GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEFINIZIONI Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip per conto del MEF, è un mercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono, attraverso cataloghi elettronici strutturati e dinamici, i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti, di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di offerta”. Il Mercato Elettronico della P.A., utilizzabile solo per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è un mercato digitale all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di offerta”. DEFINIZIONI E-PROCUREMENT: Approvvigionamento elettronico. Attività di acquisto di beni o servizi tramite la rete. Gli applicativi e-procurement, nel contesto B2B (business to business: scambio di prodotti, servizi ed informazioni fra aziende), hanno il compito di automatizzare il reperimento delle informazioni sui prodotti e di confrontare le offerte (market intelligence). L'automatizzazione può comprendere anche la creazione dell'ordine di acquisto, la sua convalida, l'invio dell'ordine al rivenditore, la ricezione della fattura ed il saldo. MERCATO ELETTRONICO - FUNZIONI a) Consente di richiedere offerte a più fornitori per beni e servizi con caratteristiche particolari; b) Consente di richiedere modalità di fornitura personalizzate (es. consegna in giorni od orari diversi da quelli previsti); c) Le PP.AA. possono acquistare lo stesso bene da fornitori diversi, scegliendo quello che preferiscono sulla base delle loro puntuali esigenze; d) Consente l’accesso anche ai piccoli fornitori, che possono sfruttare il vantaggio competitivo della vicinanza geografica alle PP.AA. Locali; e) Consente risparmi derivanti dalla possibilità di confrontare l’offerta di più fornitori in maniera agevole e veloce. MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA. a) Semplificazione delle procedure di acquisto e riduzione dei tempi di processo – Riduzione/eliminazione delle verifiche sui fornitori in virtù dei controlli sui requisiti professionali e su quelli economico e finanziari effettuati da Consip; il MePA, infatti, esenta le P.A. dalla verifica dei requisiti generali, tecnici ed economici collegati alla presentazione delle offerte, in quanto è la stessa Consip che, permettendo l’abilitazione ai soli operatori che soddisfano queste caratteristiche, effettua a priori tale controllo (verifica solo previa autodichiarazione). MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA. b) Semplificazione delle procedure di acquisto e riduzione dei tempi di processo – semplificazione dell’analisi di mercato e comparazione delle offerte; – abbattimento dei costi e dei tempi di comunicazione con i fornitori; – risparmi di tempo per la definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni particolari di fornitura, grazie alla documentazione dei bandi già predisposta; – possibilità di dedicarsi ad attività a più alto valore aggiunto, quali la programmazione dei fabbisogni, l’analisi del mercato ed il monitoraggio della spesa. MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA. c) Spinta ai cambiamenti organizzativi e culturali: – contribuisce a “scardinare” l’approccio di tipo burocratico– amministrativo, favorendo una gestione più efficace dei processi di approvvigionamento – favorisce la propensione ad utilizzare altri strumenti di eprocurement (gare telematiche, negozi elettronici) – contribuisce alla crescita professionale delle persone coinvolte d) Garanzia di trasparenza e maggior controllo della spesa grazie alla tracciabilità degli acquisti; e) Estensione della base dei fornitori e riduzione dei prezzi di acquisto. MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE IMPRESE a) Attivazione di un nuovo canale di relazione commerciale con la PA, a costi contenuti data la gratuità della partecipazione al Mercato Elettronico; b) Ampliamento del mercato potenziale nell’ambito della PA e della visibilità della propria offerta e rafforzamento della presenza a livello territoriale; c) Recupero di competitività legato alla localizzazione e/o alla specializzazione dell’offerta e possibilità di evidenziare il “valore aggiunto” per le Piccole e Medie imprese. MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE IMPRESE d) Diminuzione dei tempi e dei costi di vendita derivante dalla riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del processo di vendita: – sensibile riduzione della documentazione da presentare per ogni gara; – maggior snellezza e velocità delle fasi di presentazione dell’offerta, grazie anche alla chiarezza e completezza della documentazione di bando già predisposta; e) Garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara, grazie anche ad una autoregolamentazione spontanea dell’offerta in cui “tutti vedono e si confrontano con tutti”; f) Aggiornamento della propria offerta grazie al dinamismo dei cataloghi, che permette di attuare delle specifiche strategie commerciali volte, ad esempio, a smaltire overstock o saturare la propria capacità produttiva. DEFINIZIONI SOGGETTI OPERANTI MEF – Consip: È il garante della tecnologia a supporto delle operazioni di acquisto e del rispetto delle procedure da effettuare per accedere al Mercato Elettronico e per successivamente concludere gli acquisti. Ruolo di gestore del Mercato, in cui gli attori operano dal punto di vista negoziale in piena autonomia. Le imprese abilitate, in possesso dei requisiti richiesti nel bando di abilitazione, negoziano con le PP. AA, nel rispetto delle regole, in piena autonomia e definendo gli elementi della propria strategia commerciale. Unico soggetto acquirente: Amministrazioni Centrali, Sanità, Enti Locali, Università e Istituti di Ricerca, Enti Locali, etc.. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 - ART. 26. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. In casi di particolare interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente. (comma così modificato dall'art. 3, c. 166, L. n. 350/2003, poi dall'art. 1 L. n. 191/2004, poi dall'art. 1, c. 16-bis, L. n. 135/2012) CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 - ART. 26. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del Dpr 4 aprile 2001, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (comma così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004) CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA LEGGE N. 388/2000, ART. 58. CONSUMI INTERMEDI. 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (vecchia versione) 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 449: Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A (comma così modificato dall'art. 7, c. 1, L n. 94/2012) CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (vecchia versione) 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART 1, COMMA 450 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. (comma così modificato dall'art. 7, comma 2, legge n. 94 del 2012) CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA “Il Ministero dell'Economia si presenta come amministrazione agente mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito ex lege; tale soggetto adempie all'obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può considerarsi elusiva di tale obbligo l’adesione di amministrazioni pubbliche alle convenzioni Consip, sussistendo una economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema Consip, poiché questi consentono di conseguire risparmi sia diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di beni e servizi” (CdS, sez. V^, n. 7.261/2010). CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA IL PREGRESSO SIGNIFICATO DEL CARATTERE FACOLTATIVO DELL’ADESIONE A CONSIP: “L’amministrazione non deve motivare la decisione di avvalersi della convenzione conclusa da CONSIP, ma al contrario è tenuta a dare conto della scelta di effettuare un’autonoma procedura ad evidenza pubblica, ponendo in evidenza i profili tecnico-economici che inducono a promuovere un’ulteriore confronto competitivo” (Tar Lombardia, sez. Brescia II^, n. 1920 /2009). “La scelta di aderire alla convenzione Consip,, proprio perché l’individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico, che la sottende” (CdS, sez. V^, n. 7261/2010). CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA Con la Finanziaria del 2007 (art. 1, comma 450°, legge 27 dicembre 2006, n. 296), il Mercato Elettronico, relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene attivato, diventa lo strumento d’obbligo per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA ART. 1. DL. 95/2012 CONV. IN L. 135/2012: 1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 1418 CODICE CIVILE: CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO • Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. • Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. • Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA NULLITÀ: L’articolo 21-septies, comma 1°,della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, stabilisce che: “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. In buona sostanza, tale disposizione normativa contempla le seguenti quattro ipotesi di nullità: 1) provvedimento mancante degli elementi essenziali; 2) provvedimento viziato da difetto assoluto di attribuzione; 3) provvedimento adottato in violazione o elusione del giudicato; 4) altri casi espressamente previsti dalla legge. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA ART. 1. DL. 95/2012 CONV. IN L. 135/2012: 1. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (LEGGE STABILITA’ 2013 L. 228/2012) CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 “Dalle recenti disposizioni introdotte dalla "spending review", emerge evidente un favor del legislatore per modalità di acquisto effettuata mediante sistemi c.d. di e-procurement, siccome suscettivi di assicurare alla amministrazione la possibilità di entrare in contatto con una più ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di garantire la tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore trasparenza della stessa attesa l’automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’affidamento “. “ In vista del conseguimento di tali finalità, il Legislatore, con il D.L. 95/2012 (c.d. spending review 2), ha ritagliato una disciplina specifica per gli acquisti sotto soglia dal carattere particolarmente stringente che, in difetto di espresse previsioni, pare non ammettere deroghe e/o eccezioni di sorta”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 Gli Enti locali, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico”. “Non sussiste, per le amministrazioni diverse da quelle statali, un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico richiamate dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei contratti”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 Dunque, ciò che è obbligatorio è il ricorso al mercato elettronico in senso generale (non ad un dato mercato elettronico). “Non sussiste la possibilità di effettuare acquisti sul mercato libero anche a condizioni contrattuali più favorevoli o nel caso di difformità parziale del bene disponibile sul mercato elettronico rispetto a quello rinvenuto sul mercato tradizionale”. “A legislazione vigente, l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante mercato elettronico, ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Lombardia, n. 89/2013: “In questa prospettiva, l’unica ipotesi in cui possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, inficierà il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le connesse responsabilità. Infatti, il Me.PA, è ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. Lombardia, n. 92/2013: “Gli acquisti in economia devono effettuarsi obbligatoriamente all’interno del Mercato elettronico della pubblica amministrazione o meglio dei mercati elettronici, potendo scegliere tra MEPA di Consip, MEPA delle centrali di committenza regionali e locali e MEPA istituito dalla stessa stazione appaltante”. Possibilità di ricorso a procedura autonoma: “L’unica possibilità prevista, a legislazione vigente e segnalata dalla Corte dei Conti, è quella in cui il bene/servizio non può essere acquisito nei mercati elettronici, oppure anche se disponibile, per mancanza di requisiti e qualità essenziali, non è idoneo a soddisfare le esigenze dell’amministrazione”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. Valle d’Aosta, n. 7/2013: “In questo assetto, le uniche ipotesi in cui possono ritenersi consentite procedure autonome sono quelle che si realizzano nel caso di assenza di disponibilità sul mercato elettronico del bene o del servizio da acquisire e nel caso di inidoneità dell’uno o dell’altro alle esigenze dell’amministrazione per mancanza di qualità essenziali”. POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE (secondo l’interpretazione giurisprudenziale) A) Bene o servizio non acquistabile-disponibile sul mercato elettronico; oppure B) Bene o servizio disponibile sul mercato elettronico, ma inidoneo, per carenza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell’amministrazione. In tali casi, la Pubblica amministrazione deve: - Attentamente valutare la ricorrenza dei predetti casi generali; - Ben motivare, nella determinazione a contrarre, l’attinenza della propria fattispecie concreta al caso generale. POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE (secondo l’interpretazione giurisprudenziale) Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente ad un autonoma procedura: a) In primo luogo, la stazione appaltante, quale Pubblica amministrazione, deve porsi il problema di individuare con precisione l’interesse o, rectius, l’esigenza pubblica da soddisfare (bene o servizio) Si tratta di un importante elemento, la cui corretta individuazione è decisiva, in quanto imprecise ricognizioni condizioneranno negativamente e, sovente, in modo irreparabile, l’agire futuro. POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE (secondo l’interpretazione giurisprudenziale) Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente ad un autonoma procedura: b) Individuata correttamente l’esigenza, è possibile pervenire alla definizione tecnica del bene o servizio, da ricercare sul mercato elettronico. E’ evidente che l’identificazione del bene o del servizio e delle sue peculiari e, talora, esclusive caratteristiche, deve avvenire con estremo rigore da parte della Pubblica amministrazione, in modo da poter comprendere e, poi, dimostrare, la possibilità, o meno del ricorso al mercato aperto, cioè alla gara pubblica, oppure la necessità di procedere nel mercato elettronico. POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE (secondo l’interpretazione giurisprudenziale) Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente ad un autonoma procedura: c) Solo a questo punto, cioè dopo aver individuato il “bisogno pubblico” e definito il bene o servizio nei suoi elementi tecnici, è possibile valutare e dichiarare che: - Il Bene o servizio non è acquistabile-disponibile sul mercato elettronico; Oppure - Il Bene o servizio, pur disponibile sul mercato elettronico, è inidoneo, per carenza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell’amministrazione. POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE DOTTRINA SFORZO ISTRUTTORIO DEL RUP (??): Il Rup non dovrebbe limitarsi solo a controllare i prodotti-servizi presenti sul mercato elettronico e ad accertare la non “equipollenza”. Il Rup dovrebbe avviare richieste di acquisto (RDO) nel tentativo di conciliare, soprattutto per i prodotti di largo consumo, la compatibilità dei prodotti presenti con i “desiderata” della stazione appaltante (circostanza che appare il vero obiettivo del Legislatore). PROCEDURA AUTONOMA PIU’ CONVENIENTE?? Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV^, con la sentenza del 15.05.2012 n. 1350, ha sancito l’illegittimità dell’operato di una stazione appaltante che, pur a fronte di un’aggiudicazione provvisoria alla stessa economicamente favorevole, ha preferito annullare la gara in via di autotutela per rivolgersi ad una centrale di committenza, che applicava però prezzi superiori: “Pare inficiato da indubbia illegittimità l’operato della stazione appaltante, la quale, nell’esplicazione della propria potestà di autotutela, ha ritenuto di porre nel nulla l’aggiudicazione provvisoria alla ricorrente della fornitura dei lotti in questione, nonostante la stessa fosse di gran lunga economicamente più vantaggiosa rispetto a quella che si sarebbe ottenuta mediante l’adesione alle convenzioni stipulate dalla centrale acquisti regionale. In tal caso, l’Amministrazione doveva effettuare il bilanciamento tra i contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, atteso che, nella fattispecie in questione, entrambe le categorie di interessi deponevano nel senso del mantenimento in vigore dell’aggiudicazione nei confronti della ricorrente, anche se non ancora divenuta definitiva, perché maggiormente vantaggiosa anche per