduzione degli esercizi di stress
nel caso di rating “che non incorporano condizioni avverse”, alle quali la Banca
d’Italia “riserverà particolare attenzione”:
Si tratta di rating di tipo PIT, ritenendo che l’approccio TTC incorpori condizioni
avverse?
Lo stress riguarda in questo caso unicamente la master scale (in luogo dei rating
attribuiti) o sono pensabili altre tipologie di stress?
7
Nel caso del leasing, l’individuazione di questi criteri è fondamentale. Infatti, nello specifico:
ogni posizione riceve uno scoring/ rating individuale;
nella gestione del back-office, se accade un qualche evento (sinistro, furto del bene, estinzione
anticipata) viene attivata una gestione per definizione 'ad-hoc';
• se la pratica presenta problemi di recupero è trattata individualmente.
Inoltre, dal punto di vista della standardizzazione del prodotto (un altro degli elementi organizzativi
comunemente utilizzabili per classificare un’esposizione come al dettaglio), il leasing è tipicamente
uno strumento sostanzialmente standardizzato, anche se normalmente più “flessibile” del mutuo nella
strutturazione delle condizioni finanziarie.
•
•
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Si richiede che il regolatore inserisca in normativa una precisa definizione delle
caratteristiche di un sistema PIT vs. TTC.
•
Allegato 4 –“Scheda modello”- cap. 8.4 Interventi di modifica del
modello
Si sottolinea l’opportunità che la Banca d’Italia produca apposite linee guida
circa la revisione dei modelli nel caso di operazioni di natura straordinaria che
coinvolgono gli assets della banca.
***
Quale ultimo aspetto si richiede alla Banca d’Italia di arricchire il documento
sugli IRB con l’illustrazione di alcuni aspetti specifici che attualmente, pur nel
rispetto delle peculiarità dei modelli aziendali, se non normati potrebbero
determinare significative distorsioni nel confronto dei requisiti patrimoniali
calcolati dalle diverse banche. Fra questi, in parte già descritti in alcuni dei
quesiti precedenti, si ricordano i criteri per la classificazione in portafogli
regolamentari, principi per la classificazione delle imprese appartenenti a gruppi
economici, principi di classificazione delle controparti unrated di segmenti
soggetti a convalida con metodo IRB, principi per il trattamento di dati missing
nell’applicazione dei modelli di PD.
47/47
POSITION PAPER ASSILEA SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
BANCA D’ITALIA PER IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA
REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE IN TEMA DI:
METODO DEI RATING INTERNI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI
CREDITO (DI LUGLIO 2006)
PREMESSA DI CARATTERE GENERALE
Le disposizioni di cui al presente documento “si applicano ai gruppi bancari e alle banche
individuali non appartenenti a gruppi.” Richiamiamo anzitutto l’attenzione sul fatto che
attualmente le “banche attive nel settore del leasing” rappresentano circa un terzo del mercato
leasing, in termini di volumi di contratti annualmente stipulati, per un importo compreso tra i 12 e i
14 miliardi di euro, a seconda che ci si riferisca a banche specializzate nell’attività di leasing o a
banche generaliste, con una propria divisione preposta all’attività di leasing. Sommando a tale
categoria le quote di mercato delle altre società di leasing diverse dalle banche, ma che fanno parte
di gruppi bancari, si stima una quota di mercato complessiva vicina al 95% di operatori leasing che
potranno essere direttamente o indirettamente coinvolti nell’applicazione dei sistemi di rating
interni. Se ne deduce che le disposizioni di cui al presente documento avranno un impatto
rilevante sul mercato italiano del leasing (che, con un valore complessivo di oltre 44 miliardi
di euro di stipulato nel 2005, rappresenta il terzo per importanza in Europa) e pertanto si
raccomanda di tenere adeguatamente in considerazione le specificità del prodotto.
Inoltre, nel documento di consultazione sull’ambito di applicazione dei nuovi requisiti patrimoniali
di marzo 2006 si prevede che gli Intermediari Finanziari vengano sostanzialmente equiparati alle
banche in termini di trattamento ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali individuali. Nel citato
documento viene previsto, circa le metodologie di misurazione dei rischi, l’utilizzo, in generale, del
metodo standardizzato e il possibile utilizzo di metodi IRB solo nel caso di I.F. ex art. 107 facenti
parte di gruppi bancari che abbiano ottenuto la convalida di tali modelli.
Per quanto riguarda operatori leasing I.F. ex art. 107 richiamiamo, di seguito, quanto già espresso
nel nostro position paper trasmessovi l’8 maggio u.s..
Non si ritiene corretto, in via di principio, che agli I.F. ex art. 107 non appartenenti a gruppi
bancari sia preclusa la possibilità di validazione in tempi brevi di metodi più avanzati per la
misurazione del rischio di credito e del rischio operativo.
Questa disparità di trattamento rispetto alle banche ed agli I.F. facenti parte di gruppi bancari
porterebbe sia per il rischio di credito che per il rischio operativo ad asimmetrie competitive sul
mercato, nonché a disincentivare la creazione delle basi dati che, anche a livello consortile, si
stanno via via formando nel settore e che potrebbero coadiuvare molto i soggetti vigilati nella
corretta misurazione delle proprie perdite.
Pag.1 di 8
1. DEFINIZIONE DI DEFAULT - TERMINE TEMPORALE PER I RITARDATI
PAGAMENTI
Si chiede conferma della corretta interpretazione di quanto riportato a pag. 6 del documento in
oggetto al capitolo 2.4 punto 1): “il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia rilevante
verso la banca o il gruppo bancario da un numero di giorni pari a: 180 per i crediti al dettaglio e
quelli verso gli enti del settore pubblico; 180 - fino al 31.12.2011 - per i crediti verso le imprese; 90
per gli altri.” In particolare si chiede un chiarimento sulla tipologia di esposizioni per le quali
rimane valido il termine di 90 giorni per il tardato pagamento.
Confrontando, infatti, le attività menzionate a pag. 6 con l’elenco delle classi di esposizioni in cui il
portafoglio della banca può essere ripartito all’interno di un sistema di rating (cfr. pag. 8 del
Documento in oggetto), risulterebbe quanto segue:
• un termine di 90 giorni per le esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche
centrali – coerentemente, del resto, con quanto previsto anche nel metodo standardizzato (di
cui al relativo Documento di consultazione Banca d’Italia di marzo 2006);
• mentre per le esposizioni garantite da immobili (per le quali è esplicitamente previsto un
termine di 90 nel metodo standardizzato), non essendo nel metodo IRB riconosciute come
classi di esposizioni a sé stanti (fatto salvo quanto previsto in tema di Credit Risk
Mitigation), il termine sarebbe quello dei 180 giorni, stante l’inclusione di tali esposizioni
nella classe retail ovvero in quella corporate.
