Versione 1.6
Aggiornato al 09 Maggio 2011
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Società a Responsabilità Limitata
Società Consortili a Responsabilità Limitata
DEPOSITO DEL BILANCIO
ABBREVIATO DI ESERCIZIO
ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE
Guida alla presentazione della domanda di iscrizione del bilancio
abbreviato di esercizio ex art. 2478-bis c.c.
REGISTRO IMPRESE
CAMERA DI COMMERCIO DI
TORINO
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
Tel.: +39 011 571 6424
Fax: +39 011 571 6445
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A cura di: V. Federico
Con la collaborazione di: E. C. Vocale
Redazione: L. Chinè
Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
INDICE DEI CONTENUTI
AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA ......................................................................3
DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO..................................................................4
NORMATIVA...................................................................................................................... 4
REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO D’ESERCIZIO .......................... 4
FORMATO: XBRL.......................................................................................................... 4
ELENCO DEI SOCI: ABOLIZIONE LIBRO SOCI .................................................................... 6
AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI..................................................................7
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI SRL E SCRL .... 7
1) Verbale di assemblea ............................................................................................... 7
Verbale di rinvio ................................................................................................ 7
2) Consenso scritto/consultazione ................................................................................. 8
Decisione dei soci(consenso scritto/consultazione) ................................................ 8
Verbale dell’organo amministrativo in caso di consenso/consultazione.................. 8
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE ......... 9
RELAZIONE DI GESTIONE: ALLEGATO EVENTUALE ............................................................. 9
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ............ 9
TRASFORMAZIONE DELLA SRL IN SOCIETA’ DI PERSONE: DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ...................................................................................................................... 10
CESSAZIONE DELLA SRL A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE: DEPOSITO BILANCIO DI
ESERCIZIO ...................................................................................................................... 10
BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO................................... 10
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DI MODELLO O BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIÀ
DEPOSITATI: DEPOSITO................................................................................................... 11
RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIA’ DEPOSITATI:
DEPOSITO ...................................................................................................................... 12
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO ........................................................... 13
BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO ............................. 13
SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA: REGISTRO IMPRESE
COMPETENTE ................................................................................................................. 14
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO: DEPOSITO.................. 14
SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO: NOTA INTEGRATIVA . 14
RELAZIONE DELL'ATTUARIO: ALLEGATO .......................................................................... 14
BILANCI IAS..................................................................................................................... 15
BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI
DI CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE:
DEPOSITO ...................................................................................................................... 15
SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI S.R.L E
SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA ....................................17
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO
DELLA SRL E SCRL ..........................................................................................26
FEDRA VERSIONE 6.5....................................................................................................... 27
LA NORMATIVA.............................................................................................30
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.................................................................................... 30
D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209 ................................................................................ 33
D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173.................................................................................. 34
LEGGE N. 2/2009, ART. 16. ............................................................................................. 34
D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 1-2-3-4-5-E COMMI 3 E 4 ART. 6 ...................................... 35
D.LGS. 82/ 2005 ............................................................................................................. 37
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA
Rispetto alle versioni precedenti la presente guida è stata aggiornata con particolare riguardo:
1. alla nuova tassonomia XBRL
2. alle dichiarazioni di conformità.
Il 4 febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito della DigitPA la nuova tassonomia XBRL.
Con D.Lgs n. 235/10, invece, sono stati modificati molti articoli del Codice
dell’amministrazione digitale (C.A.D.), fra cui gli articoli 22 e 23, rispettivamente relativi alle
“Copie informatiche di documenti analogici” e alle “Copie analogiche di documenti
informatici” e sono stati introdotti nuovi articoli, fra cui l’articolo 23-bis relativamente ai
“Duplicati e copie informatiche di documenti informatici”.
N.B. La domanda di deposito del bilancio presentata separatamente o unitamente alla
domanda di iscrizione dell’elenco soci, non è soggetta all’ambito di applicazione della
Comunicazione Unica1.
La domanda di iscrizione dell’elenco soci, presentata separatamente dal deposito del bilancio,
richiede obbligatoriamente l’utilizzo della procedura “Comunica”.
La presente guida è stata aggiornata il 09 maggio 2011.
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l’apposito bottone.
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DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO
NORMATIVA
La redazione del bilancio in forma abbreviata non costituisce un obbligo, ma un diritto per le
società minori (eccettuate però le società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati
regolamentati), le quali possono valutare in base alle loro esigenze di informazione verso i
soci e verso i terzi, se sia conveniente adottare il bilancio in forma ordinaria oppure il bilancio
in forma abbreviata, per il quale non sono però adottabili i principi contabili internazionali
IAS/IFRS.
La redazione del bilancio abbreviato è ammessa quando nel primo esercizio o,
successivamente non vengano superati due dei seguenti limiti2:
1)
totale dell'attivo dello stato patrimoniale:4.400.000 euro;
2)
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3)
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità
Le semplificazioni proprie del bilancio in forma abbreviata investono l’intera struttura del
bilancio d’esercizio,in tutti i documenti di cui si compone.
REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO D’ESERCIZIO
Copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei
soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha
approvato il bilancio, e di regola,dalle relazioni degli organi di controllo se esistenti, deve
essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione a cura degli amministratori presso il
competente registro imprese3.
Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità
dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto
ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne
abbiano avuto conoscenza.
FORMATO: XBRL
L’obbligo di presentare al registro imprese il bilancio di esercizio in un formato elettronico
elaborabile (XBRL), inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente
prorogato (dal decreto “Milleproroghe”) al 31 marzo 2008. Nella legge 28 febbraio 2008 n.
31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. “Decreto Milleproroghe)
non si rinviene alcuna ulteriore proroga: ma anche quest’ultimo termine di scadenza è stato
superato. Solo con l’emanazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato
2
Il D.L.gs. n. 173 del 3 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n. 260 del 6 novembre 2008, ha modificato i
numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2435-bis c.c.
3
Ai sensi dell’art. 2435 c.c.
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
del Ministero dello Sviluppo Economico è stato, infatti, introdotto a decorrere dal 2009,
l’obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL per tutte le società che chiudono l’esercizio
dopo il 16 febbraio 2009.
Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL)
per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati, atteso per dare attuazione al
predetto obbligo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2009 n. 304. Il
decreto è stato, infatti, emanato per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37, comma
21, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto
2006 n. 248.
Già a partire dall’anno 2010, quindi, la maggior parte delle società di capitali e cooperative4
hanno dovuto depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale ed il conto economico
in formato XBRL (con questo formato non è ancora possibile rappresentare la nota integrativa)
e devono continuare a farlo anche quest’anno.
Nell’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 vengono dettate le
disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, l’obbligo del bilancio XBRL non si
applica:
a)
per le società di capitali quotate in mercati regolamentati;
b)
per le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di
assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.L.gs. n. 209/2005 e per le altre
tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87;
c)
per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società
di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2).
Il formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXstensible Business Reporting Language), è un
documento informatico “elaborabile” che consente di facilitare lo scambio di informazioni
finanziarie.
Il formato XBRL si basa su determinate tassonomie5 dei documenti che compongono il
bilancio. Riferito a XBRL per tassonomia si intende un file al cui interno sono elencate le
definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l’utente potrà utilizzare nel
processo di redazione del documento contabile.
Il 4 febbraio 2011, sul sito ministeriale DigitPA, è stata pubblicata la nuova tassonomia da
utilizzare per i bilanci depositati successivamente al 25 marzo 2011 (data di entrata in vigore
