GLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI
SUL MERCATO
ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
DEFINIZIONI
Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
gestito da Consip per conto del MEF, è un mercato digitale
all’interno del quale i fornitori abilitati offrono, attraverso
cataloghi elettronici strutturati e dinamici, i propri beni e
servizi alle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti,
di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante “ordini
diretti a catalogo” o tramite “richieste di offerta”.
Il Mercato Elettronico della P.A., utilizzabile solo per acquisti di
importo inferiore alla soglia comunitaria, è un mercato digitale
all’interno del quale i fornitori abilitati offrono i propri beni e
servizi alle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti
mediante “ordini diretti a catalogo” o tramite “richieste di
offerta”.
DEFINIZIONI
E-PROCUREMENT: Approvvigionamento elettronico.
Attività di acquisto di beni o servizi tramite la rete. Gli
applicativi e-procurement, nel contesto B2B (business to
business: scambio di prodotti, servizi ed informazioni fra
aziende), hanno il compito di automatizzare il
reperimento delle informazioni sui prodotti e di
confrontare le offerte (market intelligence).
L'automatizzazione può comprendere anche la creazione
dell'ordine di acquisto, la sua convalida, l'invio dell'ordine
al rivenditore, la ricezione della fattura ed il saldo.
MERCATO ELETTRONICO - FUNZIONI
a) Consente di richiedere offerte a più fornitori per beni e
servizi con caratteristiche particolari;
b) Consente di richiedere modalità di fornitura personalizzate
(es. consegna in giorni od orari diversi da quelli previsti);
c) Le PP.AA. possono acquistare lo stesso bene da fornitori
diversi, scegliendo quello che preferiscono sulla base delle
loro puntuali esigenze;
d) Consente l’accesso anche ai piccoli fornitori, che possono
sfruttare il vantaggio competitivo della vicinanza geografica
alle PP.AA. Locali;
e) Consente risparmi derivanti dalla possibilità di confrontare
l’offerta di più fornitori in maniera agevole e veloce.
MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA.
a) Semplificazione delle procedure di acquisto e
riduzione dei tempi di processo
– Riduzione/eliminazione delle verifiche sui fornitori in
virtù dei controlli sui requisiti professionali e su quelli
economico e finanziari effettuati da Consip; il MePA,
infatti, esenta le P.A. dalla verifica dei requisiti generali,
tecnici ed economici collegati alla presentazione delle
offerte, in quanto è la stessa Consip che, permettendo
l’abilitazione ai soli operatori che soddisfano queste
caratteristiche, effettua a priori tale controllo (verifica
solo previa autodichiarazione).
MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA.
b) Semplificazione delle procedure di acquisto e riduzione
dei tempi di processo
– semplificazione dell’analisi di mercato e comparazione delle
offerte;
– abbattimento dei costi e dei tempi di comunicazione con i
fornitori;
– risparmi di tempo per la definizione delle caratteristiche
tecniche e delle condizioni particolari di fornitura, grazie
alla documentazione dei bandi già predisposta;
– possibilità di dedicarsi ad attività a più alto valore aggiunto,
quali la programmazione dei fabbisogni, l’analisi del
mercato ed il monitoraggio della spesa.
MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE PP.AA.
c) Spinta ai cambiamenti organizzativi e culturali:
– contribuisce a “scardinare” l’approccio di tipo burocratico–
amministrativo, favorendo una gestione più efficace dei
processi di approvvigionamento
– favorisce la propensione ad utilizzare altri strumenti di eprocurement (gare telematiche, negozi elettronici)
– contribuisce alla crescita professionale delle persone
coinvolte
d) Garanzia di trasparenza e maggior controllo della spesa
grazie alla tracciabilità degli acquisti;
e) Estensione della base dei fornitori e riduzione dei prezzi di
acquisto.
MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE IMPRESE
a) Attivazione di un nuovo canale di relazione
commerciale con la PA, a costi contenuti data la
gratuità della partecipazione al Mercato Elettronico;
b) Ampliamento del mercato potenziale nell’ambito
della PA e della visibilità della propria offerta e
rafforzamento della presenza a livello territoriale;
c) Recupero di competitività legato alla localizzazione
e/o alla specializzazione dell’offerta e possibilità di
evidenziare il “valore aggiunto” per le Piccole e
Medie imprese.
MERCATO ELETTRONICO – BENEFICI PER LE IMPRESE
d) Diminuzione dei tempi e dei costi di vendita derivante dalla
riduzione dei costi di intermediazione e di gestione del
processo di vendita: – sensibile riduzione della
documentazione da presentare per ogni gara; – maggior
snellezza e velocità delle fasi di presentazione dell’offerta,
grazie anche alla chiarezza e completezza della
documentazione di bando già predisposta;
e) Garanzia di maggior trasparenza nelle procedure di gara, grazie
anche ad una autoregolamentazione spontanea dell’offerta in
cui “tutti vedono e si confrontano con tutti”;
f) Aggiornamento della propria offerta grazie al dinamismo dei
cataloghi, che permette di attuare delle specifiche strategie
commerciali volte, ad esempio, a smaltire overstock o saturare
la propria capacità produttiva.
DEFINIZIONI
SOGGETTI OPERANTI
MEF – Consip: È il garante della tecnologia a supporto delle
operazioni di acquisto e del rispetto delle procedure da
effettuare per accedere al Mercato Elettronico e per
successivamente concludere gli acquisti. Ruolo di gestore del
Mercato, in cui gli attori operano dal punto di vista negoziale
in piena autonomia.
Le imprese abilitate, in possesso dei requisiti richiesti nel bando
di abilitazione, negoziano con le PP. AA, nel rispetto delle
regole, in piena autonomia e definendo gli elementi della
propria strategia commerciale.
Unico soggetto acquirente: Amministrazioni Centrali, Sanità,
Enti Locali, Università e Istituti di Ricerca, Enti Locali, etc..
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 - ART. 26. ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità
pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva
stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti,
ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione
finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non
sono sottoposti al parere di congruità economica. In casi di particolare
interesse per l'amministrazione, le convenzioni possono essere stipulate
con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto
a quelle proposte dal miglior offerente. (comma così modificato dall'art. 3, c. 166, L. n.