Con riferimento a quanto sopra, chiediamo conferma del fatto che per le esposizioni di leasing
immobiliare sia previsto ai fini della definizione di “default” un ritardo di pagamento di 180
giorni (almeno fino al 31.12.2011, se si tratta di esposizioni corporate).
2. DEFINIZIONE DI DEFAULT – SOGLIA DI RILEVANZA
Sempre ai fini della definizione di default, è stata introdotta una soglia di rilevanza pari al 5%
dell’esposizione.
Si riporta in merito quanto già esposto al punto 10 del Position Paper Assilea (trasmessovi in data 8
maggio 2006) sui documenti di consultazione di marzo 2006, con riferimento alla soglia di
materialità per la definizione delle Past due:
“Si ritiene opportuno inserire una soglia di materialità ai fini della definizione di past due, sia in
termini di percentuale di debito impagato rispetto al totale dell’esposizione originaria (facendo
riferimento alla soglia del 5% già prevista alla Voce 2479 della Matrice di Vigilanza per le
banche), sia in termini di importo assoluto …
Soglie di questo tipo eviterebbero anzitutto che alcune poste insolute d’importo modesto (quali
oneri di pre-locazione, costo perizia iniziale, oneri accessori, ecc.) – che di per sé non incidono sul
merito creditizio del debitore ed il cui ritardo di pagamento è spesso dovuto a motivi “tecnici”rilevino ai fini della definizione di default.
In particolare, si sottolinea che l’utilizzo di una soglia commisurata solo all’esposizione in essere –
anziché come da noi proposto all’esposizione originaria - comporterebbe per le operazioni a
scadenza come il leasing una costante diminuzione dell’importo corrispondente a tale soglia
durante la vita contrattuale, con effetti distorsivi paradossali.”
Pag.2 di 8
Inoltre, anche al fine di assicurare quella coerenza richiesta fra i comportamenti gestionali e le
prassi operative dell’IRB, appare indispensabile prevedere una perfetta coerenza con le procedure di
individuazione delle posizioni in default stabilite (ovvero se del caso da adeguare a Basilea 2) nelle
istruzioni sulle segnalazioni di Vigilanza e di Centrale dei Rischi.
Sulla base di quanto sopra, si chiede:
• che la soglia di materialità del 5% venga applicata – in coerenza del resto con quanto
previsto anche ai fini del calcolo della soglia dimensionale di 1 milione di € per la
definizione di retail – non sull’esposizione in essere alla data, ma sull’importo
dell’esposizione originaria al momento della messa in decorrenza del leasing;
• che venga fissato anche un importo minimo del saldo scaduto per la definizione di
default (in analogia, seppur di minore rilevanza, con quanto previsto per le
segnalazioni di Vigilanza per le esposizioni verso gli enti pubblici );
• che venga più in generale assicurata piena e puntuale coerenza fra la metodologia di
individuazione delle posizioni in default ai fini IRB e di quella ai fini delle segnalazioni
di Vigilanza e Centrale Rischi.
3. VALORI DELLA LGD NEL METODO BASE
Al capitolo 6.1 del presente documento di consultazione, pag. 54 e pag. 55, vengono indicati i valori
di LGD da applicare, per il metodo base, alla funzione regolamentare. Con riferimento alle
esposizioni leasing garantite da beni immobili e da beni mobili, non c’è alcuna disposizione
specifica, salvo un rimando a quanto previsto in caso di possibili riduzioni dei valori regolamentari
di LGD in presenza di garanzie (personali e reali) di cui al documento di consultazione Banca
d’Italia in tema di Credit Risk Mitigation di dicembre 2005.
A tal proposito:
1. si chiede un riscontro sulle osservazioni da noi inviate il 31.1.2006 sul documento di
consultazione Banca d’Italia in merito di Credit Risk Mitigation;
2. si chiede conferma della possibilità di applicare fino al 31.12.2012, nel caso vengano
rispettati i requisiti per il riconoscimento del bene come garanzia di cui all’Allegato VIII
della Direttiva 2006/48/CE, una LGD del 30% anziché del 35% per il leasing di immobili
non residenziali ed una LGD del 35% anziché del 40% per il leasing mobiliare (pag. 151152 della Direttiva 2006/48/CE e paragrafo 2.11 del documento Banca d’Italia sulla CRM di
dicembre 2005).
Pag.3 di 8
4. ESPOSIZIONI CONNESSE CON FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI
Sulla base di quanto discusso durante i lavori preparatori dell’Accordo di Basilea 2 e della direttiva
europea, nella categoria di esposizioni connesse con finanziamenti specializzati (SL) dovrebbe
rientrare un numero estremamente limitato di operazioni di finanziamento aventi impostazioni
particolari su investimenti d’importo notevolmente elevato. Proprio la scarsa numerosità di tali
operazioni renderebbe molto complessa la creazione di serie storiche di PD e/o LGD idonee
all’utilizzo di sistemi di rating interni e per questo motivo viene previsto, in alternativa, un apposito
“sistema basato sui criteri regolamentari di classificazione”. Il delicato ed articolato sistema di
valutazione di queste esposizioni sulla base di tali criteri regolamentari, si giustifica per la
particolarità, la rilevanza unitaria e la complessità delle operazioni sottostanti.
L’attuale redazione delle norme sulle SL, senza richiamare in modo esplicito il contesto di
operatività particolare sopra delineato nel quale le stesse devono ricercarsi, fornisce una serie di
criteri molto generali per l’individuazione delle operazioni da classificare all’interno di tali
categorie, la cui lettura, se non chiarita, appare foriera di interpretazioni che potrebbero attrarre
nella categoria delle SL molte operazioni di leasing stante la stretta correlazione “finanziamento Ù
bene locato Ù reddito prodotto dal bene locato” connaturata all’operazione di leasing e punto di
forza della validità economica della stessa.
Come noto, infatti l’attività di leasing, principalmente rivolta alle piccole e medie imprese, consiste
nel finanziamento di uno o più beni che sono strumentali allo svolgimento di un’attività
imprenditoriale ed è tale attività che, proprio attraverso l’utilizzo dei beni locati, genera il cash flow
necessario al rimborso del debito. Se da un lato quindi, la particolare forma della garanzia intrinseca
al leasing (la proprietà giuridica del bene) costituisce in molte situazioni un efficiente ed efficace
strumento di mitigazione del rischio (come del resto è stato previsto nel relativo documento di
consultazione Banca d’Italia di dicembre 2005), dall’altro lato proprio la peculiare e precisa
destinazione “di scopo” del finanziamento leasing assicura al rimborso dello stesso l’esistenza di un
flusso di risorse interne generate dall’oggetto stesso finanziato.
Così, ad esempio, in assenza di un chiarimento sull’ambito di applicazione della normativa sulle
SL, il leasing di uno o più veicoli commerciali o industriali ad un autotrasportatore, che magari non
possiede altri beni oltre a quelli presi in leasing, per la natura stessa dell’operazione, potrebbe
impropriamente ritenersi da classificare nella categoria dell’ “object finance”, invece di essere
considerato – riteniamo propriamente - come un normale credito per un finanziamento di scopo
assistito da garanzia reale, o, qualora ne sussistano i presupposti, come un credito retail a piccole
imprese e piccoli operatori economici.
