La responsabilità
civile
La situazione sostanziale di base
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
1
La responsabilità civile
 “Io danneggio gli altri soltanto guidando la mia
macchina. Contribuendo alla congestione del
traffico, io aggiungo qualcosa al ritardo degli
altri automobilisti, per non parlare della loro
pressione del sangue. La presenza della mia
auto sulla strada, anche se guido con
attenzione, sia pure in minima parte aumenta la
possibilità che gli altri abbiano un incidente. I
gas di scarico della mia macchina inquinano
l’aria che gli altri respirano” (McMillan, 119)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
2
La responsabilità civile
Si sono già fatti esempi di atti dannosi:
 immissioni che non superano la
“normale tollerabilità”
 atti di concorrenza
NOTARE: ci sono due attività in contrasto
tra loro; una danneggia l’altra; nel
momento in cui il danno arrecato ad una
attività non viene risarcito,
automaticamente si privilegia l’altra.
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
3
La responsabilità civile
1
Quadro normativo
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
4
Responsabilità civile
quadro normativo
art. 1173:Fonti delle obbligazioni. Le
Disposizioni di base
del codice
civile
obbligazioni derivano da contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a
produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
art. 2043: Risarcimento per fatto
illecito. Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno
Artt. 2047 ss. (v. libro IV, tit. IX, c.c.)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
5
Responsabilità civile
quadro normativo
ALTRI ESEMPI NORMATIVI RILEVANTI
a) Responsabilità del produttore (d.lgs. 206/05)
 art. 114: “il produttore è responsabile del
danno cagionato da difetti del suo
prodotto”
 art. 115: “ 1. Prodotto, ai fini delle
presenti disposizioni, è ogni bene
mobile, anche se incorporato in altro
bene mobile o immobile. 2. Si considera
prodotto anche l'elettricità”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
6
Responsabilità civile
quadro normativo
b) Danno ambientale (art. 18, l. 349/1986)
 “1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di
provvedimenti adottati in base a legge
che comprometta l'ambiente, ad esso
arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o
in parte, obbliga l'autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
7
La responsabilità
civile
2 Analisi delle disposizioni di
base del codice civile
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
8
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
art. 1173: Fonti delle
obbligazioni. “Le obbligazioni
derivano da contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o
fatto idoneo a produrle in
conformità dell'ordinamento
giuridico”.
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
9
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
1. Quale obbligazione ha fonte
nel fatto illecito?
2. Chi ne sono i soggetti?
3. Quale è l’interesse del
creditore soddisfatto dalla
relativa prestazione? (art. 1174 c.c.)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
10
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Rileggiamo l’art. 2043 c.c.:
“qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un
danno ingiusto, obbliga colui
che ha commesso il fatto a
risarcire il danno”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
11
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
risposte
1. obbligazione di risarcire il danno
(riparare il pregiudizio sofferto;
“reintegrazione”)
2. “colui che ha commesso il fatto” (ma v.
diapositiva 12, 15 s. ) ed il danneggiato
3. Interesse alla eliminazione della lesione
patrimoniale subita
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
12
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Quali sono le differenze tra
l’obbligazione che nasce da
fatto illecito e l’obbligazione che
sorge da contratto?
Vediamone alcune …
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
13
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
1. Oggetto dell’obbligazione
 Obbligazione da
 Obbligazione da
fatto illecito: (non
un bene prima
inesistente nel
patrimonio del
creditore ma) la
“reintegrazione” (v.
art. 2058)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
contratto: il bene
dedotto in contratto,
perseguito e voluto
dal creditore,
promesso dal
debitore
14
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
2. I soggetti ed in particolare il debitore
 Obbligazione da
 Obbligazione da
fatto illecito: “colui
che ha commesso il
fatto” (art. 2043) o il
soggetto di volta in
volta indicato dalla
legge (artt. 2047 ss.)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
contratto: il
promittente (colui
che ha concluso il
contratto
promettendo
un’attribuzione
patrimoniale)
15
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
3. Interesse del creditore
 Obbligazione da
 Obbligazione da
fatto illecito:
interesse alla
riparazione del
danno subito
(ristabilimento dello
status quo ante)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
contratto: interesse
alla attribuzione
patrimoniale prevista
in contratto
(ricezione di un bene
ulteriore rispetto a
quelli già nel
patrimonio)
16
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
4. L’onere della prova
 Obbligazione da
 Obbligazione da
fatto illecito: il
danneggiato deve
provare il fatto, la
colpa o comunque il
collegamento col
convenuto, i danni, il
rapporto di causalità
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
contratto: il
creditore deve
provare il contratto,
dedurre
l’inadempimento,
provare i danni ed il
nesso di causalità
17
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Focus sul titolo IX, libro
IV, c.c.