della nuova tassonomia). La nuova tassonomia sostituisce quella previgente e la sua
osservanza non è facoltativa: i bilanci depositati a partire dal 25 marzo 2011 dovranno
obbligatoriamente essere predisposti in conformità della nuova tassonomia pubblicata sul sito
DigitPA.
Anche la nuova versione della tassonomia, attualmente vigente, non è ancora capace di
codificare l’intero bilancio, continuano a rimanere esclusi la nota integrativa e gli altri
documenti allegati (verbale di assemblea, relazione dell’organo amministrativo, relazione
dell’organo di controllo ecc…). Pertanto tali documenti dovranno, come l’anno scorso, essere
depositati in formato PDF/A.
4
Escluse le società esonerate ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25.3.2011, è stato pubblicato l’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico
contenente la data (4.2.2011) di disponibilità sul sito www.digitpa.gov.it della nuova versione della tassonomia
XBRL dei documenti che compongono il bilancio, così come previsto dall’art. 5, commi 4 e 6 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2008.
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Il documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo
di voce tra quelle presenti nella tassonomia, le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la
società e la moneta di conto. Il documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece,
un unico blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato,
stampato, o modificato manualmente. Chi riceve un file XBRL può, invece, automaticamente
analizzarlo, convalidarlo, elaborarlo, trasformarlo e archiviarlo.
Con l'utilizzo di XBRL si possono abbattere le barriere, sintattiche e semantiche, tra chi
produce informazioni finanziarie (le imprese) e chi a vario titolo le consuma (le capogruppo,
gli auditor, gli investitori, le banche, i media, le autorità pubbliche, le agenzie di rating).
Per le imprese, XBRL non dovrà essere considerato soltanto un adempimento in più, ma
un'opportunità. Adeguandosi a uno standard, l'azienda eleva il livello di accuratezza e di
dettaglio dei suoi report contabili, rispondenti a formati condivisi che si prestano ad essere più
facilmente elaborati: un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente
modelli di analisi finanziaria.
ELENCO DEI SOCI: ABOLIZIONE LIBRO SOCI
Con l’entrata in vigore dell’articolo 16, comma 12-octies della legge n. 2 del 28 gennaio
2009 è stato definitivamente eliminato, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata
e società consortili a responsabilità limitata, l’obbligo di tenuta del libro soci come prevedeva
l’articolo 2478-bis del codice civile. Le stesse società non hanno, quindi, nemmeno più
l’obbligo di depositare per l’iscrizione al registro delle imprese l’elenco dei soci6, o di
comunicare la conferma dell’elenco soci già depositato con il bilancio dell’esercizio
precedente.
L’obbligo di depositare per l’iscrizione, l’elenco dei soci, come prevedeva l’articolo 2478-bis,
resta tuttavia in tutti i casi di approvazione del bilancio di esercizio prima del 30 marzo 20097.
6
7
Unitamente al bilancio di esercizio oppure con apposita domanda.
Data di entrata in vigore dell’art. 16 comma 12-octies della legge n. 2/2009.
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AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI
MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI
SRL E SCRL
1) VERBALE DI ASSEMBLEA
L’approvazione del bilancio d’esercizio salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo avviene
di regola tramite deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.
In questo caso ai fini del deposito nel registro imprese, al bilancio dovrà essere allegata copia
del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato.
Il verbale che approva il bilancio di esercizio deve sempre riportare la data dell’assemblea e
deve essere sempre firmato almeno dal presidente (e dal segretario solo se designato); non è
previsto che il verbale debba essere di tipo analitico come per le società per azioni.
Il verbale dell’assemblea che approva il bilancio di esercizio può essere redatto sia
contestualmente all’assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla
stessa: si pensi per esempio, ad un verbale di assemblea del 30 aprile 2008 nel quale si
verbalizza che in data 28 aprile 2008 si è riunita l’assemblea per l’approvazione del bilancio
al 31.12.20078.
In questo caso la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è
tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge , è quella di approvazione del bilancio e
non quella del verbale9; mentre nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del
campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione e non la data di approvazione
del bilancio.
Verbale di rinvio
Come previsto dall’art. 2364 c.c., per l’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve
essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto o comunque
non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può
prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di
società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori
segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.
Si evidenzia, in proposito, che il verbale di rinvio ad una nuova assemblea, per
l’approvazione del bilancio, non deve essere depositato in quanto non rientra tra i documenti,
8
La redazione non contestuale del verbale di assemblea è prevista per le s.p.a. dall’art. 2375 c.c. laddove dispone
che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito o di pubblicazione.
9
L’art. 2435 c.c. dispone, infatti, che entro 30 gg. dall’approvazione una copia del bilancio corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura
degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro imprese.
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previsti dalla legge, da allegare obbligatoriamente alla domanda di deposito del bilancio
d’esercizio.
2) CONSENSO SCRITTO/CONSULTAZIONE
Decisione dei soci10 (consenso scritto/consultazione)
Se è previsto dall’atto costitutivo, l’approvazione del bilancio di esercizio delle società a
responsabilità limitata può avvenire anche mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto dai soci ( sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci
rispetto al metodo assembleare).
In questo caso, dai documenti sottoscritti dai soci, deve risultare, con chiarezza, l’argomento
oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché la data in cui tale consenso è stato
espresso.
Quando i soci hanno manifestato il loro consenso tutti lo stesso giorno, quest’ultimo
coinciderà con la data di approvazione del bilancio d’esercizio, nel caso in cui, invece, il
consenso è stato espresso in giorni diversi, la data di approvazione sarà quella risultante dalla
manifestazione di consenso scritto, resa in ordine temporale dall’ultimo dei soci firmatari.
Verbale dell’organo amministrativo in caso di consenso/consultazione
E’ prassi diffusa che in caso di approvazione del bilancio d’esercizio tramite consultazione
scritta o consenso espresso per iscritto, l’organo amministrativo (o il liquidatore) rediga al
termine della procedura decisionale un verbale riepilogativo di chiusura nel quale vengono
verbalizzate le fasi della procedura stessa e i risultati conseguiti. Con riferimento a tale verbale
non è previsto né prescritto dal codice civile che lo stesso debba essere obbligatoriamente
allegato al bilancio d’esercizio.
Nello stesso tempo nessuna norma di legge esclude, che lo stesso ai fini del deposito nel
registro imprese, possa essere comunque allegato al bilancio: la data di approvazione del
bilancio stesso non sarà però quella del verbale riepilogativo, ma quella in cui i soci hanno
manifestato il loro consenso all’approvazione del bilancio medesimo. Infatti, in questo caso la
data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è
stata presentata nei termini di legge , è quella di approvazione e non quella del verbale
riepilogativo
La copia del verbale dell’organo amministrativo (o liquidatore) deve, invece, essere
obbligatoriamente allegata al bilancio quando l’argomento oggetto della decisione e/o il
consenso espresso dai soci e/o la data della decisione, risultano documentati esclusivamente
nel verbale stesso. In questo caso il verbale allegato dovrà rivestire gli stessi requisiti di forma
prescritti per il deposito del bilancio e degli altri allegati.
10
La possibilità di ricorrere ai sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci presuppone che la società
abbia provveduto all’adeguamento dell’atto costitutivo alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del
diritto societario).
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O
REVISORE
L’art. 2477 c.c. dispone che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata può
prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di
un revisore: di regola quindi la nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità
limitata non è obbligatoria.
La nomina del collegio sindacale è, però, obbligatoria quando il capitale sociale non sia
inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o quando per due esercizi
consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c.
In questi casi si applicano le norme sulle società per azioni e se l’atto costitutivo non dispone
diversamente il controllo contabile è affidato allo stesso collegio sindacale.
Ciò premesso, la copia della relazione del collegio sindacale deve essere allegata al bilancio
e depositata unitamente allo stesso nel registro delle imprese soltanto quando il collegio
sindacale sia stato nominato in applicazione di quanto dispone l’articolo 2477 c.c., secondo e
terzo comma11.
Quando la società a responsabilità limitata, in base alla previsione dell’atto costitutivo abbia
affidato il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, alla domanda di
deposito del bilancio dovrà essere allegata anche copia della relazione del soggetto/società al
quale è stato affidato il controllo contabile.
RELAZIONE DI GESTIONE: ALLEGATO EVENTUALE
Le società che possiedono le condizioni12 per poter redigere il bilancio abbreviato e che
forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)13 e 4)14 dell’articolo
2428 c.c., sono esonerate dalla redazione della relazione di gestione.
SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI
ESERCIZIO
Anche le società a responsabilità limitata in liquidazione, secondo quanto prevede l’articolo
2490 c.c., durante la fase di liquidazione devono redigere il bilancio d’esercizio15,
presentarlo16 per l’approvazione all’assemblea o ai soci17e depositarlo nel registro imprese di
competenza nei termini di legge.
11
Nomina obbligatoria del collegio sindacale.
Previste dall’art. 2435-bis c.c.
13
Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di
capitale corrispondente.
14
Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o
alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con
l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
15
Non devono essere depositati, invece, i bilanci relativi a periodi di diversa durata (es. bilanci iniziali di
liquidazione) diversi ovviamente dal bilancio finale di liquidazione.
16
Alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società.
17
Come previsto dal terzo comma dell’art. 2479 c.c.
12
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
L'articolo 2490 c.c. dispone, tra l'altro, che i liquidatori al primo bilancio (di esercizio)
successivo alla loro nomina, “devono” allegare la documentazione consegnatagli dagli
amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487 bis c.c. con le eventuali osservazioni
degli stessi liquidatori, quindi:

