


DEFINIZIONE: fenomeno di successione a causa di
morte che l’ordinamento giuridico ricollega alla
presenza di un efficace negozio giuridico
testamentario del de cuius dal quale dipendono
l’INDIVIDUAZIONE del DESTINATARIO e la
determinazione dell’OGGETTO della successione.
FONDAMENTO: interesse individuale del testatore a
dare una destinazione al suo patrimonio. Potere di
AUTONOMIA PRIVATA (art. 1322).
Prevalenza della successione testamentaria su
quella legittima (art. 457, comma 2).


591. Casi d'incapacità. — 1. Possono disporre per testamento
tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge.
2. Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età (c. 2) >>>
no minore emancipato
2) gli interdetti per infermità di mente (c. 414 ss.) >>> sì
inabilitati
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per
qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di
volere nel momento in cui fecero testamento (c. 120, 428, 775,
14252) (1).
3. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il
testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Se nel decreto di nomina il giudice tutelare nulla ha previsto, il
beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva la piena
capacità di testare.


L’incapacità prevista dall’art. 591 c.c. si
configura come una forma di incapacità
giuridica relativa >>> è atto personalissimo
che non tollera l’intermediazione di una
volontà estranea (no rappresentanza, no
curatore, ecc.)
Il testamento dell’incapace non è nullo ma
semplicemente annullabile >>>
ANNULLABILITA’ ASSOLUTA (può essere
fatta valere da chiunque)

Esiste una equiparazione tra la capacità di
succedere e la capacità di ricevere per
testamento. Sono entrambe manifestazioni
della capacità giuridica.




PRINCIPIO
PRINCIPIO
PRINCIPIO
PRINCIPIO
DI CERTEZZA
DI PERSONALITA’
DEL FORMALISMO
DI REVOCABILITA’





Deve risultare in modo evidente la persona a favore
della quale è fatta la disposizione testamentaria.
628. Disposizione a favore di persona incerta. È
nulla ogni disposizione fatta a favore di persona
che sia indicata in modo da non poter essere
determinata.
Applicazione del principio generale contenuto
nell’art. 1346 c.c.
Es. indico il nome che però è comune a più miei
amici.
Sono ammessi tutti i mezzi di prova, anche estranei
al testamento stesso (altri scritti, prove
testimoniali, presunzioni semplici).

Ne costituisce conferma:
627. Disposizione fiduciaria. 1. Non è
ammessa azione in giudizio per accertare
che le disposizioni fatte a favore di persona
dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realtà riguardano altra
persona, anche se espressioni del
testamento possono indicare o far
presumere che si tratta di persona
interposta.

629. Disposizioni a favore dell'anima >>>
eccezione al principio di cui all’art. 628
1. Le disposizioni a favore dell'anima sono valide
qualora siano determinati i beni o possa essere
determinata la somma da impiegarsi a tale fine.
2. Esse si considerano come un onere a carico
dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.
3. Il testatore può designare una persona che curi
l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in
cui manchi un interessato a richiedere
l'adempimento (esecutore testamentario –
solitamente il sacerdote indicato dal testatore per
la celebrazione di suffragi – con funzioni limitate
all’adempimento dell’onere)





630. Disposizioni a favore dei poveri. 1. Le disposizioni a
favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza
che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio
sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in
cui il testatore aveva domicilio al tempo della sua morte, e i
beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (il
Comune).
Ha natura integrativa perché destinata a supplire l’incompleta
manifestazione di volontà del testatore.
“altre simili”: sono compresi, ad esempio, ex detenuti, vittime
di calamità naturali, ecc.)
Presupposti: non deve trattarsi di disposizioni fatte a favore
di determinate persone fisiche o giuridiche + non deve essere
indicato il pubblico istituto + nn deve esservi un ente che
abbia uno scopo identico
è un legato

Disposizioni che mirano alla SALVEZZA
dell’ANIMA. Sono considerate come
disposizioni modali:il testatore chiede che
siano compiuti particolari atti di culto in
suffragio della propria od altrui anima.


