il Notiziario dell’Ordine LUGLIO 2014 Trimestrale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Grosseto - Via Papa Giovanni XXIII n. 37 – 58100 Grosseto Tel. 0564.497333 • Fax 0564.490798 • E-mail: [email protected] • www.omceogrosseto.it Periodico trimestrale • Autorizzazione Tribunale di Grosseto n. 1 del 18/01/2005 Spedizione in A.P. • D.L. 353/2003 Conv. In L. n. 46 del 27/02/2004 • DCB/Grosseto Direttore Responsabile: Franco Simoni Redazione: Anna Maria Baraldi e Marusca Piccioni Editoriale di Sergio Bovenga Il medico tra Scienza, Diritto e Tutela della Salute: il caso Stamina S i aprirà il 4 novembre l’udienza preliminare per Davide Vannoni e altri 12 indagati nell’inchiesta del pm Raffaele Guariniello per associazione a delinquere e truffa. La richiesta di rinvio a giudizio è stata formulata in questi giorni e riguarda, oltre a Vannoni (che ricordo non è medico), anche il suo braccio destro Mario Andolina (medico) e la ricercatrice Erica Molino (biologo). Coinvolti anche i responsabili degli Spedali Civili di Brescia, tra cui l’ex direttrice sanitaria Derelli. Stralciate per ora le posizioni di altri 7 indagati, su cui la procura non ha ancora deciso se procedere o meno. A Vannoni il PM contesta reati come l’associazione a delinquere, la truffa, l’esercizio abusivo della professione medica, la diffamazione e la sostituzione di persona. Agli altri indagati sono contestati a vario titolo la somministrazione di farmaci diversi da quelli dichiarati e il commercio di prodotti medicinali imperfetti, nonché l’abuso d’ufficio ai medici di Brescia. Nella prima settimana di giugno la decisione di un giudice di Pesaro, con un’ordinanza, ha contraddetto la valutazione dell’Agenzia del Farmaco che aveva definitivamente bloccato la sperimentazione. Il giudice ha nominato nientemeno che Andolina (quello rinviato a giudizio a Torino) “commissario ad acta” consentendo così che potesse essere fatta l’infusione di ‘cellule staminali’ ad un bimbo affetto da Morbo di Krabbe. In precedenza quel ruolo era stato attribuito al Presidente dell’Ordine dei Medici di Brescia che, a mio parere giustamente, lo ha rifiutato assumendosene tutte le responsabilità, anche penali. A nulla è valso l’appello della senatrice a vita Elena Cattaneo, insieme ad altri scienziati esperti di cellule staminali, colpevole di aver sempre lottato per la verità. E la verità scientifica, per Elena Cattaneo e per i suoi Colleghi, è che Stamina è un inganno. Nulla di minimamente serio. A nulla è valso quanto riportato dalla prestigiosa rivista Nature: “Ci sono serie e profonde preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficacia del metodo Stamina”. Dai verbali del primo Comi- tato scientifico chiamato dal Ministero della Salute ad esprimere un parere sul metodo Stamina, esaminati dalla rivista, emergono “serie imperfezioni e errori concettuali nel protocollo Stamina”. Tra queste “un’apparente ignoranza della biologia delle cellule staminali con alcune sezioni copiate da Wikipedia”. A nulla sono valsi gli appelli di scienziati di mezzo mondo: un Giudice, di fatto, ha deciso che il diritto può fare a meno del metodo scientifico riportandoci in un attimo – dal punto di vista del rigore scientifico e metodologico – nel più buio medioevo quando i ciarlatani potevano girare per i paesi propugnando i propri rimedi più o meno miracolosi. A tutto questo si aggiunge un’altra non trascurabile contraddizione: un’ordinanza di un tribunale nomina ausiliario del giudice la biologa di Stamina Foundation, dr.ssa Erica Molino. La decisone lascia sconcertati. Una biologa (rinviata a giudizio) dovrà “individuare” e dirigere un’équipe medica che attui le infusioni. In questo modo si stravolgono, oggettivamente, le competenze e le responsabilità professionali alla base della difesa della salute dei malati. Improvvisamente una figura professionale non medica, priva di alcun requisito, viene autorizzata ad assumere decisioni cliniche. La persistenza di un conflitto fra istituzioni, come quello che viviamo, determina, oggettivamente la violazione del metodo scientifico e questo dovrebbe suscitare allarme nella società. Allarme che riguarda in primis i malati che hanno diritto ad una medicina, al tempo delle tante medicine, basata non ovviamente sulle certezze, ma su prove di efficacia che declinano il concetto “di fare la cosa migliore per il paziente”. Allarme che deve riguardare la tutela della professione medica, 2 il Notiziario dell’Ordine EDITORIALE segue da pag.1 a garanzia del paziente. Su questo principio fondante gli Ordini basano la loro stessa ragion d’essere. Il Comitato Centrale della FNOMCEO (tra cui il nostro Ordine) e tutto il Consiglio Nazionale, all’unanimità, ha ribadito con forza il proprio “no” alle ordinanze dei giudici che impongono l’esecuzione delle infusioni. Per i medici, questo rifiuto è “l’espressione tecnico-professionale, etica e civile più alta e qualificata, non contro ma al servizio del diritto della Tutela della Salute”. Noi medici non possiamo che rinnovare la nostra vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie rispettandone il dolore, le sofferenze e le speranze. Ma per aggiungere certezze a quelle speranze, l’esercizio della Medicina deve essere fondato sull’autonomia e la responsabilità del medico, che deve ispirare la sua pratica professionale alle evidenze scientifiche disponibili, perseguendo l’efficacia, l’appropriatezza e la sicurezza delle