La responsabilità civile La situazione sostanziale di base gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 1 La responsabilità civile “Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia macchina. Contribuendo alla congestione del traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli altri automobilisti, per non parlare della loro pressione del sangue. La presenza della mia auto sulla strada, anche se guido con attenzione, sia pure in minima parte aumenta la possibilità che gli altri abbiano un incidente. I gas di scarico della mia macchina inquinano l’aria che gli altri respirano” (McMillan, 119) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 2 La responsabilità civile Si sono già fatti esempi di atti dannosi: immissioni che non superano la “normale tollerabilità” atti di concorrenza NOTARE: ci sono due attività in contrasto tra loro; una danneggia l’altra; nel momento in cui il danno arrecato ad una attività non viene risarcito, automaticamente si privilegia l’altra. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 3 La responsabilità civile 1 Quadro normativo gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 4 Responsabilità civile quadro normativo art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le Disposizioni di base del codice civile obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico art. 2043: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Artt. 2047 ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 5 Responsabilità civile quadro normativo ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTI a) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05) art. 114: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” art. 115: “ 1. Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l'elettricità” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 6 Responsabilità civile quadro normativo b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986) “1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 7 La responsabilità civile 2 Analisi delle disposizioni di base del codice civile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 8 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base art. 1173: Fonti delle obbligazioni. “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 9 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 1. Quale obbligazione ha fonte nel fatto illecito? 2. Chi ne sono i soggetti? 3. Quale è l’interesse del creditore soddisfatto dalla relativa prestazione? (art. 1174 c.c.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 10 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Rileggiamo l’art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 11 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base risposte 1. obbligazione di risarcire il danno (riparare il pregiudizio sofferto; “reintegrazione”) 2. “colui che ha commesso il fatto” (ma v. diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato 3. Interesse alla eliminazione della lesione patrimoniale subita gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 12 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Quali sono le differenze tra l’obbligazione che nasce da fatto illecito e l’obbligazione che sorge da contratto? Vediamone alcune … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 13 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 1. Oggetto dell’obbligazione Obbligazione da Obbligazione da fatto illecito: (non un bene prima inesistente nel patrimonio del creditore ma) la “reintegrazione” (v. art. 2058) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano contratto: il bene dedotto in contratto, perseguito e voluto dal creditore, promesso dal debitore 14 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 2. I soggetti ed in particolare il debitore Obbligazione da Obbligazione da fatto illecito: “colui che ha commesso il fatto” (art. 2043) o il soggetto di volta in volta indicato dalla legge (artt. 2047 ss.) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano contratto: il promittente (colui che ha concluso il contratto promettendo un’attribuzione patrimoniale) 15 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 3. Interesse del creditore Obbligazione da Obbligazione da fatto illecito: interesse alla riparazione del danno subito (ristabilimento dello status quo ante) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano contratto: interesse alla attribuzione patrimoniale prevista in contratto (ricezione di un bene ulteriore rispetto a quelli già nel patrimonio) 16 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base 4. L’onere della prova Obbligazione da Obbligazione da fatto illecito: il danneggiato deve provare il fatto, la colpa o comunque il collegamento col convenuto, i danni, il rapporto di causalità gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano contratto: il creditore deve provare il contratto, dedurre l’inadempimento, provare i danni ed il nesso di causalità 17 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Focus sul titolo IX, libro IV, c.c. diretto a determinare gli elementi rilevanti per la individuazione del responsabile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 18 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Chi risarcisce: colui che ha commesso il danno Art. 2043 2049 Chi ha causato il danno:”domestici e commessi” (dipendenti) Chi risarcisce:”padroni e committenti” condizioni:colpa dolo / danno ingiusto Chi ha causato il danno: incapace 2047 Chi risarcisce:esercente attività pericolosa 2050: Chi risarcisce:chi è tenuto alla sorveglianza gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano Condizioni: collegamento del danno all’attività 19 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Causa del danno: rovina dell’edifico o della costruzione