PARLAMENTO
PARLAMENTO
Parlamento della Repubblica Italiana
Bicameralismo perfetto = Camera e Senato hanno le stesse
funzioni e uguali poteri.
Palazzo Madama
SENATO DELLA REPUBBLICA
Palazzo Montecitorio
630 deputati (di cui 12 da
cittadini residenti all’estero)
315 senatori (di cui 6 da
cittadini residenti all’estero)+
senatori a vita (ex presidenti
della repubblica e max 5
nominati per alti meriti
Presidente: Laura Boldrini
Presidente: Pietro Grasso
CAMERA DEI DEPUTATI
Differenze esistenti
tra le due Camere
Elettorato attivo
• Elettori per la Camera Deputati dai18 anni.
• Elettori per il Senato: dai 25 anni.
Elettorato passivo
• Si può essere eletti alla Camera dai 25 anni.
• Si può essere eletti al Senato dai 40 anni.
Durata
• Legislatura: periodo di compreso tra una
elezione e l’altra.
• Durata normale della legislatura: 5 anni
salvo lo scioglimento anticipato.
• L’attuale legislatura è la XVII legislatura
della Repubblica italiana.
ELEZIONI
Diritto di voto
Art. 48 Cost.: personale, uguale, libero, segreto Il Voto è un diritto ed un dovere
Chi sceglie i candidati?
• Le persone di solito sono individuate dai Partiti
Politici (Associazioni libere) art. 49 Cost.
Come scegliere i candidati?
• In base al Programma Politico
• Per governare bene un Paese è necessario il
dialogo democratico tra maggioranza e
minoranza
Sistemi elettorali
CARICA INDIVIDUALE (SINDACO, PRESIDENTE DELLA REGIONE)
TURNO UNICO
(il candidato che ottiene più voti viene
eletto: elezione dei Sindaci dei Comuni
con meno di 15.000 abitanti e dei
presidenti delle regioni )
eletto
candidati
DOPPIO TURNO
elezione dei Sindaci dei Comuni con
più di 15.000 abitanti
Eletto è il candidato che
vince il ballottaggio
I due + votati passano al secondo
turno (ballottaggio)
candidati
Cittadini elettori
Cittadini elettori
Elezione di una assemblea
Regole
Si hanno collegi uninominali e
vince chi ha più voti in ciascun collegio
Si hanno collegi plurinominali e
ogni lista ha eletti un numero di
candidati proporzionale ai voti ricevuti
VANTAGGI
SVANTAGGI
Sistema
PROPORZIONALE
Favorisce la
RAPPRESENTATIVITÀ di
tutte le idee politiche
Non garantisce la
GOVERNABILITA’ per la
frammentazione dei partiti
presenti in parlamento
Sistema
MAGGIORITARIO
Favorisce la
GOVERNABILITA
Non garantiscono la
RAPPRESENTATIVITÀ
In ITALIA?
Il Parlamento
- Fino al 1993 PROPORZIONALE
- Dopo il 1993: MISTO (3/4 con il sistema maggioritario, 1/4 con il proporzionale)
- Dopo il 2005: proporzionale corretto con PREMIO DI MAGGIORANZA e
SBARRAMENTI
- Dal 2015 è stato di nuovo cambiato ….
Parlamento italiano
Camera e Senato
Presidente della regione
Consiglio regionale
Elezioni nazionali
ogni 5 anni
Elezioni regionali
ogni 5 anni
ELETTORI
Elezioni europee
ogni 5 anni
Deputati italiani al
parlamento europeo
Elezioni comunali
ogni 5 anni
Sindaco
Consiglio comunale
le CAMERE di norma si riuniscono
separatamente
Parlamento in seduta comune
Le Camere si riuniscono congiuntamente per:
• Elezione del Presidente della Repubblica.
• Giuramento del Presidente della Repubblica.
• Messa in stato d’accusa del Presidente della
Repubblica.
• Elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale
• Elezione 1/3 membri del Consiglio superiore della
magistratura.
• Compilazione di elenco cittadini per il sorteggio dei
membri aggregati per giudizi di accusa contro P.d.R.
La condizione di parlamentare
Requisiti:
Per ricoprire l’incarico di deputato o
senatore non occorrono particolari requisiti
né titoli di studio.
Ineleggibilità
Incompatibilità
Incadidabilità
Rappresentanza politica
• I parlamentari sono rappresentanti dei cittadini
(democrazia rappresentativa).
• Devono rappresentare tutta la Nazione e non
solo gli elettori che li hanno eletti. Gli elettori non
vincolano i loro eletti: divieto di mandato
imperativo.