Solo il testatore è abilitato ad indicare il
beneficiario e l’oggetto del testamento. Non è
ammessa la sostituzione con la volontà di un’altra
persona.
Conseguenze: è esclusa la rappresentanza e la
possibilità di demandare la determinazione del suo
contenuto al giudizio di un terzo.
631. Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo. 1.
È nulla ogni disposizione testamentaria con la
quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo
l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la
determinazione della quota di eredità.



589. Testamento congiuntivo o reciproco.1. Non si può fare
testamento da due o più persone nel medesimo atto (es. Noi,
Tizio e Tizia, nominiamo erede nostro nipote Caio), né a
vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca ( 635).
Fondamento: principio di personalità>>>si presume che i
testatori non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà
(dispongo così in quanto altri lo faccia) + dovrebbe essere
revocato da tutti i soggetti >>> contrasto con 587
Tuttavia, interpretazione restrittiva: ammissibilità dei
testamenti simultanei (più dichiarazioni di ultima volontà
contemporanee e contenute in un medesimo documento ma
autonome) e corrispettivi (due disposizioni autonome).


Art. 631 comma 2. Tuttavia è valida la disposizione
a titolo particolare (quindi, solo legato) in favore di
persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra
più persone determinate dal testatore o
appartenenti a famiglie o categorie di persone da
lui determinate, ed è pure valida la disposizione a
titolo particolare a favore di uno tra più enti
determinati del pari dal testatore. Se sono indicate
più persone in modo alternativo e non è stabilito
chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata
all'onerato.
Art. 630 comma 2. A contrario La precedente
disposizione si applica anche quando la persona
incaricata dal testatore di determinare l'uso o il
pubblico istituto non può o non vuole accettare
l'incarico

L’eccezione di cui al 631 comma 2 è solo per
i legati per il diverso regime dei debiti

632. Determinazione di legato per arbitrio
altrui. 1. È nulla la disposizione che lascia al
mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di
determinare l'oggetto o la quantità del legato.
2. Sono validi i legati fatti a titolo di
rimunerazione per i servizi prestati al
testatore, anche se non ne sia indicato
l'oggetto o la quantità.


Merum arbitrium: la disposizione è nulla se vi è
assoluta libertà nella scelta dell’oggetto.
Arbitrium boni viri: è valida se il testatore ha
fissato dei criteri di massima ai quali attenersi.
es. nullità della disposizione con cui il testatore
ordina all’erede di dare “qualche cosa” ad un
terzo a titolo di ricordo. E’ valido il legato di
quanto necessario al legatario secondo il
giudizio di un terzo.
E’ riconducibile all’arbitraggio>>>art. 1349
c.c.


Art. 632 c.c. comma 2. Legato remuneratorio.
È specificazione della figura di cui al primo
articolo. Es. nomino erede universale il mio
unico figlio, il quale darà la somma di denaro
che crederà opportuna alla fedele domestica
Caia che mi ha assistito durante l’ultima mia
malattia.







Unilaterale: deve aversi un’unica manifestazione di volontà,
quella del testatore.
Non recettizio: l’efficacia del negozio a causa di morte non è
subordinata ad alcun onere di comunicazione a terzi. Il
chiamato acquista il diritto di accettare l’eredità e il legatario
acquista l’oggetto del legato anche se nessuna notizia
abbiano avuto del testamento.
Formale: forma scritta ad substantiam. (testamento
olografo/testamento pubblico/testamento segreto) +
(testamenti speciali)
Revocabile art. 587 c.c. + art. 679 c.c.
Personale E’ atto personalissimo
A titolo gratuito Realizza un’attribuzione senza corrispettivo,
ma non è sempre una liberalità in quanto può non discendere
un arricchimento del beneficiario della disposizione.
Patrimoniale art. 587, comma 1. Non costituiscono
un’eccezione le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 587
>>> testamento formale