Causa del danno:cosa Art. 2051 2053 Chi risarcisce: custode Chi risarcisce: proprietario Causa del danno: animale 2052 Causa del danno: circolazione del veicolo 2054 Chi risarcisce: proprietario; chi se ne serve Chi risarcisce:conducente, proprietario gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 20 Responsabilità civile analisi delle disposizioni di base Uno sguardo alla tecnica normativa: 1. la responsabilità per colpa (art.2043 c.c.) è configurata come regola generale in omaggio alla tradizione (e secondo l’impostazione dell’epoca) 2. La fattispecie indeterminata e le clausole generali gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 21 La responsabilità civile 3. Il problema della responsabilità civile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 22 La responsabilità civile. Il problema Analizziamo i seguenti esempi tratti da disposizioni del codice civile o di leggi speciali: gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 23 La responsabilità civile Il problema art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o colposo obbliga … a risarcire il danno” art. 20482: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti …” art. 2049: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 24 La responsabilità civile Il problema art. 2050 c.c.: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento …” art. 2600 c.c.: “se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 25 La responsabilità civile Il problema art. 1681 c.c. : “… il vettore risponde dei sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, …” (?) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 26 La responsabilità civile Il problema art. 843 c.c.: “Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità” art. 1038 c.c.: “Prima di intraprendere la costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare … l'indennità per i danni …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 27 La responsabilità civile Il problema art. 14, d. lgs. 22/1997: “L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee …” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 28 La responsabilità civile Il problema art. 41 Cost. “l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 29 La responsabilità civile Il problema Art. 104, d.lgs. 206/05: “il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri” Art. 112 , d.lgs. 206/05: “il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi … è punito con la pena dell’arresto …” art. 114, d. lgs. N. 206/05: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 30 La responsabilità civile il problema Alcune osservazioni … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 31 La responsabilità civile Il problema Tutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento ad attività. Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d. “esternalità”) debbono essere risarciti (illecito). Altre attività sono del pari permesse, ma le loro “esternalità” determinano a carico dell’agente solo l’obbligo di pagare “un’indennità” (c.d. “atto lecito dannoso”) Infine altre attività sono vietate (illecita è l’attività) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 32 La responsabilità civile Il problema In altre parole, le disposizioni elencate mirano a risolvere “il problema della responsabilità civile”: tutte le attività umane (possono determinare danni i quali) hanno un costo che si riverbera sugli altri. Chi deve sopportare questo costo ? Per evitare questo costo si deve rinunciare all’attività e ai suoi benefici? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 33 La responsabilità civile Il problema soluzioni possibili: Se il costo sociale è ritenuto insopportabile in rapporto ai benefici l’attività è vietata gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 34 La responsabilità civile Il problema Se non si vuole rinunciare ai benefici, occorre decidere cosa fare dei costi: Quali danni (e relativi costi) prendere in esame: tutti o solo alcuni Lasciarli a carico della vittima Traslarli sull’agente o su un terzo Ripartirli tra questi soggetti e in che misura Porli a carico della società gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 35 La responsabilità civile Il problema Funzione delle regole di responsabilità civile: Allocare i costi sociali delle attività umane nel modo storicamente ritenuto più efficiente gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 36 la responsabilità civile 4. Un rapido inquadramento storico gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 37 la responsabilità civile inquadramento storico Si può addirittura abbozzare una sorta di (mini) storia dell’ordinamento economico-sociale e dei suoi riflessi giuridici gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 38 La responsabilità civile Scarsa popolazione Poche attività No beni diversi dalle cose Cosa può tutelare l’istituto della responsabilità civile? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 39 la responsabilità civile inquadramento storico il codice civile italiano del 1865 costituisce la traduzione del codice civile francese del 1804. entrambi sono espressione delle ragioni dei proprietari terrieri (alla fine del settecento prevale e viene codificata la configurazione della proprietà come diritto “sacro ed inviolabile della persona”) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 40 la responsabilità civile inquadramento storico ai primi dell’ottocento dall’Inghilterra si diffonde nell’Europa continentale quell’impetuoso impulso allo sviluppo economico-sociale che va sotto il nome di “rivoluzione industriale” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 41 la responsabilità civile inquadramento storico Un panorama inglese del primo ottocento gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 42 la responsabilità