• I parlamentari quindi non possono quindi essere
revocati dall’incarico né se non rispettano le
promesse fatte, né se cambiano partito politico.
Prerogative dei parlamentari
1. Insindacabilità: I parlamentari
non rispondono nè dei voti dati nè delle
opinioni espresse nell’esercizio delle
funzioni.
I parlamentari infatti devono essere liberi di
esprimere le proprie opinioni senza timore di
azioni giudiziarie da parte di chi potrebbe
sentirsi eventualmente leso.
2. Immunità parlamentare
E’ necessaria l’autorizzazione della Camera di
appartenenza per:
• Arresto (prima della sentenza definitiva)
• Perquisizioni
• intercettazioni telefoniche
Si può arrestare un parlamentare senza
autorizzazione solo in caso di:
- sentenza irrevocabile o
- arresto in flagranza
Organizzazione del Parlamento
Regolamenti parlamentari
Ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei
suoi membri
Le modalità per le DELIBERE delle Camere
In ogni caso perché la SEDUTA sia valida deve essere presente la
maggioranza dei parlamentari (QUORUM o NUMERO LEGALE).
Se manca il numero legale il Presidente sospende la seduta
MAGGIORANZA SEMPLICE
MAGGIORANZA QUALIFICATA
MAGGIORANZA ASSOLUTA
Voto favorevole della metà
Voto favorevole dei 2/3 dei
+ 1 dei presenti
componenti
REGOLA GENERALE Voto favorevole della metà
+ 1 dei componenti
VOTO PALESE (regola generale) / VOTO SEGRETO
i «franchi tiratori»
Organi necessari presenti in ciascuna camera:
1. Presidente
2. Ufficio di presidenza
3. Giunte parlamentari
4. Gruppi parlamentari
5. Commissioni parlamentari
Le sedute del Parlamento sono pubbliche e
il resoconto viene pubblicato negli Atti
parlamentari. www.camera.it
1. PRESIDENTE
• Il Presidente è eletto direttamente dalla Camera
di appartenenza.
• Cura l’organizzazione dei lavori
• Presiede l’Assemblea
• Verifica all’applicazione del Regolamento.
2. Ufficio di presidenza
Presidente, + Vicepresident i + Segretari, + Questori)
Programmano i lavori dell’assemblea insieme ai
presidenti dei GRUPPI PARLAMENTARI
Fanno funzionare il parlamento: verifica numero legale,
verbali delle assemblee (segretari), fanno rispettare
l’ordine nell’aula (questori)
3. Giunte parlamentari
Sono formate in proporzione alla consistenza di ciascun
gruppo parlamentare
Giunta per le elezioni
Giunta per le autorizzazioni a procedere
4. Gruppi parlamentari
• I gruppi parlamentari riuniscono i parlamentari
dello stesso partito politico.
• Sono la proiezione dei partiti all’interno del
Parlamento.
• Ciascun parlamentare deve dichiarare, fin dal
momento dell’elezione, a quale gruppo
appartenere, altrimenti, d’ufficio, fanno parte del
gruppo misto.
Il GRUPPO stabilisce le regole da tenere riguardo una
certa decisione da prendere in aula o nelle commissioni
5. Commissioni parlamentari
a. Permanenti per materia: Le Commissioni
parlamentari sono specializzate per materia e
svolgono un ruolo fondamentale nella fase di
approvazione delle leggi.
Sono composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari (14 alla camera, 12 al Senato).
b. Commissioni Bicamerali: riuniscono insieme
deputati e senatori
c. Commissioni d‘inchiesta: indagano su
episodi particolari (mafia, terrorismo, stragi)
Funzioni del Parlamento
• Funzione legislativa
• Funzione di indirizzo e di controllo
politico
• Elezione degli organi di garanzia
PROCEDIMENTO
FUNZIONE LEGISLATIVA
1.INIZIATIVA
2. DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
3. PROMULGAZIONE
4. PUBBLICAZIONE
5. ENTRATA IN VIGORE
1. Iniziativa legislativa
(Cost. art.71)
• Governo: DISEGNO DI
LEGGE approvato dal
consiglio dei ministri
• Ciascun parlamentare
• Iniziativa legislativa
Popolare: 50.000 elettori
• Consigli Regionali
• CNEL
Facoltà di
proporre una
legge alla
discussione del
Parlamento
La proposta
può essere
presentata alla
Camera o al
Senato
2. Discussione e approvazione
PROCEDIMENTO
ABBREVIATO
PROCEDIMENTO
NORMALE
PROCEDIMENTO NORMALE
In ciascuna camera il testo viene esaminato nella commissione
competente per materia
1
Commissione in
sede REFERENTE
discussione
AULA
relazione
La commissione opera in sede referente nel senso che fa una relazione
all’Aula (relazione della maggioranza e relazione della minoranza) sul testo
della legge
PROCEDIMENTO NORMALE
AULA
2
APPROVAZIONE
discussione
emendamenti
votazione articoli
votazione legge nel suo complesso
• Il testo deve essere approvato identico da
parte di entrambe le Camere.