diretto a determinare gli
elementi rilevanti per la
individuazione del
responsabile
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
18
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Chi risarcisce: colui che
ha commesso il danno
Art. 2043
2049
Chi ha causato il
danno:”domestici e
commessi” (dipendenti)
Chi risarcisce:”padroni e
committenti”
condizioni:colpa dolo / danno
ingiusto
Chi ha causato il danno: incapace
2047
Chi risarcisce:esercente
attività pericolosa
2050:
Chi risarcisce:chi è tenuto
alla sorveglianza
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
Condizioni: collegamento
del danno all’attività
19
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Causa del danno: rovina
dell’edifico o della
costruzione
Causa del danno:cosa
Art. 2051
2053
Chi risarcisce: custode
Chi risarcisce: proprietario
Causa del danno: animale
2052
Causa del danno: circolazione
del veicolo
2054
Chi risarcisce:
proprietario; chi se
ne serve
Chi risarcisce:conducente,
proprietario
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
20
Responsabilità civile
analisi delle disposizioni di base
Uno sguardo alla tecnica normativa:
1. la responsabilità per colpa (art.2043
c.c.) è configurata come regola
generale in omaggio alla tradizione (e
secondo l’impostazione dell’epoca)
2. La fattispecie indeterminata e le
clausole generali
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
21
La responsabilità
civile
3. Il problema della responsabilità
civile
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
22
La responsabilità civile.
Il problema
Analizziamo i seguenti
esempi tratti da
disposizioni del codice
civile o di leggi speciali:
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
23
La responsabilità civile
Il problema
 art. 2043 c.c.: “qualunque fatto doloso o
colposo obbliga … a risarcire il danno”
 art. 20482: “I precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi
e apprendisti …”
 art. 2049: “I padroni e i committenti sono
responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito
dei loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze …”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
24
La responsabilità civile
Il problema
 art. 2050 c.c.: “Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attività pericolosa, per
sua natura o per la natura dei mezzi adoperati,
è tenuto al risarcimento …”
 art. 2600 c.c.: “se gli atti di concorrenza sleale
sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è
tenuto al risarcimento dei danni … accertati gli
atti di concorrenza, la colpa si presume
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
25
La responsabilità civile
Il problema
 art. 1681 c.c. : “… il vettore risponde dei
sinistri che colpiscano la persona del
viaggiatore durante il viaggio e della
perdita o dell'avaria delle cose che il
viaggiatore porta con sé, …” (?)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
26
La responsabilità civile
Il problema
 art. 843 c.c.: “Il proprietario deve permettere
l'accesso e il passaggio nel suo fondo … al fine
di costruire o riparare un muro o altra opera
propria del vicino oppure comune. Se l'accesso
cagiona danno, è dovuta un'adeguata
indennità”
 art. 1038 c.c.: “Prima di intraprendere la
costruzione dell'acquedotto, chi vuol condurre
acqua per il fondo altrui deve pagare …
l'indennità per i danni …”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
27
La responsabilità civile
Il problema
 art. 14, d. lgs. 22/1997: “L'abbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e
nel suolo sono vietati. È altresì vietata
l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere,
allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee …”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
28
La responsabilità civile
Il problema
 art. 41 Cost. “l’iniziativa economica
privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla
libertà e alla dignità umana”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
29
La responsabilità civile
Il problema
 Art. 104, d.lgs. 206/05: “il produttore
immette sul mercato solo prodotti sicuri”
 Art. 112 , d.lgs. 206/05: “il produttore che
immette sul mercato prodotti pericolosi
… è punito con la pena dell’arresto …”
 art. 114, d. lgs. N. 206/05: “il produttore
è responsabile del danno cagionato da
difetti del suo prodotto”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
30
La responsabilità civile
il problema
Alcune osservazioni
…
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
31
La responsabilità civile
Il problema
Tutti gli esempi sopra elencati fanno riferimento
ad attività.
