CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA (MONZA E BRIANZA) ASSESSORATO ALLE FINANZE AREA RISORSE E ORGANIZZAZIONE Servizio Tributi IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Informazioni generali 2014 L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), è disciplinato dall’art. 1, commi 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 “legge di stabilità 2014”, e successive modifiche ed integrazioni. SOGGETTI PASSIVI Il soggetto passivo del rapporto tributario è la persona, fisica o giuridica, obbligata al pagamento del tributo. I soggetti passivi della TASI sono: a) il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie; b) il detentore, ossia colui che ha la disponibilità dell’immobile oggetto del tributo, e quindi la possibilità di utilizzarlo liberamente in forza di un titolo diverso da quelli di cui alla lettera a); c) il locatario finanziario, per il periodo intercorrente tra la data di stipulazione del contratto e quello di riconsegna del bene, risultante dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti. A tal fine è opportuno precisare che l’art. 540, comma 2 del codice civile riserva al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune. Trattandosi di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge, a prescindere dall’eventuale trascrizione nei registri immobiliari, ne discende che il coniuge superstite è l’unico soggetto passivo dell’imposta dovuta sulla casa coniugale, e le relative pertinenze, indipendentemente dalla quota di possesso spettante in seguito all’apertura della successione. I soggetti passivi di cui alla lettera b) sono tenuti al versamento del tributo nella misura, stabilita dal regolamento comunale, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo dovuto. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. PRESUPPOSTO E OGGETTO DEL TRIBUTO Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. LA BASE IMPONIBILE La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU) ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell’art. 13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Fabbricati iscritti nel Catasto dei Fabbricati Per i fabbricati iscritti nel Catasto dei fabbricati, il valore imponibile si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 2 e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Fabbricati privi di rendita classificabili nel gruppo catastale D Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti nel Catasto dei Fabbricati e quindi privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita, il valore imponibile è determinato secondo quanto previsto per l’I.C.I. dall’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. A tal fine, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Aree fabbricabili Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è determinato secondo quanto previsto per l’I.C.I. dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell’attribuire ai comuni la potestà regolamentare in materia di ICI ha previsto, all’art. 59, comma 1, lettera g), la facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso. In attuazione della previsione legislativa, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14 aprile 2011, e con deliberazione n. 11 del 30 aprile 2013, relativa alle aree oggetto della variante generale al Piano di Governo del Territorio, sono stati determinati i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini ICI per il triennio 2011-2013. Le deliberazioni consiliare nn. 14 del 14 aprile 2011, ed 11 del 30 aprile 2013 sono disponibili sul sito internet comunale, all’indirizzo: www.comune.besanainbrianza.mb.it, nella sezione “Tasse e Tributi”. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 28 luglio 2014, relativa all’approvazione delle aliquote IMU per il 2014 i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili determinati con le deliberazioni nn. 14/2011 e 11/2013 sono stati confermati per l’anno 2014. L’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 3 recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Di conseguenza, dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di iscrizione nel Catasto dei fabbricati degli immobili risultanti dall’intervento edilizio, l’imposta dovrà essere calcolata sul valore dell’area fabbricabile, e non sui fabbricati oggetto di intervento, indipendentemente dal permanere della loro iscrizione nel Catasto dei fabbricati. ALIQUOTA DEL TRIBUTO Per il versamento dell’acconto 2014 le aliquote del tributo per le varie tipologie di immobili, determinate con le deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 14 aprile 2014 e n. 42 del 28 luglio 2014 è pari a: a) 2,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita ai fini IMU, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di n. 