il
Notiziario dell’Ordine
LUGLIO 2014
Trimestrale
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Grosseto - Via Papa Giovanni XXIII n. 37 – 58100 Grosseto
Tel. 0564.497333 • Fax 0564.490798 • E-mail: [email protected] • www.omceogrosseto.it
Periodico trimestrale • Autorizzazione Tribunale di Grosseto n. 1 del 18/01/2005
Spedizione in A.P. • D.L. 353/2003 Conv. In L. n. 46 del 27/02/2004 • DCB/Grosseto
Direttore Responsabile: Franco Simoni Redazione: Anna Maria Baraldi e Marusca Piccioni
Editoriale di Sergio Bovenga
Il medico tra Scienza,
Diritto e Tutela della
Salute: il caso Stamina
S
i aprirà il 4 novembre l’udienza preliminare per Davide
Vannoni e altri 12 indagati nell’inchiesta del pm Raffaele
Guariniello per associazione a delinquere e truffa. La
richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in questi
giorni e riguarda, oltre a Vannoni (che ricordo non è medico),
anche il suo braccio destro Mario Andolina (medico) e la ricercatrice Erica Molino (biologo). Coinvolti anche i responsabili
degli Spedali Civili di Brescia, tra cui l’ex direttrice sanitaria Derelli. Stralciate per ora le posizioni di altri 7 indagati, su cui la
procura non ha ancora deciso se procedere o meno. A Vannoni
il PM contesta reati come l’associazione a delinquere, la truffa,
l’esercizio abusivo della professione medica, la diffamazione e
la sostituzione di persona. Agli altri indagati sono contestati a
vario titolo la somministrazione di farmaci diversi da quelli dichiarati e il commercio di prodotti medicinali imperfetti, nonché
l’abuso d’ufficio ai medici di Brescia. Nella prima settimana di
giugno la decisione di un giudice di Pesaro, con un’ordinanza,
ha contraddetto la valutazione dell’Agenzia del Farmaco che
aveva definitivamente bloccato la sperimentazione. Il giudice ha
nominato nientemeno che Andolina (quello rinviato a giudizio a
Torino) “commissario ad acta” consentendo così che potesse
essere fatta l’infusione di ‘cellule staminali’ ad un bimbo affetto
da Morbo di Krabbe. In precedenza quel ruolo era stato attribuito al Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia che, a mio
parere giustamente, lo ha rifiutato assumendosene tutte le responsabilità, anche penali.
A nulla è valso l’appello della senatrice a vita Elena Cattaneo,
insieme ad altri scienziati esperti di cellule staminali, colpevole
di aver sempre lottato per la verità. E la verità scientifica, per
Elena Cattaneo e per i suoi Colleghi, è che Stamina è un inganno. Nulla di minimamente serio. A nulla è valso quanto riportato dalla prestigiosa rivista Nature:
“Ci sono serie e profonde preoccupazioni sulla sicurezza e
sull’efficacia del metodo Stamina”. Dai verbali del primo Comi-
tato scientifico chiamato dal Ministero della Salute ad esprimere un parere sul metodo Stamina, esaminati dalla rivista, emergono “serie imperfezioni e errori concettuali nel protocollo
Stamina”. Tra queste “un’apparente ignoranza della biologia
delle cellule staminali con alcune sezioni copiate da Wikipedia”.
A nulla sono valsi gli appelli di scienziati di mezzo mondo: un
Giudice, di fatto, ha deciso che il diritto può fare a meno del
metodo scientifico riportandoci in un attimo – dal punto di vista
del rigore scientifico e metodologico – nel più buio medioevo
quando i ciarlatani potevano girare per i paesi propugnando i
propri rimedi più o meno miracolosi.
A tutto questo si aggiunge un’altra non trascurabile contraddizione: un’ordinanza di un tribunale nomina ausiliario del giudice
la biologa di Stamina Foundation, dr.ssa Erica Molino. La decisone lascia sconcertati. Una biologa (rinviata a giudizio) dovrà
“individuare” e dirigere un’équipe medica che attui le infusioni.
In questo modo si stravolgono, oggettivamente, le competenze
e le responsabilità professionali alla base della difesa della salute dei malati. Improvvisamente una figura professionale non
medica, priva di alcun requisito, viene autorizzata ad assumere
decisioni cliniche.
La persistenza di un conflitto fra istituzioni, come quello che
viviamo, determina, oggettivamente la violazione del metodo
scientifico e questo dovrebbe suscitare allarme nella società.
Allarme che riguarda in primis i malati che hanno diritto ad una
medicina, al tempo delle tante medicine, basata non ovviamente sulle certezze, ma su prove di efficacia che declinano il concetto “di fare la cosa migliore per il paziente”.
Allarme che deve riguardare la tutela della professione medica,
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Notiziario dell’Ordine
EDITORIALE
segue da pag.1
a garanzia del paziente. Su questo principio fondante gli Ordini
basano la loro stessa ragion d’essere. Il Comitato Centrale della FNOMCEO (tra cui il nostro Ordine) e tutto il Consiglio Nazionale, all’unanimità, ha ribadito con forza il proprio “no” alle ordinanze dei giudici che impongono l’esecuzione delle infusioni.
Per i medici, questo rifiuto è “l’espressione tecnico-professionale, etica e civile più alta e qualificata, non contro ma al servizio del diritto della Tutela della Salute”.