civile inquadramento storico in questo contesto gli istituti economicogiuridici al centro del sistema sono: • la proprietà in quanto costituente la forma di ricchezza più diffusa e rilevante nella società •l’attività industriale in quanto fattore potente di sviluppo e di produzione di una nuova forma di ricchezza gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 43 la responsabilità civile inquadramento storico dunque, le esigenze economico-sociali all’epoca avvertite sono: tutela della proprietà tutela dell’impresa, nel senso di non addossare ad essa costi tali che potessero frenarla gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 44 la responsabilità civile inquadramento storico gli strumenti concettuali, che traducono all’interno della responsabilità civile queste esigenze, sono: la limitazione dei danni risarcibili alla lesione dei diritti soggettivi assoluti l’enfatizzazione dell’elemento soggettivo (“nessuna responsabilità senza colpa”) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 45 La responsabilità civile “Diritti soggettivi assoluti” sono storicamente i diritti reali e soprattutto la proprietà e la vita, l’integrità fisica gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 46 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno” par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 47 la responsabilità civile inquadramento storico il risultato operazionale di queste premesse (apparentemente) teoriche era che quanti esercitassero un’attività dovevano risarcire solo quei danni alla proprietà (o alla vita) che derivassero da una condotta negligente loro direttamente ascrivibile (riflessi – ad esempio - su danni ai terzi e infortuni sul lavoro) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 48 la responsabilità civile inquadramento storico questo impianto privilegiava (la proprietà e) l’impresa ed è stato scalzato quando lo scenario è mutato perché nel corso del 900 l’industria è giunta a maturazione e quindi non è più giustificata sul piano economico-sociale l’esenzione dal costo delle “esternalità” Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile esercitare attività in numero sempre crescente e potenzialmente sempre più dannose … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 49 la responsabilità civile inquadramento storico … la ricchezza trascende la proprietà terriera anche grazie allo sviluppo economico assumono forza valori e interessi prima regressivi gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 50 la responsabilità civile inquadramento storico Tutto ciò si traduce (diap.41 e 42) in termini di politica del diritto: Ampliamento dei danni risarcibili Mutamento della funzione della responsabilità civile che non mira più alla reintegrazione del singolo danneggiato, ma alla prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 51 la responsabilità civile inquadramento storico Tutto ciò si traduce (diap. 41 e 42). sul piano normativo: Art. 832 c.c.: “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose … con l’osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico.” art. 844 c.c. Artt. 2049 e 2050 c.c. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 52 la responsabilità civile inquadramento storico art. 2 Cost.: I nuovi valori “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà … economica e sociale.” Art. 422 Cost.: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina … i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale. ” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 53 la responsabilità civile inquadramento storico art. 41 Cost. Responsabilità del produttore (da I nuovi valori e l’internalizzazione sempre maggiore dei costi di impresa “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” del 1988, a “il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri” del 1995). gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 54 La responsabilità civile 5. La funzione gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 55 La responsabilità civile la funzione Obiettivi di politica del diritto connessi alla responsabilità civile: non (solo) la reintegrazione del singolo danneggiato, ma (soprattutto) la prevenzione dei danni onde limitarne il costo sociale gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 56 La responsabilità civile la funzione Una comune regola d’esperienza: La più banale forma di prevenzione di un incidente è quella di indurre i soggetti coinvolti a prendere tutte le misure necessarie per evitare il danno gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 57 La responsabilità civile la funzione Responsabilità per colpa Strumenti Concorso di colpa Vediamo come, perché e quando funzionano… gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 58 La responsabilità civile 6. La colpa gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 59 La responsabilità civile la colpa Cos’è la colpa? Art. 43 c.p.: “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 60 La responsabilità civile la colpa colpa Colpa oggettiva difetto di prudenza, diligenza, perizia Generica Soggettiva colpa specifica Violazione leggi, regolamenti ecc. Grave colpa Lieve lievissima gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 61 La responsabilità civile la colpa Negligenza: violazione delle regole sociali che descrivono la condotta di un soggetto attento ed oculato nel raggiungimento dei suoi fini Imprudenza: violazione delle modalità imposte dalle regole sociali nell’espletamento di certe attività Imperizia: violazione delle regole tecniche generalmente seguite in un certo settore gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 62 La responsabilità civile la colpa L’indeterminatezza di queste definizioni non deve sorprendere. Si tratta di formule utilizzate per significare che un