Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Il demanio marittimo Nozione di demanio (art. 822 codice civile) Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. I beni che ne fanno parte sono INALIENABILI e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano. Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello stato. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo Ne fanno parte (art. 28 Codice Navigazione): a. il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b. le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare; c. i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. In base al Codice della Navigazione, l’Amministrazione Statale dei trasporti e della navigazione regola l’uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo D.L. 400/1993 “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime“ La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo Il canone viene determinato dallo Stato in base ad una classificazione del demanio marittimo ad uso turistico Le regioni individuano le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C, effettuati gli accertamenti dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica, tenuto conto, fra l'altro, dei seguenti elementi: a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche; b) grado di sviluppo turistico esistente; c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità; d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi; e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo PRIMO INTERVENTO DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO Art. 59 DPR 616/1977 Sono delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti e sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo SECONDO INTERVENTO DI DECENTRAMENTO D. Lgs. 112/1998, art. 105. Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. Sono conferite alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale; l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002 Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Art. 117 Cost. (testo in vigore) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Regione LAZIO – L.R. 13/2007 Per la gestione del demanio marittimo è prevista l’adozione di un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che : a) individua le aree destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di utilizzazione degli arenili (PUA) adottati dai comuni; b) stabilisce i criteri per l’utilizzazione delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e di quanto previsto dalla legge regionale; c) stabilisce la classificazione delle aree demaniali e degli specchi acquei in relazione alla valenza turistica. Il piano è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti i sindaci dei comuni interessati nonché la competente autorità marittima statale e le associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative del settore. I PUA dei comuni devono essere conformi alle disposizioni contenute nei Piani Regionali Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo Regione Lazio Rientrano tra le tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, in particolare: a) gli stabilimenti balneari; b) le spiagge attrezzate; c) le spiagge libere attrezzate; d) i punti di ormeggio; e) gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; f) l’esercizio del noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; g) la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo Regione Lazio Le concessioni delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative vengono rilasciate dai comuni ed hanno durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo, limitatamente alle concessioni delle aree demaniali marittime, quanto disposto dall’articolo 42, secondo comma, del codice della navigazione (per il quale le concessioni superiori al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell’amministrazione marittima). In caso di motivata richiesta degli interessati ed in considerazione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, le concessioni di cui al presente comma possono avere una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo Regione Lazio I concessionari, a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con la concessione, prima del rilascio della stessa, provvedono a stipulare una polizza fideiussoria pari ad un importo doppio del canone annuo. La decadenza dalla concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) per mancata esecuzione delle opere previste nell’atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati; b) per non uso continuato durante il periodo fissato nell’atto di concessione o per cattivo uso; c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; d) per omesso pagamento del canone nel numero di rate fissato dall’atto di concessione; e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti. Organizzazione pubblica e attività amministrativa del turismo Demanio marittimo – Regione Lazio L’esercizio delle attività oggetto della concessione è subordinato alla previa dichiarazione di inizio dell’attività stessa. La dichiarazione è presentata al comune concedente con le indicazioni riguardanti l’ubicazione della struttura e il periodo di apertura ed è, inoltre, corredata dalla documentazione comprovante il possesso, da parte del titolare, dei requisiti prescritti ai sensi della normativa vigente, ivi compresi quelli inerenti la somministrazione di cibi e bevande. I titolari della gestione delle attività oggetto della concessione comunicano al comune competente i prezzi minimi e massimi dei servizi applicati al pubblico.