Noi medici non possiamo che rinnovare la nostra vicinanza ai
pazienti e alle loro famiglie rispettandone il dolore, le sofferenze
e le speranze. Ma per aggiungere certezze a quelle speranze,
l’esercizio della Medicina deve essere fondato sull’autonomia e
la responsabilità del medico, che deve ispirare la sua pratica
professionale alle evidenze scientifiche disponibili, perseguendo l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle cure; principi
questi ultimi che sembravano quasi ovvi prima del caso stamina. Da ultimo mi sia consentito di esprimere sentimenti di solidarietà ai Colleghi e all’OMCeO di Brescia, condividendo il loro
rifiuto di eseguire le ordinanze dei giudici che impongono l’esecuzione delle procedure Stamina in assenza di una pronuncia
della Commissione tecnico-scientifica insediata dal Ministro
della Salute.
Auguro a tutti I Colleghi ed alle loro famiglie una buona estate.
news
Diffamazione a mezzo stampa in danno di un chirurgo
U
n chirurgo, ritenutosi accusato ingiustamente sulla
stampa di avere “sbagliato” un intervento ortopedico,
querela per diffamazione l’autore dell’articolo e per
omesso controllo sulla pubblicazione il direttore del quotidiano in questione.
Entrambi gli imputati, sia in primo che in secondo grado, vengono condannati alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione
loro rispettivamente contestato, consumato in danno del chirurgo, e al conseguente risarcimento dei danni in suo favore.
I giudici di merito ritengono che, sebbene nell’articolo non era
stato indicato il nominativo del chirurgo, la persona in questione
era facilmente identificabile essendo l’unico soggetto che eseguiva quel tipo di operazioni in quel ristretto territorio e in
quell’ospedale e che la diffamazione era consistita nell’avere ingiustamente attribuito ad un grossolano errore di questo sanitario
la mancata riuscita dell’intervento descritto nell’articolo.
In effetti nell’articolo incriminato si sosteneva che una persona operata presso la divisione di ortopedia di un ospedale lamentava
tuttora dolori perché l’intervento
non era stato effettuato sul menisco lesionato, ma “da
tutt’altra parte” e si riconduceva il fatto ad un episodio
di “malasanità”.
I due imputati ricorrono in
cassazione e la Suprema Corte, quinta sezione penale, con la
sentenza n. 45515/13, depositata il 07/11/13, pur annullando la
sentenza ai fini penali per intervenuta prescrizione del reato, conferma le statuizioni civili inerenti la condanna al risarcimento dei
danni inflitta in via solidale agli imputati e pone a loro carico anche le spese del giudizio di legittimità. I giudici della Cassazione
osservano, in particolare, che il chirurgo era facilmente identificabile in base ai dati inseriti nell’articolo e che il fatto ivi descritto
non era vero in quanto l’intervento era stato effettuato su una
plica di tessuto articolare diversa dal menisco per una scelta ragionata dell’operatore rivelatasi inefficace solo ex post. Non si è
trattato, quindi, di un errore, ma solo di un insuccesso dell’intervento che non ha conseguito il risultato atteso.
Responsabilità medica. Colpevole il primario
che si ‘disinteressa’ dei pazienti degli
altri medici del reparto.
La sentenza della Cassazione
Avere affidato la paziente a un altro medico
non esclude la colpa per imperizia né la responsabilità del primario, che è tenuto a supervisionare l’operato degli altri medici del reparto. Per questo la Cassazione ha giudicato il
primario colpevole di “disinteresse” nei confronti della paziente
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Notiziario dell’Ordine 3
NEWS
Certificazione ECM per il triennio 2011 - 2013
S
i comunica che è disponibile presso il l’Ordine il certificato relativo all’assolvimento del completo obbligo formativo ECM relativamente al triennio 2011-2013. Per i
medici ed odontoiatri che non hanno raggiunto l’obbligo
formativo è possibile comunque ottenere un attestato relativo
all’attività formativa svolta nel triennio.
Per verificare la Tua posizione in merito al percorso formativo
ECM puoi consultare la banca dati del Co.Ge.A.P.S. al sito:
http://www.cogeaps.it
e cliccare su “Accesso Anagrafe Crediti ECM” (sulla destra della home page). Dopo la registrazione, necessaria per verificare
l’anagrafica del professionista, si accede ai propri dati a partire
dal 2002 ad oggi.
Naturalmente è possibile che alcuni eventi formativi possano
essere stati rapportati non correttamente dagli organizzatori o
dai provider ed in tal caso apparire in modo erroneo o addirittura mancare.
Va tenuto conto che i corsi FAD ancora aperti (alcuni durano
molti mesi fino anche ad un anno) non sono presenti in banca
dati fino alla completa chiusura del corso e solo allora vengono
trasmessi dai provider.
Nel caso dovesse essere necessario integrare la Tua posizione,
al fine di raggiungere l’obbligo formativo, con crediti mancanti,
esoneri, esenzioni, tutoraggi, crediti esteri, autoapprendimento,
o rettificare eventuali errori, puoi contattare direttamente il Call
Center Co.Ge.A.P.S. al numero 06/36000893 o inviare una mail
a [email protected]
In tal caso sarà cura del Co.Ge.A.P.S. integrare la Tua posizione
e informare l’Ordine di appartenenza dell’avvenuto raggiungimento dell’obbligo formativo. L’Ordine provvederà infine alla
validazione e stampa della certificazione.
Sempre sul sito del Co.Ge.A.P.S. è possibile compilare il Dossier Formativo per il triennio 2014 - 2016
Corsi Fad
INFORMAZIONE
Riattivazione Corso Fad
“La patologia orale: dal dubbio
alla diagnosi precoce”
10 Crediti ECM Scadenza 2 Novembre 2014
E
Di nuovo online
il corso Fad “Audit”
A
seguito delle numerose richieste provenienti dalle sedi
provinciali e da singoli professionisti la FNOMCeO ha
nuovamente accreditato il corso ”Audit”.