Similmente, il leasing di un fabbricato industriale ad una società immobiliare che come principale
attività lo affitta all’impresa industriale facente capo agli stessi azionisti dell’immobiliare potrebbe
astrattamente essere considerato da inquadrare tra le “income producing real estate.” Al contrario
anche in questo caso, tenuto conto anche dell’estrema linearità dell’operazione, quest’ultima
dovrebbe a nostro avviso comunque essere assimilata ad un normale credito garantito da immobile.
Si ricorda, in proposito, con riferimento al leasing di immobili destinati ad essere locati, quanto già
osservato nel nostro Position Paper trasmesso l’8 maggio in risposta ai documenti di consultazione
Banca d’Italia di marzo 2006:
“Per quanto attiene comunque al requisito della assenza di una correlazione rilevante fra
solvibilità del debitore e proventi dell’immobile in garanzia, si osserva che esistono talvolta nella
prassi contratti di leasing su immobili destinati ad essere locati. Tuttavia in questi casi, di norma,
la società di leasing richiede garanzie specifiche al locatario finale sul pagamento dei canoni
leasing al soggetto finanziato in leasing.
Pag.4 di 8
Si chiede conferma del fatto che – indipendentemente dall’auspicata deroga - la presenza di tali
garanzie consenta in ogni caso di considerare soddisfatto il principio secondo il quale il rischio del
debitore non debba dipendere in misura rilevante dal cash-flow generato dall’immobile. Sarebbe
sufficiente in tal senso sostituire il concetto di “rischio del debitore” con quello (peraltro più
proprio) di “rischio dell’operazione.”
Si chiede pertanto che per le disposizioni riguardanti le esposizioni connesse con i
finanziamenti specializzati venga adeguatamente chiarito e precisato il relativo ambito
applicativo, distinguendolo in tal modo con chiarezza dalla generalità delle operazioni di
leasing che seppur per natura indirizzate al finanziamento di investimenti in beni materiali,
non devono configurarsi come finanziamenti specializzati, bensì come normali finanziamenti
all’attività d’impresa giuridicamente particolarmente ben garantiti dalla proprietà del bene
finanziato e spesso economicamente ben sostenuti proprio dalla capacità di generare cashflow intrinseca al bene locato medesimo.
5. CALCOLO
DELL’ESPOSIZIONE LEASING E TRATTAMENTO DELL’ESPOSIZIONE AL
VALORE RESIDUO
Si rileva una totale discordanza tra il trattamento previsto per l’esposizione al valore residuo di cui
alla Direttiva Comunitaria, rispetto a quello previsto nel presente documento di consultazione.
Sulla base di quanto disposto nella Direttiva 2006/48/CE, infatti l’esposizione leasing risulterebbe
composta da due parti:
• i canoni leasing minimi scontati, comprensivi (conformemente alla definizione di cui
allo IAS 17, che si è correttamente voluto riprendere nella direttiva) - oltre che dei
canoni che il locatario è o può essere obbligato a pagare per la durata del leasing – di
qualsiasi opzione finale d’acquisto “conveniente” (vale a dire un’opzione il cui
esercizio è ragionevolmente certo) e di eventuali valori residuali garantiti (Allegato
VII, Parte 3, punto 4, pag. 106);
• un’eventuale esposizione sul valore residuo “non garantito” che rientra nelle altre
attività diverse dai crediti (cfr. Art. 86, punto 8, pag. 37) e che andrà ponderata
conformemente a quanto previsto dall’Allegato VII, Parte 1, punto 27, pag. 100: “1/t
* 100% * valore dell’esposizione, dove “t” è il numero di anni della durata del
contratto di leasing.”
In particolare, nel presente documento di consultazione:
1. non viene fornita una specifica definizione di esposizione leasing;
2. viene previsto un diverso trattamento dell’esposizione al rischio di valore residuo
(Paragrafo 6.7 a pag. 73 del presente documento di consultazione Banca d’Italia);
3. viene introdotto (Paragrafo 6.7 a pag. 73 del presente documento di consultazione
Banca d’Italia) un improprio riferimento al leasing “finanziario” ed al valore di
“riscatto” tipico di quest’ultima forma, anziché al leasing in genere, creando un
grave disallineamento concettuale con l’impianto – per contro pienamente
condivisibile - presente nella Direttiva europea e nell’Accordo di Basilea.
1. Definizione di esposizione leasing
Con riferimento al primo punto:
• si chiede di confermare che, ai fini della definizione di esposizione leasing, ci si possa
riferire a quella presente nella Direttiva 2006/48/CE;
• chiediamo inoltre, coerentemente con quanto evidenziato nel nostro Position Paper
trasmessovi in data 31 gennaio u.s. (punto 10), di riconoscere fra i valori residui
garantiti da includere nell’esposizione leasing tutte quelle esposizioni sul Valore
Pag.5 di 8
Residuo originariamente aventi natura di “rischio commerciale” che, in ottemperanza
alle disposizioni della Banca d’Italia, sono state trasformate in esposizioni a natura di
“rischio creditizio” a seguito dell’acquisizione di un impegno al riacquisto del bene da
parte di soggetti terzi. Ovviamente in questi casi, il rating del rischio di controparte
sarà quello proprio del soggetto sottoscrittore la garanzia sul valore residuo, per
questa quota parte dell’esposizione .
2. Esposizione al valore residuo
Ai sensi dei citati articoli della Direttiva 2006/48/CE, si prospetta un calcolo dei requisiti
patrimoniali leasing così articolato:
Contratti di leasing non esposti al rischio di valore residuo
K= [(MLP * RWR)
dove MLP è l’importo dei canoni leasing scontati comprensivi anche dell’opzione finale d’acquisto
e degli eventuali valori residuali garantiti.
Contratti di leasing esposti al rischio di valore residuo
K= [(MLP * RWR) + (RV * 100%)] * 8%
t
dove RV è il Valore Residuo non garantito e t è il numero di anni della durata del contratto di
leasing.