determinato comportamento concreto è conforme a quello che ragionevolmente ci si attende in un determinato contesto economico-sociale da chi svolge un’attività da cui possa derivare un danno … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 63 La responsabilità civile la colpa Cfr. ad es. Cass. 10 agosto 2004, n. 15424: Fatto: un notaio sbaglia nell’identificare la persona del venditore La vendita è nulla e l’acquirente pretende i danni dal notaio il notaio non è responsabile dei danni da taluno subiti per l’erronea identificazione di una delle parti di un contratto, se egli si sia convinto dell’identità di un soggetto sulla base di “elementi idonei a giustificare il convincimento stesso secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 64 La responsabilità civile la colpa NOTARE: i tre concetti (diligenza, prudenza, perizia) vengono usati come una sorta di endiadi, senza che a nessuno di essi venga assegnato in motivazione un senso caratterizzante. essi vogliono semplicemente indicare che nella specie il notaio aveva fatto quanto ci si attendeva da lui per identificare le parti senza avere l’obbligo di procedere ad una identificazione assolutamente certa Cass. 15424/2004 gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 65 La responsabilità civile la colpa Cass. 15424/ 2004 Nella fattispecie il notaio aveva identificato la parte sulla base del documento, sulla base della dichiarazione delle parti di conoscersi, sulla base del fatto che la persona presentatasi come venditore ha prodotto ordinanza di estinzione del processo esecutivo sull’immobile venduto gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 66 La responsabilità civile la colpa una valutazione più tecnica della redazione della norma in questo caso può aiutare a capire: si tratta di “clausole generali”. di nozioni indeterminate che vengono concretizzate nel singolo caso concreto per esprimere il concetto che la condotta dell’agente è quella che ci si poteva ragionevolmente attendere in quella data situazione gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 67 La responsabilità civile la colpa cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.: “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 68 La responsabilità civile la colpa la valutazione della “colpa” consiste nello stabilire se il danneggiante – nel compiere una determinata attività – ha adottato una “certa quantità di cautele” onde evitare il danno. il ché equivale a dire che l’obbligo di risarcire i danni arrecati “per colpa” rappresenta la sanzione per la mancata adozione di quella “certa quantità di cautele” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 69 La responsabilità civile la colpa quindi – una volta adottata quelle determinate misure di prevenzione – l’agente sarà esente da responsabilità ciò significa che in questo caso i danni rimarranno a carico del danneggiato, il quale è pertanto è incentivato a “stare attento” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 70 La responsabilità civile la colpa una prima conclusione: adottare il criterio della colpa al fine di disciplinare la responsabilità civile significa indurre le parti (potenziali danneggianti e potenziali vittime)ad agire in modo da adottare comportamenti diretti a ridurre gli incidenti (e quindi i costi sociali) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 71 La responsabilità civile la colpa quadro riassun tivo colpa: comportamenti indotti agente:adotta misure vittima:adotta misure di prevenzione “socialmente richieste” perché sa che esse sono sufficienti ad esonerarlo da responsabilità preventive del danno perché sa che costi rimarranno a suo carico se danneggiante ha adottato le misure preventive socialmente richieste (v. art. 2046) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 72 La responsabilità civile la colpa una seconda conclusione: adottare il criterio della colpa ha senso solo quando le parti sono in grado di fare qualcosa in concreto per impedire il danno gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 73 la responsabilità civile 7. la responsabilità oggettiva gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 74 la responsabilità civile la responsabilità oggettiva presupposti “di fatto” colpa: entrambe le parti possono fare in concreto qualcosa per evitare l’incidente (“condizioni di prevenzione bilaterale”) (es.: uso del prodotto) responsabilità oggettiva: solo il danneggiante è in grado di adoperarsi per prevenire il danno (es.: difetto del prodotto) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 75 La responsabilità civile la responsabilità oggettiva NOTARE: è rimessa a colui che esercita l’attività l’analisi costi/benefici e, dunque, la valutazione della convenienza economica della medesima gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 76 La responsabilità civile la responsabilità oggettiva la responsabilità civile è strumento di incentivazione alla adozione di misure di prevenzione degli incidenti gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 77 la responsabilità civile 8. la nozione di “ingiustizia” del danno gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 78 La responsabilità civile Una premessa di carattere generale: vi è una connessione sistematica tra proprietà, beni e tutela aquiliana: i beni sono gli strumenti per la soddisfazione degli interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. La distruzione di quegli strumenti determina il diritto al risarcimento del danno, che per tale via si configura come ulteriore forma di tutela di quegli stessi interessi gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 79 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto dell’uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno” par. 823 BGB: “chi deliberatamente o per negligenza lede ingiustamente la vita, il corpo, la salute, la proprietà o un ulteriore simile diritto di altri, è tenuto verso questi al risarcimento del danno che ne deriva” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 80 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 81 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno art. 1151 c.c. 1865 sembra codificare in modo assoluto il principio alterum non laedere (neminem laedere) se così fosse, si paralizzerebbe di fatto qualsiasi attività umana gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 82 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno gli artt. 823 B.G.B. e 2043 c.c. sembrano individuare il criterio selettivo dei danni risarcibili attraverso tecniche normative differenti tipicità o atipicità dell’illecito ? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 83 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno in realtà un criterio selettivo è sempre stato individuato - a prescindere, di fatto, dalla lettera dei vari testi legislativi - in rapporto alle condizioni socioeconomiche (v. “inquadramento storico”) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 84 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno l’interpretazione che ha dominato la dottrina fino a quaranta anni fa: “ingiusto” “non iure”: l’attività dannosa non deve aver luogo nell’esercizio di un diritto soggettivo “contra jus”: danno risarcibile è solo quello consistente nella lesione di un “diritto soggettivo assoluto” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 85 la responsabilità civile la “ingiustizia” del danno evoluzione giurisprudenziale della nozione di ingiustizia del danno lesione del “diritto di lesione di ogni credito” “interesse giuridicamente rilevante” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 86 La responsabilità civile 9. Imputabilità gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 87 La responsabilità civile imputabilità Il “fatto” di cui all’art. 2043 c.c. come si colloca rispetto alla tradizionale griglia “fatto, atto, negozio”? dietro una questione apparentemente classificatoria si cela un tema “ideologico” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 88 La responsabilità civile imputabilità la tesi dello “atto” art. 414 c.c. art. 2046: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 89 La responsabilità civile imputabilità cosa si intende per “capacità di intendere e volere”? • art. 414: capacità di provvedere ai propri interessi, ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in rapporto ad essa e la congruenza e le possibili conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà stessa ; • dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse alternative di azione gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 90 La responsabilità civile imputabilità giurisprudenza penale: si ha incapacità di intendere e volere quando siano compromessi “i processi conoscitivi, valutativi e volitivi del soggetto, eliminando od attenuando grandemente la capacità di percepire il disvalore sociale del fatto e di autodeterminarsi autonomamente” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 91 La responsabilità civile imputabilità Ciò significa che per l’art. 2046 c.c., affinché sia produttivo dell’obbligo di risarcire il danno, il fatto di cui all’art. 2043 c.c. deve essere posto in essere da chi sia consapevole delle conseguenze del fatto medesimo e ciò malgrado lo compia egualmente ossia è non un fatto, ma un atto giuridico gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 92 La responsabilità civile imputabilità in realtà la complessità DELLE fattispecie da cui deriva la responsabilità civile giustifica l’adozione del termine “fatto” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 93 La responsabilità civile imputabilità al di là dell’inquadramento dogmatico del “fatto” ex art. 2043 c.c., l’art. 2046 c.c. pone due problemi: 1. il suo significato all’interno delle regole di responsabilità civile 2. la sua applicabilità solo alla responsabilità per colpa o anche ad altri tipi di responsabilità gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 94 La responsabilità civile imputabilità fine delle regole di responsabilità civile: incentivare l’adozione di un determinato livello di misure preventive degli incidenti significato dell’art. 2046 a nessun incentivo può essere sensibile chi non sia capace di intendere e volere, con conseguente inutilità del sistema della responsabilità civile gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 95 La responsabilità civile imputabilità in caso di responsabilità oggettiva non ha senso stabilire se, al momento dell’incidente, l’esercente l’attività pericolosa o il custode dell’immobile fossero capaci di intendere e volere gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 96 La responsabilità civile 10. Il nesso di causalità gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 97 La responsabilità civile il nesso di causalità A cosa serve il nesso di causalità? “il problema del nesso causale assume il proprio senso giuridico come problema della estensione della responsabilità del soggetto convenuto in giudizio”, in quanto, a seconda della teoria accolta, si escludono o si includono determinati danni dall’ambito della risarcibilità In altre parole il “nesso di causalità” serve per rispondere alle seguenti domande: gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 98 La responsabilità civile il nesso di causalità Il nesso di causalità La lesione ingiusta riscontrata nel caso concreto è riconducibile all’agente, o comunque a colui che in astratto appare responsabile? Quali conseguenze della lesione devono essere traslate dalla vittima al responsabile? gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 