Riconoscimento e legittimazione del figlio
naturale
Riabilitazione dell’indegno
Nomina dell’esecutore testamentario



Forme ordinarie: testamento olografo + testamento
per atto di notaio (testamento pubblico o
testamento segreto)
Forme speciali: forme speciali di testamento
pubblico.
Le diverse forme dipendono dai diversi interessi da
soddisfare:
testamento olografo: garanzia di segretezza sia
delle disposizioni testamentarie sia del fatto di aver
testato. Rischio di sottrazione, distruzione o
smarrimento della scheda dopo la morte.
testamento per atto di notaio: elevata sicurezza
che le disposizioni testamentarie non andranno
perse.


Il semplice scritto non è mai sufficiente:
testamento per atto di notaio scritto +
rispetto di formalità
testamento olografo scrittura privata +
integrale autografia ex art. 602 c.c.
pur nel loro distinto atteggiarsi, sono
equiparate quanto ad efficacia.




602. Testamento olografo. — 1. Il testamento
olografo deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore
Forma più semplice di testamento. Svantaggi:
smarrimento, alterazione, falsificazione,
soppressione
Vantaggi: segretezza, semplicità, redazione fuori
della presenza di terze persone.
Scrittura privata: qualsiasi documento liberamente
redatto e sottoscritto da un privato. Presenta dei
requisiti formali: deve essere stato scritto per
intero e datato
Efficacia probatoria: art. 2702 c.c.

Olografia: scritturazione per intero di mano del
testatore.
Può essere fatto con qualsiasi mezzo e su qualsiasi
materia (volendo, anche sul muro)
2 caratteri dell’AUTOGRAFIA: PERSONALITA’ (sicura
provenienza del testatore) + ABITUALITA’ (la grafia
deve essere quella normalmente usata dal
testatore).
Sono NULLI, per mancanza del carattere della
personalità, gli scritti non di mano del testatore o
redatti con l’intervento di un terzo
Sono considerati validi il testamento epistolare
(scritto forma di lettera)e il testamento scritto su
più fogli staccati sempre che ci sia una chiara
connessione

DATA: deve indicare giorno, mese e anni. Sono ammessi equipollenti
(es. Natale 2000).
Funzione: accertare la capacità del testatore e l’efficacia tra più
testamenti redatti dalla stessa persona.
art. 602 comma 3. La data deve contenere l'indicazione del giorno,
mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa
soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c.
591), della priorità di data tra più testamenti (c. 682) o di altra
questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Mancanza di data >>> ANNULLABILITA’ = Incompletezza = data
impossibile
Deve risultare dal testamento (non può stare, ad esempio, sulla
busta).
Due testamenti validi di pari data. Invalidità riguarda solo le
disposizioni inconciliabili.
Testamento redatto in più giorni >>> giorno della sottoscrizione

SOTTOSCRIZIONE: firma apposta dal
testatore alla fine delle dichiarazioni di
ultima volontà.
art. 602 comma 2. La sottoscrizione deve
essere posta alla fine delle disposizioni. Se
anche non è fatta indicando nome e
cognome, è tuttavia valida quando designa
con certezza la persona del testatore (è
quindi valida quella con pseudonimo e
soprannome).
Apposta nel corpo del testamento: valida
per disp. precedenti
Sul retro o a margine: valida se manca
spazio in calce

Deposito presso notaio: garanzia di custodia
ma nessun effetto giuridico




603. Testamento pubblico. — 1. Il testamento
pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due
testimoni.
E’ il solo testamento notarile in senso stretto. E’ il
notaio che riceve la volontà testamentaria e redige
l’atto. Nel testamento segreto la sua funzione è
quella di ricevere un documento che già contiene la
volontà del testatore.
Vantaggi: può essere fatto da chiunque (anche
quelli che non sanno o non possono scrivere) ;
rigoroso accertamento della volontà e di guida
tecnica nella redazione. Svantaggio rigoroso
formalismo, mancanza di segretezza, gravosità di
spese.
Disciplina: codice civile + legge notarile (il primo
prevale)

