Università degli Studi di Perugia
Facoltà di Ingegneria
Corso di Impatto Ambientale
Modulo A: Pianificazione Energetica
Ing. Giorgio Baldinelli
a.a. 2012-13
Certificazione EMAS
LA CERTIFICAZIONE: COSA E’ ?
AZIONE MEDIANTE LA QUALE UNA TERZA PARTE, INDIPENDENTE (ORGANISMO DI
CERTIFICAZIONE), DICHIARA CHE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITA’, UN
DETERMINATO PRODOTTO, PROCESSO O SERVIZIO E’ CONFORME AD UNA
SPECIFICA NORMA O AD UN ALTRO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA
OBBLIGATORIA
RICHIESTA DAL
PRODUTTORE
RICHIESTA DALLA
CEE
AMBIENTE
QUALITA’
PRODOTTI MARCHIO CEE
ISO 14001
ISO 9001
RECIPIENTI IN PRESSIONE
ISO 9002
SICUREZZA GIOCATTOLI
MACCHINE
……….
LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
LA CERTIFICAZIONE (AUDIT DI TERZA PARTE) E’ CREDIBILE A PATTO CHE ESISTA
UNO SCHEMA CHE PREVEDA:
EA 7/02
REG CE 761/01
ISO Guide 66
ACCREDITA
ORGANISMO
ACCREDITAMENTO
RICONOSCIUTO A LIVELLO
NAZIONALE
RIFERIMENTO
ISO 14001
EMAS
ORGANIZZAZIONE
ORGANISMO
CERTIFICAZIONE
•INDIPENDENZA
•COMPETENZA
•PERSONALE
•PROCEDURE
•ORGANIZ.
CERTIFICA
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
Introduzione alla certificazione:
ISO 14001 e ECOLABEL
ISO 14001



Sfruttare le conoscenze sul
ECOLABEL

E' uno strumento ad
controllo qualità, anche in
adesione volontaria che
campo ambientale
viene concesso a quei
Crea un sistema integrato
prodotti e servizi che
qualità e ambiente
rispettano criteri ecologici e
E’ uno strumento di gestione
prestazionali stabiliti a livello
ambientale per valutare gli
europeo
aspetti specifici ambientali
Il Regolamento EMAS
Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema
comunitario di ecogestione ed audit al quale
possono aderire volontariamente le imprese che
gestiscono uno o più siti in cui si svolgono
attività industriali (Cod. NACE Sez. C e D).
Regolamento EMAS:
Introduzione
Azione mediante la quale una terza parte indipendente (organismo
di certificazione), dichiara con ragionevole attendibilità che un
determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una
specifica norma o ad un altro documento di riferimento.
Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione ed audit
al quale possono aderire volontariamente le imprese che
gestiscono uno o più siti in cui si svolgono attività industriali.
Regolamento EMAS: Obiettivi
Obiettivo del sistema:
Promuovere costanti
miglioramenti dell’efficienza
ambientale delle attività
industriali
attraverso:
• l’introduzione ed attuazione di
politiche, programmi e sistemi di
gestione dell’ambiente in relazione
ai loro siti ;
• la valutazione sistematica,
obiettiva e periodica dell’efficienza
di tali elementi (audit);
• l’informazione al pubblico
sull’efficienza ambientale
(dichiarazione ambientale).
Regolamento EMAS: Obiettivi
Il Sistema EMAS non pregiudica (art.1):
 Le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali;
 Le norme tecniche relative ai controlli ambientali;
 I doveri delle aziende derivanti da tali doveri e norme.
Il Regolamento EMAS
Il Regolamento EMAS
PRE - REQUISITI PER L’ADESIONE AD EMAS
Politica Ambientale
(Direzione dell’impresa)
Conformità Legislativa
Impegno ad un ragionevole
miglioramento dell’efficienza
ambientale
EC
Eco-Management
and
Audit Scheme
Regolamento EMAS in Europa
Consiglio
Comunità Europee
Commissione
Europea
Parlamento
C.E.S.
