A.2. - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) - Lavori a misura
Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Arno n. 2 58100 GROSSETO
CAPITALE SOCIALE € 4.000.000,00 INTERAMENTE VERSATO
C. F. ed iscrizione del REGISTRO delle IMPRESE di GROSSETO: 01311090532
Lavori di
OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BAGNO di
GAVORRANO (1° stralcio)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a misura
importi in euro
1
Importo esecuzione lavori a misura
€. 127.578,97
2
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
€.
A
Totale appalto (1 + 2 )
€. 138.146,95
10.567,98
progettista
progettista
Arch. Giuliano Bontempo
(Istruttore area progettazione e D.L.)
Geom. Egisto FANTACCI
(Istruttore area progettazione e D.L.)
Il Presidente
GROSSETO lì
1
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto
TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto................................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto .........................................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto....................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori .................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto ..............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................
Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 15 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .........................................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P. ..............................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (1) .............................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità (2) ..................................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione .................................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ..................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22 Lavori a misura ........................................................................................................................................
Art. 23 Eventuale lavoro a corpo.........................................................................................................................
Art. 24 Eventuali (3) lavori in economia ..............................................................................................................
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26 Divieto di (4) anticipazione .......................................................................................................................
Art. 27 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 28 Pagamenti a saldo ...................................................................................................................................
Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto...........................................................................................
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ...............................................................................................
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti..........................................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 35 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................
Art. 36 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................
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Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali ...........................................................................................
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .......................................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (5) ...........................................................................
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza ........................................................................................
Art. 45 Piano operativo di sicurezza....................................................................................................................
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 Accordo bonario e transazione ...............................................................................................................
Art. 51 Definizione delle controversie ................................................................................................................
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera...............................................................................
Art. 53 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ............................................................................
Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....................................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....................................................................................
Art. 56 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione ...............................................
Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati ......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore...............................................................................................
Art. 59 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore ..............................................................................................
Art. 60 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione...................................................................................
Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Art. 62 Terre e rocce da scavo.............................................................................................................................
Art. 63 Custodia del cantiere...............................................................................................................................
Art. 64 Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto .................................................................................
Art. 66 Tracciabilità dei pagamenti ....................................................................................................................
Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elementi principali della composizione dei lavori ................................................................................
Allegato B – Riepilogo degli elementi principali del contratto..................................................................................
Allegato C – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................
Allegato D – Cartello di cantiere................................................................................................................................
TITOLO II – Definizione tecnica dei lavori non deducibile da altri elaborati
Art. 68 Descrizione intervento..............................................................................................................................
PARTE SECONDA – SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE
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Capo 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 69 Materiali in genere ..................................................................................................................................
Art. 70 Acqua, calci, cementi e agglomerati cementizi pozzolane, gesso e sabbie ............................................
Art. 71 Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte ..............................................................................
Art. 72 Elementi di laterizi e calcestruzzo ...........................................................................................................
Art. 73 Materiali Ferrosi e materiali vari.............................................................................................................
Art. 74 Materiali per ossatura e massicciate stradali..........................................................................................
Art. 75 Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato ......................................................................................
Art. 76 Detriti di cava o Tout-Venant di cava o di frantoio .................................................................................
Art. 77 Tubazioni .................................................................................................................................................
Art. 78 Prove dei materiali da costruzione..........................................................................................................
Art. 79 Impianto pubblica illuminazione .............................................................................................................
Capo 14 – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 80 Movimento di materie ............................................................................................................................
Art. 81 Composizione di malte ............................................................................................................................
Art. 82 Murature di mattoni................................................................................................................................
Art. 83 Getti in calcestruzzo di cemento semplice o armato..............................................................................
Art. 84 Intonaci....................................................................................................................................................
Art. 85 Pozzetti di ispezione ................................................................................................................................
Art. 86 Opere in ferro ..........................................................................................................................................
Art. 87 Prescrizioni per la costruzione di condotte per acqua potabile, gas, fognarie.......................................
Art. 88 Prove per la costruzione di condotte per acqua e gas............................................................................
Art. 89 Opere stradali di base..............................................................................................................................
Art. 90 Marciapiedi e vialetti pedonali................................................................................................................
Art. 91 Pavimentazioni stradali bituminose ........................................................................................................
Art. 92 Composizione e stesa dei pietrischetti bituminati..................................................................................
Art. 93 Composizione e stesa dei conglomerati bituminosi ...............................................................................
Art. 94 Pavimentazioni bituminose per marciapiedi...........................................................................................
Art. 95 Sostegni metallici dei punti luce e loro posizionamento ........................................................................
Art. 96 Posa in opera delle linee elettriche interrate .........................................................................................
Art. 97 Esecuzione delle linee di terra e dei relativi collegamenti......................................................................
Art. 98 Pozzetti in c.l.s .........................................................................................................................................
Art. 99 Chiusini e griglie - rialzamento ................................................................................................................
Art. 100 Chiusini e griglie – posa in opera nuovi .....................................................................................................
Art. 101 Prescrizioni di carattere generale............................................................................................................
Capo 15 – NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 102 Disposizioni generali relative ai prezzi di somministrazioni per opere in economia e
dei lavori a misura.....................................................................................................................................
Art. 103 Valutazione degli scavi, rinterri e relativi ................................................................................................
Art. 104 Valutazione dei riempimenti e dei ripristini............................................................................................
Art. 105 Valutazione dei calcestruzzi ....................................................................................................................
Art. 106 Valutazione dei pozzetti ..........................................................................................................................
Art. 107 Valutazione delle tubazioni in acciaio .....................................................................................................
Art. 108 Valutazione delle condotte in PVC e PE ..................................................................................................
Art. 109 Valutazione delle caditoie stradali ..........................................................................................................
Art. 110 Valutazione delle condotte in ghisa per acqua potabile .........................................................................
Art. 111 Valutazione dei cordonati di travertino sezione 15x25 ..........................................................................
Art. 112 Valutazione dei cordonati di travertino sezione 8x20 ............................................................................
Art. 113 Valutazione delle pavimentazioni stradali ..............................................................................................
Art. 114 Valutazione delle pavimentazioni per marciapiedi .................................................................................
Art. 115 Valutazione dei lavori in ferro .................................................................................................................
Art. 116 Valutazione lavori in economia ...............................................................................................................
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Art. 117
Art. 118
Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzature ecc...........................................................................
Valutazione dei trasporti .........................................................................................................................
CAPO 16 – PREZZI UNITARI
Art. 119 Disposizioni generali................................................................................................................................
Art. 120 Elenco prezzi............................................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto
dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE
PRIMARIA NEL COMUNE DI GAVORRANO, LOC. PEEP BAGNO DI GAVORRANO . PRIMO STRALCIO
b) descrizione sommaria: Comprende tutti i lavori necessari per la realizzazione di strade, accessi, marciapiedi,
parcheggi, fognature bianche e nere, sottoservizi tecnologici vari, impianti, formazione di spazi verdi
attrezzati, e quanto altro specificato negli elaborati grafici.
ubicazione: GAVORRANO, LOC. PEEP BAGNO DI GAVORRANO
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi
calcoli, delle relazioni geologiche, o altre indicazioni essenziali.
dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo
1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma
4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG)
Codice Unico di Progetto (CUP)
_____________________________
_____________________________
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Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro
1
Importo esecuzione lavori a misura soggetto a ribasso
2
Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso
TOT
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO
127.578,97
10.567,98
(1 + 2)
138.146,95
2.
L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al
netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo
all’esecuzione dei lavori a misura.
3.
Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo
131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008,
indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.
4.
Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 22.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi secondo, quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto
può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai quali si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità
eseguite.
3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento
generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali (6) «OG» - 3 (7) La categoria di cui al comma 1
costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al Regolamento
generale. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 90,
comma 1, del Regolamento generale;
b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 2,
del Regolamento generale; (8)
2. Non sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale.
3. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
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Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma
1, lettera s), 43, commi 7 e 8 e 161, comma 16, del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato
speciale, sono indicati nella seguente tabella: (9)
n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee
1 OPERE DI FOGNATURA BIANCA
2 OPERE DI FOGNATURA NERA
3 OPERE DI ACQUEDOTTO
4 OPERE STRADALI E SPOSTAMENTO FOSSO
5 OPERE DI CANALIZZAZIONE TELEFONICA
6 OPERE DI CANALIZZAZIONE ELETTRICA
7 OPERE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
8 OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
9 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE
Parte 1 - Totale lavoro A MISURA (articolo 22)
b)
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE
In euro
€
€
€
€
€
€
€
€
€
7.335,31
1.664,38
3.092,49
99.630,49
794,00
1.427,25
2.602,00
9.825,47
1.207,58
127.578,97
10.567,98
138.146,95
2. Con riferimento alla tabella di cui al comma 1:
a) ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto 81, il costo del personale e gli oneri di sicurezza aziendali,
diversi da quelli di cui alla successiva lettera b), indicati in forma di incidenza della misura percentuale
sull’importo dei lavori di cui alla colonna «1» fanno parte integrante di quest’ultimo importo e sono oggetto di
offerta, ancorché debbano risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori;
b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-ter e 87, comma 4, primo periodo, del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 5, del Decreto 81, gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza indicati
nella colonna «2» non sono oggetto di offerta e pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, non sono soggetti
a ribasso.
3. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) opere di impianti elettrici e di pubblica illuminazione;
b) opere di distribuzione gas metano .
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato «C», ad eccezione di
quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3 (10);
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2
dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se
accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la
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determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei
lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che,
come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
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provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è
indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del
Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti,
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a
soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (11) il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su
autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei
lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è
subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non
possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata
all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
l’attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell’avvenuta conclusione delle
operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 novembre 1947, n. 1768 e del Regolamento approvato con
d.P.R. 5 dicembre 1983, n. 939. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori
comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e
coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l’avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91,
comma 2-bis, del Decreto 81.
7. L’impresa, al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal direttore dei lavori la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 96 del Codice dei contratti, con la
quale è accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli
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ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze
inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (12) riferito alla sola parte funzionale delle
opere.
Art. 15. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni
alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno
determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal
proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e
può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è
difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P.
non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia
formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
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R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il
predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data
della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
quanto compatibili.
Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (13)
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo
0,5 per mille(14) dell’importo contrattuale. (15) .
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui
all’articolo 19.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore
dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla
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base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. (16)
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’ultimazione anticipata dei lavori, se la predetta
ultimazione finale avviene in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l’esecuzione dell’appalto è
conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul
termine finale, pari al 50% (cinquanta per cento) dell’importo giornaliero della penale;
Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 30 (trenta) (17) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (18)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60
(sessanta) (19) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione
di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 22. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4 La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti
desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità
rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della
regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto
la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base
al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e
impianti:
a) impianti elettrici e di pubblica illuminazione ;
b) impianti di distribuzione gas metano;
Art. 23. Eventuali lavori a corpo
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco,
si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a
sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
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5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale
unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito.
Art. 24. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità
previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che
alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al
comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle
misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 26. Divieto di anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non è dovuta alcuna
anticipazione.
Art. 27. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
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23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non
inferiore a euro 40.000,00. (20)
(quarantamila,00 )
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello
0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione
della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale,
che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera
a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo
superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui
al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento)
dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) (21) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286
del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In
caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato
prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto
abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3,
lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento
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delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta
all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del
pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In
luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del
2000, con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi,
con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti,
n. 40/E dell’8 ottobre 2012.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma
Art. 28. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) (22) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 15 (quindici) (23) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90
(novanta) (24) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (25)
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (26);
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare
il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili
nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 7, 8 e 9.
Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di
8 (otto) (27) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni
dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui all’articolo 29, comma 2.
Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se
il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o
in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
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c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci
per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti,
accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato
emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (28), a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si
protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno
precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3,
deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei
prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali.
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal R.U.P..
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 34. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria,
con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. (29)
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione
appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1,
allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8,
del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di
aggiudicazione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata
mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia
deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 35. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
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quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda
tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (30) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (31)
allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, (32) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è
presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (33); lo svincolo e l’estinzione
avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai
risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in
caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o di
consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria.
Art. 36. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI
CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione
deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
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4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (34)
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale,
l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (35) e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (36) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa
per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione
appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (37). Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. (38)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, (39) cosi distinta: (40)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti:
euro 500.000,00 (cinquecentomila) ,
partita 3) per demolizioni e sgomberi:
euro 500.000,00 (cinquecentomila),
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione) . (41)
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante. (42)
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 38. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del
Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se
non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) (43)
dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non
comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento)
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera
al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal
contratto o introdotti in sede di variante, (44) causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o
introdotti in sede di variante. (45) Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei
predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati
a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui
all’articolo 45.
9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di cui all’articolo 162, commi 4, 5 e 6, del Regolamento generale,
l’appaltatore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di
spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie
varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto
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il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di
cui all’articolo 163 del Regolamento generale.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori
se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (46)
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (47) ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; (48)
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il
nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai
sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma
1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più
imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
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e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui
all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.
Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (49)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n.
81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del piano di sicurezza e di coordinamento;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.
3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo
13, dandone atto nel verbale di consegna;
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b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori
ai sensi degli articoli 16 e 17.
Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento (50)
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una
sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 45. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto
n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei
rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso
trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è
necessario4per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 43.
Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
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1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo (51) ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47. Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 118 del Codice dei
contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), (52) in termini economici, dell’importo totale dei lavori.
I lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono sempre essere realizzati dall’appaltatore anche se non in
possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; possono altresì essere subappaltati per intero;
l’importo subappaltato concorre/non concorre (53) alla determinazione della quota subappaltabile della categoria
prevalente di cui al primo periodo.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle
seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è
vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste
dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di
subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, con i relativi
importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
(54)
da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo
38 del Codice dei contratti;
3) il DURC del subappaltatore, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del
subappaltatore, (55) ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante
acquisizione all’informazione antimafia, (56) acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi
degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo;
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2) se l’importo del contratto di subappalto è pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), l’appaltatore può produrre alla Stazione appaltante
l’autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89
del decreto legislativo n. 159 del 2011;
3) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è
accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge
per l’affidamento del subappalto;
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori
in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun
ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del
2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
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c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante,
entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione
al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92
del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se
l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di
subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei
soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 12, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato
speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché
tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.
Art. 49. Pagamento dei subappaltatori(57)
1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme
dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo
stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (58) In deroga a quanto previsto al primo
periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione
appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro
eseguiti. (59). In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla
Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
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2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 27, comma 8, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni
di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che
l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma
4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto Regolamento
generale
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge
4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità
di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia
necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano
manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla
Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la
Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 51. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario
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competente presso il Foro di GROSSETO ed è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro
50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
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2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo,
in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27 e 28 del
presente Capitolato Speciale.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione
del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei
lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta)
giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’INPS,
all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l’irregolarità, se tale ammontare non è già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione
delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la
condizione di irregolarità del DURC;
b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente
lettera a), ai fini di cui al comma 3.
c) se la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente
Capitolato, l’appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto
oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in
cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi della lettera b).
Art. 54. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto
mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni,
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senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché
per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei
contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal
direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,
del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute
e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore
dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione
del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano,
in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma
6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del
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contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale
avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e
l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa
sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (60) da parte della Stazione
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 56, né i termini
per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.
Art. 56. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati
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1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo
55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il
verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di
sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei
lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.
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CAPO 12. NORME FINALI
Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità
dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (61), della
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono
a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei
lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,
come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei
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lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera
di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori
deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati
la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa
con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata
dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista
nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista
dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra
condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.
Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste
settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione
lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.
Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (62)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito (63), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
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gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in sito (64), a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi
di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti
attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei
limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante
aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e
ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 62. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello
stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies
della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
Art. 63. Custodia del cantiere
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1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 64. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni
di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D».
Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva
per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010,
come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì
negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo
di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.
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4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;
e) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di
cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione
nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Allegato «A»
1)
2)
3)
4)
Elemento di costo
Manodopera
Materiale
Trasporti (ql/Km)
Noleggi
squadra tipo:
Operai specializzati
Operai qualificati
Manovali specializzati
Allegato «B»
importo
incidenza
euro
euro
euro
euro
totale euro
100
%
%
%
%
%
%
n.
n.
n.
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
1.a
1.b
1
2.a
2.b
3
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
2
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 37, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 37, comma 7
49/102
euro
127.578,97
10.567,98
138.146,95
%
%
%
%
mesi
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 37, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 37, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 37, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 37, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 37, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
……………………………………………………………
Allegato «C»
elaborati
giorni
o
/oo
o
/oo
ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))
denominazione
A
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
B
COMPUTO METRICO ESTIMATICO
C
ELENCO PREZZI
D
RELAZIONE
note
TAV. N° 01
PLANIMETRIA INTERVENTO
Scala 1:200
TAV. N° 02
PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO
Scala 1:200
TAV. N° 03
PLANIMETRIA RILIEVO CON POSIZIONAMENTO SEZIONI
Scala 1:200
TAV. N° 04
PROFILO LONGITUDINALE
Scala varie
TAV. N° 05a
SEZIONI STRADALI sez. 1-7bis
Scala 1:100
TAV. N° 05b
SEZIONI STRADALI sez. 8-11
Scala 1:100
TAV. N° 06
PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE STRADALI
Scala varie
TAV. N° 07
PLANIMETRIA FOGNE ACQUE CHIARE
Scala 1:200
TAV. N° 08
PROFILO LONGITUDINALE FOGNE ACQUE CHIARE
Scala varie
TAV. N° 09
PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNE ACQUE CHIARE
Scala varie
TAV. N° 10
PLANIMETRIA FOGNE ACQUE NERE
Scala 1:200
TAV. N° 11
PROFILO LONGITUDINALE FOGNE ACQUE NERE
Scala varie
TAV. N° 12
PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNE ACQUE NERE
Scala varie
TAV. N° 13
PLANIMETRIA ACQUEDOTTO
Scala 1:200
TAV. N° 14
PARTICOLARI COSTRUTTIVI ACQUEDOTTO
Scala varie
TAV. N° 15
PLANIMETRIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Scala 1:200
TAV. N° 16
PARTICOLARI COSTRUTTIVI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Scala varie
TAV. N° 17
PLANIMETRIA GAS METANO
Scala 1:200
TAV. N° 18
PARTICOLARI COSTRUTTIVI GAS METANO
Scala varie
TAV. N° 19
PLANIMETRIA CAVIDOTTI ENEL E TELEFONICI
Scala 1:200
50/102
TAV. N° 20
PARTICOLARI COSTRUTTIVI ELETTRICI E TELEFONICI
Scala varie
TAV. N° 21
PLANIMETRIA VIABILITA’ PROVVISORIA
Scala 1:200
TAV. N° 22
PLANIMETRIA IPOTESI DI VIABILITA’ DEFINITIVA
Scala 1:200
F
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
G
CRONOPROGRAMMA
H
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato «D»
CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)
Ente appaltante: EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA s.p.a.
Ufficio competente:
UFFICIO TECNICO
LAVORI DI
LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEL COMUNE DI GAVORRANO
PEEP BAGNO DI GAVORRANO (1° stralcio)
Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________
Progetto esecutivo:
Arch. Giuliano BONTEMPO – Geom. Egisto FANTACCI
Direzione dei lavori:
Arch. Giuliano BONTEMPO –
Progetto esecutivo opere in c.a.
Progettista dell’impianto Inpianto di P.I.
Progettista dell’impianto ___________
Progettista dell’impianto ___________
Responsabile dei lavori:
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Direzione lavori opere in c.a
P. Industriale Carmine ROMANO
Ing. Luciano RANOCCHIAI
Arch. Giuliano BONTEMPO
Arch. Giuliano BONTEMPO
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento:
Notifica preliminare in data:
Ing. Luciano RANOCCHIAI
IMPORTO DEI LAVORI: euro 127.578,97
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 10.567,98
IMPORTO TOTALE: euro 138.146,95
IMPORTO DEI LAVORI: euro 138.146,95
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: OG3 , classifica
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
subappaltatori:
categoria
per i lavori di
descrizione
51/102
Importo lavori subappaltati
euro
Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio E.P.G. s.p.a.
telefono: 0564/423411 fax: 0564/21112 http: // www . ________.it E-mail: [email protected]
Titolo II
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati
Art. 68. Descrizione intervento
Il presente progetto, denominato ”Opere di urbanizzazione PEEP Bagno di Gavorrano primo stralcio” si riferisce
ad alcune opere di urbanizzazione primaria, a servizio del PEEP di Bagno di Gavorrano, in conformità alla Variante
approvata in data dal comune di Gavorrano a servizio dei lotti 4 e 5.
In sintesi il presente progetto prevede la realizzazione parziale delle opere stradali e impiantistiche, previste in
variante, ossia quelle funzionali e necessarie per consentire l’abitabilità del fabbricato di prossima ultimazione posto
nel lotto 4 così definite:
FOGNATURA PER ACQUE CHIARE;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto e precisamente consisterà nella costruzione di una fognatura
principale divisa in due tronconi di circa ml. 26,00 intervallati da pozzetti di ispezione in cls di cemento delle
dimensioni interne di cm. 100x100 con h variabile con soprastante soletta carrabile in C.A. di altezza cm. 20 e
dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale. L’allaccio della fognatura verrà realizzato nel pozzetto centrale della
tobatura del fosso posto sulla banchina destra di Via Agresti in corrispondenza dell’accesso alla strada di PEEP I tubi
saranno del tipo strutturati tipo PEAD a doppia parete del tipo con SN di 8KN/mq con giunto elastomerico del
diametro esterno di mm. 400 e 500
.
Verranno inoltre realizzate n° 10 caditoie stradali in cls di cemento delle dimensioni interne di cm. 40x40x100 con
griglia in ghisa sferoidale.
I fognoli per l’allaccio delle caditoie saranno del tipo strutturati tipo PEAD a doppia parete del tipo con SN di
8KN/mq del diametro esterno di mm. 200.
Sul cervello delle tombature dei fossi verranno realizzate delle griglie stradali in ghisa sferoidale.
Verrà realizzata inoltre una penetrazione nel lotto 5 del diametro esterno di mm. 315 a servizio del fabbricato di
futura realizzazione.
FOGNATURA PER ACQUE NERE;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto e precisamente consisterà nella costruzione di una fognatura
principale divisa in due tronconi di circa ml. 25,50 e ml. 32,50 intervallati da pozzetti di ispezione in cls di cemento
delle dimensioni interne di cm. 100x100 con h variabile con soprastante soletta carrabile in C.A. di altezza cm. 20 e
dispositivo di coronamento in ghisa sferoidale. L’allaccio della fognatura verrà realizzato nel pozzetto di nuova
realizzazione posto sulla banchina destra di Via Agresti.
