CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
(MONZA E BRIANZA)
ASSESSORATO ALLE FINANZE
AREA RISORSE E ORGANIZZAZIONE
Servizio Tributi
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Informazioni generali 2014
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è disciplinato dall’art. 1, commi 669 e
seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”, e successive
modifiche ed integrazioni.
SOGGETTI PASSIVI
Il soggetto passivo del rapporto tributario è la persona, fisica o giuridica, obbligata al
pagamento del tributo.
I soggetti passivi della TASI sono:
a) il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie;
b) il detentore, ossia colui che ha la disponibilità dell’immobile oggetto del tributo, e
quindi la possibilità di utilizzarlo liberamente in forza di un titolo diverso da quelli di
cui alla lettera a);
c) il locatario finanziario, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione del
contratto e quello di riconsegna del bene, risultante dal verbale di consegna
sottoscritto dalle parti.
A tal fine è opportuno precisare che l’art. 540, comma 2 del codice civile riserva al
coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di
proprietà del defunto o comune.
Trattandosi di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge, a prescindere
dall’eventuale trascrizione nei registri immobiliari, ne discende che il coniuge superstite è
l’unico soggetto passivo dell’imposta dovuta sulla casa coniugale, e le relative pertinenze,
indipendentemente dalla quota di possesso spettante in seguito all’apertura della
successione.
I soggetti passivi di cui alla lettera b) sono tenuti al versamento del tributo nella
misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento
dell’ammontare complessivo dovuto.
In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
PRESUPPOSTO E OGGETTO DEL TRIBUTO
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto il possesso o la detenzione.
Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.
LA BASE IMPONIBILE
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta
municipale propria (IMU) ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13,
comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
Fabbricati iscritti nel Catasto dei Fabbricati
Per i fabbricati iscritti nel Catasto dei fabbricati, il valore imponibile si ottiene
applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,
C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli
classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Fabbricati privi di rendita classificabili nel gruppo catastale D
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti nel Catasto dei
Fabbricati e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di
rendita, il valore imponibile è determinato secondo quanto previsto per l’I.C.I. dall’art. 5,
comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
A tal fine, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2014,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati i
coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è determinato secondo quanto previsto
per l’I.C.I. dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed è
costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno d’imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell’attribuire ai comuni la potestà
regolamentare in materia di ICI ha previsto, all’art. 59, comma 1, lettera g), la facoltà di
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora
l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato,
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza
del contenzioso.
In attuazione della previsione legislativa, con deliberazione del Consiglio comunale n.
14 del 14 aprile 2011, e con deliberazione n. 11 del 30 aprile 2013, relativa alle aree
oggetto della variante generale al Piano di Governo del Territorio, sono stati determinati i
valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini ICI per il triennio 2011-2013.
Le deliberazioni consiliare nn. 14 del 14 aprile 2011, ed 11 del 30 aprile 2013 sono
disponibili sul sito internet comunale, all’indirizzo: www.comune.besanainbrianza.mb.it,
nella sezione “Tasse e Tributi”.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28 luglio 2014, relativa
all’approvazione delle aliquote IMU per il 2014 i valori venali di riferimento delle aree
fabbricabili determinati con le deliberazioni nn. 14/2011 e 11/2013 sono stati confermati
per l’anno 2014.
L’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che in
caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
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recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.
457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile
anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il
fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Di conseguenza, dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di iscrizione nel Catasto
dei fabbricati degli immobili risultanti dall’intervento edilizio, l’imposta dovrà essere
calcolata sul valore dell’area fabbricabile, e non sui fabbricati oggetto di intervento,
indipendentemente dal permanere della loro iscrizione nel Catasto dei fabbricati.
ALIQUOTA DEL TRIBUTO
Per il versamento dell’acconto 2014 le aliquote del tributo per le varie tipologie di
immobili, determinate con le deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14 aprile 2014
e n. 42 del 28 luglio 2014 è pari a:
a) 2,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, come definita ai fini IMU, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati
unitamente all’unità immobiliare abitativa;
b) 2,5 per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e per
le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a);
c) 2,5 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a);
d) 2,5 per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come
unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, ed alle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a),
che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art.
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
e) 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili
merce);
f) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
g) 0,0 per mille per tutte le tipologie di immobili diverse dalle precedenti.