Questa edizione, “Audit clinico 2014”, (n. evento 2603
- 87553 ; 12 crediti ECM) ha preso il via lunedì 10 marzo (scadenza prevista il 9 marzo 2015) e sarà attivo esclusivamente
nelle modalità online e residenziale a cura degli Ordini provinciali.
Trattandosi della riproposizione del procedente corso conclusosi l’8 settembre 2013, l’Audit 2014 non potrà essere computato nel debito formativo del triennio 2014 - 2016 per coloro i
quali hanno già preso parte alla prima edizione.
’ stato riattivato il corso sulla patologia orale riproposto
gratuitamente da FAD Medica a tutti gli odontoiatri iscritti ai nostri Albi.
E’ inutile sottolineare l’importanza del notevole impegno
economico che FAD Medica si è assunta auspicando per il futuro altre collaborazioni di reciproco interesse.
Si desidera sottolineare ancora, che questa “ripartenza gratuita” è una grande opportunità di aggiornamento professionale
che ha già riscontrato uno straordinario successo lo scorso
anno come risulta ampiamente testimoniato dai Colleghi che
hanno potuto già usufruire dell’iniziativa. Il Corso è un prezioso
aggiornamento professionale nei confronti della diagnosi precoce del carcinoma orale, nella tutela a 360 gradi della salute
del paziente. Il link per accedere al corso è
http://corsi.fadmedica.it/home/cao.asp
“Il dolore: riconoscimento,
valutazione e gestione”:
al via il 22 giugno un nuovo corso Fad Ecm
Prosegue, sulla scia dell’alto numero di adesioni e del gradimento espresso dai colleghi medici e odontoiatri, il programma
di formazione continua della Federazione degli Ordini.
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Notiziario dell’Ordine
INFORMAZIONE
Domenica 22 giugno, ha preso l’avvio sul portale FNOMCeO
un nuovo corso Fad che avrà per tema “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”.
L’evento che assegna 20 crediti ECM è, come nella tradizione
della FNOMCeO, gratuito, rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 21 giugno 2015 e, oltre che in modalità online,
potrà essere svolto anche in forma residenziale presso le sedi
provinciali, dove avverrà il momento di verifica attraverso la
compilazione dei test di valutazione.
Corsi Fad
SCADENZA CORSI FAD
• Appropriatezza delle cure (riedizione del precedente corso
scaduto il 30 settembre 2013) solo nelle modalità on-line e
ressidenziale a cura degli Ordini: valido fino al 18 novembre
2014
• Audit clinico (riedizione del precedente corso scaduto l’8
settembre 2013) solo nelle modalità on-line e residenziale a
cura degli Ordini: valido fino al 9 marzo 2015
• Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione: solo nelle modalità on-line e residenziale a cura degli Ordini: valido
fino al 21 giugno 2015
news
Ecm, ispettori in campo:
occhio alle verifiche di apprendimento
S
ono già partiti, e si annunciano severi, i controlli sugli eventi di formazione continua per medici e altri
sanitari. È operativa da tempo una
prima schiera di valutatori a livello nazionale delle cui verifiche i provider (enti che
erogano la formazione) sono avvertiti. Intanto hanno appena seguito un percorso
altri circa 80 “ispettori sul campo”: questi,
nelle prossime settimane, verranno ai corsi senza che i provider siano avvertiti. Oltre
che ai conflitti d’interesse, gli erogatori di
formazione dovranno evitare di essere
“troppo buoni”. Tra gli snodi critici, Corrado Ruozi presidente
dell’Osservatorio nazionale sulla formazione continua dell’Agenas (Onfocs), sottolinea la valutazione di apprendimento finale.
«I valutatori possono presenziare anche solo all’ultimo giorno
di un corso residenziale per assistere alla verifica di apprendimento e se questa si riduce, come a volte avviene, a una “assemblea collettiva”, non è rispettato lo spirito dell’Ecm, che
chiede rigore proprio in questo passaggio». Tra gli altri possibili punti critici, la registrazione di entrata e di uscita, o la corretta
compilazione dei questionari di gradimento. Il provider con
poco rigore potrebbe vedersi ritirata la possibilità di organizzare
eventi che danno a medici e professionisti
della sanità i crediti Ecm. In realtà il meccanismo più che “punitivo” è “migliorativo”.
Ruozi sottolinea che i gruppi formati
dall’Onfocs sono due. «Gli “ottanta” (ma il
numero dovrebbe crescere), appartenenti
a tutte le professioni sanitarie, utilizzano
una check list “intuitiva” per verificare se le
condizioni dichiarate nei progetti di formazione sono davvero realizzate nel corso, ad
esempio controllando i partecipanti, l’identità dei docenti, la corrispondenza dei contenuti presentati a quelli annunciati; i loro
blitz saranno quasi sempre entro i confini della regione dove
lavorano». Alle loro spalle, a un livello più sofisticato di conoscenza, ci sono i “diciannove” «che hanno seguito un training
di sei giorni, e con check list complesse verificano l’efficacia
dei processi formativi, per ricavare una tassonomia dell’offerta
formativa media dei provider». «Potremmo dire – conclude
Ruozi - che si tende a classificare la qualità della formazione
continua con una logica da “Tripadvisor”, nella quale ogni produttore è verificato sulla base di requisiti “alti”: puntiamo a far
finalmente decollare in Italia un vero sistema di valutazione».