la situazione dei conti alla data dello scioglimento;

il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.
Entrambi i documenti sono redatti dagli amministratori.
Qualora per oltre tre anni il bilancio di esercizio non venga depositato, la società potrà essere
cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.
TRASFORMAZIONE DELLA
BILANCIO DI ESERCIZIO
SRL
IN
SOCIETA’
DI
PERSONE:
DEPOSITO
Il bilancio di esercizio della società a responsabilità limitata che si è trasformata in società di
persone non può più essere depositato al registro imprese successivamente alla
trasformazione, poiché non solo la società ha cambiato natura giuridica, per cui è soggetta
ad un diverso regime normativo, ma soprattutto perché a seguito della trasformazione è
venuto meno l’organo tenuto alla sua approvazione (assemblea dei soci).
L’articolo 2478 c.c., infatti, prevede l’obbligo di depositare soltanto i bilanci “approvati”.
CESSAZIONE DELLA SRL A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE: DEPOSITO
BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata cessate per fusione o scissione
non deve essere depositato successivamente all’estinzione della società in quanto, a seguito di
questa, è venuto meno l’organo obbligato alla sua approvazione, nonché il soggetto tenuto
per legge all’obbligo di depositare il bilancio nel registro imprese.
Il bilancio delle società estintesi per incorporazione o scissione, semmai, potrà costituire
semplice allegato al bilancio d’esercizio che verrà depositato dalla società incorporante o
beneficiaria della scissione: se allegato, tale bilancio dovrà rispettare gli stessi requisiti formali
richiesti per il deposito del bilancio.
BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO
Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere
depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno,
solo presso la sede legale della società18. Nel caso venga depositato un bilancio di esercizio
non approvato, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico, non essendone prevista
per legge la pubblicità legale.
18
L’art. 2478 c.c. prescrive infatti soltanto l’obbligo di depositare copia del bilancio approvato.
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DI MODELLO O BILANCIO E/O SUOI
ALLEGATI GIÀ DEPOSITATI: DEPOSITO
Qualora successivamente al deposito del bilancio, si siano riscontrati uno o più errori
“materiali” nell’esposizione dei dati contenuti nella domanda, nel bilancio o in alcuno dei suoi
allegati, potrà essere eseguito un ulteriore deposito del bilancio a rettifica del precedente. E’
importante tenere presente che il deposito a rettifica dovrà avere per oggetto gli stessi allegati
già depositati nella precedente domanda, indipendentemente dal fatto che siano stati tutti
oggetto della rettifica oppure no.
La domanda di deposito a rettifica dovrà pertanto essere composta da:

modello B compilato;

modello note con la dicitura: “A rettifica del bilancio depositato in data …..… prot.
n. ………. per errore materiale atto/modello”;

bilancio di esercizio già depositato o rettificato;

verbale di assemblea o la decisione dei soci che ha approvato il bilancio, già
depositati o rettificati;

relazione del collegio sindacale (se esistente) relativa al bilancio, già depositata o
rettificata;

relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) relativa al bilancio,
già depositata o rettificata;