Regolamento 1836
EMAS
Stato
Membro
Organismo
Competente
Definisce gli aspetti
organizzativi e legislativi,
identifica le strutture
Organismo di
Accreditamento
Regolamento EMAS: Schema di attuazione in Italia
ANPA
D.M. 413/1995
PRESIDENTE
Supporto
Tecnico
Comitato
Ecolabel Ecoaudit
VICE- PRESIDENTE
MINISTERO AMBIENTE (4)
MINISTERO INDUSTRIA (4)
MINISTERO SANITA’ (2)
MINISTERO TESORO (2)
Organismo Competente
Registrazione Siti
Organismo Accreditamento
Verificatori ambientali
Sezione
EMAS
Sezione
Ecolabel
Regolamento EMAS: Attori coinvolti
EC
Eco-Management
and
Audit Scheme
Comitato art. 19
Organismo
Accreditamento
Organismo
Competente
Verificatore
Revisore
La Commissione propone il testo del Regolamento e vigila
sulla corretta attuazione
Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli Stati membri
ed è presieduto da un rappresentante della Commissione
V. A.
Accreditamento
Impresa
Registrazione
Verifica del SGA e convalida della D.A.
Audit interno all’impresa sul SGA
IL PUBBLICO
Regolamento EMAS: modalità di partecipazione per le imprese
IMPRESA
VERIFICATORE AMBIENTALE
ORGANISMO COMPETENTE
Adotta
POLITICA AMBIENTALE
Effettua
ANALISI AMBIENTALE
Introduce
PROGRAMMA AMBIENTALE
Introduce
SISTEMA DI GESTIONE AMB.
ISO
14001
EMAS
Effettua o fa effettuare
AUDIT
CERTIFICAZIONE ISO 14001
Elabora
Sottopone
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
AUDIT E CONVALIDA
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
CONVALIDATA
Trasmette
Accerta
RISPONDENZA REQUISITI EMAS
Comunica
Procede
REGISTRAZIONE SITO
Informazione
al
Pubblico
Regolamento EMAS: procedura per la registrazione dei siti in Italia
Impresa
Documenti
+ tassa di registrazione
ANPA
Organismo Competente
Ricevimento domanda
Responsabile di Istruttoria
no
Modifiche/ integrazioni
ARPA
Completezza
sì
30 giorni
Eventuali osservazioni
Conformità legislativa
no
Modifiche/ integrazioni
Requisiti
EMAS
sì
Comunicazione
Non registrabilità
Informazione al pubblico
Relazione
Registrazione
Comunicazione
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
1. AMPLIAMENTO APPLICAZIONE DI EMAS
ALLE ORGANIZZAZIONI
ORGANIZZAZIONE:
SOCIETÀ, AZIENDA, IMPRESA, AUTORITÀ O ISTITUZIONE O PARTE O
COMBINAZIONE DI ESSI, CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA
PUBBLICA O PRIVATA, CHE HA AMMINISTRAZIONE E FUNZIONI PROPRIE.
L‘entità da registrare come organizzazione è concordata dal Verificatore e, se del
caso, con gli Oirganismi Competenti, tenendo conto degli orientamenti della
Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non
deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola organizzazione da
considerare per la registrazione corrisponde al sito. In circostanze eccezionali….
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
2.
POSSIBILITÀ DI ATTUARE IL SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE CONFORMEMENTE
AI REQUISITI DELLA NORMA EN ISO 14001:
1996 (SEZ. 4)
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
3.
MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI
NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO
DELL’EFFICIENZA AMBIENTALE DELLE
ORGANIZZAZIONI:
 formazione professionale di base e perfezionamento
adeguato per consentire partecipazione attiva a SGA
 forme appropriate di partecipazione: libro dei
suggerimenti, lavori di gruppo, ecc.
 partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti (su loro
richiesta)
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
4.
