Università degli Studi di Perugia Facoltà di Ingegneria Corso di Impatto Ambientale Modulo A: Pianificazione Energetica Ing. Giorgio Baldinelli a.a. 2012-13 Certificazione EMAS LA CERTIFICAZIONE: COSA E’ ? AZIONE MEDIANTE LA QUALE UNA TERZA PARTE, INDIPENDENTE (ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE), DICHIARA CHE, CON RAGIONEVOLE ATTENDIBILITA’, UN DETERMINATO PRODOTTO, PROCESSO O SERVIZIO E’ CONFORME AD UNA SPECIFICA NORMA O AD UN ALTRO DOCUMENTO DI RIFERIMENTO CERTIFICAZIONE VOLONTARIA OBBLIGATORIA RICHIESTA DAL PRODUTTORE RICHIESTA DALLA CEE AMBIENTE QUALITA’ PRODOTTI MARCHIO CEE ISO 14001 ISO 9001 RECIPIENTI IN PRESSIONE ISO 9002 SICUREZZA GIOCATTOLI MACCHINE ………. LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE LA CERTIFICAZIONE (AUDIT DI TERZA PARTE) E’ CREDIBILE A PATTO CHE ESISTA UNO SCHEMA CHE PREVEDA: EA 7/02 REG CE 761/01 ISO Guide 66 ACCREDITA ORGANISMO ACCREDITAMENTO RICONOSCIUTO A LIVELLO NAZIONALE RIFERIMENTO ISO 14001 EMAS ORGANIZZAZIONE ORGANISMO CERTIFICAZIONE •INDIPENDENZA •COMPETENZA •PERSONALE •PROCEDURE •ORGANIZ. CERTIFICA SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE Introduzione alla certificazione: ISO 14001 e ECOLABEL ISO 14001 Sfruttare le conoscenze sul ECOLABEL E' uno strumento ad controllo qualità, anche in adesione volontaria che campo ambientale viene concesso a quei Crea un sistema integrato prodotti e servizi che qualità e ambiente rispettano criteri ecologici e E’ uno strumento di gestione prestazionali stabiliti a livello ambientale per valutare gli europeo aspetti specifici ambientali Il Regolamento EMAS Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire volontariamente le imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolgono attività industriali (Cod. NACE Sez. C e D). Regolamento EMAS: Introduzione Azione mediante la quale una terza parte indipendente (organismo di certificazione), dichiara con ragionevole attendibilità che un determinato prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento di riferimento. Il Regolamento CEE n.1836/93 - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema comunitario di ecogestione ed audit al quale possono aderire volontariamente le imprese che gestiscono uno o più siti in cui si svolgono attività industriali. Regolamento EMAS: Obiettivi Obiettivo del sistema: Promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale delle attività industriali attraverso: • l’introduzione ed attuazione di politiche, programmi e sistemi di gestione dell’ambiente in relazione ai loro siti ; • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficienza di tali elementi (audit); • l’informazione al pubblico sull’efficienza ambientale (dichiarazione ambientale). Regolamento EMAS: Obiettivi Il Sistema EMAS non pregiudica (art.1): Le vigenti disposizioni di legge comunitarie o nazionali; Le norme tecniche relative ai controlli ambientali; I doveri delle aziende derivanti da tali doveri e norme. Il Regolamento EMAS Il Regolamento EMAS PRE - REQUISITI PER L’ADESIONE AD EMAS Politica Ambientale (Direzione dell’impresa) Conformità Legislativa Impegno ad un ragionevole miglioramento dell’efficienza ambientale EC Eco-Management and Audit Scheme Regolamento EMAS in Europa Consiglio Comunità Europee Commissione Europea Parlamento C.E.S. Regolamento 1836 EMAS Stato Membro Organismo Competente Definisce gli aspetti organizzativi e legislativi, identifica le strutture Organismo di Accreditamento Regolamento EMAS: Schema di attuazione in Italia ANPA D.M. 413/1995 PRESIDENTE Supporto Tecnico Comitato Ecolabel Ecoaudit VICE- PRESIDENTE MINISTERO AMBIENTE (4) MINISTERO INDUSTRIA (4) MINISTERO SANITA’ (2) MINISTERO TESORO (2) Organismo Competente Registrazione Siti Organismo Accreditamento Verificatori ambientali Sezione EMAS Sezione Ecolabel Regolamento EMAS: Attori coinvolti EC Eco-Management and Audit Scheme Comitato art. 19 Organismo Accreditamento Organismo Competente Verificatore Revisore La Commissione propone il testo del Regolamento e vigila sulla corretta attuazione Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione V. A. Accreditamento Impresa Registrazione Verifica del SGA e convalida della D.A. Audit interno all’impresa sul SGA IL PUBBLICO Regolamento EMAS: modalità di partecipazione per le imprese IMPRESA VERIFICATORE AMBIENTALE ORGANISMO COMPETENTE Adotta POLITICA AMBIENTALE Effettua ANALISI AMBIENTALE Introduce PROGRAMMA AMBIENTALE Introduce SISTEMA DI GESTIONE AMB. ISO 14001 EMAS Effettua o fa effettuare AUDIT CERTIFICAZIONE ISO 14001 Elabora Sottopone DICHIARAZIONE AMBIENTALE AUDIT E CONVALIDA DICHIARAZIONE AMBIENTALE CONVALIDATA Trasmette Accerta RISPONDENZA REQUISITI EMAS Comunica Procede REGISTRAZIONE