Assenze da lavoro, basta autocertificazione per
recarsi a visita specialistica
B
asterà un’autocertificazione puntuale e riscontrabile per
le visite specialistiche dei dipendenti pubblici. Con la
circolare 2/2014 del 17 febbraio scorso, al dipendente
pubblico basta portare o inviare online come file PDF,
firmato da un operatore, il certificato che ne attesta la presenza
nella struttura specialistica. Non occorre mettere la diagnosi:
non è un certificato di malattia ma un attestato dell’incombenza
di doversi recare in una struttura sanitaria. La circolare prevede
però che lo stesso dipendente pubblico possa autocertificare la
sua presenza nella struttura sanitaria; gli enti pubblici sono co-
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Notiziario dell’Ordine 5
NEWS
munque tenuti a chiedere poi alla struttura l’attestato che prova
quanto autocertificato dal lavoratore. Un iter diverso resta in
due casi: se il lavoratore è inabile a recarsi al lavoro o se deve
affrontare lunghi cicli di terapia che generano assenze.
Nel primo caso il medico curante (di famiglia o specialista) redige un attestato di malattia e solo se arriva un controllo medi-
I
co legale il paziente deve provare che è stato nella struttura.
Nel secondo caso il paziente porterà all’ente un certificato del
suo medico più il calendario delle assenze previste, ma dovrà
poi produrre i certificati che attestano l’effettuazione delle terapie.
Ferite da taglio o da punta
l 25 marzo è entrato in vigore la direttiva 2010/32 dell’Unione Europea che impone la sorveglianza sanitaria negli studi
medici dove si faccia uso di taglienti (potenzialmente infetti)
con relativi rischi per titolare e collaboratori. Il decreto legge
di recepimento 19 del 19/2/2014 obbligava medici e dentisti a
rivolgersi a un medico competente per valutare l’esposizione al
rischio. Il campo di applicazione riguarda tutti i luoghi di lavoro
in cui operino dipendenti, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale: tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti e sub fornitori, Sono
quindi interessati anche gli studi dei medici di medicina generale, già tenuti a redigere dall’anno scorso il documento di valutazione dei rischi (Duvri).
Con riferimento alla questione circa l’obbligo di nomina del medico del lavoro per gli studi medici ed odontoiatrici a seguito
dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 19/2014 sulla
protezione da ferite da taglio o da punta negli ambienti sanitari,
il Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, ha diramato un importante chiarimento.
Il Ministero ha affermato che nel caso di studio medico o odontoiatrico dove prevale l’apporto professionale ed intellettuale
del professionista rispetto alla disponibilità di beni strumentali e
in assenza di una complessa organizzazione, si è fuori dal cam-
po di applicazione del Titolo X-bis del Decreto 81/2008 per cui
la nomina del medico del lavoro non è obbligatoria ma solo facoltativa.
Ma anche negli studi medici o odontoiatri a maggiore complessità organizzativa, tale nomina non è obbligatoriamente automatica, ma deve discendere dal Documento di Valutazione dei
Rischi. Se in tale Documento si evidenzia la necessità di una
protezione dei lavoratori dai rischi di ferite da
taglio
o da punta comportante contatto con sangue o
altro potenziale veicolo di infezione, allora
la nomina del medico del lavoro è necessaria. In caso contrario, se
dall’esito della valutazione dei
rischi emerge che la sorveglianza sanitaria non è
necessaria,
allora
non nasce l’obbligo di nominare il medico del lavoro.
DIETA: solo il medico la può prescrivere
N
el 2009 si era già espresso il Consiglio Superiore di
Sanità (15.12.2009) che distingueva la competenza
del medico, del biologo e del dietista, attribuendo solo
al medico l’atto della prescrizione e sottolineando che
in ogni caso le condizioni fisio-patologiche sono sempre materia di competenza del medico chirurgo. Poi il Tribunale di Roma,
con la sentenza 3527/11 citando il parere del Consiglio Superiore di Sanità, aveva precisato che la competenza della
prescrizione delle diete è attribuita solo al medico.
Con questo caso si riconferma in modo chiaro che solo il medico-chirurgo ha titolarità nella prescrizione delle diete e che
questa attribuzione non può essere messa in dubbio, pur nel
rispetto delle funzioni di altre professionalità in materia di nutrizione.
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il
Notiziario dell’Ordine
NEWS
I
Approvazione nuovo codice deontologico
l 18 maggio si è svolto a Torino il Consiglio Nazionale FNOMCeO per l’approvazione del nuovo Codice di Deontologia Medica.
Il Codice di Deontologia medica è stato approvato con 87 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti.
In totale hanno votato 99 Presidenti di Ordine.
Alla votazione finale si è giunti dopo 3 giorni di intenso lavoro, compresa una seduta fiume protrattasi fino a notte inoltrata. La
procedura delle votazioni, mediante un sistema elettronico individuale, ha richiesto del tempo: si è votato infatti ogni singolo
emendamento presentato dagli Ordini e quindi l’articolo eventualmente emendato. Si sono tenute ben 138 votazioni con sistema
elettronico. Inizialmente erano stati presentati circa 300 emendamenti, molti dei quali ritirati.
La parola “paziente” non è sparita dal Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO, ma si alterna, nei casi opportuni, con l’indicazione più ampia di “persona” o “persona assistita” a seconda del contesto cui il singolo articolo si riferisce. Approvata un’integrazione all’articolo 3 che ribadisce le competenze del medico su diagnosi e prescrizione e inseriti 4 nuovi articoli riguardanti la
medicina potenziativa, la medicina militare, le nuove tecnologie e i rapporti con l’organizzazione sanitaria.
