SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
PROFILI CRITICI MEDICOLEGALI DELLA LEGGE
BALDUZZI
UMBERTO GENOVESE
MICHELANGELO BRUNO CASALI
V FOCUS SEMESTRALE
PROFESSIONALE SANITARIA
MILANO, 21 MARZO 2013
SULL’AZIONE
GIUDIZIARIA
NELLA
RESPONSABILITA’
Contenuti di diretto interesse medicolegale della cd.
Legge Balduzzi (art. 3):
1) contenuti relativi alla identità professionale
dell’aspirante CTU (art. 3 comma 5: l’albo dei
CTU)
2) contenuti relativi alla metodologia medico-forense
per la analisi di vicende di Resp Prof San (art. 3
comma 1: le linee guida e la colpa lieve)
ART. 3 COMMA 5: ALBO dei CTU
-aggiornamento almeno quinquennale
-contemporanea disponibilità di esperti
medicolegali e di esperti clinici (priorità della
competenza medicolegale, collegialità delle
indagini)
-espresso coinvolgimento delle Società
Scientifiche nella gestione.
L’esperto …
Il detentore di applicabile cultura valutativa
(spendibilità pratica dell’esperto) al tempo stesso
efficace (capacità di corretta risposta ad un quesito)
ed efficiente (capacità di funzionale risposta in
riferimento al bilancio costi/benefici)
In medicina, il dimostrato detentore di medical
competence (clinical competence per i medici clinici e
forensic competence per i medici legali)
L’esperto e l’albo dei CTU: 3 problemi
Un problema di positiva definizione del grado minimo
di clinical o forensic competence per gli aspiranti CTU
(quale formazione post-universitaria?)
Un problema di positiva identificazione del valutatore
dei requisiti degli aspiranti CTU (valutatori dotati di
competenza tecnica?)
Un problema di controllo in itinere della persistenza
del grado minimo di clinical o forensic competence
(come valutare l’operato dei CTU in regolare
servizio?)
Spunti di riflessione in tema di identità
professionale del CTU
Albo dei CTU = strumento da riformare con il metro
oggettivo della medical competence
Legge Balduzzi = occasione imperdibile per avviare la
riforma
Riforma = opera prevedibilmente avversata
(sindrome NIMBY) ma irrinunciabile per una equa
amministrazione di giustizia e per una sostenibilità
assicurativa dell’impegno in sanità
ART. 3 COMMA 1: LINEE GUIDA
La linea guida è una raccomandazione
comportamentale di ambito diagnostico-terapeutico,
che, emanata sulla base di una condivisa evidenza
scientifica (società scientifiche), consente una efficace
ed efficiente gestione della maggioranza dei casi
clinici incontrati nella pratica medica. È dunque uno
strumento di sintesi scientifica e di portata
epidemiologica.
In quanto detenente portata
epidemiologica, la linea guida …
… rappresenta una regola statistica e non universale
… se correttamente selezionata ed applicata,
garantisce la migliore risposta clinica per la
maggioranza di un certo gruppo di pazienti
… non garantisce la automatica copertura di ogni
singolo caso clinico incontrato (eccezione alla regola)
… nei casi riconosciuti come eccezionali, deve essere
derogata
In prospettiva medicolegale, la linea
guida …
… deve essere conosciuta nelle sue potenzialità
… deve essere conosciuta nei suoi limiti
… deve essere correttamente applicata nei casi che
ricadano sotto la sua copertura (LG operante)
… deve essere derogata nei casi che non ricadano
sotto la sua copertura (LG non operante)
Altrimenti …
… possibile concretizzazione di un presupposto di
colpa sanitaria
LINEA GUIDA
DISPONIBILE E
RISPETTATA
LINEA GUIDA
DISPONIBILE
MA NON
RISPETTATA
NON COLPA
SANITARIA
COLPA LIEVE
COLPA GRAVE
Corretta esecuzione
della Linea Guida
operante (caso
regolare)
Esecuzione in piccola
parte errata della Linea
Guida operante (ad es:
piccolo errore di
esecuzione di manovra
chirurgica)
Acritica esecuzione di
una Linea Guida
evidentemente non
operante
Corretta deroga dalla
Linea Guida non
operante (caso
eccezionale)
Ingiustificata deroga
minoritaria da una Linea
Guida operante
Esecuzione
grossolanamente errata
della Linea Guida
operante (ad es: grave
errore di esecuzione di
manovra chirurgica)
Ingiustificata deroga
sostanziale da una Linea
Guida evidentemente
operante
Il caso della Linea Guida non (ancora)
disponibile …
… caso non (ancora) inquadrabile all’interno di
raccomandazioni scientifiche comprovate e condivise
… caso che pone problemi tecnici di speciale difficoltà
… fattispecie ex art. 2236 CC?
ART. 3 COMMA 1: LA COLPA LIEVE (E LA
COLPA GRAVE)
COLPA LIEVE
AREA LOGICA DI
MEZZO
COLPA GRAVE
Ma come interpretare l’area di mezzo?
COLPA LIEVE
COLPA LIEVE
COLPA LIEVE
COLPA GRAVE
COLPA GRAVE
COLPA MEDIA
COLPA GRAVE
PER CONCLUDERE … UN TENTATIVO DI
SINTETICA INTERPRETAZIONE MEDICOLEGALE
DELL’INTENTO DELLA LEGGE BALDUZZI
Una maggiore omogeneità nazionale dei
pronunciamenti medico-forensi:
- raggiungibile a mezzo di una certificata qualità dei
CTU (albo CTU) ed a mezzo della prioritaria
attenzione metodologica a condivise evidenze
oggettive (Linee Guida)
- realizzabile a mezzo di un concreto coinvolgimento
responsabile delle società scientifiche (nuove forme
di Resp Prof San?)
- finalizzata a garantire la sostenibilità attuale e
futura dell’intero sistema sanità
SEZIONE DIPARTIMENTALE DI MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
PROFILI CRITICI MEDICOLEGALI DELLA LEGGE
BALDUZZI
UMBERTO GENOVESE
MICHELANGELO BRUNO CASALI
V FOCUS SEMESTRALE
PROFESSIONALE SANITARIA
MILANO, 21 MARZO 2013
SULL’AZIONE
GIUDIZIARIA
NELLA
RESPONSABILITA’
Scarica

Genovese