Più in particolare, con riferimento alla modalità di calcolo del requisito patrimoniale a fronte
dell’esposizione al valore residuo per ciascun anno di durata del contratto di leasing, la disposizione
della Direttiva 2006/48/CE di cui all’Allegato VII, Parte 1, Punto 27, pag. 100 è teoricamente
interpretabile con tre diverse metodologie di calcolo:
a) t è pari al numero di anni di durata del contratto e ogni anno va prevista una quota
incrementale di capitale pari a 1/t*100%*Esposizione al valore residuo fino ad arrivare allo
scadere del contratto ad una porzione di capitale a copertura dell’esposizione al valore
residuo pari al 100% di tale esposizione; questa è l’interpretazione condivisa e sostenuta
dalla Federazione europea del leasing (Leaseurope) e più coerente con la dinamica del
rischio di valore residuo, crescente in funzione dell’avvicinarsi della scadenza del contratto,
fino alla completa ricostituzione del 100% dell’esposizione al valore residuo al termine del
contratto;
b) t è pari al numero di anni di durata del contratto e la quota di capitale prevista a copertura
dell’esposizione al valore residuo rimane costante e pari a 1/t * 100% * Esposizione al
valore residuo, anche nell’anno in cui il contratto arriva a scadenza; tale interpretazione non
è condivisa in ambito Leaseurope perché in questo caso l’esposizione al valore residuo
verrebbe ridotta ad un importo estremamente limitato e non coerente con il rischio in essere
al momento della fine locazione, disattendendo così l’originario intento della nuova
normativa;
c) t è pari al numero di anni di durata residua del contratto; tale interpretazione, pur
prevedendo quote di capitali crescenti all’avvicinarsi della scadenza del contratto, fino alla
completa ricostituzione dell’esposizione al valore residuo al termine del contratto, è la più
lontana dalla traduzione del testo della Direttiva, dove viene esplicitamene chiarito che “t è
il numero di anni della durata del contratto di leasing.”
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Si chiede che venga riconosciuto dall’Autorità di Vigilanza nazionale il trattamento
dell’esposizione al valore residuo non garantito previsto dalla citata disposizione della
direttiva europea, seguendo l’interpretazione prudenziale di cui alla lettera a). L’attuale
previsione di una ponderazione al 100% dell’esposizione al valore residuo per tutta la durata
contrattuale creerebbe un evidente svantaggio competitivo in Italia rispetto alle società di
leasing di altri Paesi in cui venisse invece applicato il trattamento di cui alla direttiva europea.
3. Impropria introduzione del concetto di leasing “finanziario”
Al fine di evitare problemi interpretativi, sia nell’Accordo di Basilea, che nella Direttiva
2006/48/CE, non è stata inserita alcuna distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo, ma si
è voluto molto semplicemente distinguere tra contratti di leasing esposti o meno al rischio di valore
residuo. Viene dunque ammessa, sia in ambito di Accordo di Basilea che in ambito di Direttiva
2006/48/CE l’operatività da parte delle banche nel leasing operativo, pur con differenti regole sulla
ponderazione dell’esposizione al valore residuo.
Su questo punto è molto esaustiva la risposta ufficiale fornita dal CEBS al quesito n. 24
(nell’ambito dell’attività del Capital Requirements Directive Transposition Group) in cui si legge,
con riferimento alle disposizioni della Direttiva 2006/48/CE sul calcolo ed il trattamento delle
esposizioni leasing che queste ultime “non pongono una differenziazione tra leasing finanziario e
leasing operativo. L’Allegato VII, Parte 3, punto 4 stabilisce come si calcola l’esposizione leasing,
e quanto ivi stabilito si applica a tutti i tipi di leasing. 1
Qualsiasi elemento del leasing che non ricade in detta definizione, ricade nelle altre attività diverse
dagli strumenti finanziari (cfr. Allegato VII; Parte 1, punto 27).”
Si chiede pertanto, in coerenza con la regolamentazione internazionale, di eliminare dalla
disposizione sul leasing di cui al Paragrafo 6.7, pag. 73 del presente documento di
consultazione ogni riferimento al leasing “finanziario” ed al valore “di riscatto.”
1
Per altro, seguendo i criteri di qualificazione del leasing finanziario stabiliti dal Principio Contabile
Internazionale IAS 17, un contratto di leasing esposto al rischio di valore residuo sarebbe di norma un
leasing operativo e non un leasing finanziario, come invece impropriamente indicato nella bozza del
documento trasmesso.
Pag.7 di 8
6. DOWNTURN LGD
Con riferimento a quanto previsto nel Riquadro 5.4 del presente documento di consultazione,
esprimiamo le nostre perplessità sull’utilizzo di una “downturn LGD” nella metodologia di calcolo
della LGD.
E’ evidente anzitutto che le LGD calcolate in una fase recessiva saranno più elevate di quelle
calcolate sulla media di lungo periodo. Pur comprendendo il fatto che a regime la stima della LGD
debba avvenire sulla base di serie storiche abbastanza profonde da tener conto anche di eventuali
fasi economiche recessive (e delle conseguenti possibili correlazioni positive fra tassi di perdita e
tassi di default), non si comprende perché ai fini della metodologia di calcolo dei rating interni
debbano essere utilizzate downturn LGD e non semplicemente le LGD attese. Questa disposizione
andrebbe, a nostro avviso, a vanificare l’intero processo di stima delle serie storiche di LGD, la cui
corretta e puntuale attuazione è per altro già di per sé stessa particolarmente complessa.
Del resto, ai sensi di quanto specificato nel presente documento di consultazione (ultimo capoverso
di pag. 5) le funzioni regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali sono basate sul concetto
di perdita inattesa e quindi costruite dal regolatore in maniera tale da trasformare le stime di perdita
attesa in perdite inattese, e quindi in requisiti minimi di capitale. In questo senso l’input da inserire
nelle funzioni deve essere coerente con le stime delle perdite attese dalla banca, costruite
ovviamente tenendo conto anche delle perdite riscontrate nelle fasi di recessione.
A tal proposito, si coglie l’occasione per segnalare che in ambito associativo è stata avviata da tre
anni una rilevazione dei tassi di recupero sui beni rivenduti dalla società di leasing a seguito del
default del cliente (ai quali è stata associato da due anni anche il calcolo della probabilità di
recupero del bene stesso) ai fini della costruzione di curve di degrado del valore del bene nel tempo.
L’intento di questa iniziativa è quello di costituire una vera e propria “banca dati sui beni exleasing,” al fine di poter creare un riferimento certo sul valore di mercato dei beni oggetto del
contratto, fornendo alle società di leasing gli strumenti necessari per “stabilire in modo obiettivo un
prezzo o un valore di mercato” dei beni in leasing, e poter così rispettare i requisiti previsti dalla
Direttiva 2006/48/CE all’Allegato VIII, (quali quello di cui alla Parte 2, punto 10, lett. f, pag. 134),
per il riconoscimento di tali beni come garanzie idonee ai fini della mitigazione del rischio di
credito.