Le deliberazioni di determinazione delle aliquote sono pubblicate sul sito informatico
del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 18
settembre 2014, all’indirizzo internet www.finanze.it.
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L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E LE PERTINENZE DELLA
STESSA
Ai fini della TASI la definizione di abitazione principale è la medesima prevista ai fini
dell’Imposta municipale propria (IMU).
L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati
come unica unità immobiliare, nel quale il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione (incluso quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi e superficie - e il suo
nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui il soggetto passivo è coniugato, e non legalmente ed effettivamente
separato, per abitazione principale deve intendersi la “casa coniugale”, cioè quella nella
quale i coniugi hanno fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e
quelle preminenti della famiglia.
Di conseguenza, se entrambi i coniugi sono proprietari di un’unità immobiliare a
destinazione abitativa, non possono beneficiare entrambi del trattamento agevolato
spettante per l’abitazione principale, salvo che lo spostamento della dimora abituale di uno
dei coniugi sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto coniugale, debitamente
provata (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2010, n. 14389).
Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente i fabbricati classificati
nelle categorie catastali C/2 (depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoia), nella misura
massima di una per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte nel catasto dei
fabbricati unitamente all’abitazione principale.
In altre parole, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo possedesse una cantina iscritta
nel Catasto dei fabbricati unitamente all’abitazione, cioè risultanti dalla stessa planimetria
catastale (scheda) e con un’unica rendita, ed una seconda cantina, iscritta nel Catasto dei
Fabbricati in categoria C/2 e con propria rendita catastale, quest’ultima non potrà essere
considerata pertinenza dell’abitazione principale.
DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare euro 25,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, a condizione che lo stesso
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, e sia fiscalmente a carico del soggetto passivo o del coniuge.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli che nell’anno d’imposta 2013 hanno
posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri
deducibili.
Nel caso di compimento del ventiseiesimo anno nel corso dell’anno d’imposta, la
detrazione dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale il figlio è minore di
ventisei anni (per. es. nel caso di figlio nato il 30 giugno 1988, nell’anno d’imposta 2014 la
detrazione spetterà nella misura di 6/12, pari a 12,50 euro).
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
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destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’unità
immobiliare (per es. nel caso di due coniugi comproprietari dell’abitazione, il primo per i
2/3 ed il secondo per 1/3, la detrazione spetta a ciascuno in misura pari al 50 per cento).
ESENZIONI DAL TRIBUTO
Le esenzioni dalla TASI sono quelle espressamente previste dall’art. 1, comma 3 del
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio
2014, n. 68.
Immobili posseduti da Pubbliche Amministrazioni (art. 7, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI)
Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduto dallo Stato, nonché gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario
nazionale (ASL e Aziende ospedaliere), destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI)
Sono esenti dalla TASI:
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lettera b);
- i fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 601 (lettera c);
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (lettera d);
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929, e reso esecutivo con legge 27 maggio
1929, n. 810 (lettera e);
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali (lettera f);
Enti non commerciali (art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI)
Sono esenti dalla TASI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1,
lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti
da partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo, destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica (dall’anno d’imposta 2014), didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20 maggio
1985, n. 222 (attività di religione o di culto).
Per la disciplina applicativa delle suddette esenzioni, si rinvia a quanto previsto
dall’art. 91-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dal decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200; dall’art. 1, commi 719 e seguenti della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché alle istruzioni per la compilazione
della dichiarazione IMU Enti non commerciali.
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VERSAMENTO DEL TRIBUTO
Per l’anno 2014, la TASI dovuta è versata in due rate, alle scadenze e per gli importi
di seguito elencati:
- 1^ rata entro il 16 ottobre: versamento, dell’importo pari al 50 per cento del tributo
dovuto;
- 2^ rata entro il 16 dicembre: versamento dell’importo dovuto a saldo del tributo.
Il versamento della TASI è effettuato esclusivamente:
- con bollettino di conto corrente postale unificato, approvato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze con decreto del 23 maggio 2014, e disponibile gratuitamente presso gli
Uffici postali;
- con il modello F24, che può essere ritirato e pagato presso gli uffici postali, gli sportelli
delle banche convenzionate e di Equitalia, o utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate, denominati Fisco on line o Entratel (i soggetti titolari di partita IVA sono
tenuti alla presentazione telematica del modello F24).