350/2003, poi dall'art. 1 L. n. 191/2004, poi dall'art. 1, c. 16-bis, L. n. 135/2012)
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LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 - ART. 26. ACQUISTO
DI BENI E SERVIZI
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi,
per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse,
anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di
beni e servizi ai sensi del Dpr 4 aprile 2001, n. 101. La
stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti
e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. (comma
così sostituito dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003 e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004)
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LEGGE N. 388/2000, ART. 58. CONSUMI INTERMEDI.
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche
amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
convenzioni di cui al citato articolo 26 sono stipulate dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero di altre pubbliche
amministrazioni di cui al presente comma, e devono
indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera
concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei
beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette
convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia.
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ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (vecchia versione)
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto
conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei
prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
449: Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del D.Lgs n. 165/2001 possono ricorrere alle
convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente
articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni
regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A (comma così
modificato dall'art. 7, c. 1, L n. 94/2012)
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART 1, COMMA 449 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(vecchia versione)
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART 1, COMMA 450 L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso
al
mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione. Fermi restando gli obblighi previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti
ai sensi del medesimo articolo 328. (comma così modificato dall'art. 7,
comma 2, legge n. 94 del 2012)
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
“Il Ministero dell'Economia si presenta come amministrazione
agente mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo
espressamente istituito ex lege; tale soggetto adempie all'obbligo
nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente
tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non può
considerarsi elusiva di tale obbligo l’adesione di
amministrazioni pubbliche alle convenzioni Consip, sussistendo
una economicità intrinseca dei beni e servizi offerti dal sistema
Consip, poiché questi consentono di conseguire risparmi sia
diretti, ottenibili in virtù del miglior prezzo offerto dalla
convenzione quale risultato di una gara comunitaria ad evidenza
pubblica, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il
potenziale contenzioso e nella riduzione dei tempi di avvio,
espletamento e perfezionamento delle procedure di acquisto di
beni e servizi” (CdS, sez. V^, n. 7.261/2010).
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
IL
PREGRESSO
SIGNIFICATO DEL CARATTERE
FACOLTATIVO DELL’ADESIONE A CONSIP:
“L’amministrazione non deve motivare la decisione di avvalersi
della convenzione conclusa da CONSIP, ma al contrario è
tenuta a dare conto della scelta di effettuare un’autonoma
procedura ad evidenza pubblica, ponendo in evidenza i profili
tecnico-economici che inducono a promuovere un’ulteriore
confronto competitivo” (Tar Lombardia, sez. Brescia II^, n.
1920 /2009).
“La scelta di aderire alla convenzione Consip,, proprio perché
l’individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei
principi comunitari, non richiede da parte della
amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione
dell’interesse pubblico, che la sottende” (CdS, sez. V^, n.
7261/2010).
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
Con la Finanziaria del 2007 (art. 1, comma
450°, legge 27 dicembre 2006, n. 296), il
Mercato Elettronico, relativamente alle
categorie merceologiche per le quali viene
attivato, diventa lo strumento d’obbligo per gli
acquisti sotto soglia delle Amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado,
delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA
ART. 1. DL. 95/2012 CONV. IN L. 135/2012:
1. Successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i contratti
stipulati in violazione dell’art. 26, c. 3 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART. 1418 CODICE CIVILE: CAUSE DI NULLITÀ
DEL CONTRATTO
• Il contratto è nullo quando è contrario a norme
imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
• Producono nullità del contratto la mancanza di uno
dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della
causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato
dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei
requisiti stabiliti dall'articolo 1346.
• Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti
dalla legge.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
NULLITÀ: L’articolo 21-septies, comma 1°,della legge
n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005,
stabilisce che: “è nullo il provvedimento amministrativo
che manca degli elementi essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri
casi espressamente previsti dalla legge”. In buona
sostanza, tale disposizione normativa contempla le
seguenti quattro ipotesi di nullità:
1) provvedimento mancante degli elementi essenziali;
2) provvedimento viziato da difetto assoluto di
attribuzione;
3) provvedimento adottato in violazione o elusione del
giudicato;
4) altri casi espressamente previsti dalla legge.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA
ART. 1. DL. 95/2012 CONV. IN L. 135/2012:
1. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti
strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali
di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità
e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione
del primo periodo del presente comma non si applica alle
Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato
ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra
l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte
contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in
precedenza (LEGGE STABILITA’ 2013 L. 228/2012)
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo
Marche, n. 169/2012
“Dalle recenti disposizioni introdotte dalla "spending review", emerge
evidente un favor del legislatore per modalità di acquisto effettuata
mediante sistemi c.d. di e-procurement, siccome suscettivi di
assicurare alla amministrazione la possibilità di entrare in contatto
con una più ampia platea di fornitori ma, soprattutto, di garantire la
tracciabilità dell’intera procedura di acquisto ed una maggiore
trasparenza della stessa attesa l’automaticità del meccanismo di
aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di
discrezionalità dell’affidamento “.
“ In vista del conseguimento di tali finalità, il Legislatore, con il D.L.
95/2012 (c.d. spending review 2), ha ritagliato una disciplina
specifica per gli acquisti sotto soglia dal carattere particolarmente
stringente che, in difetto di espresse previsioni, pare non ammettere
deroghe e/o eccezioni di sorta”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
controllo Marche, n. 169/2012
Gli Enti locali, ai fini dell’affidamento di appalti pubblici di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, devono
obbligatoriamente ricorrere al mercato elettronico”.
“Non sussiste, per le amministrazioni diverse da quelle statali, un
obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della P.A.
(c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di
scelta tra le diverse tipologie di mercato elettronico
richiamate dall’art. 328 del d.p.r. 207/2010 e, segnatamente, il
mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione
appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di
riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei contratti”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
controllo Marche, n. 169/2012
Dunque, ciò che è obbligatorio è il ricorso al mercato
elettronico in senso generale (non ad un dato mercato
elettronico).
“Non sussiste la possibilità di effettuare acquisti sul
mercato libero anche a condizioni contrattuali più
favorevoli o nel caso di difformità parziale del bene
disponibile sul mercato elettronico rispetto a quello
rinvenuto sul mercato tradizionale”.