Verrà realizzata inoltre una penetrazione nel lotto 5 del diametro esterno di mm. 160 a servizio del fabbricato di
futura realizzazione.
I tubi saranno del tipo strutturati tipo PVC a doppia parete del tipo con SN di 8KN/mq con giunto elastomerico del
diametro esterno di mm. 200 e avranno una pendenza dell’ 1%.
Il tutto secondo le indicazioni ricevute dai Tecnici dell’Acquedotto del Fiora.
ACQUEDOTTO;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto e precisamente consisterà nella costruzione di una condotta
principale in PEAD DN 90 PN16 che collegherà la condotta di Via Salvo d’Acquisto con quella di Via Agresti Verranno
realizzati pozzetti di utenza e derivazione a servizio dei lotti con penetrazione negli stessi con condotta in PEAD DN
63 PN16 secondo i particolari costruttivi di progetto, il tutto secondo le indicazioni ricevute dai Tecnici
dell’Acquedotto del Fiora.
52/102
OPERE STRADALI;
Dopo lo scortico della parte superficiale del terreno di campagna, la preparazione mediante rullatura del fondo dei
rilevati e l’esecuzione degli stessi, verranno realizzati i travi di contenimento della nuova massicciata stradale, delle
dimensioni di cm. 40x40, e i contro travi di contenimento dei marciapiedi, delle dimensioni di cm. 30x30, secondo il
tracciato di progetto.
Successivamente, dopo la posa del cordonato in travertino, verrà realizzato il nuovo cassonetto per una altezza
complessiva di cm. 42 livellato e compresso, composto da una massicciata di cm. 27 di pietrisco di cava della
pezzatura 40x70 e soprastante strato di stabilizzato di cava di spessore di cm. 15 il tutto secondo il profilo di
progetto.
In seguito dopo la perfetta cilindratura del cassonetto e la regolarizzazione degli eventuali avvallamenti, verrà
eseguita la pavimentazione stradale composta da uno strato cilindrato di cm. 7 di binder e soprastante strato
cilindrato di cm. 3 di tappeto di usura.
A) OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE;
Verrà eseguita in conformità a quella già esistente nel comparto e precisamente verranno posizionati n° 4 pali, di cui
1 a doppio braccio per l’illuminazione dei parcheggi, ad interasse di circa ml. 30/35, composti da sostegni tronco
conici in acciaio tipo Dalmine di altezza F.T. di ml. 9,00, Sp mm. 4 - D mm. 158 – d mm. 60 dim. 1,58 x 4 x 9800
Su di essi verrà posizionata una armatura per illuminazione stradale del tipo "THORN OXANE "con sistema 6357 lm.
corpo e attacco in stampato ad inezione in alluminio, verniciato a polvere Akzo texturizzato 150 grigio luce, piatto
temprato vetro chiusura con rivestimento anti riflesso. Classe 2, IP 66 . Montaggio testa palo ( 60/76 mm. x 80 mm.
attacco lungo inclinabile fino a 5° ) o laterale ( 34/42/49/60 mm. x 120 mm. attacco lungo a 0 °) completo di LED
4200K Le linee saranno realizzate secondo le indicazioni di progetto.
Il tutto verrà certificato dalla Ditta installatrice secondo le vigenti norme di legge.
B) METANODOTTO;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto e le direttrici dell’Ufficio Tecnico della TOSCANA ENERGIA.
La nuova condotta in PEAD mop 3 Ø 80 verrà allacciata alla conduttura di B.P. esistente posta sulla Via Agresti,
saldata testa a testa con manicotti elettrici da saldatore certificato UNI 9737. La condotta verrà allettata e
rinfiancata con sabbia gialla per uno spessore minimo di cm. 20 sui 4 lati dalla direttrice della stessa, di seguito verrà
posizionato nastro segnalatore per gas metano. Verranno inoltre eseguiti l’ allaccio al lotto 4 (fabbricato già
realizzato) e una penetrazione con fondello nel lotto 5 (di futura edificazione) con tubazione in PEAD mop 3 Ø 50. I
lavori verranno eseguiti da ditta specializzata e di fiducia della TOSCANA ENERGIA.
G) OPERE DI CANALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto, verranno realizzati i cavidotti per bassa tensione con la posa di
armadietti stradali nei punti indicati in progetto. I cavidotti verranno realizzati secondo le specifiche dell’Ufficio
Tecnico ENEL
con corrugato Ø 125 rosso per bassa tensione e Ø 160 per media, posato in opera secondo le specifiche dell’Ufficio
Tecnico ENEL su letto e rinfianco di sabbia per uno spessore minimo di cm. 20 sui 4 lati dalla direttrice della stessa.
Dopo il rinfianco verrà posato il nastro segnalatore per linee ENEL.
H) OPERE DI CANALIZZAZIONE LINEE DI TELEFONIA;
Verrà realizzata secondo le indicazioni di progetto.
Verranno realizzati i cavidotti a doppio corrugato Ø 125 blu con l’innesto in pozzetti per telefonia nei punti indicati
in progetto. I cavidotti verranno realizzati secondo le specifiche tecniche riportate nei particolari costruttivi,
alloggiati in sellette e posati in opera su letto e rinfianco di sabbia per uno spessore minimo di cm. 20 sui 4 lati dalla
direttrice della stessa Dopo il rinfianco verrà posato il nastro segnalatore per linee Telefoniche.
I) SEGNALETICA STRADALE;
Verrà realizzata secondo le indicazioni fornite dagli Uffici competenti dell’Amministrazione Comunale e
comprenderà la realizzazione di segnaletica orizzontale per la delimitazione delle carreggiate, la realizzazione di
segnaletica verticale comprendente cartelli di diverse forme, triangolari, circolari o rettangolari realizzati in pellicola
rifrangente posizionata ad una distanza minima di cm. 50 dal bordo esterno del marciapiede ed a una altezza minima
di ml. 2,20 dal piano di calpestio dello stesso, posti su colonnine metalliche zincate a caldo di sezione circolare
Il tutto secondo le indicazioni fornite dal Nuovo codice della Strada.
53/102
L’importo delle opere previste risulta dal seguente prospetto:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
OPERE DI FOGNATURA BIANCA
OPERE DI FOGNATURA NERA
OPERE DI ACQUEDOTTO
OPERE STRADALI
OPERE DI CANALIZZAZIONE TELEFONICA
OPERE DI CANALIZZAZIONE ELETTRICA
OPERE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
OPERE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OPERE DI SEGNALETICA STRADALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TOTALE LAVORI €
7.335,31
1.664,38
3.092,49
99.630,49
794,00
1.427,25
2.302,00
9.825,47
1.207,58
127.578.97
5,750%
1,305%
2,424%
78,093%
0,622%
1,119%
2,040%
7,701%
0.947%
100,000%
PARTE SECONDA
Specificazione delle prescrizioni tecniche
art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale
54/102
CAPO 13 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 69 - Materiali in genere
Quale regola Generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e
tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore
riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni indicate negli elaborati progettuali e derivanti da norme di legge e di buona tecnica.
Inoltre le parti d’opera e il complesso delle opere rispetteranno tutte le norme vigenti in materia quali quelle sulla
prevenzione incendi, sull’inquinamento acustico, sulla sicurezza in genere, e quanto altro previsto al momento della
redazione del progetto fino alla ultimazione dell’intervento. Nel caso di prodotti industriali la rispondenzaa questo
Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
Art. 70 - Acqua, calci, cementi e agglomerati cementiti, pozzolane, gesso , sabbie
a) Acqua - L'acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato
risultante. L’acqua di impasto deve essere conforme alle Normative Nazionali trasposte alle Normative Europee.
Essa non dovrà contenere componenti dannosi in quantità pregiudizievoli al getto, all’indurimento, alla presa , alla
resistenza, all’impermeabilità, alla curabilità del calcestruzzo o tali da essere causa di corrosione di qualsiasi tipo di
acciaio.
b) Calci, Cementi, agglomerati cementizi, adesivi e malte speciali - Le calci,i cementi e gli
agglomerati cementizi , gli adesivi e le malte di ogni genere saranno rispondenti alle normative vigenti ed a quanto
richiesto dagli elaborati progettuali per quanto riguarda la qualità e classe ( in particolare le malte di allettamento
delle murature portanti saranno della categoria M5), saranno inoltre prodotte le certificazioni dietro semplice
richiesta della D.L. a cui spetta la definiva accettazione dei materiali. I cementi, gli agglomerati cementizi, gli adesivi
e le malte in genere, dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri agenti
capaci di degradarli prima dell’impiego.
c) Sabbie – La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà
essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine
quarzosa, granitico o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta
resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l’eliminazione delle
eventuali materie nocive ; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita di peso non dovrà superare il
2%. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.
Art. 71 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi
non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose di getto, ecc. in proporzioni non nocive
all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle
armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima
dei grani di 2 mm. per murature in genere, di 1 mm. per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
Gli additivi per gli impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aerati; ritardanti;
acceleranti; fluidificanti - aerati; fluidificanti – acceleranti; antigelo – superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed
accettazione il Direttore dei Lavori potrà fare eseguire prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni e le norme
vigenti in materia. Nel progetto sono previsti massetti armati con rete elettrosaldata e calcestruzzo C25/30 con
classe di consistenza S4 e diametro dell’aggregato da cm. 1 a 3.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un
centimetro di diametro, salvo quanto quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più sottili.
55/102
Art. 72 - Elementi di laterizi e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzoa9 possono
essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Tali
materiali saranno rispondenti agli elaborati progettuali, alle prescrizioni in materia e certificati. E’ facoltà della
Direzione dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere
in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. Tali elementi risponderanno anche ai requisiti delle
normative sulla sicurezza antincendio (REI e quanto altro previsto.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia alla larghezza, di modello
costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione
non inferiore a Kg. 150 per centimetro quadrato.
I mattoni forati, le volterrane ed i tabelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno
Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta. Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano,
dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavatura e presentare tinta uniforme; appoggiate
su due regoli posti a 20 mm. dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato
nel mezzo gradualmente, crescente a Kg. 120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di
cm. 20. Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili. Le tegole
piane infine devono presentare difetto alcuno nel nasello.
Art. 73 - Materiali ferrosi e materiali vari
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale saranno del tipo ad aderenza migliorata B450C , devono
rispondere alle prescrizioni contenute nelle vigenti norme, devono inoltre essere del tipo saldabile.
È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Saranno richieste comunque prove di laboratorio per varie campionature degli acciai usati per le armature a cura e
spese della Impresa esecutrice.
Gli Acciai trafilati e laminati nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovranno essere
privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono
richieste perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso
dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura
lucente e finemente granulare.
I tubi per i sostegni devono essere tutti di acciaio ad alta resistenza di prima qualità, di tipo rastremato, trattati
con procedimento di zincatura esterna ed interna e completi dei fori per il passaggio dei cavi e di vite prigioniera
diametro 16 mm. e dado in acciaio zincato per la messa a terra.
Art. 74 - Materiali per ossatura e massicciate stradali
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità e comunque
soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi
per costruzioni stradali" di cui al "Fascicolo n. 4" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.
Art. 75 - Materiali per fondazioni stradali in stabilizzato
a) Caratteristiche – ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e
da frantumazione di materiale lapideo nel rispetto di quanto previsto nel prospetto III art 9 “Fondazioni e strati
superficiali di terre stabilizzate” comma 9.1.2 della Norma UNI 10006/63 e successive modifiche..
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui campioni ai
fini della designazione della composizione da adottarsi.
La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
l’approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti finali
della fondazione in opera.
Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:
— Ip: 6%
— Limite di liquidità: 26%
56/102
— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
— Rigonfiabilità: 1% del volume.
Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 90% di quella ottenuta con la prova AASHO “Modificata”
e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità.
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a umidità
superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.
La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile da cm
10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.
b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella
pezzatura non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la
posa; dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata
inderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.
c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente da
materie terrose e fangose.
d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto
presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7.
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita da
vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella quale il
volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che verranno
impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.
Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.
e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui
dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.
Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli siano
quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla frantumazione.
f) Inerti da recupero di rifiuti non pericolosi per riempimenti e rilevati stradali. Gli inerti da
recupero di rifiuti non pericolosi devono appartenere ai codici CER 170504-170904-170302 (D.Lg.vo n° 22 del 5.2.97
e succ. mod. e integr.) e dovranno rispondere a quanto previsto dalle norme CNR UNI 10006/02 “Costruzione e
manutenzione delle strade, tecniche di impiego delle terre” per la classificazione delle terre (Gruppo A1, A2/4, A2/5)
e CNR 139/92 che fissa i requisiti dei materiali per svariati impieghi stradali in funzione del traffico, dovranno essere
compattate con idonei rulli fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della
prova AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore.
Art. 76 - Detriti di cava o Tout-Venant di cava o di frantoio
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale
deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua(non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R.
di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di
norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80.
La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
ART. 77 -Tubazioni
Generalità:
La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Ministero LL.PP. 12/12/85 (Norme tecniche
relative alle tubazioni).
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A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria
azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle
tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei
Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di
giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali i giunti speciali. Insieme al materiale illustrativo, disegni e campioni.
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben
leggibili le seguenti marchiature:
- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- normativa di riferimento.
a) Tubi acciaio, pezzi speciali di acciaio e saldature ( utilizzati per tubi guaina)
I tubi potranno essere del tipo Mannesmann senza saldatura longitudinale ovvero con saldatura longitudinale ed
elicoidale a seconda delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, essi dovranno essere
comunque in acciaio ad alta resistenza e delle migliore qualità; I pezzi speciali (curve, riduzioni, diramazioni, ecc.)
saranno ottenuti da tubi senza saldatura aventi le caratteristiche di cui sopra, e saranno idonei per saldatura
elettrica di testa. I diametri saranno atti a garantire il passaggio e lo sfilamento della condotta.
I tubi ed i pezzi speciali saranno bitumati internamente e protetti all'esterno da tre mani di antiruggine e due mani di
vernice protettiva poliuretanica bicomponente.
Nei punti delle staffature alle pareti in C.A. , verranno inseriti tra tubo e staffa strisce di guaina bituminosa in modo
da isolare il tubo stesso dalla staffa.
b) Tubi in polietilene. (utilizzati per acquedotto)
I tubi in polietilene PE 80 AD tipo 312 dovranno rispondere alla norma UNI 7611, i tubi PE 100 sigma 80 dovranno
rispondere alla norma CEN TC 155 WI 0.20 ed essere conformi ambedue alla normativa igienico sanitaria dettata
dalla circolare n. 102 del 1978 per la atossicità dei materiali. Le tubazioni, di colore nero, recheranno stampato per
esteso la ditta produttrice, la data di produzione, il diametro del tubo, la pressione nominale, la banda coestrusa di
colore azzurro e dovranno essere prodotti da ditte in possesso della certificazione di Qualità Aziendale SQP secondo
la UNI EN ISO 9002.
I tubi e raccordi devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. di proprietà dell'Ente Nazionale
Italiano di Unificazione UNI, gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici.
Ogni quantità di materiale posta in cantiere deve essere corredata da una dichiarazione del produttore attestante
che il materiale fornito è tutto conforme alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità D.G.S.I.P. Div. IV n. 400.4/18.4/3990 del 2 Dicembre 1979.
I raccordi e i pezzi speciali a compressione per le tubazioni in Polietilene saranno in polipropilene con anello di
rinforzo in acciaio inox AISI 430 con resistenza sino a 16 atm e conformi alle norme UNI-IDSO-DIN –ecc al momento
della posa in opera. Saranno conformi a quanto richiesto dalla normativa di cui alla circolare 102 del 2/12 78 del
Ministero della Sanità.
I raccordi elettrosaldabili PE 80 e PE 100 saranno realizzati secondo le norme UNI EN 29001/2,ISO 9002 e comunque
dovranno essere rispondenti alle norme in essere al momento dell’installazione. I processi di saldatura
risponderanno alle norme UNI 10521 (saldatura per elettrofusione tubi e raccordi) UNI 10520 (saldatura ad elementi
termici per contatto) UNI 10566 ( Saldatrici per elettrofusione e attrezzature ausiliarie per giunzioni di tubi e raccordi
in PE)
I raccordi(meccanici a compressione)in polietilene A.D. dovranno integralmente rispondere alle norme UNI 7612+ FA
1 e 7616 + FA 90
I raccordi in polietilene, saldabili per fusione mediante elementi riscaldanti dovranno rispondere integralmente alle
norme UNI 8849 + FA 1., i raccordi in polietilene saldabili, per elettrofusione dovranno rispondere alle norme UNI
8850 + FA 1
I saldatori per materie plastiche con i procedimenti ad elementi termici per contatto, con attrezzatura meccanica e
ad elettrofusione per tubazioni di spessore compreso tra 3 e 37 mm. e diametro esterno inferiore o uguale a 630
mm, dovranno rispondere alle norme UNI 9737
c) Tubi in PEAD AD ALTA DENSITA’ PE 100 MOP 3,7. (utilizzati per condotta gas metano)
Tutti i tubi ed i raccordi in polietilene PE 80 e PE 100 utilizzati per trasporto di gas in pressione dovranno avere i
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requisiti previsti dalla legislazione e dalla normativa UNI e CEN vigente:
• UNI ISO 4437 : 1988 “Tubi di polietilene (PE) per condotte interrate per distribuzione di
gas combustibile” (con requisiti del D.M.11/99);
• UNI EN 1555 : 2004 “Sistemi di tubazioni di material plastica per la distribuzione di gas
combustibili – Polietilene (PE)”;
• EN 1555 : 2002 “Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene
(PE)”.
I tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità
IIP-UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla
norma EN 45011. I tubi ed i raccordi dovranno essere ottenuti da compound di polietilene PE conformi alla
norma EN 1555 e certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità Piip o da altro
organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma EN 45011. I tubi
dovranno essere di colore nero, giallo o nero con strisce gialle. I raccordi dovranno essere di colore giallo o
nero. Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno
essere lisce, pulite ed esenti da rigature, cavità ed altri difetti superficiali che possano influire sulla conformità
alla norma. Le estremità dei tubi dovranno essere tagliate in modo netto e perpendicolarmente all’asse del
tubo. Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza
riportando, con frequenza non minore di un metro, almeno le seguenti informazioni:
• identificazione del fabbricante;
• marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente;
• la dizione “GAS”;
• riferimento alla norma (UNI ISO 4437 + D.M. 11/99 o UNI EN 1555 o EN 1555);
• dimensioni nominali;
• serie SDR;
• massima pressione operativa MOP;
• materiale e designazione (PE 80 o PE 100);
• codice del compound PE utilizzato;
• data di produzione (data o codice).
Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando almeno
le seguenti informazioni:
• identificazione del fabbricante;
• marchio di conformità IIP-UNI o Piip o equivalente (*);
• la dizione “GAS”;
• riferimento alla norma (UNI EN 1555 o EN 1555) (*);
• dimensioni nominali / serie SDR;
• intervallo SDR di saldabilità (*);
• materiale e designazione (PE 80 o PE 100);
• data di produzione (data o codice).
La saldatura ad elementi termici per contatto dovrà essere effettuata da personale in possesso
di certificazione (patentino) in conformità alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di
certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformità alle norme UNI 10520 e UNI
10967 come applicabile ed alla norma UNI 11024.
Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10565.
Prima di procedere alla saldatura si dovrà verificare che le superfici delle tubazioni da saldare
di testa siano tagliate perpendicolarmente all’asse, prive di difetti e pulite.
La saldatura per elettrofusione dovrà essere effettuata da personale in possesso di
certificazione (patentino) in conformità alla norma UNI 9737 rilasciata da un organismo di
certificazione del personale accreditato ed eseguita in conformità alla norma UNI 10521 ed
alla norma UNI 11024.
Dovranno essere utilizzate apparecchiature conformi alla norma UNI 10566.
Prima di procedere alla saldatura si dovrà procedere alla raschiatura con idoneo strumento ed
alla pulizia della superficie di fusione del codolo.
d) Tubazioni corrugate per fognature. (utilizzati per fognatura acque chiare)
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Le tubazioni in P.E corrugato per fognature potranno essere di tipo SN 4 o SN 8, nero esternamente, azzurro
internamente: la tipologia sarà scelta secondo il carico e le modalità di esecuzione del riempimento; il tutto dovrà
essere confortato da appositi calcoli per dimostrare la sufficiente resistenza della tubazione allo schiacciamento.
Le tubazioni prodotte per coestrusione delle due pareti, saranno prodotte in conformità della norma Europea EN
13467 (tubi strutturati tipo “B”)
Il tubo dovrà essere marchiato secondo le norme EN 13467 con la esibizione delle seguenti certificazioni:
*Certificazione di produzione da parte di azienda in possesso del marchio INI ISO 9002;
*Classe di rigidità (SN )misurata secondo le norme UNI ISO 9969
*Marchio “P” rilasciato dalla IIP (sino a Ø 500) ;
*Tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata sino a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione secondo
la norma EN 1277 (fino a Ø 500 mm);
*Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma DIN 19566 parte 2.
Le tubazioni in PE corrugato potranno essere giunte con manicotto e guarnizioni o con bicchiere e guarnizione. Le
guarnizioni in EPDM saranno conformi alla norma Europea 981-1.
e) Tubazioni in PVC- U a parete strutturale (utilizzati per fognatura acque nere)
Le tubazioni dovranno essere in PVC - U a parete strutturale tipo A1 ,secondo la norma UNI EN 13476 con
superficie interna ed esterna liscia priva di asperità e difetti, dovranno avere classe di rigidità anulare SN 8
kN/mq. Le tubazioni saranno costruite per estrusione di un profilo tubolare con parete a fori disposti in posizione
longitudinale, e di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare richiesta in conformità alla norma
UNI EN 13476 .
Le tubazioni devono essere fabbricate utilizzando una mescola speciale con formulazione a base di PVC e opportuni
additivi con caratteristiche e prestazioni elevate, tali da consentire l’estrusione di speciali profili a cavità
longitudinali.
La particolarità della mescola deve garantire le caratteristiche della struttura per l’intera vita dell’opera.
Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere realizzato con anello preiserito tipo Flex bloc con anima in
polipropilene. L’anello di tenuta deve risultare solidale con la sede del bicchiere a conformazione calibrata, la
guarnizione di tenuta deve essere conforme alla normativa UNI EN 681/1 di materiale elastometrico.
La marcatura deve essere continua e indelebile conforme ai requisiti della norma UNI EN 13476, effettuata in
fabbrica, so almeno una generatrice esterna del tuco, con lunghezza variabile avente intervallo massimo di due
metri e contenente:
*il nome del fabbricante o marchio commerciale;
*il marchio di qualità;
*la data di produzione, trafila e lotto;
*dimensioni nominali e classe di rigidità (SN 8) ;
*la I tubi si devono presentare ad occhio nudo con superfici lisce esenti da asperità o imperfezioni.
