PARLAMENTO PARLAMENTO Parlamento della Repubblica Italiana Bicameralismo perfetto = Camera e Senato hanno le stesse funzioni e uguali poteri. Palazzo Madama SENATO DELLA REPUBBLICA Palazzo Montecitorio 630 deputati (di cui 12 da cittadini residenti all’estero) 315 senatori (di cui 6 da cittadini residenti all’estero)+ senatori a vita (ex presidenti della repubblica e max 5 nominati per alti meriti Presidente: Laura Boldrini Presidente: Pietro Grasso CAMERA DEI DEPUTATI Differenze esistenti tra le due Camere Elettorato attivo • Elettori per la Camera Deputati dai18 anni. • Elettori per il Senato: dai 25 anni. Elettorato passivo • Si può essere eletti alla Camera dai 25 anni. • Si può essere eletti al Senato dai 40 anni. Durata • Legislatura: periodo di compreso tra una elezione e l’altra. • Durata normale della legislatura: 5 anni salvo lo scioglimento anticipato. • L’attuale legislatura è la XVII legislatura della Repubblica italiana. ELEZIONI Diritto di voto Art. 48 Cost.: personale, uguale, libero, segreto Il Voto è un diritto ed un dovere Chi sceglie i candidati? • Le persone di solito sono individuate dai Partiti Politici (Associazioni libere) art. 49 Cost. Come scegliere i candidati? • In base al Programma Politico • Per governare bene un Paese è necessario il dialogo democratico tra maggioranza e minoranza Sistemi elettorali CARICA INDIVIDUALE (SINDACO, PRESIDENTE DELLA REGIONE) TURNO UNICO (il candidato che ottiene più voti viene eletto: elezione dei Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti e dei presidenti delle regioni ) eletto candidati DOPPIO TURNO elezione dei Sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti Eletto è il candidato che vince il ballottaggio I due + votati passano al secondo turno (ballottaggio) candidati Cittadini elettori Cittadini elettori Elezione di una assemblea Regole Si hanno collegi uninominali e vince chi ha più voti in ciascun collegio Si hanno collegi plurinominali e ogni lista ha eletti un numero di candidati proporzionale ai voti ricevuti VANTAGGI SVANTAGGI Sistema PROPORZIONALE Favorisce la RAPPRESENTATIVITÀ di tutte le idee politiche Non garantisce la GOVERNABILITA’ per la frammentazione dei partiti presenti in parlamento Sistema MAGGIORITARIO Favorisce la GOVERNABILITA Non garantiscono la RAPPRESENTATIVITÀ In ITALIA? Il Parlamento - Fino al 1993 PROPORZIONALE - Dopo il 1993: MISTO (3/4 con il sistema maggioritario, 1/4 con il proporzionale) - Dopo il 2005: proporzionale corretto con PREMIO DI MAGGIORANZA e SBARRAMENTI - Dal 2015 è stato di nuovo cambiato …. Parlamento italiano Camera e Senato Presidente della regione Consiglio regionale Elezioni nazionali ogni 5 anni Elezioni regionali ogni 5 anni ELETTORI Elezioni europee ogni 5 anni Deputati italiani al parlamento europeo Elezioni comunali ogni 5 anni Sindaco Consiglio comunale le CAMERE di norma si riuniscono separatamente Parlamento in seduta comune Le Camere si riuniscono congiuntamente per: • Elezione del Presidente della Repubblica. • Giuramento del Presidente della Repubblica. • Messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. • Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale • Elezione 1/3 membri del Consiglio superiore della magistratura. • Compilazione di elenco cittadini per il sorteggio dei membri aggregati per giudizi di accusa contro P.d.R. La condizione di parlamentare Requisiti: Per ricoprire l’incarico di deputato o senatore non occorrono particolari requisiti né titoli di studio. Ineleggibilità Incompatibilità Incadidabilità Rappresentanza politica • I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini (democrazia rappresentativa). • Devono rappresentare tutta la Nazione e non solo gli elettori che li hanno eletti. Gli elettori non vincolano i loro eletti: divieto di mandato imperativo. • I parlamentari quindi non possono quindi essere revocati dall’incarico né se non rispettano le promesse fatte, né se cambiano partito politico. Prerogative dei parlamentari 1. Insindacabilità: I parlamentari non rispondono nè dei voti dati nè delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. I parlamentari infatti devono essere liberi di esprimere le proprie opinioni senza timore di azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe sentirsi eventualmente leso. 2. Immunità parlamentare E’ necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza per: • Arresto (prima della sentenza definitiva) • Perquisizioni • intercettazioni telefoniche Si può arrestare un parlamentare senza autorizzazione solo in caso di: - sentenza irrevocabile o - arresto in flagranza Organizzazione del Parlamento Regolamenti parlamentari Ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri Le modalità per le DELIBERE delle Camere In ogni caso perché la SEDUTA sia valida deve essere presente la maggioranza dei parlamentari (QUORUM o NUMERO LEGALE). Se manca il numero legale il Presidente sospende la seduta MAGGIORANZA SEMPLICE MAGGIORANZA QUALIFICATA MAGGIORANZA ASSOLUTA Voto favorevole della metà Voto favorevole dei 2/3 dei + 1 dei presenti componenti REGOLA GENERALE Voto favorevole della metà + 1 dei componenti VOTO PALESE (regola generale) / VOTO SEGRETO i «franchi tiratori» Organi necessari presenti in ciascuna camera: 1. Presidente 2. Ufficio di presidenza 3. Giunte parlamentari 4. Gruppi parlamentari 5. Commissioni parlamentari Le sedute del Parlamento sono pubbliche e il resoconto viene pubblicato negli Atti parlamentari. www.camera.it 1. PRESIDENTE • Il Presidente è eletto direttamente dalla Camera di appartenenza. • Cura l’organizzazione dei lavori • Presiede l’Assemblea • Verifica all’applicazione del Regolamento. 2. Ufficio di presidenza Presidente, + Vicepresident i + Segretari, + Questori) Programmano i lavori dell’assemblea insieme ai presidenti dei GRUPPI PARLAMENTARI Fanno funzionare il parlamento: verifica numero legale, verbali delle assemblee (segretari), fanno rispettare l’ordine nell’aula (questori) 3. Giunte parlamentari Sono formate in proporzione alla consistenza di ciascun gruppo parlamentare Giunta per le elezioni Giunta per le autorizzazioni a procedere 4. Gruppi parlamentari • I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari dello stesso partito politico. • Sono la proiezione dei partiti all’interno del Parlamento. • Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin dal momento dell’elezione, a quale gruppo appartenere, altrimenti, d’ufficio, fanno parte del gruppo misto. Il GRUPPO stabilisce le regole da tenere riguardo una certa decisione da prendere in aula o nelle commissioni 5. Commissioni parlamentari a. Permanenti per materia: Le Commissioni parlamentari sono specializzate per materia e svolgono un ruolo fondamentale nella fase di approvazione delle leggi. Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (14 alla camera, 12 al Senato). b. Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme deputati e senatori c. Commissioni d‘inchiesta: indagano su episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi) Funzioni del Parlamento • Funzione legislativa • Funzione di indirizzo e di controllo politico • Elezione degli organi di garanzia PROCEDIMENTO FUNZIONE LEGISLATIVA 1.INIZIATIVA 2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 3. PROMULGAZIONE 4. PUBBLICAZIONE 5. ENTRATA IN VIGORE 1. Iniziativa legislativa (Cost. art.71) • Governo: DISEGNO DI LEGGE approvato dal consiglio dei ministri • Ciascun parlamentare • Iniziativa legislativa Popolare: 50.000 elettori • Consigli Regionali • CNEL Facoltà di proporre una legge alla discussione del Parlamento La proposta può essere presentata alla Camera o al Senato 2. Discussione e approvazione PROCEDIMENTO ABBREVIATO PROCEDIMENTO NORMALE PROCEDIMENTO NORMALE In ciascuna camera il testo viene esaminato nella commissione competente per materia 1 Commissione in sede REFERENTE discussione AULA relazione La commissione opera in sede referente nel senso che fa una relazione all’Aula (relazione