Gli eventuali danni provocati a terzi (le c. d.
“esternalità”) debbono essere risarciti (illecito).
Altre attività sono del pari permesse, ma le loro
“esternalità” determinano a carico dell’agente
solo l’obbligo di pagare “un’indennità” (c.d. “atto
lecito dannoso”)
Infine altre attività sono vietate (illecita è l’attività)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
32
La responsabilità civile
Il problema
In altre parole, le disposizioni elencate
mirano a risolvere “il problema della
responsabilità civile”:
tutte le attività umane (possono
determinare danni i quali) hanno un
costo che si riverbera sugli altri. Chi
deve sopportare questo costo ? Per
evitare questo costo si deve rinunciare
all’attività e ai suoi benefici?
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
33
La responsabilità civile
Il problema
soluzioni possibili:
 Se il costo sociale è ritenuto
insopportabile in rapporto ai benefici
l’attività è vietata
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
34
La responsabilità civile
Il problema
Se non si vuole rinunciare ai benefici,
occorre decidere cosa fare dei costi:
 Quali danni (e relativi costi) prendere in
esame: tutti o solo alcuni
 Lasciarli a carico della vittima
 Traslarli sull’agente o su un terzo
 Ripartirli tra questi soggetti e in che
misura
 Porli a carico della società
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
35
La responsabilità civile
Il problema
 Funzione delle regole di
responsabilità civile:
Allocare i costi sociali delle
attività umane nel modo
storicamente ritenuto più
efficiente
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
36
la responsabilità civile
4. Un rapido inquadramento storico
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
37
la responsabilità civile
inquadramento storico
Si può addirittura abbozzare
una sorta di (mini) storia
dell’ordinamento
economico-sociale e dei
suoi riflessi giuridici
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
38
La responsabilità civile
 Scarsa popolazione
 Poche attività
 No beni diversi dalle
cose
 Cosa può tutelare
l’istituto della
responsabilità civile?
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
39
la responsabilità civile
inquadramento storico
 il codice civile italiano del 1865
costituisce la traduzione del codice civile
francese del 1804.
 entrambi sono espressione delle ragioni
dei proprietari terrieri (alla fine del
settecento prevale e viene codificata la
configurazione della proprietà come
diritto “sacro ed inviolabile della
persona”)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
40
la responsabilità civile
inquadramento storico
 ai primi dell’ottocento dall’Inghilterra si
diffonde nell’Europa continentale
quell’impetuoso impulso allo sviluppo
economico-sociale che va sotto il nome
di “rivoluzione industriale”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
41
la responsabilità civile
inquadramento storico
Un panorama
inglese
del primo
ottocento
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
42
la responsabilità civile
inquadramento storico
in questo contesto gli istituti economicogiuridici al centro del sistema sono:
• la proprietà in quanto costituente la
forma di ricchezza più diffusa e rilevante
nella società
•l’attività industriale in quanto fattore
potente di sviluppo e di produzione di una
nuova forma di ricchezza
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
43
la responsabilità civile
inquadramento storico
dunque, le esigenze economico-sociali
all’epoca avvertite sono:
tutela della proprietà
tutela dell’impresa, nel senso di
non addossare ad essa costi
tali che potessero frenarla
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
44
la responsabilità civile
inquadramento storico
gli strumenti concettuali, che traducono all’interno
della responsabilità civile queste esigenze,
sono:
 la limitazione dei danni risarcibili alla
lesione dei diritti soggettivi assoluti
 l’enfatizzazione dell’elemento soggettivo
(“nessuna responsabilità senza colpa”)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
45
La responsabilità civile
 “Diritti soggettivi assoluti” sono
storicamente i diritti reali e soprattutto la
proprietà e la vita, l’integrità fisica
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
46
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto
dell’uomo, che arreca danno ad altri,
obbliga quello per colpa del quale è
avvenuto, a risarcire il danno”