Il tubo, colorato in tutto lo spessore della parete, può essere RAL 8023 (rosso bruno) o RAL 7037 (grigio opaco)
La lunghezza delle barre deve essere di 3/6 metri escluso il bicchiere di giunzione.
I raccordi in PVC rigido con giunto a bicchiere destinati al convogliamento di reflui di scarico denominati a pelo
libero, per fognature civili, industriali o agricole, saranno conformi alle norme UNI EN 1401, ottenuti per stampaggio
da PVC esente da plastificanti,
La ditta produttrice dei tubi e raccordi deve essere in possesso del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO
9001:2000 rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 e UNI CEI EN 45012 da da ente, istituto o socieà indipendente,
accreditata Sincert.
e) Tubazione corrugata in polietilene in rotoli (utilizzati percavidotti elettrici e telefonici)
Le tubazioni in polietilene in rotoli impiegate per il passaggio di conduttori interrati,fornite di marchio CEI 23-46,
dovranno essere costituite due pareti di polietilene delle quali,quella all'interno sarà liscia e quella all'esterno
corrugata, di colorazione che sarà indicata di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. I tubi ed i manicotti impiegati
per le giunzioni dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:
-temperatura min. di stoccaggio e trasporto:
-25°
-temperatura max. d'impiego:
+60°
-resistenza allo schiacciamento: < 10% con carico di n N a +20°
-resistenza all'urto: 6 Joules dopo 24h a +60° e 2h a -25° .
in cui n può variare a seconda della resistenza richiesta
h) Raccordi e saracinesche
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a) I raccordi in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545.
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere per giunzioni a mezzo di anelli in gomma oppure a flangia. I
raccordi DN.60_300 mm saranno sabbiati con grado di finitura SA 2.5, trattati per passivazione della superficie
(fosfatazione dello zinco) e rivestiti con resina epossidica elettrodeposta per cataforesi con spessore si 70 micron
Il giunto che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta sarà elastico di tipo meccanico a
bulloni. La tenuta sarà assicurata mediante compressione, a mezzo di controflangia e bulloni, di una guarnizione in
gomma posta nel suo alloggiamento all'interno del bicchiere, conforme alla norma UNI 9164/1994.
Il rivestimento esterno e interno dei raccordi sarà costituito da uno strato a base di bitume o di vernice epossidica.
Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n° 102 del Ministero della Sanità del 2
Dicembre 1978.ART. 14 –
b) Saracinesche. Le saracinesche saranno in G.S. 400-15,(conformi alle norme UNI 4544 -carico di rottura min. 40
Kg/mm2-prodotte in stabilimenti ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti del certificato
corrispondente) con indicato sulla fusione il nome del costruttore, il diametro ed il P.N (PFA)., interamente rivestite
con verniciatura epossidica di spessore minimo 150 micron, cuneo in G.S 400-15 rivestito in elastomero, asta di
manovra in acciaio inox al 13 % di cromo, rullato a freddo,madrevite in bronzo, flangiatura secondo le norme U.N.I e
volantino in acciaio- Le saracinesche interrate saranno corredate, al posto del volantino, da asta di manovra in ferro
Fe 37 trafilato, da adattarsi alla profondità dovuta, con terminale in tubo quadro, con tubo protettore e cuffie in
P.E., cappellotto di protezione, chiusino in ghisa G.25 con tappo con scritta " acquedotto"
i) Chiusini in ghisa
I chiusini in ghisa, per qualsiasi chiusura di pozzetti di qualunque sottoservizio, saranno in ghisa sferoidale di varie
classi (A 15- B 125- C 250- D 400- E 600), rispondenti alle norme EN 124, marchio NF, prodotte da aziende in
possesso delle certificazioni ISO 9001-ISO 14001 . La marcatura del chiusino dovrà riportare:
1) il marchio di qualità della ghisa sferoidale,
2) l’identificazione del produttore,
3) nome del prodotto,
4) classe di appartenenza,
5) riferimento alla norma EN 124,
6) marchio dell’Ente di certificazione.
Art. 78 - Prove dei materiali da costruzione
L'assuntore ha l'obbligo di prestarsi in ogni tempo alla esecuzione delle prove dei materiali da costruzione impiegati
o da impiegarsi. Dette prove dovranno effettuarsi mediante l'invio dei campioni presso laboratori autorizzati a cura
della Direzione dei Lavori,mentre l'assuntore dovrà provvedere all'assunzione diretta delle spese di spedizione,
esame e conseguenti. Il prelevamento dei campioni sarà fatto in conformità delle disposizioni della Direzione dei
Lavori e s e arà valido purché effettuato in presenza del rappresentate dell'impresa oppure di due suoi dipendenti,
oppure di due testimoni.Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici della Stazione Appaltante,
munendoli di suggelli e firme della Direzione dei Lavori, dei rappresentati dell'Impresa e di due testimoni, nei modi
atti a garantire l'autenticità. I controlli sui conglomerati cementizi e sulle barre di armature dovranno essere eseguiti
secondo le disposizioni di cui agli allegati I e II del Decreto Ministeriale 30 Maggio 1972 che fa seguito alla Legge
5/11/1971 n. 1086.
ART. 79 - Impianto pubblica illuminazione
a) materiali ed apparecchi
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e
devono in particolare resistere alle azioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali possono essere esposti
durante l'esercizio.
I materiali conduttori da usarsi nei cavi, fatta eccezione per i conduttori aventi funzione portante, devono
essere il rame o l'alluminio. La giunzione dei due metalli non deve dare origine a fenomeni di corrosione.
Agli effetti della protezione contro i contatti indiretti la classe degli apparecchi di illuminazione e` scelta in funzione
del gruppo a cui appartiene l'impianto secondo quanto indicato nell'art.4.4.04.
Il grado minimo di protezione degli apparecchi deve essere:
a) per il vano dove e' montata la lampada, negli apparecchi in cui tale vano e' chiuso: IP44
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b) per il vano dove e' montata la lampada, negli apparecchi in cui tale vano e’ aperto, e per le parti sotto tensione
(esclusi i portalampada) sia nel caso di apparecchi aperti che chiusi: IP23 se l'apparecchio e' destinato a funzionare
sotto la pioggia, IP22 in caso contrario.
I materiali ferrosi devono essere protetti contro la corrosione mediante zincatura a caldo o verniciatura.
I componenti dell'impianto devono avere adeguato livello di isolamento verso terra.
b) Condutture
I cavi devono essere provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento.
L'isolamento e la guaina possono essere non distinti fra loro, purché l'insieme fornisca garanzie equivalenti.
I conduttori di rame non devono avere sezione inferiore a: 1,5 mmq per i conduttori a più fili cordati
2,5 mmq negli altri casi.
La densità di corrente deve essere in accordo con la tabella CEI-UNEL 35024-70
La sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase, fatta
eccezione per i circuiti trifasi con conduttori di fase di sezione superiore a 16 mmq; in tal caso la sezione del
conduttore di neutro può essere ridotta sino alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo di 16 mmq.
Per l'identificazione delle anime dei cavi riferirsi alla tabella CEI-UNEL 00722-74.
c) Distanziamenti pali pubblica illuminazione
La distanza minima dei sostegni e di ogni altra parte dell'impianto dai limiti della carreggiata deve essere, fino ad una
altezza di 5 m sulla pavimentazione stradale:
a) per le strade urbane dotate di marciapiedi con cordonatura= 0,5 m netti
b) per le strade extraurbane e per quelle urbane prive di marciapiedi con cordonatura= 1,40 m netti.
L'altezza minima sulla carreggiata di una qualsiasi parte di impianto deve essere pari a 6 m.
CAPO 14 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ART. 80 - Movimento di materie
a) Disposizioni generali - Prima di iniziare qualsiasi movimento di materie l'assuntore ha l'obbligo di eseguire il
tracciamento definitivo nonché la picchettazione completa dello stesso, partendo dai capisaldi principali che avrà
ricevuto dalla Direzione dei Lavori, così per la posa della tubazione-camicia con macchina spingitubo per il passaggio
delle sedi stradali, verificherà, prima dell’inizio della perforazione, le quote di ingresso ed uscita. Gli ulteriori
capisaldi che l'Impresa sarà tenuta a fissare per la esatta picchettazione del tracciato dei lavori, dovranno essere
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custoditi dall'Impresa e tenuti liberi in modo che il personale della Direzione dei Lavori se ne possa servire in
qualsiasi momento, per i controlli del caso. Qualora nei tracciamenti l'Impresa riscontrasse differenze o inesattezze
dovrà subito riferirne alla Direzione per le disposizioni del caso. Comunque l'Impresa assume ogni responsabilità dei
tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per la esattezza delle operazioni. L'Impresa inoltre
dovrà mettere a disposizione della Direzione, il personale, gli strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di
trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche e controlli del caso. Tutti gli
oneri anzidetti saranno a totale carico dell'assuntore, il quale non potrà pretendere per essi alcun compenso o
indennizzo speciale, essendone tenuto conto nei prezzi di elenco.
b) Scavi in genere - Nella esecuzione degli scavi, qualora fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le
pareti dei cavi, l'assuntore dovrà provvedere a sue spese di propria iniziativa adottando tutte le precauzioni
necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'assuntore potrà
costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore a secondo delle necessità. L'assuntore
resta in ogni caso unico responsabile, sia in indiretta che eventualmente in via di rivalsa, di eventuali danni alle
persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza, dalla insufficienza e
dalla poca solidità delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai, nonchè dalla inosservanza
delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici, sulla polizia stradale e sulle prevenzioni degli infortuni. I lavori di scavo
saranno condotti in modo che le acque scorrenti e le acque di filtrazione che eventualmente scaturissero dal fondo
delle pareti dei cavi possano essere al più presto eliminate. Gli scavi dovranno essere mantenuti privi di acqua
durante la costruzione delle murature, dei getti, delle altre opere di fondazione e di costruzione di pozzi interrati.
c) Scavo di sbancamento - Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per
apertura di ampie trincee e in genere su vasta superficie, per cui sia possibile, con la formazione di rampe
provvisorie e con l'impiego di altri mezzi idonei, allontanare le materie di scavo evitandone il sollevamento.
d) Scavo in roccia - Dove sarà reso necessario dalla natura geologica dei terreni incontrati si procederà allo
scavo con martelli demolitori o mine. Il maggior onere derivante dai suddetti mezzi è compreso nel relativo prezzo
d'elenco.
e) Scavi a sezione obbligata - Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti
verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa
ogni danno a cose e persone che potrà verificarsi. Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa
intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate, qualora non previste, (per difficoltà, ovvero per l’impossibilità di
costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedere il permesso alla direzione dei
lavori. L’impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia
ritenuto necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere. Nei
prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di
acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc. E' compreso in detto elenco
anche l'onere per la sistemazione a rilevato di tutto il materiale con la necessaria frantumazione del medesimo e
assestamento.
f) Demolizioni - Le demolizioni di muratura, calcestruzzi, ecc. sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue murature e da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti ai lavori. Tutti i materiali riutilizzabili devono essere opportunamente scalcinati, puliti e
custoditi, in modo che se ne possa disporre la eventuale riutilizzazione. L'impresa rimane sempre responsabile del
materiale di pavimentazione stradale fino alla sua ricollocazione in opera.
g) Rinterri - I cavi per le tubazioni saranno riempiti dopo situate in opera le canalizzazioni, per riempimento si
adoperano i materiali provenienti dagli scavi, se riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori o con materiale arido di
cava o quanto altro previsto nell’elenco prezzi; il riempimento dovrà essere eseguito a strati non superiori a cm. 20
regolarmente spianati, bagnati ed accuratamente pestonati. Tutti gli eventuali ricarichi che si rendessero necessari
per mantenere i rinterri alle quote prescritte, saranno eseguiti dall'assuntore a tutte sue cure e spese fino al
collaudo.
h) Sistemazione dei rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno, se ritenute idonee dalla
Direzione dei Lavori tutte le materie provenienti dagli scavi o altri materiali previsti nell’elenco prezzi, da mettersi in
opera in strati non eccedenti i 30 cm. e saranno costipati meccanicamente mediante idonei attrezzi (rulli a punta e a
griglia, piastre vibranti, mazzapicchi, compressori vibranti, rulli gommati). Ogni strato sarà costipato nel modo
richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per
l'opera finita.
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i) Riporti di terra nelle aiuole - Per i riporti di terra nelle aiuole che dovranno essere sistemate a prato verde,
si provvederà in parte con materie provenienti da scavi e in parte con terra proveniente da cave di prestito da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa.Potranno essere utilizzate, se ritenute idonee, le terre di risulta di eventuali
scortichi di terreni nell’ambito del cantiere.
ART. 81 - Composizione di malte
Le malte saranno costituite di sabbia e cemento Portland o sabbia e calce idraulica nelle proporzioni prescritte per
ciascun genere di lavoro ed indicate nell'elenco dei prezzi e nelle disposizioni relative alle modalità di esecuzione dei
lavori. Per mantenere la proporzione tra i componenti della malta, la sabbia sarà misurata ad ogni impasto mediante
apposita cassa di forma geometrica, delle dimensioni che saranno prescritte. Detta cassa dovrà essere fornita e
mantenuta a cura e spese dell'Appaltatore. In detta cassa la sabbia non dovrà essere compressa né bagnata. Il
cemento sarà misurato a peso. La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovrà sempre eseguirsi sopra aree
pavimentate secondo le buone regole dell'arte. In particolare la malta cementizia sarà preparata mescolando a
secco a più riprese il cemento Portland e la sabbia, ed impastato in seguito con ogni cura e con la massima rapidità
possibile dopo aver aggiunta la quantità di acqua strettamente necessaria per i diversi usi ai quali le malte devono
servire. La manipolazione deve essere continuata sino a che si sia ottenuto un impasto omogeneo. La calce spenta
impasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta col badile dal calcinaio ma bensì dopo essere stata
rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita. Le malte che per qualsiasi ragione non
avessero immediato impiego, dopo la loro preparazione, devono essere gettate a rifiuto.
ART. 82 - Muratura di mattoni
Le murature di mattoni saranno eseguite con mattoni di laterizio 6x13x26 normali e pressati e malta di calce
idraulica. I mattoni all'atto del loro impiego dovranno essere immersi completamente in acqua sino a che non
risultino sufficientemente imbevuti. Essi dovranno essere posti in opera con le connessure alternate, in corsi ben
regolari e normali alla superficie esterna, posati sopra uno strato di malta e premuti sopra la medesima, in modo che
la malta refluisca dall'ingiro e riempia tutte le connessure. Lo spessore della malta non dovrà essere maggiore di
mm. 8. Nella muratura in vista dovrà essere curata la stilatura e la stuccatura dei giunti a malta di cemento a 600 Kg.
ART. 83 - Getti in calcestruzzo di cemento semplice o armato
Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato l'assuntore è tenuto all'osservazione di
tutte le "Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio" semplice od armato, di cui alla legge 5
Novembre 1971 n. 1086 e successivo Decreto Ministeriale 30 Maggio 1972. Il cemento dovrà avere titolo 325 e le
classi di qualità del calcestruzzo dovranno essere 150, 200, 250. (RcK 15,20,25) L'armatura del conglomerato
cementizio sarà di norma costituita da acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) e comunque dovrà essere
rispondente alle prescrizioni tutte contenute nelle sopracitate norme. Per la costruzione dei casseri in legname si
dovrà usare tavole perfettamente piallate. Costruito il cassero si dovranno disporre le armature metalliche interne
con le dimensioni e nella posizione risultante dai disegni e conformi alle indicazioni che saranno impartite dalla
Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.
ART. 84 - Intonaci
a) Intonaci interni ed esterni - a malta di calce idraulica - saranno costituiti da tre strati; il primo a rinzaffo
sarà eseguito gettando a forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli previa predisposizione di fasce
verticali sotto regolo di guida, in numero sufficiente; il secondo strato si applicherà sopra il precedente dopo che
questo sia alquanto asciutto; mediante la cazzuola, o col frattone staccando ogni fessura e tagliando ogni asprezza in
guisa che le pareti risultino per quanto possibile regolari; il terzo strato sarà eseguito con malta fine e verrà applicato
appena il secondo strato avrà preso consistenza. Ad intonaco eseguito le superfici dovranno risultare perfettamente
piane ed uniformi senza ondeggiamenti, e perfettamente verticali ed orizzontali.
b) Intonaci a cemento fratazzato - Sarà eseguito con malta di cemento e sabbia nelle proporzioni di Kg. 500
di cemento per ogni metro cubo di sabbia, lo spessore sarà non minore di mm. 10 e sarà applicato in una sola volta
mediante fratazzo.
c) Idem - liscio - Questo avrà lo spessore di mm. 15 e si comporrà di due strati, il primo strato a rinzaffo dello
spessore di mm. 10 sarà eseguito con malta di cemento e sabbia fine ben lavata, nella proporzione di Kg. 500 di
cemento per ogni metro cubo di sabbia: il secondo strato dello spessore di cm. 0,5 sarà formato con malta a 600 Kg.
di cemento per metro cubo di sabbia fine e sarà ben compresso e tirato a liscio con la cazzuola per evitare che
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l'intonaco si secchi troppo rapidamente dando luogo a fenditure, si bagnerà frequentemente con acqua mediante
pompe innaffiatrici.
ART. 85 - Pozzetti di ispezione
Saranno in calcestruzzo di cemento C12/15 ex RcK 15 (platea), C16/20 ex RcK 20 (piedritti) e C20/25 ex RcK 25
(solette) e del tutto conformi alle dimensioni di disegni di progetto. La superficie interna sarà intonacata, a richiesta
del Direttore dei Lavori e senza maggior compenso per l'Impresa esecutrice, con malta di cemento a 600 kg. e gli
scalini di discesa saranno in ferro del diametro di 30 mm. La chiusura sarà eseguita con chiusino in ghisa sferoidale a
norma UNI EN secondo la zona di posa in opera e a quanto previsto nel comma specifico dei chiusini, nell’elenco
prezzi e, comunque, secondo indicazioni della D.L. Alcuni pozzetti stradali potranno essere in calcestruzzo
prefabbricato; in questo caso saranno posti in opera secondo quanto previsto dai disegni particolari e comunque
avranno la superficie di appoggio nello scavo, debitamente spianata e pestonata con l’aggiunta di materiale arido
dello spessore di cm. 10 debitamente pestonato o magrone in calcestruzzo pari altezza. Nei pozzetti per fognature le
canalette di fondo saranno costituite,nel caso di tratti curvi in pozzetti di raccordo,mediante rivestimento con
mattonelle di gres per un'altezza uguale al diametro di tubo e, nel caso di tratti diritti in pozzetti passanti,mediante
tubi con apertura superiore a 120° per tutta la lunghezza del tratto interno al pozzetto. In alternativa alle mattonelle
di grès potranno essere adoperati mezzi tubi uguali a quelli usati per la fognatura debitamente affogati nella platea
di base o da pezzi speciali dello stesso materiale delle tubazioni, anch’essi posizionati a regola d’arte.
ART. 86 - Opere in ferro
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e
bolliture. I fori saranno eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza
sbavature, i tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o
indizio di imperfezione. Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovrà essere fornito a piè d'opera colorata a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per
la preventiva approvazione. L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
posto, le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
Saranno costruiti a perfetta regola d'arte secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno
presentare tutti i regoli ben diritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per ferri incrociati
mezzo e mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente
corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità. Tutte le opere in ferro saranno
verniciate con una mano di minio e due di vernice ad olio, di colori diversi per le tre mani.
ART. 87 - Prescrizioni per la costruzione di condotte per acqua potabile, gas, fognarie
a) Prescrizioni generali
Nella preparazione del fondo fossa, quando questa risultasse impegnato da una vecchia muratura ed altro, la
Direzione dei Lavori ha facoltà di ordinare un ulteriore approfondimento del cavo ad una massimo di cm. 15, in tal
caso la parte di scavo praticata al disotto del piano di quota, dovrà essere riempita con sabbia. Tale eventuale
maggiore lavoro non dà diritto al alcun compenso separato né accreditamenti per i maggiori volumi scavati, essendo
compreso nel prezzo stabilito per il lavoro di preparazione del fondo fossa. In ogni caso il piano di detto fondo fossa,
dopo essere stato sbarazzato da acque e da melma e dopo essere stato perfettamente prosciugato, deve essere
accuratamente livellato e spianato, in modo da non presentare né rialzi né alcune irregolarità. L'escavazione delle
nicchie più profonde delle fosse dovrà precedere la posa delle tubazioni. Dopo eseguita la prima calcatura,
l'escavazione dovrà essere completata tanto sul fondo quanto sui fianchi in modo che la esecuzione dei giunti in
corrispondenza risulti agevole e perfetta. Ad eccezione dei casi nei quali vengano impiegate tubazioni di acciaio, é
proibito congiungere i tubi fuori del cavo e mettere in opera pezzi congiunti salvo ove non successivamente
specificato. Prima della posa delle tubazioni deve essere effettuato il piano di posa con sabbia; e’ pertanto
tassativamente proibito realizzare il rivestimento con sabbia sotto la condotta dopo la sua posa in opera. L'uso di
sassi, di zeppe per fissare e rettificare nella fossa la posizione del tubo è assolutamente interdetta. Gli spezzoni sono
di regola proibiti tranne nei casi di chiusura di punti obbligatori ed in altri casi da approvarsi dalla Direzione dei
Lavori sempre preventivamente. Il fondo fossa che dovrà accogliere le tubazioni dopo essere stato sbarazzato di
acque eventuali, dovrà essere accuratamente livellato. Si dovrà eseguire la stesa di sabbia per lo spessore dovuto
dopodiché si provvederà alla stesa ed assemblaggio delle tubazioni, che dovranno essere unite con innesto nel
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bicchiere a tenuta con installazione di apposita guarnizione di anello in gomma opportunamente lubrificato avendo
cura che la testa del tubo non sia immediatamente a contatto con la parete concava del bicchiere. Si provvederà a
rincalzare con opportuno spessore di sabbia la tubazione da ambo i lati sino all'estradosso superiore,dopodiché si
poserà l'ultimo strato di sabbia di opportuno spessore sopra l'estradosso suddetto. Le fogne in tubi strutturati
(corrugati), avranno dimensioni previste nella voce di elenco prezzi e nei particolari costruttivi. Le barre di tubo
saranno appoggiate alla superficie di fondo dello scavo debitamente livellata in modo da far appoggiare tutta la
superficie esterna su un letto continuo di sabbia eliminando così inflettimenti che possono causare danni a lungo
termine. La ricopertura della tubazione avverrà per gradi dall’una e dall’altra parte in modo da evitare spostamenti
dovuti ad un solo carico laterale e sarà debitamente pestonata in modo da evitare possibili sacche nella parte
inferiore della tubazione e tra le corrugazioni; le giunzioni saranno effettuate come previsto nei commi specifici. La
posa dell'ultimo strato di sabbia potrà avvenire solo quando la D.L. avrà provveduto alla verifica dei controlli
altimetrici e planimetrici. La Direzione dei Lavori potrà richiedere opportune prove di pressione sia su singoli tubi che
su tratti di tubazioni collegate facendo riferimento alla pressione nominale stampata sulla tubazione
b)Carico,trasporto,scarico,accatastamento e sfilamento dei tubi
b.1) Carico dei tubi.