relazione di gestione (eventuale) relativa al bilancio, già depositata o rettificata.
Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già
osservate per il primo deposito in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli.19
La presentazione della domanda di deposito a rettifica non è obbligatoria, infatti, non è
prevista dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in quanto
tale deposito si dimostra idoneo a completare la pubblicità di eventi che modificano la
rappresentanza dei dati e dei fatti già agli atti del registro delle imprese.20
Non essendo obbligatoria non sono previsti termini per la sua presentazione, né sono
applicabili sanzioni.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda sono gli stessi soggetti
obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio
(come indicato nella scheda adempimento).
I diritti di segreteria21, invece, sono dovuti nella misura di:
-
30 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica;
-
50 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico.
19
Come specificato nella scheda adempimento successiva.
Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle
imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di
garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere
a iscrizioni non espressamente previste dalla legge.
21
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010).
20
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIA’
DEPOSITATI: DEPOSITO
Qualora, successivamente al deposito, si riscontrino nel bilancio uno o più errori “sostanziali”
tali da aver ingenerato una falsa esposizione dei dati e dei fatti all’assemblea dei soci o ai
soci, viziandone la delibera, non è possibile per l’organo amministrativo procedere a semplici
operazioni di rettifica sugli atti o sulla domanda prescindendo dall’intervento dell’assemblea o
dei soci.
In tale caso, è necessario redigere un nuovo bilancio il quale dovrà essere nuovamente
approvato dall’assemblea dei soci, mediante consultazione scritta o per consenso espresso
per iscritto dai soci22.
La domanda di deposito di questo bilancio, approvato dovrà, pertanto essere composto da:







modello B compilato;
modello note con la dicitura: “Nuovo deposito bilancio al ………..… approvato
dall’assemblea dei soci del ……, o mediante consultazione scritta o consenso
espresso per iscritto il …….…, in sostituzione del bilancio già depositato in
data ……... prot. n. ……….”;
bilancio di esercizio (nuovamente approvato);
verbale di assemblea o la decisione dei soci che approva nuovamente il
bilancio;
relazione del collegio sindacale (se esistente) relativa al bilancio nuovamente
approvato;
relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) riferita al
bilancio nuovamente approvato.
Relazione di gestione (se obbligatoria) riferita al bilancio nuovamente
approvato.
Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già
osservate per il primo deposito, in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli come specificato
nella scheda adempimento.
Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda sono i soggetti
obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio
(come specificato nella scheda adempimento).
I diritti di segreteria23 sono dovuti nella misura di:
-
62,60 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica;
-
92,60 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico.
N.B.: il primo bilancio resterà comunque agli atti del registro delle imprese.
22
23
Sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci rispetto al metodo assembleare.
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010)..
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO
Con riguardo alle società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata,
il codice civile prevede esclusivamente il deposito nel registro delle imprese dei seguenti
bilanci:
a) bilancio di esercizio24;
b) bilancio finale di liquidazione25.
Non è previsto, invece, il deposito di bilanci relativi a periodi di vita delle società diversi
dall’esercizio sociale o relativi a situazioni diverse dalla fase finale della liquidazione, come
per esempio il bilancio iniziale di liquidazione e il bilancio non approvato.
BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO
I bilanci di esercizio “infrannuali” o “ultrannuali” sono bilanci che non fanno riferimento ad un
esercizio, bensì ad un periodo di durata inferiore o superiore all'esercizio.
Essi vengono redatti conseguentemente al verificarsi di particolari eventi, in funzione dei quali
le società interessate vengono a trovarsi di fronte alla necessità di decidere a quale esercizio
eccezionalmente imputare le operazioni compiute in un determinato periodo di tempo.
Si pensi alle società:

che si costituiscono, anche in seguito ad operazioni di fusione o scissione, nella seconda
metà dell’anno, per esempio nel mese di settembre, le quali abbiano stabilito la scadenza
dell’esercizio sociale al 31/12 di ogni anno;
oppure,