Il nuovo Codice di Deontologia Medica è composto da 79 articoli, più un articolo che contiene le disposizioni finali. La maratona
dei lavori del Consiglio Nazionale – iniziata nella mattinata di venerdì 16 maggio – si è conclusa nella generale soddisfazione dei
presenti e del Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco, che ha condotto la discussione su emendamenti e articoli.
ENPAM
INFORMAZIONE
APPROVATO
IL NUOVO STATUTO
A
pprovato dal Consiglio Nazionale del 27 giugno 2014 il
nuovo Statuto della Fondazione ENPAM con 86 voti a
favore e 2 astenuti, frutto di tre anni di lavoro della
Commissione paritetica ENPAM - FNOMCEO, del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, delle Consulte, del Consiglio Nazionale della Fondazione e del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria.
L’ultima versione del testo ha accolto gli emendamenti di 21
Ordini, dell’Osservatorio FNOMCEO sulla professione medicaodontoiatrica femminile, delle Consulte ENPAM della medicina
generale, degli specialisti ambulatoriali, degli specialisti esterni
e di vari sindacati.
Lo Statuto entrerà in vigore dopo il via libera dei ministeri vigilanti.
In particolare viene ridotto il numero dei componenti del CdA da
27 a un massimo di 17. Del Consiglio Nazionale (il parlamentino della Fondazione), invece, non faranno più parte solamente
i presidenti degli Ordini provinciali dei medici e dei dentisti ma
anche rappresentanti eletti direttamente dai contribuenti. Prevista anche un’autonoma
rappresentanza della professione odontoiatrica. Lo Statuto fissa inoltre l’obiettivo dell’equilibrio di genere e, per cominciare,
impone che almeno il 20 per cento dei candidati appartenga al
sesso meno rappresentato. Nel Consiglio
nazionale, inoltre, ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati
ENPAM, dal 6 giugno solo fatture
elettroniche
D
al 6 giugno 2014 le fatture intestate alla Fondazione
Enpam dovranno essere emesse obbligatoriamente in
forma elettronica. Nei documenti fiscali dovrà essere
inserito il Codice univoco ufficio H296GE, che identifica l’Enpam nel Sistema di interscambio delle amministrazioni
dello Stato. Per ulteriori informazioni e istruzioni è possibile
consultare il sito www.fatturapa.gov.it
La normativa sulla fatturazione elettronica è stata estesa anche
alla Fondazione Enpam in quanto ente nazionale di previdenza.
Nonostante questa ulteriore imposizione, la Cassa dei medici e
degli odontoiatri ribadisce la sua natura di fondazione di diritto
privato.
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Notiziario dell’Ordine 7
NEWS
L
Illegittimità del divieto
alla Pma di tipo eterologo
a Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, comma 3, della legge 40/2004, n. 40 recante le «Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita», nella parte in cui stabilisce per la coppia in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 1 della medesima legge,
il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una
patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.
Alla luce dello scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana», la preclusione assoluta di accesso alla PMA
di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità,
poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul
diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno
delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la
ratio legis.
Dalla Toscana il divieto di effettuare trattamenti
di sbiancamento dentale nei centri estetici.
Spetta all’odontoiatra la decisione
sull’opportunità di effettuarli
A
seguito di un preciso quesito posto dai Carabinieri dei
NAS di Livorno all’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana sulla possibilità di effettuare trattamenti di sbiancamento dentale con l’utilizzo di lampade
a led nei centri estetici, il CSR (Consiglio Sanitario Regionale)
della Toscana risponde (in data 3 giugno 2014) con il parere
N58/2014 in cui indica che la responsabilità dei trattamenti
sbiancanti rientra tra quelli dell’odontoiatra.
Il parere ribadisce, inoltre, che la lampada a LED non rientra tra
le apparecchiature che può avere un centro estetico
(DM110/2011) e che l’estetista può effettuare prestazioni e
trattamenti solo sulla superficie corporea (LR 28/2004) e non
su organi interni a cavità naturale, quali sono i denti all’interno
della bocca.
Questo pronunciamento risulta essere importante in quanto si
riferisce a trattamenti effettuati con lampade che utilizzano gel
sbiancanti con rilascio di perossido di idrogeno in percentuale
inferiore allo 0,1%.
Nell’esprimere il proprio parere il CSR ha sentito la componente
odontoiatrica che ha sottolineato come anche trattamenti con
tale percentuale di rilascio di perossido di idrogeno dovrebbero
essere preceduti da visita odontoiatrica che ne accerti l’assenza di controindicazioni o di fattori di rischio in quanto sulle stesse indicazioni di tali prodotti sono riportate avvertenze quali:
• non utilizzare su bambini di età inferiore a 12 anni
• non utilizzare in donne in stato di gravidanza
• non agisce su denti ricostruiti con otturazioni corone ponti o faccette
• non abusare nell’uso
• non utilizzare nelle due settimane precedenti o successive ad
interventi chirurgici
• chiedere consiglio al proprio dentista se si soffre di ipoplasia
o di altre patologie correlate alla fragilità dello smalto.
Il parere del CSR Toscano fa chiarezza su un tema importante
quale è la responsabilità dell’indicazione e dell’effettuazione dei
trattamenti sbiancanti con l’uso di lampade a led.