Le operazioni di carico dei tubi, su mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, dovranno essere effettuate in modo da non
provocare danni ai tubi. I tubi in fase di carico dovranno essere adagiati sul mezzo di trasporto e sui tubi già caricati e
non fatti cadere o urtare su di essi.
In nessun caso è ammesso il sollevamento dei tubi con corde, funi o catene agganciate o legate a diretto contatto
della tubazione, per non danneggiarli. Preferibilmente si dovranno usare gru fornite di braghe da agganciare alle
estremità dei tubi Si potranno anche adottare particolari attrezzature che consentano di imbracare l'intero carico e
di sollevarlo in una sola alzata. In alternativa, per il carico, potranno essere usati:
a) Fasce a superficie liscia avvolte sulla parte centrale dei tubi, purché questi vengano distanziati, sul mezzo di
trasporto, con calaggi di almeno 5 cm di altezza, se trattasi di tubi rivestiti o verniciati, e di almeno 3 cm se trattasi di
tubi grezzi; questo per consentire un agevole sfilamento della fascia a carico avvenuto. La larghezza di tali fasce deve
essere di almeno 10 cm, se i tubi hanno DN uguale o inferiore a 300 mm; per tubi con DN superiore a 300 mm la
larghezza deve essere adeguatamente aumentata impiegando anche due o più fasce.
b) Carrelli elevatori o mezzi di tipo analogo, purché i tubi vengano distanziati, sul mezzo di trasporto, con calaggi di
almeno 10 cm di altezza, che consentano l'introduzione e lo sfilamento dei bracci, senza danneggiare il tubo o il suo
rivestimento o verniciatura. Inoltre, le superfici di possibile contatto tra tubo rivestito o verniciato ed il mezzo di
sollevamento dovranno essere ricoperte con strisce o guaine di gomma dura di almeno 5 mm di spessore. Durante
gli spostamenti i tubi non dovranno essere fatti urtare contro ostacoli. Nel caso di mezzi di sollevamento di tipo
diverso l'altezza dei calaggi ed altre eventuali prescrizioni dovranno essere stabilite di volta in volta, con i criteri di
massima sopra indicati. Se i tubi risultassero imballati in fasci, questi fasci dovranno essere caricati come se si
trattasse di un tubo unico, di grande diametro, usando i mezzi di sollevamento sopra descritti, con le stesse
modalità.
b.2) Trasporto dei tubi
Durante il trasporto i tubi dovranno essere stivati nella quantità massima consentita dalla portata e dalla sagoma
limite ammesse e dalle vie di comunicazione da percorrere, con le limitazioni seguenti:
a) Per i tubi rivestiti da trasportare su automezzi per ferrovia, potrà essere impiegato un numero massimo di 4
calaggi per fila, al fine di limitare i danni al rivestimento o alla verniciatura.
b) I calaggi dovranno avere una larghezza di almeno 12 cm ed i cunei impiegati per fissare il carico, la stessa
larghezza dei calaggi.
c) Il distanziamento di tubi rivestiti o verniciati da eventuali prolunghe di sponda o da corde, funi o catene, usate per
assicurare il carico, dovrà essere esclusivamente realizzato con strisce di gomma dura o con listelli o tavolette di
legno. Tali distanziatori avranno uno spessore di almeno 10 mm e larghezza adeguata.
b.3) Scarico dei tubi
Lo scarico dei tubi dovrà essere eseguito con le stesse modalità previste per il loro carico, fermo restando
soprattutto il divieto di eseguirlo con corde o funi agganciate o legate intorno al rivestimento o alla verniciatura. E'
inoltre vietato lo scarico per caduta libera dal mezzo di trasporto. Se i tubi hanno DN uguale o inferiore a 100 mm.
ne è permesso lo scarico a mano o per rotolamento su guide, purché queste non vengano fatte appoggiare sugli
strati già formati e i tubi siano frenati, nella discesa, con attrezzi che non danneggino il metallo o il loro rivestimento
o verniciatura. I tubi devono sempre essere adagiati sul terreno o sulla catasta e non fatti cadere o urtare contro di
essi.
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b.4) Accatastamento dei tubi
Nell'accatastamento dei tubi l'area delle piazzole dovrà essere scelta possibilmente in posizione pianeggiante oppure
dovrà essere spianata in modo da garantire la massima stabilità delle cataste. L'area dovrà essere liberata da sassi o
corpi estranei che possano danneggiare il rivestimento; inoltre, per allontanare il pericolo di incendio delle cataste,
l'area delle piazzole e una fascia circostante di larghezza opportuna dovranno essere liberate da stoppie e da sterpi.
Premessa l'opportunità che l'altezza della catasta sia la minima possibile, tale altezza, escluso lo spessore delle
eventuali traversine non dovrà mai superare i due metri.
Non sarà ammissibile che i tubi subiscano urti durante le operazioni di sistemazione; sarà inoltre indispensabile che
fra un tubo e l'altro di uno stesso strato resti uno spazio di qualche millimetro. Nella sistemazione del primo (o
unico) strato di tubi, gli stessi non potranno essere posti a contatto diretto con il terreno, neppure parzialmente, ma
dovranno essere distanziati da esso mediante traversine in legno, muri a secco o argini di terra. Quando la catasta
sia stata collocata in terreno agricolo, il distanziamento dei tubi dal piano di campagna, realizzato con traversine o
con altri mezzi, dovrà essere di almeno 20 cm (all'atto di accatastamento). La distanza tra tubi e piano di campagna
potrà essere ridotta fino ad un minimo di 3 cm, se la superficie del terreno, esente da sassi e priva di vegetazione,
non è cedevole o è pavimentata. Le traversine usate per l'accatastamento dovranno essere di buona qualità ed
esenti da scaglie, da asperità o da chiodi, che possano danneggiare il tubo, il suo rivestimento o verniciatura.
Nell'accatastamento di tubi con DN uguale o inferiore a 400 mm si dovranno prevedere tre soli punti di appoggio al
terreno (al centro e alle due estremità dei tubi); negli altri casi gli appoggi dovranno essere posti in corrispondenza
delle estremità dei tubi o, almeno, in corrispondenza di una di esse e nelle immediate vicinanze dell'altra. La
larghezza delle traversine o di appoggi di qualsiasi altro tipo dovrà essere di almeno 12 cm; per impedire ogni
movimento dei tubi, si potranno fissare sulle traversine dei cunei aventi la stessa larghezza.
Non è invece ammesso l'impiego di altri dispositivi di bloccaggio.
Per la sistemazione dei tubi in catasta, negli strati successivi al primo, sono previste due soluzioni:
Adottando la prima soluzione i tubi dovranno essere appoggiati direttamente uno sull'altro; se però il rivestimento è
a base di bitume o di catrame, i diversi strati devono essere separati fra loro con un foglio di polietilene di almeno
0,1 mm di spessore. Adottando invece la seconda soluzione, gli strati di tubi dovranno essere separati con traversine
di legno aventi larghezza di almeno 12 cm e fissati con cunei della stessa larghezza. Nell'accatastamento di tubi con
DN superiore a 400 mm, i punti di appoggio saranno disposti come prescritto per la sistemazione del primo strato di
tubi.
Le traversine dovranno avere caratteristiche uguali a quelle sopra descritte e un'altezza minima di 5 cm.
Qualora, per l'asportazione dei tubi dalle cataste, fosse previsto l'impiego di carrelli elevatori o di mezzi di tipo
analogo, le traversine utilizzate dovranno avere l'altezza minima di 10 cm.
L’accatastamento dei tubi in materiali plastici non potrà essere mai superiore a mt, 1,50 e mai a contatto con
superfici che possano graffiare, incidere e comunque rovinare il paramento esterno o con superfici sporche di
sostanze che possano aggredire il materiale (benzine, olii, ecc,)
Le cataste dei tubi in materiale plastico dovranno essere protette dai raggi solari con tettoie ombreggianti.
b.5) Sfilamento dei tubi
Non è ammesso trasportare i tubi facendoli strisciare sul terreno, anche parzialmente e/o per brevi tratti. Il
maneggio dei tubi nelle diverse fasi, dovrà essere eseguito con braghe agganciate alle loro testate o con fasce, di
larghezza uguale o superiore al diametro del tubo stesso, avvolte sulla sua parte centrale. Si consente che vengano
usati anche mezzi di altro tipo, dopo aver accertato però che il loro impiego non provochi alcun danno alla
tubazione. E' assolutamente escluso l'impiego di corde o di funi legate intorno ai tubi, come pure lo scarico per
caduta libera dai mezzi di trasporto. Qualora lo sfilamento di tubi dovesse essere eseguito con carrelli elevatori o
con mezzi di tipo equivalente, dovranno essere anche rispettate le prescrizioni per il carico e lo scarico dei tubi. Se il
terreno in superficie risulterà molto aggressivo e ricoperto prevalentemente da erba, da stoppie, da ghiaietto, da
sassi, da roccia o da asfalto o se, in ogni caso, esso presenterà costituzione tale da poter provocare corrosioni sui
tubi o danni (sensibili e/o distribuiti su una superficie notevole), le testate dei tubi sfilati dovranno essere fatte
appoggiare su traversine o su sacchetti riempiti di terra o di paglia o di altro materiale equivalente. Le tubazioni
sfilate lungo gli scavi non dovranno comunque in alcun modo essere poggiate in maniera da tenere a sbalzo una
parte della tubazione. Si dovrà assolutamente evitare che sui tubi sfilati o sulle colonne di tubi, anche se coperti da
uno strato di terra, vengano fatti transitare o appoggiare trattori, escavatori o altri mezzi pesanti e si dovrà curare
che i mezzi suddetti non urtino contro i tubi o le colonne durante le diverse fasi di lavoro. Per quanto riguarda la
pulizia interna dei tubi, verifica e preparazione delle testate, prima dell'allineamento per la giunzione o per la
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saldatura, il tubo dovrà essere pulito internamente con scovoli atti a rimuovere eventuali materiali estranei che
possano disturbare o danneggiare l'esercizio della rete. La medesima operazione di pulizia, dovrà essere fatta alle
valvole ed agli altri pezzi speciali. Al termine di ogni giornata di lavoro, le estremità della linea in costruzione,
dovranno essere chiuse con un tappo di espansione. Per i tubi l'Appaltatore dovrà controllare, prima
dell'accoppiamento, sulle testate l'assenza o la tollerabilità delle ovalizzazioni in presenza delle quali dovrà avvertire
la D.L. che si esprimerà sull’utilizzo della tubazione. I difetti, che non potranno essere riparati, saranno eliminati
tagliando la parte difettosa. Tutti i tagli, che dovranno essere effettuati, saranno eseguiti secondo un piano normale
all'asse del tubo. I tubi non rispondenti alle specifiche od aventi difetti non riparabili, dovranno essere scartati.
c)Montaggio delle condotte ed esecuzione giunti.
c.1)Montaggio.
I tubi corrugati in polietilene saranno essere congiunti entro lo scavo.
Sarà cura di controllare l’inserimento nei manicotti con controllo del segno fatto in precedenza, dovrà essere
controllato l’allineamento della condotta eliminando i possibili serpeggiamenti dopodiché si provvederà a bloccare
la tubazione con riempimento parziale ogni 30/40 metri procedendo al completo riempimento nelle ore più fresche
della giornata.
I tubi in polietilene in barre potranno essere montati e congiunti, anche fuori dallo scavo per lunghezze da decidere
con la D.L, mediante saldatura con manicotti ( o pezzi speciali) elettrici.
I tubi in pvc. con guarnizione saranno montati all’interno dello scavo con l’introduzione del tubo nel bicchiere del
tubo precedente mediante spinta con tir-for o con mezzo meccanico avendo cura di proteggere la parte sulla quale
si spinge con assi di legno e di verificare il non spostamento della guarnizione che sarà stata precedentemente
lubrificata. La manovra sarà effettuata con la massima precauzione avendo cura di segnare sulla canna del tubo la
lunghezza di tubo che dovrà essere introdotta nel bicchiere, tale lunghezza sarà determinata a priori con opportune
misurazioni
I tubi in polietilene PE/A-B per condotte del gas saranno interrate ad una profondità variabile in funzione della
specie e non inferiori ai seguenti valori
4a e 5a specie – m. 0,90
6a e 7a specie – m. 0,60
solo in casi particolari e previa adozione di prescrizioni particolari, è possibile interrare le tubazioni a profondità
inferiori. Nel posizionamento dei tubi delle condotte del gas è da evitare la vicinanza di condutture aventi
temperature superiori a 30° C oppure di serbatoi interrati contenenti materiali infiammabili e dovrà esser rispettata
la distanza di sicurezza dai fabbricati. Curve, raccordi, collettori, tappi e simili devono essere ancorati in modo da
impedirne lo slittamento durante le prove a pressione. I pezzi speciali quali valvole di arresto, barilotti, raccogli
condensa e simili che possono sollecitare i tubi con il loro peso devono essere sostenuti con supporti autonomi in
modo da non trasmettere le loro sollecitazioni al gasdotto. Nel caso di parallelismo e attraversamento di linee
ferroviarie e tranviarie extraurbane sono valide le norme speciali emanate dal Ministero dei trasporti a tutela degli
impianti di sua competenza. Per l’attraversamento di corsi d’acqua, per il superamento di dislivelli, ecc..., può esser
consentita l’utilizzazione di opere d’arte preesistenti. La tubazione deve essere interrata nelle sede di transito con la
esclusione di collocamento in camere vuote di manufatti non liberamente arieggiate. Il collegamento della
derivazione di allacciamento con condotta stradale o presa, deve essere realizzato con due sistemi:
*con saldatura di pezzo speciale di PE/A-B alla condotta -con collari di presa elettrosaldabili
per polifusione con termoelementi ;
*per elettrofusione
Entrambi i sistemi sono applicabili sia a condutture nuove sia a condutture in esercizio. Per il sistema tipo a) la
saldatura avviene mediante apposita attrezzature che consente l’unione perpendicolare della presa con la condotta
a mezzo di termoelementi; per il sistema tipo b) la saldatura, anch’essa con particolare apparecchiatura, avviene con
l’unione perpendicolare della presa con la condotta mediante elettrofusione a tensione di sicurezza.
La successiva derivazione viene effettuato secondo i tre sistemi:
*tramite giunzione a collegamento meccanico con guarnizione elastomerica e relativa boccola di irrigidimento della
testata del tubo di derivazione;
*tramite giunzione per saldatura testa a testa ( generalmente per De > 40 mm)
*tramite giunzione con manicotto per elettrofusione.
A valle dell’attacco del tubo di derivazione, esternamente al punto di consegna e quindi prima della colonna
montante, può essere installato un rubinetto di intercettazione dotato di raccordo misto metallo plastica.
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Nell’uso di tubazioni in rotoli sarà posta particolare cura nella posa delle tubazioni in modo da evitare formazioni di
sacche. Si deve, nell’ uso di raccordi con giunzione elastica e con tenuta dall’esterno del tubo, provvedere a
rinforzare l’interno dei tubi con boccole di materiale rigido onde evitare la possibile deformazione nel tempo del
tubo PE/A-B
Tutti i lavori dovranno essere effettuati con sufficienti ed idonei mezzi di opera, onde evitare deformazioni plastiche
della tubazione. Non si procederà alla posa se il fondo dello scavo non sarà perfettamente pulito. Si dovrà evitare
che i tronchi di tubazioni urtino o striscino sul terreno e contro le pareti dello scavo.
Nel sollevamento del tubo, si dovranno adottare i necessari accorgimenti, affinché la colonna non subisca urti né
strisci sul terreno e sulle pareti dello scavo durante la posa.
Non è assolutamente ammesso far cadere la tubazione sul fondo dello scavo con l'impiego di leve o per spinta. La
condotta deve essere posata alla profondità prevista, compatibilmente con:
a) eventuali diverse specifiche disposizioni;
b) la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo.
In deroga, su precisa indicazione della Direzione Tecnica, purché siano osservate le condizioni di cui al punto
precedente e lo consentano le condizioni di viabilità, si ammette una profondità minore, ma nel rispetto di quanto
prescritto dalle disposizioni ministeriali. Qualora non sia possibile mantenere la profondità di posa minima (ad
esempio per sovrappasso di un ostacolo) è necessario proteggere, in alternativa, la condotta con tubo guaina di
acciaio (eventualmente inglobato in trave di c.a.) oppure con piastra in c.a. Negli attraversamenti, incroci e/o
parallelismi di strade, intercapedini e altri servizi, la Direzione Tecnica potrà ordinare che la tubazione sia protetta
con tubi metallici o di P.V.C. di opportuno diametro. I tubi di protezione metallici potranno essere posti in opera
anche mediante trivella o spingitubo. La tubazione sarà centrata nei tubi di protezione con distanziatori isolanti
(legno o plastica), nella quantità e misura fissati dal progetto o dalle specifiche costruttive, in modo da garantire che
non possano verificarsi contatti tra la tubazione e il tubo di protezione.
c.2)Giunti I tubi, i pezzi speciali e gli apparecchi dovranno essere distesi nella fossa e negli altri ambienti di posa, imboccati con
la più grande precauzione, dovranno essere fatti riposare ugualmente su tutta la lunghezza su cuscino di sabbia.
I giunti per i tubi in Polietilene sino a de. mm 90 potranno essere a graffaggio meccanico, oltre i mm. 90 a manicotto
elettrico, quelli per tubi in Polietilene corrugato saranno a manicotto liscio internamente con battuta centrale e
guarnizioni, quelli per il p.v.c. a bicchiere e guarnizione in gomma. Dovrà curarsi che la posizione planoaltimetrica
dell'asse dei tubi, pezzi speciali ed apparecchi corrisponda al progetto e all'ordine del Direttore dei Lavori. Le
precedenti operazioni dovranno essere coordinate all'esecuzione dei giunti della quale saranno considerate come
sussidiarie. Al momento della messa in opera dei tubi dovranno essere controllati all'interno o dovranno essere
accuratamente sbarazzati di tutti i corpi estranei che potessero esservi accidentalmente introdotti. Nel tempo che
intercorre dal montaggio all'esecuzione dei giunti l'Appaltatore dovrà provvedere che terra e corpi estranei non si
introducano nei vani dei giunti stessi, usando tappi atti ad ottenere una chiusura stagna della tubazione.
L'Appaltatore inoltre dovrà provvedere perché i tubi, pezzi speciali ed apparecchi anche dopo la esecuzione dei
giunti non subiscano guasti dipendenti da difettosa sorveglianza e custodia ed avrà in proposito la più completa
responsabilità. L'uso di sassi, di zeppe per fissare e rettificare nella fossa la posizione del tubo è assolutamente
interdetta. Gli spezzoni sono di regola proibiti tranne nei casi di chiusura di punti obbligatori ed in altri casi da
approvarsi dalla Direzione dei Lavori sempre preventivamente.
c.3) Giunzioni a flange –
Il giunto consiste nella unione mediante bulloni a vite di due flange poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o
apparecchi da collegare fra i quali sia stata interposta una sola guarnizione ricavata da piombo in lastra dello
spessore prescritto dall'elenco prezzi e dalla Direzione dei Lavori. Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto
il cui diametro interno sarà un po' maggiore di quello dei tubi da congiungere e il diametro esterno un po' minore
della circonferenza tangente internamente ai fori dei bulloni. E' vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso
giunto. Quanto per particolare condizione di posa della condotta sia indispensabile l'impiego di rinforzi fra le flange,
questi debbono essere di ghisa o di ferro, posti in opera con guarnizioni su entrambe le facce. E' vietato ingrassare le
guarnizioni. I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni alle estremità di
uno stesso diametro; evitando di produrre con anormali sollecitazioni della flangia la rottura di questa. Potranno
essere altresì impiegati, su esplicito ordine scritto del Direttore dei Lavori, guarnizioni di cuoio o di gomma con
interposto doppio strato di tela.
c.4) Giunti per condotte in polietilene –
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I giunti, del tipo a compressione in polipropilene rispondenti alle norme UNI 9561-9562 coperti da marchio I.I.P
potranno essere utilizzati per tubazioni sino a D= mm 90.