cure; principi questi ultimi che sembravano quasi ovvi prima del caso stamina. Da ultimo mi sia consentito di esprimere sentimenti di solidarietà ai Colleghi e all’OMCeO di Brescia, condividendo il loro rifiuto di eseguire le ordinanze dei giudici che impongono l’esecuzione delle procedure Stamina in assenza di una pronuncia della Commissione tecnico-scientifica insediata dal Ministro della Salute. Auguro a tutti I Colleghi ed alle loro famiglie una buona estate. news Diffamazione a mezzo stampa in danno di un chirurgo U n chirurgo, ritenutosi accusato ingiustamente sulla stampa di avere “sbagliato” un intervento ortopedico, querela per diffamazione l’autore dell’articolo e per omesso controllo sulla pubblicazione il direttore del quotidiano in questione. Entrambi gli imputati, sia in primo che in secondo grado, vengono condannati alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione loro rispettivamente contestato, consumato in danno del chirurgo, e al conseguente risarcimento dei danni in suo favore. I giudici di merito ritengono che, sebbene nell’articolo non era stato indicato il nominativo del chirurgo, la persona in questione era facilmente identificabile essendo l’unico soggetto che eseguiva quel tipo di operazioni in quel ristretto territorio e in quell’ospedale e che la diffamazione era consistita nell’avere ingiustamente attribuito ad un grossolano errore di questo sanitario la mancata riuscita dell’intervento descritto nell’articolo. In effetti nell’articolo incriminato si sosteneva che una persona operata presso la divisione di ortopedia di un ospedale lamentava tuttora dolori perché l’intervento non era stato effettuato sul menisco lesionato, ma “da tutt’altra parte” e si riconduceva il fatto ad un episodio di “malasanità”. I due imputati ricorrono in cassazione e la Suprema Corte, quinta sezione penale, con la sentenza n. 45515/13, depositata il 07/11/13, pur annullando la sentenza ai fini penali per intervenuta prescrizione del reato, conferma le statuizioni civili inerenti la condanna al risarcimento dei danni inflitta in via solidale agli imputati e pone a loro carico anche le spese del giudizio di legittimità. I giudici della Cassazione osservano, in particolare, che il chirurgo era facilmente identificabile in base ai dati inseriti nell’articolo e che il fatto ivi descritto non era vero in quanto l’intervento era stato effettuato su una plica di tessuto articolare diversa dal menisco per una scelta ragionata dell’operatore rivelatasi inefficace solo ex post. Non si è trattato, quindi, di un errore, ma solo di un insuccesso dell’intervento che non ha conseguito il risultato atteso. Responsabilità medica. Colpevole il primario che si ‘disinteressa’ dei pazienti degli altri medici del reparto. La sentenza della Cassazione Avere affidato la paziente a un altro medico non esclude la colpa per imperizia né la responsabilità del primario, che è tenuto a supervisionare l’operato degli altri medici del reparto. Per questo la Cassazione ha giudicato il primario colpevole di “disinteresse” nei confronti della paziente il Notiziario dell’Ordine 3 NEWS Certificazione ECM per il triennio 2011 - 2013 S i comunica che è disponibile presso il l’Ordine il certificato relativo all’assolvimento del completo obbligo formativo ECM relativamente al triennio 2011-2013. Per i medici ed odontoiatri che non hanno raggiunto l’obbligo formativo è possibile comunque ottenere un attestato relativo all’attività formativa svolta nel triennio. Per verificare la Tua posizione in merito al percorso formativo ECM puoi consultare la banca dati del Co.Ge.A.P.S. al sito: http://www.cogeaps.it e cliccare su “Accesso Anagrafe Crediti ECM” (sulla destra della home page). Dopo la registrazione, necessaria per verificare l’anagrafica del professionista, si accede ai propri dati a partire dal 2002 ad oggi. Naturalmente è possibile che alcuni eventi formativi possano essere stati rapportati non correttamente dagli organizzatori o dai provider ed in tal caso apparire in modo erroneo o addirittura mancare. Va tenuto conto che i corsi FAD ancora aperti (alcuni durano molti mesi fino anche ad un anno) non sono presenti in banca dati fino alla completa chiusura del corso e solo allora vengono trasmessi dai provider. Nel caso dovesse essere necessario integrare la Tua posizione, al fine di raggiungere l’obbligo formativo, con crediti mancanti, esoneri, esenzioni, tutoraggi, crediti esteri, autoapprendimento, o rettificare eventuali errori, puoi contattare direttamente il Call Center Co.Ge.A.P.S. al numero 06/36000893 o inviare una mail a [email protected] In tal caso sarà cura del Co.Ge.A.P.S. integrare la Tua posizione e informare l’Ordine di appartenenza dell’avvenuto raggiungimento dell’obbligo formativo. L’Ordine provvederà infine alla validazione e stampa della certificazione. Sempre sul sito del Co.Ge.A.P.S. è possibile compilare il Dossier Formativo per il triennio 2014 - 2016 Corsi Fad INFORMAZIONE Riattivazione Corso Fad “La patologia orale: dal dubbio alla diagnosi precoce” 10 Crediti ECM Scadenza 2 Novembre 2014 E Di nuovo online il corso Fad “Audit” A seguito delle numerose richieste provenienti dalle sedi provinciali e da singoli professionisti la FNOMCeO ha nuovamente accreditato il corso ”Audit”. Questa edizione, “Audit clinico 2014”, (n. evento 2603 - 87553 ; 12 crediti ECM) ha preso il via lunedì 10 marzo (scadenza prevista il 9 marzo 2015) e sarà attivo