99 La responsabilità civile il nesso do causalità Le risposte a queste domande non sono rimesse alla fisica meccanica, ma alla teoria della causalità giuridica adottata nel caso concreto. E vedi infatti … gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 100 La responsabilità civile il nesso di causalità Nesso di causalità t. della conditio sine qua non: è responsabile dell’evento chiunque abbia posto in essere un qualsiasi fatto che, nella serie causale, costituisca un antecedente necessario dell’evento medesimo, il quale, dunque, non si sarebbe prodotto senza quel fatto gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 101 La responsabilità civile il nesso di causalità Nesso di causalità t. della “prevedibilità dell’evento”: è responsabile l’autore dell’antecedente necessario che sia stato in grado di figurarsi l’evento t. della “causalità adeguata”: sono conseguenze giuridicamente rilevanti solo gli eventi che rientrino – secondo la normale esperienza - in una normale sequenza causale gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 102 La responsabilità civile il nesso di causalità Nesso di causalità Teoria dello scopo della norma violata: ad un determinato evento, posto in essere in violazione di una norma, possono ricondursi solo i danni che la norma medesima mirava ad evitare gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 103 La responsabilità civile il nesso di causalità Nesso di causalità Proprio la varietà di teorie e la diversità delle conseguenze di ciascuna conferma come il “nesso di causalità” non sia un elemento di stampo naturalistico, ma giuridico-valutativo E se è tale, il riferimento indeclinabile non può che essere alle norme gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 104 La responsabilità civile il nesso di causalità nesso di causalità: il quadro normativo art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la art. 2056 perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” art. 40 c.p.: “Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 105 La responsabilità civile il nesso di causalità nesso di causalità: il quadro normativo art. 41 c.p.: “Concorso di cause. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità, quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito” gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 106 La responsabilità civile il nesso di causalità Il nesso di causalità: il quadro normativo Elementi rilevanti: Il danno, lo “evento dannoso”, quale “conseguenza immediata e diretta” della condotta del responsabile (art. 1223 c.c.; 40 c.p.) Il ruolo delle cause “indipendenti dall’azione od omissione” del responsabile … ed in particolare delle cause sopravvenute gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 107 La responsabilità civile il nesso di causalità Nesso di causalità: il quadro normativo Se le cause “indipendenti dall’azione” del responsabile non escludono il rapporto di causalità tra l’azione medesima e il danno, significa che il legislatore ha adottato la t. della conditio sine qua non, vale a dire la t. secondo la quale è responsabile l’autore di un qualsiasi evento che abbia concorso alla verificazione del fatto medesimo gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 108 La responsabilità civile il nesso di causalità Questo rilievo incide sull’interpretazione Nesso di causalità: il quadro normativo della locuzione “conseguenza immediata e diretta”, nel senso che le cause indipendenti non fanno venire meno il rapporto di “immediatezza” tra fatto del responsabile e danno, sempre che il fatto del responsabile sia configurabile come “antecedente necessario” del danno stesso gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 109 La responsabilità civile il nesso di causalità al contrario, il rapporto di immediatezza nesso di causalità: il quadro normativo è reciso dalle “cause sopravvenute” quando “sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”. la causa sopravvenuta esclude la responsabilità del danno quando è sufficiente da sola a spiegare il prodursi del danno stesso gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 110 La responsabilità civile il nesso di causalità nesso di causalità: il quadro normativo rimane senza risposta nella legge l’interrogativo sulla natura del rapporto che deve sussistere tra un “evento dannoso” e l’azione del responsabile perché il primo possa dirsi “conseguenza” della seconda a questo interrogativo ha cercato di dare risposta la giurisprudenza gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 111 La responsabilità civile il nesso di causalità il nesso di causalità tra un fatto e l'evento lesivo nesso di causalità: la giurisprudenza ricorre quando questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857). Per accertare il suddetto nesso il giudice deve valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037; Cass. 15-02-2003, n. 2312). gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 112 La responsabilità civile il nesso di causalità “Nel sistema risarcitorio civilistico un evento nesso di causalità: la giurisprudenza dannoso è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili c.d. t. della causalità adeguata” (cass. 2 gennaio 2002, n. 5) gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 113 La responsabilità civile il nesso di causalità Cass., sez. III, 29-10-2003, n. 16226: Nella responsabilità oggettiva il nesso eziologico tra il soggetto obbligato a risarcire il danno e quest’ultimo consiste in una fattispecie complessa costituita da un lato dalla causazione del danno ricollegabile alla cosa, ad un animale o ad una persona; e dall’altro da un rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa, animale o persona. gioacchino la rocca dipartimento giuridico politico università statale di milano 114