alle società di persone che si trasformano in società di capitali nella seconda metà
dell’anno.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, non esistendo al riguardo divieti o
impedimenti normativi, le società che vengono a trovarsi nelle situazioni sopra citate possono
liberamente decidere di imputare le operazioni economiche relative al breve periodo che
decorre tra la costituzione o la trasformazione e la fine dell’anno:
a) ad un esercizio infrannuale, cioè più breve dell’anno solare, che viene a chiudersi in
coincidenza della fine dell’anno in cui si è verificata la costituzione o la trasformazione
della società;
oppure,
b) ad un esercizio ultrannuale, cioè più lungo di quello annuale, che viene a chiudersi al
termine dell’anno successivo alla costituzione o alla trasformazione della società stessa.
24
25
Art. 2478 c.c.
Art. 2492 c.c.
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA: REGISTRO IMPRESE
COMPETENTE
La società che trasferisce la propria sede legale in altra provincia deve depositare il bilancio di
esercizio:
a)
nel registro delle imprese di provenienza, se alla data del deposito del bilancio la stessa
non risulta ancora cancellata dal predetto registro, né iscritta nel registro nella cui
circoscrizione ha trasferito la propria sede legale; infatti, l’atto di trasferimento è soggetto
a pubblicità costitutiva, ma non essendo ancora iscritto nel registro imprese, non ha
prodotto gli effetti giuridici;
b)
nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha stabilito la propria sede legale, se
alla data del deposito del bilancio la stessa risulta già iscritta in questo registro, anche
se non risulta ancora cancellata dal registro delle imprese di provenienza. Infatti, in
questo caso, l’atto di trasferimento ha già prodotto i suoi effetti modificando di
conseguenza la competenza territoriale in capo al registro imprese nella cui circoscrizione
la società ha stabilito la nuova sede legale.
VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO:
DEPOSITO
Se con un unico verbale di assemblea i soci hanno approvato più bilanci riferiti a più esercizi
(diversi), occorrerà depositare tante domande (modelli B) quanti sono i bilanci approvati. La
copia del verbale di assemblea può essere allegata anche ad una sola delle domande
presentate relative al deposito del bilancio d’esercizio, indicando nel modello note allegato
alle altre domande (modelli B): “il verbale risulta già allegato alla domanda relativa al
deposito bilancio del …………”.
SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO: NOTA
INTEGRATIVA
Le società soggette all'altrui direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.) devono esporre, in
apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di esse l'attività di direzione e
coordinamento.
RELAZIONE DELL'ATTUARIO: ALLEGATO
L'articolo 102 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 prevede che:"la relazione delle società
di revisione allegata al bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione,
con sede legale nel territorio della Repubblica, deve essere corredata dalla relazione
dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa".
La relazione deve essere sottoscritta dall'attuario stesso e, ai fini del deposito nel registro delle
imprese, deve soddisfare gli stessi requisiti formali delle altre relazioni allegate al bilancio.
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
BILANCI IAS
Con regolamento (CE) n. 1606/2002 la Comunità europea ha stabilito che a partire dal
2005 tutte le Società dell’Unione Europea quotate o appartenenti a Gruppi quotati (comprese
le banche e le assicurazioni), sono obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando i
principi contabili internazionali, i cosiddetti “International Accounting Standards” (IAS).
L’obiettivo di tale strategia è la promozione della crescita e dell’occupazione nell’Unione
Europea attraverso il miglioramento della comparabilità dei bilanci e della trasparenza delle
informazioni finanziarie prodotte dalle imprese. Le società interessate sono favorevoli
all’adozione degli IAS poiché ciò facilità le fusioni e le acquisizioni e agevola la
commercializzazione dei valori mobiliari nonché le operazioni di finanziamento.
La decisione della comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabili
internazionali IAS/IFRS dello IASB ( Internazional Accounting Standard Board) all’interno di
ciascun stato membro nasce, infatti, dall’esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole
contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale dal
momento che l’applicazione di differenti principi contabili in ciascun paese membro ha
determinato uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo
di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati.
Con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 l’Italia ha esteso notevolmente
l’applicazione dei principi contabili internazionali prevedendo l’obbligo degli IAS, oltre che
per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per:
- il bilancio d’esercizio di società quotate in mercati regolamentati;
- il bilancio d’esercizio e consolidato di società aventi strumenti finanziari diffusi presso il
pubblico;
- il bilancio d’esercizio e consolidato di banche e degli intermediari finanziari;
- il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato, l’obbligo vale per il bilancio d’esercizio.
Inoltre hanno la facoltà di utilizzare gli IAS, in Italia, anche le società non quotate purchè non
redigano il bilancio in forma abbreviata.
BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI
PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA
RELAZIONE SULLA GESTIONE: DEPOSITO
Talune società, pur trovandosi nella condizione di poter redigere il bilancio in forma
abbreviata, scelgono, al fine di una migliore esposizione delle poste contabili, di redigere un
bilancio secondo lo schema ordinario, avvalendosi comunque delle semplificazioni di cui
all’art. 2435-bis c.c. 6°comma.
Si ritiene, infatti, che in virtù di quanto disposto dall’art. 2423 c.c., commi 3 e 4, al fine di
fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili, sia possibile derogare agli
schemi imposti dalle norme sulla redazione del bilancio, dandone motivazione nella nota
integrativa.
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Le società che operano questa scelta devono prevedere nella nota integrativa quanto richiesto
dall’art. 2435-bis c.c., 6° comma, nonché motivare, sempre nella nota integrativa, la deroga
operata così come disposto dall’art. 2423 c.c. comma 4.
Il bilancio così redatto dovrà essere codificato con il codice atto 712 e non il codice 711, in
quanto l’impianto base dello stesso è quello del bilancio abbreviato al quale sono state
applicate le deroghe.
N.B. qualora la nota integrativa non riportasse quanto richiesto dalle norme al fine di poter
derogare agli schemi ordinari di redazione del bilancio, lo stesso verrà trattato come bilancio
ordinario al quale dovrà, quindi, obbligatoriamente essere allegata la relazione sulla
gestione.
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI
S.R.L E SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Ufficio
competente
L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la
sede legale della società
Riferimenti
normativi
Art. 2435-bis, 2478-bis
10/12/2008
Modalità di
presentazione
La domanda deve essere trasmessa telematicamente27,
presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom)
Regime
pubblicitario
Pubblicità dichiarativa28
Termine
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio
26
, art. 2615-ter c.c., art. 5 D.P.C.M del
oppure,
Soggetti obbligati Amministratori/liquidatori
Soggetti
legittimati
Procuratore, professionista incaricato29, notaio30
 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore con
CNS/smart card:
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
la
amministratore/liquidatore e da questi firmata digitalmente.
stesso
 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore senza
CNS/smart card:
la
distinta
Fedra
deve
essere
intestata
allo
stesso
amministratore/liquidatore; alla domanda deve essere allegato il
Intestazione/firma “modello firme” sul quale l’amministratore/liquidatore deve apporre la
distinta fedra
propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica
corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato
in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che
provvede all’invio telematico della domanda.
 Se la domanda è presentata da un procuratore:
la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata
digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della
procura sulla quale l’amministratore/liquidatore/sindaco che l’ha
conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche
26
E articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c.
Per il 2010 si potrà inviare telematicamente il bilancio utilizzando:
- Fedra Plus 6.50.22 e prodotti compatibili: con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL, mentre le
versioni precedenti di modulistica non sono più accettate.
- Bilancio Online raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/
E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”.
28
Art.2448 c.c.
29
Ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater e quinquies della legge n. 340/2000.
30
In qualità di notaio autenticante ai sensi dell’art. 31 comma 2-ter, della legge n. 340/2000.
27
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
indicato il codice pratica corrispondente.
La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif,
e sottoscritta digitalmente dal procuratore.
ALLEGATO 2
identità
Copia
informatica
semplice
del
documento
di
dell’amministratore/liquidatore che presenta la domanda o che ha
conferito procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card. Tale
copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20

Se la domanda è presentata da un professionista incaricato:
la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi
firmata digitalmente.

Se la domanda è presentata dal notaio che ha dichiarato la
conformità del bilancio:
la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata
digitalmente.
Modello base
B
MODELLO NOTE:
Nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal professionista incaricato
nel quale lo stesso dovrà dichiarare:
-
Modelli allegati
se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli
Ordini convenzionati (solo incarico):
“Il sottoscritto ………… dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico degli
amministratori/liquidatori 31”.
-
se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo
di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure
per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del
certificato di ruolo (incarico e iscrizione):
“Il sottoscritto …………., in qualità di dottore commercialista/ragioniere,
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella
sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di ……….. al numero ………….
Dchiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi
all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico degli
amministratori/liquidatori” .32
31
32
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000.
Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000.
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N.B. non è necessario che il bilancio e gli altri documenti a
corredo
della
domanda
siano
allegati
alla
stessa
obbligatoriamente tutti in formato originale33, oppure, tutti in
copia conforme all’originale. E’ anche possibile allegare alla
stessa domanda alcuni documenti in formato originale e altri in
copia conforme.
Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti:
Atti/documenti
obbligatori da
allegare alla
domanda

copia informatica del bilancio d’esercizio in formato XBRL sottoscritta
digitalmente dagli amministratori

copia informatica della nota integrativa34 in formato .PDF/A
sottoscritta digitalmente dagli amministratori35 oppure,
copia informatica del bilancio36 approvato dall’assemblea (stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in formato PDF/A;