“A legislazione vigente, l’unica ipotesi in cui possano
ritenersi consentite procedure autonome sia quella in cui
il bene e/o servizio non possa essere acquisito mediante
mercato elettronico, ovvero, pur disponibile, si appalesi –
per mancanza di qualità essenziali – inidoneo rispetto
alle necessità della amministrazione procedente”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez. controllo
Lombardia, n. 89/2013:
“In questa prospettiva, l’unica ipotesi in cui
possano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene
e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui
descritte; ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità
essenziali – inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione
procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere prudentemente valutata e
dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a
contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di
siffatta rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo
modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, da
parte di comuni di qualsivoglia dimensione demografica, nella ricorrenza
dei presupposti per il ricorso al Me.PA, inficierà il contratto stipulato ai
sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 comportando le
connesse responsabilità. Infatti, il Me.PA, è ascrivibile al genus degli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
Lombardia, n. 92/2013:
“Gli acquisti in economia devono effettuarsi obbligatoriamente
all’interno del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione o meglio dei mercati elettronici, potendo
scegliere tra MEPA di Consip, MEPA delle centrali di
committenza regionali e locali e MEPA istituito dalla stessa
stazione appaltante”.
Possibilità di ricorso a procedura autonoma: “L’unica possibilità
prevista, a legislazione vigente e segnalata dalla Corte dei
Conti, è quella in cui il bene/servizio non può essere acquisito
nei mercati elettronici, oppure anche se disponibile, per
mancanza di requisiti e qualità essenziali, non è idoneo a
soddisfare le esigenze dell’amministrazione”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti,
sez. Valle d’Aosta, n. 7/2013:
“In questo assetto, le uniche ipotesi in cui possono
ritenersi consentite procedure autonome sono quelle
che si realizzano nel caso di assenza di disponibilità
sul mercato elettronico del bene o del servizio da
acquisire e nel caso di inidoneità dell’uno o dell’altro
alle esigenze dell’amministrazione per mancanza di
qualità essenziali”.
POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE
(secondo l’interpretazione giurisprudenziale)
A) Bene o servizio non acquistabile-disponibile sul
mercato elettronico;
oppure
B) Bene o servizio disponibile sul mercato elettronico,
ma inidoneo, per carenza di qualità essenziali, a
soddisfare le necessità dell’amministrazione.
In tali casi, la Pubblica amministrazione deve:
- Attentamente valutare la ricorrenza dei predetti casi
generali;
- Ben motivare, nella determinazione a contrarre,
l’attinenza della propria fattispecie concreta al caso
generale.
POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE
(secondo l’interpretazione giurisprudenziale)
Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente
ad un autonoma procedura:
a) In primo luogo, la stazione appaltante, quale
Pubblica amministrazione, deve porsi il problema di
individuare con precisione l’interesse o, rectius,
l’esigenza pubblica da soddisfare (bene o
servizio) Si tratta di un importante elemento, la cui
corretta individuazione è decisiva, in quanto
imprecise
ricognizioni
condizioneranno
negativamente e, sovente, in modo irreparabile,
l’agire futuro.
POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE
(secondo l’interpretazione giurisprudenziale)
Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente ad un
autonoma procedura:
b) Individuata correttamente l’esigenza, è possibile pervenire
alla definizione tecnica del bene o servizio, da ricercare
sul mercato elettronico. E’ evidente che l’identificazione
del bene o del servizio e delle sue peculiari e, talora,
esclusive caratteristiche, deve avvenire con estremo rigore
da parte della Pubblica amministrazione, in modo da poter
comprendere e, poi, dimostrare, la possibilità, o meno del
ricorso al mercato aperto, cioè alla gara pubblica, oppure
la necessità di procedere nel mercato elettronico.
POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE
(secondo l’interpretazione giurisprudenziale)
Il corretto procedimento, per addivenire legittimamente ad un
autonoma procedura:
c) Solo a questo punto, cioè dopo aver individuato il “bisogno
pubblico” e definito il bene o servizio nei suoi elementi
tecnici, è possibile valutare e dichiarare che:
- Il Bene o servizio non è acquistabile-disponibile sul mercato
elettronico;
Oppure
- Il Bene o servizio, pur disponibile sul mercato elettronico, è
inidoneo, per carenza di qualità essenziali, a soddisfare le
necessità dell’amministrazione.
POSSIBILITA’ DI AUTONOME PROCEDURE
DOTTRINA
SFORZO ISTRUTTORIO DEL RUP (??):
Il Rup non dovrebbe limitarsi solo a controllare i
prodotti-servizi presenti sul mercato elettronico e ad
accertare la non “equipollenza”. Il Rup dovrebbe
avviare richieste di acquisto (RDO) nel tentativo di
conciliare, soprattutto per i prodotti di largo consumo,
la compatibilità dei prodotti presenti con i
“desiderata” della stazione appaltante (circostanza
che appare il vero obiettivo del Legislatore).
PROCEDURA AUTONOMA PIU’ CONVENIENTE??
Il T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV^, con la sentenza del 15.05.2012 n.
1350, ha sancito l’illegittimità dell’operato di una stazione appaltante
che, pur a fronte di un’aggiudicazione provvisoria alla stessa
economicamente favorevole, ha preferito annullare la gara in via di
autotutela per rivolgersi ad una centrale di committenza, che applicava
però prezzi superiori: “Pare inficiato da indubbia illegittimità l’operato
della stazione appaltante, la quale, nell’esplicazione della propria
potestà di autotutela, ha ritenuto di porre nel nulla l’aggiudicazione
provvisoria alla ricorrente della fornitura dei lotti in questione,
nonostante la stessa fosse di gran lunga economicamente più
vantaggiosa rispetto a quella che si sarebbe ottenuta mediante
l’adesione alle convenzioni stipulate dalla centrale acquisti regionale.