l’interesse pubblico”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 “Del resto giova evidenziare che, a parte la gamma di possibilità offerta alla stazione appaltante alla stregua del richiamato art. 328 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, lo stesso Me.PA, diversamente dal sistema delle Convenzioni Consip, si atteggia come un mercato aperto cui è possibile l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore rispetto a quelle praticate sul Me.PA ovvero un bene/servizio conforme alle esigenze funzionali della amministrazione procedente”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 “D’altro canto, preme segnalare che, proprio in virtù di tale peculiare caratteristica del mercato elettronico della P.A., quale mercato aperto, nell’ambito dello stesso è prevista una duplicità di modalità di acquisto: così, oltre all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.d.O), con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo Marche, n. 169/2012 “Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono”. “In difetto di siffatta rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa”. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA PRESTAZIONI ESCLUSE: a) Realizzazione di opere e lavori di qualsiasi importo; b) Servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria; c) Prestazioni intellettuali: ciò, in quanto il Codice dei Contratti nel definire l’asta elettronica (art. 3, comma 15°) stabilisce che gli appalti di servizi e di lavori, che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. Fra le prestazioni intellettuali, rientrano tutti i prodotti tutelati dalla norma sul diritto d’autore. d) I contratti misti?? CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA E’ possibile non applicare il sistema Consip (comma 3°, art. 1, Dl n. 95/2012), solo in presenza dei seguenti presupposti cumulativi (secondo la legislazione): a) Convenzione Consip non ancora disponibile; b) Motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto. I contratti stipulati in tal modo devono avere durata e misura strettamente necessaria e devono essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione sullo stato degli strumenti di acquisto informatici. Rilievi generali: a) L'introduzione dell'obbligo di effettuare gli acquisti sul mercato elettronico ha certamente portato giovamenti gestionali alla Pubblica amministrazione: sono stati ridotti i costi sotto il profilo del risparmio di risorse nel processo di acquisizione ed è stata data la possibilità di confrontare i prezzi e scegliere il prodotto più aderente alla proprie necessità. b) Tuttavia, è innegabile che ancora oggi si nota una certa ritrosia ad avvalersi di tale sistema: si nota in alcuni casi, l'attuazione di veri e propri «sotterfugi» per sottrarsi alle regole del mercato elettronico. RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione sullo stato degli strumenti di acquisto informatici. Rilievi generali: c) La normativa in tema di mercato elettronico è inderogabile: con oltre un milione di prodotti disponibili sul mercato, è avvenuto che il rifiuto posto da alcune amministrazioni ad acquistare telematicamente, adducendo motivazioni «irrilevanti» quali l'esteticità del bene o la mancanza di fiducia sul fornitore, siano da ritenere delle vere e proprie «clausole di stile» addotte per ricorrere al mercato libero. Di conseguenza, è necessario acquisire il bene-servizio sul libero mercato, solo dopo aver condotto una ricerca presso tutti i bandi aperti sul mercato, al fine di accertarsi dell'esistenza del bene o del servizio richiesto. RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione sullo stato degli strumenti di acquisto informatici. Problematiche: a) Sul Me.Pa. i fornitori, talvolta, impongono lotti minimi di acquisto per quantità che superano gli effettivi fabbisogni. Suggerimento: le amministrazioni potrebbero costituirsi in «gruppi di acquisto», con la funzione di aggregare la domanda così da acquistare i beni che effettivamente necessitano. b) Alcuni beni, a parità di qualità, sul mercato elettronico hanno un prezzo superiore a quello del mercato libero. Suggerimento: si può procedere all'acquisto non con un ordine diretto, ma con una richiesta di offerta. In pratica, le amministrazioni dovrebbero contrattare con il fornitore, accordandosi per un prezzo inferiore a quello di listino. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ALTERNATIVA: “In alternativa, i Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26, L. n. 488/1999, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 328 Dpr n. 207/2010 (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006; aggiunto dal comma 4°, art. 1, della legge n. 135/2012). MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Art. 33, comma 3-bis – CODICE: I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei In alternativa competenti uffici. , gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del Dpr n. 207/2010. MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 271 del 6 luglio 2012: Sono sottratte alla competenza della Centrale di committenza: a) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 125, commi 8° ed 11°, del D.Lgs n. 163/2006; b) le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta. MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165: In conclusione, riassumendo quanto esposto per entrambi i quesiti formulati ed operando una lettura complessiva dell’articolo 33, comma 3 bis, del codice dei contratti, coordinato con il comma 450 della legge n. 296 del 2006, si deve affermare che il ricorso ad un’unica centrale di committenza