Con’ iqliv Reqionale della campania Settore Segreteria Generale del Consiglio ‘eri’izio Asscnzblca Prot. n.0008852/A Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 N A P () L I Al Presidente della V e li Commissione Consaliare Permanente -V COMMSSON CONSILIARE PERMANENTE Ai Consiglieri Regionali 12 Alla Direzione Generale Presidenza. Studi Legali e Legislativi S E D E Oggetto: Proposta di legge “Modalità di erogazione dei farmac i e delle prestazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche” Reg. Gen. n. 522 Ad iniziativa dei Consiglieri I3arbirotti e Sala. Depositata in data 18aprile2014 IL PRESIDENTE VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno ASSEGNA il provvedimento in oggetto a: V Commissione Consiliare Permanente per l’esame; Il Commissione Consiliare Permanente per il parere. Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento. Napoli, IL VW PRESIDENTE VICARIO ; Biagio Ialare \L 1 Consiglio Regionale della Campania L’7yici dì Gubineno del PresIdente Il Capo gabinetto Prot. ò) /SP del I Consigho Regionale delta Campania Al Capo Dip. Segreteria Generale Legislativo Dott. Carlo D’Orta Prot. Gen. 201400088521A De i8iO4/2Q1492Oj6 Da CR A SERACS SEDE Oggetto: trasmissione atti, Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, la nota , prot. n. 381 del 16/04/2014, del Gruppo Politico Centro Democratico ad oggetto: trasmissione P.d.L. Modalità di erogazione dei fàrmaci e delle prest azioni galeniche a base di . cannabinoidi per Jìnalità terapeutiche.” Cordialità. Dott. Fei Angelis Consiglio Regionale della campania Gruppo Politico “Centro Democratico” 11 Pre,idente Prot. n. Napoli lì /ti/I0 “ Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania On. Paolo Romano SEDE Oggetto: trasmissione PdL: “MODAL ITA’ DI EROGAZIONE DEI FARM p; LSTAZIONI ACI E DELLE GALENICHE A BASE Dl CA NNAB1NOIDI PER FINALITA’ TERAPEUTICHE” Si trasmette in allegato, per gli ulteriori adempimenti di competenza, la Proposta di legge di cui all’oggetto a firma dello scrivente e del Consigliere Anita Sala. - Ii Presidente On, DariBart4mtti onsigllo Regl;”al! della Campania SEGRETERIA DEL PRESIDENTE PROT. N° ...9._ DELI.’&21 GN. Consiglio Regionale della Campania Prot, Gen. 2014.00088521A D& 8/O4I2014O9 2036 Da CR A SERASS JW08I’R3643 F: 08). E83294 - Consiglio Regionale della Campania IX LEGISLATURA PROPOSTA Dl LEGGE O(GETTO: “4ODALÌTA’ liii EROGAZ IONE DEI FAIMACI E DELLE PRESTA ZIONI GALENICHE A HASE DI CANNABINOIIM PER FINALITA’ TERAPEUTIChE” ART. i i)isposizioni generali i ) La Regione Campania i; ;ensi dellart. 117, terzo comma della legge Costituzional e. nel rispetto di .Ìuaiìto stabilito dalla legislatur a statale. ernana disposizioni relative alLim piego di farmaci canrahi noidi. per ìnalità terapeuzicìe: ‘) I derivati della annabts sotto forma di specialità medicinali o di preparato galenici magistrali possono, essere prescritti sia dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale che dal rnec.ico medicina generale, restando in carica del Servizio Sanitario Regionale: 3) In caso di prescrizione di medicinali di cui al comma 2 da parte di un medico privato, la spesa derivarne d i carico del paziente, fatto salvo i casi di comprovata indigenza , nel qua] caso i costt restano a car:co della Stru ttura Sanitaria Regionale. Consiglio Regionale (iella €‘a rnpania ART 2 Modalità di L’ avvio del somministrazione e acquisto trattamento può avenire: I) In ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili: 2) In ambito domiciliare: 3) In ambito ospedaliero e/o in strutture ad asso assimi labile, compresi Day-ilospital e ambulatori, i farmaci cannabinoidi sono acquistati dalla farmac ia ospedaliera o dall’Azienda sanitaria di appartenenza dell’assistito e posto a carico del S.S.R. anche nel caso di prolungamento deila cura dopo le dimissioni: 4) In ambito domiciliare