copia informatica del verbale di assemblea sottoscritta digitalmente
da presidente e segretario37, oppure,
copia dei documenti rappresentanti le decisioni assunte dai soci
sottoscritte digitalmente dagli stessi.
Se il bilancio in formato XBRL e la nota integrativa38 in formato
PDF/A suindicati non sono in originale39 devono essere depositati
in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e
dichiarata:
-
dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista),40
con la seguente formula da apporre in calce alla nota integrativa:
Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente
iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
33
Per documenti originali si intendono le copie informatiche (quale riproduzione su file dell’originale cartaceo) sottoscritte
digitalmente da tutti coloro che risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO
IN ORIGINALE DA ……..” oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea (successivamente scansionata e trasformata
nei formati previsti) la propria firma autografa.
34
In luogo del file contenente la copia del bilancio in formato PDF/A, per evitare la duplicazione delle informazioni, è possibile
allegare al modello B soltanto copia della nota integrativa, sempre in formato PDF/A. Naturalmente ciò presuppone la
corrispondenza sostanziale (contenuto) fra il bilancio approvato dalla società ed il file informatico in formato XBRL.
35
La copia informatica della nota integrativa deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i
firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ….…”, oppure, i
quali risultino avere apposto sulla copia cartacea (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma
autografa.
36
Non essendo la tassonomia italiana XBRL ancora disponibile per la nota integrativa è possibile allegare in luogo della sola
nota integrativa l’intero bilancio in formato PDF/A, anche nel caso in cui il bilancio in formato XBRL non differisca dal documento
cartaceo approvato dall’assemblea.
37
Per le S.r.l. il c.c. non prevede l’obbligo di designazione di un segretario: se non viene designato il verbale può
essere sottoscritto dal solo presidente.
38
Se al bilancio in formato XBRL è allegato anche lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in
formato PDF/A, nella dichiarazione di conformità dovrà naturalmente essere menzionato anche l’intero bilancio in
formato PDF/A e non soltanto la nota integrativa.
39
Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento.
40
Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000.
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19
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della
società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che
lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in
formato PDF/A, composti da n…pagine41 sono conformi ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società”.
Luogo ………data ……..…
- dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs.
n° 82/2005, con la seguente formula da apporre in calce alla nota
integrativa42 in formato PDF/A:
“Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo
stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in
formato PDF/A, composti da n...pagine43 sono conformi ai corrispondenti
documenti originali approvati dalla società”.
Luogo…….. e data………”.
-
dal notaio, con la seguente formula44, da apporre in calce alla
nota integrativa in formato PDF/A:
“Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 2 dell’art. 22 del D Lgs. n. 82/2005, che lo
stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in
formato PDF/A composti da n...pagine45 sono conformi ai corrispondenti
documenti originali”. Luogo ….. e data ……..”
 Difformità XBRL
Si precisa che nel caso in cui il file informatico XBRL differisca nel
contenuto dal bilancio cartaceo approvato dalla società (stato
patrimoniale, conto economico), alla domanda dovrà essere
allegata anche copia in formato PDF/A di quest’ultimo.
Se il bilancio in formato PDF/A46 suindicato non é depositato in
originale47 dovrà essere depositato in copia conforme all’originale
sottoscritta digitalmente e dichiarata:
41
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
La nota integrativa allegata e dichiarata conforme deve essere necessariamente rappresentata da una copia per
immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del
testo dell’originale analogico. Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di
conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme precisate nel modello di dichiarazione poiché,
la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai
sensi dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa (all’originale analogico)
deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 3, sempre del D.Lgs n. 82/2005.
43
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
44
Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di conformità che la stessa è stata
resa ai sensi di entrambe le norme specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del
prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis,
secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa (all’originale analogico) deve essere dichiarata ai
sensi dell’articolo 22, comma 2, sempre del D.Lgs n° 82/2005.
45
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
42
46
In tale caso, in calce al bilancio in PDF/A allegato in copia conforme, dovranno essere riportate due dichiarazioni:
- la dichiarazione di conformità al bilancio originale depositato presso la società
e
- la dichiarazione di difformità.
47
Poiché non è sottoscritto digitalmente da tutti gli autori del documento.
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Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese
20
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
-
dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)48
con la seguente formula da apporre in calce al bilancio in
formato PDF/A:
Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente
iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della
società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che
lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale,
il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da
n…pagine49 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società”.
Luogo ………data ……..…
-
dal soggetto che presenta la domanda di deposito ai sensi del
comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs.
n° 82/200550, con la seguente formula da apporre in calce al
bilancio in formato PDF/A:
“Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del
comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo
stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine
51
sono conformi ai corrispondenti documenti originali approvati dalla società”.
Luogo…….. e data………”.
-
dal notaio con la seguente formula52 da apporre in calce al
bilancio in formato PDF/A:
“Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 23 bis, comma 2 e all’art. 22, comma 2, del D Lgs. n. 82/2005, che lo
stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il
conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine53
sono conformi ai corrispondenti documenti originali”.
Luogo ….. e data ……..”
In calce al bilancio in formato PDF/A, firmato digitalmente
dall’amministratore, oppure, dal soggetto legittimato che ha
dichiarato la conformità, occorrerà sempre aggiungere la
seguente dichiarazione54, firmata digitalmente o con firma
autografa dell’amministratore/liquidatore della società55:
48
49
Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000.
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
50
Il bilancio in formato Pdf/a allegato dichiarato conforme deve essere necessariamente rappresentata da una
copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione
su file del testo dell’originale analogico.
51
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
52
Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di conformità che la stessa è stata
resa ai sensi di entrambe le norme specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del
prospetto contabile in formato XBRL deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la
conformità del bilancio in formato PDF/A deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 2 sempre del
D.Lgs n° 82/2005.
53
E’ da indicare solo per il documento in PDF/A.
54
Tale “dichiarazione di difformità”, non può essere resa dal professionista, dal procuratore né dal notaio.
Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 occorre,
in caso di firma autografa dell’amministratore/liquidatore, allegare anche in un file a parte il documento di
identità.
55
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21
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Il sottoscritto (nome e cognome dell’ amministratore/liquidatore della società)
dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che lo stato patrimoniale ed il
conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana
XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione
aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti
dall’art. 2423 c.c.”. Luogo ………data ……..…
 Altri allegati obbligatori diversi dal bilancio
Se gli allegati diversi dal bilancio e dalla nota integrativa non
sono depositati in originale56 devono essere depositati in copia
conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata:
-
dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)57
con la seguente formula da apporre in calce all’atto:
Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente
iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della
provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della
società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 la
conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la
sede sociale e composto da n….. n. pagine”.
Luogo ………data ……..…
-
dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del
comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/2005, con la seguente
formula da apporre in calce al documento58 allegato in formato
PDF/A:
“Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del
comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente
documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto
da n….. pagine”.
Luogo…….. e data………”.
-
dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all’atto:
“Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 22, comma 2, del D Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente
documento informatico all’originale composto da n….. pagine”.
Luogo ……e data…….”
56
Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento.
Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000.
58
Il documento allegato e dichiarato conforme deve essere necessariamente rappresentato da una copia per
immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del
testo dell’originale analogico.
57
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22
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti: 59
 copia informatica della relazione del revisore o della società di revisione
sottoscritta digitalmente dal revisore o dall’amministratore /i della società
di revisione (se nominati);
 copia informatica della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione
sottoscritti digitalmente dagli amministratori, (per le società in
liquidazione);
Atti/Documenti
eventuali da
allegare alla
domanda
 copia informatica della relazione del collegio sindacale (se nominato).
Se gli allegati non sono in originale60 devono essere depositati in
copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata:

dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)61;
 dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del
comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/2005;
 dal notaio ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. N. 82/2005;
rispettivamente, con la specifica formula già indicata per gli “Altri allegati
obbligatori diversi dal bilancio” da allegare alla domanda, apposta in
calce a ciascun atto.
Formato file
contenente gli
atti/documenti
Codice atto
Diritti di
segreteria
pdf/A , XBRL62 pdf o tif63
N.B. lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa devono essere contenuti in unico file64.
712