A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 1 ottobre 2014, i
versamenti mediante modello F24:
a) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
qualora per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale sia di importo pari a
zero;
b) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
e degli intermediari sella riscossione (Poste Italiane, Banche convenzionate ecc.)
qualora siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;
c) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
e degli intermediari della riscossione (Poste Italiane, Banche convenzionate ecc.)
qualora siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo
superiore a mille euro;
Per la determinazione dell’imposta, la predisposizione e la stampa del modello F24,
è disponibile un programma di calcolo sul sito internet comunale, all’indirizzo
www.comune.besanainbrianza.mb.it, nell’area Tasse e Tributi – TASI, o direttamente al
seguente indirizzo internet:
http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=A818
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni del 24 aprile 2014, n. 46/E e 47/E, ha istituito
i seguenti codici tributo per l’effettuazione del versamento tramite modello F24:
-
“3958” - TASI sull’abitazione principale e relative pertinenze;
“3959” - TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
“3960” - TASI sulle area fabbricabili;
“3961” - TASI sugli altri fabbricati;
In relazione all’imposta dovuta dagli enti pubblici, i codici tributo per l’effettuazione
del versamento tramite modello F24 sono i seguenti:
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-
“374E” - TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale;
“375E” - TASI sulle area fabbricabili;
“376E” - TASI sugli altri fabbricati;
Il codice catastale del Comune di Besana in Brianza è il seguente: A818.
DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI O DETENUTI
L’art. 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
prevede che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni
concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato
approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni nelle quali sono
disciplinati espressamente i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato approvato il modello di
dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni nelle quali
sono disciplinati espressamente i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione.
Coloro che assumono la veste di soggetti passivi del tributo in quanto detentori degli
immobili presentano la dichiarazione TASI contestualmente alla dichiarazione ai fini della
Tassa rifiuti (TARI), su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi del Comune.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso o la detenzione ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo.
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014, la
dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2015.
La dichiarazione può essere presentata:
a) a mano presso il servizio Tributi, che ne rilascia apposita ricevuta;
b) a mezzo del servizio postale con posta raccomandata senza avviso di ricevimento;
c) a
mezzo
posta
elettronica
certificata,
all’indirizzo
pec:
[email protected];
d) in via telematica, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via
telematica, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014.
In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni
presentate dai possessori ai fini dell’IMU o della previgente ICI, e dai detentori a qualsiasi
titolo ai fini della TARSU, della TARES o della TARI, contenenti tutti gli elementi utili per
l’applicazione del tributo.
Pertanto, tali categorie di soggetti passivi non dovranno presentare alcuna
dichiarazione.
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ESEMPI DI CALCOLO DEL TRIBUTO
Si riportano alcuni esempi di calcolo della TASI, relativamente all’anno 2014.
Esempio 1:
- unità immobiliare non adibita ad abitazione principale
- rendita catastale: euro 1000,00
- percentuale di possesso: 100%
- periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014
- aliquota: 0,25%
il calcolo sarà il seguente:
- Rendita catastale rivalutata: euro 1000,00 x 1,05 = euro 1.050,00
- Valore imponibile ai fini TASI: euro 1.050,00 x 160 = euro 168.000,00
- Tributo dovuto per il 2014: euro 168.000,00 x 0,25% = euro 420,00
Esempio 2:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- rendita catastale: euro 1000,00
- percentuale di possesso: 100%
- figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico: 1
- periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014
- aliquota di base: 0,25 %
- Detrazione d’imposta per figlio a carico: euro 25,00
il calcolo sarà il seguente:
-
Rendita catastale rivalutata: euro 1000,00 x 1,05 = euro 1.050,00
Valore imponibile ai fini IMU: euro 1.050,00 x 160 = euro 168.000,00
Imposta lorda per il 2014: euro 168.000,00 x 0,25% = euro 420,00
Imposta netta dovuta per il 2014: euro 420,00 – 25,00 = euro 395,00
Il Servizio Tributi resta a disposizione per ogni ulteriore informazione, nei seguenti giorni
ed orari:
dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30, il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30
tel. 0362922024/0362922046/0362922063.
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
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