Le giunzioni con manicotti (o pezzi speciali) elettrici dovranno esser congruenti e compatibili con il tipo di condotta
ai quali devono venire applicati e si dovranno osservare, in fase di montaggio, i seguenti accorgimenti:
inserimento delle tubazioni sino alla battuta presente nei raccordi, evidenziando sulla superficie della tubazione, la
parte in saldatura con apposita matita a cera, raschiare con attenzione ed in modo uniforme con raschietto manuale
(evitare raspe, carta vetrata o simili) assicurando di eliminare completamente lo strato superficiale ossidato dai raggi
solari. La profondità del raschiamento deve essere uguale o leggermente superiore a mm. 0,1- La superficie così
formata deve essere accuratamente pulita. E' indispensabile l’impiego di allineatore per mantenere i tubi in battuta
ed evitare sollecitazioni ai raccordi durante l'operazione di saldatura. Le saldature saranno eseguite con idonee
macchine da saldatore in possesso di idonea qualifica secondo norma UNI 9737. Per l’installazione dei manicotti a
compressione con guarnizioni, si porrà particolare attenzione alla pulizia esterna della tubazione e a quella interna
del manicotto e a quella della guarnizione. Si dovrà inserire una testa di una tubazione in un manicotto e misurare,
portandolo a battuta sull’anello interno, la lunghezza di inserimento riportandola, segnandola, sulle testate di tutti i
tubi da giuntare in modo da avere una pronta verifica dell’esattezza di tutti gli inserimenti. La guarnizione nei tubi
corrugati, sarà inserita nella gola corrugata immediatamente vicino alla testa del tubo.
d) Posa in opera di saracinesche e valvole interrateLa posa in opera di saracinesche prevede accorgimenti uguali a quelli previsti per le tubazioni. Qualora all'atto della
installazione si dovesse graffiare o essere asportata la vernice epossidica di rivestimento, questa dovrà essere
ripristinata. Se si rendesse necessario, a giudizio della D.L., si provvederà a baggiolare le saracinesche senza che
nessun compenso aggiuntivo possa essere rivendicato dalla ditta esecutrice. Le saracinesche,in opera,
completamente interrate, saranno ricoperte e protette con sabbia per tutto il corpo della saracinesca per uno
spessore minimo di 20 cm da qualsiasi parte della stessa,sarà opportunamente salvaguardato il tubo riparatore
evitando accuratamente che si appoggino su di esso pietre o materiali che potrebbero schiacciarlo o in qualche
modo danneggiarlo, a porre in opera l'apposito chiusino in ghisa G.25, rispondente alle norme UNI 5007/69,
contenente l'apparato di manovra avendo, cura di fissarlo su una platea di calcestruzzo spessore 5 cm. che superi le
dimensioni di base del chiusino di almeno 5 centimetri e lo contenga per almeno 5 centimetri in altezza. Sarà posta
particolare attenzione perché il filo superiore del coperchio del chiusino,sul quale sarà riportata la dicitura "PRESA
ACQUEDOTTO"o "SARACINESCA ACQUEDOTTO", sia perfettamente combaciante con il filo del piano viabile. Le
valvole saranno messe in opera con le stesse modalità e precauzioni previste per le saracinesche.
e) Muratura di contrasto e di ancoraggio –
In corrispondenza della parte conversa delle curve sia altimetriche che planimetriche saranno costruiti ancoraggi di
calcestruzzo per contrastare la spinta che si verifica in corrispondenza della deviazione e per ripartire congruamente
la spinta sul terreno di posa. Parimenti le strutture di ancoraggio dovranno costruirsi quando le tubazione è posata
su un terreno a forte pendenza, a distanza inversamente proporzionata alla pendenza stessa, e, differente secondo
che i tubi abbiano giunzione e bicchiere o saldatura elettrica. Dette murature avranno le dimensioni che saranno
indicate dalla Direzione dei Lavori.
f) Disinfezione delle condutture idriche –
In ogni tratto di condotta posata, di lunghezza non superiore a mt. 500, prima della posa deve essere immessa
nell'interno della condotta una quantità di grassello di calce adeguata al diametro, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori. Durante le prove della tubazione la calce si scioglierà nell'acqua disinfettando la condotta,
l'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi. Potranno essere prescritti, in sostituzione di quelli suindicati altri
sistemi di disinfezione con cloruro di calce o ipoclorito di sodio. Nessun compenso spetta all'assuntore per questa
operazione di disinfezione il cui onere è compreso nei prezzi di elenco per la posa. L'immissione del grassello o
l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere ripetuti tutte le volte che debbono ripetersi le prove delle
condutture.
ART. 88 - Prove per la costruzione delle condotte per acqua e gas
a) TUBAZIONI GAS- prova a pressione
Le tubazioni dovranno essere sottoposte a prove di pressione: in relazione alla estensione della rete ed ai diametri,
la prova può essere eseguita per tronchi e per l’intera estensione. I tronchi devono essere interrati, ad eccezione
delle testate degli stessi che possono essere lasciate scoperte per il controllo dell’andamento della prova. La prova
deve essere eseguita preferibilmente con acqua, ma è consentito l’uso di aria o di gas inerti purché si adottino tutti
gli accorgimenti necessari all’esecuzione delle prove in condizioni di sicurezza. La prova consiste nel sottoporre la
condotta ad una pressione pari ad almeno:
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- 1,5 volte la pressione massima di esercizio per condotte 4^ e 5^ specie;
- 1 bar per condotte di 6^ e 7^ specie.
La pressione massima di prova non deve superare la pressione di prova idraulica in officina per i tubi ed i raccordi e
le pressioni di collaudo ammesse per gli accessori inseriti nel circuito. La prova è considerata favorevole se ad
avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, la pressione si è mantenuta costante, a meno delle variazioni
dovute all’influenza della temperatura, per almeno 24 ore. Per ogni prova deve essere redatto il resoconto di prova
a cui deve essere allegato il diagramma di registrazione della prova stessa. Nel caso in cui la rete sia costituita da più
tronchi, oltre alla prova per tronchi, dovrà essere effettuata una prova finale sull’intero impianto oppure dovrà
essere verificata, con altre modalità, la tenuta dei punti di collegamento tra i vari tronchi.
b) TUBAZIONI ACQUEDOTTO in Pead- prove di pressione
Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto
Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori, si procederà alla prova idraulica della
condotta. La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi
qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc. La prova idraulica in
opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come prima operazione si dovrà procedere
ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di
lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare
comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. Si procederà quindi al riempimento
con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà installato pure il manometro. Si avrà la massima cura nel
lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria. Riempita la tratta nel modo
sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto
primo fino a raggiungere la pressione di esercizio. Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire
l'assestamento dei giunti e l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta,
Prova a 1 ora (preliminare- indicativa)
Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e si isolerà il
sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di
acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova. Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua
ricavato con la seguente formula: 0,125 1 per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro
interno.
Prova a 12 ore
Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore lasciando la tratta
interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo. Trascorso tale termine, nel
caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il
quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà
da ritenersi positivo.
ART. 89 – Opere stradali di base
a) Fondazioni - La fondazione della carreggiata dovrà poggiare su apposito cassonetto alla quota prescritta dagli
ordini di servizio. Dopo eseguito lo scavo di cassonetto questo dovrà essere cilindrato con compressore da 18
tonnellate dopo di che si dovrà procedere alla costruzione del trave di cemento per la posa del cordonato. A
stagionatura avvenuta della trave sarà eseguita sul cassonetto la stesa di un sottofondo di pietrisco di cava o di
fiume di pezzatura 40x70, dello spessore, a cilindratura avvenuta di cm. 27, rullato a strati di cm. 15-20 con
compressore 18-20 tonnellate.
b) Massicciate - Le massicciate saranno costituite da stabilizzato di cava pezzatura 0/50, di spessore complessivo
di cm. 15, a cilindratura avvenuta con compressore da 16/18 tonnellate,ove possibile, o con idoneo costipatore
meccanico, comunque l'addensamento deve esser tale da raggiungere il 95 % della prova AASHO modificata.
Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per
l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di
cui alla norma CNR UNI 10006/63 e successive modifiche. Per la formazione della massicciata il materiale deve
essere steso in modo regolare ed uniforme, mediante adatti distributori meccanici o con l'ausilio di mezzi meccanici.
L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm. 15. A cilindratura eseguita, la
massicciata così trattata non dovrà presentare alcuna ondulazione o depressione. Restano a carico dell'appaltatore
tutte le quantità di materiale che dovessero occorrere per correzione di difetti che risultassero dopo il lavoro di
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cilindratura e per eventuali ricarichi in conseguenza dei cedimenti dovuti ad assestamento della fondazione e della
massicciata.
c) Cordonati - I cordonati di travertino rettilinei e sagomati dovranno corrispondere ai disegni di dettaglio,
avranno dimensioni di 20x25 o di 8x20 e dovranno poggiare su fondazione in calcestruzzo. I giunti tra i vari pezzi
saranno oggetto di stuccature che saranno effettuate con malta di cemento bianco; dovranno essere eseguite su
tutta l'altezza del cordone e su entrambi i lati. I cordonati di travertino dovranno essere tagliati a sega anche nella
parte inferiore. Gli smussi a becco di civetta dei cordonati di travertino dovranno avere una larghezza costante di
cm. 3.
ART. 90 - Marciapiedi e vialetti pedonali
Saranno eseguiti con pavimentazione bituminosa o costituita da mosaico di blocchetti di cemento grigi o colorati,
poggiate entrambe su massetto in calcestruzzo di cemento;saranno delimitati da due cordonati di travertino 8x20 e
20x25 in opera su trave di fondazione in conglomerato cementizio delle dimensioni di cm. 30x30 e 40x40 per lato;
ART. 91 - Pavimentazioni stradali bituminose
Le pavimentazioni stradali bituminose oggetto dei lavori sono costituite, di norma, come appresso:
a)Trattamento in semipenetrazione della massicciata, con mano di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 3,5
kg/mq. , rifioritura con mezzanello, con coeficiente di frantumazione tra 135 e 160, a saturazione della superficie da
trattare e successiva rullatura con rullo vibrante:
b) Stesa sulla massicciata cilindrata,a perfetta chiusura,di kg. 1,5 di emulsione bituminosa al 55%.
c) Strato di collegamento di pietrischetto bitumato (binder)pezzatura 0/20, dello spessore comprèsso di cm. 7;
d) Stesa di una mano di emulsione bituminosa al 55% di kg.1/mq.
e) Tappeto di usura di conglomerato bituminoso dello spessore comprèsso di cm. 3, ottenuto con graniglie e
pietrischi pezzatura 0/10 con coeficiente di frantumazione non superiore a 125 per il 70%,il rimanente 30 % da
graniglie di basalto.
f) Rifiorimento della superficie con uno strato di sabbia.
ART. 92 - Composizione e stesa dei pietrischetti bituminati
Gli inerti utilizzati per la costituzione dei pietrischetti bitumati dovranno avere coefficiente di frantumazione minore
di 135 fino a 160,a seconda dei tipi, e granulometria rientrante nel fuso indicato alla seguente fig.1 ed essere inoltre
composti mediante impasto con il 5% in peso di bitume 180-200 : Fig. 1
Il materiale per il pietrischetto bitumato dovrà rispondere alle seguenti prescrizioni:
1 - Aggregato grosso - L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del pietrischetto verrà costituito da
pietrischetto ottenuto dalla frantumazione di rocce omogenee compatte, sane e prive di parti decomposte o
alterate, del tipo idrofobo, avente una resistenza media alla compressione di almeno 1220 kg/cmq. I pietrischetti
dovranno presentare un coefficiente di frantumazione minore di 135 o compreso tra 135 e 160,a seconda dei tipi di
impiego, in ogni caso il materiale dovrà essere di qualità e composizione uniforme, pulito e praticamente esente da
polvere, argilla, terriccio ed altre materie estranee. La perdita in peso alla prova di decantazione in acqua non dovrà
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superare l'uno per cento. I singoli elementi dovranno avere forma poliedrica e regolare, escludendo i materiali
troppo ricchi di elementi lamellari e allungati. Il pietrischetto dovrà essere di granulazione compresa fra 2 e 5 mm..
Potranno essere accettati, purché la Direzione dei Lavori lo ritenga opportuno, anche aggregati, derivanti da
frantumazione di rocce di cava o di ghiaia e ciottoli che abbiano un coefficiente di frantumazione compreso tra 120135 e 135-160, naturalmente ai relativi prezzi di elenco. Il coefficiente di frantumazione degli aggregati dovrà essere
determinato preventivamente sui materiali di cava all'inizio dei lavori e controllato successivamente a discrezione
della Direzione dei Lavori o su richiesta della Direzione stessa, restando chiaramente stabilito che se i vari esami non
dovranno dare valori costanti, quelli di un determinato controllo fisseranno il prezzo di tutta la fornitura effettuata
fino al controllo precedente.
2 - Aggregato fine - L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito
da sabbie di cava o di fiume eccezionalmente silicee, pulite, vive, praticamente esenti da argilla, terriccio, polvere, o
altro materiale estraneo. Le sabbie dovranno passare allo staccio del n. 10 ed essere trattenute per almeno il 95%
allo staccio del n. 200. La perdita di peso per decantazione in acqua non dovrà superare il 2% in peso.
3 - Bitume - I bitumi da usare per la formazione del pietrischetto bitumato dovranno essere dei tipi normali
dell'industria solitamente adoperati allo scopo e derivati da petroli; all'atto dell'impasto ossia della immissione al
mescolatore, dovranno avere penetrazione compresa tra 180 e 200. Per tutte le altre caratteristiche dovranno
corrispondere alle norme di accettazione emesse nel 1951.
4 - Emulsione di bitume - L'emulsione da impiegarsi per il trattamento preliminare delle massicciate dovrà
essere del tipo al 55% di bitume e rispondere per tutte le altre caratteristiche alle norme di accettazione emesse nel
1951 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
5 - Preparazione impasti ed esecuzione dello strato di collegamento - L'aggregato dovrà essere
riscaldato con un essiccatore del tipo a tamburo munito di ventilatore e dovrà essere portato alla temperatura di
120° C., senza superare i 150° C. il bitume, all'atto della miscela dovrà essere a sua volta riscaldato ad una
temperatura compresa tra i 10° e 180° C..
Alla formazione del pietrischetto si provvederà con impastatrice meccanica del tipo adatto, che consenta la dosatura
in peso di tutti i componenti e che assicuri la regolarità e la uniformità dell'impasto.
I pietrischetti dovranno essere trasportati con tutte le cure e i provvedimenti necessari onde evitare il modificarne e
sporcarne il materiale. Lo strato di collegamento sarà formato con la stesa di pietrischetto, previo trattamento della
superficie di applicazione con emulsione bituminosa di kg. 1,500 per mq.. Il pietrischetto verrà steso in opera a caldo
a non meno di 100° C. con idonea macchina spanditrice.
Le finitrici dovranno essere semoventi munite del sistema di distribuzione in senso longitudinale e trasversale capaci
di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uniforme di assestamento in ogni punto
dello strato deposto. Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e
profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità della fondazione. A tale scopo i punti
estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di
almeno tre metri, e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle ricordate eventuali
irregolarità della fondazione. All'assestamento del materiale si provvederà con compressore di non meno di 16
tonnellate. Per evitare l'adesione del materiale alle ruote del rutto si provvederà a spruzzarle con acqua. La
cilindratura dovrà essere iniziata dai bordi della strada e procedere poi verso il centro.
ART. 93 - Composizione e stesa dei conglomerati bituminosi
Gli inerti utilizzati per la costituzione dei conglomerati bituminosi destinati agli strati di usura dovranno avere
coefficiente di frantumazione uguale o minore di 125 e granulometria rientrante nel fuso indicato alla seguente fig.2
ed essere inoltre composti mediante impasto con il 5% in peso di bitume 80-100 . Impiegando bitume del tipo
normale, l'aggregato dovrà essere riscaldato con un essiccatore del tipo a tamburo, munito di ventilatore e dovrà
essere portato alla temperatura di almeno 120° C., il bitume all'atto della miscela dovrà essere a sua volta riscaldato
ad una temperatura compresa fra i 150° e i 180° C.. Alla formazione del conglomerato si dovrà provvedere con una
impastatrice meccanica di tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei Lavori la quale consenta la dosatura in peso
di tutti i componenti e assicuri la regolarità e l'uniformità degli impasti. Il materiale per il conglomerato dovrà
corrispondere alle seguenti prescrizioni:
1 - Aggregato grosso - L'aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito per
il 70% da graniglia ottenuta dalla frantumazione di rocce omogenee e compatte, sane e prive di parti decomposte e
alterate, del tipo idrofugo o aventi una resistenza media alla compressione di almeno 1200 Kg/cmq e dal 30% a mc.
di graniglie di basalto. Fig. 2
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La graniglia da impiegarsi, oltre al 30% a mc. di graniglie di basalto, dovrà presentare un coefficiente di
frantumazione non superiore a 125. In ogni caso il materiale deve essere di qualità e composizione uniforme, pulito
e praticamente esente da polvere, argilla, terriccio ed altre materie estranee. La perdita in peso alla prova per
decantazione in acqua non dovrà superare l'uno per cento. I singoli elementi dovranno avere forma, per quanto
possibile, regolare, escludendo i materiali troppo ricchi di elementi lamellari o allungati. La graniglia dovrà essere di
granulazione compresa tra 2 e 5 mm.. Il coefficiente di frantumazione degli aggregati dovrà essere determinato
preventivamente sui materiali di cava all'inizio di lavori e controllato successivamente a discrezione della Direzione
dei Lavori o su richiesta della Direzione. restando chiaramente stabilito che se i vari esami non daranno valori
costanti, quelli di un determinato controllo fisseranno il prezzo di tutte le forniture effettuate fino al controllo
precedente.
2 - Aggregato fine - L'aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito
da sabbia di cava o di fiume essenzialmente silicea, viva, pulita. praticamente esente da argilla, terriccio, polvere ed
altro materiale estraneo. Le sabbie dovranno passare per intero allo staccio del n. 10 ed essere trattenute per
almeno il 95%, allo staccio del n. 20. La perdita di peso per decantazione in acqua dovrà superare il 2% in peso.
3 - Additivo - L'additivo minerale (filler) da unirsi per il conglomerato sarà costituito da cemento o da polvere di
roccia adatta, finemente macinata, passante internamente allo staccio n. 80 e per almeno l'85% allo staccio n. 200.
4 - Bitume - I bitumi da usare per la formazione del conglomerato dovranno essere dei tipi normali dell'industria
solitamente adoperati allo scopo e derivati dal petrolio, all'atto dell'impasto, ossia dell'immissione nel mescolatore,
dovranno avere penetrazione compresa tra 80 e 100. Per tutte le altre caratteristiche dovranno corrispondere alle
norme di accettazione emesse nel 1951 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
5 - Emulsione di bitume - L'emulsione da impiegarsi per il trattamento preliminare sullo strato di collegamento
dovrà essere del tipo al 55% di bitume e rispondere per tutte le altre caratteristiche alle norme di accettazione
emesse nel 1951 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
6 - Prescrizioni generali - Il conglomerato dovrà essere trasportato sulla strada con tutte le cure e
provvedimenti necessari onde evitare di modificarlo e spargerlo. Il conglomerato dovrà essere steso alla
temperatura di almeno 100° C.. D OPO L'applicazione dell'emulsione si provvederà alla stesa del conglomerato con
idonea spanditrice e finitrice. Le finitrici dovranno essere semoventi, munite di sistema di distribuzione in senso
longitudinale e trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformità degli impasti ed un grado uniforme
di assestamento in ogni punto dello strato deposto. Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in
volta stabilito da livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarità dello strato
di collegamento. A tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare l'uno dall'altro
nel senso longitudinale della strada di almeno tre metri, e dovrà approfittarsi di questa distanza per assicurare la
compensazione delle ricordate eventuali irregolarità del piano di collegamento. Per la cilindratura del conglomerato
si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del peso di almeno da 6-8 T. Per evitare la adesione dei
materiali alle ruote del rullo si provvederà a spruzzare queste ultime con acqua. La cilindratura dovrà essere iniziata
dai bordi della strada e si procederà di mano a mano verso la mezzeria. I primi passaggi saranno particolarmente
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cauti per evitare il pericolo di ondulazioni o fessurazioni nel manto. La cilindratura dopo il primo passaggio dovrà
avvenire in senso obliquo all'asse della strada. e, se possibile, anche in senso trasversale. La cilindratura dovrà essere
continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento. Tutte le giunzioni e i margini comunque limitanti la
pavimentazione e i suoi singoli tratti (come i giunti in corrispondenza delle riprese del lavoro, ai cordoni laterali, alle
bocchette dei servizi sotterranei ecc.); dovranno essere spalmati con uno strato di bitume prima di addossarvi il
manto allo scopo di assicurare la perfetta impermeabilità e l'adesione delle parti. Inoltre tutte le giunzioni e i margini
dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da giunti, a base rettangolare opportunamente
scaldati. A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente
corrispondente alle sagome e alle livellette di progetto e prescritte dalla Direzione dei Lavori. A lavoro finito non vi
dovranno essere in alcun punto ondulazioni o irregolarità superiori ai 5 mm. misurati utilizzando una asta rettilinea
della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione. Non potranno essere effettuate
stese di pietrischetto e conglomerati bituminosi quando la temperatura esterna o l'umidità non siano ritenute
idonee dalla Direzione dei Lavori per la buona riuscita dei lavori.
ART. 94 - Pavimentazioni bituminose per marciapiedi
Marciapiedi normali - Saranno formati da una massicciata di stabilizzato di cava 0/50, dello spessore cm. 15.
cilindrato come le massicciate stradali, da un sovrastante massetto di calcestruzzo di cemento classe 200, dello
spessore minimo di cm. 8 e da un tappeto di usura di conglomerato dello spessore finito di cm. 2 steso previa mano
di 1,00 Kg/mq. di emulsione bituminosa al 55% e rifiorito di sabbia. Per tali tappeti di usura il coeficiente di
frantumazione dell'aggregato grosso potrà essere compreso tra 135 e 160.
ART. 95 - Sostegni metallici dei punti luce e loro posizionamento
I sostegni devono avere adeguate caratteristiche meccaniche.
I criteri di scelta e verifica sono indicati alla Sez.7 del Cap.IV delle Norme CEI 64-7.
Ad impianto ultimato il costruttore deve fornire al Committente uno schema elettrico dell'impianto ed una
planimetria nella quale siano indicate almeno:
-ubicazione e caratteristiche dei centri luminosi e dei relativi accessori;
-posizione degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine e dei quadri elettrici di comando.
Dopo l'esecuzione dello scavo in sezione obbligata delle dimensioni di progetto,si provvederà alla regolarizzazione
manuale dello stesso in modo da dare pareti perfettamente verticali e piano di impiego del getto in cls. di cemento
perfettamente orizzontale. Verrà eseguito il getto della platea di base sulla quale,a stagionatura avvenuta,si
provvederà al getto della parte restante del plinto di fondazione come da disegni particolari di progetto, lasciando
un foro centrale del diametro di 20÷30cm. profondo quanto l'altezza d'interramento del palo e n. 3 tubi in P.V.C. del
diametro di 6 cm. per il passaggio dei conduttori elettrici e di terra. Centrato il palo, lo spazio che rimane di questo
foro sarà riempito di sabbia fine sino a cm.5 dalla sommità. Detti cm. 5 saranno riempiti con il calcestruzzo di
cemento di incastro del collarino in cls.di base,come da disegno particolare.
ART. 96 – Posa in opera delle linee elettriche interrate
Eseguito lo scavo e regolarizzato il fondo,si procederà alla regolarizzazione del sottofondo e al trasporto a discarica
dell’eventuale materiale da risulta ; sarà poi posata la tubazione in polietilene a doppia parete del diametro di
progetto su letto di sabbia di cm. 10 ; sarà quindi ricoperta completamente di sabbia per uno spessore minimo di
cm. 10 dagli estradossi superiore e laterali, sarà successivamente posto in opera materiale arido (misto di cava)
costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 15 fino al raggiungimento della quota del cassonetto
stradale, ponendo attenzione alla posa del nastro monitore “ attenzione cavi elettrici”, prima della stesura
dell’ultimo strato di materiale inerte.
ART. 97 - Esecuzione delle linee di terra e i dei relativi collegamenti
Sia nelle linee interrate che in quelle aeree a sospensione, i conduttori di terra dovranno essere posti in opera:
a) se isolati, insieme ai conduttori elettrici sia in sospensione che dentro le tubazioni in polietilene o p.v.c. ;
b) se in treccia nuda, dovranno essere posti immediatamente o in adiacenza alle canalizzazioni e comunque a
intimo contatto col terreno.
Tutti i collegamenti dei cavi di terra devono essere fatti scrupolosamente secondo le norme C.E.I. e cioè a mezzo di
capicorda in rame stagnato posti in opera a compressione con apposite presse omologate che assicurino una
adeguata superficie di contatto.