esclusivamente nelle modalità online e residenziale a cura degli Ordini provinciali. Trattandosi della riproposizione del procedente corso conclusosi l’8 settembre 2013, l’Audit 2014 non potrà essere computato nel debito formativo del triennio 2014 - 2016 per coloro i quali hanno già preso parte alla prima edizione. ’ stato riattivato il corso sulla patologia orale riproposto gratuitamente da FAD Medica a tutti gli odontoiatri iscritti ai nostri Albi. E’ inutile sottolineare l’importanza del notevole impegno economico che FAD Medica si è assunta auspicando per il futuro altre collaborazioni di reciproco interesse. Si desidera sottolineare ancora, che questa “ripartenza gratuita” è una grande opportunità di aggiornamento professionale che ha già riscontrato uno straordinario successo lo scorso anno come risulta ampiamente testimoniato dai Colleghi che hanno potuto già usufruire dell’iniziativa. Il Corso è un prezioso aggiornamento professionale nei confronti della diagnosi precoce del carcinoma orale, nella tutela a 360 gradi della salute del paziente. Il link per accedere al corso è http://corsi.fadmedica.it/home/cao.asp “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”: al via il 22 giugno un nuovo corso Fad Ecm Prosegue, sulla scia dell’alto numero di adesioni e del gradimento espresso dai colleghi medici e odontoiatri, il programma di formazione continua della Federazione degli Ordini. 4 il Notiziario dell’Ordine INFORMAZIONE Domenica 22 giugno, ha preso l’avvio sul portale FNOMCeO un nuovo corso Fad che avrà per tema “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”. L’evento che assegna 20 crediti ECM è, come nella tradizione della FNOMCeO, gratuito, rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, fino al 21 giugno 2015 e, oltre che in modalità online, potrà essere svolto anche in forma residenziale presso le sedi provinciali, dove avverrà il momento di verifica attraverso la compilazione dei test di valutazione. Corsi Fad SCADENZA CORSI FAD • Appropriatezza delle cure (riedizione del precedente corso scaduto il 30 settembre 2013) solo nelle modalità on-line e ressidenziale a cura degli Ordini: valido fino al 18 novembre 2014 • Audit clinico (riedizione del precedente corso scaduto l’8 settembre 2013) solo nelle modalità on-line e residenziale a cura degli Ordini: valido fino al 9 marzo 2015 • Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione: solo nelle modalità on-line e residenziale a cura degli Ordini: valido fino al 21 giugno 2015 news Ecm, ispettori in campo: occhio alle verifiche di apprendimento S ono già partiti, e si annunciano severi, i controlli sugli eventi di formazione continua per medici e altri sanitari. È operativa da tempo una prima schiera di valutatori a livello nazionale delle cui verifiche i provider (enti che erogano la formazione) sono avvertiti. Intanto hanno appena seguito un percorso altri circa 80 “ispettori sul campo”: questi, nelle prossime settimane, verranno ai corsi senza che i provider siano avvertiti. Oltre che ai conflitti d’interesse, gli erogatori di formazione dovranno evitare di essere “troppo buoni”. Tra gli snodi critici, Corrado Ruozi presidente dell’Osservatorio nazionale sulla formazione continua dell’Agenas (Onfocs), sottolinea la valutazione di apprendimento finale. «I valutatori possono presenziare anche solo all’ultimo giorno di un corso residenziale per assistere alla verifica di apprendimento e se questa si riduce, come a volte avviene, a una “assemblea collettiva”, non è rispettato lo spirito dell’Ecm, che chiede rigore proprio in questo passaggio». Tra gli altri possibili punti critici, la registrazione di entrata e di uscita, o la corretta compilazione dei questionari di gradimento. Il provider con poco rigore potrebbe vedersi ritirata la possibilità di organizzare eventi che danno a medici e professionisti della sanità i crediti Ecm. In realtà il meccanismo più che “punitivo” è “migliorativo”. Ruozi sottolinea che i gruppi formati dall’Onfocs sono due. «Gli “ottanta” (ma il numero dovrebbe crescere), appartenenti a tutte le professioni sanitarie, utilizzano una check list “intuitiva” per verificare se le condizioni dichiarate nei progetti di formazione sono davvero realizzate nel corso, ad esempio controllando i partecipanti, l’identità dei docenti, la corrispondenza dei contenuti presentati a quelli annunciati; i loro blitz saranno quasi sempre entro i confini della regione dove lavorano». Alle loro spalle, a un livello più sofisticato di conoscenza, ci sono i “diciannove” «che hanno seguito un training di sei giorni, e con check list complesse verificano l’efficacia dei processi formativi, per ricavare una tassonomia dell’offerta formativa media dei provider». «Potremmo dire – conclude Ruozi - che si tende a classificare la qualità della formazione continua con una logica da “Tripadvisor”, nella quale ogni produttore è verificato sulla base di requisiti “alti”: puntiamo a far finalmente decollare in Italia un vero sistema di valutazione». Assenze da lavoro, basta autocertificazione per recarsi a visita specialistica B asterà un’autocertificazione puntuale e riscontrabile per le visite specialistiche dei dipendenti pubblici. Con la circolare 2/2014 del 17 febbraio scorso, al dipendente pubblico basta portare o inviare online come file PDF, firmato da un operatore, il certificato che ne attesta la presenza nella struttura specialistica. Non occorre mettere la diagnosi: non è un certificato di malattia ma un attestato dell’incombenza di doversi recare in una struttura sanitaria. La circolare prevede però che lo stesso dipendente pubblico possa autocertificare la sua presenza nella struttura sanitaria; gli enti pubblici sono co- il Notiziario dell’Ordine 5 NEWS munque tenuti a chiedere poi alla struttura l’attestato che prova quanto autocertificato dal lavoratore. Un iter diverso resta in due casi: se il lavoratore è inabile a recarsi al lavoro o se deve affrontare lunghi cicli di terapia che generano assenze. Nel primo caso il medico curante (di famiglia o specialista) redige un attestato di malattia e solo se arriva un controllo medi- I co legale il paziente deve provare che è stato nella struttura. Nel secondo caso il paziente porterà all’ente un certificato del suo medico più il calendario delle assenze previste, ma dovrà poi produrre i certificati che attestano l’effettuazione delle terapie. Ferite da taglio o da punta l 25 marzo è entrato in vigore la direttiva 2010/32 dell’Unione Europea che impone la sorveglianza sanitaria negli studi medici dove si faccia uso di taglienti (potenzialmente infetti) con relativi rischi per titolare e collaboratori. Il decreto legge di recepimento 19 del 19/2/2014 obbligava medici e dentisti a rivolgersi a un medico competente per valutare l’esposizione al rischio. Il campo di applicazione riguarda tutti i luoghi di lavoro in cui operino dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale: tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti e sub fornitori, Sono quindi interessati anche gli studi dei medici di medicina generale, già tenuti a redigere dall’anno scorso il documento di valutazione dei rischi (Duvri). Con riferimento alla questione circa l’obbligo di nomina del medico del lavoro per gli studi medici ed odontoiatrici a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 19/2014 sulla protezione da ferite da taglio o da punta negli ambienti sanitari, il Ministero della Salute, Direzione Generale Prevenzione Sanitaria, ha diramato un importante chiarimento. Il Ministero ha affermato che nel caso di studio medico o odontoiatrico dove prevale l’apporto professionale ed intellettuale del professionista rispetto alla disponibilità di beni strumentali e in assenza di una complessa organizzazione, si è fuori dal cam- po di applicazione del Titolo X-bis del Decreto 81/2008 per cui la nomina del medico del lavoro non è obbligatoria ma solo facoltativa. Ma anche negli studi medici o odontoiatri a maggiore complessità organizzativa, tale nomina non è obbligatoriamente automatica, ma deve discendere dal Documento di Valutazione dei Rischi. Se in tale Documento si evidenzia la necessità di una protezione dei lavoratori dai rischi di ferite da taglio o da punta comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, allora la nomina del medico del lavoro è necessaria. In caso contrario, se dall’esito della valutazione dei rischi emerge che la sorveglianza sanitaria non è necessaria, allora non nasce l’obbligo di nominare il medico del lavoro. DIETA: solo il medico la può prescrivere N el 2009 si era già espresso il Consiglio Superiore di Sanità (15.12.2009) che distingueva la competenza del medico, del biologo e del dietista, attribuendo solo al medico l’atto della prescrizione e sottolineando che in ogni caso le condizioni fisio-patologiche sono sempre materia di competenza del medico chirurgo. Poi il Tribunale di Roma, con la sentenza 3527/11 citando il parere del Consiglio Superiore di Sanità, aveva precisato che la competenza della prescrizione delle diete è attribuita solo al medico. Con questo caso si riconferma in modo chiaro che solo il medico-chirurgo ha titolarità nella prescrizione delle diete e che questa attribuzione non può essere messa in dubbio, pur nel rispetto delle funzioni di altre professionalità in materia di nutrizione. 6 il Notiziario dell’Ordine NEWS I Approvazione nuovo codice deontologico l 18 maggio si è svolto a Torino il Consiglio Nazionale FNOMCeO per l’approvazione del nuovo Codice di Deontologia Medica. Il Codice di Deontologia medica è stato approvato con 87 voti favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti. In totale hanno votato 99 Presidenti di Ordine. Alla votazione finale si è giunti dopo 3 giorni di intenso lavoro, compresa una seduta fiume protrattasi fino a notte inoltrata. La procedura delle votazioni, mediante un sistema elettronico individuale, ha richiesto del tempo: si è votato infatti ogni singolo emendamento presentato dagli Ordini e quindi l’articolo eventualmente emendato. Si sono tenute ben 138 votazioni con sistema elettronico. Inizialmente erano stati presentati circa 300 emendamenti, molti dei quali ritirati. La parola “paziente” non è sparita dal Codice di Deontologia Medica della FNOMCeO, ma si alterna, nei casi opportuni, con l’indicazione più ampia di “persona” o “persona assistita” a seconda del contesto cui il singolo articolo si riferisce. Approvata un’integrazione all’articolo 3 che ribadisce le competenze del medico su diagnosi e prescrizione e inseriti 4 nuovi articoli riguardanti la medicina potenziativa, la medicina militare, le nuove tecnologie e i rapporti con l’organizzazione sanitaria. Il nuovo Codice di Deontologia Medica è composto da 79 articoli, più un articolo che contiene le disposizioni finali. La maratona dei lavori del Consiglio Nazionale – iniziata nella mattinata