ADOZIONE DI UN LOGO EMAS
VISIBILE E RICONOSCIBILE
EMAS II: uso del Logo
Versione 1
 sulla carta intestata;
 sulle informazioni che
pubblicizzano la partecipazione
ad EMAS di un organizzazione;
 sulla o nella pubblicità di
prodotti, attività e servizi (solo in
circostanze stabilite)
Versione 2
 Sulle dichiarazioni ambientali
convalidate;
 sulle informazioni convalidate
estratte dalla dichiarazione
ambientale.
EMAS II: uso del Logo
Il logo non può essere usato
nei seguenti casi:
 sui prodotti e i loro imballaggi;
 in associazione con asserzioni
comparative relative a altri
prodotti, attività e servizi.
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
5.
CONVALIDA ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE
AMBIENTALE E POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE
ESTRATTI CONVALIDATI DAL V.A.
 L’organizzazione deve aggiornare le informazioni contenute
nella dichiarazione ambientale e le modifiche devono
essere convalidate ogni anno dal verificatore ambientale.
 Dopo la convalida le modifiche devono essere presentate
all’organismo competente e rese pubbliche.
 Sono ammesse deroghe (max. 3 anni).
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
6.
AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PMI
MEDIANTE LO SVILUPPO DI UNA SERIE DI
STRUMENTI DI SOSTEGNO:
 Facilitare l’accesso a: informazioni, fondi di sostegno,
istituzioni pubbliche, appalti pubblici
 stabilire e promuovere misure di assistenza tecnica
 programmi regionali, nazionali.
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
7.
MAGGIORE SEGUITO DATO AI
MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE
REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI
 Gli Stati membri devono tenere conto della registrazione
EMAS nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione
ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività
sia da parte delle organizzazioni che delle autorità
competenti in materia di controllo.
Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)
Principali novità
8.
PROMOZIONE DI UN’ATTUAZIONE COERENTE
DEL REGOLAMENTO NEGLI STATI MEMBRI
(FORUM)
 Istituzione di un Forum degli Organismi Competenti
 Istituzione di un Forum degli Organismi di Accreditamento
(FAB)
LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
1.
RACCOMANDAZIONI AI VA PER LE PMI
2.
DICHIARAZIONE AMBIENTALE
3.
ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI
4.
USO DEL LOGO
5.
FREQUENZA DI VERIFICA E CONVALIDA
6.
ENTITÀ DA REGISTRARE
7.
COINVOLGIMENTO DIPENDENTI
LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
“Entity Suitable for Registration EMAS”
ENTITA’
Sito o parte di esso, organizzazione, parte o
gruppi di organizzazioni, che si registrano sotto
un unico numero di registrazione
LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO
“Entity Suitable for Registration EMAS”
 La scelta della entità che potrà essere registrata è il
risultato di una combinazione tra il controllo gestionale e
la localizzazione geografica.
 L’entità da registrare non deve superare i confini di uno
Stato membro.
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
La linea guida identifica 8 strutture organizzative:
1) Organizzazioni che operano in un solo sito.
2) Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, possono
registrare un entità più piccola di un sito.
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
3) Organizzazioni che operano in più siti.
A. Con lo stesso o simile prodotto o servizio:
 Banche
 Agenzie di viaggio
 Catene di supermercati o di vendita di prodotti di
consumo
 Uffici di assistenza e consulenza agli utenti
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
3) Organizzazioni che operano in più siti.