ART. 98 - Pozzetti in cls
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I pozzetti di messa a terra o di derivazione saranno in calcestruzzo di cemento vibrato del tipo prefabbricato delle
misure interne di cm. 40x40x40, con chiusino in ghisa carrabile sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme
UNI 4544 e UNI EN 124 secondo quanto previsti nell’articolo specifico. Dovranno essere compresi gli scavi e la
sigillatura dell'innesto della canalizzazione .
ART. 99 - Chiusini e griglie – rialzamento
Il rialzamento dei chiusini o griglie in ghisa carrabili, sarà eseguita previo taglio stradale,asportazione del chiusino in
ghisa con scopertura della superficie di appoggio sulla soletta,collocazione in opera del telaio del chiusino asportato
perfettamente livellato con piano viabile esistente mediante suo collegamento a due putrelle da appoggiarsi sul
piano viabile. Riempimento con malta di cemento RcK 250,curando particolarmente il costipamento tra soletta e
telaio da rialzare, avendo cura di non lasciare sbavature all'interno del passo d'uomo, sino a 3 cm. dalla superficie
viabile che sarà successivamente scarificata, altrimenti lo scalino sarà riempito con tappeto bituminoso debitamente
costipato.
ART. 100 - Chiusini e griglie – posa in opera nuovi
Si opererà come all'articolo precedente; qualora il chiusino da sostituirsi avesse altezza maggiore da quella di porre
in opera, la quota idonea sarà raggiunta con opportuno getto in calcestruzzo RcK 250 debitamente casserato verso
la parte interna del passo d'uomo.
ART. 101 - Prescrizioni di carattere generale
Nell'esecuzione dei lavori, oltre le precedenti tassative prescrizioni l'Impresa dovrà in tutto osservare ed uniformarsi
strettamente alle prescrizioni che verranno impartite all'atto della esecuzione dal Direttore dei Lavori. L'Impresa non
potrà accampare nessuna pretesa di compenso o aumento dei prezzi, nemmeno per aumentate difficoltà per tali
prescrizioni e per altra causa qualsiasi. In generale i lavori principali ed accessori dovranno essere eseguiti a perfetta
regola d'arte con materiali idonei anche se non siano stati indicati i particolari requisiti che debbono soddisfare allo
scopo relativo alla funzione e alla destinazione dei lavori medesimi. I lavori avranno le precise forme e dimensioni ed
i gradi di lavorazione che sono o saranno prescritti come sopra indicato. Per i tappeti di pietrischetto e
conglomerato,quando non diversamente stabilito,lo spessore sarà controllato facendo riferimento al volume di
materiali misurato su mezzo di arrivo a piè d'opera, lo spessore in frasca si conviene essere quello che deriva dalla
cubatura del materiale su mezzo di trasporto a piè d'opera con l'intesa che un metro cubo di pietrischetto debba
dare 100 mq. di tappeto dello spessore di cm. 1 in frasca e così proporzionalmente per gli altri spessori.
CAPO 15 - MODO DI VALUTARE I LAVORI
ART. 102 - Disposizioni generali relative ai prezzi delle somministrazioni per opere in
economia e dei lavori a misura
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta sull'intero importo, saranno pagate le
somministrazioni dei materiali, i noli ed i lavori appaltati a misura, oltre quanto particolarmente indicato nelle
singole voci di elenco dei prezzi, comprendono quanto appresso:
a) Per le somministrazioni dei materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata, sopportata dall'Impresa sia per la fornitura,
i trasporti, cali, perdite, sprechi ecc. per dare i materiali stesi pronti all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto del
lavoro e nella quantità richiesta dalla Direzione dei Lavori.
b) Per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari con i concernenti accessori e mezzi d'opera pronti al loro
uso secondo le modalità tutte come sopra.
c) Per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera e mano d'opera, assicurazione di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti nella loro lavorazione e messa in opera; trasporti e scarichi, indennità di cave, di depositi, di
cantiere, di occupazione temporanea.
Nei prezzi stessi si intende cioè compreso ogni compenso per gli oneri tutti (anche se non esplicitamente sopradetti
o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi) che l'Appaltatore dovrà sostenere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Negli stessi prezzi, se non diversamente stabilito, si intende inoltre sempre compresa la fornitura del materiale da
impiegare anche se ciò non risultasse specificato nella descrizione del corrispondente articolo di elenco prezzi.
Per le somministrazioni di mano d'opera i prezzi indicati in elenco sono comprensivi anche di ogni spesa per fornire
gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché delle quote per ogni genere posti per legge a carico del datore
di lavoro, per spese generali, beneficio dell'Impresa ecc..
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ART. 103 - Valutazione degli scavi, rinterri e rilevati
a)Oneri generali –
Oltre che dagli obblighi particolari emergenti dal precedente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato,con i prezzi di
elenco degli scavi, l'Appaltatore deve ritenersi compensato di tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici ecc;
- per tagli o scavo, con qualsiasi mezzo, delle materie di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutte che bagnate o in
presenza di acqua di qualunque natura e provenienza;
-per paleggi innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o riporto in costruzione o a rifiuto, sistemazione
delle materie di rifiuto, sistemazione delle materie nei rilevati;
-per la regolarizzazione delle pareti dei cavi, con spianamento del fondo;
-per puntellatura, sbadacchiature e armature di qualsiasi genere;
-per impalcature, passerelle e costruzioni occorrenti sia per la esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per
passaggi, attraversamenti e basamenti a protezione dei terzi con le relative segnalazioni;
-per ogni altra spesa infine necessaria per la esecuzione completa degli scavi.
b) Misurazione degli scavi di splateamento per la formazione del piano stradale
Gli scavi di splateamento saranno valutati a mc. secondo figure geometriche, considerando come altezza di scavo,
quella compresa tra la quota del piano di campagna e le quote del piano di cassonetto stradale o del marciapiede in
corrispondenza di zanelle ed asse strada.
c) Scavo in sezione obbligata e larga sezione obbligata
Sarà valutato a mc. secondo figure geometriche, considerando come altezza di scavo quella compresa tra la quota di
campagna o di fondo cassonetto e la livelletta di fondo intendendo come tale il piano tra l'estradosso inferiore della
tubazione da porre in opere, più il cuscino di sabbia .
d) Rilevati
I rilevati verranno valutati a mc.,secondo figure geometriche e considerando come altezza di riporto quella
compresa tra il piano di campagna dopo lo scotico e le quote del fondo cassonetto stradale o del marciapiede in
corrispondenza di zanelle ed asse strada.
ART. 104 - Valutazione dei riempimenti e dei ripristini
a) Riempimento di cavi e ripristino su terreni in zone che non sono e non dovranno essere
pavimentate - Il riempimento dei cavi praticati sarà valutato a metro cubo costipato ed eseguito con il terreno
proveniente dagli scavi. Il relativo prezzo di elenco è comprensivo di tutti i seguenti oneri:
1 – Cernita del materiale di scavo per l'allontanamento di elementi di pietra, residui di demolizioni ecc.;
2 - Riempimento del cavo con il materiale di risulta, dopo la cernita, a strati dello spessore non superiore a cm. 20
pestonati con mezzo meccanico o a mano;
3 - Sistemazione del terreno superficiale al fine di eliminare ogni traccia dello scavo;
4 - Trasporto a rifiuto del materiale di risulta dalla cernita;
5 - Fornitura e sistemazione in loco di terra vegetale se mancante.
b) Riempimento di cavi in zone che dovranno essere pavimentate - Il riempimento dei cavi praticati
sarà valutato a metro cubo costipato ed eseguito con materiale arido di cava. Il relativo prezzo di elenco è
comprensivo di tutti i seguenti oneri:
1 – Approvvigionamento del materiale;
2 - Riempimento del cavo con il materiale, a strati dello spessore non superiore a cm. 30 pestonati con mezzo
meccanico o a mano fino al raggiungimento della densità non inferiore all'80% della densità massima della prova
AASHO modificata negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. tra il piano superiore del dado di protezione
della sottoservizio, in sabbia o sabbione, sino al filo inferiore del cassonetto stradale;
ART. 105 - Valutazione dei calcestruzzi
a) Calcestruzzi - I calcestruzzi costruiti di getto in opera, saranno in genere pagati a mc. e misurati in opera in
base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché evitabile, dipendente dalla forma degli scavi
aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei prezzi di elenco sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni
forma, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, la rimozione delle casserature ad opera ultimata, il
getto e le sua pestonatura, nonché la rifinitura delle pareti esterne dei getti con l'intonaco fratazzato, su richiesta
della D.L., dello spessore di mm. 5.
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b) Conglomerati cementizi armati - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e
spessore sarà valutato per il suo volume effettivo in opera senza detrazione del volume del ferro, il quale verrà
pagato a parte.
Nel prezzo del ferro sarà valutato a peso. Il ferro per armatura in opere di cemento sarà valutato moltiplicando la
lunghezza sviluppata dai singoli ferri (quale risulterà dal disegno esecutivo dell'opera) per il peso qui appresso
riportato corrispondente ai tondini di quel diametro:
Diametro del tondino
peso del tondino al ml.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
5
6
8
10
12
14
16
18
20
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
0,154
0,222
0,395
0,617
0,888
1,208
1,578
1,998
2,466
In detto prezzo, oltre la fornitura, sono compresi l'onere del taglio secondo le dimensioni stabilite, le piegature, la
sagomatura e la legatura delle giunzioni e degli incroci con filo di ferro da mm. 1, la bagnatura delle armature con
boiacca di cemento. Con detto prezzo sono altresì compensati la sovrapposizione e lo sfrido in qualsiasi misura esso
si verifichi in dipendenza delle dimensioni delle armature. Il ferro verrà pagato soltanto dopo la messa in opera.
ART. 106 - Valutazione dei pozzetti
Saranno del tutto conformi ai disegni di dettaglio e valutati singolarmente per ogni categoria di lavoro. I getti in
calcestruzzo saranno valutati a metro cubo, le casserature a mq., il ferro per l'armatura della soletta, gli scalini in
tondino di ferro saranno valutati a peso.
ART. 107 - Valutazione delle tubazioni in acciaio
Tali tubazioni verranno valutate a metro lineare di sviluppo assiale. Nel prezzo sono compresi gli oneri relativi alla
loro fornitura, trasporto e stesa, alla ripresa dei loro rivestimenti esterni ed interni (ove occorra), alla fornitura e
posa in opera di tutti i pezzi speciali necessari (misurati a ml. come le condotte) compresi quelli di attacco alla rete
esistente, gli oneri per tracce e fori nelle murature dei pozzetti esistenti e loro ripristino completo; tutti gli oneri per
le giunzioni e saldatura o a vite e manicotto, compresa la mano d'opera specializzata, le operazioni di ripristino dei
rivestimenti ed il consumo di energia elettrica, gli oneri per i blocchi di ancoraggio in calcestruzzo ove necessari;
nonché infine tutti gli oneri per le prove idrauliche, di tenuta , i lavaggi e le disinfezioni.
ART. 108 - Valutazione delle condotte in P.V.C. e P.E
Le canalizzazioni in PVC e P.E. per fognature di qualsiasi diametro interno, saranno valutate a ml. di sviluppo assiale
misurato in proiezione orizzontale escludendo l'intervallo di eventuali pozzetti. Nel prezzo a ml. di tubazione sono
compresi i seguenti oneri: carico, scarico, magazzinaggio, revisione e posa in opera dei tubi, dei pezzi speciali, delle
guarnizioni, della formazione ed adattamento del piano di posa, giunzioni, sabbia per protezione dello spessore
previsto nei disegni particolari dagli estradossi della tubazione (se la voce non è espressamente prevista nell’elenco
prezzi) , allacci a fognature e caditoie esistenti e di nuova costruzione e quanto altro occorra per dare compiuta e
funzionante in opera la canalizzazione.
ART. 109 - Valutazione delle caditoie stradali
Le caditoie stradali, sia semplici che a doppio pozzetto, saranno valutate a numero, complete di griglia e di chiusino
di ghisa a forma quadrata ,delle misure interne al telaio di cm. 40x40, entrambi in ghisa sferoidale rispondente alle
norme UNI EN 124, classe C 250. Nel prezzo è altresì compreso l'onere per il trasporto a rifiuto delle materie di
risulta, nonché l'onere, ove necessario, per l'adattamento della caditoia al trave di contenimento esistente
(compreso l'eventuale suo taglio) e dei raccordi nei fognoli.
ART. 110 - Valutazione delle condotte in PEAD per acqua potabile
Le condotte di PEAD per acqua potabile saranno valutate a metro lineare di sviluppo assiale delle tubazioni in opera.
Nel prezzo sono compresi i seguenti oneri: fornitura, trasporto, carico e scarico, stesa, revisione e posa dei tubi e
pezzi speciali; adattamento dei piani di posa; effettuazione delle giunzioni elastiche, la costruzione di blocchi di
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ancoraggio in calcestruzzo ove necessari, il dado di sabbia per protezione dello spessore previsto nei disegni
particolari dagli estradossi della tubazione (se la voce non è espressamente prevista nell’elenco prezzi); nonché
infine tutti gli oneri per le prove idrauliche di tenuta, i lavaggi, le disinfezioni.
ART. 111 - Cordonati di travertino sezione 15x25
Saranno valutati a metro lineare di sviluppo corrente e nel prezzo è compreso,oltre che l'onere per la fornitura e
messa in opera del cordone murato sulla fondazione a malta di cemento a 600 kg/mc. ,anche quello per la
stuccatura dei giunti a cemento bianco e la ripulitura dei cordonati stessi eventualmente sporcati anche durante la
bitumatura, nonché quello del rinfianco con calcestruzzo cementizio secondo i particolari di progetto
ART. 112 - Cordonati di travertino sezione 8x20
Saranno valutati a metro lineare di sviluppo corrente con tutti gli oneri di cui al numero precedente ed in più,se non
diversamente stabilito, l'onere per materiali e mano d'opera necessari alla costruzione del trave di fondazione di
calcestruzzo di cemento classe 150 della sezione di cm. 30x30, compreso lo scavo.
ART. 113 - Pavimentazioni stradali
Saranno valutate a mq. di superficie effettiva e comprenderanno le seguenti categorie:
1 - Fresatura di superficie stradale per una profondità di cm. 4 con trasporto a rifiuto del materiale di risulta in
discariche autorizzate e pulizia del piano trattato.
2 - Trattamento superficiale del piano ottenuto dalla fresatura con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 1
al mq.
2- ( su massicciata nuova)Trattamento in semipenetrazione con emulsione bituminosa al 55% x 3,5 Kg. mq.
3 - Tappeto di in conglomerato bituminoso (BINDER) dello spessore di cm. 4 finito,eseguito previa stesa di una mano
di emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0,8 per mq.
4 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 finito, eseguito previa stesa di una mano di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0,8 per mq. e con,in fine,stesa di uno strato di sabbia e successiva
spazzatura.
ART. 114 - Pavimentazioni per marciapiedi
Saranno valutate a metro quadrato di superficie effettiva e comprenderanno le seguenti categorie di lavori:
1 - Scavo di cassonetto e costruzione di sottofondo costituito da cm. 15 di stabilizzato di cava debitamente bagnato
e costipato, compreso successivo getto in calcestruzzo RcK 200 ,dello spessore di cm. 8
2 - Pavimentazione in tappeto di conglomerato bituminoso da cm.2 finito eseguito previa stesa di una mano di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di Kg. 0,8 per mq. e costipato con rullo t. 3/4 o adeguato costipatore.
ART. 115 - Lavori in ferro
Saranno in genere valutati a peso con i relativi prezzi di elenco.In questi si intende compreso ogni compenso per
sfridi di lavorazione, coloriture, nonché tutti i lavori e materiali necessari per il montaggio e per la messa in opera.
ART. 116 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le modalità
previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese
nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2.
Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma
3.
ART. 117 - Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi ecc.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il regolare funzionamento escluso conducente o d'autista conteggiato a parte. Sono a carico esclusivo
dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in buono stato di servizio. Nel
prezzo di noleggi di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il loro trasporto a pié
d'opera, montaggio e smontaggio e allontanamento dal cantiere. Per l'applicazione dei prezzi di noleggio, verrà
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corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi
altra causa o perditempo. Per il noleggio degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro
effettivamente eseguito rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
ART. 118 - Valutazione dei trasporti
Nei prezzi di trasporto si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente. I mezzi di trasporto per il lavoro in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche. Sono compresi nel prezzo lo scarico e il viaggio di ritorno a vuoto.
80/102
CAPO 16 – PREZZI UNITARI
ART. 119 - Disposizioni generali
I lavori a misura e le somministrazioni verranno valutate in base ai prezzi unitari indicati nell'elenco dei prezzi sotto
deduzione del ribasso d'asta. Tali prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si
intendono accettati dall'Appaltatore e quindi sono invariabili.
L'Appaltatore non avrà ragione di pretendere sovrapprezzi o indennizzi speciali di nessun genere per aumento di
costo dei materiali o della mano d'opera, tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche, perdite per scioperi di
operai, eventuali epidemie per maggiori o nuovi oneri afferenti alle Previdenze Sociali, ed alle disposizioni tutte per
l'impiego della mano d'opera, e per qualsiasi altra circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.
Resta poi convenuto contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro si intenderà sempre
compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura ad eccezione di quelle messe, in modo
specifico, a carico della Stazione Appaltante, ogni consumo, ogni trasporto, l'intera mano d'opera, lavorazione e
magisteri per dare tutti i lavori completamente in opera nel modo prescritto fino al collaudo, e ciò anche quando
non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco.
Non verranno infine contabilizzati né pagati lavori, materiali, magisteri più accurati, migliori ed eccedenti di quanto è
prescritto nel presente Capitolato e di quanto occorre e verrà ordinato in seguito per scritto, ancorché la ditta
Appaltante possa ricavarne miglioramenti statici, estetici ed anche economici.
ART. 120 - ELENCO PREZZI UNITARI
Art
1.01
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose,
esclusa la roccia da mine, ma altresì compresi trovanti rocciosi ed
i relitti di muratura di fondazione fino ad un volume di mc. 0,50,
comprese altresì le sbadacchiature dei cavi, l'aggottamento di
acque di qualsiasi natura, provenienza e qualità, il tiro in alto
delle materie scavate, l'eventuale rinterro dei cavi , il carico sui
mezzi di trasporto , scarico in rilevato nell'ambito del cantiere
od a rifiuto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, dei
materiali provenienti dagli scavi e d al giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori vengano dalla stessa giudicati non
idonei per la formazione dei rilevati o riporti. Escluso solo le
analisi del terreno e/o gli oneri di discarica, da liquidare a
rimborso totale o parzialle sotto presentazione di fatture
quietanzate.
per ogni mc. €. sei,83
Art
1.02
€. 6,83
Scavo a sezione obbligata e ristretta in terreno di qualsiasi
natura e consistenza , fino alla profondità di ml. 6,00, asciutto,
bagnato o melmoso, esclusa la roccia da mine ma altresì compresi
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura di fondazione fino ad un
81/102
volume di mc. 0,50,comprese altresì le sbadacchiature dei cavi ,
l'aggottamento di acque di qualsiasi natura, provenienza e
qualità , il tiro in alto delle materie scavate , l'eventuale rinterro
dei cavi , il carico sui mezzi di trasporto , scarico in rilevato
nell'ambito del cantiere od a rifiuto a discarica autorizzata posta
a qualsiasi distanza, dei materiali provenienti dagli scavi e d al
giudizio insindacabile della Direzione dei lavori vengano dalla
stessa giudicati non idonei per la formazione dei rilevati o riporti.
Escluso solo le analisi del terreno e/o gli oneri di discarica, da
liquidare a rimborso totale o parzialle sotto presentazione di
fatture quietanzate.
per ogni mc. €. sette,20
Art
1.03
€. 7,20
Scoticamento della parte superficiale di terreno protratto fino ad
una profondità di cm. 20 dal piano di imposta del cassonetto su
tutta la superficie interessata dalle sedi stradali, compreso la
livellazione del fondo dello scavo, la costipazione con rullo
compressore vibrante e quanto altro necessario dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, compreso il carico sui mezzi di
trasporto , scarico in rilevato nell'ambito del cantiere od a
rifiuto a discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, dei
materiali provenienti dagli scavi e d al giudizio insindacabile
della Direzione dei lavori vengano dalla stessa giudicati non
idonei per la formazione dei rilevati o riporti. Escluso solo le
analisi del terreno e/o gli oneri di discarica, da liquidare a
rimborso totale o parzialle sotto presentazione di fatture
quietanzate.
per ogni mq. €. due,16
Art
1.04
€. 2,16
Demolizione e ripristino di pavimentazione stradale
comprendente:_
taglio netto con apposito attrezzo della pavimentazione stradale
esistente compreso la sottostante massicciata, rimozione di
eventuali sottoservizi intercettati durante l'esecuzione degli scavi
e loro successivo ripristino, compreso l'eventuale spostamento di
linee elettriche o telefoniche esistenti, fognature ecc.,
riempimento con misto di fiume o di cava, costipato con appositi
macchinari, degli scavi fino al piano di posa della pavimentazione
stradale, stesa di conglomerato bitumonoso tipo tappetino dello
spessore di cm. 7 rullato, previa spruzzatura di emulsione
bituminosa al 55% come legante di ancoraggio in una quantità
non inferiore a Kg. 5/mq.. Successiva stesa di sabbia fino ad
intasamento e nuova spruzzatura di emulsione in quantità di Kg.