SITO Informazione al Pubblico Regolamento EMAS: procedura per la registrazione dei siti in Italia Impresa Documenti + tassa di registrazione ANPA Organismo Competente Ricevimento domanda Responsabile di Istruttoria no Modifiche/ integrazioni ARPA Completezza sì 30 giorni Eventuali osservazioni Conformità legislativa no Modifiche/ integrazioni Requisiti EMAS sì Comunicazione Non registrabilità Informazione al pubblico Relazione Registrazione Comunicazione Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 1. AMPLIAMENTO APPLICAZIONE DI EMAS ALLE ORGANIZZAZIONI ORGANIZZAZIONE: SOCIETÀ, AZIENDA, IMPRESA, AUTORITÀ O ISTITUZIONE O PARTE O COMBINAZIONE DI ESSI, CON O SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA, CHE HA AMMINISTRAZIONE E FUNZIONI PROPRIE. L‘entità da registrare come organizzazione è concordata dal Verificatore e, se del caso, con gli Oirganismi Competenti, tenendo conto degli orientamenti della Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. La più piccola organizzazione da considerare per la registrazione corrisponde al sito. In circostanze eccezionali…. Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 2. POSSIBILITÀ DI ATTUARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CONFORMEMENTE AI REQUISITI DELLA NORMA EN ISO 14001: 1996 (SEZ. 4) Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 3. MAGGIOR COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA AMBIENTALE DELLE ORGANIZZAZIONI: formazione professionale di base e perfezionamento adeguato per consentire partecipazione attiva a SGA forme appropriate di partecipazione: libro dei suggerimenti, lavori di gruppo, ecc. partecipazione dei rappresentanti dei dipendenti (su loro richiesta) Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 4. ADOZIONE DI UN LOGO EMAS VISIBILE E RICONOSCIBILE EMAS II: uso del Logo Versione 1 sulla carta intestata; sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione ad EMAS di un organizzazione; sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi (solo in circostanze stabilite) Versione 2 Sulle dichiarazioni ambientali convalidate; sulle informazioni convalidate estratte dalla dichiarazione ambientale. EMAS II: uso del Logo Il logo non può essere usato nei seguenti casi: sui prodotti e i loro imballaggi; in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi. Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 5. CONVALIDA ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE E POSSIBILITA’ DI PUBBLICARE ESTRATTI CONVALIDATI DAL V.A. L’organizzazione deve aggiornare le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale e le modifiche devono essere convalidate ogni anno dal verificatore ambientale. Dopo la convalida le modifiche devono essere presentate all’organismo competente e rese pubbliche. Sono ammesse deroghe (max. 3 anni). Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 6. AUMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELLE PMI MEDIANTE LO SVILUPPO DI UNA SERIE DI STRUMENTI DI SOSTEGNO: Facilitare l’accesso a: informazioni, fondi di sostegno, istituzioni pubbliche, appalti pubblici stabilire e promuovere misure di assistenza tecnica programmi regionali, nazionali. Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 7. MAGGIORE SEGUITO DATO AI MIGLIORAMENTI DI EFFICIENZA AMBIENTALE REALIZZATI DALLE ORGANIZZAZIONI Gli Stati membri devono tenere conto della registrazione EMAS nell’attuazione e nell’esecuzione della legislazione ambientale al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo. Il nuovo Regolamento EMAS (Reg. 761/01) Principali novità 8. PROMOZIONE DI UN’ATTUAZIONE COERENTE DEL REGOLAMENTO NEGLI STATI MEMBRI (FORUM) Istituzione di un Forum degli Organismi Competenti Istituzione di un Forum degli Organismi di Accreditamento (FAB) LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO 1. RACCOMANDAZIONI AI VA PER LE PMI 2. DICHIARAZIONE AMBIENTALE 3. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI 4. USO DEL LOGO 5. FREQUENZA DI VERIFICA E CONVALIDA 6. ENTITÀ DA REGISTRARE 7. COINVOLGIMENTO DIPENDENTI LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO “Entity Suitable for Registration EMAS” ENTITA’ Sito o parte di esso, organizzazione, parte o gruppi di organizzazioni, che si registrano sotto un unico numero di registrazione LINEE GUIDA PER L’ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO “Entity Suitable for Registration EMAS” La scelta della entità che potrà essere registrata è il risultato di una combinazione tra il controllo gestionale e la localizzazione geografica. L’entità da registrare non deve superare i confini di uno Stato membro. LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” La linea guida identifica 8 