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




DATA (anno, mese, giorno)
LUOGO
INTERVENTO del NOTAIO
ASSUNZIONE DEI TESTIMONI: garantiscono la fedele riproduzione della
volontà e la mancanza di influenza da parte del notaio. Sono normalmente
due, ma devono essere 4 se il testatore oltre che muto o sordomuto nn è in
grado di leggere >>>597 cc.
COSTITUZIONE ED IDENTIFICAZIONE del TESTATORE
DICHIARAZIONE ORALE di VOLONTA’ del TESTATORE alla presenza dei
testimoni>>>necessità, per il notaio di accertarsi dell’identità personale del
testatore e della sua capacità
Riduzione per iscritto a cura del notaio (a cautela della congruenza tra scritto
e dichiarato)
Lettura dell’atto al testatore alla presenza degli interpreti
Menzione dell’adempimento delle formalità compiute
Orario di chiusura del testamento
Sottoscrizione del testatore
Sottoscrizione dei testimoni
Sottoscrizione del notaio art. 606 comma 1 >>> nullità



Può tenere celato il contenuto delle sue disposizioni di ultima
volontà, ma non può nascondere di aver fatto testamento.
Scarsamente usato nella pratica pur cumulando i vantaggi del
testamento olografo e di quello pubblico: segretezza del
contenuto, intangibilità dell’atto ed autenticità della data,
mancanza dell’eccessivo rigore formale del testamento
pubblico.
STRUTTURA
Parte della D>>> 2 elementi distinti: scheda testamentaria
(natura privatistica) + atto di ricevimento (natura
pubblicistica)
D+ G >>>è atto complesso perché la dichiarazione del
testatore non è autonoma. La scheda nn deve essere
autografa né è richiesta la data.


Non è richiesta l’autografia: può essere
scritto anche da un terzo. Art. 604, comma 1
Non è necessaria la data, perché verrà
apposta dal notaio sull’atto di ricevimento.
(prevale quest’ultima su quella prevista dalla
scheda testamentntaria)



Consegna della scheda al notaio alla
presenza di due testimoni.
Art. 605 c.c.
Menzione della consegna
dichiarazione del testatore
indicazione del numero e dell’impronta dei
sigilli
assistenza dei testimoni a tutte le formalità
sottoscrizione di testatore, testimoni e
notaio
Art. 685 c.c. effetti del ritiro del testamento
segreto.




Introdotto da l. 29 novembre 1990, n. 387
di ratifica della Convenzione di Washington
del 26 ottobre 1973.
Si aggiunge alle forme tradizionali.
Può essere utilizzato sia da italiani in Italia
(nuova forma di testamento) sia da italiani
all’estero (agente consolare o diplomatico
abilitato) sia dagli stranieri che si trovano in
Italia per qualunque motivo.
Notevoli affinità con il testamento segreto
(consegna della scheda testamentaria al
notaio che redige verbale)





Divulgazione del contenuto per dar modo ad ogni interessato di venirne a conoscenza.
E’ prevista per quei testamenti che non sono pubblici di loro natura (olografo e segreto).
Per il testamento pubblico>semplice comunicazione agli eredi o ai legatari. Art. 623 c.c.
E’ formalità estrinseca che non incide né sulla validità dell’atto né sulla sua efficacia.
620. Pubblicazione del testamento olografo. — 1. Chiunque è in possesso di un
testamento olografo (c. 602) deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena
ha notizia della morte del testatore.
2. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del
circondario (1) in cui si è aperta la successione (c. 456) , che sia fissato un termine per la
presentazione (p.c. 749).
3. Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni,
redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del
testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato
presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il
testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il
testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto
dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti
di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta (c. 50, 58).
4. Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la
pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
5. Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione (att. c. 3, 7).
Il notaio è tenuto alla pubblicazione di un testamento olografo anche se nullo o
annullabile. I soggetti interessati possono darvi esecuzione ex art. 590.