Euro 62,60 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente;

Euro 92,60 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla
C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto
informatico65.
59
La copia informatica dei documenti allegati deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che risultino
firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA…”,
oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea dei documenti (successivamente scansionata e
trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa.
60
Quindi non risultano sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che hanno provveduto alla redazione del
documento.
61
Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000.
62
Con esclusione delle società indicate nell’articolo 3 commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008.
63
Il formato PDF/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro imprese gli altri
documenti (per esempio la procura, il modello firme e il documento d’identità ), possono essere anche allegati in
formato .pdf oppure .tif.
64
Infatti ai sensi dell’art. 2423 c.c. lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa costituiscono un
unico documento contabile (il bilancio).
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23
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico
Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata
telematicamente, o tramite c.c.p. N. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di
Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico.
Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra, il
bilancio di esercizio e tutti gli allegati obbligatori od eventuali, devono
indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa
o in calce, la dicitura corrispondente:
Imposta di bollo

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del
26/09/2000.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione
del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate
…………. – n. …………… del ……………...”66

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione
della dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle
Entrate di …………..….” 67
OBBLIGATORIA
nel caso sia stata decisa/deliberata la distribuzione degli utili ai soci.
La registrazione, dovrà essere comprovata come di seguito indicato:

dal timbro apposto, sulla copia del verbale/decisione dei soci,
dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’avvenuta registrazione;
oppure,
Registrazione atto

apponendo in calce al verbale/decisione dei soci allegati alla
domanda la formula:
”Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
di….., in data……., numero………”.
oppure,

nell’ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di
registrazione:
65
Come stabilito dal Decreto Dirigenziale Interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010), anche
quest’anno viene applicata la maggiorazione del diritto di segreteria per il finanziamento OIC (Organismo Italiano
di Contabilità) su tutti i depositi di bilanci d’esercizio ed elenchi soci, in modalità telematica o informatica.
66
Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento
virtuale dell’imposta di bollo.
67
Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante
l’anno.
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24
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
”Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
di….., in data……., numero in corso di attribuzione”.
Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive
Sanzioni
-
Norma: 2630 c.c.
-
Soggetti sanzionati: ciascun amministratore/liquidatore.
Importo dovuto: Euro 549,34
A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica.
Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità
indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico.
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25
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO
ABBREVIATO DELLA SRL E SCRL
Per la campagna bilanci 2010, sono disponibili due diverse modalità di presentazione del
bilancio:
 Fedra Plus 6.50.22 e prodotti compatibili (con gli aggiornamenti relativi al nuovo
formato XBRL), mentre le versioni precedenti di modulistica non sono più accettate.
 Bilancio Online68 raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ alle voci
BILANCI e NUOVO BILANCIO, un servizio su browser che consente, senza l’installazione di
Fedra o di altri software analoghi ed utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente.
E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”.
Per la compilazione della domanda nell’esempio seguente è stata utilizzata la versione Fedra
6.5.