Tale lavoro, impostato sui tassi di perdita sul valore originario del bene effettivamente realizzate nei
diversi anni consentirà alle società di leasing di calcolare le proprie LGD tenendo conto delle
indicazioni emergenti dal benchmarking settoriale sui concreti valori medi di realizzo dei beni in
funzione della vetustà degli stessi. Con gli anni, la profondità storica di tali rilevazioni consentirà di
includere anche i tassi di decadimento che – a seconda delle tipologie di beni e delle specifiche
contingenze economiche - si riscontreranno nelle fasi recessive associati alle diverse probabilità di
recupero degli stessi in tali periodi. Utilizzare downturn LGD equivarrebbe a parametrare le proprie
stime solo sulle risultanze dei periodi recessivi, senza tener conto dei risultati delle rilevazioni
riferite alle altre fasi del ciclo economico; una simile previsione, oltre ad apparire impropria sotto il
profilo concettuale, farebbe perdere significatività ed utilizzabilità alle rilevazioni sui periodi non
recessivi e indurrebbe pertanto le diverse società a non impegnarsi nella partecipazione –
attualmente sempre più numerosa e attiva (proprio ai sensi dei mutati approcci alla determinazione
dei requisiti patrimoniali) - a questo tipo di iniziative.
Chiediamo pertanto di consentire l’utilizzo di metodi dei rating interni basati su stime della
LGD di media-lunga durata che tengano conto delle eventuali fasi recessive, ma che non si
limitino esclusivamente a queste ultime ovvero a stime meramente teoriche delle stesse.
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POSITION PAPER
DELL’INDUSTRIA DEL FACTORING
SUL DOCUMENTO
“RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE
PRUDENZIALE INTERNAZIONALE- METODO DEI RATING
INTERNI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A
FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO”
Settembre 2006
PRESENTAZIONE
Il presente documento riporta il punto di vista dell’industria del factoring in merito alla
proposta sul recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale.
In particolare, il documento fa riferimento ai contenuti della proposta della Banca d’Italia,
presentati nel documento “Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale
internazionale - metodo dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del
rischio di credito” (d’ora in poi il Documento) diffuso nel mese di agosto 2006.
Per ogni argomento rilevante dal punto di vista dell’industria del factoring, vengono
presentate alcune osservazioni, rivolte a motivare il punto di vista suddetto, e, se possibile,
vengono formulate le conseguenti proposte di emendamento del testo di riferimento, con
particolare attenzione alle tematiche indicate nei riquadri del Documento.
Il presente documento è il risultato dell’attività svolta dall’Associazione Italiana per il
Factoring. Esso recepisce le osservazioni formulate dagli operatori del comparto, costituiti da
banche ed intermediari finanziari specializzati, in particolare nell’ambito del Consiglio, del
Comitato Esecutivo, delle Commissioni Tecniche e di un apposito gruppo di lavoro
dell’Associazione.
Il presente documento è destinato alla Banca d’Italia. I principali contenuti del documento
sono stati discussi nell’ambito dei lavori di preparazione del Position Paper dell’Associazione
Bancaria Italiana, che recepisce le principali osservazioni e proposte dell’industria del
factoring.
Informazioni e documentazione ulteriore possono essere richieste a:
ASSIFACT – Associazione Italiana per il factoring
Via Cerva, 9 – 20122 MILANO
[email protected]
www.assifact.it
2
INDICE GENERALE (*)
PRESENTAZIONE ................................................................................................................................................ 2
2. DEFINIZIONI..................................................................................................................................................... 4
2.4 Definizione del default .................................................................................................................................. 4
Osservazioni................................................................................................................................................ 4
Proposte ...................................................................................................................................................... 4
Riquadro 2.2 - Esposizioni al dettaglio: default per controparte o per transazione......................................... 5
Commenti .................................................................................................................................................... 5
3. CLASSI DI ATTIVITA' ..................................................................................................................................... 5
Commenti .................................................................................................................................................... 5
Proposte ...................................................................................................................................................... 5
3.8 Crediti commerciali ...................................................................................................................................... 6
1. Certezza giuridica........................................................................................................................................ 6
Osservazioni................................................................................................................................................ 6
2. Efficacia dei sistemi di sorveglianza ........................................................................................................... 6
Osservazioni................................................................................................................................................ 6
Proposte ...................................................................................................................................................... 6
4. Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei crediti e gli incassi.................... 7
Osservazioni................................................................................................................................................ 7
Proposte ...................................................................................................................................................... 7
5. Conformità con le politiche e le procedure interne alla banca .................................................................... 7
Osservazioni................................................................................................................................................ 7
Proposte ...................................................................................................................................................... 7
Riquadro 3.1 - Inquadramento della cessione di crediti commerciali come portafoglio a sé stante o come
garanzia. .......................................................................................................................................................... 8
Commenti .................................................................................................................................................... 8
Riquadro 3.2 - Trattamento del “factoring not notification” ........................................................................... 9
Commenti .................................................................................................................................................... 9
3.8.3 Trattamento come cartolarizzazione - Riquadro 3.3 .............................................................................. 9
Commenti .................................................................................................................................................... 9
4. REQUITI ORGANIZZATIVI ............................................................................................................................ 9
4.5 Le specificità dei sistemi IRB nell’ambito del gruppo bancario ................................................................... 9
Osservazioni................................................................................................................................................ 9
5. REQUITI QUANTITATIVI ............................................................................................................................. 10
5.4.3. Tasso di perdita in caso di default ....................................................................................................... 10
Riquadro 5.3 – Dati relativi a recuperi non definiti....................................................................................... 10
Commenti .................................................................................................................................................. 10
6. REGOLE DI PONDERAZIONE ...................................................................................................................... 10
6.8 Crediti commerciali acquistati.................................................................................................................... 10
Osservazioni.............................................................................................................................................. 10
6.8.2 Rischio di default: crediti commerciali ................................................................................................ 11
Osservazioni.............................................................................................................................................. 11
Proposte .................................................................................................................................................... 11
(*) La struttura del documento riflette quella del documento della Banca d’Italia e fa
riferimento solo alle parti oggetto di specifiche osservazioni e proposte.
3
2. DEFINIZIONI
2.4 Definizione del default
Osservazioni
Nelle operazioni di factoring, l’esposizione verso la controparte debitore ceduto è
determinata dall’insieme dei rapporti commerciali intrattenuti con uno o più cedenti:
l’inadempimento del debitore rispetto a una o più obbligazioni commerciali può essere
determinata da vicende che concernono lo svolgimento del rapporto commerciale, come le
contestazioni sull’erogazione della fornitura, e non dal decadimento del merito creditizio
della controparte.
L’applicazione della definizione contenuta al paragrafo 2.4 comporterebbe la rilevazione di
numerosi default in assenza dell’effettivo decadimento del merito creditizio della controparte:
analogamente a quanto previsto dalla nota 10 a pagina 39 del Documento1, tali eventi
rappresentano inadempimenti tecnici che, come riconosciuto nel Documento, non
determinano perdite a carico dell’intermediario finanziario. Al fine di assicurare coerenza
nello sviluppo e nell’utilizzo del sistema di rating interno, l’Associazione ritiene opportuno
generalizzare il principio contenuto nella citata nota 10, nel convincimento che gli
inadempimenti tecnici dovrebbero essere esclusi dalla definizione delle posizioni in default.