621. Pubblicazione del testamento segreto. —
1. Il testamento segreto deve essere aperto e
pubblicato dal notaio appena gli perviene la
notizia della morte del testatore. Chiunque
crede di avervi interesse può chiedere, con
ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si
è aperta la successione, che sia fissato un
termine per l'apertura e la pubblicazione (p.c.
749).
2. Si applicano le disposizioni del terzo
comma dell'art. 620.


Condizione (l’unica a ricevere una disciplina
specifica) e onere: disposizioni a titolo
universale + legati
Termine: solo legati. Per le disposizioni a
titolo universale, si considera non apposto >
art. 637 c.c.







633. Condizione sospensiva o risolutiva.
1. Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi
sotto condizione sospensiva o risolutiva
Ambito limitato alla quota disponibile >>> art. 549 divieto di pesi e
condizioni
CONDIZIONE POTESTATIVA: quelle il cui avveramento dipende dalla
volontà del beneficiario. E’ nulla solo la condizione sospensiva
meramente potestativa
CONDIZIONE CASUALE: l’avveramento dipende dal caso o dal fatto di
un terzo.
CONDIZIONE MISTA: l’avveramento dipende in parte dalla volontà
del beneficiario, in parte dal caso o dal fatto di un terzo.
Ogni condizione può essere apposta a disposizioni testamentarie
purché siano possibili e lecite >>> valutazione al momento
dell’apertura della successione >>> art. 634 c.c. si considerano non
apposte
Effetti retroattivi


634. Condizioni impossibili o illecite. 1. Nelle
disposizioni testamentarie si considerano non
apposte le condizioni impossibili e quelle
contrarie a norme imperative, all'ordine
pubblico o al buon costume, salvo quanto è
stabilito dall'art. 626 (motivo illecito).
Diverso dal regime previsto per i contratti (art.
1354 c.c.) >>> condizione illecita: nullità del
negozio; condizione impossibile: se
sospensiva, nullità, se risolutiva, non apposta.


Esempi di condizioni illecite:
compiere un reato;
cambiare o non cambiare religione;
condizioni lesive della libertà di coabitare o
di risiedere;
non alienare mai i beni ereditari;
matrimonio con una determinata persona e
non con altre.
Art. 635 c.c. condizione di reciprocità


636. Divieto di nozze. 1. È illecita la
condizione che impedisce le prime nozze o le
ulteriori.
2. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di
abitazione o di pensione, o di altra prestazione
periodica per il caso o per il tempo del celibato
o della vedovanza, non può goderne che
durante il celibato o la vedovanza.
Parte della D, solo divieto assoluto di nozze.
G> è illecita ogni forma di condizionamento.
Anche i c.d. divieti relativi sono ricompresi
nell’ambito di applicazione della norma.

637. Termine. — 1. Si considera non
apposto a una disposizione a titolo universale
(c. 588) il termine dal quale l'effetto di essa
deve cominciare o cessare (c. 7022) .



Limite economico imposto ad una liberalità per
l’attuazione di un fine ulteriore che si aggiunge a
quello principale della disposizione. Può consistere
sia nell’erogazione di una parte del vantaggio
patrimoniale che nel compimento di un’azione o di
un’omissione in favore di un terzo.
E’ espressamente previsto sia per le disposizioni
testamentarie (artt. 647/648) e per la donazione
(artt. 793 e 794).
Comporta a carico dell’erede o del legatario il
sorgere di una vera e propria obbligazione >>>
art. 1173 c.c.>>> il contenuto è, dunque, quello
tipico di un’obbligazione.

647. Onere. — 1. Tanto all'istituzione di
erede quanto al legato può essere apposto
un onere (c. 549, 690).
2. Se il testatore non ha diversamente
disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne
ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede
o al legatario gravato dall'onere una
cauzione (c. 1179; p.c. 750).
3. L'onere impossibile o illecito si considera
non apposto; rende tuttavia nulla la
disposizione, se ne ha costituito il solo
motivo determinante (c. 626, 634, 794).



Teoria tradizionale>>>elemento accessorio. Con esso il
disponente vuole attuare un fine che si aggiunge a quello
principale. Fondamento art. 647 c.c.; art. 588; disciplina
dell’onere impossibile o illecito che si da per non apposto.
Teoria minoritaria >>> motivo particolarmente rilevante.
Teoria più moderna >>> negozio autonomo che si pone
accanto alla istituzione di erede e di legatario. Fondamento:
ambulatorietà (trasmigra anche a carico di coloro che non
sono obbligati per testamento, es. accrescimento). Si parla di
collegamento negoziale con la disposizione testamentaria.
Conseguenza: è possibile un testamento contenente
solamente la seguente disposizione “voglio che sia costruito
un ospedale con 50 letti nel mio paese”.


648. Adempimento dell'onere. — 1. Per
l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi
interessato (si fa valere la volontà del de cuius).
2. Nel caso d'inadempimento dell'onere,
l'autorità giudiziaria può pronunziare la
risoluzione (c. 1455 ) della disposizione
testamentaria (c. 6773) , se la risoluzione è
stata prevista dal testatore, o se l'adempimento
dell'onere ha costituito il solo motivo
determinante della disposizione (c. 2652 n. 1).



Artt. 674 – 678
Fenomeno giuridico relativo alla contitolarità di diritti
soggettivi che produce l’effetto di espandere la quota degli
altri contitolari qualora venga meno la titolarità di alcuno di
essi.
674. Accrescimento tra coeredi. — 1. Quando più eredi sono
stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei
beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se
determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia
accettare, la sua parte si accresce agli altri.
2. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota,
l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella
quota medesima.
3. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento
risulta una diversa volontà del testatore.
4. È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
PRESUPPOSTI:
Più chiamati all’eredità;
C.d. congiunzione: istituzione di più eredi fatta nello stesso
testamento nell’universalità di beni;
Istituzione in parti uguali: senza determinazione di parti
(nomino miei eredi Primo e Secondo) o in parti uguali
(Primo per metà e Secondo per l’altra metà). (si dà luogo ad
accrescimento anche ci sono più chiamati con più
disposizioni, purché con un unico testamento);
Vacanza della quota (premorienza, commorienza, mancata
nascita del nascituro; incapacità, indegnità, rinunzia,
prescrizione del diritto all’accettazione; invalidità della
disposizione istitutiva);
Non opera la sostituzione;
Non opera la rappresentazione;
Non vi è una diversa volontà del de cuius risultante dal
testamento;
Non opera la trasmissione del diritto di accettare.


675. Accrescimento tra collegatari. — 1.
L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai
quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che
dal testamento risulti una diversa volontà e salvo
sempre il diritto di rappresentazione (c. 4672).
676. Effetti dell'accrescimento. — 1. L'acquisto
per accrescimento ha luogo di diritto (no
accettazione; retroattivo). AUTOMATICITA’ E
IRRINUNZIABILITA’ DELL’ACQUISTO.
2. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica
l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era
sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo
che si tratti di obblighi di carattere personale.




Sezione V libro II (da 679 a 687)
Manifestazione di volontà opposta a precedente
volontà testamentaria che rende quest’ultima priva,
in tutto o in parte, di effetti.
Principio di revocabilità del testamento è principio
di ordine pubblico: garanzia della libertà della
persona di disporre delle proprie cose fino al
momento della morte.
La revoca totale delle disposizioni contenute in un
testamento si estende anche alle disposizioni non
patrimoniali, a meno che queste non siano
dichiarate irrevocabili (es. riconoscimento di figlio
naturale)

679. Revocabilità del testamento. — 1. Non
si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di
revocare (c. 587) o mutare le disposizioni
testamentarie: ogni clausola o condizione
contraria non ha effetto (c. 458).