le aziende anche sanitarie locaii coadiuvano gli assistiti, su richiesta dei medesimi. nell’acquisizione dei farmaci a base di cannab inoidi registrati all’estero per finalità tei’apeutici’te, nel rispetto delle procedure stabilite dal Ministro della Sanità con decreto de!l’ 11/02/1977. ART. 3 Trattamento domiciliare 1) Nel caso (Il lOiZIO del trattamento in ambito ospeda liero o assimilato, il paziente in condizione di eronicità può proseguire il trattamento domic iliare senza spese presentando alla farmacia ogn: mese una nuova ricetta, o ogni tre mesi se utilizza farmaci importati. redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno cura; 2) Nel caso di 1raramento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizia o continua presentando ogni tre mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale o dallo specialista alla farmacia eeH’ASL del territorio di residenza del paziente; 3) 11 rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinata a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da oarte del medico che le prescrive, valutata la variabilità individuale dell’efficacia terapeutica: 4) Il medico e il paziente, o, in caso di impossibilità un familiare o altro soggetto che legalmente io assiste, sono autorizzati a trasportare tiarma ci cannabinoidi nella quantità massima indicata nella prescrizione medica necessamia per l’effettuazione della terapia domiciliare. La prescrizione deve sempre accompagnar e il trasporto del farmaco cannabinode e, nel caso di trasporto da parte di un familia re o altro soggetto che lo assiste. deve riportare il nome deilo stesso. Consiglio Regionale della Campo nia ART. 4 Informazione Sanitaria Al fine di favorire tra i medici e i farmacisti operanti nella regione la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, la Regione promuove periodicamente una specifica informazione, mediante i ormaL canali comunicativi. ART. 5 Acquisti multipli Per ridurre l’aggravio delle soese fisse per unità di prodotto la Giunta regionale assume un provvedimento per la centralizzazione degli acquisti presso l’unica Asi “capofila”. come per altri farmaci importatL ART. 6 Risparmi a medio termine La Giunta regionale altiva una canvenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per al produzione e lr.vorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a tini medici. ai tini della fornitira al servizio sanitario pubblico regionale. ART. 7 Norme finali e transitorie 1) La Giunta reaionale presenta al Consiglio regionale Assemblea Legislativa, entro il 31 marzo ai ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente legge e il rapporto costi benefici sia per il rofilo sanitario e sia per il profilo socio assistenziale. Nella convenzione sono indicati. inol re. i risultati raggiunti nel periodo di riferimento, le convenzioni stipulate e la loro aauazione, e le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione insieme alle soluzioni proposte o avviate per superarle. 2) La Giunta regionale è autorizzata a stipulare tutte le altre convenzioni e protocolli di intesa necessari all’attuazione effettiva della presente legge. 3) In prima apolicazione. entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale: Consiqlio Regionale della Qatnpa aia a) h) e) d) avvia Frnfcrmnzjone sanitaria di cui all’art, 4: assume la ce1iberazione sulla centralizzazione degl i acquisti di cui allart, 5; stipula la convenzone di cui aIl’art, 6: stipula le convenzioni e i protocolli di intesa di cui al comma 2. ART. 8 Norme finanziarie Agli oneri della presente legge si provvede con le risor se del Fondo Sanitario Regionale. ART.9 La presente legge dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubb licazione sul goliettino Ufficiale della Regione Campania. . I CONSIGLIERI - Daroi3arbirotti Anita Sala //; 4 — (!onsiglio Reqionale della Campania