82/102
3/mq. e quanto altro necessario per dare l'opera completa e finita
a perfetta per dare l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte. Compreso il carico sui mezzi di trasporto , scarico in
rilevato nell'ambito del cantiere od a rifiuto a discarica
autorizzata posta a qualsiasi distanza, dei materiali provenienti
dagli scavi e d al giudizio insindacabile della Direzione dei
lavori vengano dalla stessa giudicati non idonei per la
formazione dei rilevati o riporti. Escluso solo le analisi del terreno
e/o gli oneri di discarica, da liquidare a rimborso totale o parzialle
sotto presentazione di fatture quietanzate.
per ogni mq. €. trentadue,00
Art
1.05
€. 32,00
Piano di posa per cassonetti stradali preparato in sbancamento,
fino a raggiungere al piano densità non inferiore all' 85% di quella
massima della AASHO, modificata e certificata.
per ogni mq. €. zero,53
Art
1.06
€. 0,53
Sagomatura e ripulitura di fosse eseguita con mezzi meccanici,
secondo il profilo di progetto compreso l'onere per il carico, il
trasporto a discarica (o dove indicato dalla D.L). e lo scarico del
materiale di risulta compresa la perfetta rifilatura in modo da
preparare la fossa al successivo rivestimento con c.l.s. di
cemento, il tutto per dare l'opera completa e finita a perfetta
regola d'arte.
per ogni mq. €. cinque,40
Art
1.07
€. 5,40
Formazione di rilevati stradali eseguiti a fasce orizzontali non
eccedenti l'altezza di cm. 30 costituito da materiale A1,A2/4,
A2/5 proveniente da cava di prestito, debitamente costipato ,
compreso la preparazione e formazione de l piano di posa del
rilevato eseguita mediante la prescritta decorticazione del
terreno e la scarificazione e demolizione di pavimentazione
stradale esistente , spinta fino alla profondità di cm. 20 , la
formazione di eventuali gradoni dell'altezza non superiore a
cm. 30 eseguiti sulle scarpate dei rilevati per l'attacco ed
ancoraggio ad essi dei nuovi rilevati e comunque per pendenze
del terreno di appoggio superiori al 15% e la compattazione dello
strato di sottofondo al disotto dei cm. 20 di scoticamento fino
a raggiungere la densità secca del 95% della densità massima
AASHO per lo spessore di cm. 20, compresa la profilatura delle
scarpate e loro rivestimento con terra vegetale dello spessore di
cm. 20, la costruzione di drenaggi al cassonetto, eseguiti
mediante tagli laterali della larghezza di 40/50 cm. nelle
83/102
banchine, a distanza non superiore ai ml. 15 l'uno dall'altro spinti
fino al disotto del piano di appoggio della fondazione , riempiti
con materiale proveniente dalla frantumazione di rocce (pietrisco
4/7 o 3/5 ) compreso ogni altro onere per la compattazione della
meccanica delle materie costituenti il corpo stradale, eseguita a
strati orizzontali dell'altezza massima di cm. 30 fino ad ottenere
per ogni strato la densità del 90% della densità massima AASHO,
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto
compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
per ogni mc. €. diciassette,60
Art
1.08
€. 17,60
Misto di fiume o di cava in opera per riempimenti di cavi ,
eseguito con mezzi meccanici compresi gli oneri per
costipamento e sistemazione a mano a ridosso delle opere
sottostanti misurato secondo la sezione di scavo dal sotto
cassonetto. (escluso il dado in cls o rinfiaco in sabbia intorno alle
condotte).
per ogni mc. €. ventisette,90
Art
1.09
€. 27,90
Fornitura e posa in opera di sabbia silicea da stendere a
regolarizzare il fondo dei cavi e a rinfianco delle tubazioni
secondo i particolari di progetto.
per ogni mc. €. trentadue,75
Art
1.10
€. 32,75
Sottofondo stradale costituito da:_massicciata stradale in
pietrisco calcareo pezzatura 40/70 di cava dello spessore di cm
27 cilindrato;_strato di stabilizzato di cava cilindrato dello
spessore di cm. 15;_cilindratura con compressore stradale da 16
tonnellate da eseguire a strati di cm. 15, spessore del pacchetto
compresso a cilindratura avvenuta cm 42; _trattamento a
semipenetrazione con kg. 3 di emulsione bituminosa al 55%;
compreso gli oneri per rifioritura con mezzanello,e quanto altro
necessario per dare l'opera completa e finita a perfetta regola
d'arte.
per ogni mq. €. diciassette,80
Art
€. 17,80
Sottofondo per marciapiedi costituito da uno strato di pietrisco
40x70 dello spessore d icm. 15 e soprastante massetto in cls di
84/102
1.11
cemento C16/20 dello spessore di cm. 8, compreso cilindratura
del pietrisco e rifioritura con mezzanello, è compreso lo scavo del
cassonetto.
per ogni mq. €. tredici,80
Art
2.01
€. 13,80
Conglomerato cementizio , titolo 425 , con classe di qualità non
inferiore a C12/15 ex Rck 15 dato in opera per fondazioni
platee , rivestimenti di canali , ecc. di qualsiasi forma e
dimensione a qualsiasi profondità , versato sia all'asciutto che
in acqua , con l'onere in questo caso di adottare tutti gli
accorgimenti per impedire il dilavamento, puntelli , sostegni di
ogni forma ed entità , compreso l'onere della vibrazione
meccanica e del disarmo e quanto altro necessariop per dare le
strutture ultimate a perfetta regola d'arte.
per ogni mc. €. novantotto,00
Art
2.02
€. 98,00
Conglomerato cementizio , titolo 425, con classe di qualità non
inferiore a C16/20 ex Rck 20 dato in opera in elevazione per
piedritti , pilastri , travi , spallette ecc. di qualsiasi forma e
dimensione a qualsiasi quota o profondità, versato sia all'asciutto
che in acqua, con l'onere in questo caso di adottare tutti gli
accorgimenti per impedire il dilavamento , puntelli , sostegni di
ogni forma ed entità , tali da conferire ai casseri di
contenimento del conglomerato quella robustezza necessaria
ad evitare anche la più piccola deformazione durante il getto,
compreso l'onere della vibrazione meccanica e del disarmo e
quanto altro necessario per dare le strutture ultimate a perfetta
regola d'arte. Escluso l'onere della costruzione delle casseforme.
per ogni mc. €. centoventi,00
Art
2.03
€. 120,00
Conglomerato cementizio , titolo 425, con classe di qualità non
inferiore a C20/25 ex Rck 25 dato in opera in elevazione per
piedritti , pilastri , travi , spallette ecc. di qualsiasi forma e
dimensione a qualsiasi quota o profondità, versato sia all'asciutto
che in acqua, con l'onere in questo caso di adottare tutti gli
accorgimenti per impedire il dilavamento , puntelli , sostegni di
ogni forma ed entità , tali da conferire ai casseri di
contenimento del conglomerato quella robustezza necessaria
ad evitare anche la più piccola deformazione durante il getto,
compreso l'onere della vibrazione meccanica e del disarmo e
quanto altro necessario per dare le strutture ultimate a perfetta
regola d'arte. Escluso l'onere della costruzione delle casseforme.
per ogni mc. €. centoquarantasette,00
85/102
€. 147,00
Art
2.04
Fornitura e posa in opera di trave di contenimento della
massicciata stradale e di fondazione dei cordoli della sezione di
cm. 40x40 in calcestruzzo di cemento di classe non inferiore a
C12/15 compreso l'onere per lo scavo di incasso, casseforme e
quanto altro necessario per dare l'opera compiuta e finita a
perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. ventuno,40
Art
2.05
€. 21,40
Realizzazione di plinto di ancoraggio gettato in opera con
calcestruzzo di cemento classe di qualità non inferiore a C15/20,
delle dimensioni di cm. 80x80x90 compreso lo scavo, con vano
alloggiamento palo del diametro di 250 mm., compresa la
fornitura e posa in opera entro il getto di tre tubi in PVC del
diametro di 60 mm. per il passaggio dei cavi elettrici di
alimentazione e di terra dal pozzetto di ispezione al palo, come
dal particolare di progetto.
cadauno €. centocinquantuno,00
Art
2.06
Getto in calcestruzzo per collarino interno palo onde evitare il
ristagno delle acque. Alla base dei pali di P.I.
cadauno €. nove,00
Art
2.07
€. 9,00
Esecuzione di rivestimento del fondo e delle sponde di canali con
calcestruzzi di cemento titolo 425 di qualità non inferiore a
C20/25, eseguita in tratti di ml. 2,00 tramite sagomatura della
sezione del fosso con posa di "modine" in legno di abete da porre
in opera secondo le livellette di scorrimento e rimuovere dopo
l'essiccazione del calcestruzzo, spolvero delle superfici con Kg. 4
di cemento al mq., lesciatura a ferro, rivestimento di fondo e
sponde cm.. 20, armato con rete elettrosaldata d. 10 mm. magli
20x20 la successiva stuccatura dei giunti eventuali aggottamenti e
quanto altro necessario per dare l'opera completa e finita a
perfetta regola d'arte.
per ogni mq. €. cinquantuno,00
Art
2.08
€. 51,00
Fornitura e posa in opera di casseforme per getti piedritti e
solette dei pozzetti eseguite con tavole in legno a filo sega,
compreso puntellature e disarmo. Per piedritti e solette e
martelli.
per ogni mq. €. venti,30
Art
2.09
€. 151,00
€. 20,30
Ferro omogeneo ed acciaioso in tondini di qualsiasi diametro
per strutture in C.A. in opera a qualsiasi profondità od altezza ,
compreso piegature , sovrapposizioni , legature con filo di ferro
86/102
ricotto nonché lo sfrido ed ogni altro onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tondini mm. 12 come
da particolare costruttivo.
per ogni Kg. €. uno,07
Art
2.10
€. 1,07
Scalini di discesa nei pozzetti di ispezione e condotte in tondino di
ferro sagomato del diametro di mm. 30, in opera compreso gli
oneri per la loro muratura alle pareti del pozzetto e alla
verniciatura con una mano di antiruggine e due mani di
vernice ad olio. Tondini mm. 30 come da particolare costruttivo.
per ogni Kg. €. tre,53
Art
2.11
€. 3,53
Fornitura e posa in opera di acciaio lavorato per tubo guaina per
attraversamento fosso e dorsale acquedotto.( vari diametri)
per ogni Kg. €. quattro,87
Art
2.12
€. 4,87
Fornitura e posa in opera di ringhiera metallica di semplice
disegno in metallo scatolare, tubolare, piatto, a L, a T, e di ogni
altro tipo di profilato, adeguatamente saldato e fissato
opportunamente al supporto, verniciato con due mani di
antiruggine e 2 di vernice oleosintetica del colore a scelta della
D.L., altezza minima cm. 120 spazi vuoti non traversabili da sfera
con diametro di cm. 10
per ogni mq. €. novantasei,30
Art
3.01
€. 96,30
Fognatura in tubi di PVC - U a parete strutturale tipo AlveHol
, con superficie interna ed esterna liscia , privi di
ondulazioni, in barre da 3 o 6 ml.recanti il nome commerciale, la
data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di
rigidità, del colore RAL 8023 o 7037, aventi classe di rigidita
anulare SN 8 kN/mq. costruiti per estrusione di un profilo
tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale , e
di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare
richiesta in conformità al pe EN 13476-1 tipo A1, con bicchiere
di giunzione ad anello e guarnizione di tenuta a labbro conforme
alla normativa UNI EN 681/1 di materiale elastometrico tipo
Flexbloc Nel lavoro è compreso il trasporto , lo scarico , lo
sfilamento lungo l'asse dello scavo , il letto di posa e rinfianco
in sabbione siliceo o di fiume ,le giunzioni, i pezzi speciali sia in
linea che in diramazione e quanto altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, del diametro di
500/469,0mm.
per ogni ml. €. sessantasette,00
87/102
€. 67,00
Art
3.02
Fognatura in tubi di PVC - U a parete strutturale tipo AlveHol
, con superficie interna ed esterna liscia , privi di
ondulazioni, in barre da 3 o 6 ml.recanti il nome commerciale, la
data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di
rigidità, del colore RAL 8023 o 7037, aventi classe di rigidita
anulare SN 8 kN/mq. costruiti per estrusione di un profilo
tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale , e
di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare
richiesta in conformità al pe EN 13476-1 tipo A1, con bicchiere
di giunzione ad anello e guarnizione di tenuta a labbro conforme
alla normativa UNI EN 681/1 di materiale elastometrico tipo
Flexbloc Nel lavoro è compreso il trasporto , lo scarico , lo
sfilamento lungo l'asse dello scavo , il letto di posa e rinfianco
in sabbione siliceo o di fiume ,le giunzioni, i pezzi speciali sia in
linea che in diramazione e quanto altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, del diametro di
400/375,0 mm.
per ogni ml. €. quarantanove,00
Art
3.03
Fognatura in tubi di PVC - U a parete strutturale tipo AlveHol
, con superficie interna ed esterna liscia , privi di
ondulazioni, in barre da 3 o 6 ml.recanti il nome commerciale, la
data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di
rigidità, del colore RAL 8023 o 7037, aventi classe di rigidita
anulare SN 8 kN/mq. costruiti per estrusione di un profilo
tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale , e
di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare
richiesta in conformità al pe EN 13476-1 tipo A1, con bicchiere
di giunzione ad anello e guarnizione di tenuta a labbro conforme
alla normativa UNI EN 681/1 di materiale elastometrico tipo
Flexbloc Nel lavoro è compreso il trasporto, lo scarico , lo
sfilamento lungo l'asse dello scavo , il letto di posa e rinfianco
in sabbione siliceo o di fiume ,le giunzioni, i pezzi speciali sia in
linea che in diramazione e quanto altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, del diametro di
315/295,4 mm.
per ogni ml. €. trentacinque,50
Art
3.04
€. 49,00
€. 35,50
Fognatura in tubi di PVC - U a parete strutturale tipo AlveHol
, con superficie interna ed esterna liscia , privi di
ondulazioni, in barre da 3 o 6 ml.recanti il nome commerciale, la
data di produzione, il diametro esterno del tubo, la classe di
rigidità, del colore RAL 8023 o 7037, aventi classe di rigidita
88/102
anulare SN 8 kN/mq. costruiti per estrusione di un profilo
tubolare con parete a fori disposti in posizione longitudinale , e
di forma geometrica tale da garantire la rigidità anulare
richiesta in conformità al pe EN 13476-1 tipo A1, con bicchiere
di giunzione ad anello e guarnizione di tenuta a labbro conforme
alla normativa UNI EN 681/1 di materiale elastometrico tipo
Flexbloc Nel lavoro è compreso il trasporto, lo scarico , lo
sfilamento lungo l'asse dello scavo , il letto di posa e rinfianco
in sabbione siliceo o di fiume ,le giunzioni, i pezzi speciali sia in
linea che in diramazione e quanto altro necessario per dare il
lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, del diametro di
200/187,6mm.
per ogni ml. €. ventuno,60
Art
3.05
€. 21,60
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido conformi alla
norma UNI EN 1401-1 tipo SN8 per condotte di scarico interrate
di acque civili e industriali, con giunto a bicchiere con anello
elastometrico, contrassegnate ogni metro con marchio del
produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, comprese
le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella
trincea, compresa la fornitura e formazione dei letti di posa,
rinfianco e copertura della tubazione con sabbia per gli spessori
minimi riportati nel C.S.A. e nei particolari costruttivi di progetto;
compreso altresì l'onere dei tagli, dell'innesto nei pozzetti e
quant'altro per dare l'opera finita. Compreso il nastro di
segnalazione interrato sopra il ricoprimento del tubo.
tubo PVC SN8 - diametro 160
per ogni ml. €. quattordici,30
Art
3.06
€. 14,30
Esecuzione di tombamento fasso con tubazione corrugata in
polietilene strutturato ad alta densità a doppio strato, corrugato
esternamente ad anelli, in tubi di lunghezza di ml. 6,00 per
fognature e drenaggi Classe rigidezza SN 8KN/mq. Rispondente
alla norma UNI EN 13476 . Nel lavoro è compreso il trasporto, lo
scarico, lo sfilamento lungo l'asse dello scavo, il letto di posa e
rinfianco in sabbione siliceo o di fiume, le giunzioni, i pezzi
speciali sia in linea che in diramazione e quanto altro necessario
per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. del
diametro esterno 1000 mm. diametro interno 852 mm.
per ogni ml. €. duecentoquattro,00
Art
Condotta per acqua potabile in tubazione in polietilene PN 20
mm. 90 in rotoli, con giunto a vite e manicotto, per condotta
89/102
€. 204,00
3.07
principale, compreso pezzi speciali, raccorderie sia in linea che in
diramaziome e in allaccio, compreso l'onere per l'allaccio alla
condotta esistente con la sola esclusione delle saracinesche da
valutare a parte, ma altresì compreso nastro segnalatore ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa e finita a
perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. quindici,62
Art
3.08
€. 15,62
Condotta per acqua potabile in tubazione in polietilene PN 20
mm. 63 in rotoli, con giunto a vite e manicotto, per diramazioni
dalla condotta principale, compreso pezzi speciali, raccorderie sia
in linea che in diramaziome e in allaccio, compreso l'onere per
l'allaccio alla condotta principale con la sola esclusione delle
saracinesche da valutare a parte, ma altresì compreso nastro
segnalatore ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. dodici,40
Art
3.09
€. 12,40
Canalizzazione telefonica ad un foro comprendente la fornitura e
posa in opera di corrugato tipo telecom di colore bleu entro dado
in calcestruzzo di cemento classe C16/20 delle dimensioni
previste negli elaborati grafici, in perfetta livelletta e compreso
l'onere per la fornitura e posa in opera previste negli elaborati
grafici, in perfetta livelletta e compreso l'onere per la fornitura e
posa in opera di ferro zincato mm. 2 come guida per il tiraggio dei
cavi telefonici. Compreso nastro segnaletico, il dado in
calcestruzzo e quanto altro necessario per dare l'opera completa
e finita a perfetta regola d'arte. per diametro di mm. 125.
per ogni ml. €. otto,25
Art
3.10
€. 8,25
Canalizzazione telefonica ad due fori comprendente la fornitura
e posa in opera di corrugato tipo telecom di colore bleu entro
dado in calcestruzzo di cemento classe C16/20 delle dimensioni
previste negli elaborati grafici, in perfetta livelletta e compreso
l'onere per la fornitura e posa in opera previste negli elaborati
grafici, in perfetta livelletta e compreso l'onere per la fornitura e
posa in opera di ferro zincato mm. 2 come guida per il tiraggio dei
cavi telefonici. Compreso nastro segnaletico, il dado in
calcestruzzo e quanto altro necessario per dare l'opera completa
e finita a perfetta regola d'arte. per diametro di mm. 125.
per ogni ml. €. dodici,50
Art
€. 12,50
Canalizzazione ENEL ad un foro comprendente la fornitura e posa
in opera di corrugato tipo ENEL di colore rosso entro dado in
90/102
3.11
calcestruzzo di cemento classe C16/20 delle dimensioni previste
negli elaborati grafici o letto di sabbia silicea, in perfetta livelletta
e compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di ferro
zincato mm. 2 come guida per il tiraggio dei cavi telefonici.
Compreso nastro segnaletico, il dado in calcestruzzo e/o il
rinfianco in sabbia silicea e quanto altro necessario per dare
l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte. per diametro di
mm. 125.
per ogni ml. €. otto,25
Art
3.12
€. 8,25
Fornitura e posa in opera di canalizzazione in corrugato grigio per
linee P.I. entro dado in calcestruzzo di cemento classe C16/20
delle dimensioni previste dagli elaborati grafici, in perfetta
livelletta e compreso l'onere per la fornitura e posa in opera di
filo guida in ferro zincato mm. 2 per il tiraggio dei cavi, il dado in
calcestruzzo, nastro segnalatore e quanto altro necessario per
dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte. per
diametro di mm. 110.
per ogni ml. €. sei,40
Art
3.13
€. 6,40
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD PE 100 mop 3
saldato testa/testaici da saldatore certificato UNI 97/37 ,
compreso lo sfilamento a mezzo bilico, la pulizia interna a mezzo
scovoli metallici, la pulizia delle teste, filo, nastro segnalatore e
raccorderia elettrosaldabile precollaudo a bassa pressione,
controllo a mezzo acqua saponata, collaudo di tenuta a 3 kg./mq.
del diametro interno di 80 mm.
per ogni ml. €. ventidue,00
Art
3.14
€. 22,00
Fornitura e posa in opera di tubazione in PEAD PE 100 mop 3
saldato testa/testaici da saldatore certificato UNI 97/37 ,
compreso lo sfilamento a mezzo bilico, la pulizia interna a mezzo
scovoli metallici, la pulizia delle teste, filo, nastro segnalatore e
raccorderia elettrosaldabile precollaudo a bassa pressione,
controllo a mezzo acqua saponata,collaudo di tenuta a 3 kg./mq.
del diametro interno di 50 mm. per allacciamento fabbricati lotti
4e5
per ogni ml. €. diciotto,00
Art
4.01
€. 18,00
Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino dritto della
sezione di cm.15x25, segato anche nella parte inferiore ,
murato a malta di cemento a kg. 600 su trave di fondazione
valutato a parte, compreso i rinfianchi in calcestruzzo di
cemento di classe non inferiore a C12/15 , la stuccatura dei
91/102
giunti con cemento bianco e quanto altro necessario per dare
l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. ventidue,50
Art
4.02
€. 22,50
Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino curvo della
sezione di cm.15x25, segato anche nella parte inferiore ,
murato a malta di cemento a kg. 600 su trave di fondazione
valutato a parte , compreso i rinfianchi in calcestruzzo di
cemento di classe non inferiore a C12/15 , la stuccatura dei
giunti con cemento bianco e quanto altro necessario per dare
l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. trentaquattro,00
Art
4.03
Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino sagomato
della sezione di cm.15x25/10, per accessi ed attraversamenti
stradali, segato anche nella parte inferiore , murato a malta
di cemento a kg. 600 su trave di fondazione valutato a parte ,
compreso i rinfianchi in calcestruzzo di cemento di classe non
inferiore a C12/15 , la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e quanto altro necessario per dare l'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. trenta,80
Art
4.04
€. 30,80
Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino della sezione
di cm.15x10, da posare a raso per accessi ed attraversamenti
stradali, segato anche nella parte inferiore , murato a malta
di cemento a kg. 600 su trave di fondazione valutato a parte ,
compreso i rinfianchi in calcestruzzo di cemento di classe non
inferiore a C12/15 , la stuccatura dei giunti con cemento
bianco e quanto altro necessario per dare l'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte.
per ogni ml. €. diciotto,00
Art
4.05
€. 34,00
€. 18,00
Fornitura e posa in opera di cordonato di travertino retto o curvo
della sezione di cm.8x20, segato anche nella parte inferiore ,
murato a malta di cemento a kg. 600 compreso trave di
fondazione della sezione di cm. 30x30 in calcestruzzo di cemento
di classe non inferiore a C12/15 , compreso i rinfianchi in
calcestruzzo di cemento di classe non inferiore a Rck 15 , la
stuccatura dei giunti con cemento bianco e quanto altro
onere necessario per dare l'opera completa e finita a perfetta
regola d'arte.
per ogni ml. €. trenta,00
€. 30,00
92/102
Art
5.01
Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto "geotessile"
posto sul piano di posa della bonifica compreso il trasporto, la
stesa, le sovrammonte di cm. 20 minimo tra foglio e foglio, posto
in opera conla cura necessaria a garantirne l'integrità, e quanto
altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
per ogni mq. €. due,09
Art
5.02
5.03
5.04
5.05
8,00
€.
1,72
€.
10,80
Strato di ancoraggio di pietrischetto bitumato dello spessore
di cm. 6 compresso (costituito da mc. 1,00 di pietrischetto delle
dimensioni 10/15 derivante da frantumazione di roccia dura di
cava con coefficiente di frantumazione fra 135 e 160 , mc 0,200
di sabbia impastata a caldo con kg. 60 di bitume solido 180/200)
in opera compresa la preparazione del sottofondocon kg. 1,50 di
emulsione bituminosa al 5% pe r ogni mq. e cilindratura con
compressore da 10 tonn.
per ogni mq. €. dieci,80
Art
€.