B. Con differenti prodotti e servizi:
 Società che gestiscono diverse centrali elettriche
 Società che producono componenti meccanici o
manufatti
 Compagnie nel settore chimico
 Società che gestiscono varie discariche di rifiuti
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
4) Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e
proprio sito
 Aziende di distribuzione di servizi pubblici (calore,
acqua, gas, elettricità)
 Telecomunicazioni
 Trasporti
 Raccolta dei rifiuti
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
5) Organizzazioni che controllano siti temporanei
 Società di costruzioni edili
 Società di pulizia di superfici e di aree
 Società che offrono servizi vari
 Società che intervengono per la decontaminazione di
siti
 Circhi equestri
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
6) Organizzazioni indipendenti che operano in un’area limitata
che si registrano come un’unica organizzazione
 Piccole aree industriali
 Complessi turistici
LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS”
7) Piccole imprese che operano in un vasto territorio e
producono gli stessi o simili prodotti o offrono gli stessi o
simili servizi
 Distretti industriali
 Aree turistiche
8) Autorità locali o Istituzioni governative
Regolamento EMAS: Costi per le imprese
I costi che un’organizzazione deve sostenere per
aderire ad EMAS possono essere suddivisi in 4 voci
principali
 Costi per la realizzazione dello schema previsto dal
Regolamento
 Costi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
 Costi di verifica e convalida da parte del VA
 Costi di registrazione
Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese
Fattori interni
 Migliore controllo della conformità legislativa
 Riduzione dei costi di produzione
 Riduzione dei costi ambientali
 Miglioramento impatto ambientale
 Ottimizzazione delle risorse
 Miglioramento organizzazione aziendale
 Maggior coinvolgimento dei dipendenti
 Opportunità di mercato (green consumer, B2B, fondi)
Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese
Fattori esterni
 Immagine
 Miglioramento dei rapporti con la collettività
 Miglioramenti dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione
 Semplificazioni autorizzative ed amministrative
 Razionalizzazione dei controlli
 Maggiore competitività sul mercato (appalti)
 Riduzione dei rischi di sanzioni amministrative
 Riduzione dei premi assicurativi
 Agevolazioni nell'accesso al credito
INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO
AD EMAS/ ISO 14001
AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE:
• D.Lgs. 152/99 - (Disposizioni sulla tutela delle acque…) in relazione alle
concessioni di utilizzo dell’acqua per usi industriali, in caso
di più domande concorrenti è altresì preferita quella del
richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 o EMAS.
• D.Lgs. 372/99 - (IPPC) le informazioni e le descrizioni fornite secondo la
norma ISO 14001 o EMAS possono essere utilizzate ai fini
della presentazione della domanda di autorizzazione.
Il rinnovo delle autorizzazioni deve avvenire ogni 5 anni
mentre per le imprese registrate EMAS ogni 8 anni.
• D.Lgs. 334/99 - (Seveso bis) per la notifica è possibile utilizzare anche la
documentazione predisposta in caso si sia aderito ad EMAS.
INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO
AD EMAS/ ISO 14001
AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE
L. 93 del 23/03/2001 (G.U. n. 79 del 04/04/01):
“ Disposizioni in campo ambientale”
Art. 18
“Semplificazione delle procedure amministrative
per le imprese che hanno ottenuto la registrazione
EMAS”
INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO
AD EMAS/ ISO 14001
L. 93/2001 - Art.18:
Per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un
impianto ovvero per la reiscrizione all’Albo gestori dei
rifiuti le imprese EMAS possono sostituire tali
autorizzazioni con autocertificazione resa alle
autorità competenti:
- DPR 203/88 (Emissioni in aria)
- D.lgs 22/97 (Rifiuti)
- D.lgs 152/99 (Acque reflue)
- D.lgs 372/99 (IPPC)
Distribuzione geografica
45
41
40
35
29
Numero
30
25
20
15
15
9
10
5
0
6
6
3
1
5
4
3
1
1
1
1
DISTRIBUZIONE PER DIMENSIONI
Altre
1%
Piccole
19%
Medie
20%
Grandi
60%
DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA
Elettronica
Meccanica 3,6%
6,0%
Servizi Comuni
2,4% 1,2% Tessile
1,2%
Chimica
20,5%
Ceramica
9,6%
Energia
20,5%
Alimentare
14,5%
Rifiuti
20,5%
NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS IN ITALIA
140
120
100
80
60
40
20
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01)