della maggioranza e relazione della minoranza) sul testo della legge PROCEDIMENTO NORMALE AULA 2 APPROVAZIONE discussione emendamenti votazione articoli votazione legge nel suo complesso • Il testo deve essere approvato identico da parte di entrambe le Camere. • Se la nuova Camera approva degli emendamenti al testo approvato dall’altra, la legge torna indietro per una nuova approvazione (“navetta”). PROCEDIMENTO ABBREVIATO per le “LEGGINE” Commissione in sede DELIBERANTE discussione APPROVAZIONE AULA Il procedimento si svolge solo nella commissione competente, che procede direttamente all’approvazione del progetto di legge 3. Promulgazione (Cost. art 73) • La legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 gg. dall’approvazione. • Il P.d.R. può rifiutare la promulgazione rinviando la legge alle Camere per una nuova approvazione (veto sospensivo) (Cost. art 74). • Se le Camere la riapprovano, il P.d.R. è costretto a promulgarla. 4. Pubblicazione (Cost. art.73 3c.) • Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 5. Entrata in vigore (Cost. art.73 3c.) • La legge entra in vigore in genere dopo 15 giorni dalla pubblicazione • (VACATIO LEGIS) FUNZIONE LEGISLATIVA Leggi costituzionali (Cost. art.138) procedimento Doppia approvazione da parte di ciascuna camera ad intervallo di almeno 3 mesi. Nella seconda approvazione se si ottiene la maggioranza qualificata la legge è approvata. Se si raggiunge la maggioranza assoluta si può chiedere un referendum confermativo. In questo caso, se vincono i SI al referendum la legge cost. è approvata. Funzione di indirizzo politico • Lo Stato decide quali sono i compiti necessari per gli interessi della collettività. • E’ il Parlamento che determina gli obiettivi da perseguire e i mezzi per realizzarli. • Con la funzione di indirizzo politico il Parlamento esprime gli orientamenti per le scelte del Governo. Funzione di controllo politico • Le scelte del Governo devono avere la FIDUCIA del Parlamento. • Per poter riconoscere la fiducia il Parlamento deve essere messo in condizione di conoscere e giudicare l’attività del Governo, per valutarne la corrispondenza all’indirizzo politico concordato. STRUMENTI 1) Interrogazione: domanda rivolta al Governo con semplice scopo informativo, per avere notizie su un fatto; la risposta può essere orale o scritta 2) Interpellanza: domanda scritta rivolta al Governo per conoscere l’intenzione politica o le motivazioni del comportamento del Governo in riferimento ad un fatto o ad una determinata situazione. Strumenti 3) Le mozioni aprono una discussione e si concludono con un voto dell’Assemblea su un determinato argomento Mozione di fiducia/mozione di sfiducia sul programma del Governo. Se la fiducia viene meno il Governo è costretto a dimettersi La mozione di fiducia • La mozione di sfiducia è rivolta a dare la fiducia al Governo prima che entri in carica. • Il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia. • Dopo l'esposizione del programma di Governo é necessario ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare, altrimenti il Governo non entra nei pieni poteri. La mozione di sfiducia • La mozione di sfiducia è rivolta a revocare la fiducia al Governo in carica. • Deve essere firmata da almeno 1/10 dei membri di una Camera. • Deve discussa non prima di 3 giorni dalla sua presentazione. • La sua approvazione provoca le dimissioni del Governo. Questione di fiducia • Non bisogna confondere la mozione di fiducia con la questione di fiducia. • La questione di fiducia è uno strumento a disposizione del Governo per avere la conferma della fiducia della propria maggioranza. Questione di fiducia • Il Presidente del Consiglio può dichiarare che l'approvazione di un certo provvedimento oppure il rigetto di una proposta altrui sono essenziali per la realizzazione del proprio programma. • Pone allora la questione di fiducia: un'eventuale bocciatura equivale al ritiro della fiducia, con le conseguenti dimissioni del Governo stesso.