680. Revocazione espressa. — 1. La
revocazione espressa può farsi soltanto con
un nuovo testamento, o con un atto ricevuto
da notaio in presenza di due testimoni, in cui
il testatore personalmente dichiara di
revocare, in tutto o in parte, la disposizione
anteriore.


81. Revocazione della revocazione. — 1. La
revocazione totale o parziale di un
testamento può essere a sua volta revocata
sempre con le forme stabilite dall'articolo
precedente. In tal caso rivivono le
disposizioni revocate.
E’ sufficiente un atto che abbia la sola forma
del testamento.







Compimento di certi atti o fatti che implicano necessariamente la volontà del testatore di
revocare.
682. Testamento posteriore. — 1. Il testamento posteriore (c. 602), che non revoca in
modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso
incompatibili.
684. Distruzione del testamento olografo. — 1. Il testamento olografo (c. 602)
distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte
revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa
dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo.
685. Effetti del ritiro del testamento segreto. — 1. Il ritiro del testamento segreto, a
opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si trova depositato
(c. 608), non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può
valere come testamento olografo (c. 607).
686. Alienazione e trasformazione della cosa legata. — 1. L'alienazione che il testatore
faccia della cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto
(c. 1500) , revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando
l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (c. 1394, 1425),
ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore.
2. Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che
quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (c. 6672).
3. È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
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687. Revocazione per sopravvenienza di figli. — 1. Le
disposizioni a titolo universale o particolare (c. 588, 803),
fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di
aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per
l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente
legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato (c. 280
ss. ) o adottivo (c. 291 ss.), ovvero per il riconoscimento di un
figlio naturale (c. 250 ss.).
2. La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato
concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio
naturale legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal
testatore prima del testamento e soltanto in seguito
legittimato.
3. La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore
abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero
figli o discendenti da essi.
4. Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non
si fa luogo a rappresentazione (c. 467 ss.), la disposizione ha
il suo effetto.


SOSTITUZIONE ORDINARIA (artt. 688 – 691
c.c.): il testatore sostituisce un’altra persona
all’erede o al legatario per il caso in cui questi
non possa o non voglia accettare l’eredità o
conseguire il legato.
Fondamento: accrescere il potere dispositivo
del testatore.

688. Casi di sostituzione ordinaria. — 1. Il
testatore può sostituire all'erede istituito
altra persona per il caso che il primo non
possa (c. 463) o non voglia (c. 459, 519)
accettare l'eredità (c. 523, 795).
2. Se il testatore ha disposto per uno solo di
questi casi, si presume che egli si sia voluto
riferire anche a quello non espresso, salvo
che consti una sua diversa volontà.
Presupposti:
1. Impossibilità
o mancanza di volontà di
accettare;
2. Presunzione relativa di volontà del testatore
(art. 688, comma 2).


689.
Sostituzione plurima. Sostituzione
reciproca. — 1. Possono sostituirsi più
persone a una sola e una sola a più.
2. La sostituzione può anche essere
reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono
stati istituiti in parti disuguali, la
proporzione fra le quote fissate nella prima
istituzione si presume ripetuta anche nella
sostituzione. Se nella sostituzione insieme
con gli istituiti è chiamata un'altra persona,
la quota vacante viene divisa in parti uguali
tra tutti i sostituiti.


SOSTITUZIONE
PARZIALE:
consente
al
testatore di disporre che la sostituzione abbia
un oggetto minore dell’istituzione
SOSTITUZIONE
SUCCESSIVA:
facoltà
di
indicare una serie consecutiva di sostituiti.