è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta. MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165: Conseguentemente, l’obbligo alternativo previsto dal secondo periodo del medesimo comma 33 (“In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”) dovrebbe trovare applicazione solo per i suddetti acquisti (affidamenti diretti ed amministrazione diretta??). MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165 RIFLESSIONI: • I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti sono soggetti a due obblighi alternativi. Il primo è fissato dall'articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 165/2001, che impone come prima scelta quella di avvalersi delle centrali di committenza obbligatoriamente costituite mediante unioni di comuni o consorzi. La seconda opportunità (secondo obbligo) è di effettuare gli acquisti «attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del dpr 5 ottobre 2010, n. 207». MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165 - RIFLESSIONI: L'obbligo di avvalersi delle centrali di committenza o, in alternativa, dei mercati elettronici, vale tanto per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, quanto per gli importi inferiori alla soglia comunitaria. In ogni caso, l'alternativa tra centrali di committenza e mercati elettronici è piena. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, la stazione appaltante può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni ed i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie speciale contratti pubblici) e sui siti informatici (ente appaltante + Ministero Infrastrutture + Osservatorio). Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi indicano l'indirizzo del sito informatico, presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura direttamente e senza oneri. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 328, comma 4°, – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: a) Attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati. In tal caso, la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, b) In applicazione delle procedure di acquisto in economia. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. ART. 328, comma 4°, – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO SVILUPPI CONCETTUALI a) Attraverso un confronto concorrenziale: - Acquisto previo confronto concorrenziale con le offerte irrevocabili presenti nel catalogo del mercato elettronico > confronto in competizione “statica” fra le offerte presenti ed intese come immodificabili; - Acquisto attraverso una Richiesta di Offerta migliorativa (RDO) rivolta alle offerte presenti. b) In applicazione delle procedure di acquisto in economia: Acquisto attraverso cottimo fiduciario ed affidamento diretto “adattati” alle procedure elettroniche. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6 Codice. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA Acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, comma 7°, DL 95/2012): Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip e delle centrali di committenza regionali di riferimento. Per tali categorie di “beni”, si potranno esperire, anche, autonome procedure di gara a condizione che vengano utilizzati sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali oppure si potrà procedere con procedura autonoma di acquisto a condizione che l’affidamento sia più vantaggioso rispetto alle condizioni economiche indicate nelle convenzioni. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA Acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, comma 8°, DL 95/2012): I contratti stipulati dovranno riportare la clausola di risoluzione per il caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione (Consip o delle centrali di committenza regionali) con condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto elettronico e quello indicato nel contratto. CLAUSOLA RISOLUTIVA EX COMMA 7° Clausola risolutiva per contratti di appalto relativi a tipologie merceologiche previste da art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (in caso di utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica): 1. Qualora nel periodo di esecuzione del presente contratto/appalto, Consip S.p.a o la Centrale di Committenza Regionale …………. stipuli e attivi una convenzione (ex art. 26 della legge n. 488/1999) per la tipologie di fornitura/servizio oggetto del presente contratto/appalto, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto/appalto se l’appaltatore non adegua i propri prezzi a quelli previsti nella suddetta convenzione. 2. La richiesta di adeguamento dei prezzi del presente contratto/appalto a quelli previsti nella convenzione Consip/Centrale Committenza regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo intervenuta è formulata tempestivamente dall’Amministrazione e comporta risposta da parte dell’appaltatore entro n. …. giorni. CLAUSOLA RISOLUTIVA EX COMMA 7° Clausola risolutiva per contratti di appalto relativi a tipologie merceologiche previste da art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 (in caso di utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica): 3. Qualora l’appaltatore accetti di adeguare i prezzi del presente contratto/appalto a quelli della convenzione Consip/Centrale Committenza regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo intervenuta, gli stessi divengono i nuovi prezzi e l’adeguamento è attestato mediante apposizione di postilla / stipulazione di accordo integrativo. 4. Qualora l’appaltatore non accetti di adeguare i prezzi del presente conratto/appalto a quelli della convenzione Consip/Centrale Committenza regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo intervenuta, l’Amministrazione risolve il contratto in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 ed aderisce alla convenzione specifica. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI ACQUISTO - Art. 1, comma 12°, DL 95/2012: L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali può offrire a Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Le Pubbliche Amministrazioni, che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi, hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore (con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite), nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite previsto dalla legge. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti > Eterointegrazione Precettiva: Il bando e la lettera di invito sono integrati dalle norme imperative o di ordine pubblico, indipendentemente dalla loro presenza. Quindi: a) la disposizione trova applicazione indipendentemente dalla lex specialis (bando di gara o lettera d’invito) disciplinante la procedura, nel senso che la sua omissione non crea alcun affidamento in favore dei soggetti inottemperanti; b) la disposizione si aggiunge, di diritto, ai requisiti ed alle prescrizioni di gara. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio. CLAUSOLA DI RECESSO DA INSERIRE NEL CONTRATTO (non Consip): a) Il presente contratto presuppone il rispetto dei parametri prezzo –qualità ex art. 26, comma 3, della l. 488/1999. b) Nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ex art. 26 L. 488/1999, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelle del contratto stipulato, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 15 giorni. c) In particolare, la stazione appaltante esercita il diritto di recesso nel caso in cui, a parità di condizioni, i parametri delle Convenzioni Consip siano migliorativi rispetto a quelle del presente contratto, comportando complessivamente un minor esborso economico. CLAUSOLA DI RECESSO DA INSERIRE NEL CONTRATTO (non Consip): d) Nel caso in cui ricorrano le condizioni prima indicate, la stazione appaltante avvia il procedimento, comunicando l’intenzione di recedere dal contratto, specificando i migliori parametri prezzo – qualità derivanti dalla adesione alla convenzione Consip, assegnando all’esecutore un termine di 15 giorni per acconsentire alla modifica adeguativa delle condizioni economiche tale da rispettare i parametri Consip. e) In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di mancato adeguamento, la stazione appaltante recede dal contratto ai sensi dell’art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012. f) In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di risoluzione oltre al 10% delle prestazioni non ancora eseguite, senza che l’appaltatore possa vantare alcuna ulteriore pretesa. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA RECESSO: LINEAMENTI GENERALI Art. 21-sexies, legge n. 241/1990 - Recesso dai contratti: Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto Art. 134 – Codice (lavori): La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013: Il diritto di recesso è attribuito all'amministrazione subordinatamente alla mancata riconduzione, da parte del fornitore, del corrispettivo delle prestazioni al limite di qualità/prezzo previsto da una convenzione CONSIP vigente. Il precetto è rafforzato dal legislatore sia ammettendo l'esercizio "in qualsiasi tempo" (senza dar rilievo ad elementi come, per esempio, la durata residua della convenzione o il pregresso affidamento in conformità a procedure di evidenza pubblica), sia esplicitando la nullità di qualunque patto contrario, nonché l'inserimento di diritto della clausola nel contenuto negoziale del contratto ai sensi dell'art. 1339 del codice civile. Infine il legislatore sottopone la determinazione dell'amministrazione al controllo della Corte dei conti, imponendo la comunicazione dell'eventuale mancato esercizio del recesso. Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013: Il presupposto per il predetto diritto è costituito, pertanto, dalla presenza, in una convenzione CONSIP vigente, di "parametri migliorativi" rispetto a quelli presenti nel contratto originario stipulato fra le parti. La norma non sembra richiedere che tutte le prestazioni oggetto del contratto originario siano comparabili a quelle presenti in una convenzione quadro stipulata da CONSIP, ma solo che vi siano dei "parametri migliorativi", identificabili e comparabili, rispetto ai corrispettivi pattuiti fra le parti del contratto originario. Pertanto, l'Ente locale deve procedere ad effettuare tale valutazione, optando per l'esercizio del diritto di recesso nel caso in cui, comparando la prestazione offerta da Enel Sole srl e quella presente (anche se non in via esclusiva) in una convenzione stipulata da CONSIP, sia appurabile la presenza di parametri di prezzo maggiormente convenienti in quest'ultima rispetto a quelli originari. Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013: Si ricorda inoltre che, in disparte l'integrazione dei presupposti previsti dalla norma per l'esercizio dello speciale diritto di recesso attribuito dall'art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012, l'art. 21-sexies (rubricato "Recesso dai contratti") della legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 (introdotto dalla novella n. 15/2005) ha chiarito che, anche per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione, il recesso unilaterale "è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto". In proposito, il richiamo implicito è all'art. 1373 comma 2 del codice civile che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, prevede che il recesso, in deroga alla regola generale (per la quale può essere esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione), possa essere esercitato durante l'esecuzione del rapporto, salvo l'inefficacia per le prestazioni eseguite o in corso d'esecuzione (è ammessa la presenza nel contratto di un patto contrario). Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013: L'applicazione delle regole e dei principi posti dal codice civile ai contratti di cui è parte una pubblica amministrazione, in assenza di differente specifica previsione normativa, è stata altresì ribadita dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, c.d. "Codice dei contratti pubblici", ai sensi del quale "per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile". Il Codice dei contratti contiene, infatti, una disposizione speciale per quanto concerne il recesso dal contratto di appalto di lavori, mentre, per gli appalti di forniture e servizi, in assenza di un'apposita previsione o di uno specifico richiamo a quanto valevole per i lavori (cfr. art. 297 del Regolamento di attuazione, DPR n. 207/2010), si ritiene applicabile la disciplina generale in tema di recesso dal contratto. CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA PROROGA CONVENZIONI CONSIP - Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: La durata delle convenzioni è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta, da parte della medesima centrale di committenza, la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso. REGOLE PROCEDURALI RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI: CONSIP: - Definisce le regole di funzionamento del MEPA; - Emette e pubblica il Bando di abilitazione, definendo i requisiti soggettivi di partecipazione delle Imprese, le regole di presentazione dei cataloghi e le condizioni generali di fornitura; - Abilita i fornitori; - Non esercita alcuna intermediazione e non assume un ruolo attivo nella transazione commerciale; - Stabilisce i requisiti soggettivi di partecipazione, le regole di presentazione delle offerte, i requisiti minimi dei prodotti/servizi e le condizioni generali di fornitura alla PA; REGOLE PROCEDURALI RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI: CONSIP: - È responsabile della tecnologia a supporto delle operazioni di acquisto e del rispetto delle procedure da effettuare per accedere al Mercato Elettronico. - Qualifica fornitori e gestisce il catalogo; - Svolge le attività di informazione, formazione e supporto degli utenti del MEPA sia direttamente sia attraverso collaborazioni con altre istituzioni (Sportelli in rete, Sportelli e-proc); - Effettua il monitoraggio del corretto utilizzo dello strumento e della permanenza del possesso dei requisiti di abilitazione delle imprese. REGOLE PROCEDURALI RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI: IMPRESE ABILITATE: - Pubblicano ed aggiornano il catalogo; - Ricevono OdA (Ordini di Acquisto); - Rispondono alle RdO (Richieste di Offerta), cui sono invitati. In linea generale, i fornitori abilitati, negoziano in piena autonomia con le PP.AA., definendo, in conformità con quanto previsto dai Bandi di abilitazione, la propria strategia commerciale, in termini di numero e durata delle offerte, prezzi, area di consegna, tempi di consegna, tempi di pagamento, qualità e disponibilità dei prodotti-servizi offerti. REGOLE PROCEDURALI AMMINISTRAZIONI REGISTRATE: - Ricercano prodotti; - Confrontano offerte; - Effettuano RdO e OdA In linea generale, la PA, che utilizza il Mercato Elettronico per i propri acquisti, agisce in autonomia ed è responsabile della scelta dei prodotti/servizi da acquisire, della procedura di acquisto utilizzata (Ordine diretto o Richiesta di offerta) e del corretto svolgimento della stessa (selezione dei fornitori, criterio di aggiudicazione, tempi, etc.). REGOLE PROCEDURALI Procedura generale: 1. Registrazione; 2. Abilitazione; 3. Individuare l’area personale; 4. Ricerca dei prodotti; 5. Consultazione del catalogo; 6. Individuazione dei preferiti; 7. Inserimento dei prodotti nel carrello; 8. Preparazione Ordine o richiesta di offerta; 9. Firma; 10. Aggiudicazione (nel caso di richiesta di offerta). REGOLE PROCEDURALI Ricerca dei prodotti Per trovare il prodotto di interesse, sono previste tante modalità di ricerca diverse. E’ possibile utilizzare la ricerca semplice presente in tutte le pagine del portale accanto al menù di navigazione, oppure le ricerche presenti nella voce “Sei un’Amministrazione?” - se stai navigando come anonimo - o “Area personale” - se hai già effettuato il login. Nella sezione “Che cosa vuoi acquistare?”, “Sfoglia catalogo”, “AZ prodotti”, “Ricerca per codice” e “Trova prodotti”, vi sono 4 modi per trovare ciò che si desidera, a partire dal prodotto, a prescindere dallo strumento di acquisto con il quale si potrà ordinarlo. Se invece si seleziona “Che strumento vuoi usare?”, si ha a disposizione le vetrine dei singoli strumenti (Convenzioni, Mercato Elettronico, etc.) tra le quali si potrà scegliere l’iniziativa e poi il prodotto che si cerca. Tutte le diverse modalità di ricerca porteranno, comunque, a visualizzare il catalogo prodotti. REGOLE PROCEDURALI ODA = Ordine Diretto di Acquisto (consente l’acquisto di una o più offerte disponibili direttamente a catalogo, senza possibilità di modificare le condizioni) RDO = Richiesta di Offerta (prevede l’acquisizione di una o più offerte, attraverso l’individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori a cui inviare l’invito ad offrire) Le Pubbliche amministrazioni possono operare nell’ambito del MEPA attraverso due soggetti: Punto ordinante: soggetto con potere di firma, ossia titolato ad impegnare la spesa per