Versione 1.6 Aggiornato al 09 Maggio 2011 www.to.camcom.it/guideregistroimprese Società a Responsabilità Limitata Società Consortili a Responsabilità Limitata DEPOSITO DEL BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO ANAGRAFE ECONOMICA - REGISTRO IMPRESE Guida alla presentazione della domanda di iscrizione del bilancio abbreviato di esercizio ex art. 2478-bis c.c. REGISTRO IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO Via San Francesco da Paola 24 10123 Torino Tel.: +39 011 571 6424 Fax: +39 011 571 6445 [email protected] www.to.camcom.it/registroimprese A cura di: V. Federico Con la collaborazione di: E. C. Vocale Redazione: L. Chinè Coordinamento testi e contenuti: E. C. Vocale SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio INDICE DEI CONTENUTI AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA ......................................................................3 DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO..................................................................4 NORMATIVA...................................................................................................................... 4 REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO D’ESERCIZIO .......................... 4 FORMATO: XBRL.......................................................................................................... 4 ELENCO DEI SOCI: ABOLIZIONE LIBRO SOCI .................................................................... 6 AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI..................................................................7 MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI SRL E SCRL .... 7 1) Verbale di assemblea ............................................................................................... 7 Verbale di rinvio ................................................................................................ 7 2) Consenso scritto/consultazione ................................................................................. 8 Decisione dei soci(consenso scritto/consultazione) ................................................ 8 Verbale dell’organo amministrativo in caso di consenso/consultazione.................. 8 RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE ......... 9 RELAZIONE DI GESTIONE: ALLEGATO EVENTUALE ............................................................. 9 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ............ 9 TRASFORMAZIONE DELLA SRL IN SOCIETA’ DI PERSONE: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO ...................................................................................................................... 10 CESSAZIONE DELLA SRL A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO ...................................................................................................................... 10 BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO................................... 10 RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DI MODELLO O BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIÀ DEPOSITATI: DEPOSITO................................................................................................... 11 RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIA’ DEPOSITATI: DEPOSITO ...................................................................................................................... 12 BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO ........................................................... 13 BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO ............................. 13 SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA: REGISTRO IMPRESE COMPETENTE ................................................................................................................. 14 1 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO: DEPOSITO.................. 14 SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO: NOTA INTEGRATIVA . 14 RELAZIONE DELL'ATTUARIO: ALLEGATO .......................................................................... 14 BILANCI IAS..................................................................................................................... 15 BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE: DEPOSITO ...................................................................................................................... 15 SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI S.R.L E SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA ....................................17 COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO DELLA SRL E SCRL ..........................................................................................26 FEDRA VERSIONE 6.5....................................................................................................... 27 LA NORMATIVA.............................................................................................30 GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE.................................................................................... 30 D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209 ................................................................................ 33 D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173.................................................................................. 34 LEGGE N. 2/2009, ART. 16. ............................................................................................. 34 D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 1-2-3-4-5-E COMMI 3 E 4 ART. 6 ...................................... 35 D.LGS. 82/ 2005 ............................................................................................................. 37 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 2 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio AGGIORNAMENTI ALLA GUIDA Rispetto alle versioni precedenti la presente guida è stata aggiornata con particolare riguardo: 1. alla nuova tassonomia XBRL 2. alle dichiarazioni di conformità. Il 4 febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito della DigitPA la nuova tassonomia XBRL. Con D.Lgs n. 235/10, invece, sono stati modificati molti articoli del Codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.), fra cui gli articoli 22 e 23, rispettivamente relativi alle “Copie informatiche di documenti analogici” e alle “Copie analogiche di documenti informatici” e sono stati introdotti nuovi articoli, fra cui l’articolo 23-bis relativamente ai “Duplicati e copie informatiche di documenti informatici”. N.B. La domanda di deposito del bilancio presentata separatamente o unitamente alla domanda di iscrizione dell’elenco soci, non è soggetta all’ambito di applicazione della Comunicazione Unica1. La domanda di iscrizione dell’elenco soci, presentata separatamente dal deposito del bilancio, richiede obbligatoriamente l’utilizzo della procedura “Comunica”. La presente guida è stata aggiornata il 09 maggio 2011. 1 Utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it, e avviare l’applet “Tyco” tramite l’apposito bottone. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 3 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO NORMATIVA La redazione del bilancio in forma abbreviata non costituisce un obbligo, ma un diritto per le società minori (eccettuate però le società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati), le quali possono valutare in base alle loro esigenze di informazione verso i soci e verso i terzi, se sia conveniente adottare il bilancio in forma ordinaria oppure il bilancio in forma abbreviata, per il quale non sono però adottabili i principi contabili internazionali IAS/IFRS. La redazione del bilancio abbreviato è ammessa quando nel primo esercizio o, successivamente non vengano superati due dei seguenti limiti2: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale:4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità Le semplificazioni proprie del bilancio in forma abbreviata investono l’intera struttura del bilancio d’esercizio,in tutti i documenti di cui si compone. REGIME PUBBLICITARIO: DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO D’ESERCIZIO Copia del bilancio di esercizio corredata dalla copia degli atti comprovanti la decisione dei soci (verbale di assemblea, consenso espresso per iscritto, consultazione scritta) che ha approvato il bilancio, e di regola,dalle relazioni degli organi di controllo se esistenti, deve essere depositata entro 30 giorni dall’approvazione a cura degli amministratori presso il competente registro imprese3. Gli effetti della pubblicità legale nel registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. FORMATO: XBRL L’obbligo di presentare al registro imprese il bilancio di esercizio in un formato elettronico elaborabile (XBRL), inizialmente fissato per il 31 marzo 2007, è stato successivamente prorogato (dal decreto “Milleproroghe”) al 31 marzo 2008. Nella legge 28 febbraio 2008 n. 31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (c.d. “Decreto Milleproroghe) non si rinviene alcuna ulteriore proroga: ma anche quest’ultimo termine di scadenza è stato superato. Solo con l’emanazione del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 ed il successivo comunicato 2 Il D.L.gs. n. 173 del 3 novembre 2008 pubblicato sulla G.U. n. 260 del 6 novembre 2008, ha modificato i numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2435-bis c.c. 3 Ai sensi dell’art. 2435 c.c. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 4 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio del Ministero dello Sviluppo Economico è stato, infatti, introdotto a decorrere dal 2009, l’obbligo del deposito del bilancio in formato XBRL per tutte le società che chiudono l’esercizio dopo il 16 febbraio 2009. Il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati, atteso per dare attuazione al predetto obbligo, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 gennaio 2009 n. 304. Il decreto è stato, infatti, emanato per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 21, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248. Già a partire dall’anno 2010, quindi, la maggior parte delle società di capitali e cooperative4 hanno dovuto depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale ed il conto economico in formato XBRL (con questo formato non è ancora possibile rappresentare la nota integrativa) e devono continuare a farlo anche quest’anno. Nell’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 vengono dettate le disposizioni transitorie. In fase di prima applicazione, l’obbligo del bilancio XBRL non si applica: a) per le società di capitali quotate in mercati regolamentati; b) per le società anche non quotate che redigono il bilancio di esercizio e consolidato in conformità ai principi contabili internazionali, per le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.L.gs. n. 209/2005 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 87; c) per le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società di cui alle lettere a) e b) (art. 3, comma 2). Il formato XBRL (acronimo in lingua inglese di eXstensible Business Reporting Language), è un documento informatico “elaborabile” che consente di facilitare lo scambio di informazioni finanziarie. Il formato XBRL si basa su determinate tassonomie5 dei documenti che compongono il bilancio. Riferito a XBRL per tassonomia si intende un file al cui interno sono elencate le definizioni degli elementi ovvero delle voci di bilancio, che l’utente potrà utilizzare nel processo di redazione del documento contabile. Il 4 febbraio 2011, sul sito ministeriale DigitPA, è stata pubblicata la nuova tassonomia da utilizzare per i bilanci depositati successivamente al 25 marzo 2011 (data di entrata in vigore della nuova tassonomia). La nuova tassonomia sostituisce quella previgente e la sua osservanza non è facoltativa: i bilanci depositati a partire dal 25 marzo 2011 dovranno obbligatoriamente essere predisposti in conformità della nuova tassonomia pubblicata sul sito DigitPA. Anche la nuova versione della tassonomia, attualmente vigente, non è ancora capace di codificare l’intero bilancio, continuano a rimanere esclusi la nota integrativa e gli altri documenti allegati (verbale di assemblea, relazione dell’organo amministrativo, relazione dell’organo di controllo ecc…). Pertanto tali documenti dovranno, come l’anno scorso, essere depositati in formato PDF/A. 4 Escluse le società esonerate ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25.3.2011, è stato pubblicato l’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico contenente la data (4.2.2011) di disponibilità sul sito www.digitpa.gov.it della nuova versione della tassonomia XBRL dei documenti che compongono il bilancio, così come previsto dall’art. 5, commi 4 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.12.2008. 5 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 5 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Il documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce tra quelle presenti nella tassonomia, le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società e la moneta di conto. Il documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece, un unico blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato, stampato, o modificato manualmente. Chi riceve un file XBRL può, invece, automaticamente analizzarlo, convalidarlo, elaborarlo, trasformarlo e archiviarlo. Con l'utilizzo di XBRL si possono abbattere le barriere, sintattiche e semantiche, tra chi produce informazioni finanziarie (le imprese) e chi a vario titolo le consuma (le capogruppo, gli auditor, gli investitori, le banche, i media, le autorità pubbliche, le agenzie di rating). Per le imprese, XBRL non dovrà essere considerato soltanto un adempimento in più, ma un'opportunità. Adeguandosi a uno standard, l'azienda eleva il livello di accuratezza e di dettaglio dei suoi report contabili, rispondenti a formati condivisi che si prestano ad essere più facilmente elaborati: un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente modelli di analisi finanziaria. ELENCO DEI SOCI: ABOLIZIONE LIBRO SOCI Con l’entrata in vigore dell’articolo 16, comma 12-octies della legge n. 2 del 28 gennaio 2009 è stato definitivamente eliminato, con riguardo alle sole società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, l’obbligo di tenuta del libro soci come prevedeva l’articolo 2478-bis del codice civile. Le stesse società non hanno, quindi, nemmeno più l’obbligo di depositare per l’iscrizione al registro delle imprese l’elenco dei soci6, o di comunicare la conferma dell’elenco soci già depositato con il bilancio dell’esercizio precedente. L’obbligo di depositare per l’iscrizione, l’elenco dei soci, come prevedeva l’articolo 2478-bis, resta tuttavia in tutti i casi di approvazione del bilancio di esercizio prima del 30 marzo 20097. 6 7 Unitamente al bilancio di esercizio oppure con apposita domanda. Data di entrata in vigore dell’art. 16 comma 12-octies della legge n. 2/2009. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 6 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI MODALITA’ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI SRL E SCRL 1) VERBALE DI ASSEMBLEA L’approvazione del bilancio d’esercizio salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo avviene di regola tramite deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis c.c. In questo caso ai fini del deposito nel registro imprese, al bilancio dovrà essere allegata copia del verbale di assemblea dei soci che lo hanno approvato. Il verbale che approva il bilancio di esercizio deve sempre riportare la data dell’assemblea e deve essere sempre firmato almeno dal presidente (e dal segretario solo se designato); non è previsto che il verbale debba essere di tipo analitico come per le società per azioni. Il verbale dell’assemblea che approva il bilancio di esercizio può essere redatto sia contestualmente all’assemblea alla quale fa riferimento, sia in un momento successivo alla stessa: si pensi per esempio, ad un verbale di assemblea del 30 aprile 2008 nel quale si verbalizza che in data 28 aprile 2008 si è riunita l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31.12.20078. In questo caso la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge , è quella di approvazione del bilancio e non quella del verbale9; mentre nel modello B, la data da indicare in corrispondenza del campo “verbale di assemblea” è la data della verbalizzazione e non la data di approvazione del bilancio. Verbale di rinvio Come previsto dall’art. 2364 c.c., per l’approvazione del bilancio, l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto o comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. Si evidenzia, in proposito, che il verbale di rinvio ad una nuova assemblea, per l’approvazione del bilancio, non deve essere depositato in quanto non rientra tra i documenti, 8 La redazione non contestuale del verbale di assemblea è prevista per le s.p.a. dall’art. 2375 c.c. laddove dispone che il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 9 L’art. 2435 c.c. dispone, infatti, che entro 30 gg. dall’approvazione una copia del bilancio corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori depositata presso l’ufficio del registro imprese. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 7 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio previsti dalla legge, da allegare obbligatoriamente alla domanda di deposito del bilancio d’esercizio. 2) CONSENSO SCRITTO/CONSULTAZIONE Decisione dei soci10 (consenso scritto/consultazione) Se è previsto dall’atto costitutivo, l’approvazione del bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata può avvenire anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci ( sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci rispetto al metodo assembleare). In questo caso, dai documenti sottoscritti dai soci, deve risultare, con chiarezza, l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché la data in cui tale consenso è stato espresso. Quando i soci hanno manifestato il loro consenso tutti lo stesso giorno, quest’ultimo coinciderà con la data di approvazione del bilancio d’esercizio, nel caso in cui, invece, il consenso è stato espresso in giorni diversi, la data di approvazione sarà quella risultante dalla manifestazione di consenso scritto, resa in ordine temporale dall’ultimo dei soci firmatari. Verbale dell’organo amministrativo in caso di consenso/consultazione E’ prassi diffusa che in caso di approvazione del bilancio d’esercizio tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, l’organo amministrativo (o il liquidatore) rediga al termine della procedura decisionale un verbale riepilogativo di chiusura nel quale vengono verbalizzate le fasi della procedura stessa e i risultati conseguiti. Con riferimento a tale verbale non è previsto né prescritto dal codice civile che lo stesso debba essere obbligatoriamente allegato al bilancio d’esercizio. Nello stesso tempo nessuna norma di legge esclude, che lo stesso ai fini del deposito nel registro imprese, possa essere comunque allegato al bilancio: la data di approvazione del bilancio stesso non sarà però quella del verbale riepilogativo, ma quella in cui i soci hanno manifestato il loro consenso all’approvazione del bilancio medesimo. Infatti, in questo caso la data di riferimento per valutare se la domanda di deposito del bilancio è tardiva oppure è stata presentata nei termini di legge , è quella di approvazione e non quella del verbale riepilogativo La copia del verbale dell’organo amministrativo (o liquidatore) deve, invece, essere obbligatoriamente allegata al bilancio quando l’argomento oggetto della decisione e/o il consenso espresso dai soci e/o la data della decisione, risultano documentati esclusivamente nel verbale stesso. In questo caso il verbale allegato dovrà rivestire gli stessi requisiti di forma prescritti per il deposito del bilancio e degli altri allegati. 