In tal caso, l’Amministrazione doveva effettuare il bilanciamento tra i
contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, atteso
che, nella fattispecie in questione, entrambe le categorie di interessi
deponevano nel senso del mantenimento in vigore dell’aggiudicazione
nei confronti della ricorrente, anche se non ancora divenuta definitiva,
perché maggiormente vantaggiosa anche per l’interesse pubblico”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
controllo Marche, n. 169/2012
“Del resto giova evidenziare che, a parte la gamma di possibilità
offerta alla stazione appaltante alla stregua del richiamato
art. 328 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, lo
stesso Me.PA, diversamente dal sistema delle Convenzioni
Consip, si atteggia come un mercato aperto cui è possibile
l’adesione da parte di imprese che soddisfino i requisiti
previsti dai bandi relativi alla categoria merceologica o allo
specifico prodotto e servizio e, quindi, anche di quella o quelle
asseritamente in grado di offrire condizioni di maggior favore
rispetto a quelle praticate sul Me.PA ovvero un bene/servizio
conforme alle esigenze funzionali della amministrazione
procedente”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
controllo Marche, n. 169/2012
“D’altro canto, preme segnalare che, proprio in virtù di tale
peculiare caratteristica del mercato elettronico della P.A.,
quale mercato aperto, nell’ambito dello stesso è prevista
una duplicità di modalità di acquisto: così, oltre
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato
Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le
condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta
di offerta (cd. R.d.O), con la quale è possibile negoziare
prezzi e condizioni migliorative o specifiche dei
prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
OBBLIGATORIETA’ DEL SISTEMA > Corte conti, sez.
controllo Marche, n. 169/2012
“Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente
valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione
della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l’effetto,
si arricchiscono”.
“In difetto di siffatta rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di
beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal
novellato art. 1 comma 450, varranno, nella ricorrenza dei
presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto
stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/
2012 ed a fondare le connesse responsabilità non potendo
revocarsi in dubbio che, il Me.PA, sia ascrivibile al genus
degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
Spa”.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
PRESTAZIONI ESCLUSE:
a) Realizzazione di opere e lavori di qualsiasi importo;
b) Servizi e forniture di importo superiore alla soglia
comunitaria;
c) Prestazioni intellettuali: ciò, in quanto il Codice dei
Contratti nel definire l’asta elettronica (art. 3, comma
15°) stabilisce che gli appalti di servizi e di lavori, che
hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la
progettazione di lavori, non possono essere oggetto di
aste elettroniche. Fra le prestazioni intellettuali, rientrano
tutti i prodotti tutelati dalla norma sul diritto d’autore.
d) I contratti misti??
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
E’ possibile non applicare il sistema Consip (comma
3°, art. 1, Dl n. 95/2012), solo in presenza dei
seguenti presupposti cumulativi (secondo la
legislazione):
a) Convenzione Consip non ancora disponibile;
b) Motivata urgenza, allo svolgimento di autonome
procedure di acquisto.
I contratti stipulati in tal modo devono avere durata e
misura strettamente necessaria e devono essere
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione.
RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI
Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione
sullo stato degli strumenti di acquisto informatici.
Rilievi generali:
a) L'introduzione dell'obbligo di effettuare gli acquisti sul
mercato elettronico ha certamente portato giovamenti
gestionali alla Pubblica amministrazione: sono stati
ridotti i costi sotto il profilo del risparmio di risorse nel
processo di acquisizione ed è stata data la possibilità di
confrontare i prezzi e scegliere il prodotto più aderente
alla proprie necessità.
b) Tuttavia, è innegabile che ancora oggi si nota una certa
ritrosia ad avvalersi di tale sistema: si nota in alcuni casi,
l'attuazione di veri e propri «sotterfugi» per sottrarsi
alle regole del mercato elettronico.
RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI
Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione
sullo stato degli strumenti di acquisto informatici.
Rilievi generali:
c) La normativa in tema di mercato elettronico è
inderogabile: con oltre un milione di prodotti disponibili
sul mercato, è avvenuto che il rifiuto posto da alcune
amministrazioni ad acquistare telematicamente, adducendo
motivazioni «irrilevanti» quali l'esteticità del bene o la
mancanza di fiducia sul fornitore, siano da ritenere delle
vere e proprie «clausole di stile» addotte per ricorrere al
mercato libero. Di conseguenza, è necessario acquisire il
bene-servizio sul libero mercato, solo dopo aver condotto
una ricerca presso tutti i bandi aperti sul mercato, al fine di
accertarsi dell'esistenza del bene o del servizio richiesto.
RIFLESSIONI ADUNANZA CORTE CONTI
Corte dei conti, Sezione centrale di controllo - deliberazione n. 3/2013 – relazione
sullo stato degli strumenti di acquisto informatici.
Problematiche:
a) Sul Me.Pa. i fornitori, talvolta, impongono lotti minimi di
acquisto per quantità che superano gli effettivi fabbisogni.
Suggerimento: le amministrazioni potrebbero costituirsi in
«gruppi di acquisto», con la funzione di aggregare la
domanda così da acquistare i beni che effettivamente
necessitano.
b) Alcuni beni, a parità di qualità, sul mercato elettronico
hanno un prezzo superiore a quello del mercato libero.
Suggerimento: si può procedere all'acquisto non con un
ordine diretto, ma con una richiesta di offerta. In pratica, le
amministrazioni dovrebbero contrattare con il fornitore,
accordandosi per un prezzo inferiore a quello di listino.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ALTERNATIVA:
“In alternativa, i Comuni possono effettuare i
propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26,
L. n. 488/1999, e il mercato elettronico della
pubblica amministrazione, di cui all’articolo
328 Dpr n. 207/2010 (art. 33, comma 3-bis, D.Lgs n. 163/2006; aggiunto
dal comma 4°, art. 1, della legge n. 135/2012).
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Art. 33, comma 3-bis – CODICE:
I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del
D.Lgs n. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei
In alternativa
competenti uffici.
, gli stessi Comuni
possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza
di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo
26 della legge n. 488/1999 ed il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del Dpr n.
207/2010.
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 271 del 6
luglio 2012:
Sono sottratte alla competenza della Centrale di
committenza:
a) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, ai
sensi dell’articolo 125, commi 8° ed 11°, del D.Lgs
n. 163/2006;
b) le
acquisizioni
in
economia
mediante
amministrazione diretta.
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165:
In conclusione, riassumendo quanto esposto per entrambi i
quesiti formulati ed operando una lettura complessiva
dell’articolo 33, comma 3 bis, del codice dei contratti,
coordinato con il comma 450 della legge n. 296 del 2006, si
deve affermare che il ricorso ad un’unica centrale di
committenza è obbligatorio per tutte le procedure
concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla
soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in
economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante
cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante
medesima procedura, di importo inferiore e per quelli
mediante amministrazione diretta.
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165:
Conseguentemente, l’obbligo alternativo previsto dal
secondo periodo del medesimo comma 33 (“In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto
gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi
comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”) dovrebbe trovare
applicazione solo per i suddetti acquisti (affidamenti
diretti ed amministrazione diretta??).