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Notiziario dell’Ordine
NEWS
A
Toscana. Le cure odontoiatriche
entrano nei Lea regionali
d oggi, solo l’8% dei cittadini beneficia del servizio di
odontoiatria pubblica. Per ampliare l’accesso alla prevenzione e alle cure per tutti i cittadini toscani la Regione Toscana ha deciso di introdurre - prima in Italia - tale
attività come un Livello Essenziale di Assistenza.
La crisi economica picchia duro, e uno dei tanti effetti è la rinuncia, da parte di chi non se le può più permettere, alle cure
odontoiatriche, o l’interruzione di percorsi di cura già intrapresi. Ad oggi, solo l’8% dei cittadini beneficia del servizio di
odontoiatria pubblica, secondo quanto riferito dalla Regione
Toscana, che per ampliare l’accesso alla prevenzione e alle
cure per tutti i cittadini toscani ha deciso di avviare un percorso
di sviluppo dell’offerta pubblica di prestazioni odontoiatriche,
introducendo - prima in Italia - tale attività come un Livello Essenziale di Assistenza.
I cittadini per i quali ricorrono le condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria saranno esentati da qualsiasi pagamento; altri
accederanno attraverso il pagamento
del solo ticket; altri
comparteciperanno
fino alla tariffa intera. “Una politica sanitaria coerente, con
la quale si riafferma
il principio dell’equità dell’accesso per
tutti i cittadini, a
prescindere dal reddito”, sottolinea una
nota della Regione.
La delibera approvata dalla giunta dà a
tutte le aziende sanitarie le linee di indirizzo per ottimizzare
l’offerta pubblica in
questo settore, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti privati, che forniranno le loro
prestazioni all’interno delle strutture pubbliche.
Il contenuto della delibera è stato illustrato nel corso di una
conferenza stampa dall’assessore al diritto alla salute, che ha
ricordato che il miglioramento dell’offerta di prestazioni odontoiatriche è una delle sette azioni prioritarie legate al Piano sanitario: azioni che via via la Giunta sta varando. Sono già state
approvate la delibera sulla Salute di genere e quella sulla Rete
chirurgica oncologica (in fase di implementazione); quella sulle liste di attesa e la riorganizzazione
dell’offerta specialistica sarà discussa nelle prossime settimane.
“La salute orale e l’accesso alle cure odontoiatriche - ha sotto-
lineato l’assessore - sono un obiettivo prioritario di sanità pubblica, in particolare per i bambini, gli anziani, i malati cronici. Il
bisogno di salute orale aumenta proprio in relazione alla fragilità sociale, alla longevità, all’aumentato peso delle patologie
cronico-degenerative e dei relativi fattori di rischio (dieta, fumo,
alcol, igiene, stress) e nelle situazioni di maggior esposizione
(età evolutiva, gravidanza, disabilità)”.
Secondo le indicazioni contenute nella delibera, tutte le prestazioni odontoiatriche dovranno essere garantite a tutti i cittadini
con il regime della compartecipazione, ovvero con il pagamento dell’intera tariffa prevista dal nomenclatore tariffario regionale, tranne i casi in cui ricorrano condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria. Per esempio, i cittadini con reddito
complessivo del nucleo familiare fiscale o con ISEE fino a
8.000 euro accedono a tutte le prestazioni odontoiatriche in
regime di esenzione; quelli con reddito complessivo del nucleo
familiare fiscale o con ISEE tra 8.000 e 14.000 euro accederanno secondo le
modalità di compar tecipazione
previste per l’accesso
all’assistenza specialistica ambulatoriale
(pagamento del
ticket). I soggetti
in condizioni di
vulnerabilità sanitaria
(handicap
gravi, patologie
rare o croniche,
ecc.) accedono a
tutte le prestazioni
odontoiatriche in
regime di esenzione.
L’accesso
alle
prestazioni odontoiatriche sarà libero, cioè senza prescrizione medica, su prenotazione tramite
Cup aziendale. La prestazione sarà erogata esclusivamente
nelle strutture pubbliche da professionisti dipendenti, da specialisti ambulatoriali o da privati con i quali le aziende stipuleranno specifiche convenzioni, per le quali un ruolo importante
viene attribuito agli ordini professionali. Per le prestazioni di
alta specialità, i progetti potranno prevedere
anche il coinvolgimento delle aziende ospedaliero universitarie.
Le aziende sanitarie garantiranno l’erogazione delle prestazioni
urgenti nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, nei pronto soccorso ospedalieri e, nelle ore di attività, nelle strutture ambulatoriali dedicate.
Nella stessa delibera, si conferma la prosecuzione e lo svilup-
il
Notiziario dell’Ordine 9
NEWS
po dei programmi di prevenzione rivolti ai bambini (0-14 anni):
prevenzione prenatale, primaria e secondaria.
I dispositivi protesici verranno acquistati dalle Asl mediante
procedure di evidenza pubblica per Area vasta. Le protesi dentarie saranno garantite in regime di gratuità nei casi di vulnerabilità sociale per i cittadini con reddito complessivo del nucleo
familiare fiscale o con ISEE fino a 8.000 euro e nei casi di vulnerabilità sanitaria.
Ecco alcuni esempi di tariffe a carico dell’utente: l’estrazione di
un dente costerà 43 euro, un’otturazione 45, la ricostruzione di
un dente 70, una cura canalare da 50 a 90, l’ablazione del tartaro 30, l’applicazione di una corona 150.
Il progetto prevede una fase sperimentale di tre anni, che secondo una logica di progressiva implementazione andrà a completo regime nell’arco di 18 mesi, consentendo alle aziende di
acquisire da subito le risorse umane e tecnologiche che un progetto di questa portata implica. A tal fine la giunta ha stanziato
2.500.000 euro per il 2014, 1.250.000 per il 2015 e 1.000.000
per il 2016.