strutture organizzative: 1) Organizzazioni che operano in un solo sito. 2) Organizzazioni che, in circostanze eccezionali, possono registrare un entità più piccola di un sito. LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 3) Organizzazioni che operano in più siti. A. Con lo stesso o simile prodotto o servizio: Banche Agenzie di viaggio Catene di supermercati o di vendita di prodotti di consumo Uffici di assistenza e consulenza agli utenti LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 3) Organizzazioni che operano in più siti. B. Con differenti prodotti e servizi: Società che gestiscono diverse centrali elettriche Società che producono componenti meccanici o manufatti Compagnie nel settore chimico Società che gestiscono varie discariche di rifiuti LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 4) Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e proprio sito Aziende di distribuzione di servizi pubblici (calore, acqua, gas, elettricità) Telecomunicazioni Trasporti Raccolta dei rifiuti LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 5) Organizzazioni che controllano siti temporanei Società di costruzioni edili Società di pulizia di superfici e di aree Società che offrono servizi vari Società che intervengono per la decontaminazione di siti Circhi equestri LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 6) Organizzazioni indipendenti che operano in un’area limitata che si registrano come un’unica organizzazione Piccole aree industriali Complessi turistici LINEA GUIDA “Entity Suitable for Registration EMAS” 7) Piccole imprese che operano in un vasto territorio e producono gli stessi o simili prodotti o offrono gli stessi o simili servizi Distretti industriali Aree turistiche 8) Autorità locali o Istituzioni governative Regolamento EMAS: Costi per le imprese I costi che un’organizzazione deve sostenere per aderire ad EMAS possono essere suddivisi in 4 voci principali Costi per la realizzazione dello schema previsto dal Regolamento Costi per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti Costi di verifica e convalida da parte del VA Costi di registrazione Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese Fattori interni Migliore controllo della conformità legislativa Riduzione dei costi di produzione Riduzione dei costi ambientali Miglioramento impatto ambientale Ottimizzazione delle risorse Miglioramento organizzazione aziendale Maggior coinvolgimento dei dipendenti Opportunità di mercato (green consumer, B2B, fondi) Regolamento EMAS: Vantaggi per le imprese Fattori esterni Immagine Miglioramento dei rapporti con la collettività Miglioramenti dei rapporti con la Pubblica Amministrazione Semplificazioni autorizzative ed amministrative Razionalizzazione dei controlli Maggiore competitività sul mercato (appalti) Riduzione dei rischi di sanzioni amministrative Riduzione dei premi assicurativi Agevolazioni nell'accesso al credito INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE: • D.Lgs. 152/99 - (Disposizioni sulla tutela delle acque…) in relazione alle concessioni di utilizzo dell’acqua per usi industriali, in caso di più domande concorrenti è altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 o EMAS. • D.Lgs. 372/99 - (IPPC) le informazioni e le descrizioni fornite secondo la norma ISO 14001 o EMAS possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione. Il rinnovo delle autorizzazioni deve avvenire ogni 5 anni mentre per le imprese registrate EMAS ogni 8 anni. • D.Lgs. 334/99 - (Seveso bis) per la notifica è possibile utilizzare anche la documentazione predisposta in caso si sia aderito ad EMAS. INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 AGEVOLAZIONI AMMINISTRATIVE L. 93 del 23/03/2001 (G.U. n. 79 del 04/04/01): “ Disposizioni in campo ambientale” Art. 18 “Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione EMAS” INCENTIVI E SUPPORTO ALLE IMPRESE CHE ADERISCONO AD EMAS/ ISO 14001 L. 93/2001 - Art.18: Per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto ovvero per la reiscrizione all’Albo gestori dei rifiuti le imprese EMAS possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti: - DPR 203/88 (Emissioni in aria) - D.lgs 22/97 (Rifiuti) - D.lgs 152/99 (Acque reflue) - D.lgs 372/99 (IPPC) Distribuzione geografica 45 41 40 35 29 Numero 30 25 20 15 15 9 10 5 0 6 6 3 1 5 4 3 1 1 1 1 DISTRIBUZIONE PER DIMENSIONI Altre 1% Piccole 19% Medie 20% Grandi 60% DISTRIBUZIONE PER TIPOLOGIA Elettronica Meccanica 3,6% 6,0% Servizi Comuni 2,4% 1,2% Tessile 1,2% Chimica 20,5% Ceramica 9,6% Energia 20,5% Alimentare 14,5% Rifiuti 20,5% NUMERO DI REGISTRAZIONI EMAS IN ITALIA 140 120 100 80 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002