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n. 165 RIFLESSIONI:
• I comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti sono
soggetti a due obblighi alternativi. Il primo è fissato
dall'articolo 33, comma 3-bis, del dlgs 165/2001, che
impone come prima scelta quella di avvalersi delle centrali
di committenza obbligatoriamente costituite mediante
unioni di comuni o consorzi. La seconda opportunità
(secondo obbligo) è di effettuare gli acquisti «attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di
committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del dpr 5 ottobre 2010, n. 207».
MERCATO ELETTRONICO – CENTRALI DI COMMITTENZA
Corte dei conti, sez. Lombardia, 23 aprile 2013, n.
165 - RIFLESSIONI:
L'obbligo di avvalersi delle centrali di committenza
o, in alternativa, dei mercati elettronici, vale tanto
per gli appalti di importo superiore alla soglia
comunitaria, quanto per gli importi inferiori alla
soglia comunitaria. In ogni caso, l'alternativa tra
centrali di committenza e mercati elettronici è
piena.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO
Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti
dalle norme in vigore, la stazione appaltante può stabilire di
procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero
attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie
infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero
attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di
committenza.
Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica e telematica. Le procedure telematiche di acquisto
mediante il mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle
stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO
Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori
di beni ed i prestatori di servizi tramite uno o più bandi aperti
per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia
operatore economico che soddisfi i requisiti di abilitazione.
I bandi di abilitazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie speciale contratti pubblici) e
sui siti informatici (ente appaltante + Ministero Infrastrutture +
Osservatorio). Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I bandi indicano l'indirizzo del sito informatico, presso il quale è
possibile consultare la documentazione della procedura
direttamente e senza oneri.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART. 328, comma 4°, – DPR N. 328/2010 - MERCATO
ELETTRONICO
Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) Attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai
fornitori abilitati. In tal caso, la stazione appaltante fissa un
termine sufficiente per la presentazione delle offerte,
b) In applicazione delle procedure di acquisto in economia.
Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema
informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede
a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei
criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte
dal sistema stesso.
ART. 328, comma 4°, – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO
SVILUPPI CONCETTUALI
a) Attraverso un confronto concorrenziale:
- Acquisto previo confronto concorrenziale con le offerte
irrevocabili presenti nel catalogo del mercato elettronico
> confronto in competizione “statica” fra le offerte
presenti ed intese come immodificabili;
- Acquisto attraverso una Richiesta di Offerta migliorativa
(RDO) rivolta alle offerte presenti.
b) In applicazione delle procedure di acquisto in
economia: Acquisto attraverso cottimo fiduciario ed
affidamento diretto “adattati” alle procedure elettroniche.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
ART. 328. – DPR N. 328/2010 - MERCATO ELETTRONICO
Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere
anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione
firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante procede nei confronti dell’esecutore alle
verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione
definitiva.
Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono
realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché secondo
le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77,
commi 5 e 6 Codice.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
Acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, comma 7°, DL 95/2012):
Le
Pubbliche
Amministrazioni
sono
obbligate
ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro Consip e delle centrali di committenza regionali di
riferimento.
Per tali categorie di “beni”, si potranno esperire, anche, autonome
procedure di gara a condizione che vengano utilizzati sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione da Consip e
dalle centrali regionali oppure si potrà procedere con
procedura autonoma di acquisto a condizione che
l’affidamento sia più vantaggioso rispetto alle condizioni
economiche indicate nelle convenzioni.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
Acquisizioni di energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile (art. 1, comma 8°, DL 95/2012):
I contratti stipulati dovranno riportare la clausola di risoluzione
per il caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione
(Consip o delle centrali di committenza regionali) con
condizioni di maggior vantaggio economico.
I contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il
prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto elettronico e
quello indicato nel contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA EX COMMA 7°
Clausola risolutiva per contratti di appalto relativi a tipologie
merceologiche previste da art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012
(in caso di utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica):
1. Qualora nel periodo di esecuzione del presente contratto/appalto,
Consip S.p.a o la Centrale di Committenza Regionale ………….
stipuli e attivi una convenzione (ex art. 26 della legge n. 488/1999)
per la tipologie di fornitura/servizio oggetto del presente
contratto/appalto, l’Amministrazione ha diritto di recedere dal
presente contratto/appalto se l’appaltatore non adegua i propri prezzi
a quelli previsti nella suddetta convenzione.
2. La richiesta di adeguamento dei prezzi del presente contratto/appalto
a quelli previsti nella convenzione Consip/Centrale Committenza
regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo intervenuta è
formulata tempestivamente dall’Amministrazione e comporta
risposta da parte dell’appaltatore entro n. …. giorni.
CLAUSOLA RISOLUTIVA EX COMMA 7°
Clausola risolutiva per contratti di appalto relativi a tipologie
merceologiche previste da art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012
(in caso di utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica):
3. Qualora l’appaltatore accetti di adeguare i prezzi del presente
contratto/appalto a quelli della convenzione Consip/Centrale
Committenza regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo
intervenuta, gli stessi divengono i nuovi prezzi e l’adeguamento è
attestato mediante apposizione di postilla / stipulazione di accordo
integrativo.
4. Qualora l’appaltatore non accetti di adeguare i prezzi del presente
conratto/appalto a quelli della convenzione Consip/Centrale
Committenza regionale per i medesimi beni/servizi nel frattempo
intervenuta, l’Amministrazione risolve il contratto in base a quanto
previsto dall’art. 1, comma 7 della legge n. 135/2012 ed aderisce
alla convenzione specifica.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
MIGLIORAMENTO CONDIZIONI DI ACQUISTO -
Art. 1, comma 12°, DL
95/2012:
L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
e dalle centrali di committenza regionali può offrire a
Consip S.p.A. ed alle centrali di committenza regionali, nel
corso della durata della rispettiva convenzione e dei relativi
contratti attuativi, una riduzione delle condizioni
economiche previste nella convenzione che troverà
applicazione nei relativi contratti attuativi stipulati e
stipulandi a far data da apposita comunicazione che Consip
S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui relativi
portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Le Pubbliche Amministrazioni, che abbiano validamente
stipulato un contratto di fornitura o di servizi, hanno diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore (con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite),
nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A., successivamente alla stipula del predetto
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica,
proposta da Consip, delle condizioni economiche tale da
rispettare il limite previsto dalla legge.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in
corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti >
Eterointegrazione Precettiva: Il bando e la lettera di invito sono
integrati dalle norme imperative o di ordine pubblico,
indipendentemente dalla loro presenza. Quindi: a) la disposizione
trova applicazione indipendentemente dalla lex specialis (bando
di gara o lettera d’invito) disciplinante la procedura, nel senso
che la sua omissione non crea alcun affidamento in favore dei
soggetti inottemperanti; b) la disposizione si aggiunge, di diritto,
ai requisiti ed alle prescrizioni di gara.
Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei
conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo
successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
CLAUSOLA DI RECESSO DA INSERIRE NEL CONTRATTO
(non Consip):
a) Il presente contratto presuppone il rispetto dei parametri
prezzo –qualità ex art. 26, comma 3, della l. 488/1999.
b) Nel caso in cui i parametri delle Convenzioni stipulate da
Consip ex art. 26 L. 488/1999, successivamente alla stipula
del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelle del
contratto stipulato, la stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso di almeno 15
giorni.
c) In particolare, la stazione appaltante esercita il diritto di
recesso nel caso in cui, a parità di condizioni, i parametri
delle Convenzioni Consip siano migliorativi rispetto a quelle
del presente contratto, comportando complessivamente un
minor esborso economico.
CLAUSOLA DI RECESSO DA INSERIRE NEL CONTRATTO
(non Consip):
d) Nel caso in cui ricorrano le condizioni prima indicate, la stazione
appaltante avvia il procedimento, comunicando l’intenzione di
recedere dal contratto, specificando i migliori parametri prezzo –
qualità derivanti dalla adesione alla convenzione Consip,
assegnando all’esecutore un termine di 15 giorni per acconsentire
alla modifica adeguativa delle condizioni economiche tale da
rispettare i parametri Consip.
e) In caso di mancata risposta entro il termine assegnato o di
mancato adeguamento, la stazione appaltante recede dal contratto
ai sensi dell’art. 1, comma 13, del d.l. 95/2012 convertito in L.
135/2012.
f) In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni
eseguite sino alla data di risoluzione oltre al 10% delle
prestazioni non ancora eseguite, senza che l’appaltatore possa
vantare alcuna ulteriore pretesa.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
RECESSO: LINEAMENTI GENERALI
Art. 21-sexies, legge n. 241/1990 - Recesso dai
contratti:
Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla
legge o dal contratto
Art. 134 – Codice (lavori):
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in
qualunque tempo dal contratto previo il pagamento
dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
opere non eseguite.
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013:
Il diritto di recesso è attribuito all'amministrazione
subordinatamente alla mancata riconduzione, da parte del fornitore,
del corrispettivo delle prestazioni al limite di qualità/prezzo previsto
da una convenzione CONSIP vigente. Il precetto è rafforzato dal
legislatore sia ammettendo l'esercizio "in qualsiasi tempo" (senza
dar rilievo ad elementi come, per esempio, la durata residua della
convenzione o il pregresso affidamento in conformità a procedure di
evidenza pubblica), sia esplicitando la nullità di qualunque patto
contrario, nonché l'inserimento di diritto della clausola nel
contenuto negoziale del contratto ai sensi dell'art. 1339 del codice
civile. Infine il legislatore sottopone la determinazione
dell'amministrazione al controllo della Corte dei conti, imponendo
la comunicazione dell'eventuale mancato esercizio del recesso.
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013:
Il presupposto per il predetto diritto è costituito, pertanto, dalla
presenza, in una convenzione CONSIP vigente, di "parametri
migliorativi" rispetto a quelli presenti nel contratto originario
stipulato fra le parti. La norma non sembra richiedere che tutte le
prestazioni oggetto del contratto originario siano comparabili a
quelle presenti in una convenzione quadro stipulata da CONSIP, ma
solo che vi siano dei "parametri migliorativi", identificabili e
comparabili, rispetto ai corrispettivi pattuiti fra le parti del
contratto originario. Pertanto, l'Ente locale deve procedere ad
effettuare tale valutazione, optando per l'esercizio del diritto di
recesso nel caso in cui, comparando la prestazione offerta da Enel
Sole srl e quella presente (anche se non in via esclusiva) in una
convenzione stipulata da CONSIP, sia appurabile la presenza di
parametri di prezzo maggiormente convenienti in quest'ultima
rispetto a quelli originari.
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013:
Si ricorda inoltre che, in disparte l'integrazione dei presupposti previsti
dalla norma per l'esercizio dello speciale diritto di recesso attribuito
dall'art. 1 comma 13 del d.l. n. 95/2012, l'art. 21-sexies (rubricato
"Recesso dai contratti") della legge sul procedimento amministrativo n.
241/1990 (introdotto dalla novella n. 15/2005) ha chiarito che, anche
per i contratti di cui è parte una pubblica amministrazione, il recesso
unilaterale "è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto". In
proposito, il richiamo implicito è all'art. 1373 comma 2 del codice
civile che, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, prevede
che il recesso, in deroga alla regola generale (per la quale può essere
esercitato finché il contratto non abbia avuto un principio di
esecuzione), possa essere esercitato durante l'esecuzione del rapporto,
salvo l'inefficacia per le prestazioni eseguite o in corso d'esecuzione (è
ammessa la presenza nel contratto di un patto contrario).
Art. 1, comma 13°, DL 95/2012: DIRITTO DI RECESSO
Corte conti, sez. Lombardia, n. 160/2013:
L'applicazione delle regole e dei principi posti dal codice civile ai
contratti di cui è parte una pubblica amministrazione, in assenza di
differente specifica previsione normativa, è stata altresì ribadita
dall'art. 2 del d.lgs. n. 163/2006, c.d. "Codice dei contratti
pubblici", ai sensi del quale "per quanto non espressamente previsto
nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui
all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni
stabilite dal codice civile". Il Codice dei contratti contiene, infatti,
una disposizione speciale per quanto concerne il recesso dal
contratto di appalto di lavori, mentre, per gli appalti di forniture e
servizi, in assenza di un'apposita previsione o di uno specifico
richiamo a quanto valevole per i lavori (cfr. art. 297 del
Regolamento di attuazione, DPR n. 207/2010), si ritiene applicabile
la disciplina generale in tema di recesso dal contratto.