10 La possibilità di ricorrere ai sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci presuppone che la società abbia provveduto all’adeguamento dell’atto costitutivo alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 6/2003 (riforma del diritto societario). Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 8 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio RELAZIONE DELL’ORGANO DI CONTROLLO: COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE L’art. 2477 c.c. dispone che l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore: di regola quindi la nomina dell’organo di controllo nelle società a responsabilità limitata non è obbligatoria. La nomina del collegio sindacale è, però, obbligatoria quando il capitale sociale non sia inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni o quando per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c. In questi casi si applicano le norme sulle società per azioni e se l’atto costitutivo non dispone diversamente il controllo contabile è affidato allo stesso collegio sindacale. Ciò premesso, la copia della relazione del collegio sindacale deve essere allegata al bilancio e depositata unitamente allo stesso nel registro delle imprese soltanto quando il collegio sindacale sia stato nominato in applicazione di quanto dispone l’articolo 2477 c.c., secondo e terzo comma11. Quando la società a responsabilità limitata, in base alla previsione dell’atto costitutivo abbia affidato il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, alla domanda di deposito del bilancio dovrà essere allegata anche copia della relazione del soggetto/società al quale è stato affidato il controllo contabile. RELAZIONE DI GESTIONE: ALLEGATO EVENTUALE Le società che possiedono le condizioni12 per poter redigere il bilancio abbreviato e che forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3)13 e 4)14 dell’articolo 2428 c.c., sono esonerate dalla redazione della relazione di gestione. SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE: OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO Anche le società a responsabilità limitata in liquidazione, secondo quanto prevede l’articolo 2490 c.c., durante la fase di liquidazione devono redigere il bilancio d’esercizio15, presentarlo16 per l’approvazione all’assemblea o ai soci17e depositarlo nel registro imprese di competenza nei termini di legge. 11 Nomina obbligatoria del collegio sindacale. Previste dall’art. 2435-bis c.c. 13 Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente. 14 Il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni. 15 Non devono essere depositati, invece, i bilanci relativi a periodi di diversa durata (es. bilanci iniziali di liquidazione) diversi ovviamente dal bilancio finale di liquidazione. 16 Alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società. 17 Come previsto dal terzo comma dell’art. 2479 c.c. 12 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 9 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio L'articolo 2490 c.c. dispone, tra l'altro, che i liquidatori al primo bilancio (di esercizio) successivo alla loro nomina, “devono” allegare la documentazione consegnatagli dagli amministratori a norma del terzo comma dell'art. 2487 bis c.c. con le eventuali osservazioni degli stessi liquidatori, quindi: la situazione dei conti alla data dello scioglimento; il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Entrambi i documenti sono redatti dagli amministratori. Qualora per oltre tre anni il bilancio di esercizio non venga depositato, la società potrà essere cancellata d’ufficio dal registro imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c. TRASFORMAZIONE DELLA BILANCIO DI ESERCIZIO SRL IN SOCIETA’ DI PERSONE: DEPOSITO Il bilancio di esercizio della società a responsabilità limitata che si è trasformata in società di persone non può più essere depositato al registro imprese successivamente alla trasformazione, poiché non solo la società ha cambiato natura giuridica, per cui è soggetta ad un diverso regime normativo, ma soprattutto perché a seguito della trasformazione è venuto meno l’organo tenuto alla sua approvazione (assemblea dei soci). L’articolo 2478 c.c., infatti, prevede l’obbligo di depositare soltanto i bilanci “approvati”. CESSAZIONE DELLA SRL A SEGUITO DI FUSIONE O SCISSIONE: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO Il bilancio di esercizio delle società a responsabilità limitata cessate per fusione o scissione non deve essere depositato successivamente all’estinzione della società in quanto, a seguito di questa, è venuto meno l’organo obbligato alla sua approvazione, nonché il soggetto tenuto per legge all’obbligo di depositare il bilancio nel registro imprese. Il bilancio delle società estintesi per incorporazione o scissione, semmai, potrà costituire semplice allegato al bilancio d’esercizio che verrà depositato dalla società incorporante o beneficiaria della scissione: se allegato, tale bilancio dovrà rispettare gli stessi requisiti formali richiesti per il deposito del bilancio. BILANCIO NON APPROVATO: DEPOSITO BILANCIO DI ESERCIZIO Il bilancio d’esercizio, se non approvato dall’assemblea dei soci o dai soci, non deve essere depositato al registro delle imprese, ma deve rimanere depositato, come documento interno, solo presso la sede legale della società18. Nel caso venga depositato un bilancio di esercizio non approvato, questo verrà rifiutato dall’ufficio come atto atipico, non essendone prevista per legge la pubblicità legale. 18 L’art. 2478 c.c. prescrive infatti soltanto l’obbligo di depositare copia del bilancio approvato. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 10 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DI MODELLO O BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIÀ DEPOSITATI: DEPOSITO Qualora successivamente al deposito del bilancio, si siano riscontrati uno o più errori “materiali” nell’esposizione dei dati contenuti nella domanda, nel bilancio o in alcuno dei suoi allegati, potrà essere eseguito un ulteriore deposito del bilancio a rettifica del precedente. E’ importante tenere presente che il deposito a rettifica dovrà avere per oggetto gli stessi allegati già depositati nella precedente domanda, indipendentemente dal fatto che siano stati tutti oggetto della rettifica oppure no. La domanda di deposito a rettifica dovrà pertanto essere composta da: modello B compilato; modello note con la dicitura: “A rettifica del bilancio depositato in data …..… prot. n. ………. per errore materiale atto/modello”; bilancio di esercizio già depositato o rettificato; verbale di assemblea o la decisione dei soci che ha approvato il bilancio, già depositati o rettificati; relazione del collegio sindacale (se esistente) relativa al bilancio, già depositata o rettificata; relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) relativa al bilancio, già depositata o rettificata; relazione di gestione (eventuale) relativa al bilancio, già depositata o rettificata. Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già osservate per il primo deposito in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli.19 La presentazione della domanda di deposito a rettifica non è obbligatoria, infatti, non è prevista dalla legge. Si ritiene tuttavia possibile e opportuna la sua presentazione in quanto tale deposito si dimostra idoneo a completare la pubblicità di eventi che modificano la rappresentanza dei dati e dei fatti già agli atti del registro delle imprese.20 Non essendo obbligatoria non sono previsti termini per la sua presentazione, né sono applicabili sanzioni. Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda sono gli stessi soggetti obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio (come indicato nella scheda adempimento). I diritti di segreteria21, invece, sono dovuti nella misura di: - 30 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica; - 50 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico. 19 Come specificato nella scheda adempimento successiva. Senza che per ciò si possa ritenere violato il principio di “tassatività e tipicità delle iscrizioni al registro delle imprese”. Questo principio, infatti, deve leggersi e interpretarsi in un senso più ampio, secondo il quale, al fine di garantire la certezza del diritto e la completezza delle informazioni già contenute nel registro, è possibile procedere a iscrizioni non espressamente previste dalla legge. 21 Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010). 20 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 11 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio RETTIFICA PER ERRORI SOSTANZIALI DI BILANCIO E/O SUOI ALLEGATI GIA’ DEPOSITATI: DEPOSITO Qualora, successivamente al deposito, si riscontrino nel bilancio uno o più errori “sostanziali” tali da aver ingenerato una falsa esposizione dei dati e dei fatti all’assemblea dei soci o ai soci, viziandone la delibera, non è possibile per l’organo amministrativo procedere a semplici operazioni di rettifica sugli atti o sulla domanda prescindendo dall’intervento dell’assemblea o dei soci. In tale caso, è necessario redigere un nuovo bilancio il quale dovrà essere nuovamente approvato dall’assemblea dei soci, mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto dai soci22. La domanda di deposito di questo bilancio, approvato dovrà, pertanto essere composto da: modello B compilato; modello note con la dicitura: “Nuovo deposito bilancio al ………..… approvato dall’assemblea dei soci del ……, o mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il …….…, in sostituzione del bilancio già depositato in data ……... prot. n. ……….”; bilancio di esercizio (nuovamente approvato); verbale di assemblea o la decisione dei soci che approva nuovamente il bilancio; relazione del collegio sindacale (se esistente) relativa al bilancio nuovamente approvato; relazione del revisore o della società di revisione (se esistente) riferita al bilancio nuovamente approvato. Relazione di gestione (se obbligatoria) riferita al bilancio nuovamente approvato. Questi documenti devono essere allegati alla domanda nel rispetto delle formalità già osservate per il primo deposito, in ordine alle firme, alle forme ed ai bolli come specificato nella scheda adempimento. Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della domanda sono i soggetti obbligati o legittimati alla presentazione della domanda di deposito del bilancio di esercizio (come specificato nella scheda adempimento). I diritti di segreteria23 sono dovuti nella misura di: - 62,60 euro, se la domanda è inviata con modalità telematica; - 92,60 euro, se la domanda è presentata su supporto informatico. N.B.: il primo bilancio resterà comunque agli atti del registro delle imprese. 22 23 Sistemi alternativi di assunzione delle decisioni dei soci rispetto al metodo assembleare. Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010).. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 12 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE: DEPOSITO Con riguardo alle società a responsabilità limitata e società consortili a responsabilità limitata, il codice civile prevede esclusivamente il deposito nel registro delle imprese dei seguenti bilanci: a) bilancio di esercizio24; b) bilancio finale di liquidazione25. Non è previsto, invece, il deposito di bilanci relativi a periodi di vita delle società diversi dall’esercizio sociale o relativi a situazioni diverse dalla fase finale della liquidazione, come per esempio il bilancio iniziale di liquidazione e il bilancio non approvato. BILANCIO DI ESERCIZIO INFRANNUALE O ULTRANNUALE: DEPOSITO I bilanci di esercizio “infrannuali” o “ultrannuali” sono bilanci che non fanno riferimento ad un esercizio, bensì ad un periodo di durata inferiore o superiore all'esercizio. Essi vengono redatti conseguentemente al verificarsi di particolari eventi, in funzione dei quali le società interessate vengono a trovarsi di fronte alla necessità di decidere a quale esercizio eccezionalmente imputare le operazioni compiute in un determinato periodo di tempo. Si pensi alle società: che si costituiscono, anche in seguito ad operazioni di fusione o scissione, nella seconda metà dell’anno, per esempio nel mese di settembre, le quali abbiano stabilito la scadenza dell’esercizio sociale al 31/12 di ogni anno; oppure, alle società di persone che si trasformano in società di capitali nella seconda metà dell’anno. Secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, non esistendo al riguardo divieti o impedimenti normativi, le società che vengono a trovarsi nelle situazioni sopra citate possono liberamente decidere di imputare le operazioni economiche relative al breve periodo che decorre tra la costituzione o la trasformazione e la fine dell’anno: a) ad un esercizio infrannuale, cioè più breve dell’anno solare, che viene a chiudersi in coincidenza della fine dell’anno in cui si è verificata la costituzione o la trasformazione della società; oppure, b) ad un esercizio ultrannuale, cioè più lungo di quello annuale, che viene a chiudersi al termine dell’anno successivo alla costituzione o alla trasformazione della società stessa. 24 25 Art. 2478 c.c. Art. 2492 c.c. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 13 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio SOCIETA’ CHE SI TRASFERISCONO IN ALTRA PROVINCIA: REGISTRO IMPRESE COMPETENTE La società che trasferisce la propria sede legale in altra provincia deve depositare il bilancio di esercizio: a) nel registro delle imprese di provenienza, se alla data del deposito del bilancio la stessa non risulta ancora cancellata dal predetto registro, né iscritta nel registro nella cui circoscrizione ha trasferito la propria sede legale; infatti, l’atto di trasferimento è soggetto a pubblicità costitutiva, ma non essendo ancora iscritto nel registro imprese, non ha prodotto gli effetti giuridici; b) nel registro delle imprese nella cui circoscrizione ha stabilito la propria sede legale, se alla data del deposito del bilancio la stessa risulta già iscritta in questo registro, anche se non risulta ancora cancellata dal registro delle imprese di provenienza. Infatti, in questo caso, l’atto di trasferimento ha già prodotto i suoi effetti modificando di conseguenza la competenza territoriale in capo al registro imprese nella cui circoscrizione la società ha stabilito la nuova sede legale. VERBALE DI ASSEMBLEA CHE APPROVA PIU' BILANCI DI ESERCIZIO: DEPOSITO Se con un unico verbale di assemblea i soci hanno approvato più bilanci riferiti a più esercizi (diversi), occorrerà depositare tante domande (modelli B) quanti sono i bilanci approvati. La copia del verbale di assemblea può essere allegata anche ad una sola delle domande presentate relative al deposito del bilancio d’esercizio, indicando nel modello note allegato alle altre domande (modelli B): “il verbale risulta già allegato alla domanda relativa al deposito bilancio del …………”. SOCIETA' SOGGETTE ALL'ALTRUI DIREZIONE E COORDINAMENTO: NOTA INTEGRATIVA Le società soggette all'altrui direzione e coordinamento (art. 2497-bis c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di esse l'attività di direzione e coordinamento. RELAZIONE DELL'ATTUARIO: ALLEGATO L'articolo 102 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 prevede che:"la relazione delle società di revisione allegata al bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e riassicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica, deve essere corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa". La relazione deve essere sottoscritta dall'attuario stesso e, ai fini del deposito nel registro delle imprese, deve soddisfare gli stessi requisiti formali delle altre relazioni allegate al bilancio. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 14 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio BILANCI IAS Con regolamento (CE) n. 1606/2002 la Comunità europea ha stabilito che a partire dal 2005 tutte le Società dell’Unione Europea quotate o appartenenti a Gruppi quotati (comprese le banche e le assicurazioni), sono obbligate a redigere il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali, i cosiddetti “International Accounting Standards” (IAS). L’obiettivo di tale strategia è la promozione della crescita e dell’occupazione nell’Unione Europea attraverso il miglioramento della comparabilità dei bilanci e della trasparenza delle informazioni finanziarie prodotte dalle imprese. Le società interessate sono favorevoli all’adozione degli IAS poiché ciò facilità le fusioni e le acquisizioni e agevola la commercializzazione dei valori mobiliari nonché le operazioni di finanziamento. La decisione della comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB ( Internazional Accounting Standard Board) all’interno di ciascun stato membro nasce, infatti, dall’esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale dal momento che l’applicazione di differenti principi contabili in ciascun paese membro ha determinato uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati. Con il decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005 l’Italia ha esteso notevolmente l’applicazione dei principi contabili internazionali prevedendo l’obbligo degli IAS, oltre che per il bilancio consolidato delle società quotate, anche per: - il bilancio d’esercizio di società quotate in mercati regolamentati; - il bilancio d’esercizio e consolidato di società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico; - il bilancio d’esercizio e consolidato di banche e degli intermediari finanziari; - il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione. Se queste sono quotate e non redigono il bilancio consolidato, l’obbligo vale per il bilancio d’esercizio. Inoltre hanno la facoltà di utilizzare gli IAS, in Italia, anche le società non quotate purchè non redigano il bilancio in forma abbreviata. BILANCIO REDATTO IN FORMA ORDINARIA PER IL QUALE, IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 2435 C.C., NON VIENE REDATTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE: DEPOSITO Talune società, pur trovandosi nella condizione di poter redigere il bilancio in forma abbreviata, scelgono, al fine di una migliore esposizione delle poste contabili, di redigere un bilancio secondo lo schema ordinario, avvalendosi comunque delle semplificazioni di cui all’art. 2435-bis c.c. 6°comma. Si ritiene, infatti, che in virtù di quanto disposto dall’art. 2423 c.c., commi 3 e 4, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili, sia possibile derogare agli schemi imposti dalle norme sulla redazione del bilancio, dandone motivazione nella nota integrativa. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 15 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Le società che operano questa scelta devono prevedere nella nota integrativa quanto richiesto dall’art. 2435-bis c.c., 6° comma, nonché motivare, sempre nella nota integrativa, la deroga operata così come disposto dall’art. 2423 c.c. comma 4. Il bilancio così redatto dovrà essere codificato con il codice atto 712 e non il codice 711, in quanto l’impianto base dello stesso è quello del bilancio abbreviato al quale sono state applicate le deroghe. N.B. qualora la nota integrativa non riportasse quanto richiesto dalle norme al fine di poter derogare agli schemi ordinari di redazione del bilancio, lo stesso verrà trattato come bilancio ordinario al quale dovrà, quindi, obbligatoriamente essere allegata la relazione sulla gestione. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 16 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio SCHEDA ADEMPIMENTO: BILANCIO ABBREVIATO DI ESERCIZIO DI S.R.L E SOCIETÀ CONSORTILI A RESPONSABILITÀ LIMITATA Ufficio competente L’ufficio del registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società Riferimenti normativi Art. 2435-bis, 2478-bis 10/12/2008 Modalità di presentazione La domanda deve essere trasmessa telematicamente27, presentata su supporto informatico (floppy disk, cd rom) Regime pubblicitario Pubblicità dichiarativa28 Termine Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 26 , art. 2615-ter c.c., art. 5 D.P.C.M del oppure, Soggetti obbligati Amministratori/liquidatori Soggetti legittimati Procuratore, professionista incaricato29, notaio30 Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore con CNS/smart card: distinta Fedra deve essere intestata allo la amministratore/liquidatore e da questi firmata digitalmente. stesso Se la domanda è presentata da un amministratore/liquidatore senza CNS/smart card: la distinta Fedra deve essere intestata allo stesso amministratore/liquidatore; alla domanda deve essere allegato il Intestazione/firma “modello firme” sul quale l’amministratore/liquidatore deve apporre la distinta fedra propria firma autografa e deve esservi anche indicato il codice pratica corrispondente. Il modello firme deve poi essere scansionato, trasformato in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritto digitalmente dall’intermediario che provvede all’invio telematico della domanda. Se la domanda è presentata da un procuratore: la distinta Fedra deve essere intestata al procuratore e da questi firmata digitalmente; alla domanda deve essere allegata copia informatica della procura sulla quale l’amministratore/liquidatore/sindaco che l’ha conferita deve apporre la propria firma autografa e deve esservi anche 26 E articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c. Per il 2010 si potrà inviare telematicamente il bilancio utilizzando: - Fedra Plus 6.50.22 e prodotti compatibili: con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL, mentre le versioni precedenti di modulistica non sono più accettate. - Bilancio Online raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”. 28 Art.2448 c.c. 29 Ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater e quinquies della legge n. 340/2000. 30 In qualità di notaio autenticante ai sensi dell’art. 31 comma 2-ter, della legge n. 340/2000. 27 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 17 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio indicato il codice pratica corrispondente. La procura deve poi essere scansionata, trasformata in .pdf/A, .pdf o .tif, e sottoscritta digitalmente dal procuratore. ALLEGATO 2 identità Copia informatica semplice del documento di dell’amministratore/liquidatore che presenta la domanda o che ha conferito procura quando lo stesso non abbia la CNS/smart card. Tale copia deve essere allegata in file a parte e codificata con il codice E20 Se la domanda è presentata da un professionista incaricato: la distinta Fedra deve essere intestata al professionista e da questi firmata digitalmente. Se la domanda è presentata dal notaio che ha dichiarato la conformità del bilancio: la distinta Fedra deve essere intestata al notaio e da questi firmata digitalmente. Modello base B MODELLO NOTE: Nell’ipotesi in cui la domanda sia presentata dal professionista incaricato nel quale lo stesso dovrà dichiarare: - Modelli allegati se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati (solo incarico): “Il sottoscritto ………… dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di presentare la domanda su incarico degli amministratori/liquidatori 31”. - se il professionista ha sottoscritto la domanda con un dispositivo di firma digitale che non è stato rilasciato da Certicom oppure per il tramite degli Ordini convenzionati, quindi privo del certificato di ruolo (incarico e iscrizione): “Il sottoscritto …………., in qualità di dottore commercialista/ragioniere, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di essere iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ……….. al numero …………. Dchiara, inoltre, di non avere a proprio carico provvedimenti disciplinari ostativi all’esercizio della professione e di presentare la domanda su incarico degli amministratori/liquidatori” .32 31 32 Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000. Ai sensi dell’art. 31 comma 2 quater della legge n. 340/2000. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 18 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio N.B. non è necessario che il bilancio e gli altri documenti a corredo della domanda siano allegati alla stessa obbligatoriamente tutti in formato originale33, oppure, tutti in copia conforme all’originale. E’ anche possibile allegare alla stessa domanda alcuni documenti in formato originale e altri in copia conforme. Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti: Atti/documenti obbligatori da allegare alla domanda copia informatica del bilancio d’esercizio in formato XBRL sottoscritta digitalmente dagli amministratori copia informatica della nota integrativa34 in formato .PDF/A sottoscritta digitalmente dagli amministratori35 oppure, copia informatica del bilancio36 approvato dall’assemblea (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in formato PDF/A; copia informatica del verbale di assemblea sottoscritta digitalmente da presidente e segretario37, oppure, copia dei documenti rappresentanti le decisioni assunte dai soci sottoscritte digitalmente dagli stessi. Se il bilancio in formato XBRL e la nota integrativa38 in formato PDF/A suindicati non sono in originale39 devono essere depositati in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata: - dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista),40 con la seguente formula da apporre in calce alla nota integrativa: Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della 33 Per documenti originali si intendono le copie informatiche (quale riproduzione su file dell’originale cartaceo) sottoscritte digitalmente da tutti coloro che risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ……..” oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa. 34 In luogo del file contenente la copia del bilancio in formato PDF/A, per evitare la duplicazione delle informazioni, è possibile allegare al modello B soltanto copia della nota integrativa, sempre in formato PDF/A. Naturalmente ciò presuppone la corrispondenza sostanziale (contenuto) fra il bilancio approvato dalla società ed il file informatico in formato XBRL. 35 La copia informatica della nota integrativa deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli amministratori i quali risultino i firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA ….…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa. 36 Non essendo la tassonomia italiana XBRL ancora disponibile per la nota integrativa è possibile allegare in luogo della sola nota integrativa l’intero bilancio in formato PDF/A, anche nel caso in cui il bilancio in formato XBRL non differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea. 37 Per le S.r.l. il c.c. non prevede l’obbligo di designazione di un segretario: se non viene designato il verbale può essere sottoscritto dal solo presidente. 38 Se al bilancio in formato XBRL è allegato anche lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A, nella dichiarazione di conformità dovrà naturalmente essere menzionato anche l’intero bilancio in formato PDF/A e non soltanto la nota integrativa. 39 Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento. 40 Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 19 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in formato PDF/A, composti da n…pagine41 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”. Luogo ………data ……..… - dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/2005, con la seguente formula da apporre in calce alla nota integrativa42 in formato PDF/A: “Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in formato PDF/A, composti da n...pagine43 sono conformi ai corrispondenti documenti originali approvati dalla società”. Luogo…….. e data………”. - dal notaio, con la seguente formula44, da apporre in calce alla nota integrativa in formato PDF/A: “Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 2 dell’art. 22 del D Lgs. n. 82/2005, che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine45 sono conformi ai corrispondenti documenti originali”. Luogo ….. e data ……..” Difformità XBRL Si precisa che nel caso in cui il file informatico XBRL differisca nel contenuto dal bilancio cartaceo approvato dalla società (stato patrimoniale, conto economico), alla domanda dovrà essere allegata anche copia in formato PDF/A di quest’ultimo. Se il bilancio in formato PDF/A46 suindicato non é depositato in originale47 dovrà essere depositato in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata: 41 E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. La nota integrativa allegata e dichiarata conforme deve essere necessariamente rappresentata da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale analogico. Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme precisate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa (all’originale analogico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 3, sempre del D.Lgs n. 82/2005. 43 E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. 44 Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità della nota integrativa (all’originale analogico) deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 2, sempre del D.Lgs n° 82/2005. 45 E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. 42 46 In tale caso, in calce al bilancio in PDF/A allegato in copia conforme, dovranno essere riportate due dichiarazioni: - la dichiarazione di conformità al bilancio originale depositato presso la società e - la dichiarazione di difformità. 47 Poiché non è sottoscritto digitalmente da tutti gli autori del documento. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 20 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio - dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)48 con la seguente formula da apporre in calce al bilancio in formato PDF/A: Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n…pagine49 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”. Luogo ………data ……..… - dal soggetto che presenta la domanda di deposito ai sensi del comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/200550, con la seguente formula da apporre in calce al bilancio in formato PDF/A: “Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 23-bis e del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine 51 sono conformi ai corrispondenti documenti originali approvati dalla società”. Luogo…….. e data………”. - dal notaio con la seguente formula52 da apporre in calce al bilancio in formato PDF/A: “Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 bis, comma 2 e all’art. 22, comma 2, del D Lgs. n. 82/2005, che lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa in formato PDF/A composti da n...pagine53 sono conformi ai corrispondenti documenti originali”. Luogo ….. e data ……..” In calce al bilancio in formato PDF/A, firmato digitalmente dall’amministratore, oppure, dal soggetto legittimato che ha dichiarato la conformità, occorrerà sempre aggiungere la seguente dichiarazione54, firmata digitalmente o con firma autografa dell’amministratore/liquidatore della società55: 48 49 Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000. E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. 50 Il bilancio in formato Pdf/a allegato dichiarato conforme deve essere necessariamente rappresentata da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale analogico. 51 E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. 52 Si evidenzia che, in questa ipotesi, è importante specificare nella dichiarazione di conformità che la stessa è stata resa ai sensi di entrambe le norme specificate nel modello di dichiarazione poiché, la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 23-bis, secondo comma, mentre la conformità del bilancio in formato PDF/A deve essere dichiarata ai sensi dell’articolo 22, comma 2 sempre del D.Lgs n° 82/2005. 53 E’ da indicare solo per il documento in PDF/A. 54 Tale “dichiarazione di difformità”, non può essere resa dal professionista, dal procuratore né dal notaio. Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 occorre, in caso di firma autografa dell’amministratore/liquidatore, allegare anche in un file a parte il documento di identità. 55 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 21 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Il sottoscritto (nome e cognome dell’ amministratore/liquidatore della società) dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c.”. Luogo ………data ……..… Altri allegati obbligatori diversi dal bilancio Se gli allegati diversi dal bilancio e dalla nota integrativa non sono depositati in originale56 devono essere depositati in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata: - dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)57 con la seguente formula da apporre in calce all’atto: Il sottoscritto (nome e cognome) dottore commercialista/ragioniere, regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di ……….. al n…….., incaricato dagli amministratori/liquidatori della società, dichiara ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quinquies, L. n. 340/2000 la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto da n….. n. pagine”. Luogo ………data ……..… - dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/2005, con la seguente formula da apporre in calce al documento58 allegato in formato PDF/A: “Il sottoscritto ………….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto da n….. pagine”. Luogo…….. e data………”. - dal notaio con la seguente formula da apporre in calce all’atto: “Il sottoscritto Notaio …..….(nome e cognome) attesta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 2, del D Lgs. n. 82/2005, la conformità del presente documento informatico all’originale composto da n….. pagine”. Luogo ……e data…….” 56 Poiché non sono sottoscritti digitalmente da tutti gli autori del documento. Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000. 58 Il documento allegato e dichiarato conforme deve essere necessariamente rappresentato da una copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico (ossia cartaceo) e non da una riproduzione su file del testo dell’originale analogico. 57 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 22 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Predisporre un file per ognuno dei seguenti documenti: 59 copia informatica della relazione del revisore o della società di revisione sottoscritta digitalmente dal revisore o dall’amministratore /i della società di revisione (se nominati); copia informatica della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione sottoscritti digitalmente dagli amministratori, (per le società in liquidazione); Atti/Documenti eventuali da allegare alla domanda copia informatica della relazione del collegio sindacale (se nominato). Se gli allegati non sono in originale60 devono essere depositati in copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente e dichiarata: dal professionista incaricato (perito, ragioniere, commercialista)61; dal soggetto che presenta la domanda di deposito, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 D.Lgs. n° 82/2005; dal notaio ai sensi dell’art. 22 comma 2 del D.lgs. N. 82/2005; rispettivamente, con la specifica formula già indicata per gli “Altri allegati obbligatori diversi dal bilancio” da allegare alla domanda, apposta in calce a ciascun atto. Formato file contenente gli atti/documenti Codice atto Diritti di segreteria pdf/A , XBRL62 pdf o tif63 N.B. lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa devono essere contenuti in unico file64. 712 Euro 62,60 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente; Euro 92,60 da pagarsi tramite c.c.p. n. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico65. 59 La copia informatica dei documenti allegati deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che risultino firmatari della stessa in fondo al documento informatico in corrispondenza di “FIRMATO IN ORIGINALE DA…”, oppure, i quali risultino avere apposto sulla copia cartacea dei documenti (successivamente scansionata e trasformata nei formati previsti) la propria firma autografa. 60 Quindi non risultano sottoscritti digitalmente da tutti i soggetti che hanno provveduto alla redazione del documento. 61 Come previsto dall’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della legge n. 340/2000. 62 Con esclusione delle società indicate nell’articolo 3 commi 2 e 3 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2008. 63 Il formato PDF/A è obbligatorio solo per gli atti soggetti ad iscrizione o deposito nel registro imprese gli altri documenti (per esempio la procura, il modello firme e il documento d’identità ), possono essere anche allegati in formato .pdf oppure .tif. 64 Infatti ai sensi dell’art. 2423 c.c. lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa costituiscono un unico documento contabile (il bilancio). Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 23 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Euro 65,00 da pagarsi tramite il sistema di pagamento elettronico Telemaco-pay (o altro sistema consentito), se la domanda è inviata telematicamente, o tramite c.c.p. N. 311100, intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, se la domanda è presentata su supporto informatico. Come previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 642/72, la Distinta Fedra, il bilancio di esercizio e tutti gli allegati obbligatori od eventuali, devono indicare la modalità di pagamento dell’imposta di bollo recando, in testa o in calce, la dicitura corrispondente: Imposta di bollo “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Torino – autorizzazione del Ministero delle Finanze Direzione Generale delle Entrate in Piemonte – n. 9/2000 del 26/09/2000.” “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate …………. – n. …………… del ……………...”66 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione inviata in data ……………... all’Agenzia delle Entrate di …………..….” 67 OBBLIGATORIA nel caso sia stata decisa/deliberata la distribuzione degli utili ai soci. La registrazione, dovrà essere comprovata come di seguito indicato: dal timbro apposto, sulla copia del verbale/decisione dei soci, dall’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’avvenuta registrazione; oppure, Registrazione atto apponendo in calce al verbale/decisione dei soci allegati alla domanda la formula: ”Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di….., in data……., numero………”. oppure, nell’ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione: 65 Come stabilito dal Decreto Dirigenziale Interministeriale del 28 dicembre 2010 (decreto OIC 2010), anche quest’anno viene applicata la maggiorazione del diritto di segreteria per il finanziamento OIC (Organismo Italiano di Contabilità) su tutti i depositi di bilanci d’esercizio ed elenchi soci, in modalità telematica o informatica. 66 Nel caso in cui il professionista (in genere il notaio) sia titolare di una propria autorizzazione al pagamento virtuale dell’imposta di bollo. 67 Secondo le modalità stabilite dall’art. 2 del D.M. n.127/2002, cioè previa presentazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di una dichiarazione contenente il numero presuntivo degli atti da presentare durante l’anno. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 24 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio ”Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di….., in data……., numero in corso di attribuzione”. Pagamento della sanzione in misura ridotta per le domande tardive Sanzioni - Norma: 2630 c.c. - Soggetti sanzionati: ciascun amministratore/liquidatore. Importo dovuto: Euro 549,34 A tale importo dovranno essere aggiunte 15,00 Euro di spese di notifica. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le modalità indicate nel verbale di notifica, non è possibile il pagamento elettronico. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 25 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI DEPOSITO BILANCIO ABBREVIATO DELLA SRL E SCRL Per la campagna bilanci 2010, sono disponibili due diverse modalità di presentazione del bilancio: Fedra Plus 6.50.22 e prodotti compatibili (con gli aggiornamenti relativi al nuovo formato XBRL), mentre le versioni precedenti di modulistica non sono più accettate. Bilancio Online68 raggiungibile all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ alle voci BILANCI e NUOVO BILANCIO, un servizio su browser che consente, senza l’installazione di Fedra o di altri software analoghi ed utilizzabile solo con documenti firmati digitalmente. E’ stato dismesso a decorrere dal 1/02/2009 il servizio “Bilanci PDF”. Per la compilazione della domanda nell’esempio seguente è stata utilizzata la versione Fedra 6.5. FEDRA 6.50.22. Nella nuova versione 6.50.22 al momento di allegare i documenti nel riquadro “Riepilogo elementi costituenti la pratica” verrà visualizzato un messaggio per ricordare che per il file XBRL occorrerà effettuare la verifica tramite lo strumento TEBE, disponibile sul sito webtelemaco.infocamere.it, o altra applicazione analoga. 68 Per approfondimenti, è’ disponibile il “Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese”, all’indirizzo web http://www.unioncamere.it alle voci Registro delle Imprese e Guide e manuali. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 26 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio FEDRA VERSIONE 6.5. Esempio Domanda di deposito del bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2009 approvato in data 15/04/2010 della società Eurospin Srl (società obbligata al formato XBRL), presentata dal dottore commercialista Marco Galli in possesso di smart card non rilasciata da Certicom. Selezionare la cartella “Modello Base” e scegliere il modello B. Cliccare sul pulsante Avanti per proseguire. Dopo avere inserito, nella maschera precedente, i “Dati di intestazione della pratica”, predisporre la domanda inserendo con il tasto “Aggiungi modulo” il modello NOTE DELLA PRATICA. Valorizzare nella sezione “Modelli e Riquadri costituenti la pratica”della maschera in alto: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello (B) DEPOSITO BILANCIO/ELENCO SOCI; nella sezione destra, solo il riq. DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE. 27 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Convalidare con il tasto Applica e cliccare sul tasto Chiudi. Valorizzare la voce “712Bilancio abbreviato al” e compilare il campo corrispondente indicando la data di chiusura del bilancio di esercizio, come nella maschera riportata a lato. Nel campo “IIndicazione formato XBRL”selezionare dal menù a tendina 1 SOGGETTO OBBLIGATO [1] (come nel nostro esempio) oppure [7] (se rientrante tra i soggetti esonerati). Nel campo “Verbale di approvazione bilancio del” indicare la data del verbale di approvazione del bilancio d’esercizio, o della decisione dei soci con la quale il bilancio è stato approvato. Tornare alla maschera principale e valorizzare nella parte denominata “Modelli e Riquadri costituenti la pratica” della maschera a lato: nella sezione sinistra, la riga corrispondente al modello NOTE DELLA PRATICA, nella sezione destra, il riq. Note viene valorizzato automaticamente. Inserire nel modello NOTE, la dichiarazione di incarico del professionista, come indicato nella maschera a lato. Convalidare con il tasto Applica e cliccare su Chiudi per tornare alla maschera principale per proseguire con le operazioni di completa mento della pratica. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 28 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio N.B. Da quest’anno nell’Applet di Telemaco in fase di compilazione della maschera relativa agli importi se si allega il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in formato PDF/A, (indipendentemente dal fatto che il bilancio in formato XBRL differisca o meno dal documento cartaceo approvato dall’assemblea), occorre selezionare l’autocertificazione: “Ad integrazione XBRL dichiaro la necessità di allegare il prospetto contabile PDF.” In caso contrario automaticamente, in fase di spedizione, il sistema non permetterà di inviare la pratica. VISURA A QUADRI RISULTANTE DALLA COMPILAZIONE CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO B CON IL PROGRAMMA FEDRA 6.5. ************************************************************************** Mod.B: deposito bilancio / elenco dei soci ************************************************************************** A / ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA CCIAA di TO N. REA 1234567 forma giuridica: SR -------------------------------------------------------------------------DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 712 bilancio ABBREVIATO al 31/12/2009 si allega verbale di approvazione del bilancio del 15/04/2010 formato XBRL OBBLIGATO ************************************************************************** Mod.XX: Note ************************************************************************** / NOTE IL SOTTOSCRITTO GALLI MARCO, IN QUALITA' DI DOTTORE COMMERCIALISTA/RAGIONIERE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.T. 445/2000,DICHIARA DI ESSERE ISCRITTO NELLA SEZIONE A "COMMERCIALISTI" DELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO AL N. 980. DICHIARA INOLTRE DI NON AVERE A PROPRIO CARICO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI OSTATIVI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PRESENTARE LA DOMANDA SU INCARICO DEGLI AMMINISTRATORI/LIQUIDATORI. -------------------------------------------------------------------------- Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 29 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio LA NORMATIVA GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE Art. 2404 - Riunioni e deliberazioni del collegio Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Art. 2423 - Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Art. 2429 - Relazione dei sindaci e deposito del bilancio Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile. 30 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime. Art. 2435 - Pubblicazione del bilancio Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata. Art. 2435 bis - Bilancio in forma abbreviata [1] Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti69: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. [2] Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell' articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. [3] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall' articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3 voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b),B10(c) voci C16(b) e C16(c) voci D18(a), D18(b), D18(c) voci D19(a), D19(b), D19(c) [4] Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta 69 Il D.lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008, ha modificato i numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2435-bis codice civile. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 31 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti. [5] Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10 dell' articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell' articolo 2427 e dal numero 1) del comma 1 dell'articolo 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell' articolo 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio70 . [6] Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell' articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. [7] Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Art. 2478 bis - Bilancio e distribuzione degli utili ai soci Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 , salvo quanto disposto dall' articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell' articolo 2364. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell' articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente71. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. Art. 2490 - Bilanci in fase di liquidazione I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti. 70 Comma modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, a decorrere dal 1° gennaio 2005. Comma modificato dall' art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall' art. 5, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 71 Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 32 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla. Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei liquidatori. Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati. Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495. Art. 2615 ter - Società consortili [1] Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. [2] In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro. D.LGS. 07 SETTEMBRE 2005, N. 209 Art. 102 - Revisione contabile del bilancio 1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194. 2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali. 3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409bis del codice civile. 4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 33 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio 5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza. D.LGS. 3 NOVEMBRE 2008, N. 173 Art. 1 - Modifiche all'articolo 2435-bis del codice civile [1] All' articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1) le parole: "3.650.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.400.000 euro"; b) al numero 2) le parole: "7.300.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "8.800.000 euro". LEGGE N. 2/2009, ART. 16. … OMISSIS… 12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: “libro dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”. 12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 1) del primo comma è abrogato; b) al secondo comma, le parole: “I primi tre libri” sono sostituite dalle seguenti: “I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma” e le parole: “e il quarto” sono sostituite dalle seguenti: “; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto”. 12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: “devono essere depositati” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere depositata” e le parole: “e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali” sono soppresse. 12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: “libro dei soci” sono sostituite dalle seguenti: “registro delle imprese”. 12-decies. Al comma 1-bis dell' articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso. 12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci. …OMISSIS… Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 34 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio D.P.C.M. DEL 10.12.2008 ART. 1-2-3-4-5-E COMMI 3 E 4 ART. 6 Art. 1 … OMISSIS… In attuazione dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto stabilisce le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti al registro delle imprese individuando, in fase di prima applicazione, i documenti e i soggetti per i quali vige tale obbligo. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «decreto della modulistica del registro imprese», il decreto dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 6 febbraio 2008; b) «distinta della modulistica del registro imprese», il documento informatico indicato con il termine «distinta» nel decreto della modulistica del registro delle imprese; c) «W3C» , World Wide Web Consortium, il Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sulla rete Internet; d) «XML», eXtensible Markup Language, il linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; e) «Schema XML», il documento XML che definisce la struttura di documenti XML elencando gli elementi (nome, tipo di dato, attributi), l'ordine e la gerarchia in cui devono essere rappresentati, in base alle specifiche definite dal W3C; f) «XBRL», il linguaggio informatico basato su XML che definisce lo standard internazionale per la reportistica finanziaria, promosso dal consorzio XBRL; g) «PDF», «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici, come definito dalle specifiche regolate dallo standard pubblico «ISO 32000, Document management - Portable document format - PDF 1.7»; h) «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)»; i) «Consorzio XBRL», l'organizzazione internazionale a cui partecipano istituzioni e imprese con lo scopo di emanare le specifiche tecniche XBRL e promuoverne l'uso (XBRL International Consortium); j) «Associazione XBRL Italia», l'associazione a cui partecipano istituzioni, ordini professionali e associazioni imprenditoriali che ha lo scopo di favorire il processo di standardizzazione e di ammodernamento della comunicazione finanziaria, agevolandone la gestione sia nella fase di definizione dei contenuti sia in quella dello scambio e della elaborazione della stessa; k) «firma digitale», come definita dal Codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche (d'ora in poi «Codice») e dalle relative regoletecniche; l) «validazione temporale», la validazione temporale come definitadal Codice e dalle relative regole tecniche; m) «Sito XBRL», il sito internet indicato dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per la pubblicazione delle specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana; Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 35 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio n) «specifiche XBRL italiane», le regole tecniche del formato XBRL nella versione italiana pubblicate nel sito XBRL; o) «IAS/IFRS», i principi contabili internazionali definiti dall'International Accounting Standards Board, e le relative interpretazioni ufficiali formulate dall'International Financial Reporting Interpretation Commitee, adottati secondo la procedura di omologazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali; p) «OIC», la fondazione Organismo Italiano di Contabilita' (OIC) a cui partecipano associazioni imprenditoriali, ordini professionali, associazioni degli utilizzatori, societa' di gestione dei mercati regolamentati e istituzioni e che nello svolgimento della sua attivita' cura la predisposizione dei principi contabili nazionali. Art. 3. Decorrenza e soggetti obbligati 1. L'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel formato elettronico elaborabile si applica ai bilanci e ai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla pubblicazione sul sito XBRL delle specifiche di cui all'art. 5, comma 1. 2. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 non decorre dalla data ivi indicata: a) per le societa' di capitali quotate in mercati regolamentati; b) per le societa' anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato in conformita' ai principi contabili internazionali, per le societa' esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e per le altre tenute a redigere i bilanci secondo il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; c) per le societa' controllate e le societa' incluse nel bilancio consolidato redatto dalle societa' di cui alle lettere a) e b). 3. In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC. dall'art. 37, comma 21bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalita' previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli. Art. 4 Presentazione al registro delle imprese 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 21bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese un'istanza telematica o su supporto informatico, sottoscritta con firma digitale, con le modalita' previste dal decreto ministeriale sulla modulistica del registro delle imprese, allegando i documenti informatici definiti nei successivi articoli. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 36 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio Art. 5. Formato dei bilanci d'esercizio e consolidati 1. Il bilancio in formato elaborabile per il deposito presso il registro delle imprese e' costituito dal documento informatico contenente le informazioni previste dalla normativa vigente secondo le specifiche XBRL italiane, con i relativi aggiornamenti, che saranno resi disponibili sul sito XBRL. Fanno parte del bilancio in formato elaborabile anche i documenti richiesti da normative di settore o da principi contabili internazionali. 2. Il bilancio elaborabile si allega all'istanza di cui all'art. 4, compilata come previsto per il deposito del bilancio. 3. La distinta della modulistica del registro delle imprese riporta la rappresentazione a stampa del contenuto del bilancio in formato elaborabile. 4. A partire dalle date di disponibilita' sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995. 5. Nel caso in cui le tassonomie previste dalle specifiche XBRL italiane non siano disponibili o sufficienti a rappresentare il bilancio approvato dalla societa' secondo i principi della chiarezza, correttezza e verita', ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 e al bilancio elaborabile un ulteriore documento informatico contenente il bilancio approvato, in formato PDF/A senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. 6. Le date di cui al comma 4 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante apposito avviso da inserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 6 commi 3 e 4 3. Nelle more della definizione delle specifiche di cui al comma 1, l'interessato allega all'istanza di cui all'art. 4 un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei. 4. Le date in cui si renderanno disponibili le specifiche XML di cui comma 1 sono comunicate dal CNIPA al Ministero dello sviluppo economico, il quale provvede a renderle pubbliche mediante avviso dainserire nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. D.LGS. 82/ 2005 Art. 22 – Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 37 SRL e SCRL Deposito bilancio abbreviato di esercizio 23-bis – Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. Registro Imprese – Camera di commercio di Torino Via San Francesco da Paola 24 - 10123 Torino Tel +39 011 571 6424 Fax +39 011 571 6445 [email protected] - Web www.to.camcom.it/registroimprese 38