I sindacati odontoiatrici, intervenuti alla conferenza stampa,
sono stati informati del nuovo progetto e intraprenderanno un
percorso di sperimentazione per l’attuazione della delibera. Anche l’Ordine dei Medici si è dichiarato soddisfatto della delibera
che va nella direzione di offrire un servizio sanitario alle persone
che ne hanno bisogno ed è nello stesso tempo un’apertura ai
privati, e ha espresso il desiderio che questo accordo venga
gestito con la massima trasparenza.
NEWS
Professionisti
non sanzionabili
se non accettano
carte di debito
E
ntro il 30 giugno i professionisti - medici compresi - che
operano nei propri studi in regime di libera professione
dovevono dotarsi del POS per il pagamento col bancomat delle loro prestazioni in caso di importi superiori
ai 30 euro. Scadeva quel giorno infatti la proroga per chi avesse un fatturato inferiore ai 200mila euro prevista per l’applicazione del Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Niente da fare, quindi, per i professionisti che avevano tentato
la carta del ricorso al TAR Lazio. Il Consiglio nazionale degli
Architetti aveva infatti impugnato il Decreto Ministeriale, ritenendo la norma “insensatamente vessatoria e costosa”. Ma il
TAR Lazio, con l’ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile
e resa nota il 6 maggio, ha respinto il ricorso ritenendo legittimo
il Decreto che impone perentoriamente e in modo generalizzato
ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di
prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare anche
pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Peraltro, secondo il TAR, il Decreto ha dato copertura legale all’uso oramai
tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali.
In caso di mancata accettazione dei pagamenti mediante carte
di debito, nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti
dei professionisti. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione parlamentare dell’11 giugno 2014 n. 5-02936.
Onere ma non obbligo di accettare
i pagamenti elettronici
Il Ministero, con la risposta all’interrogazione parlamentare, ha
ricordato che in Italia è largamente diffuso l’utilizzo del denaro
contante per effettuare pagamenti, laddove invece negli altri
paesi europei risulta molto più utilizzata la cosiddetta “moneta
elettronica”, ovvero l’impiego di strumenti di pagamento
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il
Notiziario dell’Ordine
NEWS
costituiti da carte di debito e di credito, come confermato anche
dalla Banca d’Italia. Ciò posto, il Ministero ha confermato che,
in effetti, come sostenuto dal Cnf, la norma in oggetto
sembrerebbe introdurre un onere piuttosto che un obbligo, in
quanto, come osservato nella circolare degli avvocati, il
legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico dei
professionisti che non dovessero predisporre la necessaria
strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con
moneta elettronica.
SEI DIRETTORE SANITARIO?
Si ricorda a tutti gli iscritti che, nel caso avessero assunto
la Direzione sanitaria di una struttura medica e/o odontoiatrica, sono tenuti, come previsto dall’art.69 del Codice
di Deontologia medica, a comunicarlo all’Ordine territorialmente competente vale a dire l’Ordine della provincia
dove è ubicata la struttura).
SPECIALIZZAZIONI
“Firmato il decreto del concorso nazionale.Test a ottobre”
I
l bando sarà pubblicato subito dopo il via libera della Corte
dei Conti. I candidati potranno concorrere per l’accesso a
due tipologie di Scuola per ciascuna Area (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici). La selezione sarà per esami e titoli. La
prova scritta si svolgerà in modalità telematica.
- Ultimi step per il decreto che sancisce il passaggio dai concorsi locali al concorso nazionale per l’ingresso nelle Scuole di
specializzazione in Medicina. Una nota del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, annuncia infatti che il ministro Stefania Giannini ha firmato il provvedimento, che ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato e che è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale per essere pubblicato dopo il vaglio finale della Corte dei conti. Subito dopo il Miur emanerà il
bando per il primo concorso nazionale che si terrà nel mese di
ottobre. D’ora in poi per essere ammessi bisognerà superare
una selezione per esami e titoli. La prova scritta sarà telematica, i candidati dovranno rispondere a 110 quesiti a risposta
multipla. Un’unica Commissione nazionale validerà i quesiti che
saranno proposti ai candidati. La Commissione sarà composta
da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di
presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna delle tre Aree, e specificherà anche i criteri per l’attribuzione del
punteggio relativo ai titoli e quelli per l’approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna scuola.
Ciascun candidato, al momento della domanda, potrà scegliere
di concorrere per l’accesso fino a due tipologie di Scuola di
specializzazione per ciascuna Area (Medica, Chirurgica, Servizi
Clinici).
il
Notiziario dell’Ordine 11
NEWS
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO A cura dei dott.: Bengala, Buonavia e Piacentini
Il Day-Service “Nodulo del seno”
ed il percorso prioritario per le donne con
sospetto nodulo mammario
D
al Dicembre 2012 è stato attivato nei presidi ospedalieri dell’Azienda USL9 di Grosseto un programma di gestione prioritaria dei casi di donne (molto meno frequentemente uomini), che in seguito ad autopalpazione
ed a giudizio del proprio medico di medicina generale percepiscono un nodulo del seno con caratteristiche sospette. L’obiettivo del percorso è di fornire un accesso rapido ed un percorso
snello ed altrettanto veloce nella diagnostica di una sospetta
malattia neoplastica del seno.