di venerdì 16 maggio – si è conclusa nella generale soddisfazione dei presenti e del Presidente FNOMCeO Amedeo Bianco, che ha condotto la discussione su emendamenti e articoli. ENPAM INFORMAZIONE APPROVATO IL NUOVO STATUTO A pprovato dal Consiglio Nazionale del 27 giugno 2014 il nuovo Statuto della Fondazione ENPAM con 86 voti a favore e 2 astenuti, frutto di tre anni di lavoro della Commissione paritetica ENPAM - FNOMCEO, del Consiglio di Amministrazione dell’ENPAM, delle Consulte, del Consiglio Nazionale della Fondazione e del confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. L’ultima versione del testo ha accolto gli emendamenti di 21 Ordini, dell’Osservatorio FNOMCEO sulla professione medicaodontoiatrica femminile, delle Consulte ENPAM della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali, degli specialisti esterni e di vari sindacati. Lo Statuto entrerà in vigore dopo il via libera dei ministeri vigilanti. In particolare viene ridotto il numero dei componenti del CdA da 27 a un massimo di 17. Del Consiglio Nazionale (il parlamentino della Fondazione), invece, non faranno più parte solamente i presidenti degli Ordini provinciali dei medici e dei dentisti ma anche rappresentanti eletti direttamente dai contribuenti. Prevista anche un’autonoma rappresentanza della professione odontoiatrica. Lo Statuto fissa inoltre l’obiettivo dell’equilibrio di genere e, per cominciare, impone che almeno il 20 per cento dei candidati appartenga al sesso meno rappresentato. Nel Consiglio nazionale, inoltre, ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati ENPAM, dal 6 giugno solo fatture elettroniche D al 6 giugno 2014 le fatture intestate alla Fondazione Enpam dovranno essere emesse obbligatoriamente in forma elettronica. Nei documenti fiscali dovrà essere inserito il Codice univoco ufficio H296GE, che identifica l’Enpam nel Sistema di interscambio delle amministrazioni dello Stato. Per ulteriori informazioni e istruzioni è possibile consultare il sito www.fatturapa.gov.it La normativa sulla fatturazione elettronica è stata estesa anche alla Fondazione Enpam in quanto ente nazionale di previdenza. Nonostante questa ulteriore imposizione, la Cassa dei medici e degli odontoiatri ribadisce la sua natura di fondazione di diritto privato. il Notiziario dell’Ordine 7 NEWS L Illegittimità del divieto alla Pma di tipo eterologo a Corte Costituzionale con la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 40/2004, n. 40 recante le «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», nella parte in cui stabilisce per la coppia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 1 della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. Alla luce dello scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la ratio legis. Dalla Toscana il divieto di effettuare trattamenti di sbiancamento dentale nei centri estetici. Spetta all’odontoiatra la decisione sull’opportunità di effettuarli A seguito di un preciso quesito posto dai Carabinieri dei NAS di Livorno all’Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana sulla possibilità di effettuare trattamenti di sbiancamento dentale con l’utilizzo di lampade a led nei centri estetici, il CSR (Consiglio Sanitario Regionale) della Toscana risponde (in data 3 giugno 2014) con il parere N58/2014 in cui indica che la responsabilità dei trattamenti sbiancanti rientra tra quelli dell’odontoiatra. Il parere ribadisce, inoltre, che la lampada a LED non rientra tra le apparecchiature che può avere un centro estetico (DM110/2011) e che l’estetista può effettuare prestazioni e trattamenti solo sulla superficie corporea (LR 28/2004) e non su organi interni a cavità naturale, quali sono i denti all’interno della bocca. Questo pronunciamento risulta essere importante in quanto si riferisce a trattamenti effettuati con lampade che utilizzano gel sbiancanti con rilascio di perossido di idrogeno in percentuale inferiore allo 0,1%. Nell’esprimere il proprio parere il CSR ha sentito la componente odontoiatrica che ha sottolineato come anche trattamenti con tale percentuale di rilascio di perossido di idrogeno dovrebbero essere preceduti da visita odontoiatrica che ne accerti l’assenza di controindicazioni o di fattori di rischio in quanto sulle stesse indicazioni di tali prodotti sono riportate avvertenze quali: • non utilizzare su bambini di età inferiore a 12 anni • non utilizzare in donne in stato di gravidanza • non agisce su denti ricostruiti con otturazioni corone ponti o faccette • non abusare nell’uso • non utilizzare nelle due settimane precedenti o successive ad interventi chirurgici • chiedere consiglio al proprio dentista se si soffre di ipoplasia o di altre patologie correlate alla fragilità dello smalto. Il parere del CSR Toscano fa chiarezza su un tema importante quale è la responsabilità dell’indicazione e dell’effettuazione dei trattamenti sbiancanti con l’uso di lampade a led. 8 il Notiziario dell’Ordine NEWS A Toscana. Le cure odontoiatriche entrano nei Lea regionali d oggi, solo l’8% dei cittadini beneficia del servizio di odontoiatria pubblica. Per ampliare l’accesso alla prevenzione e alle cure per tutti i cittadini toscani la Regione Toscana ha deciso di introdurre - prima in Italia - tale attività come un Livello Essenziale di Assistenza. La crisi economica picchia duro, e uno dei tanti effetti è la rinuncia, da parte di chi non se le può più permettere, alle cure odontoiatriche, o l’interruzione di percorsi di cura già intrapresi. Ad oggi, solo l’8% dei cittadini beneficia del servizio di odontoiatria pubblica, secondo quanto riferito dalla Regione Toscana, che per ampliare l’accesso alla prevenzione e alle cure per tutti i cittadini toscani ha deciso di avviare un percorso di sviluppo dell’offerta pubblica di prestazioni odontoiatriche, introducendo - prima in Italia - tale attività come un Livello Essenziale di Assistenza. I cittadini per i quali ricorrono le condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria saranno esentati da qualsiasi pagamento; altri accederanno attraverso il pagamento del solo ticket; altri comparteciperanno fino alla tariffa intera. “Una politica sanitaria coerente, con la quale si riafferma il principio dell’equità dell’accesso per tutti i cittadini, a prescindere dal reddito”, sottolinea una nota della Regione. La delibera approvata dalla giunta dà a tutte le aziende sanitarie le linee di indirizzo per ottimizzare l’offerta pubblica in questo settore, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti privati, che forniranno le loro prestazioni all’interno delle strutture pubbliche. Il contenuto della delibera è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa dall’assessore al diritto alla salute, che ha ricordato che il miglioramento dell’offerta di prestazioni odontoiatriche è una delle sette azioni prioritarie legate al Piano sanitario: azioni che via via la Giunta sta varando. Sono già state approvate la delibera sulla Salute di genere e quella sulla Rete chirurgica oncologica (in fase di implementazione); quella sulle liste di attesa e la riorganizzazione dell’offerta specialistica sarà discussa nelle prossime settimane. “La salute orale e l’accesso alle cure odontoiatriche - ha sotto- lineato l’assessore - sono un obiettivo prioritario di sanità pubblica, in particolare per i bambini, gli anziani, i malati cronici. Il bisogno di salute orale aumenta proprio in relazione alla fragilità sociale, alla longevità, all’aumentato peso delle patologie cronico-degenerative e dei relativi fattori di rischio (dieta, fumo, alcol, igiene, stress) e nelle situazioni di maggior esposizione (età evolutiva, gravidanza, disabilità)”. Secondo le indicazioni contenute nella delibera, tutte le prestazioni odontoiatriche dovranno essere garantite a tutti i cittadini con il regime della compartecipazione, ovvero con il pagamento dell’intera tariffa prevista dal nomenclatore tariffario regionale, tranne i casi in cui ricorrano condizioni di vulnerabilità sociale o sanitaria. Per esempio, i cittadini con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale o con ISEE fino a 8.000 euro accedono a tutte le prestazioni odontoiatriche in regime di esenzione; quelli con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale o con ISEE tra 8.000 e 14.000 euro accederanno secondo le modalità di compar tecipazione previste per l’accesso all’assistenza specialistica ambulatoriale (pagamento del ticket). I soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria (handicap gravi, patologie rare o croniche, ecc.) accedono a tutte le prestazioni odontoiatriche in regime di esenzione. L’accesso alle prestazioni odontoiatriche sarà libero, cioè senza prescrizione medica, su prenotazione tramite Cup aziendale. La prestazione sarà erogata esclusivamente nelle strutture pubbliche da professionisti dipendenti, da specialisti ambulatoriali o da privati con i quali le aziende stipuleranno specifiche convenzioni, per le quali un ruolo importante viene attribuito agli ordini professionali. Per le prestazioni di alta specialità, i progetti potranno prevedere anche il coinvolgimento delle aziende ospedaliero universitarie. Le aziende sanitarie garantiranno l’erogazione delle prestazioni urgenti nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, nei pronto soccorso ospedalieri e, nelle ore di attività, nelle strutture ambulatoriali dedicate. Nella stessa delibera, si conferma la prosecuzione e lo svilup- il Notiziario dell’Ordine 9 NEWS po dei programmi di prevenzione rivolti ai bambini (0-14 anni): prevenzione prenatale, primaria e secondaria. I dispositivi protesici verranno acquistati dalle Asl mediante procedure di evidenza pubblica per Area vasta. Le protesi dentarie saranno garantite in regime di gratuità nei casi di vulnerabilità sociale per i cittadini con reddito complessivo del nucleo familiare fiscale o con ISEE fino a 8.000 euro e nei casi di vulnerabilità sanitaria. Ecco alcuni esempi di tariffe a carico dell’utente: l’estrazione di un dente costerà 43 euro, un’otturazione 45, la ricostruzione di un dente 70, una cura canalare da 50 a 90, l’ablazione del tartaro 30, l’applicazione di una corona 150. Il progetto prevede una fase sperimentale di tre anni, che secondo una logica di progressiva implementazione andrà a completo regime nell’arco di 18 mesi, consentendo alle aziende di acquisire da subito le risorse umane e tecnologiche che un progetto di questa portata implica. A tal fine la giunta ha stanziato 2.500.000 euro per il 2014, 1.250.000 per il 2015 e 1.000.000 per il 2016. I sindacati odontoiatrici, intervenuti alla conferenza stampa, sono stati informati del nuovo progetto e intraprenderanno un percorso di sperimentazione per l’attuazione della delibera. Anche l’Ordine dei Medici si è dichiarato soddisfatto della delibera che va nella direzione di offrire un servizio sanitario alle persone che ne hanno bisogno ed è nello stesso tempo un’apertura ai privati, e ha espresso il desiderio che questo accordo venga gestito con la massima trasparenza. NEWS Professionisti non sanzionabili se non accettano carte di debito E ntro il 30 giugno i professionisti - medici compresi - che operano nei propri studi in regime di libera professione dovevono dotarsi del POS per il pagamento col bancomat delle loro prestazioni in caso di importi superiori ai 30 euro. Scadeva quel giorno infatti la proroga per chi avesse un fatturato inferiore ai 200mila euro prevista per l’applicazione del Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico. Niente da fare, quindi, per i professionisti che avevano tentato la carta del ricorso al TAR Lazio. Il Consiglio nazionale degli Architetti aveva infatti impugnato il Decreto Ministeriale, ritenendo la norma “insensatamente vessatoria e costosa”. Ma il TAR Lazio, con l’ordinanza 01932/2014 depositata il 30 aprile e resa nota il 6 maggio, ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il Decreto che impone perentoriamente e in modo generalizzato ai soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Peraltro, secondo il TAR, il Decreto ha dato copertura legale all’uso oramai tendenzialmente generalizzato delle carte di debito per le transazioni commerciali. In caso di mancata accettazione dei pagamenti mediante carte di debito, nessuna sanzione potrà essere irrogata nei confronti dei professionisti. È quanto emerge dalla risposta all’interrogazione parlamentare dell’11 giugno 2014 n. 5-02936. Onere ma non obbligo di accettare i pagamenti elettronici Il Ministero, con la risposta all’interrogazione parlamentare, ha ricordato che in Italia è largamente diffuso l’utilizzo del denaro contante per effettuare pagamenti, laddove invece negli altri paesi europei risulta molto più utilizzata la cosiddetta “moneta elettronica”, ovvero l’impiego di strumenti di pagamento 10 il Notiziario dell’Ordine NEWS costituiti da carte di debito e di credito, come confermato anche dalla Banca d’Italia. Ciò posto, il Ministero ha confermato che, in effetti, come sostenuto dal Cnf, la norma in oggetto sembrerebbe introdurre un onere piuttosto che un obbligo, in quanto, come osservato nella circolare degli avvocati, il legislatore non ha previsto alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre la necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. SEI DIRETTORE SANITARIO? Si ricorda a tutti gli iscritti che, nel caso avessero assunto la Direzione sanitaria di una struttura medica e/o odontoiatrica, sono tenuti, come previsto dall’art.69 del Codice di Deontologia medica, a comunicarlo all’Ordine territorialmente competente vale a dire l’Ordine della provincia dove è ubicata la struttura). SPECIALIZZAZIONI “Firmato il decreto del concorso nazionale.Test a ottobre” I l bando sarà pubblicato subito dopo il via libera della Corte dei Conti. I candidati potranno concorrere per l’accesso a due tipologie di Scuola per ciascuna Area (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici). La selezione sarà per esami e titoli. La prova scritta si svolgerà in modalità telematica. - Ultimi step per il decreto che sancisce il passaggio dai concorsi locali al concorso nazionale per l’ingresso nelle Scuole di specializzazione in Medicina. Una nota del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, annuncia infatti che il ministro Stefania Giannini ha firmato il provvedimento, che ha recepito le osservazioni del Consiglio di Stato e che è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale per essere pubblicato dopo il vaglio finale della Corte dei conti. Subito dopo il Miur emanerà il bando per il primo concorso nazionale che si terrà nel mese di ottobre. D’ora in poi per essere ammessi bisognerà superare una selezione per esami e titoli. La prova scritta sarà telematica, i candidati dovranno rispondere a 110 quesiti a risposta multipla. Un’unica Commissione nazionale validerà i quesiti che saranno proposti ai candidati. La Commissione sarà composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna delle tre Aree, e specificherà anche i criteri per l’attribuzione del punteggio relativo ai titoli e quelli per l’approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna scuola. Ciascun candidato, al momento della domanda, potrà scegliere di concorrere per l’accesso fino a due tipologie di Scuola di specializzazione per ciascuna Area (Medica, Chirurgica, Servizi Clinici). il Notiziario dell’Ordine 11 NEWS RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO A cura dei dott.: Bengala, Buonavia e Piacentini Il Day-Service “Nodulo del seno” ed il percorso prioritario per le donne con sospetto nodulo mammario D al Dicembre 2012 è stato attivato nei presidi ospedalieri dell’Azienda USL9 di Grosseto un programma di gestione prioritaria dei casi di donne (molto meno frequentemente uomini), che in seguito ad autopalpazione ed a giudizio del proprio medico di medicina generale percepiscono un nodulo del seno con caratteristiche sospette. L’obiettivo del percorso è di fornire un accesso rapido ed un percorso snello ed altrettanto veloce nella diagnostica di una sospetta malattia neoplastica del seno. Il Day-Service “Nodulo del seno” può essere richiesto dal Medico di Medicina Generale per le donne con età > a 40 anni con una sola richiesta-impegnativa “Day-Service nodulo del seno”. Per le donne con età < 40 anni nella stessa situazione clinica è stato attivato un percorso prioritario e la richiesta deve essere invece di “Ecografia mammaria” con classe di priorità “B”. In entrambe i casi il percorso è strutturato in due livelli. Il primo livello erogabile in tutti i presidi ospedalieri, Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Castel del Piano, prevede l’esecuzione di Mammografia (Ecografia al PO di Castel del Piano) entro 7 giorni dalla richiesta. Questo primo livello permette al Radiologo di valutare e filtrare i casi che necessitano di ulteriori approfondimenti diagnostici di II Livello. Nel caso di sospetto diagnostico che richiede un approfondimento diagnostico, lo stesso Radiologo che ha valutato le immagini indirizza direttamente la paziente all’Ospedale Misericordia di Grosseto in tempi molto rapidi (2-3 giorni). Il secondo livello di approfondimento diagnostico viene effettuato c/o la Sezione di Radiologia Senologica dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Sulla base delle caratteristiche cliniche viene decisa l’effettuazione di Agoaspirato per esame citologico o di una Biopsia sotto guida ecografica, o in altri casi un prelievo di tessuto con tecnica Mammotome. In alcuni casi viene deciso di approfondire l’esame radiologico del seno con Risonanza Magnetica Mammaria. Nel caso di Diagnosi di malattia neoplastica, la paziente viene tempestivamente valutata collegialmente da un team di specialisti, Gruppo Oncologico Multidisciplinare (GOM), che comprende l’Oncologo Medico, il Chirurgo, il Radiologo Senologo, il Radioterapista, il Patologo, per decidere sull’indicazione ter- peutica migliore sulla base di vari parametri clinici (dimensioni del nodulo, multifocalità e multicentricità, presenza di adenopatie loco regionali) e biologici (espressione recettori ormonali, indice di proliferazione cellulare, stato di espressione di recettore HER-2, stato di amplificazione del gene HER-2,, grado di differenziazione cellulare. Il gruppo multidisciplinare sul tumore mammario si completa con tre competenze professionali molto importanti: il Genetista clinico, lo Psicologo ed il Fisioterapista. I dati di attività del primo anno Nel primo anno di attività (dati aggiornati al 1 Dicembre 2013), il numero di pazienti per le quali è stato richiesto un Day service del nodulo del seno sono state 640. Di queste il 46.2 % con età < 50 anni, il 31.5 % nella fascia di età tra 50-69 anni, il 22.3 % oltre i 70 anni. In 200 donne (31.2 %) è stato necessario un esame di approfondimento con ago aspirato o biopsia del nodulo: il 42 % con età < 50 anni, il 25.5 % nella fascia di età tra i 50-69 anni e il 32.1 % oltre i 70 anni. In 106 (16.4 %) è stata effettuata una diagnosi oncologica: il 26 % < 50 anni, il 29 % tra i 50 e 70 anni, il 47.6 % con età altre i 70 anni. Per le pazienti sottoposte ad approfondimento diagnostico, il tempo medio intercorso tra il primo accesso al percorso e la diagnosi cito/ istologica è stato di 13 giorni. Le pazienti con diagnosi di neoplasia mammaria sono state quindi valutate dal Gruppo Oncologico Multidisciplinare del Tumore mammario per il successivo percorso terapeutico 12 il Notiziario dell’Ordine BACHECA PEC (Posta Elettronica Certificata) Si rinnova l’invito agli iscritti, che non avessero ancora provveduto, a recarsi presso l’ufficio di segreteria dell’Ordine per il ritiro della PEC. L’attivazione della casella PEC consente di inviare e ricevere documenti in sicurezza e di dare valore legale alla trasmissione di messaggi. Chi avesse già attivato la PEC con una società diversa da Poste Italiane è pregato di trasmettere il relativo indirizzo e-mail alla segreteria. Si informa che, ai sensi dell’art.16 comma 7 D.P.R. 185/2008 siete tenuti a comunicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’Ordine inviandolo a : [email protected]. Indirizzo e-mail e numero cellulare Si invitano gli iscritti a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo e- mail ed il numero di cellulare per poter essere contattati personalmente e ricevere eventuali comunicazioni in tempo reale. Per trasmettere l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico si può inviare una e-mail a [email protected]. Cambio indirizzo Si ricorda agli iscritti che, a norma dell’art. 64 del Codice Deontologico, è necessario comunicare all’Ordine il cambio di residenza. La comunicazione deve avvenire in forma scritta allegando copia di un documento di identità. ORARIO UFFICIO L’ufficio di segreteria rimarrà chiuso per ferie dall’11 al 22 agosto 2014. CORSO DI AGGIORNAMENTO “Estetica dei tessuti orali e periorali” Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Grosseto sabato 20 settembre 2014 Il Corso riservato agli odontoiatri è accreditato ECM con n.6 crediti formativi E’obbligatorio confermare la presenza inviando una e-mail a: [email protected]. ONAOSI Neo iscritti agli ordini professionali: (art. 24 comma 1 del vigente Statuto). A seguito dell’entrata in vigore dell’art.1, comma 485, Legge 27 dicembre 2006, n.296, per i sanitari neoiscritti rispettivamente agli Albi provinciali dei medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni dalla data di prima iscrizione all’albo. Trascorso inutilmente tale termine la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile. Sanitari ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni: (art. 24 comma 3 del vigente Statuto). Per i sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile