esami
• Studio prof. Gaudio
• Dipartimento di filosofia
• 13 ore 15.15 sette candidati
• 14 ore 8.45 dodici candidati
• lista
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
UDINE
Scuola di Specializzazione
Insegnamento Secondario
Legislazione e organizzazione
scolastica
Prof. Angelo Gaudio
art. 3 comma 2
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.
• Principio di eguaglianza sostanziale
• Norma programmatica
Art. 30
• E' dovere e diritto dei genitori, mantenere,
istruire ed educare i figli, anche se nati
fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge
provvede a che siano assolti i loro compiti.
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Art. 38
• Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all'educazione e all'avviamento
professionale.
Art. 117 (*)
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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonchè dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
[…]
n) norme generali sull’istruzione;
[…]
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
[…]
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
[…]
Contratto
•
• Capi 4 e 6
•
• CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
• relativo al personale del comparto scuola
per il quadriennio normativo 2002\2005 e il
primo biennio economico 2002\2003
ART. 23 - AREA DOCENTI E
CONTRATTO INDIVIDUALE DI
LAVORO
• 1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole
speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del
personale docente.
• 2.Rientrano in tale area i docenti della scuola dell’infanzia; i docenti
della scuola elementare; i docenti della scuola media; i docenti della
scuola secondaria superiore diplomati e laureati; il personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili; gli assistenti delle
scuole speciali statali.
• 3. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o
determinato del personale docente ed educativo degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della
normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente.
• 4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma
scritta, sono, comunque, indicati:
• tipologia del rapporto di lavoro;
• data di inizio del rapporto di lavoro;
• data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato;
• qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
• compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
• durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
• sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività
lavorativa.
• 5. Il contratto individuale specifica le cause che
ne costituiscono condizioni risolutive e specifica,
altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. E' comunque
causa di risoluzione del contratto l'annullamento
della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.
• 6. L'assunzione può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In
quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al
comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario
di lavoro.
ART. 24 – FUNZIONE DOCENTE
• 1. La funzione docente, realizza il processo di
insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo
umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti
per i vari ordini e gradi dell'istruzione.
• 2. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e
professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e
collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e
formazione in servizio.
• 3. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività
collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico
– didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto
socio - economico di riferimento.
ART. 25 – PROFILO
PROFESSIONALE DOCENTE
• 1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da
competenze disciplinari, psicopedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di
ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si
sviluppano col maturare dell'esperienza didattica,
l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica
didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli
obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di
istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano
dell’offerta formativa della scuola.
ART. 26 – ATTIVITÀ DI
INSEGNAMENTO
• 1. Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che
sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli
obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il
miglioramento dell’offerta formativa.
• 2. Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle
istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche
nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento
degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità
previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche[i] di cui all’articolo 21 della legge n. 59
del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso
Regolamento (cfr. nota n.21)-, tenendo conto della disciplina
contrattuale.
• 3. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e
funzionali alle esigenze come indicato al comma 2.
• 4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in
attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di
insegnamento.
• Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla
base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale
delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che
possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro
della programmazione dell’azione educativa e con la stessa
procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte
a nuove esigenze
•
5. L'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore
settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore
settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da
dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle
lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività
frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di
arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con
ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare
provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato
tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività
frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di
docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
•
6. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i
docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili
in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed
educativi integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle finalità indicate al
comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze e, in mancanza, rimanendo a
disposizione anche per attività parascolastiche ed interscolastiche.
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7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata
dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche
programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio
dei docenti.
8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari
ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in
materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di
circolo o d’istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario
d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività
e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base
plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni
durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli
effetti nell'orario di attività didattica.
ART. 27 – ATTIVITÀ FUNZIONALI
ALL’INSEGNAMENTO
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1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle
istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli
obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero
di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle
quaranta ore annue;
• c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
• 4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il
consiglio d' istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
• 5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
•
Legge 10 Marzo 2000, n. 62
• Legge 10 Marzo 2000, n. 62
• " Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione
• Art. 1.
• 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.
La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione
dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della
domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
• 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti
vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare
titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non
statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola
per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione,
sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5
e 6.
Art. 1.
•
•
•
1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33,
secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole
paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda
di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.
2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in
particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a
partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.
3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto
educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla
Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono
chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli
alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione
di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le
attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata
ideologia o confessione religiosa.
•
4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in
possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi
intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con
handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a
singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i
contratti collettivi nazionali di settore.
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4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in
possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a
quanto previsto dai commi 2 e 3:
a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e
conformi alle norme vigenti;
c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione
democratica;
d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta,
purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi
intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con
handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a
singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla
prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i
contratti collettivi nazionali di settore.
• 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla
valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema
nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti
dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non
superiore a un quarto delle prestazioni complessive,
possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e
professionali ovvero ricorrere anche a contratti di
prestazione d'opera di personale fornito dei necessari
requisiti.
• 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta
l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il
riconoscimento della parità.