Trattamento superficiale di sottofondi stradali con impiego di kg.
3 di emulsione bituminosa al 55% per mq. di superficie trattata e
graniglia 3/5 con coefgficente di frantumazione fra 135 e 160 a
saturazione.
per ogni mq. €. uno,72
Art
2,09
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per marciapiedi,
composto per ogni mc,di aggregato grosso da graniglia derivante
da frantumazione di rocce dure con coefficiente di frantumazione
fra 135 e 160 nella proporsione del 60% in peso, additivo 5% in
peso, sabbia 30% in peso, bitume 80/100 5% in peso, inn opera
compreso trattamento dello strato di ancoraggio o del massetto
con Kg. 1,00 di emulsione bituminosa al 55% per mq. E
cilindratura con compressoredi adeguato tonnellaggio. Per ogni
mq., con spessore misurato dopo cilindratura Spessore cm. 2,
graniglia 2-5 mm., compressore da 10t.
per ogni mq. €. otto,00
Art
€.
Tappeto di usura di conglomerato bituminoso dello spessore di
cm. 3 compresso composto per ogni mc. di aggregato grosso di:
graniglia derivante da frantumazione da frantumazione di roccie
dure di dimensioni 2/5 con coefficiente di frantumazione tra 135
e 160 nella proporsione del 60% peso; additivo 5% in peso, sabbia
30% in peso, bitume 80/100 5% in peso, in opera compreso
trattamento di ancoraggio con kg. 1 di emulsione bituminosa al
55% per mq. e cilindratura con compressore da 10 tonn.
93/102
per ogni mq. €. sei,20
Art
6.01
€.
Realizzazione di caditoie stradali di misure interne cm. 40x40, di
altezza cm. 100 in calcestruzzo di cemento Rck 25 , spessore
platea e pareti cm. 20 ,compreso gli oneri per lo scavo di
incassamento eseguiti anche a mano compresa la fornitura e la
posa in opera della griglia quadrata della classe C250 del tipo
autobloccante, in ghisa sferoidale , conforme alla normativa
Europea UNI EN 124 con marchiatura leggibile e durevole
indicante la classe di appartenenza , il nome o la sigla del
fabbricante, murata a malta cementizia sul pozzetto predisposto,
il tutto per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
cadauna €. centoottantasette,00
Art
6.02
6.03
€. 326,00
Pozzetto di giunzione per canalizzazioni telefoniche costruito in
C.A.V. tipo prefabbricatodelle dimensioni libere interne di cm..
125x80x80 come indicato nei particolari grafici di progetto,
compreso lo scavo e quant'altro necessario per darlo completo,
compreso la fornitura e posa in opera del chiusino di copertura a
"portafoglio" in ghisa sferoidale di luce interna 120x60,5
cadauno €. trecentosettantacinque,00
Art
6.04
€. 375,00
Pozzetto di giunzione per canalizzazioni telefoniche costruito in
C.A.V. tipo prefabbricatodelle dimensioni libere interne di cm..
80x80x80 come indicato nei particolari grafici di progetto,
compreso lo scavo e quant'altro necessario per darlo completo,
compreso la fornitura e posa in opera del chiusino di copertura a
"portafoglio" in ghisa sferoidale di luce interna 60,5x60,5
cadauno €. duecentonovantasette,00
Art
€. 187,00
Realizzazione di griglia stradale delle dimensioni interne di
cm 30x30x1,50, in calcestruzzo di cemento Rck 25 , spessore
platee e pareti cm. 20 , compreso gli oneri per lo scavo di
incassamento eseguiti anche a mano compresa la fornitura e
la posa in opera della griglia ad elementi rettangolari della classe
C250 del tipo autobloccante , in ghisa sferoidale, conforme alla
normativa Europea UNI EN 124 con marchiatura leggibile e
durevole indicante la classe di appartenenza , il nome o la sigla
del fabbricante , murata a malta cementizia sul pozzetto
predisposto, il tutto per dare l'opera completa e finita a perfetta
regola d'arte.
cadauna €. trecentoventisei,00
Art
6,20
Pozzetto di giunzione per canalizzazioni ENEL costruito in C.A.V.
tipo prefabbricatodelle dimensioni libere interne di cm..
94/102
€. 297,00
6.05
tipo prefabbricatodelle dimensioni libere interne di cm..
70x70x70 come indicato nei particolari grafici di progetto,
compreso lo scavo e quant'altro necessario per darlo completo,
compreso la fornitura e posa in opera del chiusino di copertura in
ghisa sferoidale di luce interna cm. 70x70.
cadauno €. centoventisette,00
Art
6.06
€. 127,00
Fornitura e posa in opera di pozzetto di messa terra, o
derivazione di linee, di calcestruzzo di cemento vibrato, del tipo
prefabbricato, escluso chiusino in ghisa lamellare carrabile delle
dimensioni interne di cm. 50x50. Per linee P.I
cadauno €. quarantadue,00
Art
6.07
€.
Dispositivo di coronamento e chiusura dei pozzetti di ispezione
delle fognature e acquedotto in ghisa sferoidale , con guarnizione
in polietilene per il bloccaggio automatico del coperchio nel
telaio , apertura del coperchio a 130° , conforme alla normativa
Europea UNI EN 124 con marchiatura leggibile e durevole
indicante la classe di appartenenza, il nome o la sigla del
fabbricante , murato a malta cementizia sul pozzetto
predisposto , per chiusini con botola circolare dimensioni di
passaggio 600 mm. , telaio dimensioni 850x850 mm. della classe
D 400 e quanto altro necessario per dare l'opera completa e
finita a perfetta regola d'arte. Per pozzetti 100x100.
cadauno €. duecentotrentuno,13
Art
6.08
7.01
7.02
€.
45,00
€.
2,45
€.
2,05
Fornitura e posa in opera di conduttori unipolari in rame
elettrolitico stagno, isolati con gomma butilica e protetti da
guaina in policloropene tipo GSR/4 e tutto quanto altro
necessario per dare il lavoro in opera funzionante a perfetta
regola d'arte. 1x6 mmq.
per ogni ml.
Art
€. 231,13
Fornitura e posa in opera di dispositivo di chiusura in ghisa
lamellare perlitica per pozzetti di messa a terra, rispondente alle
norme UNI EN 124 murato con malta cementizia delle dimensioni
interne di cm. 50x50
cadauno €. quarantacinque,00
Art
42,00
€. due,45
Fornitura e posa in opera di conduttori isolari per terra, compreso
l'onere del capocorda e tutto quanto altro necessario per dare il
lavoro in opera funzionante a perfetta regola d'arte. 1x16 mmq.
per ogni ml.
€. due,05
95/102
Art
7.03
Fornitura e posa in opera di corda nuda in rame, di sezione di 35
mmq. Compreso l'onere del collegamento a norma e tutto
quanto altro necessario per dare il lavoro in opera funzionante a
perfetta regola d'arte. regola d'arte. 1x35 mmq.
per ogni ml.
Art
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
€.
19,00
€. dodici,90
€.
12,90
€. otto,40
€.
8,40
Fornitura e posa in opera di contenitore stagno a 2 scomparti in
vetroresina BV 4M/T tipo "La Conchiglia " con iscrizione COMUNE
per alloggiamento quadro di comando e misuratore a, in opera su
fondazione di cemento classe rck 20 delle dimensioni esterne di
mm. 500x1100x300 due vani , compreso l'onere per la fornitura e
posa in opera di tubi in PVC del diametro di mm. 60, per il
passaggio dei cavi nel numero necessario, completo di
morsetterie, doppia chiave a triangolo, collegamenti di terra,
scavo e getto di fondazione ed ogni altro onere per darlo
funzionante nel rispetto delle normative vigenti.
cadauno
Art
€. diciannove,00
Fornitura e posa in opera di portella da palo tipo SMV/A/159-194
IP 54 per montaggio su feritoia (per feritoia 45x186).
cadauno
Art
2,95
Fornitura e posa in opera di morsetteria da interno palo, grado di
protezione IP54, compresa la fornitura in opera della morsetteria
da incasso tipo SMV/A/159-194
cadauno
Art
€.
Fornitura e posa in opera in pozzetto di dispersore in ferro
zincato della lunghezza minima di ml. 1,00, completo di bulone,
rondella e dado filettato per il fissaggio della corda nuda in rame.
cadauno
Art
€. due,95
€. ottocentosettanta,00
Fornitura e posa in opera in contenitore stagno in vetroresina di
quadro di comando per Pubblica illuminazione completo di:
interruttore generale magnetotermico curva D completo di
sganciatore a lancio di corrente;portafusibili sezionabile unipolare
con fusibile di protezione dei cirquiti ausiliari; relè differenziale
toroidale tipo a doppio intervento autoripristinante con la
regolazione della sensibilità e del tempo di intervento;
interruttore crepuscolare ritardato; selettore a tre posizioni per
l'accensione in automatico o manuale dellìimpianto; n° tre
lampade spia per la segnalazione di; presenza rete, impianto
acceso e situazione di regolatore escluso (BY PASS); regolatore di
96/102
€. 870,00
potenza.
cadauno
Art
7.09
7.10
7.11
8.01
€. 322,00
€. trentacinque,00
€.
35,00
Fortnitura e posa in opera su sostegno valutato a parte di
armatura stradale ad alta efficenza tipo "THORN OXANE "con
sistema 6357lm. corpo e attacco in stampato ad inezione in
alluminio, verniciato a polvere Akzo texturizzato 150 grigio luce,
piatto temprato vetro chiusura con rivestimento anti riflesso.
Classe II, IP 66 . Montaggio testa palo ( 60/76 mm. x 80 mm.
attacco lungo inclinabile fino a 5° ) o laterale ( 34/42/49/60 mm. x
120 mm. attacco lungo a 0 °) completo di LED 4200K cablata e
rifasata, e quanto altro serve a darla in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.
cadauno
Art
€. trecentoventidue,00
Fornitura e posa in opera su sostegno tronco/conico in lamiera
saldata, di mensola a squadro doppia 250 mm.
cadauno
Art
€. 1.680,00
Fornitura e posa in opera di sostegno tronco/conico in lamiera
saldata, secondo le normative UNI EN40 di acciaio FE 360B UNI
EN 100025, per impianto di illuminazione stradale, trattato sia
all'interno che all'esterno con procedimento di zincatura a caldo
con una prima mano di preparazione alla zincatura e con
successive due mani di vernice epossidica date una a piè d'opera
e l'altra come rifinitura a palo in opera in colori diversi. Sostegno
posto in opera su fondazione di cemento valutata a parte e
dotato di asola per il passaggio dei conduttori e di feritoiadi mm.
186x45 per l'alloggiamento della morsetteria interna. Compresi
altresì gli oneri per la rincalzatura con sabbia fine e chiusura della
cavità, fra blocco di fondazione e palo, con collare di calcestruzzo
di cemento da eseguire dopo la piombatura del palo stesso. HFL=
ml. 9,00; S= mm. 4; D= mm. 193; d= mm. 60. dim. 1,58x4x9800
cadauno
Art
€. milleseicentoottanta,00
€. ottocentotre,00
Esecuzione di allacci alla fognatura pubblica acque nere posta
in Via F. Agresti il lavoro comprende: _lo scavo in nicchia per
liberare la condotta esistente;_il taglio della condotta eseguito
con martello demolitore e/o a mano; _l'inserimento nel foro
realizzato della tubazione in PVC del diametro di 200 mm. con
l'accurata stuccatura delle pareti nel punto di innesto; _la
formazione della nuova canaletta interna al pozzetto di nuova
realizzazione perfettamente rifinita in modo da non ostacolare il
97/102
€. 803,00
regolare deflusso dei liquami; _la rimozione e trasporto a
discarica di tutto il materiale di risulta. Il tutto per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte , escluso solamente la
realizzazione del pozzetto valutato a parte.
cadauno
Art
8.02
8.03
8.04
8.05
€. 780,00
€. duecentosettanta,00
€. 270,00
Realizzazione di scarico di fondo nel pozzetto di allaccio alla
condotta esistente comprensivo di pozzetto in cls delle
dimensioni interne di cm. 50x50 affogato nella platea del
pozzetto di allaccio ;_ la realizzazione di scarico con tubazione in
PVC serie pesante diametro 125 mm. da innestare nella fossa
adiacente ;_ i pezzi speciali, flange,giunti ecc. la saracinesca in
ghisa con pressione di esercizio a 16 atm. del diametro di
passaggio di DN 40 ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.
cadauno
Art
€. settecentottanta,00
Realizzazione di allaccio idrico alla condotta esistente sulla
banchina di Via Agresti bordo fossa il lavoro comprende: _lo
scavo in nicchia per liberare la condotta esistente;_il taglio della
condotta ; _ la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali
per la realizzazione dell'allaccio; _la rimozione e trasporto a
discarica di tutto il materiale di risulta. Il tutto per dare l'opera
completa e finita a perfetta regola d'arte , escluso solamente la
realizzazione del pozzetto e saracinesche valutate a parte.
cadauno
Art
€. 260,00
Allacciamento alle condotte esistenti di gas mediante
realizzazione di scavo in nicchia per allaccio alla condotta
esistente, compreso lo scavo, l'inserimento di palloni per
interrompere il flusso, la fornitura e posa di raccorderia
elettrosaldabile, la fornitura e posa di sabbiasilicea per rinfianco
e quanto altro necessario per dare l'opera completa e finita a
perfetta regola d'arte.
cadauno
Art
€. duecentosessanta,00
€. centosettantacinque,00
Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa per pressioni di
esercizio sino a 16 atm. a corpo ovale con corpo cuneo ,
cappello premistoppa cavallotto in acciaio al carbone
elettrofuso e trattato termicamente, con volantino in ghisa, anelli
di tenuta in bronzo, albero in acciaio trafilato , tornito e rettificato
con madrevite in bronzo , boccole e dadi del premistoppa in
ottone , flange lavorate al D.I. , chiusura destrossa ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa e finita a perfetta
98/102
€. 175,00
regola d'arte. Del diametro di passaggio di DN 80.
cadauno
Art
9.01
Art
9.02
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
€.
0,53
€. sessantadue,25
€.
62,25
€. sessanta,00
€.
60,00
€.
75,00
Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 ,
rivestita di pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 2)
completa di staffe e buloni per fissaggio, di forma rettangolare
con indicazionedella Via. Lato inferiore segnale h. 2,20. (Via-----------)
€. settantacinque,00
Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 ,
rivestita di pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 2)
completa di staffe e buloni per fissaggio, di forma rettangolare.
Lato inferiore segnale h. 2,20.
(Parcheggio) (Posto disabili)
cadauno
Art
€. zero,53
Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 ,
rivestita di pellicola rifrangente a elevata efficienza (classe 2)
completa di staffe e buloni per fissaggio, di forma circolare con
diametro di cm. 60. Lato inferiore segnale h. 2,20.
(strada senza sfondo)
cadauno
Art
4,15
Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 ,
rivestita di pellicola rifrangente a elevata efficienza (classe 2)
completa di staffe e buloni per fissaggio , di forma triangolare
con lato di cm. 90. Lato inferiore segnale h. 2,20.
(dare Precedenza)
cadauno
Art
€.
Realizzazione di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente , bianca o gialla per scritte , frecce ,
zebrature ecc. dello spessore di cm. 12.
cadauno
Art
€. 82,00
Verniciatura di superfici stradali bitumate per formazione di
strisce di scritte, frecce, zebrature, ecc. in colore bianco o giallo
con impiego di almeno gr. 850 al ml. di vernice rifrancente di
prima qualità con perline di vetro incorporate.
cadauno
Art
€. ottantadue,00
€. sessantaquattro,00
Segnaletica verticale permanente in lamiera di alluminio 25/10 ,
rivestita di pellicola rifrangente a normale efficienza (classe 2)
completa di staffe e buloni per fissaggio, di forma rettangolare.
99/102
€. 64,00
Lato inferiore segnale h. 2,20.
(Attraversamento stradale bifacciale)
cadauno
Art
9.08
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
€. 85,00
Sostegno per segnaletica verticale in acciaio zincato a caldo, in
tubolare del diametro di mm. 60 spessore mm. 3, completo di
staffa per sostegni basamento dsi fondazione in c.l.s
cadauno
1
€. ottantacinque,00
€. trentadue,90
€.
32,90
In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
In caso di interventi semplici non rientranti tra i casi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), del Regolamento
generale, sopprimere le parole «e Piano di qualità».
In caso di lavori in economia previsti sin dall’origine sopprimere la parola «Eventuali».
In caso di lavori finanziati parzialmente o totalmente dall’Unione Europea sopprimere le parole «Divieto di».
Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
Sopprimere, a seconda del caso, la parole «generali» oppure «specializzate».
Completare con l’acronimo pertinente e la declaratoria sintetica delle opere generali (serie OG) o specializzate
(serie OS).
Completare con l’acronimo della categoria o gli acronimi delle categorie che, in quanto analoghe a quella
individuata in via prioritaria, sono ritenute pertinenti per la qualificazione relativamente ai lavori appaltati. Se non
ricorre il caso in quanto la categoria individuata non ha categorie analoghe, sopprimere il periodo dalla parola
«oppure …» fino alla fine.
La suddivisione in sottocategorie di alcune parti di lavorazioni è facoltativa, in tal caso la somma delle percentuali
delle sottocategorie deve essere pari all’aliquota della categoria che le assorbe.
Integrare o semplificare in funzione dello specifico intervento.
Cancellare le parole «, oppure la perdita di finanziamenti comunitari» per lavori che non sono assistiti dai
finanziamenti comunitari.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Se non vi è apprezzabile interesse, da parte della Stazione appaltante, ad una ultimazione anticipata del lavoro,
cancellare le parole «Premio di accelerazione» nonché il comma 8 dell’articolo.
Completare con la misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille.
Indicare, dopo l’aggiudicazione, l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Non esiste un termine vincolante, si consiglia un termine di 30 giorni.
Articolo 43, comma 10, Regolamento generale.
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40
41
42
43
44
45
Indicare un termine congruo la cui violazione comporti la risoluzione del contratto quale violazione di clausola
essenziale.
In genere fissare un importo in relazione alla percentuale di cui alla nota precedente.
Fissare una percentuale tra il 5% e il 20%.
Termine non stabilito da norme regolamentari; si consiglia un termine non superiore a 15/45 giorni, a seconda
della complessità e della consistenza del medesimo conto finale.
Non più di 30 giorni ai sensi dell’articolo 174 del Regolamento generale. Si consiglia un termine più breve (es. 15
giorni).
Completare con un termine espresso in giorni non inferiore a 30 e non superiore a 60 (art. 4, comma 2, d.lgs. n.
231 del 2002, prevalente sull’art. 144, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010).
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
In realtà la misura percentuale potrebbe essere minore, in relazione all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.
231 del 2002, purché non sia iniquo nei confronti del creditore, pena la nullità della clausola; si suggerisce
comunque di lasciare la maggiorazione prevista.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
In caso di procedura aperta sopprimere le parole «/ alla lettera di invito»; in caso di procedura ristretta o di
procedura negoziata sopprimere le parole «al bando di gara e al disciplinare di gara».
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Ai sensi dell’articolo 75, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006; dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui
all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sopprimere le parole «, integrata dalla clausola esplicita di
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile» .
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Sopprimere le parole «L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione
all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale» in caso di appalti di importo inferiore a
619.748 euro.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Dopo l’adozione dei nuovi schemi tipo di cui all’articolo 252, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, sostituire i
riferimenti al d.m. n. 123 del 2004 con i riferimenti al nuovo decreto ministeriale.
Con adeguata motivazione, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del Regolamento generale, può essere prevista
una somma superiore all’importo del contratto.
Gli importi delle partite 2) e 3) sono da prevedere in relazione ai rischi e alla complessità del lavoro ecc.
Importo pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di
500 mila euro e un massimo di 5 milioni di euro.
Anche per questa copertura assicurativa sono ammessi scoperti o franchigie ma tale circostanza è irrilevante per
la Stazione appaltante in quanto l’importo deve essere liquidato per intero dall’assicurazione la quale avrà diritto
alla ripetizione sull’appaltatore dell’importo della franchigia o dello scoperto.
Completare con le parole «10», oppure «5» (valore percentuale) a seconda che si tratti, rispettivamente, di lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione o restauro, oppure di altri lavori.
In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
In caso di lavori in economia non previsti sin dall’origine sopprimere le parole «previsti dal contratto».
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Cancellare le parole «e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto» se tale fattispecie non è prevista.
In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC in originale», in caso di
Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati necessari all’acquisizione
d’ufficio del DURC».
Dopo il 31 maggio 2013 sopprimere le parole «; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma
citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata».
Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
Per cantieri di cui all'art. 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, sopprimere la parola «/ sostitutivo»; per
cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, sopprimere la parola «e di coordinamento / ».
In caso di lavori affidati con procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, comma 7, del Codice dei contratti,
sostituire le parole «30% (trenta per cento)», con le parole «20% (venti per cento)».
Sopprimere la parte che non interessa, tra le opzioni «concorre / non concorre» a seconda dell’interpretazione
data all’articolo 118, commi 1 e 2, del Codice dei contratti.
Nel caso di appalto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro sostituire le parole «in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori», con le parole «in relazione ai lavori», a seconda del caso.
In caso di Stazione appaltante amministrazione pubblica cancellare le parole «il DURC del subappaltatore, in
originale», in caso di Stazione appaltante diversa da amministrazione pubblica cancellare le parole «i dati
necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore».
Per sub-contratti di importo inferiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «comunicazione antimafia /» , per
sub-contratti di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro sopprimere le parole «/ comunicazione antimafia».
L’opzione dell’eventuale pagamento diretto dei subappaltatori va evidenziata nel bando di gara (procedura
aperta) o nella lettera di invito (procedura ristretta), ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti.
Articolo 15 della legge n. 180 del 2010.
Articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2010.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Cancellare le parole «/di regolare esecuzione» per lavori soggetti a collaudo, cancellare le parole «di collaudo
provvisorio/» per lavori non soggetti a collaudo.
Principio inderogabile. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 possono essere ulteriormente distinte, nel senso che
alcuni materiali di scavo potrebbero essere mantenuti nella disponibilità della Stazione appaltante (es. terreno di
coltivo per la formazione di giardini) ed altri ceduti convenzionalmente all’appaltatore (es. ghiaia). Lo stesso dicasi
per le demolizioni, distinguibili tra quelle riutilizzabili e quelle che non rivestono alcun interesse diretto per la
Stazione appaltante.
Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi
destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
Completare con le parole «in sito», oppure «nel cantiere» o con l’indicazione precisa del luogo o dei luoghi
destinati allo stoccaggio del materiale di scavo.
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OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP BAGNO di GAVORRANO (1