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

artt. 692 – 696
Origine nel diritto romano
il testatore impone ad un soggetto (istituito) l’obbligo di
conservare e restituire alla sua morte i beni oggetto
dell’eredità o del legato ad un altro soggetto (sostituito o
fedecommissario).
es. Istituisco erede mio figlio interdetto Caio con l’obbligo di
conservare e restituire alla sua morte i beni ereditari a favore
dell’Ordine delle suore di carità che avranno avuto cura di lui.
Prevalente funzione assistenziale

692. Sostituzione fedecommissaria. — 1. Ciascuno dei genitori o degli altri
ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire
rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di
conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a
favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno
avuto cura dell'interdetto medesimo.
2. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età (c. 2), se
trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere
che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronunzia di interdizione.
3. Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono
attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto
cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il
relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento
della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva
di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli
enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
5. In ogni altro caso la sostituzione è nulla.

1.
2.
3.
4.
Elementi costitutivi:
Duplice
delazione:
due
autonome
disposizioni che attribuiscono la titolarità
degli stessi beni a due distinti soggetti.
Ordine successivo: il sostituito succede al
momento della morte dell’istituito.
Obbligo di conservare e restituire
Cura dell’incapace


INVALIDITA’: ricorre un vizio che ne produce la
nullità o l’annullamento.
INEFFICACIA:
il
negozio
testamentario,
validamente concluso, non produce i suoi effetti
ovvero gli effetti vengono successivamente a
cadere.
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

Manca una disciplina organica dell’invalidità, come esiste per i contratti.
NULLITA’ TESTAMENTARIE:
FORMALI:
art. 606, c. 1Mancanza di autografia o sottoscrizione nel testamento olografo
art. 606, c. 1 mancata redazione per iscritto da parte del notaio delle dichiarazioni
del testatore ovvero mancanza di sottoscrizione dell’uno o dell’altro Testamenti per
atto di notaio.
art. 619, c. 1 Testamenti speciali
SOSTANZIALI: sono previste nel libro secondo senza un particolare ordine (art. 458 –
589 – 631, c. 1-628
La dottrina applica, per analogia, l’art. 1418 >>> nullità virtuale dovuta alla
mancanza di uno dei requisiti essenziali e l’art. 1419. Trovano, inoltre, applicazione
gli artt. 1421 e 1422 (legittimazione all’azione di nullità e imprescrittibilità
dell’azione di nullità).
Conseguenze: mancata produzione di effetti.




Presuppone
un’anomalia
del
negozio
considerata dal legislatore di minore gravità.
Il negozio testamentario annullabile produce
tutti gli effetti a cui era diretto ma possono
venir meno con l’azione di annullamento.
VIZI DI FORMA per i quali legge non ha
espressamente previsto la sanzione della
nullità. Art. 606 c. 2 e 619 c. 2;
Annullabilità sostanziale: solo 2 hp incapacità
di disporre per testamento (art. 591) e vizi di
volontà (art. 624)



LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: si parla di
ANNULLABILITA’ ASSOLUTA >>> chiunque vi
abbia interesse >>> interesse correlato ad
un diritto successorio che sorgerebbe per
effetto dell’annullamento (eredi legittimi).
EFFETTI: si applica la disciplina dell’erede
apparente (art. 534)
PRESCRIZIONE: 5 anni.



Eccezione all’art. 1423 c.c. = ipotesi di sanatoria di
un negozio nullo.
590.
Conferma ed esecuzione volontaria di
disposizioni testamentarie nulle. — 1. La nullità della
disposizione testamentaria, da qualunque causa
dipenda, non può essere fatta valere da chi,
conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte
del testatore, confermato (conferma espressa) la
disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione
(conferma tacita).
Fondamento:
principio
di
conservazione,
maggiormente giustificato negli atti mortis causa +
possibilità per congiunti di onorare memoria del de
cuius


Requisiti del negozio di conferma: si applica
art. 1444 c.c.
Si applica anche al testamento annullabile.
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Le successioni testamentarie