LA CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI
La centralizzazione degli acquisti persegue l’obiettivo di semplificare
ed
accelerare
le
procedure
contrattuali,
pervenendo
all’accorpamento/aggregazione tra stazioni appaltanti per la gestione
delle gare di appalto, consentendo in tal modo di ottenere, su acquisti
di maggiori dimensioni, condizioni economiche più vantaggiose e
ridurre i costi di sistema connessi con la realizzazione delle
procedure di gara.
CENTRALI DI COMMITTENZA
La centrale di committenza è un'amministrazione
aggiudicatrice che
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
-aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di
lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008
2
Art. 33 codice appalti
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono
acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali
di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del
presente codice.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
3
Le leggi finanziarie
Creazione di CONSIP S.p.a., con il compito di stipulare convenzioni in
base alle quali le imprese fornitrici si impegnano ad accettare ordinativi di
fornitura fino a concorrenza di un quantitativo di beni o servizi
predeterminato (art. 26 Legge n. 488/1999).
In origine, l’adesione alle convenzioni CONSIP era previsto solo per le
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Le altre P.A. hanno
facoltà di aderire, ma devono comunque utilizzare i parametri di qualità e
prezzo delle convenzioni CONSIP nel caso di acquisto di beni comparabili
con quelli oggetto di convenzionamento.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
4
La schizofrenia legislativa
Sotto la pressante necessità di risanamento dei conti pubblici, le leggi
finanziarie successive hanno cercato in vari modi di estendere a tutte le
pubbliche amministrazione l’adesione alle convenzioni stipulate dalla
CONSIP, oscillando tra disposizioni volte ad obbligare o semplicemente
indurre e incentivare il ricorso a tale istituto.
Art. 24 Legge 289/2002 prevede:
- l’obbligo generalizzato per tutte le P.A. di aderire alle convenzioni
CONSIP;
- la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo;
- la responsabilità erariale del funzionario per il maggior prezzo pagato
rispetto a quello previsto dalle convenzioni.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
5
Dalla “CONSIP unica” alle centrali di committenza
territoriali
L’eccessiva concentrazione degli acquisti, comportando l’aumento delle
dimensioni delle commesse e degli operatori economici che vi partecipano,
può ingenerare gradualmente un restringimento della concorrenza.
Vi è inoltre la necessità di salvaguardare le prerogative costituzionali delle
regioni.
Prefigurazione di una pluralità di soggetti specializzati nell’attività
contrattuale (centrali di acquisto), che possono costituire un
sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo
degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
6
Art. 1, comma 455, Legge 296/2006
Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di
beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche
unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi
dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio
sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel
medesimo territorio.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
7
Lo stato attuale e la proposta per la finanziaria 2009
Facoltà per tutte le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere per l’acquisto di beni e servizi
alle convenzioni stipulate da Consip Spa.
Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere
alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e
dell’accordo quadro, in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria
individuati con decreto del Ministero dell’economica e finanze, secondo la rilevanza del valore
complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di
aggregazione della relativa domanda.
Gli enti locali possono aggregarsi tra loro per costituire centrali di committenza o utilizzare le
centrali regionali di acquisto.
Le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di adeione alle convenazioni stipulate dalle centrali
regionali di riferimento.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
8
(Segue)
Resta fermo, per gli Enti che non aderiscono alle centrali di committenza,
l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità di cui alle convenzioni
CONSIP come limiti massimi per la stipulazione di contratti.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI - 20 Novembre, 2008
9
Progetto Finanziaria 2009
Introdurre incentivi e sanzioni indirette per indurre tutte la P.A. a
ricorrere ad istituti di centralizzazione degli acquisti.
Incentivi:
-esenzione dal pagamento del contributo per l’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici;
-è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in
favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione
disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da
centrali di committenza per gli enti locali siti all’interno del territorio
regionale
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008
10
Sanzioni:
I soggetti che non ricorrono alle centrali di committenza devono
motivare specificamente le ragioni tecniche e di opportunità
economica e trasmettere gli atti alle competenti sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere
stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai
competenti uffici della Corte dei conti.
In mancanza, incorrono in responsabilità erariale (per l’eventuale
maggiore corrispettivo pagato dall’amministrazione rispetto a quelli di
riferimento) il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i
componenti degli organi deputati all’eventuale approvazione o degli
organi di controllo competenti secondo l’ordinamento delle singole
amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008
11
(Segue)
Riduzione di trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato per
un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni
rispetto a quanto sarebbe derivato dall’affidamento alle centrali di
committenza.
Divieto di ricorrere all’imposta di scopo per il finanziamento delle
opere pubbliche per le quali non ci si avvale delle centrali di
committenza. Divieto di procedere a variazioni in aumento di aliquote
di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o
regionali per i successivi cinque esercizi. Divieto di prevedere, per lo
stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di
attività edilizie o di altre tariffe locali.
LE MODIFICHE AGLI APPALTI PUBBLICI – 20 Novembre, 2008
12
Scarica

Formato - Assolombarda