• 7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il
riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo
scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della
pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo
stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo
superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al
fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle
scuole paritarie e delle scuole non paritarie.
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8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale
previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.
9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle
scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva
frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa
sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di
borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali
somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per
l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da
determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le
modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
• 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della
borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente
dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al
Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono
avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica provvede al corrispondente
versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello
Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai
sensi del comma 12.
• 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle
famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di
competenza di ciascuna regione e delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.
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12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2001.
13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti
iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati,
rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280
miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.
15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione
e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno
2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La scuola nella Costituzione
• ARTICOLO 33
• L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento.
• La Repubblica
L detta le norme generali
sull'istruzione ed istituisce scuole statali
per tutti gli ordini e gradi.
• Enti privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione senza oneri per lo
Stato.
La scuola nella Costituzione
• La legge , nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parità, deve
assicurare ad esse la piena libertà e ai loro
aluuni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni delle scuole statali.
• E' prescritto unL esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
• Le istituzioni di alta cultura, università e
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti
autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato
Art. 34
• La scuola è aperta a tutti.
• L'istruzione inferiore, impartita per lameno otto
anni è obbligatoria e gratuita.
• I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi.
• La Repubblica rende effettivo questo diritto con
borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per
concorso.
Statuto studentesse e degli
studenti
• DPR 24 giugno 1998, n. 249
Art. 1 (Vita della comunità
scolastica)
• 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
•
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio,
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il
20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
• 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità
civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione
educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
•
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale
e culturale.
Art. 2 (Diritti)
• 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i
suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
•
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di
istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di
forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta,
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli
studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività
aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività
aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
•
•
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni
per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
• 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di
istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e
disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto
degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I
regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità
del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
• 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i
corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del
capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei
loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
• 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate
dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare
correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di
rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
• 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento
dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
• 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento
dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
• 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può
essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto
possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 (Impugnazioni)
• 1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4,
comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui
al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti
nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori
nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti
delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte
almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
• 3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli
studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in
merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due
studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un
genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto
da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal
dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
• 1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti
dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o
modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
2. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
• Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
•
Luciano Corradini
• Documento di sintesi
prodotto dal gruppo di lavoro
sull'educazione alla cittadinanza
istituito con decreto dipartimentale
12.4.2007, n.32
• http://www.edscuola.it/archivio/compre
nsivi/cittadinanza.htm
• Senso e problematicità delle " nuove educazioni trasversali"
• 1. educazione alle relazioni interpersonali, alla socialità e alla
convivenza civile;
• 2. educazione alla cittadinanza (democratica, attiva, responsabile,
italiana, europea, mondiale, plurale, a raggio variabile, ecc.) e alla
cultura costituzionale, ai diritti umani, alle responsabilità, al
volontariato, alla legalità e simili (comprese sottovoci rilevanti come
l’educazione stradale);
• 3. educazione interculturale e alle differenze di genere e alle pari
opportunità;
• 4. educazione alla pace e alla gestione (democratica, non violenta,
creativa) dei conflitti e simili;
• 5. educazione all’ambiente, naturale e culturale,
e allo sviluppo (umano, globale,
planetario/locale/’glocale’, sostenibile ecc.);
• 6. educazione ai media e alle nuove tecnologie,
e simili;
• 7. educazione alla salute (allo star bene con sé,
con gli altri e con le istituzioni, come antidoti al
disagio e a diverse patologie, a dipendenze,
devianze e abusi, comprese sottovoci come
l’educazione all'alimentazione); educazione
all'affettività e alla sessualità, che implicano
anche aspetti di natura relazionale e valoriale.
• La solidarietà possibile fra educazioni e
discipline
• La Costituzione come fonte di
legittimazione dell'ordinamento e come
"mappa del tesoro" dell'educazione
• La proposta dell'educazione alla
cittadinanza e alla cultura costituzionale
• L'obiettivo è quello di realizzare un'educazione
personale e sociale, sia in termini di trasversalità, sia in
termini di offerta di un insegnamento specifico,
curricolarmente distinto, e di una specifica
organizzazione collegiale del lavoro, perché la scuola
dell'autonomia possa prendersi veramente cura di
bambini e ragazzi spesso assai problematici, a cui
assicurare "il pieno successo formativo"(dpr 275/1999),
nella direzione del costituzionale "pieno sviluppo della
persona umana": il tutto con riferimento alla costruzione
delle conoscenze, degli atteggiamenti e delle
competenze di cittadinanza, di cui tutta la scuola è
chiamata a farsi carico
• la proposta di uno specifico insegnamento di
educazione alla cittadinanza e alla cultura
costituzionale potrà avere rilevanza culturale ed
efficacia maggiore, se si rinforzeranno
l'insegnamento della storia, con particolare
riferimento alla storia contemporanea e, nella
scuola primaria, anche degli studi sociali, nella
prospettiva di un curricolo continuo, fino al primo
biennio della secondaria di secondo grado.
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art. 3 comma 2