FEDRA 6.50.22.
Nella nuova versione 6.50.22 al momento di allegare i documenti nel riquadro “Riepilogo
elementi costituenti la pratica” verrà visualizzato un messaggio per ricordare che per il file
XBRL occorrerà effettuare la verifica tramite lo strumento TEBE, disponibile sul sito
webtelemaco.infocamere.it, o altra applicazione analoga.
68
Per approfondimenti, è’ disponibile il “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”,
all’indirizzo web http://www.unioncamere.it alle voci Registro delle Imprese e Guide e manuali.
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
FEDRA VERSIONE 6.5.
Esempio
Domanda di deposito del bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2009 approvato in data
15/04/2010 della società Eurospin Srl (società obbligata al formato XBRL), presentata dal
dottore commercialista Marco Galli in possesso di smart card non rilasciata da Certicom.
Selezionare la cartella
“Modello Base” e
scegliere il modello B.
Cliccare sul pulsante
Avanti per proseguire.
Dopo avere inserito,
nella maschera
precedente, i “Dati di
intestazione della
pratica”, predisporre
la domanda
inserendo con il tasto
“Aggiungi modulo”
il modello NOTE
DELLA PRATICA.
Valorizzare nella sezione “Modelli e Riquadri costituenti la pratica”della maschera in alto:
nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello (B) DEPOSITO BILANCIO/ELENCO
SOCI; nella sezione destra, solo il riq. DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE
PATRIMONIALE.
27
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Convalidare con il tasto Applica e cliccare sul tasto Chiudi.
Valorizzare la voce “712Bilancio abbreviato al” e
compilare il campo
corrispondente indicando
la data di chiusura del
bilancio di esercizio, come
nella maschera riportata a
lato.
Nel campo “IIndicazione
formato XBRL”selezionare
dal menù a tendina 1
SOGGETTO OBBLIGATO
[1] (come nel nostro
esempio) oppure [7] (se
rientrante tra i soggetti
esonerati).
Nel campo “Verbale di
approvazione bilancio
del” indicare la data del
verbale di approvazione
del bilancio d’esercizio, o
della decisione dei soci
con la quale il bilancio è
stato approvato.
Tornare alla maschera principale e
valorizzare nella parte denominata
“Modelli e Riquadri costituenti la
pratica” della maschera a lato:
nella sezione sinistra, la riga
corrispondente al modello NOTE
DELLA PRATICA, nella sezione
destra, il riq. Note viene valorizzato
automaticamente.
Inserire nel modello NOTE, la
dichiarazione di incarico del
professionista, come indicato nella
maschera a lato.
Convalidare con il tasto Applica e
cliccare su Chiudi per tornare alla
maschera principale per proseguire
con le operazioni di completa
mento della pratica.
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
N.B. Da quest’anno nell’Applet di Telemaco in fase di compilazione della maschera relativa
agli importi se si allega il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in
formato PDF/A, (indipendentemente dal fatto che il bilancio in formato XBRL differisca o meno
dal documento cartaceo approvato dall’assemblea), occorre selezionare l’autocertificazione:
“Ad integrazione XBRL dichiaro la necessità di allegare il prospetto contabile PDF.”
In caso contrario automaticamente, in fase di spedizione, il sistema non permetterà di
inviare la pratica.
VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA COMPILAZIONE CORRETTA COMPILAZIONE
DEL MODELLO B CON IL PROGRAMMA FEDRA 6.5.
**************************************************************************
Mod.B: deposito bilancio / elenco dei soci
**************************************************************************
A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA
CCIAA di TO N. REA 1234567 forma giuridica: SR
-------------------------------------------------------------------------DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
712 bilancio ABBREVIATO
al 31/12/2009
si allega verbale di approvazione del bilancio del 15/04/2010
formato XBRL OBBLIGATO
**************************************************************************
Mod.XX: Note
**************************************************************************
/ NOTE
IL
SOTTOSCRITTO
GALLI
MARCO,
IN
QUALITA'
DI
DOTTORE
COMMERCIALISTA/RAGIONIERE,
CONSAPEVOLE
DELLE
RESPONSABILITA'
PENALI
PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
D.P.T.
445/2000,DICHIARA
DI
ESSERE
ISCRITTO
NELLA
SEZIONE
A
"COMMERCIALISTI" DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI TORINO AL N. 980. DICHIARA INOLTRE DI NON AVERE A PROPRIO
CARICO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OSTATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI PRESENTARE LA DOMANDA SU INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI/LIQUIDATORI.
--------------------------------------------------------------------------
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29
SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
LA NORMATIVA
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Art. 2404 - Riunioni e deliberazioni del collegio
Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale
a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro
previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza
dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente
ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Art. 2423 - Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato
economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni
complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne
l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti
in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio
Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con
la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve
discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e
sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le
proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento
all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga
relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile.
30
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SRL e SCRL
Deposito bilancio abbreviato di esercizio
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società
collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal
comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio
delle medesime.
Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio
Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle
relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione
dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio
del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera
raccomandata.
Art. 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata
[1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati,
possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o,
successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei
seguenti limiti69:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
[2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci
contrassegnate nell' articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le
voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII
dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le
svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D nelle voci CII
dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti
esigibili oltre l'esercizio successivo.
[3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste
dall' articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
[4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è
richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta
69
Il D.lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, ha
modificato i numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2435-bis codice civile.
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31
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Deposito bilancio abbreviato di esercizio
la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi
precedenti.
[5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell'
articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'
articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni
richieste dal numero 6) dell' articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei
debiti iscritti in bilancio70 .
[6] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell' articolo 2428, esse sono esonerate
dalla redazione della relazione sulla gestione.
[7] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
Art. 2478 bis - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis,
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e
2431 , salvo quanto disposto dall' articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci
entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior
termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell' articolo
2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti
sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai
soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti
da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione
degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente71.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono
ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Art. 2490 - Bilanci in fase di liquidazione
I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il
bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso
previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto
compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
70
Comma modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Comma modificato dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall' art. 5, comma
1, lett. rr), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
71
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Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche
temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le
variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e
le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere
allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo
comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le
relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve
indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve
indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al
presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli
effetti previsti dall'articolo 2495.
Art. 2615 ter - Società consortili
[1] Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come
oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
[2] In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in
denaro.
D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209
Art. 102 - Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel
territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione
che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione
finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio
ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è
corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza
delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione
contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2,
seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme
che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel
termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle
imprese.
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5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico
alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i
provvedimenti di competenza.
D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173
Art. 1 - Modifiche all'articolo 2435-bis del codice civile
[1] All' articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 1) le parole: "3.650.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"4.400.000 euro";
b) al numero 2) le parole: "7.300.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"8.800.000 euro".
LEGGE N. 2/2009, ART. 16.
… OMISSIS…
12-sexies.
Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: “libro dei soci”
sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”.
12-septies.
All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: “I primi tre libri” sono sostituite dalle seguenti:
“I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma” e le parole: “e il quarto”
sono sostituite dalle seguenti: “; il libro indicato nel numero 4) del primo
comma deve essere tenuto”.
12-octies.
Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: “devono
essere depositati” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere depositata” e le
parole: “e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni
sociali” sono soppresse.
12-novies.
All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:
“libro dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”.
12-decies.
Al comma 1-bis dell' articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo
periodo è soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle
società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle
imprese con quelle del libro dei soci.
…OMISSIS…
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D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 1-2-3-4-5-E COMMI 3 E 4 ART. 6
Art. 1
… OMISSIS…
In attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche
tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e
consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima
applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello
sviluppo economico del 6 febbraio 2008;
b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il
termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese;
c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli
standard tecnici sulla rete Internet;
d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per
creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli
elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere
rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C;
f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per
la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL;
g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di
documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO
32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»;
h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico
«ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term
preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»;
i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con
lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International
Consortium);
j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e
associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di
ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase
di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa;
k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle
relative regoletecniche;
l) «validazione temporale», la validazione temporale come definitadal Codice e dalle relative
regole tecniche;
m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella
versione italiana;
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n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana
pubblicate nel sito XBRL;
o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards
Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting
Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a cui partecipano
associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, societa' di
gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attivita' cura
la predisposizione dei principi contabili nazionali.
Art. 3.
Decorrenza e soggetti obbligati
1. L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato elettronico elaborabile si
applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le
imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL
delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1.
2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi
indicata:
a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati;
b) per le societa' anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in
conformita' ai principi contabili internazionali, per le societa' esercenti attivita' di assicurazione
e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre
tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
c) per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
di cui alle lettere a) e b).
3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito
nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto,
completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale
compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate
dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC. dall'art. 37, comma 21bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o
su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalita' previste dal decreto
ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti
informatici definiti nei successivi articoli.
Art. 4
Presentazione al registro delle imprese
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 21bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese
un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le
modalita' previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese,
allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli.
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Art. 5.
Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati
1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese e' costituito
dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente
secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili
sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da
normative di settore o da principi contabili internazionali.
2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il
deposito del bilancio.
3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa
del contenuto del bilancio in formato elaborabile.
4. A partire dalle date di disponibilita' sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che
compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento
destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995.
5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o
sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della
chiarezza, correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese
l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento
informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla
scansione di documenti cartacei.
6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo
economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6 commi 3 e 4
3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega
all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto
dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.
4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate
dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche
mediante avviso dainserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.LGS. 82/ 2005
Art. 22 – Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da
cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e
asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in
origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71
hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro
conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.
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23-bis – Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò
autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove
previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
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