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all’unità immobiliare abitativa; b) 2,5 per mille alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a); c) 2,5 per mille per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a); d) 2,5 per mille ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed alle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle di cui alla lettera a), che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; e) 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce); f) 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; g) 0,0 per mille per tutte le tipologie di immobili diverse dalle precedenti. Le deliberazioni di determinazione delle aliquote sono pubblicate sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il 18 settembre 2014, all’indirizzo internet www.finanze.it. 4 L’ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E LE PERTINENZE DELLA STESSA Ai fini della TASI la definizione di abitazione principale è la medesima prevista ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU). L’abitazione principale è l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei Fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione (incluso quello spettante al coniuge superstite), enfiteusi e superficie - e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui il soggetto passivo è coniugato, e non legalmente ed effettivamente separato, per abitazione principale deve intendersi la “casa coniugale”, cioè quella nella quale i coniugi hanno fissato la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Di conseguenza, se entrambi i coniugi sono proprietari di un’unità immobiliare a destinazione abitativa, non possono beneficiare entrambi del trattamento agevolato spettante per l’abitazione principale, salvo che lo spostamento della dimora abituale di uno dei coniugi sia causata dal verificarsi di una frattura del rapporto coniugale, debitamente provata (cfr. Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2010, n. 14389). Le pertinenze dell’abitazione principale sono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 (depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoia), nella misura massima di una per ciascuna delle categorie catastali, anche se iscritte nel catasto dei fabbricati unitamente all’abitazione principale. In altre parole, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo possedesse una cantina iscritta nel Catasto dei fabbricati unitamente all’abitazione, cioè risultanti dalla stessa planimetria catastale (scheda) e con un’unica rendita, ed una seconda cantina, iscritta nel Catasto dei Fabbricati in categoria C/2 e con propria rendita catastale, quest’ultima non potrà essere considerata pertinenza dell’abitazione principale. DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 25,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e sia fiscalmente a carico del soggetto passivo o del coniuge. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che nell’anno d’imposta 2013 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di compimento del ventiseiesimo anno nel corso dell’anno d’imposta, la detrazione dovrà essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale il figlio è minore di ventisei anni (per. es. nel caso di figlio nato il 30 giugno 1988, nell’anno d’imposta 2014 la detrazione spetterà nella misura di 6/12, pari a 12,50 euro). Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 5 destinazione medesima si verifica, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’unità immobiliare (per es. nel caso di due coniugi comproprietari dell’abitazione, il primo per i 2/3 ed il secondo per 1/3, la detrazione spetta a ciascuno in misura pari al 50 per cento). ESENZIONI DAL TRIBUTO Le esenzioni dalla TASI sono quelle espressamente previste dall’art. 1, comma 3 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Immobili posseduti da Pubbliche Amministrazioni (art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI) Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduto dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale (ASL e Aziende ospedaliere), destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI) Sono esenti dalla TASI: - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (lettera b); - i fabbricati con destinazioni ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (lettera c); - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze (lettera d); - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929, e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 (lettera e); - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali (lettera f); Enti non commerciali (art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (decreto ICI) Sono esenti dalla TASI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dall’anno d’imposta 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto). Per la disciplina applicativa delle suddette esenzioni, si rinvia a quanto previsto dall’art. 91-bis, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200; dall’art. 1, commi 719 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), nonché alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU Enti non commerciali. 