PROPOSTA 1)1 LEGGE REGIONALE Modalità di erogazioI;e cci farmaci e delle preparazioni gakniche a base di cannabinoidi perJ ìiialiItì terapeutiche Relazione introduniva: 11 Ministero della Sakite, con Decreto del 18 april e 2007 ha aggiornato le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed ha posto nella Tabella Il delle sostanze stupefacenti dotate diproprictà terapeutiche, afla sezione B. alcuni cannabinoidi deriv ati naturali o di sintesi della Cannabis. Ciò rend e possibile prescrivere ed utilizzare questi principi attivi, quindi mette nella disponibilità un ulter iore strumento terapeutico ner la cura palliativa del dolo re o per altre applicazioni terapeutiche n molte forme di disabilità fisica e mentale a discrezione del medico, dietro presentazione di ricetta medica, da rinnovarsi di volta in volta nel caso di preparazioni magistrali. Non essendo infatti a tuttoggi disponib ili in commercio nel nostro Paese fannaci e specialità medicinali a base di cinnabinoidi di prod dzione nazionale o comunque dotati di Autorizzazione all Immissione in Commercio per l’Ital ia, ma solo preparazioni galeniche magistrali. 1’ unica normativa nazionale di rit’erimen to per tali farmaci è il Decreto Ministeriale 11-2-97, relativo all’ itnpcrtazione di farmaci esteri direttamente dal produttore da parte delle Farmacie del servizio sanitario pubblico, per utiliz zo in ambito ospedaliero ed extraospedaliero. il riconoscimento e la regolamentazione dell’accesso ai derivati medicinali della pianta di cannabis e degli analoghi sintetici, avvenuta nel nost ro Paese solo in questi ultimi anni, lo scenario è mutato e la iruizione el1a terapia è tòrm almente un dato acquisito. ma è divenuta necessaria una Legge Regionale applicativa delle norme quadro nazionali cosi come già realizzato in altre Regioni al fine di pote r evitare in futuro le attuali confusioni ed equivoci , causa iilegittinìa di grave ed ingiustifìcato danno ai malati. Il pdl è pertanto un protocollo attuativo delle norme già pienamente in vigore a livello nazionale. si limita a riunirle ed integrarle in un unico testo per il loro razionale uflizìo a livello Regionale, al fine di evitare perdite di tempo gravemente nocive per il malato. Oltre alla terapia oalliatLva del dolore ed akut ilizzo in neurologia ed oncologia. o come lenitivo degli effetti collaterali detie chemio e radio-terapie, molte sono le patologie ed i disturbi d’interesse per medici e pazienti. non solo il glaucoma. ma 1’ epilessia, molte altre patologie neurologiche. alcun e patologie psichiatriche, k slres; post-traurnatico, I emicrania. la depressione, Traumi cerebrali / lctus , malattie infiammatorie croniche intestinali quali morb o di Crohn e colite ulcerosa, 1’ astenia. I anoressia ed il vomto anche gravi, la sindrome bipolare equella di Tourette, la spasticità muscolare. il pruri to irrefrenabile, I artriie r’umatoide e altremala ttie infiammatorie! autoimmuni croniche, i’ asma bronchiale, maiatJe neurodegenerative quali morl o di Alzheimer, còrea di Huntington e morb o di Pa. inson. patologie e ard :ovascslari.sindromi da astinenza nelle dipendenze da sostanze e la Sind rome di Immunodeficienza Accuisita (Aids), nella quale solo raramente si hanno dolori neuropatici ma spesso si osserva grave deperimento organico ed inap petenza. In letteratura si trova una vasta documentazione dell’uso terapeutico della cannabis. La difficoltà per i meaici li tilizzc sicuro per final ità terapeutiche dei principi attivi, contenuti nella pianta in concentrazioii variabili, è stata da qual che anno superata dalla produzione e commercializzazione eccndo standard europei di Cannabis tlos naturale sterilizzata ed in contenuto standardizzato e titolato di principi attivi cannabinoidi. Oltre alla crescente mole di studi scientifici che scoprono ed pprofondiscon o le singole proprietà