Diversamente, l’adozione di tale proxy risulterebbe scarsamente efficace e sarebbe
operativamente inutilizzabile nella individuazione sia delle situazioni di decadimento del
merito creditizio sia della causa dell’inadempimento, vale a dire il rischio di insolvenza o il
rischio di annacquamento. Si evidenzia che per tale fonte di rischio, il Documento prevede un
trattamento ad hoc ed indipendente rispetto a quello di credito.
Proposte
Al fine di migliorare l’efficacia delle posizioni scadute come proxy del default,
l’Associazione propone di arricchire la definizione di cui al paragrafo 2.4 attraverso attributi
comportamentali dell’adempimento del debitore. Sebbene la definizione sia già arricchita di
un attributo dimensionale, vale a dire la soglia di rilevanza del 5%, si evidenzia che a fronte
della natura commerciale delle obbligazioni alla base delle operazioni di factoring, tale filtro
potrebbe risultare inefficace rispetto ai default tecnici: infatti, in caso di contestazione della
fornitura, il debitore potrebbe astenersi totalmente dal pagamento di debiti originati da una
fornitura rilevante in presenza di adempimenti regolari di altre obbligazioni. Qualora fossero
presenti insoluti da 90/180 giorni, l’Associazione ritiene fondamentale l’osservazione del
comportamento del debitore rispetto all’insieme delle obbligazioni commerciali. Sulla base
delle evidenze empiriche riscontrate, l’Associazione propone di restringere la classificazione
in default solamente alle posizioni scadute da 90/180 giorni che presentano gli attributi
seguenti:
1
Si veda, Banca d’Italia (Luglio 2006), “Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale.
Metodologia dei rating interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito”, Nota 10 a
pagina 39: “Ai fini della stima dei parametri di rischio, data l’attuale rilevanza del fenomeno dei past-due cd.
“tecnici” (non rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà finanziaria del debitore tale da generare perdite),
è preferibile – almeno nella prima fase di applicazione della disciplina – non includere i suddetti past-due tra i
default.”
4
-
l’importo è superiore al 5% del monte crediti verso il debitore alla data
dell’osservazione;
- la posizione scaduta persiste per 3 mesi consecutivi precedenti alla data
dell’osservazione;
- il debitore cui fa riferimento la posizione scaduta non ha eseguito alcun pagamento
nel mese dell’osservazione e nei due precedenti.
Inoltre, si evidenzia che la definizione del default adottata nel documento sul metodo
standardizzato2 “…La parte non garantita delle esposizioni che presentano un mancato
pagamento da oltre 90 giorni...”,, appare in linea con il trattamento proposto da tale
Associazione, individuando l’esposizione nell’insieme delle obbligazioni gravanti sul debitore
verso il factor.
Riquadro 2.2 - Esposizioni al dettaglio: default per controparte o per transazione
Commenti
In coerenza con la pluralità di obbligazioni assunte dal debitore ed alla base dell’esposizione
del cessionario, l’adozione dell’approccio per transazione appare diffuso presso i factor che
stanno sviluppando i sistemi di rating interno. Pertanto, in considerazione del segmento
preminente fra le controparti che sono coinvolte in operazioni di factoring, l’Associazione
propone di consentire l’adozione di tale approccio anche alle esposizioni verso piccole e
medie imprese.
Con riferimento alle piccole e medie imprese, l’Associazione suggerisce l’opportunità di un
chiarimento relativamente alla definizione della categoria nell’ambito del portafoglio retail,
individuando un set di parametri quantitativi e/o qualitativi cui gli intermediari possano fare
riferimento.
3. CLASSI DI ATTIVITA'
Commenti
L’acquisto di crediti commerciali per la realizzazione delle operazioni di factoring non è
limitato a obbligazioni vantate verso imprese e clientela al dettaglio, ma può riguardare
qualsiasi credito sorto nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa del cedente,
come ad esempio quelli verso gli enti.
Proposte
L’Associazione propone di eliminare il riferimento aprioristico della suddivisione dei crediti
commerciali fra il portafoglio imprese e clientela al dettaglio: il portafoglio di riferimento
verrà di volta in volta identificato in base alle caratteristiche del debitore.
2
Banca d’Italia (2006), “Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale. Metodo
standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito”, marzo
5
3.8 Crediti commerciali
1. Certezza giuridica
Osservazioni
La legge 52 del 1991 tutela i factor verso il rischio della revocatoria dell’acquisto dei crediti
commerciali: infatti, l’efficacia della cessione verso i terzi non è opponibile al fallimento del
cedente solo se il corrispettivo dei crediti è stato corrisposto al cedente nell’anno antecedente
la sentenza dichiarativa del fallimento, sempre che il factor conoscesse lo stato di insolvenza.
In ogni caso, ai fini della corretta applicazione dei requisiti indicati nel paragrafo sulla
certezza giuridica, l’Associazione ritiene necessario un chiarimento su quali possano essere
“..le particolari cautele..”, diverse dall’astenersi nell’effettuare operazioni, che
l’intermediario finanziario dovrebbe usare nei confronti dei cedenti più rischiosi.
2. Efficacia dei sistemi di sorveglianza
Osservazioni
In generale, si evidenzia che il requisito è già presente nell’attività di factoring svolta nel
contesto nazionale: la frequenza dei rapporti con il cedente ed i debitori ceduti è funzione
dell’erogazione di servizi di natura gestionale e/o finanziaria che hanno ad oggetto i crediti
ceduti, le cui scadenze sono di breve termine. Queste caratteristiche operative consentono al
factor di svolgere efficacemente l’attività di monitoraggio, permettendo di evidenziare
tempestivamente eventuali criticità.
In relazione alle attività dell’intermediario finanziario per assicurare la sorveglianza sulla
qualità dei crediti, l’Associazione reputa necessario un chiarimento in merito alla tipologia
del rating da assegnare al cedente e/o gestore: si ritiene, infatti, che esso debba essere
coerente rispetto all’approccio (base/avanzato) utilizzato per la valutazione dei crediti
commerciali acquistati.
Proposte
L’Associazione ritiene che la proposta di prevedere strutturalmente l’effettuazione di accessi
in loco sia sostanzialmente ingiustificata per le operazioni che prevedono la notifica della
cessione del credito al debitore ceduto. A tal proposito, l’Associazione sottolinea anche che
tale prassi non è attualmente prevista dai contratti, né riflette una practice del mercato3. In
assenza della notifica, l’Associazione concorda con l’opportunità di prevedere la possibilità di
tali accessi, ma, considerando le caratteristiche dei sistemi dei controlli interni, oggetto di
requisiti regolamentari nell’ambito di una disciplina specifica relativa all’organizzazione
amministrativa e contabile ed ai controlli interni per gli intermediari finanziari vigilati,
l’Associazione propone di limitarne la frequenza su base campionaria.
3
Si tratta, in effetti, di una prassi generalizzata sui mercati anglosassoni, e diffusa anche in altri mercati, di solito
in corrispondenza di operatività esclusivamente finanziarie, in cui l’incasso dei crediti è fiduciariamente
attribuito al cedente.
