SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI PROFILI CRITICI MEDICOLEGALI DELLA LEGGE BALDUZZI UMBERTO GENOVESE MICHELANGELO BRUNO CASALI V FOCUS SEMESTRALE PROFESSIONALE SANITARIA MILANO, 21 MARZO 2013 SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’ Contenuti di diretto interesse medicolegale della cd. Legge Balduzzi (art. 3): 1) contenuti relativi alla identità professionale dell’aspirante CTU (art. 3 comma 5: l’albo dei CTU) 2) contenuti relativi alla metodologia medico-forense per la analisi di vicende di Resp Prof San (art. 3 comma 1: le linee guida e la colpa lieve) ART. 3 COMMA 5: ALBO dei CTU -aggiornamento almeno quinquennale -contemporanea disponibilità di esperti medicolegali e di esperti clinici (priorità della competenza medicolegale, collegialità delle indagini) -espresso coinvolgimento delle Società Scientifiche nella gestione. L’esperto … Il detentore di applicabile cultura valutativa (spendibilità pratica dell’esperto) al tempo stesso efficace (capacità di corretta risposta ad un quesito) ed efficiente (capacità di funzionale risposta in riferimento al bilancio costi/benefici) In medicina, il dimostrato detentore di medical competence (clinical competence per i medici clinici e forensic competence per i medici legali) L’esperto e l’albo dei CTU: 3 problemi Un problema di positiva definizione del grado minimo di clinical o forensic competence per gli aspiranti CTU (quale formazione post-universitaria?) Un problema di positiva identificazione del valutatore dei requisiti degli aspiranti CTU (valutatori dotati di competenza tecnica?) Un problema di controllo in itinere della persistenza del grado minimo di clinical o forensic competence (come valutare l’operato dei CTU in regolare servizio?) Spunti di riflessione in tema di identità professionale del CTU Albo dei CTU = strumento da riformare con il metro oggettivo della medical competence Legge Balduzzi = occasione imperdibile per avviare la riforma Riforma = opera prevedibilmente avversata (sindrome NIMBY) ma irrinunciabile per una equa amministrazione di giustizia e per una sostenibilità assicurativa dell’impegno in sanità ART. 3 COMMA 1: LINEE GUIDA La linea guida è una raccomandazione comportamentale di ambito diagnostico-terapeutico, che, emanata sulla base di una condivisa evidenza scientifica (società scientifiche), consente una efficace ed efficiente gestione della maggioranza dei casi clinici incontrati nella pratica medica. È dunque uno strumento di sintesi scientifica e di portata epidemiologica. In quanto detenente portata epidemiologica, la linea guida … … rappresenta una regola statistica e non universale … se correttamente selezionata ed applicata, garantisce la migliore risposta clinica per la maggioranza di un certo gruppo di pazienti … non garantisce la automatica copertura di ogni singolo caso clinico incontrato (eccezione alla regola) … nei casi riconosciuti come eccezionali, deve essere derogata In prospettiva medicolegale, la linea guida … … deve essere conosciuta nelle sue potenzialità … deve essere conosciuta nei suoi limiti … deve essere correttamente applicata nei casi che ricadano sotto la sua copertura (LG operante) … deve essere derogata nei casi che non ricadano sotto la sua copertura (LG non operante) Altrimenti … … possibile concretizzazione di un presupposto di colpa sanitaria LINEA GUIDA DISPONIBILE E RISPETTATA LINEA GUIDA DISPONIBILE MA NON RISPETTATA NON COLPA SANITARIA COLPA LIEVE COLPA GRAVE Corretta esecuzione della Linea Guida operante (caso regolare) Esecuzione in piccola parte errata della Linea Guida operante (ad es: piccolo errore di esecuzione di manovra chirurgica) Acritica esecuzione di una Linea Guida evidentemente non operante Corretta deroga dalla Linea Guida non operante (caso eccezionale) Ingiustificata deroga minoritaria da una Linea Guida operante Esecuzione grossolanamente errata della Linea Guida operante (ad es: grave errore di esecuzione di manovra chirurgica) Ingiustificata deroga sostanziale da una Linea Guida evidentemente operante Il caso della Linea Guida non (ancora) disponibile … … caso non (ancora) inquadrabile all’interno di raccomandazioni scientifiche comprovate e condivise … caso che pone problemi tecnici di speciale difficoltà … fattispecie ex art. 2236 CC? ART. 3 COMMA 1: LA COLPA LIEVE (E LA COLPA GRAVE) COLPA LIEVE AREA LOGICA DI MEZZO COLPA GRAVE Ma come interpretare l’area di mezzo? COLPA LIEVE COLPA LIEVE COLPA LIEVE COLPA GRAVE COLPA GRAVE COLPA MEDIA COLPA GRAVE PER CONCLUDERE … UN TENTATIVO DI SINTETICA INTERPRETAZIONE MEDICOLEGALE DELL’INTENTO DELLA LEGGE BALDUZZI Una maggiore omogeneità nazionale dei pronunciamenti medico-forensi: - raggiungibile a mezzo di una certificata qualità dei CTU (albo CTU) ed a mezzo della prioritaria attenzione metodologica a condivise evidenze oggettive (Linee Guida) - realizzabile a mezzo di un concreto coinvolgimento responsabile delle società scientifiche (nuove forme di Resp Prof San?) - finalizzata a garantire la sostenibilità attuale e futura dell’intero sistema sanità SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI PROFILI CRITICI MEDICOLEGALI DELLA LEGGE BALDUZZI UMBERTO GENOVESE MICHELANGELO BRUNO CASALI V FOCUS SEMESTRALE PROFESSIONALE SANITARIA MILANO, 21 MARZO 2013 SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’