terapeutiche dei cannabinoidj nelle varie forme, combinazioni e modalità di assunzione per le varie patologie , (/onsiqlio Regionale della campania le esperienze cliniche i;ternazionali dello scors o decennio e le testimonianze dei pazienti hanno mostrato per i cannabinoidi una apprezzabile efficacia nel trattamento di particolari sintornias sociata ad una minore incidenza di effetti collaterali di riliev o rispetto a molti dei farmaci di comune impi ego. Scontata I utilità di tali 1rapie, va considera to che la volontà di non dipendere più dalle impo rtazioni per la cannahis medicinale in un prossimo futuro è stata espressa dal Senato con 1’ approvazione del l’ord ine dei giorno G-102 presentato in occasione dell’approvazione del Idi n° 1771 il 16-9-2009 sulle “terapie del dolore e cure palliative’ attualmente in vigore. :on il quale si impegnava il Governo a verificare in tempi brevi la fattibilità di una convenzione cori lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (li Firenze, per la atoduzione o lavorazione di Cannabis medicina le coltivata in Italia ai fini della fornitura al servizio sanitario Dubblico. Con questo pdl si prop one all’ Art. 6 di stipulare una convenzione a livello locale con o stesso Stabilimento o con uno dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione (li principi attivi stuefcenti a tini medici, da individuarsi nella nostra regione. Tale accordo consentirà ai rnaiiti ed a! servizio pubb lico della nostra regione di non dipendere esclusivamente dalle importazioni per l’approvvigion amento (Iella cannabis medicinale, di razionalizzare le spese che possono in questo mod o, essere drasticamente ridotte e soprattutto di ridurre i tenpi di aitesa che i mala ti non dovranno più sopportare. In Italia il farmaco pu essere prescrItto ed otten uto su esclusiva responsabilità del medico richiedente, potenziainiene per qualunque pato logia o sintomo senza limitazioni. Anche la eventuale scelta di fare ura prescrizione off-label è riconosciuta come di esclusiva competenza del medico prescrittore, come avvi ene per tutti gli altri farmaci. Nel frattempo. la collocazione ia Tabella 11 sezio ne B consente 1 l’importazione ditali medicinali, come er eh altri stupefacenti e psico tropi iscritti nella sezione B della tabella li, in caso di carenza sul ine:cao italiano come nella situazione attuale, secondo le modalità di cui al già citato DIvI 01/02 ‘97. che richiede al med ico una dichiarazione sulla inadeguatezza delle altr”native terapeutiche disponibili per tratta re il paziente che sta seguendo, ed alle modalità di cui alla circolare Ministeriale N.D.G.F.D.M./VII I/C. I b.aJ33499 del 03 ottobre 2006. L’inserimento in Tal,, 11-13 consente inoltre la reperibilità delle sostanze in oggetto tramite distributore-grossista autorizzato dal Minister o della Salute, con magazzino sul suolo nazionale per la fornitura alle farn acie dotate di laboratorio galenico, comprese quelle ospedaliere. Tali sostanze sono da utilizzarsi per le preparazioni magistrali o ospedaliere. In questo caso la carenza di :‘alide alternative terap eutiche e 1’ autorizzazione dell’ lJfiicio Centrale Stupefacenti non sono :equisiti nece ssari. Va chiarito che la care aza di adeguata e perc orribile aiternativa terapeutica, come già scrit to a proposito della prescrizione off-lìhei. è una valutazione che spetta esclusivamente al med ico per quel determinai angolo pacente. il quale è partecipe della sua decisione, sono scelt e terapeutiche effettuate caso per caso e non un teorico standard predefinito ed immutabile. Nel caso di farmaci esle:i e quindi impo rtati per tramite delle farmacie del servizio pubblico, la spesa resta a carie: del 5/ RVIZK) SANITAR IO REGIONALE (SSR) solo qualora il medico richiedente sia alle dipencenze cii struttura pubblica e il paziente sia trattato in regime di ricovero o soggetto a dav hospital o Derc orso ambulatoriale o in regime di Assistenz a domiciliare integrata. Nei momento in cui un paziente viene dimesso, la fornitura viene ga otita sempre a carico lei SSR se si ravv isa un’esigenza di continuità terapeutica con il ricorso al farmaco cstero ia cui sommini strazione è iniziata in amb ito ospe dalie ro. Nel caso di preparazioni aleniche mag istrali contenenti cannabinoidi da parte delle farmacie Consiglio Regionale della Campania dotate di laboratorio galenico. prescrivibili da qualunque medico su ricetta bianca da rinnovarsi di volta in volta, come per le altre sostanze elencate nella tabella H la spesa è a carico del SSR solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze del Serviz io Pubblico ed utilizzi il ricettario SSR per La presrizìone, o se i galenici sono preparati e utilizzati in ambito ospedaliero. La spesa resta a totale carico del paziente quan do le preparazioni magistrali da parte delle farmacie private sono su prescrizione di un med ico privato. . Secondo una nota della FOFI inviata al Ministero della Sanità (febb raio 1998): a) le preparazioni galeniche magistrali possono essere eseguite esclu sivamente su prescrizione medica: b) sussiste il divieto assoluto di erocedere alla preparazione prima della presentazione della ricetta medica. c) sussiste l’obbligo di uniformarsi integralmente alla prescrizio ne medica, e quindi di rispettare assolutamente la quantità, il dosaggio e la forma farmaceutica prescritti dai medico; d) sussiste l’assoluto divieto di sustituire una specialità medicina le, prescritta dal medico nella ricetta, con una preparazione galenica. anche se quest’u ltima fosse a base del medesimo principio attivo e avesse dosaggio , forma farmaceutica e vie di smninistrazione identici alla spec ialità: e) ,ssiste l’assoluto divieto di utilizzare prodotti già preparati anche o semi lavorati o di cort1èziunare soecialità medicinali, ocr eseg uire la preparazione: fl la preparazione deve essere eseguita integralmente nella farmacia nella qual e viene poi venduta non è nertanto consentito affidare Vesecuzione della preparazione, in tutto in parte, ad altre farmacie o a laboratori esterni. Sulla base di questa nota, si evirce che la legittimazione di una preparazione magistrale risiede o nella ricetta medica (o medico-veterinaria) o nel capit olo Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della FU Xi Ed in quest’ultimo caso la Farmacia può allestire preparazioni sotto forma (li multipli. Nell’allestimento di prepa:azioni maistra1i assumono parti colare importanza le disposizioni contenute nelle Tabelle 4 e 5 della FU ai tini della ripetibilit à o meno della ricetta. La strumentazione di cui una farmacia deve essere obbl igatoriamente provvista è riportata nella Tabella 6 della FU. Le ricette che riportano d iti sensibili (consenso, codice ecc.) devono essere trasmesse mensilmente dal faracista, in originale o n copia, all’Azienda ASL per il successivo inoltro al Ministero della Salute. A qùesto punto è da precisare che alle farmacie del servi zio pubblico è consentita l’importazione direttamente dai produttore e la fornitura di medicinali esteri contenenti cannabinoidi al medico richiedente o al malato segu endo però il seguente protocollo: I. prescrizione e rtchiesta di importazione da parte del medico; 2. assunzione d re;ponsahilità del medico e la dich iarazione di cui al DM 11.2.1997; 3. autorizzazione all’iripcrtazione concessa dall’Utfic io Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute. Mcd. i coiqlio Regionale della Qarn pan ia I primi due requisti sono Dntrarii soddisfatti con la compilazione, da parte del medico, del Modello previsto dai Minstero della Salute, al medico resta P obbligo di conservare il consenso informato scritto del paziente. I CONSIGLIERI On. Dario arbirotti 1 O A nit n a Sala . /