DELIBERAZIONE N. 1812/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014
OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano di
Milano per lo svolgimento di tirocini pratico – applicativi per il corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di
verbalizzante;
Premesso che dall’anno 2012 è attiva una collaborazione con l’IRCCS Istituto
Auxologico Italiano di Milano, sede del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative
delle professioni sanitarie dell’Università degli studi di Milano, per lo svolgimento presso le
strutture di questa azienda del tirocinio pratico – applicativo da parte degli studenti iscritti al
corso stesso;
Ricordato che a seguito della richiesta di rinnovo della convenzione presentata
dall’Istituto Auxologico Italiano, questa azienda ha confermato la disponibilità a proseguire la
collaborazione per il conseguimento dei compiti istituzionali del suddetto corso di laurea;
Visto il testo della convenzione a tale scopo inviato a questa azienda dall’IRCCS
Istituto Auxologico Italiano;
Richiamati:
- il decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3
novembre 1999, n. 509, con il quale sono stati istituiti i corsi di laurea specialistica e i
successivi decreti ministeriali datati 2 aprile 2001, con i quali sono state definite le classi
delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. VII/20950 del 16 febbraio 2005, che approva il
protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde per la stipula di
convenzioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e definisce lo schema-tipo
di convenzione da stipulare tra le università lombarde e le istituzioni sanitarie individuate
quali sede degli stessi corsi per regolamentare i rapporti di collaborazione, prevedendo
altresì la possibilità di stipula di ulteriori accordi convenzionali tra queste ultime e altre
strutture ospedaliere per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti;
Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
U.S.C. Affari Generali MGV
Preso atto che con comunicazione del Senato accademico del 23 aprile 2014
l’Università degli studi di Milano ha disposto il rinnovo, per ulteriori due anni, della
convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di strutture da destinare
alle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie come previsto dalla su richiamata deliberazione di Giunta regionale n.
VII/20950 del 16 febbraio 2005;
Acquisito il parere favorevole dei direttori dell’USC Riabilitazione specialistica e
dell’USC Direzione delle professioni sanitarie alla stipula del citato accordo con il
summenzionato istituto;
Accertato che ricorrono i presupposti per consentire la frequenza delle strutture di
questa azienda da parte degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze
riabilitative delle professioni sanitarie dell’Università degli studi di Milano,
DELIBERA
1. di sottoscrivere con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano la convenzione per lo
svolgimento, presso le strutture di questa azienda, di tirocini pratico – applicativi da parte
di studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie nei termini di cui al testo allegato al presente atto, cui si fa espresso rinvio (All.
A);
2. di precisare che il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a controllo, ai
sensi dell’art.18, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, bensì tra quelli
soggetti a semplice comunicazione alla Regione, come precisato dalla Direzione generale
sanità con apposite note agli atti dei competenti uffici.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
U.S.C. Affari Generali MGV
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI TIROCINIO PER IL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE RIABILITATIVE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE
TRA
l’Istituto Auxologico Italiano – IRCCS, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02703120150, con
sede legale in Milano, via L. Ariosto n. 13, in persona del Direttore generale dott. Mario
Colombo, nato a Mariano Comense (CO) il 01.11.1967
E
L’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, Codice Fiscale 80020570166, Partita IVA n.
00837210160, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, in persona del Direttore generale
dott. Carlo Nicora, nato a Varese il 06.10.1958 (di seguito “Soggetto ospitante”)
PREMESSO
- che l’Istituto Auxologico Italiano in data 20.06.2012 ha stipulato con l’Università degli
studi di Milano apposita convenzione per l’utilizzo di strutture da destinare alle attività
didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie;
- che ai sensi della predetta convenzione l’Istituto Auxologico Italiano è stato individuato
come sede didattica del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni
sanitarie;
- che gli studenti afferenti al corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie dovranno svolgere il progetto di tirocinio previsto dal piano studi del
corso di laurea stesso, presso la sede didattica o presso strutture convenzionate con la
stessa.
Tutto ciò premesso, le parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 2
L’Istituto Auxologico Italiano individua tra le sedi di svolgimento del progetto di tirocinio
l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
ART. 3
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti del corso
di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie dell’Istituto Auxologico
Italiano, per l’espletamento di attività idonea ai fini dell’acquisizione delle competenze che
saranno previste dal progetto medesimo, definito per contenuti e metodo, secondo quanto
stabilito dal regolamento approvato dal collegio didattico su proposta del coordinatore del
progetto di tirocinio e rispondente agli obiettivi formativi del percorso accademico
magistrale. Il soggetto ospitante garantirà per tale attività la collaborazione di personale
esperto al quale saranno attribuite dal coordinatore del progetto di tirocinio le funzioni di
tutor.