6
4. Efficacia dei sistemi per controllare le garanzie reali, la concessione dei crediti e
gli incassi
Osservazioni
Il requisito è certamente posseduto dal processo produttivo che caratterizza l’attività di
factoring svolta nel contesto nazionale: i requisiti previsti sul controllo dei crediti acquistati,
dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi trovano riscontro nel regolamento
interno, come previsto dalla disciplina specifica relativa all’organizzazione amministrativa e
contabile ed ai controlli interni negli intermediari finanziari vigilati. Pertanto, l’Associazione
non condivide il requisito della consegna dei documenti giustificativi dei crediti previsto per
le cessioni non notificate; infatti il requisito:
a) determinerebbe un sensibile incremento dei costi operativi di acquisizione ed
archiviazione della documentazione (fatture, contratti e, ove previsti, stati di
avanzamento dei lavori); l’incidenza di tali costi potrebbe intensificarsi alla luce della
scarsa diffusione della fattura elettronica nell’ambito dei segmenti della clientela di
dimensioni minori;
b) secondo l’esperienza degli operatori del settore, la sua influenza sulla mitigazione del
rischio appare incerta.
Proposte
L’Associazione propone di eliminare i requisiti sulla consegna dei documenti giustificativi dei
crediti e delle garanzie previsti per le cessioni non notificate, inserendo una raccomandazione
in tal senso, in relazione all’apprezzamento del rischio concretamente operata, caso per caso,
dall’intermediario.
5. Conformità con le politiche e le procedure interne alla banca
Osservazioni
Sebbene le practices sulla valutazione del rischio più diffuse presso gli operatori del mercato
domestico del factoring prevedano la valutazione indipendente del debitore e del cedente, la
separatezza funzionale rappresenta una scelta dell’intermediario finanziario in coerenza con
la sua strategia e con le sue dimensioni. In particolare, presso gli intermediari finanziari che
svolgono l’attività nei confronti delle società del gruppo di appartenenza, la valutazione
viene svolta dalla medesima funzione in accordo con la disciplina specifica concernente
l’organizzazione amministrativa ed i controlli interni, senza compromettere l’integrità del
processo. L’Associazione ritiene che i requisiti operativi imposti dalla normativa debbano
essere armonizzati con le scelte organizzative degli intermediari
Proposte
L’Associazione propone di prevedere un requisito di separatezza sostanziale della valutazione
del debitore rispetto al cedente, piuttosto che funzionale (in termini di organi diversi).
7
Riquadro 3.1 - Inquadramento della cessione di crediti commerciali come
portafoglio a sé stante o come garanzia.
Commenti
L’analisi condotta dall’Associazione ha permesso di evidenziare che la fattispecie descritta
nel riquadro 3.1 si manifesta nelle operazioni di factoring al ricorrere di particolari clausole
contrattuali.
Nell’ambito delle operazioni di acquisto di crediti verso la Pubblica Amministrazione
realizzate secondo la modalità pro soluto, la fattispecie descritta nel riquadro 3.1 ricorre
quando il cedente, attraverso la corresponsione degli interessi per ritardato pagamento da
parte del debitore, trattiene il rischio di liquidità in presenza del trasferimento del rischio di
credito verso il debitore.
Alla luce del confronto fra l’operatività dei factor domestici, la fattispecie descritta nel
riquadro 3.1 sussiste anche, ad esempio, al ricorrere delle clausole seguenti:
ƒ Addebito degli interessi sul corrispettivo della cessione. Tale clausola rileva
sotto il profilo del trasferimento del rischio di ritardato pagamento ma non
comporta alcuna criticità sul trasferimento del rischio di credito che risulta in
capo al factor.
ƒ Pagamento sotto garanzia ad una data prestabilita successiva alla scadenza
del credito. Anche tale clausola rileva non sotto il profilo del rischio di credito
ma del rischio di ritardato pagamento.
ƒ Contratti di “sola garanzia” senza anticipazione;
ƒ Esclusione del rischio di cambio
ƒ Clausole di revisione periodica dei compensi
ƒ Altre clausole inserite nel contratto per prevenire comportamenti non corretti
da parte del cedente (anche tramite accordi con i debitori ceduti), seppure
sono considerate critiche ai fini della recognition / derecognition, non
dovrebbero rilevare ai fini della valutazione del rischio e determinazione dei
requisiti di capitale (es. ordine di priorità nell’imputazione degli incassi ai
crediti “più vecchi”)
ƒ Clausole di first loss protection, laddove tale forma di protezione può risultare
quantitativamente anche piuttosto limitata eppure inibire in toto l’iscrizione
del credito acquistato nell’attivo.
Al ricorrere della fattispecie descritta nel riquadro 3.1, l’Associazione evidenzia che
l’applicazione delle regole sulla recognition prescritte dallo IAS 39 possono portare a
rappresentazioni assolutamente parziali, oltre che estremamente volatili, del rischio di
credito effettivamente assunto dagli intermediari, per dimensioni tutt’altro che irrilevanti in
rapporto al totale degli attivi di bilancio delle associate4. Il limite fondamentale all’utilizzo
del criterio contabile di iscrizione dei crediti nell’attivo del bilancio deriva dalla condizione
posta dal principio contabile per lo storno del credito in capo al cedente, vale a dire il
4
L’Associazione sta effettuando un’indagine presso gli Associati per disporre di un riscontro quantitativo
puntuale. Da una prima parziale stima, i crediti rientranti nelle fattispecie considerate dal presente documento
rappresentano una quota considerevole del totale crediti factoring attualmente in bilancio (stimabile in circa il
25%).
8
trasferimento di “sostanzialmente tutti” i rischi e benefici connessi con l’asset, dove
l’avverbio sostanzialmente, nella prassi delle società di revisione, viene tradotto in una
percentuale di trasferimento non inferiore all’80%. Ciò significa precludere l’iscrizione
all’attivo del cessionario di crediti che comunque sono caratterizzati da una componente di
trasferimento di rischio assai importante, benché inferiore a questa soglia convenzionale.
Al fine di garantire la coerenza della misurazione del requisito patrimoniale fra i diversi
metodi, l’Associazione ritiene che il trattamento della fattispecie discussa nel paragrafo 3.1
debba essere equivalente nel metodo standardizzato5 e in IRB.
Riquadro 3.2 - Trattamento del “factoring not notification”
Commenti
In merito alla compatibilità dei requisiti operativi rispetto alle operazioni non notificate,
l’Associazione concorda con l’Autorità di vigilanza in merito alla necessità di maggiori
controlli sul cedente, ma garantendo la libertà di azione ed organizzazione dell’intermediario
finanziario. Per i commenti in dettaglio, si rinvia alle osservazioni già proposte nei
precedenti paragrafi.
3.8.3 Trattamento come cartolarizzazione - Riquadro 3.3
Commenti
Nel contesto domestico attuale, la prassi operativa del factoring non appare in linea con
quella descritta nel riquadro: ciononostante, gli intermediari finanziari ritengono di
esplorare in futuro tale fenomeno per comprenderne le potenzialità anche nel contesto
domestico.
4. REQUITI ORGANIZZATIVI
4.5 Le specificità dei sistemi IRB nell’ambito del gruppo bancario
Osservazioni
Il paragrafo affronta la tematica dell’applicazione delle regole ai gruppi bancari: il
Documento non affronta i requisiti che i sistemi di rating interno degli intermediari finanziari
vigilati non appartenenti a gruppi bancari debbano possedere per consentire il loro utilizzo
per la misurazione del requisito patrimoniale. Come già manifestato nella consultazione
sull’ambito di applicazione6, l’Associazione ritiene che l’evoluzione verso il metodo IRB
permette la progressiva convergenza fra le logiche dell’allocazione del capitale economico e
5
Sulla posizione dell’Associazione in merito alle proposte sul metodo standardizzato, si veda: Assifact (2006),
“Position paper dell’industria del factoring sulle proposte di normativa secondaria concernenti la nuova
regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 2)”, marzo
6
Si veda: Assifact (2006), “Position paper dell’industria del factoring sulle proposte di normativa secondaria
concernenti la nuova regolamentazione prudenziale internazionale (Basilea 2)”, aprile
9
l’assorbimento del capitale regolamentare e stimola gli intermediari finanziari verso
l’adozione di sistemi dei controlli efficaci ed efficienti. Pertanto, l’Associazione richiede che
agli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi bancari sia consentita la possibilità di
adottare il metodo Internal Ratings Based (IRB), qualora fossero in possesso dei requisiti
previsti ai fini della convalida da parte dell’autorità di vigilanza
5. REQUITI QUANTITATIVI
5.4.3. Tasso di perdita in caso di default
Riquadro 5.3 – Dati relativi a recuperi non definiti
Commenti
In merito ai dati sui recuperi non definitivi, l’Associazione evidenzia che l’introduzione del
cut-off implica l’attribuzione di perdite figurative, salvo che si proceda anche alla radiazione
contabile delle posizioni: questo implica, in prospettiva, un problema di riconduzione delle
riprese di valore in diminuzione delle perdite stimate.
6. REGOLE DI PONDERAZIONE
6.8 Crediti commerciali acquistati
Osservazioni
Gli intermediari finanziari che esercitano l’attività di factoring acquisiscono le informazioni
per la valutazione del rischio delle controparti in prevalenza direttamente: a tal fine,
l’Associazione evidenzia che le informazioni acquisite dal cedente vengono utilizzate per lo
più nella fase precontrattuale, vale a dire per un’analisi della convenienza dell’avvio del
rapporto di factoring con il cedente. Successivamente, le informazioni sono acquisite,
internamente o esternamente, dal factor. Il riferimento alle informazioni ed alle politiche del
cedente contenuto nel documento di Basilea 2 è, in effetti, il riflesso delle pratiche diffuse
principalmente nei Paesi anglosassoni, in cui prevale l’operatività cosiddetta di invoices
discounting, che si traduce nel finanziamento senza notifica di stock di crediti, la cui
individuazione preliminare viene operata in base a criteri determinati sul portafoglio del
cliente e la cui gestione è interamente rimessa al cliente stesso, previa analisi delle sue
policies in materia: i contratti includono quindi esplicitamente il riferimento sia ai criteri di
selezione dei crediti eligibles, sia dei covenant relativi alle modalità e performances della
gestione. Tali fattispecie sono evidentemente lontane dalle prassi domestiche e la loro
menzione fuori del loro contesto originario è suscettibile di produrre incertezza.
L’Associazione ritiene necessario un chiarimento sul significato dei dati acquisiti dal cedente
e, in particolare, di quelli riguardanti aggregati analoghi.
10
6.8.2 Rischio di default: crediti commerciali
Osservazioni
In relazione al metodo top-down, l’Associazione ritiene necessari alcuni approfondimenti in
merito alla creazione dei pool ed all’attribuzione dei debitori ai pool. In primo luogo,
l’Associazione manifesta la necessità di un chiarimento in merito a “…prassi di erogazione
del cedente..” per la creazione/attribuzione dei debitori ai pool. In secondo luogo,
l’Associazione ritiene prescrittiva l’indicazione sulla attribuzione del medesimo debitore a
pool diversi in caso di cessione da parte di più cedenti: la creazione/attribuzione della
controparte al pool dovrebbe riflettere esclusivamente le discriminanti dei modelli qualiquantitativi sviluppati internamente dall’intermediario finanziario.
Considerando la durata residua in caso di stime affidabili della PD, l’Associazione ritiene
che il limite inferiore convenzionale fissato a 90 giorni possa risultare eccessivamente
elevato per le operazioni basate sull’acquisto di crediti commerciali, come il factoring, tenuto
conto della possibile presenza di pool caratterizzati da rotazioni medie molto più brevi, anche
nell’ordine dei 15 giorni. In considerazioni di tali aspetti, l’Associazione propone di ridurre a
30 giorni tale soglia per le operazioni di factoring.
In relazione al trattamento previsto per i margini non utilizzati nell’ambito dei programmi di
acquisto rotativi, si ritiene necessario un chiarimento in ordine ai seguenti elementi:
a) la controparte di riferimento dell’impegno ad acquistare crediti. Nella prassi operativa
nazionale, la nozione di “programma di acquisto rotativo” dovrebbe coincidere con il
contratto di factoring. All’interno di questa cornice, i factor determinano un limite operativo
nel finanziamento dei crediti al cedente, il cui importo sovente non è contrattualizzato e non
può quindi costituire un impegno. Dall’altra parte, in caso di operatività pro soluto, essi
stabiliscono dei limiti di credito riferiti ai singoli debitori ceduti: solo tali limiti costituiscono
un impegno effettivo, di norma revocabile senza preavviso;
b) la natura dell’impegno, revocabile o irrevocabile, e, nel secondo caso, il rilievo della
durata.
Si ritiene, pertanto, che gli elementi di cui al punto a) debbano attualmente essere identificati
esclusivamente nei limiti di credito pro soluto stabiliti per ciascun debitore ceduto. Da
ultimo, si evidenzia che il Documento introduce una significativa divergenza fra le regole
proposte per l’esposizione relativamente all’approccio top-down rispetto al trattamento
previsto per l’approccio bottom-up.
Nell’ambito del quarto capoverso, si segnala un probabile errore materiale “…Viceversa, la
banca può ottenere il valore della LGD impiegando una stima affidabile della LGD”. Si
ritiene che il primo termine LGD debba essere sostituito con PD.
Proposte
L’Associazione propone di eliminare il riferimento alla classificazione del debitore in pool
diversi se vantati da cedenti diversi.
11
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Metodo dei rating interni per il calcolo del requisito