CONSIP ED ALTRE CENTRALI DI COMMITTENZA
PROROGA CONVENZIONI CONSIP - Art. 1, comma 13°, DL 95/2012:
La durata delle convenzioni è prorogata fino al
30 giugno 2013, a decorrere dalla data di
esaurimento della convenzione originaria e
solo se a tale data non sia già intervenuta, da
parte della medesima centrale di committenza,
la pubblicazione di una procedura di gara per
la stipula di una convenzione avente ad
oggetto prodotti o servizi analoghi.
L’aggiudicatario ha facoltà di recesso.
REGOLE PROCEDURALI
RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI:
CONSIP:
- Definisce le regole di funzionamento del MEPA;
- Emette e pubblica il Bando di abilitazione, definendo i
requisiti soggettivi di partecipazione delle Imprese, le regole di
presentazione dei cataloghi e le condizioni generali di
fornitura;
- Abilita i fornitori;
- Non esercita alcuna intermediazione e non assume un ruolo
attivo nella transazione commerciale;
- Stabilisce i requisiti soggettivi di partecipazione, le regole di
presentazione delle offerte, i requisiti minimi dei
prodotti/servizi e le condizioni generali di fornitura alla PA;
REGOLE PROCEDURALI
RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI:
CONSIP:
- È responsabile della tecnologia a supporto delle operazioni di
acquisto e del rispetto delle procedure da effettuare per
accedere al Mercato Elettronico.
- Qualifica fornitori e gestisce il catalogo;
- Svolge le attività di informazione, formazione e supporto degli
utenti del MEPA sia direttamente sia attraverso collaborazioni
con altre istituzioni (Sportelli in rete, Sportelli e-proc);
- Effettua il monitoraggio del corretto utilizzo dello strumento e
della permanenza del possesso dei requisiti di abilitazione
delle imprese.
REGOLE PROCEDURALI
RUOLI DEI SOGGETTI OPERANTI:
IMPRESE ABILITATE:
- Pubblicano ed aggiornano il catalogo;
- Ricevono OdA (Ordini di Acquisto);
- Rispondono alle RdO (Richieste di Offerta), cui sono invitati.
In linea generale, i fornitori abilitati, negoziano in piena
autonomia con le PP.AA., definendo, in conformità con quanto
previsto dai Bandi di abilitazione, la propria strategia
commerciale, in termini di numero e durata delle offerte,
prezzi, area di consegna, tempi di consegna, tempi di
pagamento, qualità e disponibilità dei prodotti-servizi offerti.
REGOLE PROCEDURALI
AMMINISTRAZIONI REGISTRATE:
- Ricercano prodotti;
- Confrontano offerte;
- Effettuano RdO e OdA
In linea generale, la PA, che utilizza il Mercato Elettronico
per i propri acquisti, agisce in autonomia ed è
responsabile della scelta dei prodotti/servizi da acquisire,
della procedura di acquisto utilizzata (Ordine diretto o
Richiesta di offerta) e del corretto svolgimento della
stessa (selezione dei fornitori, criterio di aggiudicazione,
tempi, etc.).
REGOLE PROCEDURALI
Procedura generale:
1. Registrazione;
2. Abilitazione;
3. Individuare l’area personale;
4. Ricerca dei prodotti;
5. Consultazione del catalogo;
6. Individuazione dei preferiti;
7. Inserimento dei prodotti nel carrello;
8. Preparazione Ordine o richiesta di offerta;
9. Firma;
10. Aggiudicazione (nel caso di richiesta di offerta).
REGOLE PROCEDURALI
Ricerca dei prodotti
Per trovare il prodotto di interesse, sono previste tante modalità di
ricerca diverse. E’ possibile utilizzare la ricerca semplice presente
in tutte le pagine del portale accanto al menù di navigazione,
oppure le ricerche presenti nella voce “Sei un’Amministrazione?”
- se stai navigando come anonimo - o “Area personale” - se hai
già effettuato il login.
Nella sezione “Che cosa vuoi acquistare?”, “Sfoglia catalogo”, “AZ
prodotti”, “Ricerca per codice” e “Trova prodotti”, vi sono 4
modi per trovare ciò che si desidera, a partire dal prodotto, a
prescindere dallo strumento di acquisto con il quale si potrà
ordinarlo.
Se invece si seleziona “Che strumento vuoi usare?”, si ha a
disposizione le vetrine dei singoli strumenti (Convenzioni,
Mercato Elettronico, etc.) tra le quali si potrà scegliere
l’iniziativa e poi il prodotto che si cerca. Tutte le diverse modalità
di ricerca porteranno, comunque, a visualizzare il catalogo
prodotti.
REGOLE PROCEDURALI
ODA = Ordine Diretto di Acquisto (consente l’acquisto di una o più
offerte disponibili direttamente a catalogo, senza possibilità di
modificare le condizioni)
RDO = Richiesta di Offerta (prevede l’acquisizione di una o più
offerte, attraverso l’individuazione e descrizione di beni e servizi e
la selezione dei fornitori a cui inviare l’invito ad offrire)
Le Pubbliche amministrazioni possono operare nell’ambito del MEPA
attraverso due soggetti:
Punto ordinante: soggetto con potere di firma, ossia titolato ad
impegnare la spesa per conto della Pubblica Amministrazione, che
agisce esclusivamente in nome e per conto della P.A. di
appartenenza;
Punto istruttore: soggetto che, nominato dal punto ordinante, assiste
quest’ultimo nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema
di e-procurement e nell’utilizzo dei sistemi di acquisto.
REGOLE PROCEDURALI
Il Mercato Elettronico consente alle Amministrazioni di
procedere all’ acquisto attraverso due diverse modalità (art.
11 DPR 101/2002 - Regolamento recante criteri e modalita' per l'espletamento da
parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi)
Art. 11, comma 1°: Le amministrazioni possono acquistare
“direttamente dai cataloghi dei fornitori presenti sul sito”.
L’ORDINE DIRETTO viene effettuato dal Catalogo
dell’impresa abilitata, in quanto la pubblicazione del catalogo
dei prodotti sul sito concreta un’offerta al pubblico ai sensi
dell’articolo 1336 del codice civile (“pubblico” = Pubbliche
amministrazioni registrate al mercato elettronico) .
REGOLE PROCEDURALI
Nell’ ORDINE DIRETTO il Contratto è formato da:
 Catalogo del fornitore (relativamente agli elementi
oggettivi del prodotto/servizio acquistato e alle
condizioni commerciali espresse dall’impresa)
 Ordine dell’amministrazione
 Condizioni Generali di Contratto (allegato II al
Bando di Abilitazione)
ORDINE DIRETTO
L’Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente,
conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato
Elettronico, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel
Catalogo del Fornitore. Pertanto, nel momento in cui tale Ordine
viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il
Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si
intende perfezionato.
Il Contratto concluso e composto dall’Ordine e dalla riga di Catalogo
del Fornitore relativa al Bene/Servizio acquistato è disciplinato dalle
Condizioni Generali di Contratto della categoria merceologica cui
appartiene il Bene o il Servizio abilitato. Ad esso sarà applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta la specifica materia
degli acquisti da parte della Pubblica Amministrazione.
La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti
sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo.
ORDINE DIRETTO
L’Ordine Diretto, che abbia ad oggetto quantitativi di
Beni/Servizi inferiori al lotto minimo indicato a Catalogo, o
all’Importo Minimo di Consegna o che richieda la consegna
dei Beni o l’esecuzione dei Servizi in un’area geografica
diversa da quella prevista dal Fornitore, è privo
dell’efficacia di accettazione della proposta contrattuale
contenuta nel Catalogo e non provoca pertanto la conclusione
del Contratto, salvo il caso in cui il Fornitore intenda
ugualmente dare corso all’Ordine. In tal caso, il Fornitore è
tenuto a darne comunicazione al Punto Ordinante entro i due
giorni solari successivi dal ricevimento dell’Ordine Diretto a
mezzo di documento elettronico firmato digitalmente dal
Fornitore e inviato a mezzo di posta elettronica al Punto
Ordinante.
ORDINE DIRETTO
Nel caso in cui l'Ordine sia inviato dal Punto Ordinante di un
Soggetto Aggiudicatore che sia inadempiente nei confronti del
Fornitore relativamente ad obblighi di pagamento dovuti in forza
di contratti precedentemente stipulati tra le medesime parti
all’interno
del
Mercato
Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione, il Fornitore ha la facoltà di respingere l'Ordine
ricevuto entro il quarto giorno solare successivo al ricevimento
dell'Ordine, dandone apposita comunicazione al Punto Ordinante.
Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di documento
elettronico sottoscritto con Firma Digitale dal Fornitore e inviato
al Punto Ordinante a mezzo di posta elettronica. In tal caso,
nessun contratto si considererà stipulato tra le Parti. Nel caso in
cui, il Fornitore non provveda a tale comunicazione secondo i
termini e le modalità sopra indicati, il contratto sarà da ritenere
regolarmente concluso ed efficace tra le parti.
REGOLE PROCEDURALI
Art. 11, comma 2°: Il Mercato Elettronico “consente
altresì di richiedere ulteriori offerte agli utenti”.
Il procedimento di RDO (Richiesta di Offerta)
concreta invece un invito ad offrire rivolto
dall’amministrazione a uno o più imprese.
Il Fornitore che riceve una RDO è libero di formulare o
meno un’offerta: “nel caso venga formulata
un’offerta, l’amministrazione riceve dal fornitore una
proposta valida per un certo periodo di tempo e, in
base alla propria disciplina che ne regola gli
acquisti, deciderà se accettarla o meno entro il
termine stabilito”.
REGOLE PROCEDURALI: ODA - RDO
Elenco delle dichiarazioni rilasciate in Abilitazione dalle imprese
ed approvate da Consip:
• Dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati
identificativi presso la Camera di Commercio);
• Oggetto Sociale;
• Legali Rappresentanti e relativi poteri;
• Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti
reali e di godimento);
• Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9
D.P.R. n. 252/1998 (ora: Codice Antimafia);
• Dichiarazioni relative all’art. 38 (requisiti di ordine generale per
la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici);
• Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA.
REGOLE PROCEDURALI: RDO
In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà
necessariamente (nel documento di offerta generato
automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di
offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla
specifica RdO:
• Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni
particolari di fornitura allegate dalla stazione appaltante alla
RdO;
• Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino
alla Data Ultima Stipula indicata dalla stazione appaltante;
• Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai
sensi della normativa vigente;
REGOLE PROCEDURALI: RDO
In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà
necessariamente
(nel
documento
di
offerta
generato
automaticamente dal sistema) ulteriori dichiarazioni in sede di
offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla
specifica RdO:
• Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art.
2359 c.c., anche di fatto, con uno degli altri concorrenti
partecipanti alla Richiesta di Offerta;
• Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di
affidamento in subappalto di attività oggetto della gara, con
relativa %;
• Dichiarazione che l'Impresa non ha commesso grave negligenza
o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.
REGOLE PROCEDURALI
In caso di RDO (Richiesta di offerta) il Contratto è formato
da:
 Catalogo del fornitore (relativamente agli elementi
oggettivi del prodotto/servizio acquistato)
 Offerta del Fornitore (che contiene tutti gli elementi
invariabili
dell’invito
dall’amministrazione)
ad
offrire
rivolto
 Accettazione dell’amministrazione (identica all’offerta)
 Condizioni Generali di Contratto (allegato II al Bando di
abilitazione)
 Condizioni Particolari di contratto (contenute nell’invito
ad offrire)
REGOLE PROCEDURALI
Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere
anche nello scambio dei documenti di Offerta e
Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e
dal Soggetto Aggiudicatore. L’eventuale adozione di diverse
forme di stipulazione del Contratto (ad esempio: atto
pubblico) saranno, in assenza di diverse indicazioni,
contenute nelle Condizioni particolari di Contratto, di
esclusiva competenza, cura e spese del Soggetto
Aggiudicatore.
Il Soggetto Aggiudicatore, quale stazione appaltante, procede
nei confronti dell'affidatario alle verifiche previste dal
Codice dei Contratti Pubblici, nonché agli eventuali
adempimenti stabiliti nelle Condizioni Particolari di RDO.
REGOLE PROCEDURALI
Il Soggetto Aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l’altro, il
rispetto delle norme sull’imposta di bollo e degli
adempimenti pubblicitari, documentali, tributari e fiscali,
nonché, in generale, degli adempimenti richiesti dalle
norme applicabili al procedimento posto in essere e al
relativo Contratto stipulato.
Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e
dal Documento di Accettazione del Soggetto Aggiudicatore
è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al
Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari
eventualmente indicate dal Soggetto Aggiudicatore
nell’apposito documento allegato alla RDO; inoltre ad esso
sarà applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
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