 par. 823 BGB: “chi deliberatamente o
per negligenza lede ingiustamente la
vita, il corpo, la salute, la proprietà o un
ulteriore simile diritto di altri, è tenuto
verso questi al risarcimento del danno
che ne deriva”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
47
la responsabilità civile
inquadramento storico
 il risultato operazionale di queste premesse
(apparentemente) teoriche era che quanti
esercitassero un’attività
dovevano risarcire solo quei
danni alla proprietà (o alla vita)
che derivassero da una condotta
negligente loro direttamente
ascrivibile (riflessi – ad esempio - su danni ai terzi
e infortuni sul lavoro)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
48
la responsabilità civile
inquadramento storico
questo impianto privilegiava (la proprietà e)
l’impresa ed è stato scalzato quando lo
scenario è mutato perché nel corso del
900
 l’industria è giunta a maturazione e quindi non è
più giustificata sul piano economico-sociale
l’esenzione dal costo delle “esternalità”
 Lo sviluppo tecnologico ha reso possibile
esercitare attività in numero sempre crescente
e potenzialmente sempre più dannose …
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
49
la responsabilità civile
inquadramento storico
 … la ricchezza trascende la proprietà
terriera
 anche grazie allo sviluppo economico
assumono forza valori e interessi prima
regressivi
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
50
la responsabilità civile
inquadramento storico
Tutto ciò si traduce (diap.41 e 42)
 in termini di politica del diritto:
 Ampliamento dei danni risarcibili
 Mutamento della funzione della
responsabilità civile che non mira più
alla reintegrazione del singolo
danneggiato, ma alla prevenzione dei
danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
51
la responsabilità civile
inquadramento storico
Tutto ciò si traduce (diap. 41 e 42).
 sul piano normativo:
Art. 832 c.c.: “il proprietario ha il diritto di
godere e disporre delle cose … con
l’osservanza dei limiti stabiliti dall’ordinamento
giuridico.”
art. 844 c.c.
Artt. 2049 e 2050 c.c.
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
52
la responsabilità civile
inquadramento storico
art. 2 Cost.:
I nuovi
valori
“la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo … e
richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà … economica e sociale.”
Art. 422 Cost.:
“la proprietà privata è
riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina … i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale. ”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
53
la responsabilità civile
inquadramento storico
art. 41 Cost.
Responsabilità del produttore (da
I nuovi
valori e
l’internalizzazione
sempre
maggiore
dei costi di
impresa
“il produttore è responsabile del danno
cagionato da difetti del suo prodotto” del 1988,
a “il produttore deve immettere sul mercato solo
prodotti sicuri” del 1995).
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
54
La responsabilità
civile
5. La funzione
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
55
La responsabilità civile
la funzione
Obiettivi di politica del diritto connessi
alla responsabilità civile:
non (solo) la reintegrazione del
singolo danneggiato, ma
(soprattutto) la prevenzione dei
danni onde limitarne il costo sociale
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
56
La responsabilità civile
la funzione
Una comune regola d’esperienza:
La più banale forma di
prevenzione di un incidente è
quella di indurre i soggetti
coinvolti a prendere tutte le
misure necessarie per evitare il
danno
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
57
La responsabilità civile
la funzione
Responsabilità per colpa
Strumenti
Concorso di colpa
Vediamo come, perché e quando funzionano…
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
58
La responsabilità
civile
6. La colpa
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
59
La responsabilità civile
la colpa
Cos’è la colpa?
 Art. 43 c.p.: “è colposo, o contro
l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si
verifica a causa di negligenza,
imprudenza o imperizia, ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
e discipline”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
60
La responsabilità civile
la colpa
colpa
Colpa
oggettiva
difetto di prudenza,
diligenza, perizia
Generica
Soggettiva
colpa
specifica
Violazione leggi,
regolamenti ecc.
Grave
colpa
Lieve
lievissima
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
61
La responsabilità civile
la colpa
 Negligenza: violazione delle regole
sociali che descrivono la condotta di un
soggetto attento ed oculato nel
raggiungimento dei suoi fini
 Imprudenza: violazione delle modalità
imposte dalle regole sociali
nell’espletamento di certe attività
 Imperizia: violazione delle regole
tecniche generalmente seguite in un
certo settore
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
62
La responsabilità civile
la colpa
 L’indeterminatezza di queste definizioni
non deve sorprendere. Si tratta di
formule utilizzate per significare che un
determinato comportamento concreto è
conforme a quello che ragionevolmente
ci si attende in un determinato contesto
economico-sociale da chi svolge
un’attività da cui possa derivare un
danno …
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
63
La responsabilità civile
la colpa
Cfr. ad es. Cass. 10 agosto 2004, n. 15424:
Fatto: un notaio sbaglia nell’identificare la persona del venditore
La vendita è nulla e l’acquirente pretende i
danni dal notaio
il notaio non è responsabile dei danni da taluno subiti
per l’erronea identificazione di una delle parti di un
contratto, se egli si sia convinto dell’identità di un
soggetto sulla base di “elementi idonei a giustificare il
convincimento stesso secondo regole di diligenza,
prudenza e perizia professionale”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
64
La responsabilità civile
la colpa
NOTARE: i tre concetti (diligenza, prudenza,
perizia) vengono usati come una sorta di
endiadi, senza che a nessuno di essi venga
assegnato in motivazione un senso
caratterizzante. essi vogliono semplicemente
indicare che nella specie il notaio aveva fatto
quanto ci si attendeva da lui per identificare
le parti senza avere l’obbligo di procedere ad
una identificazione assolutamente certa
Cass. 15424/2004
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
65
La responsabilità civile
la colpa
Cass. 15424/
2004
Nella fattispecie il notaio aveva identificato
la parte sulla base del documento, sulla
base della dichiarazione delle parti di
conoscersi, sulla base del fatto che la
persona presentatasi come venditore ha
prodotto ordinanza di estinzione del
processo esecutivo sull’immobile
venduto
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
66
La responsabilità civile
la colpa
 una valutazione più tecnica della
redazione della norma in questo caso
può aiutare a capire:
 si tratta di “clausole generali”. di nozioni
indeterminate che vengono
concretizzate nel singolo caso concreto
per esprimere il concetto che la condotta
dell’agente è quella che ci si poteva
ragionevolmente attendere in quella data
situazione
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
67
La responsabilità civile
la colpa
cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.:
“nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
68
La responsabilità civile
la colpa
 la valutazione della “colpa” consiste nello
stabilire se il danneggiante – nel
compiere una determinata attività – ha
adottato una “certa quantità di cautele”
onde evitare il danno. il ché equivale a
dire che l’obbligo di risarcire i danni
arrecati “per colpa” rappresenta la
sanzione per la mancata adozione di
quella “certa quantità di cautele”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
69
La responsabilità civile
la colpa
 quindi – una volta adottata quelle
determinate misure di prevenzione –
l’agente sarà esente da responsabilità
ciò significa che in questo caso i
danni rimarranno a carico del
danneggiato, il quale è pertanto è
incentivato a “stare attento”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
70
La responsabilità civile
la colpa
una prima conclusione:
adottare il criterio della colpa al fine
di disciplinare la responsabilità civile
significa indurre le parti (potenziali
danneggianti e potenziali vittime)ad
agire in modo da adottare
comportamenti diretti a ridurre gli
incidenti (e quindi i costi sociali)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
71
La responsabilità civile
la colpa
quadro
riassun
tivo
colpa: comportamenti indotti
 agente:adotta misure
 vittima:adotta misure
di prevenzione
“socialmente
richieste” perché sa
che esse sono
sufficienti ad
esonerarlo da
responsabilità
preventive del danno
perché sa che costi
rimarranno a suo
carico se
danneggiante ha
adottato le misure
preventive
socialmente richieste
(v. art. 2046)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
72
La responsabilità civile
la colpa
una seconda conclusione:
adottare il criterio della colpa ha
senso solo quando le parti sono
in grado di fare qualcosa in
concreto per impedire il danno
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
73
la responsabilità civile
7. la responsabilità oggettiva
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
74
la responsabilità civile
la responsabilità oggettiva
presupposti
“di fatto”
colpa: entrambe le parti possono fare
in concreto qualcosa per evitare
l’incidente (“condizioni di prevenzione
bilaterale”) (es.: uso del prodotto)
responsabilità oggettiva: solo il
danneggiante è in grado di adoperarsi
per prevenire il danno (es.: difetto del prodotto)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
75
La responsabilità civile
la responsabilità oggettiva
NOTARE: è rimessa a colui
che esercita l’attività l’analisi
costi/benefici e, dunque, la
valutazione della
convenienza economica
della medesima
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
76
La responsabilità civile
la responsabilità oggettiva
la responsabilità civile è
strumento di incentivazione alla
adozione di misure di
prevenzione degli incidenti
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
77
la responsabilità civile
8. la nozione di “ingiustizia” del
danno
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
78
La responsabilità civile
 Una premessa di carattere generale: vi è
una connessione sistematica tra
proprietà, beni e tutela aquiliana: i beni
sono gli strumenti per la soddisfazione
degli interessi ritenuti meritevoli di tutela
da parte dell’ordinamento. La distruzione
di quegli strumenti determina il diritto al
risarcimento del danno, che per tale via
si configura come ulteriore forma di
tutela di quegli stessi interessi
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
79
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 art. 1151 c.c. 1865: “qualunque fatto
dell’uomo, che arreca danno ad altri,
obbliga quello per colpa del quale è
avvenuto, a risarcire il danno”
 par. 823 BGB: “chi deliberatamente o
per negligenza lede ingiustamente la
vita, il corpo, la salute, la proprietà o un
ulteriore simile diritto di altri, è tenuto
verso questi al risarcimento del danno
che ne deriva”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
80
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 art. 2043 c.c.: qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che lo ha
commesso a risarcire il danno”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
81
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 art. 1151 c.c. 1865 sembra codificare in
modo assoluto il principio alterum non
laedere (neminem laedere)
se così fosse, si
paralizzerebbe di fatto
qualsiasi attività umana
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
82
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 gli artt. 823 B.G.B. e 2043 c.c. sembrano
individuare il criterio selettivo dei danni
risarcibili attraverso tecniche normative
differenti
tipicità o atipicità dell’illecito ?
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
83
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
 in realtà un criterio selettivo è sempre
stato individuato - a prescindere, di fatto,
dalla lettera dei vari testi legislativi - in
rapporto alle condizioni socioeconomiche (v. “inquadramento storico”)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
84
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
l’interpretazione che ha dominato
la dottrina fino a quaranta anni fa:
“ingiusto”
“non iure”: l’attività dannosa non
deve aver luogo nell’esercizio di
un diritto soggettivo
“contra jus”: danno risarcibile è
solo quello consistente nella
lesione di un “diritto soggettivo
assoluto”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
85
la responsabilità civile
la “ingiustizia” del danno
evoluzione giurisprudenziale della nozione di
ingiustizia del danno
 lesione del “diritto di
 lesione di ogni
credito”
“interesse
giuridicamente
rilevante”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
86
La responsabilità
civile
9. Imputabilità
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
87
La responsabilità civile
imputabilità
 Il “fatto” di cui all’art. 2043 c.c. come si
colloca rispetto alla tradizionale griglia
“fatto, atto, negozio”?
dietro una questione
apparentemente classificatoria si
cela un tema “ideologico”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
88
La responsabilità civile
imputabilità
la tesi dello “atto”
art. 414 c.c.
art. 2046: “Non risponde delle
conseguenze del fatto dannoso chi non
aveva la capacità d'intendere o di volere
al momento in cui lo ha commesso, a
meno che lo stato d'incapacità derivi da
sua colpa”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
89
La responsabilità civile
imputabilità
cosa si intende per “capacità di intendere e
volere”?
• art.
414: capacità di provvedere ai propri interessi,
ossia di apprezzare la realtà, i propri bisogni in
rapporto ad essa e la congruenza e le possibili
conseguenze delle proprie azioni rispetto alla realtà
stessa ;
• dottrina: consapevole capacità di scelta tra diverse
alternative di azione
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
90
La responsabilità civile
imputabilità
 giurisprudenza penale: si ha incapacità di
intendere e volere quando siano
compromessi “i processi conoscitivi,
valutativi e volitivi del soggetto, eliminando
od attenuando grandemente la capacità di
percepire il disvalore sociale del fatto e di
autodeterminarsi autonomamente”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
91
La responsabilità civile
imputabilità
Ciò significa che per l’art. 2046 c.c.,
affinché sia produttivo dell’obbligo di
risarcire il danno, il fatto di cui all’art.
2043 c.c. deve essere posto in essere
da chi sia consapevole delle
conseguenze del fatto medesimo e ciò
malgrado lo compia egualmente
ossia
è non un fatto, ma un atto giuridico
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
92
La responsabilità civile
imputabilità
 in realtà la complessità DELLE
fattispecie da cui deriva la responsabilità
civile giustifica l’adozione del termine
“fatto”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
93
La responsabilità civile
imputabilità
al di là dell’inquadramento dogmatico del
“fatto” ex art. 2043 c.c., l’art. 2046 c.c.
pone due problemi:
1. il suo significato all’interno delle regole
di responsabilità civile
2. la sua applicabilità solo alla
responsabilità per colpa o anche ad
altri tipi di responsabilità
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
94
La responsabilità civile
imputabilità
fine delle regole di responsabilità civile:
incentivare l’adozione di un determinato livello
di misure preventive degli incidenti
significato
dell’art. 2046
a nessun incentivo può
essere sensibile chi non sia
capace di intendere e volere,
con conseguente inutilità
del sistema della
responsabilità civile
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
95
La responsabilità civile
imputabilità
 in caso di responsabilità oggettiva non
ha senso stabilire se, al momento
dell’incidente, l’esercente l’attività
pericolosa o il custode dell’immobile
fossero capaci di intendere e volere
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
96
La responsabilità
civile
10. Il nesso di causalità
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
97
La responsabilità civile
il nesso di causalità
A cosa serve il nesso di causalità?
“il problema del nesso causale assume il
proprio senso giuridico come problema
della estensione della responsabilità del
soggetto convenuto in giudizio”, in
quanto, a seconda della teoria accolta, si
escludono o si includono determinati
danni dall’ambito della risarcibilità
In altre parole il “nesso di causalità” serve
per rispondere alle seguenti domande:
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
98
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Il nesso di causalità
 La lesione ingiusta riscontrata nel caso
concreto è riconducibile all’agente, o
comunque a colui che in astratto appare
responsabile?
 Quali conseguenze della lesione devono
essere traslate dalla vittima al
responsabile?
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
99
La responsabilità civile
il nesso do causalità
Le risposte a queste domande non sono
rimesse alla fisica meccanica, ma alla
teoria della causalità giuridica adottata
nel caso concreto.
E vedi infatti …
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
100
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Nesso di causalità
 t. della conditio sine qua non: è
responsabile dell’evento chiunque abbia
posto in essere un qualsiasi fatto che,
nella serie causale, costituisca un
antecedente necessario dell’evento
medesimo, il quale, dunque, non si
sarebbe prodotto senza quel fatto
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
101
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Nesso di causalità
 t. della “prevedibilità dell’evento”: è
responsabile l’autore dell’antecedente
necessario che sia stato in grado di
figurarsi l’evento
 t. della “causalità adeguata”: sono
conseguenze giuridicamente rilevanti
solo gli eventi che rientrino – secondo la
normale esperienza - in una normale
sequenza causale
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
102
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Nesso di causalità
 Teoria dello scopo della norma violata:
ad un determinato evento, posto in
essere in violazione di una norma,
possono ricondursi solo i danni che la
norma medesima mirava ad evitare
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
103
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Nesso di causalità
Proprio la varietà di teorie e la diversità
delle conseguenze di ciascuna conferma
come il “nesso di causalità” non sia un
elemento di stampo naturalistico, ma
giuridico-valutativo
E se è tale, il riferimento indeclinabile non
può che essere alle norme
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
104
La responsabilità civile
il nesso di causalità
nesso di causalità: il quadro normativo
 art. 1223 c.c.: “Il risarcimento del danno per
l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la
art. 2056
perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”
 art. 40 c.p.: “Rapporto di causalità. Nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza
del reato, non è conseguenza della sua azione od
omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
105
La responsabilità civile
il nesso di causalità
nesso di causalità: il quadro normativo
 art. 41 c.p.: “Concorso di cause. Il concorso di cause
preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non
esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione
e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto
di causalità, quando sono state da sole sufficienti a
determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od
omissione precedentemente commessa costituisce per
sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le
disposizioni precedenti si applicano anche quando la
causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste
nel fatto illecito”
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
106
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Il nesso di causalità: il quadro normativo
Elementi rilevanti:
 Il danno, lo “evento dannoso”, quale
“conseguenza immediata e diretta” della
condotta del responsabile (art. 1223 c.c.; 40
c.p.)
 Il ruolo delle cause “indipendenti dall’azione od
omissione” del responsabile …
 ed in particolare delle cause sopravvenute
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
107
La responsabilità civile
il nesso di causalità
Nesso di
causalità:
il quadro
normativo
 Se le cause “indipendenti dall’azione” del
responsabile non escludono il rapporto
di causalità tra l’azione medesima e il
danno, significa che il legislatore ha
adottato la t. della conditio sine qua non,
vale a dire la t. secondo la quale è
responsabile l’autore di un qualsiasi
evento che abbia concorso alla
verificazione del fatto medesimo
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
108
La responsabilità civile
il nesso di causalità
 Questo rilievo incide sull’interpretazione
Nesso di
causalità:
il quadro
normativo
della locuzione “conseguenza immediata
e diretta”, nel senso che le cause
indipendenti non fanno venire meno il
rapporto di “immediatezza” tra fatto del
responsabile e danno, sempre che il
fatto del responsabile sia configurabile
come “antecedente necessario” del
danno stesso
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
109
La responsabilità civile
il nesso di causalità
 al contrario, il rapporto di immediatezza
nesso di
causalità:
il quadro
normativo
è reciso dalle “cause sopravvenute”
quando “sono state da sole sufficienti a
determinare l’evento”. la causa
sopravvenuta esclude la responsabilità
del danno quando è sufficiente da sola a
spiegare il prodursi del danno stesso
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
110
La responsabilità civile
il nesso di causalità
nesso di
causalità:
il quadro
normativo
 rimane senza risposta nella legge l’interrogativo
sulla natura del rapporto che deve sussistere
tra un “evento dannoso” e l’azione del
responsabile perché il primo possa dirsi
“conseguenza” della seconda
a questo interrogativo ha cercato di dare
risposta la giurisprudenza
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
111
La responsabilità civile
il nesso di causalità
 il nesso di causalità tra un fatto e l'evento lesivo
nesso di
causalità:
la
giurisprudenza
ricorre quando questo rientri tra le conseguenze
normali ed ordinarie del fatto, e che
l'antecedente medesimo non sia poi
neutralizzato (Cass. 20 febbraio 1998 n. 1857).
 Per accertare il suddetto nesso il giudice deve
valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine
di stabilire se il fatto era obiettivamente e
concretamente (cioè con riferimento a quel
singolo caso contingente) idoneo a produrre
l'evento (Cass. 11 settembre 1998 n. 9037;
Cass. 15-02-2003, n. 2312).
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
112
La responsabilità civile
il nesso di causalità
 “Nel sistema risarcitorio civilistico un evento
nesso di
causalità:
la
giurisprudenza
dannoso è da considerare causato da un altro
se il primo non si sarebbe verificato in assenza
del secondo (cosiddetta teoria della "conditio
sine qua non"): ma nel contempo non è
sufficiente tale relazione causale per
determinare una causalità giuridicamente
rilevante, dovendosi, all’interno delle serie
causali così determinate, dare rilievo a quelle
soltanto che, nel momento in cui si produce
l’evento causante, non appaiano del tutto
inverosimili c.d. t. della causalità adeguata”
(cass. 2 gennaio 2002, n. 5)
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
113
La responsabilità civile
il nesso di causalità
 Cass., sez. III, 29-10-2003, n. 16226:
Nella responsabilità oggettiva il nesso eziologico
tra il soggetto obbligato a risarcire il danno e
quest’ultimo consiste in una fattispecie
complessa costituita da un lato dalla
causazione del danno ricollegabile alla cosa, ad
un animale o ad una persona; e dall’altro da un
rapporto giuridico (e/o eccezionalmente di mero
fatto) tra detto soggetto obbligato e tale cosa,
animale o persona.
gioacchino la rocca
dipartimento giuridico politico
università statale di milano
114
Scarica

Fatto illecito