Il Day-Service “Nodulo del seno” può essere richiesto dal Medico di Medicina Generale per le donne con età > a 40 anni
con una sola richiesta-impegnativa “Day-Service nodulo del
seno”. Per le donne con età < 40 anni nella stessa situazione
clinica è stato attivato un percorso prioritario e la richiesta deve
essere invece di “Ecografia mammaria” con classe di priorità
“B”. In entrambe i casi il percorso è strutturato in due livelli.
Il primo livello erogabile in tutti i presidi ospedalieri, Grosseto,
Massa Marittima, Orbetello, Castel del Piano, prevede l’esecuzione di Mammografia (Ecografia al PO di Castel del Piano)
entro 7 giorni dalla richiesta. Questo primo livello permette al
Radiologo di valutare e filtrare i casi che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici di II Livello. Nel caso di sospetto
diagnostico che richiede un approfondimento diagnostico, lo
stesso Radiologo che ha valutato le immagini indirizza direttamente la paziente all’Ospedale Misericordia di Grosseto in tempi molto rapidi (2-3 giorni).
Il secondo livello di approfondimento diagnostico viene effettuato c/o la Sezione di Radiologia Senologica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Sulla base delle caratteristiche cliniche
viene decisa l’effettuazione di Agoaspirato per esame citologico
o di una Biopsia sotto guida ecografica, o in altri casi un prelievo di tessuto con tecnica Mammotome. In alcuni casi viene
deciso di approfondire l’esame radiologico del seno con Risonanza Magnetica Mammaria.
Nel caso di Diagnosi di malattia neoplastica, la paziente viene
tempestivamente valutata collegialmente da un team di specialisti, Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM), che comprende l’Oncologo Medico, il Chirurgo, il Radiologo Senologo,
il Radioterapista, il Patologo, per decidere sull’indicazione ter-
peutica migliore sulla base di vari parametri clinici (dimensioni
del nodulo, multifocalità e multicentricità, presenza di adenopatie loco regionali) e biologici (espressione recettori ormonali,
indice di proliferazione cellulare, stato di espressione di recettore HER-2, stato di amplificazione del gene HER-2,, grado di
differenziazione cellulare. Il gruppo multidisciplinare sul tumore
mammario si completa con tre competenze professionali molto
importanti: il Genetista clinico, lo Psicologo ed il Fisioterapista.
I dati di attività del primo anno
Nel primo anno di attività (dati aggiornati al 1 Dicembre 2013),
il numero di pazienti per le quali è stato richiesto un Day service
del nodulo del seno sono state 640. Di queste il 46.2 % con età
< 50 anni, il 31.5 % nella fascia di età tra 50-69 anni, il 22.3 %
oltre i 70 anni. In 200 donne (31.2 %) è stato necessario un
esame di approfondimento con ago aspirato o biopsia del nodulo: il 42 % con età < 50 anni, il 25.5 % nella fascia di età tra
i 50-69 anni e il 32.1 % oltre i 70 anni. In 106 (16.4 %) è stata
effettuata una diagnosi oncologica: il 26 % < 50 anni, il 29 %
tra i 50 e 70 anni, il 47.6 % con età altre i 70 anni. Per le pazienti sottoposte ad approfondimento diagnostico, il tempo medio
intercorso tra il primo accesso al percorso e la diagnosi cito/
istologica è stato di 13 giorni. Le pazienti con diagnosi di neoplasia mammaria sono state quindi valutate dal Gruppo Oncologico Multidisciplinare del Tumore mammario per il successivo percorso terapeutico
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il
Notiziario dell’Ordine
BACHECA
PEC (Posta Elettronica Certificata)
Si rinnova l’invito agli iscritti, che non avessero ancora provveduto, a recarsi presso l’ufficio di segreteria dell’Ordine per il ritiro
della PEC. L’attivazione della casella PEC consente di inviare e ricevere documenti in sicurezza e di dare valore legale alla trasmissione di messaggi.
Chi avesse già attivato la PEC con una società diversa da Poste Italiane è pregato di trasmettere il relativo indirizzo e-mail alla segreteria.
Si informa che, ai sensi dell’art.16 comma 7 D.P.R. 185/2008 siete tenuti a comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
all’Ordine inviandolo a : [email protected].
Indirizzo e-mail e numero cellulare
Si invitano gli iscritti a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo e- mail ed il numero di cellulare per poter essere contattati personalmente e ricevere eventuali comunicazioni in tempo reale. Per trasmettere l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico
si può inviare una e-mail a [email protected].
Cambio indirizzo
Si ricorda agli iscritti che, a norma dell’art. 64 del Codice Deontologico, è necessario comunicare all’Ordine il cambio di residenza. La comunicazione deve avvenire in forma scritta allegando copia di un documento di identità.
ORARIO UFFICIO
L’ufficio di segreteria rimarrà chiuso per ferie dall’11 al 22 agosto 2014.
CORSO DI AGGIORNAMENTO
“Estetica dei tessuti orali e periorali”
Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto
sabato 20 settembre 2014
Il Corso riservato agli odontoiatri è accreditato ECM con n.6 crediti formativi
E’obbligatorio confermare la presenza inviando una e-mail a: [email protected].
ONAOSI
Neo iscritti agli ordini professionali: (art. 24 comma 1 del vigente Statuto).
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 485, Legge 27 dicembre 2006, n.296, per i sanitari neoiscritti rispettivamente agli
Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni dalla data di prima iscrizione all’albo.
Trascorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.
Sanitari ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni: (art. 24 comma 3 del vigente Statuto).
Per i sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà di iscriversi come
contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile
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Notiziario dell`Ordine - Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri