La Legge 24.11.1981 n. 689
costituisce il riferimento normativo principale per
l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge
corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i
principi che disciplinano il reato ed al codice di procedura
penale che disciplina il procedimento per l’applicazione
delle pene previste dalle leggi penali
ART.1 – PRINCIPIO DI LEGALITÀ
Nessuno
può
essere
assoggettato
a
sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si
applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse
considerati.
La sanzione pecuniaria amministrativa prevista per l’illecito
contestato non può avere applicazione se non alla data di entrata in
vigore della legge;
Art. 2. Capacità di intendere e di volere
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i
diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato
di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del
precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver
potuto impedire
il fatto.
ART. 3 - ELEMENTO SOGGETTIVO
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul
fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è
determinato da sua colpa.
Ai fini dell’elemento soggettivo è sufficiente la coscienza e volontà della
condotta illecita od omissiva da parte di colui che ha commesso
l’illecito, salvo la prova di aver agito senza colpa da parte di
quest’ultimo; pertanto al fine di escludere ogni responsabilità non basta
l’ignoranza della sussistenza dei presupposti dell’illecito ma occorre che
il fatto non sia superabile con l’ordinaria diligenza.
ART. 5- CONCORSO DI PERSONE
1. Quando più persone concorrono in una
violazione amministrativa, ciascuna di
esse soggiace alla sanzione per questa
disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.

Nell’impresa individuale l’accertamento della violazione è a
carico del titolare.
Nelle società di persone i soci concorrono tutti
nell’obbligazione.
Nella società di capitali la responsabilità dell’illecito è in
capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione,
salvo limitazioni di rappresentanza che risultino da
documenti depositati al Registro delle Imprese.
ART. 6 – SOLIDARIETÀ
(omissis…..)
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore
nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l’ente o l’imprenditore è obbligato in
solido con l’autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato,
ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore
della violazione.
ART. 7 - NON TRASMISSIBILITÀ
DELL’OBBLIGAZIONE
L’obbligazione di pagare la somma dovuta
per la violazione non si trasmette agli eredi.

La suddetta norma stabilisce che in caso di morte dell’obbligato
principale (persona fisica) l’obbligazione non si estende agli
eredi e si estingue anche nei confronti dell’obbligato in
solido.
L’ufficio competente all’irrogazione della sanzione, vista la
comunicazione ufficiale del Comune, procede pertanto a
disporre l’archiviazione degli atti ed alla conseguente
conclusione del procedimento amministrativo.
Art. 13 Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro
possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare
delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
ART. 14 - CONTESTAZIONE E
NOTIFICAZIONE
La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione
debbono
essere
notificati
agli
interessati
residenti
nel
territorio
della
Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli
residenti all’estero entro il termine di 360 giorni
dall’accertamento.
ART 16 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
È ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e
qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione.
ART. 17 - OBBLIGO DEL RAPPORTO
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la
violazione, salvo che ricorra l’ipotesi prevista nell’art. 24,
deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all’ufficio periferico cui sono
demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui
competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
Quando il verbalizzato non si avvale del pagamento in via
liberatoria, quindi non pagando l’importo indicato nel
processo
verbale
di
accertamento
e
contestazione
dell’illecito amministrativo, nei termini previsti di 60
gg. dalla data di ricevimento del processo verbale,
l’organo accertatore trasmette il processo verbale, con il
rapporto delle operazioni effettuate, all’autorità competente
ad emettere l’ordinanza ingiunzione di pagamento.
ART. 18 – ORDINANZA - INGIUNZIONE
Entro il termine di trenta giorni dalla data della
contestazione
o
notificazione
della
violazione,
gli
interessati possono far pervenire all’autorità competente a
ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e
gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene
fondato l’accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all’autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all’organo che ha redatto il rapporto.
ART. 28 – PRESCRIZIONE
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione.
L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme
del codice civile.
L’accertamento del fatto illecito può avvenire tramite
percezione diretta o ricostruzione successiva.
Quando
il
fatto
accade
in
presenza
dell’organo
accertatore si ha percezione diretta.
Quando il fatto accade in assenza dell’organo accertatore
necessita di ricostruzione.
La ricostruzione di un accadimento, qualsiasi esso sia,
appartenente
a
qualsiasi
materia
di
rilevanza
amministrativa e può avvenire mediante il compimento di
una serie di atti indicati all’art. 13:
1.
2.
3.
4.
5.
assumere informazioni,
ispezionare cose e luoghi diversi dalla privata dimora,
eseguire rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici,
procedere ad ogni altra operazione tecnica,
perquisire luoghi diversi dalla privata dimora.
A questi si aggiunga l’accertamento mediante analisi di
campioni, descritto all’art. 15 della L. 689/81.
PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE E
VERBALE DI ACCERTAMENTO – DIFFERENZE Il termine contestazione sta ad indicare l’atto scritto con cui
formalmente è comunicato l’addebito agli interessati, ossia
il sommario processo verbale di contestazione. Si tratta di
un atto redatto e sottoscritto dall’agente accertatore,
finalizzato a rendere noto ad un determinato soggetto che
gli è imputata una specifica violazione amministrativa
ambientale.
Il processo verbale di contestazione deve essere tenuto
distinto dal verbale di accertamento. I due documenti
hanno in comune la forma scritta, tuttavia assolvono due
diverse funzioni e presentano un contenuto diverso.
.
Per
accertamento
deve
intendersi
l’avvenuta
conoscenza, diretta o riferita, del fatto illecito da parte della
P.A. Per questa ragione, infatti, gli “Atti di accertamento”
consistono nella sequenza di atti e attività previsti, come si
diceva, dall’art. 13 (ispezioni, rilievi, ecc.), non coincidendo
con “la generica e approssimativa percezione del fatto, ma
con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della
piena conoscenza di esso e della congrua determinazione
della pena pecuniaria”
Il .verbale di accertamento illustra l’attività accertativa
svolta dagli organi di vigilanza ai sensi dell’art. 13 della L.
689/81; tale atto indica i singoli atti di accertamento svolti
nel corso dell’attività di vigilanza e i risultati cui tali atti
hanno condotto.
Invece, il processo verbale di contestazione è il documento
mediante
il
quale
il
trasgressore
viene
messo
a
conoscenza della violazione ed è sufficiente che contenga
la mera indicazione degli estremi della violazione.
Invece, a norma dell’art. 17 il rapporto è diretto all’organo
titolare
della
potestà
sanzionatoria,
delinea
compiutamente il fatto illecito contestato e gli atti di
accertamento compiuti ed è funzionale alla verifica della
fondatezza dell’accertamento medesimo.
Nella logica della L. 689/81, ai sensi dell’art. 14 l’atto di
contestazione è indirizzato esclusivamente al trasgressore
e obbligato in solido, contiene la mera indicazione degli
estremi della violazione ed è funzionale all’esercizio del
diritto di difesa.
La
contestazione
presuppone
l’avvenuto
accertamento, e non il contrario: il fatto/violazione si
accerta e poi lo si contesta. Fatto accertato e
contestato, comunque, devono sempre coincidere,
altrimenti si viola il diritto di difesa.
Il termine per la notifica “degli estremi della
violazione”, di cui all’art. 14, inizia solo quando chi
ha effettivamente il potere giuridico di accertare il
fatto lo ha, appunto, effettivamente accertato.
Spesso, ad ogni modo, contestazione e accertamento
sono attività contemporanee e fissate in un solo
documento, non richiedendo la L. 689/81 un espresso
verbale di accertamento.
E' chiaro che per la L. n. 689/1981, l' accertamento è solo
"prodromico all'emissione del provvedimento sanzionatorio
vero e proprio, ossia dell'ordinanza - ingiunzione.
Solo con l'adozione di quest'ultima, infatti, le sanzioni sono
concretamente irrogate al trasgressore, che ha la possibilità
di proporre opposizione, a norma dell'art. 22, L. n.
689/1981";
mentre
l'atto
di
accertamento
non
è
“immediatamente lesivo e quindi non autonomamente
impugnabile"
L’ente locale ha la facoltà di graduare le sanzioni in sede
normativa, cioè il regolamento o l’ordinanza possono
indicare una sanzione specifica per ciascuna violazione,
basta che sia ricompresa nei limiti di 25 e 500 euro.
ART. 7 bis D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
GLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE DEVE AVERE
UN VERBALE DI CONTESTAZIONE.
1) i riferimenti spazio-temporali dell’infrazione (data, ora e luogo);
2) le generalità del contravventore (nome, cognome, residenza) Questi
dati vengono indicati solo nel caso di contestazione immediata. In caso
contrario, nel verbale saranno indicati i dati dell’obbligato solidale;
3) l’indicazione della norma violata;
4) la sommaria esposizione dei fatti;
5) le motivazioni che non hanno reso possibile la contestazione
immediata;
6) l’esatto ammontare della sanzione da pagare. Qualora sia applicabile
la sanzione in misura ridotta, essa deve essere riportata;
7) l’indicazione di eventuali sanzioni accessorie;
8) dichiarazioni del trasgressore. Si tratta di un diritto riconosciuto nel
caso di contestazione immediata, per il quale l’Autorità è tenuta a dare
adeguata informativa le quali dovranno essere da lui sottoscritte;
9) l’indicazione delle modalità e dei termini per effettuare il pagamento
della sanzione pecuniaria;
10) l’indicazione dell’Autorità competente presso cui presentare ricorso.
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La Legge 24.11.1981 n. 689