L’attivazione dei tirocini è subordinata alla verifica da parte del soggetto ospitante delle
seguenti condizioni:
a
individuazione delle sedi secondo le proprie disponibilità
b
determinazione del numero massimo di studenti che potranno frequentare durante lo
stesso periodo, al fine di coordinare l’attività istituzionale con quella del tirocinio.
ART. 4
Il tirocinio si svolgerà sotto la responsabilità del tutor di riferimento nominato dal
coordinatore del progetto di tirocinio, prof.ssa Giuseppina Bernardelli, e dal collegio didattico
del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie dell’Istituto
Auxologico Italiano. Il tutor è scelto e individuato tra soggetti in possesso di titolo di studio
magistrale, elevata qualificazione professionale e riconosciuta esperienza per ufficio
ricoperto, in caso di professionista sanitario il titolo magistrale deve essere possibilmente
riconducibile alla stessa classe di appartenenza del corso di laurea oggetto della presente
convenzione.
ART. 5
Il tutor provvederà a programmare l’attività definita nel progetto, sarà garante del contratto
formativo e del monitoraggio del percorso/frequenza dello studente documentato da una
apposita scheda di presenza.
ART. 6
Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente sarà tenuto a:
- svolgere le attività previste dal contratto di apprendimento (progetto di tirocinio) relativo
opportunamente approvato dal coordinatore del progetto di tirocinio e dal collegio
didattico e firmato dallo studente stesso e dal tutor
- seguire le indicazioni del tutor;
- frequentare le strutture del soggetto ospitante nei tempi e con le modalità previste dal
programma, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di
comportamento aziendale concordati;
- indossare la divisa (ove prevista) ed esporre in modo visibile il cartellino di identificazione
predisposto dall’Università;
- redigere una relazione sull’attività svolta;
- tenere strettamente riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso del
periodo di formazione presso le strutture del Soggetto ospitante, nonché a non farne uso,
né diretto né indiretto, per proprio o altrui interesse, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
ART. 7
Il soggetto ospitante si impegna a:
- rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità,
obiettivi formativi, contenuti, tempi e modalità);
- consegnare al termine del tirocinio allo studente un’attestazione relativa alla durata e alla
natura dello stesso;
- segnalare tempestivamente al coordinatore del progetto di tirocinio e al Presidente del
corso di laurea qualsiasi incidente dovesse occorrere al tirocinante, nonché l’eventuale
cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire l’accesso degli studenti alla mensa alle condizioni e tariffe previste dal
regolamento aziendale;
- fornire agli studenti divise (ove previste).
ART. 8
Ai sensi dell’art. 6 della convenzione di cui alle premesse, l’Università degli studi di Milano
garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni
conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 1124/65, nonché la copertura del rischio per la
responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.
Gli estremi delle garanzie assicurative sono riportate nel progetto formativo del singolo
studente. Il soggetto ospitante per il tramite del direttore della Direzione delle professioni
sanitarie o del tutor aziendale insieme allo studente comunicano al soggetto promotore il
verificarsi del sinistro.
L’eventuale denuncia di sinistro è un onere dell’Università degli studi di Milano ed è inoltrata
direttamente dalla medesima secondo propria procedura. Il soggetto promotore e l’Università
si fanno carico di comunicare agli studenti le modalità da seguire.
ART. 9
Le parti danno atto che, ai sensi delle leggi vigenti, il tirocinio non potrà comportare in alcun
caso l’insorgere di rapporto di dipendenza o di lavoro, comunque retribuito, tra lo studente ed
il soggetto ospitante.
ART. 10
La realizzazione del progetto di tirocinio non comporterà alcun onere finanziario, né obblighi
di altra natura.
Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente convenzione si farà
riferimento alle norme vigenti al momento della conclusione della convenzione stessa.
ART. 11
Il soggetto ospitante, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, garantirà le misure generali e specifiche
per la protezione della salute e per la sicurezza dello studente, nonché gli ulteriori
adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della
salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi
del soggetto medesimo
ART. 12
L’Istituto Auxologico Italiano e il soggetto ospitante provvederanno al trattamento, alla
diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione
nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal d.lgs. n.
196/03, in materia di protezione dei dati personali.
ART. 13
La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione fino al termine dell’anno accademico
2015/2016 e potrà essere rinnovata per due anni, previo accordo scritto fra le parti e salvo
disdetta di una delle parti da notificare a mezzo di posta elettronica certificata entro tre mesi
dalla scadenza.
ART. 14
A tutti i fini della presente convenzione le parti eleggono a domicilio le rispettive sedi
istituzionali.
ART. 15
Per qualunque controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo
quello di Bergamo
ART. 16
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d’uso.
Milano,
Per l’Istituto Auxologico Italiano
Il Direttore generale
(dott. Mario Colombo)
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Per l’azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII
Il Direttore generale
(dott. Carlo Nicora)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come
modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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