• Se la nuova Camera approva degli
emendamenti al testo approvato dall’altra,
la legge torna indietro per una nuova
approvazione (“navetta”).
PROCEDIMENTO ABBREVIATO
per le
“LEGGINE”
Commissione in sede
DELIBERANTE
discussione
APPROVAZIONE
AULA
Il procedimento si svolge solo nella commissione competente, che procede
direttamente all’approvazione del progetto di legge
3. Promulgazione (Cost. art 73)
• La legge viene promulgata dal Presidente
della Repubblica entro 30 gg.
dall’approvazione.
• Il P.d.R. può rifiutare la promulgazione
rinviando la legge alle Camere per una
nuova approvazione (veto sospensivo)
(Cost. art 74).
• Se le Camere la riapprovano, il P.d.R. è
costretto a promulgarla.
4. Pubblicazione (Cost. art.73 3c.)
• Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
5. Entrata in vigore (Cost. art.73 3c.)
• La legge entra in vigore in genere dopo 15
giorni dalla pubblicazione
• (VACATIO LEGIS)
FUNZIONE LEGISLATIVA
Leggi costituzionali
(Cost. art.138)
procedimento
Doppia approvazione da parte di ciascuna camera
ad intervallo di almeno 3 mesi.
Nella seconda approvazione se si ottiene la
maggioranza qualificata la legge è approvata.
Se si raggiunge la maggioranza assoluta si può
chiedere un referendum confermativo.
In questo caso, se vincono i SI al referendum la
legge cost. è approvata.
Funzione di indirizzo politico
• Lo Stato decide quali sono i compiti
necessari per gli interessi della collettività.
• E’ il Parlamento che determina gli obiettivi
da perseguire e i mezzi per realizzarli.
• Con la funzione di indirizzo politico il
Parlamento esprime gli orientamenti per le
scelte del Governo.
Funzione di controllo politico
• Le scelte del Governo devono avere la
FIDUCIA del Parlamento.
• Per poter riconoscere la fiducia il
Parlamento deve essere messo in
condizione di conoscere e giudicare
l’attività del Governo, per valutarne la
corrispondenza all’indirizzo politico
concordato.
STRUMENTI
1) Interrogazione: domanda rivolta al Governo
con semplice scopo informativo, per avere
notizie su un fatto; la risposta può essere orale
o scritta
2) Interpellanza: domanda scritta rivolta al
Governo per conoscere l’intenzione politica o
le motivazioni del comportamento del
Governo in riferimento ad un fatto o ad una
determinata situazione.
Strumenti
3) Le mozioni aprono una discussione e si
concludono con un voto dell’Assemblea su
un determinato argomento
Mozione di fiducia/mozione di sfiducia sul
programma del Governo.
Se la fiducia viene meno il Governo è costretto
a dimettersi
La mozione di fiducia
• La mozione di sfiducia è rivolta a dare la fiducia
al Governo prima che entri in carica.
• Il Governo, entro dieci giorni dalla sua
formazione, deve presentarsi alle Camere per
ottenere la fiducia.
• Dopo l'esposizione del programma di Governo é
necessario ottenere la fiducia della maggioranza
parlamentare, altrimenti il Governo non entra nei
pieni poteri.
La mozione di sfiducia
• La mozione di sfiducia è rivolta a revocare
la fiducia al Governo in carica.
• Deve essere firmata da almeno 1/10 dei
membri di una Camera.
• Deve discussa non prima di 3 giorni dalla
sua presentazione.
• La sua approvazione provoca le dimissioni
del Governo.
Questione di fiducia
• Non bisogna confondere la mozione di
fiducia con la questione di fiducia.
• La questione di fiducia è uno strumento
a disposizione del Governo per avere la
conferma della fiducia della propria
maggioranza.
Questione di fiducia
• Il Presidente del Consiglio può dichiarare che
l'approvazione di un certo provvedimento oppure
il rigetto di una proposta altrui sono essenziali
per la realizzazione del proprio programma.
• Pone allora la questione di fiducia: un'eventuale
bocciatura equivale al ritiro della fiducia, con
le conseguenti dimissioni del Governo stesso.
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1 - il Parlamento - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli