Sentenza n. 3103/2015 pubbl. il 09/03/2015
RG n. 32959/2012
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Enrico Consolandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 32959/2012 R.G. promossa da:
VIOLETTA CAPROTTI , con il patrocinio degli avv. CARPINELLI MICHELE e RESCIGNO
MATTEO ; BARIE' MARGHERITA ; CORSINI FILIPPO
ATTORE
GIUSEPPE CAPROTTI , con il patrocinio degli avv. CARPINELLI MICHELE e RESCIGNO
MATTEO ; BARIE' MARGHERITA ; CORSINI FILIPPO
ATTORE
contro:
BERNARDO CAPROTTI , con il patrocinio dell’avv. TRIFIRO' SALVATORE e DATTRINO
MASSIMO ; DE NOVA GIORGIO ;
CONVENUTO
UNIONE FIDUCIARIA SPA , con il patrocinio dell’avv. Gerardo Marasco e dell'avv. Davide Contini
CONVENUTO
SUPERMARKETS ITALIANI SPA , con il patrocinio dell’avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTO
VILLATA PARTECIPAZIONI SPA, con il patrocinio dell’avv. BIGLIERI SARA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del 14.1.2015 che si riportano per
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa - B
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RG n. 32959/2012
Bernardo Caprotti, qui convenuto, possiede da tempo una catena di supermercati molto affermata in
Lombardia ed è al contempo padre dei due attori e di una terza figlia. I due figli qui attori hanno a
lungo lavorato nella catena di supermercati.
Nel 1996 Bernardo Caprotti decise di attuare una operazione societaria che i suoi avvocati definiscono
una “razionalizzazione”, termine che può significare tutto e nulla al tempo stesso, della struttura del
gruppo di società. In pratica vennero attuate una serie di aumenti di capitale, conferimenti e intestazioni
a società fiduciaria, nella specie la convenuta Unione Fiduciaria.
Quale fosse lo scopo di questa razionalizzazione è evidente dal fatto che il capitale della società che
risultava essere la holding del gruppo – dapprima Bellefin e poi Supermarket Italiani - per il 92%era
costituito da azioni di proprietà di Unione Fiduciaria che aveva ricevuto mandati fiduciari di gestione
dai tre figli. È evidente dunque lo scopo di trasmettere ai discendenti buona parte del patrimonio, come
un anticipo della devoluzione ereditaria.
Successivamente avvenivano operazioni di scorporo di una parte almeno degli immobili del gruppo,
per altro sempre previste nelle originarie pattuizioni, per cui ora le società che possiedono il gruppo
sono due, una per parte immobiliare e altra per tutto il restante e si tratta di due delle società convenute.
Tuttavia fra Bernardo Caprotti ed i suoi figli interveniva anche una scrittura privata nella quale si
stabiliva che il padre potesse in qualsivoglia tempo far procedere o procedere anche senza alcun avviso
o preavviso alla intestazione a sé medesimo o alla cessione a terzi delle azioni dell'acqua holding del
gruppo; al contempo era rilasciata una procura generale che autorizzava il padre ad agire in nome e per
conto dei figli.
In effetti nel 2011 avvalendosi di quella procura Bernardo Caprotti impartiva alla Unione Fiduciaria
istruzione di trasferire il mandato dai due odierni attori a sé medesimo. Ne nasceva una richiesta di
sequestro giudiziario, rigettata, per quelle azioni che il padre aveva “sottratto” loro; quindi il padre
iniziava azione innanzi agli arbitri, secondo la clausola compromissoria contenuta nelle scritture
fiduciarie del 1996, per sentire affermare il suo diritto a reintestarsi le azioni, sia quelle ai tempi
intestate ai figli sia quelle successivamente acquisite per operazioni sul capitale.
Gli arbitri si pronunciavano in effetti, a maggioranza, appurando il diritto di Bernardo Caprotti ad
essere titolare del mandato fiduciario presso Unione Fiduciaria per le azioni che prima erano in analogo
mandato dai figli.
Ciò detto, osserva questo giudice che, nonostante le centinaia di pagine profuse dalle difese in questa
causa, o forse proprio per queste, è del tutto sfuggente il motivo per cui sarebbe ancora possibile
controvertire sull'argomento.
Osserva parte attrice che la usucapione delle azioni non sarebbe pretesa controvertibile innanzi agli
arbitri ed avanza domanda in tal senso.
Questo è vero, ma la pretesa usucapione è infondata, posto che la proprietà è sempre stata in capo a
Unione Fiduciaria legata da un rapporto obbligatorio ai mandanti e in ogni caso la titolarità del
mandato è sempre stata influenzata da una scrittura iniziale che limitava i diritti dei pretesi proprietari,
che pertanto tali mai si sarebbero potuti qualificare. Per altro la questione, quale eccezione dei figli alla
domanda del padre, è stata esaminata dal collegio arbitrale e respinta per analoghe ragioni, mentre qui
viene avanzata come domanda principale.
Osserva ancora parte attrice che la pretesa di decadenza dall'usufrutto che il padre si era riservato su
parte delle azioni non può essere coperta dalla clausola compromissoria: anche questo è vero, ma la
causa di decadenza pretesa da parte attrice, cioè la scissione della società Villata non è ragione tale da
importare gli effetti di cui all'art. 1015 cc, non costituendo abuso, bensì operazione conosciuta e ai
tempi se non direttamente voluta comunque consentita dagli usufruttuari.
Osserva ancora parte attrice che la società fiduciaria, nonché le società “target” qui evocate in giudizio,
non sono mai state vincolate dalla clausola compromissoria, contenuta in scritture sottoscritte dai
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Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto
Caprotti: anche questo è vero, ma nei confronti della fiduciaria la procura, ampia ed estesa alla
conclusione di contratti con sé stesso, rilasciata dagli attori esclude che Unione Fiduciaria potesse
sottrarsi alle istruzioni di Bernardo Caprotti, per cui anche in questo caso la pretesa è infondata nel
merito.
Quanto alle pretese nei confronti delle due holding, di non riconoscere l'intervenuto passaggio di
titolarità sostanziale, si osserva che il proprietario è sempre rimasto Unione Fiduciaria
Per il resto le domande attoree attengono sostanzialmente una rivendica di proprietà, la quale azione
poiché valida e proponibile erga omnes sarebbe anche essa difficilmente riconducibile ad arbitrato, se
non fosse che nel caso di specie non di proprietà tipica si tratta, ma di un istituto “sui generis” quale la
c.d. proprietà fiduciaria, non tipica, ma passibile di molteplici incarnazioni e oggetto di studi e
discussioni fino, almeno, a partire da quei maestri del diritto che hanno steso l'arbitrato. Studi e
discussioni che difatti si estendono al caso odierno con discettazioni circa le varie figure di
interposizione e sulla simulazione.
In realtà all'esito della lettura dei ponderosi atti di parte che si confrontano con i temi del negozio
fiduciario, la conclusione è che per dare una risposta alle domande delle parti in questa causa non mette
conto affrontare tali temi: è sufficiente prendere atto che esiste una clausola compromissoria che
vincola le parti – famiglia Caprotti – a rivolgersi ad arbitri, come è stato fatto.
La successiva questione, posta dagli attori, se la causa o parte di essa fosse veramente arbitrabile o
meno, è di competenza degli arbitri e il sindacato della autorità giudiziaria sul diritto arbitrabile non è
da porsi con differente causa di primo grado, ma, in caso, alla Corte d'Appello in sede di gravame sul
giudizio arbitrale. Diversamente si arriverebbe ad un sovrapporsi di cause sul medesimo punto.
La proprietà c.d. fiduciaria è in realtà un atteggiarsi di rapporti obbligatori fra un soggetto apparente
proprietario e il fiduciante, ma rapporti fra i vari fiducianti sono di natura obbligatoria e dunque vien
meno quell'aspetto tipico della rivendica della proprietà, la peculiarità di essere esperibile verso
chiunque, che potrebbe ostacolare il giudizio arbitrale per la difficoltà di stipulare un contratto cvon
clausola compromissoria “erga omnes”.
A parte il caso che fra singoli soggetti – per esempio fra confinanti - si può anche ipotizzare una
convenzione di arbitrato attinente anche la proprietà, nel caso di specie si trattava di questione ben
diversa, tant'è vero che le scritture originali limitano di molto i poteri dei figli, fino a riconoscere un
pieno diritto di retrocessione, in piena facoltà del genitore. La procura rilasciata si spiega proprio in
questa ottica di proprietà “limitata” o forse sarebbe meglio dire “derivata”, in un senso paternalistico di
beneficio attribuito ai figli; ma la generosità esibita a volte risulta un vincolo ancor maggiore di un
dovere imposto per una causa precisa.
Altri ordinamenti conoscono la donazione verso i discendenti, come una attribuzione con funzione di
anticipazione di successione, e quindi come tale revocabile ed è questo sostanzialmente il fine cui
tendeva la complessa pattuizione della famiglia Caprotti nel 1996, assai più che la liberalità.
Accanto a questa finalità il fatto che si operasse mediante mandati fiduciari riduceva di gran lunga la
fiscalità sulle attribuzioni agli eredi (futuri), fiscalità poi di molto diminuita negli anni successivi.
Ma non si può ignorare che il tutto sia avvenuto non attraverso gli strumenti tipici del nostro
ordinamento della donazione, che difatti ha causa liberale, più che successoria, ma con mandati
fiduciari, cioè con strumenti obbligatori nascenti da contratti .
In questo quadro, in cui la facoltà di riprendersi quanto (non) donato rappresenta una esplicazione del
fatto che si intendeva la attribuzione soggetta a possibile revoca ad nutum, non ha senso parlare di
prescrizione, come fanno gli attori, poiché si tratta di un rapporto di durata, fino alla morte del (non)
donante; si tratta dunque di una sorta di proprietà derivata e revocabile realizzata mediante lo strumento
fiduciario e rapporti obbligatori; ma se così è la prescrizione può iniziare soltanto nel momento in cui il
(non) donante dichiari di intendere riprendersi i beni e non agisca per la effettiva restituzione. Nel caso
di specie invece ha agito e si è addirittura autoprocurato la reintestazione del mandato fiduciario.
Quanto alle critiche degli attori verso l'unione fiduciaria che avrebbe agito senza che le venisse esibita
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Sentenza n. 3103/2015 pubbl. il 09/03/2015
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la procura perché questo non è menzionato negli atti con cui si richiede la nuova intestazione dei
mandati fiduciari, si osserva che l'esibizione della procura non è un dato necessario, poiché questa deve
essere semplicemente menzionata come è stato; si osserva peraltro che il fatto che la esibizione della
procura non sia menzionata nella richiesta di reintestazione non esclude che il documento sia stato
mostrato. Il testo della procura talmente ampio da consentire al padre di disporre la consegna anche a se
stesso dei titoli e quindi anche l'obiezione per cui all'estensione del mandato titoli avrebbero potuti
essere restituiti solo ai figli non ha pregio, poiché il padre poteva sostituire i figli anche nella ricezione
dei titoli.
In ogni caso si tratta di aspetto implicitamente giudicato nel lodo arbitrale nel momento in cui è stato
giudicato che Bernardo Caprotti lecitamente potesse intestarsi i mandati.
Quanto a i dividendi del 2010 e 2011 che gli attori reclamano essendo la reintestazione avvenuta nel
febbraio 2011, osserva correttamente la difesa di Bernardo Caprotti che le scritture del 1996
prevedevano l'attribuzione dei frutti distribuiti nel periodo in cui le azioni erano intestate
fiduciariamente ai figli, mentre i dividendi di cui si tratta sono stati distribuiti successivamente al
febbraio 2011, indipendenza delle formalità di approvazione del bilancio e determinazione del
dividendo.
Infine quanto alla richiesta di lite temeraria si osserva che non possono ritenersi esistenti i presupposti
dell'agire in giudizio con colpa grave atteso che:
• il lodo è stato emesso a maggioranza, con autorevole opinione dissenziente, il che attesta la
contropartita degli argomenti
• vi è un autorevole parere agli atti che può avere indotto gli attori a ritenere possibile la
fondatezza dei loro argomenti
• se davvero fosse così semplice spiegare il torto degli attori per la completa infondatezza delle
loro argomentazioni quindi la loro malafede nell'agire, non sarebbero state necessarie le
centinaia di pagine che ha scritto la difesa convenuta per spiegare a questo giudice quel che
doveva essere di evidenza palmare e cioè che si trattava di argomenti capziose di una difesa in
colpa grave.
In definitiva quasi tutte le domande poste dagli attori nei confronti del padre sono già state giudicate
innanzi agli arbitri e deve dichiararsi improcedibilità, non essendo il lodo ancora passato in giudicato,
ma avendo il medesimo oggetto. Per quanto riguarda le domande nei confronti di unione fiduciaria
invece le domande sono infondate perché si deve riconoscere che la società ha agito in forza di
istruzioni impartite sulla base di una procura realmente esistente.
Per quanto riguarda le altre società consegue da quanto detto l'infondatezza delle domande loro rivolte
dagli attori.
Le spese di giudizio incombono agli attori e sono liquidate come da notula per quanto riguarda Unione
fiduciaria, supermarket italiani e Villata partecipazioni; in euro 60.000,00 per quanto riguarda Bernardo
Caprotti la cui difesa si è rimessa al Tribunale.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita.
Dichiara improcedibili tutte le domande esperite da Giuseppe e Violetta Caprotti nel confronti del
padre Bernardo ad eccezione di quelle di usucapione e di decadenza dall'usufrutto.
Rigetta tali ultime domande poste nei confronti di Bernardo Caprotti nonché quelle rivolte dagli attori
nei confronti di Unione Fiduciaria spa, Supermarkets Italiani spa e Villata partecipazioni spa.
Rigetta tutte le domande di lite temeraria rivolte verso gli attori.
Condanna Giuseppe e Violetta Caprotti in solido a pagare le spese legali come segue:
1. a Bernardo Caprotti euro 60.000,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15%
2. a Unione Fiduciaria spa euro 35.942,40 oltre IVA e CPA e spese forfettarie al 15%
3. a Supermarkets Italiani spa e Villata Partecipazioni spa euro 85.500,00 oltre IVA e CPA e spese
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forfettarie al 15%
Cosi' deciso in data 06/02/2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
il Giudice
Dott. Enrico Consolandi
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