6 VERSAMENTO DEL TRIBUTO Per l’anno 2014, la TASI dovuta è versata in due rate, alle scadenze e per gli importi di seguito elencati: - 1^ rata entro il 16 ottobre: versamento, dell’importo pari al 50 per cento del tributo dovuto; - 2^ rata entro il 16 dicembre: versamento dell’importo dovuto a saldo del tributo. Il versamento della TASI è effettuato esclusivamente: - con bollettino di conto corrente postale unificato, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 23 maggio 2014, e disponibile gratuitamente presso gli Uffici postali; - con il modello F24, che può essere ritirato e pagato presso gli uffici postali, gli sportelli delle banche convenzionate e di Equitalia, o utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, denominati Fisco on line o Entratel (i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti alla presentazione telematica del modello F24). A tal fine si precisa che, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 1 ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24: a) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate qualora per effetto delle compensazioni effettuate il saldo finale sia di importo pari a zero; b) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari sella riscossione (Poste Italiane, Banche convenzionate ecc.) qualora siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo; c) sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari della riscossione (Poste Italiane, Banche convenzionate ecc.) qualora siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo superiore a mille euro; Per la determinazione dell’imposta, la predisposizione e la stampa del modello F24, è disponibile un programma di calcolo sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.besanainbrianza.mb.it, nell’area Tasse e Tributi – TASI, o direttamente al seguente indirizzo internet: http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/?comune=A818 L’Agenzia delle Entrate, con risoluzioni del 24 aprile 2014, n. 46/E e 47/E, ha istituito i seguenti codici tributo per l’effettuazione del versamento tramite modello F24: - “3958” - TASI sull’abitazione principale e relative pertinenze; “3959” - TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale; “3960” - TASI sulle area fabbricabili; “3961” - TASI sugli altri fabbricati; In relazione all’imposta dovuta dagli enti pubblici, i codici tributo per l’effettuazione del versamento tramite modello F24 sono i seguenti: 7 - “374E” - TASI sui fabbricati rurali ad uso strumentale; “375E” - TASI sulle area fabbricabili; “376E” - TASI sugli altri fabbricati; Il codice catastale del Comune di Besana in Brianza è il seguente: A818. DICHIARAZIONE DEGLI IMMOBILI POSSEDUTI O DETENUTI L’art. 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU, con le relative istruzioni nelle quali sono disciplinati espressamente i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014, è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni nelle quali sono disciplinati espressamente i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione. Coloro che assumono la veste di soggetti passivi del tributo in quanto detentori degli immobili presentano la dichiarazione TASI contestualmente alla dichiarazione ai fini della Tassa rifiuti (TARI), su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi del Comune. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2014, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2015. La dichiarazione può essere presentata: a) a mano presso il servizio Tributi, che ne rilascia apposita ricevuta; b) a mezzo del servizio postale con posta raccomandata senza avviso di ricevimento; c) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec: [email protected]; d) in via telematica, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2014. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate dai possessori ai fini dell’IMU o della previgente ICI, e dai detentori a qualsiasi titolo ai fini della TARSU, della TARES o della TARI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Pertanto, tali categorie di soggetti passivi non dovranno presentare alcuna dichiarazione. 8 ESEMPI DI CALCOLO DEL TRIBUTO Si riportano alcuni esempi di calcolo della TASI, relativamente all’anno 2014. Esempio 1: - unità immobiliare non adibita ad abitazione principale - rendita catastale: euro 1000,00 - percentuale di possesso: 100% - periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 - aliquota: 0,25% il calcolo sarà il seguente: - Rendita catastale rivalutata: euro 1000,00 x 1,05 = euro 1.050,00 - Valore imponibile ai fini TASI: euro 1.050,00 x 160 = euro 168.000,00 - Tributo dovuto per il 2014: euro 168.000,00 x 0,25% = euro 420,00 Esempio 2: - unità immobiliare adibita ad abitazione principale - rendita catastale: euro 1000,00 - percentuale di possesso: 100% - figli di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico: 1 - periodo di possesso: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 - aliquota di base: 0,25 % - Detrazione d’imposta per figlio a carico: euro 25,00 il calcolo sarà il seguente: - Rendita catastale rivalutata: euro 1000,00 x 1,05 = euro 1.050,00 Valore imponibile ai fini IMU: euro 1.050,00 x 160 = euro 168.000,00 Imposta lorda per il 2014: euro 168.000,00 x 0,25% = euro 420,00 Imposta netta dovuta per il 2014: euro 420,00 – 25,00 = euro 395,00 Il Servizio Tributi resta a disposizione per ogni ulteriore informazione, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,30, il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 tel. 0362922024/0362922046/0362922063. e-mail: [email protected] PEC: [email protected] 9