conto della Pubblica Amministrazione, che agisce esclusivamente in nome e per conto della P.A. di appartenenza; Punto istruttore: soggetto che, nominato dal punto ordinante, assiste quest’ultimo nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-procurement e nell’utilizzo dei sistemi di acquisto. REGOLE PROCEDURALI Il Mercato Elettronico consente alle Amministrazioni di procedere all’ acquisto attraverso due diverse modalità (art. 11 DPR 101/2002 - Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) Art. 11, comma 1°: Le amministrazioni possono acquistare “direttamente dai cataloghi dei fornitori presenti sul sito”. L’ORDINE DIRETTO viene effettuato dal Catalogo dell’impresa abilitata, in quanto la pubblicazione del catalogo dei prodotti sul sito concreta un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del codice civile (“pubblico” = Pubbliche amministrazioni registrate al mercato elettronico) . REGOLE PROCEDURALI Nell’ ORDINE DIRETTO il Contratto è formato da: Catalogo del fornitore (relativamente agli elementi oggettivi del prodotto/servizio acquistato e alle condizioni commerciali espresse dall’impresa) Ordine dell’amministrazione Condizioni Generali di Contratto (allegato II al Bando di Abilitazione) ORDINE DIRETTO L’Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore. Pertanto, nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato. Il Contratto concluso e composto dall’Ordine e dalla riga di Catalogo del Fornitore relativa al Bene/Servizio acquistato è disciplinato dalle Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui appartiene il Bene o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione. La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo. ORDINE DIRETTO L’Ordine Diretto, che abbia ad oggetto quantitativi di Beni/Servizi inferiori al lotto minimo indicato a Catalogo, o all’Importo Minimo di Consegna o che richieda la consegna dei Beni o l’esecuzione dei Servizi in un’area geografica diversa da quella prevista dal Fornitore, è privo dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine. In tal caso, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinante entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dell’Ordine Diretto a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore e inviato a mezzo di posta elettronica al Punto Ordinante. ORDINE DIRETTO Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinante. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato al Punto Ordinante a mezzo di posta elettronica. In tal caso, nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere regolarmente concluso ed efficace tra le parti. REGOLE PROCEDURALI Art. 11, comma 2°: Il Mercato Elettronico “consente altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti”. Il procedimento di RDO (Richiesta di Offerta) concreta invece un invito ad offrire rivolto dall’amministrazione a uno o più imprese. Il Fornitore che riceve una RDO è libero di formulare o meno un’offerta: “nel caso venga formulata un’offerta, l’amministrazione riceve dal fornitore una proposta valida per un certo periodo di tempo e, in base alla propria disciplina che ne regola gli acquisti, deciderà se accettarla o meno entro il termine stabilito”. REGOLE PROCEDURALI: ODA - RDO Elenco delle dichiarazioni rilasciate in Abilitazione dalle imprese ed approvate da Consip: • Dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio); • Oggetto Sociale; • Legali Rappresentanti e relativi poteri; • Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti reali e di godimento); • Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998 (ora: Codice Antimafia); • Dichiarazioni relative all’art. 38 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici); • Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA. REGOLE PROCEDURALI: RDO In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO: • Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla RdO; • Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima Stipula indicata dalla stazione appaltante; • Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente; REGOLE PROCEDURALI: RDO In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente (nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO: • Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta; • Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con relativa %; • Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale. REGOLE PROCEDURALI In caso di RDO (Richiesta di offerta) il Contratto è formato da: Catalogo del fornitore (relativamente agli elementi oggettivi del prodotto/servizio acquistato) Offerta del Fornitore (che contiene tutti gli elementi invariabili dell’invito dall’amministrazione) ad offrire rivolto Accettazione dell’amministrazione (identica all’offerta) Condizioni Generali di Contratto (allegato II al Bando di abilitazione) Condizioni Particolari di contratto (contenute nell’invito ad offrire) REGOLE PROCEDURALI Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore. L’eventuale adozione di diverse forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto pubblico) saranno, in assenza di diverse indicazioni, contenute nelle Condizioni particolari di Contratto, di esclusiva competenza, cura e spese del Soggetto Aggiudicatore. Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO. REGOLE PROCEDURALI Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali, nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle norme applicabili al procedimento posto in essere e al relativo Contratto stipulato. Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore nell’apposito documento allegato alla RDO; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.